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Decisione

60.2021.282

Reclamo contro l'ordine di rilevamento. sommossa. proporzionalità

30 agosto 2022Italiano19 min

ordine di perquisizione e sequestro 12.3.2021, il procuratore pubblico ha richiesto

Source ti.ch

Incarto n.

60.2021.282

Lugano

30 agosto 2022/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliere:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 17/20.9.2021 presentato da

RE 1 __________,

contro

l’ordine di rilevamento segnaletico 8.9.2021 emanato

dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri nell’ambito del procedimento penale

inc. MP __________, per titolo di sommossa (art. 260 cpv. 1 CP);

richiamato lo scritto 28/29.9.2021 del

procuratore pubblico, con il quale comunica di non avere particolari osservazioni

da formulare e di rimettersi al prudente giudizio di codesta Corte;

preso atto che RE 1 interpellata il 29.9.2021

non ha replicato;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. In data 8.3.2021, è avvenuta una manifestazione non

autorizzata presso il sedime della stazione ferroviaria di __________, nel

corso della quale vi sono stati degli scontri tra manifestanti e polizia. Ciò,

ha portato all’apertura di un procedimento penale contro ignoti per titolo di

sommossa e violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari.

b. Con

ordine di perquisizione e sequestro 12.3.2021, il procuratore pubblico ha richiesto

la perquisizione del sistema di video sorveglianza presso le Ferrovie Federali

Svizzere (FFS) e il sequestro delle fotografie rilevate dal sistema di

videosorveglianza per la data della manifestazione.

Dai

filmati e dalle immagini sequestrate, la polizia ha identificato tra i

manifestanti RE 1.

c. In data

8.9.2021 RE 1, assistita dal suo difensore di fiducia, è stata interrogata in

qualità d’imputata dalla polizia cantonale di __________ per il reato di

sommossa (art. 260 CP), in relazione “alla manifestazione non autorizzata

avvenuta in data 8 marzo 2021 presso il sedime della Stazione FFS di __________

tra le ore 1800 circa e le ore 1930 circa”.

RE 1 non ha risposto a nessuna delle

domande degli agenti interroganti, avvalendosi “della facoltà di non

rispondere e non firmare gli allegati”; dichiarando inoltre “mi rifiuto

di sottopormi” ai rilevamenti segnaletici ordinati dall’ufficiale di

polizia (fotografia e dattiloscopia).

d. Il

procuratore pubblico, informato del rifiuto di RE 1 di sottoporsi ai

rilevamenti ordinati dall’ufficiale di polizia, ha subito emesso l’ordine

denominato (impropriamente) “di rilevamento, prelievo e analisi DNA”,

indicando però che le misure ordinate consistevano nei “rilevamenti

segnaletici ai sensi dell’art. 260 cpv. 1 CPP (caratteristiche fisiche,

fotografie segnaletiche e impronte papillari)”, senza alcun riferimento al

prelievo del DNA per altro regolato dagli artt. 255-259 CPP.

Il magistrato

inquirente ha motivato il proprio ordine indicando che: “sussistono concreti

indizi a carico di RE 1 quale autore di fatti violenti, segnatamente uno o più

episodi di sommossa avvenuti presso la stazione FFS di __________ in data

08.03.2021, fatti questi parzialmente immortalati con immagini videoregistrate

le quali andranno, anche, comparate con quelle acquisite al fine di

determinarne la presenza sui luoghi stabilendo infine le singole responsabilità”

(inc. CRP __________).

Nell’ordine ha pure indicato che in caso

di rifiuto da parte dell’interessata “la misura ordinata deve essere

eseguita con l’uso proporzionale della forza (art. 260 cpv. 4 CPP)” (inc.

CRP __________).

Dagli

atti prodotti sia da RE 1 con il reclamo che dal magistrato inquirente, risulta

che la reclamante ha poi sottoscritto sia l’ordine dell’ufficiale di polizia

che quello del procuratore pubblico (cfr. firma apposta a p. 3 dello stesso).

La reclamante ha pure sottoscritto il verbale d’interrogatorio di polizia e il

formulario “Dichiarazione stato civile e patrimoniale”, mentre solo il suo

difensore di fiducia ha sottoscritto “per presa visione” la

documentazione fotografica sottopostale durante l’interrogatorio.

Come

risulta dal Rapporto d’esecuzione della polizia cantonale del 1.2.2022,

prodotto agli atti dal magistrato inquirente il 3/4.2.2022 (inc. CRP

60.2021.282, AI 9), l’8.9.2021 oltre ai rilevamenti dattiloscopici di RE 1,

sono state effettuate le fotografie segnaletiche (ritratto frontale e di

profilo a destra), una fotografia della figura intera e una del tatuaggio

presente sulla sua spalla sinistra.

e. Con esposto 17/20.9.2021, RE 1 si “oppone”

all’ordine di rilevamento segnaletico impartito dal procuratore pubblico

Roberto Ruggeri nel corso dell’interrogatorio dell’8.9.2021 poiché “non

proporzionale”, chiedendo che lo stesso venga “revocato e che tutte le

fotografie del suo corpo e le impronte digitali siano cancellate”.

Sostiene che “(…) non vi erano le condizioni né

materiali né formali per procedere al rilevamento dei dati segnaletici non

idonei a chiarire i fatti di cui sono accusata, tanto meno il rilevamento di

tatuaggi sul corpo facendomi spogliare e guardando anche sotto la biancheria

intima. Una pratica intimidatoria, vessatoria e denigratoria da parte della

polizia nei miei confronti. Sporgo quindi anche denuncia penale nei confronti

degli agenti di polizia per abuso di autorità (…)” (inc. CRP __________).

f. Con scritto 28/29.09.2021 il procuratore pubblico

ha comunicato di non avere osservazioni da formulare e di rimettersi al

giudizio di questa Corte, precisando poi di avere trasmesso al procuratore

generale la denuncia di RE 1 contro gli agenti di polizia che avevano effettuato

i rilevamenti segnaletici.

Il

5.10.2021 il procuratore generale ha emanato nei confronti di “ignoti Agenti

della Polizia cantonale” un decreto di non luogo a procedere per titolo di

abuso di autorità in merito ai fatti denunciati da RE 1 (cfr. NLP __________);

il decreto non è stato impugnato dalla qui reclamante.

g. Delle ulteriori osservazioni del procuratore

pubblico si dirà, se necessario, nel corso del procedimento.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può

essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del

pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni.

Con

il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e

l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,

per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare

all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i punti della

decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione

ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). La prevalenza dei principi della verità materiale e

della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame,

di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte

dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio

(Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2.; sentenza TF 6B_69/2014 del

9.10.2014

consid. 2.4.).

1.2

Il gravame, inoltrato il 17.9.2021 alla Corte dei

reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro l’ordine del

procuratore pubblico con il quale ha disposto i rilevamenti segnaletici (ex

art. 260 CPP), notificato l’8.9.2021, è tempestivo e proponibile.

RE 1, quale imputata, è pacificamente legittimata a

reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto

all’annullamento o alla modifica del giudizio.

Le esigenze di forma e di motivazione non sono

propriamente rispettate. Tuttavia, in

virtù del divieto del formalismo eccessivo – che nel diritto processuale penale

discende dall’art. 3 cpv. 2 lit. a e lit. b CPP – il quale impone alle autorità

penali di attenersi segnatamente al principio della buona fede e al divieto

dell'abuso di diritto (DTF 142 I 10 consid. 2.4.2), constatato inoltre che la

reclamante ha personalmente redatto e inoltrato il reclamo in oggetto, senza

farsi assistere dal suo legale di fiducia, sarebbe eccessivo respingere per

motivi formali il gravame 17/20.09.2021.

Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

1.3

Ci si potrebbe pure chiedere – anche se su questo punto

il magistrato inquirente non si è espresso - se, con la presentazione del suo

gravame, RE 1 abbia violato il principio della buona fede processuale (art. 3 cpv. 2 lit. a CPP), avendo adottato un comportamento contradditorio (“venire

contra factum proprium”) e meglio, come visto in precedenza, per essersi dapprima

opposta, poi avere accettato la misura dando il proprio consenso, per poi infine

impugnarla con il presente gravame, contraddicendosi, ciò che potrebbe portare

alla sua irricevibilità.

Sennonché, da

una corretta lettura del gravame emerge in modo chiaro che ella non intende

contestare la misura in quanto tale, ma la sua proporzionalità. RE 1 sostiene

infatti che non vi erano le condizioni per il “rilevamento dei dati

segnaletici non idonei a chiarire i fatti di cui è accusata, tanto meno il

rilevamento di tatuaggi sul corpo facendomi spogliare e guardando anche sotto

la biancheria intima”.

Si

deve quindi concludere che il principio della buona fede processuale non è stato

violato.

2.

Giusta

l’art. 397 cpv. 1 CPP, il reclamo è esaminato nell’ambito di una procedura

scritta. Se accoglie il reclamo, la giurisdizione di reclamo emana una nuova

decisione o annulla la decisione impugnata, rinviandola alla giurisdizione

inferiore perché statuisca nuovamente (art. 397 cpv. 2 CPP).

3.

3.1.

La reclamante, come

ricordato in precedenza e come emerge dal verbale d’interrogatorio 8.9.2021

(cfr. p. 3), si è inizialmente rifiutata di

sottoporsi volontariamente ai rilevamenti segnaletici ordinati dall’ufficiale

di polizia, per cui gli agenti hanno chiesto al procuratore pubblico

l’emanazione dell’ordine scritto e l’autorizzazione a procedere giusta l’art.

260.

cpv. 4 CPP.

Preso atto

dell’ordine del magistrato inquirente, ma senza che nel verbale sia stato

annotato alcunché, la reclamante lo ha per finire sottoscritto a pagina 3, alla

dicitura “Consenso dell’interessata colpita dalla misura”. Ella ha pure

sottoscritto l’ordine dell’ufficiale di polizia, ma non è dato sapere se lo

abbia fatto prima o dopo quello del magistrato inquirente.

Con il gravame

RE 1 “inoltra opposizione all’ordine impartito dal PP Roberto Ruggeri in sede

di interrogatorio dinanzi al PG dell’8 settembre 2021 in quanto non

proporzionale”. Sostiene non vi fossero “le condizioni né materiali né

formali per procedere al rilevamento dei dati segnaletici non idonei a chiarire

i fatti di cui è accusata, tanto meno il rilevamento di tatuaggi sul corpo facendomi

spogliare e guardando anche sotto la biancheria intima”, ritenendola “una

pratica intimidatoria, vessatoria e denigratoria” nei suoi confronti.

3.2

3.2.1

Giusta l’art.

260.

CPP, il rilevamento segnaletico consiste nell’accertare le caratteristiche

fisiche di una persona, nonché nel prendere impronte di parti del suo corpo

(cpv. 1). Possono disporre il rilevamento segnaletico la polizia, il pubblico

ministero, il giudice e, nei casi urgenti, chi dirige il procedimento in

giudizio (cpv. 2). Il rilevamento segnaletico

è disposto con ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può

essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato e motivato

per scritto (cpv. 3). Se l’interessato rifiuta di sottomettersi all’ordine

della polizia, decide il pubblico ministero (cpv. 4).

3.2.2

Il rilevamento

segnaletico e il prelievo di dati d'identificazione in quanto tale (cioè

"senza tener conto della gravità della violazione rappresentata

dall'utilizzo e dalla conservazione dei risultati", secondo la nota 324

del Messaggio CPP) non costituisce una violazione significativa dei diritti

della persona oggetto di tale rilevamento (Code de procédure pénale suisse,

Commentaire à l'usage des praticiens, J. PITTELOUD, artt. 260-262; Messaggio

CPP, 2.5.6 p. 1225, art. 259 II; DTF 133 I 77 consid. 3.2; DTF 144 IV 127; DTF

145.

IV 263; sentenza TF 1B_242/2020 del 2.9.2020).

I rilevamenti

segnaletici di una persona riguardano le sue caratteristiche fisiche esterne

che possono essere riconosciute, come per esempio l’altezza, l’aspetto

generale, il peso, che si possono registrare mediante la fotografia o altre

modalità di misurazione, nonché l’assunzione di impronte delle dita delle mani,

delle orecchie, dei piedi, dei denti e di altre parti del corpo (Commentario

CPP, P. BERNASCONI / M. GALLIANI / L. MARCELLINI / E. MELI / M. MINI / J.

NOSEDA, ad art. 260 CPP, n. 1 ss.).

Il rilevamento

consiste, in sostanza, nel fotografare l’individuo e le caratteristiche

particolari del suo corpo, ad esempio: difetti fisici, cicatrici, tatuaggi,

occhiali, ecc. Mentre per quanto concerne le impronte papillari, esse vengono

prelevate dalle mani: dita, palmo e dorso (ZK StPO – D. K. GRAF / T. HANSJAKOB,

3.

ed., art. 260 CPP, n. 1).

Queste misure

possono perseguire diversi obiettivi: da un lato, servono per chiarire una

fattispecie penalmente rilevante e in particolare a stabilire l’identità di una

persona e a creare materiale comparativo per la valutazione delle prove

raccolte; d'altra parte, lo scopo della registrazione – come l'analisi del DNA

– può anche essere quello di permettere il riconoscimento di un individuo in

caso di futuri reati; in tal caso devono però sussistere indizi rilevanti e

concreti sulla possibile implicazione dell’imputato in altri reati, anche

futuri, di una certa gravità (ZK StPO – D. K. GRAF / T. HANSJAKOB, op. cit.,

art. 260 CPP, n. 1a).

3.3

Quando vengono

imposti uno o più provvedimenti coercitivi, devono essere soddisfatte le

condizioni cumulative elencate nell’art. 197 cpv. 1 CPP. Essi possono quindi

essere ordinati solo se sono previsti dalla legge (lit. a), vi sono sufficienti

indizi di reato (lit. b), gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere

raggiunti mediante misure meno severe (lit. c) e se l’importanza del reato li

giustifica (lit. d).

Giusta il

principio della proporzionalità (art. 197 cpv.1 lit. c e d CPP; art. 36 Cost.),

la limitazione di un diritto fondamentale deve essere idonea a raggiungere lo

scopo perseguito (regola di adeguatezza), che non può essere raggiunto con una

misura meno invasiva (regola di necessità). Inoltre, ci deve essere un rapporto

ragionevole tra gli effetti della misura sulla situazione della persona

interessata e il risultato atteso dal punto di vista dell'interesse pubblico

(la regola della proporzionalità in senso stretto) [DTF 137 I 167; DTF 124 I

107; sentenze TF 1B_171/2021 del 6.7.2021; TF 1B_214/2021 del 23.11.2021].

Affinché i

criteri di idoneità e proporzionalità in senso stretto siano soddisfatti, la

misura coercitiva prevista deve quindi essere appropriata e idonea a

raggiungere lo scopo previsto. Il fine deve quindi giustificare la restrizione

imposta. In altre parole, l’obiettivo deve essere sufficientemente importante e

la limitazione di un diritto fondamentale deve essere giustificata per essere

effettivamente raggiunta. Un rapporto ragionevole tra il fine e i mezzi è

quindi necessario (DTF 133 I 77). La gravità dei reati perseguiti deve, in

questo contesto, essere presa in considerazione nell'esame complessivo della

proporzionalità delle misure ordinate (DTF 141 IV 77), dovendo l'autorità

essere tanto più vigile nel caso di reati formalmente di minore gravità

(sentenze TF 1B_294/2014 del 19.3.2015; TF 1B_171/2021 del 6.7.2021; TF

1B_214/2021 del 23.11.2021).

Nell’ambito

della verifica della proporzionalità, eventuali reati precedenti dell’imputato

devono essere altresì tenuti in considerazione e confluiscono nella

ponderazione degli interessi come uno dei molti criteri (sentenza TF

1B_171/2021 del 6.7.2021).

Nell’ambito dell’esame della gravità del

reato richiesta non sono determinanti né la configurazione quale reato punibile

a querela di parte o d’ufficio, né la comminatoria astratta della pena, ma si

devono piuttosto includere il bene giuridico interessato e il contesto

concreto; devono essere seriamente minacciati beni giuridici fondamentali

(sentenza TF 1B_171/2021 del 6.7.2021).

Per

quanto riguarda il criterio di necessità, esso incarna il principio secondo il

quale quando più mezzi sono suscettibili di raggiungere lo scopo desiderato, la

scelta deve essere fatta a favore di quello che incide meno gravemente sugli

interessi privati - sussidiarietà delle misure coercitive (DTF 124 I 107). Non

appena è possibile raggiungere lo scopo desiderato per mezzo di una restrizione

meno grave dei diritti fondamentali, la misura è sproporzionata.

3.4

Nel caso

concreto, contrariamente ad altri partecipanti, RE 1 non è stata fermata ed

identificata l’8.3.2021 al termine della manifestazione alla stazione FFS di __________,

ma è stata riconosciuta dagli inquirenti successivamente, esaminando le fotografie

e i filmati delle telecamere acquisiti agli atti, dai quali risulta che lei o una

persona a lei molto somigliante, era presente durante le varie fasi degli

scontri con la polizia.

Più

precisamente, la documentazione fotografica allegata al verbale

d’interrogatorio 8.9.2021 (inc. MP __________),

contiene dei fotogrammi raffiguranti una donna con gli occhiali che,

inizialmente, indossa sulla testa un foulard di colore nero, dopodiché lo

cambia e ne indossa uno di colore arancione (foto n. 1-2). Dalle immagini si

nota che quest’ultima (tra le prime file) avanza, insieme agli altri

manifestanti, verso il cordone formato dagli agenti anti-sommossa della polizia

presso la stazione FFS di __________, per poi inveire contro di loro (foto n.

3-7). La polizia giudiziaria ha infatti osservato che: “RE 1 partecipa alla

manifestazione. Si presenta inizialmente con un foulard in testa di colore nero

per poi cambiarlo e metterne uno arancione. La stessa non la si vede commettere

vie di fatto nei confronti degli agenti di Polizia preposti per il servizio di

MO, ma durante la prima fase, va verso il cordone di Polizia. RE 1 rimane poi

in prima fila tra i manifestanti e la Polizia sino alla fase 2. In questo

frangente fa delle rimostranze nei confronti dei poliziotti. Prima che la

Polizia effettui l’accerchiamento per identificare i manifestanti, RE 1 si

allontana dal piazzale”.

Sulla base di questi indizi la qui reclamante è quindi

stata citata ed interrogata quale imputata l’8.9.2021 dalla polizia cantonale per

titolo di sommossa, siccome sospettata di aver partecipato attivamente agli

scontri con la polizia. Al termine dell’interrogatorio il procuratore pubblico

ha disposto i rilevamenti segnaletici (caratteristiche fisiche, fotografie

segnaletiche ed impronte papillari) sia per poter determinare la sua effettiva

presenza sui luoghi dei fatti sia per stabilire le sue responsabilità.

3.5

Nel caso di

specie dunque, in virtù delle prove fornite dalle immagini delle telecamere di

videosorveglianza, confrontate con quelle acquisite in occasione dei

rilevamenti segnaletici dell’8.9.2021, sussistono nei confronti della

reclamante concreti indizi quale autrice dei fatti a lei imputati.

3.6

Ora, se si può ammettere che sussistano

sufficienti e concreti indizi nei confronti di RE 1 in merito al reato di

sommossa, ci si può chiedere se la misura ordinata dal magistrato inquirente

rispetti il principio di proporzionalità.

Il procuratore pubblico, con scritto

8.9.2021

ha ordinato alla polizia cantonale di effettuare i seguenti rilevamenti

segnaletici: caratteristiche fisiche, fotografie segnaletiche e impronte

papillari.

Da quanto risulta dal rapporto

d’esecuzione 1.2.2022 della polizia cantonale alla reclamante sono state

effettuate le fotografie segnaletiche (ritratto frontale e di profilo a

destra), una fotografia della figura intera e una del tatuaggio presente sulla

sua spalla sinistra (cfr. AI 9).

Come risulta dal materiale video

risultante dalla perquisizione e sequestro del sistema di videosorveglianza

della stazione ferroviaria di __________, la ragazza, identificata dalla

polizia cantonale in RE 1, indossava una giacca nera, pantaloni lunghi neri,

uno zainetto e in testa un foulard di colore nero (e poi arancione) (AI 3).

Le foto segnaletiche e quella della

figura intera (che ne attesta l’altezza, la corporatura, l’aspetto, ecc.)

effettuate alla reclamante in data 8.9.2021 su ordine del procuratore pubblico

sono dunque atte a raggiungere lo scopo desiderato e meglio per poterle

confrontare con le immagini e i filmati estrapolati dalla videosorveglianza

della stazione FFS e stabilire se la qui reclamante abbia effettivamente

partecipato, e con quale ruolo, nelle varie fasi degli scontri con la polizia.

In tal senso la misura risulta

proporzionata.

Al contrario, per quanto concerne la

fotografia del tatuaggio presente sulla spalla sinistra della reclamante, non

appare in alcun modo che questa sia atta a delucidare la fattispecie,

indossando RE 1 al momento dei fatti, come già sopraindicato, una giacca

imbottita nera con maniche lunghe.

Per quanto attiene poi alle impronte

papillari, dagli atti non emerge in alcun modo e neppure il magistrato

inquirente lo sostiene nelle sue osservazioni al reclamo, che la polizia

cantonale abbia sequestrato degli oggetti utilizzati dai manifestanti durante

gli scontri con la polizia la sera dell’8.3.2021 e che gli stessi siano stati

analizzati alla ricerca di impronte papillari da sottoporre a confronto con

quelle della reclamante e/o di altri partecipanti.

La raccolta delle impronte papillari di RE

1.

non può dunque certamente servire a stabilire se quest’ultima si trovasse

alla stazione FFS di __________ quella sera, in assenza di materiale per

effettuare una comparazione.

Come ricordato in precedenza, dottrina e

giurisprudenza consentono agli inquirenti la registrazione di rilevamenti

segnaletici per permettere il riconoscimento di un individuo in caso di futuri

reati, a condizione però che sussistano indizi rilevanti e concreti sulla

possibile implicazione dell’imputato in altri reati, anche futuri, di una certa

gravità (sentenza TF 1B_171/2021 del 6.7.2021).

Su questi presupposti la decisione

impugnata è totalmente silente e neppure in sede di osservazioni il procuratore

pubblico si è espresso in merito. Il rilevamento mediante fotografia del

tatuaggio sulla spalla sinistra della reclamante e la presa delle sue impronte

papillari, non si giustificano dunque neppure per questo motivo.

4.

In data

11.11.2021, codesta Corte – constatate le accuse formulate dalla reclamante nei

confronti degli agenti di polizia per i fatti dell’8.9.2021 – ha chiesto al

procuratore pubblico Roberto Ruggeri di comunicare se fosse stato aperto un

procedimento penale nei confronti degli agenti per titolo di abuso di autorità

o per altre ipotesi di reato e quale fosse stato l’esito.

Il magistrato

inquirente, con scritto 16.11.2021, ha risposto che il Ministero pubblico aveva

già aperto un procedimento penale nei confronti di ignoti agenti della polizia

cantonale per titolo di abuso di autorità, conclusosi con l’emanazione di un

decreto di non luogo a procedere datato 5.10.2021 (NLP __________), nel

frattempo cresciuto in giudicato.

Questa Corte non può pronunciarsi

sull’operato della polizia cantonale in prima istanza essendo compito dapprima

del Ministero pubblico che ha infatti deciso di non aprire l’istruzione nei

confronti di ignoti agenti di polizia. Decreto di non luogo a procedere che non

è poi stato impugnato dalla reclamante e che è pertanto è cresciuto in

giudicato.

5.

Il gravame è parzialmente accolto. Di

conseguenza, il procuratore pubblico ordinerà la cancellazione/distruzione dei

rilevamenti segnaletici concernenti le impronte papillari e la fotografia

raffigurante il tatuaggio sulla spalla sinistra di RE 1 (foto-ID:

24570-1-TI-1).

Tassa di

giustizia e spese, ridotte, sono poste a carico dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 260 CP, 260, 304, 309

- 310, 322, 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione

applicabile,

pronuncia

1. Il reclamo è

parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

2. La tassa di

giustizia di CHF 100.-- e le

spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a

carico di RE 1 __________.

3. Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera