60.2021.282
Reclamo contro l'ordine di rilevamento. sommossa. proporzionalità
30 agosto 2022Italiano19 min
ordine di perquisizione e sequestro 12.3.2021, il procuratore pubblico ha richiesto
Source ti.ch
Incarto n.
60.2021.282
Lugano
30 agosto 2022/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliere:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 17/20.9.2021 presentato da
RE 1 __________,
contro
l’ordine di rilevamento segnaletico 8.9.2021 emanato
dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri nell’ambito del procedimento penale
inc. MP __________, per titolo di sommossa (art. 260 cpv. 1 CP);
richiamato lo scritto 28/29.9.2021 del
procuratore pubblico, con il quale comunica di non avere particolari osservazioni
da formulare e di rimettersi al prudente giudizio di codesta Corte;
preso atto che RE 1 interpellata il 29.9.2021
non ha replicato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. In data 8.3.2021, è avvenuta una manifestazione non
autorizzata presso il sedime della stazione ferroviaria di __________, nel
corso della quale vi sono stati degli scontri tra manifestanti e polizia. Ciò,
ha portato all’apertura di un procedimento penale contro ignoti per titolo di
sommossa e violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari.
b. Con
ordine di perquisizione e sequestro 12.3.2021, il procuratore pubblico ha richiesto
la perquisizione del sistema di video sorveglianza presso le Ferrovie Federali
Svizzere (FFS) e il sequestro delle fotografie rilevate dal sistema di
videosorveglianza per la data della manifestazione.
Dai
filmati e dalle immagini sequestrate, la polizia ha identificato tra i
manifestanti RE 1.
c. In data
8.9.2021 RE 1, assistita dal suo difensore di fiducia, è stata interrogata in
qualità d’imputata dalla polizia cantonale di __________ per il reato di
sommossa (art. 260 CP), in relazione “alla manifestazione non autorizzata
avvenuta in data 8 marzo 2021 presso il sedime della Stazione FFS di __________
tra le ore 1800 circa e le ore 1930 circa”.
RE 1 non ha risposto a nessuna delle
domande degli agenti interroganti, avvalendosi “della facoltà di non
rispondere e non firmare gli allegati”; dichiarando inoltre “mi rifiuto
di sottopormi” ai rilevamenti segnaletici ordinati dall’ufficiale di
polizia (fotografia e dattiloscopia).
d. Il
procuratore pubblico, informato del rifiuto di RE 1 di sottoporsi ai
rilevamenti ordinati dall’ufficiale di polizia, ha subito emesso l’ordine
denominato (impropriamente) “di rilevamento, prelievo e analisi DNA”,
indicando però che le misure ordinate consistevano nei “rilevamenti
segnaletici ai sensi dell’art. 260 cpv. 1 CPP (caratteristiche fisiche,
fotografie segnaletiche e impronte papillari)”, senza alcun riferimento al
prelievo del DNA per altro regolato dagli artt. 255-259 CPP.
Il magistrato
inquirente ha motivato il proprio ordine indicando che: “sussistono concreti
indizi a carico di RE 1 quale autore di fatti violenti, segnatamente uno o più
episodi di sommossa avvenuti presso la stazione FFS di __________ in data
08.03.2021, fatti questi parzialmente immortalati con immagini videoregistrate
le quali andranno, anche, comparate con quelle acquisite al fine di
determinarne la presenza sui luoghi stabilendo infine le singole responsabilità”
(inc. CRP __________).
Nell’ordine ha pure indicato che in caso
di rifiuto da parte dell’interessata “la misura ordinata deve essere
eseguita con l’uso proporzionale della forza (art. 260 cpv. 4 CPP)” (inc.
CRP __________).
Dagli
atti prodotti sia da RE 1 con il reclamo che dal magistrato inquirente, risulta
che la reclamante ha poi sottoscritto sia l’ordine dell’ufficiale di polizia
che quello del procuratore pubblico (cfr. firma apposta a p. 3 dello stesso).
La reclamante ha pure sottoscritto il verbale d’interrogatorio di polizia e il
formulario “Dichiarazione stato civile e patrimoniale”, mentre solo il suo
difensore di fiducia ha sottoscritto “per presa visione” la
documentazione fotografica sottopostale durante l’interrogatorio.
Come
risulta dal Rapporto d’esecuzione della polizia cantonale del 1.2.2022,
prodotto agli atti dal magistrato inquirente il 3/4.2.2022 (inc. CRP
60.2021.282, AI 9), l’8.9.2021 oltre ai rilevamenti dattiloscopici di RE 1,
sono state effettuate le fotografie segnaletiche (ritratto frontale e di
profilo a destra), una fotografia della figura intera e una del tatuaggio
presente sulla sua spalla sinistra.
e. Con esposto 17/20.9.2021, RE 1 si “oppone”
all’ordine di rilevamento segnaletico impartito dal procuratore pubblico
Roberto Ruggeri nel corso dell’interrogatorio dell’8.9.2021 poiché “non
proporzionale”, chiedendo che lo stesso venga “revocato e che tutte le
fotografie del suo corpo e le impronte digitali siano cancellate”.
Sostiene che “(…) non vi erano le condizioni né
materiali né formali per procedere al rilevamento dei dati segnaletici non
idonei a chiarire i fatti di cui sono accusata, tanto meno il rilevamento di
tatuaggi sul corpo facendomi spogliare e guardando anche sotto la biancheria
intima. Una pratica intimidatoria, vessatoria e denigratoria da parte della
polizia nei miei confronti. Sporgo quindi anche denuncia penale nei confronti
degli agenti di polizia per abuso di autorità (…)” (inc. CRP __________).
f. Con scritto 28/29.09.2021 il procuratore pubblico
ha comunicato di non avere osservazioni da formulare e di rimettersi al
giudizio di questa Corte, precisando poi di avere trasmesso al procuratore
generale la denuncia di RE 1 contro gli agenti di polizia che avevano effettuato
i rilevamenti segnaletici.
Il
5.10.2021 il procuratore generale ha emanato nei confronti di “ignoti Agenti
della Polizia cantonale” un decreto di non luogo a procedere per titolo di
abuso di autorità in merito ai fatti denunciati da RE 1 (cfr. NLP __________);
il decreto non è stato impugnato dalla qui reclamante.
g. Delle ulteriori osservazioni del procuratore
pubblico si dirà, se necessario, nel corso del procedimento.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può
essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del
pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni.
Con
il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e
l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,
per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare
all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della
decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione
ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). La prevalenza dei principi della verità materiale e
della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame,
di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte
dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio
(Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2.; sentenza TF 6B_69/2014 del
9.10.2014
consid. 2.4.).
1.2
Il gravame, inoltrato il 17.9.2021 alla Corte dei
reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro l’ordine del
procuratore pubblico con il quale ha disposto i rilevamenti segnaletici (ex
art. 260 CPP), notificato l’8.9.2021, è tempestivo e proponibile.
RE 1, quale imputata, è pacificamente legittimata a
reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto
all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Le esigenze di forma e di motivazione non sono
propriamente rispettate. Tuttavia, in
virtù del divieto del formalismo eccessivo – che nel diritto processuale penale
discende dall’art. 3 cpv. 2 lit. a e lit. b CPP – il quale impone alle autorità
penali di attenersi segnatamente al principio della buona fede e al divieto
dell'abuso di diritto (DTF 142 I 10 consid. 2.4.2), constatato inoltre che la
reclamante ha personalmente redatto e inoltrato il reclamo in oggetto, senza
farsi assistere dal suo legale di fiducia, sarebbe eccessivo respingere per
motivi formali il gravame 17/20.09.2021.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
1.3
Ci si potrebbe pure chiedere – anche se su questo punto
il magistrato inquirente non si è espresso - se, con la presentazione del suo
gravame, RE 1 abbia violato il principio della buona fede processuale (art. 3 cpv. 2 lit. a CPP), avendo adottato un comportamento contradditorio (“venire
contra factum proprium”) e meglio, come visto in precedenza, per essersi dapprima
opposta, poi avere accettato la misura dando il proprio consenso, per poi infine
impugnarla con il presente gravame, contraddicendosi, ciò che potrebbe portare
alla sua irricevibilità.
Sennonché, da
una corretta lettura del gravame emerge in modo chiaro che ella non intende
contestare la misura in quanto tale, ma la sua proporzionalità. RE 1 sostiene
infatti che non vi erano le condizioni per il “rilevamento dei dati
segnaletici non idonei a chiarire i fatti di cui è accusata, tanto meno il
rilevamento di tatuaggi sul corpo facendomi spogliare e guardando anche sotto
la biancheria intima”.
Si
deve quindi concludere che il principio della buona fede processuale non è stato
violato.
2.
Giusta
l’art. 397 cpv. 1 CPP, il reclamo è esaminato nell’ambito di una procedura
scritta. Se accoglie il reclamo, la giurisdizione di reclamo emana una nuova
decisione o annulla la decisione impugnata, rinviandola alla giurisdizione
inferiore perché statuisca nuovamente (art. 397 cpv. 2 CPP).
3.
3.1.
La reclamante, come
ricordato in precedenza e come emerge dal verbale d’interrogatorio 8.9.2021
(cfr. p. 3), si è inizialmente rifiutata di
sottoporsi volontariamente ai rilevamenti segnaletici ordinati dall’ufficiale
di polizia, per cui gli agenti hanno chiesto al procuratore pubblico
l’emanazione dell’ordine scritto e l’autorizzazione a procedere giusta l’art.
260.
cpv. 4 CPP.
Preso atto
dell’ordine del magistrato inquirente, ma senza che nel verbale sia stato
annotato alcunché, la reclamante lo ha per finire sottoscritto a pagina 3, alla
dicitura “Consenso dell’interessata colpita dalla misura”. Ella ha pure
sottoscritto l’ordine dell’ufficiale di polizia, ma non è dato sapere se lo
abbia fatto prima o dopo quello del magistrato inquirente.
Con il gravame
RE 1 “inoltra opposizione all’ordine impartito dal PP Roberto Ruggeri in sede
di interrogatorio dinanzi al PG dell’8 settembre 2021 in quanto non
proporzionale”. Sostiene non vi fossero “le condizioni né materiali né
formali per procedere al rilevamento dei dati segnaletici non idonei a chiarire
i fatti di cui è accusata, tanto meno il rilevamento di tatuaggi sul corpo facendomi
spogliare e guardando anche sotto la biancheria intima”, ritenendola “una
pratica intimidatoria, vessatoria e denigratoria” nei suoi confronti.
3.2
3.2.1
Giusta l’art.
260.
CPP, il rilevamento segnaletico consiste nell’accertare le caratteristiche
fisiche di una persona, nonché nel prendere impronte di parti del suo corpo
(cpv. 1). Possono disporre il rilevamento segnaletico la polizia, il pubblico
ministero, il giudice e, nei casi urgenti, chi dirige il procedimento in
giudizio (cpv. 2). Il rilevamento segnaletico
è disposto con ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può
essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato e motivato
per scritto (cpv. 3). Se l’interessato rifiuta di sottomettersi all’ordine
della polizia, decide il pubblico ministero (cpv. 4).
3.2.2
Il rilevamento
segnaletico e il prelievo di dati d'identificazione in quanto tale (cioè
"senza tener conto della gravità della violazione rappresentata
dall'utilizzo e dalla conservazione dei risultati", secondo la nota 324
del Messaggio CPP) non costituisce una violazione significativa dei diritti
della persona oggetto di tale rilevamento (Code de procédure pénale suisse,
Commentaire à l'usage des praticiens, J. PITTELOUD, artt. 260-262; Messaggio
CPP, 2.5.6 p. 1225, art. 259 II; DTF 133 I 77 consid. 3.2; DTF 144 IV 127; DTF
145.
IV 263; sentenza TF 1B_242/2020 del 2.9.2020).
I rilevamenti
segnaletici di una persona riguardano le sue caratteristiche fisiche esterne
che possono essere riconosciute, come per esempio l’altezza, l’aspetto
generale, il peso, che si possono registrare mediante la fotografia o altre
modalità di misurazione, nonché l’assunzione di impronte delle dita delle mani,
delle orecchie, dei piedi, dei denti e di altre parti del corpo (Commentario
CPP, P. BERNASCONI / M. GALLIANI / L. MARCELLINI / E. MELI / M. MINI / J.
NOSEDA, ad art. 260 CPP, n. 1 ss.).
Il rilevamento
consiste, in sostanza, nel fotografare l’individuo e le caratteristiche
particolari del suo corpo, ad esempio: difetti fisici, cicatrici, tatuaggi,
occhiali, ecc. Mentre per quanto concerne le impronte papillari, esse vengono
prelevate dalle mani: dita, palmo e dorso (ZK StPO – D. K. GRAF / T. HANSJAKOB,
3.
ed., art. 260 CPP, n. 1).
Queste misure
possono perseguire diversi obiettivi: da un lato, servono per chiarire una
fattispecie penalmente rilevante e in particolare a stabilire l’identità di una
persona e a creare materiale comparativo per la valutazione delle prove
raccolte; d'altra parte, lo scopo della registrazione – come l'analisi del DNA
– può anche essere quello di permettere il riconoscimento di un individuo in
caso di futuri reati; in tal caso devono però sussistere indizi rilevanti e
concreti sulla possibile implicazione dell’imputato in altri reati, anche
futuri, di una certa gravità (ZK StPO – D. K. GRAF / T. HANSJAKOB, op. cit.,
art. 260 CPP, n. 1a).
3.3
Quando vengono
imposti uno o più provvedimenti coercitivi, devono essere soddisfatte le
condizioni cumulative elencate nell’art. 197 cpv. 1 CPP. Essi possono quindi
essere ordinati solo se sono previsti dalla legge (lit. a), vi sono sufficienti
indizi di reato (lit. b), gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere
raggiunti mediante misure meno severe (lit. c) e se l’importanza del reato li
giustifica (lit. d).
Giusta il
principio della proporzionalità (art. 197 cpv.1 lit. c e d CPP; art. 36 Cost.),
la limitazione di un diritto fondamentale deve essere idonea a raggiungere lo
scopo perseguito (regola di adeguatezza), che non può essere raggiunto con una
misura meno invasiva (regola di necessità). Inoltre, ci deve essere un rapporto
ragionevole tra gli effetti della misura sulla situazione della persona
interessata e il risultato atteso dal punto di vista dell'interesse pubblico
(la regola della proporzionalità in senso stretto) [DTF 137 I 167; DTF 124 I
107; sentenze TF 1B_171/2021 del 6.7.2021; TF 1B_214/2021 del 23.11.2021].
Affinché i
criteri di idoneità e proporzionalità in senso stretto siano soddisfatti, la
misura coercitiva prevista deve quindi essere appropriata e idonea a
raggiungere lo scopo previsto. Il fine deve quindi giustificare la restrizione
imposta. In altre parole, l’obiettivo deve essere sufficientemente importante e
la limitazione di un diritto fondamentale deve essere giustificata per essere
effettivamente raggiunta. Un rapporto ragionevole tra il fine e i mezzi è
quindi necessario (DTF 133 I 77). La gravità dei reati perseguiti deve, in
questo contesto, essere presa in considerazione nell'esame complessivo della
proporzionalità delle misure ordinate (DTF 141 IV 77), dovendo l'autorità
essere tanto più vigile nel caso di reati formalmente di minore gravità
(sentenze TF 1B_294/2014 del 19.3.2015; TF 1B_171/2021 del 6.7.2021; TF
1B_214/2021 del 23.11.2021).
Nell’ambito
della verifica della proporzionalità, eventuali reati precedenti dell’imputato
devono essere altresì tenuti in considerazione e confluiscono nella
ponderazione degli interessi come uno dei molti criteri (sentenza TF
1B_171/2021 del 6.7.2021).
Nell’ambito dell’esame della gravità del
reato richiesta non sono determinanti né la configurazione quale reato punibile
a querela di parte o d’ufficio, né la comminatoria astratta della pena, ma si
devono piuttosto includere il bene giuridico interessato e il contesto
concreto; devono essere seriamente minacciati beni giuridici fondamentali
(sentenza TF 1B_171/2021 del 6.7.2021).
Per
quanto riguarda il criterio di necessità, esso incarna il principio secondo il
quale quando più mezzi sono suscettibili di raggiungere lo scopo desiderato, la
scelta deve essere fatta a favore di quello che incide meno gravemente sugli
interessi privati - sussidiarietà delle misure coercitive (DTF 124 I 107). Non
appena è possibile raggiungere lo scopo desiderato per mezzo di una restrizione
meno grave dei diritti fondamentali, la misura è sproporzionata.
3.4
Nel caso
concreto, contrariamente ad altri partecipanti, RE 1 non è stata fermata ed
identificata l’8.3.2021 al termine della manifestazione alla stazione FFS di __________,
ma è stata riconosciuta dagli inquirenti successivamente, esaminando le fotografie
e i filmati delle telecamere acquisiti agli atti, dai quali risulta che lei o una
persona a lei molto somigliante, era presente durante le varie fasi degli
scontri con la polizia.
Più
precisamente, la documentazione fotografica allegata al verbale
d’interrogatorio 8.9.2021 (inc. MP __________),
contiene dei fotogrammi raffiguranti una donna con gli occhiali che,
inizialmente, indossa sulla testa un foulard di colore nero, dopodiché lo
cambia e ne indossa uno di colore arancione (foto n. 1-2). Dalle immagini si
nota che quest’ultima (tra le prime file) avanza, insieme agli altri
manifestanti, verso il cordone formato dagli agenti anti-sommossa della polizia
presso la stazione FFS di __________, per poi inveire contro di loro (foto n.
3-7). La polizia giudiziaria ha infatti osservato che: “RE 1 partecipa alla
manifestazione. Si presenta inizialmente con un foulard in testa di colore nero
per poi cambiarlo e metterne uno arancione. La stessa non la si vede commettere
vie di fatto nei confronti degli agenti di Polizia preposti per il servizio di
MO, ma durante la prima fase, va verso il cordone di Polizia. RE 1 rimane poi
in prima fila tra i manifestanti e la Polizia sino alla fase 2. In questo
frangente fa delle rimostranze nei confronti dei poliziotti. Prima che la
Polizia effettui l’accerchiamento per identificare i manifestanti, RE 1 si
allontana dal piazzale”.
Sulla base di questi indizi la qui reclamante è quindi
stata citata ed interrogata quale imputata l’8.9.2021 dalla polizia cantonale per
titolo di sommossa, siccome sospettata di aver partecipato attivamente agli
scontri con la polizia. Al termine dell’interrogatorio il procuratore pubblico
ha disposto i rilevamenti segnaletici (caratteristiche fisiche, fotografie
segnaletiche ed impronte papillari) sia per poter determinare la sua effettiva
presenza sui luoghi dei fatti sia per stabilire le sue responsabilità.
3.5
Nel caso di
specie dunque, in virtù delle prove fornite dalle immagini delle telecamere di
videosorveglianza, confrontate con quelle acquisite in occasione dei
rilevamenti segnaletici dell’8.9.2021, sussistono nei confronti della
reclamante concreti indizi quale autrice dei fatti a lei imputati.
3.6
Ora, se si può ammettere che sussistano
sufficienti e concreti indizi nei confronti di RE 1 in merito al reato di
sommossa, ci si può chiedere se la misura ordinata dal magistrato inquirente
rispetti il principio di proporzionalità.
Il procuratore pubblico, con scritto
8.9.2021
ha ordinato alla polizia cantonale di effettuare i seguenti rilevamenti
segnaletici: caratteristiche fisiche, fotografie segnaletiche e impronte
papillari.
Da quanto risulta dal rapporto
d’esecuzione 1.2.2022 della polizia cantonale alla reclamante sono state
effettuate le fotografie segnaletiche (ritratto frontale e di profilo a
destra), una fotografia della figura intera e una del tatuaggio presente sulla
sua spalla sinistra (cfr. AI 9).
Come risulta dal materiale video
risultante dalla perquisizione e sequestro del sistema di videosorveglianza
della stazione ferroviaria di __________, la ragazza, identificata dalla
polizia cantonale in RE 1, indossava una giacca nera, pantaloni lunghi neri,
uno zainetto e in testa un foulard di colore nero (e poi arancione) (AI 3).
Le foto segnaletiche e quella della
figura intera (che ne attesta l’altezza, la corporatura, l’aspetto, ecc.)
effettuate alla reclamante in data 8.9.2021 su ordine del procuratore pubblico
sono dunque atte a raggiungere lo scopo desiderato e meglio per poterle
confrontare con le immagini e i filmati estrapolati dalla videosorveglianza
della stazione FFS e stabilire se la qui reclamante abbia effettivamente
partecipato, e con quale ruolo, nelle varie fasi degli scontri con la polizia.
In tal senso la misura risulta
proporzionata.
Al contrario, per quanto concerne la
fotografia del tatuaggio presente sulla spalla sinistra della reclamante, non
appare in alcun modo che questa sia atta a delucidare la fattispecie,
indossando RE 1 al momento dei fatti, come già sopraindicato, una giacca
imbottita nera con maniche lunghe.
Per quanto attiene poi alle impronte
papillari, dagli atti non emerge in alcun modo e neppure il magistrato
inquirente lo sostiene nelle sue osservazioni al reclamo, che la polizia
cantonale abbia sequestrato degli oggetti utilizzati dai manifestanti durante
gli scontri con la polizia la sera dell’8.3.2021 e che gli stessi siano stati
analizzati alla ricerca di impronte papillari da sottoporre a confronto con
quelle della reclamante e/o di altri partecipanti.
La raccolta delle impronte papillari di RE
1.
non può dunque certamente servire a stabilire se quest’ultima si trovasse
alla stazione FFS di __________ quella sera, in assenza di materiale per
effettuare una comparazione.
Come ricordato in precedenza, dottrina e
giurisprudenza consentono agli inquirenti la registrazione di rilevamenti
segnaletici per permettere il riconoscimento di un individuo in caso di futuri
reati, a condizione però che sussistano indizi rilevanti e concreti sulla
possibile implicazione dell’imputato in altri reati, anche futuri, di una certa
gravità (sentenza TF 1B_171/2021 del 6.7.2021).
Su questi presupposti la decisione
impugnata è totalmente silente e neppure in sede di osservazioni il procuratore
pubblico si è espresso in merito. Il rilevamento mediante fotografia del
tatuaggio sulla spalla sinistra della reclamante e la presa delle sue impronte
papillari, non si giustificano dunque neppure per questo motivo.
4.
In data
11.11.2021, codesta Corte – constatate le accuse formulate dalla reclamante nei
confronti degli agenti di polizia per i fatti dell’8.9.2021 – ha chiesto al
procuratore pubblico Roberto Ruggeri di comunicare se fosse stato aperto un
procedimento penale nei confronti degli agenti per titolo di abuso di autorità
o per altre ipotesi di reato e quale fosse stato l’esito.
Il magistrato
inquirente, con scritto 16.11.2021, ha risposto che il Ministero pubblico aveva
già aperto un procedimento penale nei confronti di ignoti agenti della polizia
cantonale per titolo di abuso di autorità, conclusosi con l’emanazione di un
decreto di non luogo a procedere datato 5.10.2021 (NLP __________), nel
frattempo cresciuto in giudicato.
Questa Corte non può pronunciarsi
sull’operato della polizia cantonale in prima istanza essendo compito dapprima
del Ministero pubblico che ha infatti deciso di non aprire l’istruzione nei
confronti di ignoti agenti di polizia. Decreto di non luogo a procedere che non
è poi stato impugnato dalla reclamante e che è pertanto è cresciuto in
giudicato.
5.
Il gravame è parzialmente accolto. Di
conseguenza, il procuratore pubblico ordinerà la cancellazione/distruzione dei
rilevamenti segnaletici concernenti le impronte papillari e la fotografia
raffigurante il tatuaggio sulla spalla sinistra di RE 1 (foto-ID:
24570-1-TI-1).
Tassa di
giustizia e spese, ridotte, sono poste a carico dell’insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 260 CP, 260, 304, 309
- 310, 322, 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione
applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è
parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di
giustizia di CHF 100.-- e le
spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a
carico di RE 1 __________.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera