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Decisione

60.2021.313

Reclamo dell'imputato contro il decreto del procuratore pubblico in tema di accesso agli atti della SUVA

4 febbraio 2022Italiano14 min

pubblico senza osservazioni, richiamato il diritto applicabile, ha anzitutto ritenuto

Source ti.ch

Incarto n.

60.2021.313

Lugano

4 febbraio 2022/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 15/18.10.2021 presentato da

RE 1, ,

patr. da: avv. PR 1, ,

contro

il decreto 4.10.2021 emanato dal procuratore

pubblico Chiara Borelli con cui ha accolto l’istanza 8/10.9.2021 della SUVA

Prestazioni assicurative, Lucerna, intesa all’accesso agli atti del

procedimento inc. MP 2021.1447 promosso anche nei suoi confronti;

richiamati gli scritti 19/20.10.2021 di PI

3 (patr. da: avv. PR 4, Locarno), 20.10.2021 e 18.11.2021 (duplica) del

magistrato inquirente, 20/21.10.2021 e 17/18.11.2021 (duplica) di PI 1 (patr.

da: avv. PR 2, __________), 22/25.10.2021 di PI 6 (patr. da: avv. PR 7, __________),

2/3.11.2021 di PI 4 (patr. da: avv. PR 5, __________), 30.11./1.12.2021 di PI 5

(patr. da: avv. PR 6, __________) – che, tutti senza osservazioni, si sono

rimessi al giudizio della Corte – e 15/16.11.2021 (replica) di RE 1 – che si è

confermato nelle sue argomentazioni –;

preso atto che PI 2, interpellato, non si

è pronunciato;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Il

procuratore pubblico, in seguito alla segnalazione 22.2.2021 dell’Ufficio di

comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS, ha promosso un

procedimento (inc. MP 2021.1447) per titolo di truffa, falsità in documenti,

riciclaggio di denaro e contravvenzione all’ordinanza sulle fideiussioni

solidali covid nei confronti di PI 3, già titolare di una ditta individuale, in

relazione alla richiesta 30.6.2020 ad una banca di un credito covid di CHF

95'000.--, credito ottenuto sulla base di bilanci fittizi.

b. Il

procedimento inc. MP 2021.1447 è in seguito stato esteso, per questi fatti e

per fattispecie analoghe, anche ad altre persone, tra le quali RE 1: i

coimputati, che hanno sostanzialmente ammesso i fatti, l’hanno indicato come la

persona che avrebbe fornito la documentazione (in particolare i bilanci)

fittizia da allegare alle richieste dei crediti covid e che, per questo,

avrebbe percepito il 30% del credito covid ricevuto dalle società richiedenti.

Il

procedimento penale in questione è ancora in corso.

c. Con

istanza 8/10.9.2021 la SUVA Prestazioni assicurative, in relazione all’inc. MP

2021.1447, ha indicato che RE 1, suo assicurato, aveva subito un infortunio in

data 27.3.2020, per il quale stava percependo prestazioni. Ha aggiunto che

stava rivalutando la di lei responsabilità per quanto atteneva all’erogazione

di prestazioni per questo infortunio rispettivamente la di lui funzione

all’interno dell’azienda al momento dell’infortunio. L’estratto del casellario

giudiziario mostrava che era in corso il citato procedimento. Giusta l’art. 32

LPGA ha chiesto di trasmettere il dossier o di permettere l’accesso all’incarto

presso il Ministero pubblico.

d. Con

decreto 4.10.2021 il pubblico ministero ha accolto l’istanza.

Il

magistrato inquirente, preso atto che RE 1 si era opposto all’istanza e che le

altre parti al procedimento si erano rimesse al giudizio del procuratore

pubblico senza osservazioni, richiamato il diritto applicabile, ha anzitutto ritenuto

che la SUVA Prestazioni assicurative fosse pacificamente qualificabile come

terzo giusta l’art. 101 cpv. 3 CPP. L’istanza era inoltre sufficientemente

motivata, posto come gli atti del procedimento servivano all’assicurazione per

valutare la sua responsabilità in merito alle prestazioni erogate per l’infortunio

di RE 1 del 27.3.2020 rispettivamente per valutare la posizione di questi

nell’azienda. Ha quindi concluso che la SUVA Prestazioni assicurative fosse

legittimata a ricevere gli atti, in particolare in considerazione del fatto che

il periodo successivo all’infortunio, durante il quale erano state erogate le

prestazioni assicurative, coincideva con il periodo contestato all’imputato nel

corso del quale avrebbe agito illecitamente per ottenere l’incasso di più

crediti covid. Si giustificava perciò la verifica della reale attività svolta

da RE 1, per permettere all’assicurazione istante di valutare la sua capacità

lavorativa.

Non

c’era alcun interesse pubblico che potesse impedire l’accesso agli atti.

L’interesse giuridico legittimo della SUVA Prestazioni assicurative prevaleva

sugli interessi privati dell’imputato.

e. Con

gravame 15/18.10.2021 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, il

decreto 4.10.2021 sia annullato e alla SUVA Prestazioni assicurative non sia

concesso l’accesso agli atti del procedimento penale inc. MP 2021.1447 a suo

carico.

Il

reclamante adduce che l’istanza della SUVA Prestazioni assicurative non sarebbe

sorretta da motivazioni serie e concrete che prevarrebbero sui suoi interessi

preponderanti. L’istante non avrebbe minimamente dimostrato di essere titolare

di un interesse scientifico o professionale alla consultazione degli atti.

L’incarto

del procedimento nei suoi confronti concernerebbe fattispecie delicate, con

innumerevoli dati ed informazioni sensibili.

Nell’ottica

di una ragionevole ponderazione degli interessi – pubblico e privato – si

dovrebbe concludere per l’imprescindibile protezione dei suoi diritti della

personalità e per la tutela del segreto.

f. Delle

ulteriori argomentazioni si dirà, se necessario, in seguito.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

In

applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,

entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,

in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,

ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui

esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame, presentato in data 15.10.2021 da RE 1 contro la pronuncia 4.10.2021

del procuratore pubblico in tema di accesso agli atti del procedimento, è

tempestivo (siccome introdotto nel

termine di dieci giorni ai sensi dell’art. 396 cpv. 1 CPP) e – anche – proponibile

(BSK StPO – P. GUIDON, 2. ed., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed.,

art. 393 CPP n. 16).

1.3

1.3.1

In

applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono

legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).

L’interesse

giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP [che non

presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF

(decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019

consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia

personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid.

4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140

IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021

consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2)

attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna

(StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).

1.3.2

RE

1, imputato nel procedimento penale, è pacificamente legittimato a reclamare in

applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente

protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia 4.10.2021, che

ha riconosciuto alla SUVA Prestazioni assicurative la facoltà di esaminare gli atti

del procedimento promosso (anche) a suo carico.

1.4

Le

esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate.

ll

reclamo è quindi, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Gli

art. 101 s. CPP disciplinano i presupposti e la procedura per l’esame degli

atti di un procedimento pendente al momento della decisione (BSK StPO – M.

SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 4).

2.2

Giusta

l’art. 101 cpv. 3 CPP i terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un

interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si

oppongono interessi pubblici o privati preponderanti (BSK StPO – M. SCHMUTZ,

op. cit., art. 101 CPP n. 23 ss.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op.

cit., art. 101 CPP n. 11; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op.

cit., art. 101 CPP n. 19). Questa disposizione riprende la giurisprudenza

relativa al diritto di essere sentiti di terzi (decisione TF 1B_371/2020 del

16.8.2021

consid. 3.2.). Non è sufficiente che i terzi invochino un interesse

degno di protezione; essi devono dimostrare di avere effettivamente

personalmente un tale interesse (decisione TF 1B_371/2020 del 16.8.2021 consid.

3.2.1.). Il solo interesse di fatto di un denunciante – che non si è costituito

accusatore privato – ad esaminare gli atti del procedimento non è sufficiente

(decisione TF 1B_371/2020 del 16.8.2021 consid. 3.2.1.). Quando l’esito di una

procedura penale può ripercuotersi su una pretesa civile, sia chi pretende di

avere la pretesa sia che la respinge ha un interesse degno di protezione

(decisione TF 1B_371/2020 del 16.8.2021 consid. 3.2.1.). L’interesse degno di

protezione deve essere contrapposto agli interessi pubblici e privati

(decisione TF 1B_371/2020 del 16.8.2021 consid. 3.2.2.).

Sono

terzi le persone che non possono essere considerate “parti” secondo

l’art. 104 CPP, “altri partecipanti al procedimento” giusta l’art. 105

CPP oppure “autorità” ai sensi dell’art. 101 cpv. 2 CPP (BSK StPO – M.

SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 23).

2.3

Il

diritto di essere sentito giusta gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost.

comprende il diritto di ottenere una decisione motivata.

L’obbligo

di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno

spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre

dunque l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata della

pronuncia e delle eventuali possibilità di una sua censura presso un’istanza

superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 6B_106/2021 del

29.11.2021

consid. 3.1.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI,

op. cit., art. 80 CPP n. 2).

2.4

2.4.1

Il

reclamante censura la carenza di motivazione dell’istanza della SUVA Prestazioni

assicurative e del decreto 4.10.2021.

2.4.2

Si

è detto che con istanza 8/10.9.2021 la SUVA Prestazioni assicurative, in

relazione all’inc. MP 2021.1447, ha indicato che RE 1, suo assicurato, aveva

subito un infortunio il 27.3.2020, per il quale stava percependo prestazioni. Essa

stava rivalutando la di lei responsabilità per quanto atteneva all’erogazione

di prestazioni per questo infortunio rispettivamente la di lui funzione

all’interno dell’azienda al momento dell’infortunio. L’estratto del casellario

giudiziario mostrava che era in corso il citato procedimento. Giusta l’art. 32

LPGA ha chiesto di trasmettere il dossier o di permettere l’accesso all’incarto

presso il Ministero pubblico.

Ora,

con tale motivazione l’istante ha compiutamente spiegato i motivi che la

inducevano a presentare istanza di accesso agli atti: preso atto dell’esistenza

di un procedimento penale promosso nel 2021, come risultava dall’estratto del

casellario giudiziario, si trattava di rivalutare la posizione di RE 1, che il

27.3.2020

aveva subito un infortunio per il quale percepiva prestazioni da

parte della SUVA Prestazioni assicurative. Il riferimento all’art. 32 LPGA

[secondo cui le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei

Cantoni, distretti, circoli e Comuni comunicano gratuitamente agli organi delle

singole assicurazioni sociali, su richiesta scritta e motivata nei singoli

casi, i dati necessari per: a. determinare o modificare prestazioni o chiederne

la restituzione; b. prevenire versamenti indebiti; c. fissare e riscuotere i

contributi; d. intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili (cpv.

1)] confermava del resto le ragioni dell’istanza.

2.4.3

2.4.3.1

Anche

il decreto 4.10.2021 è sufficientemente motivato.

Il

magistrato inquirente ha spiegato che gli atti del procedimento penale

servivano alla SUVA Prestazioni assicurative per valutare la sua responsabilità

in merito alle prestazioni erogate per l’infortunio di RE 1 del 27.3.2020

rispettivamente per valutare la posizione di quest’ultimo nell’azienda. Ragioni,

queste, che legittimavano la SUVA Prestazioni assicurative ad accedere agli

atti: il periodo successivo all’infortunio, durante il quale erano state

erogate le prestazioni assicurative, coincideva infatti con il periodo

contestato all’imputato nel corso del quale avrebbe agito illecitamente per

ottenere l’incasso di più crediti covid. Si giustificava quindi la verifica

della reale attività svolta dall’imputato, per permettere all’assicurazione

istante di valutare la sua capacità lavorativa. Queste circostanze, per il

procuratore pubblico, fondavano un interesse giuridico legittimo della SUVA

Prestazioni assicurative, che prevaleva sugli interessi privati dell’imputato,

ritenuta l’assenza di interessi pubblici che ostavano ad un tale accesso.

In

queste circostanze, RE 1 poteva senz’altro comprendere i motivi che avevano

indotto il pubblico ministero ad accogliere l’istanza dell’assicurazione

rispettivamente valutare se e come eventualmente impugnare l’atto, come

peraltro ha fatto.

Non

si può concludere per la lesione del suo diritto di essere sentito.

2.4.3.2

Il

decreto 4.10.2021 è del resto fondato anche nel merito.

La

SUVA, istituto autonomo di diritto pubblico (secondo l’art. 61 cpv. 1 LAINF), è

un’assicurazione contro gli infortuni, a cui – come risulta dall’istanza

8/10.9.2021 da lei presentata – è assicurato anche RE 1, fatto – questo – da

lui non contestato.

Essa,

in tale veste, giusta il già citato art. 32 cpv. 1 LPGA – ovvero per legge –

può esaminare i dati necessari, anche delle autorità giudiziarie, per

segnatamente determinare o modificare prestazioni o chiederne la restituzione e

prevenire versamenti indebiti.

Ritenuto

che il 27.3.2020 RE 1 avrebbe subito un infortunio, per il quale la SUVA gli

eroga prestazioni, fatto non negato dal reclamante, e che il periodo successivo

all’infortunio, durante il quale sono state versate le prestazioni

assicurative, coincide con il periodo contestato all’imputato nel corso del

quale avrebbe agito illecitamente per ottenere l’incasso di più crediti covid,

come evidenziato dal magistrato inquirente, si giustifica permettere alla SUVA

Prestazioni assicurative l’esame degli atti del procedimento penale. E questo proprio

in ragione delle sue competenze di cui all’art. 32 LPGA, ovvero – segnatamente

– per valutare se modificare le prestazioni a favore di RE 1 o, se del caso, se

chiederne la restituzione oppure prevenire indebiti versamenti.

I

menzionati compiti dell’assicurazione istante fondano un suo interesse

personale ed effettivo ad accedere agli atti del procedimento prevalente sugli

interessi di RE 1: è infatti manifesto che essa, in considerazione dei compiti

di legge, debba tempestivamente intervenire per contrastare possibili indebiti

versamenti di prestazioni e/o per evitare possibili abusi in merito.

Dagli

atti non si evincono peraltro (ulteriori) interessi privati rispettivamente

interessi pubblici contrari all’accesso agli atti del procedimento, che difatti

RE 1 medesimo non menziona.

Si

deve quindi riconoscere alla SUVA Prestazioni assicurative un interesse

giuridico legittimo giusta l’art. 101 cpv. 3 CPP ad accedere agli atti del

procedimento che concerne RE 1.

Quest’ultimo,

qualora l’assicurazione istante prenderà decisioni che l’imputato riterrà

pregiudizievoli, potrà peraltro tutelare i suoi interessi davanti alle

competenti autorità in ambito assicurativo.

3.

Il

gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del

reclamante, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

450.-- (quattrocentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera