60.2021.313
Reclamo dell'imputato contro il decreto del procuratore pubblico in tema di accesso agli atti della SUVA
4 febbraio 2022Italiano14 min
pubblico senza osservazioni, richiamato il diritto applicabile, ha anzitutto ritenuto
Source ti.ch
Incarto n.
60.2021.313
Lugano
4 febbraio 2022/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 15/18.10.2021 presentato da
RE 1, ,
patr. da: avv. PR 1, ,
contro
il decreto 4.10.2021 emanato dal procuratore
pubblico Chiara Borelli con cui ha accolto l’istanza 8/10.9.2021 della SUVA
Prestazioni assicurative, Lucerna, intesa all’accesso agli atti del
procedimento inc. MP 2021.1447 promosso anche nei suoi confronti;
richiamati gli scritti 19/20.10.2021 di PI
3 (patr. da: avv. PR 4, Locarno), 20.10.2021 e 18.11.2021 (duplica) del
magistrato inquirente, 20/21.10.2021 e 17/18.11.2021 (duplica) di PI 1 (patr.
da: avv. PR 2, __________), 22/25.10.2021 di PI 6 (patr. da: avv. PR 7, __________),
2/3.11.2021 di PI 4 (patr. da: avv. PR 5, __________), 30.11./1.12.2021 di PI 5
(patr. da: avv. PR 6, __________) – che, tutti senza osservazioni, si sono
rimessi al giudizio della Corte – e 15/16.11.2021 (replica) di RE 1 – che si è
confermato nelle sue argomentazioni –;
preso atto che PI 2, interpellato, non si
è pronunciato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Il
procuratore pubblico, in seguito alla segnalazione 22.2.2021 dell’Ufficio di
comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS, ha promosso un
procedimento (inc. MP 2021.1447) per titolo di truffa, falsità in documenti,
riciclaggio di denaro e contravvenzione all’ordinanza sulle fideiussioni
solidali covid nei confronti di PI 3, già titolare di una ditta individuale, in
relazione alla richiesta 30.6.2020 ad una banca di un credito covid di CHF
95'000.--, credito ottenuto sulla base di bilanci fittizi.
b. Il
procedimento inc. MP 2021.1447 è in seguito stato esteso, per questi fatti e
per fattispecie analoghe, anche ad altre persone, tra le quali RE 1: i
coimputati, che hanno sostanzialmente ammesso i fatti, l’hanno indicato come la
persona che avrebbe fornito la documentazione (in particolare i bilanci)
fittizia da allegare alle richieste dei crediti covid e che, per questo,
avrebbe percepito il 30% del credito covid ricevuto dalle società richiedenti.
Il
procedimento penale in questione è ancora in corso.
c. Con
istanza 8/10.9.2021 la SUVA Prestazioni assicurative, in relazione all’inc. MP
2021.1447, ha indicato che RE 1, suo assicurato, aveva subito un infortunio in
data 27.3.2020, per il quale stava percependo prestazioni. Ha aggiunto che
stava rivalutando la di lei responsabilità per quanto atteneva all’erogazione
di prestazioni per questo infortunio rispettivamente la di lui funzione
all’interno dell’azienda al momento dell’infortunio. L’estratto del casellario
giudiziario mostrava che era in corso il citato procedimento. Giusta l’art. 32
LPGA ha chiesto di trasmettere il dossier o di permettere l’accesso all’incarto
presso il Ministero pubblico.
d. Con
decreto 4.10.2021 il pubblico ministero ha accolto l’istanza.
Il
magistrato inquirente, preso atto che RE 1 si era opposto all’istanza e che le
altre parti al procedimento si erano rimesse al giudizio del procuratore
pubblico senza osservazioni, richiamato il diritto applicabile, ha anzitutto ritenuto
che la SUVA Prestazioni assicurative fosse pacificamente qualificabile come
terzo giusta l’art. 101 cpv. 3 CPP. L’istanza era inoltre sufficientemente
motivata, posto come gli atti del procedimento servivano all’assicurazione per
valutare la sua responsabilità in merito alle prestazioni erogate per l’infortunio
di RE 1 del 27.3.2020 rispettivamente per valutare la posizione di questi
nell’azienda. Ha quindi concluso che la SUVA Prestazioni assicurative fosse
legittimata a ricevere gli atti, in particolare in considerazione del fatto che
il periodo successivo all’infortunio, durante il quale erano state erogate le
prestazioni assicurative, coincideva con il periodo contestato all’imputato nel
corso del quale avrebbe agito illecitamente per ottenere l’incasso di più
crediti covid. Si giustificava perciò la verifica della reale attività svolta
da RE 1, per permettere all’assicurazione istante di valutare la sua capacità
lavorativa.
Non
c’era alcun interesse pubblico che potesse impedire l’accesso agli atti.
L’interesse giuridico legittimo della SUVA Prestazioni assicurative prevaleva
sugli interessi privati dell’imputato.
e. Con
gravame 15/18.10.2021 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, il
decreto 4.10.2021 sia annullato e alla SUVA Prestazioni assicurative non sia
concesso l’accesso agli atti del procedimento penale inc. MP 2021.1447 a suo
carico.
Il
reclamante adduce che l’istanza della SUVA Prestazioni assicurative non sarebbe
sorretta da motivazioni serie e concrete che prevarrebbero sui suoi interessi
preponderanti. L’istante non avrebbe minimamente dimostrato di essere titolare
di un interesse scientifico o professionale alla consultazione degli atti.
L’incarto
del procedimento nei suoi confronti concernerebbe fattispecie delicate, con
innumerevoli dati ed informazioni sensibili.
Nell’ottica
di una ragionevole ponderazione degli interessi – pubblico e privato – si
dovrebbe concludere per l’imprescindibile protezione dei suoi diritti della
personalità e per la tutela del segreto.
f. Delle
ulteriori argomentazioni si dirà, se necessario, in seguito.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
In
applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,
entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,
in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,
ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui
esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra
impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
gravame, presentato in data 15.10.2021 da RE 1 contro la pronuncia 4.10.2021
del procuratore pubblico in tema di accesso agli atti del procedimento, è
tempestivo (siccome introdotto nel
termine di dieci giorni ai sensi dell’art. 396 cpv. 1 CPP) e – anche – proponibile
(BSK StPO – P. GUIDON, 2. ed., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed.,
art. 393 CPP n. 16).
1.3
1.3.1
In
applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono
legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).
L’interesse
giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP [che non
presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF
(decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019
consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia
personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid.
4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140
IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021
consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2)
attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna
(StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).
1.3.2
RE
1, imputato nel procedimento penale, è pacificamente legittimato a reclamare in
applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente
protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia 4.10.2021, che
ha riconosciuto alla SUVA Prestazioni assicurative la facoltà di esaminare gli atti
del procedimento promosso (anche) a suo carico.
1.4
Le
esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate.
ll
reclamo è quindi, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Gli
art. 101 s. CPP disciplinano i presupposti e la procedura per l’esame degli
atti di un procedimento pendente al momento della decisione (BSK StPO – M.
SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 4).
2.2
Giusta
l’art. 101 cpv. 3 CPP i terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un
interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si
oppongono interessi pubblici o privati preponderanti (BSK StPO – M. SCHMUTZ,
op. cit., art. 101 CPP n. 23 ss.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op.
cit., art. 101 CPP n. 11; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op.
cit., art. 101 CPP n. 19). Questa disposizione riprende la giurisprudenza
relativa al diritto di essere sentiti di terzi (decisione TF 1B_371/2020 del
16.8.2021
consid. 3.2.). Non è sufficiente che i terzi invochino un interesse
degno di protezione; essi devono dimostrare di avere effettivamente
personalmente un tale interesse (decisione TF 1B_371/2020 del 16.8.2021 consid.
3.2.1.). Il solo interesse di fatto di un denunciante – che non si è costituito
accusatore privato – ad esaminare gli atti del procedimento non è sufficiente
(decisione TF 1B_371/2020 del 16.8.2021 consid. 3.2.1.). Quando l’esito di una
procedura penale può ripercuotersi su una pretesa civile, sia chi pretende di
avere la pretesa sia che la respinge ha un interesse degno di protezione
(decisione TF 1B_371/2020 del 16.8.2021 consid. 3.2.1.). L’interesse degno di
protezione deve essere contrapposto agli interessi pubblici e privati
(decisione TF 1B_371/2020 del 16.8.2021 consid. 3.2.2.).
Sono
terzi le persone che non possono essere considerate “parti” secondo
l’art. 104 CPP, “altri partecipanti al procedimento” giusta l’art. 105
CPP oppure “autorità” ai sensi dell’art. 101 cpv. 2 CPP (BSK StPO – M.
SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 23).
2.3
Il
diritto di essere sentito giusta gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost.
comprende il diritto di ottenere una decisione motivata.
L’obbligo
di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno
spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre
dunque l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata della
pronuncia e delle eventuali possibilità di una sua censura presso un’istanza
superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 6B_106/2021 del
29.11.2021
consid. 3.1.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI,
op. cit., art. 80 CPP n. 2).
2.4
2.4.1
Il
reclamante censura la carenza di motivazione dell’istanza della SUVA Prestazioni
assicurative e del decreto 4.10.2021.
2.4.2
Si
è detto che con istanza 8/10.9.2021 la SUVA Prestazioni assicurative, in
relazione all’inc. MP 2021.1447, ha indicato che RE 1, suo assicurato, aveva
subito un infortunio il 27.3.2020, per il quale stava percependo prestazioni. Essa
stava rivalutando la di lei responsabilità per quanto atteneva all’erogazione
di prestazioni per questo infortunio rispettivamente la di lui funzione
all’interno dell’azienda al momento dell’infortunio. L’estratto del casellario
giudiziario mostrava che era in corso il citato procedimento. Giusta l’art. 32
LPGA ha chiesto di trasmettere il dossier o di permettere l’accesso all’incarto
presso il Ministero pubblico.
Ora,
con tale motivazione l’istante ha compiutamente spiegato i motivi che la
inducevano a presentare istanza di accesso agli atti: preso atto dell’esistenza
di un procedimento penale promosso nel 2021, come risultava dall’estratto del
casellario giudiziario, si trattava di rivalutare la posizione di RE 1, che il
27.3.2020
aveva subito un infortunio per il quale percepiva prestazioni da
parte della SUVA Prestazioni assicurative. Il riferimento all’art. 32 LPGA
[secondo cui le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei
Cantoni, distretti, circoli e Comuni comunicano gratuitamente agli organi delle
singole assicurazioni sociali, su richiesta scritta e motivata nei singoli
casi, i dati necessari per: a. determinare o modificare prestazioni o chiederne
la restituzione; b. prevenire versamenti indebiti; c. fissare e riscuotere i
contributi; d. intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili (cpv.
1)] confermava del resto le ragioni dell’istanza.
2.4.3
2.4.3.1
Anche
il decreto 4.10.2021 è sufficientemente motivato.
Il
magistrato inquirente ha spiegato che gli atti del procedimento penale
servivano alla SUVA Prestazioni assicurative per valutare la sua responsabilità
in merito alle prestazioni erogate per l’infortunio di RE 1 del 27.3.2020
rispettivamente per valutare la posizione di quest’ultimo nell’azienda. Ragioni,
queste, che legittimavano la SUVA Prestazioni assicurative ad accedere agli
atti: il periodo successivo all’infortunio, durante il quale erano state
erogate le prestazioni assicurative, coincideva infatti con il periodo
contestato all’imputato nel corso del quale avrebbe agito illecitamente per
ottenere l’incasso di più crediti covid. Si giustificava quindi la verifica
della reale attività svolta dall’imputato, per permettere all’assicurazione
istante di valutare la sua capacità lavorativa. Queste circostanze, per il
procuratore pubblico, fondavano un interesse giuridico legittimo della SUVA
Prestazioni assicurative, che prevaleva sugli interessi privati dell’imputato,
ritenuta l’assenza di interessi pubblici che ostavano ad un tale accesso.
In
queste circostanze, RE 1 poteva senz’altro comprendere i motivi che avevano
indotto il pubblico ministero ad accogliere l’istanza dell’assicurazione
rispettivamente valutare se e come eventualmente impugnare l’atto, come
peraltro ha fatto.
Non
si può concludere per la lesione del suo diritto di essere sentito.
2.4.3.2
Il
decreto 4.10.2021 è del resto fondato anche nel merito.
La
SUVA, istituto autonomo di diritto pubblico (secondo l’art. 61 cpv. 1 LAINF), è
un’assicurazione contro gli infortuni, a cui – come risulta dall’istanza
8/10.9.2021 da lei presentata – è assicurato anche RE 1, fatto – questo – da
lui non contestato.
Essa,
in tale veste, giusta il già citato art. 32 cpv. 1 LPGA – ovvero per legge –
può esaminare i dati necessari, anche delle autorità giudiziarie, per
segnatamente determinare o modificare prestazioni o chiederne la restituzione e
prevenire versamenti indebiti.
Ritenuto
che il 27.3.2020 RE 1 avrebbe subito un infortunio, per il quale la SUVA gli
eroga prestazioni, fatto non negato dal reclamante, e che il periodo successivo
all’infortunio, durante il quale sono state versate le prestazioni
assicurative, coincide con il periodo contestato all’imputato nel corso del
quale avrebbe agito illecitamente per ottenere l’incasso di più crediti covid,
come evidenziato dal magistrato inquirente, si giustifica permettere alla SUVA
Prestazioni assicurative l’esame degli atti del procedimento penale. E questo proprio
in ragione delle sue competenze di cui all’art. 32 LPGA, ovvero – segnatamente
– per valutare se modificare le prestazioni a favore di RE 1 o, se del caso, se
chiederne la restituzione oppure prevenire indebiti versamenti.
I
menzionati compiti dell’assicurazione istante fondano un suo interesse
personale ed effettivo ad accedere agli atti del procedimento prevalente sugli
interessi di RE 1: è infatti manifesto che essa, in considerazione dei compiti
di legge, debba tempestivamente intervenire per contrastare possibili indebiti
versamenti di prestazioni e/o per evitare possibili abusi in merito.
Dagli
atti non si evincono peraltro (ulteriori) interessi privati rispettivamente
interessi pubblici contrari all’accesso agli atti del procedimento, che difatti
RE 1 medesimo non menziona.
Si
deve quindi riconoscere alla SUVA Prestazioni assicurative un interesse
giuridico legittimo giusta l’art. 101 cpv. 3 CPP ad accedere agli atti del
procedimento che concerne RE 1.
Quest’ultimo,
qualora l’assicurazione istante prenderà decisioni che l’imputato riterrà
pregiudizievoli, potrà peraltro tutelare i suoi interessi davanti alle
competenti autorità in ambito assicurativo.
3.
Il
gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del
reclamante, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
450.-- (quattrocentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera