60.2021.315
Reclamo
19 luglio 2022Italiano32 min
nipoti (cfr. sentenza TPC __________ del 19.10.2021 p. 12). Essa si fidava di PI
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Incarto n.
60.2021.315
Lugano
19 luglio 2022/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliere:
Carlo Besomi, vicecancelliere
sedente per statuire sul reclamo 19.10.2021 presentato da
RE 1
RE 2
RE 3
tutti patr. da: PR 1 e PR 2
contro
il decreto 11.10.2021 emanato dal presidente
della Corte delle assise criminali Francesca Verda Chiocchetti, mediante il
quale li ha parzialmente estromessi dal procedimento penale dipendente dalla
loro denuncia 28.6.2018 nei confronti di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR
3, __________), per titolo di appropriazione indebita, amministrazione
infedele aggravata e riciclaggio di denaro (inc. TPC __________);
richiamate le osservazioni 21/22.10.2021
e 10.12.2021 (duplica) di PI 2, entrambe concludenti per la reiezione del
gravame, nonché la replica 6/7.12.2021 mediante la quale gli insorgenti si
riconfermano nelle loro allegazioni, ed inoltre gli scritti 20.10.2021,
22/25.10.2021 e 9/10.12.2021 (duplica) con cui il procuratore pubblico Chiara
Borelli, rispettivamente il presidente della Corte delle assise criminali
comunicano di non avere osservazioni da formulare e di rimettersi al giudizio
di questa Corte, ed infine lo scritto 14/15.12.2021 di PI 3, con il quale
comunica di non ritenere necessario duplicare;
preso atto che il magistrato inquirente,
interpellato, non ha prodotto alcuna duplica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. La marchesa
__________, vedova, non aveva prole e aveva “rapporti dubbi” coi propri
nipoti (cfr. sentenza TPC __________ del 19.10.2021 p. 12). Essa si fidava di PI
2, che gestiva il di lei patrimonio, anche perché già in precedenza la famiglia
della marchesa stessa si affidava all'operato del padre di PI 2. Dopo aver istituito
RE 2, che non ha mai avuto alcun legame familiare con lei, quale suo erede
universale, la marchesa è deceduta il 1°.7.2017. In seguito alla rinuncia di
quest'ultimo alla successione (cfr. atto di notorietà 20.12.2017, AI 1 all. E,
inc. MP __________), RE 1 e RE 3 sono subentrati al padre (doc. CRP 1 p. 3 s. e
doc. CRP 4 p. 1), in quanto esplicitamente menzionati quali eredi dalla defunta
marchesa per il caso di rinuncia da parte del padre (doc. CRP 9 p. 3).
b. Poco dopo
il loro subentro nella successione, RE 1 e RE 3 hanno ricevuto, da parte di uno
dei nipoti della defunta, una richiesta di rimborso di asseriti prestiti /
aiuti che egli avrebbe dato alla zia, motivo per il quale i due eredi
subentrati hanno approfondito il fondamento della predetta richiesta di
rimborso, compiendo una serie di verifiche circa la consistenza del patrimonio
(doc. CRP 1 p. 4).
c. Sulla
scorta delle informazioni acquisite, con esposto 28.6.2018 RE 1, RE 2 e RE 3
hanno denunciato ignoto, poi identificato in PI 2, per titolo di appropriazione indebita, amministrazione infedele
aggravata e riciclaggio di denaro (AI 1).
Nel medesimo
esposto i tre denuncianti hanno dichiarato di volersi costituire accusatori
privati, chiedendo di accedere agli atti e di partecipare all'assunzione dei
mezzi di prova (doc. CRP 1 p. 4).
d. Nel corso
della procedura preliminare, i tre denuncianti “sono stati considerati
accusatori privati ed hanno preso parte a tutti gli atti procedurali e
giudiziali intrapresi dal Ministero pubblico” (doc. CRP 1 p. 5). La
comunicazione 4.9.2019 (AI 236) dell'imminente chiusura dell'istruzione, con la
quale il procuratore pubblico Chiara Borelli aveva prospettato il parziale
abbandono del procedimento, è stata notificata anche a loro. Essi hanno
effettivamente prodotto istanze probatorie, a seguito delle quali l'ipotesi di
appropriazione indebita a danno del patrimonio già appartenuto alla marchesa __________,
per la quale era stato prospettato l'abbandono, è sfociata, insieme ad altre
ipotesi di reato, nell'atto d'accusa 27.11.2019 (ACC __________), pure notificato
a RE 1, a RE 2 ed a RE 3 (doc. CRP 1 p. 5 s.).
e. Con
istanza 3.9.2021 (doc. TPC 38, inc. __________) PI 2 ha postulato
l'estromissione di RE 2 dal procedimento penale: avendo egli rinunciato
all'eredità della marchesa __________ e “difettandogli la qualità di erede,
non si comprende come lo stesso, a quale titolo, abbia potuto notificarsi e
costituirsi accusatore privato” (doc. TPC 38 p. 2).
L'imputato ha
postulato l'estromissione dal procedimento penale anche di RE 1 e di RE 3. Essi
non risulterebbero congiunti ex art. 110 cpv. 1 CP della defunta marchesa, non
potendo così subentrare ex art. 121 cpv. 1 CPP: quali eredi istituiti in
sostituzione del padre RE 2, essi avrebbero potuto, semmai, far valere
unicamente pretese civili in applicazione dell'art. 121 cpv. 2 CPP (doc. TPC 38
p. 2-4).
f. Con
decisione 11.10.2021 (doc. CRP 1a) il presidente della Corte delle assise
criminali Francesca Verda Chiocchetti ha “preso atto: (…) dello scritto del
3 settembre 2021 dell'avv. PR 3 (doc. TPC 38) (…)” ed ha “considerato:
- in
applicazione dell'art. 121 cpv. 2 CPP RE 1 e RE 3 sono legittimati ad agire
civilmente nel presente procedimento penale e dispongono unicamente dei diritti
processuali che concernono direttamente l'attuazione dell'azione civile;
- per contro e
alla luce dell'atto di notorietà del 20 dicembre 2017 di cui all'allegato E
dell'esposto penale del 28 giugno 2018 (inc. __________), a RE 2 non è
riconosciuto il ruolo di accusatore privato;
- le restanti
argomentazioni della difesa inerenti al ruolo di accusatore privato (…) di RE 1
e di RE 3 concernono questioni di merito e saranno evase unitamente alla
sentenza” (doc. CRP 1a p. 1 s.).
g. Con
reclamo 19.10.2021 (doc. CRP 1) RE 1, RE 2 e RE 3 postulano l'annullamento del
decreto 11.10.2021 e il riconoscimento della loro qualità di accusatori privati
nell'azione penale e civile (doc. CRP 1 p. 9).
Fanno valere
che l'istanza di estromissione promossa da PI 2 non si fonderebbe su
circostanze fattuali nuove (doc. CRP 1 p. 6) e sarebbe tardiva, sia poiché non
presentata entro 10 giorni dalla conoscenza dell'atto istruttorio che li ha
ammessi quali accusatori privati – ovverossia l'interrogatorio dell'imputato svoltosi il
23.10.2018 – sia in quanto la procedura preliminare sarebbe
terminata da tempo (doc. CRP 1 p. 7).
L'istanza
sarebbe anche irrita “in quanto proposta ad un'autorità incompetente. La
stessa andava semmai presentata alla giurisdizione di reclamo (CRP) e non al
giudice di prime cure” (doc. CRP 1 p. 7).
I reclamanti
fanno riferimento alla dottrina e alla giurisprudenza secondo cui un imputato
non sarebbe legittimato a ricorrere contro la decisione di ammettere una parte
quale accusatore privato, ma avrebbe avuto, se del caso, la possibilità di
rimettere in causa la legittimità di una determinata persona a partecipare al
procedimento penale in qualità di accusatore privato unicamente al momento di
un eventuale ricorso contro la sentenza finale (doc. CRP 1 p. 8).
Nel merito
della loro qualità, o meno, di accusatori privati, i reclamanti sostengono che
al momento del loro esposto 28.6.2018, essi “erano già i legittimi
proprietari del patrimonio oggetto di malversazioni. Erano quindi già loro i
diretti danneggiati dalla commissione dei reati oggetto di denuncia. La vedova
Bloch non è deceduta nel corso dell'istruttoria penale, ma lo era già prima che
essa avesse inizio. L'art. 121 CPP che disciplina la sostituzione di una parte
al procedimento, ovvero i diritti degli "aventi causa", non trova qui
applicazione, in quanto i danneggiati e denuncianti sono tutt'ora vivi e parti
al processo” (doc. CRP 1 p. 8).
Alla luce
dell'imminenza del dibattimento, indetto proprio il 19.10.2021 (data d'inoltro
del reclamo), gli insorgenti postulano che all'impugnativa venga concesso
l'effetto sospensivo (doc. CRP 1 p. 3).
h. Con
decreto 19.10.2021 (doc. CRP 2) questa Corte non ha concesso il postulato
effetto sospensivo al gravame.
i. Nelle
proprie osservazioni 21/22.10.2021 (doc. CRP 4) PI 2 rimanda, anzitutto, agli
argomenti espressi con l'istanza 3.9.2021. Sulla scorta della rinuncia
all'eredità da parte di RE 2, la sua estromissione dal procedimento penale
risulterebbe pacifica (doc. CRP 4 p. 2).
I due figli “avrebbero
dovuto semmai disporre unicamente dei diritti processuali concernenti
direttamente l'attuazione dell'azione civile ex art. 121 cpv. 2 CPP” (doc.
CRP 4 p. 2). L'imputato rimanda ad una citazione giurisprudenziale secondo cui RE
1 e RE 3 sarebbero stati legittimati solamente ad agire in sede civile: la CRP
dovrebbe, in tal caso, riformare la decisione impugnata (doc. CRP 4 p. 2).
A mente
dell'imputato, la possibilità in capo ai reclamanti di costituirsi accusatori
privati sarebbe addirittura perenta: “la denuncia è stata depositata quasi 4
anni a seguito dei presunti fatti, ciò che non può che significare rinuncia
d'azione in capo alla vedova e conseguente impossibilità di chicchessia di
subentrare nei suoi rispettivi diritti” (doc. CRP 4 p. 2 s.).
Infine, rileva
che la Corte delle Assise Criminali era perfettamente competente per decidere
sull'istanza di estromissione, il cui contenuto contemplava questioni
pregiudiziali la cui evasione era possibile sia prima, che dopo il dibattimento
(doc. CRP 4 p. 4).
j. In
replica (doc. CRP 9) e in duplica (doc. CRP 12) gli insorgenti e l'imputato si
riconfermano nelle rispettive allegazioni.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto contro i decreti e le
ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono
eccettuate le decisioni ordinatorie.
Con
il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e
l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,
per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art.
390.
CPP per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della
decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione
ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La
prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla
giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere
indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti,
esprimendosi sugli argomenti rilevanti per il giudizio conformemente
all'obbligo di motivazione giusta l'art. 81 cpv. 3 CPP, ed applicando il
diritto penale ‒ che deve imporsi d'ufficio ‒ senza
con ciò ledere il diritto delle parti di essere sentite, ancorato all'art. 29
cpv. 2 Cost. (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; sentenze TF
6B_982/2020 del 12.5.2021 consid. 1.2.1.; 6B_138/2020 del 18.3.2021 consid.
4.4.3.).
1.2
Il gravame, inoltrato il 19.10.2021 alla Corte dei
reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto 11.10.2021 (inc.
TPC __________), è tempestivo e proponibile (ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 16).
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
1.3
1.3.1
In
applicazione dell'art. 382 cpv. 1 CPP sono
legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse
giuridicamente protetto all'annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).
L'interesse
giuridicamente protetto ai sensi dell'art. 382 cpv. 1 CPP [che non
presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l'art. 93 cpv. 1 lit. a LTF
(sentenze TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019
consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia
personalmente, direttamente (sentenze TF 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.;
1B_29/2018 del 24.8.2018 consid. 2.2.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155
consid. 3.2.) e (di principio: sentenza TF 1B_72/2014 del 15.4.2014 consid.
2.1.; BSK StPO II – M. ZIEGLER / S. KELLER, 2. ed., art. 382 CPP n. 2)
attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna
(StPO PK – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).
L'Alta
Corte ha esplicitamente approvato un interesse giuridicamente protetto
ex art. 382 cpv. 1 CPP se un interessato al procedimento si vede negare oppure
togliere la qualità di accusatore privato (sentenza TF 1B_438/2016 del
14.3.2017
consid. 2.2.).
1.3.2
RE 1, RE 2 e RE 3, in parte esclusi dal
procedimento penale siccome ritenuti non direttamente danneggiati e quindi non
accusatori privati, sono legittimati a
reclamare giusta i combinati art. 105 cpv. 1 lit. a / cpv. 2 e 382 cpv. 1 CPP avendo
un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del
giudizio.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
2.
2.1.
In
applicazione dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti
sono stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (decisione TF 6B_306/2019 del 22.5.2019
consid. 3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP
n. 18 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO
Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario
CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare
del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (decisione TF 1B_507/2020 dell’8.2.2021 consid. 3.1.;
DTF 146 IV 76 consid. 2.2.1.; 141 IV 380 consid. 2.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,
art. 115 CPP n. 21).
L'aspetto centrale è la lesione diretta degli
interessi giuridicamente protetti dell'interessato [messaggio 21.12.2005
concernente l'unificazione del diritto processuale penale (di seguito:
Messaggio), in FF 2006 p. 989 ss., p. 1076]. Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale è infatti irrilevante l'esistenza di un pregiudizio ai sensi del
diritto civile (sentenze TF 1B_261/2017 del 17.10.2017 consid. 3.; 6B_496/2015
del 6.4.2016 consid. 1.1.; DTF 139 IV 78 consid. 3.3.3.; BSK StPO I – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,
art. 115 CPP n. 22; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 4a).
Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura
individuale (per es. vita e integrità personale, patrimonio, onore), leso è il
titolare del bene giuridico protetto dalla norma; in caso di violazione di
norme penali che proteggono interessi collettivi, è da considerare leso colui
che è stato effettivamente compromesso nei suoi diritti dai reati, sempre che
il danno subito sia il risultato diretto dell’azione delittuosa (sentenza TF 1C_51/2020 del 19.10.2020 consid. 1.2.; DTF 140 IV 155 consid. 3.2.; BSK StPO I – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,
art. 115 CPP n. 21).
2.2
Nei
reati contro il patrimonio (art. 137 ss. CP) leso è, di regola, il titolare dei
beni giuridici tutelati (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor
art. 137 CP n. 19 ss.), ovvero il proprietario dei valori patrimoniali
(sentenza TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; DTF 140 IV 155 consid.
3.3.1.; BSK StPO I – G.
MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 56).
2.3
Il
danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento con
un’azione penale oppure civile è considerato accusatore privato giusta l’art.
118.
cpv. 1 CPP (BSK StPO I – G.
MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7 e art. 118 CPP n. 2 ss.), che ex art. 104 cpv. 1 lit. b CPP è parte al
procedimento (sentenza TF 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; BSK StPO I – H. KÜFFER, op. cit.,
art. 104 CPP n. 14 ss.).
2.4
La
qualità di danneggiato di una persona, e di riflesso la sua legittimazione a
partecipare al procedimento quale accusatore privato, è – di regola –
determinata all’inizio della procedura, sulla base degli ancora esigui elementi
a disposizione, segnatamente delle allegazioni di chi si pretende leso, che
deve rendere verosimile il pregiudizio ed il nesso di causalità tra il danno ed
il reato (decisioni TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; 1B_438/2016 del
14.3.2017
consid. 2.2.2.; 1B_190/2016 dell’1.9.2016 consid. 2.1.).
Se
esiste un dubbio in merito alla realizzazione dei presupposti del reato, si
deve riconoscere la qualità di accusatore privato (sentenza TF 1B_62/2018 del
21.6.2018
consid. 2.1.). Lo statuto di danneggiato può essere riesaminato nel
corso del procedimento su iniziativa del magistrato inquirente o di un'altra
parte, con l'avanzare dell'istruzione (DTF 141 IV 1 consid. 3.1.; BSK StPO I – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI,
op. cit., art. 115 CPP n. 20).
3.
3.1
Giusta
l’art. 121 cpv. 1 CPP, se il danneggiato (art. 115 CPP) muore senza avere
rinunciato ai suoi diritti processuali quale accusatore privato, i suoi
congiunti ai sensi dell’art. 110 cpv. 1 CP subentrano nei suoi diritti
nell’ordine della successibilità (art. 457 – 462 CC). L’art. 121 cpv. 1 CPP
limita quindi la legittimazione attiva degli eredi ai congiunti ex art. 110
cpv. 1 CP [(coniuge, partner registrato, parenti in linea retta, fratelli e
sorelle germani, consanguinei o uterini, genitori adottivi, fratelli e sorelle
adottivi e figli adottivi) norma esaustiva e da interpretare restrittivamente
(sentenze TF 6B_1266/2020 del 25.4.2022 consid. 3.7 e 1B_11/2017 del
26.4.2017).
Con
riferimento alla questione a sapere se i congiunti di una persona danneggiata
deceduta abbiano il diritto a partecipare solamente all'azione civile oppure
(cumulativamente o alternativamente) all'azione penale, il Tribunale federale
si è espresso in favore di quest’ultima tesi.
Nella
sentenza 1B_57/2014 del 20.10.2014, parzialmente pubblicata in DTF 140 IV 162,
al consid. 4.9.3. il Tribunale federale ha statuito a favore di una successione
completa dei congiunti sia nell'azione penale, sia nell'azione civile, senza
trattare approfonditamente la questione.
Nella
successiva sentenza 6B_827/2014 del 1°.2.2016, parzialmente pubblicata in DTF
142.
IV 82, al consid. 3.2. l'Alta Corte ha confermato questa prassi, rilevando
che la formulazione aperta del testo di legge dell'art. 121 cpv. 1 CPP, secondo
cui i congiunti subentrano “nei diritti” del danneggiato defunto,
suggerisce una successione per legge completa.
I
congiunti di un danneggiato defunto sono dunque legittimati, nell’ordine di
successibilità, a partecipare al procedimento penale cumulativamente o
alternativamente con un’azione penale e un’azione civile. Questa norma
disciplina la successione processuale penale di terze persone nei diritti del
danneggiato deceduto, ovvero segnatamente nel diritto di costituirsi accusatore
privato o, qualora sia già avvenuta la costituzione di accusatore privato, nei
diritti di parte e procedurali connessi con una tale posizione (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,
art. 121 CPP n. 1/7).
Sulla
questione a sapere se i congiunti, nel subentrare alla persona lesa deceduta ai
sensi dell'art. 121 cpv. 1 CPP, debbano agire insieme oppure se ognuno di essi
possa partecipare al procedimento penale con un'azione indipendente, il
Tribunale federale, sempre nella sentenza DTF 142 IV 82, al consid. 3.3.1., ha
rilevato che, riguardo all'azione civile, gli eredi sono legittimati a partecipare al procedimento penale in via
adesiva unicamente insieme. In effetti i coeredi diventano proprietari in
comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti
inerenti alla medesima (art. 602 cpv. 2 CC) e, in difetto di altre
disposizioni, l'esercizio della proprietà e il diritto di disporre della cosa
richiedono l’unanime decisione dei proprietari (art. 653 cpv. 2 CC). Pertanto, oltre
alle effettive disposizioni di legge, sono inammissibili tutti gli atti
giuridici che possano comportare rischi di svantaggio per la collettività o i suoi
membri. Secondo la giurisprudenza, una deroga al principio dell'azione
congiunta è riconosciuta se un credito appartenente all'eredità nei confronti
di singoli coeredi è fatto valere da tutti gli altri eredi, perché in questo
caso tutti gli eredi sono parti del processo e possono discutere la loro
reciproca rivendicazioni legali (DTF 142
IV 82 consid. 3.3.1.; 141 IV 380 consid.
2.3.2
e rif.).
Riguardo
all'azione penale, invece, al consid. 3.3.2. l'Alta Corte ha statuito
che non è necessario che gli eredi
procedano in comune: ciascun congiunto di una persona lesa defunta può
costituirsi da solo accusatore privato nel procedimento penale relativamente
all'azione penale. In questo caso non vi è alcun rischio che la comunione degli
eredi, rispettivamente gli altri eredi siano svantaggiati dalle azioni di un
solo erede, poiché non si va a disporre di un diritto della comunione
ereditaria. Inoltre, potrebbe manifestarsi il caso in cui solamente il
congiunto più vicino, dal profilo affettivo, alla persona lesa deceduta possa
essere interessato ad ottenere una condanna dell'imputato. In tal caso,
ottenere un approccio congiunto da parte di tutti gli eredi potrebbe essere
difficile, soprattutto nel caso di comunioni ereditarie più grandi. Se tale
approccio congiunto costituisse un requisito, in caso di persistente
comportamento penalmente rilevante risulterebbe anche una distinzione, nel
diritto di agire del singolo erede, di difficile comprensione. Ad esempio, nel
caso di reati contro il patrimonio, tutti gli eredi dovrebbero agire
congiuntamente per costituirsi accusatori privati nell'azione penale, con
riguardo ai fatti penalmente rilevanti antecedenti la morte del de cuius.
Nel caso di atti criminosi successivi alla morte del de cuius a danno
della comunione ereditaria, invece, ciascun erede potrebbe sporgere denuncia
penale individualmente e quindi partecipare al procedimento penale in qualità
Dispositivo
di accusatore privato. Per questi motivi, appare giustificato che ciascun
congiunto, da solo, di una persona lesa defunta possa costituirsi accusatore
privato nel procedimento penale relativamente all'azione penale (DTF 142 IV 82
consid. 3.3.2.).
3.2.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale e lo stesso tenore della legge (art.
121 cpv. 1 CPP) è quindi escluso agli eredi (non congiunti) di subentrare nei
diritti del de cuius nell’azione penale (DTF 140 IV 162).
4. 4.1.
In
materia di diritto successorio, giusta l'art. 537 cpv. 1 CC la successione si
apre con la morte di chi lascia l'eredità. Per l'art. 560 cpv. 1 CC, gli eredi
acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua
apertura.
L'art.
602 CC prevede che quando il defunto lasci più eredi, sorge fra i medesimi una
comunione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura dall'apertura
dell'eredità fino alla divisione (cpv. 1). I coeredi diventano proprietari in
comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti
inerenti alla medesima, sotto riserva delle facoltà di rappresentanza o
d'amministrazione particolarmente conferite per legge o per contratto (cpv. 2;
DTF 142 IV 82 consid. 3.3.1.; 141 IV 380 consid. 2.3.2.).
La
comunione ereditaria è una comunione giuridica senza personalità giuridica, che
– in assenza di capacità giuridica – non può essere titolare di diritti e
obblighi e non può costituirsi parte in un procedimento: titolari di diritti e
doveri sono in effetti i singoli eredi che devono tuttavia agire insieme e non
possono procedere individualmente per la successione (decisione TF 6B_309/2015
del 19.11.2015 consid. 3.3.; DTF 142 IV 82 consid. 3.3.1.; 141 IV 380 consid.
2.3.2.). Essi costituiscono un
litisconsorzio necessario (BSK StPO – G.
MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 121 CPP n. 12).
Gli
eredi devono dunque agire insieme o attraverso un rappresentante della
comunione ereditaria (art. 602 cpv. 3 CC), di un esecutore testamentario (art.
518 CC) o di un amministratore ufficiale della successione (art. 554 CC).
La
giurisprudenza ammette un’unica eccezione a tale principio: nel caso in cui
alcuni eredi facciano valere dei diritti successori contro tutti gli altri
eredi. In questo caso infatti tutti gli eredi sono parte alla procedura e
possono far valere i loro diritti reciproci (DTF 141 IV 380).
Se
il reato è stato compiuto a danno della comunione ereditaria, danneggiato è
ciascun erede. Se invece il reato è stato
commesso a pregiudizio del de cuius, i suoi eredi sono soltanto indirettamente
lesi (DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.): essi non hanno, in altre parole, un danno
diretto.
4.2.
La possibilità di un congiunto di partecipare quale
accusatore privato ad un procedimento penale al posto del defunto danneggiato è
in ogni caso limitata dal diritto materiale, in quanto il diritto alla
riparazione del danno subito dal de cuius è concesso alla comunione
ereditaria (art. 602 cpv. 1 CC), e deve dunque essere invocato davanti al
giudice da tutti gli eredi essendo un litisconsorzio necessario. L'art. 121
cpv. 1 CPP non deroga a questo principio (DTF 142 IV 82 consid. 3.3.2.).
Di
conseguenza, a meno che la comunione ereditaria sia composta di soli congiunti
di cui all'art. 110 cpv. 1 CP, che beneficiano così dei diritti procedurali
garantiti dall'art. 122 cpv. 1 CPP, le pretese civili davanti al giudice penale
non possono essere esercitate da un solo congiunto, in mancanza di una
legittimazione attiva. Gli eredi che non
sono congiunti secondo questo disposto, non hanno legittimazione attiva (BSK StPO I – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,
art. 121 CPP n. 12).
4.3.
Poiché non tutti gli eredi, come visto, rientrano
nella definizione di congiunti di cui all'art. 110 cpv. 1 CP, un'applicazione
letterale dell'art. 121 CPP impedisce, nel caso di una comunione ereditaria
mista, composta sia da congiunti secondo l'art. 110 cpv. 1 CP, sia da altri
eredi (legittimi o istituiti) o di una comunione ereditaria composta solo da
eredi non congiunti, di far valere in via civile adesiva delle pretese
ereditate; dal profilo del diritto materiale, esse, come già sopraindicato,
possono infatti essere fatte valere, quale litisconsorzio necessario, solamente
da tutti gli eredi congiuntamente. In base dunque al testo della legge, è
sufficiente che uno degli eredi (membro della comunione ereditaria del de
cuius) non disponga della qualità di congiunto, per far sì che non sia ammessa
l’azione civile in via adesiva nel procedimento penale e che gli eredi siano
obbligati ad agire davanti alle autorità civili (sentenza TF 6B_1266/2020 del
25.4.2022).
Varie
opinioni dottrinali invitano (nel caso in cui la comunione ereditaria sia
composta da eredi congiunti e da eredi che non rientrano nella definizione
dell'art. 110 cpv. 1 CP) a fare un’eccezione a tale principio permettendo alle
comunioni ereditarie miste di essere ammesse a subentrare nella partecipazione
all'azione civile adesiva (ZK
StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 121 CPP n. 5; L. DROESE, Die
Akteneinsicht des Geschädigten in der Strafuntersuchung vor dem Hintergrund
zivilprozessualer Informationsinteressen,
p. 42 s.; A.M. GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale:
État des lieux de la jurisprudence récente, in: SJ 2013 II p. 133; BSK StPO I – G. MAZZUCCHELLI
/ M. POSTIZZI, op. cit., art. 121 CPP n. 12; R. WEILENMANN, Drittgeschädigte
Personen im Strafverfahren, in: LBR – Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft
Band / Nr. 143, 2020, n. 386 ss.).
Questa problematica
verrà trattata in seguito.
4.4.
Riassumendo dunque, in base all’art. 121
cpv. 1 CPP, unicamente i congiunti giusta l’art. 110 cpv. 1 CP possono
subentrare nei diritti del de cuius e sono dunque legittimati a partecipare al
procedimento penale cumulativamente o alternativamente con un’azione penale
(ciascuno singolarmente) e un’azione civile (tutti insieme).
4.5.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, dal momento che il trasferimento dei
diritti procedurali ai sensi dell'art. 121 CPP e la proprietà materiale dei
diritti successori non si sovrappongono necessariamente (DTF 140 IV 162 consid.
4.4. e rif.), l'eventuale rinuncia da parte di un congiunto ai suoi diritti successori
non è sufficiente ad escludere qualsiasi sua partecipazione al procedimento, in
particolare sul piano penale (sentenza TF 1B_11/2017 del 26.4.2017 consid.
2.2.). Inoltre, ritenere che il riconoscimento della qualità di erede ai sensi
del diritto successorio sarebbe determinante per il trasferimento dei diritti
processuali ai sensi dell'art. 121 cpv. 1 CPP equivarrebbe implicitamente ad
ammettere la partecipazione di congiunti solamente se possano far valere
conclusioni civili aderendo al procedimento penale (sentenza TF 1B_11/2017 del
26.4.2017 consid. 2.2.). Tale requisito è stato tuttavia escluso dal
legislatore, dal momento che l'art. 121 cpv. 2 CPP – che prevede questa
condizione per il terzo beneficiario della surrogazione ex lege – non si
applica ai congiunti i cui all'art. 121 cpv. 1 CPP (DTF 142 IV 82 consid.
3.2.). Il rinvio al diritto successorio previsto dall'art. 121 cpv. 1 CPP
consente, invece, di determinare, in caso di pluralità di congiunti, quali tra
essi, in base agli art. 457 ss. CC, siano concretamente legittimati ad ottenere
il trasferimento dei diritti a loro favore (sentenza TF 1B_11/2017 del
26.4.2017 consid. 2.2.).
5. 5.1.
L’art. 121 cpv. 2 CPP prevede che chi subentra per
legge nei diritti del danneggiato è legittimato ad agire soltanto civilmente e
dispone unicamente dei diritti processuali che concernono direttamente
l’attuazione dell’azione civile (art. 122-126 CPP).
Con
l'art. 121 cpv. 2 CPP il legislatore ha inteso privilegiare (parzialmente) le
persone fisiche e giuridiche subentrate per legge nei diritti del danneggiato
(cosiddetta surrogazione risp. cessione giuridica di pretese di natura civile;
DTF 140 IV 162 consid. 4.9.4.; sentenza TF 6B_549/2013 del 24.2.2014 consid.
3.2.1.; Messaggio, FF 2006 p. 1079). Queste persone non possono partecipare
all'azione penale, ma hanno diritto di partecipare all'azione civile in via
adesiva e possono far valere quei diritti procedurali direttamente connessi
all'attuazione delle pretese civili, ad esempio consultando gli atti necessari
per fondare l'azione civile (Messaggio, FF 2006 p. 1079). In tal modo, il
legislatore ha normato una sostanziale differenza tra pretese civili acquisite,
da un canto, per negozio giuridico (ad esempio la cessione di un credito e la
ripresa di un debito: art. 164 ss., 757 cpv. 2 CO, art. 260 LEF) e pretese,
d'altro canto, passate al successore legale, quale persona fisica o giuridica,
direttamente per norme di regresso di diritto privato o pubblico (DTF 140 IV
162 consid. 4.9.5. e rif.; BSK StPO I – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 121 CPP
n. 3-5, 15; ZK StPO – V. LIEBER,
op. cit., art. 121 CPP n. 8b).
La surrogazione legale include, in particolare, i
diritti di regresso dello Stato contro gli imputati dopo i pagamenti di
compensazione e soddisfazione alle vittime di crimini (art. 7 cpv. 1 LAV), così
come il diritto privato e delle assicurazioni sociali (art. 72 cpv. 1 LPGA,
art. 56a cpv. 1 LPP), la responsabilità privata, il diritto di responsabilità
dello Stato, i diritti di regresso del diritto fallimentare, o ancora la
surrogazione prevista in leggi cantonali inerenti l’assicurazione degli
immobili o del fuoco (cfr. DTF 139 IV 310). Per contro il trasferimento di
patrimonio legato ad una fusione è un caso di cessione volontaria e non di
surrogazione legale, e, di conseguenza, l’art. 121 cpv. 2 CPP non è applicabile
(DTF 140 IV 162), così come nel caso della cessione dei diritti della massa
giusta l’art. 260 LEF (DTF 140 IV 155).
Nella già summenzionata recente sentenza
TF 6B_1266/2020 del 25.4.2022 consid. 3.8. il Tribunale federale si è chiesto,
senza tuttavia dare una risposta, se la successione per causa di morte potesse
essere considerata un caso di surrogazione legale ai sensi dell’art. 121 cpv. 2
CPP. Se così fosse gli eredi (indipendentemente dalla definizione di congiunti
giusta l’art. 110 cpv. 1 CP) potrebbero prevalersi dei diritti procedurali
legati alle conclusioni civili. L’Alta Corte ha così lasciato intravedere
(senza però decidere) la possibilità a comunioni ereditarie miste o composte da
soli eredi non congiunti di partecipare all’azione civile in via adesiva.
Anche in questo caso si vedrà meglio in
seguito.
5.2.
Per
quanto concerne gli eredi istituiti, l'art. 483 cpv. 1 CC prevede che il
disponente può istituire uno o più eredi per l'intera successione o per una
frazione di essa. Gli eredi istituiti acquistano per legge la parte di
successione loro assegnata con effetto a partire dal momento dell'apertura
della successione (art. 560 cpv. 3 CC). Con l'istituzione di eredi il
disponente fonda per negozio giuridico, come nel caso della fusione d'impresa,
il legame giuridico sulla base del quale il trasferimento di diritti avviene
per legge: secondo un'opinione dottrinale, il disponente non decide – come nemmeno
accade nel caso della fusione d'impresa –
sul trasferimento della specifica pretesa
suscettibile di adesione e quindi sulla partecipazione al procedimento penale;
di modo che gli eredi istituiti andrebbero considerati alla stregua di subentranti
per legge in applicazione dell'art. 121 cpv. 2 CPP (R. WEILENMANN, op. cit., n.
385).
6. 6.1.
In concreto, con
la decisione impugnata, il presidente della Corte delle assise criminali –
direttore del procedimento al quale l'istanza 3.9.2021 è stata correttamente
inoltrata (art. 61 lit. c, 62 cpv. 2 e 330 s. CPP) – “preso atto: (…) dello
scritto del 3 settembre 2021 dell'avv. PR 3 (doc. TPC 38) (…)”, ha ritenuto
applicabile l'art. 121 cpv. 2 CPP a RE 1 e RE 3, ammettendoli ad agire
civilmente nel procedimento penale, concedendo loro però unicamente i “diritti
processuali che concernono direttamente l'attuazione dell'azione civile”.
Per contro, con
riferimento alla posizione di RE 2, il giudice di prime cure gli ha negato il
ruolo di accusatore privato “alla luce dell'atto di notorietà del 20
dicembre 2017 di cui all'allegato E dell'esposto penale del 28 giugno 2018
(inc. __________)”.
6.2.
Con
l'impugnativa, gli insorgenti postulano di essere integralmente riammessi in
qualità di parti, sia con riferimento alla partecipazione all'azione penale,
sia, per quanto riguarda RE 2, alla partecipazione all'azione civile.
6.3.
Nel
caso in esame la dottrina e la giurisprudenza sopraindicate vanno applicate e
sussunte alla persona dei reclamanti sulla base dei fatti seguenti.
6.3.1.
In primo luogo,
appare incontestato che le ipotesi di reato segnalate dai tre reclamanti col
loro esposto 28.6.2018, sono riferite a fatti accaduti tra il 2007 e il 2014,
quando la marchesa __________ era ancora in vita. Quest'ultima è deceduta nel
2017 – apparentemente ancora ignara dei surriferiti fatti – prima che i tre qui
reclamanti denunciassero questi fatti.
Di modo che è __________
ad essere stata direttamente lesa dai reati ipotizzati a carico di PI 2. Non
essendosi mai espressa sull'eventuale rilevanza penale di quei fatti, essa non
può aver rinunciato ai suoi diritti processuali quale accusatrice privata.
I
reclamanti sono pertanto soltanto indirettamente lesi (art. 115 cpv. 1 CPP) e
non possono quindi costituirsi accusatori privati giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP.
Di conseguenza,
si pone la questione dell'applicazione dell'art. 121 CPP a ciascuno dei tre
insorgenti.
6.3.2.
Anzitutto, per
quanto concerne la partecipazione, in qualità di accusatori privati, all'azione
penale di RE 1, RE 2 e RE 3 in applicazione dell'art. 121 cpv. 1 CPP,
appare incontestato che essi non sono dei congiunti, ai sensi dell'art. 110
cpv. 1 CP, della defunta accusatrice privata marchesa __________. Di modo che
essi, ab initio, non avrebbero dovuto essere ammessi a partecipare all'azione
penale nell'ambito del procedimento a carico di PI 2.
In tal senso,
la conclusione a cui è giunto il presidente della Corte delle assise criminali,
ovverossia che i tre qui reclamanti non dispongono dei diritti processuali che
concernono l'attuazione dell'azione penale, è corretta.
6.3.3.
Riguardo alla
loro partecipazione, in qualità di accusatori privati all'azione civile,
appare incontestato che RE 1, RE 2 e RE 3 costituiscono una comunione
ereditaria di soli eredi istituiti.
Come già
sopraindicato, il successore in diritto di una persona fisica o giuridica danneggiata
dev'essere considerato quale danneggiato indiretto, che di massima, riservati i
casi eccezionali dell'art. 121 cpv. 1 e 2 CPP, non può costituirsi quale accusatore privato nel
procedimento penale.
Con l'art. 121 cpv. 2
CPP, il legislatore ha previsto una seconda eccezione (oltre quella
dell’art. 121 cpv. 1 CPP) al principio secondo cui i successori in diritto
(quali semplici danneggiati indiretti) non hanno qualità di parte nel processo
penale, segnatamente (limitatamente ai diritti procedurali per far valere in
via adesiva l'azione civile) per persone fisiche e giuridiche, che, per legge,
succedono nei diritti della persona danneggiata per cessione legale
rispettivamente surrogazione.
6.3.4.
Ora occorre interpretare l’art. 121 CPP
giusta la giurisprudenza e la dottrina sopraindicate. Nel suo cpv. 1 l’articolo
di legge regola il subentro di un erede del de cuius in ambito penale e civile,
mentre il cpv. 2 unicamente in ambito civile. L’interpretazione restrittiva
dell’art. 121 cpv. 1 CPP, già sopra menzionata, non può tuttavia portare
all’esclusione totale degli eredi non congiunti (art. 110 cpv. 1 CP) dal
procedimento penale, ma unicamente una loro estromissione per quanto concerne
l’azione penale. Escluderli totalmente dal procedimento penale sarebbe una
conclusione non avvalorata da una spiegazione plausibile (R. WEILENMANN,
Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, op. cit., n. 381).
Peraltro nella sua recente sentenza, più
volte sopraindicata, il Tribunale federale non ha escluso tale possibilità,
limitandosi a non decidere in merito, non essendo in quel caso oggetto del
contendere (sentenza TF 6B_1266/2020 del 25.4.2022 consid. 3.8.).
Giungendo a tale conclusione, sarebbero
dunque ammesse a partecipare al procedimento in applicazione dell’art. 121 cpv.
2 CPP, sia le comunioni ereditarie miste, sia quelle composta da soli eredi non
congiunti giusta l’art. 110 cpv. 1 CP. Così facendo anche gli eredi congiunti
del de cuius avrebbero la possibilità di far valere le loro pretese civili nel
caso in cui fossero membri di una comunione ereditaria mista. In caso contrario
essi sarebbero obbligati a rivolgersi alle autorità civili in quanto
litisconsorzio necessario.
Pertanto questa Corte ritiene che, per
applicazione analogica dell'art. 121 cpv. 2 CPP, gli eredi istituiti debbano
essere legittimati ad agire soltanto civilmente e possano disporre unicamente
dei diritti processuali concernenti direttamente l’attuazione dell’azione
civile (R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, op. cit.,
n. 429).
6.3.5.
Col decreto
11.10.2021 qui impugnato, solamente RE 1 e RE 3 sono stati ammessi quali
accusatori privati nell'azione civile, mentre PR 3, è stato escluso, alla luce
dell’atto di notorietà 20.12.2017 dal quale risulta che egli ha rinunciato
all’eredità a favore dei propri figli RE 1 e RE 3.
Ora,
come evidenziato in precedenza, con riferimento alla sentenza TF 1B_11/2017 del
26.4.2017 consid. 2.2. (cfr. supra consid. 4.5.), il riconoscimento
della qualità di erede ai sensi del diritto successorio è determinante per il
trasferimento dei diritti processuali ai sensi dell'art. 121 cpv. 2 CPP, che
prevede questa condizione per il terzo beneficiario della surrogazione ex
lege.
L’esclusione
di RE 2 dal ruolo di accusatore privato decisa dal presidente della Corte delle
assise criminali sulla base dell’atto di notorietà 20.12.2017 è pertanto
corretta.
La decisione impugnata
che ha riconosciuto soltanto ad RE 1 e RE 3 la legittimazione ad agire solo
civilmente nel procedimento a carico di PI 2 deve essere confermata.
7. Il
gravame è respinto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili sono poste, in
solido, a carico degli insorgenti, soccombenti.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 80, 115, 118, 121,
379 ss. e 393 ss. CPP, 110 CP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione
applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di CHF 900.-- e le spese di
CHF 100.--, per complessivi CHF 1'000.-- (mille), sono poste a carico, in
solido, di RE 1RE 3 e RE 2, i quali rifonderanno, sempre in solido, ad PI
2, CHF 500.-- (cinquecento), a titolo di ripetibili.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali Copia
per conoscenza:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente Il
cancelliere