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Decisione

60.2021.315

Reclamo

19 luglio 2022Italiano32 min

nipoti (cfr. sentenza TPC __________ del 19.10.2021 p. 12). Essa si fidava di PI

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Incarto n.

60.2021.315

Lugano

19 luglio 2022/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliere:

Carlo Besomi, vicecancelliere

sedente per statuire sul reclamo 19.10.2021 presentato da

RE 1

RE 2

RE 3

tutti patr. da: PR 1 e PR 2

contro

il decreto 11.10.2021 emanato dal presidente

della Corte delle assise criminali Francesca Verda Chiocchetti, mediante il

quale li ha parzialmente estromessi dal procedimento penale dipendente dalla

loro denuncia 28.6.2018 nei confronti di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR

3, __________), per titolo di appropriazione indebita, amministrazione

infedele aggravata e riciclaggio di denaro (inc. TPC __________);

richiamate le osservazioni 21/22.10.2021

e 10.12.2021 (duplica) di PI 2, entrambe concludenti per la reiezione del

gravame, nonché la replica 6/7.12.2021 mediante la quale gli insorgenti si

riconfermano nelle loro allegazioni, ed inoltre gli scritti 20.10.2021,

22/25.10.2021 e 9/10.12.2021 (duplica) con cui il procuratore pubblico Chiara

Borelli, rispettivamente il presidente della Corte delle assise criminali

comunicano di non avere osservazioni da formulare e di rimettersi al giudizio

di questa Corte, ed infine lo scritto 14/15.12.2021 di PI 3, con il quale

comunica di non ritenere necessario duplicare;

preso atto che il magistrato inquirente,

interpellato, non ha prodotto alcuna duplica;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. La marchesa

__________, vedova, non aveva prole e aveva “rapporti dubbi” coi propri

nipoti (cfr. sentenza TPC __________ del 19.10.2021 p. 12). Essa si fidava di PI

2, che gestiva il di lei patrimonio, anche perché già in precedenza la famiglia

della marchesa stessa si affidava all'operato del padre di PI 2. Dopo aver istituito

RE 2, che non ha mai avuto alcun legame familiare con lei, quale suo erede

universale, la marchesa è deceduta il 1°.7.2017. In seguito alla rinuncia di

quest'ultimo alla successione (cfr. atto di notorietà 20.12.2017, AI 1 all. E,

inc. MP __________), RE 1 e RE 3 sono subentrati al padre (doc. CRP 1 p. 3 s. e

doc. CRP 4 p. 1), in quanto esplicitamente menzionati quali eredi dalla defunta

marchesa per il caso di rinuncia da parte del padre (doc. CRP 9 p. 3).

b. Poco dopo

il loro subentro nella successione, RE 1 e RE 3 hanno ricevuto, da parte di uno

dei nipoti della defunta, una richiesta di rimborso di asseriti prestiti /

aiuti che egli avrebbe dato alla zia, motivo per il quale i due eredi

subentrati hanno approfondito il fondamento della predetta richiesta di

rimborso, compiendo una serie di verifiche circa la consistenza del patrimonio

(doc. CRP 1 p. 4).

c. Sulla

scorta delle informazioni acquisite, con esposto 28.6.2018 RE 1, RE 2 e RE 3

hanno denunciato ignoto, poi identificato in PI 2, per titolo di appropriazione indebita, amministrazione infedele

aggravata e riciclaggio di denaro (AI 1).

Nel medesimo

esposto i tre denuncianti hanno dichiarato di volersi costituire accusatori

privati, chiedendo di accedere agli atti e di partecipare all'assunzione dei

mezzi di prova (doc. CRP 1 p. 4).

d. Nel corso

della procedura preliminare, i tre denuncianti “sono stati considerati

accusatori privati ed hanno preso parte a tutti gli atti procedurali e

giudiziali intrapresi dal Ministero pubblico” (doc. CRP 1 p. 5). La

comunicazione 4.9.2019 (AI 236) dell'imminente chiusura dell'istruzione, con la

quale il procuratore pubblico Chiara Borelli aveva prospettato il parziale

abbandono del procedimento, è stata notificata anche a loro. Essi hanno

effettivamente prodotto istanze probatorie, a seguito delle quali l'ipotesi di

appropriazione indebita a danno del patrimonio già appartenuto alla marchesa __________,

per la quale era stato prospettato l'abbandono, è sfociata, insieme ad altre

ipotesi di reato, nell'atto d'accusa 27.11.2019 (ACC __________), pure notificato

a RE 1, a RE 2 ed a RE 3 (doc. CRP 1 p. 5 s.).

e. Con

istanza 3.9.2021 (doc. TPC 38, inc. __________) PI 2 ha postulato

l'estromissione di RE 2 dal procedimento penale: avendo egli rinunciato

all'eredità della marchesa __________ e “difettandogli la qualità di erede,

non si comprende come lo stesso, a quale titolo, abbia potuto notificarsi e

costituirsi accusatore privato” (doc. TPC 38 p. 2).

L'imputato ha

postulato l'estromissione dal procedimento penale anche di RE 1 e di RE 3. Essi

non risulterebbero congiunti ex art. 110 cpv. 1 CP della defunta marchesa, non

potendo così subentrare ex art. 121 cpv. 1 CPP: quali eredi istituiti in

sostituzione del padre RE 2, essi avrebbero potuto, semmai, far valere

unicamente pretese civili in applicazione dell'art. 121 cpv. 2 CPP (doc. TPC 38

p. 2-4).

f. Con

decisione 11.10.2021 (doc. CRP 1a) il presidente della Corte delle assise

criminali Francesca Verda Chiocchetti ha “preso atto: (…) dello scritto del

3 settembre 2021 dell'avv. PR 3 (doc. TPC 38) (…)” ed ha “considerato:

- in

applicazione dell'art. 121 cpv. 2 CPP RE 1 e RE 3 sono legittimati ad agire

civilmente nel presente procedimento penale e dispongono unicamente dei diritti

processuali che concernono direttamente l'attuazione dell'azione civile;

- per contro e

alla luce dell'atto di notorietà del 20 dicembre 2017 di cui all'allegato E

dell'esposto penale del 28 giugno 2018 (inc. __________), a RE 2 non è

riconosciuto il ruolo di accusatore privato;

- le restanti

argomentazioni della difesa inerenti al ruolo di accusatore privato (…) di RE 1

e di RE 3 concernono questioni di merito e saranno evase unitamente alla

sentenza” (doc. CRP 1a p. 1 s.).

g. Con

reclamo 19.10.2021 (doc. CRP 1) RE 1, RE 2 e RE 3 postulano l'annullamento del

decreto 11.10.2021 e il riconoscimento della loro qualità di accusatori privati

nell'azione penale e civile (doc. CRP 1 p. 9).

Fanno valere

che l'istanza di estromissione promossa da PI 2 non si fonderebbe su

circostanze fattuali nuove (doc. CRP 1 p. 6) e sarebbe tardiva, sia poiché non

presentata entro 10 giorni dalla conoscenza dell'atto istruttorio che li ha

ammessi quali accusatori privati – ovverossia l'interrogatorio dell'imputato svoltosi il

23.10.2018 – sia in quanto la procedura preliminare sarebbe

terminata da tempo (doc. CRP 1 p. 7).

L'istanza

sarebbe anche irrita “in quanto proposta ad un'autorità incompetente. La

stessa andava semmai presentata alla giurisdizione di reclamo (CRP) e non al

giudice di prime cure” (doc. CRP 1 p. 7).

I reclamanti

fanno riferimento alla dottrina e alla giurisprudenza secondo cui un imputato

non sarebbe legittimato a ricorrere contro la decisione di ammettere una parte

quale accusatore privato, ma avrebbe avuto, se del caso, la possibilità di

rimettere in causa la legittimità di una determinata persona a partecipare al

procedimento penale in qualità di accusatore privato unicamente al momento di

un eventuale ricorso contro la sentenza finale (doc. CRP 1 p. 8).

Nel merito

della loro qualità, o meno, di accusatori privati, i reclamanti sostengono che

al momento del loro esposto 28.6.2018, essi “erano già i legittimi

proprietari del patrimonio oggetto di malversazioni. Erano quindi già loro i

diretti danneggiati dalla commissione dei reati oggetto di denuncia. La vedova

Bloch non è deceduta nel corso dell'istruttoria penale, ma lo era già prima che

essa avesse inizio. L'art. 121 CPP che disciplina la sostituzione di una parte

al procedimento, ovvero i diritti degli "aventi causa", non trova qui

applicazione, in quanto i danneggiati e denuncianti sono tutt'ora vivi e parti

al processo” (doc. CRP 1 p. 8).

Alla luce

dell'imminenza del dibattimento, indetto proprio il 19.10.2021 (data d'inoltro

del reclamo), gli insorgenti postulano che all'impugnativa venga concesso

l'effetto sospensivo (doc. CRP 1 p. 3).

h. Con

decreto 19.10.2021 (doc. CRP 2) questa Corte non ha concesso il postulato

effetto sospensivo al gravame.

i. Nelle

proprie osservazioni 21/22.10.2021 (doc. CRP 4) PI 2 rimanda, anzitutto, agli

argomenti espressi con l'istanza 3.9.2021. Sulla scorta della rinuncia

all'eredità da parte di RE 2, la sua estromissione dal procedimento penale

risulterebbe pacifica (doc. CRP 4 p. 2).

I due figli “avrebbero

dovuto semmai disporre unicamente dei diritti processuali concernenti

direttamente l'attuazione dell'azione civile ex art. 121 cpv. 2 CPP” (doc.

CRP 4 p. 2). L'imputato rimanda ad una citazione giurisprudenziale secondo cui RE

1 e RE 3 sarebbero stati legittimati solamente ad agire in sede civile: la CRP

dovrebbe, in tal caso, riformare la decisione impugnata (doc. CRP 4 p. 2).

A mente

dell'imputato, la possibilità in capo ai reclamanti di costituirsi accusatori

privati sarebbe addirittura perenta: “la denuncia è stata depositata quasi 4

anni a seguito dei presunti fatti, ciò che non può che significare rinuncia

d'azione in capo alla vedova e conseguente impossibilità di chicchessia di

subentrare nei suoi rispettivi diritti” (doc. CRP 4 p. 2 s.).

Infine, rileva

che la Corte delle Assise Criminali era perfettamente competente per decidere

sull'istanza di estromissione, il cui contenuto contemplava questioni

pregiudiziali la cui evasione era possibile sia prima, che dopo il dibattimento

(doc. CRP 4 p. 4).

j. In

replica (doc. CRP 9) e in duplica (doc. CRP 12) gli insorgenti e l'imputato si

riconfermano nelle rispettive allegazioni.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto contro i decreti e le

ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono

eccettuate le decisioni ordinatorie.

Con

il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e

l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,

per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art.

390.

CPP per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i punti della

decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione

ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La

prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla

giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere

indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti,

esprimendosi sugli argomenti rilevanti per il giudizio conformemente

all'obbligo di motivazione giusta l'art. 81 cpv. 3 CPP, ed applicando il

diritto penale ‒ che deve imporsi d'ufficio ‒ senza

con ciò ledere il diritto delle parti di essere sentite, ancorato all'art. 29

cpv. 2 Cost. (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; sentenze TF

6B_982/2020 del 12.5.2021 consid. 1.2.1.; 6B_138/2020 del 18.3.2021 consid.

4.4.3.).

1.2

Il gravame, inoltrato il 19.10.2021 alla Corte dei

reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto 11.10.2021 (inc.

TPC __________), è tempestivo e proponibile (ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 16).

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

1.3

1.3.1

In

applicazione dell'art. 382 cpv. 1 CPP sono

legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse

giuridicamente protetto all'annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).

L'interesse

giuridicamente protetto ai sensi dell'art. 382 cpv. 1 CPP [che non

presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l'art. 93 cpv. 1 lit. a LTF

(sentenze TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019

consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia

personalmente, direttamente (sentenze TF 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.;

1B_29/2018 del 24.8.2018 consid. 2.2.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155

consid. 3.2.) e (di principio: sentenza TF 1B_72/2014 del 15.4.2014 consid.

2.1.; BSK StPO II – M. ZIEGLER / S. KELLER, 2. ed., art. 382 CPP n. 2)

attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna

(StPO PK – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).

L'Alta

Corte ha esplicitamente approvato un interesse giuridicamente protetto

ex art. 382 cpv. 1 CPP se un interessato al procedimento si vede negare oppure

togliere la qualità di accusatore privato (sentenza TF 1B_438/2016 del

14.3.2017

consid. 2.2.).

1.3.2

RE 1, RE 2 e RE 3, in parte esclusi dal

procedimento penale siccome ritenuti non direttamente danneggiati e quindi non

accusatori privati, sono legittimati a

reclamare giusta i combinati art. 105 cpv. 1 lit. a / cpv. 2 e 382 cpv. 1 CPP avendo

un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del

giudizio.

Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

2.

2.1.

In

applicazione dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti

sono stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (decisione TF 6B_306/2019 del 22.5.2019

consid. 3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP

n. 18 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO

Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario

CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare

del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (decisione TF 1B_507/2020 dell’8.2.2021 consid. 3.1.;

DTF 146 IV 76 consid. 2.2.1.; 141 IV 380 consid. 2.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,

art. 115 CPP n. 21).

L'aspetto centrale è la lesione diretta degli

interessi giuridicamente protetti dell'interessato [messaggio 21.12.2005

concernente l'unificazione del diritto processuale penale (di seguito:

Messaggio), in FF 2006 p. 989 ss., p. 1076]. Secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale è infatti irrilevante l'esistenza di un pregiudizio ai sensi del

diritto civile (sentenze TF 1B_261/2017 del 17.10.2017 consid. 3.; 6B_496/2015

del 6.4.2016 consid. 1.1.; DTF 139 IV 78 consid. 3.3.3.; BSK StPO I – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,

art. 115 CPP n. 22; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 4a).

Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura

individuale (per es. vita e integrità personale, patrimonio, onore), leso è il

titolare del bene giuridico protetto dalla norma; in caso di violazione di

norme penali che proteggono interessi collettivi, è da considerare leso colui

che è stato effettivamente compromesso nei suoi diritti dai reati, sempre che

il danno subito sia il risultato diretto dell’azione delittuosa (sentenza TF 1C_51/2020 del 19.10.2020 consid. 1.2.; DTF 140 IV 155 consid. 3.2.; BSK StPO I – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,

art. 115 CPP n. 21).

2.2

Nei

reati contro il patrimonio (art. 137 ss. CP) leso è, di regola, il titolare dei

beni giuridici tutelati (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor

art. 137 CP n. 19 ss.), ovvero il proprietario dei valori patrimoniali

(sentenza TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; DTF 140 IV 155 consid.

3.3.1.; BSK StPO I – G.

MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 56).

2.3

Il

danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento con

un’azione penale oppure civile è considerato accusatore privato giusta l’art.

118.

cpv. 1 CPP (BSK StPO I – G.

MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7 e art. 118 CPP n. 2 ss.), che ex art. 104 cpv. 1 lit. b CPP è parte al

procedimento (sentenza TF 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; BSK StPO I – H. KÜFFER, op. cit.,

art. 104 CPP n. 14 ss.).

2.4

La

qualità di danneggiato di una persona, e di riflesso la sua legittimazione a

partecipare al procedimento quale accusatore privato, è – di regola –

determinata all’inizio della procedura, sulla base degli ancora esigui elementi

a disposizione, segnatamente delle allegazioni di chi si pretende leso, che

deve rendere verosimile il pregiudizio ed il nesso di causalità tra il danno ed

il reato (decisioni TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; 1B_438/2016 del

14.3.2017

consid. 2.2.2.; 1B_190/2016 dell’1.9.2016 consid. 2.1.).

Se

esiste un dubbio in merito alla realizzazione dei presupposti del reato, si

deve riconoscere la qualità di accusatore privato (sentenza TF 1B_62/2018 del

21.6.2018

consid. 2.1.). Lo statuto di danneggiato può essere riesaminato nel

corso del procedimento su iniziativa del magistrato inquirente o di un'altra

parte, con l'avanzare dell'istruzione (DTF 141 IV 1 consid. 3.1.; BSK StPO I – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI,

op. cit., art. 115 CPP n. 20).

3.

3.1

Giusta

l’art. 121 cpv. 1 CPP, se il danneggiato (art. 115 CPP) muore senza avere

rinunciato ai suoi diritti processuali quale accusatore privato, i suoi

congiunti ai sensi dell’art. 110 cpv. 1 CP subentrano nei suoi diritti

nell’ordine della successibilità (art. 457 – 462 CC). L’art. 121 cpv. 1 CPP

limita quindi la legittimazione attiva degli eredi ai congiunti ex art. 110

cpv. 1 CP [(coniuge, partner registrato, parenti in linea retta, fratelli e

sorelle germani, consanguinei o uterini, genitori adottivi, fratelli e sorelle

adottivi e figli adottivi) norma esaustiva e da interpretare restrittivamente

(sentenze TF 6B_1266/2020 del 25.4.2022 consid. 3.7 e 1B_11/2017 del

26.4.2017).

Con

riferimento alla questione a sapere se i congiunti di una persona danneggiata

deceduta abbiano il diritto a partecipare solamente all'azione civile oppure

(cumulativamente o alternativamente) all'azione penale, il Tribunale federale

si è espresso in favore di quest’ultima tesi.

Nella

sentenza 1B_57/2014 del 20.10.2014, parzialmente pubblicata in DTF 140 IV 162,

al consid. 4.9.3. il Tribunale federale ha statuito a favore di una successione

completa dei congiunti sia nell'azione penale, sia nell'azione civile, senza

trattare approfonditamente la questione.

Nella

successiva sentenza 6B_827/2014 del 1°.2.2016, parzialmente pubblicata in DTF

142.

IV 82, al consid. 3.2. l'Alta Corte ha confermato questa prassi, rilevando

che la formulazione aperta del testo di legge dell'art. 121 cpv. 1 CPP, secondo

cui i congiunti subentrano “nei diritti” del danneggiato defunto,

suggerisce una successione per legge completa.

I

congiunti di un danneggiato defunto sono dunque legittimati, nell’ordine di

successibilità, a partecipare al procedimento penale cumulativamente o

alternativamente con un’azione penale e un’azione civile. Questa norma

disciplina la successione processuale penale di terze persone nei diritti del

danneggiato deceduto, ovvero segnatamente nel diritto di costituirsi accusatore

privato o, qualora sia già avvenuta la costituzione di accusatore privato, nei

diritti di parte e procedurali connessi con una tale posizione (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,

art. 121 CPP n. 1/7).

Sulla

questione a sapere se i congiunti, nel subentrare alla persona lesa deceduta ai

sensi dell'art. 121 cpv. 1 CPP, debbano agire insieme oppure se ognuno di essi

possa partecipare al procedimento penale con un'azione indipendente, il

Tribunale federale, sempre nella sentenza DTF 142 IV 82, al consid. 3.3.1., ha

rilevato che, riguardo all'azione civile, gli eredi sono legittimati a partecipare al procedimento penale in via

adesiva unicamente insieme. In effetti i coeredi diventano proprietari in

comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti

inerenti alla medesima (art. 602 cpv. 2 CC) e, in difetto di altre

disposizioni, l'esercizio della proprietà e il diritto di disporre della cosa

richiedono l’unanime decisione dei proprietari (art. 653 cpv. 2 CC). Pertanto, oltre

alle effettive disposizioni di legge, sono inammissibili tutti gli atti

giuridici che possano comportare rischi di svantaggio per la collettività o i suoi

membri. Secondo la giurisprudenza, una deroga al principio dell'azione

congiunta è riconosciuta se un credito appartenente all'eredità nei confronti

di singoli coeredi è fatto valere da tutti gli altri eredi, perché in questo

caso tutti gli eredi sono parti del processo e possono discutere la loro

reciproca rivendicazioni legali (DTF 142

IV 82 consid. 3.3.1.; 141 IV 380 consid.

2.3.2

e rif.).

Riguardo

all'azione penale, invece, al consid. 3.3.2. l'Alta Corte ha statuito

che non è necessario che gli eredi

procedano in comune: ciascun congiunto di una persona lesa defunta può

costituirsi da solo accusatore privato nel procedimento penale relativamente

all'azione penale. In questo caso non vi è alcun rischio che la comunione degli

eredi, rispettivamente gli altri eredi siano svantaggiati dalle azioni di un

solo erede, poiché non si va a disporre di un diritto della comunione

ereditaria. Inoltre, potrebbe manifestarsi il caso in cui solamente il

congiunto più vicino, dal profilo affettivo, alla persona lesa deceduta possa

essere interessato ad ottenere una condanna dell'imputato. In tal caso,

ottenere un approccio congiunto da parte di tutti gli eredi potrebbe essere

difficile, soprattutto nel caso di comunioni ereditarie più grandi. Se tale

approccio congiunto costituisse un requisito, in caso di persistente

comportamento penalmente rilevante risulterebbe anche una distinzione, nel

diritto di agire del singolo erede, di difficile comprensione. Ad esempio, nel

caso di reati contro il patrimonio, tutti gli eredi dovrebbero agire

congiuntamente per costituirsi accusatori privati nell'azione penale, con

riguardo ai fatti penalmente rilevanti antecedenti la morte del de cuius.

Nel caso di atti criminosi successivi alla morte del de cuius a danno

della comunione ereditaria, invece, ciascun erede potrebbe sporgere denuncia

penale individualmente e quindi partecipare al procedimento penale in qualità

Dispositivo

di accusatore privato. Per questi motivi, appare giustificato che ciascun

congiunto, da solo, di una persona lesa defunta possa costituirsi accusatore

privato nel procedimento penale relativamente all'azione penale (DTF 142 IV 82

consid. 3.3.2.).

3.2.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale e lo stesso tenore della legge (art.

121 cpv. 1 CPP) è quindi escluso agli eredi (non congiunti) di subentrare nei

diritti del de cuius nell’azione penale (DTF 140 IV 162).

4. 4.1.

In

materia di diritto successorio, giusta l'art. 537 cpv. 1 CC la successione si

apre con la morte di chi lascia l'eredità. Per l'art. 560 cpv. 1 CC, gli eredi

acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua

apertura.

L'art.

602 CC prevede che quando il defunto lasci più eredi, sorge fra i medesimi una

comunione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura dall'apertura

dell'eredità fino alla divisione (cpv. 1). I coeredi diventano proprietari in

comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti

inerenti alla medesima, sotto riserva delle facoltà di rappresentanza o

d'amministrazione particolarmente conferite per legge o per contratto (cpv. 2;

DTF 142 IV 82 consid. 3.3.1.; 141 IV 380 consid. 2.3.2.).

La

comunione ereditaria è una comunione giuridica senza personalità giuridica, che

– in assenza di capacità giuridica – non può essere titolare di diritti e

obblighi e non può costituirsi parte in un procedimento: titolari di diritti e

doveri sono in effetti i singoli eredi che devono tuttavia agire insieme e non

possono procedere individualmente per la successione (decisione TF 6B_309/2015

del 19.11.2015 consid. 3.3.; DTF 142 IV 82 consid. 3.3.1.; 141 IV 380 consid.

2.3.2.). Essi costituiscono un

litisconsorzio necessario (BSK StPO – G.

MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 121 CPP n. 12).

Gli

eredi devono dunque agire insieme o attraverso un rappresentante della

comunione ereditaria (art. 602 cpv. 3 CC), di un esecutore testamentario (art.

518 CC) o di un amministratore ufficiale della successione (art. 554 CC).

La

giurisprudenza ammette un’unica eccezione a tale principio: nel caso in cui

alcuni eredi facciano valere dei diritti successori contro tutti gli altri

eredi. In questo caso infatti tutti gli eredi sono parte alla procedura e

possono far valere i loro diritti reciproci (DTF 141 IV 380).

Se

il reato è stato compiuto a danno della comunione ereditaria, danneggiato è

ciascun erede. Se invece il reato è stato

commesso a pregiudizio del de cuius, i suoi eredi sono soltanto indirettamente

lesi (DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.): essi non hanno, in altre parole, un danno

diretto.

4.2.

La possibilità di un congiunto di partecipare quale

accusatore privato ad un procedimento penale al posto del defunto danneggiato è

in ogni caso limitata dal diritto materiale, in quanto il diritto alla

riparazione del danno subito dal de cuius è concesso alla comunione

ereditaria (art. 602 cpv. 1 CC), e deve dunque essere invocato davanti al

giudice da tutti gli eredi essendo un litisconsorzio necessario. L'art. 121

cpv. 1 CPP non deroga a questo principio (DTF 142 IV 82 consid. 3.3.2.).

Di

conseguenza, a meno che la comunione ereditaria sia composta di soli congiunti

di cui all'art. 110 cpv. 1 CP, che beneficiano così dei diritti procedurali

garantiti dall'art. 122 cpv. 1 CPP, le pretese civili davanti al giudice penale

non possono essere esercitate da un solo congiunto, in mancanza di una

legittimazione attiva. Gli eredi che non

sono congiunti secondo questo disposto, non hanno legittimazione attiva (BSK StPO I – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,

art. 121 CPP n. 12).

4.3.

Poiché non tutti gli eredi, come visto, rientrano

nella definizione di congiunti di cui all'art. 110 cpv. 1 CP, un'applicazione

letterale dell'art. 121 CPP impedisce, nel caso di una comunione ereditaria

mista, composta sia da congiunti secondo l'art. 110 cpv. 1 CP, sia da altri

eredi (legittimi o istituiti) o di una comunione ereditaria composta solo da

eredi non congiunti, di far valere in via civile adesiva delle pretese

ereditate; dal profilo del diritto materiale, esse, come già sopraindicato,

possono infatti essere fatte valere, quale litisconsorzio necessario, solamente

da tutti gli eredi congiuntamente. In base dunque al testo della legge, è

sufficiente che uno degli eredi (membro della comunione ereditaria del de

cuius) non disponga della qualità di congiunto, per far sì che non sia ammessa

l’azione civile in via adesiva nel procedimento penale e che gli eredi siano

obbligati ad agire davanti alle autorità civili (sentenza TF 6B_1266/2020 del

25.4.2022).

Varie

opinioni dottrinali invitano (nel caso in cui la comunione ereditaria sia

composta da eredi congiunti e da eredi che non rientrano nella definizione

dell'art. 110 cpv. 1 CP) a fare un’eccezione a tale principio permettendo alle

comunioni ereditarie miste di essere ammesse a subentrare nella partecipazione

all'azione civile adesiva (ZK

StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 121 CPP n. 5; L. DROESE, Die

Akteneinsicht des Geschädigten in der Strafuntersuchung vor dem Hintergrund

zivilprozessualer Informationsinteressen,

p. 42 s.; A.M. GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale:

État des lieux de la jurisprudence récente, in: SJ 2013 II p. 133; BSK StPO I – G. MAZZUCCHELLI

/ M. POSTIZZI, op. cit., art. 121 CPP n. 12; R. WEILENMANN, Drittgeschädigte

Personen im Strafverfahren, in: LBR – Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft

Band / Nr. 143, 2020, n. 386 ss.).

Questa problematica

verrà trattata in seguito.

4.4.

Riassumendo dunque, in base all’art. 121

cpv. 1 CPP, unicamente i congiunti giusta l’art. 110 cpv. 1 CP possono

subentrare nei diritti del de cuius e sono dunque legittimati a partecipare al

procedimento penale cumulativamente o alternativamente con un’azione penale

(ciascuno singolarmente) e un’azione civile (tutti insieme).

4.5.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, dal momento che il trasferimento dei

diritti procedurali ai sensi dell'art. 121 CPP e la proprietà materiale dei

diritti successori non si sovrappongono necessariamente (DTF 140 IV 162 consid.

4.4. e rif.), l'eventuale rinuncia da parte di un congiunto ai suoi diritti successori

non è sufficiente ad escludere qualsiasi sua partecipazione al procedimento, in

particolare sul piano penale (sentenza TF 1B_11/2017 del 26.4.2017 consid.

2.2.). Inoltre, ritenere che il riconoscimento della qualità di erede ai sensi

del diritto successorio sarebbe determinante per il trasferimento dei diritti

processuali ai sensi dell'art. 121 cpv. 1 CPP equivarrebbe implicitamente ad

ammettere la partecipazione di congiunti solamente se possano far valere

conclusioni civili aderendo al procedimento penale (sentenza TF 1B_11/2017 del

26.4.2017 consid. 2.2.). Tale requisito è stato tuttavia escluso dal

legislatore, dal momento che l'art. 121 cpv. 2 CPP – che prevede questa

condizione per il terzo beneficiario della surrogazione ex lege – non si

applica ai congiunti i cui all'art. 121 cpv. 1 CPP (DTF 142 IV 82 consid.

3.2.). Il rinvio al diritto successorio previsto dall'art. 121 cpv. 1 CPP

consente, invece, di determinare, in caso di pluralità di congiunti, quali tra

essi, in base agli art. 457 ss. CC, siano concretamente legittimati ad ottenere

il trasferimento dei diritti a loro favore (sentenza TF 1B_11/2017 del

26.4.2017 consid. 2.2.).

5. 5.1.

L’art. 121 cpv. 2 CPP prevede che chi subentra per

legge nei diritti del danneggiato è legittimato ad agire soltanto civilmente e

dispone unicamente dei diritti processuali che concernono direttamente

l’attuazione dell’azione civile (art. 122-126 CPP).

Con

l'art. 121 cpv. 2 CPP il legislatore ha inteso privilegiare (parzialmente) le

persone fisiche e giuridiche subentrate per legge nei diritti del danneggiato

(cosiddetta surrogazione risp. cessione giuridica di pretese di natura civile;

DTF 140 IV 162 consid. 4.9.4.; sentenza TF 6B_549/2013 del 24.2.2014 consid.

3.2.1.; Messaggio, FF 2006 p. 1079). Queste persone non possono partecipare

all'azione penale, ma hanno diritto di partecipare all'azione civile in via

adesiva e possono far valere quei diritti procedurali direttamente connessi

all'attuazione delle pretese civili, ad esempio consultando gli atti necessari

per fondare l'azione civile (Messaggio, FF 2006 p. 1079). In tal modo, il

legislatore ha normato una sostanziale differenza tra pretese civili acquisite,

da un canto, per negozio giuridico (ad esempio la cessione di un credito e la

ripresa di un debito: art. 164 ss., 757 cpv. 2 CO, art. 260 LEF) e pretese,

d'altro canto, passate al successore legale, quale persona fisica o giuridica,

direttamente per norme di regresso di diritto privato o pubblico (DTF 140 IV

162 consid. 4.9.5. e rif.; BSK StPO I – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 121 CPP

n. 3-5, 15; ZK StPO – V. LIEBER,

op. cit., art. 121 CPP n. 8b).

La surrogazione legale include, in particolare, i

diritti di regresso dello Stato contro gli imputati dopo i pagamenti di

compensazione e soddisfazione alle vittime di crimini (art. 7 cpv. 1 LAV), così

come il diritto privato e delle assicurazioni sociali (art. 72 cpv. 1 LPGA,

art. 56a cpv. 1 LPP), la responsabilità privata, il diritto di responsabilità

dello Stato, i diritti di regresso del diritto fallimentare, o ancora la

surrogazione prevista in leggi cantonali inerenti l’assicurazione degli

immobili o del fuoco (cfr. DTF 139 IV 310). Per contro il trasferimento di

patrimonio legato ad una fusione è un caso di cessione volontaria e non di

surrogazione legale, e, di conseguenza, l’art. 121 cpv. 2 CPP non è applicabile

(DTF 140 IV 162), così come nel caso della cessione dei diritti della massa

giusta l’art. 260 LEF (DTF 140 IV 155).

Nella già summenzionata recente sentenza

TF 6B_1266/2020 del 25.4.2022 consid. 3.8. il Tribunale federale si è chiesto,

senza tuttavia dare una risposta, se la successione per causa di morte potesse

essere considerata un caso di surrogazione legale ai sensi dell’art. 121 cpv. 2

CPP. Se così fosse gli eredi (indipendentemente dalla definizione di congiunti

giusta l’art. 110 cpv. 1 CP) potrebbero prevalersi dei diritti procedurali

legati alle conclusioni civili. L’Alta Corte ha così lasciato intravedere

(senza però decidere) la possibilità a comunioni ereditarie miste o composte da

soli eredi non congiunti di partecipare all’azione civile in via adesiva.

Anche in questo caso si vedrà meglio in

seguito.

5.2.

Per

quanto concerne gli eredi istituiti, l'art. 483 cpv. 1 CC prevede che il

disponente può istituire uno o più eredi per l'intera successione o per una

frazione di essa. Gli eredi istituiti acquistano per legge la parte di

successione loro assegnata con effetto a partire dal momento dell'apertura

della successione (art. 560 cpv. 3 CC). Con l'istituzione di eredi il

disponente fonda per negozio giuridico, come nel caso della fusione d'impresa,

il legame giuridico sulla base del quale il trasferimento di diritti avviene

per legge: secondo un'opinione dottrinale, il disponente non decide – come nemmeno

accade nel caso della fusione d'impresa –

sul trasferimento della specifica pretesa

suscettibile di adesione e quindi sulla partecipazione al procedimento penale;

di modo che gli eredi istituiti andrebbero considerati alla stregua di subentranti

per legge in applicazione dell'art. 121 cpv. 2 CPP (R. WEILENMANN, op. cit., n.

385).

6. 6.1.

In concreto, con

la decisione impugnata, il presidente della Corte delle assise criminali –

direttore del procedimento al quale l'istanza 3.9.2021 è stata correttamente

inoltrata (art. 61 lit. c, 62 cpv. 2 e 330 s. CPP) – “preso atto: (…) dello

scritto del 3 settembre 2021 dell'avv. PR 3 (doc. TPC 38) (…)”, ha ritenuto

applicabile l'art. 121 cpv. 2 CPP a RE 1 e RE 3, ammettendoli ad agire

civilmente nel procedimento penale, concedendo loro però unicamente i “diritti

processuali che concernono direttamente l'attuazione dell'azione civile”.

Per contro, con

riferimento alla posizione di RE 2, il giudice di prime cure gli ha negato il

ruolo di accusatore privato “alla luce dell'atto di notorietà del 20

dicembre 2017 di cui all'allegato E dell'esposto penale del 28 giugno 2018

(inc. __________)”.

6.2.

Con

l'impugnativa, gli insorgenti postulano di essere integralmente riammessi in

qualità di parti, sia con riferimento alla partecipazione all'azione penale,

sia, per quanto riguarda RE 2, alla partecipazione all'azione civile.

6.3.

Nel

caso in esame la dottrina e la giurisprudenza sopraindicate vanno applicate e

sussunte alla persona dei reclamanti sulla base dei fatti seguenti.

6.3.1.

In primo luogo,

appare incontestato che le ipotesi di reato segnalate dai tre reclamanti col

loro esposto 28.6.2018, sono riferite a fatti accaduti tra il 2007 e il 2014,

quando la marchesa __________ era ancora in vita. Quest'ultima è deceduta nel

2017 – apparentemente ancora ignara dei surriferiti fatti – prima che i tre qui

reclamanti denunciassero questi fatti.

Di modo che è __________

ad essere stata direttamente lesa dai reati ipotizzati a carico di PI 2. Non

essendosi mai espressa sull'eventuale rilevanza penale di quei fatti, essa non

può aver rinunciato ai suoi diritti processuali quale accusatrice privata.

I

reclamanti sono pertanto soltanto indirettamente lesi (art. 115 cpv. 1 CPP) e

non possono quindi costituirsi accusatori privati giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP.

Di conseguenza,

si pone la questione dell'applicazione dell'art. 121 CPP a ciascuno dei tre

insorgenti.

6.3.2.

Anzitutto, per

quanto concerne la partecipazione, in qualità di accusatori privati, all'azione

penale di RE 1, RE 2 e RE 3 in applicazione dell'art. 121 cpv. 1 CPP,

appare incontestato che essi non sono dei congiunti, ai sensi dell'art. 110

cpv. 1 CP, della defunta accusatrice privata marchesa __________. Di modo che

essi, ab initio, non avrebbero dovuto essere ammessi a partecipare all'azione

penale nell'ambito del procedimento a carico di PI 2.

In tal senso,

la conclusione a cui è giunto il presidente della Corte delle assise criminali,

ovverossia che i tre qui reclamanti non dispongono dei diritti processuali che

concernono l'attuazione dell'azione penale, è corretta.

6.3.3.

Riguardo alla

loro partecipazione, in qualità di accusatori privati all'azione civile,

appare incontestato che RE 1, RE 2 e RE 3 costituiscono una comunione

ereditaria di soli eredi istituiti.

Come già

sopraindicato, il successore in diritto di una persona fisica o giuridica danneggiata

dev'essere considerato quale danneggiato indiretto, che di massima, riservati i

casi eccezionali dell'art. 121 cpv. 1 e 2 CPP, non può costituirsi quale accusatore privato nel

procedimento penale.

Con l'art. 121 cpv. 2

CPP, il legislatore ha previsto una seconda eccezione (oltre quella

dell’art. 121 cpv. 1 CPP) al principio secondo cui i successori in diritto

(quali semplici danneggiati indiretti) non hanno qualità di parte nel processo

penale, segnatamente (limitatamente ai diritti procedurali per far valere in

via adesiva l'azione civile) per persone fisiche e giuridiche, che, per legge,

succedono nei diritti della persona danneggiata per cessione legale

rispettivamente surrogazione.

6.3.4.

Ora occorre interpretare l’art. 121 CPP

giusta la giurisprudenza e la dottrina sopraindicate. Nel suo cpv. 1 l’articolo

di legge regola il subentro di un erede del de cuius in ambito penale e civile,

mentre il cpv. 2 unicamente in ambito civile. L’interpretazione restrittiva

dell’art. 121 cpv. 1 CPP, già sopra menzionata, non può tuttavia portare

all’esclusione totale degli eredi non congiunti (art. 110 cpv. 1 CP) dal

procedimento penale, ma unicamente una loro estromissione per quanto concerne

l’azione penale. Escluderli totalmente dal procedimento penale sarebbe una

conclusione non avvalorata da una spiegazione plausibile (R. WEILENMANN,

Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, op. cit., n. 381).

Peraltro nella sua recente sentenza, più

volte sopraindicata, il Tribunale federale non ha escluso tale possibilità,

limitandosi a non decidere in merito, non essendo in quel caso oggetto del

contendere (sentenza TF 6B_1266/2020 del 25.4.2022 consid. 3.8.).

Giungendo a tale conclusione, sarebbero

dunque ammesse a partecipare al procedimento in applicazione dell’art. 121 cpv.

2 CPP, sia le comunioni ereditarie miste, sia quelle composta da soli eredi non

congiunti giusta l’art. 110 cpv. 1 CP. Così facendo anche gli eredi congiunti

del de cuius avrebbero la possibilità di far valere le loro pretese civili nel

caso in cui fossero membri di una comunione ereditaria mista. In caso contrario

essi sarebbero obbligati a rivolgersi alle autorità civili in quanto

litisconsorzio necessario.

Pertanto questa Corte ritiene che, per

applicazione analogica dell'art. 121 cpv. 2 CPP, gli eredi istituiti debbano

essere legittimati ad agire soltanto civilmente e possano disporre unicamente

dei diritti processuali concernenti direttamente l’attuazione dell’azione

civile (R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, op. cit.,

n. 429).

6.3.5.

Col decreto

11.10.2021 qui impugnato, solamente RE 1 e RE 3 sono stati ammessi quali

accusatori privati nell'azione civile, mentre PR 3, è stato escluso, alla luce

dell’atto di notorietà 20.12.2017 dal quale risulta che egli ha rinunciato

all’eredità a favore dei propri figli RE 1 e RE 3.

Ora,

come evidenziato in precedenza, con riferimento alla sentenza TF 1B_11/2017 del

26.4.2017 consid. 2.2. (cfr. supra consid. 4.5.), il riconoscimento

della qualità di erede ai sensi del diritto successorio è determinante per il

trasferimento dei diritti processuali ai sensi dell'art. 121 cpv. 2 CPP, che

prevede questa condizione per il terzo beneficiario della surrogazione ex

lege.

L’esclusione

di RE 2 dal ruolo di accusatore privato decisa dal presidente della Corte delle

assise criminali sulla base dell’atto di notorietà 20.12.2017 è pertanto

corretta.

La decisione impugnata

che ha riconosciuto soltanto ad RE 1 e RE 3 la legittimazione ad agire solo

civilmente nel procedimento a carico di PI 2 deve essere confermata.

7. Il

gravame è respinto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili sono poste, in

solido, a carico degli insorgenti, soccombenti.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 80, 115, 118, 121,

379 ss. e 393 ss. CPP, 110 CP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione

applicabile,

pronuncia

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di CHF 900.-- e le spese di

CHF 100.--, per complessivi CHF 1'000.-- (mille), sono poste a carico, in

solido, di RE 1RE 3 e RE 2, i quali rifonderanno, sempre in solido, ad PI

2, CHF 500.-- (cinquecento), a titolo di ripetibili.

3. Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali Copia

per conoscenza:

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente Il

cancelliere