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Decisione

60.2021.338

Reclamo per denagta giustizia del procuratore pubblico

31 gennaio 2022Italiano17 min

avvenuto il 23.10.2020 presso la __________ a __________ (AI 1, inc. MP __________).

Source ti.ch

Incarto n.

60.2021.338

Lugano

31 gennaio 2022/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola

Respini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Valentina

Item, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 8/9.11.2021 presentato

da

RE 1

patr. da: PR 1

per

denegata e ritardata giustizia del procuratore pubblico

Petra Canonica Alexakis nel contesto dell’inc. MP __________;

richiamate le osservazioni 19/22.11.2021

del magistrato inquirente, con cui ha postulato la reiezione del gravame;

considerato che RE 1, interpellato, non

ha presentato osservazioni di replica;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. In data 28/29.10.2020 RE 1 ha querelato ignoti, poi

identificate in __________ ed __________,

per i reati di ingiuria, vie di fatto e lesioni semplici, in relazione a quanto

avvenuto il 23.10.2020 presso la __________ a __________ (AI 1, inc. MP __________).

b.

In data 8.10.2021 il

procuratore pubblico ha posto in stato di accusa __________ (DA __________, AI 9), rispettivamente __________ (DA __________,

AI 10), siccome ritenute colpevoli di vie di fatto, per avere, “a __________,

in data 23 ottobre 2020, commesso vie di fatto contro una persona senza

cagionarle un danno al corpo o alla salute, e meglio, per avere colpito con

sberle (…) e strattonato (…) RE 1 senza cagionargli un danno al corpo o alla

salute” (p. 1).

c. In data 13.10.2021, RE 1 (AI 11) rispettivamente le

imputate (AI 13 e 14), hanno interposto opposizione ai citati decreti di

accusa.

d. Con scritto 8/9.11.2021, rivolto a questa Corte, RE

1, per il tramite del suo patrocinatore, ha indicato che con i decreti di

accusa di cui sopra il magistrato inquirente ha condannato le imputate per vie

di fatto omettendo di motivare l’abbandono per gli altri due capi di accusa. Ha

quindi chiesto a questa Corte “di voler trasmettere gli atti, (…)

integralmente richiamati, al Ministero Pubblico affinché si proceda

all’emanazione di un decreto formale di abbandono” (p. 1).

e. Con osservazioni 19/22.11.2021 il procuratore

pubblico ha ritenuto che la richiesta del reclamante, di emanare un decreto di

abbandono per le altre ipotesi di reato, non potrebbe essere soddisfatta,

essendo le ipotesi di reato riferite al medesimo complesso di fatti.

L’emanazione di un decreto di abbandono parziale costituirebbe un errore

giuridico, con la conseguenza dell’assoluzione delle imputate per tutte le

ipotesi di reato, conformemente al principio ne bis in idem (p. 1).

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

In

applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,

entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,

in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,

ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui

esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (giusta l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame introdotto l’8/9.11.2021 che censura denegata giustizia del procuratore

pubblico non soggiace ad alcun termine (art. 396 cpv. 2 CPP): esso è dunque

tempestivo e anche proponibile (BSK StPO

– P. GUIDON, 2. ed., art. 393 CPP n. 15a).

1.3

Appare

di contro dubbio l’interesse del reclamante, nella sua veste di accusatore

privato nel procedimento penale inc. MP __________, nella misura in cui chiede

l’emanazione di un decreto di abbandono a favore delle persone che ha egli

stesso querelato.

Tuttavia,

visto l’esito del gravame, da respingere comunque nel merito, la questione

della legittimazione di RE 1 a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP, può restare

irrisolta.

1.4

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

L’impugnativa,

in queste circostanze, è ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Commette

diniego di giustizia e viola l’art. 29 cpv. 1 Cost. l’autorità che, chiamata ad

evadere le procedure di sua competenza in un tempo adeguato, in relazione a

natura e complessità della causa, non si pronuncia su un tema a lei sottoposto

nella forma, nella motivazione e nei termini corretti (decisioni TF 6B_501/2020

del 15.12.2020 consid. 2.1.1.; 6B_845/2020 del 5.11.2020 consid. 2.1.).

2.2

2.2.1

Il

principio di celerità – sancito dagli art. 29 cpv. 1 Cost., 10 cpv. 3 Cost. TI,

6.

n. 1 CEDU, 14 cifra 3 lit. c Patto ONU II e 5 cpv. 1 CPP e, per quanto

concerne la carcerazione preventiva (M. MINI, Il principio della celerità in

materia penale, in Diritto senza devianza, p. 555 ss.), dagli art. 31 cpv. 3

Cost., 5 cifra 3 CEDU e 5 cpv. 2 CPP – impone alle autorità di procedere con la

dovuta speditezza non appena l’imputato è informato dei sospetti su di lui,

allo scopo di non lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una simile

procedura suscita (decisione TF 6B_942/2019 del 2.10.2020 consid. 1.2.1.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP

n. 1).

L’art. 5 CPP concretizza il principio di celerità per

il diritto penale.

2.2.2

Questi

principi devono essere ossequiati dalle autorità di perseguimento penale (art.

12.

/ 15 ss. CPP) e dalle autorità giudicanti (art. 13 / 18 ss. CPP) [decisioni TF

6B_499/2017 del 6.11.2017 consid. 1.2.1.; 6B_647/2017 del 10.8.2017 consid.

3.2.] dal momento in cui l’imputato viene a conoscenza del procedimento penale

promosso a suo carico fino al momento in cui cresce in giudicato la sentenza di

ultima istanza (BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 2; ZK StPO – W.

WOHLERS, 3. ed., art. 5 CPP n. 6 s.; ma: decisione TF 6B_660/2016 del

23.11.2016

consid. 1.2.1.). Hanno diritto alla celerità della procedura gli

imputati, ma anche gli altri partecipanti al procedimento, come gli accusatori

privati (decisioni TF 1B_280/2015 del 23.11.2015 consid. 2.2.; 6B_716/2015 del

17.11.2015

consid. 6.2.).

2.2.3

La

questione a sapere se il principio di celerità sia stato violato va decisa in

base ad un apprezzamento globale del lavoro effettuato dalle autorità; tempi

morti sono inevitabili e, se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante, è

l’apprezzamento globale ad essere decisivo (decisione TF 6B_845/2020 del

5.11.2020

consid. 2.1.). Si devono considerare, segnatamente, la gravità dei

reati, la complessità del caso in esame, i relativi atti istruttori, la

condotta dell’imputato ed il comportamento delle autorità (decisione TF

6B_845/2020 del 5.11.2020 consid. 2.1.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5

CPP n. 7 ss.; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 8 ss.; StPO

Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 5 CPP n. 2; M. MINI, Il

principio della celerità in materia penale, in Diritto senza devianza, p. 538

ss.). Anche il tempo trascorso tra il rinvio a giudizio ed il dibattimento deve

essere valutato alla luce di tutte le circostanze (decisione TF 1B_313/2012 del

15.6.2012

consid. 3.1.; StPO

Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 5 CPP n. 2).

Un’inattività

del procuratore pubblico di tredici/quattordici mesi allo stadio procedurale

dell’istruzione non è compatibile con il principio di celerità (decisione TF 6B_845/2020 del 5.11.2020 consid. 2.1.).

2.2.4

Il

principio di celerità è leso anche se alle autorità penali non è imputabile

alcuna colpa (decisione TF 6B_1463/2019 del 20.2.2020 consid. 2.1.2.). Un

cronico sovraccarico o deficienze strutturali non giustificano infatti una

violazione del postulato: compete allo Stato dotare le autorità del personale e

dei mezzi necessari per poter statuire in tempi ragionevoli ed ai tribunali

organizzare la loro attività in modo da poter evadere le vertenze sottoposte

entro un termine adeguato (decisione TF 6B_1251/2020 del 15.12.2020 consid. 3.2.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 14; ZK

StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 10).

3.

Come

esposto in fatto, a fine 2020 è stato aperto il procedimento penale inc. MP __________

nei confronti (tra l’altro) di __________ e __________ per i reati di ingiuria,

vie di fatto e lesioni semplici.

In data 8.10.2021 il procuratore

pubblico ha posto in stato d’accusa le suddette imputate, siccome ritenute

colpevoli di vie di fatto (DA __________ e DA __________). Avverso i citati

decreti d’accusa le imputate e l’accusatore privato hanno presentato formale

opposizione. Per quanto noto a questa Corte, il procuratore pubblico non ha

ancora confermato i decreti di accusa in questione.

Mediante il gravame che qui ci occupa, RE

1.

ha censurato denegata giustizia del procuratore pubblico per aver omesso di emanare

un decreto di abbandono per le altre ipotesi di reato.

In sede di osservazioni il magistrato

inquirente ha ritenuto, in ossequio al principio ne bis in idem, di non doversi

esprimere in merito alle altre ipotesi di reato, in quanto - a suo dire - si tratterebbe

del medesimo complesso di fatti.

4.

4.1.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

(decisione TF 6B_56/2020 del 16.6.2020 consid. 1.3.2.; DTF 138 IV 241 consid.

2.5

s.), se il procuratore pubblico, nel contesto dell’emanazione di un

decreto d’accusa, valuta solo una parte dei fatti oggetto del procedimento,

deve poi statuire sugli altri fatti secondo il CPP, vale a dire pronunciando

simultaneamente anche un decreto di abbandono parziale, censurabile con

reclamo. Se il magistrato inquirente non si esprime su tutti i fatti, si è

confrontati con un decreto di abbandono implicito, omissione impugnabile con

reclamo.

Un

decreto di abbandono parziale entra tuttavia in considerazione soltanto se

devono essere valutati molteplici fatti oppure comportamenti che possono essere

oggetto di decisioni separate (decisioni TF 6B_775/2020 del 23.11.2020 consid.

2.1.; 6B_74/2020 del 24.9.2020 consid. 2.4.; DTF 144 IV 362 consid. 1.3.1.).

Se

si è confrontati con diverse qualifiche giuridiche di un medesimo fatto non

deve essere emanato un decreto di abbandono: in questo caso, il procuratore

pubblico deve infatti pronunciarsi unicamente con un decreto di accusa

(decisioni TF 6B_775/2020 del 23.11.2020 consid. 2.1.; 6B_74/2020 del 24.9.2020

consid. 2.4.; DTF 144 IV 362 consid. 1.3.1.). Se le parti contestano la

qualifica giuridica dei reati oggetto del decreto di accusa, ipotizzando una

qualifica giuridica più grave dei medesimi fatti, quale unico rimedio di

diritto in merito c’è l’opposizione giusta l’art. 354 CPP, non il reclamo ai sensi

dell’art. 393 CPP (DTF 138 IV 241 consid. 2.6.).

4.2

4.2.1

Inoltre, decretare l’accusa ed emanare un

decreto di abbandono per i medesimi fatti è errato con riferimento al principio

del divieto di un secondo procedimento giusta l’art. 11 cpv. 1 CPP, secondo cui

chi è stato condannato oppure assolto in Svizzera con decisione passata in

giudicato non può essere nuovamente perseguito per lo stesso reato.

Il

principio ne bis in idem presuppone che fatti ed autore siano identici

(decisione TF 6B_303/2019 del 9.4.2019 consid. 2.1.1.; BSK StPO – B. TAG, op. cit.,

art. 11 CPP n. 14 ss.; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 11 CPP n. 13).

Il

postulato – corollario della forza di cosa giudicata (art. 437 CPP) [decisione

TF 6B_303/2019 del 9.4.2019 consid. 2.1.1.] – non vieta solo una doppia

condanna, ma già un doppio perseguimento (ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art.

11.

CPP n. 2): l’imputato, se invoca una violazione del divieto di un secondo

procedimento, può impugnare l’avvio della procedura penale (art. 300 cpv. 2

CPP). L’art. 11 CPP concerne inoltre unicamente il divieto di un secondo

procedimento da parte delle autorità elvetiche, non delle autorità straniere

(decisione TF 1B_56/2017 dell’8.3.2017 consid. 2.1.; BSK StPO – B. TAG, op. cit., art. 11 CPP n. 12;

ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 11 CPP n. 4).

L’esistenza di una decisione cresciuta in giudicato –

che deve essere un giudizio di merito (BSK StPO – B. TAG, op. cit., art. 11 CPP

n. 13) – costituisce un impedimento processuale (decisione TF 6B_514/2020 del

16.12.2020

consid. 1.3.4.; DTF 144 IV 362 consid. 1.3.2.; BSK StPO – B. TAG,

op. cit., art. 11 CPP n. 13; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 11 CPP n. 2),

impedimento che deve essere considerato d’ufficio dall’autorità (decisione TF

6B_514/2020 del 16.12.2020 consid. 1.3.4.; DTF 144 IV 362 consid. 1.3.2.; BSK StPO – B. TAG, op. cit.,

art. 11 CPP n. 13).

4.2.2

In

merito alla portata del principio ne bis in idem si distinguono il

principio della doppia identità ed il principio dell’identità semplice.

Secondo

il principio della doppia identità, un reato è già stato giudicato unicamente

se i fatti in questione sono già stati oggetto del primo procedimento penale e

se essi sono stati considerati nella stessa maniera dal punto di vista del

diritto oppure perlomeno avrebbero potuto esserlo. Il concetto di “stesso

reato” è da riferirsi all’ipotesi di reato discussa nel giudizio già

passato in giudicato (decisione TF 6B_1056/2015 del 4.12.2015 consid. 1.2.).

Secondo

il principio dell’identità semplice, seguito dal Tribunale federale, l’identità

si riferisce al complesso di fatti giudicati e non alla qualifica giuridica a

cui questi fatti sono stati sussunti: l’identità del procedimento è dunque

definita, oltre che dall’identità dell’imputato, dal confronto con il complesso

delle circostanze che è già stato (o che avrebbe potuto essere) accertato

nell’ambito del precedente procedimento (decisione TF 6B_775/2020 del 23.11.2020

consid. 2.1.; DTF 144 IV 362 consid. 1.3.2.; 137 I 363 consid. 2.2.).

4.2.3

Se

per i medesimi fatti, oltre ad un decreto di accusa, viene emanato, in maniera

irrita, anche un decreto di abbandono, è esclusa una condanna per gli stessi

fatti secondo il principio ne bis in idem qualora il decreto di

abbandono sia cresciuto in giudicato (decisioni TF 6B_514/2020 del 16.12.2020

consid. 1.3.4.; 6B_888/2019 del 9.12.2019 consid. 1.5.; DTF 144 IV 362 consid.

1.4.). Determinante è che si tratti di fatti identici oppure di fatti

sostanzialmente uguali (decisione TF 6B_654/2019 del 12.3.2020 consid. 2.3.);

il rapporto di concorrenza tra le diverse norme penali applicabili è

irrilevante (decisioni TF 6B_888/2019 del 9.12.2019 consid. 1.5.; 6B_1053/2017

del 17.5.2018 consid. 4.1.).

4.3

In concreto, questa Corte è stata adita da

reclamo con cui è stata censurata la denegata giustizia nella misura in cui il

magistrato inquirente avrebbe omesso di decretare l’abbandono per gli altri reati

ipotizzati.

Si è detto che il procuratore pubblico

ha ritenuto che il complesso di fatti rimproverati ad __________ e ad __________,

per cui è stato aperto il procedimento penale inc. MP __________, fosse da

sussumere al reato di vie di fatto. Ha quindi emanato due decreti di accusa per

tale titolo di reato.

In

queste circostanze, nell’ambito del

gravame per denegata giustizia questa Corte deve valutare se l’agire del

procuratore pubblico costituisce un’omissione secondo quanto indicato al consid. 2., non può di contro procedere ad

una valutazione dell’ipotesi accusatoria oggetto dei decreti di accusa per

stabilire se i fatti tema del procedimento potevano essere sussunti unicamente al

reato di cui all’art. 126 CP rispettivamente dovevano essere oggetto di due

decreti di abbandono.

In sostanza, questa Corte non deve e non

può sostituirsi al procuratore pubblico nella qualifica giuridica dei fatti da

perseguire.

Si ricorda infatti che solo al

magistrato inquirente compete la messa in stato di accusa (decisioni TF

6B_1157/2019 del 12.11.2019 consid. 2.2.; 6B_819/2018 del 25.1.2019 consid.

1.3.2.).

Non

va inoltre dimenticato che, qualora il magistrato inquirente dovesse confermare

i decreti di accusa a seguito di opposizione, giusta l’art. 356 cpv. 1 CPP (secondo cui se decide di confermare il decreto d’accusa, il pubblico

ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché

svolga la procedura dibattimentale. In tal caso, il decreto d’accusa è

considerato come atto d’accusa), spetterà al giudice di merito, che non è vincolato alla

qualifica giuridica data dal pubblico ministero, ma solo ai fatti (art. 350 cpv.

1.

CPP) [(BSK StPO – M. HAURI / P. VENETZ, op. cit., art. 344 CPP n. 2; BSK StPO

– S. HEIMGARTNER / M. A. NIGGLI, op. cit., art. 325 CPP n. 41 / art. 350 CPP n.

4; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 9 CPP n. 15)], valutare se le

fattispecie come indicate nei decreti di accusa DA __________ e DA __________ siano

sussumibili al reato di vie di fatto, come ritenuto dal magistrato inquirente.

Si rileva inoltre che, grazie al rinvio

di cui all’art. 356 cpv. 1 in fine CPP, in fase

predibattimentale, giusta l'art. 333 cpv. 1 CPP il giudice, se ritiene che i

fatti descritti nell'atto d'accusa potrebbero realizzare un'altra fattispecie

penale, senza però che lo stesso soddisfi i requisiti legali, dà al pubblico

ministero l'opportunità di modificare l'accusa.

Secondo

l’art. 344 CPP, in fase dibattimentale, se il giudice intende scostarsi

dall'apprezzamento giuridico dei fatti formulato dal pubblico ministero nell'atto

d'accusa, lo comunica alle parti presenti dando loro l'opportunità di

pronunciarsi.

Inoltre, come rettamente osservato

(anche) dal procuratore pubblico, se venisse emanato, e crescesse in giudicato,

un decreto di abbandono per i medesimi fatti oggetto dei decreti di accusa, il

decreto di abbandono – quale decisione finale assolutoria (art. 320 cpv. 4 CPP)

– osterebbe ad un giudizio sull’accusa (decisione TF 6B_888/2019 del 9.12.2019

consid. 1.5.).

4.4

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, si può quindi concludere che, il fatto che il

procuratore pubblico, a cui compete la qualifica giuridica dei fatti perseguiti,

non abbia abbandonato il procedimento inc. MP __________ per i reati di

ingiuria e lesioni semplici, non può costituire denegata giustizia.

Secondo

il principio dell’identità semplice, il magistrato inquirente ha ritenuto che

si tratterebbe del medesimo complesso di fatti rimproverati alle imputate, già

oggetto dei citati decreti di accusa, e non della qualifica giuridica a cui

sono stati sussunti.

Infatti,

oggetto dei DA __________ e __________ non sono altri fatti, per cui lo stesso avrebbe

potuto emanare un decreto di abbandono (impugnabile con reclamo ex art. 393 ss.

CPP).

È

invero manifesto che il complesso di fatti è il medesimo: si tratta della fattispecie

relativa a quanto occorso (in data 23.10.2020) presso la __________ di __________,

segnatamente una discussione tra le parti, poi sfociata in lite, in merito al

fatto che RE 1 non avrebbe indossato correttamente la mascherina all’interno

del citato negozio. Come visto, il procuratore pubblico ha sussunto la

fattispecie al reato di vie di fatto emanando i due citati decreti di accusa.

Ciò considerato, il procuratore pubblico non poteva quindi pronunciarsi, in

aggiunta ai decreti di accusa, anche con due decreti di abbandono.

Si ribadisce che, sulla fattispecie, viste

le opposizioni interposte (ex art. 355 ss. CPP), si esprimerà il giudice di

merito, in caso di conferma dei due decreti. Questa Corte, come detto, non può

sostituirsi al magistrato inquirente nella qualifica giuridica dei fatti. Non

si può, in altre parole, invocare denegata giustizia per far esaminare a questa

Corte, se la qualifica giuridica operata dal magistrato inquirente sia

corretta.

5.

Il

gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del

reclamante, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo 8/9.11.2021 di RE 1 è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.--

(cinquecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tr

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera