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Decisione

60.2021.346

Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico in merito alla costituzione di accusatore privato. esecutore testamentario

19 luglio 2022Italiano34 min

terminata nel corso del 2017. A causa di problemi giudiziari insorti in __________

Source ti.ch

Incarto n.

60.2021.346

Lugano

19 luglio 2022/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 15/16.11.2021

presentato da

avv. PR 1,

__________,

in qualità di esecutore testamentario della

successione †__________,

contro

la decisione 3.11.2021 con la quale il procuratore

pubblico Francesca Nicora gli ha negato la qualità di accusatore privato nel

procedimento penale inc. MP __________ promosso da †__________ nei confronti di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR

3, __________), per titolo di appropriazione indebita e falsità in documenti;

visto che con decisione 16.11.2021

questa Corte ha concesso effetto sospensivo al reclamo;

richiamate le osservazioni 17/18.11.2021

di PI 1 (patr. da: avv. PR 2, __________), 23.11.2021 del magistrato inquirente

e 9/10.12.2021 di PI 2;

vista la replica 12/13.1.2022

dell’esecutore testamentario e le dupliche 21/24.1.2022 del procuratore

pubblico e 21/24.1.2022 di PI 2;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. In data

4.10.2021 __________ (attivo professionalmente nella fornitura di attrezzature

medico-ospedaliere a livello internazionale) ha sporto una denuncia penale nei

confronti di PI 2 per titolo di appropriazione indebita e falsità in documenti

(AI 1, inc. MP __________).

Denunciante e denunciata avrebbero

intrattenuto una lunga relazione sentimentale, iniziata a fine anni ‘80, e

terminata nel corso del 2017. A causa di problemi giudiziari insorti in __________

nel 2000, __________ avrebbe deciso di intestare formalmente il suo patrimonio

a PI 2, restandone egli tuttavia proprietario, creditore, beneficiario

economico ed amministratore. La denunciata avrebbe detenuto per conto del

denunciante una sostanza mobiliare ed immobiliare complessiva pari a circa CHF

6'000'000.--.

Tuttavia tra il 2017 ed il 2019 le

vertenze civili e penali aperte nei confronti del denunciante in __________ e

per le quali egli aveva “protetto” il suo patrimonio affidandolo alla compagna,

si sono risolte positivamente. Egli avrebbe dunque deciso di attivarsi al fine

di recuperare il suo patrimonio intestato a PI 2. Quest’ultima in un primo

tempo avrebbe dichiarato di nulla avere, per poi indicare di nulla dovere.

Da qui la denuncia penale in oggetto per

appropriazione indebita.

A dire di __________ inoltre “(…)

questa intestazione fiduciaria degli attivi del denunciante, ha portato la

denunciata a dichiarare al cospetto degli istituti bancari, di essere l’avente

diritto economico, contrariamente alla verità, cosicché essa ha pure adempiuto

il reato di falso in documenti (…)” (denuncia 4.10.2021, p. 9).

b. Nel

febbraio 2020 ad __________ è stato diagnosticato un cancro ai polmoni e al

fegato al quarto stadio, con ridotte aspettative di vita. Pertanto nel suo

esposto 4.10.2021 egli ha richiesto di essere sentito al più presto per

confermare le proprie dichiarazioni indicate in denuncia.

c. __________

è stato dunque sentito dal magistrato inquirente in data 11.10.2021 (AI 4, inc.

MP __________). Egli, oltre a confermare quanto già esposto in denuncia, ha

precisato di non essere mai stato sposato con la denunciata (interrogatorio

11.10.2021, p. 1, AI 4). Lo stesso giorno il procuratore pubblico ha aperto

l’istruzione penale nei confronti di PI 2 per i reati di appropriazione

indebita e falsità in documenti (AI 5).

Il 20.10.2021

il denunciante è deceduto.

d. Prima

dell’interrogatorio del fiduciario di PI 2, avvenuto il 27.10.2021,

quest’ultima, per il tramite del suo avvocato, ha prodotto un certificato di

matrimonio contratto tra lei ed __________ a __________ in data 18.8.1994 (All.

A, verbale di interrogatorio 27.10.2021, AI 12). Essa ha dunque avanzato alcune

questioni pregiudiziali all’attenzione del magistrato inquirente ed in

particolare l’esclusione dall’interrogatorio del fiduciario __________,

dell’avv. PR 1, nel frattempo nominato dal de cuius esecutore testamentario: “(…)

essendo il signor __________ deceduto egli non ha più qualità di parte e, di

conseguenza, la presenza dell’avv. PR 1 non può essere ammessa. Rileva inoltre

che __________ e PI 2 erano marito e moglie (…). (…) sulla posizione

dell’esecutore testamentario rileva che essa è ancor più rispetto a quella del

patrocinatore di un defunto incompatibile con le regole applicabili in materia

di partecipazione al procedimento penale. L’esecutore testamentario deve si

agire nell’interesse della successione, ma anche degli eredi. E fra gli eredi,

visto che matrimonio vi è stato figura anche la moglie denunciata, non è quindi

accettabile che l’esecutore testamentario, oggi, in sede penale partecipi con

la veste di accusatore privato nei confronti di una persona i cui interessi

egli stesso deve difendere (…)” (verbale di interrogatorio 27.10.2021, p. 1

ss., AI 12).

Sentite le parti, il procuratore

pubblico ha deciso di procedere all’interrogatorio di __________ ma limitatamente

alla perquisizione avvenuta nei suoi uffici concernente, fra gli altri, le

relazioni bancarie di PI 2, e alla questione pregiudiziale sollevata da

quest’ultima; il magistrato inquirente ha dunque ammesso la partecipazione di

tutti i presenti (verbale di interrogatorio 27.10.2021, p. 3, AI 12).

e. Con istanza

28.10.2021 PI 2 ha chiesto al magistrato inquirente una decisione formale in

merito al quesito posto pregiudizialmente dell’effettiva qualità di parte

dell’esecutore testamentario, avv. PR 1: “(…) non è in discussione il fatto

che __________, purtroppo deceduto, non possa (più) essere parte al

procedimento; ma nemmeno può esserlo l’esecutore testamentario, il cui mandato

è di agire nell’interesse degli eredi. __________ e PI 2 erano però sposati. PI

2 è quindi erede di __________. Di conseguenza, oggi, l’avv. PR 1, esecutore

testamentario, contemporaneamente, rappresenta e denuncia PI 2. Il conflitto di

interessi è evidente (…)” (scritto 28.10.2021, AI 17).

f. Con

decisione 3.11.2021 il magistrato inquirente ha accolto l’istanza sopraindicata,

non riconoscendo all’esecutore testamentario della successione di †__________, nonché patrocinatore di quest’ultimo, avv. PR 1, la

qualità di accusatore privato (decisione 3.11.2021, p. 3, AI 22).

Il procuratore

pubblico ha dapprima ricordato che con il suo decesso __________ avrebbe perso

la propria qualità di parte in favore della figlia __________ “(…) da cui

l’impossibilità per l’avv. PR 1 di partecipare al procedimento in oggetto come

‘mero’ patrocinatore del de cujus (…)” (decisione 3.11.2021, p. 2). Egli ha

inoltre precisato che, giusta la giurisprudenza, l’esecutore testamentario

avrebbe il potere di agire a proprio nome come attore o convenuto, al posto

della comunità ereditaria, in procedure giudiziarie che concernono la

successione, tuttavia egli non avrebbe la facoltà di far valere propri diritti

materiali derivanti dalla sua qualità di esecutore testamentario. Inoltre

quest’ultimo non sarebbe personalmente toccato “(…) quando un’infrazione è

commessa nei confronti della comunità ereditaria; per tali motivi un suo

intervento in qualità di accusatore privato in questi procedimenti penali è

possibile unicamente sotto l’egida (…) [dell’art. 121 CPP]”

(decisione 3.11.2021, p. 2). Ritenuto dunque che nel presente procedimento ad †__________ sarebbe subentrata la figlia, in applicazione

dell’art. 121 CPP, la quale, per il momento, sarebbe “unico membro certo

della comunione ereditaria”, il magistrato inquirente ha escluso la qualità

di accusatore privato dell’esecutore testamentario.

g. Con

scritto 15/16.11.2021 l’avv. PR 1, in qualità di esecutore testamentario della

successione †__________, ha interposto reclamo contro la predetta decisione.

Egli afferma di avere chiaramente

interesse a poter prendere parte alla procedura penale nei confronti di PI 2,

in proprio nome e per conto degli eredi che da quest’ultima sono stati

danneggiati nelle proprie aspettative successorie, posto come l’agire

dell’imputata si oppone diametralmente alle ultime volontà del de cuius ed agli

interessi economici della comunione ereditaria. Egli inoltre aggiunge che “(…)

giusta l’art. 121 cpv. 2 CPP, chi subentra nei diritti del danneggiato è

legittimato ad agire soltanto civilmente e dispone unicamente dei diritti

processuali che concernono l’attuazione dell’azione civile. (…). Nella

fattispecie risulta quindi evidente che, per permettere agli eredi danneggiati

sul piano civile di far valere le proprie pretese nell’ambito penale, si rende

necessario – almeno in questo stadio della procedura – l’intervento

dell’esecutore testamentario, al quale deve essere garantito l’accesso agli

atti, il diritto alla prova ed il diritto di essere sentito, il diritto di

porre domande all’imputato (preteso) erede, limitatamente agli aspetti

civilistici (…)” (reclamo 15/16.11.2021, p. 12). Negare ciò porterebbe, a

suo dire, a dei risultati “inaccettabili” privando di fatto la figlia

del de cuius, __________ e gli altri eredi “(…) di tutelare i loro interessi

nell’ambito dell’azione civile, tagliando inoltre fuori dalla procedura eredi

che, non potendo essere definiti dei congiunti ai sensi dell’art. 110 CP, non

avrebbero nemmeno diritto all’azione penale (…)” (reclamo 15/16.11.2021, p.

12).

h. Delle

ulteriori motivazioni, così come delle osservazioni del magistrato inquirente e

di PI 2, si dirà, se necessario, nei considerandi in diritto.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Giusta l'art. 393 cpv. 1

lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti

procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle

contravvenzioni, eccettuati i casi in cui

è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un'altra impugnativa.

Con

il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e

l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,

per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare

all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i punti della

decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione

ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La

prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla

giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere

indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti,

esprimendosi sugli argomenti rilevanti per il giudizio conformemente

all'obbligo di motivazione giusta l'art. 81 cpv. 3 CPP, ed applicando il

diritto penale ‒ che deve imporsi d'ufficio ‒ senza

con ciò ledere il diritto delle parti di essere sentite, ancorato all'art. 29

cpv. 2 Cost. (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; decisioni TF

6B_383/2019 dell'8.11.2019 consid. 6.5.3.; 6B_226/2019 del 29.3.2019 consid.

2.1.).

1.2

Il gravame, inoltrato il 15/16.11.2021 alla Corte dei

reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione

3.11.2021, è tempestivo e proponibile.

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

1.3

1.3.1

In

applicazione dell'art. 382 cpv. 1 CPP sono

legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse

giuridicamente protetto all'annullamento oppure alla modifica della pronuncia (decisione TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).

L'interesse

giuridicamente protetto ai sensi dell'art. 382 cpv. 1 CPP [che non

presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l'art. 93 cpv. 1 lit. a LTF

(decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019

consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia personalmente,

direttamente (decisioni TF 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; 1B_29/2018

del 24.8.2018 consid. 2.2.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.)

e (di principio: decisione TF 1B_72/2014 del 15.4.2014 consid. 2.1.; BSK StPO –

M. ZIEGLER / S. KELLER, 2. ed., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81

consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – N.

SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).

L'Alta

Corte ha esplicitamente approvato un interesse giuridicamente protetto

ex art. 382 cpv. 1 CPP se un interessato al procedimento si vede negare oppure

togliere la qualità di accusatore privato (decisione TF 1B_438/2016 del

14.3.2017

consid. 2.2.).

1.3.2

L’avv. PR 1, quale esecutore testamentario di †__________, al quale è stata negata la qualità di

accusatore privato, è legittimato a

reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento

o alla modifica del giudizio (decisione TF 1B_438/2016 del 14.3.2017).

Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

In

applicazione dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti

sono stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (decisione TF 6B_306/2019 del 22.5.2019

consid. 3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP

n. 18 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, 3. ed., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO

Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario

CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare del

bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (decisione TF 1B_507/2020 dell’8.2.2021 consid. 3.1.;

DTF 146 IV 76 consid. 2.2.1.; 141 IV 380 consid. 2.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,

art. 115 CPP n. 21).

L'aspetto centrale è la lesione diretta degli

interessi giuridicamente protetti dell'interessato [messaggio 21.12.2005

concernente l'unificazione del diritto processuale penale (di seguito:

Messaggio), in FF 2006 p. 989 ss., p. 1076]. Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale è infatti irrilevante l'esistenza di un pregiudizio ai sensi

del diritto civile (decisioni TF 1B_261/2017 del 17.10.2017 consid. 3.;

6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; DTF 139 IV 78 consid. 3.3.3.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op.

cit., art. 115 CPP n. 22; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 4a).

Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura

individuale (per es. vita e integrità personale, patrimonio, onore), leso è il

titolare del bene giuridico protetto dalla norma; in caso di violazione di

norme penali che proteggono interessi collettivi, è da considerare leso colui

che è stato effettivamente compromesso nei suoi diritti dai reati, sempre che

il danno subito sia il risultato diretto dell’azione delittuosa (decisione TF 1C_51/2020 del 19.10.2020 consid. 1.2.; DTF 140 IV 155 consid. 3.2.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,

art. 115 CPP n. 21).

2.2

Nei

reati contro il patrimonio (art. 137 ss. CP) leso è, di regola, il titolare dei

beni giuridici tutelati (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor

art. 137 CP n. 19 ss.), ovvero il proprietario dei valori patrimoniali

(decisione TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; DTF 140 IV 155 consid.

3.3.1.; BSK StPO – G.

MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 56).

2.3

Il

danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento con

un’azione penale oppure civile è considerato accusatore privato giusta l’art.

118.

cpv. 1 CPP (BSK StPO – G.

MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7 e art. 118 CPP n. 2 ss.), che ex art. 104 cpv. 1 lit. b CPP è parte al

procedimento (decisione TF 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art.

104.

CPP n. 14 ss.).

2.4

La

qualità di danneggiato di una persona, e di riflesso la sua legittimazione a

partecipare al procedimento quale accusatore privato, è – di regola –

determinata all’inizio della procedura, sulla base degli ancora esigui elementi

a disposizione, segnatamente delle allegazioni di chi si pretende leso, che

deve rendere verosimile il pregiudizio ed il nesso di causalità tra il danno ed

il reato (decisioni TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; 1B_438/2016 del

14.3.2017

consid. 2.2.2.; 1B_190/2016 dell’1.9.2016 consid. 2.1.). Se esiste un

dubbio in merito alla realizzazione dei presupposti del reato, si deve

riconoscere la qualità di accusatore privato (decisione TF 1B_62/2018 del

21.6.2018

consid. 2.1.). Lo statuto di danneggiato può essere riesaminato nel

corso del procedimento su iniziativa del magistrato inquirente o di un’altra

parte, con l’avanzare dell’istruzione (DTF 141 IV 1 consid. 3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI,

op. cit., art. 115 CPP n. 20).

3.

3.1.

Giusta

l’art. 121 cpv. 1 CPP, se il danneggiato (art. 115 CPP) muore senza avere

rinunciato ai suoi diritti processuali quale accusatore privato, i suoi

congiunti ai sensi dell’art. 110 cpv. 1 CP subentrano nei suoi diritti

nell’ordine della successibilità (art. 457 – 462 CC). L’art. 121 cpv. 1 CPP

limita quindi la legittimazione attiva degli eredi ai congiunti ex art. 110

cpv. 1 CP [(coniuge, partner registrato, parenti in linea retta, fratelli e

sorelle germani, consanguinei o uterini, genitori adottivi, fratelli e sorelle

adottivi e figli adottivi) norma esaustiva e da interpretare restrittivamente (decisioni

TF 6B_1266/2020 del 25.4.2022 consid. 3.7 e 1B_11/2017 del 26.4.2017).

Con

riferimento alla questione a sapere se i congiunti di una persona danneggiata

deceduta abbiano il diritto a partecipare solamente all'azione civile oppure

(cumulativamente o alternativamente) all'azione penale, il Tribunale federale

si è espresso in favore di quest’ultima tesi.

Nella

sentenza 1B_57/2014 del 20.10.2014, parzialmente pubblicata in DTF 140 IV 162,

al consid. 4.9.3. il Tribunale federale ha statuito a favore di una successione

completa dei congiunti sia nell'azione penale, sia nell'azione civile, senza

trattare approfonditamente la questione.

Nella

successiva sentenza 6B_827/2014 del 1°.2.2016, parzialmente pubblicata in DTF

142.

IV 82, al consid. 3.2. l'Alta Corte ha confermato questa prassi, rilevando

che la formulazione aperta del testo di legge dell'art. 121 cpv. 1 CPP, secondo

cui i congiunti subentrano “nei diritti” del danneggiato defunto,

suggerisce una successione per legge completa.

I

congiunti di un danneggiato defunto sono dunque legittimati, nell’ordine di

successibilità, a partecipare al procedimento penale cumulativamente o

alternativamente con un’azione penale e un’azione civile. Questa norma

disciplina la successione processuale penale di terze persone nei diritti del

danneggiato deceduto, ovvero segnatamente nel diritto di costituirsi accusatore

privato o, qualora sia già avvenuta la costituzione di accusatore privato, nei

diritti di parte e procedurali connessi con una tale posizione (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,

art. 121 CPP n. 1/7).

Sulla

questione a sapere se i congiunti, nel subentrare alla persona lesa deceduta ai

sensi dell'art. 121 cpv. 1 CPP, debbano agire insieme oppure se ognuno di essi

possa partecipare al procedimento penale con un'azione indipendente, il

Tribunale federale, sempre nella sentenza DTF 142 IV 82, al consid. 3.3.1., ha

rilevato che, riguardo all'azione civile, gli eredi sono legittimati a partecipare al procedimento penale in via

adesiva unicamente insieme. In effetti i coeredi diventano proprietari in

comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti

inerenti alla medesima (art. 602 cpv. 2 CC) e, in difetto di altre

disposizioni, l'esercizio della proprietà e il diritto di disporre della cosa

richiedono l’unanime decisione dei proprietari (art. 653 cpv. 2 CC). Pertanto, oltre

alle effettive disposizioni di legge, sono inammissibili tutti gli atti

giuridici che possano comportare rischi di svantaggio per la collettività o i

suoi membri. Secondo la giurisprudenza, una deroga al principio dell'azione

congiunta è riconosciuta se un credito appartenente all'eredità nei confronti

di singoli coeredi è fatto valere da tutti gli altri eredi, perché in questo

caso tutti gli eredi sono parti del processo e possono discutere le loro

reciproche rivendicazioni legali (DTF 142

IV 82 consid. 3.3.1.; 141 IV 380 consid.

2.3.2

e rif.).

Riguardo

all'azione penale, invece, al consid. 3.3.2. l'Alta Corte ha statuito

che non è necessario che gli eredi

procedano in comune: ciascun congiunto di una persona lesa defunta può

costituirsi da solo accusatore privato nel procedimento penale relativamente

all'azione penale. In questo caso non vi è alcun rischio che la comunione degli

eredi, rispettivamente gli altri eredi siano svantaggiati dalle azioni di un

solo erede, poiché non si va a disporre di un diritto della comunione

ereditaria. Inoltre, potrebbe manifestarsi il caso in cui solamente il

congiunto più vicino, dal profilo affettivo, alla persona lesa deceduta possa

essere interessato ad ottenere una condanna dell'imputato. In tal caso,

ottenere un approccio congiunto da parte di tutti gli eredi potrebbe essere

difficile, soprattutto nel caso di comunioni ereditarie più grandi. Se tale

approccio congiunto costituisse un requisito, in caso di persistente

comportamento penalmente rilevante risulterebbe anche una distinzione, nel

diritto di agire del singolo erede, di difficile comprensione. Ad esempio, nel

caso di reati contro il patrimonio, tutti gli eredi dovrebbero agire

congiuntamente per costituirsi accusatori privati nell'azione penale, con

riguardo ai fatti penalmente rilevanti antecedenti la morte del de cuius.

Nel caso di atti criminosi successivi alla morte del de cuius a danno

della comunione ereditaria, invece, ciascun erede potrebbe sporgere denuncia

penale individualmente e quindi partecipare al procedimento penale in qualità

Dispositivo

di accusatore privato. Per questi motivi, appare giustificato che ciascun

congiunto, da solo, di una persona lesa defunta possa costituirsi accusatore

privato nel procedimento penale relativamente all'azione penale (DTF 142 IV 82

consid. 3.3.2.).

3.2.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale e lo stesso tenore della legge (art.

121 cpv. 1 CPP) è quindi escluso agli eredi (non congiunti) di subentrare nei

diritti del de cuius nell’azione penale (DTF 140 IV 162).

4. 4.1.

In

materia di diritto successorio, giusta l'art. 537 cpv. 1 CC la successione si

apre con la morte di chi lascia l'eredità. Per l'art. 560 cpv. 1 CC, gli eredi

acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua

apertura.

L'art.

602 CC prevede che quando il defunto lasci più eredi, sorge fra i medesimi una

comunione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura dall'apertura

dell'eredità fino alla divisione (cpv. 1). I coeredi diventano proprietari in

comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti

inerenti alla medesima, sotto riserva delle facoltà di rappresentanza o

d'amministrazione particolarmente conferite per legge o per contratto (cpv. 2;

DTF 142 IV 82 consid. 3.3.1.; 141 IV 380 consid. 2.3.2.).

La

comunione ereditaria è una comunione giuridica senza personalità giuridica, che

– in assenza di capacità giuridica – non può essere titolare di diritti e

obblighi e non può costituirsi parte in un procedimento: titolari di diritti e

doveri sono in effetti i singoli eredi che devono tuttavia agire insieme e non

possono procedere individualmente per la successione (decisione TF 6B_309/2015

del 19.11.2015 consid. 3.3.; DTF 142 IV 82 consid. 3.3.1.; 141 IV 380 consid.

2.3.2.). Essi costituiscono un

litisconsorzio necessario (BSK StPO – G.

MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 121 CPP n. 12).

Gli

eredi devono dunque agire insieme o attraverso un rappresentante della

comunione ereditaria (art. 602 cpv. 3 CC), di un esecutore testamentario (art.

518 CC) o di un amministratore ufficiale della successione (art. 554 CC).

La

giurisprudenza ammette un’unica eccezione a tale principio: nel caso in cui

alcuni eredi facciano valere dei diritti successori contro tutti gli altri

eredi. In questo caso infatti tutti gli eredi sono parte alla procedura e

possono far valere i loro diritti reciproci (DTF 141 IV 380).

Se

il reato è stato compiuto a danno della comunione ereditaria, danneggiato è

ciascun erede. Se invece il reato è stato

commesso a pregiudizio del de cuius, i suoi eredi sono soltanto indirettamente

lesi (DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.): essi non hanno, in altre parole, un danno

diretto.

4.2.

La possibilità di un congiunto di partecipare quale

accusatore privato ad un procedimento penale al posto del defunto danneggiato è

in ogni caso limitata dal diritto materiale, in quanto il diritto alla

riparazione del danno subito dal de cuius è concesso alla comunione

ereditaria (art. 602 cpv. 1 CC), e deve dunque essere invocato davanti al

giudice da tutti gli eredi essendo un litisconsorzio necessario. L'art. 121

cpv. 1 CPP non deroga a questo principio (DTF 142 IV 82 consid. 3.3.2.).

Di

conseguenza, a meno che la comunione ereditaria sia composta di soli congiunti

di cui all'art. 110 cpv. 1 CP, che beneficiano così dei diritti procedurali

garantiti dall'art. 122 cpv. 1 CPP, le pretese civili davanti al giudice penale

non possono essere esercitate da un solo congiunto, in mancanza di una

legittimazione attiva. Gli eredi che non

sono congiunti secondo questo disposto, non hanno legittimazione attiva (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,

art. 121 CPP n. 12).

4.3.

Poiché non tutti gli eredi, come visto, rientrano

nella definizione di congiunti di cui all'art. 110 cpv. 1 CP, un'applicazione

letterale dell'art. 121 CPP impedisce, nel caso di una comunione ereditaria

mista, composta sia da congiunti secondo l'art. 110 cpv. 1 CP, sia da altri

eredi (legittimi o istituiti) o di una comunione ereditaria composta solo da

eredi non congiunti, di far valere in via civile adesiva delle pretese

ereditate; dal profilo del diritto materiale, esse, come già sopraindicato,

possono infatti essere fatte valere, quale litisconsorzio necessario, solamente

da tutti gli eredi congiuntamente. In base dunque al testo della legge, è

sufficiente che uno degli eredi (membro della comunione ereditaria del de

cuius) non disponga della qualità di congiunto, per far sì che non sia ammessa

l’azione civile in via adesiva nel procedimento penale e che gli eredi siano

obbligati ad agire davanti alle autorità civili (decisione TF 6B_1266/2020 del

25.4.2022).

Varie

opinioni dottrinali invitano (nel caso in cui la comunione ereditaria sia

composta da eredi congiunti e da eredi che non rientrano nella definizione dell'art.

110 cpv. 1 CP) a fare un’eccezione a tale principio permettendo alle comunioni

ereditarie miste di essere ammesse a subentrare nella partecipazione all'azione

civile adesiva (ZK StPO – V.

LIEBER, op. cit., art. 121 CPP n. 5; L.

DROESE, Die Akteneinsicht des

Geschädigten in der Strafuntersuchung vor dem Hintergrund zivilprozessualer

Informationsinteressen, p. 42 s.; A.M.

GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale: État des lieux

de la jurisprudence récente, in: SJ 2013 II p. 133; BSK StPO – G.

MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 121 CPP n. 12; R. WEILENMANN,

Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, in: LBR – Luzerner Beiträge zur

Rechtswissenschaft Band / Nr. 143, 2020, n. 386 ss.).

Questa problematica

verrà trattata in seguito.

4.4.

Riassumendo dunque, in base all’art. 121

cpv. 1 CPP, unicamente i congiunti giusta l’art. 110 cpv. 1 CP possono

subentrare nei diritti del de cuius e sono dunque legittimati a partecipare al

procedimento penale cumulativamente o alternativamente con un’azione penale

(ciascuno singolarmente) e un’azione civile (tutti insieme).

5. L’art.

121 cpv. 2 CPP prevede che chi subentra per legge nei diritti del danneggiato è

legittimato ad agire soltanto civilmente e dispone unicamente dei diritti

processuali che concernono direttamente l’attuazione dell’azione civile (art.

122-126 CPP).

Con

l'art. 121 cpv. 2 CPP il legislatore ha inteso privilegiare (parzialmente) le

persone fisiche e giuridiche subentrate per legge nei diritti del danneggiato

(cosiddetta surrogazione risp. cessione giuridica di pretese di natura civile;

DTF 140 IV 162 consid. 4.9.4.; decisione TF 6B_549/2013 del 24.2.2014 consid. 3.2.1.;

Messaggio, FF 2006 p. 1079). Queste persone non possono partecipare all'azione

penale, ma hanno diritto di partecipare all'azione civile in via adesiva e

possono far valere quei diritti procedurali direttamente connessi

all'attuazione delle pretese civili, ad esempio consultando gli atti necessari

per fondare l'azione civile (Messaggio, FF 2006 p. 1079). In tal modo, il

legislatore ha normato una sostanziale differenza tra pretese civili acquisite,

da un canto, per negozio giuridico (ad esempio la cessione di un credito e la

ripresa di un debito: art. 164 ss., 757 cpv. 2 CO, art. 260 LEF) e pretese,

d'altro canto, passate al successore legale, quale persona fisica o giuridica,

direttamente per norme di regresso di diritto privato o pubblico (DTF 140 IV

162 consid. 4.9.5. e rif.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 121 CPP

n. 3-5, 15; ZK StPO – V. LIEBER,

op. cit., art. 121 CPP n. 8b).

La surrogazione legale include, in particolare, i

diritti di regresso dello Stato contro gli imputati dopo i pagamenti di

compensazione e soddisfazione alle vittime di crimini (art. 7 cpv. 1 LAV), così

come il diritto privato e delle assicurazioni sociali (art. 72 cpv. 1 LPGA,

art. 56a cpv. 1 LPP), la responsabilità privata, il diritto di responsabilità

dello Stato, i diritti di regresso del diritto fallimentare, o ancora la

surrogazione prevista in leggi cantonali inerenti l’assicurazione degli

immobili o del fuoco (cfr. DTF 139 IV 310). Per contro il trasferimento di

patrimonio legato ad una fusione è un caso di cessione volontaria e non di

surrogazione legale, e, di conseguenza, l’art. 121 cpv. 2 CPP non è applicabile

(DTF 140 IV 162), così come nel caso della cessione dei diritti della massa

giusta l’art. 260 LEF (DTF 140 IV 155).

Nella già summenzionata recente sentenza

TF 6B_1266/2020 del 25.4.2022 consid. 3.8. il Tribunale federale si è chiesto,

senza tuttavia dare una risposta, se la successione per causa di morte potesse

essere considerata un caso di surrogazione legale ai sensi dell’art. 121 cpv. 2

CPP. Se così fosse gli eredi (indipendentemente dalla definizione di congiunti

giusta l’art. 110 cpv. 1 CP) potrebbero prevalersi dei diritti procedurali legati

alle conclusioni civili. L’Alta Corte ha così lasciato intravedere (senza però

decidere) la possibilità a comunioni ereditarie miste o composte da soli eredi

non congiunti di partecipare all’azione civile in via adesiva.

Anche in questo caso si vedrà meglio in

seguito.

6. 6.1.

Nel

caso in esame la dottrina e la giurisprudenza sopraindicate vanno applicate e

sussunte alla persona dell’esecutore testamentario sulla base dei fatti

seguenti.

6.1.1.

In data 4.10.2021, __________ ha sporto denuncia

penale nei confronti di PI 2 per titolo di appropriazione indebita e falsità in

documenti (AI 1, inc. MP __________). Il denunciante è deceduto il 20.10.2021.

6.1.2.

Con testamento pubblico del 15.9.2021 il

de cuius ha nominato suo esecutore testamentario l’avv. PR 1 “(…) con il compito

di dar seguito alle mie volontà e permettere ai miei eredi ed alla legataria di

ottenere quanto a loro qui lascio con il presente testamento (…)” (doc. CRP

14, p. 3). Nell’atto ha nominato suoi eredi il nipote (2014) [in merito agli

averi depositati su di un conto presso __________ SA, non detenuto

dall’imputata], la figlia [per la restante successione] e una legataria [in

merito ad alcune azioni anch’esse non detenute da PI 2], ricordando nel

contempo che “(…) – per le note vicende occorsemi in __________ – parte

della mia sostanza è stata affidata ed è ancora oggi detenuta per mio conto

malgrado ne abbia già richiesto la restituzione, a PI 2 (…)” (doc. CRP 14,

p. 2). Con un ulteriore testamento olografo di data 24.9.2021, †__________ ha dichiarato che “(…) nell’ipotesi in cui PI 2,

voglia vantare pretese ereditarie in ragione di una asserita qualità di erede e

nella sventurata ipotesi in cui ciò fosse riconosciuto per erronei ed infondati

motivi, con la presente disposizione la diseredo, integralmente ai sensi

dell’art. 477 codice civile Svizzero (…)” (doc. CRP 14).

6.1.3.

Con decisione 3.11.2021 il magistrato

inquirente ha negato all’avv. PR 1 quale esecutore testamentario di †__________ la qualità di accusatore privato nell’ambito del procedimento

di cui all’inc. MP __________. Da qui il presente reclamo.

6.2.

Innanzitutto si deve precisare che non è

stato ancora accertato chi siano gli eredi di †__________, visto il presunto matrimonio tra quest’ultimo e PI 2

e la susseguente sua diseredazione da parte del de cuius. Tale questione deve

essere evasa dalle competenti autorità civili.

Inoltre si rileva che gli eredi di †__________, ritenuto che i reati sarebbero stati perpetrati a

danno dello stesso quando era ancora in vita (e non pertanto della comunione

ereditaria, costituitasi successivamente), sono soltanto indirettamente lesi

(art. 115 cpv. 1 CPP). Essi non possono quindi costituirsi accusatori privati

giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP. Tuttavia, in applicazione dell’art. 121 cpv. 1

CPP essi possono subentrare, se congiunti ai sensi dell’art. 110 cpv. 1 CP, nei

diritti processuali di †__________, tra i quali quelli connessi alla qualità di

accusatore privato. Unica congiunta (ai sensi dell’art. 110 cpv. 1 CP) presente

nel testamento del de cuius è pertanto la figlia PI 1, che subentra dunque nei

suoi diritti nell’azione penale.

6.3.

__________,

come già sopraindicato, ha però nominato, nel suo testamento pubblico del 15.9.2021,

l’avv. PR 1 quale suo esecutore testamentario.

6.3.1.

L’esecutore testamentario (art. 518 CC) è il soggetto

indicato dal defunto in una disposizione di morte (testamento o patto

successorio), affinché questi compia le sue ultime volontà. Egli non agisce nel

proprio interesse, ma nell’interesse del de cuius. Come già sopraindicato, in

quanto l’amministrazione dei beni della successione gli sia stata conferita ai

sensi dell’art. 518 CC, l’esecutore testamentario è legittimato a condurre il

processo concernente l’attivo e il passivo della successione, a suo proprio

nome e quale parte in luogo e vece degli eredi (cfr. DTF 116 II 131). Durante

tutta la durata del suo mandato, l’esecutore testamentario ha il potere

esclusivo di amministrare e disporre dei beni della massa; tali poteri sono

dunque tolti agli eredi.

In quanto l’amministrazione dei beni

della successione gli sia stata conferita ai sensi dell’art. 518 CC,

l’esecutore testamentario è legittimato a condurre il processo concernente

l’attivo e il passivo della successione, a suo proprio nome e quale parte in

luogo e vece di chi è, nel merito, soggetto attivo o passivo del diritto

contestato. In materia civile,

contrariamente che in ambito penale, un esecutore testamentario, come un

curatore fallimentare, ha un diritto esclusivo di azione. Non agisce nel

proprio interesse, ma deve realizzare le ultime volontà della persona lesa

deceduta.

L’esecutore testamentario può agire in

suo proprio nome e quale parte in luogo della comunione ereditaria.

6.3.2.

Nel caso in esame l’avv. PR 1, quale

esecutore testamentario, non fa valere propri diritti materiali e non è

personalmente toccato dall’infrazione commessa ai danni della comunione

ereditaria. Non avendo subito un danno diretto dal presunto agire di PI 2 è

dunque unicamente in base all’art. 121 CPP che gli potrebbe essere riconosciuta

la qualità di accusatore privato.

Tuttavia, vista l’interpretazione

restrittiva della legge fatta dalla giurisprudenza (e ancora riconfermata nella

sentenza TF 6B_1266/2020 del 25.4.2022), l’esecutore testamentario (non essendo

congiunto ai sensi dell’art. 110 cpv. 1 CP) non può essere ammesso a subentrare

nei diritti del de cuius nel procedimento penale giusta l’art. 121 cpv. 1 CPP.

Tale conclusione è coerente con quanto

sopraindicato: sarebbe infatti contrario allo scopo dell’art. 121 cpv. 1 CPP

ammettere quale accusatore privato in ambito penale l’esecutore testamentario

di una comunione ereditaria composta da eredi anche non congiunti ai sensi

dell’art. 110 cpv. 1 CP (comunione ereditaria mista) non potendo quest’ultima,

come già visto, secondo la dottrina e giurisprudenza in vigore, far valere le

sue pretese giusta l’art. 121 cpv. 1 CPP.

Per contro, nel caso in cui la comunione

ereditaria fosse composta esclusivamente da eredi congiunti, l’esecutore

testamentario sarebbe ammesso a rappresentarli nell’azione civile.

7. 7.1.

Il reclamante postula tuttavia l’applicazione

dell’art. 121 cpv. 2 CPP affermando che “(…) l’esecutore testamentario (…)

ha chiaramente interesse a poter prendere parte alla procedura penale nei

confronti di PI 2, in proprio nome e per conto degli eredi che da quest’ultima

sono stati danneggiati nelle proprie aspettative successorie, posto come

l’agire dell’imputata si oppone diametralmente alle ultime volontà del de cujus

ed agli interessi economici della Comunione ereditaria. (…). Nella fattispecie

risulta quindi evidente che, per permettere agli eredi danneggiati sul piano

civile di fare valere le proprie pretese nell’ambito penale, si rende

necessario (…) l’intervento dell’esecutore testamentario, al quale deve essere garantito

l’accesso agli atti, il diritto alla prova ed il diritto di essere sentito, il

diritto di porre domande all’imputato (preteso) erede, limitatamente agli

aspetti civilistici. Negare ciò porterebbe a dei risultati inaccettabili,

privando di fatto PI 1 e gli altri eredi di tutelare i loro interessi

nell’ambito dell’azione civile, tagliando inoltre fuori dalla procedura eredi

che, non potendo essere definiti dei congiunti ai sensi dell’art. 110 CP, non

avrebbero nemmeno diritto all’azione penale (…)” (reclamo 15/16.11.2021,

p.11 s.).

7.2.

Ora, come già sopraindicato, il successore in diritto

di una persona fisica o giuridica danneggiata dev'essere considerato quale danneggiato

indiretto, che di massima, riservati i casi eccezionali dell'art. 121 cpv. 1 e 2 CPP,

non può costituirsi quale accusatore privato nel procedimento penale.

Con l'art. 121 cpv. 2

CPP, il legislatore ha previsto una seconda eccezione (oltre quella

dell’art. 121 cpv. 1 CPP) al principio secondo cui i successori in diritto

(quali semplici danneggiati indiretti) non hanno qualità di parte nel processo

penale, segnatamente (limitatamente ai diritti procedurali per far valere in

via adesiva l'azione civile) per persone fisiche e giuridiche, che, per legge,

succedono nei diritti della persona danneggiata per cessione legale

rispettivamente surrogazione.

7.3.

Ora occorre interpretare l’art. 121 CPP

giusta la giurisprudenza e la dottrina sopraindicate. Nel suo cpv. 1 l’articolo

di legge regola il subentro di un erede del de cuius in ambito penale e civile,

mentre il cpv. 2 unicamente in ambito civile. L’interpretazione restrittiva

dell’art. 121 cpv. 1 CPP, già sopra menzionata, non può tuttavia portare

all’esclusione totale degli eredi non congiunti (art. 110 cpv. 1 CP) dal procedimento

penale, ma unicamente una loro estromissione per quanto concerne l’azione

penale. Escluderli totalmente dal procedimento penale sarebbe una conclusione non

avvalorata da una spiegazione plausibile (R. WEILENMANN, Drittgeschädigte

Personen im Strafverfahren, op. cit., n. 381).

Peraltro nella sua recente sentenza, più

volte sopraindicata, il Tribunale federale non ha escluso tale possibilità,

limitandosi a non decidere in merito, non essendo in quel caso oggetto del

contendere (decisione TF 6B_1266/2020 del 25.4.2022 consid. 3.8.).

Giungendo a tale conclusione, sarebbero

dunque ammesse a partecipare al procedimento in applicazione dell’art. 121 cpv.

2 CPP, sia le comunioni ereditarie miste, sia quelle composta da soli eredi non

congiunti giusta l’art. 110 cpv. 1 CP. Così facendo anche gli eredi congiunti

del de cuius avrebbero la possibilità di far valere le loro pretese civili nel

caso in cui fossero membri di una comunione ereditaria mista. In caso contrario

essi sarebbero obbligati a rivolgersi alle autorità civili in quanto

litisconsorzio necessario.

Pertanto se gli eredi, subentrati per

legge nei diritti del danneggiato, potrebbero, visto quanto precede, far valere

le pretese civili in via adesiva nel procedimento penale ai sensi dell'art. 121

cpv. 2 CPP (R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, op.

cit., n. 428), anche di conseguenza l’esecutore testamentario dovrebbe essere

ammesso. Infatti nel caso in cui venisse nominato un esecutore testamentario,

gli eredi non sarebbero autorizzati a disporre dei beni e quindi non potrebbero

far valere le loro pretese civili in via adesiva nella procedura penale a causa

della mancanza di capacità di agire (avendo egli il potere esclusivo di

amministrare e disporre dei beni della massa). L'esclusione dell’esecutore

testamentario in materia civile avrebbe come conseguenza che gli eredi legali

(ma anche i congiunti facenti parte di una comunione ereditaria mista) della

persona lesa (una volta rappresentati dall’esecutore testamentario) non

potrebbero beneficiare della procedura semplificata civile in via adesiva

nell’ambito del procedimento penale (art. 122 ss. CPP). Questa conclusione

sarebbe in contraddizione con quanto sopraindicato (R. WEILENMANN,

Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, op. cit., n. 427 ss.).

La nomina di un esecutore testamentario

si basa invece su un negozio giuridico. Tuttavia, il mandato stesso e il

relativo potere di condurre un procedimento sorgono di diritto senza bisogno di

una dichiarazione di accettazione da parte dell'esecutore. La nomina quale

esecutore testamentario non può dunque essere equiparata ad un contratto (art.

164 ss. CO) per il quale il cpv. 2 non prevede nessuna (ulteriore) eccezione

(cfr. DTF 140 IV 162).

Pertanto questa Corte ritiene che, per

applicazione analogica dell'art. 121 cpv. 2 CPP, gli esecutori testamentari debbano

essere legittimati ad agire soltanto civilmente e possano disporre unicamente

dei diritti processuali concernenti direttamente l’attuazione dell’azione

civile (R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, op. cit.,

n. 429).

7.4.

All’avv. PR 1,

quale esecutore testamentario di †__________, deve dunque essere riconosciuta la legittimazione ad agire civilmente

e di disporre dei diritti processuali che concernono direttamente l’attuazione

dell’azione civile giusta gli artt. 122-126 CPP.

8. Il

gravame è accolto.

Non si

prelevano tassa di giustizia e spese. All’avv. PR 1 vengono riconosciute congrue

ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 110 CP, 115 ss., 121

ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione

applicabile,

pronuncia

1. Il reclamo è

accolto ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’avv. PR 1, __________,

CHF 800.-- (ottocento) a titolo di ripetibili.

3. Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previ

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera