60.2021.359
Reclamo dell'imputato prosciolto contro il decreto di abbandono che ha negato un'indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale
24 marzo 2022Italiano26 min
sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (inc. MP 2021.1283).
Source ti.ch
Incarto n.
60.2021.359
Lugano
24 marzo 2022/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 25/26.11.2021 presentato da
RE 1, ,
patr. da: PR 1, ,
contro
il dispositivo n. 5. (non riconoscimento di
un’indennità per ingiusto procedimento) del decreto di abbandono 12.11.2021
del procuratore pubblico Valentina Tuoni nell’ambito del procedimento penale
promosso nei suoi confronti per titolo di atti sessuali con persone incapaci di
discernimento o inette a resistere (ABB 1522/2021);
richiamato lo scritto 3.12.2021 del
magistrato inquirente, che – senza osservazioni – ha chiesto la conferma del
decreto di abbandono;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Con
scritti 24.2.2021 (AI 1) e 23/25.2.2021 (AI 2) il medico cantonale Giorgio
Merlani rispettivamente la Commissione di vigilanza sanitaria hanno segnalato
al Ministero pubblico possibili fatti di rilevanza penale occorsi il 25.11.2020
presso la __________ (che aveva a sua volta comunicato i fatti ai segnalanti).
Quel
giorno, secondo le segnalazioni, un’allieva infermiera avrebbe assistito, nel
contesto della posa di un catetere vescicale, a manipolazioni non professionali
lesive dell’intimità e della sfera sessuale di un’anziana paziente operate da
un’assistente di cura (poi identificata in RE 1), che avrebbe inoltre proferito
commenti di natura sessuale, ripresi da un infermiere (__________).
E’
stato promosso un procedimento per atti
sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (inc. MP 2021.1283).
b. Nel
corso dell’istruzione sono stati sentiti l’allieva infermiera [che ha
confermato i fatti (AI 11)], l’assistente di cura presente al momento in cui
sarebbero avvenuti i fatti (che ha negato di aver assistito a quanto riferito
dall’allieva infermiera (AI 23)], __________ e RE 1 [che hanno negato i fatti
imputati loro (AI 35/36)].
c. Con
decreti 27.9.2021 (AI 42/43) il pubblico ministero ha comunicato alle parti
l’imminente chiusura dell’istruzione prospettando l’abbandono del procedimento
e fissando un termine per presentare istanze probatorie e di indennità per
ingiusto procedimento.
d. Con
istanza 13/14.10.2021 (AI 44) RE 1, indicando di non avere richieste probatorie,
ha domandato la somma di CHF 10'753.85 per spese legali e, facendo riferimento
ai rapporti medici agli atti del procedimento, CHF 1'000.-- per torto morale.
__________
ha presentato un’analoga istanza (AI 45).
e. Con
decreto 12.11.2021 (ABB 1522/2021) il procuratore pubblico ha abbandonato il
procedimento penale a carico degli imputati; non ha riconosciuto loro
un’indennità per ingiusto procedimento penale (dispositivi n. 4./5. per quanto
concerne RE 1).
Il
magistrato inquirente, riportate le dichiarazioni degli interrogati, ricordato
l’art. 191 CP, ha anzitutto ritenuto che l’allieva infermiera avesse fornito
una versione lineare e coerente dei fatti, descrivendo con dovizia di
particolari i fatti asseritamente occorsi. In tal senso, seppur coerenti tra
loro, le dichiarazioni degli imputati e dell’assistente di cura erano
leggermente più nebulose e meno dettagliate, avendo tutti loro dichiarato di
non ricordare alcuni dettagli, asserendo che si trattava di un’operazione di
routine e che pertanto non ricordavano nulla di particolare. Non si vedeva per
quale motivo l’allieva infermiera avrebbe dovuto dichiarare il falso. La di lei
credibilità doveva quindi prevalere su quella degli imputati.
Dal
profilo giuridico, era manifesto che la paziente fosse totalmente inetta a
resistere a causa della sua situazione fisica. Era evidente che il gesto
compiuto da RE 1 ed il suo scambio di battute con __________ rientravano nella
definizione di “altro atto sessuale” ex art. 191 CP, per cui – dal
profilo oggettivo – il reato, per il procuratore pubblico, era da considerarsi
adempiuto.
Dal
profilo soggettivo del reato, pur essendo evidente che gli imputati sapessero
che la vittima era inetta a resistere e che il gesto e lo scambio di battute avevano
una forte connotazione sessuale, ritenuto l’insieme delle circostanze, non si
poteva realmente ipotizzare che essi avessero agito per soddisfare il proprio
istinto sessuale. Non era adempiuto l’elemento soggettivo del reato.
Il
magistrato inquirente, richiamati gli art. 429 e 430 cpv. 1 lit. c CPP e la
relativa giurisprudenza, evidenziato che RE 1 era stata interrogata una sola
volta prima che venisse comunicata la chiusura dell’istruzione e che ai sensi
dell’art. 430 cpv. 1 lit. c CPP la presenza ad un paio di udienze o di verbali
non era sufficiente a giustificare un indennizzo, ha respinto la sua istanza di
rifusione delle spese legali. Ha osservato, a titolo abbondanziale, che la
parcella del legale presentava una tariffa oraria ed importi (spese, apertura
incarto, ecc.) non conformi a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza ed
elencava voci connesse ad altre procedure, solo indirettamente connesse alla
procedura penale.
In
relazione al postulato torto morale, il pubblico ministero ha indicato che RE 1
(così come il coimputato) non era stata oggetto di provvedimenti restrittivi
della libertà personale e non aveva reso verosimile di avere subito una grave
violazione della sua personalità a seguito dell’esecuzione di “altri atti
istruttori” o per il solo fatto di essere stata oggetto di un procedimento
penale.
Ha
dunque respinto la pretesa di CHF 1'000.-- per torto morale.
Il
magistrato inquirente ha respinto pure le richieste di __________.
f. Con
gravame 25/26.11.2021 RE 1 postula che, in suo accoglimento, il dispositivo n.
5. del decreto di abbandono sia annullato e riformato nel senso che “A RE 1,
__________, viene riconosciuto l’importo di CHF 10'753.85 a titolo di
indennizzo per le spese legali sostenute ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP e CHF
1'000.00 a titolo di torto morale ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP.”
La
reclamante, rammentati i fatti oggetto del procedimento penale e gli atti
istruttori esperiti e contestata la motivazione a fondamento del decreto di
abbandono (stigmatizzando le considerazioni sul comportamento che lei avrebbe
adottato, che sarebbero altamente lesive della sua dignità), esposto il diritto
applicabile, adduce che il reato ipotizzato sarebbe stato un crimine, per cui –
secondo la giurisprudenza – l’abbandono del procedimento penale
giustificherebbe di principio la rifusione delle spese legali.
Nella
fattispecie l’accusa sarebbe stata grave, per cui si sarebbe certamente imposto
l’intervento di un legale a tutela dei suoi interessi. Già soltanto con l’apertura
del procedimento ella sarebbe stata sospesa dal lavoro, senza diritto a
percepire lo stipendio, ciò che avrebbe lasciato ben intendere quale avrebbe
potuto essere il suo impatto in futuro sulla sua vita personale e
professionale.
In
concreto il caso non sarebbe stato oggettivamente semplice dal profilo fattuale
e giuridico. Ella si sarebbe trovata accusata ingiustamente di gravi fatti che
avrebbero avuto pesanti conseguenze sul piano personale, professionale e
finanziario. Ella avrebbe perciò avuto una reazione del tutto adeguata quando
avrebbe incaricato un legale affinché la tutelasse nel procedimento penale.
Il
magistrato inquirente non avrebbe eccepito la semplicità del caso; non avrebbe
tenuto conto della gravità dell’accusa e dell’impatto che il procedimento
penale avrebbe avuto sulla sua vita.
La
reclamante, in relazione alla sua richiesta di riconoscimento di un torto
morale, afferma che le gravi accuse ipotizzate a suo carico ed il conseguente
procedimento penale avrebbero avuto conseguenze gravissime sul piano personale,
professionale e finanziario. Ella avrebbe vissuto la situazione con un senso di
profondo sconforto e smarrimento, in quanto la sua reputazione personale e
professionale (maturata in oltre trent’anni di onorato lavoro con ottime
qualifiche) sarebbe stata gravemente danneggiata. Ella sarebbe stata sospesa
dal lavoro e dal salario per diversi mesi e infine licenziata. RE 1 avrebbe
prodotto certificati e rapporti medici che indicherebbero chiaramente come ella
abbia sofferto (e soffra) di sindrome da disadattamento con reazione depressiva
causata dalla situazione di incertezza e di umiliazione che avrebbe stravolto
la sua vita senza, a quel momento, alcuna prospettiva di chiarimento in tempi
adeguati e che avrebbe minato assolutamente il suo futuro professionale e non
solo.
Non
si potrebbe non considerare come tale sindrome sia stata causata proprio dal
persistere del fattore di stress e dalle conseguenze dovute alle infondate
accuse ed alla conseguente situazione di umiliazione e di incertezza. Il
decreto di abbandono contribuirebbe al persistere dell’umiliazione e dello
sconforto. La somma di CHF 1'000.-- sarebbe dunque sicuramente adeguata.
g. Delle
ulteriori argomentazioni si dirà, se necessario, in seguito.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP)
può essere impugnato mediante reclamo.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti
(art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c
CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il gravame, inoltrato il 25.11.2021 dall’imputata
prosciolta contro il decreto 12.11.2021, è tempestivo (siccome è stato presentato nel termine di dieci giorni
giusta gli art. 322 cpv. 2 e 396 cpv. 1 CPP).
1.3
L’impugnativa
è proponibile perché concernente la
contestazione del decreto di abbandono 12.11.2021, dispositivo n. 5., che non
ha riconosciuto alla reclamante la rifusione delle spese legali ed il torto
morale (BSK StPO – R. GRÄDEL / M.
HEINIGER, 2. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK
StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 33; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 16).
1.4
La
reclamante, imputata prosciolta, è legittimata a censurare il dispositivo n. 5.
(non riconoscimento di un’indennità per ingiusto procedimento) del decreto di
abbandono, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla
modifica di detto dispositivo che le ha negato un importo a titolo di indennizzo (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, op.
cit., art. 322 CPP n. 5).
1.5
Le
esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate.
Il
reclamo è quindi, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
In
applicazione dell’art. 429 cpv. 1 CPP, se è stato pienamente oppure
parzialmente assolto o, ancora, se il procedimento penale nei suoi confronti è
stato abbandonato, l’imputato ha il diritto a:
a. un’indennità
per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti
procedurali;
b. un’indennità
per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al
procedimento penale;
c. una
riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi
interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
L’autorità
penale esamina d’ufficio le di lui pretese. Può invitare l’imputato a
quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).
2.2
L’art.
429.
CPP fonda una responsabilità
causale dello Stato, indipendente quindi da una colpa delle autorità penali
(decisione TF 6B_707/2020 del 28.10.2020 consid. 1.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG
/ F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art.
429.
CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 429
CPP n. 6; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto
processuale penale, in FF 2006 p. 1231), chiamato a rispondere della totalità
del danno cagionato all’imputato prosciolto (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F.
FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 8).
2.3
Il
danno deve presentare un nesso causale, secondo il diritto della responsabilità
civile, con il procedimento (decisione TF 6B_280/2019 del 19.5.2020 consid.
2.2.; DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op.
cit., art. 429 CPP n. 9; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del
diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231) conclusosi con un decreto di
(parziale) abbandono o di non luogo a procedere (DTF 139 IV 241 consid. 1.) o con un’assoluzione totale o parziale (ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 429
CPP n. 1/4).
2.4
Le
autorità penali devono pronunciarsi d’ufficio sulle pretese giusta l’art. 429
cpv. 1 CPP, come esige esplicitamente l’art. 429 cpv. 2 CPP (decisione TF
6B_7/2020 del 17.2.2020 consid. 5.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit.,
art. 429 CPP n. 10/31; ZK StPO
– Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 8).
Questo significa che le autorità – prima della loro
decisione – devono perlomeno sentire l’imputato e invitarlo a cifrare e a
dimostrare le pretese (decisione TF 6B_1344/2019 dell’11.3.2020 consid. 1.3.;
DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n.
8). Se l’imputato non viene invitato a cifrare le sue pretese e l’indennità è
fissata unicamente secondo il giudizio dell’autorità, è leso il suo diritto di
essere sentito (BSK StPO – S.
WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 31).
L’imputato
prosciolto ha l’obbligo di cooperazione
(decisione TF 6B_1344/2019 dell’11.3.2020
consid. 1.3.; decisione TPF SK.2013.36/SK.2011.27 del 19.8.2014 consid.
10.1.2.; BSK StPO – S.
WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 31; CR – C. MIZEL / V. RETORNAZ, art. 429 CPP
n. 59). Ne discende dunque che compete
all’imputato prosciolto – in analogia a quanto prevede l’art. 42 cpv. 1 CO (decisioni TF 6B_1344/2019
dell’11.3.2020 consid. 1.3.; 6B_1273/2019 dell’11.3.2020 consid. 2.4.3.; DTF
142.
IV 237 consid. 1.3.1.; BSK StPO – S.
WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 31a) – cifrare le sue pretese e produrre gli atti
pertinenti in suo possesso, rispettivamente che può ottenere senza difficoltà,
per provare il suo danno (decisione TPF SK.2013.36/SK.2011.27 del 19.8.2014
consid. 10.1.2. e rif.). Qualora la persona invitata a quantificare ed a
comprovare le sue pretese non trasmetta all’autorità penale le informazioni,
indispensabili per la decisione (N. SCHMID / D. JOSITSCH – Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 1819), la domanda viene respinta
o accolta nei limiti della sua plausibilità, per quanto l’autorità penale non
possa oppure possa solo con un dispendio irragionevole rendere disponibili le
informazioni necessarie per il giudizio (decisione TPF BB.2013.12+BP.2013.68
del 3.12.2013 consid. 5.2.; BSK StPO – S.
WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 31a; N. SCHMID / D. JOSITSCH – Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, op. cit., n. 1819; cfr. anche, sebbene inerente al diritto
cantonale precedente al CPP, decisione TF 1P.519/2003 del 12.12.2003 consid.
3.3., giudizio citato da N. SCHMID / D. JOSITSCH – Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, op. cit., n. 1819 nota 154). Solo se non possa essere provato il preciso importo del danno, esso è
stabilito dal prudente criterio del giudice avuto riguardo all’ordinario
andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato (art. 42 cpv. 2 CO)
[decisione TF 6B_1418/2019 del
5.2.2020
consid. 4.1.; DTF 142
IV 237 consid. 1.3.1.; CR – C.
MIZEL / V. RETORNAZ, art. 429 CPP n. 59].
2.5
In
applicazione dell’art. 430 cpv. 1 lit. c CPP l’autorità penale può ridurre
oppure non accordare l’indennizzo o la riparazione del torto morale se le spese
dell’imputato sono di esigua entità.
Questa
disposizione codifica il principio secondo cui sono indennizzate soltanto le
spese di una certa entità (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del
diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1232; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F.
FRANK, op. cit., art. 430 CPP n. 18; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 430 CPP n. 14). Una
persona deve sopportare fino ad un certo grado il rischio di un procedimento
penale ingiustificato (decisione TF 6B_808/2011 del 24.5.2012 consid. 3.2.).
Non deve dunque essere riconosciuto un indennizzo per ogni minimo svantaggio
(decisione TF 6B_808/2011 del 24.5.2012 consid. 3.2.). L’obbligo di indennizzo
presuppone infatti una certa obiettiva gravità dell’atto istruttorio ed uno
svantaggio rilevante (decisione TF 6B_808/2011 del 24.5.2012 consid. 3.2.). Si
determina secondo apprezzamento se le spese siano da reputare esigue (ZK StPO –
Y. GRIESSER, op. cit., art. 430 CPP n. 14). Gli inconvenienti minori quali
l’obbligo di comparire una o due volte a un’udienza non danno diritto ad un
indennizzo (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale
penale, in FF 2006 p. 1232; di altra opinione: BSK StPO – S. WEHRENBERG / F.
FRANK, op. cit., art. 430 CPP n. 18). Quest’ultimo principio vale nondimeno nel caso di
interrogatori ai quali compare l’imputato da solo (ZK StPO – Y. GRIESSER, op.
cit., art. 430 CPP n. 14). Qualora l’imputato compaia accompagnato da un
legale, nell’ipotesi in cui tale accompagnamento fosse necessario giusta l’art.
429.
cpv. 1 lit. a CPP, non si può più parlare di costi esigui del procedimento penale
(ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 430 CPP n. 14).
3.
3.1.
Giusta
l’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP l’imputato, pienamente oppure parzialmente assolto
o nei cui confronti è stato pronunciato un decreto di abbandono, ha diritto ad
un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi
diritti procedurali.
Si
tratta, essenzialmente, della rifusione delle spese per un difensore di fiducia
(decisione TF 6B_1099/2017 dell’1.5.2018 consid. 1.3.1.). Questa disposizione
traspone la giurisprudenza federale e cantonale (riferita, per quanto concerne
il Canton Ticino, agli art. 317 ss. CPP TI) secondo cui lo Stato si assume
queste spese soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità
del caso sotto il profilo materiale oppure sotto il profilo giuridico (non deve
pertanto trattarsi di un caso bagatella) e se il volume di lavoro, e di
conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati (decisione TF 6B_706/2021
del 20.12.2021 consid. 2.1.1.; BSK
StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, op. cit., art. 429 CPP n. 13; ZK StPO – Y.
GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 4; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D.
JOSITSCH, op. cit., art. 429 CPP n. 7; messaggio del 21.12.2005 concernente
l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231).
L’indennizzo
per spese legali giusta l’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP non è limitato ai casi di
difesa obbligatoria secondo l’art. 130 CPP (decisioni TF 6B_706/2021 del
20.12.2021
consid. 2.1.1.; 6B_1303/2015 del 5.8.2016 consid. 3.1.; DTF 142 IV
45.
consid. 2.1.). L’indennità può essere accordata nei casi in cui il ricorso
ad un avvocato appaia ragionevole. Si deve considerare che il diritto penale
materiale e processuale è complesso e rappresenta, per una persona non avvezza
alla materia, un motivo di difficoltà. Nell’ambito di tale valutazione si tiene
conto, oltre che della gravità dell’infrazione e della complessità del caso in
fatto o in diritto, anche della durata del procedimento e del suo impatto sulla
vita personale e professionale dell’imputato (decisione TF 6B_706/2021 del
20.12.2021
consid. 2.1.1.; DTF
142.
IV 45 consid. 2.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429
CPP n. 14).
Si ricorda inoltre che in applicazione dell’art. 21
cpv. 2 della legge sull’avvocatura l’avvocato ha riguardo alla complessità ed
all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua
competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza
impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito
conseguito ed alla sua prevedibilità.
3.2
Si
è detto che il procuratore pubblico ha respinto, in applicazione dell’art. 430
cpv. 1 lit. c CPP, l’istanza di RE 1 intesa alla rifusione della somma di CHF
10'753.85 per spese legali.
Il
magistrato inquirente ha evidenziato che l’imputata prosciolta era stata
interrogata una sola volta prima che venisse comunicata la chiusura dell’istruzione
e che la presenza di un paio di udienze o di verbali non era sufficiente a
giustificare un indennizzo.
3.3
RE
1.
contesta questa conclusione (consid. f.).
3.4
3.4.1
Il
procedimento inc. MP 2021.1283, sfociato nel decreto di abbandono 12.11.2021
(ABB 1522/2021), è stato promosso in seguito alle segnalazioni 24.2.2021 (AI 1)
e 23/25.2.2021 (AI 2) del medico cantonale rispettivamente della Commissione di
vigilanza sanitaria, che hanno comunicato al Ministero pubblico possibili fatti
di rilevanza penale occorsi il 25.11.2020 presso una clinica a pregiudizio di
una paziente da parte di un’assistente di cura e di un infermiere (identificati
in RE 1 ed in __________).
Quali
atti istruttori il procuratore pubblico ha proceduto alle audizioni dell’allieva
infermiera che aveva riferito i fatti in questione (AI 11), dell’assistente di
cura presente al momento in cui si sarebbero svolti i fatti (AI 23), di __________
e di RE 1 (AI 35/36).
Gli
imputati, interpellati il 27.9.2021 in applicazione dell’art. 318 cpv. 1 CPP
(AI 42/43), non hanno presentato istanze probatorie.
3.4.2
Il
fatto che RE 1, nel corso del procedimento, sia stata interrogata una sola
volta non è sufficiente per non riconoscerle la rifusione delle spese legali giusta
l’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP.
Il
procedimento a suo carico è infatti stato promosso per atti sessuali con persone incapaci di discernimento o
inette a resistere ai sensi dell’art. 191 CP, ossia per un crimine ex art. 10 cpv. 2 CP. Si tratta manifestamente di
un reato oggettivamente grave e, dal profilo giuridico, non subito comprensibile
per un non giurista.
All’imputata
veniva inoltre rimproverato di avere commesso il reato nell’ambito della sua
professione di assistente di cura a danno di un’anziana paziente priva di
discernimento. Si trattava, di tutta evidenza, di un’accusa molto seria, che ha
del resto provocato la sua sospensione dal lavoro senza stipendio non appena il
datore di lavoro è venuto a sapere che il medico cantonale aveva segnalato i
fatti al Ministero pubblico (allegato ad AI 3).
Il
ricorso ad un legale di fiducia era perciò più che ragionevole sia per
assistere l’imputata durante l’audizione in una fattispecie del tutto
indiziaria, ovvero che si fondava unicamente sulle dichiarazioni di una
persona, sia per assisterla – più in generale – nell’ambito del procedimento
penale, segnatamente partecipando alle audizioni di chi l’accusava, della
testimone e del coimputato.
In
queste circostanze, essendo l’assistenza legale necessaria, ossia ragionevole,
giusta l’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP, non si può concludere per l’esistenza di
un caso ex art. 430 cpv. 1 lit. c CPP.
Si
deve peraltro evidenziare che il pubblico ministero ha nominato al coimputato,
per gli stessi fatti, un difensore d’ufficio (AI 29).
Si
impone dunque di ritornare gli atti al magistrato inquirente affinché proceda
all’esame della nota professionale del legale.
Si
può aggiungere che, non avendo il procuratore pubblico accollato spese giusta
l’art. 426 cpv. 2 CPP all’imputata prosciolta (dispositivo n. 6. del decreto di
abbandono, cresciuto in giudicato), egli ha di fatto negato una sua colpa ai
sensi di detta norma. Non può di conseguenza rifiutare/ridurre l’indennità
applicando l’art. 430 cpv. 1 lit. a CPP (decisione TF 6B_997/2020 del
18.11.2021
consid. 3.2.2.).
4.
4.1.
Si è esposto più sopra che secondo l’art. 429 cpv. 1 lit. c CPP l’imputato, pienamente oppure
parzialmente assolto o nei cui confronti è stato pronunciato un decreto di
abbandono oppure un decreto di non luogo a procedere, ha diritto ad una riparazione del torto morale
per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in
caso di privazione della libertà.
Il
versamento di un’indennità a questo titolo presuppone di massima una lesione
particolarmente grave della personalità giusta gli art. 28 cpv. 2 CC o 49 CO in
nesso con il procedimento penale, lesione che l’interessato deve comprovare
(decisione TF 6B_1273/2019 dell’11.3.2020 consid. 4.4.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art.
429.
CPP n. 27; ZK StPO – Y.
GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 7; StPO
Praxiskommentar – N. SCHMID / D.
JOSITSCH, op. cit., art. 429 CPP n. 10).
Quanto alla determinazione dell’ammontare dell’indennità, essa è lasciata al
potere di apprezzamento dell’autorità (decisione TF 6B_196/2014 del 5.6.2014
consid. 1.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG /
F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 30) ed è stabilita in funzione della gravità della lesione
alla personalità, secondo gli art. 43, 44 e 49 CO (decisione TF 6B_1404/2016
del 13.6.2017 consid. 2.2; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 7).
L’art. 49 CO prevede che un’indennità sia concessa nel caso in cui la gravità
dell’offesa alla personalità la giustifichi e questa non sia stata riparata in
altro modo. La fissazione della riparazione del torto morale costituisce una
decisione secondo equità, fondata di principio sull’apprezzamento e sulla
ponderazione delle concrete circostanze del caso (decisioni TF 6B_1273/2019
dell’11.3.2020 consid. 4.4.1.; 6B_1011/2017 del 23.7.2018 consid. 4.2.), in particolare del pregiudizio recato all’integrità
fisica, psichica e alla reputazione dell’imputato, della gravità dell’accusa,
del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, della situazione
famigliare e professionale dell’imputato (decisione TF 6B_1273/2019 dell’11.3.2020 consid. 4.4.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op.
cit., art. 429 CPP n. 28).
Un arresto oppure una perquisizione eseguiti in
pubblico o che hanno avuto un’ampia risonanza mediatica, così come una durata
molto lunga della procedura o un’esposizione rilevante nei media, possono
costituire una lesione grave della personalità; ciò vale pure per le
conseguenze familiari, professionali o politiche riconducibili ad un
procedimento penale e per le affermazioni lesive della personalità che
potrebbero essere diffuse dalle autorità penali nel corso dell’inchiesta
(decisioni TF 6B_571/2021 del 24.11.2021 consid. 2.1.; 6B_975/2018 del 13.11.2018 consid. 2.1.; DTF 143 IV
339.
consid. 3.1.; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 7). Non
possono essere presi in considerazione i disagi generalmente connessi ad ogni
perseguimento penale, come l’aggravio a livello psichico che un simile
procedimento di norma comporta per la persona interessata (decisioni TF 6B_571/2021 del 24.11.2021 consid. 2.1.; 6B_975/2018 del 13.11.2018 consid. 2.1.; DTF
143.
IV 339 consid. 3.1.).
4.2
Il
pubblico ministero, in relazione al postulato torto morale, ha indicato che RE
1.
(così come il coimputato) non era stata oggetto di provvedimenti restrittivi
della libertà personale e non aveva reso verosimile di avere subito una grave
violazione della sua personalità a seguito dell’esecuzione di “altri atti
istruttori” o per il solo fatto di essere stata oggetto di un procedimento
penale.
Ha
dunque respinto la pretesa di CHF 1'000.-- per torto morale.
4.3
RE
1.
censura detta conclusione (consid. f.).
4.4
Si
è già detto che il reato di cui è stata accusata la reclamante – atti sessuali con persone incapaci di discernimento o
inette a resistere giusta l’art. 191 CP – è un reato grave, a maggior ragione perché
ipotizzato come commesso nell’ambito
della sua professione di assistente di cura. Si trattava, di tutta evidenza, come
già sottolineato, di un’accusa molto seria, che ha del resto provocato la
sospensione di RE 1 dal lavoro senza stipendio non appena il datore di lavoro è
venuto a sapere che il medico cantonale aveva segnalato i fatti al Ministero
pubblico (allegato ad AI 3).
Le
accuse per i noti fatti hanno inoltre cagionato alla reclamante, che il
2.3.2021
si è rivolta al Ministero pubblico tramite il suo legale chiedendo di
essere sentita al più presto (AI 3), conseguenze sulla sua salute. Il dr. med. __________,
in data 11.5.2021, ha infatti attestato che: “(…) la signora RE 1 è in mio
regolare trattamento ambulatoriale (psicoterapia di sostegno e farmacoterapia)
dal 30 marzo 2021 con incontri settimanali; (…). Diagnosticamente trattasi di
una Sindrome da disadattamento con Reazione depressiva prolungata (…); le sue
condizioni psichiche rimangono tutt’ora compromesse. La patogenesi della sua
sofferenza è da ricondurre direttamente (nell’anamnesi non vi sono elementi
psicopatologici antecedenti) alla situazione traumatico/stressante venutasi a
creare sul posto di lavoro con conseguente compromissione della funzionalità
sociale e lavorativa della paziente.” (allegato ad AI 14). Da parte sua, il
dr. __________, il 22.9.2021, ha certificato che: “Ho in trattamento la
paziente dal 07.07.2021, inviatami dal precedente specialista, Dr. __________,
(…). Attualmente il quadro clinico è rappresentato da ansia libera
discretamente controllata dalla terapia farmacologica, da un tono dell’umore a
tratti orientato verso la polarità depressiva e da insonnia. L’ideazione è
costantemente pervasa dalle preoccupazioni relative alle eventuali conseguenze
del procedimento giuridico e, soprattutto, sono presenti vissuti di
frustrazione, di inadeguatezza e di scarsa autostima provocati senza alcun
dubbio dalla vicenda professionale che ha importanti ripercussioni anche sulla
sfera privata. La prognosi clinica dipenderà in larga misura dal responso del
procedimento penale.” (doc. allegato al reclamo).
Appare
quindi manifesta la sofferenza per il procedimento penale.
Anche
il danno reputazionale di RE 1, pur se limitato (non essendo stato provato che
la notizia del procedimento penale abbia raggiunto un gran numero di persone),
trattandosi di un reato, asseritamente commesso sul posto di lavoro, che per
definizione è da reputarsi ignobile e riprovevole, deve essere ammesso.
Il
dr. med. __________, nel citato scritto 11.5.2021, ha peraltro indicato che “Aggiungo
in ultimo di aver conosciuto la signora RE 1 durante i miei 30 anni di
collaborazione con la __________, __________: persona corretta e rispettosa,
ingaggiata sul lavoro, disponibile e spiccatamente umana.”
Per
tutte queste ragioni, si deve riconoscere all’imputata prosciolta un torto
morale per il postulato importo di CHF 1'000.--.
5.
Il
reclamo è parzialmente accolto. Il dispositivo n. 5. del decreto di abbandono
12.11.2021
(ABB 1522/2021) è annullato. In relazione alla pretesa di
risarcimento delle spese legali (art. 429 cpv. 1 lit. a CPP), gli atti sono
rinviati al procuratore pubblico per i suoi incombenti ai sensi dei
considerandi. A RE 1 è riconosciuto l’importo di CHF 1'000.-- a titolo di torto
morale (art. 429 cpv. 1 lit. c CPP).
6.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del
Cantone Ticino rifonderà alla reclamante adeguate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza:
§ Il
dispositivo n. 5. del decreto di abbandono 12.11.2021 (ABB 1522/2021) emanato
dal procuratore pubblico Valentina Tuoni è annullato.
§§ In
merito alla pretesa di risarcimento delle spese legali (art. 429 cpv. 1 lit. a
CPP), gli atti dell’inc. ABB 1522/2021 sono rinviati al pubblico ministero per
i suoi incombenti secondo i considerandi.
§§§ A
RE 1, __________, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà
l’importo di CHF 1'000.-- (mille) per torto morale.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del
Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 900.-- (novecento) a titolo di
ripetibili di questa sede.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera