60.2021.365
Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto d'abbandono emanato dal procuratore pubblico. calunnia sub. diffamazione
4 luglio 2022Italiano20 min
ed __________, rispettivamente patrocinati dagli avvocati PI 1 e __________ ‒RE 1 ‒ sono
Source ti.ch
Incarto n.
60.2021.365
Lugano
4 luglio 2022/mr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola
Respini, presidente,
Raffaele
Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliere:
Carlo
Besomi, vicecancelliere
sedente per statuire sul reclamo 2/3.12.2021 presentato da
RE
1
patr.
da: PR 1
contro
il decreto d'abbandono 29.11.2021 (ABB __________) emanato
dal procuratore pubblico Valentina Tuoni nell'ambito del procedimento penale
dipendente dalla sua querela 12/13.1.2021PI 1, __________, per titolo di
calunnia sub. diffamazione (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 17/20.12.2021
dell’avv. PI 1, concludenti per la reiezione del gravame, nonché la replica
23/24.12.2021 mediante la quale il reclamante si riconferma nelle proprie
allegazioni, ed inoltre gli scritti 10.12.2021 e 28.12.2021 coi quali il procuratore
pubblico comunica di non avere osservazioni da formulare e di postulare la conferma
del decreto impugnato;
preso atto che l’avv.
PI 1, interpellato, non ha prodotto
osservazioni di duplica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. __________
ed __________, rispettivamente patrocinati dagli avvocati PI 1 e __________ ‒RE 1 ‒ sono
opposti in una controversia civile volta all’annullamento del rogito no. __________
del 24.10.2018, confezionato dall’RE 1 in veste di notaio, con oggetto la
costituzione di un diritto di compera su fondi agricoli siti ad __________,
pattuito fra il concedente __________ ed il beneficiario __________.
Nell'ambito di un'istanza per tentativo di conciliazione di detta controversia,
inoltrata il 13.10.2020 alla Pretura del distretto di __________ (all. ad AI 1,
inc. MP __________), l’avv. PI 1 ha affermato, tra l'altro, che RE 1 in
occasione della rogazione:
-
avrebbe “calpestato ripetutamente
i suoi obblighi notarili imposti dalla LN” (all. ad AI 1 p. 9);
-
avrebbe “indotto scientemente
in errore essenziale il signor __________, non informandolo che il rogito, che
egli si apprestava a firmare non contemplava tutte le clausole espressamente
pattuite con __________, clausole che il notaio ben conosceva” (all. ad AI
1 p. 10);
-
avrebbe “fatto strame dei
doveri imposti dalla LN” (all. ad AI 1 p. 10);
-
avrebbe “violato l'art. cpv. 1
lett. b. LDFR, e di riflesso il successivo art. 66” (all. ad AI 1 p. 10);
-
avrebbe “violato l'art. 18 CO,
nella misura in cui ha stipulato consapevolmente un atto simulato, nel quale la
volontà dell'istante non è stata rispettata, a suo esclusivo discapito”
(all. ad AI 1 p. 9);
-
non avrebbe “informato le parti
sulla natura, sul contenuto, sulla portata giuridica dell'atto, né ha fornito
le indispensabili spiegazioni, di natura fiscale, obbligazionaria, di diritto
fondiario ecc.” (all. ad AI 1 p. 10);
-
non avrebbe rispettato “l'obbligo
di imparzialità” (all. ad AI 1 p. 10);
-
non avrebbe “usato la massima
diligenza nell'espletamento delle sue funzioni” (all. ad AI 1 p. 10) e
-
avrebbe, con il suo agire,
configurato “i reati di "falsità in atti da pubblici ufficiali" di
cui nella fattispecie son adempiuti tutti gli elementi costitutivi (art. 317
CPS) ed eventualmente di truffa (art. 146 CPS)” (all. ad AI 1 p. 10).
Con
esposto 12/13.1.2021 (AI 1) RE 1 ha querelato l’PI 1 per titolo di calunnia
sub. diffamazione in relazione al predetto scritto 13.10.2020.
b. Per
quanto qui d'interesse, con esposto 17.5.2021 PI 1 ha denunciato RE 1 per
titolo di denuncia mendace in relazione al predetto esposto 12/13.1.2021 (cfr.
doc. CRP 4a; inc. MP __________).
c. Il
16.6.2021 ha avuto luogo presso il Ministero pubblico un'udienza di
conciliazione (AI 12) tra i due avvocati. Nel corso della stessa, PI 1 ha
indicato di aver sporto, il 17.5.2021, la summenzionata denuncia penale (AI 12
p. 1). Al termine dell'udienza RE 1 ha mantenuto la propria querela nei
confronti PI 1 (AI 12 p. 2).
d. Su
mandato conferito il 29.6.2021 dal procuratore pubblico Valentina Tuoni (AI
13), la polizia ha interrogato il 6.9.2021 l'accusatore privato, che ha
confermato il contenuto della querela (all. ad AI 14), e il 7.9.2021 l'imputato
(all. ad AI 14). Quest'ultimo ha riconosciuto di essere l'autore delle
affermazioni riportate nell'esposto 12/13.1.2021 (all. ad AI 14 p. 3),
precisando di averle scritte in quanto corrispondenti al vero, ribadendo che
l'agire del querelante nell'ambito della compravendita immobiliare ‒ poi
sospesa ‒ era stato lacunoso, asserendo che l'atto pubblico era
stato dichiarato nullo e ricordando di aver sporto la denuncia 17.5.2021 (all.
ad AI 14 p. 3 s.; cfr. supra consid. b.).
e. Assunto
agli atti il rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria 8/ 9.9.2021 (AI 14),
il 21.10.2021 il procuratore pubblico ha comunicato alle parti l'imminente
chiusura dell'istruzione, prospettando nei confronti dell’PI 1 l'emanazione di
un decreto d'abbandono in capo all'ipotizzata calunnia sub. diffamazione ed
assegnando alle parti un termine scadente il 10.11.2021 per presentare
eventuali istanze probatorie (AI 15).
f. Con
scritto 10/11.11.2021 (AI 17) RE 1, tramite il patrocinatore, ha chiesto al
magistrato inquirente di riconsiderare il prospettato esito del procedimento
penale, ricordando che secondo “la costante giurisprudenza del TF quo all'illiceità
ai sensi dell'art. 173 e ss. CP dell'attribuzione di condotte penalmente
rilevanti (…) mi pare ad esempio essere pare platealmente lesivo dell'onore
quanto scritto a pagina 9 (e ivi al punto D) del testo 13 ottobre 2020 del
querelato”.
g. Con
decisione 29.11.2021 (ABB __________) il procuratore pubblico ha decretato
l'abbandono del procedimento a carico dell’PI 1 in capo all'ipotesi di calunnia
sub. diffamazione.
Facendo
riferimento alla giurisprudenza relativa alle dichiarazioni rese dalle parti
nell'ambito di una procedura giudiziaria, il magistrato inquirente ha ritenuto
che le affermazioni dell’PI 1 “non sembrano atte a far sì che il querelante
possa venire considerato una persona spregevole. Lo scritto (…) oggetto di
querela infatti, sebbene lasci intendere un modo di lavorare del qui querelante
certamente non apprezzato dall'imputato, non fa apparire l'accusatore privato
come un uomo personalmente disonorevole e da disprezzare, mostra bensì la
disistima verso il modo in cui egli ha svolto la propria attività
professionale. Ciò che quindi ancora non basta a che si possano ritenere
adempiuti gli elementi costitutivi dei reati ipotizzati. (…) lo scritto
dell'avv. PI 1 è stato formulato in ambito di una procedura giudiziaria al fine
di perorare la propria causa, e non per ledere falsamente gratuitamente ed
intenzionalmente l'onore dell'avv. RE 1, inserendosi così nell'esercizio del
diritto di ognuno di sottoporre alle autorità competenti determinate
circostanze. Anche per questo motivo non possono ritenersi adempiuti i criteri
costitutivi dei reati ipotizzati” (ABB __________ p. 3).
h. Con
reclamo 2/3.12.2021 (doc. CRP 1) RE 1 postula l'annullamento del decreto
d'abbandono impugnato ed il rinvio degli atti al procuratore pubblico affinché
proceda agli incombenti necessari (doc. CRP 1 p. 6).
Menziona
una recente giurisprudenza del Tribunale federale secondo la quale sarebbe data
una lesione dell'onore, nel contesto professionale e politico, nel caso in cui
si evochi un reato o un comportamento chiaramente riprovevole rispetto alle
concezioni morali generalmente ammesse: alla luce di detta giurisprudenza, la
decisione impugnata risulterebbe “a poco dire, sorprendente”, avendo PI
1 tacciato RE 1, nemmeno con dubitativa prudenza bensì con assertiva certezza,
di condotte penalmente rilevanti in almeno due passaggi del testo in questione
(doc. CRP 1 p. 4). In tale contesto, sarebbe “degno di menzione il fatto
che, pur esprimendo le sue gravi accuse con il registro comunicativo della
certezza, il querelato non abbia mai (perlomeno a conoscenza del qui
reclamante) presentato denuncia penale contro l'avv. RE 1, né che sia stato
(sempre per quanto egli ne sa) altrimenti avviato un procedimento penale contro
di lui” (doc. CRP 1 p. 4).
Contrariamente
a quanto addotto dal magistrato inquirente, le affermazioni di cui allo scritto
13.10.2020 sarebbero inutilmente offensive, l'imputato non essendosi limitato a
semplici ipotesi ed avendo adottato un inaccettabile registro espressivo (doc.
CRP 1 p. 5). D'altronde, “dovendosi notoriamente sempre leggere le
affermazioni lesive dell'onore nel loro contesto e tenendo conto
dell'impressione globale che il testo suscita in un soggetto terzo”, le
affermazioni dell’PI 1 aggraverebbero “l'effetto di riprovazione e condanna
indotto, illecitamente, in danno dal qui reclamante. Il che, ovviamente,
aggrava la colpa del querelato e il danno arrecato al querelante” (doc. CRP
1 p. 6).
i. Nelle
proprie osservazioni 17/20.12.2021 (doc. CRP 4) PI 1 ribadisce integralmente le
proprie critiche rivolte al notaio reclamante: quest'ultimo avrebbe “rogato
un atto simulato, e quindi nullo, commettendo oltre che una violazione dei suoi
doveri di notaio, pure un'infrazione al CP, perseverando nel suo inaccettabile
atteggiamento, perlomeno sino all'inizio di aprile di quest'anno. Che poi il
suo agire configuri un crimine (…) non ha rilevanza alcuna nel presente
contesto. Le accuse proferite dal denunciato nei confronti del reclamante (…)
saranno anche gravi, ma sono del tutto veritiere e documentate” (doc. CRP 4
p. 3).
Ribadisce
di essersi “limitato ad elencare una serie di atti, commessi dal notaio RE 1,
del tutto riprovevoli, e comunque documentati” (doc. CRP 4 p. 4).
Degli
ulteriori argomenti addotti dall’PI 1 si dirà, laddove necessario, in corso di
motivazione nei considerandi successivi.
j. In
replica (doc. CRP 6) l'insorgente si riconferma nelle proprie allegazioni.
k. Dalla
verifica esperita da questa Corte risulta che con decisione 1°.3.2022 (NLP __________)
il procuratore pubblico Veronica Lipari ha decretato il non luogo a procedere
nei confronti dell’RE 1 in relazione all'ipotesi di denuncia mendace sostenuta
dall’PI 1 (cfr. supra consid. b.), rilevando che “RE 1, come emerge
dagli atti prodotti con la denuncia, in ogni sede ha sempre respinto con forza
gli addebiti mossigli dal denunciante. Lo ha pure segnalato alla Commissione di
disciplina degli avvocati, procedimento che ha poi effettivamente portato
all’inflizione di una sanzione amministrativa nei confronti di PI 1. Non vi
sono quindi elementi per sostenere che RE 1 fosse consapevole di stare
formulando delle false accuse (ve ne sono invece a sostegno del contrario)”
(NLP __________ p. 3).
La
decisione è passata in giudicato incontestata.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
Giusta l'art. 322 cpv. 2 CPP le parti possono
impugnare il decreto d'abbandono dinanzi alla giurisdizione di reclamo.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del
diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393
cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,
per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare
all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della
decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione
ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La
prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla
giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere
indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, esprimendosi
sugli argomenti rilevanti per il giudizio conformemente all'obbligo di motivazione giusta l'art. 81 cpv. 3 CPP, ed applicando il diritto penale ‒ che deve
imporsi d'ufficio ‒ senza con ciò ledere il diritto delle parti di essere
sentite, ancorato all'art. 29 cpv. 2
Cost. (Commentario CPP – M. MINI, art.
391.
CPP n. 2; sentenze TF 6B_982/2020 del 12.5.2021 consid. 1.2.1.; 6B_138/2020
del 18.3.2021 consid. 4.4.3.).
1.2
Il gravame, inoltrato il 2/3.12.2021 alla Corte dei
reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto d'abbandono
29.11.2021
(ABB __________), è tempestivo e proponibile.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1, accusatore privato, è pacificamente legittimato a
reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento
o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
2.
Il
reclamo contro il decreto d'abbandono è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti
indizi di reato tali da giustificare la promozione dell'accusa (art.
319.
cpv. 1 lit. a CPP) o se (contrariamente al giudizio del procuratore
pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (art. 319 cpv. 1
lit. b CPP).
Si ricorda che l'azione penale – per principio – è essenzialmente
pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal pubblico ministero,
per cui non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma
deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In
questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte
del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado
circa altra conclusione che merita approfondimento.
Essendo
impugnato un decreto d'abbandono, torna applicabile il principio “in dubio
pro duriore”, derivante dall'imperativo di legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e 2 cpv. 2
CPP in relazione con gli art. 319 cpv. 1 e 324 CPP) e secondo cui, di massima,
un decreto di abbandono non può essere emanato se non quando appaia chiaramente
che i fatti non sono punibili o le condizioni per il perseguimento penale non
sono adempiute. Per contro, l'accusa deve essere di principio promossa, nella misura
in cui non entri in linea di conto l'emanazione di un decreto d'accusa, quando
una condanna appaia più verosimile che un'assoluzione. Ugualmente, quando la probabilità di
assoluzione e di condanna appaiono equivalenti, di massima s'impone la
promozione dell'accusa, in particolare quando il reato è grave (sentenze
TF 6B_84/2013 del 19.11.2013 consid. 2.2.; 1B_760/2012 del 20.9.2013 consid. 4).
Se
la qualifica giuridica o l'attendibilità dei mezzi di prova non sono chiare, il
compito di statuire sul fondamento di un capo d'imputazione non spetta
all'autorità inquirente, bensì al competente tribunale di merito (DTF 143 IV
241.
consid. 2.2.1.; 138 IV 186 consid. 4.1.; 138 IV 86 consid. 4.1.; sentenze
TF 6B_698/2016 del 10.4.2017 consid. 2.3.; 6B_816/2016 del 20.2.2017 consid. 2.2.).
3.
3.1.
RE
1.
ipotizza a carico dell’PI 1 il reato di diffamazione giusta l'art. 173 cifra
1.
CP [secondo cui è punito chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende
sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere
alla reputazione di lei o divulga una tale incolpazione o un tale sospetto (BSK
Strafrecht II – F. RIKLIN, 4. ed., art. 173 CP n. 1 ss.)], in relazione al
contenuto dell'istanza di conciliazione 13.10.2020 trasmessa alla Pretura di __________.
3.2
L'onore
protetto in applicazione degli art. 173 ss. CP è il diritto di ognuno di non
essere considerato una persona da disprezzare.
3.2.1
Queste
disposizioni proteggono l'onore personale, la reputazione ed il sentimento di
essere persona d'onore, di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti
(sentenze TF 6B_458/2021 del 3.3.2022 consid. 5.1.; 6B_582/2020 del 17.12.2020
consid. 3.2.); sfuggono invece alla protezione penale quelle espressioni che –
senza far apparire spregevole la persona attaccata – offuscano la reputazione
di cui quest'ultima gode in ambito politico (sentenze TF 6B_1423/2019 del
26.10.2020
consid. 4.2.; 6B_1254/2019 del 16.3.2020 consid. 6.1.; DTF 145 IV
462.
consid. 4.2.2.) o professionale (sentenza TF 6B_1423/2019 del 26.10.2020
consid. 4.2.) oppure, ancora, l’opinione che ha di sé medesima (BSK Strafrecht
II – F. RIKLIN, op. cit., vor
art. 173 CP n. 5 ss.; StGB PK – S. TRECHSEL
/ M.J. LEHMKUHL, 4. ed., vor
art. 173 CP n. 1 ss.).
La
questione a sapere se un'affermazione sia tale da nuocere alla reputazione di
una persona deve essere decisa non secondo il senso che possono averle dato
quelli che l'hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad
un’interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che in concreto le
attribuisce l'uditore oppure il lettore non prevenuto (sentenze TF 6B_458/2021
del 3.3.2022 consid. 5.1.; DTF 145 IV 462 consid. 4.2.3; BSK Strafrecht II – F.
RIKLIN, op. cit., vor
art. 173 CP n. 28 ss.; StGB PK – S. TRECHSEL /
M.J. LEHMKUHL, op. cit., vor
art. 173 CP n. 11).
3.2.2
I reati contro l'onore presuppongono intenzionalità,
che deve riferirsi all'affermazione lesiva dell'onore e – nel caso degli art.
173.
s. CP – anche alla presa di conoscenza da parte del terzo (sentenza TF
6B_584/2016 del 6.2.2017 consid. 3.1.1.). Il dolo eventuale è sufficiente per i
reati di diffamazione e di ingiuria. Non è invece necessario un particolare “animus
iniurandi”, bastando che l'autore dei reati sia consapevole del fatto che
le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona interessata
e che ciò nonostante le proferisca (sentenza TF 6B_541/2019 del 15.7.2019
consid. 2.1.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 9 ss. /
art. 174 CP n. 6 ss. / art. 177 CP n. 14; StGB PK – S. TRECHSEL / M.J. LEHMKUHL,
op. cit., art. 173 CP n. 11 / art. 174 CP n. 3 / art. 177 CP n. 6).
3.2.3
L'art.
176.
CP prevede che alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la
diffamazione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti oppure
qualunque altro mezzo.
3.2.4
Secondo
la costante giurisprudenza federale, affermazioni lesive dell'onore fatte da una
parte o da un avvocato durante un processo sono giustificate, conformemente
all'art. 14 CP, dal dovere di perorare la causa e dal dovere professionale, a
condizione che siano pertinenti, non esorbitino da quanto necessario, non siano
inutilmente offensive e non vengano diffuse in malafede; semplici ipotesi
devono essere inoltre designate come tali (sentenze TF 6B_1254/2019 del
16.3.2020
consid. 7.1.; DTF
135.
IV 177 consid. 4.; 131 IV 154 consid. 1.3.1.; 118 IV 153 consid. 4b, 118 IV
248.
consid. 2c; 116 IV 211 consid. 4.; BSK Strafrecht I – M.A. NIGGLI / C.
GÖHLICH, 4. ed., art. 14 CP n. 18 ss.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit.,
vor
art. 173 CP n. 61; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH / C. GETH, op.
cit., art. 14 CP n. 5; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, op. cit., art. 173 CP p. 605 n. 113)).
Nella
sentenza TF 6B_673/2020 del 16.3.2021 il Tribunale federale, statuendo sul
ricorso contro la sentenza CRP __________ del 30.4.2020, ha ricordato che nell'ambito
delle attività lavorative, non è sufficiente negare a una persona determinate
qualità, imputarle delle manchevolezze o sminuirla rispetto ai suoi
concorrenti. È per contro ravvisabile una lesione dell'onore anche in questi
campi, quando viene evocato un reato penale o un comportamento chiaramente
riprovevole secondo le concezioni morali generalmente riconosciute (sentenza TF
6B_673/2020 del 16.3.2021 consid. 4.2; DTF 145 IV 462 consid. 4.2.2 e rinvii).
L'Alta
Corte ha, poi, rilevato che l'utilizzo di un'espressione che implica, di
massima, il rimprovero di un comportamento illegale o quantomeno al limite
dell'illegalità – come, ad esempio, “farabutto” – anche se mossa nel
contesto di una critica relativa allo svolgimento dell'attività professionale,
può ledere l'onore di una persona in quanto evocazione di un comportamento
penalmente rilevante (sentenza TF 6B_673/2020 del 16.3.2021 consid. 4.4. e 6B_318/2016
del 13.10.2016 consid. 3.2.2. e 3.8.2.).
3.3
3.3.1
Nel
decreto d'abbandono qui impugnato, il procuratore pubblico ha ritenuto
applicabile la giurisprudenza federale relativa alle dichiarazioni di parte nel
contesto di una procedura giudiziaria, considerando le affermazioni dell’PI 1 pertinenti
alla fattispecie, non esorbitanti da quanto necessario, non inutilmente
offensive e non diffuse in malafede (ABB __________ p. 3, cfr. supra
consid. g.).
3.3.2
Col
proprio gravame RE 1 sostiene, invece, che in concreto sarebbe data una lesione
dell'onore, poiché l'imputato, nel contesto professionale, avrebbe evocato
almeno due reati a carico dell'insorgente stesso (cfr. supra consid. h.).
3.4
3.4.1
Nella
propria istanza 13.10.2020 PI 1 ha fatto chiaro riferimento all'atto pubblico
di compravendita immobiliare tra __________ ed __________, criticando – nella
sua veste di patrocinatore di __________ – l'operato dell’RE 1 in quanto notaio
che aveva rogato quell'atto pubblico. La pertinenza alla causa giudiziaria
delle espressioni, qui oggetto di discussione, utilizzate dall'imputato, appare
data.
3.4.2
Sulla
questione a sapere se le affermazioni in questione appaiano esorbitanti da
quanto necessario e/o inutilmente offensive, va detto che PI 1, nel
rimproverare all’RE 1 di aver “calpestato ripetutamente i suoi obblighi
notarili (…) indotto scientemente in errore essenziale il signor __________ (…)
fatto strame dei doveri imposti dalla LN”, nonché di aver violato i propri
obblighi di informazione, imparzialità e diligenza, ha invero adottato un
linguaggio ruvido, poco idoneo alla procedura di conciliazione in cui è stato
prodotto lo scritto 13.10.2020 in parola.
Quo
all'accusa dell'imputato al querelante, di aver commesso vari reati, va poi
considerato che l'imputato non si è limitato a formulare semplici ipotesi: egli
ha categoricamente affermato che l'agire dell’RE 1 “configura i reati”
di falsità in atti formati da pubblici ufficiali (art. 317 CP), “di cui
nella fattispecie sono adempiuti tutti gli elementi costitutivi, ed
eventualmente di truffa (art. 146 CPS)” (all. ad AI 1 p. 10, cfr. supra
consid. a.).
Tale
accusa non è oggetto dell'esposto di denuncia 17.5.2021 dell’PI 1, che concerne
invece il reato di denuncia mendace (cfr. supra consid. b.). Denuncia, quest'ultima,
peraltro sfociata nel decreto di non luogo a procedere 1°.3.2022 (NLP __________),
passato in giudicato senza alcuna contestazione da parte dell’PI 1 (cfr. supra
consid. k.).
Ora,
in ossequio alla surriferita giurisprudenza federale, l'accusa di aver assunto
un comportamento penalmente rilevante, potrebbe essere suscettibile di offendere
non soltanto la reputazione professionale dell'insorgente, ma pure il suo
sentimento di non essere disprezzato quale essere umano. Non può pertanto di
principio essere escluso che nella fattispecie siano realizzati gli elementi
costitutivi di un reato contro l'onore giusta gli art. 173 ss. CP (cfr.
sentenza TF 6B_673/2020 del 16.3.2021 consid. 4.4.).
Nel
loro complesso, i severi rimproveri mossi dall’PI 1 all’RE 1 riguardo al rogito
in questione, uniti alla categorica accusa di aver commesso dei reati, potrebbero
in concreto apparire esorbitanti da quanto necessario e/o inutilmente
offensivi.
3.5
Alla
luce delle conclusioni esposte al
considerando precedente, il decreto d'abbandono 29.11.2021 (ABB __________) va
annullato. Gli atti formanti l'inc. MP __________ vengono
ritornati al magistrato inquirente affinché proceda nei propri incombenti.
4.
Il
gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. All'insorgente
spettano congrue ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 173 s. CP, 322, 385
e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è accolto.
§ Il
decreto d'abbandono 29.11.2021 (ABB __________), emanato dal procuratore
pubblico Valentina Tuoni, è annullato.
§§ Gli
atti formanti l'inc. MP __________ sono ritornati al magistrato inquirente per
i suoi incombenti.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a RE 1 , CHF 800.-- (ottocento),
a titolo di ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a r
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente Il
cancelliere