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Decisione

60.2021.365

Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto d'abbandono emanato dal procuratore pubblico. calunnia sub. diffamazione

4 luglio 2022Italiano20 min

ed __________, rispettivamente patrocinati dagli avvocati PI 1 e __________ ‒RE 1 ‒ sono

Source ti.ch

Incarto n.

60.2021.365

Lugano

4 luglio 2022/mr

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola

Respini, presidente,

Raffaele

Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliere:

Carlo

Besomi, vicecancelliere

sedente per statuire sul reclamo 2/3.12.2021 presentato da

RE

1

patr.

da: PR 1

contro

il decreto d'abbandono 29.11.2021 (ABB __________) emanato

dal procuratore pubblico Valentina Tuoni nell'ambito del procedimento penale

dipendente dalla sua querela 12/13.1.2021PI 1, __________, per titolo di

calunnia sub. diffamazione (inc. MP __________);

richiamate le osservazioni 17/20.12.2021

dell’avv. PI 1, concludenti per la reiezione del gravame, nonché la replica

23/24.12.2021 mediante la quale il reclamante si riconferma nelle proprie

allegazioni, ed inoltre gli scritti 10.12.2021 e 28.12.2021 coi quali il procuratore

pubblico comunica di non avere osservazioni da formulare e di postulare la conferma

del decreto impugnato;

preso atto che l’avv.

PI 1, interpellato, non ha prodotto

osservazioni di duplica;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. __________

ed __________, rispettivamente patrocinati dagli avvocati PI 1 e __________ ‒RE 1 ‒ sono

opposti in una controversia civile volta all’annullamento del rogito no. __________

del 24.10.2018, confezionato dall’RE 1 in veste di notaio, con oggetto la

costituzione di un diritto di compera su fondi agricoli siti ad __________,

pattuito fra il concedente __________ ed il beneficiario __________.

Nell'ambito di un'istanza per tentativo di conciliazione di detta controversia,

inoltrata il 13.10.2020 alla Pretura del distretto di __________ (all. ad AI 1,

inc. MP __________), l’avv. PI 1 ha affermato, tra l'altro, che RE 1 in

occasione della rogazione:

-

avrebbe “calpestato ripetutamente

i suoi obblighi notarili imposti dalla LN” (all. ad AI 1 p. 9);

-

avrebbe “indotto scientemente

in errore essenziale il signor __________, non informandolo che il rogito, che

egli si apprestava a firmare non contemplava tutte le clausole espressamente

pattuite con __________, clausole che il notaio ben conosceva” (all. ad AI

1 p. 10);

-

avrebbe “fatto strame dei

doveri imposti dalla LN” (all. ad AI 1 p. 10);

-

avrebbe “violato l'art. cpv. 1

lett. b. LDFR, e di riflesso il successivo art. 66” (all. ad AI 1 p. 10);

-

avrebbe “violato l'art. 18 CO,

nella misura in cui ha stipulato consapevolmente un atto simulato, nel quale la

volontà dell'istante non è stata rispettata, a suo esclusivo discapito”

(all. ad AI 1 p. 9);

-

non avrebbe “informato le parti

sulla natura, sul contenuto, sulla portata giuridica dell'atto, né ha fornito

le indispensabili spiegazioni, di natura fiscale, obbligazionaria, di diritto

fondiario ecc.” (all. ad AI 1 p. 10);

-

non avrebbe rispettato “l'obbligo

di imparzialità” (all. ad AI 1 p. 10);

-

non avrebbe “usato la massima

diligenza nell'espletamento delle sue funzioni” (all. ad AI 1 p. 10) e

-

avrebbe, con il suo agire,

configurato “i reati di "falsità in atti da pubblici ufficiali" di

cui nella fattispecie son adempiuti tutti gli elementi costitutivi (art. 317

CPS) ed eventualmente di truffa (art. 146 CPS)” (all. ad AI 1 p. 10).

Con

esposto 12/13.1.2021 (AI 1) RE 1 ha querelato l’PI 1 per titolo di calunnia

sub. diffamazione in relazione al predetto scritto 13.10.2020.

b. Per

quanto qui d'interesse, con esposto 17.5.2021 PI 1 ha denunciato RE 1 per

titolo di denuncia mendace in relazione al predetto esposto 12/13.1.2021 (cfr.

doc. CRP 4a; inc. MP __________).

c. Il

16.6.2021 ha avuto luogo presso il Ministero pubblico un'udienza di

conciliazione (AI 12) tra i due avvocati. Nel corso della stessa, PI 1 ha

indicato di aver sporto, il 17.5.2021, la summenzionata denuncia penale (AI 12

p. 1). Al termine dell'udienza RE 1 ha mantenuto la propria querela nei

confronti PI 1 (AI 12 p. 2).

d. Su

mandato conferito il 29.6.2021 dal procuratore pubblico Valentina Tuoni (AI

13), la polizia ha interrogato il 6.9.2021 l'accusatore privato, che ha

confermato il contenuto della querela (all. ad AI 14), e il 7.9.2021 l'imputato

(all. ad AI 14). Quest'ultimo ha riconosciuto di essere l'autore delle

affermazioni riportate nell'esposto 12/13.1.2021 (all. ad AI 14 p. 3),

precisando di averle scritte in quanto corrispondenti al vero, ribadendo che

l'agire del querelante nell'ambito della compravendita immobiliare ‒ poi

sospesa ‒ era stato lacunoso, asserendo che l'atto pubblico era

stato dichiarato nullo e ricordando di aver sporto la denuncia 17.5.2021 (all.

ad AI 14 p. 3 s.; cfr. supra consid. b.).

e. Assunto

agli atti il rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria 8/ 9.9.2021 (AI 14),

il 21.10.2021 il procuratore pubblico ha comunicato alle parti l'imminente

chiusura dell'istruzione, prospettando nei confronti dell’PI 1 l'emanazione di

un decreto d'abbandono in capo all'ipotizzata calunnia sub. diffamazione ed

assegnando alle parti un termine scadente il 10.11.2021 per presentare

eventuali istanze probatorie (AI 15).

f. Con

scritto 10/11.11.2021 (AI 17) RE 1, tramite il patrocinatore, ha chiesto al

magistrato inquirente di riconsiderare il prospettato esito del procedimento

penale, ricordando che secondo “la costante giurisprudenza del TF quo all'illiceità

ai sensi dell'art. 173 e ss. CP dell'attribuzione di condotte penalmente

rilevanti (…) mi pare ad esempio essere pare platealmente lesivo dell'onore

quanto scritto a pagina 9 (e ivi al punto D) del testo 13 ottobre 2020 del

querelato”.

g. Con

decisione 29.11.2021 (ABB __________) il procuratore pubblico ha decretato

l'abbandono del procedimento a carico dell’PI 1 in capo all'ipotesi di calunnia

sub. diffamazione.

Facendo

riferimento alla giurisprudenza relativa alle dichiarazioni rese dalle parti

nell'ambito di una procedura giudiziaria, il magistrato inquirente ha ritenuto

che le affermazioni dell’PI 1 “non sembrano atte a far sì che il querelante

possa venire considerato una persona spregevole. Lo scritto (…) oggetto di

querela infatti, sebbene lasci intendere un modo di lavorare del qui querelante

certamente non apprezzato dall'imputato, non fa apparire l'accusatore privato

come un uomo personalmente disonorevole e da disprezzare, mostra bensì la

disistima verso il modo in cui egli ha svolto la propria attività

professionale. Ciò che quindi ancora non basta a che si possano ritenere

adempiuti gli elementi costitutivi dei reati ipotizzati. (…) lo scritto

dell'avv. PI 1 è stato formulato in ambito di una procedura giudiziaria al fine

di perorare la propria causa, e non per ledere falsamente gratuitamente ed

intenzionalmente l'onore dell'avv. RE 1, inserendosi così nell'esercizio del

diritto di ognuno di sottoporre alle autorità competenti determinate

circostanze. Anche per questo motivo non possono ritenersi adempiuti i criteri

costitutivi dei reati ipotizzati” (ABB __________ p. 3).

h. Con

reclamo 2/3.12.2021 (doc. CRP 1) RE 1 postula l'annullamento del decreto

d'abbandono impugnato ed il rinvio degli atti al procuratore pubblico affinché

proceda agli incombenti necessari (doc. CRP 1 p. 6).

Menziona

una recente giurisprudenza del Tribunale federale secondo la quale sarebbe data

una lesione dell'onore, nel contesto professionale e politico, nel caso in cui

si evochi un reato o un comportamento chiaramente riprovevole rispetto alle

concezioni morali generalmente ammesse: alla luce di detta giurisprudenza, la

decisione impugnata risulterebbe “a poco dire, sorprendente”, avendo PI

1 tacciato RE 1, nemmeno con dubitativa prudenza bensì con assertiva certezza,

di condotte penalmente rilevanti in almeno due passaggi del testo in questione

(doc. CRP 1 p. 4). In tale contesto, sarebbe “degno di menzione il fatto

che, pur esprimendo le sue gravi accuse con il registro comunicativo della

certezza, il querelato non abbia mai (perlomeno a conoscenza del qui

reclamante) presentato denuncia penale contro l'avv. RE 1, né che sia stato

(sempre per quanto egli ne sa) altrimenti avviato un procedimento penale contro

di lui” (doc. CRP 1 p. 4).

Contrariamente

a quanto addotto dal magistrato inquirente, le affermazioni di cui allo scritto

13.10.2020 sarebbero inutilmente offensive, l'imputato non essendosi limitato a

semplici ipotesi ed avendo adottato un inaccettabile registro espressivo (doc.

CRP 1 p. 5). D'altronde, “dovendosi notoriamente sempre leggere le

affermazioni lesive dell'onore nel loro contesto e tenendo conto

dell'impressione globale che il testo suscita in un soggetto terzo”, le

affermazioni dell’PI 1 aggraverebbero “l'effetto di riprovazione e condanna

indotto, illecitamente, in danno dal qui reclamante. Il che, ovviamente,

aggrava la colpa del querelato e il danno arrecato al querelante” (doc. CRP

1 p. 6).

i. Nelle

proprie osservazioni 17/20.12.2021 (doc. CRP 4) PI 1 ribadisce integralmente le

proprie critiche rivolte al notaio reclamante: quest'ultimo avrebbe “rogato

un atto simulato, e quindi nullo, commettendo oltre che una violazione dei suoi

doveri di notaio, pure un'infrazione al CP, perseverando nel suo inaccettabile

atteggiamento, perlomeno sino all'inizio di aprile di quest'anno. Che poi il

suo agire configuri un crimine (…) non ha rilevanza alcuna nel presente

contesto. Le accuse proferite dal denunciato nei confronti del reclamante (…)

saranno anche gravi, ma sono del tutto veritiere e documentate” (doc. CRP 4

p. 3).

Ribadisce

di essersi “limitato ad elencare una serie di atti, commessi dal notaio RE 1,

del tutto riprovevoli, e comunque documentati” (doc. CRP 4 p. 4).

Degli

ulteriori argomenti addotti dall’PI 1 si dirà, laddove necessario, in corso di

motivazione nei considerandi successivi.

j. In

replica (doc. CRP 6) l'insorgente si riconferma nelle proprie allegazioni.

k. Dalla

verifica esperita da questa Corte risulta che con decisione 1°.3.2022 (NLP __________)

il procuratore pubblico Veronica Lipari ha decretato il non luogo a procedere

nei confronti dell’RE 1 in relazione all'ipotesi di denuncia mendace sostenuta

dall’PI 1 (cfr. supra consid. b.), rilevando che “RE 1, come emerge

dagli atti prodotti con la denuncia, in ogni sede ha sempre respinto con forza

gli addebiti mossigli dal denunciante. Lo ha pure segnalato alla Commissione di

disciplina degli avvocati, procedimento che ha poi effettivamente portato

all’inflizione di una sanzione amministrativa nei confronti di PI 1. Non vi

sono quindi elementi per sostenere che RE 1 fosse consapevole di stare

formulando delle false accuse (ve ne sono invece a sostegno del contrario)”

(NLP __________ p. 3).

La

decisione è passata in giudicato incontestata.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Giusta l'art. 322 cpv. 2 CPP le parti possono

impugnare il decreto d'abbandono dinanzi alla giurisdizione di reclamo.

Con il gravame si possono censurare le violazioni del

diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata

o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o

incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393

cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,

per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare

all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i punti della

decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione

ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La

prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla

giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere

indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, esprimendosi

sugli argomenti rilevanti per il giudizio conformemente all'obbligo di motivazione giusta l'art. 81 cpv. 3 CPP, ed applicando il diritto penale ‒ che deve

imporsi d'ufficio ‒ senza con ciò ledere il diritto delle parti di essere

sentite, ancorato all'art. 29 cpv. 2

Cost. (Commentario CPP – M. MINI, art.

391.

CPP n. 2; sentenze TF 6B_982/2020 del 12.5.2021 consid. 1.2.1.; 6B_138/2020

del 18.3.2021 consid. 4.4.3.).

1.2

Il gravame, inoltrato il 2/3.12.2021 alla Corte dei

reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto d'abbandono

29.11.2021

(ABB __________), è tempestivo e proponibile.

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE 1, accusatore privato, è pacificamente legittimato a

reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento

o alla modifica del giudizio.

Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

2.

Il

reclamo contro il decreto d'abbandono è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti

indizi di reato tali da giustificare la promozione dell'accusa (art.

319.

cpv. 1 lit. a CPP) o se (contrariamente al giudizio del procuratore

pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (art. 319 cpv. 1

lit. b CPP).

Si ricorda che l'azione penale – per principio – è essenzialmente

pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal pubblico ministero,

per cui non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma

deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In

questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte

del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado

circa altra conclusione che merita approfondimento.

Essendo

impugnato un decreto d'abbandono, torna applicabile il principio “in dubio

pro duriore”, derivante dall'imperativo di legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e 2 cpv. 2

CPP in relazione con gli art. 319 cpv. 1 e 324 CPP) e secondo cui, di massima,

un decreto di abbandono non può essere emanato se non quando appaia chiaramente

che i fatti non sono punibili o le condizioni per il perseguimento penale non

sono adempiute. Per contro, l'accusa deve essere di principio promossa, nella misura

in cui non entri in linea di conto l'emanazione di un decreto d'accusa, quando

una condanna appaia più verosimile che un'assoluzione. Ugualmente, quando la probabilità di

assoluzione e di condanna appaiono equivalenti, di massima s'impone la

promozione dell'accusa, in particolare quando il reato è grave (sentenze

TF 6B_84/2013 del 19.11.2013 consid. 2.2.; 1B_760/2012 del 20.9.2013 consid. 4).

Se

la qualifica giuridica o l'attendibilità dei mezzi di prova non sono chiare, il

compito di statuire sul fondamento di un capo d'imputazione non spetta

all'autorità inquirente, bensì al competente tribunale di merito (DTF 143 IV

241.

consid. 2.2.1.; 138 IV 186 consid. 4.1.; 138 IV 86 consid. 4.1.; sentenze

TF 6B_698/2016 del 10.4.2017 consid. 2.3.; 6B_816/2016 del 20.2.2017 consid. 2.2.).

3.

3.1.

RE

1.

ipotizza a carico dell’PI 1 il reato di diffamazione giusta l'art. 173 cifra

1.

CP [secondo cui è punito chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende

sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere

alla reputazione di lei o divulga una tale incolpazione o un tale sospetto (BSK

Strafrecht II – F. RIKLIN, 4. ed., art. 173 CP n. 1 ss.)], in relazione al

contenuto dell'istanza di conciliazione 13.10.2020 trasmessa alla Pretura di __________.

3.2

L'onore

protetto in applicazione degli art. 173 ss. CP è il diritto di ognuno di non

essere considerato una persona da disprezzare.

3.2.1

Queste

disposizioni proteggono l'onore personale, la reputazione ed il sentimento di

essere persona d'onore, di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti

(sentenze TF 6B_458/2021 del 3.3.2022 consid. 5.1.; 6B_582/2020 del 17.12.2020

consid. 3.2.); sfuggono invece alla protezione penale quelle espressioni che –

senza far apparire spregevole la persona attaccata – offuscano la reputazione

di cui quest'ultima gode in ambito politico (sentenze TF 6B_1423/2019 del

26.10.2020

consid. 4.2.; 6B_1254/2019 del 16.3.2020 consid. 6.1.; DTF 145 IV

462.

consid. 4.2.2.) o professionale (sentenza TF 6B_1423/2019 del 26.10.2020

consid. 4.2.) oppure, ancora, l’opinione che ha di sé medesima (BSK Strafrecht

II – F. RIKLIN, op. cit., vor

art. 173 CP n. 5 ss.; StGB PK – S. TRECHSEL

/ M.J. LEHMKUHL, 4. ed., vor

art. 173 CP n. 1 ss.).

La

questione a sapere se un'affermazione sia tale da nuocere alla reputazione di

una persona deve essere decisa non secondo il senso che possono averle dato

quelli che l'hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad

un’interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che in concreto le

attribuisce l'uditore oppure il lettore non prevenuto (sentenze TF 6B_458/2021

del 3.3.2022 consid. 5.1.; DTF 145 IV 462 consid. 4.2.3; BSK Strafrecht II – F.

RIKLIN, op. cit., vor

art. 173 CP n. 28 ss.; StGB PK – S. TRECHSEL /

M.J. LEHMKUHL, op. cit., vor

art. 173 CP n. 11).

3.2.2

I reati contro l'onore presuppongono intenzionalità,

che deve riferirsi all'affermazione lesiva dell'onore e – nel caso degli art.

173.

s. CP – anche alla presa di conoscenza da parte del terzo (sentenza TF

6B_584/2016 del 6.2.2017 consid. 3.1.1.). Il dolo eventuale è sufficiente per i

reati di diffamazione e di ingiuria. Non è invece necessario un particolare “animus

iniurandi”, bastando che l'autore dei reati sia consapevole del fatto che

le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona interessata

e che ciò nonostante le proferisca (sentenza TF 6B_541/2019 del 15.7.2019

consid. 2.1.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 9 ss. /

art. 174 CP n. 6 ss. / art. 177 CP n. 14; StGB PK – S. TRECHSEL / M.J. LEHMKUHL,

op. cit., art. 173 CP n. 11 / art. 174 CP n. 3 / art. 177 CP n. 6).

3.2.3

L'art.

176.

CP prevede che alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la

diffamazione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti oppure

qualunque altro mezzo.

3.2.4

Secondo

la costante giurisprudenza federale, affermazioni lesive dell'onore fatte da una

parte o da un avvocato durante un processo sono giustificate, conformemente

all'art. 14 CP, dal dovere di perorare la causa e dal dovere professionale, a

condizione che siano pertinenti, non esorbitino da quanto necessario, non siano

inutilmente offensive e non vengano diffuse in malafede; semplici ipotesi

devono essere inoltre designate come tali (sentenze TF 6B_1254/2019 del

16.3.2020

consid. 7.1.; DTF

135.

IV 177 consid. 4.; 131 IV 154 consid. 1.3.1.; 118 IV 153 consid. 4b, 118 IV

248.

consid. 2c; 116 IV 211 consid. 4.; BSK Strafrecht I – M.A. NIGGLI / C.

GÖHLICH, 4. ed., art. 14 CP n. 18 ss.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit.,

vor

art. 173 CP n. 61; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH / C. GETH, op.

cit., art. 14 CP n. 5; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, op. cit., art. 173 CP p. 605 n. 113)).

Nella

sentenza TF 6B_673/2020 del 16.3.2021 il Tribunale federale, statuendo sul

ricorso contro la sentenza CRP __________ del 30.4.2020, ha ricordato che nell'ambito

delle attività lavorative, non è sufficiente negare a una persona determinate

qualità, imputarle delle manchevolezze o sminuirla rispetto ai suoi

concorrenti. È per contro ravvisabile una lesione dell'onore anche in questi

campi, quando viene evocato un reato penale o un comportamento chiaramente

riprovevole secondo le concezioni morali generalmente riconosciute (sentenza TF

6B_673/2020 del 16.3.2021 consid. 4.2; DTF 145 IV 462 consid. 4.2.2 e rinvii).

L'Alta

Corte ha, poi, rilevato che l'utilizzo di un'espressione che implica, di

massima, il rimprovero di un comportamento illegale o quantomeno al limite

dell'illegalità – come, ad esempio, “farabutto” – anche se mossa nel

contesto di una critica relativa allo svolgimento dell'attività professionale,

può ledere l'onore di una persona in quanto evocazione di un comportamento

penalmente rilevante (sentenza TF 6B_673/2020 del 16.3.2021 consid. 4.4. e 6B_318/2016

del 13.10.2016 consid. 3.2.2. e 3.8.2.).

3.3

3.3.1

Nel

decreto d'abbandono qui impugnato, il procuratore pubblico ha ritenuto

applicabile la giurisprudenza federale relativa alle dichiarazioni di parte nel

contesto di una procedura giudiziaria, considerando le affermazioni dell’PI 1 pertinenti

alla fattispecie, non esorbitanti da quanto necessario, non inutilmente

offensive e non diffuse in malafede (ABB __________ p. 3, cfr. supra

consid. g.).

3.3.2

Col

proprio gravame RE 1 sostiene, invece, che in concreto sarebbe data una lesione

dell'onore, poiché l'imputato, nel contesto professionale, avrebbe evocato

almeno due reati a carico dell'insorgente stesso (cfr. supra consid. h.).

3.4

3.4.1

Nella

propria istanza 13.10.2020 PI 1 ha fatto chiaro riferimento all'atto pubblico

di compravendita immobiliare tra __________ ed __________, criticando – nella

sua veste di patrocinatore di __________ – l'operato dell’RE 1 in quanto notaio

che aveva rogato quell'atto pubblico. La pertinenza alla causa giudiziaria

delle espressioni, qui oggetto di discussione, utilizzate dall'imputato, appare

data.

3.4.2

Sulla

questione a sapere se le affermazioni in questione appaiano esorbitanti da

quanto necessario e/o inutilmente offensive, va detto che PI 1, nel

rimproverare all’RE 1 di aver “calpestato ripetutamente i suoi obblighi

notarili (…) indotto scientemente in errore essenziale il signor __________ (…)

fatto strame dei doveri imposti dalla LN”, nonché di aver violato i propri

obblighi di informazione, imparzialità e diligenza, ha invero adottato un

linguaggio ruvido, poco idoneo alla procedura di conciliazione in cui è stato

prodotto lo scritto 13.10.2020 in parola.

Quo

all'accusa dell'imputato al querelante, di aver commesso vari reati, va poi

considerato che l'imputato non si è limitato a formulare semplici ipotesi: egli

ha categoricamente affermato che l'agire dell’RE 1 “configura i reati”

di falsità in atti formati da pubblici ufficiali (art. 317 CP), “di cui

nella fattispecie sono adempiuti tutti gli elementi costitutivi, ed

eventualmente di truffa (art. 146 CPS)” (all. ad AI 1 p. 10, cfr. supra

consid. a.).

Tale

accusa non è oggetto dell'esposto di denuncia 17.5.2021 dell’PI 1, che concerne

invece il reato di denuncia mendace (cfr. supra consid. b.). Denuncia, quest'ultima,

peraltro sfociata nel decreto di non luogo a procedere 1°.3.2022 (NLP __________),

passato in giudicato senza alcuna contestazione da parte dell’PI 1 (cfr. supra

consid. k.).

Ora,

in ossequio alla surriferita giurisprudenza federale, l'accusa di aver assunto

un comportamento penalmente rilevante, potrebbe essere suscettibile di offendere

non soltanto la reputazione professionale dell'insorgente, ma pure il suo

sentimento di non essere disprezzato quale essere umano. Non può pertanto di

principio essere escluso che nella fattispecie siano realizzati gli elementi

costitutivi di un reato contro l'onore giusta gli art. 173 ss. CP (cfr.

sentenza TF 6B_673/2020 del 16.3.2021 consid. 4.4.).

Nel

loro complesso, i severi rimproveri mossi dall’PI 1 all’RE 1 riguardo al rogito

in questione, uniti alla categorica accusa di aver commesso dei reati, potrebbero

in concreto apparire esorbitanti da quanto necessario e/o inutilmente

offensivi.

3.5

Alla

luce delle conclusioni esposte al

considerando precedente, il decreto d'abbandono 29.11.2021 (ABB __________) va

annullato. Gli atti formanti l'inc. MP __________ vengono

ritornati al magistrato inquirente affinché proceda nei propri incombenti.

4.

Il

gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. All'insorgente

spettano congrue ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 173 s. CP, 322, 385

e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è accolto.

§ Il

decreto d'abbandono 29.11.2021 (ABB __________), emanato dal procuratore

pubblico Valentina Tuoni, è annullato.

§§ Gli

atti formanti l'inc. MP __________ sono ritornati al magistrato inquirente per

i suoi incombenti.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a RE 1 , CHF 800.-- (ottocento),

a titolo di ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a r

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente Il

cancelliere