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Decisione

60.2021.366

Reclamo contro decisione PP che non dissequestra. atto di accusa.obbligo di motivazione

11 aprile 2022Italiano19 min

Il citato conto sarebbe del resto “approvvigionato dalla stessa AVS dell'imputato

Source ti.ch

PI 1

Incarto n.

60.2021.366

Lugano

11 aprile 2022/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola

Respini, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Giovan

Maria Tattarletti esclusosi)

cancelliera:

Valentina

Item, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 2/3.12.2021 presentato

da

RE 1 ,

patr. da: ,

contro

la decisione 29.11.2021 emanata dal procuratore

pubblico Daniele Galliano mediante la quale ha respinto la sua istanza di (parziale)

dissequestro 9/10.11.2021 nell'ambito del procedimento penale nei suoi

confronti per titolo di truffa (inc. MP __________);

visto lo scritto 6/7.12.2021 del

procuratore pubblico con cui ha comunicato di non avere osservazioni da

formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte e le osservazioni 10/13.12.2021

dell’PI 1, tendenti alla reiezione del gravame;

preso atto che RE 1, interpellato, non

ha replicato;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Con

esposto 11.5.2021 l’PI 1 ha denunciato RE 1 in relazione a prestazioni

asseritamente percepite indebitamente, per un importo di CHF 234'126.-- (AI 1,

inc. MP __________).

b. Con

scritti 17.5.2021 il magistrato inquirente ha chiesto alla __________ copia

dell’incarto fiscale riguardante l’imputato a partire dal 2017, rispettivamente

ha chiesto alla __________ l’estratto individuale con i redditi da lui

conseguiti (AI 2-3).

c. In

data 21.5.2021 è stato acquisito agli atti dell’inc. MP __________ l’incarto

fiscale di RE 1, dal quale risulta (tra l’altro) che lo stesso ha percepito -

per l’anno 2020 - una rendita di vecchiaia AVS pari a CHF 20'124.-- (in AI 6).

d. In

data 6.7.2021 il procuratore pubblico ha ordinato la perquisizione ed il

sequestro della relazione intestata a RE 1 presso __________ (AI 14).

e. Con

scritto 9/10.11.2021 l’avv. __________, in nome e per conto di RE 1, ha

inoltrato al magistrato inquirente un memoriale difensivo (AI 35).

L’imputato, oltre ad esprimersi su

aspetti di merito, ha (tra l’altro) chiesto il dissequestro parziale del suo

conto, sul quale al 5.7.2021 vi erano CHF 392'212.02, con riferimento ai

versamenti dell’AVS in suo favore, non essendoci alcuna ragione per mantenere

la misura coercitiva.

f. In

data 10.11.2021 il procuratore pubblico ha comunicato alle parti la chiusura

dell’istruzione (AI 38).

g. Il

procuratore pubblico ha poi acquisito agli atti dell’incarto penale la presa di

posizione 19.11.2021 dell’PI 1 sul memoriale difensivo di RE 1 (AI 40).

h. Con

atto 29.11.2021 il magistrato inquirente ha promosso l’accusa dinanzi alla

Corte delle Assise Correzionali nei confronti di RE 1 siccome accusato di

truffa aggravata (ACC __________).

i. Con

decisione 29.11.2021 il magistrato inquirente ha respinto l’istanza di

dissequestro parziale del conto di RE 1 (AI 41).

Ha ritenuto che - in concreto - RE 1

sarebbe “gravemente sospettato di aver commesso una truffa per mestiere ai

danni dell'PI 1, per un importo di CHF 234'126.00. In data odierna è stata

promossa l'accusa dinanzi al Tribunale di primo grado. Per cui, a prescindere

dall'esame se gli averi presenti oggi sul conto siano o meno provento di reato,

il mantenimento del sequestro si giustifica al fine di assicurare un

risarcimento equivalente. Tra l'altro, dall'esame della relazione bancaria

presso __________ emergono trasferimenti di conto e prelievi in __________,

proprio dove abita RE 1. Certo, il saldo attivo presente sulla relazione era di

ben CHF 392'212.02 al 05.07.2021, che è superiore rispetto al reato ipotizzato

(CHF 234'126.00). Tuttavia, (per l'importo eccedente) il mantenimento del

sequestro si giustifica per assicurare il pagamento di tassa di giustizia e

spese, la nota d'onorario del difensore d'ufficio e, da ultimo, per assicurare

l'eventuale pronuncia di pene pecuniarie, multe o indennità (art. 263 cpv. 1

lett. b CPP)” [p. 3].

j.

Con gravame 2/3.12.2021 RE 1

ha impugnato la decisione di mancato dissequestro del suo conto, chiedendone

l’annullamento.

Il reclamante, dopo aver ripreso i

fatti, ha ritenuto che la decisione impugnata

non avrebbe esaminato la proporzionalità della misura, ciò che configurerebbe

una violazione del diritto di essere sentiti.

Al 5.7.2021 sul conto in questione vi

sarebbero stati CHF 392’212.02, di cui CHF 234'126.-- relativi alle prestazioni

asseritamente provento di reato. Il conto presentava quindi un attivo di CHF

159'086.02; di modo che “il mantenimento del sequestro per tale importo

alfine di coprire eventuali pene pecuniarie, multe, tasse di giustizia, spese o

indennità è manifestamente sproporzionato” (p. 4).

Inoltre, l’imputato sarebbe incensurato

ed eventuali pene pecuniarie sarebbero sospese condizionalmente, “ragione

che concorre a rendere insostenibile il sequestro per l'importo in questione.

D'altronde lo stesso On. PP Galliano, nell'atto d'accusa (…) indica in merito

alle spese di istruzione ‘Nessuna eccedente l'ordinario’” (p. 4).

Il citato conto sarebbe del resto “approvvigionato dalla stessa AVS dell'imputato

(sostanzialmente la sua unica fonte di reddito), il mantenimento del sequestro

sull'intero valore del conto porrebbe il sig. RE 1 in condizione economica

decisamente problematica e finanche tale da intaccarne il minimo vitale. Anche

per questa ragione, che la decisione non ha considerato o esaminato, il

sequestro appare manifestamente sproporzionato” (p. 5).

Ha quindi chiesto il dissequestro

parziale del conto, “per l'eccedenza

della somma di CHF 234'126 oltre - semmai - a eventuali importi proporzionati e

maggiormente coerenti, anche volendo considerare le possibili spese del

procedimento” (p. 5).

k.

Con scritto 10/13.12.2021 l’PI

1 ha auspicato che sul citato conto “rimanga bloccato un importo sufficiente

sia per rimborsare integralmente il danno patito pari a CHF 234'126.-- sia per

assicurare il rimborso delle tasse di giustizia, della nota d'onorario del

difensore d'ufficio ed eventualmente il pagamento di pene pecuniarie, multe o

indennità” (p. 1).

l.

Per quanto noto a questa

Corte, il Tribunale di merito non ha ancora aggiornato il dibattimento.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere

interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del

pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal

CPP o quando è prevista un'altra impugnativa.

Con il gravame si possono censurare le violazioni del

diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata

o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o

incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393

cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,

per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare

all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i punti della

decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione

ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La

prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla

giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere

indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, esprimendosi

sugli argomenti rilevanti per il giudizio conformemente all'obbligo di motivazione giusta l'art. 81 cpv. 3 CPP, ed applicando il diritto penale ‒ che deve

imporsi d'ufficio ‒ senza con ciò ledere il diritto delle parti di essere

sentite, ancorato all'art. 29 cpv. 2

Cost. (Commentario CPP – M. MINI, art.

391.

CPP n. 2; decisioni TF 6B_383/2019 dell'8.11.2019 consid. 6.5.3.; 6B_226/2019

del 29.3.2019 consid. 2.1.).

1.2

Il gravame, inoltrato il 2/3.12.2021 alla Corte dei

reclami penali contro la decisione 29.11.2021 (inc. MP __________), è

tempestivo (art. 90 cpv. 2 CPP).

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

1.3

Sulla

competenza di questa Corte a decidere un reclamo, contro una decisione del

procuratore pubblico, se quest’ultimo, ha emanato l’atto di accusa

depositandolo davanti al giudice, con trasferimento della litispendenza della

causa (art. 328 CPP), si osserva quanto segue.

1.3.1

Il

Tribunale federale, nel giudizio 1B_187/2015 del 6.10.2015 (consid. 2.1. ss.),

si è confrontato con la questione a sapere se, con l’emanazione dell’atto di

accusa, il reclamo – pendente – in materia di disgiunzione del procedimento

divenisse privo di oggetto. Ha ritenuto, con riferimento al giudizio TPF 2012

17.

(decisione BB.2011.74 del 21.12.2011), che esso, anche per ragioni di

economia processuale, fosse da evadere da parte della giurisdizione di reclamo.

Ha quindi riconosciuto – oltre alla facoltà del pubblico ministero di emanare

un atto di accusa quando è ancora sub iudice un gravame contro suoi atti

e/o sue omissioni – un interesse giuridicamente protetto all’evasione del

reclamo.

Ora,

pur avendo in questo giudizio l’Alta Corte esplicitamente lasciato aperta la

questione a sapere se – in materia di sequestro, di rifiuto di un difensore

d’ufficio o di esame degli atti – un reclamo, dopo l’emanazione dell’atto di

accusa, fosse da considerare privo di oggetto (decisione TF 1B_187/2015 del

6.10.2015

consid. 2.6.), si può ritenere che la predetta giurisprudenza possa

essere applicata per analogia anche al caso in cui il reclamo venga presentato

dopo l’emanazione dell’atto di accusa contro una decisione del magistrato

inquirente in tema di sequestro. A favore di questa soluzione vi è il principio

dell’economia processuale. Sarebbe in effetti contrario a detto postulato

trasmettere l’eventuale reclamo al giudice giusta l’art. 328 CPP, considerato

che la sua decisione, segnatamente in materia di sequestro, sarebbe impugnabile

nuovamente davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 393 cpv. 1 lit. b CPP)

[decisione 1B_187/2015 del 6.10.2015 consid. 2.5.; DTF 140 IV 202 consid.

2.1.]. Il procedimento si allungherebbe inutilmente, a detrimento delle parti,

con possibile violazione anche del principio di celerità (art. 5 CPP), che

impone alle autorità penali di avviare senza indugio i procedimenti e di

portarli a termine senza ritardi ingiustificati.

1.3.2

Questa

Corte, con decisione __________ dell'8.7.2016 in tema di non riconoscimento

della qualità di accusatore privato da parte del pubblico ministero, aveva

peraltro implicitamente ammesso la sua competenza a pronunciarsi sul gravame

introdotto dopo l'emanazione dell’atto di accusa. Il Tribunale federale, nel

giudizio 1B_299/2016 del 29.8.2016 su detta decisione, ha parimenti approvato,

sempre implicitamente, la competenza di questa Corte.

Nel

giudizio __________ del 20.1.2017 la CRP ha, poi, esplicitamente ammesso la

propria competenza a pronunciarsi sul reclamo in materia di sequestro,

inoltrato dopo l'emanazione dell'atto d'accusa da parte del procuratore

pubblico.

1.3.3

Si

può dunque senz'altro riconoscere la competenza della Corte dei reclami penali

a pronunciarsi sul presente gravame contro la decisione 29.11.2021 del

procuratore pubblico. L'impugnativa è, di conseguenza, proponibile (art. 393 cpv. 1 lit. a CPP) [BSK StPO II – F. BOMMER

/ P. GOLDSCHMID, 2. ed., art. 263 CPP n. 68; BSK StPO II – P. GUIDON, op. cit.,

art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 27; ZK

StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 15].

1.4

RE

1, titolare del conto

sequestrato, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382

cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla

modifica del giudizio che ha negato il

dissequestro (parziale) degli averi provenienti dall’AVS presenti sul conto ad

esso intestato presso __________.

Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Secondo

l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti

e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi

di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene

pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure

confiscati (d).

Il

sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli

oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità

dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per

quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e

valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a

CPP) [decisione TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di

confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro

confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF

1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 15 ss.].

Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la

garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art.

197.

CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di

sufficienti indizi di reato (decisione TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid.

4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti

mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo

giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che

così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (decisione TF 6B_815/2020

del 22.12.2020 consid. 10.1.).

2.2

La

decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati

giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP.

2.2.1

Se

il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero oppure il giudice

dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli

aventi diritto (art. 267 cpv. 1 CPP) [BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3

ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit.,

art. 267 CPP n. 3].

2.2.2

Per

quanto non dissequestrato, la restituzione agli aventi diritto, l’utilizzo a

copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale in

applicazione dell’art. 267 cpv. 3 CPP (BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7

ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit.,

art. 267 CPP n. 5).

2.3

Ai

sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca [nei confronti

dell’imputato oppure nei confronti di terzi (in quest’ultimo caso alle

condizioni in applicazione dell’art. 70 cpv. 2 CP)] dei valori patrimoniali che

costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare

l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa

allo scopo di ripristinare la situazione legale (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.1.).

La

confisca è assicurata con il sequestro giusta l’art. 263 CPP.

2.4

Se

i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili

(siccome consumati, dissimulati o alienati), il giudice ordina – secondo l’art.

71.

cpv. 1 CP – in favore dello Stato un risarcimento equivalente per impedire “(…)

che colui il quale si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca

sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati” (FF 1993 III 221;

decisione TF 6B_1269/2016 del 21.8.2017 consid. 5.1.; DTF 140 IV 57 consid.

4.1.2.).

In

applicazione dell’art. 71 cpv. 2 CP il giudice può prescindere in tutto o in

parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca

seriamente il reinserimento sociale dell’interessato.

La

competente autorità – giusta l’art. 71 cpv. 3 prima frase CP – in vista

dell’esecuzione può sequestrare i valori patrimoniali dell’interessato (che può

essere l’imputato oppure una terza persona) “(…), prodotto diretto o

indiretto del reato, come pure quelli di provenienza lecita fino a concorrenza

dell’importo presumibile del provento del reato [decisione TF 6B_199/2016

dell’8.12.2016 consid. 3.2.1.; DTF 141 IV 360 consid. 3.2.]. Spetta poi al

giudice, sulla base dei risultati della procedura d’assunzione delle prove,

ordinare una confisca, oppure, oltre a questa misura, mantenere il sequestro a

copertura di un risarcimento compensativo pronunciato” (FF 1993 III 223; DTF 141 IV 360 consid. 3.2.; 140 IV 57 consid. 4.1.2.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M.

PIETH / M. JEAN-RICHARD, 4. ed., art. 71 CP n. 3; BSK Strafrecht I – F.

BAUMANN, 4. ed., art. 70/71 CP n. 69).

3.

3.1.

Si

è esposto in fatto che con decisione 29.11.2021 il procuratore pubblico ha

respinto l’istanza 9/10.11.2021 di RE 1 di parziale dissequestro del suo conto,

limitatamente agli importi relativi ai versamenti delle prestazioni di

vecchiaia. A motivazione del diniego il magistrato ha indicato che, a

prescindere dall’esame se gli averi sul citato conto siano provento di reato o

meno, il mantenimento del sequestro si giustificherebbe per assicurare un

risarcimento equivalente. Pur riconoscendo che il saldo sul conto è superiore a

quanto percepito asseritamente indebitamente, il mantenimento del sequestro

dell’eccedenza si giustificherebbe per assicurare il pagamento di tassa di

giustizia/spese/nota d’onorario del difensore d’ufficio e per assicurare

l’eventuale pronuncia di pene pecuniarie/multe/indennità (AI 41).

3.2

Nel gravame in esame RE 1 ha (tra

l’altro) sollevato una violazione del diritto di essere sentito, in quanto il

procuratore pubblico non avrebbe valutato la proporzionalità della misura, con riferimento al mantenimento del

sequestro dell’eccedenza presente sul conto rispetto al danno fatto valere, né

avrebbe esaminato la questione del suo minimo vitale visto che il conto sarebbe

approvvigionato dalle sue rendite AVS.

3.3

3.3.1

Il

diritto di essere sentito giusta gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost.

– garanzia di natura formale, la cui violazione comporta di principio

l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza

materiale del gravame – comprende, oltre segnatamente al diritto di esprimersi

prima che una decisione sia presa, di fornire prove sui fatti rilevanti per il

giudizio e di poter consultare gli atti, il diritto di ottenere una decisione

motivata.

L’obbligo

di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno

spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre

dunque l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata della

pronuncia e delle eventuali possibilità di una sua censura presso un’istanza

superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 1B_162/2021 del

13.10.2021

consid. 3.1.; cfr. ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R.

SCHNEEBELI, op. cit., art. 80 CPP n. 2).

Questi

principi devono essere ossequiati, evidentemente, anche in relazione alla

motivazione di una decisione concernente un sequestro o un dissequestro, che

deve esprimersi sugli elementi essenziali per il controllo della legalità della

misura cautelare.

Non

compete a questa Corte individuare nell’incarto gli elementi attestanti i

presupposti del mantenimento oppure della revoca del provvedimento coercitivo

(decisione TF 1B_406/2018 del 12.9.2018 consid. 3.1.). Essa ha solo il compito

di verificare la conformità alla legge della misura, che deve menzionare, per

consentirne l’esame, tutte le condizioni giustificanti la medesima.

3.3.2

Secondo

il principio di proporzionalità i beni sequestrati non devono andare oltre lo

scopo e le necessità della misura: deve esserci un corretto rapporto, in altre

parole, tra il presunto provento di reato e quanto è posto sotto sequestro

(cfr. sul tema per esempio decisione TF 1B_356/2021 del 21.9.2021 consid.

3.1.).

3.4

Si

è detto che per giustificare il mantenimento del sequestro dell’eccedenza sul

conto, il procuratore pubblico ha ritenuto che ciò servirebbe per assicurare il

pagamento di tassa di giustizia/spese/nota d’onorario del difensore d’ufficio e

per assicurare l’eventuale pronuncia di pene pecuniarie/multe/indennità (AI

41).

3.4.1

Ora, giusta l’art. 268 cpv. 1 CPP il patrimonio dell’imputato può essere sequestrato

nella misura presumibilmente necessaria a coprire: le spese procedurali e le

indennità (lit. a.); le pene pecuniarie e le multe (lit. b.).

Il cpv. 2 della medesima disposizione indica che, nell’operare

il sequestro l’autorità penale tiene conto del reddito e della situazione patrimoniale

dell’imputato e della sua famiglia. Sono esclusi dal sequestro i valori

patrimoniali non pignorabili ai sensi degli art. 92–94 della LEF (cpv. 3).

3.4.2

Ora,

dalla decisione impugnata non risulta se siano stati esperiti degli atti (ed

eventualmente quali) dal procuratore pubblico per accertare se RE 1 abbia altre

fonti di reddito o altra sostanza che gli permettano di sopperire al proprio

fabbisogno ed a quello della figlia (sulla quale ha l’autorità parentale).

In sede di gravame, RE 1 ha indicato che

il conto colpito dalla misura coercitiva sarebbe approvvigionato dalle rendite

versate in suo favore dall’AVS, e che ciò sarebbe la sua unica fonte di

reddito, specificando che il mantenimento del sequestro potrebbe intaccare il

suo minimo vitale.

Del

resto, nel memoriale difensivo 9/10.11.2021, il reclamante ha proprio chiesto

il dissequestro degli averi limitatamente a quanto afferente alla rendita AVS

di sua spettanza.

Non

si comprende quindi per quale motivo il magistrato inquirente non abbia

valutato, prima di decidere il mantenimento della misura, se il minimo vitale

di RE 1 fosse garantito.

Tale esame si rende infatti necessario

perché questa misura mira alla salvaguardia di interessi pubblici, e meglio a garantire

il recupero dell’eventuale debito di diritto pubblico dell’accusato. La misura

può, inoltre, riguardare tutti i beni dell'accusato, anche quelli non connessi

al reato. È quindi giustificato, dal punto di vista del principio di proporzionalità

(cfr. art. 197 cpv. 1 lit. c e d CPP), rispettare il minimo vitale della

persona colpita dalla misura (decisione TF 6B_548/2018 del 18.7.2018 consid. 2.1.;

DTF 141 IV 360 consid. 3.1.).

3.5

A

fronte di tutto quanto sopra, la motivazione alla base della decisione di

mantenimento del sequestro non appare sufficiente.

Vista

la violazione dell'obbligo di motivazione, la decisione 29.11.2021 dev’essere annullata.

Gli

atti vengono rinviati alla Corte di merito, davanti alla quale è pendente il

procedimento inc. MP __________ / AA __________, che, dovrà pronunciarsi

sull’istanza di dissequestro in tempi brevi, dopo aver chiarito la situazione

patrimoniale del reclamante e della di lui figlia ed il loro fabbisogno.

4.

Il

gravame è parzialmente accolto. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e Cantone

Ticino rifonderà al reclamante adeguate

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP, 1 ss. e 25 LTG e ogni altra disposizione applicabile,

1. Il

reclamo è parzialmente accolto.

§ La

decisione 29.11.2021 emanata dal procuratore pubblico Daniele Galliano (inc. MP

__________) è annullata.

§§ La

Corte delle assise correzionali, davanti alla quale è pendente il procedimento

inc. MP __________ / AA __________, si pronuncerà ai sensi del consid. 3.5..

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento), a titolo di ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Per la Corte dei reclami penali

Il vicepresidente La

cancelliera