60.2021.366
Reclamo contro decisione PP che non dissequestra. atto di accusa.obbligo di motivazione
11 aprile 2022Italiano19 min
Il citato conto sarebbe del resto “approvvigionato dalla stessa AVS dell'imputato
Source ti.ch
PI 1
Incarto n.
60.2021.366
Lugano
11 aprile 2022/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola
Respini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Giovan
Maria Tattarletti esclusosi)
cancelliera:
Valentina
Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 2/3.12.2021 presentato
da
RE 1 ,
patr. da: ,
contro
la decisione 29.11.2021 emanata dal procuratore
pubblico Daniele Galliano mediante la quale ha respinto la sua istanza di (parziale)
dissequestro 9/10.11.2021 nell'ambito del procedimento penale nei suoi
confronti per titolo di truffa (inc. MP __________);
visto lo scritto 6/7.12.2021 del
procuratore pubblico con cui ha comunicato di non avere osservazioni da
formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte e le osservazioni 10/13.12.2021
dell’PI 1, tendenti alla reiezione del gravame;
preso atto che RE 1, interpellato, non
ha replicato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Con
esposto 11.5.2021 l’PI 1 ha denunciato RE 1 in relazione a prestazioni
asseritamente percepite indebitamente, per un importo di CHF 234'126.-- (AI 1,
inc. MP __________).
b. Con
scritti 17.5.2021 il magistrato inquirente ha chiesto alla __________ copia
dell’incarto fiscale riguardante l’imputato a partire dal 2017, rispettivamente
ha chiesto alla __________ l’estratto individuale con i redditi da lui
conseguiti (AI 2-3).
c. In
data 21.5.2021 è stato acquisito agli atti dell’inc. MP __________ l’incarto
fiscale di RE 1, dal quale risulta (tra l’altro) che lo stesso ha percepito -
per l’anno 2020 - una rendita di vecchiaia AVS pari a CHF 20'124.-- (in AI 6).
d. In
data 6.7.2021 il procuratore pubblico ha ordinato la perquisizione ed il
sequestro della relazione intestata a RE 1 presso __________ (AI 14).
e. Con
scritto 9/10.11.2021 l’avv. __________, in nome e per conto di RE 1, ha
inoltrato al magistrato inquirente un memoriale difensivo (AI 35).
L’imputato, oltre ad esprimersi su
aspetti di merito, ha (tra l’altro) chiesto il dissequestro parziale del suo
conto, sul quale al 5.7.2021 vi erano CHF 392'212.02, con riferimento ai
versamenti dell’AVS in suo favore, non essendoci alcuna ragione per mantenere
la misura coercitiva.
f. In
data 10.11.2021 il procuratore pubblico ha comunicato alle parti la chiusura
dell’istruzione (AI 38).
g. Il
procuratore pubblico ha poi acquisito agli atti dell’incarto penale la presa di
posizione 19.11.2021 dell’PI 1 sul memoriale difensivo di RE 1 (AI 40).
h. Con
atto 29.11.2021 il magistrato inquirente ha promosso l’accusa dinanzi alla
Corte delle Assise Correzionali nei confronti di RE 1 siccome accusato di
truffa aggravata (ACC __________).
i. Con
decisione 29.11.2021 il magistrato inquirente ha respinto l’istanza di
dissequestro parziale del conto di RE 1 (AI 41).
Ha ritenuto che - in concreto - RE 1
sarebbe “gravemente sospettato di aver commesso una truffa per mestiere ai
danni dell'PI 1, per un importo di CHF 234'126.00. In data odierna è stata
promossa l'accusa dinanzi al Tribunale di primo grado. Per cui, a prescindere
dall'esame se gli averi presenti oggi sul conto siano o meno provento di reato,
il mantenimento del sequestro si giustifica al fine di assicurare un
risarcimento equivalente. Tra l'altro, dall'esame della relazione bancaria
presso __________ emergono trasferimenti di conto e prelievi in __________,
proprio dove abita RE 1. Certo, il saldo attivo presente sulla relazione era di
ben CHF 392'212.02 al 05.07.2021, che è superiore rispetto al reato ipotizzato
(CHF 234'126.00). Tuttavia, (per l'importo eccedente) il mantenimento del
sequestro si giustifica per assicurare il pagamento di tassa di giustizia e
spese, la nota d'onorario del difensore d'ufficio e, da ultimo, per assicurare
l'eventuale pronuncia di pene pecuniarie, multe o indennità (art. 263 cpv. 1
lett. b CPP)” [p. 3].
j.
Con gravame 2/3.12.2021 RE 1
ha impugnato la decisione di mancato dissequestro del suo conto, chiedendone
l’annullamento.
Il reclamante, dopo aver ripreso i
fatti, ha ritenuto che la decisione impugnata
non avrebbe esaminato la proporzionalità della misura, ciò che configurerebbe
una violazione del diritto di essere sentiti.
Al 5.7.2021 sul conto in questione vi
sarebbero stati CHF 392’212.02, di cui CHF 234'126.-- relativi alle prestazioni
asseritamente provento di reato. Il conto presentava quindi un attivo di CHF
159'086.02; di modo che “il mantenimento del sequestro per tale importo
alfine di coprire eventuali pene pecuniarie, multe, tasse di giustizia, spese o
indennità è manifestamente sproporzionato” (p. 4).
Inoltre, l’imputato sarebbe incensurato
ed eventuali pene pecuniarie sarebbero sospese condizionalmente, “ragione
che concorre a rendere insostenibile il sequestro per l'importo in questione.
D'altronde lo stesso On. PP Galliano, nell'atto d'accusa (…) indica in merito
alle spese di istruzione ‘Nessuna eccedente l'ordinario’” (p. 4).
Il citato conto sarebbe del resto “approvvigionato dalla stessa AVS dell'imputato
(sostanzialmente la sua unica fonte di reddito), il mantenimento del sequestro
sull'intero valore del conto porrebbe il sig. RE 1 in condizione economica
decisamente problematica e finanche tale da intaccarne il minimo vitale. Anche
per questa ragione, che la decisione non ha considerato o esaminato, il
sequestro appare manifestamente sproporzionato” (p. 5).
Ha quindi chiesto il dissequestro
parziale del conto, “per l'eccedenza
della somma di CHF 234'126 oltre - semmai - a eventuali importi proporzionati e
maggiormente coerenti, anche volendo considerare le possibili spese del
procedimento” (p. 5).
k.
Con scritto 10/13.12.2021 l’PI
1 ha auspicato che sul citato conto “rimanga bloccato un importo sufficiente
sia per rimborsare integralmente il danno patito pari a CHF 234'126.-- sia per
assicurare il rimborso delle tasse di giustizia, della nota d'onorario del
difensore d'ufficio ed eventualmente il pagamento di pene pecuniarie, multe o
indennità” (p. 1).
l.
Per quanto noto a questa
Corte, il Tribunale di merito non ha ancora aggiornato il dibattimento.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere
interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del
pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal
CPP o quando è prevista un'altra impugnativa.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del
diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393
cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,
per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare
all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della
decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione
ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La
prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla
giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere
indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, esprimendosi
sugli argomenti rilevanti per il giudizio conformemente all'obbligo di motivazione giusta l'art. 81 cpv. 3 CPP, ed applicando il diritto penale ‒ che deve
imporsi d'ufficio ‒ senza con ciò ledere il diritto delle parti di essere
sentite, ancorato all'art. 29 cpv. 2
Cost. (Commentario CPP – M. MINI, art.
391.
CPP n. 2; decisioni TF 6B_383/2019 dell'8.11.2019 consid. 6.5.3.; 6B_226/2019
del 29.3.2019 consid. 2.1.).
1.2
Il gravame, inoltrato il 2/3.12.2021 alla Corte dei
reclami penali contro la decisione 29.11.2021 (inc. MP __________), è
tempestivo (art. 90 cpv. 2 CPP).
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
1.3
Sulla
competenza di questa Corte a decidere un reclamo, contro una decisione del
procuratore pubblico, se quest’ultimo, ha emanato l’atto di accusa
depositandolo davanti al giudice, con trasferimento della litispendenza della
causa (art. 328 CPP), si osserva quanto segue.
1.3.1
Il
Tribunale federale, nel giudizio 1B_187/2015 del 6.10.2015 (consid. 2.1. ss.),
si è confrontato con la questione a sapere se, con l’emanazione dell’atto di
accusa, il reclamo – pendente – in materia di disgiunzione del procedimento
divenisse privo di oggetto. Ha ritenuto, con riferimento al giudizio TPF 2012
17.
(decisione BB.2011.74 del 21.12.2011), che esso, anche per ragioni di
economia processuale, fosse da evadere da parte della giurisdizione di reclamo.
Ha quindi riconosciuto – oltre alla facoltà del pubblico ministero di emanare
un atto di accusa quando è ancora sub iudice un gravame contro suoi atti
e/o sue omissioni – un interesse giuridicamente protetto all’evasione del
reclamo.
Ora,
pur avendo in questo giudizio l’Alta Corte esplicitamente lasciato aperta la
questione a sapere se – in materia di sequestro, di rifiuto di un difensore
d’ufficio o di esame degli atti – un reclamo, dopo l’emanazione dell’atto di
accusa, fosse da considerare privo di oggetto (decisione TF 1B_187/2015 del
6.10.2015
consid. 2.6.), si può ritenere che la predetta giurisprudenza possa
essere applicata per analogia anche al caso in cui il reclamo venga presentato
dopo l’emanazione dell’atto di accusa contro una decisione del magistrato
inquirente in tema di sequestro. A favore di questa soluzione vi è il principio
dell’economia processuale. Sarebbe in effetti contrario a detto postulato
trasmettere l’eventuale reclamo al giudice giusta l’art. 328 CPP, considerato
che la sua decisione, segnatamente in materia di sequestro, sarebbe impugnabile
nuovamente davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 393 cpv. 1 lit. b CPP)
[decisione 1B_187/2015 del 6.10.2015 consid. 2.5.; DTF 140 IV 202 consid.
2.1.]. Il procedimento si allungherebbe inutilmente, a detrimento delle parti,
con possibile violazione anche del principio di celerità (art. 5 CPP), che
impone alle autorità penali di avviare senza indugio i procedimenti e di
portarli a termine senza ritardi ingiustificati.
1.3.2
Questa
Corte, con decisione __________ dell'8.7.2016 in tema di non riconoscimento
della qualità di accusatore privato da parte del pubblico ministero, aveva
peraltro implicitamente ammesso la sua competenza a pronunciarsi sul gravame
introdotto dopo l'emanazione dell’atto di accusa. Il Tribunale federale, nel
giudizio 1B_299/2016 del 29.8.2016 su detta decisione, ha parimenti approvato,
sempre implicitamente, la competenza di questa Corte.
Nel
giudizio __________ del 20.1.2017 la CRP ha, poi, esplicitamente ammesso la
propria competenza a pronunciarsi sul reclamo in materia di sequestro,
inoltrato dopo l'emanazione dell'atto d'accusa da parte del procuratore
pubblico.
1.3.3
Si
può dunque senz'altro riconoscere la competenza della Corte dei reclami penali
a pronunciarsi sul presente gravame contro la decisione 29.11.2021 del
procuratore pubblico. L'impugnativa è, di conseguenza, proponibile (art. 393 cpv. 1 lit. a CPP) [BSK StPO II – F. BOMMER
/ P. GOLDSCHMID, 2. ed., art. 263 CPP n. 68; BSK StPO II – P. GUIDON, op. cit.,
art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 27; ZK
StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 15].
1.4
RE
1, titolare del conto
sequestrato, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382
cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla
modifica del giudizio che ha negato il
dissequestro (parziale) degli averi provenienti dall’AVS presenti sul conto ad
esso intestato presso __________.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Secondo
l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti
e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi
di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene
pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure
confiscati (d).
Il
sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli
oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità
dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per
quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e
valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a
CPP) [decisione TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di
confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro
confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF
1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 15 ss.].
Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la
garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art.
197.
CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di
sufficienti indizi di reato (decisione TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid.
4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti
mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo
giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che
così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (decisione TF 6B_815/2020
del 22.12.2020 consid. 10.1.).
2.2
La
decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati
giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP.
2.2.1
Se
il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero oppure il giudice
dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli
aventi diritto (art. 267 cpv. 1 CPP) [BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3
ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit.,
art. 267 CPP n. 3].
2.2.2
Per
quanto non dissequestrato, la restituzione agli aventi diritto, l’utilizzo a
copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale in
applicazione dell’art. 267 cpv. 3 CPP (BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7
ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit.,
art. 267 CPP n. 5).
2.3
Ai
sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca [nei confronti
dell’imputato oppure nei confronti di terzi (in quest’ultimo caso alle
condizioni in applicazione dell’art. 70 cpv. 2 CP)] dei valori patrimoniali che
costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare
l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa
allo scopo di ripristinare la situazione legale (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.1.).
La
confisca è assicurata con il sequestro giusta l’art. 263 CPP.
2.4
Se
i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili
(siccome consumati, dissimulati o alienati), il giudice ordina – secondo l’art.
71.
cpv. 1 CP – in favore dello Stato un risarcimento equivalente per impedire “(…)
che colui il quale si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca
sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati” (FF 1993 III 221;
decisione TF 6B_1269/2016 del 21.8.2017 consid. 5.1.; DTF 140 IV 57 consid.
4.1.2.).
In
applicazione dell’art. 71 cpv. 2 CP il giudice può prescindere in tutto o in
parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca
seriamente il reinserimento sociale dell’interessato.
La
competente autorità – giusta l’art. 71 cpv. 3 prima frase CP – in vista
dell’esecuzione può sequestrare i valori patrimoniali dell’interessato (che può
essere l’imputato oppure una terza persona) “(…), prodotto diretto o
indiretto del reato, come pure quelli di provenienza lecita fino a concorrenza
dell’importo presumibile del provento del reato [decisione TF 6B_199/2016
dell’8.12.2016 consid. 3.2.1.; DTF 141 IV 360 consid. 3.2.]. Spetta poi al
giudice, sulla base dei risultati della procedura d’assunzione delle prove,
ordinare una confisca, oppure, oltre a questa misura, mantenere il sequestro a
copertura di un risarcimento compensativo pronunciato” (FF 1993 III 223; DTF 141 IV 360 consid. 3.2.; 140 IV 57 consid. 4.1.2.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M.
PIETH / M. JEAN-RICHARD, 4. ed., art. 71 CP n. 3; BSK Strafrecht I – F.
BAUMANN, 4. ed., art. 70/71 CP n. 69).
3.
3.1.
Si
è esposto in fatto che con decisione 29.11.2021 il procuratore pubblico ha
respinto l’istanza 9/10.11.2021 di RE 1 di parziale dissequestro del suo conto,
limitatamente agli importi relativi ai versamenti delle prestazioni di
vecchiaia. A motivazione del diniego il magistrato ha indicato che, a
prescindere dall’esame se gli averi sul citato conto siano provento di reato o
meno, il mantenimento del sequestro si giustificherebbe per assicurare un
risarcimento equivalente. Pur riconoscendo che il saldo sul conto è superiore a
quanto percepito asseritamente indebitamente, il mantenimento del sequestro
dell’eccedenza si giustificherebbe per assicurare il pagamento di tassa di
giustizia/spese/nota d’onorario del difensore d’ufficio e per assicurare
l’eventuale pronuncia di pene pecuniarie/multe/indennità (AI 41).
3.2
Nel gravame in esame RE 1 ha (tra
l’altro) sollevato una violazione del diritto di essere sentito, in quanto il
procuratore pubblico non avrebbe valutato la proporzionalità della misura, con riferimento al mantenimento del
sequestro dell’eccedenza presente sul conto rispetto al danno fatto valere, né
avrebbe esaminato la questione del suo minimo vitale visto che il conto sarebbe
approvvigionato dalle sue rendite AVS.
3.3
3.3.1
Il
diritto di essere sentito giusta gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost.
– garanzia di natura formale, la cui violazione comporta di principio
l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza
materiale del gravame – comprende, oltre segnatamente al diritto di esprimersi
prima che una decisione sia presa, di fornire prove sui fatti rilevanti per il
giudizio e di poter consultare gli atti, il diritto di ottenere una decisione
motivata.
L’obbligo
di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno
spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre
dunque l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata della
pronuncia e delle eventuali possibilità di una sua censura presso un’istanza
superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 1B_162/2021 del
13.10.2021
consid. 3.1.; cfr. ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R.
SCHNEEBELI, op. cit., art. 80 CPP n. 2).
Questi
principi devono essere ossequiati, evidentemente, anche in relazione alla
motivazione di una decisione concernente un sequestro o un dissequestro, che
deve esprimersi sugli elementi essenziali per il controllo della legalità della
misura cautelare.
Non
compete a questa Corte individuare nell’incarto gli elementi attestanti i
presupposti del mantenimento oppure della revoca del provvedimento coercitivo
(decisione TF 1B_406/2018 del 12.9.2018 consid. 3.1.). Essa ha solo il compito
di verificare la conformità alla legge della misura, che deve menzionare, per
consentirne l’esame, tutte le condizioni giustificanti la medesima.
3.3.2
Secondo
il principio di proporzionalità i beni sequestrati non devono andare oltre lo
scopo e le necessità della misura: deve esserci un corretto rapporto, in altre
parole, tra il presunto provento di reato e quanto è posto sotto sequestro
(cfr. sul tema per esempio decisione TF 1B_356/2021 del 21.9.2021 consid.
3.1.).
3.4
Si
è detto che per giustificare il mantenimento del sequestro dell’eccedenza sul
conto, il procuratore pubblico ha ritenuto che ciò servirebbe per assicurare il
pagamento di tassa di giustizia/spese/nota d’onorario del difensore d’ufficio e
per assicurare l’eventuale pronuncia di pene pecuniarie/multe/indennità (AI
41).
3.4.1
Ora, giusta l’art. 268 cpv. 1 CPP il patrimonio dell’imputato può essere sequestrato
nella misura presumibilmente necessaria a coprire: le spese procedurali e le
indennità (lit. a.); le pene pecuniarie e le multe (lit. b.).
Il cpv. 2 della medesima disposizione indica che, nell’operare
il sequestro l’autorità penale tiene conto del reddito e della situazione patrimoniale
dell’imputato e della sua famiglia. Sono esclusi dal sequestro i valori
patrimoniali non pignorabili ai sensi degli art. 92–94 della LEF (cpv. 3).
3.4.2
Ora,
dalla decisione impugnata non risulta se siano stati esperiti degli atti (ed
eventualmente quali) dal procuratore pubblico per accertare se RE 1 abbia altre
fonti di reddito o altra sostanza che gli permettano di sopperire al proprio
fabbisogno ed a quello della figlia (sulla quale ha l’autorità parentale).
In sede di gravame, RE 1 ha indicato che
il conto colpito dalla misura coercitiva sarebbe approvvigionato dalle rendite
versate in suo favore dall’AVS, e che ciò sarebbe la sua unica fonte di
reddito, specificando che il mantenimento del sequestro potrebbe intaccare il
suo minimo vitale.
Del
resto, nel memoriale difensivo 9/10.11.2021, il reclamante ha proprio chiesto
il dissequestro degli averi limitatamente a quanto afferente alla rendita AVS
di sua spettanza.
Non
si comprende quindi per quale motivo il magistrato inquirente non abbia
valutato, prima di decidere il mantenimento della misura, se il minimo vitale
di RE 1 fosse garantito.
Tale esame si rende infatti necessario
perché questa misura mira alla salvaguardia di interessi pubblici, e meglio a garantire
il recupero dell’eventuale debito di diritto pubblico dell’accusato. La misura
può, inoltre, riguardare tutti i beni dell'accusato, anche quelli non connessi
al reato. È quindi giustificato, dal punto di vista del principio di proporzionalità
(cfr. art. 197 cpv. 1 lit. c e d CPP), rispettare il minimo vitale della
persona colpita dalla misura (decisione TF 6B_548/2018 del 18.7.2018 consid. 2.1.;
DTF 141 IV 360 consid. 3.1.).
3.5
A
fronte di tutto quanto sopra, la motivazione alla base della decisione di
mantenimento del sequestro non appare sufficiente.
Vista
la violazione dell'obbligo di motivazione, la decisione 29.11.2021 dev’essere annullata.
Gli
atti vengono rinviati alla Corte di merito, davanti alla quale è pendente il
procedimento inc. MP __________ / AA __________, che, dovrà pronunciarsi
sull’istanza di dissequestro in tempi brevi, dopo aver chiarito la situazione
patrimoniale del reclamante e della di lui figlia ed il loro fabbisogno.
4.
Il
gravame è parzialmente accolto. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e Cantone
Ticino rifonderà al reclamante adeguate
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP, 1 ss. e 25 LTG e ogni altra disposizione applicabile,
1. Il
reclamo è parzialmente accolto.
§ La
decisione 29.11.2021 emanata dal procuratore pubblico Daniele Galliano (inc. MP
__________) è annullata.
§§ La
Corte delle assise correzionali, davanti alla quale è pendente il procedimento
inc. MP __________ / AA __________, si pronuncerà ai sensi del consid. 3.5..
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento), a titolo di ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Per la Corte dei reclami penali
Il vicepresidente La
cancelliera