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Decisione

60.2021.373

Reclamo dell'accusatore privato contro uno scritto del procuratore pubblico con cui veniva diffidato di non prendere contatti con terzi. impugnabilità

1 aprile 2022Italiano14 min

diari e cartoline, beni che gli avrebbe donato la figlia unica dell’artista – ha denunciato __________ per appropriazione

Source ti.ch

Incarto n.

60.2021.373

Lugano

1 aprile 2022/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 10/13.12.2021 presentato da

RE 1, ,

patr. da: avv. PR 1, ,

contro

lo scritto 1.12.2021 del procuratore pubblico Andrea

Gianini nell’ambito del procedimento penale dipendente da suo esposto presentato

il 10.7.2020 nei confronti di ignoti, identificati segnatamente in __________

ed in __________, per titolo di diffamazione, calunnia e denuncia mendace

(inc. MP 2020.5508);

richiamate le osservazioni 15.12.2021 e

21.12.2021 (duplica) del magistrato inquirente – che ha postulato la reiezione

del gravame – e 17/20.12.2021 (replica) di RE 1 – che si è confermato nelle sue

argomentazioni –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Il 31.3./1.4.2020 RE 1 – che si è descritto archivista a vita e proprietario

degli “__________” (__________), composti segnatamente da lettere, fotografie,

diari e cartoline, beni che gli avrebbe donato la figlia unica dell’artista – ha denunciato __________ per appropriazione

indebita e/o truffa e falsità in documenti, rimproverandole di essersi

indebitamente impossessata degli __________.

Nel

contesto del procedimento (inc. MP 2020.2730) il 24.4.2020 il pubblico

ministero ha disposto il sequestro degli __________. Essi sono stati

sequestrati a __________ il 27.4.2020.

b. Il

10.7.2020 (AI 1) RE 1 ha denunciato/querelato ignoti, identificati segnatamente

in __________ ed in __________, per diffamazione, calunnia e denuncia mendace

in merito al contenuto dell’articolo intitolato “Gli archivi del __________

sotto sequestro in Ticino” pubblicato il __________ sul sito del Corriere

del Ticino (www.cdt.ch), in

cui veniva riportato quanto sarebbe stato rivelato dalla giornalista __________

e dal criminologo __________, autori del libro-inchiesta “__________”.

Nell’articolo

in questione veniva esposto, in particolare, che i predetti avrebbero addotto

che il materiale componente gli __________ era giunto in Svizzera dopo essere

stato indebitamente sottratto allo Stato italiano, che nel 2006 gli __________

erano stati ceduti al patrimonio nazionale italiano dalla nipote di __________

e che gli __________, con un accordo sospetto tra RE 1 e __________, erano poi

definitivamente “volati” all’estero. Tutti questi fatti, secondo il

denunciante/querelante, non sarebbero stati veritieri.

RE

1 si è costituito accusatore privato.

Il

suddetto esposto è stato registrato come inc. MP 2020.5508.

c. Con

scritto 17.9.2021 (AI 40), nel procedimento penale inc. MP 2020.5508, il procuratore

pubblico ha interpellato il Ministero per i beni e le attività culturali e per

il turismo, IT – Roma.

Il

magistrato inquirente ha ricordato che era titolare di un procedimento per

appropriazione indebita nel cui contesto aveva disposto il sequestro degli __________

e, inoltre, di un procedimento per reati contro l’onore per esternazioni

formulate da __________ e da __________ nei confronti di RE 1. Ha indicato che

secondo i querelati esistevano documenti attestanti l’interesse dello Stato

italiano agli __________. RE 1, da parte sua, aveva prodotto uno scritto

3.6.2019 dell’allora soprintendente del citato Ministero, secondo cui gli __________

non erano stati dichiarati di interesse culturale, essendo composti da

testimonianze sporadiche dell’artista e da altra documentazione definita “letteratura

grigia”.

Il

pubblico ministero ha aggiunto che, per stabilire se determinate esternazioni

configurassero, o meno, i reati di diffamazione o di calunnia, doveva appurare

quale fosse, per lo Stato italiano, l’importanza che rivestiva il materiale di

cui agli __________.

Ha

specificato che aveva già domandato precisazioni in merito alla Procura di IT –

Roma, senza nondimeno ricevere risposta.

Il

procuratore pubblico ha quindi chiesto al soprintendente del Ministero per i

beni e le attività culturali e per il turismo di indicare se lo Stato italiano

fosse, o meno, interessato ad acquistare – oppure anche solo a tutelare,

eventualmente quale “bene culturale privato” – i cimeli di cui agli __________

rispettivamente di segnalare se tali beni fossero di esclusiva pertinenza

privata.

Ha

infine evidenziato che una risposta diretta ed inequivocabile avrebbe permesso

di definire non solo la fattispecie penale di sua competenza, ma anche

l’aspetto civilistico che comprendeva la facoltà di alienare liberamente, in

tutto od in parte, detti cimeli, informazione che avrebbe avuto un interesse

nel caso principale (ossia nel procedimento per titolo di appropriazione

indebita).

d. Il

12.10.2021 (AI 44) è pervenuta al pubblico ministero la presa di posizione del

Ministero della cultura, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio,

IT – Roma, in cui esso ha indicato che, come già espresso nello scritto

3.6.2019, gli __________ non erano stati dichiarati di interesse culturale, per

cui non erano un bene culturale per lo Stato italiano. Ha aggiunto che non si

poteva escludere che il corpus documentale, sequestrato dal Ministero

pubblico, costituisse documentazione ulteriore rispetto a quella visionata in

occasione di un sopralluogo conoscitivo del 14.11.2011. In tal caso, il suo interesse

storico particolarmente importante avrebbe dovuto essere valutato dalla

Soprintendenza al fine di disporre gli eventuali conseguenti provvedimenti di

tutela e di rispondere alle questioni poste dal magistrato inquirente.

Ha

chiesto di ricevere un elenco dettagliato (corredato da eventuale

documentazione fotografica) dei pezzi che componevano tale corpus o

comunque ogni informazione utile per conoscere la natura e la consistenza della

documentazione sequestrata.

e. Con

scritto 12.10.2021 (AI 45) il procuratore pubblico ha inviato a RE 1 copia del

citato scritto del Ministero della cultura, Soprintendenza Archivistica e

Bibliografica del Lazio. Ha invitato l’accusatore privato, in ossequio al

diritto di essere sentito, a determinarsi in merito alla richiesta della Soprintendenza,

domandandogli se si opponesse all’invio del catalogo degli oggetti allestito da

__________, archivista di __________, trasmesso da __________ (nell’inc. MP

2020.2730).

f. Con

scritto 30.11./1.12.2021 (AI 49), dopo sollecito (AI 48), RE 1 ha comunicato al

magistrato inquirente che avrebbe valutato senz’altro di mettersi in contatto

direttamente con l’autorità amministrativa italiana per fornirle,

all’occasione, collaborazione e quindi pure le informazioni che essa,

attraverso il procuratore pubblico, chiedeva in merito agli __________.

g. Il

pubblico ministero, con scritto 1.12.2021 a RE 1 (AI 50), ha evidenziato che

nel procedimento penale quest’ultimo è parte, per cui riteneva non soltanto

poco opportuno, ma anche irrituale e dunque da evitare assolutamente, che si

rivolgesse direttamente alla Soprintendenza dei Beni Culturali del Lazio, passo

che aveva già intrapreso il magistrato inquirente. Ha segnalato che la

trasmissione del catalogo allestito da __________ era l’unica soluzione

possibile in vista di determinare l’interesse oggettivo dello Stato italiano rispetto

agli oggetti di cui agli __________. Pertanto, per un celere chiarimento della

fattispecie, che presupponeva l’acquisizione della posizione ufficiale della

Soprintendenza, ha diffidato RE 1 dall’intervenire direttamente presso la

Soprintendenza dei Beni Culturali del Lazio. Ha invitato a pronunciarsi sulla

richiesta di quest’ultima.

h. Il

2.12.2021 (AI 53), prendendo posizione sullo scritto dello stesso giorno di RE

1 (AI 52), il procuratore pubblico ha anzitutto indicato che, al fine del

procedimento penale, era necessario acquisire una risposta del competente ufficio

che non fosse mediata da una delle parti. Ha addotto che, per poter acquisire

prove non opinabili, aveva ritenuto di dover diffidare RE 1, facendo leva sulla

buona fede (era stata omessa qualsiasi sanzione, compreso il richiamo giusta

l’art. 292 CP), dall’intraprendere un passo che qualsiasi controparte avrebbe

avuto (agevole) modo non solo di interpretare negativamente, ma anche di

strumentalizzare, dilatando ulteriormente i tempi.

Il

pubblico ministero ha affermato che, viste le opposte posizioni delle parti al

procedimento, gli sembrava pacifico che soltanto una risposta diretta della

Soprintendenza avrebbe potuto chiarire se gli oggetti sequestrati non fossero oggettivamente

di interesse per lo Stato italiano, nel qual caso ci sarebbero stati i

presupposti per procedere all’interrogatorio dei denunciati/querelati e,

parimenti, per addivenire ad una definizione del procedimento penale.

i. Con

gravame 10/13.12.2021 RE 1 postula che la pronuncia 1.12.2021 sia annullata e

che al magistrato inquirente sia ordinato di procedere oltre e senza ritardo

nell’istruzione disponendo l’interrogatorio di __________ e di __________.

Il

reclamante, ricordati segnatamente il procedimento penale inc. MP 2020.2730, il

suo esposto 10.7.2020, i seguenti atti istruttori e lo scambio di

corrispondenza tra il procuratore pubblico ed il suo legale, rileva che

l’eventuale interesse futuro dello Stato italiano ed ogni altra futura

dichiarazione dello Stato italiano circa lo statuto di “bene culturale”

– a quel momento non dato – degli __________, sarebbero circostanze del

tutto anodine ed irrilevanti per il procedimento penale. Le affermazioni

ritenute lesive del suo onore rispettivamente fondanti il reato di denuncia

mendace dovrebbero infatti essere valutate alla luce delle circostanze (di

fatto e di diritto), e quindi anche dello statuto degli __________, nel marzo

2015, momento in cui essi, per decisione e cura del proprietario, sarebbero

stati importati in Svizzera, ovvero al più tardi nel luglio 2020, momento in

cui le affermazioni sarebbero state fatte e propagate dai media. Le asserzioni lesive

dell’onore nulla avrebbero comunque a che vedere con l’interesse (attuale oppure

futuro) dello Stato italiano sugli __________.

La

diffida di cui allo scritto 1.12.2021 del magistrato inquirente sarebbe

inadeguata, arbitraria ed illegittima (siccome senza base legale).

j. Delle

ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e della duplica,

si dirà – se necessario – in seguito.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

In

applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,

entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,

in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,

ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui

esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame, inoltrato il 10.12.2021 dal reclamante contro lo scritto 1.12.2021 del

procuratore pubblico, è tempestivo (perché

introdotto nel termine di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP).

1.3

1.3.1

Ai

sensi dell’art. 393 CPP il reclamo è ammissibile contro decisioni, atti

procedurali o omissioni che si manifestano all’esterno e che toccano

direttamente gli interessi giuridicamente protetti delle parti (BSK StPO – P.

GUIDON, 2. ed., art. 393 CPP n. 6; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP

n. 10; N. SCHMID / D. JOSITSCH – StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 393 CPP n.

2).

Le

decisioni giusta la predetta norma sono disposizioni concrete ed individuali

di, segnatamente, un procuratore pubblico, che fondano – sulla base del CPP – effetti

giuridici vincolanti per il destinatario (ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art.

393.

CPP n. 10).

Non

sono decisioni in tal senso garanzie, informazioni e raccomandazioni

dell’autorità, che non creano conseguenze giuridiche vincolanti (ZK StPO – A.J.

KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 10).

1.3.2

Il

reclamante impugna lo scritto 1.12.2021 del magistrato inquirente, con cui ha

diffidato RE 1 dall’intervenire direttamente presso la Soprintendenza dei Beni

Culturali del Lazio.

Ora,

è manifesto che una tale diffida non abbia alcuna portata giuridica: si tratta

unicamente di un invito del procuratore pubblico all’accusatore privato di non

agire presso tale autorità italiana.

La

diffida in questione non si fonda in effetti su alcuna base legale, che difatti

il pubblico ministero non esplicita nel suo scritto.

L’art. 73 cpv. 2 CPP (secondo cui, se lo scopo del

procedimento o un interesse privato lo richiede, chi dirige il procedimento

può, richiamato l’art. 292 CP, obbligare l’accusatore privato, altri

partecipanti al procedimento e i loro patrocinatori a serbare il segreto sul

procedimento medesimo e sulle persone coinvolte; tale obbligo va limitato nel

tempo), a prescindere dal fatto che in concreto non si tratta di serbare segreti,

non è peraltro base legale per imporre un divieto di contattare (ZK StPO – D.

BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 73 CPP n. 9; BSK StPO –

U. SAXER / S. THURNHEER, op. cit., art. 73 CPP n. 16).

Il

fatto che la diffida non sia vincolante per RE 1 è del resto riconosciuto dallo

stesso procuratore pubblico, che il 2.12.2021 (AI 53), prendendo posizione

sullo scritto dello stesso giorno dell’accusatore privato (AI 52), ha indicato

– all’indirizzo del suo legale – che “Ovviamente lei è libero di consigliare

al meglio il suo cliente sulla strategia procedurale che intende adottare e di

promuovere i reclami che riterrà meglio adeguati alla stessa, così come il

signor RE 1 preferisce rivolgersi direttamente alla Soprintendenza, eludendo

l’intervento di chi dirige il procedimento.”

1.3.3

Si

deve quindi concludere che la diffida di cui allo scritto 1.12.2021 del magistrato

inquirente non sia una decisione giusta l’art. 80 cpv. 1 CPP (BSK StPO – N.

STOHNER, op. cit., art. 80 CPP n. 1 ss.), per cui non è impugnabile ai sensi dell’art.

393.

cpv. 1 lit. a CPP.

1.4

In

difetto di una decisione contestabile, il gravame è irricevibile.

2.

Si

possono nondimeno esporre alcune considerazioni.

Il

procedimento a carico di ignoti, identificati segnatamente in __________ ed in __________,

è pendente per i reati di diffamazione, calunnia e denuncia mendace in

relazione al contenuto dell’articolo intitolato “Gli archivi del __________

sotto sequestro in Ticino” pubblicato il 3.7.2020 sul sito del Corriere del

Ticino.

Il

magistrato inquirente, in applicazione dell’art. 308 cpv. 1 CPP, nell’ambito

dell’istruzione, deve dunque accertare i fatti e determinarne le conseguenze

giuridiche in modo tale da poter chiudere la procedura preliminare. Deve perciò,

in altre parole, stabilire se quanto riportato nel suddetto articolo adempia i

reati ipotizzati.

Si

ricorda al proposito, per quanto concerne i reati contro l’onore, che la prova

liberatoria – che implica che il reato sia stato commesso dal profilo

oggettivo/soggettivo e che non ci siano motivi di giustificazione [che

prevalgono sulla prova liberatoria (decisione TF 6B_584/2016 del 6.2.2017

consid. 3.1.3.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, 4. ed., art. 173 CP n. 12)] –

spetta, come si evince dal tenore dell’art. 173 cifra 2 CP, al colpevole

(BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 13/21; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH

/ M.J. LEHMKUHL, 4. ed., art. 173 CP n. 14).

L’onere

della prova non compete quindi al procuratore pubblico.

Non

spetta inoltre al pubblico ministero, e più in generale alle autorità penali,

risolvere vertenze di carattere civile, da definire – per l’appunto – con i

mezzi messi a disposizione dal diritto civile.

Ciò

detto, si invita il magistrato inquirente a portare a termine senza indugio il

procedimento e ad emanare le relative decisioni.

3.

Il

gravame è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del

reclamante, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera