60.2021.373
Reclamo dell'accusatore privato contro uno scritto del procuratore pubblico con cui veniva diffidato di non prendere contatti con terzi. impugnabilità
1 aprile 2022Italiano14 min
diari e cartoline, beni che gli avrebbe donato la figlia unica dell’artista – ha denunciato __________ per appropriazione
Source ti.ch
Incarto n.
60.2021.373
Lugano
1 aprile 2022/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 10/13.12.2021 presentato da
RE 1, ,
patr. da: avv. PR 1, ,
contro
lo scritto 1.12.2021 del procuratore pubblico Andrea
Gianini nell’ambito del procedimento penale dipendente da suo esposto presentato
il 10.7.2020 nei confronti di ignoti, identificati segnatamente in __________
ed in __________, per titolo di diffamazione, calunnia e denuncia mendace
(inc. MP 2020.5508);
richiamate le osservazioni 15.12.2021 e
21.12.2021 (duplica) del magistrato inquirente – che ha postulato la reiezione
del gravame – e 17/20.12.2021 (replica) di RE 1 – che si è confermato nelle sue
argomentazioni –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Il 31.3./1.4.2020 RE 1 – che si è descritto archivista a vita e proprietario
degli “__________” (__________), composti segnatamente da lettere, fotografie,
diari e cartoline, beni che gli avrebbe donato la figlia unica dell’artista – ha denunciato __________ per appropriazione
indebita e/o truffa e falsità in documenti, rimproverandole di essersi
indebitamente impossessata degli __________.
Nel
contesto del procedimento (inc. MP 2020.2730) il 24.4.2020 il pubblico
ministero ha disposto il sequestro degli __________. Essi sono stati
sequestrati a __________ il 27.4.2020.
b. Il
10.7.2020 (AI 1) RE 1 ha denunciato/querelato ignoti, identificati segnatamente
in __________ ed in __________, per diffamazione, calunnia e denuncia mendace
in merito al contenuto dell’articolo intitolato “Gli archivi del __________
sotto sequestro in Ticino” pubblicato il __________ sul sito del Corriere
del Ticino (www.cdt.ch), in
cui veniva riportato quanto sarebbe stato rivelato dalla giornalista __________
e dal criminologo __________, autori del libro-inchiesta “__________”.
Nell’articolo
in questione veniva esposto, in particolare, che i predetti avrebbero addotto
che il materiale componente gli __________ era giunto in Svizzera dopo essere
stato indebitamente sottratto allo Stato italiano, che nel 2006 gli __________
erano stati ceduti al patrimonio nazionale italiano dalla nipote di __________
e che gli __________, con un accordo sospetto tra RE 1 e __________, erano poi
definitivamente “volati” all’estero. Tutti questi fatti, secondo il
denunciante/querelante, non sarebbero stati veritieri.
RE
1 si è costituito accusatore privato.
Il
suddetto esposto è stato registrato come inc. MP 2020.5508.
c. Con
scritto 17.9.2021 (AI 40), nel procedimento penale inc. MP 2020.5508, il procuratore
pubblico ha interpellato il Ministero per i beni e le attività culturali e per
il turismo, IT – Roma.
Il
magistrato inquirente ha ricordato che era titolare di un procedimento per
appropriazione indebita nel cui contesto aveva disposto il sequestro degli __________
e, inoltre, di un procedimento per reati contro l’onore per esternazioni
formulate da __________ e da __________ nei confronti di RE 1. Ha indicato che
secondo i querelati esistevano documenti attestanti l’interesse dello Stato
italiano agli __________. RE 1, da parte sua, aveva prodotto uno scritto
3.6.2019 dell’allora soprintendente del citato Ministero, secondo cui gli __________
non erano stati dichiarati di interesse culturale, essendo composti da
testimonianze sporadiche dell’artista e da altra documentazione definita “letteratura
grigia”.
Il
pubblico ministero ha aggiunto che, per stabilire se determinate esternazioni
configurassero, o meno, i reati di diffamazione o di calunnia, doveva appurare
quale fosse, per lo Stato italiano, l’importanza che rivestiva il materiale di
cui agli __________.
Ha
specificato che aveva già domandato precisazioni in merito alla Procura di IT –
Roma, senza nondimeno ricevere risposta.
Il
procuratore pubblico ha quindi chiesto al soprintendente del Ministero per i
beni e le attività culturali e per il turismo di indicare se lo Stato italiano
fosse, o meno, interessato ad acquistare – oppure anche solo a tutelare,
eventualmente quale “bene culturale privato” – i cimeli di cui agli __________
rispettivamente di segnalare se tali beni fossero di esclusiva pertinenza
privata.
Ha
infine evidenziato che una risposta diretta ed inequivocabile avrebbe permesso
di definire non solo la fattispecie penale di sua competenza, ma anche
l’aspetto civilistico che comprendeva la facoltà di alienare liberamente, in
tutto od in parte, detti cimeli, informazione che avrebbe avuto un interesse
nel caso principale (ossia nel procedimento per titolo di appropriazione
indebita).
d. Il
12.10.2021 (AI 44) è pervenuta al pubblico ministero la presa di posizione del
Ministero della cultura, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio,
IT – Roma, in cui esso ha indicato che, come già espresso nello scritto
3.6.2019, gli __________ non erano stati dichiarati di interesse culturale, per
cui non erano un bene culturale per lo Stato italiano. Ha aggiunto che non si
poteva escludere che il corpus documentale, sequestrato dal Ministero
pubblico, costituisse documentazione ulteriore rispetto a quella visionata in
occasione di un sopralluogo conoscitivo del 14.11.2011. In tal caso, il suo interesse
storico particolarmente importante avrebbe dovuto essere valutato dalla
Soprintendenza al fine di disporre gli eventuali conseguenti provvedimenti di
tutela e di rispondere alle questioni poste dal magistrato inquirente.
Ha
chiesto di ricevere un elenco dettagliato (corredato da eventuale
documentazione fotografica) dei pezzi che componevano tale corpus o
comunque ogni informazione utile per conoscere la natura e la consistenza della
documentazione sequestrata.
e. Con
scritto 12.10.2021 (AI 45) il procuratore pubblico ha inviato a RE 1 copia del
citato scritto del Ministero della cultura, Soprintendenza Archivistica e
Bibliografica del Lazio. Ha invitato l’accusatore privato, in ossequio al
diritto di essere sentito, a determinarsi in merito alla richiesta della Soprintendenza,
domandandogli se si opponesse all’invio del catalogo degli oggetti allestito da
__________, archivista di __________, trasmesso da __________ (nell’inc. MP
2020.2730).
f. Con
scritto 30.11./1.12.2021 (AI 49), dopo sollecito (AI 48), RE 1 ha comunicato al
magistrato inquirente che avrebbe valutato senz’altro di mettersi in contatto
direttamente con l’autorità amministrativa italiana per fornirle,
all’occasione, collaborazione e quindi pure le informazioni che essa,
attraverso il procuratore pubblico, chiedeva in merito agli __________.
g. Il
pubblico ministero, con scritto 1.12.2021 a RE 1 (AI 50), ha evidenziato che
nel procedimento penale quest’ultimo è parte, per cui riteneva non soltanto
poco opportuno, ma anche irrituale e dunque da evitare assolutamente, che si
rivolgesse direttamente alla Soprintendenza dei Beni Culturali del Lazio, passo
che aveva già intrapreso il magistrato inquirente. Ha segnalato che la
trasmissione del catalogo allestito da __________ era l’unica soluzione
possibile in vista di determinare l’interesse oggettivo dello Stato italiano rispetto
agli oggetti di cui agli __________. Pertanto, per un celere chiarimento della
fattispecie, che presupponeva l’acquisizione della posizione ufficiale della
Soprintendenza, ha diffidato RE 1 dall’intervenire direttamente presso la
Soprintendenza dei Beni Culturali del Lazio. Ha invitato a pronunciarsi sulla
richiesta di quest’ultima.
h. Il
2.12.2021 (AI 53), prendendo posizione sullo scritto dello stesso giorno di RE
1 (AI 52), il procuratore pubblico ha anzitutto indicato che, al fine del
procedimento penale, era necessario acquisire una risposta del competente ufficio
che non fosse mediata da una delle parti. Ha addotto che, per poter acquisire
prove non opinabili, aveva ritenuto di dover diffidare RE 1, facendo leva sulla
buona fede (era stata omessa qualsiasi sanzione, compreso il richiamo giusta
l’art. 292 CP), dall’intraprendere un passo che qualsiasi controparte avrebbe
avuto (agevole) modo non solo di interpretare negativamente, ma anche di
strumentalizzare, dilatando ulteriormente i tempi.
Il
pubblico ministero ha affermato che, viste le opposte posizioni delle parti al
procedimento, gli sembrava pacifico che soltanto una risposta diretta della
Soprintendenza avrebbe potuto chiarire se gli oggetti sequestrati non fossero oggettivamente
di interesse per lo Stato italiano, nel qual caso ci sarebbero stati i
presupposti per procedere all’interrogatorio dei denunciati/querelati e,
parimenti, per addivenire ad una definizione del procedimento penale.
i. Con
gravame 10/13.12.2021 RE 1 postula che la pronuncia 1.12.2021 sia annullata e
che al magistrato inquirente sia ordinato di procedere oltre e senza ritardo
nell’istruzione disponendo l’interrogatorio di __________ e di __________.
Il
reclamante, ricordati segnatamente il procedimento penale inc. MP 2020.2730, il
suo esposto 10.7.2020, i seguenti atti istruttori e lo scambio di
corrispondenza tra il procuratore pubblico ed il suo legale, rileva che
l’eventuale interesse futuro dello Stato italiano ed ogni altra futura
dichiarazione dello Stato italiano circa lo statuto di “bene culturale”
– a quel momento non dato – degli __________, sarebbero circostanze del
tutto anodine ed irrilevanti per il procedimento penale. Le affermazioni
ritenute lesive del suo onore rispettivamente fondanti il reato di denuncia
mendace dovrebbero infatti essere valutate alla luce delle circostanze (di
fatto e di diritto), e quindi anche dello statuto degli __________, nel marzo
2015, momento in cui essi, per decisione e cura del proprietario, sarebbero
stati importati in Svizzera, ovvero al più tardi nel luglio 2020, momento in
cui le affermazioni sarebbero state fatte e propagate dai media. Le asserzioni lesive
dell’onore nulla avrebbero comunque a che vedere con l’interesse (attuale oppure
futuro) dello Stato italiano sugli __________.
La
diffida di cui allo scritto 1.12.2021 del magistrato inquirente sarebbe
inadeguata, arbitraria ed illegittima (siccome senza base legale).
j. Delle
ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e della duplica,
si dirà – se necessario – in seguito.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
In
applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,
entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,
in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,
ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui
esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra
impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
gravame, inoltrato il 10.12.2021 dal reclamante contro lo scritto 1.12.2021 del
procuratore pubblico, è tempestivo (perché
introdotto nel termine di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP).
1.3
1.3.1
Ai
sensi dell’art. 393 CPP il reclamo è ammissibile contro decisioni, atti
procedurali o omissioni che si manifestano all’esterno e che toccano
direttamente gli interessi giuridicamente protetti delle parti (BSK StPO – P.
GUIDON, 2. ed., art. 393 CPP n. 6; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP
n. 10; N. SCHMID / D. JOSITSCH – StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 393 CPP n.
2).
Le
decisioni giusta la predetta norma sono disposizioni concrete ed individuali
di, segnatamente, un procuratore pubblico, che fondano – sulla base del CPP – effetti
giuridici vincolanti per il destinatario (ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art.
393.
CPP n. 10).
Non
sono decisioni in tal senso garanzie, informazioni e raccomandazioni
dell’autorità, che non creano conseguenze giuridiche vincolanti (ZK StPO – A.J.
KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 10).
1.3.2
Il
reclamante impugna lo scritto 1.12.2021 del magistrato inquirente, con cui ha
diffidato RE 1 dall’intervenire direttamente presso la Soprintendenza dei Beni
Culturali del Lazio.
Ora,
è manifesto che una tale diffida non abbia alcuna portata giuridica: si tratta
unicamente di un invito del procuratore pubblico all’accusatore privato di non
agire presso tale autorità italiana.
La
diffida in questione non si fonda in effetti su alcuna base legale, che difatti
il pubblico ministero non esplicita nel suo scritto.
L’art. 73 cpv. 2 CPP (secondo cui, se lo scopo del
procedimento o un interesse privato lo richiede, chi dirige il procedimento
può, richiamato l’art. 292 CP, obbligare l’accusatore privato, altri
partecipanti al procedimento e i loro patrocinatori a serbare il segreto sul
procedimento medesimo e sulle persone coinvolte; tale obbligo va limitato nel
tempo), a prescindere dal fatto che in concreto non si tratta di serbare segreti,
non è peraltro base legale per imporre un divieto di contattare (ZK StPO – D.
BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 73 CPP n. 9; BSK StPO –
U. SAXER / S. THURNHEER, op. cit., art. 73 CPP n. 16).
Il
fatto che la diffida non sia vincolante per RE 1 è del resto riconosciuto dallo
stesso procuratore pubblico, che il 2.12.2021 (AI 53), prendendo posizione
sullo scritto dello stesso giorno dell’accusatore privato (AI 52), ha indicato
– all’indirizzo del suo legale – che “Ovviamente lei è libero di consigliare
al meglio il suo cliente sulla strategia procedurale che intende adottare e di
promuovere i reclami che riterrà meglio adeguati alla stessa, così come il
signor RE 1 preferisce rivolgersi direttamente alla Soprintendenza, eludendo
l’intervento di chi dirige il procedimento.”
1.3.3
Si
deve quindi concludere che la diffida di cui allo scritto 1.12.2021 del magistrato
inquirente non sia una decisione giusta l’art. 80 cpv. 1 CPP (BSK StPO – N.
STOHNER, op. cit., art. 80 CPP n. 1 ss.), per cui non è impugnabile ai sensi dell’art.
393.
cpv. 1 lit. a CPP.
1.4
In
difetto di una decisione contestabile, il gravame è irricevibile.
2.
Si
possono nondimeno esporre alcune considerazioni.
Il
procedimento a carico di ignoti, identificati segnatamente in __________ ed in __________,
è pendente per i reati di diffamazione, calunnia e denuncia mendace in
relazione al contenuto dell’articolo intitolato “Gli archivi del __________
sotto sequestro in Ticino” pubblicato il 3.7.2020 sul sito del Corriere del
Ticino.
Il
magistrato inquirente, in applicazione dell’art. 308 cpv. 1 CPP, nell’ambito
dell’istruzione, deve dunque accertare i fatti e determinarne le conseguenze
giuridiche in modo tale da poter chiudere la procedura preliminare. Deve perciò,
in altre parole, stabilire se quanto riportato nel suddetto articolo adempia i
reati ipotizzati.
Si
ricorda al proposito, per quanto concerne i reati contro l’onore, che la prova
liberatoria – che implica che il reato sia stato commesso dal profilo
oggettivo/soggettivo e che non ci siano motivi di giustificazione [che
prevalgono sulla prova liberatoria (decisione TF 6B_584/2016 del 6.2.2017
consid. 3.1.3.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, 4. ed., art. 173 CP n. 12)] –
spetta, come si evince dal tenore dell’art. 173 cifra 2 CP, al colpevole
(BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 13/21; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH
/ M.J. LEHMKUHL, 4. ed., art. 173 CP n. 14).
L’onere
della prova non compete quindi al procuratore pubblico.
Non
spetta inoltre al pubblico ministero, e più in generale alle autorità penali,
risolvere vertenze di carattere civile, da definire – per l’appunto – con i
mezzi messi a disposizione dal diritto civile.
Ciò
detto, si invita il magistrato inquirente a portare a termine senza indugio il
procedimento e ad emanare le relative decisioni.
3.
Il
gravame è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del
reclamante, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera