Lexipedia

Decisione

60.2021.376

Reclamo dell'imputato contro il decreto del procuratore pubblico di nomina del perito e di posa dei quesiti

23 maggio 2022Italiano43 min

corso del 2013 è stato promosso un procedimento in relazione al fallimento, pronunciato

Source ti.ch

Incarto n.

60.2021.376

60.2021.378

60.2021.379

60.2021.381

Lugano

23 maggio 2022/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sui reclami 10/13.12.2021 (inc.

60.2021.376), 13/14.12.2021 (inc. 60.2021.378),

15/16.12.2021 (inc. 60.2021.379) e 16/17.12.2021 (inc.

60.2021.381) presentati da

RE 1, ,

patr. da: PR 1, ,

(inc. 60.2021.376)

PI 3, ,

patr. da: avv. PR 4, ,

(inc. 60.2021.378)

PI 5, ,

patr. da: avv. PR 6, ,

(inc. 60.2021.379)

e

PI 2, ,

patr. da: avv. PR 3, ,

(inc. 60.2021.381)

contro

i decreti 30.11.2021 del procuratore pubblico

Daniele Galliano con cui ha designato __________ perito nel procedimento inc.

MP 2013.2620 per titolo di amministrazione infedele aggravata, bancarotta

fraudolenta e frode nel pignoramento, diminuzione dell’attivo in danno dei

creditori e cattiva gestione, rispettivamente con cui ha preso posizione

sulle osservazioni degli interessati dal procedimento penale sulla persona

del perito e sui quesiti peritali;

richiamati gli scritti 15/17.12.2021,

17/20.12.2021 e 20/22.12.2021 di PI 1 (patr. da: avv. PR 2, __________) – che

si è rimesso al giudizio della Corte –, 21.12.2021 del magistrato inquirente –

che si è parimenti rimesso al giudizio della Corte –, 17/20.12.2021 e

20/21.12.2021 di PI 5 – che ha comunicato di aderire ai reclami – e 30/31.12.2021

di PI 4 (patr. da: avv. PR 5, __________) – che ha chiesto la reiezione dei

reclami –;

preso atto che gli ulteriori interessati

dai reclami, interpellati, non hanno osservato;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Nel

corso del 2013 è stato promosso un procedimento in relazione al fallimento, pronunciato

il 27.7.2012 dalla Pretura del distretto di __________, della __________, __________,

oggi in liquidazione, attiva nel campo del fotovoltaico (inc. MP 2013.2620).

A

carico degli imputati PI 1 (già amministratore unico e presidente), PI 2 (già

direttore generale e membro), PI 3 (già membro), PI 4 (già direttore), RE 1 (già

revisore) e PI 5 (già revisore) sono ipotizzati i reati di amministrazione infedele aggravata, bancarotta

fraudolenta e frode nel pignoramento, diminuzione dell’attivo in danno dei

creditori e, ancora, cattiva gestione.

b. In

data 11.10.2021 il procuratore pubblico Daniele Galliano, nel frattempo

divenuto titolare del procedimento penale, ha comunicato alle parti la sua

intenzione di nominare __________ (__________, __________), perito revisore

iscritto all’albo ASR, quale perito nel procedimento. In applicazione dell’art.

184 cpv. 3 CPP ha assegnato loro un termine per pronunciarsi sul perito e sui

quesiti [“determini il perito se le misure messe in atto dal Consiglio di

amministrazione di __________ (in liquidazione) dopo il 31 dicembre 2009

potevano essere ritenute sufficienti; determini il perito se a seguito dello

scritto del 23 dicembre 2010 dei revisori, il Consiglio di amministrazione di __________

(in liquidazione) poteva allestire un bilancio ai valori di continuazione,

ricorrendo alla continuità aziendale; determini il perito se dopo il 31

dicembre 2010 l’Ufficio di revisione avrebbe dovuto imporre di allestire un

bilancio ai valori di liquidazione; determini il perito se vi è stato un ritardo

da parte del CdA, rispettivamente da parte dell’Ufficio di revisione, nel

deposito dei bilanci al Giudice ex art. 725 cpv. 2 CO e, in caso affermativo, a

partire da quando spiegandone le ragioni; in caso di risposta affermativa alla

domanda precedente, determini il perito il calcolo dell’aggravio, tenendo in

considerazione i crediti insinuati nella graduatoria fallimentare.”] (AI

171).

c. PI

2 (AI 172/179), RE 1 (AI 173), PI 5 (AI 174) e PI 3 (AI 175) si sono opposti

alla nomina di __________ quale perito perché ella sarebbe stata vicedirettrice

rispettivamente direttrice sostituta della __________ (oggi in liquidazione), __________,

di cui cinque dirigenti sarebbero stati rinviati a giudizio nell’ambito di un

procedimento penale per reati analoghi a quelli di cui al procedimento inc. MP

2013.2620. Hanno chiesto la trasmissione del curriculum vitae di __________.

Hanno parzialmente contestato i quesiti peritali.

PI

4 (AI 178) non si è opposto al perito ed ai quesiti.

d. Con

decreto 30.11.2021 il procuratore pubblico ha preso posizione sulle

osservazioni degli imputati in merito a perito e quesiti.

Il

magistrato inquirente ha anzitutto indicato – con riferimento alla censura

inerente alla mancata trasmissione del curriculum vitae del perito – che

esso era disponibile (in forma riassuntiva) sul sito internet della __________;

il tema poteva inoltre essere subito evaso con la trasmissione del curriculum

vitae, richiesto al perito.

Egli

ha poi esposto che dal registro di commercio emergeva effettivamente che il

perito aveva lavorato per la __________, assumendo la carica di vicedirettore.

La questione appariva nondimeno irrilevante già soltanto perché il fatto di

aver lavorato in passato per un grande gruppo industriale ticinese coinvolto

(suo malgrado) in un procedimento penale non era assolutamente un motivo di

ricusazione del perito. Altrimenti, a seguire la tesi delle difese degli

imputati, pochi avrebbero potuto ricoprire la carica di periti giudiziari (si

pensasse, ad esempio, a grandi società di revisione o a grandi fiduciarie). In

ogni caso l’inchiesta penale che riguardava detta società era da tempo

conclusa; il caso era pendente davanti al Tribunale penale cantonale. I fatti

ritenuti nell’atto di accusa erano temporalmente successivi (di parecchi anni)

a quando il perito lavorava in quella società; l’atto di accusa non riguardava

il fallimento della __________. La critica sulla scelta del perito era dunque

irrilevante.

PI

2 aveva chiesto di estromettere dagli atti esaminabili dal perito il rapporto

di ricostruzione finanziaria della polizia giudiziaria 19.8.2016 (AI 84). Per

il pubblico ministero, la richiesta era veramente al limite perché esso era un

atto istruttorio che faceva parte degli atti ed era proprio il punto decisivo

su cui il perito doveva confrontarsi. Non era possibile selezionare gli atti da

trasmettere al perito: questi doveva avere una conoscenza totale dell’incarto.

La questione era già stata risolta da questa Corte (decisione CRP 60.2019.172

del 30.7.2019 consid. 3.3.1.).

PI

5 e PI 3 avevano contestato la scelta dei quesiti peritali, proponendone altri

in sostituzione. Le loro richieste potevano essere accolte, seppur con una

formulazione leggermente diversa rispetto a quella proposta. L’ultimo quesito

sul calcolo dell’aggravio doveva essere stralciato perché la sentenza da loro

citata sulla liquidazione ipotetica era resa solo in ambito civile e non

riguardava il diritto penale. Era in ogni caso sempre possibile proporre

quesiti peritali aggiuntivi anche in fase di delucidazione della perizia e

ancora successivamente.

In

queste circostanze, la nomina del perito era confermata, con emanazione del

decreto di nomina, con decisione separata.

e. Con

decreto 30.11.2021 il procuratore pubblico, ritenuto che sulla base degli atti

istruttori esperiti reputava necessaria l’esecuzione di una perizia concernente

il fallimento della __________, ha designato __________ perito nel procedimento

penale.

Egli

ha indicato che il procedimento riguardava il fallimento della __________ e che

l’ipotesi accusatoria si basava sostanzialmente su tre punti: i) il versamento

di CHF 50'000.00 a PI 3 il 23.12.2009, quando la società si trovava in perdita

di capitale; ii) la questione a sapere se le misure messe in atto dal consiglio

di amministrazione il 31.12.2009 potevano essere ritenute sufficienti; iii) la

questione a sapere se era possibile allestire il bilancio il 31.12.2010 a

valori di continuazione. Per il magistrato inquirente, ad eccezione del punto

i), le altre questioni erano estremamente complesse e richiedevano conoscenze

contabili approfondite, per cui era necessario fare capo ad un perito

giudiziario.

Il

pubblico ministero ha quindi esposto i quesiti a cui doveva rispondere il

perito [“Determini il perito, in base alle risultanze istruttorie e alla

luce delle situazioni e prospettive aziendali e di mercato, se dal 31.12.2009

in poi, le misure di risanamento messe in atto dal Consiglio di amministrazione

di __________ (in liquidazione) potevano essere ritenute sufficienti,

rispettivamente se l’Ufficio di revisione avrebbe potuto avere dei motivi per

non ritenere adeguate suddette misure di risanamento; Determini il perito, in

base alle risultanze istruttorie e alla luce delle situazioni e prospettive

aziendali e di mercato, se l’Ufficio di revisione avrebbe dovuto avere dei

motivi per non ritenere attendibile l’ipotesi di continuità aziendale

utilizzata dal CdA di __________ nell’allestimento del conto annuale al

31.12.2010; In base alla risposta al quesito precedente, determini il perito se

dopo il 31 dicembre 2010 si potevano stimare i beni aziendali a valori di

continuazione o se l’Ufficio di revisione, in base alle informazioni

disponibili, avrebbe già dovuto ritenere impossibilitata la continuità

aziendale (e se si da quando) tale da imporre al CdA di allestire un bilancio a

valori di alienazione, indicando in dettaglio i motivi.”].

f. Con

gravame 10/13.12.2021 (inc. 60.2021.376) RE 1 contesta i decreti 30.11.2021, di cui chiede la

riforma rispettivamente l’annullamento con designazione di un altro perito e

con altri quesiti.

Il

reclamante censura anzitutto la nomina di __________ quale perito. Adduce che

non sarebbe stato trasmesso alcun curriculum vitae. Ella sarebbe titolare

della __________, il cui sito indicherebbe unicamente che ella sarebbe “membro

Expert Suisse e socia dell’OCCT (Ordine dei Commercialisti del Canton Ticino)”.

Informazioni che non avrebbero permesso di minimamente valutare oggettivamente

l’idoneità della persona dal profilo delle conoscenze tecniche e

dell’esperienza. Ella non sarebbe comunque idonea ad agire quale perito

giudiziario nel caso concreto.

__________

avrebbe ricoperto la carica di vicedirettrice della __________ dal 22.6.2009 al

10.12.2012. Sarebbe di pubblico dominio la notizia secondo cui ex dirigenti

della società siano implicati in un procedimento penale per i reati di

amministrazione infedele aggravata, diminuzione dell’attivo e cattiva gestione,

nella titolarità del procuratore pubblico Daniele Galliano. Il procedimento non

sarebbe concluso; sarebbe pendente davanti al Tribunale penale cantonale. Il

fatto che, per il magistrato inquirente, la carica di __________ in detta

società sarebbe irrilevante non darebbe certamente conto che la persona che

viene prospettata quale perita sarebbe stata dirigente – e non semplice

impiegata come affermerebbe il pubblico ministero – di una società i cui

dirigenti sarebbero tutt’ora oggetto di un procedimento penale non ancora

concluso, il tutto per questioni giuridiche analoghe a quelle per cui si

procederebbe nel procedimento inc. MP 2013.2620.

Ci

sarebbe dunque incompatibilità con la carica di perito non potendo __________

essere oggettivamente e psicologicamente distante da problematiche per le quali

un procedimento penale, peraltro di richiamo mediatico, sarebbe ancora in corso

e che vedrebbe imputati i propri ex colleghi dirigenti. La decisione del

procuratore pubblico sarebbe quindi del tutto incomprensibile.

Il

magistrato inquirente ammetterebbe che avrebbe dovuto valutare (anche solo per

escludere condotte penali) la posizione di tutti i dirigenti della __________,

su un periodo necessariamente lungo. Essendo tuttavia il procedimento penale

ancora aperto ed essendo persino ancora aperta la possibilità che l’atto di

accusa venga modificato dal giudice o rimandato al procuratore pubblico per

essere completato con eventuali ulteriori autori, la nomina di __________

sarebbe del tutto inopportuna.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale in tema di ricusazione, anche le

percezioni esterne sarebbero sufficienti a fondare l’esistenza di dubbi sull’imparzialità

del perito giudiziario.

Sarebbe

incontestato ed oggettivo che __________ sia stata dirigente della suddetta

società e che i dirigenti della società siano stati indagati e rinviati a

giudizio per reati analoghi a quelli di cui all’inc. MP 2013.2620. Sarebbe

oggettivo che quel caso sia paragonabile al caso della __________. Ci sarebbe

addirittura stata un’interrogazione parlamentare. Non sarebbe quindi possibile

escludere a priori e con certezza che la persona nominata perito non possa

avere interessi, e non possa dunque risultare prevenuta, nel valutare condotte

per cui i propri ex colleghi di lavoro e colleghi dirigenti della società sono stati

rinviati a giudizio.

Il

reclamante non comprenderebbe perché il procuratore pubblico non abbia

riproposto i primi due quesiti da lui indicati nello scritto 11.10.2021. Chiede

che essi vengano ripresentati.

Nei

quesiti indicati nel decreto 30.11.2021 il magistrato inquirente non avrebbe

recepito la nozione di motivi “manifesti”, che sarebbe alla base di

un’eventuale responsabilità penale del revisore. Per il reclamante, quindi, la

perizia giudiziaria dovrebbe essere calibrata in funzione in primis di

accertamenti fattuali in merito alle scelte ed alle valutazioni del consiglio di

amministrazione, e soltanto sussidiariamente in quella eventuale, quanto

recisamente contestata, del revisore. Quest’ultima posizione sarebbe

necessariamente da valutarsi sotto la lente fattuale di motivi “manifesti”.

Il

procuratore pubblico si sarebbe inoltre rifiutato di fare accertare, e se del

caso calcolare, un eventuale pregiudizio economico per i creditori derivante,

in nesso causale, dal mancato avviso.

g. Con

reclamo 13/14.12.2021 (inc. 60.2021.378) PI 3 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, i

decreti 30.11.2021 siano annullati e gli atti siano rinviati al magistrato

inquirente.

Il

reclamante rileva che dal registro di commercio emergerebbe che __________

avrebbe svolto importanti funzioni nella __________ quale vicedirettrice (dal

giugno 2009 al gennaio 2012) e direttrice sostituta (gennaio-dicembre 2012).

I

media avrebbero reso noto che contro cinque ex dirigenti della citata società

il procuratore pubblico Daniele Galliano avrebbe condotto un procedimento

penale sfociato nella promozione dell’accusa per reati fallimentari. Da un

articolo apparso sul Corriere del Ticino nel febbraio 2021 (doc. 6, allegato)

si apprenderebbe che, a dire del patrocinatore di uno degli imputati, sarebbe

in discussione l’applicabilità della giurisprudenza sulla bancarotta ad una “start-up”.

Anche la __________ sarebbe stata una siffatta impresa. Sarebbe perciò doveroso

chiedersi se un’ex dirigente della __________ sia la persona giusta per

peritare il caso di cui al procedimento inc. MP 2013.2620.

Ritenuto

che il procedimento penale in re __________ non sarebbe concluso, non sarebbe

possibile avere certezze circa l’eventuale ruolo di __________ nel contesto del

procedimento. Fatto che giustificherebbe (anzi renderebbe doverose) oggettive perplessità

quo all’idoneità (indipendenza) oggettiva del perito scelto. A maggior

ragione ritenuto che il procuratore pubblico non avrebbe fornito alcuna

informazione sufficiente ad una valutazione oggettiva.

Fin

che non si sarà davvero concluso il procedimento penale inerente alla __________

non sarebbe giuridicamente possibile affermare chi e perché sia, sia stato o

debba e/o possa esservi ancora coinvolto per l’uno o per l’altro titolo. Ciò

varrebbe anche per __________, che potenzialmente potrebbe pertanto rientrare

nella spera d’indagine del pubblico ministero.

Il

procuratore pubblico non avrebbe fornito alcuna informazione precisa circa se –

e, se sì, come e perché – __________ sia anche solo stata verbalizzata in quel

procedimento e circa i di lei eventuali rapporti con i dirigenti della __________

rinviati a giudizio. Il perito, dovendo valutare l’operato del consiglio di

amministrazione della __________, potrebbe, per esempio, propendere per una

linea di giudizio che confermi o smentisca eventuali scelte fatte in casa __________,

volute o subite dall’allora dirigente __________.

Per

il reclamante, non sarebbe peraltro la dimensione aziendale a fare la

differenza, ma la tipologia concreta del percorso professionale del soggetto

chiamato a fornire un referto giudiziario.

La

__________ e la __________ sarebbero state aziende attive non soltanto

contemporaneamente, ma in campi di attività simili e, pertanto, concorrenziali.

__________ sarebbe del resto stata operativa nella __________ proprio dal 2009

al 2012, ovvero – tra l’altro – nel periodo di tempo indagato nella vicenda __________.

Non si saprebbe se ella abbia avuto contatti o ragioni di confronto con

quest’ultima società e/o con suoi esponenti e/o clienti e/o fornitori.

Il

procuratore pubblico non avrebbe trasmesso il curriculum vitae di __________.

Il reclamante non conoscerebbe i suoi studi, le esperienze professionali, le

referenze ed i legami di interesse.

Si

potrebbe ragionevolmente temere la non imparzialità del perito designato perché

ella potrebbe essere coinvolta in fatti oggetto di una procedura penale

condotta dal medesimo procuratore pubblico che le affiderebbe il mandato

peritale. Al contempo, ella sarebbe stata dirigente di una società concorrente

alla __________ proprio nella fase temporale oggetto del procedimento penale

promosso contro PI 3 ed i coimputati.

h. Con

gravame 15/16.12.2021 (inc. 60.2021.379) PI 5 chiede l’annullamento dei decreti 30.11.2021 del

magistrato inquirente con rinvio degli atti al procuratore pubblico per la nomina

di nuovo perito, che dovrà rispondere ai quesiti da lui proposti.

Il

reclamante afferma che __________ sarebbe stata organo della __________,

società attiva nella produzione e nel commercio di tecnologie, materiali, strutture,

componenti e prodotti nel campo delle energie alternative e quindi anche di

pannelli solari. La società sarebbe stata una concorrente diretta della __________.

Dalla consultazione dei media online (doc. 6-8, allegati) si apprenderebbe che

a carico degli ex organi della __________ sarebbe pendente un procedimento

penale per, si supporrebbe, i medesimi reati fallimentari per cui si procede

contro gli ex organi della __________.

La

scelta di __________ quale perito sarebbe infelice. Per il reclamante, ci

sarebbe la concreta possibilità che il nominando perito non veda di buon occhio

gli organi della __________ poiché potrebbero venir parificati (anche solo

inconsciamente) agli organi della __________. Sussisterebbe il dubbio che possa

venire a mancare la necessaria equidistanza tra la posizione accusatoria e la

posizione difensiva che un perito giudiziario dovrebbe forzatamente possedere.

La scelta di una persona coinvolta nel fallimento di una società oggetto di

un’inchiesta penale, in attesa di giudizio, in un campo analogo (ovvero le

energie rinnovabili) e condotta dal medesimo procuratore pubblico apparirebbe

pertanto quantomeno problematica.

La

posizione avuta da __________ nella __________, il cui fallimento avrebbe

comportato l’apertura di un procedimento penale e la cui attività sarebbe stata

in diretta concorrenza con quella della __________ (che avrebbe operato nel

medesimo periodo e sul medesimo territorio), porterebbe a concludere che ella

sia stata troppo vicina alla realtà della __________ per poter garantire la

necessaria equidistanza tra accusa e difesa. Anche il fatto che il procedimento

interessante la __________ non sia concluso contribuirebbe a far nascere

ulteriori perplessità sulla scelta di un ex organo della società quale perito

nel procedimento in re __________.

Il

reclamante adduce poi che, non sapendo nulla del profilo professionale e

formativo del perito designando, diventerebbe estremamente difficile potersi

esprimere sulle competenze necessarie ad analizzare un caso complesso come

quello in esame. La sola indicazione di aver svolto perizie in ambito civile

per la Pretura di __________ non sarebbe evidentemente una garanzia sufficiente

di dimestichezza nel campo della direzione aziendale.

Per

quanto concerne i quesiti peritali, PI 5 si associa a quanto indicato da RE 1

nel suo reclamo.

i. Con

reclamo 16/17.12.2021 (inc. 60.2021.381) PI 2 domanda che i decreti 30.11.2021 siano

annullati, che gli atti siano rinviati al procuratore pubblico per emanazione

di un nuovo decreto e che il rapporto di ricostruzione finanziaria della

polizia 19.8.2016 sia estromesso dagli atti esaminabili dal perito (AI 84).

Il

reclamante sostiene che __________ avrebbe svolto il ruolo di vicedirettrice

rispettivamente di direttrice sostituta della __________, di cui cinque

dirigenti sarebbero indagati per reati fallimentari. Si tratterebbe di una

circostanza oggettiva e concreta che, già da sola, implicherebbe una parvenza

di parzialità. Questo perché sussisterebbe il rischio che ella sia indotta ad

evidenziare nel proprio referto determinate condotte degli organi della __________

rispettivamente a ridurre la gravità di altre condotte (poiché adottate da

organi della __________). Detto altrimenti, __________ avrebbe tutto

l’interesse a “gonfiare” asserite differenze tra i comportamenti

adottati dalla __________ e quelli eseguiti dalla __________. Quest’ultima

società, attiva nel medesimo campo, nello stesso arco temporale e sullo stesso

territorio, sarebbe da ritenersi concorrente della __________. __________ non

potrebbe evidentemente redigere una perizia nell’ambito di una società

concorrente. Sarebbe data la di lei parzialità.

Il

procedimento penale interessante la __________ sarebbe tutt’altro che concluso:

sussisterebbe il rischio che __________ possa ancora esservi implicata.

Ella

avrebbe un interesse personale nella causa, in quanto l’esito del referto

peritale potrà avere un impatto anche nel contesto del procedimento

interessante la __________.

Per

quanto riguarda le competenze di __________, il rimando del magistrato

inquirente all’attività peritale svolta presso la Pretura di __________ sarebbe

troppo generico. Il procuratore pubblico non avrebbe trasmesso il curriculum

vitae del perito designando.

Il

reclamante, in merito alla sua richiesta di estromettere il rapporto di

ricostruzione finanziaria 19.8.2016 (AI 84), precisa che i punti cardine del

rapporto sarebbero stati tutti smentiti in sede di interrogatorio degli

imputati. Secondo l’art. 184 cpv. 4 CPP l’autorità dovrebbe selezionare gli

atti istruttori che intende trasmettere al perito. Si giustificherebbe

l’estromissione del citato atto.

j. Delle

ulteriori argomentazioni dei reclamanti si dirà – se necessario per il giudizio

– in seguito in corso di motivazione.

in diritto

Considerandi

1.

Gli

inc. 60.2021.376/378/379/381 sono congiunti nel giudizio, in applicazione

dell’art. 30 CPP, concernendo le impugnative la stessa fattispecie ed analoghe

questioni fattuali e giuridiche.

2.

2.1.

In

applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,

entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,

in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,

ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui

esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

2.2

I

gravami, inoltrati il 10.12.2021 (inc.

60.2021.376), il 13.12.2021 (inc. 60.2021.378),

il 15.12.2021 (inc. 60.2021.379) ed il 16.12.2021 (inc.

60.2021.381) contro i decreti 30.11.2021

[ricevuti l’1.12.2021 (inc.

60.2021.376/378) rispettivamente il

7.12.2021

(inc. 60.2021.379) ed il 6.12.2021 (inc.

60.2021.381)] del procuratore pubblico

con cui ha nominato __________ quale perito, sono tempestivi (perché presentati nel termine di dieci giorni giusta

l’art. 396 cpv. 1 CPP) e anche proponibili (decisione TF 1B_346/2019 del

27.3.2020

consid. 1.2.; BSK StPO – M.

HEER, 2. ed., art. 184 CPP n. 38; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP

n. 10; ZK StPO – A. KELLER, 3. ed., art.

393.

CPP n. 16; StPO Praxiskommentar – N.

SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 184 CPP n. 3).

2.3

I

reclamanti, parti nel procedimento penale quali imputati (art. 104 cpv. 1 lit.

a CPP), sono legittimati a ricorrere giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un

interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica dei

decreti 30.11.2021 con i quali il magistrato inquirente ha deciso la designazione

di __________ quale perito, chiamato ad esprimersi sul loro operato.

2.4

Le

esigenze di forma e motivazione dei gravami sono rispettate.

I

reclami in questione, in queste circostanze, sono ricevibili.

3.

3.1.

Il

pubblico ministero e il giudice fanno capo a uno o più periti quando non

dispongono delle conoscenze e capacità speciali necessarie per accertare o per

giudicare un fatto (art. 182 CPP).

Qualora

siano adempiute le circostanze indicate dalla norma, essi devono quindi

interpellare un perito (decisione TF 6B_488/2016 del 5.9.2016 consid. 3.4.2.;

messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale,

in FF 2006 p. 1115; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 182 CPP n. 7; ZK StPO –

A. DONATSCH, op. cit., art. 182 CPP n. 28; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID /

D. JOSITSCH, op. cit., art. 182 CPP n. 3).

3.2

Il

perito, riconosciuto “altro partecipante al procedimento” giusta l’art.

105.

cpv. 1 lit. e CPP, è la persona (fisica) che interviene nel procedimento

penale in ragione della sua qualità di tecnico in uno specifico campo

(decisione TF 6B_1060/2019 del 15.1.2020 consid. 2.3.3.; BSK StPO – H. KÜFFER,

op. cit., art. 105 CPP n. 22; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 182 CPP n.

1; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 182 CPP n.

1). Il suo ruolo è – di fatto – quello di un “ausiliario” delle autorità

penali nella scoperta della verità materiale nel procedimento (BSK StPO – H.

KÜFFER, op. cit., art. 105 CPP n. 24; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 182

CPP n. 2; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrechts, 3. ed., n. 931). E’ invero “Entscheidungsgehilfe”

delle autorità penali (decisione TF 6B_1060/2019 del 15.1.2020 consid. 2.3.3.).

Il

perito ha lo specifico compito di accertare i fatti (decisione TF 1B_409/2018

del 18.2.2019 consid. 4.3.; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 182 CPP n. 2);

non deve e non può rispondere a questioni giuridiche eventualmente postegli: “iura

novit curia” (ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 182 CPP n. 21; StPO

Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 182 CPP n. 2).

L’applicazione del diritto è compito del giudice e non può essere delegato (BSK

StPO – M. HEER, op. cit., art. 182 CPP n. 4 e art. 184 CPP n. 12).

Considerazioni giuridiche del perito possono, secondo il caso, farlo ritenere

parziale e condurre alla non utilizzabilità del referto (BSK StPO – M. HEER,

op. cit., art. 184 CPP n. 12). Non devono quindi essere rivolte al perito

domande che hanno come unico oggetto una sussunzione giuridica oppure che

presuppongono parzialmente una tale sussunzione giuridica (ZK StPO – A.

DONATSCH, op. cit., art. 184 CPP n. 20). Questo principio deve essere osservato

anche se non è sempre possibile differenziare tra questioni giuridiche e

questioni fattuali (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 182 CPP n. 4 e art. 184

CPP n. 12; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 184 CPP n. 20).

3.3

Giusta

l’art. 183 cpv. 1 CPP può essere nominata perito la persona fisica che

nell’ambito specifico dispone delle necessarie conoscenze e capacità speciali.

La legge impone dunque esplicitamente il requisito di necessarie conoscenze e

capacità speciali.

L’autorità

di nomina [chi dirige il procedimento (art. 184 cpv. 1 / 61 CPP)] deve

accertare che il perito abbia le competenze dovute per assolvere al mandato

(StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 183 CPP n. 2). Le

indispensabili capacità specialistiche che deve possedere un perito non si

determinano in astratto, ma in base alle domande concrete a cui deve rispondere

(BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 6/13; ZK StPO – A. DONATSCH, op.

cit., art. 183 CPP n. 2). Non sono necessari diplomi o certificazioni

attestanti le specifiche competenze (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 7; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 183 CPP n. 3;

StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 183 CPP n. 2).

Il

perito deve essere in grado di redigere una perizia in modo chiaro, conciso e

comprensibile, di motivarla e di indicare, in particolare, le basi fattuali e

scientifiche, la metodologia utilizzata e le conclusioni. Deve poter rispondere

a tutte le domande postegli.

In

difetto di competenze il mandato peritale non potrebbe in effetti essere

compiutamente e correttamente esperito, con quasi ovvia necessità di procedere

a completare oppure a migliorare la perizia in applicazione dell’art. 189 CPP,

con differimento della conclusione del procedimento penale, a chiaro

pregiudizio delle parti.

3.4

Il

diritto di essere sentite delle parti, concretizzato dall’art. 184 cpv. 3 CPP

(“Chi dirige il procedimento offre previamente alle parti l’opportunità di

esprimersi in merito al perito e ai quesiti peritali e di fare proprie

proposte.”), permette loro di identificare motivi di ricusazione (StPO Praxiskommentar

– N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 184 CPP n. 13). Questa disposizione è la diretta conseguenza del

diritto delle parti di essere sentite (art. 107 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione

TF 6B_918/2017 del 20.2.2018 consid. 2.2.].

Il

diritto delle parti di essere interpellate riguarda pure i quesiti peritali (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrechts, op. cit., n. 938), che devono essere formulati in modo

preciso (art. 184 cpv. 2 lit. c CPP) [BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 184

CPP n. 14]. Idealmente la

consultazione delle parti deve consentire di raggiungere una convergenza sulla

scelta del perito e sulla formulazione dei quesiti, restando tuttavia la

decisione di competenza della direzione del procedimento (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 184 CPP n. 24; ZK

StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 184 CPP n. 36; StPO Praxiskommentar – N.

SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 184 CPP n. 13).

3.5

La

perizia può avere una portata straordinaria, secondo le circostanze addirittura

risolutiva, per il giudizio (decisione TF 6B_299/2007 dell’11.10.2007 consid.

5.1.1.): non raramente è il solo mezzo di prova su un punto importante, per cui

– stante la sua rilevanza per l’esito processuale – i requisiti che deve soddisfare

un perito sono notevoli. Questi è infatti chiamato ad esprimersi in un ambito

in cui le autorità penali difettano di conoscenze e capacità speciali (BSK StPO

– M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 4). Il referto peritale ha invero una “verfahrensentscheidende

Bedeutung”, ossia un significato determinante per il procedimento penale (BSK

StPO – M. HEER, op. cit., art. 182 CPP n. 1).

La

perizia soggiace, come ogni altra prova, al libero apprezzamento (art. 10 cpv.

2.

CPP) [decisione TF 6B_817/2021 del 30.3.2022 consid. 2.2.1.; DTF 141 IV 369 consid. 6.1.; BSK StPO – M.

HEER, op. cit., art. 189 CPP n. 1; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 189

CPP n. 21]. Il referto deve essere posto

alla base di una decisione unicamente se convince l’autorità giudicante (StPO

Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 189 CPP n. 5). Anche

se il giudice non è vincolato alla perizia, non può discostarsene senza validi

motivi, sostituendosi al perito senza averne le competenze (decisione TF 6B_817/2021

del 30.3.2022 consid. 2.2.1.; N.

SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op.

cit., n. 951).

3.6

L’importante

funzione del perito è comprovata anche dal fatto che la garanzia procedurale

dell’indipendenza giusta gli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 cifra 1 CEDU – nelle

cause giudiziarie ognuno ha diritto di essere giudicato da un tribunale fondato

sulla legge, competente nel merito, indipendente ed imparziale – sia

applicabile pure al perito (decisione TF 6B_435/2019 del 27.5.2019 consid.

2.2.).

La

ricusazione del perito, non essendo questi un giudice, si esamina nondimeno

alla luce dell’art. 29 cpv. 1 Cost. (decisione TF 6B_511/2018 del 25.7.2018

consid. 4.1.), il cui contenuto e la cui portata sono comunque identici a

quelli dell’art. 30 cpv. 1 Cost. (decisione TF 6B_511/2018 del 25.7.2018

consid. 4.1.).

Il

perito deve essere indipendente ed imparziale in ragione del suo ruolo, ossia

di colui che mette a disposizione del giudice specifiche sue conoscenze, sulle

quali questi – che non ha le nozioni necessarie per constatare e valutare un

fatto – deve potere fare affidamento (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183

CPP n. 4; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 183 CPP n. 11). La garanzia del diritto ad un perito imparziale

e non prevenuto vieta l’influsso di circostanze estranee alla causa che

potrebbero influenzare il giudizio a favore oppure a pregiudizio di una parte

al procedimento (decisione TF 1B_326/2016

del 29.9.2016 consid. 4.1.).

Per

il perito, per il rinvio giusta l’art. 183 cpv. 3 CPP, valgono i motivi di

ricusazione dell’art. 56 CPP (decisione TF 6B_884/2021 del 10.1.2022 consid.

2.5.2.2.; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 21; ZK StPO – A.

DONATSCH, op. cit., art. 183 CPP n. 9).

La

persona del perito è da reputare prevenuta, conformemente alla giurisprudenza,

quando sussistono – dal punto di vista oggettivo (decisione TF 6B_884/2021

del 10.1.2022 consid. 2.5.2.2.; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 21) –

circostanze concrete idonee a destare diffidenza nella sua imparzialità

(decisione TF 6B_884/2021 del 10.1.2022 consid. 2.5.2.2.; BSK StPO – M. HEER,

op. cit., art. 183 CPP n. 22; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art.

56-60 CPP n. 8; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 9). Le

circostanze possono manifestarsi in un comportamento del perito o in situazioni

di natura funzionale o organizzativa (decisione TF 6B_884/2021 del 10.1.2022 consid. 2.5.2.2.). E’ sufficiente

l’apparenza di parzialità; non è necessario, per ammettere la ricusazione, che

il perito sia effettivamente prevenuto (decisione TF 6B_884/2021 del 10.1.2022

consid. 2.5.2.2.; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 22; ZK StPO –

A. DONATSCH, op. cit., art. 183 CPP n. 12; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID /

D. JOSITSCH, op. cit., art. 183 CPP n. 7): bastano circostanze oggettive atte a

suscitare l’apparenza di prevenzione (decisione TF 6B_884/2021 del

10.1.2022

consid. 2.5.2.2.; BSK

StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 22; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor

art. 56-60 CPP n. 7). E’ irrilevante

l’impressione soggettiva delle parti (decisione TF 1B_516/2019 del 4.2.2020

consid. 2.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor

art. 56-60 CPP n. 10)

oppure, ancora, la valutazione del perito medesimo (BSK StPO – M. HEER, op.

cit., art. 183 CPP n. 22).

4.

4.1.

Con

decreto 30.11.2021, motivato con separata pronuncia 30.11.2021, il pubblico

ministero, ritenuto che sulla base degli atti istruttori esperiti reputava

necessaria l’esecuzione di una perizia concernente il fallimento della __________,

ha designato __________ nella veste di perito nel procedimento penale.

4.2

I

reclamanti contestano anzitutto la nomina a perito di __________, il cui curriculum

vitae sarebbe loro ignoto e la cui precedente veste quale

vicedirettrice/direttrice sostituta della __________, i cui dirigenti sarebbero

stati rinviati a giudizio per reati fallimentari, la renderebbe non idonea al

ruolo.

4.3

4.3.1

Al

momento della comunicazione alle parti della sua intenzione di nominare __________

quale perito (AI 171), il magistrato inquirente ha indicato che ella lavorava

per la __________, che era un perito revisore iscritto all’albo ASR e che aveva

già esperienza nelle perizie giudiziarie commissionate dalla Pretura di __________.

Alla

richiesta dei reclamanti, in sede di osservazioni giusta l’art. 184 cpv. 3 CPP,

di trasmettere loro il curriculum vitae del perito designando, il

procuratore pubblico non ha dato seguito.

Il

30.11.2021

il pubblico ministero ha nominato __________ quale perito

limitandosi a menzionare che ella lavorava per la __________ e che era un

perito revisore iscritto all’albo ASR.

Nel

separato decreto del medesimo giorno il procuratore pubblico ha invero

evidenziato – con riferimento alla censura inerente alla mancata trasmissione

del curriculum vitae del perito – che esso era disponibile (in forma

riassuntiva) sul sito internet della __________; il tema poteva inoltre essere

subito evaso con la trasmissione del curriculum vitae, richiesto al

perito.

Per

quanto noto a questa Corte, il citato curriculum vitae non è però stato

acquisito e quindi non è stato inviato ai reclamanti.

In

merito al fatto che il curriculum vitae sarebbe stato disponibile sul

sito della __________, si osserva che esso riporta solo – come evidenziato da RE

1.

(reclamo 10/13.12.2021, p. 4, inc. 60.2021.376) – che “Il titolare __________

è membro Expert Suisse e socia dell’OCCT (Ordine dei Commercialisti del Canton

Ticino”. Informazioni, queste, manifestamente insufficienti per poter

comprendere segnatamente quali studi ella ha fatto, quali specifiche competenze

professionali possiede e quali lavori/funzioni ha svolto precedentemente alla __________.

4.3.2

Quest’ultimo

tema è particolarmente rilevante nel caso concreto.

Gli

imputati, già in sede di osservazioni ex art. 184 cpv. 3 CPP, avevano evidenziato

infatti che dal registro di commercio si evinceva che __________ era stata

vicedirettrice (giugno 2009-gennaio 2012) e direttrice sostituta

(gennaio-dicembre 2012) della __________, società allora attiva nel campo delle

energie alternative, fallita il 25.8.2016. Essi avevano inoltre rilevato che,

come risultava da articoli di giornale pubblicati in internet, a carico di

dirigenti della citata società era stato promosso un procedimento per reati

fallimentari, sfociato nel rinvio a giudizio.

Il

procuratore pubblico ha preso posizione in merito nel decreto 30.11.2021. Ha

indicato che dal registro di commercio emergeva effettivamente che il perito

aveva lavorato per la __________, assumendo la carica di vicedirettore. La

questione appariva nondimeno irrilevante già soltanto perché il fatto di aver

lavorato in passato per un grande gruppo industriale ticinese coinvolto (suo

malgrado) in un procedimento penale non era assolutamente un motivo di

ricusazione del perito. Altrimenti, a seguire la tesi delle difese degli imputati,

pochi avrebbero potuto ricoprire la carica di periti giudiziari (si pensasse,

ad esempio, a grandi società di revisione o a grandi fiduciarie). In ogni caso

l’inchiesta penale che riguardava detta società era da tempo conclusa; il caso

era pendente davanti al Tribunale penale cantonale. I fatti ritenuti nell’atto

di accusa erano temporalmente successivi (di parecchi anni) a quando il perito

lavorava in quella società; l’atto di accusa non riguardava il fallimento della

__________. La critica sulla scelta del perito era irrilevante.

Il

fatto che l’istruzione del procedimento inerente alla __________ sia conclusa

non implica, evidentemente, che il procedimento sia terminato: esso, per dire

del procuratore pubblico medesimo, è invero pendente davanti al Tribunale

penale cantonale, che deve ancora emanare il suo giudizio.

Di

questo procedimento penale non si hanno informazioni certe.

Un

articolo pubblicato sul Corriere del Ticino (doc. 6, allegato al reclamo

13/14.12.2021, inc. 60.2021.378) riporta che “Si profila il processo di

fronte ad una Corte delle Assise criminali per cinque ex dirigenti dell’__________,

la società con sede a __________ attiva nel campo delle energie rinnovabili

fallita alla fine di agosto del 2016 lasciando dietro di sé una voragine

milionaria. Il procuratore pubblico Daniele Galliano, che ha ereditato

l’incarto da Fiorenza Bergomi (…), ha infatti chiuso nelle scorse settimane

l’inchiesta rinviandoli a giudizio. I reati ipotizzati nei loro confronti, a

vario titolo e a seconda dei ruoli svolti, sono di amministrazione infedele

aggravata, diminuzione dell’attivo a danno dei creditori, favori concessi a un

creditore e cattiva gestione.”

Anche

gli imputati nel procedimento inerente alla __________, pure fallita, devono

quindi rispondere, analogamente agli imputati di cui all’inc. MP 2013.2620 in

re __________, dei reati di amministrazione infedele aggravata, diminuzione

dell’attivo in danno dei creditori e cattiva gestione.

Entrambi

i citati procedimenti concernono dunque il possibile comportamento di rilevanza

penale degli organi delle società, fallite.

Ora,

__________, come si evince dall’estratto del registro di commercio inerente

alla __________ (doc. D, allegato al gravame 10/13.12.2021, inc. 60.2021.376), è

stata vicedirettrice (giugno 2009-gennaio 2012) e direttrice sostituta

(gennaio-dicembre 2012) della società. Si tratta indubbiamente di ruoli

dirigenziali, in cui – per definizione – ella ha amministrato la società. Non

era una semplice impiegata, senza responsabilità.

Il

fatto che la __________ sia fallita soltanto nell’agosto 2016, ovvero alcuni

anni dopo che __________ ha lasciato la società, non esclude evidentemente che

– nell’ambito del procedimento penale per reati di amministrazione infedele

aggravata, diminuzione dell’attivo in danno dei creditori, favori concessi ad

un creditore e cattiva gestione – si sia esaminato lo stato della società ben

prima del fallimento e quindi anche la sua condotta nelle vesti di

vicedirettrice/direttrice. E’ invero più che verosimile, in tali casi,

ricercare eventuali comportamenti di rilevanza penale anche diversi anni prima

dell’intervenuto fallimento, le cui cause potrebbero venire da lontano. Come del

resto si ipotizza nell’inc. MP 2013.2620: i quesiti a cui __________ dovrebbe

rispondere fanno riferimento pure a fatti inerenti al 2009, ben prima – dunque

– del fallimento della __________ del luglio 2012.

In

ragione dei reati ipotizzati nel procedimento in re __________, analoghi a

quelli in re __________, è ragionevole ritenere che si pongano anche in quel

procedimento le stesse questioni che si pongono nell’inc. MP 2013.2620, ossia

per esempio se, alla luce delle prospettive aziendali e di mercato, il

consiglio di amministrazione della __________ ha messo in atto sufficienti

misure di risanamento.

__________

– già dirigente della __________, società attiva nel medesimo campo di attività

della __________ (energie alternative), fallita, i cui dirigenti sono indagati

per ipotesi accusatorie del tutto simili a quelle a carico dei qui reclamanti –

dovrebbe perciò quale perito rispondere a quesiti che si presentano anche nel

procedimento promosso in seguito al fallimento della società di cui pochi anni

prima è stata dirigente.

4.3.3

E’

manifesto, in queste circostanze, anche in assenza del curriculum vitae di

__________ e di informazioni più precise sul di lei ruolo nel procedimento in

re __________ (segnatamente a sapere se è stata indagata rispettivamente

sentita quale persona informata sui fatti o in altra veste), che __________ non

possa essere considerata idonea a ricoprire la carica di perito, che come

anticipato deve garantire indipendenza ed imparzialità.

Il

suo coinvolgimento, quale dirigente della __________ in epoca verosimilmente

oggetto di indagine da parte del procuratore pubblico, in un procedimento in

cui ex dirigenti sono stati rinviati a giudizio è infatti sufficiente per

fondare parvenza di sua parzialità. Ciò che basta per ritenerla non adeguata.

La

perizia nel contesto in questione, prettamente tecnico, ha peraltro nei

risultati, stante la complessità della materia, rilevante importanza per il

procedimento. L’autorità penale, non avendo le conoscenze e le capacità

speciali per valutare gli aspetti tecnici del caso, deve in effetti fare

affidamento proprio sulla perizia, quale strumento di accertamento dei fatti.

Anche se essa non è vincolata alle conclusioni peritali, non può discostarsene

senza una valida motivazione, sostituendosi al perito. Ne discende perciò che

deve essere esclusa ogni apparenza di parzialità del perito.

5.

5.1.

Con

decreto 30.11.2021 il procuratore pubblico ha inoltre indicato i quesiti a cui

avrebbe dovuto rispondere il perito (consid. e).

5.2

5.2.1

RE

1.

e PI 5, già revisori della __________, adducono che non comprenderebbero

perché il procuratore pubblico non abbia riproposto nel decreto di nomina del

perito 30.11.2021 i primi due quesiti da lui menzionati nello scritto

11.10.2021

Essi chiedono che detti quesiti vengano ripresi.

Nei

quesiti esposti nel decreto 30.11.2021 il magistrato inquirente non avrebbe altresì

recepito la nozione di motivi “manifesti”, che sarebbe alla base di

un’eventuale responsabilità penale del revisore. Per i reclamanti, la perizia

giudiziaria dovrebbe essere calibrata in funzione in primis di

accertamenti fattuali in merito alle scelte ed alle valutazioni del consiglio

di amministrazione e soltanto sussidiariamente in quella eventuale, quanto

recisamente contestata, del revisore. Quest’ultima posizione sarebbe

necessariamente da valutarsi sotto la lente fattuale di motivi “manifesti”.

Il

pubblico ministero si sarebbe inoltre rifiutato di fare accertare, e se del

caso calcolare, un eventuale pregiudizio economico per i creditori derivante,

in nesso causale, dal mancato avviso.

5.2.2

I

quesiti posti al perito devono essere formulati in maniera sufficientemente

precisa giusta l’art. 184 cpv. 2 lit. c CPP per le concrete finalità della

perizia, ovvero – nel caso in esame – quelle di ricostruire se il consiglio di

amministrazione della __________ rispettivamente i revisori della società abbiano

adempiuto i loro compiti di legge, ritenuto che spetterà poi al procuratore

pubblico e al giudice di merito, qualora sarà promossa l’accusa a carico degli

imputati, sussumere le risultanze peritali ai reati ipotizzati.

Ciò

premesso, leggendo i quesiti del decreto 30.11.2021 si evince che il magistrato

inquirente pare avere sostanzialmente compresso in tre quesiti i cinque quesiti

proposti l’11.10.2021 (AI 171).

Il

risultato è nondimeno poco chiaro. Avendo il consiglio di amministrazione della

società ed i revisori compiti differenti, per miglior comprensione dei quesiti,

e delle relative risposte, occorreva formulare separatamente le domande

inerenti al consiglio di amministrazione e ai revisori, per meglio distinguere

i differenti ruoli.

Per

quanto concerne il fatto che il procuratore pubblico avrebbe dovuto aggiungere

nei quesiti al vocabolo motivi la parola “manifesti” [“(…),

rispettivamente se l’Ufficio di revisione avrebbe potuto avere dei motivi manifesti

per non ritenere adeguate suddette misure di risanamento; (…) , se l’Ufficio di

revisione avrebbe dovuto avere dei motivi manifesti per non ritenere

attendibile (…)”], si reputa corretta la formulazione del magistrato

inquirente: manifesto, secondo la giurisprudenza citata dai reclamanti (reclamo

10/13.12.2021, p. 9, inc. CRP 60.2021.376), deve essere il sovraindebitamento,

come ben emerge dall’art. 728c cpv. 3 CO.

Infine,

in merito alla censura secondo cui il procuratore pubblico si sarebbe rifiutato

di fare accertare, e se del caso calcolare, un eventuale pregiudizio economico

per i creditori derivante, in nesso causale, dal mancato avviso, si rileva che

la questione a sapere se tale pregiudizio sia presupposto del reato ex art. 165

CP è discussa, come risulta da BSK Strafrecht II – N. HAGENSTEIN, 4. ed., art.

165.

CP n. 67 (citato da RE 1 nel reclamo).

In

ogni caso, il quesito proposto – “Qualora si fosse imposto un bilancio a

valori di liquidazione, determini il perito il calcolo dell’aggravio dalla data

di tale ipotetica liquidazione (…), tenendo in considerazione i crediti

insinuati nella graduatoria fallimentare.” (reclamo 10/13.12.2021, p. 14,

inc. CRP 60.2021.376) – si presenterà soltanto se si fosse imposto un bilancio

a valori di liquidazione. La domanda è dunque oggi prematura. Essa potrà

evidentemente essere riproposta nel seguito del procedimento penale.

A

tal proposito si deve aggiungere che gli imputati avranno il diritto di

chiedere al pubblico ministero di far completare o di far migliorare la perizia

ex art. 189 CPP. Di modo che eventuali carenze del referto potranno essere

sanate in quella fase processuale.

Più

in generale, si ricorda che la perizia soggiace al libero apprezzamento del giudice

in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP.

Qualora

la perizia sia, per ipotesi, inconcludente in considerazione di quesiti

incompleti, essa non potrà del resto (o potrà soltanto parzialmente) essere

utilizzata per il giudizio a carico degli imputati.

Con

nocumento, se del caso, dell’accusa, non degli imputati.

5.3

PI

3, in relazione ai quesiti, si limita ad indicare che il magistrato inquirente

avrebbe soltanto parzialmente tenuto conto di quanto da lui suggerito con

osservazioni. Ha aggiunto che, posto che il tema primario del gravame era un

altro, riproponeva comunque, subordinatamente, le domande peritali già

presentate. Si riservava naturalmente e ove utile di riproporle (e/o formularne

altre) anche ai sensi e per effetto degli art. 188/189 CPP.

Ora,

ritenuto che, di per sé, il reclamante non censura i quesiti oggetto del

decreto 30.11.2021, non si giustifica esaminare se i quesiti da lui proposti

vadano integrati ai quesiti già posti. Come da lui ricordato, PI 3 potrà

riproporli e/o completarli nel seguito del procedimento (ai sensi degli art.

188/189 CPP).

6.

6.1.

Il

procuratore pubblico, sulla richiesta di PI 2 di estromettere dagli atti

consultabili dal perito il rapporto di ricostruzione finanziaria della polizia giudiziaria

(AI 84), ha esposto che la domanda era veramente al limite perché esso era un

atto istruttorio che faceva parte degli atti ed era proprio il punto decisivo

su cui il perito doveva confrontarsi. Non era possibile selezionare gli atti da

trasmettere al perito: questi doveva avere una conoscenza totale dell’incarto.

La questione era già stata risolta da questa Corte (decisione CRP 60.2019.172

del 30.7.2019 consid. 3.3.1.).

6.2

PI

2.

adduce che i punti cardini di detto rapporto sarebbero stati tutti smentiti

dagli imputati in sede di interrogatorio. In relazione all’art. 184 cpv. 4 CPP,

osserva che la direzione della procedura dovrebbe consegnare al perito solo gli

elementi necessari per redigere il referto, non tutti gli atti istruttori.

L’autorità dovrebbe selezionare gli atti istruttori che intende trasmettere al

perito. Si giustificherebbe dunque l’estromissione dell’AI 84.

6.3

6.3.1

Giusta

l’art. 184 cpv. 4 CPP, insieme al mandato, chi dirige il procedimento fornisce

al perito gli atti e gli oggetti necessari alla perizia.

Spetta

dunque a chi dirige il procedimento informare il perito degli elementi che deve

considerare affinché il suo lavoro sia utile per il procedimento (decisione TF

1B_546/2020 del 10.12.2020 consid. 3.1.). Devono essere trasmessi al perito di

principio soltanto gli atti necessari per rispondere alle domande peritali (ZK

StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 184 CPP n. 44). Chi dirige il procedimento

deve perciò procedere ad una cernita degli atti pertinenti a tal fine (decisione

TF 1B_546/2020 del 10.12.2020 consid. 3.1.).

6.3.2

In

concreto, il rapporto di ricostruzione finanziaria della polizia giudiziaria

riporta, per definizione, una ricostruzione di parte, ovvero dell’autorità

inquirente. Agli atti dell’incarto ci sono inoltre i verbali di interrogatorio

degli imputati, che – sentiti sulle risultanze di detta ricostruzione – hanno

contestato le conclusioni del rapporto.

Per

permettere al perito di avere una visione complessiva dei fatti si giustifica

quindi che egli possa avere accesso, oltre che ai verbali, anche a detto

rapporto, citato esplicitamente nei verbali.

Non

ci sono peraltro ragioni per ritenere che il perito non sarà in grado di

comprendere che il menzionato rapporto rende, per l’appunto, la tesi

dell’autorità inquirente, contestata dagli imputati.

La

censura di PI 2 è pertanto infondata.

7.

Il

decreto 30.11.2021 inerente alla nomina di __________ quale perito nell’inc. MP

2013.2620

ed ai quesiti peritali è annullato.

L’ulteriore

decreto 30.11.2021 è annullato con l’eccezione della non estromissione dagli

atti esaminabili dal perito del rapporto di ricostruzione finanziaria 19.8.2016

(AI 84), confermata.

Gli

atti del procedimento inc. MP 2013.2620 sono ritornati al magistrato inquirente

per nuova disegnazione del perito, previa acquisizione all’incarto e

trasmissione alle parti del suo curriculum vitae, e riformulazione dei

quesiti (tenendo conto delle differenti competenze del consiglio di

amministrazione e dei revisori).

8.

I

reclami sono parzialmente accolti ai sensi dei considerandi. Non si prelevano

tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà

ai reclamanti adeguate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Gli inc. 60.2021.376/378/379/381 sono congiunti nel

giudizio.

2. Il

reclamo di RE 1 (inc. 60.2021.376) è parzialmente accolto.

3. Il

reclamo di PI 3 (inc. 60.2021.378) è parzialmente accolto.

4. Il

reclamo di PI 5 (inc. 60.2021.379) è parzialmente accolto.

5. Il

reclamo di PI 2 (inc. 60.2021.381) è parzialmente accolto.

6. Di

conseguenza:

§ Il

decreto 30.11.2021 del procuratore pubblico Daniele Galliano inerente alla

nomina di __________ quale perito nell’inc. MP 2013.2620 ed ai quesiti peritali

è annullato.

§§ L’ulteriore

decreto 30.11.2021 del magistrato inquirente è annullato con l’eccezione della

non estromissione dagli atti esaminabili dal perito del rapporto di

ricostruzione finanziaria della polizia giudiziaria 19.8.2016 (AI 84),

confermata.

§§§ Gli

atti dell’incarto sono ritornati al pubblico ministero per nuova disegnazione

del perito, previa acquisizione agli atti e trasmissione alle parti del suo curriculum

vitae, e riformulazione dei quesiti ai sensi dei considerandi.

7. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, a PI 3, __________, a PI 5, IT – __________,

ed a PI 2, __________, CHF 800.-- (ottocento) ciascuno a titolo di ripetibili.

8. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

9. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera