60.2021.376
Reclamo dell'imputato contro il decreto del procuratore pubblico di nomina del perito e di posa dei quesiti
23 maggio 2022Italiano43 min
corso del 2013 è stato promosso un procedimento in relazione al fallimento, pronunciato
Source ti.ch
Incarto n.
60.2021.376
60.2021.378
60.2021.379
60.2021.381
Lugano
23 maggio 2022/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sui reclami 10/13.12.2021 (inc.
60.2021.376), 13/14.12.2021 (inc. 60.2021.378),
15/16.12.2021 (inc. 60.2021.379) e 16/17.12.2021 (inc.
60.2021.381) presentati da
RE 1, ,
patr. da: PR 1, ,
(inc. 60.2021.376)
PI 3, ,
patr. da: avv. PR 4, ,
(inc. 60.2021.378)
PI 5, ,
patr. da: avv. PR 6, ,
(inc. 60.2021.379)
e
PI 2, ,
patr. da: avv. PR 3, ,
(inc. 60.2021.381)
contro
i decreti 30.11.2021 del procuratore pubblico
Daniele Galliano con cui ha designato __________ perito nel procedimento inc.
MP 2013.2620 per titolo di amministrazione infedele aggravata, bancarotta
fraudolenta e frode nel pignoramento, diminuzione dell’attivo in danno dei
creditori e cattiva gestione, rispettivamente con cui ha preso posizione
sulle osservazioni degli interessati dal procedimento penale sulla persona
del perito e sui quesiti peritali;
richiamati gli scritti 15/17.12.2021,
17/20.12.2021 e 20/22.12.2021 di PI 1 (patr. da: avv. PR 2, __________) – che
si è rimesso al giudizio della Corte –, 21.12.2021 del magistrato inquirente –
che si è parimenti rimesso al giudizio della Corte –, 17/20.12.2021 e
20/21.12.2021 di PI 5 – che ha comunicato di aderire ai reclami – e 30/31.12.2021
di PI 4 (patr. da: avv. PR 5, __________) – che ha chiesto la reiezione dei
reclami –;
preso atto che gli ulteriori interessati
dai reclami, interpellati, non hanno osservato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Nel
corso del 2013 è stato promosso un procedimento in relazione al fallimento, pronunciato
il 27.7.2012 dalla Pretura del distretto di __________, della __________, __________,
oggi in liquidazione, attiva nel campo del fotovoltaico (inc. MP 2013.2620).
A
carico degli imputati PI 1 (già amministratore unico e presidente), PI 2 (già
direttore generale e membro), PI 3 (già membro), PI 4 (già direttore), RE 1 (già
revisore) e PI 5 (già revisore) sono ipotizzati i reati di amministrazione infedele aggravata, bancarotta
fraudolenta e frode nel pignoramento, diminuzione dell’attivo in danno dei
creditori e, ancora, cattiva gestione.
b. In
data 11.10.2021 il procuratore pubblico Daniele Galliano, nel frattempo
divenuto titolare del procedimento penale, ha comunicato alle parti la sua
intenzione di nominare __________ (__________, __________), perito revisore
iscritto all’albo ASR, quale perito nel procedimento. In applicazione dell’art.
184 cpv. 3 CPP ha assegnato loro un termine per pronunciarsi sul perito e sui
quesiti [“determini il perito se le misure messe in atto dal Consiglio di
amministrazione di __________ (in liquidazione) dopo il 31 dicembre 2009
potevano essere ritenute sufficienti; determini il perito se a seguito dello
scritto del 23 dicembre 2010 dei revisori, il Consiglio di amministrazione di __________
(in liquidazione) poteva allestire un bilancio ai valori di continuazione,
ricorrendo alla continuità aziendale; determini il perito se dopo il 31
dicembre 2010 l’Ufficio di revisione avrebbe dovuto imporre di allestire un
bilancio ai valori di liquidazione; determini il perito se vi è stato un ritardo
da parte del CdA, rispettivamente da parte dell’Ufficio di revisione, nel
deposito dei bilanci al Giudice ex art. 725 cpv. 2 CO e, in caso affermativo, a
partire da quando spiegandone le ragioni; in caso di risposta affermativa alla
domanda precedente, determini il perito il calcolo dell’aggravio, tenendo in
considerazione i crediti insinuati nella graduatoria fallimentare.”] (AI
171).
c. PI
2 (AI 172/179), RE 1 (AI 173), PI 5 (AI 174) e PI 3 (AI 175) si sono opposti
alla nomina di __________ quale perito perché ella sarebbe stata vicedirettrice
rispettivamente direttrice sostituta della __________ (oggi in liquidazione), __________,
di cui cinque dirigenti sarebbero stati rinviati a giudizio nell’ambito di un
procedimento penale per reati analoghi a quelli di cui al procedimento inc. MP
2013.2620. Hanno chiesto la trasmissione del curriculum vitae di __________.
Hanno parzialmente contestato i quesiti peritali.
PI
4 (AI 178) non si è opposto al perito ed ai quesiti.
d. Con
decreto 30.11.2021 il procuratore pubblico ha preso posizione sulle
osservazioni degli imputati in merito a perito e quesiti.
Il
magistrato inquirente ha anzitutto indicato – con riferimento alla censura
inerente alla mancata trasmissione del curriculum vitae del perito – che
esso era disponibile (in forma riassuntiva) sul sito internet della __________;
il tema poteva inoltre essere subito evaso con la trasmissione del curriculum
vitae, richiesto al perito.
Egli
ha poi esposto che dal registro di commercio emergeva effettivamente che il
perito aveva lavorato per la __________, assumendo la carica di vicedirettore.
La questione appariva nondimeno irrilevante già soltanto perché il fatto di
aver lavorato in passato per un grande gruppo industriale ticinese coinvolto
(suo malgrado) in un procedimento penale non era assolutamente un motivo di
ricusazione del perito. Altrimenti, a seguire la tesi delle difese degli
imputati, pochi avrebbero potuto ricoprire la carica di periti giudiziari (si
pensasse, ad esempio, a grandi società di revisione o a grandi fiduciarie). In
ogni caso l’inchiesta penale che riguardava detta società era da tempo
conclusa; il caso era pendente davanti al Tribunale penale cantonale. I fatti
ritenuti nell’atto di accusa erano temporalmente successivi (di parecchi anni)
a quando il perito lavorava in quella società; l’atto di accusa non riguardava
il fallimento della __________. La critica sulla scelta del perito era dunque
irrilevante.
PI
2 aveva chiesto di estromettere dagli atti esaminabili dal perito il rapporto
di ricostruzione finanziaria della polizia giudiziaria 19.8.2016 (AI 84). Per
il pubblico ministero, la richiesta era veramente al limite perché esso era un
atto istruttorio che faceva parte degli atti ed era proprio il punto decisivo
su cui il perito doveva confrontarsi. Non era possibile selezionare gli atti da
trasmettere al perito: questi doveva avere una conoscenza totale dell’incarto.
La questione era già stata risolta da questa Corte (decisione CRP 60.2019.172
del 30.7.2019 consid. 3.3.1.).
PI
5 e PI 3 avevano contestato la scelta dei quesiti peritali, proponendone altri
in sostituzione. Le loro richieste potevano essere accolte, seppur con una
formulazione leggermente diversa rispetto a quella proposta. L’ultimo quesito
sul calcolo dell’aggravio doveva essere stralciato perché la sentenza da loro
citata sulla liquidazione ipotetica era resa solo in ambito civile e non
riguardava il diritto penale. Era in ogni caso sempre possibile proporre
quesiti peritali aggiuntivi anche in fase di delucidazione della perizia e
ancora successivamente.
In
queste circostanze, la nomina del perito era confermata, con emanazione del
decreto di nomina, con decisione separata.
e. Con
decreto 30.11.2021 il procuratore pubblico, ritenuto che sulla base degli atti
istruttori esperiti reputava necessaria l’esecuzione di una perizia concernente
il fallimento della __________, ha designato __________ perito nel procedimento
penale.
Egli
ha indicato che il procedimento riguardava il fallimento della __________ e che
l’ipotesi accusatoria si basava sostanzialmente su tre punti: i) il versamento
di CHF 50'000.00 a PI 3 il 23.12.2009, quando la società si trovava in perdita
di capitale; ii) la questione a sapere se le misure messe in atto dal consiglio
di amministrazione il 31.12.2009 potevano essere ritenute sufficienti; iii) la
questione a sapere se era possibile allestire il bilancio il 31.12.2010 a
valori di continuazione. Per il magistrato inquirente, ad eccezione del punto
i), le altre questioni erano estremamente complesse e richiedevano conoscenze
contabili approfondite, per cui era necessario fare capo ad un perito
giudiziario.
Il
pubblico ministero ha quindi esposto i quesiti a cui doveva rispondere il
perito [“Determini il perito, in base alle risultanze istruttorie e alla
luce delle situazioni e prospettive aziendali e di mercato, se dal 31.12.2009
in poi, le misure di risanamento messe in atto dal Consiglio di amministrazione
di __________ (in liquidazione) potevano essere ritenute sufficienti,
rispettivamente se l’Ufficio di revisione avrebbe potuto avere dei motivi per
non ritenere adeguate suddette misure di risanamento; Determini il perito, in
base alle risultanze istruttorie e alla luce delle situazioni e prospettive
aziendali e di mercato, se l’Ufficio di revisione avrebbe dovuto avere dei
motivi per non ritenere attendibile l’ipotesi di continuità aziendale
utilizzata dal CdA di __________ nell’allestimento del conto annuale al
31.12.2010; In base alla risposta al quesito precedente, determini il perito se
dopo il 31 dicembre 2010 si potevano stimare i beni aziendali a valori di
continuazione o se l’Ufficio di revisione, in base alle informazioni
disponibili, avrebbe già dovuto ritenere impossibilitata la continuità
aziendale (e se si da quando) tale da imporre al CdA di allestire un bilancio a
valori di alienazione, indicando in dettaglio i motivi.”].
f. Con
gravame 10/13.12.2021 (inc. 60.2021.376) RE 1 contesta i decreti 30.11.2021, di cui chiede la
riforma rispettivamente l’annullamento con designazione di un altro perito e
con altri quesiti.
Il
reclamante censura anzitutto la nomina di __________ quale perito. Adduce che
non sarebbe stato trasmesso alcun curriculum vitae. Ella sarebbe titolare
della __________, il cui sito indicherebbe unicamente che ella sarebbe “membro
Expert Suisse e socia dell’OCCT (Ordine dei Commercialisti del Canton Ticino)”.
Informazioni che non avrebbero permesso di minimamente valutare oggettivamente
l’idoneità della persona dal profilo delle conoscenze tecniche e
dell’esperienza. Ella non sarebbe comunque idonea ad agire quale perito
giudiziario nel caso concreto.
__________
avrebbe ricoperto la carica di vicedirettrice della __________ dal 22.6.2009 al
10.12.2012. Sarebbe di pubblico dominio la notizia secondo cui ex dirigenti
della società siano implicati in un procedimento penale per i reati di
amministrazione infedele aggravata, diminuzione dell’attivo e cattiva gestione,
nella titolarità del procuratore pubblico Daniele Galliano. Il procedimento non
sarebbe concluso; sarebbe pendente davanti al Tribunale penale cantonale. Il
fatto che, per il magistrato inquirente, la carica di __________ in detta
società sarebbe irrilevante non darebbe certamente conto che la persona che
viene prospettata quale perita sarebbe stata dirigente – e non semplice
impiegata come affermerebbe il pubblico ministero – di una società i cui
dirigenti sarebbero tutt’ora oggetto di un procedimento penale non ancora
concluso, il tutto per questioni giuridiche analoghe a quelle per cui si
procederebbe nel procedimento inc. MP 2013.2620.
Ci
sarebbe dunque incompatibilità con la carica di perito non potendo __________
essere oggettivamente e psicologicamente distante da problematiche per le quali
un procedimento penale, peraltro di richiamo mediatico, sarebbe ancora in corso
e che vedrebbe imputati i propri ex colleghi dirigenti. La decisione del
procuratore pubblico sarebbe quindi del tutto incomprensibile.
Il
magistrato inquirente ammetterebbe che avrebbe dovuto valutare (anche solo per
escludere condotte penali) la posizione di tutti i dirigenti della __________,
su un periodo necessariamente lungo. Essendo tuttavia il procedimento penale
ancora aperto ed essendo persino ancora aperta la possibilità che l’atto di
accusa venga modificato dal giudice o rimandato al procuratore pubblico per
essere completato con eventuali ulteriori autori, la nomina di __________
sarebbe del tutto inopportuna.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale in tema di ricusazione, anche le
percezioni esterne sarebbero sufficienti a fondare l’esistenza di dubbi sull’imparzialità
del perito giudiziario.
Sarebbe
incontestato ed oggettivo che __________ sia stata dirigente della suddetta
società e che i dirigenti della società siano stati indagati e rinviati a
giudizio per reati analoghi a quelli di cui all’inc. MP 2013.2620. Sarebbe
oggettivo che quel caso sia paragonabile al caso della __________. Ci sarebbe
addirittura stata un’interrogazione parlamentare. Non sarebbe quindi possibile
escludere a priori e con certezza che la persona nominata perito non possa
avere interessi, e non possa dunque risultare prevenuta, nel valutare condotte
per cui i propri ex colleghi di lavoro e colleghi dirigenti della società sono stati
rinviati a giudizio.
Il
reclamante non comprenderebbe perché il procuratore pubblico non abbia
riproposto i primi due quesiti da lui indicati nello scritto 11.10.2021. Chiede
che essi vengano ripresentati.
Nei
quesiti indicati nel decreto 30.11.2021 il magistrato inquirente non avrebbe
recepito la nozione di motivi “manifesti”, che sarebbe alla base di
un’eventuale responsabilità penale del revisore. Per il reclamante, quindi, la
perizia giudiziaria dovrebbe essere calibrata in funzione in primis di
accertamenti fattuali in merito alle scelte ed alle valutazioni del consiglio di
amministrazione, e soltanto sussidiariamente in quella eventuale, quanto
recisamente contestata, del revisore. Quest’ultima posizione sarebbe
necessariamente da valutarsi sotto la lente fattuale di motivi “manifesti”.
Il
procuratore pubblico si sarebbe inoltre rifiutato di fare accertare, e se del
caso calcolare, un eventuale pregiudizio economico per i creditori derivante,
in nesso causale, dal mancato avviso.
g. Con
reclamo 13/14.12.2021 (inc. 60.2021.378) PI 3 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, i
decreti 30.11.2021 siano annullati e gli atti siano rinviati al magistrato
inquirente.
Il
reclamante rileva che dal registro di commercio emergerebbe che __________
avrebbe svolto importanti funzioni nella __________ quale vicedirettrice (dal
giugno 2009 al gennaio 2012) e direttrice sostituta (gennaio-dicembre 2012).
I
media avrebbero reso noto che contro cinque ex dirigenti della citata società
il procuratore pubblico Daniele Galliano avrebbe condotto un procedimento
penale sfociato nella promozione dell’accusa per reati fallimentari. Da un
articolo apparso sul Corriere del Ticino nel febbraio 2021 (doc. 6, allegato)
si apprenderebbe che, a dire del patrocinatore di uno degli imputati, sarebbe
in discussione l’applicabilità della giurisprudenza sulla bancarotta ad una “start-up”.
Anche la __________ sarebbe stata una siffatta impresa. Sarebbe perciò doveroso
chiedersi se un’ex dirigente della __________ sia la persona giusta per
peritare il caso di cui al procedimento inc. MP 2013.2620.
Ritenuto
che il procedimento penale in re __________ non sarebbe concluso, non sarebbe
possibile avere certezze circa l’eventuale ruolo di __________ nel contesto del
procedimento. Fatto che giustificherebbe (anzi renderebbe doverose) oggettive perplessità
quo all’idoneità (indipendenza) oggettiva del perito scelto. A maggior
ragione ritenuto che il procuratore pubblico non avrebbe fornito alcuna
informazione sufficiente ad una valutazione oggettiva.
Fin
che non si sarà davvero concluso il procedimento penale inerente alla __________
non sarebbe giuridicamente possibile affermare chi e perché sia, sia stato o
debba e/o possa esservi ancora coinvolto per l’uno o per l’altro titolo. Ciò
varrebbe anche per __________, che potenzialmente potrebbe pertanto rientrare
nella spera d’indagine del pubblico ministero.
Il
procuratore pubblico non avrebbe fornito alcuna informazione precisa circa se –
e, se sì, come e perché – __________ sia anche solo stata verbalizzata in quel
procedimento e circa i di lei eventuali rapporti con i dirigenti della __________
rinviati a giudizio. Il perito, dovendo valutare l’operato del consiglio di
amministrazione della __________, potrebbe, per esempio, propendere per una
linea di giudizio che confermi o smentisca eventuali scelte fatte in casa __________,
volute o subite dall’allora dirigente __________.
Per
il reclamante, non sarebbe peraltro la dimensione aziendale a fare la
differenza, ma la tipologia concreta del percorso professionale del soggetto
chiamato a fornire un referto giudiziario.
La
__________ e la __________ sarebbero state aziende attive non soltanto
contemporaneamente, ma in campi di attività simili e, pertanto, concorrenziali.
__________ sarebbe del resto stata operativa nella __________ proprio dal 2009
al 2012, ovvero – tra l’altro – nel periodo di tempo indagato nella vicenda __________.
Non si saprebbe se ella abbia avuto contatti o ragioni di confronto con
quest’ultima società e/o con suoi esponenti e/o clienti e/o fornitori.
Il
procuratore pubblico non avrebbe trasmesso il curriculum vitae di __________.
Il reclamante non conoscerebbe i suoi studi, le esperienze professionali, le
referenze ed i legami di interesse.
Si
potrebbe ragionevolmente temere la non imparzialità del perito designato perché
ella potrebbe essere coinvolta in fatti oggetto di una procedura penale
condotta dal medesimo procuratore pubblico che le affiderebbe il mandato
peritale. Al contempo, ella sarebbe stata dirigente di una società concorrente
alla __________ proprio nella fase temporale oggetto del procedimento penale
promosso contro PI 3 ed i coimputati.
h. Con
gravame 15/16.12.2021 (inc. 60.2021.379) PI 5 chiede l’annullamento dei decreti 30.11.2021 del
magistrato inquirente con rinvio degli atti al procuratore pubblico per la nomina
di nuovo perito, che dovrà rispondere ai quesiti da lui proposti.
Il
reclamante afferma che __________ sarebbe stata organo della __________,
società attiva nella produzione e nel commercio di tecnologie, materiali, strutture,
componenti e prodotti nel campo delle energie alternative e quindi anche di
pannelli solari. La società sarebbe stata una concorrente diretta della __________.
Dalla consultazione dei media online (doc. 6-8, allegati) si apprenderebbe che
a carico degli ex organi della __________ sarebbe pendente un procedimento
penale per, si supporrebbe, i medesimi reati fallimentari per cui si procede
contro gli ex organi della __________.
La
scelta di __________ quale perito sarebbe infelice. Per il reclamante, ci
sarebbe la concreta possibilità che il nominando perito non veda di buon occhio
gli organi della __________ poiché potrebbero venir parificati (anche solo
inconsciamente) agli organi della __________. Sussisterebbe il dubbio che possa
venire a mancare la necessaria equidistanza tra la posizione accusatoria e la
posizione difensiva che un perito giudiziario dovrebbe forzatamente possedere.
La scelta di una persona coinvolta nel fallimento di una società oggetto di
un’inchiesta penale, in attesa di giudizio, in un campo analogo (ovvero le
energie rinnovabili) e condotta dal medesimo procuratore pubblico apparirebbe
pertanto quantomeno problematica.
La
posizione avuta da __________ nella __________, il cui fallimento avrebbe
comportato l’apertura di un procedimento penale e la cui attività sarebbe stata
in diretta concorrenza con quella della __________ (che avrebbe operato nel
medesimo periodo e sul medesimo territorio), porterebbe a concludere che ella
sia stata troppo vicina alla realtà della __________ per poter garantire la
necessaria equidistanza tra accusa e difesa. Anche il fatto che il procedimento
interessante la __________ non sia concluso contribuirebbe a far nascere
ulteriori perplessità sulla scelta di un ex organo della società quale perito
nel procedimento in re __________.
Il
reclamante adduce poi che, non sapendo nulla del profilo professionale e
formativo del perito designando, diventerebbe estremamente difficile potersi
esprimere sulle competenze necessarie ad analizzare un caso complesso come
quello in esame. La sola indicazione di aver svolto perizie in ambito civile
per la Pretura di __________ non sarebbe evidentemente una garanzia sufficiente
di dimestichezza nel campo della direzione aziendale.
Per
quanto concerne i quesiti peritali, PI 5 si associa a quanto indicato da RE 1
nel suo reclamo.
i. Con
reclamo 16/17.12.2021 (inc. 60.2021.381) PI 2 domanda che i decreti 30.11.2021 siano
annullati, che gli atti siano rinviati al procuratore pubblico per emanazione
di un nuovo decreto e che il rapporto di ricostruzione finanziaria della
polizia 19.8.2016 sia estromesso dagli atti esaminabili dal perito (AI 84).
Il
reclamante sostiene che __________ avrebbe svolto il ruolo di vicedirettrice
rispettivamente di direttrice sostituta della __________, di cui cinque
dirigenti sarebbero indagati per reati fallimentari. Si tratterebbe di una
circostanza oggettiva e concreta che, già da sola, implicherebbe una parvenza
di parzialità. Questo perché sussisterebbe il rischio che ella sia indotta ad
evidenziare nel proprio referto determinate condotte degli organi della __________
rispettivamente a ridurre la gravità di altre condotte (poiché adottate da
organi della __________). Detto altrimenti, __________ avrebbe tutto
l’interesse a “gonfiare” asserite differenze tra i comportamenti
adottati dalla __________ e quelli eseguiti dalla __________. Quest’ultima
società, attiva nel medesimo campo, nello stesso arco temporale e sullo stesso
territorio, sarebbe da ritenersi concorrente della __________. __________ non
potrebbe evidentemente redigere una perizia nell’ambito di una società
concorrente. Sarebbe data la di lei parzialità.
Il
procedimento penale interessante la __________ sarebbe tutt’altro che concluso:
sussisterebbe il rischio che __________ possa ancora esservi implicata.
Ella
avrebbe un interesse personale nella causa, in quanto l’esito del referto
peritale potrà avere un impatto anche nel contesto del procedimento
interessante la __________.
Per
quanto riguarda le competenze di __________, il rimando del magistrato
inquirente all’attività peritale svolta presso la Pretura di __________ sarebbe
troppo generico. Il procuratore pubblico non avrebbe trasmesso il curriculum
vitae del perito designando.
Il
reclamante, in merito alla sua richiesta di estromettere il rapporto di
ricostruzione finanziaria 19.8.2016 (AI 84), precisa che i punti cardine del
rapporto sarebbero stati tutti smentiti in sede di interrogatorio degli
imputati. Secondo l’art. 184 cpv. 4 CPP l’autorità dovrebbe selezionare gli
atti istruttori che intende trasmettere al perito. Si giustificherebbe
l’estromissione del citato atto.
j. Delle
ulteriori argomentazioni dei reclamanti si dirà – se necessario per il giudizio
– in seguito in corso di motivazione.
in diritto
Considerandi
1.
Gli
inc. 60.2021.376/378/379/381 sono congiunti nel giudizio, in applicazione
dell’art. 30 CPP, concernendo le impugnative la stessa fattispecie ed analoghe
questioni fattuali e giuridiche.
2.
2.1.
In
applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,
entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,
in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,
ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui
esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra
impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2.2
I
gravami, inoltrati il 10.12.2021 (inc.
60.2021.376), il 13.12.2021 (inc. 60.2021.378),
il 15.12.2021 (inc. 60.2021.379) ed il 16.12.2021 (inc.
60.2021.381) contro i decreti 30.11.2021
[ricevuti l’1.12.2021 (inc.
60.2021.376/378) rispettivamente il
7.12.2021
(inc. 60.2021.379) ed il 6.12.2021 (inc.
60.2021.381)] del procuratore pubblico
con cui ha nominato __________ quale perito, sono tempestivi (perché presentati nel termine di dieci giorni giusta
l’art. 396 cpv. 1 CPP) e anche proponibili (decisione TF 1B_346/2019 del
27.3.2020
consid. 1.2.; BSK StPO – M.
HEER, 2. ed., art. 184 CPP n. 38; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP
n. 10; ZK StPO – A. KELLER, 3. ed., art.
393.
CPP n. 16; StPO Praxiskommentar – N.
SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 184 CPP n. 3).
2.3
I
reclamanti, parti nel procedimento penale quali imputati (art. 104 cpv. 1 lit.
a CPP), sono legittimati a ricorrere giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un
interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica dei
decreti 30.11.2021 con i quali il magistrato inquirente ha deciso la designazione
di __________ quale perito, chiamato ad esprimersi sul loro operato.
2.4
Le
esigenze di forma e motivazione dei gravami sono rispettate.
I
reclami in questione, in queste circostanze, sono ricevibili.
3.
3.1.
Il
pubblico ministero e il giudice fanno capo a uno o più periti quando non
dispongono delle conoscenze e capacità speciali necessarie per accertare o per
giudicare un fatto (art. 182 CPP).
Qualora
siano adempiute le circostanze indicate dalla norma, essi devono quindi
interpellare un perito (decisione TF 6B_488/2016 del 5.9.2016 consid. 3.4.2.;
messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale,
in FF 2006 p. 1115; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 182 CPP n. 7; ZK StPO –
A. DONATSCH, op. cit., art. 182 CPP n. 28; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID /
D. JOSITSCH, op. cit., art. 182 CPP n. 3).
3.2
Il
perito, riconosciuto “altro partecipante al procedimento” giusta l’art.
105.
cpv. 1 lit. e CPP, è la persona (fisica) che interviene nel procedimento
penale in ragione della sua qualità di tecnico in uno specifico campo
(decisione TF 6B_1060/2019 del 15.1.2020 consid. 2.3.3.; BSK StPO – H. KÜFFER,
op. cit., art. 105 CPP n. 22; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 182 CPP n.
1; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 182 CPP n.
1). Il suo ruolo è – di fatto – quello di un “ausiliario” delle autorità
penali nella scoperta della verità materiale nel procedimento (BSK StPO – H.
KÜFFER, op. cit., art. 105 CPP n. 24; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 182
CPP n. 2; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 3. ed., n. 931). E’ invero “Entscheidungsgehilfe”
delle autorità penali (decisione TF 6B_1060/2019 del 15.1.2020 consid. 2.3.3.).
Il
perito ha lo specifico compito di accertare i fatti (decisione TF 1B_409/2018
del 18.2.2019 consid. 4.3.; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 182 CPP n. 2);
non deve e non può rispondere a questioni giuridiche eventualmente postegli: “iura
novit curia” (ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 182 CPP n. 21; StPO
Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 182 CPP n. 2).
L’applicazione del diritto è compito del giudice e non può essere delegato (BSK
StPO – M. HEER, op. cit., art. 182 CPP n. 4 e art. 184 CPP n. 12).
Considerazioni giuridiche del perito possono, secondo il caso, farlo ritenere
parziale e condurre alla non utilizzabilità del referto (BSK StPO – M. HEER,
op. cit., art. 184 CPP n. 12). Non devono quindi essere rivolte al perito
domande che hanno come unico oggetto una sussunzione giuridica oppure che
presuppongono parzialmente una tale sussunzione giuridica (ZK StPO – A.
DONATSCH, op. cit., art. 184 CPP n. 20). Questo principio deve essere osservato
anche se non è sempre possibile differenziare tra questioni giuridiche e
questioni fattuali (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 182 CPP n. 4 e art. 184
CPP n. 12; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 184 CPP n. 20).
3.3
Giusta
l’art. 183 cpv. 1 CPP può essere nominata perito la persona fisica che
nell’ambito specifico dispone delle necessarie conoscenze e capacità speciali.
La legge impone dunque esplicitamente il requisito di necessarie conoscenze e
capacità speciali.
L’autorità
di nomina [chi dirige il procedimento (art. 184 cpv. 1 / 61 CPP)] deve
accertare che il perito abbia le competenze dovute per assolvere al mandato
(StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 183 CPP n. 2). Le
indispensabili capacità specialistiche che deve possedere un perito non si
determinano in astratto, ma in base alle domande concrete a cui deve rispondere
(BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 6/13; ZK StPO – A. DONATSCH, op.
cit., art. 183 CPP n. 2). Non sono necessari diplomi o certificazioni
attestanti le specifiche competenze (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 7; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 183 CPP n. 3;
StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 183 CPP n. 2).
Il
perito deve essere in grado di redigere una perizia in modo chiaro, conciso e
comprensibile, di motivarla e di indicare, in particolare, le basi fattuali e
scientifiche, la metodologia utilizzata e le conclusioni. Deve poter rispondere
a tutte le domande postegli.
In
difetto di competenze il mandato peritale non potrebbe in effetti essere
compiutamente e correttamente esperito, con quasi ovvia necessità di procedere
a completare oppure a migliorare la perizia in applicazione dell’art. 189 CPP,
con differimento della conclusione del procedimento penale, a chiaro
pregiudizio delle parti.
3.4
Il
diritto di essere sentite delle parti, concretizzato dall’art. 184 cpv. 3 CPP
(“Chi dirige il procedimento offre previamente alle parti l’opportunità di
esprimersi in merito al perito e ai quesiti peritali e di fare proprie
proposte.”), permette loro di identificare motivi di ricusazione (StPO Praxiskommentar
– N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 184 CPP n. 13). Questa disposizione è la diretta conseguenza del
diritto delle parti di essere sentite (art. 107 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione
TF 6B_918/2017 del 20.2.2018 consid. 2.2.].
Il
diritto delle parti di essere interpellate riguarda pure i quesiti peritali (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, op. cit., n. 938), che devono essere formulati in modo
preciso (art. 184 cpv. 2 lit. c CPP) [BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 184
CPP n. 14]. Idealmente la
consultazione delle parti deve consentire di raggiungere una convergenza sulla
scelta del perito e sulla formulazione dei quesiti, restando tuttavia la
decisione di competenza della direzione del procedimento (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 184 CPP n. 24; ZK
StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 184 CPP n. 36; StPO Praxiskommentar – N.
SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 184 CPP n. 13).
3.5
La
perizia può avere una portata straordinaria, secondo le circostanze addirittura
risolutiva, per il giudizio (decisione TF 6B_299/2007 dell’11.10.2007 consid.
5.1.1.): non raramente è il solo mezzo di prova su un punto importante, per cui
– stante la sua rilevanza per l’esito processuale – i requisiti che deve soddisfare
un perito sono notevoli. Questi è infatti chiamato ad esprimersi in un ambito
in cui le autorità penali difettano di conoscenze e capacità speciali (BSK StPO
– M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 4). Il referto peritale ha invero una “verfahrensentscheidende
Bedeutung”, ossia un significato determinante per il procedimento penale (BSK
StPO – M. HEER, op. cit., art. 182 CPP n. 1).
La
perizia soggiace, come ogni altra prova, al libero apprezzamento (art. 10 cpv.
2.
CPP) [decisione TF 6B_817/2021 del 30.3.2022 consid. 2.2.1.; DTF 141 IV 369 consid. 6.1.; BSK StPO – M.
HEER, op. cit., art. 189 CPP n. 1; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 189
CPP n. 21]. Il referto deve essere posto
alla base di una decisione unicamente se convince l’autorità giudicante (StPO
Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 189 CPP n. 5). Anche
se il giudice non è vincolato alla perizia, non può discostarsene senza validi
motivi, sostituendosi al perito senza averne le competenze (decisione TF 6B_817/2021
del 30.3.2022 consid. 2.2.1.; N.
SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op.
cit., n. 951).
3.6
L’importante
funzione del perito è comprovata anche dal fatto che la garanzia procedurale
dell’indipendenza giusta gli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 cifra 1 CEDU – nelle
cause giudiziarie ognuno ha diritto di essere giudicato da un tribunale fondato
sulla legge, competente nel merito, indipendente ed imparziale – sia
applicabile pure al perito (decisione TF 6B_435/2019 del 27.5.2019 consid.
2.2.).
La
ricusazione del perito, non essendo questi un giudice, si esamina nondimeno
alla luce dell’art. 29 cpv. 1 Cost. (decisione TF 6B_511/2018 del 25.7.2018
consid. 4.1.), il cui contenuto e la cui portata sono comunque identici a
quelli dell’art. 30 cpv. 1 Cost. (decisione TF 6B_511/2018 del 25.7.2018
consid. 4.1.).
Il
perito deve essere indipendente ed imparziale in ragione del suo ruolo, ossia
di colui che mette a disposizione del giudice specifiche sue conoscenze, sulle
quali questi – che non ha le nozioni necessarie per constatare e valutare un
fatto – deve potere fare affidamento (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183
CPP n. 4; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 183 CPP n. 11). La garanzia del diritto ad un perito imparziale
e non prevenuto vieta l’influsso di circostanze estranee alla causa che
potrebbero influenzare il giudizio a favore oppure a pregiudizio di una parte
al procedimento (decisione TF 1B_326/2016
del 29.9.2016 consid. 4.1.).
Per
il perito, per il rinvio giusta l’art. 183 cpv. 3 CPP, valgono i motivi di
ricusazione dell’art. 56 CPP (decisione TF 6B_884/2021 del 10.1.2022 consid.
2.5.2.2.; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 21; ZK StPO – A.
DONATSCH, op. cit., art. 183 CPP n. 9).
La
persona del perito è da reputare prevenuta, conformemente alla giurisprudenza,
quando sussistono – dal punto di vista oggettivo (decisione TF 6B_884/2021
del 10.1.2022 consid. 2.5.2.2.; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 21) –
circostanze concrete idonee a destare diffidenza nella sua imparzialità
(decisione TF 6B_884/2021 del 10.1.2022 consid. 2.5.2.2.; BSK StPO – M. HEER,
op. cit., art. 183 CPP n. 22; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art.
56-60 CPP n. 8; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 9). Le
circostanze possono manifestarsi in un comportamento del perito o in situazioni
di natura funzionale o organizzativa (decisione TF 6B_884/2021 del 10.1.2022 consid. 2.5.2.2.). E’ sufficiente
l’apparenza di parzialità; non è necessario, per ammettere la ricusazione, che
il perito sia effettivamente prevenuto (decisione TF 6B_884/2021 del 10.1.2022
consid. 2.5.2.2.; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 22; ZK StPO –
A. DONATSCH, op. cit., art. 183 CPP n. 12; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID /
D. JOSITSCH, op. cit., art. 183 CPP n. 7): bastano circostanze oggettive atte a
suscitare l’apparenza di prevenzione (decisione TF 6B_884/2021 del
10.1.2022
consid. 2.5.2.2.; BSK
StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 22; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor
art. 56-60 CPP n. 7). E’ irrilevante
l’impressione soggettiva delle parti (decisione TF 1B_516/2019 del 4.2.2020
consid. 2.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor
art. 56-60 CPP n. 10)
oppure, ancora, la valutazione del perito medesimo (BSK StPO – M. HEER, op.
cit., art. 183 CPP n. 22).
4.
4.1.
Con
decreto 30.11.2021, motivato con separata pronuncia 30.11.2021, il pubblico
ministero, ritenuto che sulla base degli atti istruttori esperiti reputava
necessaria l’esecuzione di una perizia concernente il fallimento della __________,
ha designato __________ nella veste di perito nel procedimento penale.
4.2
I
reclamanti contestano anzitutto la nomina a perito di __________, il cui curriculum
vitae sarebbe loro ignoto e la cui precedente veste quale
vicedirettrice/direttrice sostituta della __________, i cui dirigenti sarebbero
stati rinviati a giudizio per reati fallimentari, la renderebbe non idonea al
ruolo.
4.3
4.3.1
Al
momento della comunicazione alle parti della sua intenzione di nominare __________
quale perito (AI 171), il magistrato inquirente ha indicato che ella lavorava
per la __________, che era un perito revisore iscritto all’albo ASR e che aveva
già esperienza nelle perizie giudiziarie commissionate dalla Pretura di __________.
Alla
richiesta dei reclamanti, in sede di osservazioni giusta l’art. 184 cpv. 3 CPP,
di trasmettere loro il curriculum vitae del perito designando, il
procuratore pubblico non ha dato seguito.
Il
30.11.2021
il pubblico ministero ha nominato __________ quale perito
limitandosi a menzionare che ella lavorava per la __________ e che era un
perito revisore iscritto all’albo ASR.
Nel
separato decreto del medesimo giorno il procuratore pubblico ha invero
evidenziato – con riferimento alla censura inerente alla mancata trasmissione
del curriculum vitae del perito – che esso era disponibile (in forma
riassuntiva) sul sito internet della __________; il tema poteva inoltre essere
subito evaso con la trasmissione del curriculum vitae, richiesto al
perito.
Per
quanto noto a questa Corte, il citato curriculum vitae non è però stato
acquisito e quindi non è stato inviato ai reclamanti.
In
merito al fatto che il curriculum vitae sarebbe stato disponibile sul
sito della __________, si osserva che esso riporta solo – come evidenziato da RE
1.
(reclamo 10/13.12.2021, p. 4, inc. 60.2021.376) – che “Il titolare __________
è membro Expert Suisse e socia dell’OCCT (Ordine dei Commercialisti del Canton
Ticino”. Informazioni, queste, manifestamente insufficienti per poter
comprendere segnatamente quali studi ella ha fatto, quali specifiche competenze
professionali possiede e quali lavori/funzioni ha svolto precedentemente alla __________.
4.3.2
Quest’ultimo
tema è particolarmente rilevante nel caso concreto.
Gli
imputati, già in sede di osservazioni ex art. 184 cpv. 3 CPP, avevano evidenziato
infatti che dal registro di commercio si evinceva che __________ era stata
vicedirettrice (giugno 2009-gennaio 2012) e direttrice sostituta
(gennaio-dicembre 2012) della __________, società allora attiva nel campo delle
energie alternative, fallita il 25.8.2016. Essi avevano inoltre rilevato che,
come risultava da articoli di giornale pubblicati in internet, a carico di
dirigenti della citata società era stato promosso un procedimento per reati
fallimentari, sfociato nel rinvio a giudizio.
Il
procuratore pubblico ha preso posizione in merito nel decreto 30.11.2021. Ha
indicato che dal registro di commercio emergeva effettivamente che il perito
aveva lavorato per la __________, assumendo la carica di vicedirettore. La
questione appariva nondimeno irrilevante già soltanto perché il fatto di aver
lavorato in passato per un grande gruppo industriale ticinese coinvolto (suo
malgrado) in un procedimento penale non era assolutamente un motivo di
ricusazione del perito. Altrimenti, a seguire la tesi delle difese degli imputati,
pochi avrebbero potuto ricoprire la carica di periti giudiziari (si pensasse,
ad esempio, a grandi società di revisione o a grandi fiduciarie). In ogni caso
l’inchiesta penale che riguardava detta società era da tempo conclusa; il caso
era pendente davanti al Tribunale penale cantonale. I fatti ritenuti nell’atto
di accusa erano temporalmente successivi (di parecchi anni) a quando il perito
lavorava in quella società; l’atto di accusa non riguardava il fallimento della
__________. La critica sulla scelta del perito era irrilevante.
Il
fatto che l’istruzione del procedimento inerente alla __________ sia conclusa
non implica, evidentemente, che il procedimento sia terminato: esso, per dire
del procuratore pubblico medesimo, è invero pendente davanti al Tribunale
penale cantonale, che deve ancora emanare il suo giudizio.
Di
questo procedimento penale non si hanno informazioni certe.
Un
articolo pubblicato sul Corriere del Ticino (doc. 6, allegato al reclamo
13/14.12.2021, inc. 60.2021.378) riporta che “Si profila il processo di
fronte ad una Corte delle Assise criminali per cinque ex dirigenti dell’__________,
la società con sede a __________ attiva nel campo delle energie rinnovabili
fallita alla fine di agosto del 2016 lasciando dietro di sé una voragine
milionaria. Il procuratore pubblico Daniele Galliano, che ha ereditato
l’incarto da Fiorenza Bergomi (…), ha infatti chiuso nelle scorse settimane
l’inchiesta rinviandoli a giudizio. I reati ipotizzati nei loro confronti, a
vario titolo e a seconda dei ruoli svolti, sono di amministrazione infedele
aggravata, diminuzione dell’attivo a danno dei creditori, favori concessi a un
creditore e cattiva gestione.”
Anche
gli imputati nel procedimento inerente alla __________, pure fallita, devono
quindi rispondere, analogamente agli imputati di cui all’inc. MP 2013.2620 in
re __________, dei reati di amministrazione infedele aggravata, diminuzione
dell’attivo in danno dei creditori e cattiva gestione.
Entrambi
i citati procedimenti concernono dunque il possibile comportamento di rilevanza
penale degli organi delle società, fallite.
Ora,
__________, come si evince dall’estratto del registro di commercio inerente
alla __________ (doc. D, allegato al gravame 10/13.12.2021, inc. 60.2021.376), è
stata vicedirettrice (giugno 2009-gennaio 2012) e direttrice sostituta
(gennaio-dicembre 2012) della società. Si tratta indubbiamente di ruoli
dirigenziali, in cui – per definizione – ella ha amministrato la società. Non
era una semplice impiegata, senza responsabilità.
Il
fatto che la __________ sia fallita soltanto nell’agosto 2016, ovvero alcuni
anni dopo che __________ ha lasciato la società, non esclude evidentemente che
– nell’ambito del procedimento penale per reati di amministrazione infedele
aggravata, diminuzione dell’attivo in danno dei creditori, favori concessi ad
un creditore e cattiva gestione – si sia esaminato lo stato della società ben
prima del fallimento e quindi anche la sua condotta nelle vesti di
vicedirettrice/direttrice. E’ invero più che verosimile, in tali casi,
ricercare eventuali comportamenti di rilevanza penale anche diversi anni prima
dell’intervenuto fallimento, le cui cause potrebbero venire da lontano. Come del
resto si ipotizza nell’inc. MP 2013.2620: i quesiti a cui __________ dovrebbe
rispondere fanno riferimento pure a fatti inerenti al 2009, ben prima – dunque
– del fallimento della __________ del luglio 2012.
In
ragione dei reati ipotizzati nel procedimento in re __________, analoghi a
quelli in re __________, è ragionevole ritenere che si pongano anche in quel
procedimento le stesse questioni che si pongono nell’inc. MP 2013.2620, ossia
per esempio se, alla luce delle prospettive aziendali e di mercato, il
consiglio di amministrazione della __________ ha messo in atto sufficienti
misure di risanamento.
__________
– già dirigente della __________, società attiva nel medesimo campo di attività
della __________ (energie alternative), fallita, i cui dirigenti sono indagati
per ipotesi accusatorie del tutto simili a quelle a carico dei qui reclamanti –
dovrebbe perciò quale perito rispondere a quesiti che si presentano anche nel
procedimento promosso in seguito al fallimento della società di cui pochi anni
prima è stata dirigente.
4.3.3
E’
manifesto, in queste circostanze, anche in assenza del curriculum vitae di
__________ e di informazioni più precise sul di lei ruolo nel procedimento in
re __________ (segnatamente a sapere se è stata indagata rispettivamente
sentita quale persona informata sui fatti o in altra veste), che __________ non
possa essere considerata idonea a ricoprire la carica di perito, che come
anticipato deve garantire indipendenza ed imparzialità.
Il
suo coinvolgimento, quale dirigente della __________ in epoca verosimilmente
oggetto di indagine da parte del procuratore pubblico, in un procedimento in
cui ex dirigenti sono stati rinviati a giudizio è infatti sufficiente per
fondare parvenza di sua parzialità. Ciò che basta per ritenerla non adeguata.
La
perizia nel contesto in questione, prettamente tecnico, ha peraltro nei
risultati, stante la complessità della materia, rilevante importanza per il
procedimento. L’autorità penale, non avendo le conoscenze e le capacità
speciali per valutare gli aspetti tecnici del caso, deve in effetti fare
affidamento proprio sulla perizia, quale strumento di accertamento dei fatti.
Anche se essa non è vincolata alle conclusioni peritali, non può discostarsene
senza una valida motivazione, sostituendosi al perito. Ne discende perciò che
deve essere esclusa ogni apparenza di parzialità del perito.
5.
5.1.
Con
decreto 30.11.2021 il procuratore pubblico ha inoltre indicato i quesiti a cui
avrebbe dovuto rispondere il perito (consid. e).
5.2
5.2.1
RE
1.
e PI 5, già revisori della __________, adducono che non comprenderebbero
perché il procuratore pubblico non abbia riproposto nel decreto di nomina del
perito 30.11.2021 i primi due quesiti da lui menzionati nello scritto
11.10.2021
Essi chiedono che detti quesiti vengano ripresi.
Nei
quesiti esposti nel decreto 30.11.2021 il magistrato inquirente non avrebbe altresì
recepito la nozione di motivi “manifesti”, che sarebbe alla base di
un’eventuale responsabilità penale del revisore. Per i reclamanti, la perizia
giudiziaria dovrebbe essere calibrata in funzione in primis di
accertamenti fattuali in merito alle scelte ed alle valutazioni del consiglio
di amministrazione e soltanto sussidiariamente in quella eventuale, quanto
recisamente contestata, del revisore. Quest’ultima posizione sarebbe
necessariamente da valutarsi sotto la lente fattuale di motivi “manifesti”.
Il
pubblico ministero si sarebbe inoltre rifiutato di fare accertare, e se del
caso calcolare, un eventuale pregiudizio economico per i creditori derivante,
in nesso causale, dal mancato avviso.
5.2.2
I
quesiti posti al perito devono essere formulati in maniera sufficientemente
precisa giusta l’art. 184 cpv. 2 lit. c CPP per le concrete finalità della
perizia, ovvero – nel caso in esame – quelle di ricostruire se il consiglio di
amministrazione della __________ rispettivamente i revisori della società abbiano
adempiuto i loro compiti di legge, ritenuto che spetterà poi al procuratore
pubblico e al giudice di merito, qualora sarà promossa l’accusa a carico degli
imputati, sussumere le risultanze peritali ai reati ipotizzati.
Ciò
premesso, leggendo i quesiti del decreto 30.11.2021 si evince che il magistrato
inquirente pare avere sostanzialmente compresso in tre quesiti i cinque quesiti
proposti l’11.10.2021 (AI 171).
Il
risultato è nondimeno poco chiaro. Avendo il consiglio di amministrazione della
società ed i revisori compiti differenti, per miglior comprensione dei quesiti,
e delle relative risposte, occorreva formulare separatamente le domande
inerenti al consiglio di amministrazione e ai revisori, per meglio distinguere
i differenti ruoli.
Per
quanto concerne il fatto che il procuratore pubblico avrebbe dovuto aggiungere
nei quesiti al vocabolo motivi la parola “manifesti” [“(…),
rispettivamente se l’Ufficio di revisione avrebbe potuto avere dei motivi manifesti
per non ritenere adeguate suddette misure di risanamento; (…) , se l’Ufficio di
revisione avrebbe dovuto avere dei motivi manifesti per non ritenere
attendibile (…)”], si reputa corretta la formulazione del magistrato
inquirente: manifesto, secondo la giurisprudenza citata dai reclamanti (reclamo
10/13.12.2021, p. 9, inc. CRP 60.2021.376), deve essere il sovraindebitamento,
come ben emerge dall’art. 728c cpv. 3 CO.
Infine,
in merito alla censura secondo cui il procuratore pubblico si sarebbe rifiutato
di fare accertare, e se del caso calcolare, un eventuale pregiudizio economico
per i creditori derivante, in nesso causale, dal mancato avviso, si rileva che
la questione a sapere se tale pregiudizio sia presupposto del reato ex art. 165
CP è discussa, come risulta da BSK Strafrecht II – N. HAGENSTEIN, 4. ed., art.
165.
CP n. 67 (citato da RE 1 nel reclamo).
In
ogni caso, il quesito proposto – “Qualora si fosse imposto un bilancio a
valori di liquidazione, determini il perito il calcolo dell’aggravio dalla data
di tale ipotetica liquidazione (…), tenendo in considerazione i crediti
insinuati nella graduatoria fallimentare.” (reclamo 10/13.12.2021, p. 14,
inc. CRP 60.2021.376) – si presenterà soltanto se si fosse imposto un bilancio
a valori di liquidazione. La domanda è dunque oggi prematura. Essa potrà
evidentemente essere riproposta nel seguito del procedimento penale.
A
tal proposito si deve aggiungere che gli imputati avranno il diritto di
chiedere al pubblico ministero di far completare o di far migliorare la perizia
ex art. 189 CPP. Di modo che eventuali carenze del referto potranno essere
sanate in quella fase processuale.
Più
in generale, si ricorda che la perizia soggiace al libero apprezzamento del giudice
in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP.
Qualora
la perizia sia, per ipotesi, inconcludente in considerazione di quesiti
incompleti, essa non potrà del resto (o potrà soltanto parzialmente) essere
utilizzata per il giudizio a carico degli imputati.
Con
nocumento, se del caso, dell’accusa, non degli imputati.
5.3
PI
3, in relazione ai quesiti, si limita ad indicare che il magistrato inquirente
avrebbe soltanto parzialmente tenuto conto di quanto da lui suggerito con
osservazioni. Ha aggiunto che, posto che il tema primario del gravame era un
altro, riproponeva comunque, subordinatamente, le domande peritali già
presentate. Si riservava naturalmente e ove utile di riproporle (e/o formularne
altre) anche ai sensi e per effetto degli art. 188/189 CPP.
Ora,
ritenuto che, di per sé, il reclamante non censura i quesiti oggetto del
decreto 30.11.2021, non si giustifica esaminare se i quesiti da lui proposti
vadano integrati ai quesiti già posti. Come da lui ricordato, PI 3 potrà
riproporli e/o completarli nel seguito del procedimento (ai sensi degli art.
188/189 CPP).
6.
6.1.
Il
procuratore pubblico, sulla richiesta di PI 2 di estromettere dagli atti
consultabili dal perito il rapporto di ricostruzione finanziaria della polizia giudiziaria
(AI 84), ha esposto che la domanda era veramente al limite perché esso era un
atto istruttorio che faceva parte degli atti ed era proprio il punto decisivo
su cui il perito doveva confrontarsi. Non era possibile selezionare gli atti da
trasmettere al perito: questi doveva avere una conoscenza totale dell’incarto.
La questione era già stata risolta da questa Corte (decisione CRP 60.2019.172
del 30.7.2019 consid. 3.3.1.).
6.2
PI
2.
adduce che i punti cardini di detto rapporto sarebbero stati tutti smentiti
dagli imputati in sede di interrogatorio. In relazione all’art. 184 cpv. 4 CPP,
osserva che la direzione della procedura dovrebbe consegnare al perito solo gli
elementi necessari per redigere il referto, non tutti gli atti istruttori.
L’autorità dovrebbe selezionare gli atti istruttori che intende trasmettere al
perito. Si giustificherebbe dunque l’estromissione dell’AI 84.
6.3
6.3.1
Giusta
l’art. 184 cpv. 4 CPP, insieme al mandato, chi dirige il procedimento fornisce
al perito gli atti e gli oggetti necessari alla perizia.
Spetta
dunque a chi dirige il procedimento informare il perito degli elementi che deve
considerare affinché il suo lavoro sia utile per il procedimento (decisione TF
1B_546/2020 del 10.12.2020 consid. 3.1.). Devono essere trasmessi al perito di
principio soltanto gli atti necessari per rispondere alle domande peritali (ZK
StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 184 CPP n. 44). Chi dirige il procedimento
deve perciò procedere ad una cernita degli atti pertinenti a tal fine (decisione
TF 1B_546/2020 del 10.12.2020 consid. 3.1.).
6.3.2
In
concreto, il rapporto di ricostruzione finanziaria della polizia giudiziaria
riporta, per definizione, una ricostruzione di parte, ovvero dell’autorità
inquirente. Agli atti dell’incarto ci sono inoltre i verbali di interrogatorio
degli imputati, che – sentiti sulle risultanze di detta ricostruzione – hanno
contestato le conclusioni del rapporto.
Per
permettere al perito di avere una visione complessiva dei fatti si giustifica
quindi che egli possa avere accesso, oltre che ai verbali, anche a detto
rapporto, citato esplicitamente nei verbali.
Non
ci sono peraltro ragioni per ritenere che il perito non sarà in grado di
comprendere che il menzionato rapporto rende, per l’appunto, la tesi
dell’autorità inquirente, contestata dagli imputati.
La
censura di PI 2 è pertanto infondata.
7.
Il
decreto 30.11.2021 inerente alla nomina di __________ quale perito nell’inc. MP
2013.2620
ed ai quesiti peritali è annullato.
L’ulteriore
decreto 30.11.2021 è annullato con l’eccezione della non estromissione dagli
atti esaminabili dal perito del rapporto di ricostruzione finanziaria 19.8.2016
(AI 84), confermata.
Gli
atti del procedimento inc. MP 2013.2620 sono ritornati al magistrato inquirente
per nuova disegnazione del perito, previa acquisizione all’incarto e
trasmissione alle parti del suo curriculum vitae, e riformulazione dei
quesiti (tenendo conto delle differenti competenze del consiglio di
amministrazione e dei revisori).
8.
I
reclami sono parzialmente accolti ai sensi dei considerandi. Non si prelevano
tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà
ai reclamanti adeguate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Gli inc. 60.2021.376/378/379/381 sono congiunti nel
giudizio.
2. Il
reclamo di RE 1 (inc. 60.2021.376) è parzialmente accolto.
3. Il
reclamo di PI 3 (inc. 60.2021.378) è parzialmente accolto.
4. Il
reclamo di PI 5 (inc. 60.2021.379) è parzialmente accolto.
5. Il
reclamo di PI 2 (inc. 60.2021.381) è parzialmente accolto.
6. Di
conseguenza:
§ Il
decreto 30.11.2021 del procuratore pubblico Daniele Galliano inerente alla
nomina di __________ quale perito nell’inc. MP 2013.2620 ed ai quesiti peritali
è annullato.
§§ L’ulteriore
decreto 30.11.2021 del magistrato inquirente è annullato con l’eccezione della
non estromissione dagli atti esaminabili dal perito del rapporto di
ricostruzione finanziaria della polizia giudiziaria 19.8.2016 (AI 84),
confermata.
§§§ Gli
atti dell’incarto sono ritornati al pubblico ministero per nuova disegnazione
del perito, previa acquisizione agli atti e trasmissione alle parti del suo curriculum
vitae, e riformulazione dei quesiti ai sensi dei considerandi.
7. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del
Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, a PI 3, __________, a PI 5, IT – __________,
ed a PI 2, __________, CHF 800.-- (ottocento) ciascuno a titolo di ripetibili.
8. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
9. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera