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Decisione

60.2022.10

Reclamo contro l'ordine di sequestro e di rilevamenti segnaletici

12 ottobre 2022Italiano19 min

29.12.2021 è stato organizzato da alcuni “__________”, sul sedime dell’__________

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.10

Lugano

12 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 5/10.1.2022

presentato da

RE 1

patr. da: PR 1

contro

gli ordini di sequestro e di rilevamenti segnaletici

emanati il 30.12.2021 dal procuratore pubblico Marisa Alfier nel contesto del

procedimento penale di cui all’inc. MP __________ promosso nei suoi confronti

per titolo di violazione di domicilio e sommossa;

richiamate le osservazioni 25/26.1.2022

e la duplica 28/29.3.2022 del magistrato inquirente;

vista la replica 7/8.3.2022 di RE 1;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. In data

29.12.2021 è stato organizzato da alcuni “__________”, sul sedime dell’__________

a , un pranzo comunitario, con altre attività correlate all’occupazione di tali

spazi. Da un comunicato degli stessi emergeva che “(…) sull’area è in corso

un presidio solidale con pranzo e poetry slam, mentre all’interno alcune persone

stanno rendendo agibili gli spazi. La sera ci sarà la prima assemblea pubblica.

Tutt* sono invitat* a partecipare! (…). Sette giorni dopo lo sgombero del __________

ci è sorto un fortissimo dubbio: forse abbiamo dimenticato le placche della

cucina accese …. La preoccupazione ci ha spinto a rientrare per assicurarci che

un incendio (…) non divampi. Trattandosi di uno ‘stato di necessità’, rientrare

non dovrebbe avere alcuna conseguenza sulle persone che provvederanno alla

messa in sicurezza dello stabile (…). Per questo motivo, ci siamo organizzat*,

dal basso, per riprenderci con le nostre mani ciò che ci è stato tolto (…)”

(comunicato 29.12.2021).

Alcuni dei

manifestanti si sarebbero infatti introdotti all’interno dell’immobile ed altri

sarebbero saliti sul tetto dello stesso. All’alba del 30.12.2021 sarebbe di

conseguenza intervenuta la polizia cantonale, procedendo allo sgombero. Diverse

persone che si trovavano nell’edificio sarebbero state portate presso gli

uffici della polizia per essere interrogate. Tra queste anche RE 1 (cfr. inc.

MP __________).

Al termine del suo interrogatorio del

30.12.2021, il magistrato inquirente ha emanato un ordine di sequestro degli

oggetti rinvenuti in suo possesso (un martello, due taglierini, un coltellino,

un frattazzo, due tubetti di colla, un tubetto di inchiostro, un tubetto di

acrilico, un paio di occhiali protettivi e un cellulare) (AI 6, AI 21). Il

reclamante ha richiesto che il suo telefono cellulare venisse posto sotto

suggello. Il procuratore pubblico ha inoltre emanato un ordine di rilevamento

ai sensi dell’art. 260 CPP (caratteristiche fisiche, fotografie segnaletiche ed

impronte papillari). RE 1 si è opposto al suddetto ordine.

b. Con

gravame 5/10.1.2022 RE 1 insorge contro entrambi gli ordini di cui sopra,

postulando il dissequestro dei suoi oggetti personali e la distruzione dei

rilevamenti dattiloscopici (reclamo 5/10.1.2022, p. 4). Egli afferma che tali

misure, ed in particolare i rilevamenti segnaletici, sarebbero sproporzionate

rispetto ai presunti reati a lui imputati. Per quanto concerne gli oggetti

sequestrati il reclamante ribadisce “(…) l’inadeguatezza, in quanto sia per

la presunta sommossa, che per la violazione di domicilio, non si comprende cosa

tali attrezzi potrebbero apportare come prova per il prosieguo del procedimento

(…)” (reclamo 5/10.1.2022, p. 3). Nel suo reclamo ha inoltre sollevato una

violazione dell’art. 107 CPP affermando che la polizia non avrebbe contattato

il suo avvocato all’inizio del suo interrogatorio.

c. Nelle sue

osservazioni 25/26.1.2022 il magistrato inquirente ha rilevato che non vi

sarebbe stata nessuna lesione dei diritti del reclamante in merito alla

presenza del difensore d’ufficio in quanto quest’ultimo sarebbe intervenuto in

un secondo tempo durante l’interrogatorio, rileggendo il verbale e chiedendo di

modificare, se del caso, le dichiarazioni rese dall’imputato. I rilevamenti

segnaletici sarebbero inoltre, a suo dire, necessari alfine di procedere

all’identificazione e all’agire dell’imputato nella notte tra il 29 ed il

30.12.2021. Per quanto attiene agli oggetti sequestrati, il procuratore

pubblico ha dapprima rilevato che il telefono cellulare sarebbe stato posto

sotto sigilli come richiesto dal reclamante, puntualizzando inoltre che “(…)

appare perlomeno strano che chi partecipa ad un presidio solidale con pranzo e

poetry slam, abbia con sé (…)” gli arnesi in oggetto.

d. In data

15/17.3.2022 RE 1 ha rinunciato alla messa sotto sigilli del telefono cellulare

(AI 122), di conseguenza il 21.3.2022 il giudice dei provvedimenti coercitivi

ha stralciato l’istanza di dissiggillamento del procuratore pubblico e disposto

la restituzione dello stesso al magistrato inquirente (AI 126). Il 22.3.2022 il

magistrato inquirente ha ordinato il dissequestro del cellulare di RE 1 (AI

127) e in data 28.3.2022 del restante materiale (AI 133).

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

In applicazione

dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il

termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni

momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora,

delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è

espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Giusta

l’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a

ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente

protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia stessa (sentenza TF 1B_317/2018 del 12.12.2018 consid. 2.2.).

L’interesse

giuridicamente protetto a’ sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP implica che il

ricorrente sia personalmente, direttamente (sentenze TF 1B_29/2018 del

24.8.2018

consid. 2.2.; 1B_158/2018 dell’11.7.2018 consid. 2.4.; DTF 142 IV 82

consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: sentenza TF

1B_72/2014 del 15.4.2014 consid. 2.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, 2.

ed., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla

decisione che impugna (N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed.,

art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse anche soltanto virtuale

(Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).

L’interesse

all’annullamento o alla modifica di una decisione giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP

deve quindi essere di principio pratico e attuale (sentenza TPF BB.2017.39 del

3.4.2017

consid. 1.4.1.).

Secondo

la giurisprudenza (sentenza TF 1B_172/2018 del 10.4.2018 consid. 3.) si può

rinunciare all’esistenza di un interesse attuale qualora la contestazione alla

base della decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze

identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad

un’autorità giudiziaria prima che perda la sua attualità, ritenuta l’esistenza

di un interesse pubblico sufficientemente importante a confrontarsi con la

questione: si deve trattare di un argomento di importanza fondamentale, a cui

si deve rispondere.

1.3

Come

si è detto, il 22.3.2022 il procuratore pubblico ha dissequestrato il cellulare

di RE 1 (AI 127) ed il 28.3.2022 il restante materiale sequestrato (AI 133).

Si

pone dunque la questione a sapere se oggi ci sia ancora un interesse attuale

all’evasione dell’impugnativa 5/10.1.2022 in merito all’ordine di sequestro

emanato il 30.12.2021.

La

risposta è negativa. Non si può infatti ritenere che la decisione impugnata

possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con

impossibilità per sua natura di sottoporla ad un’autorità giudiziaria prima che

perda la sua attualità. È pertanto venuto meno l’interesse all’annullamento del

sequestro e di conseguenza all’evasione del gravame di RE 1 su tale ordine.

1.4

Il

gravame, in merito a questo punto, è dunque divenuto privo d’oggetto e va

stralciato dai ruoli.

1.5

Dato

l’esito, si impone comunque di procedere ad un esame sommario, prima facie,

del caso oggetto dell’impugnativa allo scopo di determinarsi sull’accollamento

di tassa di giustizia e spese e sulle ripetibili (cfr., in analogia, sentenza

TF 1B_5/2020 del 24.2.2020 consid. 1.2.).

1.5.1

Secondo l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi

possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno

presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le

spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti

ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).

Il

sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli

oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità

dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per

quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e

valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a

CPP) [sentenza TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di

confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro

confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [sentenza TF

1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 15 ss.].

Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la

garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art.

197.

CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di

sufficienti indizi di reato (sentenza TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid.

4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti

mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo

giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che

così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (sentenza TF 6B_815/2020

del 22.12.2020 consid. 10.1.; BSK

StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor

art. 263-268 CPP n. 11

ss.).

1.5.2

Nel

caso in esame il materiale (tra cui pure un frattazzo, un martello ed un

coltellino) trovato in possesso di RE 1 al momento del suo fermo potrebbe

essere considerato atto a perpetrare il reato di violazione di domicilio:

sussiste dunque una connessione tra i reati ipotizzati e gli oggetti del sequestro.

Anche le ulteriori condizioni del sequestro (base legale, presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e proporzionalità)

erano nel caso in esame rispettate.

RE

1.

sarebbe dunque risultato soccombente con il reclamo in oggetto (in merito al

sequestro), ma tuttavia, visto l’esito del gravame si prescinde dal prelievo di

tassa di giustizia e spese.

1.6

RE 1 quale imputato, è legittimato a

reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP contro l’ordine di rilevamento segnaletico emanato

dal magistrato inquirente in data 30.12.2021, avendo un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

Il

gravame, inoltrato il 5.1.2022 a questa Corte, competente ex art. 62 cpv. 2

LOG, contro tale provvedimento effettuato il 30.12.2021 (doc. C allegato al

reclamo), è tempestivo e proponibile.

2.

Per

quanto concerne la presunta violazione dell’art. 107 CPP, ed in particolare il

fatto che “(…) la polizia non si sia premurata di contattare [l’avvocato

di fiducia dell’imputato] per permetterle di rappresentare e difendere il

signor RE 1 durante l’interrogatorio (…)” (reclamo 5/10.1.2022, p. 2), dal

verbale di interrogatorio (AI 21) risulta che l’imputato ha preso atto del suo

diritto di designare un avvocato di fiducia e di avere il diritto di conferire

liberamente con lo stesso, ed in merito ha dichiarato (alle ore 6.05): “(…)

rispondo che è mia intenzione prendere l’avvocato di fiducia e mi prenderà a

carico dopo l’interrogatorio (…)” (AI 21). Egli si è poi limitato a non

rispondere alle domande degli agenti.

Alle 8.05 è giunto presso il

commissariato di , l’avvocato di fiducia di RE 1 a cui è stata data la

possibilità di avere un colloquio libero con l’imputato. In seguito risulta

che: “(…) alle ore 08.30, su richiesta dell’avvocato, vengono fatte le

seguenti precisazioni (…): a pag. 3 riga 38: il mio assistito non intendeva

dire che avrebbe preso l’avvocato di fiducia dopo l’interrogatorio, ma per

l’interrogatorio. (…). L’interrogante chiede all’avv. (…) se dopo aver riletto

il verbale vi sono delle osservazioni, modifiche o aggiunte da apportare al

verbale: l’avv. (…) risponde che non vi sono aggiunte da apportare (…)”

(verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 6, AI 21).

I diritti

dell’imputato non sono dunque stati violati. Egli, durante la prima parte del suo

interrogatorio, si è infatti limitato a non reagire alle domande della polizia

cantonale, avendo ben compreso la sua facoltà di non rispondere e di non

collaborare [“(…) mi avvalgo della facoltà di non rispondere (…)” (AI 21)].

In seguito è giunto il suo avvocato di fiducia, che ha potuto rileggere e

modificare, dove ritenuto necessario, il verbale di interrogatorio di RE 1.

3.

3.1.

Il reclamante,

così come emerge dal verbale d’interrogatorio 30.12.2021, si è rifiutato di sottoporsi volontariamente ai

rilevamenti segnaletici ordinati dalla polizia, motivo per cui, conformemente a

quanto disposto dall’art. 260 cpv. 4 CPP, gli agenti di polizia hanno richiesto

al procuratore pubblico l’ordine per poterli eseguire.

RE

1.

contesta l’ordine reso dal magistrato inquirente in data 30.12.2021, essendo,

a suo dire, un provvedimento sproporzionato rispetto ai reati a lui imputati

(reclamo 5/10.1.2022, p. 3): “(…) poiché tra i rilievi è stato predisposto

anche quello delle impronte digitali, non si comprende la necessità di tale

rilievo visto che la comparazione deve essere effettuata con video

registrazioni. Inoltre anche le foto per valutare caratteristiche fisiche e le

foto segnaletiche, fondamentalmente sono sproporzionate, stante come il signor RE

1.

è stato trovato all’interno del sedime ex __________ e pertanto non si

comprende per quale motivo dovrebbe essere fatta la comparazione (…)”

(reclamo 5/10.1.2022, p. 3).

3.2

Giusta l’art.

260.

CPP, il rilevamento segnaletico consiste nell’accertare le caratteristiche

fisiche di una persona, nonché nel prendere impronte di parti del suo corpo

(cpv. 1). Possono disporre il rilevamento segnaletico la polizia, il pubblico

ministero, il giudice e, nei casi urgenti, chi dirige il procedimento in

giudizio (cpv. 2). Il rilevamento segnaletico

è disposto con ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può

essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato e motivato

per scritto (cpv. 3). Se l’interessato rifiuta di sottomettersi all’ordine

della polizia, decide il pubblico ministero (cpv. 4).

Il rilevamento

segnaletico consiste, in sostanza, nel fotografare l’individuo e le

caratteristiche particolari del suo corpo, ad esempio: difetti fisici,

cicatrici, tatuaggi, occhiali, ecc. Mentre per quanto concerne le impronte

papillari, esse vengono prelevate dalle mani: dita, palmo e dorso (ZK StPO – D.

K. GRAF / T. HANSJAKOB, op. cit., art. 260 CPP, n. 1).

Questo tipo di

misura può perseguire diversi obiettivi. Da un lato, può essere utile per

chiarire i fatti, cioè a stabilire l'identità di una persona e a creare

materiale comparativo per la valutazione delle prove. D'altra parte, lo scopo

della registrazione – come l'analisi del DNA – può anche essere quello di

permettere il riconoscimento di un individuo in caso di futuri reati (ZK StPO –

D. K. GRAF / T. HANSJAKOB, op. cit., art. 260 CPP, n. 1a).

3.3

Quando vengono

imposti uno o più provvedimenti coercitivi, devono essere soddisfatte le

condizioni cumulative elencate nell’art. 197 cpv. 1 CPP. Essi possono quindi

essere ordinati solo se sono previsti dalla legge (lit. a), vi sono sufficienti

indizi di reato (lit. b), gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere

raggiunti mediante misure meno severe (lit. c) e se l’importanza del reato li

giustifica (lit. d).

Giusta il

principio della proporzionalità (art. 197 cpv.1 lit. c e d CPP; art. 36 Cost.),

la limitazione di un diritto fondamentale deve essere idonea a raggiungere lo

scopo perseguito (regola di adeguatezza), che non può essere raggiunto con una

misura meno invasiva (regola di necessità). Inoltre, ci deve essere un rapporto

ragionevole tra gli effetti della misura sulla situazione della persona

interessata e il risultato atteso dal punto di vista dell'interesse pubblico

(la regola della proporzionalità in senso stretto) [DTF 137 I 167; DTF 124 I

107; sentenze TF 1B_171/2021 del 6.7.2021, TF 1B_214/2021 del 23.11.2021].

Affinché i

criteri di idoneità e proporzionalità in senso stretto siano soddisfatti, la

misura coercitiva prevista deve quindi essere appropriata e idonea a

raggiungere lo scopo previsto. Il fine deve quindi giustificare la restrizione

imposta. In altre parole, l’obiettivo deve essere sufficientemente importante e

la limitazione di un diritto fondamentale deve essere giustificata per essere

effettivamente raggiunta. Un rapporto ragionevole tra il fine e i mezzi è

quindi necessario (DTF 133 I 77). La gravità dei reati perseguiti deve, in

questo contesto, essere presa in considerazione nell'esame complessivo della

proporzionalità delle misure ordinate (DTF 141 IV 77), dovendo l'autorità

essere tanto più vigile nel caso di reati formalmente di minore gravità (sentenze

TF 1B_294/2014 del 19.3.2015, TF 1B_171/2021 del 6.7.2021, TF 1B_214/2021 del

23.11.2021).

Nell’ambito

della verifica della proporzionalità, eventuali reati precedenti dell’imputato

devono essere altresì tenuti in considerazione e confluiscono nella

ponderazione degli interessi come uno dei molti criteri (sentenza TF

1B_171/2021 del 6.7.2021).

Nell’ambito dell’esame della gravità del

reato richiesta non sono determinanti né la configurazione quale reato punibile

a querela di parte o d’ufficio, né la comminatoria astratta della pena, ma si

devono piuttosto includere il bene giuridico interessato e il contesto

concreto; devono essere seriamente minacciati beni giuridici fondamentali

(sentenza TF 1B_171/2021 del 6.7.2021).

Per

quanto riguarda il criterio di necessità, esso incarna il principio secondo il

quale quando più mezzi sono suscettibili di raggiungere lo scopo desiderato, la

scelta deve essere fatta a favore di quello che incide meno gravemente sugli

interessi privati - sussidiarietà delle misure coercitive (DTF 124 I 107). Non

appena è possibile raggiungere lo scopo desiderato per mezzo di una restrizione

meno grave dei diritti fondamentali, la misura è sproporzionata.

3.4

Da quanto

emerge dal suo verbale di interrogatorio del 30.12.2021 (AI 21) RE 1 sarebbe

stato fermato quello stesso giorno alle ore 05.25 da alcuni agenti della

polizia cantonale presso il sedime __________. Egli è quindi stato interrogato quale

imputato per titolo di sommossa e violazione di domicilio. Al termine

dell’interrogatorio il procuratore pubblico ha disposto i rilevamenti

segnaletici (caratteristiche fisiche, fotografie segnaletiche ed impronte

papillari) sia per poter determinare la sua effettiva presenza sui luoghi dei

fatti sia per stabilire le sue responsabilità: “(…) considerato che i fatti

sono stati parzialmente videoregistrati (e diffusi dai media) occorre procedere

ai rilevamenti segnaletici ordinati così da poterli comparare e determinare, o

meno, la presenza sui luoghi dell’imputato così da accertarne eventuali sue

responsabilità (…)” (ordine di rilevamento 30.12.2021).

Ora, se si può ammettere che sussistano

sufficienti e concreti indizi nei confronti di RE 1 in merito ai reati di

sommossa e di violazione di domicilio, ci si può chiedere se la misura ordinata

dal magistrato inquirente rispetti il principio di proporzionalità.

Il procuratore pubblico, con scritto

30.12.2021

ha ordinato alla polizia cantonale di effettuare alcuni rilevamenti

segnaletici (ai sensi dell’art. 260 cpv. 1 CP) tra cui le fotografie

segnaletiche, descrizione/fotografia delle caratteristiche fisiche e raccolta

delle impronte papillari. Il magistrato inquirente ha affermato, nelle sue

osservazioni al reclamo, che “(…) per i reati di sommossa e di violazione di

domicilio, è necessario procedere all’identificazione del reclamante nei vari

momenti dei fatti del 29-30 dicembre 2021. Inoltre, occorrerà verificare,

tramite anche impronte, se egli ha partecipato (o meno) alla rimozione di transenne

per penetrare nell’immobile ex-macello e comprendere quale sia stata la sua via

di entrata nel citato immobile. Il reclamante sostiene di essere stato fermato

sul sedime ex-macello, come se fosse rimasto unicamente all’esterno,

dimenticando, però, di essere pure penetrato all’interno dell’immobile (…) e

nemmeno è da escludere che egli sia salito sul tetto dell’immobile (…)”

(osservazioni 25.1.2022, p. 2).

Ora, nel caso in esame si può ammettere

la necessità di effettuare le fotografie segnaletiche al fine di confrontarle

con le immagini video raccolte e, se del caso, identificare il reclamante. Al

contrario mal si comprende l’utilità del prelievo delle impronte papillari di RE

1, anche perché dagli atti non emerge che si sia provveduto alla raccolta sul

sedime e al suo interno di materiale per un eventuale confronto. Anche il

fatto di voler comparare le sue impronte digitali con quelle presenti sulle

transenne poste a protezione __________, così come affermato dal magistrato

inquirente, appare inverosimile.

4.

Il

gravame, per quanto non divenuto privo d’oggetto, è parzialmente accolto.

Le impronte papillari di RE 1, raccolte

il 30.12.2021, devono essere distrutte.

Ritenuto che

parte delle censure di RE 1 sono state accolte, mentre altre (in parte divenute

prive di oggetto per i motivi di cui al consid. 1.5) sono/sarebbero state

respinte, non si prelevano tassa di giustizia e spese, rispettivamente non si

assegnano ripetibili, ma le rispettive pretese vengono compensate (art. 442

cpv. 4 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 197, 255, 260, 382,

393 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il reclamo, per

quanto non divenuto privo d’oggetto, è parzialmente accolto.

Le impronte papillari di RE 1, raccolte

il 30.12.2021, devono essere distrutte.

2. Tassa di

giustizia, spese e ripetibili compensate.

3. Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera