60.2022.109
Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto di sospensione del procedimento penale del procuratore pubblico
5 ottobre 2022Italiano20 min
19.12.2020, alle ore 22:00, a __________ in Via __________, sul fondo n. __________
Source ti.ch
Incarto n.
60.2022.109
Lugano
5 ottobre 2022/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 9/12.4.2022 presentato da
RE 1, ,
contro
il decreto 31.3.2022 del procuratore pubblico Pablo
Fäh con cui ha sospeso il procedimento penale inc. MP 2020.11138 contro ignoti
per titolo di incendio intenzionale sub. incendio colposo;
richiamati gli scritti 15.4.2022 e
12.5.2022 (duplica) del magistrato inquirente – che, senza osservazioni, ha
postulato la reiezione del gravame –, 28/29.4.2022 e 12/13.5.2022 (duplica)
della PI 1, __________ (patr. da: avv.ti PR 1 e __________, __________) – che,
osservato, ha chiesto l’accoglimento dell’impugnativa – e 6/9.5.2022 (replica)
di RE 1 – che si è confermato nelle sue argomentazioni –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Il
19.12.2020, alle ore 22:00, a __________ in Via __________, sul fondo n. __________
RFD __________ di proprietà di RE 1 presso il deposito della PI 1, è scoppiato
un incendio che ha cagionato ingenti danni materiali.
b. In
seguito a questo evento, ritenuto inoltre che già nel dicembre 2016, negli
stessi luoghi, a danno della PI 1 si era verificato un incendio i cui autori
erano rimasti ignoti, il pubblico ministero ha promosso un procedimento contro
ignoti per incendio intenzionale sub.
incendio colposo (inc. MP 2020.11138).
RE
1 si è costituito accusatore privato.
c. L’istruzione
ha comportato, segnatamente, l’interrogatorio – tra gli altri – di __________,
presidente della PI 1, di dipendenti di questa società, di RE 1 e di
gerenti/dipendenti di società concorrenti alla PI 1, l’analisi dei reperti
rinvenuti in loco e l’esame delle videosorveglianze presenti in zona (da cui si
evincevano due persone che, alle ore 21:40, si dirigevano a piedi, una con in
mano un sacchetto, nella direzione del fondo in cui era ubicata la citata
società e, alle ore 21:52, correvano, senza sacchetto, in senso opposto).
L’istruzione
non ha permesso di identificare i responsabili.
d. Il
3.9.2021 il magistrato inquirente ha sospeso il procedimento.
Il
procuratore pubblico ha anzitutto ricordato che già nel mese di dicembre 2016
presso il magazzino della PI 1 era occorso un incendio, che si era ipotizzato
doloso; non era stato possibile individuare gli autori del rogo (inc. MP
2016.10386).
Ha
poi indicato che – considerate le analogie tra gli incendi del 2016 e del 2020
– si era ipotizzato che l’incendio del 2020 potesse essere doloso ed appiccato
dalle stesse persone, e questo sebbene la causa scatenante non fosse stata
identificata e quindi non si potesse di per sé escludere un’origine colposa
dell’incendio.
Il
sospetto che l’incendio in esame fosse doloso era confortato, pur non
trattandosi ancora di un riscontro definitivo, che permetteva di escludere
altre ipotesi, dalle immagini della videosorveglianza della __________ e della __________.
Alle ore 21:40 si notavano infatti due persone, una con in mano un sacchetto,
dirigersi a piedi nella direzione del sedime della PI 1. Alle ore 21:52, quindi
circa undici minuti dopo, si notavano le due persone correre in senso opposto
senza il sacchetto. Alle ore 21:55 si iniziava a notare il bagliore
riconducibile all’incendio.
In
ragione di questi sospetti si era cercato di identificare i presunti autori,
anche confrontando le tracce raccolte con le tracce rinvenute nel 2016. Gli
accertamenti esperiti nell’immediato e successivamente non avevano nondimeno
permesso di individuare i presunti autori. Per il pubblico ministero, a quel
momento, non si lasciavano ipotizzare ulteriori accertamenti utili a tale fine.
Da
qui, dunque, la sospensione del procedimento penale.
e. Con
gravame 9/10.9.2021 RE 1 ha postulato che il decreto 3.9.2021 fosse annullato
con rinvio degli atti al procuratore pubblico per procedere con gli opportuni
atti istruttori.
f. Con
giudizio 60.2021.270 del 21.12.2021 questa Corte ha accolto il predetto reclamo
annullando il decreto 3.9.2021 e rinviando gli atti del procedimento inc. MP
2021.11138 al procuratore pubblico per procedere nei suoi incombenti ai sensi
dei considerandi.
Questa
Corte, ricordato il diritto applicabile, ha rilevato che all’incarto non c’era
un atto formale secondo l’art. 309 cpv. 3 CPP di apertura dell’istruzione. Il
22.12.2020 il magistrato inquirente aveva tuttavia emanato un ordine di
perquisizione e sequestro ex art. 246 ss. / 263 ss. CPP: si trattava di un atto
coercitivo che, come tale, comportava l’apertura dell’istruzione giusta l’art.
309 cpv. 1 lit. b CPP. Il procedimento doveva dunque essere ritenuto aperto.
Esso poteva pertanto essere sospeso ex art. 314 CPP.
Prima
della sospensione il pubblico ministero doveva nondimeno procedere secondo
quanto previsto dall’art. 318 cpv. 1 CPP, ovvero preannunciare l’intenzione di
sospendere il procedimento.
E
questo per permettere, segnatamente, a RE 1, accusatore privato, che adduceva
di essere all’oscuro degli atti istruttori compiuti, di esaminare le prove assunte
e di esprimersi.
Questa
omissione, in ragione della violazione del diritto di essere sentita della
parte, imponeva di annullare il decreto di sospensione, senza necessità di
esaminare la pronuncia nel merito.
g. Con
decreto 3.1.2022 il procuratore pubblico ha comunicato alle parti che
prospettava la sospensione del procedimento penale in applicazione dell’art.
314 cpv. 1 lit. a CPP e che eventuali istanze probatorie potevano essere
presentate entro il 17.1.2022.
h. Con
istanza 17/18.1.2022 RE 1 ha chiesto l’assunzione di mezzi di prova e la
trasmissione dell’incarto, per competenza materiale, al Ministero pubblico
della Confederazione.
L’accusatore
privato ha rilevato che il fondo di sua proprietà sarebbe stato oggetto di due
incendi di origine verosimilmente dolosa. L’autore o gli autori sarebbero stati
ignoti ed a piede libero.
Ha
affermato che con l’istanza avrebbe inteso addurre prove documentali, ovvero
articoli di giornale pubblicati online sui portali della RSI e del
Corriere della Sera. Detti articoli avrebbero illustrato fattispecie analoghe
occorse su fondi con attività di riciclo di rifiuti (simili all’attività
operata dalla PI 1), attività di organizzazioni criminali attive nel menzionato
ambito, che potrebbero essere al vertice degli autori che avrebbero appiccato
gli incendi. Ha domandato di assumere agli atti copia dei citati articoli. Essi
sarebbero stati idonei ad attestare che gli autori avrebbero potuto provenire
da un’organizzazione criminale e terroristica giusta l’art. 260ter CP, attiva
sul piano nazionale o internazionale.
i. Il
31.3.2022 il magistrato inquirente ha sospeso il procedimento.
Il
procuratore pubblico, esposti i fatti, ha osservato che l’istanza 17/18.1.2022
di RE 1 si sarebbe limitata alla richiesta di trasmissione dell’incarto al
Ministero pubblico della Confederazione, sostenendo, con riferimento ad articoli
di stampa da lui prodotti, che dietro gli incendi avrebbero potuto esserci la
criminalità organizzata o organizzazioni terroristiche ex art. 260ter CP.
Per
il pubblico ministero, gli articoli di stampa non erano atti ad “attestare”,
rispettivamente non erano probanti o anche soltanto indizianti, il fatto che
dietro all’incendio del 19.12.2020 vi potessero essere organizzazioni
criminali. Dagli accertamenti e dagli elementi agli atti non emergeva alcun
indizio in tal senso.
Il
fatto che organizzazioni criminali potessero appiccare incendi a scopo
intimidatorio (fatto peraltro ampiamente notorio senza dover ricorrere ad
articoli di stampa) non permetteva di trarre conclusioni sull’incendio del
19.12.2020, pur volendo ammettere che fosse doloso, e non era dunque certamente
indiziante la circostanza che all’origine vi potesse essere l’attività di
organizzazioni criminali o che i presunti autori fossero affiliati a tali
organizzazioni.
Quanto
asserito da RE 1 non permetteva nemmeno di trarre conclusioni sul fatto che gli
autori potessero aver agito a livello internazionale o in più cantoni ai sensi
dell’art. 24 cpv. 1 CPP. Oggetto del procedimento era un fatto ben specifico,
ovvero l’incendio del 19.12.2020, commesso “unicamente” in Ticino. Pur
ammettendo che l’incendio fosse stato appiccato da un’organizzazione criminale,
sarebbero difettati i presupposti per ammettere la giurisdizione federale secondo
l’art. 24 cpv. 1 CPP. Non si giustificava quindi la richiesta di assunzione del
procedimento penale da parte del Ministero pubblico della Confederazione,
respinta.
j. Con
gravame 9/12.4.2022 RE 1 chiede che, in accoglimento dell’impugnativa, il
decreto 31.3.2022 sia annullato e l’incarto sia ritornato al procuratore
pubblico per i suoi incombenti.
Il
reclamante adduce che gli incendi verificatisi sulla sua proprietà potrebbero
essere stati appiccati da un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter
CP, per cui si domanda se non fosse opportuno trasmettere l’incarto al
Ministero pubblico della Confederazione (in applicazione dell’art. 24 cpv. 1
lit. b CPP), ritenuto che fattispecie simili sarebbero state commesse in più
Cantoni.
Rileva
che, dopo ben cinque anni dall’avvio del procedimento penale inerente
all’incendio occorso nel 2016, l’istruttoria sarebbe stata inspiegabilmente
interrotta, senza dare alcun risultato: gli autori sarebbero tutt’ora a piede
libero e senza alcuna identità.
Alla
luce di due incendi di origine verosimilmente dolosa, stupirebbe la decisione
di sospensione del magistrato inquirente.
La
fattispecie tema del procedimento sarebbe tutt’altro che chiara: in
applicazione del principio in dubio pro duriore si imporrebbero pertanto
la promozione dell’accusa e la ricerca della verità materiale per gli atti
penali di cui agli incendi del 2016 e del 2020.
La
decisione di sospensione sembrerebbe voler configurare un “abbandono”
virtuale del procedimento, nel senso che trascorrerà inevitabilmente molto
tempo prima della sua riattivazione. O forse non sarà riattivato del tutto,
cadendo magari in prescrizione.
La
sospensione violerebbe il principio in dubio pro duriore.
Il
procuratore pubblico sarebbe incorso in denegata giustizia. Sarebbe inoltre stato
leso anche il principio di celerità.
Oltre
all’esame delle immagini della videosorveglianza ed al consueto interrogatorio
(del 21.1.2021), il reclamante ritiene che il magistrato inquirente, alla luce
della nuova documentazione prodotta, nonché dell’eventuale competenza del
Ministero pubblico della Confederazione, non avrebbe più proceduto ad alcunché,
mantenendo la volontà di sospendere il procedimento penale.
Gli
avvenimenti svoltisi sulla sua proprietà sarebbero ancora fonte di danno, di
cui si sarebbe fatto interamente carico. Il danno di oltre CHF 550'000.--
meriterebbe di essere risarcito dagli autori.
Qualora
l’istruzione dell’inc. MP 2020.11138 non sarà sospesa, essa potrà essere utile
anche per l’inc. MP 2016.10386, che potrebbe essere riattivato (nell’ipotesi in
cui sia stato sospeso).
k. Delle
ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni, si dirà
– se necessario – in corso di motivazione.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
In
applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,
entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,
in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,
ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui
esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra
impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
gravame, inoltrato il 9.4.2022 contro il decreto 31.3.2022, è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni giusta
i combinati art. 314 cpv. 5 CPP e art. 322 cpv. 2 CPP) e proponibile [secondo i
combinati art. 314 cpv. 5 CPP e art. 322 cpv. 2 CPP] (decisione TF 1B_657/2012 dell’8.3.2013 consid. 2.; BSK StPO – E. OMLIN, 2. ed., art. 314 CPP
n. 44; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 314 CPP n. 23; StPO
Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 314 CPP n. 12).
1.3
RE
1, accusatore privato, è
legittimato a reclamare giusta l’art. 382
cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla
modifica del decreto con il quale il procuratore pubblico ha sospeso il
procedimento promosso in seguito al noto incendio: ha infatti diritto che il
caso venga evaso in maniera definitiva, nel rispetto del principio di celerità
(ZK StPO – N. LANDSHUT / T.
BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n. 23).
1.4
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa
è quindi, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
In
applicazione dell’art. 314 cpv. 1 CPP il pubblico ministero può sospendere
l’istruzione in particolare se: l’autore o il suo luogo di soggiorno non è noto
oppure sono temporaneamente dati altri impedimenti a procedere (lit. a); l’esito del procedimento penale dipende da un altro
procedimento di cui appare opportuno attendere l’esito (lit. b); è in
corso una procedura di conciliazione e appare opportuno attenderne l’esito
(lit. c); una decisione di merito dipende dall’evolversi delle conseguenze del
reato (lit. d).
Prima
della sospensione, il pubblico ministero raccoglie le prove che rischiano di
andare perdute. Spicca un mandato di ricerca se l’autore oppure il suo luogo di
soggiorno non è noto (cpv. 3).
Il
pubblico ministero riattiva d’ufficio l’istruzione se è venuto meno il motivo
che ne ha provocato la sospensione (art. 315 cpv. 1 CPP). La riattivazione non
è impugnabile (art. 315 cpv. 2 CPP).
2.2
L’applicazione
dell’art. 314 CPP presuppone la constatazione che, in quel momento, il
procedimento penale non possa essere portato avanti oppure concluso giusta gli
art. 317 ss. CPP (BSK StPO –
E. OMLIN, op. cit., art. 314 CPP n. 5; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D.
JOSITSCH, op. cit., art. 314 CPP n. 1; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 1236). Il caso resta pendente presso l’autorità che l’ha
sospeso (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 314 CPP n.
11) e deve comunque, successivamente, essere evaso (con decreto di abbandono,
promozione dell’accusa oppure, ancora, decreto di accusa) [ZK StPO – N. LANDSHUT
/ T. BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n. 1].
I
motivi di sospensione sono indicati, in maniera non esaustiva (decisione TF
1B_238/2018 del 5.9.2018 consid. 2.1.; BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 314
CPP n. 11; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n. 5;
cfr. anche, di altra opinione, StPO
Praxiskommentar – N. SCHMID / D.
JOSITSCH, op. cit., art. 314 CPP n. 4), all’art. 314 cpv. 1 CPP, norma
potestativa (decisione TF 1B_318/2020 dell’11.3.2021 consid. 2.1.).
Il
pubblico ministero ha un certo potere di apprezzamento nell’applicazione della
norma (decisione TF 1B_318/2020 dell’11.3.2021 consid. 2.1.), che gli permette
per esempio di decidere se sospendere il procedimento penale o se, piuttosto,
emanare un decreto di non luogo a procedere, in quest’ultimo caso segnatamente
quando l’identità dell’autore del reato non possa verosimilmente essere
scoperta (decisione TF 1B_67/2012 del 29.5.2012 consid. 3.1./3.2.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T.
BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n. 4a). La
possibilità della sospensione – che non ha forza materiale di cosa giudicata
(BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 314 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T.
BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n. 1; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 1239) – deve nondimeno essere
utilizzata con misura in considerazione dell’imperativo di celerità ai sensi
dell’art. 5 cpv. 1 CPP (decisione TF 1B_318/2020 dell’11.3.2021 consid. 2.3.;
BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 314 CPP n. 9; ZK StPO – N. LANDSHUT / T.
BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n. 4; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 314 CPP n. 1), postulato
secondo il quale le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti e li
portano a termine senza ritardi ingiustificati. La sospensione non legittimata
da motivi oggettivi viola il principio di celerità (decisione TF 1B_318/2020
dell’11.3.2021 consid. 2.3.).
2.3
Qualora
l’identità dell’autore non è nota, il pubblico ministero può sospendere il
procedimento (art. 314 cpv. 1 lit. a CPP) [BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art.
314.
CPP n. 12; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n.
6; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 314 CPP n.
4].
2.4
La
sospensione del procedimento penale giusta l’art. 314 CPP deve essere
annunciata alle parti in applicazione dell’art. 318 cpv. 1 CPP (BSK StPO – E.
OMLIN, op. cit., art. 314 CPP n. 34), e questo anche in ragione del fatto che
nel corso del procedimento possono essere state assunte prove su cui le parti
devono potersi compiutamente esprimere in ossequio al diritto di essere sentite
(BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 314 CPP n. 34; ZK StPO – N. LANDSHUT / T.
BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n. 20a).
Le
formalità dell’art. 318 cpv. 1 CPP sono essenziali e obbligatorie a tutela del
diritto di essere sentito (decisione TF 6B_98/2016 del 9.9.2016 consid. 3.3.;
BSK StPO – S. STEINER, op. cit., art. 318 CPP n. 15), per cui la loro
violazione comporta l’annullabilità della decisione resa in seguito (rinvio a
giudizio, abbandono oppure sospensione) [sentenza TF 6B_646/2017 dell’1.5.2018
consid. 4.].
3.
3.1.
Il 31.3.2022 il pubblico ministero ha sospeso il
procedimento: l’inchiesta non aveva permesso di identificare gli autori del
reato.
3.2
RE
1.
censura il citato decreto di sospensione.
3.3
3.3.1
Si
è detto che il 19.12.2020, ore 22:00, a __________ in Via __________, sul fondo
n. __________ RFD __________ di proprietà di RE 1 presso il deposito della PI 1,
è scoppiato un incendio che ha cagionato ingenti danni materiali.
L’istruzione
ha comportato, segnatamente, l’interrogatorio – tra gli altri – di __________,
presidente della PI 1, di dipendenti di questa società, di RE 1 e di
gerenti/dipendenti di società concorrenti alla PI 1, l’analisi dei reperti
rinvenuti in loco e l’esame delle videosorveglianze presenti in zona (da cui si
evincevano due persone che, alle ore 21:40, si dirigevano a piedi, una con in
mano un sacchetto, nella direzione del fondo in cui era ubicata la citata
società e, alle ore 21:52, correvano, senza sacchetto, in senso opposto).
L’istruzione
non ha consentito di identificare i responsabili.
3.3.2
Dopo
che il decreto di sospensione 3.9.2021 è stato annullato da questa Corte perché
reso in violazione dell’art. 318 cpv. 1 CPP, con decreto 31.3.2022, preso atto
dell’istanza 17/18.1.2022 di RE 1, il procuratore pubblico ha sospeso
nuovamente il procedimento: gli articoli di stampa prodotti dal reclamante non
erano atti ad “attestare”, rispettivamente non erano probanti o anche
soltanto indizianti, il fatto che dietro all’incendio del 19.12.2020 vi
potessero essere organizzazioni criminali; dagli accertamenti e dagli elementi
agli atti non emergeva alcun indizio in tal senso; il fatto che organizzazioni
criminali potessero far capo ad incendi a scopo intimidatorio (fatto peraltro
ampiamente notorio senza dover ricorrere ad articoli di stampa) non permetteva
di trarre conclusioni di sorta sull’incendio del 19.12.2020; quanto asserito da
RE 1 non consentiva nemmeno di trarre conclusioni sul fatto che gli autori
potessero aver agito a livello internazionale o in più cantoni ai sensi
dell’art. 24 cpv. 1 CPP.
3.3.3
Si
deve anzitutto evidenziare che tema del decreto di sospensione 31.3.2022 è il
procedimento penale inc. MP 2020.11138 promosso in seguito all’incendio occorso
il 19.12.2020. I fatti di cui al procedimento inc. MP 2016.10386 inerenti ad un
altro incendio nei medesimi luoghi non sono oggetto di questo procedimento, per
cui non saranno oggetto neppure di esame di questa Corte.
3.3.4
Ora,
come si evince dall’incarto e come esposto ai consid. c./3.3.1., nel corso
dell’istruzione sono stati esperiti molteplici atti istruttori finalizzati ad
accertare l’origine dell’incendio ed i possibili autori. Le indagini non hanno
purtroppo permesso di individuare gli autori.
RE
1, da parte sua, si è limitato a produrre articoli di stampa che descrivono la
presenza della mafia in Svizzera e la gestione abusiva dei rifiuti da parte
della mafia in Nord Italia.
Il
fatto che in Svizzera ci possano essere organizzazioni mafiose e che
organizzazioni mafiose gestiscano illeciti traffici di rifiuti in Nord Italia,
come risulta dagli articoli trasmessi, non implica necessariamente, ed
evidentemente, che il rogo del 19.12.2020 sia stato appiccato da membri di tali
organizzazioni. Si tratta di una mera ipotesi e, come tale, non idonea a
fondare indizi atti ad identificare i possibili autori dell’incendio del
19.12.2020
e dunque a giustificare la continuazione dell’istruzione inc. MP
2020.11138
3.3.5
La
medesima conclusione si impone con riferimento al fatto che in __________ siano
stati rinvenuti pneumatici abbandonati che sarebbero stati di proprietà di una
società concorrente della PI 1, i cui gerenti avrebbero avuto interesse ad
appiccare gli incendi. Si tratta infatti di una semplice ipotesi. E come tale
insufficiente per permettere la continuazione dell’istruzione.
3.3.6
RE
1.
chiede che, ex art. 24 cpv. 1 lit. b CPP, il procedimento sia assunto dal
Ministero pubblico della Confederazione, ritenuto che fatti simili sarebbero
occorsi in più Cantoni.
Gli
articoli di stampa trasmessi al procuratore pubblico non consentono tuttavia di
dedurre che fatti analoghi a quanto occorso il 19.12.2020 a __________ siano
avvenuti anche in altri cantoni.
Nel
caso di specie non ci sono quindi manifestamente i presupposti per
l’applicazione della citata disposizione, secondo cui sottostanno alla
giurisdizione federale, tra l’altro, il reato giusta l’art. 260ter CP
(organizzazione criminale) ed i crimini commessi da un’organizzazione criminale
ex art. 260ter CP a condizione che: b. siano stati commessi in più Cantoni e il
centro dell’attività penalmente rilevante non possa essere localizzata in uno
di essi.
3.4
In
queste circostanze, a ragione, senza incorrere in diniego di giustizia e nella
violazione del principio di celerità, il procuratore pubblico ha decretato la
sospensione del procedimento penale.
Non
si vede in effetti quali ulteriori atti istruttori il magistrato inquirente potrebbe
disporre oggi per individuare gli autori del rogo.
4.
Il
reclamo è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del
reclamante, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 500.--
e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta),
sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera