60.2022.11
Reclamo contro l'ordine di sequestro. violazione di domicilio. sommossa
5 ottobre 2022Italiano10 min
29.12.2021 è stato organizzato da alcuni “__________”, sul sedime dell’__________
Source ti.ch
Incarto n.
60.2022.11
Lugano
5 ottobre 2022/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 5/10.1.2022
presentato da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
l’ordine di sequestro emanato il 30.12.2021 dal
procuratore pubblico Marisa Alfier nel contesto del procedimento penale di
cui all’inc. MP __________ promosso nei suoi confronti per titolo di
violazione di domicilio e sommossa;
richiamate le osservazioni 20.1.2022 del
magistrato inquirente;
vista la replica 18/21.2.2022 di RE 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. In data
29.12.2021 è stato organizzato da alcuni “__________”, sul sedime dell’__________
a , un pranzo comunitario, con altre attività correlate all’occupazione di tali
spazi.
Da un
comunicato degli stessi emergeva che “(…) sull’area è in corso un presidio
solidale con pranzo e poetry slam, mentre all’interno alcune persone stanno
rendendo agibili gli spazi. La sera ci sarà la prima assemblea pubblica. Tutt*
sono invitat* a partecipare! (…). Sette giorni dopo lo sgombero del __________
ci è sorto un fortissimo dubbio: forse abbiamo dimenticato le placche della
cucina accese …. La preoccupazione ci ha spinto a rientrare per assicurarci che
un incendio (…) non divampi. Trattandosi di uno ‘stato di necessità’, rientrare
non dovrebbe avere alcuna conseguenza sulle persone che provvederanno alla
messa in sicurezza dello stabile (…). Per questo motivo, ci siamo organizzat*,
dal basso, per riprenderci con le nostre mani ciò che ci è stato tolto (…)”
(comunicato 29.12.2021).
Alcuni dei
manifestanti si sarebbero però anche introdotti all’interno dell’immobile ed
altri sarebbero saliti sul tetto dello stesso. All’alba del 30.12.2021 è intervenuta
la polizia cantonale, procedendo allo sgombero. Diverse persone che si trovavano
nell’edificio sono state portate presso gli uffici della polizia per essere
interrogate. Tra queste anche RE 1 (cfr. inc. MP __________).
Al termine del suo interrogatorio del
30.12.2021, il magistrato inquirente ha emanato un ordine di sequestro per il
suo telefono cellulare (AI 7).
b. Con
gravame 5/10.1.2022 RE 1 insorge contro l’ordine di cui sopra, postulando il
dissequestro del suo telefono cellulare (reclamo 5/10.1.2022, p. 3). Egli
afferma che tale misura sarebbe “inadeguata” rispetto ai presunti reati
a lui imputati. Inoltre, a suo dire, una volta giunto in commissariato gli
sarebbero state fatte delle foto: egli ribadisce dunque che “(…) la misura
disposta dei rilievi foto segnaletici, nel caso di specie, appare non
necessaria e, in definitiva, sproporzionata (…)” (reclamo 5/10.1.2022, p.
2).
c. Nelle sue
osservazioni 20.1.2022 il magistrato inquirente ha rilevato che alcun
rilevamento segnaletico sarebbero stato eseguito. Inoltre il sequestro del
telefono cellulare sarebbe stato necessario: l’analisi del telefono cellulare
del reclamante sarebbe stato “(…) particolarmente rilevante per determinare
se effettivamente vi è stato contatto telefonico con il Vice-Sindaco (…)”
[che avrebbe in sostanza, a suo dire, dato a lui e agli altri correi il
permesso di rimanere quella notte all’interno dello stabile ex-macello].
d. In data
7.4.2022 il magistrato inquirente ha ordinato il dissequestro del telefono
cellulare di RE 1 (AI 140).
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
In applicazione
dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il
termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni
momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora,
delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è
espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Giusta
l’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a
ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente
protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia stessa (sentenza TF 1B_317/2018 del 12.12.2018 consid. 2.2.).
L’interesse
giuridicamente protetto a’ sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP implica che il
ricorrente sia personalmente, direttamente (sentenze TF 1B_29/2018 del
24.8.2018
consid. 2.2.; 1B_158/2018 dell’11.7.2018 consid. 2.4.; DTF 142 IV 82
consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: sentenza TF
1B_72/2014 del 15.4.2014 consid. 2.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, 2.
ed., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla
decisione che impugna (N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed.,
art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse anche soltanto virtuale
(Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).
L’interesse
all’annullamento o alla modifica di una decisione giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP
deve quindi essere di principio pratico e attuale (sentenza TPF BB.2017.39 del
3.4.2017
consid. 1.4.1.).
Secondo
la giurisprudenza (sentenza TF 1B_172/2018 del 10.4.2018 consid. 3.) si può
rinunciare all’esistenza di un interesse attuale qualora la contestazione alla
base della decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze
identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad
un’autorità giudiziaria prima che perda la sua attualità, ritenuta l’esistenza
di un interesse pubblico sufficientemente importante a confrontarsi con la
questione: si deve trattare di un argomento di importanza fondamentale, a cui
si deve rispondere.
1.3
Come si è
detto, il 7.4.2022 il procuratore pubblico ha dissequestrato gli oggetti di
pertinenza di RE 1 (AI 140).
Si
pone dunque la questione a sapere se oggi ci sia ancora un interesse attuale
all’evasione dell’impugnativa 5/10.1.2022 in merito all’ordine di sequestro
emanato il 30.12.2021.
La
risposta è negativa. Non si può infatti ritenere che la decisione impugnata
possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con
impossibilità per sua natura di sottoporla ad un’autorità giudiziaria prima che
perda la sua attualità. È pertanto venuto meno l’interesse all’annullamento del
sequestro e di conseguenza all’evasione del gravame di RE 1 su tale ordine.
1.4
Il
gravame, in merito a questo punto, è dunque divenuto privo d’oggetto e va
stralciato dai ruoli.
1.5
Dato
l’esito, si impone comunque di procedere ad un esame sommario, prima facie,
del caso oggetto dell’impugnativa allo scopo di determinarsi sull’accollamento
di tassa di giustizia e spese e sulle ripetibili (cfr., in analogia, sentenza
TF 1B_5/2020 del 24.2.2020 consid. 1.2.).
1.5.1
Secondo l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi
possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno
presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le
spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti
ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).
Il
sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli
oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità
dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per
quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e
valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a
CPP) [sentenza TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di
confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro
confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [sentenza TF
1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 15 ss.].
Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la
garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art.
197.
CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di
sufficienti indizi di reato (sentenza TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid.
4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti
mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo
giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che
così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (sentenza TF 6B_815/2020
del 22.12.2020 consid. 10.1.; BSK
StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor
art. 263-268 CPP n. 11
ss.).
1.5.2
Nel caso in esame il telefono cellulare
di RE 1 era stato sequestrato per appurare se da quell’apparecchio era stata
fatta una telefonata ad un membro del municipio di __________. Ai fini
dell’inchiesta era importante dunque avere a disposizione il dispositivo
dell’imputato.
Tutto
ciò considerato, posto come il reclamante sarebbe risultato soccombente con il
gravame, si giustifica di prelevare tassa di giustizia e spese e di non
assegnare ripetibili.
2.
RE 1 afferma inoltre che gli sarebbero state fatte
delle foto, reclamando contro un ipotetico ordine per rilevamenti segnaletici.
Dagli atti tuttavia non emerge
in alcun modo che siano state fatte delle fotografie al qui reclamante; né vi è
un ordine per rilevamenti segnaletici in tal senso, né vi sono sue fotografie
nell’incarto, né emerge alcunché dal suo verbale di interrogatorio del
30.12.2021
(cfr. AI 17). RE 1 ribadisce tuttavia nelle sue osservazioni di
replica che egli sarebbe stato “(…) fotografato, non appena giunto agli
uffici della cantonale, da uno dei due poliziotti interroganti, con un telefono
cellulare (…)” (replica 18/21.2.2022, p. 2).
Si rileva nondimeno che anche se
così fosse stato, tali fotografie non potrebbero essere utilizzate e conservate
in quanto non confermate da valido ordine scritto (giusta l’art. 260 CPP).
3.
Il
gravame, per quanto non divenuto privo d’oggetto, è respinto. Tassa di
giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 197, 255, 260, 382,
393 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo, per
quanto non divenuto privo
d’oggetto, è respinto.
2. La tassa di giustizia
di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta),
sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera