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Decisione

60.2022.11

Reclamo contro l'ordine di sequestro. violazione di domicilio. sommossa

5 ottobre 2022Italiano10 min

29.12.2021 è stato organizzato da alcuni “__________”, sul sedime dell’__________

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.11

Lugano

5 ottobre 2022/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 5/10.1.2022

presentato da

RE 1

patr. da: PR 1

contro

l’ordine di sequestro emanato il 30.12.2021 dal

procuratore pubblico Marisa Alfier nel contesto del procedimento penale di

cui all’inc. MP __________ promosso nei suoi confronti per titolo di

violazione di domicilio e sommossa;

richiamate le osservazioni 20.1.2022 del

magistrato inquirente;

vista la replica 18/21.2.2022 di RE 1;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. In data

29.12.2021 è stato organizzato da alcuni “__________”, sul sedime dell’__________

a , un pranzo comunitario, con altre attività correlate all’occupazione di tali

spazi.

Da un

comunicato degli stessi emergeva che “(…) sull’area è in corso un presidio

solidale con pranzo e poetry slam, mentre all’interno alcune persone stanno

rendendo agibili gli spazi. La sera ci sarà la prima assemblea pubblica. Tutt*

sono invitat* a partecipare! (…). Sette giorni dopo lo sgombero del __________

ci è sorto un fortissimo dubbio: forse abbiamo dimenticato le placche della

cucina accese …. La preoccupazione ci ha spinto a rientrare per assicurarci che

un incendio (…) non divampi. Trattandosi di uno ‘stato di necessità’, rientrare

non dovrebbe avere alcuna conseguenza sulle persone che provvederanno alla

messa in sicurezza dello stabile (…). Per questo motivo, ci siamo organizzat*,

dal basso, per riprenderci con le nostre mani ciò che ci è stato tolto (…)”

(comunicato 29.12.2021).

Alcuni dei

manifestanti si sarebbero però anche introdotti all’interno dell’immobile ed

altri sarebbero saliti sul tetto dello stesso. All’alba del 30.12.2021 è intervenuta

la polizia cantonale, procedendo allo sgombero. Diverse persone che si trovavano

nell’edificio sono state portate presso gli uffici della polizia per essere

interrogate. Tra queste anche RE 1 (cfr. inc. MP __________).

Al termine del suo interrogatorio del

30.12.2021, il magistrato inquirente ha emanato un ordine di sequestro per il

suo telefono cellulare (AI 7).

b. Con

gravame 5/10.1.2022 RE 1 insorge contro l’ordine di cui sopra, postulando il

dissequestro del suo telefono cellulare (reclamo 5/10.1.2022, p. 3). Egli

afferma che tale misura sarebbe “inadeguata” rispetto ai presunti reati

a lui imputati. Inoltre, a suo dire, una volta giunto in commissariato gli

sarebbero state fatte delle foto: egli ribadisce dunque che “(…) la misura

disposta dei rilievi foto segnaletici, nel caso di specie, appare non

necessaria e, in definitiva, sproporzionata (…)” (reclamo 5/10.1.2022, p.

2).

c. Nelle sue

osservazioni 20.1.2022 il magistrato inquirente ha rilevato che alcun

rilevamento segnaletico sarebbero stato eseguito. Inoltre il sequestro del

telefono cellulare sarebbe stato necessario: l’analisi del telefono cellulare

del reclamante sarebbe stato “(…) particolarmente rilevante per determinare

se effettivamente vi è stato contatto telefonico con il Vice-Sindaco (…)”

[che avrebbe in sostanza, a suo dire, dato a lui e agli altri correi il

permesso di rimanere quella notte all’interno dello stabile ex-macello].

d. In data

7.4.2022 il magistrato inquirente ha ordinato il dissequestro del telefono

cellulare di RE 1 (AI 140).

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

In applicazione

dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il

termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni

momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora,

delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è

espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Giusta

l’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a

ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente

protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia stessa (sentenza TF 1B_317/2018 del 12.12.2018 consid. 2.2.).

L’interesse

giuridicamente protetto a’ sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP implica che il

ricorrente sia personalmente, direttamente (sentenze TF 1B_29/2018 del

24.8.2018

consid. 2.2.; 1B_158/2018 dell’11.7.2018 consid. 2.4.; DTF 142 IV 82

consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: sentenza TF

1B_72/2014 del 15.4.2014 consid. 2.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, 2.

ed., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla

decisione che impugna (N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed.,

art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse anche soltanto virtuale

(Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).

L’interesse

all’annullamento o alla modifica di una decisione giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP

deve quindi essere di principio pratico e attuale (sentenza TPF BB.2017.39 del

3.4.2017

consid. 1.4.1.).

Secondo

la giurisprudenza (sentenza TF 1B_172/2018 del 10.4.2018 consid. 3.) si può

rinunciare all’esistenza di un interesse attuale qualora la contestazione alla

base della decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze

identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad

un’autorità giudiziaria prima che perda la sua attualità, ritenuta l’esistenza

di un interesse pubblico sufficientemente importante a confrontarsi con la

questione: si deve trattare di un argomento di importanza fondamentale, a cui

si deve rispondere.

1.3

Come si è

detto, il 7.4.2022 il procuratore pubblico ha dissequestrato gli oggetti di

pertinenza di RE 1 (AI 140).

Si

pone dunque la questione a sapere se oggi ci sia ancora un interesse attuale

all’evasione dell’impugnativa 5/10.1.2022 in merito all’ordine di sequestro

emanato il 30.12.2021.

La

risposta è negativa. Non si può infatti ritenere che la decisione impugnata

possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con

impossibilità per sua natura di sottoporla ad un’autorità giudiziaria prima che

perda la sua attualità. È pertanto venuto meno l’interesse all’annullamento del

sequestro e di conseguenza all’evasione del gravame di RE 1 su tale ordine.

1.4

Il

gravame, in merito a questo punto, è dunque divenuto privo d’oggetto e va

stralciato dai ruoli.

1.5

Dato

l’esito, si impone comunque di procedere ad un esame sommario, prima facie,

del caso oggetto dell’impugnativa allo scopo di determinarsi sull’accollamento

di tassa di giustizia e spese e sulle ripetibili (cfr., in analogia, sentenza

TF 1B_5/2020 del 24.2.2020 consid. 1.2.).

1.5.1

Secondo l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi

possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno

presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le

spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti

ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).

Il

sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli

oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità

dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per

quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e

valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a

CPP) [sentenza TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di

confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro

confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [sentenza TF

1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 15 ss.].

Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la

garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art.

197.

CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di

sufficienti indizi di reato (sentenza TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid.

4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti

mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo

giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che

così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (sentenza TF 6B_815/2020

del 22.12.2020 consid. 10.1.; BSK

StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor

art. 263-268 CPP n. 11

ss.).

1.5.2

Nel caso in esame il telefono cellulare

di RE 1 era stato sequestrato per appurare se da quell’apparecchio era stata

fatta una telefonata ad un membro del municipio di __________. Ai fini

dell’inchiesta era importante dunque avere a disposizione il dispositivo

dell’imputato.

Tutto

ciò considerato, posto come il reclamante sarebbe risultato soccombente con il

gravame, si giustifica di prelevare tassa di giustizia e spese e di non

assegnare ripetibili.

2.

RE 1 afferma inoltre che gli sarebbero state fatte

delle foto, reclamando contro un ipotetico ordine per rilevamenti segnaletici.

Dagli atti tuttavia non emerge

in alcun modo che siano state fatte delle fotografie al qui reclamante; né vi è

un ordine per rilevamenti segnaletici in tal senso, né vi sono sue fotografie

nell’incarto, né emerge alcunché dal suo verbale di interrogatorio del

30.12.2021

(cfr. AI 17). RE 1 ribadisce tuttavia nelle sue osservazioni di

replica che egli sarebbe stato “(…) fotografato, non appena giunto agli

uffici della cantonale, da uno dei due poliziotti interroganti, con un telefono

cellulare (…)” (replica 18/21.2.2022, p. 2).

Si rileva nondimeno che anche se

così fosse stato, tali fotografie non potrebbero essere utilizzate e conservate

in quanto non confermate da valido ordine scritto (giusta l’art. 260 CPP).

3.

Il

gravame, per quanto non divenuto privo d’oggetto, è respinto. Tassa di

giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 197, 255, 260, 382,

393 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il reclamo, per

quanto non divenuto privo

d’oggetto, è respinto.

2. La tassa di giustizia

di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta),

sono poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera