60.2022.12
Reclamo contro l'ordine di sequestro, di rilevamenti segnaletici e di prelievo campione DNA
5 ottobre 2022Italiano17 min
29.12.2021 è stato organizzato da alcuni “__________”, sul sedime dell’__________
Source ti.ch
Incarto n.
60.2022.12
Lugano
5 ottobre 2022/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 5/10.1.2022
presentato da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
gli ordini di sequestro, per i rilevamenti
segnaletici e di prelievo campione DNA emanati il 30.12.2021 dal procuratore
pubblico Marisa Alfier nel contesto del procedimento penale di cui all’inc.
MP __________ promosso nei suoi confronti per titolo di violazione di
domicilio e sommossa;
richiamate le osservazioni 25/26.1.2022 e
la duplica 28/29.3.2022 del magistrato inquirente;
vista la replica 7/8.3.2022 di RE 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. In data
29.12.2021 è stato organizzato da alcuni “__________”, sul sedime dell’__________
a , un pranzo comunitario, con altre attività correlate all’occupazione di tali
spazi. Da un comunicato degli stessi emergeva che “(…) sull’area è in corso
un presidio solidale con pranzo e poetry slam, mentre all’interno alcune
persone stanno rendendo agibili gli spazi. La sera ci sarà la prima assemblea
pubblica. Tutt* sono invitat* a partecipare! (…). Sette giorni dopo lo sgombero
del __________ ci è sorto un fortissimo dubbio: forse abbiamo dimenticato le
placche della cucina accese …. La preoccupazione ci ha spinto a rientrare per
assicurarci che un incendio (…) non divampi. Trattandosi di uno ‘stato di
necessità’, rientrare non dovrebbe avere alcuna conseguenza sulle persone che
provvederanno alla messa in sicurezza dello stabile (…). Per questo motivo, ci
siamo organizzat*, dal basso, per riprenderci con le nostre mani ciò che ci è
stato tolto (…)” (comunicato 29.12.2021, AI 40).
Alcuni dei
manifestanti si sarebbero infatti introdotti all’interno dell’immobile ed altri
sarebbero saliti sul tetto dello stesso. All’alba del 30.12.2021 sarebbe dunque
intervenuta la polizia cantonale, procedendo allo sgombero. Diverse persone che
si trovavano nell’edificio sono state portate presso gli uffici della polizia
per essere interrogate. Tra queste anche RE 1 (cfr. inc. MP __________).
Al termine del suo interrogatorio
l’agente interrogante ha informato l’imputata “(…) che per disposizioni PP
Alfier mi vengono sequestrati i due telefoni cellulari trovati in mio possesso
(…)”, e che, sempre per disposizione del magistrato inquirente, “(…)
verrò sottoposta ai rilevamenti segnaletici (foto, DNA, impronte) (…)”
(verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 3, AI 16). RE 1 ha preso atto del
provvedimento, esigendo tuttavia di poter vedere l’ordine; di conseguenza “(…)
gli interroganti mi fanno prendere atto che per gli ordini si dovrà attendere,
mentre se accetto le disposizioni date dal Procuratore oralmente verrò subito
accompagnata a __________ ed in seguito rilasciata. Rispondo che vista la
situazione decido di procedere senza l’ordine scritto (…)” (verbale di
interrogatorio 30.12.2021, p. 3, AI 16).
b. Con
gravame 5/10.1.2022 RE 1 insorge contro tale agire della polizia cantonale e
contro l’ordine di sequestro del magistrato inquirente, postulando il
dissequestro dei suoi due telefoni cellulari e la distruzione dei rilevamenti
dattiloscopici ed il prelievo del DNA (reclamo 5/10.1.2022, p. 4). Nel suo
reclamo ha inoltre sollevato una violazione dell’art. 107 CPP affermando che
non le sarebbe stata data, al momento del suo interrogatorio, la possibilità di
avvalersi di un avvocato (reclamo 5/10.1.2022, p. 2).
c. Nelle sue
osservazioni 25/26.1.2022 il magistrato inquirente ha rilevato che un ordine di
perquisizione e sequestro era stato da lei emanato in data 30.12.2021 (AI 9),
che tuttavia non sarebbe stato immediatamente consegnato all’imputata, in
quanto quest’ultima sarebbe già stata congedata dopo il verbale di
interrogatorio. In merito ai rilevamenti segnaletici e al sequestro dei
telefoni cellulari, il procuratore pubblico ha affermato che la reclamante non
si sarebbe opposta ad entrambi sottoscrivendo l’ordine per i rilevamenti
segnaletici ed il verbale di sequestro, allegati al verbale di interrogatorio
30.12.2021. RE 1 non avrebbe inoltre mai chiesto la presenza di un avvocato.
d. Con
scritto 10.3.2022 il procuratore pubblico ha comunicato all’imputata il
dissequestro dei due telefoni cellulari (AI 111).
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
In applicazione
dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il
termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni
momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora,
delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è
espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Giusta
l’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a
ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente
protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia stessa (sentenza TF 1B_317/2018 del 12.12.2018 consid. 2.2.).
L’interesse
giuridicamente protetto a’ sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP implica che il
ricorrente sia personalmente, direttamente (sentenze TF 1B_29/2018 del
24.8.2018
consid. 2.2.; 1B_158/2018 dell’11.7.2018 consid. 2.4.; DTF 142 IV 82
consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: sentenza TF
1B_72/2014 del 15.4.2014 consid. 2.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, 2.
ed., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla
decisione che impugna (N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed.,
art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse anche soltanto virtuale
(Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).
L’interesse
all’annullamento o alla modifica di una decisione giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP
deve quindi essere di principio pratico e attuale (sentenza TPF BB.2017.39 del
3.4.2017
consid. 1.4.1.).
Secondo
la giurisprudenza (sentenza TF 1B_172/2018 del 10.4.2018 consid. 3.) si può
rinunciare all’esistenza di un interesse attuale qualora la contestazione alla
base della decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze
identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad
un’autorità giudiziaria prima che perda la sua attualità, ritenuta l’esistenza
di un interesse pubblico sufficientemente importante a confrontarsi con la
questione: si deve trattare di un argomento di importanza fondamentale, a cui
si deve rispondere.
1.3
Come
si è detto, il 10.3.2022 il procuratore pubblico ha dissequestrato i due cellulari
di RE 1 (AI 111).
Si
pone dunque la questione a sapere se oggi ci sia ancora un interesse attuale
all’evasione dell’impugnativa 5/10.1.2022.
La
risposta è negativa. Non si può infatti ritenere che la decisione impugnata
possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con
impossibilità per sua natura di sottoporla ad un’autorità giudiziaria prima che
perda la sua attualità. È pertanto venuto meno l’interesse all’annullamento del
sequestro dei telefoni cellulari e di conseguenza all’evasione del gravame di RE
1.
1.4
Il
gravame, in merito a questo punto, è dunque divenuto privo d’oggetto e va
stralciato dai ruoli.
1.5
Dato
l’esito, si impone comunque di procedere ad un esame sommario, prima facie,
del caso oggetto dell’impugnativa allo scopo di determinarsi sull’accollamento
di tassa di giustizia e spese e sulle ripetibili (cfr., in analogia, sentenza
TF 1B_5/2020 del 24.2.2020 consid. 1.2.).
1.5.1
Secondo l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi
possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno
presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le
spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti
ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).
Il
sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli
oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità
dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per
quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e
valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a
CPP) [sentenza TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di
confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro
confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [sentenza TF
1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 15 ss.].
Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la
garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art.
197.
CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di
sufficienti indizi di reato (sentenza TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid.
4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti
mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo
giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che
così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (sentenza TF 6B_815/2020
del 22.12.2020 consid. 10.1.; BSK
StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor
art. 263-268 CPP n. 11
ss.).
1.5.2
Nel caso in esame i telefoni cellulari
di RE 1 erano stati sequestrati per appurare se da un apparecchio era stata
fatta una telefonata ad un membro del municipio di __________. Ai fini
dell’inchiesta era importante dunque avere a disposizione i dispositivi
dell’imputata.
Tutto
ciò considerato, posto come la reclamante sarebbe risultata soccombente con il
gravame, si giustifica di prelevare tassa di giustizia e spese e di non
assegnare ripetibili.
1.6
L’ordine della polizia in merito
al prelievo di un campione di DNA giusta l’art. 255 CPP, può essere impugnato
direttamente con reclamo (sentenza TF 1B_324/2013 del 24.1.2014). RE 1 quale imputata, è legittimata a reclamare ex art. 382
cpv. 1 CPP contro il rilevamento ed il prelievo del suo DNA, avendo un
interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del
giudizio.
Si rileva, per contro, che
l’ordine scritto della polizia in materia di rilevamenti segnaletici giusta
l’art. 260 ss. CPP non può essere impugnato con reclamo davanti a questa Corte giusta
l’art. 393 CPP, ma è necessaria una decisione in merito del procuratore
pubblico che decide nel caso in cui l’interessato si rifiuta di sottomettersi
all’ordine della polizia (art. 260 cpv. 4 CPP). Ciò non è tuttavia necessario
in caso di conferimenti di mandato da parte del ministero pubblico alla polizia
giusta l’art. 312 CPP; il mandato scritto (o, in casi urgenti, orale) impartito
dal magistrato inquirente che incarica la polizia di svolgere indagini
supplementari è sufficiente.
La reclamante si è dapprima
opposta a tali rilevamenti segnaletici durante il suo interrogatorio (AI 16),
per poi in seguito affermare che “(…)
vista la situazione decido di procedere senza l’ordine scritto (…)” (verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 3, AI 16). Un ordine per i rilevamenti segnaletici da
parte del magistrato inquirente non è stato dunque stilato. Anche in merito a
questo punto il reclamo è pertanto da considerarsi irricevibile.
Il
gravame, inoltrato il 5.1.2022 a questa Corte, competente ex art. 62 cpv. 2
LOG, contro tali provvedimenti effettuati il 30.12.2021 è tempestivo e
proponibile limitatamente all’ordine della polizia in merito al prelievo del
DNA.
2.
La
reclamante sostiene che sarebbe stato violato il suo diritto di essere sentita,
per non aver potuto far capo a un patrocinatore come previsto dall’art. 107
cpv. 1 lit. c CPP. Ora dagli atti
non emerge che la stessa abbia chiesto la presenza del suo difensore il
30.12.2021
Dal verbale di interrogatorio (AI 16) risulta che l’imputata ha
preso atto del suo diritto di designare un avvocato di fiducia e di avere il
diritto di conferire liberamente con lo stesso [“(…) confermo che ho preso
atto dei surriferiti diritti ed obblighi, che ho compreso (…)” sottoscrivendo
pure il verbale (verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 1, AI 16)], ma non
risulta in nessun modo che RE 1 ne abbia fatto richiesta agli agenti interroganti
(AI 16). Essa, durante il suo interrogatorio, si è infatti limitata a non reagire
alle domande della polizia cantonale, avendo ben compreso la sua facoltà di non
rispondere e di non collaborare [“(…) mi avvalgo della facoltà di non
rispondere (…)” (verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 2 ss., AI 16)].
3.
3.1.
La reclamante, come già sopraindicato, si
lamenta inoltre “(…) dell’inadeguatezza delle misure disposte, in
particolare i rilevamenti segnaletici e il prelievo del DNA (…)”, essendo, a
suo dire, dei provvedimenti sproporzionati rispetto ai reati a lei imputati
(reclamo 5/10.1.2022, p. 3).
3.2
Si rileva innanzitutto che dal
suo verbale di interrogatorio e dall’ordine per i rilevamenti segnaletici e
l’ordine di prelievo del campione DNA (entrambi da lei sottoscritti) (cfr. AI
16), emerge che l’imputata non si è opposta a tali provvedimenti. Essa avrebbe
richiesto dapprima un ordine scritto del magistrato inquirente, per poi
rinunciarvi, dopo essere stata informata che avrebbe dovuto attendere per
ricevere gli ordini.
3.3
Giusta l’art.
255.
cpv. 2 lit. a CPP la polizia può disporre il prelievo di campioni su
persone, se non invasivo. Tale norma si riferisce in particolare al prelievo di
uno striscio della mucosa orale, ciò in considerazione del suo carattere
esiguamente invasivo. La polizia è competente non soltanto per disporre il
prelievo di questo tipo di campione bensì anche per eseguirlo (StPO
Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 255 n. 12; BSK StPO –
C. FRICKER / S. MAEDER, op. cit., art. 255 n. 27; DTF 141 IV 87). L’art. 255
cpv. 2 CPP prevede dunque una competenza eccezionale della polizia, nell’ambito
delle sue competenza di cui all’art. 306 cpv. 2 lit. a CPP.
3.4
Quando vengono
imposti uno o più provvedimenti coercitivi, devono essere soddisfatte le
condizioni cumulative elencate nell’art. 197 cpv. 1 CPP. Essi possono quindi
essere ordinati solo se sono previsti dalla legge (lit. a), vi sono sufficienti
indizi di reato (lit. b), gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere
raggiunti mediante misure meno severe (lit. c) e se l’importanza del reato li
giustifica (lit. d).
Giusta il
principio della proporzionalità (art. 197 cpv.1 lit. c e d CPP; art. 36 Cost.),
la limitazione di un diritto fondamentale deve essere idonea a raggiungere lo
scopo perseguito (regola di adeguatezza), che non può essere raggiunto con una
misura meno invasiva (regola di necessità). Inoltre, ci deve essere un rapporto
ragionevole tra gli effetti della misura sulla situazione della persona
interessata e il risultato atteso dal punto di vista dell'interesse pubblico
(la regola della proporzionalità in senso stretto) [DTF 137 I 167; DTF 124 I
107; sentenze TF 1B_171/2021 del 6.7.2021; TF 1B_214/2021 del 23.11.2021].
Affinché i
criteri di idoneità e proporzionalità in senso stretto siano soddisfatti, la
misura coercitiva prevista deve quindi essere appropriata e idonea a
raggiungere lo scopo previsto. Il fine deve quindi giustificare la restrizione
imposta. In altre parole, l’obiettivo deve essere sufficientemente importante e
la limitazione di un diritto fondamentale deve essere giustificata per essere
effettivamente raggiunta. Un rapporto ragionevole tra il fine e i mezzi è
quindi necessario (DTF 133 I 77). La gravità dei reati perseguiti deve, in
questo contesto, essere presa in considerazione nell'esame complessivo della
proporzionalità delle misure ordinate (DTF 141 IV 77), dovendo l'autorità
essere tanto più vigile nel caso di reati formalmente di minore gravità
(sentenze TF 1B_294/2014 del 19.3.2015; TF 1B_171/2021 del 6.7.2021; TF
1B_214/2021 del 23.11.2021).
Nell’ambito
della verifica della proporzionalità, eventuali reati precedenti dell’imputato
devono essere altresì tenuti in considerazione e confluiscono nella
ponderazione degli interessi come uno dei molti criteri (sentenza TF
1B_171/2021 del 6.7.2021).
Nell’ambito dell’esame della gravità del
reato richiesta non sono determinanti né la configurazione quale reato punibile
a querela di parte o d’ufficio, né la comminatoria astratta della pena, ma si
devono piuttosto includere il bene giuridico interessato e il contesto
concreto; devono essere seriamente minacciati beni giuridici fondamentali
(sentenza TF 1B_171/2021 del 6.7.2021).
Per
quanto riguarda il criterio di necessità, esso incarna il principio secondo il
quale quando più mezzi sono suscettibili di raggiungere lo scopo desiderato, la
scelta deve essere fatta a favore di quello che incide meno gravemente sugli
interessi privati - sussidiarietà delle misure coercitive (DTF 124 I 107). Non
appena è possibile raggiungere lo scopo desiderato per mezzo di una restrizione
meno grave dei diritti fondamentali, la misura è sproporzionata.
3.5
Da quanto
emerge dal suo verbale di interrogatorio del 30.12.2021 (AI 16) RE 1 sarebbe
stata fermata quello stesso giorno alle ore 05.06 da alcuni agenti della polizia
cantonale presso il sedime __________. Essa è quindi stata interrogata quale
imputata per titolo di sommossa e violazione di domicilio. Al termine
dell’interrogatorio l’agente interrogante ha reso attenta l’imputata che “(…)
dovrò essere sottoposta ai rilievi fotodattiloscopici. Da parte mia dichiaro
che lo farò solo dopo aver visto l’ordine del magistrato (…)” (verbale di
interrogatorio 30.12.2021, p. 2). Il verbale è stato dunque sospeso per
permettere al magistrato inquirente di prendere la decisione di sua competenza.
Dopodiché “(…) gli interroganti mi fanno prendere atto che per disposizioni
PP Alfier verrò sottoposta ai rilevamenti segnaletici (foto, DNA, impronte)
(…)” (verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 3). RE 1 ha però insistito
di poter vedere l’ordine scritto del magistrato inquirente. La risposta degli
interroganti è però stata: “(…) per gli ordini si dovrà attendere, mentre se
accetto le disposizioni date dal Procuratore pubblico oralmente verrò subito
accompagnata a __________ ed in seguito rilasciata (…)” (verbale di
interrogatorio 30.12.2021, p. 3). L’imputata ha dunque accettato di
sottomettersi alle misure senza aspettare l’ordine scritto del procuratore
pubblico.
3.6
Ora, se si può ammettere che sussistano
sufficienti e concreti indizi nei confronti di RE 1 in merito ai reati di
sommossa e di violazione di domicilio, ci si può chiedere se la misura qui
contestata rispetti il principio di proporzionalità. In effetti non si
comprende l’utilità di un prelievo simile, anche perché dagli atti non emerge
che la polizia cantonale abbia raccolto del materiale per un eventuale
confronto. Tant’è che il magistrato inquirente non afferma il contrario, ma,
anzi, egli non ha ordinato l’allestimento di un profilo DNA giusta l’art. 255
cpv. 1 CPP (AI 42).
Tuttavia, sia come sia, come emerge dal
verbale di interrogatorio di RE 1 e dall’ordine per il prelievo campione DNA
allegato, quest’ultima ha acconsentito di sottoporsi alle misure qui
contestate. La reclamante non può dunque ora sollevare la non proporzionalità
della misura a cui avrebbe acconsentito.
4.
Il
gravame, per quanto non divenuto privo d’oggetto, è respinto. Tassa di
giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 197, 255, 260, 382,
393 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il gravame, per
quanto non divenuto privo
d’oggetto, è respinto.
2. La tassa di
giustizia di CHF 300.-- (trecento) e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
350.-- (trecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90
a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale,
per i motiv
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera