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Decisione

60.2022.12

Reclamo contro l'ordine di sequestro, di rilevamenti segnaletici e di prelievo campione DNA

5 ottobre 2022Italiano17 min

29.12.2021 è stato organizzato da alcuni “__________”, sul sedime dell’__________

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.12

Lugano

5 ottobre 2022/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 5/10.1.2022

presentato da

RE 1

patr. da: PR 1

contro

gli ordini di sequestro, per i rilevamenti

segnaletici e di prelievo campione DNA emanati il 30.12.2021 dal procuratore

pubblico Marisa Alfier nel contesto del procedimento penale di cui all’inc.

MP __________ promosso nei suoi confronti per titolo di violazione di

domicilio e sommossa;

richiamate le osservazioni 25/26.1.2022 e

la duplica 28/29.3.2022 del magistrato inquirente;

vista la replica 7/8.3.2022 di RE 1;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. In data

29.12.2021 è stato organizzato da alcuni “__________”, sul sedime dell’__________

a , un pranzo comunitario, con altre attività correlate all’occupazione di tali

spazi. Da un comunicato degli stessi emergeva che “(…) sull’area è in corso

un presidio solidale con pranzo e poetry slam, mentre all’interno alcune

persone stanno rendendo agibili gli spazi. La sera ci sarà la prima assemblea

pubblica. Tutt* sono invitat* a partecipare! (…). Sette giorni dopo lo sgombero

del __________ ci è sorto un fortissimo dubbio: forse abbiamo dimenticato le

placche della cucina accese …. La preoccupazione ci ha spinto a rientrare per

assicurarci che un incendio (…) non divampi. Trattandosi di uno ‘stato di

necessità’, rientrare non dovrebbe avere alcuna conseguenza sulle persone che

provvederanno alla messa in sicurezza dello stabile (…). Per questo motivo, ci

siamo organizzat*, dal basso, per riprenderci con le nostre mani ciò che ci è

stato tolto (…)” (comunicato 29.12.2021, AI 40).

Alcuni dei

manifestanti si sarebbero infatti introdotti all’interno dell’immobile ed altri

sarebbero saliti sul tetto dello stesso. All’alba del 30.12.2021 sarebbe dunque

intervenuta la polizia cantonale, procedendo allo sgombero. Diverse persone che

si trovavano nell’edificio sono state portate presso gli uffici della polizia

per essere interrogate. Tra queste anche RE 1 (cfr. inc. MP __________).

Al termine del suo interrogatorio

l’agente interrogante ha informato l’imputata “(…) che per disposizioni PP

Alfier mi vengono sequestrati i due telefoni cellulari trovati in mio possesso

(…)”, e che, sempre per disposizione del magistrato inquirente, “(…)

verrò sottoposta ai rilevamenti segnaletici (foto, DNA, impronte) (…)”

(verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 3, AI 16). RE 1 ha preso atto del

provvedimento, esigendo tuttavia di poter vedere l’ordine; di conseguenza “(…)

gli interroganti mi fanno prendere atto che per gli ordini si dovrà attendere,

mentre se accetto le disposizioni date dal Procuratore oralmente verrò subito

accompagnata a __________ ed in seguito rilasciata. Rispondo che vista la

situazione decido di procedere senza l’ordine scritto (…)” (verbale di

interrogatorio 30.12.2021, p. 3, AI 16).

b. Con

gravame 5/10.1.2022 RE 1 insorge contro tale agire della polizia cantonale e

contro l’ordine di sequestro del magistrato inquirente, postulando il

dissequestro dei suoi due telefoni cellulari e la distruzione dei rilevamenti

dattiloscopici ed il prelievo del DNA (reclamo 5/10.1.2022, p. 4). Nel suo

reclamo ha inoltre sollevato una violazione dell’art. 107 CPP affermando che

non le sarebbe stata data, al momento del suo interrogatorio, la possibilità di

avvalersi di un avvocato (reclamo 5/10.1.2022, p. 2).

c. Nelle sue

osservazioni 25/26.1.2022 il magistrato inquirente ha rilevato che un ordine di

perquisizione e sequestro era stato da lei emanato in data 30.12.2021 (AI 9),

che tuttavia non sarebbe stato immediatamente consegnato all’imputata, in

quanto quest’ultima sarebbe già stata congedata dopo il verbale di

interrogatorio. In merito ai rilevamenti segnaletici e al sequestro dei

telefoni cellulari, il procuratore pubblico ha affermato che la reclamante non

si sarebbe opposta ad entrambi sottoscrivendo l’ordine per i rilevamenti

segnaletici ed il verbale di sequestro, allegati al verbale di interrogatorio

30.12.2021. RE 1 non avrebbe inoltre mai chiesto la presenza di un avvocato.

d. Con

scritto 10.3.2022 il procuratore pubblico ha comunicato all’imputata il

dissequestro dei due telefoni cellulari (AI 111).

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

In applicazione

dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il

termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni

momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora,

delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è

espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Giusta

l’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a

ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente

protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia stessa (sentenza TF 1B_317/2018 del 12.12.2018 consid. 2.2.).

L’interesse

giuridicamente protetto a’ sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP implica che il

ricorrente sia personalmente, direttamente (sentenze TF 1B_29/2018 del

24.8.2018

consid. 2.2.; 1B_158/2018 dell’11.7.2018 consid. 2.4.; DTF 142 IV 82

consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: sentenza TF

1B_72/2014 del 15.4.2014 consid. 2.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, 2.

ed., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla

decisione che impugna (N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed.,

art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse anche soltanto virtuale

(Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).

L’interesse

all’annullamento o alla modifica di una decisione giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP

deve quindi essere di principio pratico e attuale (sentenza TPF BB.2017.39 del

3.4.2017

consid. 1.4.1.).

Secondo

la giurisprudenza (sentenza TF 1B_172/2018 del 10.4.2018 consid. 3.) si può

rinunciare all’esistenza di un interesse attuale qualora la contestazione alla

base della decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze

identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad

un’autorità giudiziaria prima che perda la sua attualità, ritenuta l’esistenza

di un interesse pubblico sufficientemente importante a confrontarsi con la

questione: si deve trattare di un argomento di importanza fondamentale, a cui

si deve rispondere.

1.3

Come

si è detto, il 10.3.2022 il procuratore pubblico ha dissequestrato i due cellulari

di RE 1 (AI 111).

Si

pone dunque la questione a sapere se oggi ci sia ancora un interesse attuale

all’evasione dell’impugnativa 5/10.1.2022.

La

risposta è negativa. Non si può infatti ritenere che la decisione impugnata

possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con

impossibilità per sua natura di sottoporla ad un’autorità giudiziaria prima che

perda la sua attualità. È pertanto venuto meno l’interesse all’annullamento del

sequestro dei telefoni cellulari e di conseguenza all’evasione del gravame di RE

1.

1.4

Il

gravame, in merito a questo punto, è dunque divenuto privo d’oggetto e va

stralciato dai ruoli.

1.5

Dato

l’esito, si impone comunque di procedere ad un esame sommario, prima facie,

del caso oggetto dell’impugnativa allo scopo di determinarsi sull’accollamento

di tassa di giustizia e spese e sulle ripetibili (cfr., in analogia, sentenza

TF 1B_5/2020 del 24.2.2020 consid. 1.2.).

1.5.1

Secondo l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi

possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno

presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le

spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti

ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).

Il

sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli

oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità

dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per

quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e

valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a

CPP) [sentenza TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di

confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro

confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [sentenza TF

1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 15 ss.].

Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la

garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art.

197.

CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di

sufficienti indizi di reato (sentenza TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid.

4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti

mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo

giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che

così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (sentenza TF 6B_815/2020

del 22.12.2020 consid. 10.1.; BSK

StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor

art. 263-268 CPP n. 11

ss.).

1.5.2

Nel caso in esame i telefoni cellulari

di RE 1 erano stati sequestrati per appurare se da un apparecchio era stata

fatta una telefonata ad un membro del municipio di __________. Ai fini

dell’inchiesta era importante dunque avere a disposizione i dispositivi

dell’imputata.

Tutto

ciò considerato, posto come la reclamante sarebbe risultata soccombente con il

gravame, si giustifica di prelevare tassa di giustizia e spese e di non

assegnare ripetibili.

1.6

L’ordine della polizia in merito

al prelievo di un campione di DNA giusta l’art. 255 CPP, può essere impugnato

direttamente con reclamo (sentenza TF 1B_324/2013 del 24.1.2014). RE 1 quale imputata, è legittimata a reclamare ex art. 382

cpv. 1 CPP contro il rilevamento ed il prelievo del suo DNA, avendo un

interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del

giudizio.

Si rileva, per contro, che

l’ordine scritto della polizia in materia di rilevamenti segnaletici giusta

l’art. 260 ss. CPP non può essere impugnato con reclamo davanti a questa Corte giusta

l’art. 393 CPP, ma è necessaria una decisione in merito del procuratore

pubblico che decide nel caso in cui l’interessato si rifiuta di sottomettersi

all’ordine della polizia (art. 260 cpv. 4 CPP). Ciò non è tuttavia necessario

in caso di conferimenti di mandato da parte del ministero pubblico alla polizia

giusta l’art. 312 CPP; il mandato scritto (o, in casi urgenti, orale) impartito

dal magistrato inquirente che incarica la polizia di svolgere indagini

supplementari è sufficiente.

La reclamante si è dapprima

opposta a tali rilevamenti segnaletici durante il suo interrogatorio (AI 16),

per poi in seguito affermare che “(…)

vista la situazione decido di procedere senza l’ordine scritto (…)” (verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 3, AI 16). Un ordine per i rilevamenti segnaletici da

parte del magistrato inquirente non è stato dunque stilato. Anche in merito a

questo punto il reclamo è pertanto da considerarsi irricevibile.

Il

gravame, inoltrato il 5.1.2022 a questa Corte, competente ex art. 62 cpv. 2

LOG, contro tali provvedimenti effettuati il 30.12.2021 è tempestivo e

proponibile limitatamente all’ordine della polizia in merito al prelievo del

DNA.

2.

La

reclamante sostiene che sarebbe stato violato il suo diritto di essere sentita,

per non aver potuto far capo a un patrocinatore come previsto dall’art. 107

cpv. 1 lit. c CPP. Ora dagli atti

non emerge che la stessa abbia chiesto la presenza del suo difensore il

30.12.2021

Dal verbale di interrogatorio (AI 16) risulta che l’imputata ha

preso atto del suo diritto di designare un avvocato di fiducia e di avere il

diritto di conferire liberamente con lo stesso [“(…) confermo che ho preso

atto dei surriferiti diritti ed obblighi, che ho compreso (…)” sottoscrivendo

pure il verbale (verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 1, AI 16)], ma non

risulta in nessun modo che RE 1 ne abbia fatto richiesta agli agenti interroganti

(AI 16). Essa, durante il suo interrogatorio, si è infatti limitata a non reagire

alle domande della polizia cantonale, avendo ben compreso la sua facoltà di non

rispondere e di non collaborare [“(…) mi avvalgo della facoltà di non

rispondere (…)” (verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 2 ss., AI 16)].

3.

3.1.

La reclamante, come già sopraindicato, si

lamenta inoltre “(…) dell’inadeguatezza delle misure disposte, in

particolare i rilevamenti segnaletici e il prelievo del DNA (…)”, essendo, a

suo dire, dei provvedimenti sproporzionati rispetto ai reati a lei imputati

(reclamo 5/10.1.2022, p. 3).

3.2

Si rileva innanzitutto che dal

suo verbale di interrogatorio e dall’ordine per i rilevamenti segnaletici e

l’ordine di prelievo del campione DNA (entrambi da lei sottoscritti) (cfr. AI

16), emerge che l’imputata non si è opposta a tali provvedimenti. Essa avrebbe

richiesto dapprima un ordine scritto del magistrato inquirente, per poi

rinunciarvi, dopo essere stata informata che avrebbe dovuto attendere per

ricevere gli ordini.

3.3

Giusta l’art.

255.

cpv. 2 lit. a CPP la polizia può disporre il prelievo di campioni su

persone, se non invasivo. Tale norma si riferisce in particolare al prelievo di

uno striscio della mucosa orale, ciò in considerazione del suo carattere

esiguamente invasivo. La polizia è competente non soltanto per disporre il

prelievo di questo tipo di campione bensì anche per eseguirlo (StPO

Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 255 n. 12; BSK StPO –

C. FRICKER / S. MAEDER, op. cit., art. 255 n. 27; DTF 141 IV 87). L’art. 255

cpv. 2 CPP prevede dunque una competenza eccezionale della polizia, nell’ambito

delle sue competenza di cui all’art. 306 cpv. 2 lit. a CPP.

3.4

Quando vengono

imposti uno o più provvedimenti coercitivi, devono essere soddisfatte le

condizioni cumulative elencate nell’art. 197 cpv. 1 CPP. Essi possono quindi

essere ordinati solo se sono previsti dalla legge (lit. a), vi sono sufficienti

indizi di reato (lit. b), gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere

raggiunti mediante misure meno severe (lit. c) e se l’importanza del reato li

giustifica (lit. d).

Giusta il

principio della proporzionalità (art. 197 cpv.1 lit. c e d CPP; art. 36 Cost.),

la limitazione di un diritto fondamentale deve essere idonea a raggiungere lo

scopo perseguito (regola di adeguatezza), che non può essere raggiunto con una

misura meno invasiva (regola di necessità). Inoltre, ci deve essere un rapporto

ragionevole tra gli effetti della misura sulla situazione della persona

interessata e il risultato atteso dal punto di vista dell'interesse pubblico

(la regola della proporzionalità in senso stretto) [DTF 137 I 167; DTF 124 I

107; sentenze TF 1B_171/2021 del 6.7.2021; TF 1B_214/2021 del 23.11.2021].

Affinché i

criteri di idoneità e proporzionalità in senso stretto siano soddisfatti, la

misura coercitiva prevista deve quindi essere appropriata e idonea a

raggiungere lo scopo previsto. Il fine deve quindi giustificare la restrizione

imposta. In altre parole, l’obiettivo deve essere sufficientemente importante e

la limitazione di un diritto fondamentale deve essere giustificata per essere

effettivamente raggiunta. Un rapporto ragionevole tra il fine e i mezzi è

quindi necessario (DTF 133 I 77). La gravità dei reati perseguiti deve, in

questo contesto, essere presa in considerazione nell'esame complessivo della

proporzionalità delle misure ordinate (DTF 141 IV 77), dovendo l'autorità

essere tanto più vigile nel caso di reati formalmente di minore gravità

(sentenze TF 1B_294/2014 del 19.3.2015; TF 1B_171/2021 del 6.7.2021; TF

1B_214/2021 del 23.11.2021).

Nell’ambito

della verifica della proporzionalità, eventuali reati precedenti dell’imputato

devono essere altresì tenuti in considerazione e confluiscono nella

ponderazione degli interessi come uno dei molti criteri (sentenza TF

1B_171/2021 del 6.7.2021).

Nell’ambito dell’esame della gravità del

reato richiesta non sono determinanti né la configurazione quale reato punibile

a querela di parte o d’ufficio, né la comminatoria astratta della pena, ma si

devono piuttosto includere il bene giuridico interessato e il contesto

concreto; devono essere seriamente minacciati beni giuridici fondamentali

(sentenza TF 1B_171/2021 del 6.7.2021).

Per

quanto riguarda il criterio di necessità, esso incarna il principio secondo il

quale quando più mezzi sono suscettibili di raggiungere lo scopo desiderato, la

scelta deve essere fatta a favore di quello che incide meno gravemente sugli

interessi privati - sussidiarietà delle misure coercitive (DTF 124 I 107). Non

appena è possibile raggiungere lo scopo desiderato per mezzo di una restrizione

meno grave dei diritti fondamentali, la misura è sproporzionata.

3.5

Da quanto

emerge dal suo verbale di interrogatorio del 30.12.2021 (AI 16) RE 1 sarebbe

stata fermata quello stesso giorno alle ore 05.06 da alcuni agenti della polizia

cantonale presso il sedime __________. Essa è quindi stata interrogata quale

imputata per titolo di sommossa e violazione di domicilio. Al termine

dell’interrogatorio l’agente interrogante ha reso attenta l’imputata che “(…)

dovrò essere sottoposta ai rilievi fotodattiloscopici. Da parte mia dichiaro

che lo farò solo dopo aver visto l’ordine del magistrato (…)” (verbale di

interrogatorio 30.12.2021, p. 2). Il verbale è stato dunque sospeso per

permettere al magistrato inquirente di prendere la decisione di sua competenza.

Dopodiché “(…) gli interroganti mi fanno prendere atto che per disposizioni

PP Alfier verrò sottoposta ai rilevamenti segnaletici (foto, DNA, impronte)

(…)” (verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 3). RE 1 ha però insistito

di poter vedere l’ordine scritto del magistrato inquirente. La risposta degli

interroganti è però stata: “(…) per gli ordini si dovrà attendere, mentre se

accetto le disposizioni date dal Procuratore pubblico oralmente verrò subito

accompagnata a __________ ed in seguito rilasciata (…)” (verbale di

interrogatorio 30.12.2021, p. 3). L’imputata ha dunque accettato di

sottomettersi alle misure senza aspettare l’ordine scritto del procuratore

pubblico.

3.6

Ora, se si può ammettere che sussistano

sufficienti e concreti indizi nei confronti di RE 1 in merito ai reati di

sommossa e di violazione di domicilio, ci si può chiedere se la misura qui

contestata rispetti il principio di proporzionalità. In effetti non si

comprende l’utilità di un prelievo simile, anche perché dagli atti non emerge

che la polizia cantonale abbia raccolto del materiale per un eventuale

confronto. Tant’è che il magistrato inquirente non afferma il contrario, ma,

anzi, egli non ha ordinato l’allestimento di un profilo DNA giusta l’art. 255

cpv. 1 CPP (AI 42).

Tuttavia, sia come sia, come emerge dal

verbale di interrogatorio di RE 1 e dall’ordine per il prelievo campione DNA

allegato, quest’ultima ha acconsentito di sottoporsi alle misure qui

contestate. La reclamante non può dunque ora sollevare la non proporzionalità

della misura a cui avrebbe acconsentito.

4.

Il

gravame, per quanto non divenuto privo d’oggetto, è respinto. Tassa di

giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 197, 255, 260, 382,

393 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il gravame, per

quanto non divenuto privo

d’oggetto, è respinto.

2. La tassa di

giustizia di CHF 300.-- (trecento) e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

350.-- (trecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90

a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale,

per i motiv

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera