60.2022.124
Reclamo dei denuncianti/accusatori privati contro il decreto di non luogo a procedere. legittimazione. truffa
3 febbraio 2023Italiano18 min
di locazione con PI 1, PI 2 e PI 3, quali locatori, rappresentati dalla PI 5 Sagl
Source ti.ch
Incarto n.
60.2022.124
Lugano
3 febbraio 2023/mr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola
Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Diana
Buetti, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 22/25.04.2022 presentato da
RE
1
RE
2
tutti
patr. da: PR 1
contro
il decreto di non luogo a procedere 05.04.2022
emanato dal procuratore pubblico Daniele Galliano nell’ambito del
procedimento penale dipendente dalla sua denuncia 01/04.04.2022 nei confronti
di PI 4, __________, PI 1, __________, PI 2, __________ e PI 3, __________ (tutti
patr. da: avv. PR 2, __________), per titolo di truffa (NLP __________);
richiamato lo scritto 28.04.2022 del procuratore
pubblico, con il quale comunica di non avere osservazioni e si rimette al
giudizio di questa Corte, e le osservazioni 20/23.05.2022 di PI 1, PI 2, PI 3 e
PI 4, con le quali chiedono la reiezione del gravame;
richiamata la replica 03.06.2022 di PR 1
e RE 1, con la quale si riconfermano nel proprio gravame, e lo scritto
20/21.06.2022 di PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4, con il quale comunicano di non duplicare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Il
28.09.2018 la RE 1 Sagl e PR 1, quali conduttori, hanno stipulato un contratto
di locazione con PI 1, PI 2 e PI 3, quali locatori, rappresentati dalla PI 5 Sagl
(in seguito PI 5 Sagl), a sua volta rappresentata dalla socia e presidente
della gerenza PI 4. Il contratto prevedeva la locazione di un immobile di 2.5
locali sito in via __________ e una pigione di CHF 2'500.- mensili nonché CHF
150.- mensili di spese accessorie. Le parti hanno stabilito un deposito di
garanzia di CHF 7'950.-, garantito tramite la compagnia assicurativa __________.
Dagli
atti (cfr. documenti allegati alla denuncia) è emerso che tra i mesi di marzo e
aprile 2020, a causa dell’emergenza sanitaria covid-19, i conduttori avrebbero richiesto
“la messa in sicurezza dei locali” e una riduzione della pigione. Dopo
diverse discussioni, nel mese di luglio, i conduttori avrebbero deciso di dare la
disdetta del contratto, liberando i locali il 02.11.2020. Il giorno seguente la
PI 5 Sagl ha fatto spiccare un precetto esecutivo nei confronti della RE 1 Sagl
per un importo complessivo di CHF 13'518.85 relativo alle pigioni scoperte per
i mesi di aprile/maggio/agosto/settembre/ottobre 2020 e alle spese concernenti
il conguaglio spese e conteggio AIL del 2019. La RE 1 Sagl ha subito interposto
opposizione.
Il
14.07.2021 il Pretore del Distretto di __________ ha accolto l’istanza
chiedente il rigetto provvisorio dell’opposizione limitatamente all’importo di
CHF 13'250.- relativo alle sole pigioni scoperte.
Con
decisione 03.01.2022 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello (in seguito CEF) ha respinto integralmente il reclamo della RE 1
Sagl, confermando il rigetto dell’opposizione per l’importo di CHF 13'250.-.
Tale decisione, a causa di un disguido informatico interno al tribunale, non è
però mai stata notificata alla RE 1 Sagl poiché inviata ad un indirizzo errato.
Il
09.03.2022, sulla base della predetta decisione della CEF, sempre ancora sconosciuta
alla RE 1 Sagl, la PI 5 Sagl ha chiesto la continuazione dell’esecuzione
all’Ufficio esecuzione di __________, il quale il 16.03.2022 ha notificato all’escussa
la comminatoria di fallimento per l’importo di CHF 13'250.-.
Soltanto
il 16.03.2022, in seguito alla notificazione della comminatoria di fallimento, la
RE 1 sarebbe venuta a conoscenza della decisione 03.01.2022. Ha quindi immediatamente
presentato “ricorso contro l’emissione della comminatoria di fallimento ai
sensi dell’art. 17 LEF” alla CEF quale autorità di vigilanza,
la
quale con decisione 28.03.2022 ha respinto il gravame confermando la predetta
comminatoria e concludendo che “sebbene sia spiacevole, il disguido – e
consecutivo ritardo – di notifica della sentenza 3 gennaio 2022 di questa
Camera all’escussa non ha avuto dal profilo giuridico effetti sulla
legittimazione degli escutenti a presentare la domanda di continuazione
dell’esecuzione, che era data, come detto, sin dalla notifica della decisione
di rigetto dell’opposizione”.
In
parallelo alla suddetta procedura esecutiva, il 04.02.2022 la PI 5 Sagl, sempre
sulla base della sentenza 03.01.2022 della CEF – la quale confermava il rigetto
dell’opposizione per l’importo di CHF 13'250.- relativo alle pigioni scoperte
di aprile/maggio/agosto/settembre/ottobre 2020 –, ha richiesto alla __________
di liberare a favore dei locatari l’importo di CHF 7'950.- corrispondente alla
garanzia pattuita. La __________ avrebbe effettuato il versamento il 07.03.2022
e il 26.03.2022 ha richiesto alla RE 1 Sagl il rimborso di quanto versato.
Infine,
il 01.04.2022 la RE 1 Sagl ha effettuato il pagamento di CHF 14'456.60 all’Ufficio
di esecuzione al fine di evitare la domanda di fallimento.
b. Con
esposto 01/04.04.2022 la RE 1 Sagl e PR 1 hanno denunciato PI 1, __________, PI
2, __________, PI 3, __________, e PI 4, __________, per i fatti di cui al
consid. a.
In sostanza, i reclamanti sostengono che “è
evidente che il comportamento di PI 5/PI 1, […] è teso a procacciare a se o ad
altri un indebito profitto (pagamento ricevuto il 7 marzo 2022 da __________,
richiesta della medesima somma (senza decurtarla) con Comminatoria di
fallimento del 14 marzo 2022 (immediatamente dopo aver ricevuto il pagamento da
__________) omettendo, quindi ingannando lo stesso Ufficio di esecuzione,
affermando con la continuazione dell’esecuzione per somme in parte già ricevute
cose false, dissimulando quindi cose vere (il credito parzialmente è già stato
pagato), inoltre, non informando neppure __________ che immediatamente dopo
avrebbe provveduto a richiedere la medesima somma all’assicurata RE 1 (all.
19), confermando subdolamente l’errore inducendo ad atti pregiudizievoli al
patrimonio proprio o altrui (evidente che RE 1 ha dovuto pagare all’ufficio
esecuzione l’intera somma, quindi anche la somma già ricevuta da PI 5 con
gerente PI 4 ed i PI 1, ut supra generalizzati, rappresentati da PI 5) elementi
tutti previsti dall’art. 146 CP”.
c. Con
decisione 05.04.2022 (NLP __________) il procuratore pubblico ha decretato il
non luogo a procedere in ordine all’esposto.
Il magistrato inquirente, preso atto della denuncia,
ha rilevato che la RE 1 Sagl non può essere considerata accusatrice privata, ma
solo denunciante. Essa non sarebbe stata, infatti, direttamente danneggiata,
considerato che è stata __________ a versare CHF 7'950.-.
Conclude
poi che, per quanto riguarda la truffa, non risulterebbero elementi di
rilevanza penale. Sarebbe, infatti, spettato alla denunciante segnalare a __________
che l’importo dovuto era stato “finalmente” saldato. Inoltre,
considerato che le pigioni scoperte sono state pagate “unicamente” il
01.04.2022, appariva “logico” che in quel lasso di tempo i locatori si fossero
attivati e rivolti alla compagnia assicurativa.
d. Con
gravame 25.04.2022 la RE 1 e PR 1 postulano che, in accoglimento
dell’impugnativa, il decreto sia annullato e gli atti ritornati al pubblico
ministero affinché svolga tutti gli accertamenti necessari.
I
reclamanti contestano il fatto di non essere stati considerati danneggiati.
Sostengono, infatti, che PR 1 è anche socio della società oltre che gerente e
che per di più il contratto di locazione è stato sottoscritto sia dalla società
che da PR 1 personalmente.
Inoltre
sottolineano che la __________ richiede loro il rimborso “anche dopo aver
appreso dell’integrale pagamento di RE 1 della Comminatoria di fallimento per
gli stessi titoli di __________”, ciò che renderebbe “evidente il danno
dei denuncianti e l’indebito profitto di PI 5, che trattiene la somma e nulla
comunica a __________”.
Contestano
pure la conclusione del procuratore pubblico che si tratti semplicemente di un
sovra indennizzo e che l’unica danneggiata sarebbe __________, la quale “insiste
a richiedere tali “compensi” ad RE 1 e PR 1”.
e. Con
osservazioni 20/23.05.2022 PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4 contestano quanto asserito
dai reclamanti e postulano la reiezione del gravame.
Essi
confermano di aver fatto spiccare un precetto esecutivo il 03.11.2020 per
l’importo complessivo di CHF 13'465.50, poi limitato a CHF 13'250.- con
l’istanza di rigetto e di aver richiesto “l’escussione della fideiussione
[…] il 4 febbraio 2022 a __________”, la quale con scritto 07.03.2022, ma
da loro ricevuto solo il 06.04.2022, avrebbe preannunciato il pagamento di CHF
7'950.-, intervenuto con valuta 10.03.2022. Pagamento avvenuto conformemente
alle condizioni generali della garanzia, sulla base della predetta sentenza
della CEF.
Parallelamente,
nell’attesa di un positivo riscontro da parte di __________, il 09.03.2022 essi
avrebbero anche richiesto la continuazione dell’esecuzione.
In
seguito, avendo i reclamanti versato l’importo di CHF 14'456.60 all’Ufficio
esecuzioni, il 25.04.2022, non appena tale importo è stato versato loro, essi
hanno provveduto a chiedere le coordinate bancarie ai reclamanti per poter
riversare l’importo di CHF 5'060.13 a loro favore, corrispondente al saldo
finale secondo il conteggio che avevano allestito.
Soltanto
il 09.05.2022, malgrado l’avv. PR 1 contestasse il conteggio e l’ammontare del
saldo a suo favore, ha confermato le sue coordinate bancarie e il 12.05.2022
gli è stato accreditato il predetto importo.
f. Delle
ulteriori argomentazioni, così come della replica e della duplica, si dirà, per
quanto necessario, in seguito.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
Giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP le
parti possono impugnare il decreto di non luogo a procedere dinanzi alla
giurisdizione di reclamo.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del
diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393
cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,
per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare
all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della
decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione
ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il gravame, datato 22.04.2022 e consegnato brevi
manu lunedì 25.04.2022 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62
cpv. 2 LOG, contro il decreto di non luogo a procedere 05.04.2022 (NLP __________),
notificato il 13.04.2022 e recapitato il 14.04.2022, è tempestivo (perché
presentato nel termine di dieci giorni giusta gli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2
CPP) e proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 2. ed., art. 322 CPP n.
5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT /
T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art.
393.
CPP n. 16).
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
1.3
In
applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono
legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).
L’interesse
giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP [che non
presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF
(decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019
consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia
personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid.
4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140
IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021
consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2)
attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna
(StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).
Un
mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP
(decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).
Ai
sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono
stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (decisione TF 6B_306/2019 del 22.5.2019
consid. 3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP
n. 18 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO
Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario
CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare
del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (decisione TF 1B_507/2020 dell’8.2.2021 consid. 3.1.;
DTF 146 IV 76 consid. 2.2.1.; 145 IV 491 consid. 2.3.; 141 IV 380 consid.
2.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M.
POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21; ZK
StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2).
L’aspetto centrale è la lesione diretta degli
interessi giuridicamente protetti dell’interessato (messaggio 21.12.2005
concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1076).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è infatti irrilevante
l’esistenza di un pregiudizio ai sensi del diritto civile (decisioni TF
1B_261/2017 del 17.10.2017 consid. 3.; 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.;
DTF 145 IV 491 consid. 2.4.2.; BSK
StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 22; ZK StPO –
V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 4a).
Nei
reati contro il patrimonio (art. 137 ss. CP) leso è, di regola, il titolare dei
beni giuridici tutelati (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor
art. 137 CP n. 19 ss.), ovvero il proprietario dei valori patrimoniali
(decisione TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; DTF 140 IV 155 consid.
3.3.1.; BSK StPO – G.
MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 56).
Nel
caso concreto, la legittimità dei reclamanti non appare essere di immediata
chiarezza. Andrebbe, infatti, approfondita la loro posizione in merito al loro
statuto di danneggiati ai sensi dell’art. 115 CPP. La questione può tuttavia
rimanere aperta, dato l’esito nel merito.
2.
Il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere
è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309
cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico)
sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali
(art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a
procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) o quando non si giustifica di rinunciare
all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art. 310 cpv. 1
lit. c CPP).
Si ricorda che l’azione penale – per principio – è
essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal
procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al
sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e
sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa
interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la
dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che
merita approfondimento.
3.
3.1.
Giusta l’art. 146 cpv. 1 CP è punito per truffa
chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con
astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne
conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli
al patrimonio proprio o altrui (BSK Strafrecht II – S. MAEDER / M.A. NIGGLI, 4.
ed., art. 146 CP n. 9 ss.).
Un
inganno è astuto giusta detta disposizione se l’autore ordisce un tessuto di
menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente o artifici o rilascia
false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile oppure non
ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla controparte di
verificare o prevede che questa rinuncerà a verificare in virtù di un rapporto
di fiducia particolare; anche in queste ipotesi l’astuzia è nondimeno esclusa
quando la vittima non ha osservato le misure fondamentali e/o elementari di
prudenza, ovvero quando avrebbe potuto proteggersi con un minimo di attenzione
oppure avrebbe potuto evitare l’errore con il minimo di prudenza che si poteva
attendere da lei (decisione TF 6B_645/2021 del 28.3.2022 consid. 3.1.; BSK
Strafrecht II – S. MAEDER / M.A. NIGGLI, op. cit., art. 146 CP n. 61 ss.; StGB
Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, 4. ed., art. 146 CP n. 7
ss.; A. DONATSCH, Strafrecht III, 10. ed., p. 224 ss.; G. STRATENWERTH / G.
JENNY / F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7. ed., § 15 n. 17 ss.).
Per la realizzazione della fattispecie di
truffa è, inoltre, necessario lo scopo dell’indebito profitto, che non sussiste
però nel caso in cui un creditore commette l’inganno per ottenere il pagamento
di un credito che egli, effettivamente, vanta nei confronti del debitore. Il
fatto che l’autore abbia o pensi di avere un credito nei confronti del presunto
ingannato, non costituisce la volontà di indebito profitto (BSK Strafrecht II –
S. MAEDER / M.A. NIGGLI, 4. ed., art. 146 CP n. 270; BSK Strafrecht II – M.A.
NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., vor art. 137 CP n. 86).
3.2
3.2.1
Nel
caso concreto le parti erano legate da un rapporto di locazione, durante il
quale, negli ultimi mesi, erano sorti alcuni diverbi e incomprensioni. Al
termine di detta locazione i locatori si sono attivati, con le diverse
possibilità a loro disposizione, per tentare di recuperare i debiti ancora
scoperti nei loro confronti.
La
RE 1 Sagl e PR 1 sostengono che i denunciati avrebbero commesso un inganno, da
un lato, nei confronti dell’Ufficio esecuzione al quale avrebbero chiesto la
continuazione dell’esecuzione senza avvisarlo di aver già ottenuto la
liberazione della garanzia di complessivi CHF 7'950.- da __________ e
dall’altro nei confronti di __________ stessa poiché al momento di richiedere
la liberazione della garanzia non l’avrebbero avvisata che avevano anche richiesto
la continuazione dell’esecuzione.
3.2.2
Per
quanto riguarda l’agire nei confronti dell’Ufficio esecuzione, si rileva come
prima cosa la mancanza del presupposto dell’inganno. I denunciati infatti hanno
esercitato un loro diritto derivante dalla legge sull’esecuzione e sul
fallimento che prevede che un creditore può chiedere la continuazione
dell’esecuzione soltanto in forza di una decisione esecutiva che tolga
l’opposizione al precetto esecutivo. Essendo quindi in possesso della sentenza esecutiva
della CEF del 03.01.2022 che confermava il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione al precetto esecutivo decretato dalla Pretura di __________, i
signori PI 1 erano legittimati a presentarla all’Ufficio esecuzione con la
richiesta del prosieguo dell’esecuzione. Essi non hanno in nessun momento
mentito all’Ufficio, al contrario, hanno solo esercitato il loro diritto
previsto dalla legge.
Di
conseguenza, in mancanza del presupposto dell’inganno, il reato di truffa ai
danni dell’Ufficio esecuzione non è dato.
3.2.3
Medesima
conclusione va tratta per quanto riguarda l’agire dei denunciati nei confronti
di __________.
Essi
vantavano, da un lato, un credito di CHF 13'250.00 – confermato da una
decisione esecutiva della CEF –; dall’altro lato esigevano il pagamento di
altri debiti scoperti concernenti dei conguagli, dei danni della riconsegna,
ecc. (cfr. conteggio finale, osservazioni 20/23.05.2022 sig.ri PI 1 e PI 4). Rivolgendosi
a __________, i denunciati si sono limitati a intraprendere una delle vie a
loro disposizione, esercitando un loro diritto, per cercare di recuperare
quanto spettava loro. Nel contratto di locazione sottoscritto dalle parti, era
stato infatti concordato che il deposito di garanzia sarebbe stato garantito
tramite la suddetta compagnia assicurativa. Non appare quindi insolito, ancor
meno di rilevanza penale, attivarsi per cercare di recuperare dei debiti
rivolgendosi a una compagnia assicurativa quando questo è previsto nel
contratto.
Va
pure aggiunto, che lo scopo di rivolgersi a __________ era, come già detto,
quello di recuperare tutti i debiti ancora scoperti, non quello di ottenere
illecitamente più di quanto spettasse loro. Tant’è che dopo aver ottenuto entrambi
gli importi dall’Ufficio esecuzione e da __________, essi hanno restituito alle
reclamanti la parte in eccedenza. A tal proposito si tiene a precisare che l’esistenza
del debito così come la sua estensione, non è di competenza di questa Corte,
bensì del giudice civile.
Visto
quanto sopra, neppure in questo caso è dato il reato di truffa.
3.3
In
queste circostanze, si deve necessariamente decidere per l’assenza di sufficienti
indizi di reato a carico di PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4.
4.
Il
gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico della RE 1 Sagl
e dell’avv. PR 1, in solido, soccombenti (art. 428 cpv. 1 CPP). Non si
assegnano indennità ai denunciati, siccome non richieste.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 146 CP, 309, 310,
322, 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 700.-- e
le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 800.-- (ottocento), sono poste a carico di RE 1 e PR 1, in solido. Non si
assegnano indennità ai denunciati.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, e
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera