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Decisione

60.2022.124

Reclamo dei denuncianti/accusatori privati contro il decreto di non luogo a procedere. legittimazione. truffa

3 febbraio 2023Italiano18 min

di locazione con PI 1, PI 2 e PI 3, quali locatori, rappresentati dalla PI 5 Sagl

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.124

Lugano

3 febbraio 2023/mr

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola

Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Diana

Buetti, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 22/25.04.2022 presentato da

RE

1

RE

2

tutti

patr. da: PR 1

contro

il decreto di non luogo a procedere 05.04.2022

emanato dal procuratore pubblico Daniele Galliano nell’ambito del

procedimento penale dipendente dalla sua denuncia 01/04.04.2022 nei confronti

di PI 4, __________, PI 1, __________, PI 2, __________ e PI 3, __________ (tutti

patr. da: avv. PR 2, __________), per titolo di truffa (NLP __________);

richiamato lo scritto 28.04.2022 del procuratore

pubblico, con il quale comunica di non avere osservazioni e si rimette al

giudizio di questa Corte, e le osservazioni 20/23.05.2022 di PI 1, PI 2, PI 3 e

PI 4, con le quali chiedono la reiezione del gravame;

richiamata la replica 03.06.2022 di PR 1

e RE 1, con la quale si riconfermano nel proprio gravame, e lo scritto

20/21.06.2022 di PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4, con il quale comunicano di non duplicare;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Il

28.09.2018 la RE 1 Sagl e PR 1, quali conduttori, hanno stipulato un contratto

di locazione con PI 1, PI 2 e PI 3, quali locatori, rappresentati dalla PI 5 Sagl

(in seguito PI 5 Sagl), a sua volta rappresentata dalla socia e presidente

della gerenza PI 4. Il contratto prevedeva la locazione di un immobile di 2.5

locali sito in via __________ e una pigione di CHF 2'500.- mensili nonché CHF

150.- mensili di spese accessorie. Le parti hanno stabilito un deposito di

garanzia di CHF 7'950.-, garantito tramite la compagnia assicurativa __________.

Dagli

atti (cfr. documenti allegati alla denuncia) è emerso che tra i mesi di marzo e

aprile 2020, a causa dell’emergenza sanitaria covid-19, i conduttori avrebbero richiesto

“la messa in sicurezza dei locali” e una riduzione della pigione. Dopo

diverse discussioni, nel mese di luglio, i conduttori avrebbero deciso di dare la

disdetta del contratto, liberando i locali il 02.11.2020. Il giorno seguente la

PI 5 Sagl ha fatto spiccare un precetto esecutivo nei confronti della RE 1 Sagl

per un importo complessivo di CHF 13'518.85 relativo alle pigioni scoperte per

i mesi di aprile/maggio/agosto/settembre/ottobre 2020 e alle spese concernenti

il conguaglio spese e conteggio AIL del 2019. La RE 1 Sagl ha subito interposto

opposizione.

Il

14.07.2021 il Pretore del Distretto di __________ ha accolto l’istanza

chiedente il rigetto provvisorio dell’opposizione limitatamente all’importo di

CHF 13'250.- relativo alle sole pigioni scoperte.

Con

decisione 03.01.2022 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello (in seguito CEF) ha respinto integralmente il reclamo della RE 1

Sagl, confermando il rigetto dell’opposizione per l’importo di CHF 13'250.-.

Tale decisione, a causa di un disguido informatico interno al tribunale, non è

però mai stata notificata alla RE 1 Sagl poiché inviata ad un indirizzo errato.

Il

09.03.2022, sulla base della predetta decisione della CEF, sempre ancora sconosciuta

alla RE 1 Sagl, la PI 5 Sagl ha chiesto la continuazione dell’esecuzione

all’Ufficio esecuzione di __________, il quale il 16.03.2022 ha notificato all’escussa

la comminatoria di fallimento per l’importo di CHF 13'250.-.

Soltanto

il 16.03.2022, in seguito alla notificazione della comminatoria di fallimento, la

RE 1 sarebbe venuta a conoscenza della decisione 03.01.2022. Ha quindi immediatamente

presentato “ricorso contro l’emissione della comminatoria di fallimento ai

sensi dell’art. 17 LEF” alla CEF quale autorità di vigilanza,

la

quale con decisione 28.03.2022 ha respinto il gravame confermando la predetta

comminatoria e concludendo che “sebbene sia spiacevole, il disguido – e

consecutivo ritardo – di notifica della sentenza 3 gennaio 2022 di questa

Camera all’escussa non ha avuto dal profilo giuridico effetti sulla

legittimazione degli escutenti a presentare la domanda di continuazione

dell’esecuzione, che era data, come detto, sin dalla notifica della decisione

di rigetto dell’opposizione”.

In

parallelo alla suddetta procedura esecutiva, il 04.02.2022 la PI 5 Sagl, sempre

sulla base della sentenza 03.01.2022 della CEF – la quale confermava il rigetto

dell’opposizione per l’importo di CHF 13'250.- relativo alle pigioni scoperte

di aprile/maggio/agosto/settembre/ottobre 2020 –, ha richiesto alla __________

di liberare a favore dei locatari l’importo di CHF 7'950.- corrispondente alla

garanzia pattuita. La __________ avrebbe effettuato il versamento il 07.03.2022

e il 26.03.2022 ha richiesto alla RE 1 Sagl il rimborso di quanto versato.

Infine,

il 01.04.2022 la RE 1 Sagl ha effettuato il pagamento di CHF 14'456.60 all’Ufficio

di esecuzione al fine di evitare la domanda di fallimento.

b. Con

esposto 01/04.04.2022 la RE 1 Sagl e PR 1 hanno denunciato PI 1, __________, PI

2, __________, PI 3, __________, e PI 4, __________, per i fatti di cui al

consid. a.

In sostanza, i reclamanti sostengono che “è

evidente che il comportamento di PI 5/PI 1, […] è teso a procacciare a se o ad

altri un indebito profitto (pagamento ricevuto il 7 marzo 2022 da __________,

richiesta della medesima somma (senza decurtarla) con Comminatoria di

fallimento del 14 marzo 2022 (immediatamente dopo aver ricevuto il pagamento da

__________) omettendo, quindi ingannando lo stesso Ufficio di esecuzione,

affermando con la continuazione dell’esecuzione per somme in parte già ricevute

cose false, dissimulando quindi cose vere (il credito parzialmente è già stato

pagato), inoltre, non informando neppure __________ che immediatamente dopo

avrebbe provveduto a richiedere la medesima somma all’assicurata RE 1 (all.

19), confermando subdolamente l’errore inducendo ad atti pregiudizievoli al

patrimonio proprio o altrui (evidente che RE 1 ha dovuto pagare all’ufficio

esecuzione l’intera somma, quindi anche la somma già ricevuta da PI 5 con

gerente PI 4 ed i PI 1, ut supra generalizzati, rappresentati da PI 5) elementi

tutti previsti dall’art. 146 CP”.

c. Con

decisione 05.04.2022 (NLP __________) il procuratore pubblico ha decretato il

non luogo a procedere in ordine all’esposto.

Il magistrato inquirente, preso atto della denuncia,

ha rilevato che la RE 1 Sagl non può essere considerata accusatrice privata, ma

solo denunciante. Essa non sarebbe stata, infatti, direttamente danneggiata,

considerato che è stata __________ a versare CHF 7'950.-.

Conclude

poi che, per quanto riguarda la truffa, non risulterebbero elementi di

rilevanza penale. Sarebbe, infatti, spettato alla denunciante segnalare a __________

che l’importo dovuto era stato “finalmente” saldato. Inoltre,

considerato che le pigioni scoperte sono state pagate “unicamente” il

01.04.2022, appariva “logico” che in quel lasso di tempo i locatori si fossero

attivati e rivolti alla compagnia assicurativa.

d. Con

gravame 25.04.2022 la RE 1 e PR 1 postulano che, in accoglimento

dell’impugnativa, il decreto sia annullato e gli atti ritornati al pubblico

ministero affinché svolga tutti gli accertamenti necessari.

I

reclamanti contestano il fatto di non essere stati considerati danneggiati.

Sostengono, infatti, che PR 1 è anche socio della società oltre che gerente e

che per di più il contratto di locazione è stato sottoscritto sia dalla società

che da PR 1 personalmente.

Inoltre

sottolineano che la __________ richiede loro il rimborso “anche dopo aver

appreso dell’integrale pagamento di RE 1 della Comminatoria di fallimento per

gli stessi titoli di __________”, ciò che renderebbe “evidente il danno

dei denuncianti e l’indebito profitto di PI 5, che trattiene la somma e nulla

comunica a __________”.

Contestano

pure la conclusione del procuratore pubblico che si tratti semplicemente di un

sovra indennizzo e che l’unica danneggiata sarebbe __________, la quale “insiste

a richiedere tali “compensi” ad RE 1 e PR 1”.

e. Con

osservazioni 20/23.05.2022 PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4 contestano quanto asserito

dai reclamanti e postulano la reiezione del gravame.

Essi

confermano di aver fatto spiccare un precetto esecutivo il 03.11.2020 per

l’importo complessivo di CHF 13'465.50, poi limitato a CHF 13'250.- con

l’istanza di rigetto e di aver richiesto “l’escussione della fideiussione

[…] il 4 febbraio 2022 a __________”, la quale con scritto 07.03.2022, ma

da loro ricevuto solo il 06.04.2022, avrebbe preannunciato il pagamento di CHF

7'950.-, intervenuto con valuta 10.03.2022. Pagamento avvenuto conformemente

alle condizioni generali della garanzia, sulla base della predetta sentenza

della CEF.

Parallelamente,

nell’attesa di un positivo riscontro da parte di __________, il 09.03.2022 essi

avrebbero anche richiesto la continuazione dell’esecuzione.

In

seguito, avendo i reclamanti versato l’importo di CHF 14'456.60 all’Ufficio

esecuzioni, il 25.04.2022, non appena tale importo è stato versato loro, essi

hanno provveduto a chiedere le coordinate bancarie ai reclamanti per poter

riversare l’importo di CHF 5'060.13 a loro favore, corrispondente al saldo

finale secondo il conteggio che avevano allestito.

Soltanto

il 09.05.2022, malgrado l’avv. PR 1 contestasse il conteggio e l’ammontare del

saldo a suo favore, ha confermato le sue coordinate bancarie e il 12.05.2022

gli è stato accreditato il predetto importo.

f. Delle

ulteriori argomentazioni, così come della replica e della duplica, si dirà, per

quanto necessario, in seguito.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP le

parti possono impugnare il decreto di non luogo a procedere dinanzi alla

giurisdizione di reclamo.

Con il gravame si possono censurare le violazioni del

diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata

o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o

incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393

cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,

per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare

all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i punti della

decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione

ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il gravame, datato 22.04.2022 e consegnato brevi

manu lunedì 25.04.2022 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62

cpv. 2 LOG, contro il decreto di non luogo a procedere 05.04.2022 (NLP __________),

notificato il 13.04.2022 e recapitato il 14.04.2022, è tempestivo (perché

presentato nel termine di dieci giorni giusta gli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2

CPP) e proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 2. ed., art. 322 CPP n.

5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT /

T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art.

393.

CPP n. 16).

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

1.3

In

applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono

legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).

L’interesse

giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP [che non

presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF

(decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019

consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia

personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid.

4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140

IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021

consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2)

attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna

(StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).

Un

mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP

(decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).

Ai

sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono

stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (decisione TF 6B_306/2019 del 22.5.2019

consid. 3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP

n. 18 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO

Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario

CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare

del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (decisione TF 1B_507/2020 dell’8.2.2021 consid. 3.1.;

DTF 146 IV 76 consid. 2.2.1.; 145 IV 491 consid. 2.3.; 141 IV 380 consid.

2.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M.

POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21; ZK

StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2).

L’aspetto centrale è la lesione diretta degli

interessi giuridicamente protetti dell’interessato (messaggio 21.12.2005

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1076).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è infatti irrilevante

l’esistenza di un pregiudizio ai sensi del diritto civile (decisioni TF

1B_261/2017 del 17.10.2017 consid. 3.; 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.;

DTF 145 IV 491 consid. 2.4.2.; BSK

StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 22; ZK StPO –

V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 4a).

Nei

reati contro il patrimonio (art. 137 ss. CP) leso è, di regola, il titolare dei

beni giuridici tutelati (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor

art. 137 CP n. 19 ss.), ovvero il proprietario dei valori patrimoniali

(decisione TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; DTF 140 IV 155 consid.

3.3.1.; BSK StPO – G.

MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 56).

Nel

caso concreto, la legittimità dei reclamanti non appare essere di immediata

chiarezza. Andrebbe, infatti, approfondita la loro posizione in merito al loro

statuto di danneggiati ai sensi dell’art. 115 CPP. La questione può tuttavia

rimanere aperta, dato l’esito nel merito.

2.

Il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere

è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309

cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico)

sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali

(art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a

procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) o quando non si giustifica di rinunciare

all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art. 310 cpv. 1

lit. c CPP).

Si ricorda che l’azione penale – per principio – è

essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal

procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al

sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e

sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa

interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la

dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che

merita approfondimento.

3.

3.1.

Giusta l’art. 146 cpv. 1 CP è punito per truffa

chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con

astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne

conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli

al patrimonio proprio o altrui (BSK Strafrecht II – S. MAEDER / M.A. NIGGLI, 4.

ed., art. 146 CP n. 9 ss.).

Un

inganno è astuto giusta detta disposizione se l’autore ordisce un tessuto di

menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente o artifici o rilascia

false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile oppure non

ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla controparte di

verificare o prevede che questa rinuncerà a verificare in virtù di un rapporto

di fiducia particolare; anche in queste ipotesi l’astuzia è nondimeno esclusa

quando la vittima non ha osservato le misure fondamentali e/o elementari di

prudenza, ovvero quando avrebbe potuto proteggersi con un minimo di attenzione

oppure avrebbe potuto evitare l’errore con il minimo di prudenza che si poteva

attendere da lei (decisione TF 6B_645/2021 del 28.3.2022 consid. 3.1.; BSK

Strafrecht II – S. MAEDER / M.A. NIGGLI, op. cit., art. 146 CP n. 61 ss.; StGB

Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, 4. ed., art. 146 CP n. 7

ss.; A. DONATSCH, Strafrecht III, 10. ed., p. 224 ss.; G. STRATENWERTH / G.

JENNY / F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7. ed., § 15 n. 17 ss.).

Per la realizzazione della fattispecie di

truffa è, inoltre, necessario lo scopo dell’indebito profitto, che non sussiste

però nel caso in cui un creditore commette l’inganno per ottenere il pagamento

di un credito che egli, effettivamente, vanta nei confronti del debitore. Il

fatto che l’autore abbia o pensi di avere un credito nei confronti del presunto

ingannato, non costituisce la volontà di indebito profitto (BSK Strafrecht II –

S. MAEDER / M.A. NIGGLI, 4. ed., art. 146 CP n. 270; BSK Strafrecht II – M.A.

NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., vor art. 137 CP n. 86).

3.2

3.2.1

Nel

caso concreto le parti erano legate da un rapporto di locazione, durante il

quale, negli ultimi mesi, erano sorti alcuni diverbi e incomprensioni. Al

termine di detta locazione i locatori si sono attivati, con le diverse

possibilità a loro disposizione, per tentare di recuperare i debiti ancora

scoperti nei loro confronti.

La

RE 1 Sagl e PR 1 sostengono che i denunciati avrebbero commesso un inganno, da

un lato, nei confronti dell’Ufficio esecuzione al quale avrebbero chiesto la

continuazione dell’esecuzione senza avvisarlo di aver già ottenuto la

liberazione della garanzia di complessivi CHF 7'950.- da __________ e

dall’altro nei confronti di __________ stessa poiché al momento di richiedere

la liberazione della garanzia non l’avrebbero avvisata che avevano anche richiesto

la continuazione dell’esecuzione.

3.2.2

Per

quanto riguarda l’agire nei confronti dell’Ufficio esecuzione, si rileva come

prima cosa la mancanza del presupposto dell’inganno. I denunciati infatti hanno

esercitato un loro diritto derivante dalla legge sull’esecuzione e sul

fallimento che prevede che un creditore può chiedere la continuazione

dell’esecuzione soltanto in forza di una decisione esecutiva che tolga

l’opposizione al precetto esecutivo. Essendo quindi in possesso della sentenza esecutiva

della CEF del 03.01.2022 che confermava il rigetto in via provvisoria

dell’opposizione al precetto esecutivo decretato dalla Pretura di __________, i

signori PI 1 erano legittimati a presentarla all’Ufficio esecuzione con la

richiesta del prosieguo dell’esecuzione. Essi non hanno in nessun momento

mentito all’Ufficio, al contrario, hanno solo esercitato il loro diritto

previsto dalla legge.

Di

conseguenza, in mancanza del presupposto dell’inganno, il reato di truffa ai

danni dell’Ufficio esecuzione non è dato.

3.2.3

Medesima

conclusione va tratta per quanto riguarda l’agire dei denunciati nei confronti

di __________.

Essi

vantavano, da un lato, un credito di CHF 13'250.00 – confermato da una

decisione esecutiva della CEF –; dall’altro lato esigevano il pagamento di

altri debiti scoperti concernenti dei conguagli, dei danni della riconsegna,

ecc. (cfr. conteggio finale, osservazioni 20/23.05.2022 sig.ri PI 1 e PI 4). Rivolgendosi

a __________, i denunciati si sono limitati a intraprendere una delle vie a

loro disposizione, esercitando un loro diritto, per cercare di recuperare

quanto spettava loro. Nel contratto di locazione sottoscritto dalle parti, era

stato infatti concordato che il deposito di garanzia sarebbe stato garantito

tramite la suddetta compagnia assicurativa. Non appare quindi insolito, ancor

meno di rilevanza penale, attivarsi per cercare di recuperare dei debiti

rivolgendosi a una compagnia assicurativa quando questo è previsto nel

contratto.

Va

pure aggiunto, che lo scopo di rivolgersi a __________ era, come già detto,

quello di recuperare tutti i debiti ancora scoperti, non quello di ottenere

illecitamente più di quanto spettasse loro. Tant’è che dopo aver ottenuto entrambi

gli importi dall’Ufficio esecuzione e da __________, essi hanno restituito alle

reclamanti la parte in eccedenza. A tal proposito si tiene a precisare che l’esistenza

del debito così come la sua estensione, non è di competenza di questa Corte,

bensì del giudice civile.

Visto

quanto sopra, neppure in questo caso è dato il reato di truffa.

3.3

In

queste circostanze, si deve necessariamente decidere per l’assenza di sufficienti

indizi di reato a carico di PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4.

4.

Il

gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico della RE 1 Sagl

e dell’avv. PR 1, in solido, soccombenti (art. 428 cpv. 1 CPP). Non si

assegnano indennità ai denunciati, siccome non richieste.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 146 CP, 309, 310,

322, 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 700.-- e

le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 800.-- (ottocento), sono poste a carico di RE 1 e PR 1, in solido. Non si

assegnano indennità ai denunciati.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, e

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera