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Decisione

60.2022.13

Reclamo contro l'ordine di sequestro, di rilevamenti segnaletici e di prelievo campione DNA

12 ottobre 2022Italiano20 min

29.12.2021 è stato organizzato da alcuni “__________”, sul sedime dell’__________

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.13

Lugano

12 ottobre 2022/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 5/10.1.2022

presentato da

RE 1

patr. da: PR 1

contro

gli ordini di sequestro, per i rilevamenti

segnaletici e di prelievo campione DNA emanati il 30.12.2021 dal procuratore

pubblico Marisa Alfier nel contesto del procedimento penale di cui all’inc.

MP __________ promosso nei suoi confronti per titolo di violazione di domicilio

e sommossa;

richiamate le osservazioni 20.1.2022 e

la duplica 22/23.2.2022 del magistrato inquirente;

vista la replica 16/17.2.2022 di RE 1;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. In data

29.12.2021 è stato organizzato da alcuni “__________”, sul sedime dell’__________

a , un pranzo comunitario, con altre attività correlate all’occupazione di tali

spazi. Da un comunicato degli stessi emergeva che “(…) sull’area è in corso

un presidio solidale con pranzo e poetry slam, mentre all’interno alcune

persone stanno rendendo agibili gli spazi. La sera ci sarà la prima assemblea

pubblica. Tutt* sono invitat* a partecipare! (…). Sette giorni dopo lo sgombero

del __________ ci è sorto un fortissimo dubbio: forse abbiamo dimenticato le

placche della cucina accese …. La preoccupazione ci ha spinto a rientrare per

assicurarci che un incendio (…) non divampi. Trattandosi di uno ‘stato di

necessità’, rientrare non dovrebbe avere alcuna conseguenza sulle persone che

provvederanno alla messa in sicurezza dello stabile (…). Per questo motivo, ci

siamo organizzat*, dal basso, per riprenderci con le nostre mani ciò che ci è

stato tolto (…)” (comunicato 29.12.2021).

Alcuni dei

manifestanti si sarebbero infatti introdotti all’interno dell’immobile ed altri

sarebbero saliti sul tetto dello stesso. All’alba del 30.12.2021 sarebbe di

conseguenza intervenuta la polizia cantonale, procedendo allo sgombero. Diverse

persone che si trovavano nell’edificio sono state portate presso gli uffici

della polizia per essere interrogate. Tra queste anche RE 1 (cfr. inc. MP __________).

Al termine del suo interrogatorio

l’agente interrogante ha informato l’imputata “(…) che così come da

decisione del Procuratore Pubblico Marisa Alfier” le sarebbero stati

sequestrati gli oggetti trovati sulla sua persona al momento del suo fermo (una

tenaglia, una pinza, un coltellino, nastri adesivi, ecc.)

e che, sempre

per disposizione del magistrato inquirente, sarebbe stata sottoposta ai

rilevamenti segnaletici (foto, DNA, impronte) (verbale di interrogatorio

30.12.2021, p. 8, AI 18). Il suo avvocato presente (almeno in parte) al verbale

di interrogatorio si sarebbe opposto a quest’ultimo provvedimento in quanto “(…)

sproporzionato (…) rispetto ai reati imputati (…) visto che l’imputata è stata

identificata (…)” (verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 8, AI 18).

b. Con

gravame 5/10.1.2022 RE 1 insorge contro l’agire della polizia cantonale [che, a

suo dire, “(…) non aveva nessun serio e concreto indizio che potesse

giustificare una perquisizione integrale del corpo come quella subita dalla

reclamante (…)” (reclamo 5/10.1.2022, p. 3)], ribadendo inoltre “l’inadeguatezza”

delle misure disposte, in particolar modo i rilevamenti segnaletici e il

prelievo del DNA e contestando l’ordine di sequestro del magistrato inquirente.

La reclamante ha dunque postulato il dissequestro di tutti gli oggetti a lei

sequestrati così come la distruzione dei rilevamenti dattiloscopici ed il

prelievo del DNA (reclamo 5/10.1.2022, p. 4).

c. Nelle sue

osservazioni 20.1.2022 il magistrato inquirente ha rilevato che un ordine di

perquisizione e sequestro era stato da lei emanato in data 30.12.2021 (AI 5),

che tuttavia non sarebbe stato immediatamente consegnato all’imputata, in

quanto quest’ultima sarebbe già stata congedata dopo il verbale di

interrogatorio. In merito ai rilevamenti segnaletici, il procuratore pubblico

ha affermato che un “(…) prelievo DNA è stato ordinato, ma non è stato

ordinato l’allestimento del profilo DNA (…). Sono stati invece ordinati gli

esami dattiloscopici e fotografici che sono necessari per il proseguo del

procedimento penale. Questo perché sulla base degli atti istruttori che si

stanno raccogliendo (filmati) si potrà accertare la presenza (o meno) della

reclamante sul sedime dell’ex-macello come pure la via di entrata nell’immobile

ex-macello. Eventuali impronte papillari permetteranno poi di accertare (o

meno) i vari spostamenti della reclamante sempre all’esterno (spostamento

barricate presenti in loco) come pure all’interno del citato immobile (…)”

(osservazioni 20.1.2022, p. 2 s.). A dire del magistrato inquirente inoltre la

perquisizione si sarebbe resa necessaria considerato che la reclamante avrebbe

potuto nascondere, sulla sua persona, oggetti pericolosi e/o da sequestrare; la

perquisizione sarebbe stata eseguita da agenti di sesso femminile e “(…) per

quanto a [sua] conoscenza (…), prima si è proceduto a far svestire la

reclamante per la parte superiore e poi per la parte inferiore (…)”

(osservazioni 20.1.2022, p. 2 s.).

d. Con

scritto 7.4.2022 il procuratore pubblico ha comunicato all’imputata il

dissequestro degli oggetti trovati in suo possesso il 30.12.2021 (AI 138).

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

In applicazione

dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il

termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni

momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora,

delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è

espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Giusta

l’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere

contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto

all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia stessa (sentenza TF 1B_317/2018 del 12.12.2018 consid. 2.2.).

L’interesse

giuridicamente protetto a’ sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP implica che il

ricorrente sia personalmente, direttamente (sentenze TF 1B_29/2018 del

24.8.2018

consid. 2.2.; 1B_158/2018 dell’11.7.2018 consid. 2.4.; DTF 142 IV 82

consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: sentenza TF

1B_72/2014 del 15.4.2014 consid. 2.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, 2.

ed., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla

decisione che impugna (N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed.,

art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse anche soltanto virtuale

(Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).

L’interesse

all’annullamento o alla modifica di una decisione giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP

deve quindi essere di principio pratico e attuale (sentenza TPF BB.2017.39 del

3.4.2017

consid. 1.4.1.).

Secondo

la giurisprudenza (sentenza TF 1B_172/2018 del 10.4.2018 consid. 3.) si può

rinunciare all’esistenza di un interesse attuale qualora la contestazione alla

base della decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze

identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad

un’autorità giudiziaria prima che perda la sua attualità, ritenuta l’esistenza

di un interesse pubblico sufficientemente importante a confrontarsi con la

questione: si deve trattare di un argomento di importanza fondamentale, a cui

si deve rispondere.

1.3

Come

si è detto, il 10.3.2022 il procuratore pubblico ha dissequestrato tutti gli

oggetti rinvenuti il 30.12.2021 in possesso di RE 1 (AI 138).

Si

pone dunque la questione a sapere se oggi ci sia ancora un interesse attuale

all’evasione dell’impugnativa 5/10.1.2022 per quanto concerne l’ordine di

sequestro 30.12.2021 (AI 5).

La

risposta è negativa. Non si può infatti ritenere che la decisione impugnata

possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con

impossibilità per sua natura di sottoporla ad un’autorità giudiziaria prima che

perda la sua attualità. È pertanto venuto meno l’interesse all’annullamento del

sequestro e di conseguenza all’evasione del gravame di RE 1 in merito a questo

punto.

1.4

Il

gravame, per quanto concerne il sequestro, è dunque divenuto privo d’oggetto e

va stralciato dai ruoli.

1.5

Dato

l’esito, si impone comunque di procedere ad un esame sommario, prima facie,

del caso oggetto dell’impugnativa allo scopo di determinarsi sull’accollamento

di tassa di giustizia e spese e sulle ripetibili (cfr., in analogia, sentenza

TF 1B_5/2020 del 24.2.2020 consid. 1.2.).

1.5.1

Secondo l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi

possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno

presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le

spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti

ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).

Il

sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli

oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità

dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per

quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e

valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a

CPP) [sentenza TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di

confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro

confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [sentenza TF

1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 15 ss.].

Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la

garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art.

197.

CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di

sufficienti indizi di reato (sentenza TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid.

4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti

mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo

giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che

così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (sentenza TF 6B_815/2020

del 22.12.2020 consid. 10.1.; BSK

StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor

art. 263-268 CPP n. 11

ss.).

1.5.2

Nel

caso in esame il materiale (tra cui pure una tenaglia, una pinza ed un

coltellino) trovato in possesso di RE 1 al momento del suo fermo potrebbe

essere considerato atto a perpetrare il reato di violazione di domicilio:

sussiste dunque una connessione tra i reati ipotizzati e gli oggetti del sequestro.

Anche le ulteriori condizioni del sequestro (base legale, presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e proporzionalità)

erano nel caso in esame rispettate.

RE

1.

sarebbe dunque risultata soccombente con il reclamo in oggetto (in merito al sequestro),

ma tuttavia, visto l’esito del gravame si prescinde dal prelievo di tassa di

giustizia e spese.

1.6

L’ordine della polizia in merito

al prelievo di un campione di DNA giusta l’art. 255 CPP, può essere impugnato

direttamente con reclamo (sentenza TF 1B_324/2013 del 24.1.2014) così come la

perquisizione corporale (art. 249 CPP; art. 241 cpv. 3 e cpv. 4 CPP; art. 198

CPP). RE 1 quale imputata, è legittimata

a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP contro il rilevamento ed il prelievo del suo

DNA e contro la sua perquisizione corporale, avendo un interesse giuridicamente

protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

Il

gravame, inoltrato il 5.1.2022 a questa Corte, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG,

contro tali provvedimenti effettuati il 30.12.2021 è tempestivo e proponibile.

2.

2.1.

Per quanto concerne la perquisizione corporale

effettuata sulla sua persona dagli agenti della polizia cantonale, RE 1

afferma

di essere “(…) stata costretta a togliersi tutti i vestiti” e a rimanere

“(…) completamente nuda di fronte agli agenti (…)” (reclamo 5/10.1.2022,

p. 2). Così facendo questi ultimi avrebbero violato la sua dignità personale,

sottoponendola ad un trattamento sproporzionato.

2.2

Si

rileva innanzitutto che dal verbale di interrogatorio 30.12.2021 dell’imputata risulta

che: “(…) prima del presente verbale d’interrogatorio, sono stata

perquisista completamente a zero da due agenti di Polizia femminili le quali

non hanno trovato nulla di pericoloso sulla mia persona (…)” (verbale di

interrogatorio 30.12.2021, p. 2, AI 18).

In

queste circostanze sembrerebbe che l’imputata abbia accettato la perquisizione,

senza sollevare rimproveri nei confronti degli agenti. Anche il difensore

intervenuto all’interrogatorio non ha sollevato nessuna contestazione in

merito, sottoscrivendo il verbale di interrogatorio senza alcuna obiezione.

In ogni caso, giusta l’art. 249 CPP, le

persone possono essere perquisite senza il consenso dell’interessato se si

debba presumere che si possano rinvenire tracce del reato oppure oggetti o

valori patrimoniali da sequestrare; in applicazione dell’art. 241 cpv. 3 CPP,

se vi è pericolo nel ritardo, la polizia può, senza mandato, eseguire

perquisizioni.

Ora

nella fattispecie in esame, considerati tutti i fatti e le circostanze alla

base dell’inc. MP __________, così come i reati di sommossa e violazione di

domicilio (di un luogo già posto, parzialmente, sotto sequestro e transennato)

imputati a RE 1, si deve concludere che il provvedimento fosse legittimo, proporzionato

e giustificato dalle circostanze concrete. Era infatti necessario assicurarsi

che l’imputata non nascondesse altri oggetti da sequestrare o che potessero

rivelarsi pericolosi. L’urgenza ai sensi dell’art. 241 cpv. 3 CPP di assicurare

il prima possibile tali oggetti consentiva agli agenti di agire prontamente e

velocemente alla perquisizione, senza perdere tempo per richiedere, ed

ottenere, un mandato del magistrato inquirente.

Si può dunque concludere che gli agenti intervenuti

il 30.12.2021, abbiano agito in maniera corretta per quanto concerne la

perquisizione di RE 1.

3.

La

reclamante si lamenta inoltre “(…) dell’inadeguatezza delle misure disposte,

in particolare i rilevamenti segnaletici e il prelievo del DNA (…)”,

essendo, a suo dire, dei provvedimenti sproporzionati rispetto ai reati a lei

imputati (reclamo 5/10.1.2022, p. 3).

3.1

In merito si rileva che l’ordine

scritto della polizia in materia di rilevamenti segnaletici giusta l’art. 260

ss. CPP non può essere impugnato con reclamo davanti a questa Corte giusta

l’art. 393 CPP, ma è necessaria una decisione in merito del procuratore

pubblico che decide nel caso in cui l’interessato si rifiuta di sottomettersi

all’ordine della polizia (art. 260 cpv. 4 CPP). Ciò non è tuttavia necessario

in caso di conferimenti di mandati da parte del ministero pubblico alla polizia

giusta l’art. 312 CPP; il mandato scritto (o, in casi urgenti, orale) impartito

dal magistrato inquirente che incarica la polizia di svolgere indagini

supplementari è sufficiente.

L’ordine della polizia in merito

al prelievo di un campione di DNA giusta l’art. 255 CPP, può essere impugnato

direttamente con reclamo (sentenza TF 1B_324/2013 del 24.1.2014).

3.2

Dal verbale di interrogatorio

30.12.2021, emerge che “(…) così come da decisioni del Procuratore pubblico

Marisa Alfier: (…) Rilievi fotografici e dattiloscopici e DNA (…)” (cfr. AI

18, p. 8).

RE 1 si è opposta a tali

provvedimenti: a suo dire questi ultimi sarebbero sproporzionati rispetto ai

reati a lei imputati e visto che era stata già identificata.

3.3

Giusta l’art.

255.

cpv. 2 lit. a CPP la polizia può disporre il prelievo di campioni di DNA su

persone, se non invasivo. Tale norma si riferisce in particolare al prelievo di

uno striscio della mucosa orale, ciò in considerazione del suo carattere

esiguamente invasivo. La polizia è competente non soltanto per disporre il

prelievo di questo tipo di campione bensì anche per eseguirlo (StPO Praxiskommentar

– N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 255 n. 12; BSK StPO – C. FRICKER / S.

MAEDER, op. cit., art. 255 n. 27; DTF 141 IV 87). L’art. 255 cpv. 2 CPP prevede

dunque una competenza eccezionale della polizia, nell’ambito delle sue

competenza di cui all’art. 306 cpv. 2 lit. a CPP.

3.4

Giusta l’art.

260.

CPP, il rilevamento segnaletico consiste nell’accertare le caratteristiche

fisiche di una persona, nonché nel prendere impronte di parti del suo corpo

(cpv. 1). Possono disporre il rilevamento segnaletico la polizia, il pubblico

ministero, il giudice e, nei casi urgenti, chi dirige il procedimento in

giudizio (cpv. 2). Il rilevamento segnaletico

è disposto con ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può

essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato e motivato

per scritto (cpv. 3). Se l’interessato rifiuta di sottomettersi all’ordine

della polizia, decide il pubblico ministero (cpv. 4). Esso consiste, in

sostanza, nel fotografare l’individuo e le caratteristiche particolari del suo

corpo, ad esempio i difetti fisici, le cicatrici, i tatuaggi. Le impronte

papillari vengono prelevate dalle mani: dita, palmo e dorso (ZK StPO – D. K.

GRAF / T. HANSJAKOB, op. cit., art. 260 CPP, n. 1).

Il rilevamento

segnaletico e il prelievo di dati d'identificazione in quanto tale non

costituisce una violazione significativa dei diritti della persona oggetto di

tale rilevamento (DTF 133 I 77 consid. 3.2; DTF 144 IV 127; DTF 145 IV 263;

sentenza TF 1B_242/2020 del 2.9.2020).

Questo tipo di

misura può perseguire diversi obiettivi. Da un lato, può essere utile per

chiarire i fatti, cioè a stabilire l'identità di una persona e a creare

materiale comparativo per la valutazione delle prove. D'altra parte, lo scopo

della registrazione – come l'analisi del DNA – può anche essere quello di

permettere il riconoscimento di un individuo in caso di futuri reati (ZK StPO –

D. K. GRAF / T. HANSJAKOB, op. cit., art. 260 CPP, n. 1a).

3.5

Quando vengono

imposti uno o più provvedimenti coercitivi, devono essere soddisfatte le

condizioni cumulative elencate nell’art. 197 cpv. 1 CPP. Essi possono quindi

essere ordinati solo se sono previsti dalla legge (lit. a), vi sono sufficienti

indizi di reato (lit. b), gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere

raggiunti mediante misure meno severe (lit. c) e se l’importanza del reato li

giustifica (lit. d).

Giusta il

principio della proporzionalità (art. 197 cpv.1 lit. c e d CPP; art. 36 Cost.),

la limitazione di un diritto fondamentale deve essere idonea a raggiungere lo

scopo perseguito (regola di adeguatezza), che non può essere raggiunto con una

misura meno invasiva (regola di necessità). Inoltre, ci deve essere un rapporto

ragionevole tra gli effetti della misura sulla situazione della persona

interessata e il risultato atteso dal punto di vista dell'interesse pubblico

(la regola della proporzionalità in senso stretto) [DTF 137 I 167; DTF 124 I

107; sentenze TF 1B_171/2021 del 6.7.2021; TF 1B_214/2021 del 23.11.2021].

Affinché i

criteri di idoneità e proporzionalità in senso stretto siano soddisfatti, la

misura coercitiva prevista deve quindi essere appropriata e idonea a

raggiungere lo scopo previsto. Il fine deve quindi giustificare la restrizione

imposta. In altre parole, l’obiettivo deve essere sufficientemente importante e

la limitazione di un diritto fondamentale deve essere giustificata per essere

effettivamente raggiunta. Un rapporto ragionevole tra il fine e i mezzi è

quindi necessario (DTF 133 I 77). La gravità dei reati perseguiti deve, in

questo contesto, essere presa in considerazione nell'esame complessivo della

proporzionalità delle misure ordinate (DTF 141 IV 77), dovendo l'autorità

essere tanto più vigile nel caso di reati formalmente di minore gravità

(sentenze TF 1B_294/2014 del 19.3.2015; TF 1B_171/2021 del 6.7.2021; TF

1B_214/2021 del 23.11.2021).

Nell’ambito

della verifica della proporzionalità, eventuali reati precedenti dell’imputato

devono essere altresì tenuti in considerazione e confluiscono nella

ponderazione degli interessi come uno dei molti criteri (sentenza TF

1B_171/2021 del 6.7.2021).

Nell’ambito dell’esame della gravità del

reato richiesta non sono determinanti né la configurazione quale reato punibile

a querela di parte o d’ufficio, né la comminatoria astratta della pena, ma si

devono piuttosto includere il bene giuridico interessato e il contesto

concreto; devono essere seriamente minacciati beni giuridici fondamentali

(sentenza TF 1B_171/2021 del 6.7.2021).

Per

quanto riguarda il criterio di necessità, esso incarna il principio secondo il

quale quando più mezzi sono suscettibili di raggiungere lo scopo desiderato, la

scelta deve essere fatta a favore di quello che incide meno gravemente sugli

interessi privati - sussidiarietà delle misure coercitive (DTF 124 I 107). Non

appena è possibile raggiungere lo scopo desiderato per mezzo di una restrizione

meno grave dei diritti fondamentali, la misura è sproporzionata.

3.6

In

merito al rilevamento dei dati segnaletici di RE 1 ed al prelievo del DNA da

parte della polizia cantonale si osserva che durante il suo interrogatorio del

30.12.2021, dopo che le era stato comunicato che sarebbe stata sottoposta a

tali misure, essa si è opposta, per il tramite del suo avvocato, affermando di

ritenere “(…) sproporzionata la richiesta del rilievo del DNA rispetto ai

reati imputati così come il rilievo delle impronte e delle foto visto che

l’imputata è stata identificata (…)” (verbale 30.12.2021, p. 8, AI 18).

3.7

Ora, se si può ammettere che sussistano

sufficienti e concreti indizi nei confronti di RE 1 in merito ai reati di

sommossa e di violazione di domicilio, ci si può chiedere se le misure qui contestate

rispettino il principio di proporzionalità.

3.7.1

Per quanto concerne il prelievo del DNA

di RE 1 da parte della polizia cantonale, non si comprende l’utilità di un tale

prelievo, anche perché dagli atti non emerge che si sia provveduto alla

raccolta sul sedime dell’ex-macello e al suo interno di materiale per un

eventuale confronto. Tant’è che il magistrato inquirente non afferma il

contrario, ma, anzi, egli non ha ordinato l’allestimento del profilo DNA giusta

l’art. 255 cpv. 1 CPP.

La misura appare dunque sproporzionata

ed il campione di DNA di RE 1 deve essere distrutto.

3.7.2

Per

quanto concerne i rilevamenti segnaletici si rileva che, come sopraindicato,

giusta l’art. 260 cpv. 4 CPP, nel caso in cui l’interessato si rifiuta di

sottomettersi all’ordine della polizia, deve decidere il pubblico ministero.

Tuttavia agli atti vi è unicamente l’ordine della polizia cantonale

(formulario) (AI 42), ma non vi è alcun ordine del procuratore pubblico. Il

rilevamento segnaletico deve infatti essere disposto con ordine scritto

succintamente motivato e, nei casi urgenti, può essere ordinato oralmente, ma

deve tuttavia essere successivamente confermato e motivato per scritto (art.

260.

cpv. 3 CPP). Il magistrato inquirente si è qui limitato a sottoscrivere il

formulario di polizia, limitatamente tuttavia all’ordine per l’allestimento del

profilo del DNA [di competenza esclusiva del procuratore pubblico (art. 255

cpv. 1 CPP)].

Visto

quanto precede bisogna dunque ordinare la distruzione dei rilevamenti

segnaletici effettuati il 30.12.2021 sulla persona della qui reclamante vista

l’inesistenza di un ordine scritto.

4.

Il

reclamo, per quanto non divenuto privo d’oggetto, è parzialmente accolto.

I rilevamenti segnaletici ed il

campione di DNA effettuati / raccolti a RE 1 il 30.12.2021 devono essere

distrutti.

Ritenuto che

parte delle censure di RE 1 sono state accolte, mentre altre (in parte divenute

prive di oggetto per i motivi di cui al consid. 1.5) sono/sarebbero state

respinte, non si prelevano tassa di giustizia e spese, rispettivamente non si

assegnano ripetibili, ma le rispettive pretese vengono compensate (art. 442

cpv. 4 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 255, 260, 393 ss.

CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il reclamo, per quanto non divenuto privo

d’oggetto, è parzialmente accolto.

I rilevamenti segnaletici ed i

campioni di DNA effettuati / prelevati a RE 1 il 30.12.2021 devono essere

distrutti.

2. Tassa di

giustizia, spese e ripetibili compensate.

3. Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera