60.2022.13
Reclamo contro l'ordine di sequestro, di rilevamenti segnaletici e di prelievo campione DNA
12 ottobre 2022Italiano20 min
29.12.2021 è stato organizzato da alcuni “__________”, sul sedime dell’__________
Source ti.ch
Incarto n.
60.2022.13
Lugano
12 ottobre 2022/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 5/10.1.2022
presentato da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
gli ordini di sequestro, per i rilevamenti
segnaletici e di prelievo campione DNA emanati il 30.12.2021 dal procuratore
pubblico Marisa Alfier nel contesto del procedimento penale di cui all’inc.
MP __________ promosso nei suoi confronti per titolo di violazione di domicilio
e sommossa;
richiamate le osservazioni 20.1.2022 e
la duplica 22/23.2.2022 del magistrato inquirente;
vista la replica 16/17.2.2022 di RE 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. In data
29.12.2021 è stato organizzato da alcuni “__________”, sul sedime dell’__________
a , un pranzo comunitario, con altre attività correlate all’occupazione di tali
spazi. Da un comunicato degli stessi emergeva che “(…) sull’area è in corso
un presidio solidale con pranzo e poetry slam, mentre all’interno alcune
persone stanno rendendo agibili gli spazi. La sera ci sarà la prima assemblea
pubblica. Tutt* sono invitat* a partecipare! (…). Sette giorni dopo lo sgombero
del __________ ci è sorto un fortissimo dubbio: forse abbiamo dimenticato le
placche della cucina accese …. La preoccupazione ci ha spinto a rientrare per
assicurarci che un incendio (…) non divampi. Trattandosi di uno ‘stato di
necessità’, rientrare non dovrebbe avere alcuna conseguenza sulle persone che
provvederanno alla messa in sicurezza dello stabile (…). Per questo motivo, ci
siamo organizzat*, dal basso, per riprenderci con le nostre mani ciò che ci è
stato tolto (…)” (comunicato 29.12.2021).
Alcuni dei
manifestanti si sarebbero infatti introdotti all’interno dell’immobile ed altri
sarebbero saliti sul tetto dello stesso. All’alba del 30.12.2021 sarebbe di
conseguenza intervenuta la polizia cantonale, procedendo allo sgombero. Diverse
persone che si trovavano nell’edificio sono state portate presso gli uffici
della polizia per essere interrogate. Tra queste anche RE 1 (cfr. inc. MP __________).
Al termine del suo interrogatorio
l’agente interrogante ha informato l’imputata “(…) che così come da
decisione del Procuratore Pubblico Marisa Alfier” le sarebbero stati
sequestrati gli oggetti trovati sulla sua persona al momento del suo fermo (una
tenaglia, una pinza, un coltellino, nastri adesivi, ecc.)
e che, sempre
per disposizione del magistrato inquirente, sarebbe stata sottoposta ai
rilevamenti segnaletici (foto, DNA, impronte) (verbale di interrogatorio
30.12.2021, p. 8, AI 18). Il suo avvocato presente (almeno in parte) al verbale
di interrogatorio si sarebbe opposto a quest’ultimo provvedimento in quanto “(…)
sproporzionato (…) rispetto ai reati imputati (…) visto che l’imputata è stata
identificata (…)” (verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 8, AI 18).
b. Con
gravame 5/10.1.2022 RE 1 insorge contro l’agire della polizia cantonale [che, a
suo dire, “(…) non aveva nessun serio e concreto indizio che potesse
giustificare una perquisizione integrale del corpo come quella subita dalla
reclamante (…)” (reclamo 5/10.1.2022, p. 3)], ribadendo inoltre “l’inadeguatezza”
delle misure disposte, in particolar modo i rilevamenti segnaletici e il
prelievo del DNA e contestando l’ordine di sequestro del magistrato inquirente.
La reclamante ha dunque postulato il dissequestro di tutti gli oggetti a lei
sequestrati così come la distruzione dei rilevamenti dattiloscopici ed il
prelievo del DNA (reclamo 5/10.1.2022, p. 4).
c. Nelle sue
osservazioni 20.1.2022 il magistrato inquirente ha rilevato che un ordine di
perquisizione e sequestro era stato da lei emanato in data 30.12.2021 (AI 5),
che tuttavia non sarebbe stato immediatamente consegnato all’imputata, in
quanto quest’ultima sarebbe già stata congedata dopo il verbale di
interrogatorio. In merito ai rilevamenti segnaletici, il procuratore pubblico
ha affermato che un “(…) prelievo DNA è stato ordinato, ma non è stato
ordinato l’allestimento del profilo DNA (…). Sono stati invece ordinati gli
esami dattiloscopici e fotografici che sono necessari per il proseguo del
procedimento penale. Questo perché sulla base degli atti istruttori che si
stanno raccogliendo (filmati) si potrà accertare la presenza (o meno) della
reclamante sul sedime dell’ex-macello come pure la via di entrata nell’immobile
ex-macello. Eventuali impronte papillari permetteranno poi di accertare (o
meno) i vari spostamenti della reclamante sempre all’esterno (spostamento
barricate presenti in loco) come pure all’interno del citato immobile (…)”
(osservazioni 20.1.2022, p. 2 s.). A dire del magistrato inquirente inoltre la
perquisizione si sarebbe resa necessaria considerato che la reclamante avrebbe
potuto nascondere, sulla sua persona, oggetti pericolosi e/o da sequestrare; la
perquisizione sarebbe stata eseguita da agenti di sesso femminile e “(…) per
quanto a [sua] conoscenza (…), prima si è proceduto a far svestire la
reclamante per la parte superiore e poi per la parte inferiore (…)”
(osservazioni 20.1.2022, p. 2 s.).
d. Con
scritto 7.4.2022 il procuratore pubblico ha comunicato all’imputata il
dissequestro degli oggetti trovati in suo possesso il 30.12.2021 (AI 138).
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
In applicazione
dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il
termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni
momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora,
delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è
espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Giusta
l’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere
contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto
all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia stessa (sentenza TF 1B_317/2018 del 12.12.2018 consid. 2.2.).
L’interesse
giuridicamente protetto a’ sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP implica che il
ricorrente sia personalmente, direttamente (sentenze TF 1B_29/2018 del
24.8.2018
consid. 2.2.; 1B_158/2018 dell’11.7.2018 consid. 2.4.; DTF 142 IV 82
consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: sentenza TF
1B_72/2014 del 15.4.2014 consid. 2.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, 2.
ed., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla
decisione che impugna (N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed.,
art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse anche soltanto virtuale
(Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).
L’interesse
all’annullamento o alla modifica di una decisione giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP
deve quindi essere di principio pratico e attuale (sentenza TPF BB.2017.39 del
3.4.2017
consid. 1.4.1.).
Secondo
la giurisprudenza (sentenza TF 1B_172/2018 del 10.4.2018 consid. 3.) si può
rinunciare all’esistenza di un interesse attuale qualora la contestazione alla
base della decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze
identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad
un’autorità giudiziaria prima che perda la sua attualità, ritenuta l’esistenza
di un interesse pubblico sufficientemente importante a confrontarsi con la
questione: si deve trattare di un argomento di importanza fondamentale, a cui
si deve rispondere.
1.3
Come
si è detto, il 10.3.2022 il procuratore pubblico ha dissequestrato tutti gli
oggetti rinvenuti il 30.12.2021 in possesso di RE 1 (AI 138).
Si
pone dunque la questione a sapere se oggi ci sia ancora un interesse attuale
all’evasione dell’impugnativa 5/10.1.2022 per quanto concerne l’ordine di
sequestro 30.12.2021 (AI 5).
La
risposta è negativa. Non si può infatti ritenere che la decisione impugnata
possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con
impossibilità per sua natura di sottoporla ad un’autorità giudiziaria prima che
perda la sua attualità. È pertanto venuto meno l’interesse all’annullamento del
sequestro e di conseguenza all’evasione del gravame di RE 1 in merito a questo
punto.
1.4
Il
gravame, per quanto concerne il sequestro, è dunque divenuto privo d’oggetto e
va stralciato dai ruoli.
1.5
Dato
l’esito, si impone comunque di procedere ad un esame sommario, prima facie,
del caso oggetto dell’impugnativa allo scopo di determinarsi sull’accollamento
di tassa di giustizia e spese e sulle ripetibili (cfr., in analogia, sentenza
TF 1B_5/2020 del 24.2.2020 consid. 1.2.).
1.5.1
Secondo l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi
possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno
presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le
spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti
ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).
Il
sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli
oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità
dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per
quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e
valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a
CPP) [sentenza TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di
confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro
confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [sentenza TF
1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 15 ss.].
Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la
garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art.
197.
CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di
sufficienti indizi di reato (sentenza TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid.
4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti
mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo
giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che
così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (sentenza TF 6B_815/2020
del 22.12.2020 consid. 10.1.; BSK
StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor
art. 263-268 CPP n. 11
ss.).
1.5.2
Nel
caso in esame il materiale (tra cui pure una tenaglia, una pinza ed un
coltellino) trovato in possesso di RE 1 al momento del suo fermo potrebbe
essere considerato atto a perpetrare il reato di violazione di domicilio:
sussiste dunque una connessione tra i reati ipotizzati e gli oggetti del sequestro.
Anche le ulteriori condizioni del sequestro (base legale, presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e proporzionalità)
erano nel caso in esame rispettate.
RE
1.
sarebbe dunque risultata soccombente con il reclamo in oggetto (in merito al sequestro),
ma tuttavia, visto l’esito del gravame si prescinde dal prelievo di tassa di
giustizia e spese.
1.6
L’ordine della polizia in merito
al prelievo di un campione di DNA giusta l’art. 255 CPP, può essere impugnato
direttamente con reclamo (sentenza TF 1B_324/2013 del 24.1.2014) così come la
perquisizione corporale (art. 249 CPP; art. 241 cpv. 3 e cpv. 4 CPP; art. 198
CPP). RE 1 quale imputata, è legittimata
a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP contro il rilevamento ed il prelievo del suo
DNA e contro la sua perquisizione corporale, avendo un interesse giuridicamente
protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Il
gravame, inoltrato il 5.1.2022 a questa Corte, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG,
contro tali provvedimenti effettuati il 30.12.2021 è tempestivo e proponibile.
2.
2.1.
Per quanto concerne la perquisizione corporale
effettuata sulla sua persona dagli agenti della polizia cantonale, RE 1
afferma
di essere “(…) stata costretta a togliersi tutti i vestiti” e a rimanere
“(…) completamente nuda di fronte agli agenti (…)” (reclamo 5/10.1.2022,
p. 2). Così facendo questi ultimi avrebbero violato la sua dignità personale,
sottoponendola ad un trattamento sproporzionato.
2.2
Si
rileva innanzitutto che dal verbale di interrogatorio 30.12.2021 dell’imputata risulta
che: “(…) prima del presente verbale d’interrogatorio, sono stata
perquisista completamente a zero da due agenti di Polizia femminili le quali
non hanno trovato nulla di pericoloso sulla mia persona (…)” (verbale di
interrogatorio 30.12.2021, p. 2, AI 18).
In
queste circostanze sembrerebbe che l’imputata abbia accettato la perquisizione,
senza sollevare rimproveri nei confronti degli agenti. Anche il difensore
intervenuto all’interrogatorio non ha sollevato nessuna contestazione in
merito, sottoscrivendo il verbale di interrogatorio senza alcuna obiezione.
In ogni caso, giusta l’art. 249 CPP, le
persone possono essere perquisite senza il consenso dell’interessato se si
debba presumere che si possano rinvenire tracce del reato oppure oggetti o
valori patrimoniali da sequestrare; in applicazione dell’art. 241 cpv. 3 CPP,
se vi è pericolo nel ritardo, la polizia può, senza mandato, eseguire
perquisizioni.
Ora
nella fattispecie in esame, considerati tutti i fatti e le circostanze alla
base dell’inc. MP __________, così come i reati di sommossa e violazione di
domicilio (di un luogo già posto, parzialmente, sotto sequestro e transennato)
imputati a RE 1, si deve concludere che il provvedimento fosse legittimo, proporzionato
e giustificato dalle circostanze concrete. Era infatti necessario assicurarsi
che l’imputata non nascondesse altri oggetti da sequestrare o che potessero
rivelarsi pericolosi. L’urgenza ai sensi dell’art. 241 cpv. 3 CPP di assicurare
il prima possibile tali oggetti consentiva agli agenti di agire prontamente e
velocemente alla perquisizione, senza perdere tempo per richiedere, ed
ottenere, un mandato del magistrato inquirente.
Si può dunque concludere che gli agenti intervenuti
il 30.12.2021, abbiano agito in maniera corretta per quanto concerne la
perquisizione di RE 1.
3.
La
reclamante si lamenta inoltre “(…) dell’inadeguatezza delle misure disposte,
in particolare i rilevamenti segnaletici e il prelievo del DNA (…)”,
essendo, a suo dire, dei provvedimenti sproporzionati rispetto ai reati a lei
imputati (reclamo 5/10.1.2022, p. 3).
3.1
In merito si rileva che l’ordine
scritto della polizia in materia di rilevamenti segnaletici giusta l’art. 260
ss. CPP non può essere impugnato con reclamo davanti a questa Corte giusta
l’art. 393 CPP, ma è necessaria una decisione in merito del procuratore
pubblico che decide nel caso in cui l’interessato si rifiuta di sottomettersi
all’ordine della polizia (art. 260 cpv. 4 CPP). Ciò non è tuttavia necessario
in caso di conferimenti di mandati da parte del ministero pubblico alla polizia
giusta l’art. 312 CPP; il mandato scritto (o, in casi urgenti, orale) impartito
dal magistrato inquirente che incarica la polizia di svolgere indagini
supplementari è sufficiente.
L’ordine della polizia in merito
al prelievo di un campione di DNA giusta l’art. 255 CPP, può essere impugnato
direttamente con reclamo (sentenza TF 1B_324/2013 del 24.1.2014).
3.2
Dal verbale di interrogatorio
30.12.2021, emerge che “(…) così come da decisioni del Procuratore pubblico
Marisa Alfier: (…) Rilievi fotografici e dattiloscopici e DNA (…)” (cfr. AI
18, p. 8).
RE 1 si è opposta a tali
provvedimenti: a suo dire questi ultimi sarebbero sproporzionati rispetto ai
reati a lei imputati e visto che era stata già identificata.
3.3
Giusta l’art.
255.
cpv. 2 lit. a CPP la polizia può disporre il prelievo di campioni di DNA su
persone, se non invasivo. Tale norma si riferisce in particolare al prelievo di
uno striscio della mucosa orale, ciò in considerazione del suo carattere
esiguamente invasivo. La polizia è competente non soltanto per disporre il
prelievo di questo tipo di campione bensì anche per eseguirlo (StPO Praxiskommentar
– N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 255 n. 12; BSK StPO – C. FRICKER / S.
MAEDER, op. cit., art. 255 n. 27; DTF 141 IV 87). L’art. 255 cpv. 2 CPP prevede
dunque una competenza eccezionale della polizia, nell’ambito delle sue
competenza di cui all’art. 306 cpv. 2 lit. a CPP.
3.4
Giusta l’art.
260.
CPP, il rilevamento segnaletico consiste nell’accertare le caratteristiche
fisiche di una persona, nonché nel prendere impronte di parti del suo corpo
(cpv. 1). Possono disporre il rilevamento segnaletico la polizia, il pubblico
ministero, il giudice e, nei casi urgenti, chi dirige il procedimento in
giudizio (cpv. 2). Il rilevamento segnaletico
è disposto con ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può
essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato e motivato
per scritto (cpv. 3). Se l’interessato rifiuta di sottomettersi all’ordine
della polizia, decide il pubblico ministero (cpv. 4). Esso consiste, in
sostanza, nel fotografare l’individuo e le caratteristiche particolari del suo
corpo, ad esempio i difetti fisici, le cicatrici, i tatuaggi. Le impronte
papillari vengono prelevate dalle mani: dita, palmo e dorso (ZK StPO – D. K.
GRAF / T. HANSJAKOB, op. cit., art. 260 CPP, n. 1).
Il rilevamento
segnaletico e il prelievo di dati d'identificazione in quanto tale non
costituisce una violazione significativa dei diritti della persona oggetto di
tale rilevamento (DTF 133 I 77 consid. 3.2; DTF 144 IV 127; DTF 145 IV 263;
sentenza TF 1B_242/2020 del 2.9.2020).
Questo tipo di
misura può perseguire diversi obiettivi. Da un lato, può essere utile per
chiarire i fatti, cioè a stabilire l'identità di una persona e a creare
materiale comparativo per la valutazione delle prove. D'altra parte, lo scopo
della registrazione – come l'analisi del DNA – può anche essere quello di
permettere il riconoscimento di un individuo in caso di futuri reati (ZK StPO –
D. K. GRAF / T. HANSJAKOB, op. cit., art. 260 CPP, n. 1a).
3.5
Quando vengono
imposti uno o più provvedimenti coercitivi, devono essere soddisfatte le
condizioni cumulative elencate nell’art. 197 cpv. 1 CPP. Essi possono quindi
essere ordinati solo se sono previsti dalla legge (lit. a), vi sono sufficienti
indizi di reato (lit. b), gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere
raggiunti mediante misure meno severe (lit. c) e se l’importanza del reato li
giustifica (lit. d).
Giusta il
principio della proporzionalità (art. 197 cpv.1 lit. c e d CPP; art. 36 Cost.),
la limitazione di un diritto fondamentale deve essere idonea a raggiungere lo
scopo perseguito (regola di adeguatezza), che non può essere raggiunto con una
misura meno invasiva (regola di necessità). Inoltre, ci deve essere un rapporto
ragionevole tra gli effetti della misura sulla situazione della persona
interessata e il risultato atteso dal punto di vista dell'interesse pubblico
(la regola della proporzionalità in senso stretto) [DTF 137 I 167; DTF 124 I
107; sentenze TF 1B_171/2021 del 6.7.2021; TF 1B_214/2021 del 23.11.2021].
Affinché i
criteri di idoneità e proporzionalità in senso stretto siano soddisfatti, la
misura coercitiva prevista deve quindi essere appropriata e idonea a
raggiungere lo scopo previsto. Il fine deve quindi giustificare la restrizione
imposta. In altre parole, l’obiettivo deve essere sufficientemente importante e
la limitazione di un diritto fondamentale deve essere giustificata per essere
effettivamente raggiunta. Un rapporto ragionevole tra il fine e i mezzi è
quindi necessario (DTF 133 I 77). La gravità dei reati perseguiti deve, in
questo contesto, essere presa in considerazione nell'esame complessivo della
proporzionalità delle misure ordinate (DTF 141 IV 77), dovendo l'autorità
essere tanto più vigile nel caso di reati formalmente di minore gravità
(sentenze TF 1B_294/2014 del 19.3.2015; TF 1B_171/2021 del 6.7.2021; TF
1B_214/2021 del 23.11.2021).
Nell’ambito
della verifica della proporzionalità, eventuali reati precedenti dell’imputato
devono essere altresì tenuti in considerazione e confluiscono nella
ponderazione degli interessi come uno dei molti criteri (sentenza TF
1B_171/2021 del 6.7.2021).
Nell’ambito dell’esame della gravità del
reato richiesta non sono determinanti né la configurazione quale reato punibile
a querela di parte o d’ufficio, né la comminatoria astratta della pena, ma si
devono piuttosto includere il bene giuridico interessato e il contesto
concreto; devono essere seriamente minacciati beni giuridici fondamentali
(sentenza TF 1B_171/2021 del 6.7.2021).
Per
quanto riguarda il criterio di necessità, esso incarna il principio secondo il
quale quando più mezzi sono suscettibili di raggiungere lo scopo desiderato, la
scelta deve essere fatta a favore di quello che incide meno gravemente sugli
interessi privati - sussidiarietà delle misure coercitive (DTF 124 I 107). Non
appena è possibile raggiungere lo scopo desiderato per mezzo di una restrizione
meno grave dei diritti fondamentali, la misura è sproporzionata.
3.6
In
merito al rilevamento dei dati segnaletici di RE 1 ed al prelievo del DNA da
parte della polizia cantonale si osserva che durante il suo interrogatorio del
30.12.2021, dopo che le era stato comunicato che sarebbe stata sottoposta a
tali misure, essa si è opposta, per il tramite del suo avvocato, affermando di
ritenere “(…) sproporzionata la richiesta del rilievo del DNA rispetto ai
reati imputati così come il rilievo delle impronte e delle foto visto che
l’imputata è stata identificata (…)” (verbale 30.12.2021, p. 8, AI 18).
3.7
Ora, se si può ammettere che sussistano
sufficienti e concreti indizi nei confronti di RE 1 in merito ai reati di
sommossa e di violazione di domicilio, ci si può chiedere se le misure qui contestate
rispettino il principio di proporzionalità.
3.7.1
Per quanto concerne il prelievo del DNA
di RE 1 da parte della polizia cantonale, non si comprende l’utilità di un tale
prelievo, anche perché dagli atti non emerge che si sia provveduto alla
raccolta sul sedime dell’ex-macello e al suo interno di materiale per un
eventuale confronto. Tant’è che il magistrato inquirente non afferma il
contrario, ma, anzi, egli non ha ordinato l’allestimento del profilo DNA giusta
l’art. 255 cpv. 1 CPP.
La misura appare dunque sproporzionata
ed il campione di DNA di RE 1 deve essere distrutto.
3.7.2
Per
quanto concerne i rilevamenti segnaletici si rileva che, come sopraindicato,
giusta l’art. 260 cpv. 4 CPP, nel caso in cui l’interessato si rifiuta di
sottomettersi all’ordine della polizia, deve decidere il pubblico ministero.
Tuttavia agli atti vi è unicamente l’ordine della polizia cantonale
(formulario) (AI 42), ma non vi è alcun ordine del procuratore pubblico. Il
rilevamento segnaletico deve infatti essere disposto con ordine scritto
succintamente motivato e, nei casi urgenti, può essere ordinato oralmente, ma
deve tuttavia essere successivamente confermato e motivato per scritto (art.
260.
cpv. 3 CPP). Il magistrato inquirente si è qui limitato a sottoscrivere il
formulario di polizia, limitatamente tuttavia all’ordine per l’allestimento del
profilo del DNA [di competenza esclusiva del procuratore pubblico (art. 255
cpv. 1 CPP)].
Visto
quanto precede bisogna dunque ordinare la distruzione dei rilevamenti
segnaletici effettuati il 30.12.2021 sulla persona della qui reclamante vista
l’inesistenza di un ordine scritto.
4.
Il
reclamo, per quanto non divenuto privo d’oggetto, è parzialmente accolto.
I rilevamenti segnaletici ed il
campione di DNA effettuati / raccolti a RE 1 il 30.12.2021 devono essere
distrutti.
Ritenuto che
parte delle censure di RE 1 sono state accolte, mentre altre (in parte divenute
prive di oggetto per i motivi di cui al consid. 1.5) sono/sarebbero state
respinte, non si prelevano tassa di giustizia e spese, rispettivamente non si
assegnano ripetibili, ma le rispettive pretese vengono compensate (art. 442
cpv. 4 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 255, 260, 393 ss.
CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo, per quanto non divenuto privo
d’oggetto, è parzialmente accolto.
I rilevamenti segnaletici ed i
campioni di DNA effettuati / prelevati a RE 1 il 30.12.2021 devono essere
distrutti.
2. Tassa di
giustizia, spese e ripetibili compensate.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera