60.2022.130
Reclamo contro il decreto del procuratore pubblico che ha escluso i reclamanti dal procedimento quali accusatori privati
13 marzo 2023Italiano24 min
citata come “la svizzera __________”), oggi RE 2, ha denunciato ignoti per segnatamente truffa, appropriazione indebita
Source ti.ch
Incarto n.
60.2022.130
Lugano
13 marzo 2023/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 2/3.5.2022 presentato da
RE 1, ,
RE 2 (già RE
2, già ), ,
entrambi patr. da: PR 1, ,
contro
il decreto 20.4.2022 del procuratore pubblico
Daniele Galliano con cui li ha estromessi quali accusatori privati dal
procedimento penale inc. MP 2016.11031 promosso contro ignoti per
titolo di truffa, appropriazione indebita e amministrazione infedele;
richiamate le osservazioni 6.5.2022 del
magistrato inquirente – che si è rimesso al giudizio della Corte – e 7/8.7.2022
(replica) di RE 1 e della RE 2 – che si sono confermati nelle loro
argomentazioni –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Con
esposto 22/28.12.2016 (AI 1) la RE 2, già __________ (nel seguito del giudizio
citata come “la svizzera __________”), oggi RE 2, ha denunciato ignoti per segnatamente truffa, appropriazione indebita
o amministrazione infedele.
La
denunciante ha in particolare indicato quanto segue.
1.
La
__________, PA – Panama, sarebbe stata una società che avrebbe commercializzato
in carbone a Cuba. Essa, per effettuare detto commercio, avrebbe avuto una
filiale a CU – La Havana.
2.
Nel
corso del 2012 la panamense __________, rappresentata dal presidente PI 1,
avrebbe sottoscritto, quale mutuataria, un contratto di prestito, in seguito
completato, con la __________, panamense di proprietà di __________, per USD
620'000.00. La panamense __________ avrebbe proceduto al rimborso del prestito
per un importo superiore a quello erogato.
Per
restituire il suddetto prestito la panamense __________ si sarebbe fatta
finanziare da RE 1 e dalla __________, __________. RE 1 avrebbe avuto
l’assicurazione che gli sarebbe stata ceduta la filiale cubana della panamense __________,
che – ai suoi occhi – sarebbe stata di grande interesse (RE 1 essendo attivo a
Cuba). RE 1 sarebbe stato nominato procuratore generale della panamense __________.
3.
I
contratti 3.8.2015/21.11.2015 tra la svizzera __________ e la panamense __________
avrebbero previsto la cessione, alla svizzera __________ (costituita a questo
scopo), della filale cubana della panamense __________ per l’importo di USD
700'000.00. Prezzo che la svizzera __________ avrebbe corrisposto mediante
accollo di parte del debito della panamense __________ nei confronti della
società __________, di proprietà di RE 1.
Lo
scopo principale dell’accordo sarebbe stato quello di accreditare la svizzera __________
quale titolare della licenza rilasciata a Cuba. L’accordo avrebbe previsto che
fossero ceduti il dominio internet, il marchio “__________” e, ancora, il
portafoglio clienti.
A
garanzia dell’adempimento degli accordi, sarebbero state lasciate in deposito
alla svizzera __________ le azioni della società.
L’atteggiamento
di PI 1 sarebbe in seguito cambiato repentinamente, tanto da palesare che egli
– in combutta con __________ e con __________, socio della panamense __________
– avrebbe messo in piedi l’intera operazione della cessione per ingannare la
svizzera __________.
4.
I
reati commessi a danno della denunciante sarebbero stati svariati.
4.1.
PI
1 avrebbe dato in garanzia titoli della panamense __________, che prima
sarebbero già stati dati in garanzia a terzi (oggetto di tre cause civili a PA
– Panama), facendo credere alla svizzera __________ di poterne disporre,
creando un danno.
4.2.
Sin
dall’inizio sarebbe stata intenzione di PI 1, con la compiacenza o la correità
di __________, di ottenere un finanziamento, già ben sapendo di non voler
adempiere il contratto. Poco dopo il versamento dell’importo, PI 1 avrebbe
ottenuto il rinnovo della licenza di vendita a Cuba a nome della panamense __________,
escludendo subito la svizzera __________. Egli avrebbe inoltre, in particolare,
estromesso totalmente la svizzera __________ dalla succursale di Cuba,
riprendendone la gestione diretta per conto della panamense __________. Egli
avrebbe revocato la procura a RE 1 ed il mandato all’agente presso cui la
panamense sarebbe stata domiciliata a Cuba.
4.3.
La
panamense __________ avrebbe incassato a suo nome i versamenti dei clienti, ben
sapendo che il pacchetto clientela sarebbe stato ceduto alla svizzera __________
e che quindi non avrebbe potuto né emettere né incassare tali fatture. La
società panamense si sarebbe appropriata di denaro destinato alla denunciante.
5.
Il
danno sarebbe stato ingente. Si sarebbe trattato in ogni caso di almeno USD
700'000.00, importo che la svizzera __________ avrebbe pagato per la cessione
della filiale cubana.
6.
Per
la denunciante, sarebbe stato chiaro che PI 1, in correità con __________ e __________,
avrebbe posto in essere artifici e raggiri ben studiati per indurre la svizzera
__________ a credere che avesse gravi difficoltà economiche rispettivamente per
portare a far investire un rilevante importo per acquistare un ramo di azienda
con ottime prospettive, salvo impedirne l’acquisizione effettiva una volta
pagato il prezzo.
7.
Il
danno si sarebbe concretizzato nella RE 2.
8.
La
RE 2 si è costituita accusatrice privata.
9.
L’esposto
è stato registrato come inc. MP 2016.11031.
b. Il
22.11.2017 (AI 12) il magistrato inquirente ha interrogato RE 1 quale testimone
e __________ quale rappresentante legale dell’accusatrice privata RE 2.
c. Con
scritto 29/30.11.2020 (AI 15) la RE 2 ha trasmesso al pubblico ministero una
dichiarazione che avrebbe sottoscritto PI 1 in data 14.10.2020, in cui
sostanzialmente egli riconosceva i fatti ed i reati oggetto del procedimento
penale in questione [“(…) la __________ panama tramite il sottoscritto ha
commesso una appropriazione indebita ed una truffa nei confronti della __________
svizzera.” (p. 4, allegato ad AI 15)].
d. Il
9.3.2021 (AI 16) si è svolto un incontro tra l’allora procuratore pubblico
Francesca Piffaretti-Lanz ed i legali della RE 2, nel corso del quale il
magistrato inquirente ha chiesto di completare la denuncia nei fatti e nella
documentazione.
e. L’avv.
PR 1 si è pronunciata il 17/20.9.2021 (AI 18).
Ella
ha addotto che RE 1, in qualità di persona truffata, desiderava procedere in
prima persona alla denuncia dei reati contestati, in quanto ormai da tempo non
aveva più alcun ruolo nella RE 2 e desiderava non coinvolgerla ulteriormente
nel prosieguo della nota vicenda. Ha affermato che “Egli è in effetti stato
il truffato, avendo lo stesso finanziato con averi propri le diverse società,
che hanno poi ripagato il credito di __________, Panama, rispettivamente
foraggiato ed assunto le spese di __________, Succursale di Cuba.” (p. 1,
AI 18).
Il
legale ha confermato che il danno ammontava ad almeno USD 727'105.00
corrisposti in diverse tranches sia dalle società riferite a RE 1 sia dalla RE
2.
f. Il
5.4.2022 (AI 25) l’Ispettorato fiscale, come richiesto, ha trasmesso al
procuratore pubblico Daniele Galliano, divenuto titolare del procedimento,
l’incarto fiscale concernente la RE 2.
g. Con
decreto 20.4.2022 il magistrato inquirente ha escluso RE 1 e la RE 2 dal
procedimento inc. MP 2016.11031 non potendo essere considerati accusatori
privati.
Il
pubblico ministero, ricordato il diritto applicabile, ha indicato di avere
acquisito le dichiarazioni fiscali della RE 2. Dal bilancio inerente all’anno
2015 emergevano (nell’attivo fisso) investimenti immateriali per CHF 252'950.01
(pari a USD 250'000.00), che, da quanto si riusciva a comprendere, avrebbero
potuto essere il valore delle partecipazioni della __________ (Cuba). Dal
citato bilancio emergeva inoltre (alla voce debiti finanziari a breve termine)
un finanziamento di CHF 708'260.03 (pari a USD 700'000.00) da parte della __________.
C’era quindi una dicotomia (inspiegabile) fra la valorizzazione delle
partecipazioni della __________ (USD 250'000.00) e l’importo indicato sul
contratto di acquisto di USD 700'000.00 come valore delle partecipazioni. Dai
dati contabili non risultava che la RE 2 avesse pagato per l’acquisizione della
__________ (Cuba), filiale della __________ (Panama). Dal bilancio relativo
all’anno 2016 emergeva un valore delle partecipazioni sostanzialmente invariato
(CHF 249'600.63); i debiti finanziari a breve termine erano significativamente
aumentati (da CHF 708'260.03 a CHF 1'065'326.10, ora sotto la voce generica “prestito/finanziamento
RE 1”). Dal bilancio relativo all’anno 2017 risultava che gli investimenti immateriali
erano stati completamente azzerati (CHF 0.00); i debiti finanziari a breve
termine erano di nuovo aumentati (da CHF 1'065'326.10 a CHF 1'232'309.86). Nel
bilancio relativo all’anno 2018 risultava che il valore degli investimenti
immateriali era di nuovo a 0, mentre i “prestiti finanziari” erano
significativamente diminuiti fino a CHF 495'692.32. Dalle note del tassatore
era possibile comprendere che si trattava di un “abbandono di credito”
per CHF 736'617.00, ossia l’equivalente del prestito accordato dalla __________
(tenuto conto degli interessi).
Per
il procuratore pubblico, dai dati contabili non risultava che le partecipazioni
della __________ (Cuba) fossero mai state pagate.
La
RE 2 non appariva quindi direttamente danneggiata dai reati di truffa,
appropriazione indebita ed amministrazione infedele in relazione all’acquisto
della cubana __________. Dagli atti non emergeva che la società avesse pagato
un franco. Non avendo subito lesioni al suo patrimonio, essa non era
accusatrice privata.
Il
discorso era leggermente diverso per quanto riguardava i beni acquistati dalla RE
2 in favore della società cubana. Contabilmente, si trattava di prestiti
erogati dalla società svizzera a favore della società cubana, dove la consegna
della merce avveniva a Cuba. Trattandosi di finanziamenti volontari, i reati ex
art. 138 e 158 CP apparivano inconcepibili (si trattava di contratti di
compravendita verso fornitori terzi). Anche il reato di truffa appariva
escluso: si trattava di un contratto di compravendita [il fornitore aveva
consegnato la merce alla __________ (a Cuba) a fronte del pagamento del prezzo
di acquisto]. Non risultava alcun danno. Appariva poi assente il requisito
dell’inganno astuto, ritenuto che la denunciante aveva liberamente accettato di
finanziare la società cubana, senza esigere garanzie o altre rassicurazioni.
Per
il magistrato inquirente, inconcepibile appariva il reato di appropriazione
indebita con riferimento agli incassi di fatture per clientela ceduta dalla __________
(Panama) alla RE 2. Non si trattava di valori patrimoniali “affidati”,
tenuto conto che i clienti avevano acquistato i beni ed i servizi dalla società
cubana.
La
questione della qualità di parte della RE 2 non aveva comunque troppa
importanza. Lo scritto del procuratore pubblico alla società, al fine di sapere
se essa avesse ancora interesse al procedimento, era rimasto senza risposta,
per cui si doveva supporre che la società si fosse disinteressata del
procedimento.
Il
magistrato inquirente ha negato la qualità di accusatore privato a RE 1. Il
fatto che egli avesse, in origine, finanziato le società estere che poi a loro
volta avevano investito nella __________ non aveva alcuna importanza. RE 1 non
era direttamente leso nel suo patrimonio. La questione non meritava
approfondimenti, ritenuto che dagli atti non risultava che le partecipazioni
della __________ (Cuba) fossero mai state pagate.
h. Con
gravame 2/3.5.2022 RE 1 e la RE 2 si aggravano contro il predetto decreto di
estromissione quali parti.
I
reclamanti, rammentata la denuncia 22/28.12.2016, rilevano che il contratto di
cessione tra la panamense __________ e la svizzera __________ non avrebbe
previsto l’acquisto di una partecipazione, ma soltanto la cessione della
succursale cubana, che non avrebbe personalità giuridica e quindi non avrebbe
azioni. Le azioni della panamense __________ sarebbero state date soltanto in
garanzia, non riportate a bilancio. Il magistrato inquirente avrebbe dovuto
sentire il contabile che avrebbe allestito il bilancio.
Una
parte del prestito correntista riportato a bilancio a favore di RE 1 sarebbe
riconducibile alle somme da lui pagate per il rimborso del prestito della __________.
I rimborsi sarebbero stati tramutati in pagamento del prezzo per la succursale
rispettivamente per il dominio e per la clientela di quest’ultima.
Qualora
il procuratore pubblico, dopo sei anni di inchiesta, non avesse ravvisato i
reati di cui alla denuncia, avrebbe dovuto procedere depositando gli atti e
preannunciando un decreto di abbandono. La decisione impugnata violerebbe i loro
diritti.
Delle
ulteriori argomentazioni si dirà, se necessario, in seguito.
i. Il
9/10.2.2023 l’avv. PR 1 ha trasmesso a questa Corte, su sua richiesta, la
procura della RE 2 a suo favore.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
In
applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,
entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,
in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,
ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui
esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra
impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
reclamo 2.5.2022, presentato contro il decreto 20.4.2022 del procuratore
pubblico, è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni ex art.
396.
cpv. 1 CPP) e proponibile
(art. 393 cpv. 1 lit. a CPP) [ZK StPO –
A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 16].
1.3
1.3.1
In
applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono
legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).
L’interesse
giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP [che non
presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF
(decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019
consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia
personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid.
4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140
IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021
consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, 2. ed., art. 382 CPP n. 2) attualmente
(DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO
Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).
L’Alta
Corte ha esplicitamente approvato un interesse giuridicamente protetto
ex art. 382 cpv. 1 CPP se un interessato al procedimento si vede negare oppure
togliere la qualità di accusatore privato (decisione TF 1B_438/2016 del
14.3.2017
consid. 2.2.).
1.3.2
RE
1.
e la RE 2, esclusi dal procedimento penale inc. MP 2016.11031 siccome non
danneggiati e quindi non accusatori privati, hanno un interesse giusta i
combinati art. 105 cpv. 1 lit. a / cpv. 2 e 382 cpv. 1 CPP all’annullamento
oppure alla modifica del decreto 20.4.2022 che ha negato loro tale qualità, per
quanto tale qualità non sia stata riconosciuta alla loro persona.
1.4
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa
è perciò, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Sono
parti, in applicazione dell’art. 104 cpv. 1 CPP, l’imputato (lit. a),
l’accusatore privato (lit. b) e, ancora, il pubblico ministero nella procedura
dibattimentale e nella procedura di ricorso (lit. c).
2.2
Ai
sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono
stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (decisione TF 6B_255/2022 del 22.3.2022
consid. 2.2.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP
n. 18 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO
Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario
CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare
del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (decisione TF 6B_940/2021 del 9.2.2023 consid. 2.1.1.; DTF
146.
IV 76 consid. 2.2.1.; 145 IV 491 consid. 2.3.; 141 IV 380 consid. 2.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,
art. 115 CPP n. 21; ZK StPO – V. LIEBER,
op. cit., art. 115 CPP n. 2).
L’aspetto centrale è la lesione diretta degli
interessi giuridicamente protetti dell’interessato (messaggio 21.12.2005
concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1076).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è infatti irrilevante
l’esistenza di un pregiudizio ai sensi del diritto civile (decisioni TF
1B_261/2017 del 17.10.2017 consid. 3.; 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.;
DTF 145 IV 491 consid. 2.4.2.; BSK
StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 22; ZK StPO –
V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 4a).
Se
il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (per es. vita e
integrità personale, patrimonio, onore), leso è il titolare del bene giuridico
protetto dalla norma. In caso di violazione di norme penali che proteggono
interessi collettivi, è da considerare leso colui che è tutelato dal reato
anche solo in via secondaria. Se però interessi privati sono pregiudicati soltanto
indirettamente da reati che proteggono solo interessi collettivi, l’interessato
non può essere reputato danneggiato (decisione TF 1B_418/2022 del 17.1.2023
consid. 3.1.; DTF 145 IV 491 consid. 2.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n.
21).
2.3
Nei
reati contro il patrimonio (art. 137 ss. CP) leso è, di regola, il titolare
(persona fisica o giuridica) dei beni giuridici tutelati (BSK Strafrecht II –
M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor
art. 137 CP n. 19 ss.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op.
cit., art. 115 CPP n. 56), ovvero il
proprietario dei valori patrimoniali (decisione TF 1B_62/2018 del 21.6.2018
consid. 2.1.; DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,
art. 115 CPP n. 56). Se il reato è
commesso a pregiudizio del patrimonio di una persona giuridica, soltanto essa
subisce un danno e può dunque essere ammessa quale danneggiata (decisione TF 1B_418/2022
del 17.1.2023 consid. 3.1.).
2.4
Gli azionisti (decisione TF 1B_418/2022 del 17.1.2023 consid. 3.1.; DTF 140 IV 155
consid. 3.3.1.; BSK StPO – G.
MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 28/56; ZK StPO – V.
LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 5; N. SCHMID
/ D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 684;
Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 7), l’avente diritto economico ed i creditori (decisione
TF 1B_418/2022 del 17.1.2023 consid. 3.1.) di una società
a danno della quale è commesso il reato non sono lesi direttamente. Il suo amministratore non è leso dai reati a di lei pregiudizio (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art.
115.
CPP n. 31).
2.5
Il
danneggiato (art. 115 CPP) che dichiara espressamente di partecipare al
procedimento con un’azione penale oppure civile è considerato accusatore
privato giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7 e
art. 118 CPP n. 2 ss.), che ex art. 104
cpv. 1 lit. b CPP è parte al procedimento (decisione TF 6B_496/2015 del
6.4.2016
consid. 1.1.; BSK
StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 104 CPP n. 14 ss.).
2.6
La
qualità di danneggiato di una persona, e di riflesso la sua legittimazione a
partecipare al procedimento quale accusatore privato, è – di regola –
determinata all’inizio della procedura, sulla base degli ancora esigui elementi
a disposizione, segnatamente delle allegazioni di chi si pretende leso, che
deve rendere verosimile il pregiudizio ed il nesso di causalità tra il danno ed
il reato (decisioni TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; 1B_438/2016 del
14.3.2017
consid. 2.2.2.; 1B_190/2016 dell’1.9.2016 consid. 2.1.). Se esiste un
dubbio in merito alla realizzazione dei presupposti del reato, si deve
riconoscere la qualità di accusatore privato (decisione TF 1B_62/2018 del
21.6.2018
consid. 2.1.). Lo statuto di danneggiato può essere riesaminato nel
corso del procedimento su iniziativa del magistrato inquirente o di un’altra
parte, con l’avanzare dell’istruzione (DTF 141 IV 1 consid. 3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI,
op. cit., art. 115 CPP n. 20).
3.
3.1.
Con
decreto 20.4.2022 il procuratore pubblico ha escluso RE 1 dal procedimento
quale accusatore privato perché non direttamente leso. Ha inoltre escluso la RE
2.
quale accusatrice privata sostanzialmente perché non risultava, dai bilanci,
che avesse pagato per l’acquisto della cubana __________ e perché non erano
adempiuti i reati ex art. 138, 146 e 158 CP.
3.2
RE
1.
e la RE 2 contestano queste conclusioni.
3.3
3.3.1
Si
è detto che danneggiato in applicazione dell’art. 115 cpv. 1 CPP è la persona i
cui diritti sono stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato
invocato, ossia il titolare del
bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa, e che nei reati contro il patrimonio leso è, di regola, il
titolare dei beni giuridici tutelati.
Ora,
secondo il tenore della denuncia 22/28.12.2016 (AI 1), i reati oggetto del
procedimento penale sarebbero stati perpetrati a pregiudizio dell’allora RE 2:
“I reati commessi a danno della società svizzera RE 2, già __________, sono
svariati.” (p. 5); “(…) il signor PI 1, in correità con altri, (…), ha
adempiuto ai danni della società svizzera qui denunciante i reati di truffa in sub.
appropriazione indebita.” (p. 6); “Il signor PI 1, con altri, ha così
commesso una truffa, rispettivamente una appropriazione indebita a danni di RE
2.” (p. 8); “Il danno, risultato della truffa, rispettivamente
dell’appropriazione indebita o amministrazione infedele, si è concretizzato in RE
2, Svizzera.” (p. 8).
Con
scritto 17/20.9.2021 (AI 18) RE 1 ha nondimeno comunicato al magistrato
inquirente di voler procedere in prima persona alla denuncia dei reati
contestati, in quanto ormai da tempo non aveva più alcun ruolo nella RE 2 e
desiderava non coinvolgerla ulteriormente nel prosieguo della vicenda in
questione. Egli ha sostenuto che: “Egli è in effetti stato il truffato,
avendo lo stesso finanziato con averi propri le diverse società, che hanno poi
ripagato il credito di __________, Panama, rispettivamente foraggiato ed
assunto le spese di __________, Succursale di Cuba.” (p. 1); “Si
conferma che l’ammontare del danno consta di almeno USD 727'105.00 versati in
diverse tranche dalle società riferite al signor RE 1 sia da RE 2 (di cui
all’epoca dei fatti era presidente e azionista).” (p. 2); “(…) il signor
RE 1 ha personalmente finanziato le società che hanno a loro volta finanziato
la __________ panamense e dunque il signor RE 1 è il truffato, nonché
l’accusatore privato. I finanziamenti sono avvenuti tramite società a lui
facenti capo, che hanno riportato dei crediti correntisti.” (p. 2).
Il
fatto che RE 1 avrebbe finanziato società che avrebbero finanziato la panamense
__________ rispettivamente che egli, nel momento in cui si sarebbero svolti i
fatti, fosse presidente e azionista della svizzera __________ non lo rende tuttavia
persona lesa direttamente. Danneggiate giusta l’art. 115 cpv. 1 CPP potrebbero
essere soltanto la RE 2 e le società che avrebbero finanziato la panamense __________,
non già RE 1.
La
circostanza che, ai fini del reclamo, si sostenga, senza comprovare con i
relativi atti, che RE 1 avrebbe personalmente finanziato il prezzo di acquisto
della succursale (p. 2) rispettivamente che egli sarebbe creditore della RE 2
(p. 6) non è sufficiente per smentire le chiare precedenti affermazioni di cui
alla denuncia (AI 1) rispettivamente allo scritto 17/20.9.2021 (AI 18), ovvero
per ritenere che egli sia direttamente leso dai reati.
Si
ricorda che la costituzione quale accusatore privato non è sufficiente per
reputare che una persona sia danneggiata personalmente e direttamente: la
qualità di accusatore privato presuppone – oltre alla dichiarazione formale di
costituirsi accusatore privato (art. 118/119 CPP) – la veste di danneggiato (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op.
cit., art. 115 CPP n. 7).
3.3.2
Il
reclamo, per quanto teso al riconoscimento di RE 1 quale accusatore privato nel
procedimento penale, è respinto.
3.4
3.4.1
Il
procuratore pubblico, con riferimento alla RE 2, ha anzitutto reputato che essa
non fosse direttamente danneggiata dai reati di appropriazione indebita, truffa
e amministrazione infedele in relazione all’acquisto della cubana __________.
Dagli atti non risultava infatti che la RE 2 avesse pagato un franco per il
menzionato acquisto, per cui non aveva subito alcun danno.
I
bilanci della società non appaiono tuttavia di immediata comprensione, come ha
evidenziato anche il magistrato inquirente [“(…), da quanto si riesce a
comprendere, potrebbe essere (…)”] (p. 2).
Il
procuratore pubblico, nel decreto impugnato, ha inoltre fatto riferimento al “valore
delle partecipazioni di __________ (Cuba)” (p. 2), indicandola quale “filiale
di __________ (Panama).” (p. 2). Oggetto del contratto tra la panamense __________
e la svizzera __________ sembrerebbe nondimeno essere stata la compravendita
della “sucursal” cubana della __________, come risulta dal tenore in
lingua spagnola degli atti (doc. 10/11, allegati ad AI 1). Non è invero chiaro
se si trattava di una filiale (come riportato nella traduzione in lingua
italiana) o di una succursale. Nella denuncia si parla indistintamente di
filiale e di succursale. La differenza non è irrilevante: una succursale, a
differenza di una filiale, non ha una propria personalità giuridica [DTF 120
III 11 consid. 1.a); decisione TF 4A_422/2011 del 3.1.2012 consid. 2.3.1.] e
non ha azioni.
In
considerazione della difficoltà di lettura dei bilanci e della discrepanza tra
il tenore del contratto in lingua spagnola ed in lingua italiana, che indica
quale “sucursal” rispettivamente quale “filiale” la cubana __________,
circostanza che deve essere chiarita per comprendere come l’acquisizione sia
stata indicata a bilancio, la conclusione del magistrato inquirente – ovvero
che la RE 2 non può essere reputata accusatrice privata in relazione
all’acquisto della cubana __________ – è senz’altro prematura.
Si
deve aggiungere che, per quanto il pubblico ministero concluda, con riferimento
agli altri fatti, che gli ipotizzati reati di appropriazione indebita, di
truffa e di amministrazione infedele non siano adempiuti, il decreto 20.4.2022
non può essere tutelato. La questione alla quale il magistrato inquirente
avrebbe dovuto rispondere non era infatti a sapere se i reati fossero stati
commessi – tema dell’istruzione –, ma se la denunciante, in base alla
fattispecie segnalata, fosse titolare del bene giuridico protetto dai reati.
Qualora
il procuratore pubblico avesse ritenuto che non fossero dati indizi di colpevolezza,
avrebbe dovuto notificare alle parti l’imminente chiusura dell’istruzione con
contestuale comunicazione dell’intenzione di abbandonare il procedimento, come
esplicitamente previsto dall’art. 318 cpv. 1 CPP. Le formalità dell’art. 318
cpv. 1 CPP sono peraltro essenziali e obbligatorie a tutela del diritto di
essere sentite delle parti (decisione TF 6B_98/2016 del 9.9.2016 consid. 3.3.;
BSK StPO – S. STEINER, op. cit., art. 318 CPP n. 15). La loro violazione
comporta l’annullabilità della successiva decisione (sentenza TF 6B_646/2017
dell’1.5.2018 consid. 4.).
3.4.2
Il
reclamo, per quanto teso al riconoscimento della RE 2 quale accusatrice privata
nel procedimento, è parzialmente accolto. Il procuratore pubblico chiarirà la
veste di accusatrice privata della RE 2 e si ripronuncerà in merito.
3.5
Il
decreto 20.4.2022 è parzialmente annullato. Gli atti sono rinviati al
magistrato inquirente per procedere nei suoi incombenti.
4.
Il
gravame è parzialmente accolto. La tassa di giustizia di CHF 950.-- e le spese
di CHF 50.--, per complessivi CHF 1'000.--, sono poste a carico di RE 1 per CHF
500.-- e della RE 2 per CHF 250.-- (art. 428 cpv. 1 CPP). I restanti CHF 250.--
restano a carico dello Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, che
rifonderà alla RE 2 CHF 400.-- a titolo di indennità (art. 436 cpv. 3 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza:
§ Il
decreto 20.4.2022 del procuratore pubblico Daniele Galliano, nel procedimento
inc. MP 2016.11031, è parzialmente annullato.
§§ Gli
atti dell’inc. MP 2016.11031 sono rinviati al magistrato inquirente, che
chiarirà la veste di accusatrice privata della RE 2 e si ripronuncerà in
merito.
2. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico
di RE 1, __________, per CHF 500.-- (cinquecento) e della RE 2, __________, per
CHF 250.-- (duecentocinquanta). Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino
rifonderà alla RE 2, __________, CHF 400.-- (quattrocento) a titolo di
indennità.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera