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Decisione

60.2022.131

Reclamo del presunto terzo aggravato da atti procedurali per denegata e ritardata giustizia del procuratore pubblico

5 ottobre 2022Italiano20 min

mese di dicembre 2021 il pubblico ministero ha promosso un procedimento penale a

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.131

Lugano

5 ottobre 2022/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 2/3.5.2022 presentato da

RE 1, ,

rappr. da: PR 1, ,

per denegata e ritardata giustizia del procuratore

pubblico Margherita Lanzillo nel procedimento inc. MP 2021.11955 a carico di __________,

__________, __________, __________ e altri per ricettazione, ricettazione per

mestiere, falsità in documenti, riciclaggio di denaro e riciclaggio di denaro

aggravato;

richiamate le osservazioni 10/11.5.2022

e 20/23.5.2022 (duplica) del magistrato inquirente – che ha postulato la

reiezione del reclamo – e 18/19.5.2022 (replica) della RE 1 – che si è

confermata nelle sue argomentazioni –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Nel

mese di dicembre 2021 il pubblico ministero ha promosso un procedimento penale a

carico di __________, __________, __________,

__________ e altri per ricettazione, ricettazione per mestiere, falsità in

documenti, riciclaggio di denaro e riciclaggio di denaro aggravato in relazione

ad un ipotizzato commercio internazionale illegale di oro tra l’Italia e la

Svizzera.

Il

procedimento è stato registrato come inc. MP 2021.11955.

b. Con

decreto 25.2.2022 il magistrato inquirente ha disposto l’edizione –

all’indirizzo della RE 1, società attiva segnatamente nel commercio di metalli

preziosi – delle ricevute inerenti a determinate operazioni occorse con la __________,

__________, società – con i suoi organi – coinvolta nel suddetto procedimento

penale.

c. Con

scritto 7.3.2022 la RE 1, rappresentata dall’avv. PR 1, membro del suo consiglio

di amministrazione, richiamati la perquisizione ed il sequestro del 25.2.2022,

ha rilevato che essa si era interfacciata esclusivamente con la __________ per

operazioni di compravendita di oro, la cui origine – per quanto poteva essere

accertato e noto – era lecita e dichiarata in Svizzera. Ha aggiunto che essa aveva

necessità di ottenere al più presto istruzioni su operazioni su oro pendenti, che

rischiavano di causarle un importante danno economico. Essa doveva ottenere al

più presto istruzioni a sapere se le operazioni andavano chiuse con i rischi in

capo al cliente o se vi erano garanzie a tutela della sua esposizione. Si

trattava, per la società, di poter avere contatto con la __________ e a sua

volta con gli eventuali suoi clienti (o legali). Tenuto conto della quantità di

oro e del mercato dell’oro, si trattava di risolvere la questione nel giro di

qualche giorno. Il danno e la responsabilità in cui essa incorreva era

rilevante.

d. Con

decreto 7.3.2022 il procuratore pubblico ha ordinato – all’indirizzo della RE 1

– di trasmettere l’elenco di tutte le operazioni eseguite con __________ (per

sé, per la __________ e per la __________), con __________ (per sé, per la __________

e per la __________), con S__________ (per sé e per la __________) e con __________

(per sé e per la __________) per il periodo 1.1.2020-24.2.2022. Ha inoltre

chiesto di comunicare se presso la società fosse depositato denaro, come

corrispettivo per la vendita di metalli preziosi, da destinarsi ad una delle

predette persone. Nell’affermativa, il magistrato inquirente ha disposto il

sequestro del denaro.

e. Con

scritto 14.3.2022 (anticipato via fax) la RE 1, che si è ritenuta terza

aggravata giusta l’art. 105 cpv. 1 lit. f CPP dalle misure di sequestro, ha

spiegato che essa, in relazione alla __________, riceveva da quest’ultima la

chiamata per fissare il prezzo di acquisto dell’oro in suo possesso o

proprietà. Il prezzo veniva fissato al valore di mercato del momento ed in base

ai quantitativi indicati. Dal momento che veniva fissato il prezzo, la __________

provvedeva a consegnare l’oro; la RE 1 pagava il prezzo stabilito. Nel

frattempo, la RE 1 aveva a sua volta fissato con terzi e/o fonderie/raffinerie

il prezzo rivendendo l’oro e recuperando così il denaro versato alla __________.

Ogni operazione consentiva di prelevare il proprio margine di guadagno in base

ai prezzi di mercato concordati al momento del passaggio degli ordini.

La

RE 1 ha esposto che, con l’intervento del Ministero pubblico, si era interrotto

un flusso dopo che essa, sulla base delle operazioni concordate su richiesta

della __________, aveva già fissato la vendita di oro a terzi. Essa risultava

pertanto esposta senza aver di fatto ricevuto l’oro che la __________ aveva

richiesto di vendere. L’oro in questione era/sarebbe stato già della RE 1, che

aveva bloccato la contropartita in denaro presso di sé non essendo

semplicemente intervenuto lo scambio del possesso.

La

società risultava quindi danneggiata o potenzialmente danneggiata perché non

aveva l’oro che doveva a terzi, che lo reclamavano. Inoltre, c’erano comunque 5

kg di oro già in capo alla RE 1 che si trovavano presso la __________ in

deposito per verifica.

La

RE 1 ha perciò domandato al procuratore pubblico di indicare quanto oro era

stato sequestrato, in modo tale che essa potesse rilevarlo pagando/depositando

al Ministero pubblico il prezzo concordato con la __________, così che la somma

restasse sequestrata in vece dell’oro. Ciò le avrebbe consentito di rispettare

gli impegni verso terzi e di ridurre il proprio rischio e danno.

Ha

chiesto al procuratore pubblico di avere un rapido riscontro.

f. Il

medesimo giorno il pubblico ministero, con riferimento al predetto scritto

presentato dalla RE 1, ha anzitutto sollecitato l’evasione del suo ordine di

perquisizione e sequestro 7.3.2022.

Per

quanto riguardava le operazioni in sospeso con la __________, impregiudicato

l’aspetto civilistico per il quale si garantiva alla RE 1 la posizione di terza

aggravata nel procedimento, era parimenti necessario definire tutte le

operazioni (comprese quelle pendenti) effettuate dalla __________ con

oro/preziosi verosimilmente di provenienza furtiva o riconducibili ad altri

reati contro il patrimonio. A quello stadio, dunque, non c’era possibilità

alcuna di concludere le transazioni che la RE 1 aveva in essere con la __________.

Ogni e qualsiasi atto di disposizione sui beni correlati ad operazioni con la __________

(oro o denaro) avrebbe infatti potuto configurarsi come atto di

riciclaggio/ricettazione.

g. Il

22.3.2022 la RE 1 ha trasmesso al procuratore pubblico gli atti inerenti alle

operazioni oggetto del decreto 7.3.2022. Ha evidenziato che il suo unico

interesse era quello di ridurre la propria esposizione verso terzi a causa

dell’oro non consegnato. Da qui la sua richiesta di rilevare l’oro sequestrato

sostituendolo con l’equivalente in denaro (al prezzo a suo tempo contrattato

con la __________) da depositare presso il Ministero pubblico.

Con

scritto 24.3.2022 la società ha inviato ulteriori atti.

h. Con

ordine 5.4.2022 il magistrato inquirente ha chiesto – all’indirizzo della RE 1

– un elenco delle operazioni eseguite fra la società e la __________, la __________

e la __________.

i. Il

6.4.2022 la RE 1, osservato che avrebbe dato seguito al predetto ordine, ha

evidenziato che stava subendo, ogni giorno, un danno rilevante risultando, suo

malgrado, inadempiente verso la società a cui aveva rivenduto l’oro non

consegnato dalla __________ perché sequestrato. Ha ribadito che l’oro

sequestrato era quello da lei acquistato, in perfetta buona fede, dalla __________.

La RE 1 ha chiesto di versare al Ministero pubblico, invece che alla __________,

il controvalore e di ricevere l’oro. Ha domandato al magistrato inquirente di

pronunciarsi a breve in merito.

j. Con

impugnativa 2/3.5.2022 la RE 1 invoca denegata e ritardata giustizia del

pubblico ministero postulando la sostituzione, entro dieci giorni, dell’oggetto

del sequestro, ossia l’oro, con l’equivalente in euro del prezzo a suo tempo

concordato con la __________ da depositare presso il Ministero pubblico.

La

reclamante sostiene anzitutto che avrebbe un interesse giuridicamente protetto al

gravame in quanto proprietaria di oro acquistato dalla __________, società, con

i suoi organi, coinvolta nel procedimento penale. L’oro in questione sarebbe di

fatto già stato da lei acquistato; essa avrebbe il denaro da versare in

contropartita per il relativo pagamento, che avrebbe dovuto avvenire alla

consegna brevi manu. La RE 1 sarebbe lesa nei suoi diritti.

Essa

sarebbe venuta a conoscenza del procedimento penale dal procuratore pubblico in

seguito al suo ordine di edizione di documenti. Avrebbe poi appreso tramite i

quotidiani che il procedimento sarebbe partito dalla Procura di IT – Asti, che

avrebbe sequestrato 37 kg di oro. L’oro, oggetto di furto, sarebbe stato fuso

in Italia allo scopo di trasformarlo in lingotti, poi trasferiti in Svizzera e

venduti a fonderie site in Ticino, tra le quali la __________. La RE 1 avrebbe

acquistato da questa piccola fonderia, già da qualche anno, oro dichiarato

svizzero dalla __________.

La

reclamante, ricordati gli scritti al/dal procuratore pubblico, rileva che si

sarebbe vista costretta a depositare presso la __________, __________, una

garanzia di CHF 100'000.00 per tenere aperte le posizioni in perdita che essa

avrebbe, non avendo potuto fornire l’oro che avrebbe dovuto ricevere dalla __________.

La RE 1 starebbe pagando alla __________ CHF 3'920.00/mese di interessi.

L’esposizione

dei fatti denoterebbe un’assoluta impassibilità alle richieste effettuate dalla

RE 1 al procuratore pubblico. Tale condotta non sarebbe più giustificabile

perché ci sarebbero beni sotto sequestro e una società che, quale persona terza

aggravata da atti procedurali, sarebbe nell’impossibilità di svolgere la

propria attività economica. Sostituire l’oro sequestrato di proprietà della RE

1, che lo rivendicherebbe (art. 641 CC), sequestrando il denaro che essa già

avrebbe dovuto corrispondere alla __________, non danneggerebbe il procedimento

penale e l’inchiesta.

L’oro,

come il denaro, sarebbe una cosa fungibile. Indipendentemente dalla questione a

sapere quale fosse l’oro spettante alla RE 1 e quale oro sia stato sequestrato,

esso (purché di qualità e vendibile) potrebbe esserle consegnato in cambio del

denaro.

k. Delle

ulteriori argomentazioni e delle osservazioni del procuratore pubblico si dirà,

se necessario, in seguito in corso di motivazione.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

In

applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,

entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,

in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,

ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui

esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame introdotto il 2.5.2022 che censura denegata e ritardata giustizia del

procuratore pubblico non soggiace ad alcun termine (art. 396 cpv. 2 CPP): esso

è dunque tempestivo e anche proponibile (BSK

StPO – P. GUIDON, 2. ed., art. 393 CPP n. 15a).

1.3

1.3.1

In

applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono

legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).

L’interesse

giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP [che non

presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF

(decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019

consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia

personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid.

4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140

IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021

consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2)

attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna

(StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).

1.3.2

Il

terzo, ossia la persona estranea ai reati ipotizzati nel procedimento

penale (decisione TF 6B_1088/2017 del 4.4.2018 consid. 2.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH

/ M. JEAN-RICHARD, 4. ed., art. 70 CP n. 11), aggravato da atti procedurali (ai

sensi dell’art. 105 cpv. 1 lit. f CPP), è

di principio legittimato, in applicazione degli art. 382 cpv. 1 e 105 cpv. 2

CPP, a censurare denegata e ritardata giustizia per quanto la pretesa inattività

del magistrato inquirente lo pregiudichi direttamente.

In

ambito di sequestro, se esso impossibilita al terzo l’adempimento di un

contratto, questi è pregiudicato solo indirettamente (BSK StPO – F. BOMMER / P.

GOLDSCHMID, op. cit., art. 263 CPP n. 73), per cui non è data la legittimazione

ex art. 382 cpv. 1 CPP (decisione TF 6B_1004/2019 dell’11.3.2020 consid. 2.1.).

1.3.3

La

RE 1, che il procuratore pubblico ha riconosciuto quale terza aggravata,

sostiene che avrebbe un interesse giuridicamente protetto al gravame in quanto

proprietaria di oro da essa acquistato dalla __________, società, con i suoi

organi, coinvolta nel procedimento. L’oro sarebbe di fatto già stato da lei

acquistato; essa avrebbe il denaro da versare in contropartita per il

pagamento, che avrebbe dovuto avvenire alla consegna brevi manu.

Ora,

ritenuto che l’oro non sarebbe stato consegnato alla RE 1, che a sua volta non

avrebbe corrisposto il prezzo alla __________, non è manifesto che la

reclamante sia divenuta proprietaria dell’oro. Nello scritto 7.3.2022 al

procuratore pubblico essa afferma difatti di volere “(…) ottenere al più

presto delle istruzioni a sapere se le operazioni vanno chiuse (…)” (p. 1,

doc. C, allegato al reclamo), ciò che lascia intendere che essa avrebbe semmai un

diritto all’adempimento del contratto tra le parti. Ciò che tuttavia, come

detto, la pregiudicherebbe soltanto indirettamente. Di modo che essa non

sarebbe legittimata a presentare il gravame in applicazione dei combinati art.

382.

cpv. 1 e 105 cpv. 2 CPP.

La

questione della sua legittimazione può in ogni caso restare irrisolta in

considerazione dell’esito del gravame, respinto.

Nel

prosieguo del procedimento andrà in ogni caso chiarita la posizione della RE 1

in relazione all’art. 105 cpv. 2 CPP (secondo cui, fra gli altri, il terzo

aggravato da atti procedurali fruisce dei diritti procedurali spettanti alle

parti, nella misura necessaria alla tutela dei suoi interessi, se direttamente

leso nei suoi diritti).

2.

2.1.

Commette

diniego di giustizia e viola l’art. 29 cpv. 1 Cost. l’autorità che, chiamata ad

evadere le procedure di sua competenza in un tempo adeguato, in relazione a

natura e complessità della causa, non si pronuncia su un tema a lei sottoposto

nella forma, nella motivazione e nei termini corretti (decisioni TF 1B_366/2021

del 18.10.2021 consid. 3.1.; 6B_358/2021 del 15.9.2021 consid. 1.1.).

2.2

Il

principio di celerità – sancito dagli art. 29 cpv. 1 Cost., 10 cpv. 3 Cost. TI,

6.

n. 1 CEDU, 14 cifra 3 lit. c Patto ONU II e 5 cpv. 1 CPP e, per quanto

concerne la carcerazione preventiva (M. MINI, Il principio della celerità in

materia penale, in Diritto senza devianza, p. 555 ss.), dagli art. 31 cpv. 3

Cost., 5 cifra 3 CEDU e 5 cpv. 2 CPP – impone alle autorità di procedere con la

dovuta speditezza non appena l’imputato è informato dei sospetti su di lui,

allo scopo di non lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una simile

procedura suscita (decisione TF 6B_690/2020 del 7.1.2021 consid. 5.2.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP

n. 1).

L’art. 5 CPP concretizza il principio di celerità per

il diritto penale.

Secondo

l’art. 5 cpv. 1 CPP le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti

penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati. In applicazione dell’art.

5.

cpv. 2 CPP, se l’imputato è in stato di carcerazione, il procedimento a suo

carico ha priorità.

Questi

principi devono essere ossequiati dalle autorità di perseguimento penale (art.

12.

/ 15 ss. CPP) e dalle autorità giudicanti (art. 13 / 18 ss. CPP) [decisioni

TF 6B_499/2017 del 6.11.2017 consid. 1.2.1.; 6B_647/2017 del 10.8.2017 consid.

3.2.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 5 CPP n.

1] dal momento in cui l’imputato viene a conoscenza del procedimento promosso a

suo carico (decisione TF 6B_1304/2017 del 25.6.2018 consid. 1.3.) fino al

momento in cui cresce in giudicato la sentenza di ultima istanza (decisione TF

6B_175/2018 del 23.11.2018 consid. 2.2.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 2; ZK StPO – W. WOHLERS,

3.

ed., art. 5 CPP n. 6 s.; ma: decisione TF 6B_660/2016 del 23.11.2016 consid.

1.2.1.). Hanno diritto alla celerità

della procedura gli imputati, ma anche gli altri partecipanti al procedimento

penale, come gli accusatori privati (decisione TF 1B_280/2015 del 23.11.2015

consid. 2.2.).

La

questione a sapere se il principio di celerità sia stato violato va decisa in

base ad un apprezzamento globale del lavoro effettuato dalle autorità; tempi

morti sono inevitabili e, se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante, è

l’apprezzamento globale ad essere decisivo (decisione TF 6B_845/2020 del

5.11.2020

consid. 2.1.). Si devono considerare, segnatamente, la gravità dei

reati, la complessità del caso in esame, i relativi atti istruttori, la condotta

dell’imputato ed il comportamento delle autorità (decisione TF 1B_366/2021 del

18.10.2021

consid. 3.1.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 7 ss.;

ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 8 ss.; StPO Praxiskommentar – N.

SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 5 CPP n. 2; M. MINI, Il principio della

celerità in materia penale, in Diritto senza devianza, p. 538 ss.). Anche il

tempo trascorso tra il rinvio a giudizio ed il dibattimento deve essere

valutato alla luce di tutte le circostanze (decisione TF 1B_313/2012 del

15.6.2012

consid. 3.1.; StPO

Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 5 CPP n. 2).

Un’inattività

del procuratore pubblico di tredici/quattordici mesi allo stadio procedurale

dell’istruzione non è compatibile con il principio di celerità (decisione TF 6B_845/2020 del 5.11.2020 consid. 2.1.).

Il principio di celerità è leso anche se alle autorità

penali non è imputabile alcuna colpa (decisione TF 6B_1463/2019 del 20.2.2020

consid. 2.1.2.). Un cronico sovraccarico o deficienze strutturali non

giustificano infatti una violazione del postulato: compete allo Stato dotare le

autorità del personale e dei mezzi necessari per poter statuire in tempi

ragionevoli ed ai tribunali organizzare la loro attività in modo da poter

evadere le vertenze sottoposte entro un termine adeguato (decisione TF

6B_1251/2020 del 15.12.2020 consid. 3.2.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 14; ZK

StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 10).

L’art. 5 CPP non prevede sanzioni in caso di

violazione dell’imperativo di celerità. La sua lesione può però comportare,

segnatamente, l’accertamento della violazione del principio, l’esenzione o

l’attenuazione dalla/della pena, il risarcimento del danno, la riparazione del

torto morale o l’archiviazione del procedimento (decisione TF 6B_1003/2020 del

21.4.2021

consid. 3.3.1.; cfr., in generale, BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit.,

art. 5 CPP n. 15 ss.; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 12 s.; StPO

Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 5 CPP n. 3).

2.3

2.3.1

Si

è esposto che con decreto 25.2.2022 il magistrato inquirente ha disposto

l’edizione – all’indirizzo della RE 1 – delle ricevute relative a determinate

operazioni occorse con la __________.

La

RE 1, per il tramite dell’avv. PR 1, membro del suo consiglio di

amministrazione, il 7.3.2022 si è rivolta al procuratore pubblico

comunicandogli, in particolare, che aveva necessità di ottenere al più presto

istruzioni su operazioni su oro pendenti, che rischiavano di causarle un

importante danno economico, e che doveva ottenere al più presto istruzioni a

sapere se le operazioni andavano chiuse con i rischi in capo al cliente oppure

se vi erano garanzie a tutela della sua esposizione.

Con

scritto 14.3.2022 (anticipato via fax) la RE 1 ha evidenziato le particolarità

delle operazioni di compravendita di oro con la __________, adducendo che risultava

danneggiata o potenzialmente danneggiata perché non aveva l’oro che doveva a

terzi, che a loro volta lo reclamavano. Ha dunque chiesto al pubblico ministero

di indicare quanto oro era stato sequestrato, in modo tale che essa potesse

rilevarlo pagando/depositando al Ministero pubblico il prezzo concordato con la

__________, così che la somma restasse sequestrata in vece dell’oro. Ciò le

avrebbe consentito di rispettare i propri impegni verso terzi e di ridurre il

proprio rischio e danno. Ha quindi domandato di avere un rapido riscontro.

Il

medesimo giorno il pubblico ministero, oltre a sollecitare l’evasione del suo

ordine di perquisizione e sequestro 7.3.2022, ha preso posizione sulla

richiesta della RE 1. Ha spiegato che era necessario definire tutte le

operazioni (comprese quelle pendenti) effettuate dalla __________ con

oro/preziosi verosimilmente di provenienza furtiva o riconducibili ad altri

reati contro il patrimonio. A quello stadio, dunque, non c’era possibilità

alcuna di concludere le transazioni che la RE 1 aveva in essere con la __________.

Ogni e qualsiasi atto di disposizione sui beni correlati ad operazioni con la __________

(oro oppure denaro) avrebbe infatti potuto configurarsi come atto di

riciclaggio/ricettazione.

2.3.2

Il

magistrato inquirente, con lo scritto 14.3.2022, ha pertanto immediatamente

spiegato alla RE 1, in modo chiaro e preciso, i motivi per cui, a quello stadio

ancora iniziale del procedimento, non avrebbe potuto dare seguito alla sua richiesta

intesa al dissequestro dell’oro, che non avrebbe potuto esserle consegnato.

Il

procedimento penale, inerente ad un

ipotizzato commercio internazionale illegale di oro tra l’Italia e la Svizzera,

è del resto senz’altro complicato, già

soltanto perché occorre verificare l’origine dell’oro sequestrato, accertamento

che – provenendo il metallo prezioso verosimilmente dall’Italia – necessita di

tempi lunghi.

E’

evidente che, fintanto che non sarà appurata l’origine dell’oro, esso non potrà

essere dissequestrato. E’ del resto nell’interesse della stessa RE 1 che si indaghi

l’origine del metallo prezioso, ovvero che non le venga consegnato oro di

origine illecita.

Al

momento dell’introduzione del reclamo, in data 2.5.2022, detti accertamenti –

promossi tempestivamente con l’invio di domande di assistenza giudiziaria

internazionale in Italia – erano in corso.

In

queste circostanze, il fatto che il pubblico ministero non abbia evaso

positivamente la richiesta della RE 1, che con scritti 22.3.2022 e 6.4.2022 ha

nuovamente insistito per il dissequestro dell’oro che avrebbe acquistato dalla __________,

non fonda manifestamente denegata giustizia del magistrato inquirente.

Il

procuratore pubblico, a cui spetta, con il progredire dell’inchiesta, di

verificare il perdurare dei presupposti del mantenimento del sequestro e di

procedere semmai a dissequestri parziali (secondo l’art. 267 cpv. 1 CPP)

[decisione TF 1B_377/2011 del 13.12.2011 consid. 2.2.], è in ogni caso tenuto a

continuare ed a portare a termine senza indugio l’istruzione del procedimento

penale.

3.

Il

gravame, per quanto ricevibile, è respinto. Tassa di giustizia e spese sono

poste a carico della RE 1, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 700.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

750.-- (settecentocinquanta), sono poste a carico della RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera