60.2022.131
Reclamo del presunto terzo aggravato da atti procedurali per denegata e ritardata giustizia del procuratore pubblico
5 ottobre 2022Italiano20 min
mese di dicembre 2021 il pubblico ministero ha promosso un procedimento penale a
Source ti.ch
Incarto n.
60.2022.131
Lugano
5 ottobre 2022/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 2/3.5.2022 presentato da
RE 1, ,
rappr. da: PR 1, ,
per denegata e ritardata giustizia del procuratore
pubblico Margherita Lanzillo nel procedimento inc. MP 2021.11955 a carico di __________,
__________, __________, __________ e altri per ricettazione, ricettazione per
mestiere, falsità in documenti, riciclaggio di denaro e riciclaggio di denaro
aggravato;
richiamate le osservazioni 10/11.5.2022
e 20/23.5.2022 (duplica) del magistrato inquirente – che ha postulato la
reiezione del reclamo – e 18/19.5.2022 (replica) della RE 1 – che si è
confermata nelle sue argomentazioni –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Nel
mese di dicembre 2021 il pubblico ministero ha promosso un procedimento penale a
carico di __________, __________, __________,
__________ e altri per ricettazione, ricettazione per mestiere, falsità in
documenti, riciclaggio di denaro e riciclaggio di denaro aggravato in relazione
ad un ipotizzato commercio internazionale illegale di oro tra l’Italia e la
Svizzera.
Il
procedimento è stato registrato come inc. MP 2021.11955.
b. Con
decreto 25.2.2022 il magistrato inquirente ha disposto l’edizione –
all’indirizzo della RE 1, società attiva segnatamente nel commercio di metalli
preziosi – delle ricevute inerenti a determinate operazioni occorse con la __________,
__________, società – con i suoi organi – coinvolta nel suddetto procedimento
penale.
c. Con
scritto 7.3.2022 la RE 1, rappresentata dall’avv. PR 1, membro del suo consiglio
di amministrazione, richiamati la perquisizione ed il sequestro del 25.2.2022,
ha rilevato che essa si era interfacciata esclusivamente con la __________ per
operazioni di compravendita di oro, la cui origine – per quanto poteva essere
accertato e noto – era lecita e dichiarata in Svizzera. Ha aggiunto che essa aveva
necessità di ottenere al più presto istruzioni su operazioni su oro pendenti, che
rischiavano di causarle un importante danno economico. Essa doveva ottenere al
più presto istruzioni a sapere se le operazioni andavano chiuse con i rischi in
capo al cliente o se vi erano garanzie a tutela della sua esposizione. Si
trattava, per la società, di poter avere contatto con la __________ e a sua
volta con gli eventuali suoi clienti (o legali). Tenuto conto della quantità di
oro e del mercato dell’oro, si trattava di risolvere la questione nel giro di
qualche giorno. Il danno e la responsabilità in cui essa incorreva era
rilevante.
d. Con
decreto 7.3.2022 il procuratore pubblico ha ordinato – all’indirizzo della RE 1
– di trasmettere l’elenco di tutte le operazioni eseguite con __________ (per
sé, per la __________ e per la __________), con __________ (per sé, per la __________
e per la __________), con S__________ (per sé e per la __________) e con __________
(per sé e per la __________) per il periodo 1.1.2020-24.2.2022. Ha inoltre
chiesto di comunicare se presso la società fosse depositato denaro, come
corrispettivo per la vendita di metalli preziosi, da destinarsi ad una delle
predette persone. Nell’affermativa, il magistrato inquirente ha disposto il
sequestro del denaro.
e. Con
scritto 14.3.2022 (anticipato via fax) la RE 1, che si è ritenuta terza
aggravata giusta l’art. 105 cpv. 1 lit. f CPP dalle misure di sequestro, ha
spiegato che essa, in relazione alla __________, riceveva da quest’ultima la
chiamata per fissare il prezzo di acquisto dell’oro in suo possesso o
proprietà. Il prezzo veniva fissato al valore di mercato del momento ed in base
ai quantitativi indicati. Dal momento che veniva fissato il prezzo, la __________
provvedeva a consegnare l’oro; la RE 1 pagava il prezzo stabilito. Nel
frattempo, la RE 1 aveva a sua volta fissato con terzi e/o fonderie/raffinerie
il prezzo rivendendo l’oro e recuperando così il denaro versato alla __________.
Ogni operazione consentiva di prelevare il proprio margine di guadagno in base
ai prezzi di mercato concordati al momento del passaggio degli ordini.
La
RE 1 ha esposto che, con l’intervento del Ministero pubblico, si era interrotto
un flusso dopo che essa, sulla base delle operazioni concordate su richiesta
della __________, aveva già fissato la vendita di oro a terzi. Essa risultava
pertanto esposta senza aver di fatto ricevuto l’oro che la __________ aveva
richiesto di vendere. L’oro in questione era/sarebbe stato già della RE 1, che
aveva bloccato la contropartita in denaro presso di sé non essendo
semplicemente intervenuto lo scambio del possesso.
La
società risultava quindi danneggiata o potenzialmente danneggiata perché non
aveva l’oro che doveva a terzi, che lo reclamavano. Inoltre, c’erano comunque 5
kg di oro già in capo alla RE 1 che si trovavano presso la __________ in
deposito per verifica.
La
RE 1 ha perciò domandato al procuratore pubblico di indicare quanto oro era
stato sequestrato, in modo tale che essa potesse rilevarlo pagando/depositando
al Ministero pubblico il prezzo concordato con la __________, così che la somma
restasse sequestrata in vece dell’oro. Ciò le avrebbe consentito di rispettare
gli impegni verso terzi e di ridurre il proprio rischio e danno.
Ha
chiesto al procuratore pubblico di avere un rapido riscontro.
f. Il
medesimo giorno il pubblico ministero, con riferimento al predetto scritto
presentato dalla RE 1, ha anzitutto sollecitato l’evasione del suo ordine di
perquisizione e sequestro 7.3.2022.
Per
quanto riguardava le operazioni in sospeso con la __________, impregiudicato
l’aspetto civilistico per il quale si garantiva alla RE 1 la posizione di terza
aggravata nel procedimento, era parimenti necessario definire tutte le
operazioni (comprese quelle pendenti) effettuate dalla __________ con
oro/preziosi verosimilmente di provenienza furtiva o riconducibili ad altri
reati contro il patrimonio. A quello stadio, dunque, non c’era possibilità
alcuna di concludere le transazioni che la RE 1 aveva in essere con la __________.
Ogni e qualsiasi atto di disposizione sui beni correlati ad operazioni con la __________
(oro o denaro) avrebbe infatti potuto configurarsi come atto di
riciclaggio/ricettazione.
g. Il
22.3.2022 la RE 1 ha trasmesso al procuratore pubblico gli atti inerenti alle
operazioni oggetto del decreto 7.3.2022. Ha evidenziato che il suo unico
interesse era quello di ridurre la propria esposizione verso terzi a causa
dell’oro non consegnato. Da qui la sua richiesta di rilevare l’oro sequestrato
sostituendolo con l’equivalente in denaro (al prezzo a suo tempo contrattato
con la __________) da depositare presso il Ministero pubblico.
Con
scritto 24.3.2022 la società ha inviato ulteriori atti.
h. Con
ordine 5.4.2022 il magistrato inquirente ha chiesto – all’indirizzo della RE 1
– un elenco delle operazioni eseguite fra la società e la __________, la __________
e la __________.
i. Il
6.4.2022 la RE 1, osservato che avrebbe dato seguito al predetto ordine, ha
evidenziato che stava subendo, ogni giorno, un danno rilevante risultando, suo
malgrado, inadempiente verso la società a cui aveva rivenduto l’oro non
consegnato dalla __________ perché sequestrato. Ha ribadito che l’oro
sequestrato era quello da lei acquistato, in perfetta buona fede, dalla __________.
La RE 1 ha chiesto di versare al Ministero pubblico, invece che alla __________,
il controvalore e di ricevere l’oro. Ha domandato al magistrato inquirente di
pronunciarsi a breve in merito.
j. Con
impugnativa 2/3.5.2022 la RE 1 invoca denegata e ritardata giustizia del
pubblico ministero postulando la sostituzione, entro dieci giorni, dell’oggetto
del sequestro, ossia l’oro, con l’equivalente in euro del prezzo a suo tempo
concordato con la __________ da depositare presso il Ministero pubblico.
La
reclamante sostiene anzitutto che avrebbe un interesse giuridicamente protetto al
gravame in quanto proprietaria di oro acquistato dalla __________, società, con
i suoi organi, coinvolta nel procedimento penale. L’oro in questione sarebbe di
fatto già stato da lei acquistato; essa avrebbe il denaro da versare in
contropartita per il relativo pagamento, che avrebbe dovuto avvenire alla
consegna brevi manu. La RE 1 sarebbe lesa nei suoi diritti.
Essa
sarebbe venuta a conoscenza del procedimento penale dal procuratore pubblico in
seguito al suo ordine di edizione di documenti. Avrebbe poi appreso tramite i
quotidiani che il procedimento sarebbe partito dalla Procura di IT – Asti, che
avrebbe sequestrato 37 kg di oro. L’oro, oggetto di furto, sarebbe stato fuso
in Italia allo scopo di trasformarlo in lingotti, poi trasferiti in Svizzera e
venduti a fonderie site in Ticino, tra le quali la __________. La RE 1 avrebbe
acquistato da questa piccola fonderia, già da qualche anno, oro dichiarato
svizzero dalla __________.
La
reclamante, ricordati gli scritti al/dal procuratore pubblico, rileva che si
sarebbe vista costretta a depositare presso la __________, __________, una
garanzia di CHF 100'000.00 per tenere aperte le posizioni in perdita che essa
avrebbe, non avendo potuto fornire l’oro che avrebbe dovuto ricevere dalla __________.
La RE 1 starebbe pagando alla __________ CHF 3'920.00/mese di interessi.
L’esposizione
dei fatti denoterebbe un’assoluta impassibilità alle richieste effettuate dalla
RE 1 al procuratore pubblico. Tale condotta non sarebbe più giustificabile
perché ci sarebbero beni sotto sequestro e una società che, quale persona terza
aggravata da atti procedurali, sarebbe nell’impossibilità di svolgere la
propria attività economica. Sostituire l’oro sequestrato di proprietà della RE
1, che lo rivendicherebbe (art. 641 CC), sequestrando il denaro che essa già
avrebbe dovuto corrispondere alla __________, non danneggerebbe il procedimento
penale e l’inchiesta.
L’oro,
come il denaro, sarebbe una cosa fungibile. Indipendentemente dalla questione a
sapere quale fosse l’oro spettante alla RE 1 e quale oro sia stato sequestrato,
esso (purché di qualità e vendibile) potrebbe esserle consegnato in cambio del
denaro.
k. Delle
ulteriori argomentazioni e delle osservazioni del procuratore pubblico si dirà,
se necessario, in seguito in corso di motivazione.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
In
applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,
entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,
in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,
ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui
esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra
impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
gravame introdotto il 2.5.2022 che censura denegata e ritardata giustizia del
procuratore pubblico non soggiace ad alcun termine (art. 396 cpv. 2 CPP): esso
è dunque tempestivo e anche proponibile (BSK
StPO – P. GUIDON, 2. ed., art. 393 CPP n. 15a).
1.3
1.3.1
In
applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono
legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).
L’interesse
giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP [che non
presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF
(decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019
consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia
personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid.
4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140
IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021
consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2)
attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna
(StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).
1.3.2
Il
terzo, ossia la persona estranea ai reati ipotizzati nel procedimento
penale (decisione TF 6B_1088/2017 del 4.4.2018 consid. 2.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH
/ M. JEAN-RICHARD, 4. ed., art. 70 CP n. 11), aggravato da atti procedurali (ai
sensi dell’art. 105 cpv. 1 lit. f CPP), è
di principio legittimato, in applicazione degli art. 382 cpv. 1 e 105 cpv. 2
CPP, a censurare denegata e ritardata giustizia per quanto la pretesa inattività
del magistrato inquirente lo pregiudichi direttamente.
In
ambito di sequestro, se esso impossibilita al terzo l’adempimento di un
contratto, questi è pregiudicato solo indirettamente (BSK StPO – F. BOMMER / P.
GOLDSCHMID, op. cit., art. 263 CPP n. 73), per cui non è data la legittimazione
ex art. 382 cpv. 1 CPP (decisione TF 6B_1004/2019 dell’11.3.2020 consid. 2.1.).
1.3.3
La
RE 1, che il procuratore pubblico ha riconosciuto quale terza aggravata,
sostiene che avrebbe un interesse giuridicamente protetto al gravame in quanto
proprietaria di oro da essa acquistato dalla __________, società, con i suoi
organi, coinvolta nel procedimento. L’oro sarebbe di fatto già stato da lei
acquistato; essa avrebbe il denaro da versare in contropartita per il
pagamento, che avrebbe dovuto avvenire alla consegna brevi manu.
Ora,
ritenuto che l’oro non sarebbe stato consegnato alla RE 1, che a sua volta non
avrebbe corrisposto il prezzo alla __________, non è manifesto che la
reclamante sia divenuta proprietaria dell’oro. Nello scritto 7.3.2022 al
procuratore pubblico essa afferma difatti di volere “(…) ottenere al più
presto delle istruzioni a sapere se le operazioni vanno chiuse (…)” (p. 1,
doc. C, allegato al reclamo), ciò che lascia intendere che essa avrebbe semmai un
diritto all’adempimento del contratto tra le parti. Ciò che tuttavia, come
detto, la pregiudicherebbe soltanto indirettamente. Di modo che essa non
sarebbe legittimata a presentare il gravame in applicazione dei combinati art.
382.
cpv. 1 e 105 cpv. 2 CPP.
La
questione della sua legittimazione può in ogni caso restare irrisolta in
considerazione dell’esito del gravame, respinto.
Nel
prosieguo del procedimento andrà in ogni caso chiarita la posizione della RE 1
in relazione all’art. 105 cpv. 2 CPP (secondo cui, fra gli altri, il terzo
aggravato da atti procedurali fruisce dei diritti procedurali spettanti alle
parti, nella misura necessaria alla tutela dei suoi interessi, se direttamente
leso nei suoi diritti).
2.
2.1.
Commette
diniego di giustizia e viola l’art. 29 cpv. 1 Cost. l’autorità che, chiamata ad
evadere le procedure di sua competenza in un tempo adeguato, in relazione a
natura e complessità della causa, non si pronuncia su un tema a lei sottoposto
nella forma, nella motivazione e nei termini corretti (decisioni TF 1B_366/2021
del 18.10.2021 consid. 3.1.; 6B_358/2021 del 15.9.2021 consid. 1.1.).
2.2
Il
principio di celerità – sancito dagli art. 29 cpv. 1 Cost., 10 cpv. 3 Cost. TI,
6.
n. 1 CEDU, 14 cifra 3 lit. c Patto ONU II e 5 cpv. 1 CPP e, per quanto
concerne la carcerazione preventiva (M. MINI, Il principio della celerità in
materia penale, in Diritto senza devianza, p. 555 ss.), dagli art. 31 cpv. 3
Cost., 5 cifra 3 CEDU e 5 cpv. 2 CPP – impone alle autorità di procedere con la
dovuta speditezza non appena l’imputato è informato dei sospetti su di lui,
allo scopo di non lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una simile
procedura suscita (decisione TF 6B_690/2020 del 7.1.2021 consid. 5.2.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP
n. 1).
L’art. 5 CPP concretizza il principio di celerità per
il diritto penale.
Secondo
l’art. 5 cpv. 1 CPP le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti
penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati. In applicazione dell’art.
5.
cpv. 2 CPP, se l’imputato è in stato di carcerazione, il procedimento a suo
carico ha priorità.
Questi
principi devono essere ossequiati dalle autorità di perseguimento penale (art.
12.
/ 15 ss. CPP) e dalle autorità giudicanti (art. 13 / 18 ss. CPP) [decisioni
TF 6B_499/2017 del 6.11.2017 consid. 1.2.1.; 6B_647/2017 del 10.8.2017 consid.
3.2.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 5 CPP n.
1] dal momento in cui l’imputato viene a conoscenza del procedimento promosso a
suo carico (decisione TF 6B_1304/2017 del 25.6.2018 consid. 1.3.) fino al
momento in cui cresce in giudicato la sentenza di ultima istanza (decisione TF
6B_175/2018 del 23.11.2018 consid. 2.2.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 2; ZK StPO – W. WOHLERS,
3.
ed., art. 5 CPP n. 6 s.; ma: decisione TF 6B_660/2016 del 23.11.2016 consid.
1.2.1.). Hanno diritto alla celerità
della procedura gli imputati, ma anche gli altri partecipanti al procedimento
penale, come gli accusatori privati (decisione TF 1B_280/2015 del 23.11.2015
consid. 2.2.).
La
questione a sapere se il principio di celerità sia stato violato va decisa in
base ad un apprezzamento globale del lavoro effettuato dalle autorità; tempi
morti sono inevitabili e, se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante, è
l’apprezzamento globale ad essere decisivo (decisione TF 6B_845/2020 del
5.11.2020
consid. 2.1.). Si devono considerare, segnatamente, la gravità dei
reati, la complessità del caso in esame, i relativi atti istruttori, la condotta
dell’imputato ed il comportamento delle autorità (decisione TF 1B_366/2021 del
18.10.2021
consid. 3.1.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 7 ss.;
ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 8 ss.; StPO Praxiskommentar – N.
SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 5 CPP n. 2; M. MINI, Il principio della
celerità in materia penale, in Diritto senza devianza, p. 538 ss.). Anche il
tempo trascorso tra il rinvio a giudizio ed il dibattimento deve essere
valutato alla luce di tutte le circostanze (decisione TF 1B_313/2012 del
15.6.2012
consid. 3.1.; StPO
Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 5 CPP n. 2).
Un’inattività
del procuratore pubblico di tredici/quattordici mesi allo stadio procedurale
dell’istruzione non è compatibile con il principio di celerità (decisione TF 6B_845/2020 del 5.11.2020 consid. 2.1.).
Il principio di celerità è leso anche se alle autorità
penali non è imputabile alcuna colpa (decisione TF 6B_1463/2019 del 20.2.2020
consid. 2.1.2.). Un cronico sovraccarico o deficienze strutturali non
giustificano infatti una violazione del postulato: compete allo Stato dotare le
autorità del personale e dei mezzi necessari per poter statuire in tempi
ragionevoli ed ai tribunali organizzare la loro attività in modo da poter
evadere le vertenze sottoposte entro un termine adeguato (decisione TF
6B_1251/2020 del 15.12.2020 consid. 3.2.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 14; ZK
StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 10).
L’art. 5 CPP non prevede sanzioni in caso di
violazione dell’imperativo di celerità. La sua lesione può però comportare,
segnatamente, l’accertamento della violazione del principio, l’esenzione o
l’attenuazione dalla/della pena, il risarcimento del danno, la riparazione del
torto morale o l’archiviazione del procedimento (decisione TF 6B_1003/2020 del
21.4.2021
consid. 3.3.1.; cfr., in generale, BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit.,
art. 5 CPP n. 15 ss.; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 12 s.; StPO
Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 5 CPP n. 3).
2.3
2.3.1
Si
è esposto che con decreto 25.2.2022 il magistrato inquirente ha disposto
l’edizione – all’indirizzo della RE 1 – delle ricevute relative a determinate
operazioni occorse con la __________.
La
RE 1, per il tramite dell’avv. PR 1, membro del suo consiglio di
amministrazione, il 7.3.2022 si è rivolta al procuratore pubblico
comunicandogli, in particolare, che aveva necessità di ottenere al più presto
istruzioni su operazioni su oro pendenti, che rischiavano di causarle un
importante danno economico, e che doveva ottenere al più presto istruzioni a
sapere se le operazioni andavano chiuse con i rischi in capo al cliente oppure
se vi erano garanzie a tutela della sua esposizione.
Con
scritto 14.3.2022 (anticipato via fax) la RE 1 ha evidenziato le particolarità
delle operazioni di compravendita di oro con la __________, adducendo che risultava
danneggiata o potenzialmente danneggiata perché non aveva l’oro che doveva a
terzi, che a loro volta lo reclamavano. Ha dunque chiesto al pubblico ministero
di indicare quanto oro era stato sequestrato, in modo tale che essa potesse
rilevarlo pagando/depositando al Ministero pubblico il prezzo concordato con la
__________, così che la somma restasse sequestrata in vece dell’oro. Ciò le
avrebbe consentito di rispettare i propri impegni verso terzi e di ridurre il
proprio rischio e danno. Ha quindi domandato di avere un rapido riscontro.
Il
medesimo giorno il pubblico ministero, oltre a sollecitare l’evasione del suo
ordine di perquisizione e sequestro 7.3.2022, ha preso posizione sulla
richiesta della RE 1. Ha spiegato che era necessario definire tutte le
operazioni (comprese quelle pendenti) effettuate dalla __________ con
oro/preziosi verosimilmente di provenienza furtiva o riconducibili ad altri
reati contro il patrimonio. A quello stadio, dunque, non c’era possibilità
alcuna di concludere le transazioni che la RE 1 aveva in essere con la __________.
Ogni e qualsiasi atto di disposizione sui beni correlati ad operazioni con la __________
(oro oppure denaro) avrebbe infatti potuto configurarsi come atto di
riciclaggio/ricettazione.
2.3.2
Il
magistrato inquirente, con lo scritto 14.3.2022, ha pertanto immediatamente
spiegato alla RE 1, in modo chiaro e preciso, i motivi per cui, a quello stadio
ancora iniziale del procedimento, non avrebbe potuto dare seguito alla sua richiesta
intesa al dissequestro dell’oro, che non avrebbe potuto esserle consegnato.
Il
procedimento penale, inerente ad un
ipotizzato commercio internazionale illegale di oro tra l’Italia e la Svizzera,
è del resto senz’altro complicato, già
soltanto perché occorre verificare l’origine dell’oro sequestrato, accertamento
che – provenendo il metallo prezioso verosimilmente dall’Italia – necessita di
tempi lunghi.
E’
evidente che, fintanto che non sarà appurata l’origine dell’oro, esso non potrà
essere dissequestrato. E’ del resto nell’interesse della stessa RE 1 che si indaghi
l’origine del metallo prezioso, ovvero che non le venga consegnato oro di
origine illecita.
Al
momento dell’introduzione del reclamo, in data 2.5.2022, detti accertamenti –
promossi tempestivamente con l’invio di domande di assistenza giudiziaria
internazionale in Italia – erano in corso.
In
queste circostanze, il fatto che il pubblico ministero non abbia evaso
positivamente la richiesta della RE 1, che con scritti 22.3.2022 e 6.4.2022 ha
nuovamente insistito per il dissequestro dell’oro che avrebbe acquistato dalla __________,
non fonda manifestamente denegata giustizia del magistrato inquirente.
Il
procuratore pubblico, a cui spetta, con il progredire dell’inchiesta, di
verificare il perdurare dei presupposti del mantenimento del sequestro e di
procedere semmai a dissequestri parziali (secondo l’art. 267 cpv. 1 CPP)
[decisione TF 1B_377/2011 del 13.12.2011 consid. 2.2.], è in ogni caso tenuto a
continuare ed a portare a termine senza indugio l’istruzione del procedimento
penale.
3.
Il
gravame, per quanto ricevibile, è respinto. Tassa di giustizia e spese sono
poste a carico della RE 1, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 700.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
750.-- (settecentocinquanta), sono poste a carico della RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera