Lexipedia

Decisione

60.2022.145

Reclamo del terzo aggravato da atti procedurali contro il decreto di sequestro del procuratore pubblico. difetto di motivazione

5 ottobre 2022Italiano16 min

decreto 6.5.2022 il magistrato inquirente ha disposto – all’indirizzo del __________,

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.145

Lugano

5 ottobre 2022/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 17/18.5.2022 presentato da

RE 1, ,

rappr. da: e ,

contro

il decreto 6.5.2022 emanato dal procuratore pubblico

Chiara Borelli in tema di sequestro nell’ambito del procedimento penale inc.

MP 2021.12258 promosso nei confronti di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 1,

__________), per titolo di truffa, appropriazione indebita e falsità in

documenti;

richiamate le osservazioni 30/31.5.2022 e

27/28.6.2022 (duplica) di PI 1 – che ha postulato la reiezione del gravame –,

2.6.2022 e 15/17.6.2022 (duplica) del magistrato inquirente – che si è rimesso

al giudizio della Corte – e 13/14.6.2022 (replica) della RE 1 – che si è

confermata nelle sue argomentazioni –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Nel

corso del 2021 il pubblico ministero ha promosso un procedimento penale a

carico di PI 1 per le ipotesi accusatorie di truffa, appropriazione indebita e

falsità in documenti.

b. Con

decreto 6.5.2022 il magistrato inquirente ha disposto – all’indirizzo del __________,

__________ – il sequestro della cauzione corrisposta da PI 1 che, con la moglie

ed i figli, aveva alloggiato presso la struttura. Ha indicato che i bonifici

effettuati per pagare la struttura erano indebiti.

c. Con

gravame 17/18.5.2022 la RE 1, proprietaria del Resort, contesta il citato

ordine di sequestro chiedendone l’annullamento.

La

reclamante adduce che PI 1, con la famiglia, sarebbe stato ospite del Resort

dall’8.8.2020 all’1.4.2022. Non avrebbe saputo che PI 1 fosse coinvolto in un

procedimento penale. Questi avrebbe soggiornato presso il Resort sulla base di

regolari conferme di soggiorno, per cui gli importi ad essa accreditati

dovrebbero essere considerati del tutto leciti e legittimi e non indebiti, come

reputati dal procuratore pubblico.

In

merito alla cauzione, PI 1 avrebbe versato la somma di CHF 35'000.00 destinata

a garantire le spese non pagate e gli eventuali danni. Ha segnalato al

proposito che, al momento della restituzione della suite in uso ad PI 1,

avrebbe dovuto constatare danni per oltre CHF 50'000.00, ben superiori alla

garanzia di CHF 35'000.00. Per la reclamante, dunque, avendo trattenuto a suo

favore la garanzia a parziale copertura dei danni, non trattandosi più di

denaro nella disponibilità di PI 1, non ci sarebbero i presupposti per il

sequestro.

d. Delle

ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni, si dirà

– se necessario per il giudizio – in seguito.

e. Con

atto di accusa 30.5.2022 (ACC 126/2022), sub iudice, il pubblico

ministero ha promosso l’accusa a carico di PI 1 davanti alla Corte delle assise

criminali per titolo di truffa (ripetuta) per mestiere, falsità in documenti

(ripetuta) e infrazione alla legge federale sugli stranieri (inganno alle autorità).

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

In

applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,

entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,

in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,

ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui

esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

reclamo 17.5.2022 contro il decreto 6.5.2022, notificato il 10.5.2022, è

tempestivo (perché introdotto nel termine

di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP) e proponibile secondo l’art. 393

cpv. 1 lit. a CPP (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 2. ed., art. 263 CPP

n. 68; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – S.

HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 27; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art.

393.

CPP n. 15).

1.3

1.3.1

In

applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono

legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).

L’interesse

giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP [che non

presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF

(decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019

consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia

personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid.

4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140

IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021

consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2)

attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna

(StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).

1.3.2

La

RE 1, sul cui conto sono stati versati i soldi della cauzione (scritti allegati

alle osservazioni di replica 13/14.6.2022), terza, ossia persona

estranea ai reati ipotizzati nel procedimento penale (decisione TF 6B_1088/2017

del 4.4.2018 consid. 2.; StGB

Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, 4. ed., art. 70 CP

n. 11), aggravata da atti procedurali (ex art. 105 cpv. 1 lit. f CPP), ovvero

dal sequestro dell’importo di CHF 35'000.00 corrisposto quale cauzione (BSK

StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 105 CPP n. 28; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit.,

art. 105 CPP n. 8; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit.,

art. 105 CPP n. 9), è pacificamente

legittimata, giusta i combinati art. 382 cpv. 1 e 105 cpv. 2 CPP, a contestare

la pronuncia 6.5.2022 del procuratore pubblico, avendo un interesse

giuridicamente protetto alla liberazione degli averi sequestrati, sui quali

ella non può oggi provvisoriamente disporre.

1.4

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

L’impugnativa,

in queste circostanze, è ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Secondo

l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti

e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi

di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene

pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure

confiscati (d).

Il

sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli

oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità

dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per

quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e

valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a

CPP) [decisione TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di

confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro

confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF

1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 15 ss.].

Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la

garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art.

197.

CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di

sufficienti indizi di reato (decisione TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid.

4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti

mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo

giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che

così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (decisione TF 6B_815/2020

del 22.12.2020 consid. 10.1.; BSK

StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor

art. 263-268 CPP n. 11

ss.).

2.2

La

decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati

giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP.

Se

il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero oppure il giudice

dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli

aventi diritto (art. 267 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3

ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit.,

art. 267 CPP n. 3].

Per

quanto non dissequestrato, la restituzione agli aventi diritto, l’utilizzo a

copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale in

applicazione dell’art. 267 cpv. 3 CPP (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7

ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit.,

art. 267 CPP n. 5).

2.3

2.3.1

Ai

sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca [nei confronti

dell’imputato oppure nei confronti di terzi (in quest’ultimo caso alle

condizioni in applicazione dell’art. 70 cpv. 2 CP)] dei valori patrimoniali che

costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a

ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla

persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (DTF 140 IV 57

consid. 4.1.1.).

La

confisca è assicurata con il sequestro giusta l’art. 263 CPP.

2.3.2

La

confisca (e quindi, prima, quale misura cautelare provvisoria, il sequestro)

può essere disposta anche nei confronti di un terzo.

Il

provvedimento non può nondimeno essere ordinato se il terzo ha acquisito i

valori patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificato, nella

misura in cui [cumulativamente (decisione TF 6B_67/2019 del 16.12.2020 consid.

5.3.)] abbia fornito una controprestazione adeguata oppure qualora la confisca

costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa [art. 70 cpv. 2

CP (N. SCHMID, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei,

Band I, 2. ed., art. 70-72 CP n. 77 ss.)].

L’onere

di provare i presupposti della confisca nei confronti di terze persone compete

allo Stato (decisione TF 6B_285/2018 del 17.5.2019 consid. 1.4.3.). Allo stadio

del provvedimento provvisionale, spetta tuttavia al terzo che pretende la

revoca del sequestro invocando la buona fede dimostrarla in modo chiaro e

definitivo (decisione TF 1P.779/2005 del 20.3.2006 consid. 3.4.; cfr. anche

decisione TF 6B_285/2018 del 17.5.2019 consid. 1.4.3.; N. SCHMID, Kommentar,

op. cit., art. 70-72 CP n. 96, e nota 538).

2.4

Se

i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili

(siccome consumati, dissimulati o alienati), il giudice ordina – secondo l’art.

71.

cpv. 1 CP – in favore dello Stato un risarcimento equivalente per impedire “(…)

che colui il quale si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca

sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati” (FF 1993 III 221;

decisione TF 6B_1269/2016 del 21.8.2017 consid. 5.1.; DTF 140 IV 57 consid.

4.1.2.).

La

competente autorità – giusta l’art. 71 cpv. 3 prima frase CP – in vista

dell’esecuzione può sequestrare i valori patrimoniali dell’interessato (che può

essere l’imputato oppure una terza persona) “(…), prodotto diretto o

indiretto del reato, come pure quelli di provenienza lecita fino a concorrenza

dell’importo presumibile del provento del reato [decisione TF 6B_199/2016

dell’8.12.2016 consid. 3.2.1.; DTF 141 IV 360 consid. 3.2.]. Spetta poi al

giudice, sulla base dei risultati della procedura d’assunzione delle prove,

ordinare una confisca, oppure, oltre a questa misura, mantenere il sequestro a

copertura di un risarcimento compensativo pronunciato” (FF 1993 III 223; DTF 141 IV 360 consid. 3.2.; 140 IV 57 consid. 4.1.2.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M.

PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 71 CP n. 3; BSK Strafrecht I – F.

BAUMANN, 4. ed., art. 70/71 CP n. 69).

3.

3.1.

Si

è detto che con decreto 6.5.2022 il magistrato inquirente ha disposto –

all’indirizzo del __________ – il sequestro della cauzione corrisposta da PI 1

che, con la moglie ed i figli, aveva alloggiato presso la struttura. Ha

indicato che i bonifici effettuati per pagare la struttura erano indebiti.

3.2

La

reclamante contesta l’ordine. Essa non avrebbe saputo che PI 1 fosse coinvolto

in un procedimento penale. Questi avrebbe soggiornato presso il Resort sulla

base di regolari conferme di soggiorno, per cui gli importi ad essa accreditati

dovrebbero essere considerati del tutto leciti e legittimi e non indebiti.

3.3

3.3.1

Il

diritto di essere sentito giusta gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost.

comprende segnatamente il diritto di esprimersi prima che una decisione sia

presa, il diritto di poter consultare gli atti e, ancora, il diritto di

ottenere dall’autorità una decisione motivata.

3.3.2

L’obbligo

di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno

spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre

dunque l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata della

pronuncia e delle eventuali possibilità di una sua censura presso un’istanza

superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 6B_732/2021 del

24.2.2022

consid. 1.2.; cfr. ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R.

SCHNEEBELI, op. cit., art. 80 CPP n. 2).

Questi

principi devono essere ossequiati, evidentemente, anche in relazione alla

motivazione di una decisione concernente un sequestro o un dissequestro, che

deve esprimersi sugli elementi essenziali per il controllo della legalità della

misura cautelare.

L’obbligo

di motivazione, in particolare in incarti complessi, con numerosi atti

istruttori, implica l’indicazione degli atti istruttori a cui si riferisce e da

cui si deducono i presupposti del provvedimento.

Non

compete a questa Corte individuare nell’incarto gli elementi attestanti i presupposti

del mantenimento oppure della revoca del provvedimento coercitivo (decisione TF

1B_406/2018 del 12.9.2018 consid. 3.1.). Essa ha solo il compito di verificare

la conformità alla legge della misura, che deve menzionare, per consentirne

l’esame, tutte le condizioni giustificanti la medesima.

3.3.3

La

violazione del diritto di essere sentito – garanzia di natura formale –

comporta l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla

fondatezza materiale del gravame. La lesione può nondimeno essere sanata

nell’ambito della procedura di reclamo se l’irregolarità non è particolarmente

grave e se la parte coinvolta ha la possibilità di esprimersi e di ricevere una

decisione motivata dell’autorità superiore con un potere d’esame completo in fatto

e in diritto (decisione TF 1C_320/2019 del 23.4.2020 consid. 2.4.). Una

riparazione del vizio (anche in forma grave) è parimenti possibile quando il

rinvio all’autorità inferiore costituisce una mera formalità, che provocherebbe

un ritardo inutile del procedimento penale, incompatibile con l’interesse della

parte stessa a che la sua causa sia decisa in un tempo ragionevole (decisione

TF 1C_320/2019 del 23.4.2020 consid. 2.4.).

3.4

Ora,

il sequestro di averi di una persona che non è imputata, ovvero di un terzo come

la RE 1, non può essere ordinato se il terzo ha acquisito i valori patrimoniali

ignorando i fatti che l’avrebbero giustificato, nella misura in cui –

cumulativamente – abbia fornito una controprestazione adeguata o se la confisca

costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.

Il

procuratore pubblico non si è confrontato con questi presupposti, esatti

dall’art. 70 cpv. 2 CP, per ordinare il provvedimento.

Nell’ordine

6.5.2022

si è limitato ad indicare che i bonifici pervenuti alla reclamante

erano indebiti, senza ulteriori spiegazioni.

Il

fatto che detti bonifici sarebbero stati indebiti non è però sufficiente per

sequestrare e mantenere il sequestro sugli averi di terze persone: occorre che

siano adempiuti anche gli altri presupposti.

Si

deve quindi necessariamente constatare la carente motivazione della pronuncia

6.5.2022

del pubblico ministero, che non si è espresso su tutte le condizioni

per ordinare la misura provvisionale.

3.5

Il

procuratore pubblico, con osservazioni 2.6.2022, ha evidenziato che il

30.5.2022

aveva promosso l’accusa nei confronti di PI 1; ha inoltre allegato lo

scritto 31.5.2022 dell’avv. __________, che – a nome dell’avv. __________ –

rilevava che la garanzia di CHF 35'000.00 era stata pagata da questi.

Non

si è di conseguenza pronunciato sui presupposti della misura cautelare. Non si

pone pertanto la questione a sapere se l’accertata violazione del diritto di

essere sentito poteva essere eventualmente sanata in questa sede in seguito

alle osservazioni.

4.

4.1.

Il

decreto 6.5.2022 del pubblico ministero è annullato.

4.2

Si

è detto che il 30.5.2022 il magistrato inquirente ha promosso l’accusa nei

confronti di PI 1 (ACC 126/2022). Oggi dunque la causa è pendente davanti al

giudice di merito (art. 328 cpv. 1 CPP), ovvero alla Corte delle assise

criminali, che ha assunto i poteri

concernenti il procedimento (art. 328 cpv. 2 CPP).

Questa

Corte non può perciò rinviare gli atti al procuratore pubblico, che ha emanato

il decreto 6.5.2022, annullato, perché non è più titolare del procedimento

penale. Essa deve trasmettere gli atti alla Corte delle assise criminali,

chiamata a rivedere la decisione del pubblico ministero (art. 198 cpv. 1 lit. b

CPP).

5.

Il

gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è accolto. Di conseguenza:

§ Il

decreto 6.5.2022 del procuratore pubblico Chiara Borelli in tema di sequestro,

nel procedimento inc. MP 2021.12258, è annullato.

§§ La

Corte delle assise criminali, davanti alla quale è stato deferito PI 1 (ACC 126/2022),

procederà nei suoi incombenti.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera