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Decisione

60.2022.149

Reclamo contro lo scritto del procuratore pubblico. ricevibilità (in casu né decisione né atto procedurale). art. 113 CPP

17 novembre 2022Italiano18 min

quale unico protagonista RE 1, conducente dell’autovettura __________ targata __________,

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.149

Lugano

17 novembre 2022/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola

Respini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Daniela

Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 24.5.2022 presentato

da

RE

1

patr.

da: PR 1

contro

lo scritto 16.5.2022 del procuratore generale

sostituto Moreno Capella con il quale lo ha invitato ad indicargli, nel

termine impartito per presentare istanze probatorie, se intende contestare la

determinazione della velocità della sua autovettura effettuata dalla polizia (inc.

MP __________);

richiamate le osservazioni 25/27.5.2022

e la duplica 8/9.6.2022 del procuratore generale sostituto, entrambe

concludenti per la reiezione del gravame;

richiamata la replica 2/3.6.2022 di RE 1, mediante la

quale si riconferma nelle proprie allegazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. A

seguito dell’incidente della circolazione stradale verificatosi il __________,

verso le ore __________, in territorio di __________, su __________, avente

quale unico protagonista RE 1, conducente dell’autovettura __________ targata __________,

è stato aperto un procedimento penale a suo carico per titolo di grave

infrazione qualificata alle norme della circolazione stradale (art. 90 cpv. 3

LCStr), in via subordinata di grave infrazione alle norme della circolazione stradale

(art. 90 cpv. 2 LCStr), così come di guida in stato di inattitudine e

violazione del divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol (art. 91 LCStr)

[inc. MP __________].

b. Il

20.4.2022 è stato acquisito agli atti il rapporto di complemento allestito il

15.4.2022 dalla polizia (AI 12), dal quale risulta che la velocità con la

quale, quella notte, RE 1 era transitato su __________ poco prima dell’impatto

(stabilita in 155.62 km/h) era stata calcolata sulla base dei dati emersi

dall’analisi del sistema di videosorveglianza della Città di __________ e della

formula matematica velocità = spazio / tempo.

c. Il

6.5.2022 RE 1 è stato interrogato (per la terza volta) in veste di imputato, dinanzi

al segretario giudiziario, alla presenza del suo legale.

L’imputato, alla

domanda a sapere se accettava l’accertamento della velocità esperita dalla

polizia, si è avvalso della facoltà di non rispondere (VI 6.5.2022, p. 3, AI

17).

d. Lo

stesso giorno il procuratore generale sostituto ha comunicato all’avv. PR 1 di

aver preso atto del suddetto verbale. In merito alla velocità dell’autovettura

prima dell’incidente stabilita in 155.62 km/h, lo ha informato che “… in

caso di contestazione della stessa sottoporrò gli elementi – quali la

registrazione della videosorveglianza di cui ha ricevuto copia al termine del

precitato verbale – a un esame peritale, i cui costi seguiranno la soccombenza”,

assegnandogli un termine di cinque giorni per comunicare se intendeva contestare

questo accertamento (AI 18).

e. Con scritto 10/11.5.2022 l’avv. PR 1 ha comunicato

al magistrato inquirente che, in virtù dell’art. 113 cpv. 1 CPP, il suo

assistito manteneva la posizione assunta in occasione del suo interrogatorio

del 6.5.2022.

f. Con successiva lettera 16.5.2022 il procuratore

generale sostituto ha comunicato al legale di RE 1 quanto segue:

“preso

atto del suo scritto 10 maggio u.s., rilevo l’assenza di risposta alla mia

richiesta del 6 maggio. In data odierna viene intimata la chiusura

dell’istruzione. La invito quindi, nel termine impartito per presentare istanze

probatorie, a voler indicare se intende contestare la determinazione della velocità

del veicolo effettuata, informandola sin d’ora come, in caso di nuovo silenzio

in merito, verrà ritenuto che non vi sono contestazioni concernenti

l’accertamento della velocità effettuato dalla Polizia, e che quest’ultimo è

quindi accettato dal suo patrocinato” (AI 20).

g. Lo

stesso giorno il magistrato inquirente ha comunicato la chiusura

dell’istruzione penale nei confronti di RE 1, prospettando la promozione

dell’accusa giusta gli art. 324 ss. CPP per il reato di grave infrazione qualificata

alle norme della circolazione stradale (art. 90 cpv. 3 LCStr) e fissando un

termine (scadente il 31.5.2022) per presentare eventuali istanze probatorie e

per consultare gli atti.

h. Con il presente gravame RE 1 chiede di annullare lo

scritto 16.5.2022 del procuratore generale sostituto, ritenendolo una decisione

ai sensi dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP.

Il

reclamante censura, in via principale, la violazione del diritto, segnatamente

dell’art. 113 CPP e, in via subordinata, l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 393

cpv. 2 lit. a e lit. c CPP.

Sostiene,

richiamando i principi sanciti dall’art. 113 CPP, che “… pretendere

dall’imputato che egli partecipi attivamente al procedimento, in casu

esprimendosi sulle risultanze probatorie relative al rilevamento della

velocità, equivale de facto – ma anche de iure – ad ammettere i fatti

determinanti per ritenere la commissione del reato ossia, detto altrimenti,

proprio a “incriminarsi da solo” (reclamo 24.5.2022, p. 5).

Evidenzia,

tra l’altro, che “se il pubblico ministero ritiene le prove raccolte

insufficienti per convincere intimamente il giudice della commissione del reato

ascritto all’imputato, non gli resta che esperire i dovuti accertamenti

complementari (peraltro già preannunciati). Se, per contro, … dovesse ritenere

gli elementi raccolti sufficienti, non gli necessita certamente di una presa di

posizione del reclamante, meno che mai di una sua accettazione – espressa o

tacita – della velocità rilevata” (reclamo 24.5.2022, p. 6).

Adduce

altresì che nella misura in cui la Corte dei reclami dovesse ritenere che il

provvedimento impugnato sia lecito, lo stesso sarebbe ad ogni modo da

considerarsi inadeguato. Con il suo agire il magistrato inquirente avrebbe “cercato

di forzare l’imputato ad ammettere i fatti” contro la sua volontà,

segnatamente di avvalersi del diritto di non collaborare al procedimento (in

particolare con riferimento all’amministrazione delle prove) [reclamo

24.5.2022, p. 6].

i. Con le proprie osservazioni 25/27.5.2022 il magistrato

inquirente rileva che lo scritto impugnato non sarebbe manifestamente una

decisione ai sensi dell’art. 393 CPP, trattandosi invece “di una semplice

domanda di determinazione in merito a un mezzo di prova”. A suo dire, per economia processuale e nell’interesse

dello stesso imputato, con questa comunicazione gli è stata data la facoltà di

richiedere un esame peritale (che non verrebbe esperito in mancanza di

contestazione), ma non gli è stato chiesto di deporre a proprio carico.

j. Con replica 2/3.6.2022 RE 1 contesta le argomentazioni

del magistrato inquirente, sostenendo in particolare che non si può privare

l’imputato del diritto di non collaborare (che ingloba anche il diritto di non

esprimersi sulle risultanze probatorie) per economia processuale. Afferma

altresì che il magistrato inquirente sembrerebbe dare per assodato che un

eventuale perizia non farebbe altro che confermare la correttezza della

valutazione esperita dalla polizia, con i relativi costi da porre a carico

dell’imputato. Laddove una perizia dovesse essere “necessaria lo sarebbe in

forza dell’insufficiente attendibilità del rilevamento effettuato dalla polizia,

ipotesi che tuttavia il pubblico ministero sembra aver scartato disponendo la

chiusura dell’istruttoria senza esperire la ventilata valutazione tecnica.

Nessuna necessità, dunque, di reperire l’espresso parere del reclamante – meno

che mai nel suo interesse – in merito al rilevamento della velocità”

(replica 2/3.6.2022, p. 2).

k. Con duplica 8/9.6.2022 il magistrato inquirente

ribadisce che il reclamo sarebbe manifestamente irricevibile, ma anche temerario,

non essendo lo scritto impugnato né una decisione né un atto procedurale ai

sensi dell’art. 393 CPP. Richiama altresì una decisione del Tribunale federale

da cui risulterebbe una fattispecie analoga al caso concreto. Si riconferma

nella sua richiesta, rimettendosi ad ogni modo al prudente giudizio di questa

Corte.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Con

decreto 24.5.2022 non è stato concesso al gravame il postulato effetto

sospensivo in difetto di un danno irreparabile.

1.2

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine

di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento,

contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle

autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è

espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con

riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art.

385.

CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.3

Il gravame, inoltrato il 24.5.2022 contro lo scritto

16.5.2022

del magistrato inquirente con cui ha assegnato a RE 1 un termine

scadente il 31.5.2022 per eventualmente contestare la determinazione della

velocità della sua autovettura eseguita dalla polizia, è tempestivo (siccome

presentato nel termine di dieci giorni di cui all’art. 396 cpv. 1 CPP).

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

1.4

Ai

sensi dell’art. 393 CPP il reclamo è ammissibile contro decisioni, atti

procedurali o omissioni che si manifestano all’esterno e che toccano

direttamente gli interessi giuridicamente protetti delle parti (BSK StPO – P.

GUIDON, 2. ed., art. 393 CPP n. 6; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP

n. 10; N. SCHMID / D. JOSITSCH – StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 393 CPP n.

2).

Nell’ambito

del CPP una decisione è un provvedimento concreto e individuale della polizia,

del pubblico ministero, di un’autorità competente in materia di contravvenzione

o di un giudice che, sulla base dello stesso CPP, ha effetti giuridici

vincolanti per il destinatario (ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP

n. 10; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 6).

Occorre

distinguere da queste decisioni le garanzie, le informazioni, le raccomandazioni

e gli avvertimenti dell’autorità che non hanno conseguenze giuridiche vincolanti

(ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 10).

Un

reclamo è in particolare ammissibile solo se è già stata presa una decisione su

un (possibile) oggetto del ricorso. Tale circostanza può apparire ovvia, ma

nella prassi non è sempre così, soprattutto quando vi è un’ampia corrispondenza

tra il pubblico ministero e il patrocinatore della parte, e non è chiaro se sia

stata presa una decisione. Il reclamo è inammissibile se, secondo la logica del

procedimento, la decisione impugnata non poteva ancora essere emanata, e ciò a

prescindere dall’errata designazione (ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393

CPP n. 10a).

Non

solo le decisioni, ma anche altri atti procedurali sono impugnabili, ma non

tutte le attività di un’autorità di perseguimento penale sono però qualificabili

come atti procedurali. Nel caso di un atto procedurale l’autorità deve aver

compiuto in primo luogo un’azione attiva (assumendo ad esempio prove o

respingendo la domanda di una parte). Oltre a ciò, questa azione deve essere un

atto che faccia avanzare il procedimento penale e che in tal modo incida sulla

posizione giuridica dei suoi partecipanti (ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit.,

art. 393 CPP n. 11; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 6).

1.5

RE 1 impugna

lo scritto 16.5.2022 del procuratore pubblico con il quale lo ha invitato ad

indicare (entro il termine scadente il 31.5.2022), se intende contestare la determinazione

della velocità della sua autovettura effettuata dalla polizia, informandolo

che, “in caso di nuovo silenzio in merito”, tale accertamento sarebbe

stato considerato come da lui accettato.

A

giudizio del reclamante il suddetto scritto sarebbe qualificabile come una

decisione ai sensi dell’art. 393 CPP e dunque impugnabile. I suoi effetti

giuridici sarebbero quelli di privarlo dei suoi diritti proceduralmente

garantiti (con riferimento all’art. 113 CPP) e di mutare inevitabilmente la sua

posizione giuridica nell’ambito del procedimento penale in “imputato reo

confesso” con tutte le conseguenze che ne derivano (art. 160 CPP).

A

torto.

Nel

caso concreto lo scritto 16.5.2022 del procuratore pubblico non può essere

considerato una decisione ai sensi dell’art. 393 CPP, non avendo alcun effetto

giuridico vincolante per RE 1. Neppure può essere qualificato come un atto procedurale,

poiché il suo contenuto non incide sulla sua posizione giuridica di imputato.

In

particolare lo scritto impugnato non limita/intacca il diritto di non autoincriminarsi,

il diritto di non rispondere e di tacere così come il diritto di non

collaborare sanciti dall’art. 113 CPP di RE 1 e tantomeno può mutare la sua

posizione di imputato, non essendo stato costretto dal procuratore pubblico ad

ammettere i fatti (in relazione alla ricostruzione della velocità) e dunque a

partecipare attivamente al procedimento contro la sua volontà, come si vedrà in

seguito.

Il

reclamo 24.5.2022 è pertanto irricevibile, in mancanza di una decisione

impugnabile e non va quindi esaminato nel merito.

2.

Abbondanzialmente va comunque ricordato quanto

segue.

2.1

Le

autorità penali, compresi gli organi del pubblico ministero, sono indipendenti

nell’applicazione del diritto e sottostanno soltanto al diritto (art. 4 cpv. 1

in relazione con l’art. 12 lit. b CCP). Il pubblico ministero, responsabile

dell’esercizio uniforme della pretesa punitiva dello Stato (art. 16 cpv. 1

CPP), ha il compito di dirigere la procedura preliminare, di perseguire i reati

nell’ambito dell’istruzione e, se del caso, di promuovere e di sostenere

l’accusa (art. 16 cpv. 2 CPP). Giusta l’art. 6 CPP le autorità giudiziarie

accertano d’ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, sia riguardo al

reato sia riguardo all’imputato (cpv. 1); esse esaminano con la medesima cura

le circostanze a carico e a discarico (cpv. 2) [decisione TF 1B_118/2021 del

13.7.2021

consid. 3.2.].

Nell’ambito dell’istruzione il pubblico

ministero deve dunque accertare i fatti e ne deve determinare le conseguenze

giuridiche in modo tale da poter chiudere la procedura preliminare (art. 308

cpv. 1 CPP).

2.2

Giusta

l’art. 113 cpv. 1 CPP l’imputato non è tenuto a deporre a proprio carico; ha

segnatamente facoltà di non rispondere e di non collaborare al procedimento (art.

113.

cpv. 1 frase 1 e frase 2 CPP). Deve tuttavia sottoporsi ai provvedimenti

coercitivi previsti dalla legge (art. 113 cpv. 1 frase 3 CPP). Se l’imputato

rifiuta di collaborare, il procedimento prosegue comunque (art. 113 cpv. 2

CPP).

La

garanzia del diritto di non autoincriminarsi nei procedimenti penali (“nemo

tenetur se ipsum accusare”) e, come parte integrante, il diritto di non

rispondere, sono esplicitamente ancorati nei diritti fondamentali: secondo

l’art. 14 cifra 3 lit. g. del Patto internazionale sui diritti civili e

politici (Patto ONU II; RS 0.103.2), una persona accusata di un reato non può

essere costretta a deporre contro sé stessa od a dichiararsi colpevole

(decisione TF 6B_710/2022 del 31.8.2022 consid. 1.1.; DTF 142 IV 207 consid.

8.2). Questo privilegio deriva anche dalla garanzia di un processo equo sancito

dall’art. 6 cifra 1 CEDU e dall’art. 3 CCP ed è strettamente legato alla presunzione

d’innocenza (art. 6 cifra 2 CEDU, art. 32 cpv. 1 Cost. e art. 10 cpv. 1 CCP; decisione

TF 6B_710/2022 del 31.8.2022 consid. 1.1. che rinvia alla DTF 142 IV 207

consid. 8.3. e 9.5. e alla sentenza della Corte EDU Heaney e McGuinness c.

Irlanda del 21.12.2000, n. 34720/97, § 40). Spetta dunque in particolare

all’autorità inquirente provare la colpevolezza dell’imputato; quest’ultimo,

dal canto suo, non deve dimostrare la propria innocenza (decisione TF

6B_710/2022 del 31.8.2022 consid. 1.1.; DTF 127 I 38 consid. 2a; decisione TF 6B_1031/2019

del 1°.9.2020 consid. 1.2.1., non pubblicato in: DTF 146 IV 311; cfr. anche Messaggio

concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p.

1038; BSK StPO – C. RIEDO / G. FIOLKA, op. cit., art. 6 CPP n. 20 e art. 10 CPP

n. 19). Ne discende che le autorità penali devono rispettare la volontà dell’imputato

di rimanere in silenzio riguardo alle accuse a suo carico (decisione TF

6B_710/2022 del 31.8.2022 consid. 1.1.; DTF 143 I 304 consid. 2.3.; sentenze

della Corte EDU Bykov c. Russia del 10.3.2009, n. 4378/02, § 92; Allan c. Regno

Unito del 5.11.2002, n. 48539/99, § 44).

In

linea di principio l’imputato non ha alcun obbligo di collaborare (BSK StPO –

M. ENGLER, op. cit., art. 113 CPP n. 2). Egli è tenuto a tollerare l’apertura

di un procedimento penale e i relativi atti procedurali, compresi eventuali

provvedimenti coercitivi, ma non è invece obbligato a promuovere attivamente il

procedimento e a deporre a proprio carico, in particolare non è tenuto a

deporre o a collaborare in altro modo (cfr. Messaggio concernente

l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1076; BSK StPO

– M. ENGLER, op. cit., art. 113 CPP n. 2 e 3). Le autorità penali non possono

ricorrere a prove ottenute con pressione oppure coercizione in dispregio della

volontà dell’imputato (DTF 142 IV 207 consid. 8.3.1. e riferimenti; DTF 142 II

243.

consid. 3.3.).

Il

divieto dell’obbligo di autoincriminarsi è, tra l’altro, violato se il silenzio

dell’imputato viene considerato come indizio di colpevolezza (decisione TF

6B_1018/2021 del 24.8.2022 consid. 1.3.1.; DTF 138 IV 47 consid. 2.6.1. e

riferimenti).

3.

3.1.

Nel

caso in esame, in data 16.5.2022 il procuratore generale sostituto ha notificato

a RE 1 (tramite il suo patrocinatore) l’imminente chiusura dell’istruzione

penale a suo carico per il reato di grave infrazione qualificata alle norme

della circolazione stradale (art. 90 cpv. 3 LCStr), prospettando la promozione

dell’accusa giusta gli art. 324 ss. CPP. Ha altresì fissato un termine, scadente

il 31.5.2022, per presentare eventuali istanze probatorie (AI 21).

Ne

discende che il magistrato inquirente con il predetto scritto ha rispettato le

formalità previste dall’art. 318 cpv. 1 CPP, concedendo, tra l’altro, all’imputato

e al suo difensore l’opportunità di valutare se presentare eventuali richieste

di prove (ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 318 CPP n. 3).

3.2

Non si

comprende per quale motivo lo stesso giorno con separato scritto il magistrato

inquirente si è dapprima lamentato dell’assenza di una risposta alla sua richiesta

del 6.5.2022 e poi, entro il termine impartito per presentare eventuali istanze

probatorie, ha invitato l’avv. PR 1 ad esprimersi sulla ricostruzione della

velocità eseguita dalla polizia, informandolo parimenti del fatto che “in

caso di nuovo silenzio in merito, verrà ritenuto che non vi sono contestazioni

concernenti l’accertamento della velocità effettuato dalla Polizia, e che

quest’ultimo è quindi accettato dal suo patrocinato” (AI 20).

3.3

Occorre anzitutto

rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dal magistrato inquirente, con

scritto 10/11.5.2022 l’avv. PR 1 ha chiaramente risposto alla sua richiesta del

6.5.2022, comunicandogli che “… sentito il mio assistito, lo stesso mantiene

la posizione assunta in occasione del suo interrogatorio di medesima data, come

da facoltà conferita in forza dell’art. 113 cpv. 1 CPP” (AI 19).

Si

ha dunque che RE 1, ribadendo implicitamente la sua facoltà di non rispondere di

cui si è avvalso durante il suo interrogatorio del 6.5.2022 e invocando pure il

suo diritto di non collaborare al procedimento penale giusta l’art. 113 cpv. 1

CPP, ha deciso di non esprimersi su una prova acquisita agli atti dal pubblico

ministero (l’accertamento della velocità della sua autovettura prima

dell’incidente).

3.4

Sempre con

il suddetto scritto del 16.5.2022, il magistrato inquirente ha invitato l’avv. PR

1, entro il termine scadente il 31.5.2022 (corrispondente al termine impartito

per presentare eventuali istanze probatorie ai sensi dell’art. 318 cpv. 1 frase

2.

CPP), ad esprimersi sull’intenzione del suo assistito di contestare

l’accertamento della velocità, informandolo che, “in caso di nuovo silenzio

in merito”, tale accertamento sarebbe stato considerato come da lui

accettato (AI 20).

Ora,

se corrisponde al vero che il costante e totale rifiuto dell’imputato di non rispondere

non esime l’autorità penale dall’obbligo di concedergli il diritto di essere

sentito e in particolare di orientarlo sui mezzi di prova e sulle conclusioni

preliminari, in modo tale da potergli permettere di decidere se tacere oppure

se esprimersi (con una presa di posizione), d’altro canto l’autorità penale non

può tuttavia esercitare pressioni sull’imputato che in linea di principio rimane

in silenzio, insistendo con una presa di posizione. Se l’imputato dovesse restare

ancora in silenzio, l’autorità penale ha comunque adempiuto al suo dovere di

garantire il diritto di essere sentito (art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e art. 107

cpv. 1 lit. d CPP) [M. JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, Strafprozessrecht, 2020, p.

113].

Va

da sé che il fatto che l’imputato rimanga in silenzio, non permette di

concludere che il controverso accertamento sia stato accettato.

La

richiesta 16.5.2022 del magistrato inquirente appare pertanto inusuale e

irrita.

4.

Il

gravame è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del

reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.--

(quattrocentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali

sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e

incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al

Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

-

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera