60.2022.149
Reclamo contro lo scritto del procuratore pubblico. ricevibilità (in casu né decisione né atto procedurale). art. 113 CPP
17 novembre 2022Italiano18 min
quale unico protagonista RE 1, conducente dell’autovettura __________ targata __________,
Source ti.ch
Incarto n.
60.2022.149
Lugano
17 novembre 2022/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola
Respini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Daniela
Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 24.5.2022 presentato
da
RE
1
patr.
da: PR 1
contro
lo scritto 16.5.2022 del procuratore generale
sostituto Moreno Capella con il quale lo ha invitato ad indicargli, nel
termine impartito per presentare istanze probatorie, se intende contestare la
determinazione della velocità della sua autovettura effettuata dalla polizia (inc.
MP __________);
richiamate le osservazioni 25/27.5.2022
e la duplica 8/9.6.2022 del procuratore generale sostituto, entrambe
concludenti per la reiezione del gravame;
richiamata la replica 2/3.6.2022 di RE 1, mediante la
quale si riconferma nelle proprie allegazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. A
seguito dell’incidente della circolazione stradale verificatosi il __________,
verso le ore __________, in territorio di __________, su __________, avente
quale unico protagonista RE 1, conducente dell’autovettura __________ targata __________,
è stato aperto un procedimento penale a suo carico per titolo di grave
infrazione qualificata alle norme della circolazione stradale (art. 90 cpv. 3
LCStr), in via subordinata di grave infrazione alle norme della circolazione stradale
(art. 90 cpv. 2 LCStr), così come di guida in stato di inattitudine e
violazione del divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol (art. 91 LCStr)
[inc. MP __________].
b. Il
20.4.2022 è stato acquisito agli atti il rapporto di complemento allestito il
15.4.2022 dalla polizia (AI 12), dal quale risulta che la velocità con la
quale, quella notte, RE 1 era transitato su __________ poco prima dell’impatto
(stabilita in 155.62 km/h) era stata calcolata sulla base dei dati emersi
dall’analisi del sistema di videosorveglianza della Città di __________ e della
formula matematica velocità = spazio / tempo.
c. Il
6.5.2022 RE 1 è stato interrogato (per la terza volta) in veste di imputato, dinanzi
al segretario giudiziario, alla presenza del suo legale.
L’imputato, alla
domanda a sapere se accettava l’accertamento della velocità esperita dalla
polizia, si è avvalso della facoltà di non rispondere (VI 6.5.2022, p. 3, AI
17).
d. Lo
stesso giorno il procuratore generale sostituto ha comunicato all’avv. PR 1 di
aver preso atto del suddetto verbale. In merito alla velocità dell’autovettura
prima dell’incidente stabilita in 155.62 km/h, lo ha informato che “… in
caso di contestazione della stessa sottoporrò gli elementi – quali la
registrazione della videosorveglianza di cui ha ricevuto copia al termine del
precitato verbale – a un esame peritale, i cui costi seguiranno la soccombenza”,
assegnandogli un termine di cinque giorni per comunicare se intendeva contestare
questo accertamento (AI 18).
e. Con scritto 10/11.5.2022 l’avv. PR 1 ha comunicato
al magistrato inquirente che, in virtù dell’art. 113 cpv. 1 CPP, il suo
assistito manteneva la posizione assunta in occasione del suo interrogatorio
del 6.5.2022.
f. Con successiva lettera 16.5.2022 il procuratore
generale sostituto ha comunicato al legale di RE 1 quanto segue:
“preso
atto del suo scritto 10 maggio u.s., rilevo l’assenza di risposta alla mia
richiesta del 6 maggio. In data odierna viene intimata la chiusura
dell’istruzione. La invito quindi, nel termine impartito per presentare istanze
probatorie, a voler indicare se intende contestare la determinazione della velocità
del veicolo effettuata, informandola sin d’ora come, in caso di nuovo silenzio
in merito, verrà ritenuto che non vi sono contestazioni concernenti
l’accertamento della velocità effettuato dalla Polizia, e che quest’ultimo è
quindi accettato dal suo patrocinato” (AI 20).
g. Lo
stesso giorno il magistrato inquirente ha comunicato la chiusura
dell’istruzione penale nei confronti di RE 1, prospettando la promozione
dell’accusa giusta gli art. 324 ss. CPP per il reato di grave infrazione qualificata
alle norme della circolazione stradale (art. 90 cpv. 3 LCStr) e fissando un
termine (scadente il 31.5.2022) per presentare eventuali istanze probatorie e
per consultare gli atti.
h. Con il presente gravame RE 1 chiede di annullare lo
scritto 16.5.2022 del procuratore generale sostituto, ritenendolo una decisione
ai sensi dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP.
Il
reclamante censura, in via principale, la violazione del diritto, segnatamente
dell’art. 113 CPP e, in via subordinata, l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 393
cpv. 2 lit. a e lit. c CPP.
Sostiene,
richiamando i principi sanciti dall’art. 113 CPP, che “… pretendere
dall’imputato che egli partecipi attivamente al procedimento, in casu
esprimendosi sulle risultanze probatorie relative al rilevamento della
velocità, equivale de facto – ma anche de iure – ad ammettere i fatti
determinanti per ritenere la commissione del reato ossia, detto altrimenti,
proprio a “incriminarsi da solo” (reclamo 24.5.2022, p. 5).
Evidenzia,
tra l’altro, che “se il pubblico ministero ritiene le prove raccolte
insufficienti per convincere intimamente il giudice della commissione del reato
ascritto all’imputato, non gli resta che esperire i dovuti accertamenti
complementari (peraltro già preannunciati). Se, per contro, … dovesse ritenere
gli elementi raccolti sufficienti, non gli necessita certamente di una presa di
posizione del reclamante, meno che mai di una sua accettazione – espressa o
tacita – della velocità rilevata” (reclamo 24.5.2022, p. 6).
Adduce
altresì che nella misura in cui la Corte dei reclami dovesse ritenere che il
provvedimento impugnato sia lecito, lo stesso sarebbe ad ogni modo da
considerarsi inadeguato. Con il suo agire il magistrato inquirente avrebbe “cercato
di forzare l’imputato ad ammettere i fatti” contro la sua volontà,
segnatamente di avvalersi del diritto di non collaborare al procedimento (in
particolare con riferimento all’amministrazione delle prove) [reclamo
24.5.2022, p. 6].
i. Con le proprie osservazioni 25/27.5.2022 il magistrato
inquirente rileva che lo scritto impugnato non sarebbe manifestamente una
decisione ai sensi dell’art. 393 CPP, trattandosi invece “di una semplice
domanda di determinazione in merito a un mezzo di prova”. A suo dire, per economia processuale e nell’interesse
dello stesso imputato, con questa comunicazione gli è stata data la facoltà di
richiedere un esame peritale (che non verrebbe esperito in mancanza di
contestazione), ma non gli è stato chiesto di deporre a proprio carico.
j. Con replica 2/3.6.2022 RE 1 contesta le argomentazioni
del magistrato inquirente, sostenendo in particolare che non si può privare
l’imputato del diritto di non collaborare (che ingloba anche il diritto di non
esprimersi sulle risultanze probatorie) per economia processuale. Afferma
altresì che il magistrato inquirente sembrerebbe dare per assodato che un
eventuale perizia non farebbe altro che confermare la correttezza della
valutazione esperita dalla polizia, con i relativi costi da porre a carico
dell’imputato. Laddove una perizia dovesse essere “necessaria lo sarebbe in
forza dell’insufficiente attendibilità del rilevamento effettuato dalla polizia,
ipotesi che tuttavia il pubblico ministero sembra aver scartato disponendo la
chiusura dell’istruttoria senza esperire la ventilata valutazione tecnica.
Nessuna necessità, dunque, di reperire l’espresso parere del reclamante – meno
che mai nel suo interesse – in merito al rilevamento della velocità”
(replica 2/3.6.2022, p. 2).
k. Con duplica 8/9.6.2022 il magistrato inquirente
ribadisce che il reclamo sarebbe manifestamente irricevibile, ma anche temerario,
non essendo lo scritto impugnato né una decisione né un atto procedurale ai
sensi dell’art. 393 CPP. Richiama altresì una decisione del Tribunale federale
da cui risulterebbe una fattispecie analoga al caso concreto. Si riconferma
nella sua richiesta, rimettendosi ad ogni modo al prudente giudizio di questa
Corte.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
Con
decreto 24.5.2022 non è stato concesso al gravame il postulato effetto
sospensivo in difetto di un danno irreparabile.
1.2
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine
di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento,
contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle
autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è
espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con
riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art.
385.
CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.3
Il gravame, inoltrato il 24.5.2022 contro lo scritto
16.5.2022
del magistrato inquirente con cui ha assegnato a RE 1 un termine
scadente il 31.5.2022 per eventualmente contestare la determinazione della
velocità della sua autovettura eseguita dalla polizia, è tempestivo (siccome
presentato nel termine di dieci giorni di cui all’art. 396 cpv. 1 CPP).
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
1.4
Ai
sensi dell’art. 393 CPP il reclamo è ammissibile contro decisioni, atti
procedurali o omissioni che si manifestano all’esterno e che toccano
direttamente gli interessi giuridicamente protetti delle parti (BSK StPO – P.
GUIDON, 2. ed., art. 393 CPP n. 6; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP
n. 10; N. SCHMID / D. JOSITSCH – StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 393 CPP n.
2).
Nell’ambito
del CPP una decisione è un provvedimento concreto e individuale della polizia,
del pubblico ministero, di un’autorità competente in materia di contravvenzione
o di un giudice che, sulla base dello stesso CPP, ha effetti giuridici
vincolanti per il destinatario (ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP
n. 10; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 6).
Occorre
distinguere da queste decisioni le garanzie, le informazioni, le raccomandazioni
e gli avvertimenti dell’autorità che non hanno conseguenze giuridiche vincolanti
(ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 10).
Un
reclamo è in particolare ammissibile solo se è già stata presa una decisione su
un (possibile) oggetto del ricorso. Tale circostanza può apparire ovvia, ma
nella prassi non è sempre così, soprattutto quando vi è un’ampia corrispondenza
tra il pubblico ministero e il patrocinatore della parte, e non è chiaro se sia
stata presa una decisione. Il reclamo è inammissibile se, secondo la logica del
procedimento, la decisione impugnata non poteva ancora essere emanata, e ciò a
prescindere dall’errata designazione (ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393
CPP n. 10a).
Non
solo le decisioni, ma anche altri atti procedurali sono impugnabili, ma non
tutte le attività di un’autorità di perseguimento penale sono però qualificabili
come atti procedurali. Nel caso di un atto procedurale l’autorità deve aver
compiuto in primo luogo un’azione attiva (assumendo ad esempio prove o
respingendo la domanda di una parte). Oltre a ciò, questa azione deve essere un
atto che faccia avanzare il procedimento penale e che in tal modo incida sulla
posizione giuridica dei suoi partecipanti (ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit.,
art. 393 CPP n. 11; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 6).
1.5
RE 1 impugna
lo scritto 16.5.2022 del procuratore pubblico con il quale lo ha invitato ad
indicare (entro il termine scadente il 31.5.2022), se intende contestare la determinazione
della velocità della sua autovettura effettuata dalla polizia, informandolo
che, “in caso di nuovo silenzio in merito”, tale accertamento sarebbe
stato considerato come da lui accettato.
A
giudizio del reclamante il suddetto scritto sarebbe qualificabile come una
decisione ai sensi dell’art. 393 CPP e dunque impugnabile. I suoi effetti
giuridici sarebbero quelli di privarlo dei suoi diritti proceduralmente
garantiti (con riferimento all’art. 113 CPP) e di mutare inevitabilmente la sua
posizione giuridica nell’ambito del procedimento penale in “imputato reo
confesso” con tutte le conseguenze che ne derivano (art. 160 CPP).
A
torto.
Nel
caso concreto lo scritto 16.5.2022 del procuratore pubblico non può essere
considerato una decisione ai sensi dell’art. 393 CPP, non avendo alcun effetto
giuridico vincolante per RE 1. Neppure può essere qualificato come un atto procedurale,
poiché il suo contenuto non incide sulla sua posizione giuridica di imputato.
In
particolare lo scritto impugnato non limita/intacca il diritto di non autoincriminarsi,
il diritto di non rispondere e di tacere così come il diritto di non
collaborare sanciti dall’art. 113 CPP di RE 1 e tantomeno può mutare la sua
posizione di imputato, non essendo stato costretto dal procuratore pubblico ad
ammettere i fatti (in relazione alla ricostruzione della velocità) e dunque a
partecipare attivamente al procedimento contro la sua volontà, come si vedrà in
seguito.
Il
reclamo 24.5.2022 è pertanto irricevibile, in mancanza di una decisione
impugnabile e non va quindi esaminato nel merito.
2.
Abbondanzialmente va comunque ricordato quanto
segue.
2.1
Le
autorità penali, compresi gli organi del pubblico ministero, sono indipendenti
nell’applicazione del diritto e sottostanno soltanto al diritto (art. 4 cpv. 1
in relazione con l’art. 12 lit. b CCP). Il pubblico ministero, responsabile
dell’esercizio uniforme della pretesa punitiva dello Stato (art. 16 cpv. 1
CPP), ha il compito di dirigere la procedura preliminare, di perseguire i reati
nell’ambito dell’istruzione e, se del caso, di promuovere e di sostenere
l’accusa (art. 16 cpv. 2 CPP). Giusta l’art. 6 CPP le autorità giudiziarie
accertano d’ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, sia riguardo al
reato sia riguardo all’imputato (cpv. 1); esse esaminano con la medesima cura
le circostanze a carico e a discarico (cpv. 2) [decisione TF 1B_118/2021 del
13.7.2021
consid. 3.2.].
Nell’ambito dell’istruzione il pubblico
ministero deve dunque accertare i fatti e ne deve determinare le conseguenze
giuridiche in modo tale da poter chiudere la procedura preliminare (art. 308
cpv. 1 CPP).
2.2
Giusta
l’art. 113 cpv. 1 CPP l’imputato non è tenuto a deporre a proprio carico; ha
segnatamente facoltà di non rispondere e di non collaborare al procedimento (art.
113.
cpv. 1 frase 1 e frase 2 CPP). Deve tuttavia sottoporsi ai provvedimenti
coercitivi previsti dalla legge (art. 113 cpv. 1 frase 3 CPP). Se l’imputato
rifiuta di collaborare, il procedimento prosegue comunque (art. 113 cpv. 2
CPP).
La
garanzia del diritto di non autoincriminarsi nei procedimenti penali (“nemo
tenetur se ipsum accusare”) e, come parte integrante, il diritto di non
rispondere, sono esplicitamente ancorati nei diritti fondamentali: secondo
l’art. 14 cifra 3 lit. g. del Patto internazionale sui diritti civili e
politici (Patto ONU II; RS 0.103.2), una persona accusata di un reato non può
essere costretta a deporre contro sé stessa od a dichiararsi colpevole
(decisione TF 6B_710/2022 del 31.8.2022 consid. 1.1.; DTF 142 IV 207 consid.
8.2). Questo privilegio deriva anche dalla garanzia di un processo equo sancito
dall’art. 6 cifra 1 CEDU e dall’art. 3 CCP ed è strettamente legato alla presunzione
d’innocenza (art. 6 cifra 2 CEDU, art. 32 cpv. 1 Cost. e art. 10 cpv. 1 CCP; decisione
TF 6B_710/2022 del 31.8.2022 consid. 1.1. che rinvia alla DTF 142 IV 207
consid. 8.3. e 9.5. e alla sentenza della Corte EDU Heaney e McGuinness c.
Irlanda del 21.12.2000, n. 34720/97, § 40). Spetta dunque in particolare
all’autorità inquirente provare la colpevolezza dell’imputato; quest’ultimo,
dal canto suo, non deve dimostrare la propria innocenza (decisione TF
6B_710/2022 del 31.8.2022 consid. 1.1.; DTF 127 I 38 consid. 2a; decisione TF 6B_1031/2019
del 1°.9.2020 consid. 1.2.1., non pubblicato in: DTF 146 IV 311; cfr. anche Messaggio
concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p.
1038; BSK StPO – C. RIEDO / G. FIOLKA, op. cit., art. 6 CPP n. 20 e art. 10 CPP
n. 19). Ne discende che le autorità penali devono rispettare la volontà dell’imputato
di rimanere in silenzio riguardo alle accuse a suo carico (decisione TF
6B_710/2022 del 31.8.2022 consid. 1.1.; DTF 143 I 304 consid. 2.3.; sentenze
della Corte EDU Bykov c. Russia del 10.3.2009, n. 4378/02, § 92; Allan c. Regno
Unito del 5.11.2002, n. 48539/99, § 44).
In
linea di principio l’imputato non ha alcun obbligo di collaborare (BSK StPO –
M. ENGLER, op. cit., art. 113 CPP n. 2). Egli è tenuto a tollerare l’apertura
di un procedimento penale e i relativi atti procedurali, compresi eventuali
provvedimenti coercitivi, ma non è invece obbligato a promuovere attivamente il
procedimento e a deporre a proprio carico, in particolare non è tenuto a
deporre o a collaborare in altro modo (cfr. Messaggio concernente
l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1076; BSK StPO
– M. ENGLER, op. cit., art. 113 CPP n. 2 e 3). Le autorità penali non possono
ricorrere a prove ottenute con pressione oppure coercizione in dispregio della
volontà dell’imputato (DTF 142 IV 207 consid. 8.3.1. e riferimenti; DTF 142 II
243.
consid. 3.3.).
Il
divieto dell’obbligo di autoincriminarsi è, tra l’altro, violato se il silenzio
dell’imputato viene considerato come indizio di colpevolezza (decisione TF
6B_1018/2021 del 24.8.2022 consid. 1.3.1.; DTF 138 IV 47 consid. 2.6.1. e
riferimenti).
3.
3.1.
Nel
caso in esame, in data 16.5.2022 il procuratore generale sostituto ha notificato
a RE 1 (tramite il suo patrocinatore) l’imminente chiusura dell’istruzione
penale a suo carico per il reato di grave infrazione qualificata alle norme
della circolazione stradale (art. 90 cpv. 3 LCStr), prospettando la promozione
dell’accusa giusta gli art. 324 ss. CPP. Ha altresì fissato un termine, scadente
il 31.5.2022, per presentare eventuali istanze probatorie (AI 21).
Ne
discende che il magistrato inquirente con il predetto scritto ha rispettato le
formalità previste dall’art. 318 cpv. 1 CPP, concedendo, tra l’altro, all’imputato
e al suo difensore l’opportunità di valutare se presentare eventuali richieste
di prove (ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 318 CPP n. 3).
3.2
Non si
comprende per quale motivo lo stesso giorno con separato scritto il magistrato
inquirente si è dapprima lamentato dell’assenza di una risposta alla sua richiesta
del 6.5.2022 e poi, entro il termine impartito per presentare eventuali istanze
probatorie, ha invitato l’avv. PR 1 ad esprimersi sulla ricostruzione della
velocità eseguita dalla polizia, informandolo parimenti del fatto che “in
caso di nuovo silenzio in merito, verrà ritenuto che non vi sono contestazioni
concernenti l’accertamento della velocità effettuato dalla Polizia, e che
quest’ultimo è quindi accettato dal suo patrocinato” (AI 20).
3.3
Occorre anzitutto
rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dal magistrato inquirente, con
scritto 10/11.5.2022 l’avv. PR 1 ha chiaramente risposto alla sua richiesta del
6.5.2022, comunicandogli che “… sentito il mio assistito, lo stesso mantiene
la posizione assunta in occasione del suo interrogatorio di medesima data, come
da facoltà conferita in forza dell’art. 113 cpv. 1 CPP” (AI 19).
Si
ha dunque che RE 1, ribadendo implicitamente la sua facoltà di non rispondere di
cui si è avvalso durante il suo interrogatorio del 6.5.2022 e invocando pure il
suo diritto di non collaborare al procedimento penale giusta l’art. 113 cpv. 1
CPP, ha deciso di non esprimersi su una prova acquisita agli atti dal pubblico
ministero (l’accertamento della velocità della sua autovettura prima
dell’incidente).
3.4
Sempre con
il suddetto scritto del 16.5.2022, il magistrato inquirente ha invitato l’avv. PR
1, entro il termine scadente il 31.5.2022 (corrispondente al termine impartito
per presentare eventuali istanze probatorie ai sensi dell’art. 318 cpv. 1 frase
2.
CPP), ad esprimersi sull’intenzione del suo assistito di contestare
l’accertamento della velocità, informandolo che, “in caso di nuovo silenzio
in merito”, tale accertamento sarebbe stato considerato come da lui
accettato (AI 20).
Ora,
se corrisponde al vero che il costante e totale rifiuto dell’imputato di non rispondere
non esime l’autorità penale dall’obbligo di concedergli il diritto di essere
sentito e in particolare di orientarlo sui mezzi di prova e sulle conclusioni
preliminari, in modo tale da potergli permettere di decidere se tacere oppure
se esprimersi (con una presa di posizione), d’altro canto l’autorità penale non
può tuttavia esercitare pressioni sull’imputato che in linea di principio rimane
in silenzio, insistendo con una presa di posizione. Se l’imputato dovesse restare
ancora in silenzio, l’autorità penale ha comunque adempiuto al suo dovere di
garantire il diritto di essere sentito (art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e art. 107
cpv. 1 lit. d CPP) [M. JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, Strafprozessrecht, 2020, p.
113].
Va
da sé che il fatto che l’imputato rimanga in silenzio, non permette di
concludere che il controverso accertamento sia stato accettato.
La
richiesta 16.5.2022 del magistrato inquirente appare pertanto inusuale e
irrita.
4.
Il
gravame è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del
reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.--
(quattrocentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali
sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e
incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al
Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
-
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera