60.2022.153
Istanza di ricusazione dell'accusatore privato nei confronti del procuratore pubblico. errori
5 ottobre 2022Italiano28 min
diari e cartoline, beni che gli avrebbe donato la figlia unica dell’artista – ha denunciato __________ per appropriazione
Source ti.ch
Incarto n.
60.2022.153
Lugano
5 ottobre 2022/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di
ricusazione 30/31.5.2022 presentata da
RE 1, ,
patr. da: PR 1, ,
nei confronti del procuratore pubblico Andrea
Gianini, titolare del procedimento penale dipendente da suo esposto
presentato il 10.7.2020 a carico di ignoti, identificati segnatamente
in __________ ed in __________, per titolo di diffamazione, calunnia e,
ancora, denuncia mendace (inc. MP 2020.5508);
richiamati gli scritti 1.6.2022,
13.6.2022 e 28.6.2022 del magistrato inquirente – che ha postulato la reiezione
dell’istanza – e 7/8.6.2022 e 7/8.7.2022 di RE 1 – che si è confermato nelle
sue argomentazioni –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Il 31.3./1.4.2020 RE 1 – che si è descritto archivista a vita e proprietario
degli “__________” (__________), composti segnatamente da lettere, fotografie,
diari e cartoline, beni che gli avrebbe donato la figlia unica dell’artista – ha denunciato __________ per appropriazione
indebita e/o truffa e falsità in documenti, rimproverandole di essersi
indebitamente impossessata degli __________.
Nel
contesto del procedimento (inc. MP 2020.2730) il 24.4.2020 il pubblico
ministero ha disposto il sequestro degli A__________. Essi sono stati
sequestrati a __________ il 27.4.2020.
b. Il
10.7.2020 (AI 1) RE 1 ha denunciato/querelato ignoti, identificati segnatamente
in __________ ed in __________, per diffamazione, calunnia e denuncia mendace
in merito al contenuto dell’articolo intitolato “__________” pubblicato il ___),
in cui veniva riportato quanto sarebbe stato rivelato dalla giornalista __________
e dal criminologo __________, autori del libro-inchiesta “__________”.
Nell’articolo
in questione veniva esposto, in particolare, che i predetti avrebbero addotto
che il materiale componente gli __________ era giunto in Svizzera dopo essere
stato indebitamente sottratto allo Stato italiano, che nel 2006 gli __________
erano stati ceduti al patrimonio nazionale italiano dalla nipote di __________
e che gli __________, con un accordo sospetto tra RE 1 e __________, erano poi
definitivamente “volati” all’estero. Tutti questi fatti, secondo il
denunciante/querelante, non sarebbero stati veritieri.
RE
1 si è costituito accusatore privato.
Il
suddetto esposto è stato registrato come inc. MP 2020.5508.
c. Con
scritto 17.9.2021 (AI 38), nel procedimento penale inc. MP 2020.5508, il
procuratore pubblico ha interpellato il Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo, IT – Roma.
Il
magistrato inquirente ha ricordato che era titolare di un procedimento per
appropriazione indebita nel cui contesto aveva disposto il sequestro degli __________
e di un procedimento per reati contro l’onore per esternazioni formulate da __________
e da __________ nei confronti di RE 1. Ha indicato che secondo i querelati
esistevano documenti attestanti l’interesse dello Stato italiano agli __________.
RE 1, da parte sua, aveva prodotto uno scritto 3.6.2019 (allegato ad AI 10) dell’allora
soprintendente del citato Ministero, secondo cui gli __________ non erano stati
dichiarati di interesse culturale, essendo composti da testimonianze sporadiche
dell’artista e da altra documentazione definita “letteratura grigia”.
Il
pubblico ministero ha aggiunto che, per stabilire se determinate esternazioni
configurassero, o meno, i reati di diffamazione o di calunnia, doveva appurare
quale fosse, per lo Stato italiano, l’importanza che rivestiva il materiale di
cui agli __________.
Ha
specificato che aveva già domandato precisazioni in merito alla Procura di IT –
Roma, senza nondimeno ricevere risposta.
Il
procuratore pubblico ha quindi chiesto al soprintendente del Ministero per i
beni e le attività culturali e per il turismo di indicare se lo Stato italiano
fosse, o meno, interessato ad acquistare – oppure anche solo a tutelare,
eventualmente quale “bene culturale privato” – i cimeli di cui agli __________
rispettivamente di segnalare se tali beni fossero di esclusiva pertinenza
privata.
Ha
infine evidenziato che una risposta diretta ed inequivocabile avrebbe permesso
di definire non solo la fattispecie penale di sua competenza, ma anche
l’aspetto civilistico che comprendeva la facoltà di alienare liberamente, in
tutto od in parte, detti cimeli, informazione che avrebbe avuto un interesse
nel caso principale (ossia nel procedimento per titolo di appropriazione
indebita).
d. Il
12.10.2021 (AI 42) è pervenuta al pubblico ministero la presa di posizione del
Ministero della cultura, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio,
IT – Roma, in cui esso ha indicato che, come già espresso nello scritto
3.6.2019, gli __________ non erano stati dichiarati di interesse culturale, per
cui non erano un bene culturale per lo Stato italiano. Ha aggiunto che non si
poteva escludere che il corpus documentale, sequestrato dal Ministero
pubblico, costituisse documentazione ulteriore rispetto a quella visionata in
occasione di un sopralluogo conoscitivo del 14.11.2011. In tal caso, il suo
interesse storico particolarmente importante avrebbe dovuto essere valutato
dalla Soprintendenza al fine di disporre gli eventuali conseguenti
provvedimenti di tutela e di rispondere alle questioni poste dal magistrato
inquirente.
Ha
chiesto di ricevere un elenco dettagliato (corredato da eventuale
documentazione fotografica) dei pezzi che componevano tale corpus o
comunque ogni informazione utile per conoscere la natura e la consistenza della
documentazione sequestrata.
e. Il
12.10.2021 (AI 43) il procuratore pubblico ha inviato a RE 1 copia del citato
scritto del Ministero della cultura, Soprintendenza Archivistica e
Bibliografica del Lazio, rimarcando che esso confermava lo scritto 3.6.2019
(secondo cui gli __________ non erano stati dichiarati di interesse culturale).
Ha invitato l’accusatore privato, in ossequio al diritto di essere sentito, a
determinarsi in merito alla richiesta della Soprintendenza, domandandogli se si
opponesse all’invio del catalogo degli oggetti allestito da __________,
archivista di US – New York, trasmesso da __________ (inc. MP 2020.2730).
f. Con
scritto 30.11./1.12.2021 (AI 46), dopo sollecito (AI 45), RE 1 ha comunicato al
magistrato inquirente che avrebbe valutato senz’altro di mettersi in contatto
direttamente con l’autorità amministrativa italiana per fornirle,
all’occasione, collaborazione e quindi pure le informazioni che essa,
attraverso il procuratore pubblico, chiedeva in merito agli __________.
g. Il
pubblico ministero, con scritto 1.12.2021 a RE 1 (AI 47), ha evidenziato che
nel procedimento penale quest’ultimo è parte, per cui riteneva non soltanto
poco opportuno, ma anche irrituale e dunque da evitare assolutamente, che si
rivolgesse direttamente alla Soprintendenza dei Beni Culturali del Lazio, passo
che aveva già intrapreso il magistrato inquirente. Ha segnalato che la
trasmissione del catalogo allestito da __________ era l’unica soluzione possibile
in vista di determinare l’interesse oggettivo dello Stato italiano rispetto
agli oggetti di cui agli __________. Pertanto, per un celere chiarimento della
fattispecie, che presupponeva l’acquisizione della posizione ufficiale della
Soprintendenza, ha diffidato RE 1 dall’intervenire direttamente presso la
Soprintendenza dei Beni Culturali del Lazio. Ha invitato a pronunciarsi sulla
richiesta di quest’ultima.
h. Il
2.12.2021 (AI 49), prendendo posizione sullo scritto dello stesso giorno di RE
1 (AI 48), il procuratore pubblico ha anzitutto indicato che, al fine del procedimento
penale, era necessario ottenere una risposta del competente ufficio che non
fosse mediata da una delle parti. Ha addotto che, per poter acquisire prove non
opinabili, aveva ritenuto di dover diffidare RE 1, facendo leva sulla buona
fede (era stata omessa qualsiasi sanzione, compreso il richiamo giusta l’art.
292 CP), dall’intraprendere un passo che qualsiasi controparte avrebbe avuto
(agevole) modo non solo di interpretare negativamente, ma anche di
strumentalizzare, dilatando ulteriormente i tempi.
Il
pubblico ministero ha affermato che, viste le opposte posizioni delle parti al
procedimento, gli sembrava pacifico che soltanto una risposta diretta della
Soprintendenza avrebbe potuto chiarire se gli oggetti sequestrati non fossero
oggettivamente di interesse per lo Stato italiano, nel qual caso ci sarebbero
stati i presupposti per procedere all’interrogatorio dei denunciati/querelati
e, parimenti, per addivenire ad una definizione del procedimento penale.
i. Il
10/13.12.2021 (AI 50) RE 1 ha presentato reclamo a questa Corte postulando che la
pronuncia 1.12.2021 del magistrato inquirente fosse annullata e che a
quest’ultimo fosse ordinato di procedere oltre e senza ritardo nell’istruzione
disponendo l’interrogatorio di __________ e di __________.
Il
reclamante, ricordati segnatamente il procedimento penale inc. MP 2020.2730, il
suo esposto 10.7.2020, i seguenti atti istruttori e lo scambio di
corrispondenza tra il procuratore pubblico ed il suo legale, ha rilevato che
l’eventuale interesse futuro dello Stato italiano ed ogni altra futura dichiarazione
dello Stato italiano circa lo statuto di “bene culturale” – a quel
momento non dato – degli __________, sarebbero state circostanze del
tutto anodine ed irrilevanti per il procedimento. Le affermazioni ritenute
lesive del suo onore rispettivamente fondanti il reato di denuncia mendace avrebbero
infatti dovuto essere valutate alla luce delle circostanze (di fatto e di
diritto), e quindi anche dello statuto degli __________, nel marzo 2015,
momento in cui essi, per decisione e cura del proprietario, sarebbero stati
importati in Svizzera, ovvero al più tardi nel luglio 2020, momento in cui le
affermazioni sarebbero state fatte e propagate dai media. Le asserzioni lesive
dell’onore nulla avrebbero comunque avuto a che vedere con l’interesse (attuale
o futuro) dello Stato italiano sugli __________.
La
diffida 1.12.2021 del magistrato inquirente sarebbe stata inadeguata,
arbitraria ed illegittima (siccome senza base legale).
j. Con
giudizio 60.2021.373 dell’1.4.2022 (AI 58) questa Corte ha dichiarato
irricevibile il gravame di RE 1.
La
Corte ha ritenuto manifesto che una simile diffida non avesse alcuna portata
giuridica: si trattava unicamente di un invito del procuratore pubblico
all’accusatore privato di non agire presso tale autorità italiana. La diffida
non si fondava in effetti su alcuna base legale, che difatti il pubblico
ministero non esplicitava. L’art. 73 cpv. 2 CPP, a prescindere dal fatto che in
concreto non si trattava di serbare segreti, non era peraltro base legale per
imporre un divieto di contattare. Il fatto che la diffida non fosse vincolante
per RE 1 era del resto riconosciuto dallo stesso procuratore pubblico nel suo
scritto 2.12.2021. Si doveva quindi concludere che la diffida di cui allo
scritto 1.12.2021 del magistrato inquirente non fosse una decisione giusta
l’art. 80 cpv. 1 CPP, per cui non era impugnabile ai sensi dell’art. 393 cpv. 1
lit. a CPP.
Questa
Corte ha tuttavia esposto alcune considerazioni sul caso.
Il
procedimento a carico di ignoti, identificati segnatamente in __________ ed in __________,
era pendente per i reati di diffamazione, calunnia e denuncia mendace in
relazione al contenuto dell’articolo intitolato “__________” pubblicato il __________
sul sito del __________. Il magistrato inquirente, in applicazione dell’art.
308 cpv. 1 CPP, nell’ambito dell’istruzione, doveva dunque accertare i fatti e
determinarne le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere la
procedura preliminare. Doveva perciò, in altre parole, stabilire se quanto
riportato nel suddetto articolo adempisse i reati ipotizzati. Questa Corte ha
ricordato che, per i reati contro l’onore, l’onere della prova competeva al colpevole,
non al procuratore pubblico. Non spettava inoltre al pubblico ministero, e più
in generale alle autorità penali, risolvere vertenze di carattere civile, da
definire – per l’appunto – con i mezzi messi a disposizione dal diritto civile.
Ha invitato il magistrato inquirente a portare a termine senza indugio il
procedimento e ad emanare le relative decisioni.
k. Con
scritto 25.4.2022 (AI 59) il pubblico ministero, richiamata la pronuncia di
questa Corte, ha rinnovato a RE 1 la soluzione proposta concernente la
trasmissione alla Soprintendenza archivistica del Lazio del catalogo allestito
da __________. Ha aggiunto che, sulla scorta della risposta che sarebbe giunta
da IT – Roma, in quanto proveniente da un ente interessato da aspetti storici e
culturali, ma non dall’esito del procedimento penale, le rispettive posizioni
delle parti avrebbero potuto essere meglio, se non definitivamente, demarcate.
Ha rilevato che, qualora RE 1 avesse dovuto opporsi a tale modo di procedere, non
sarebbe stato possibile mettere la Soprintendenza archivistica del Lazio nella
condizione di fornire una risposta. Conseguentemente, l’inchiesta si sarebbe
trovata a fare i conti con le posizioni opposte delle parti, che di fatto non
coincidevano con le premesse necessarie per rendere una decisione oggettiva.
l. Con
scritto 28/29.4.2022 (AI 60) RE 1 ha riaffermato che quanto addotto da __________
e da __________ sarebbe stato assolutamente falso, come sarebbe emerso dagli
atti. Il contenuto dell’eventuale risposta delle autorità italiane sarebbe
stata una circostanza del tutto estranea al procedimento penale, alla sua
istruzione ed alle determinazioni attese. Ha contestualmente presentato istanza
probatoria affinché __________ e __________ fossero interrogati, eventualmente
tramite rogatoria, atto che avrebbe reputato urgente per l’istruzione.
m. Il
procuratore pubblico, il 29.4.2022 (AI 61), ha comunicato a RE 1 che, a quello
stadio, in luogo di sentire subito i denunciati/querelati che, come era presumibile,
si sarebbero limitati a ribadire i loro argomenti senza che l’emersione della
verità e quindi la definizione del procedimento ne avrebbe tratto giovamento,
riteneva non solo opportuno ma necessario che il catalogo venisse trasmesso
senza tante tergiversazioni alla Soprintendenza archivistica del Lazio affinché
potesse fornire la risposta determinante, preventiva a qualsiasi
interrogatorio. Per il magistrato inquirente, gli interrogatori dei
denunciati/querelati, sulla scorta di questa presa di posizione, avrebbero
avuto ben altra valenza.
n. Con
scritto 23/24.5.2022 (AI 64) RE 1 ha manifestato al procuratore pubblico di non
aderire alla richiesta di trasmettere alla Soprintendenza archivistica del
Lazio il catalogo allestito da __________. Ha indicato che gli atti di querela
e di denuncia avrebbero infatti dovuto essere valutati, per quanto atteneva
allo “status” degli __________ e per rapporto alle affermazioni
incriminate, alla luce della situazione vigente nel periodo delle esternazioni,
non già di quella di una ipotetica ed a divenire futura situazione derivante da
un eventuale, ancorché improbabile, interessamento futuro da parte dello Stato
italiano. Ha richiamato il tenore del suo scritto 28.4.2022 in relazione agli
atti istruttori più volte sollecitati (interrogatorio dei
denunciati/querelati).
o. Con
decreto 24.5.2022 (AI 65) il pubblico ministero ha comunicato alle parti l’imminente
chiusura dell’istruzione prospettando l’abbandono del procedimento ed
assegnando un termine per presentare eventuali istanze probatorie e di
indennità ex art. 429 CPP.
p. Il
medesimo giorno (AI 66) il magistrato inquirente si è pronunciato sullo scritto
23/24.5.2022 (AI 64) di RE 1. Ha constatato che la sua posizione lasciava in
sospeso non pochi interrogativi, fra i quali l’eventualità che egli avesse
timore che dalla Soprintendenza archivistica del Lazio potesse giungere una
risposta diversa dallo scritto 3.6.2019, aspetto questo sufficientemente
rilevante da non poter essere ignorato. Per il procuratore pubblico, visto lo
scritto 12.10.2021 con cui la Soprintendenza chiedeva di conoscere la
composizione degli archivi, la risposta data a RE 1 tre anni orsono non poteva
più essere ritenuta sufficiente per fungere da contestazione da rivolgere ai
denunciati/querelati. D’altra parte, una conferma di quanto sosteneva RE 1,
affidata al pubblico ministero, sarebbe certamente stata non solo utile alla
sua posizione, ma probabilmente anche conclusiva. Qualora __________ e __________
avessero dovuto essere sentiti, con ogni probabilità in Italia, essi avrebbero
confermato la loro posizione. Tenuto conto delle posizioni contrastanti delle
parti, in assenza di una dichiarazione chiara e puntuale di un terzo, quale
sarebbe stata la Soprintendenza archivistica del Lazio, la fattispecie non
sarebbe stata chiarita in alcun modo con l’oggettività necessaria per fondare
una decisione. Di conseguenza, richiamata la giurisprudenza sull’apprezzamento
anticipato delle prove, non ravvedendo ulteriori misure istruttorie idonee per
chiarire i fatti, il procuratore pubblico ha comunicato di trasmettere a RE 1
in allegato la suddetta decisione in applicazione dell’art. 318 CPP.
q. Con
istanza 30/31.5.2022 RE 1 postula la ricusazione del magistrato inquirente
giusta l’art. 56 lit. f CPP.
L’istante,
ricordati i fatti ed i reati ipotizzati a carico di __________ e __________, adduce
che – con i documenti da lui prodotti – avrebbe fornito la prova della falsità
delle affermazioni incriminate. Avrebbe domandato l’audizione dei
denunciati/querelati. Si inserirebbe in questo contesto la richiesta del
magistrato inquirente di sostituire, ovvero di comunque posticipare, l’interrogatorio
degli imputati con l’invio alle autorità italiane del noto catalogo al fine di
ottenere la conferma del contenuto dello scritto 3.6.2019, se non addirittura
di ottenere la verifica o la prova che gli imputati avrebbero “detto o
divulgato cose vere oppure provato di avere avuto seri motivi di considerarle
vere in buona fede.”. Questa Corte, nel suo giudizio, avrebbe nondimeno
indicato che la prova liberatoria spettava al colpevole, non al procuratore pubblico.
I
fatti su cui si fonderebbe l’istanza di ricusazione consisterebbero e
coinciderebbero con talune affermazioni del magistrato inquirente di cui al suo
scritto 24.5.2022 accompagnante la comunicazione dell’imminente chiusura
dell’istruzione, da ritenere nel loro senso e contenuto complessivo. Per
l’istante, tale contenuto susciterebbe e farebbe trasparire un atteggiamento
parziale nei suoi confronti, come pure l’apparenza di una parzialità anche
futura, e con ciò evidentemente un atteggiamento incomprensibilmente “prudente”
nei confronti degli imputati, che non troverebbe né potrebbe trovare
giustificazione oppure spiegazione neppure a seguito dei diretti contatti
telefonici del pubblico ministero con gli imputati, invero promossi da questi
ultimi, agli atti dell’incarto.
Trasparirebbe,
per tutto questo, una prevenzione del magistrato inquirente nel procedimento
penale. Da un lato perché con tale comunicazione il pubblico ministero
anticiperebbe la sua decisione (negativa) circa l’assunzione delle prove che
l’istante avrebbe potuto e potrebbe chiedere in seguito alla comunicazione in
applicazione dell’art. 318 cpv. 1 CPP, peraltro con un anticipato apprezzamento
senz’altro incline a favorire la posizione degli imputati. Dall’altro lato in
quanto il procuratore pubblico paleserebbe il suo rifiuto, incomprensibile e
pure inspiegato, di dare seguito alle istruzioni rese da questa Corte con
giudizio 1.4.2022.
r. Delle
ulteriori argomentazioni e delle osservazioni del pubblico ministero si dirà,
se necessario per il giudizio, in seguito.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
La
giurisdizione di reclamo – nel Cantone Ticino, la Corte dei reclami penali
(art. 62 LOG) – è competente a decidere sulla domanda di ricusazione,
senza (di regola, ma cfr. decisione TF 1B_186/2019 del 24.6.2019 consid. 4.1.)
ulteriore procedura probatoria e definitivamente, nei casi in cui sono
interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i
tribunali di primo grado, se è invocato un motivo di ricusazione di cui
all’art. 56 lit. a o lit. f CPP oppure se una persona che opera in seno a
un’autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una
parte in virtù dell’art. 56 lit. b-e CPP (art. 59 cpv. 1 lit. b CPP) [ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 59 CPP n. 5].
Questa
Corte è quindi l’autorità competente per trattare l’istanza.
1.2
RE
1, accusatore privato nel procedimento giusta l’art. 104 cpv. 1 lit. b CPP, è
legittimato – in applicazione dell’art. 58 cpv. 1 CPP (BSK StPO – M. BOOG, 2.
ed., art. 58 CPP n. 1) – a chiedere la ricusazione del procuratore pubblico
Andrea Gianini, titolare del procedimento penale in cui ha tale veste.
1.3
1.3.1
Giusta
l’art. 58 cpv. 1 CPP chi intende chiedere la ricusazione di una persona che
opera in seno a un’autorità penale deve presentare senza indugio [ossia nei giorni immediatamente seguenti alla
conoscenza del motivo addotto, pena la perenzione del diritto di prevalersene
(decisione TF 1B_209/2021 del 10.8.2021 consid. 5.3.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 58 CPP n. 3)] la domanda a chi dirige il procedimento non appena è
a conoscenza del motivo di ricusazione; deve rendere verosimili i fatti su cui
si fonda la domanda.
Una
domanda di ricusazione è tempestiva se presentata sei/sette giorni dopo avere
conosciuto il motivo di ricusazione (decisione TF 1B_118/2020 del 27.7.2020 consid. 3.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n.
5). E’ invece irricevibile siccome
tardiva la domanda inoltrata tre
mesi, due mesi oppure anche soltanto venti giorni dopo avere preso conoscenza
del motivo di ricusazione invocato (decisione TF 1B_118/2020 del 27.7.2020 consid. 3.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5).
Più
in generale, è contrario alle regole della buona fede mantenere in riserva un
motivo di ricusazione per farlo valere soltanto successivamente, qualora
l’esito della procedura sia sfavorevole alla parte o quando l’interessato
ritenga che l’istruzione non segua il corso da lui auspicato (decisione TF 1B_118/2020 del 27.7.2020 consid. 3.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n.
8).
1.3.2
RE
1.
fonda l’istanza di ricusazione del
procuratore pubblico sul contenuto dello scritto 24.5.2022, affermazioni
accompagnate dalla comunicazione dell’imminente chiusura dell’istruzione, da ritenere
nel loro senso e contenuto complessivo.
Ora,
considerato che tali scritti sono stati notificati all’istante il 25.5.2022 e
che l’istanza di ricusazione è stata presentata il 30.5.2022, la domanda di
ricusazione sembrerebbe tempestiva.
Dagli
atti risulta nondimeno che già il 29.4.2022 (AI 61) [consid. m.], ma invero già
il 2.12.2021 (AI 49) [consid. h.], prima di dette comunicazioni, il magistrato
inquirente aveva esternato all’istante che un’audizione degli imputati, in
assenza di una presa di posizione della Soprintendenza
archivistica del Lazio, sarebbe stata inutile (ritenuto che essi si sarebbero
limitati a confermare la loro versione) rispettivamente che la citata presa di
posizione sarebbe stata indispensabile per la definizione del procedimento
penale.
Già
da allora l’istante ben sapeva quindi quale impostazione il procuratore
pubblico aveva ritenuto di dare al caso in esame.
In
considerazione dell’esito dell’istanza di ricusazione, respinta, può in ogni
caso restare irrisolta la questione della sua tempestività.
2.
2.1.
Giusta
gli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost. nelle cause giudiziarie ognuno ha il
diritto di essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel
merito, indipendente e imparziale. Il principio dell’indipendenza è ripreso
dall’art. 4 CPP e concerne tutte le autorità penali come disciplinate agli art.
12.
e 13 CPP.
La garanzia del diritto ad un giudice
imparziale vieta l’influsso sulla decisione di circostanze estranee al
processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore oppure
a pregiudizio di una parte (decisione TF 1B_70/2020 dell’1.5.2020 consid. 4.1.;
BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor
art. 56 CPP n. 2; ZK StPO – A.J.
KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 1): chiunque sia sottoposto a queste influenze
non può in effetti essere un “giusto mediatore” nel procedimento penale
(decisione TF 1B_27/2016 del 4.7.2016 consid. 4.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56
CPP n. 2).
Secondo la giurisprudenza, sebbene la semplice
affermazione di parzialità basata su sentimenti soggettivi di una parte non sia
sufficiente a fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia
effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano infatti
circostanze concrete idonee a suscitare l’apparenza di una sua prevenzione e a
far sorgere il rischio di una sua parzialità nella causa (decisione TF
6B_215/2022 del 25.8.2022 consid. 3.4.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor
art. 56 CPP n. 7 ss.; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 9).
Sotto
il profilo oggettivo, serve ricercare se la persona ricusata offra le
necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; sono
considerati in tale ambito anche aspetti di carattere funzionale e
organizzativo e viene posto l’accento sull’importanza che possono rivestire le
apparenze (decisione TF 6B_457/2020 del 20.7.2020 consid. 2.2.2.; DTF 139 I 121
consid. 5.1.; 133 I 1 consid. 6.2.;
BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor
art. 56 CPP n. 8). Determinante è sapere se le apprensioni soggettive
dell’interessato siano oggettivamente giustificate dalle circostanze (decisione
TF 1B_48/2019 del 28.5.2019 consid.
3.1.).
La
ricusazione riveste un carattere eccezionale (decisione TF 6B_823/2017 del 25.1.2018 consid. 2.2.), per non intralciare l’ordinato e ordinario
funzionamento della giustizia: deve di conseguenza essere ammessa soltanto in
presenza di motivi gravi ed oggettivi che permettano di dubitare
dell’imparzialità del giudice ricusando (decisione TF 1B_405/2014 del 12.5.2015 consid. 4.3.).
2.2
I principi ricordati valgono anche nell’ipotesi di
ricusazione di un procuratore pubblico, tenuto conto del suo specifico ruolo
(decisione TF 1B_102/2019 del 13.6.2019 consid. 4.1.1.; DTF 141 IV 178 consid.
3.2.2.; BSK StPO – M. BOOG,
op. cit., vor
art. 56 CPP n. 3; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56
CPP n. 2).
Fino all’abbandono del procedimento oppure fino alla
promozione dell’accusa, il procedimento penale è diretto dal procuratore
pubblico (art. 61 CPP), il quale deve garantire che lo stesso si svolga in modo
appropriato e conforme alla legge (art. 62 cpv. 1 CPP).
Durante
l’istruzione il ministero pubblico accerta d’ufficio tutti i fatti rilevanti
per il giudizio, a carico ed a scarico dell’imputato (secondo l’art. 6 cpv. 2
CPP), e ne determina le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere
la procedura preliminare (art. 308 cpv. 1 CPP). In questo contesto – fase
dell’istruzione del procedimento – il magistrato inquirente è tenuto ad una
certa imparzialità (decisione TF 1B_48/2019 del 28.5.2019 consid. 3.2.).
2.3
Chi
opera in seno a un’autorità penale si ricusa se (art. 56 CPP): a. ha un
interesse personale nella causa; b. ha partecipato alla medesima causa in altra
veste, segnatamente come membro di un’autorità, patrocinatore di una parte,
perito o testimone; c. è unito in matrimonio, vive in unione domestica
registrata o convive di fatto con una parte, con il suo patrocinatore o con una
persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione
inferiore; d. è parente o affine di una parte in linea retta o in linea
collaterale fino al terzo grado incluso; e. è parente o affine in linea retta,
o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, di un patrocinatore di
una parte oppure di una persona che ha partecipato alla medesima causa come
membro della giurisdizione inferiore; f. per altri motivi, segnatamente a causa
di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte oppure con il suo
patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa.
L’art.
56.
lit. f CPP riporta una clausola generale che disciplina la
ricusazione per motivi differenti da quelli secondo le lit. a-e (decisione TF
6B_215/2022 del 25.8.2022 consid. 3.4.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 56
CPP n. 38; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 56 CPP
n. 14 s.).
2.4
Eventuali
errori nel corso del procedimento non fondano – di principio – motivo di
ricusazione: essi possono infatti essere censurati nell’ambito dei rimedi di diritto previsti al proposito. In
particolare decisioni oppure atti di procedura che successivamente si palesano
essere errati non realizzano di per sé un’apparenza oggettiva di prevenzione;
soltanto errori particolarmente gravi o ripetuti costitutivi di violazioni
gravi dei doveri di magistrato possono fondare un sospetto di parzialità se le
circostanze mostrano che il magistrato è prevenuto o giustificano almeno
oggettivamente l’apparenza di prevenzione; è compito dell’autorità di ricorso
constatare e correggere gli eventuali errori commessi nel procedimento
(decisione TF 6B_215/2022 del 25.8.2022
consid. 3.4.4.; DTF 141 IV 178 consid. 3.2.3.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 56 CPP n. 59; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 40-42).
3.
3.1.
Si
è detto che RE 1 fonda l’istanza di ricusazione su talune affermazioni del
magistrato inquirente di cui al suo scritto 24.5.2022 accompagnante la
comunicazione dell’imminente chiusura dell’istruzione, da ritenere nel loro
senso e contenuto complessivo. L’istante rimprovera al procuratore pubblico di
avere proceduto alla comunicazione ex art. 318 CPP senza aver esperito atti
istruttori che permettessero un effettivo avanzamento del procedimento, di aver
proceduto ad un irrito apprezzamento anticipato, contestualmente
all’assegnazione del termine per proporre istanze probatorie, in relazione al
rifiuto di sentire gli imputati e di non avere dato seguito a quanto indicato
da questa Corte.
3.2
3.2.1
Si
deve anzitutto evidenziare che la notifica alle parti dell’imminente chiusura
dell’istruzione con contestuale comunicazione dell’intenzione di promuovere
l’accusa o di abbandonare il procedimento è esplicitamente prevista dal CPP
all’art. 318 cpv. 1.
Le
formalità dell’art. 318 cpv. 1 CPP sono invero essenziali e obbligatorie a tutela
del diritto di essere sentite delle parti al procedimento (decisione TF
6B_98/2016 del 9.9.2016 consid. 3.3.; BSK StPO – S. STEINER, op. cit., art. 318
CPP n. 15), per cui la loro violazione comporta l’annullabilità della decisione
resa in seguito (rinvio a giudizio, decreto di abbandono o sospensione del
procedimento) [sentenza TF 6B_646/2017 dell’1.5.2018 consid. 4.].
Il
fatto, dunque, che il procuratore pubblico il 24.5.2022 abbia comunicato a RE 1
che intendeva abbandonare il procedimento a carico degli imputati non può di
per sé evidentemente fondare alcun indizio di parzialità del magistrato
inquirente.
3.2.2
Ma
anche il fatto che, a giudizio dell’istante, detta comunicazione sia avvenuta senza
che il procuratore pubblico abbia proceduto ad acquisire le prove che si
sarebbero imposte in concreto non costituisce un elemento indiziante la
parzialità del ricusando.
Il
principio inquisitorio giusta l’art. 6 CPP non obbliga infatti l’autorità
penale ad assumere d’ufficio oppure su richiesta [tempestiva e nella forma corretta (decisione TF
6B_941/2019 del 14.2.2020 consid. 2.3.)]
delle parti (art. 107 cpv. 1 lit.
e CPP) mezzi di prova qualora – in
considerazione di quanto già agli atti – giunga al convincimento che gli
ulteriori mezzi di prova non muterebbero il suo giudizio: può procedere ad un
apprezzamento anticipato delle prove in applicazione dell’art. 139 cpv. 2 CPP
(decisione TF 6B_1408/2021 del 5.5.2022 consid. 2.1.; BSK StPO – S. GLESS, op. cit., art. 139 CPP n. 31 ss.,
n. 48 ss.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 139
CPP n. 3).
Un
eventuale irrito anticipato apprezzamento delle prove costituirebbe peraltro un
errore che, come esposto, non fonda motivo di ricusazione: esso potrà semmai
essere invocato con reclamo contro l’annunciato decreto di abbandono, nel cui
ambito questa Corte valuterà, segnatamente, l’apprezzamento delle prove.
3.2.3
Si
rileva inoltre – con riferimento al fatto che il pubblico ministero abbia
comunicato a RE 1, contestualmente alla trasmissione del decreto ex art. 318
cpv. 1 CPP, che, in assenza di una presa di posizione della Soprintendenza
archivistica del Lazio, non riteneva di disporre l’interrogatorio degli
imputati – che il magistrato inquirente si è limitato a prendere posizione
sull’istanza probatoria presentata da RE 1 il 28/29.4.2022 (AI 60), ribadita il
23/24.5.2022 (AI 64). Ovvero introdotta dall’accusatore privato prima della comunicazione
giusta l’art. 318 cpv. 1 CPP, in applicazione dell’art. 109 cpv. 1 CPP.
Il
fatto che, con la comunicazione ai sensi dell’art. 318 cpv. 1 CPP, il procuratore
pubblico abbia evidenziato esplicitamente la facoltà di presentare eventuali
ulteriori istanze probatorie non ostava evidentemente ad una sua presa di
posizione sulle istanze già pendenti.
Non
si comprende quindi perché RE 1 intravveda un motivo di ricusazione per il
fatto che il magistrato inquirente si sia espresso su una sua esplicita istanza
probatoria. Già il 2.12.2021 (AI 49) il procuratore pubblico aveva del resto
indicato, rispondendo all’istanza 2.12.2021 intesa all’audizione degli imputati
(AI 48), che non avrebbe proceduto all’interrogatorio prima di avere acquisito
una risposta delle autorità amministrative italiane. A RE 1, in altre parole,
era noto da mesi che, per il pubblico ministero, l’acquisizione all’incarto di
tale atto era indispensabile per evadere e per definire il procedimento.
3.2.4
La
circostanza che, secondo l’istante, il procuratore pubblico non avrebbe dato
seguito a quanto indicato da questa Corte nel giudizio 60.2021.373
dell’1.4.2022 (AI 58), che aveva evidenziato, segnatamente, che la prova
liberatoria spetta al colpevole, non al magistrato inquirente, è parimenti
fatto non idoneo a fondare un motivo di ricusazione. Una possibile impostazione
errata del caso da parte del magistrato inquirente potrà infatti essere
censurata con reclamo contro il prospettato decreto di abbandono.
3.3
In
conclusione, il fatto che RE 1 non concordi su come il procuratore pubblico
abbia svolto l’istruzione, ovvero che reputi che si sarebbe imposto
l’interrogatorio degli imputati, a prescindere dall’acquisizione di una presa
di posizione della Soprintendenza archivistica del Lazio, considerata inutile, non è sufficiente per ritenere la parzialità del pubblico ministero nella
trattazione del procedimento. Eventuali errori nel corso del procedimento non
fondano – di per sé – motivo di ricusazione: essi possono infatti essere censurati nell’ambito dei rimedi di diritto
previsti.
L’istituto della ricusazione non consente del resto alle
parti di contestare il modo in cui è (stata) condotta l’istruzione e di
rimettere dunque in discussione le decisioni di chi dirige il procedimento
(sentenza TF 1B_213/2015 del 22.9.2015 consid. 2.2.). Esso non può pertanto essere
utilizzato per censurare decisioni del magistrato inquirente che non si
condividono, segnatamente la scelta di non interrogare __________ e __________.
Le apprensioni soggettive dell’istante sono
irrilevanti: determinanti non sono semplici supposizioni, illazioni, timori
generici di parzialità non confortati da elementi concreti, ma circostanze
oggettive idonee a suscitare l’apparenza di una prevenzione e a far sorgere un
rischio di parzialità. Circostanze che non sono date in concreto.
L’istanza
di ricusazione nei confronti del procuratore pubblico Andrea Gianini deve
dunque essere respinta perché infondata.
4.
L’istanza
di ricusazione, per quanto ricevibile, è respinta. Tassa di giustizia e spese
sono poste a carico di RE 1, soccombente nella procedura di ricusazione (art.
59.
cpv. 4 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 56 ss., 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
di ricusazione, per quanto ricevibile, è respinta.
2. La
tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
850.-- (ottocentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera