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Decisione

60.2022.159

Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico in merito alla qualità di accusatore privato di un Comune (LPAmb)

30 gennaio 2023Italiano22 min

inquinamento di alcuni fondi (di proprietà dei patriziati di __________ e __________)

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.159

Lugano

30 gennaio 2023/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 8/9.6.2022

presentato da

RE 1

patr. da: PR 1

contro

la decisione 27.5.2022 del procuratore pubblico

Marisa Alfier con cui ha riconosciuto il PI 2, __________ (patr. da: avv. PR

2, __________), quale accusatore privato nel procedimento pendente anche a suo

carico per la violazione dell’art. 60 della legge federale sulla protezione

dell’ambiente (LPAmb) (inc. MP __________);

richiamate le osservazioni 24/27.6.2022

del magistrato inquirente e 13/14.7.2022 del PI 2, entrambe concludenti per la

reiezione del gravame;

vista la replica 21/25.7.2022 di RE 1;

considerato che PI 1, altro imputato nel

procedimento penale, interpellato da questa Corte, non ha presentato

osservazioni al reclamo;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Il

16.9.2020 il Municipio di __________ ha segnalato al Ministero pubblico un

inquinamento di alcuni fondi (di proprietà dei patriziati di __________ e __________)

nel comparto __________, affermando che, a seguito di un

riordinamento/risanamento di queste zone destinate alla lavorazione della

pietra (in passato anche da parte della __________ SA), era emersa la presenza

di materiale altamente inquinato fino ad 80 cm dal piano campagna, ed in

particolare la presenza di idrocarburi (AI 1, inc. MP __________).

La società __________ SA, attiva

nell’estrazione, lavorazione e commercio di graniti, marmi ed affini è stata

fondata da †__________ nel 1968. RE 1, figlia di __________, ha dapprima

iniziato la sua attività all’interno dell’azienda di famiglia quale segretaria,

per poi diventare, dal 2004, membro del consiglio d’amministrazione. Direttore

era PI 1. La società è poi stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato

con decreto della Pretura del distretto di __________ in data 12.7.2019. La sua

operatività effettiva era però già terminata in precedenza.

La denuncia 16.9.2020 ha riassunto in

modo esaustivo l’iter amministrativo finora messo in atto dal PI 2

(responsabile in base ad una convenzione pattuita con il __________, del

progetto): “(…). Sul territorio giurisdizionale dei __________ e __________

(località __________ e __________) sono ubicate le cave di granito e le

superfici di lavorazione, occupate da decenni da ditte locali. (…). È stato

deciso di riordinare le zone destinate alla lavorazione, mediante la creazione

di nuove basi pianificatorie (…). In particolare, il PR prevede una zona di

lavorazione della pietra, una della gestione degli scarti e una di estrazione.

(…) la possibilità di attivare le nuove zone pianificatorie è condizionata alla

realizzazione di un progetto di sistemazione idraulica e recupero ambientale,

ovvero l’adozione di adeguate misure di premunizione idraulica e di

valorizzazione del fiume __________ (…). (…). (…) i tempi di realizzazione

previsti per queste opere assumono una valenza fondamentale, poiché in virtù

del Decreto federale no. __________ del __________ i costi sono sussidiati

nella misura del 65% dalla Confederazione e del 24% dal Cantone, ossia fino ad

un importo pari a fr. 4'900'000.-- (…)” (AI 1, p. 1 s.). Secondo un accordo

preso con il patriziato di __________-__________ e di __________, la __________

SA avrebbe potuto proseguire la sua attività sui fondi di loro proprietà fino

al 31.12.2020, data entro la quale i fondi sarebbero dovuti essere lasciati liberi.

Come visto, la società è però stata sciolta a seguito di fallimento in data

12.7.2019: “(…). Inevitabilmente i costi di sgombero dei sedimi di

lavorazione occupati (fabbricati e relative strutture) sono stati anticipati

dal PI 2. Va aggiunto che nella misura del 30% questi costi rientrano negli

importi sussidiabili, mentre il resto dovrebbe risultare a carico degli enti

pubblici proprietari dei fondi (…)” (AI 1, p. 1 s.). La situazione di grave

inquinamento riscontrata nei sedimi in oggetto ha imposto lo smaltimento di

importanti volumi per un costo ammontante a CHF 142'939.-- sostenuti dal PI 2.

Nella denuncia il PI 2 ha dichiarato di

essere “(…) pronto a portarsi quale accusatore privato (…)” (AI 1, p.

3).

In data 5.1.2021 il procuratore pubblico

ha aperto l’istruzione penale nei confronti, fra gli altri, di RE 1 per

violazione, per negligenza, della legge federale sulla protezione

dell’ambiente, giusta l’art. 60 cpv. 2 LPAmb (AI 4).

b. Con

scritto 26.5.2021 è stato comunicato al Ministero pubblico che il “Municipio

di __________ si costituisce accusatore privato” (AI 14).

c. Il

2.6.2021 il magistrato inquirente ha richiesto al denunciante per quale motivo “(…)

il PI 2 ha sostenuto le spese per lo smaltimento delle strutture inquinate,

ritenuto che esso non risulta essere il proprietario dei sedimi in questione

(…)” (AI 16).

d. Con

scritto 20.8.2021 il PI 2 ha spiegato che, una volta venuto a conoscenza dei

risultati dell’indagine tecnica per valutare lo stato del terreno nelle zone

interessate, ha immediatamente preso contatto con il Dipartimento del

territorio e “(…) analizzata la situazione, sempre l’Autorità cantonale ha

esplicitamente chiesto al Municipio di procedere con l’adozione di tutte le

misure di risanamento (…), onde poter proseguire con i lavori (…)” (AI 18).

e. Il

1.9.2021 RE 1, rinviando ad uno scritto da lei già inoltrato al procuratore

pubblico in data 19.4.2021 (AI 10.1), ha contestato la qualità di possibile accusatore

privato del PI 2, sollecitando il magistrato a determinarsi in merito (AI 23).

Nel suo scritto 19.4.2021 la denunciata ha

precisato che, a suo avviso, “(…) il Comune (…), non essendo proprietario

dei sedimi di cui si discute, può avere, nel procedimento in corso, solo lo

spazio di cui all’art. 105 cpv. 1 lett. b CPP ma non essere parte ex art. 104

cpv. 1 lett. b CPP. Trattasi, tuttavia, di un denunciante non direttamente leso

in diritti suoi, per il che non gli si applica neppure l’art. 105 cpv. 2 CPP

(…)” (scritto 19.4.2021, p. 1, AI 10.1.).

f. In data

28.3.2022 il PI 2 ha precisato che,

giusta il preventivo aggiornato a

marzo 2022, il costo complessivo per le spese di risanamento del comparto ex __________

ammontava a CHF 723'624.-- (AI 26).

Con scritto

19/20.5.2022 il denunciante ha precisato che, a seguito di una lunga trattativa,

sarebbe riuscito ad ottenere dall’Ufficio cantonale dei corsi d’acqua la

conferma della copertura di 2/3 delle spese di indagine e di risanamento del

suolo interessato, a condizione tuttavia che il PI 2 fosse pronto ad anticipare

gli importi dovuti e potesse coprire il restante 1/3, ciò che, in ogni caso,

non avrebbe potuto escludere la partecipazione dei “(…) proprietari del

fondo e il Comune di __________, cointeressati nel progetto fluviale (…)” e

pertanto “(…) da coinvolgere in ottica di una partecipazione dei costi

solidale e proporzionata ai vantaggi e alle responsabilità (…)” (scritto

26.4.2022 dell’Ufficio dei corsi d’acqua, AI 30).

g. Con

decisione 27.5.2022 il procuratore pubblico ha considerato il PI 2 leso

direttamente e personalmente nei suoi diritti e pertanto gli ha riconosciuto la

qualità di parte al procedimento penale in qualità di accusatore privato.

h. Con

gravame 8/9.6.2022 RE 1 postula che la decisione sopraindicata sia annullata e

che gli atti siano rinviati al procuratore pubblico, per nuova decisione, ed in

particolare “(…) affinché statuisca nuovamente nel senso di disconoscere la

qualità di accusatore privato al PI 2 nella procedura penale __________ del

Ministero pubblico (…)” (reclamo, p. 4 s.).

La reclamante sostiene che, unici e soli

lesi diretti dell’eventuale condotta illecita a lei rimproverata, sarebbero il

patriziato di __________ e quello di __________ (che avevano peraltro concesso,

a suo tempo, in locazione alla __________ SA, il fondo sul quale quest’ultima

svolgeva la sua attività), in quanto unici proprietari dei fondi in oggetto. Il

fatto di assumersi ora i costi di ripristino del sedime non farebbe del PI 2 una

parte lesa diretta giusta l’art. 115 CPP.

i. Il

procuratore pubblico, nelle sue osservazioni 24.6.2022, ha ribadito che il PI 2

“(…) è capofila ed interlocutore diretto dell’Ufficio dei corsi d’acqua, con

relativa assunzione delle spese di bonifica, il che lo rende persona lesa

direttamente e non per effetto ‘riflesso’ (…)” (osservazioni, p. 2). A

comprova di ciò, a suo dire, l’Ufficio dei corsi d’acqua avrebbe come

interlocutore, nella faccenda in esame, il PI 2 e si riferirebbe al Comune di __________

ed ai patriziati “(…) quali cointeressati nel progetto fluviale”.

l. Il PI 2

ha contestato quanto affermato dalla reclamante precisando di non aver deciso

lui stesso di farsi carico dei costi di bonifica del terreno in oggetto ma di

essersi trovato nella condizione di doverlo fare, per di più celermente, sulla

base di circostanze urgenti. L’Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (URSI)

avrebbe chiesto al Comune di procedere “(…) immediatamente all’evacuazione

in discariche autorizzate. Questo anche per scongiurare gli effetti devastanti

di un eventuale possibile inquinamento delle falde acquifere (…)”; inoltre,

sempre l’URSI avrebbe richiesto al Comune di effettuare un’accurata indagine

ambientale per verificare la necessità di effettuare ulteriori interventi di

risanamento (osservazioni 13/14.7.2022, p. 4).

m. Delle

ulteriori motivazioni della reclamante, così come delle ulteriori dichiarazioni

contenute nelle osservazioni del magistrato inquirente e del PI 2, si dirà, se

necessario, nei considerandi in diritto.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il

reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le

decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della

polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle

contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP

oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

reclamo 8/9.6.2022, presentato contro la decisione 27.5.2022 del procuratore

pubblico, è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni ex art.

396.

cpv. 1 CPP) e proponibile

(art. 393 cpv. 1 lit. a CPP) [ZK StPO –

A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 16].

1.3

RE

1.

imputata nel procedimento penale inc. MP __________ ha un interesse giusta i

combinati art. 105 cpv. 1 lit. a / cpv. 2 e 382 cpv. 1 CPP all’annullamento oppure

alla modifica della decisione 27.5.2022 che ha riconosciuto al PI 2 la qualità

di accusatore privato.

1.4

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

L’impugnativa

è perciò, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Sono

parti, in applicazione dell’art. 104 cpv. 1 CPP, l’imputato (lit. a),

l’accusatore privato (lit. b) e, ancora, il pubblico ministero nella procedura

dibattimentale e nella procedura di ricorso (lit. c).

2.2

Ai

sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono

stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (decisione TF 6B_255/2022 del 22.3.2022

consid. 2.2.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, 2. ed., art. 115 CPP n.

18.

ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO

Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3 ed., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario

CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare

del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (decisione TF 6B_562/2021 del 7.4.2022 consid. 3.2.;

DTF 146 IV 76 consid. 2.2.1.; 145 IV 491 consid. 2.3.; 141 IV 380 consid.

2.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M.

POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21; ZK

StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2).

L’aspetto centrale è la lesione diretta degli

interessi giuridicamente protetti dell’interessato (messaggio 21.12.2005

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1076).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è infatti irrilevante

l’esistenza di un pregiudizio ai sensi del diritto civile (decisioni TF

1B_261/2017 del 17.10.2017 consid. 3.; 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.;

DTF 145 IV 491 consid. 2.4.2.; BSK

StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 22; ZK StPO –

V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 4a).

Se

il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (per es. vita e

integrità personale, patrimonio, onore), leso è il titolare del bene giuridico

protetto dalla norma. In caso di violazione di norme penali che proteggono

interessi collettivi, è da considerare leso colui che è tutelato dal reato

anche solo in via secondaria. Se però interessi privati sono pregiudicati

soltanto indirettamente da reati che proteggono solo interessi collettivi,

l’interessato non può essere reputato danneggiato (decisione TF 6B_562/2021 del

7.4.2022

consid. 3.2.; DTF 145 IV 491 consid. 2.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,

art. 115 CPP n. 21).

2.3

Nei reati contro il patrimonio (art. 137 ss. CP) leso

è, di regola, il titolare dei beni giuridici tutelati (BSK Strafrecht II – M.A.

NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor

art. 137 CP n. 19 ss.), ovvero il

proprietario dei valori patrimoniali (decisione TF 1B_62/2018 del 21.6.2018

consid. 2.1.; DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,

art. 115 CPP n. 56).

2.4

Il

danneggiato (art. 115 CPP) che dichiara espressamente di partecipare al

procedimento con un’azione penale oppure civile è considerato accusatore

privato giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7 e

art. 118 CPP n. 2 ss.), che ex art. 104

cpv. 1 lit. b CPP è parte al procedimento (decisione TF 6B_496/2015 del

6.4.2016

consid. 1.1.; BSK

StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 104 CPP n. 14 ss.).

2.5

La

qualità di danneggiato di una persona, e di riflesso la sua legittimazione a

partecipare al procedimento quale accusatore privato, è – di regola –

determinata all’inizio della procedura, sulla base degli ancora esigui elementi

a disposizione, segnatamente delle allegazioni di chi si pretende leso, che

deve rendere verosimile il pregiudizio ed il nesso di causalità tra il danno ed

il reato (decisioni TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; 1B_438/2016 del

14.3.2017

consid. 2.2.2.; 1B_190/2016 dell’1.9.2016 consid. 2.1.). Se esiste un

dubbio in merito alla realizzazione dei presupposti del reato, si deve

riconoscere la qualità di accusatore privato (decisione TF 1B_62/2018 del

21.6.2018

consid. 2.1.). Lo statuto di danneggiato può essere riesaminato nel

corso del procedimento su iniziativa del magistrato inquirente o di un’altra

parte, con l’avanzare dell’istruzione (DTF 141 IV 1 consid. 3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op.

cit., art. 115 CPP n. 20).

2.6

Secondo

la giurisprudenza, lo Stato non è leso giusta l’art. 115 cpv. 1 CPP quando il

reato interessa beni giuridici per i quali è competente, ovvero che per sua

veste deve difendere o promuovere (decisioni TF 1B_450/2019 del 14.5.2020

consid. 2.2.; 1B_576/2018 del 26.7.2019 consid. 2.4.; 1B_158/2018

dell’11.7.2018 consid. 2.5.; S. BRANDENBERGER, Der Staat als Verletzter im

Strafprozess – eine Rollenverteilung, in forumpoenale 4/2016 p. 226; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op.

cit., art. 115 CPP n. 40; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 3d). Se l’organo dello Stato agisce con potere di

imperio, esso protegge infatti interessi pubblici e non può parimenti essere

direttamente toccato nei suoi interessi individuali. In questo caso, la tutela

degli interessi pubblici, di cui lo Stato è garante, spetta al Ministero

pubblico (decisioni TF 1B_450/2019 del 14.5.2020 consid. 2.2.; 1B_576/2018 del

26.7.2019

consid. 2.4.; 1B_158/2018 dell’11.7.2018 consid. 2.5./2.6.; S.

BRANDENBERGER, op. cit., p. 226; BSK

StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 40; ZK StPO –

V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 3c/3d).

3.

3.1.

La LPAmb ha quale scopo di proteggere l’uomo, la fauna e la flora, le loro

biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti, e di conservare in

modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica

e la fertilità del suolo; a scopo di prevenzione, gli effetti che potrebbero

divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente (art. 1

LPAmb).

Secondo il principio di

causalità, le spese delle misure prese secondo la LPAmb sono sostenute da chi

ne è la causa (art. 2 LPAmb).

Per effetti si intendono gli

inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni, le radiazioni, gli

inquinamenti delle acque o altri interventi su corsi d’acqua, il deterioramento

del suolo, le modificazioni del materiale genetico di organismi o le

modificazioni della diversità biologica, prodotti dalla costruzione o

dall’esercizio di impianti, dall’utilizzazione di sostanze, organismi o

rifiuti, oppure dalla coltivazione del suolo (art. 7 LPAmb).

L’esecuzione

della legge incombe ai Cantoni (art. 36 LPAmb).

Giusta

l’art. 60 cpv. 1 lit. d LPAmb è punito con una pena detentiva sino a tre anni o

con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente utilizza sostanze

contrariamente alle istruzioni in modo tale che esse, i loro derivati o i loro

rifiuti possono mettere in pericolo l’ambiente o indirettamente l’uomo (cfr.

art. 28 LPAmb). Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena

pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere (art. 60 cpv. 2 LPAmb).

3.2

Giusta

la legge

cantonale di applicazione della

legge federale sulla protezione dell’ambiente (LALPAmb) nell’ambito dello svolgimento

dei compiti di loro competenza, e segnatamente delle attività che hanno

un’incidenza sul territorio, il Cantone, i Comuni e gli altri enti pubblici

tengono adeguatamente conto delle esigenze della protezione dell’ambiente. In

tal senso vegliano in particolare a: a) valutare gli effetti singolarmente,

globalmente e secondo la loro azione congiunta, b) prevenire gli effetti

dannosi e molesti sull’ambiente, c) adottare misure di limitazione di siffatti

effetti alla fonte, d) attribuire le spese delle misure per eliminarli a chi le

ha causate (art. 2 LALPAmb).

L’applicazione

della legislazione federale sulla protezione dell’ambiente e delle relative

disposizioni cantonali compete al Consiglio di Stato. Esso è in particolare

autorizzato a delegare le proprie competenze alle unità amministrative

subordinate (art. 4 LALPAmb). Il Consiglio di Stato può delegare ai Comuni ed

ad altri enti pubblici o a privati, con il loro consenso, compiti di

esecuzione, controllo e sorveglianza (art. 5 LALPAmb).

I Comuni coadiuvano

l’autorità cantonale nell’applicazione della legislazione federale e cantonale

in materia di protezione dell’ambiente, segnatamente nella raccolta e scambio

di informazioni (art. 6 LALPAmb).

Ogni autorità competente ad ordinare provvedimenti può

imporne coattivamente l’esecuzione entro un congruo termine, con la

comminatoria delle sanzioni penali previste dall’art. 292 CPS e dell’esecuzione

sostitutiva a spese dell’obbligato. A garanzia del recupero delle spese,

all’autorità spetta un’ipoteca legale a carico del fondo sul quale l’intervento

sostitutivo è stato eseguito. Se la competenza ad ordinare i provvedimenti è attribuita ad

altri enti pubblici o ad organismi privati nel Cantone, e questi non adottano

le decisioni loro incombenti o non sono in grado di provvedere direttamente

all’esecuzione sostitutiva, l’autorità cantonale può sostituirsi a loro. Resta

riservata l’esecuzione sostitutiva anticipata da parte dell’autorità competente

ad ordinare i provvedimenti, nel caso in cui si renda necessaria l’esecuzione

di misure d’urgenza (art. 26 LALPAmb).

4.

4.1.

Nel caso di specie il

procedimento di cui all’inc. MP __________ è stato aperto nei confronti, fra

gli altri, di RE 1 per violazione, per negligenza, della LPAmb, giusta l’art.

60.

cpv. 2 LPAmb, in relazione alla segnalazione ricevuta dal Ministero pubblico

dal PI 2. Come indicato, è ai Cantoni ed ai Comuni (eccezionalmente alla

Confederazione) che è affidato il compito di applicare e far rispettare la LPAmb,

al fine di proteggere l’uomo, la fauna e

la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi e di conservare in modo duraturo

le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la

fertilità del suolo. Essi agiscono quindi nell'interesse pubblico per

proteggere gli interessi legali generali e collettivi. Nel caso di violazioni

punibili delle leggi citate, essi non sono quindi lesi e non possono quindi

costituirsi accusatori privati. Le norme penali contenute della LPAmb sono

destinate a tutelare interessi universali e non individuali.

Cantone

e Comune agiscono con potere d’imperio e non possono pertanto essere

considerati danneggiati; essi non sono toccati direttamente dal reato quali

privati, ma soltanto quali enti pubblici. Spetta al procuratore pubblico

tutelare gli interessi pubblici (che non differiscono da quelli dell'organo

amministrativo per quanto riguarda l'oggetto del procedimento). In caso

contrario vi sarebbe una doppia rappresentanza dello Stato nel procedimento

penale, di fatto superflua e problematica anche dal punto di vista dello Stato

di diritto (BSK StPO – G.

MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP 40). I beni di dominio pubblico (quali l’aria, l’acqua ed

il suolo), a differenza dei cosiddetti beni finanziari e amministrativi, non

sono assegnati ad alcuna autorità ma sono aperti all'uso del pubblico in

generale. Un reato penale diretto contro tali beni pubblici, pertanto, non

determina, di norma, lo status di danneggiato per gli organi amministrativi (e

nemmeno per i singoli cittadini i cui interessi sono toccati solo

indirettamente) (BSK StPO – G.

MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP 39).

4.2

4.2.1

Lo

Stato è leso unicamente qualora sia danneggiato direttamente nei suoi diritti

personali come un privato. Il reato deve essere diretto, come indicato, contro

i beni giuridici di cui dispone per l'esercizio delle sue funzioni

amministrative (ad esempio in caso di appropriazione indebita di beni assegnati

a un comune e depositati su un conto bancario o il danneggiamento di un

edificio amministrativo o scolastico) (decisioni TF 1B_450/2019 del 14.5.2020

consid. 2.2.; 1B_576/2018 del 26.7.2019 consid. 2.4.; 1B_158/2018

dell’11.7.2018 consid. 2.5.; BSK

StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP 39; ZK StPO – V.

LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 3c).

4.2.2

Ora, nel caso in esame, proprietari dei

fondi, un tempo locati alla __________ SA, sono i patriziati di __________ e di

__________. A dire del PI 2 esso “(…) sebbene non proprietario nel senso

civilistico del termine del fondo inquinato, abbia un interesse giuridicamente

protetto al mantenimento della qualità dell’ambiente e al non inquinamento del

medesimo, nonché dei beni giuridicamente protetti dalla Legge sulla protezione

dell’ambiente. Il PI 2 è pertanto leso personalmente, direttamente e ancora

attualmente, dai reati ipotizzati. Il PI 2 ha dovuto provvedere in maniera

urgente ad arginare la problematica rilevata e si è costituito accusatore

privato, evidenziando che l’inquinamento oggetto del procedimento penale gli ha

direttamente causato danni (…)” (osservazioni 13/14.7.2022, p. 6). Dai

giustificativi dei pagamenti effettuati dal PI 2 a copertura dei costi di

risanamento dell’area inquinata emerge che lo stesso avrebbe finora pagato CHF

222'864.--; secondo il preventivo le opere di risanamento ammonterebbero ad un

totale di CHF 723'624.-- (AI 25, AI 26).

Il PI 2, da quanto emerge dagli atti e

per sua stessa ammissione, sarebbe intervenuto per ragioni di urgenza e di

opportunità, chiamato in causa dall’autorità cantonale, che, in un secondo

tempo, si sarebbe proposta di contribuire finanziariamente nella misura dei 2/3

a condizione che lo stesso Comune anticipasse la spesa ed assicurasse la

copertura del 1/3 residuo (AI 30). Esso è quindi intervenuto al posto dei

patriziati, proprietari dei fondi, in quanto, a suo dire, questi ultimi “(…)

oltre a seri problemi di natura finanziaria, oggettivamente non sono in grado

di seguire un iter procedurale in modo celere (messaggio, convocazione delle

assemblee patriziali, raccolta delle adesioni da parte della Sezione degli enti

locali, ecc.) (…)” (AI 118).

Il PI 2, giusta la dottrina e la

giurisprudenza sopra indicate, non può dunque essere considerato direttamente

danneggiato e di conseguenza accusatore privato nel procedimento in oggetto.

Egli è infatti intervenuto, nella fattispecie in esame, in quanto il possibile

reato imputato a RE 1 interessa beni giuridici per i quali è competente (potere

d’imperio dello Stato) e per di più egli non è stato leso direttamente nei suoi

diritti personali (al pari di un privato) non essendo proprietario del fondo

risultato inquinato.

4.3

La

veste di parte non può essere riconosciuta neppure giusta l’art. 104 cpv. 2 CPP

in difetto di una specifica base legale (in analogia, decisione TF 1B_450/2019

del 14.5.2020 consid. 2.2.).

5.

Il

gravame è accolto. La decisione 27.5.2022 del procuratore pubblico Marisa

Alfier è annullata. Al PI 2 non è riconosciuta la qualità di accusatore privato

nel procedimento di cui all’inc. MP __________. Lo Stato e la Repubblica del

Cantone Ticino, rifonderà a RE 1 adeguate indennità (art. 436 cpv. 1 in rel.

con art. 429 cpv. 1 lit. a CPP). Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il reclamo è

accolto. Di conseguenza:

§. La

decisione 27.5.2022 del procuratore pubblico Marisa Alfier (inc. MP __________)

è annullata.

§§. Al

PI 2 non è riconosciuta la qualità di accusatore privato nell’inc. MP __________.

§§§. L’inc.

MP __________ è ritornato al procuratore pubblico per i suoi incombenti.

2. Non si prelevano

tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino

rifonderà a RE 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento) a titolo di indennità.

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagl

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera