60.2022.160
Reclamo contro la decisione del GPC che ha respinto liberazione condizionale (truffa falso poliziotto). Ricorso accolto dal TF 6B_394/2022 del 23.5.2022: prognosi non sfavorevole perché solo precedenti penali e evoluzione personale (famiglia vicina e lavoro di traslocatore)
23 giugno 2022Italiano10 min
organizzare per tempo l’estradizione alle autorità monegasche (AI 6, inc. GPC __________).
Source ti.ch
Incarto n.
60.2022.160
Lugano
23 giugno 2022/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola
Respini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Elena
Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 6/10.01.2022 presentato
da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 24.12.2021 del giudice dei
provvedimenti coercitivi Ursula Züblin, sedente in materia di applicazione
della pena, mediante la quale non lo ha posto al beneficio della liberazione
condizionale (inc. GPC __________);
preso atto della sentenza 23.05.2022 del
Tribunale federale (inc. 6B_394/2022), con cui, in accoglimento del ricorso del
reclamante, ha annullato la sentenza 11.02.2022 emanata da questa Corte (inc.
CRP 60.2022.6), rinviandole la causa per una nuova decisione;
letti ed esaminati gli atti, richiamato l’inc. CRP
60.2022.6;
considerato
in fatto e in diritto
1. Con sentenza 27.07.2021 (inc. TPC 72.2021.72) -
passata in giudicato - la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RE 1
autore colpevole di truffa aggravata (commessa per mestiere e in correità con
terzi) e di riciclaggio di denaro. Di conseguenza lo ha condannato alla pena
detentiva di 2 anni e 6 mesi. Pena totalmente aggiuntiva a quella inflittagli il
6.05.2022 dal Tribunal de police del Canton Ginevra. La Corte ha altresì
ordinato nei suoi confronti l’espulsione dal territorio svizzero per un periodo
di 10 anni ex art. 66a CP (AI 1, inc. GPC __________).
2. In data 13.10.2021 il giudice dei provvedimenti
coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, ha ordinato il
collocamento di RE 1 nella sezione chiusa delle Strutture carcerarie cantonali
(AI 2, inc. GPC __________).
Il magistrato ha in particolare concluso per
l’esistenza di un concreto pericolo di fuga, considerato che il reclamante è
cittadino italiano e serbo, e che è stato colpito da espulsione per un periodo
di 10 anni.
Inoltre
ha ritenuto essere dato il rischio di recidiva vista la propensione a
delinquere di RE 1, a fronte dei vari precedenti in Italia nonché della precedente
condanna da parte del Tribunale ginevrino, per fatti temporalmente vicini a
quelli per cui egli si trova attualmente in carcere.
Fatti
Il
giudice ha infine determinato i seguenti termini dell’esecuzione della pena:
1/3 05.03.2021
1/2 05.08.2021
2/3 05.01.2022
Termine 05.11.2022.
3. In data 20.10.2021 l’Ufficio della migrazione di
Bellinzona, constatata la definitiva crescita in giudicato della sentenza di
condanna 27.07.2021, ha fissato in capo al reclamante la data della
scarcerazione quale termine ultimo per lasciare il nostro paese (AI 5, inc. GPC
__________).
4. Con lettera 28.12.2021 l’Ufficio federale di giustizia
di Berna ha informato il giudice dei provvedimenti coercitivi di aver in data
6.12.2020 autorizzato l’estradizione del reclamante al Principato di Monaco,
per essere perseguito siccome sospettato di aver compiuto dei furti di gioielli
e oggetti di valore in abitazioni private risalenti all’agosto 2014.
Ha quindi richiesto al magistrato ticinese di tenere
l’Ufficio al corrente di un’eventuale liberazione anticipata in modo da poter
organizzare per tempo l’estradizione alle autorità monegasche (AI 6, inc. GPC __________).
5. Nel
frattempo, avvicinandosi il termine dei due terzi ex art. 86 cpv. 1 CP il
giudice dei provvedimenti coercitivi, nel novembre 2021, ha dato avvio alla
procedura tendente alla liberazione condizionale (AI 2, inc. GPC __________).
6. Con
decisione 24.12.2021 il giudice dei provvedimenti coercitivi, non ha posto RE 1
al beneficio della liberazione condizionale, avendo concluso per la sussistenza
di un elevato rischio di recidiva (inc. GPC __________).
Ciò in particolare
considerata la di lui
propensione a delinquere su più anni (accertata dalle precedenti condanne
italiane, dalla richiesta d’estradizione verso il Principato di Monaco e dalla
precedente condanna da parte delle autorità ginevrine), e tenuto conto della difficoltà
del reclamante ad accettare le regole (dimostrate dalle quattro sanzioni
disciplinari inflittegli in carcere).
L’asserita
possibilità lavorativa del reclamante, le sue dichiarazioni di pentimento e di
emendamento come pure il suo comportamento - perlopiù adeguato - tenuto in
carcere, non li ha ritenuti essere elementi sufficienti a mitigare la prognosi
negativa.
7. In
data 6/10.01.2022 RE 1 ha impugnato il suddetto giudizio e in riforma dello
stesso ha postulato la concessione della liberazione condizionale, sostenendo
di non essere un plurirecidivo, di essere estraneo all’inchiesta avviata dalle
autorità monegasche e di non voler più cadere nel crimine, come dimostrano il
buon comportamento da lui tenuto in carcere, il posto di lavoro a sua
disposizione, nonché la vicinanza della propria famiglia con cui intende
riunirsi al suo rilascio.
8. Con
sentenza 11.02.2022 questa Corte ha respinto il suddetto reclamo e ha
confermato il diniego della liberazione condizionale, avendo concluso per una
prognosi negativa circa il rischio per il reclamante di commettere ulteriori
reati patrimoniali per fare fronte al suo sostentamento (inc. CRP 60.2022.6).
9. Contro
tale giudizio RE 1 il 21.03.2022 ha presentato ricorso in materia penale al
Tribunale federale, chiedendo in via principale di riformarlo nel senso di
concedergli la liberazione condizionale. In via subordinata ha chiesto
l’annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti a questa Corte per
una nuova decisione.
10. Con
sentenza 23.05.2022 il Tribunale federale ha
accolto il ricorso e annullato il giudizio 11.02.2022 di questa Corte, rinviandole
la causa per una nuova decisione (sentenza TF 6B_394/2022 del 23.05.2022).
L’Alta
Corte ha dato atto, in considerazione delle condanne pronunciate nei confronti
Considerandi
del ricorrente il 6.05.2020 dal Tribunal de police del Canton Ginevra e il 27.07.2021
dalla Corte delle assise criminali, che “questi reati commessi a distanza
temporale ravvicinata e il fatto che il ricorrente ha agito per mestiere,
mantenendosi con gli stessi, influiscono in senso negativo sulla prognosi” (consid.
2.4., pag. 5). Tuttavia ha ritenuto che gli ulteriori criteri di
valutazione richiamati nella decisione impugnata appaiono positivi o tutt’al
più neutri. Ha quindi dato rilievo ai preavvisi favorevoli rilasciati dalla
direzione del penitenziario, circa il buon comportamento tenuto in carcere,
così come dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, e non ha ravvisato
fondati motivi per ritenere irrealistica la prospettiva di RE 1 di essere
assunto quale operaio a tempo indeterminato per un’impresa di sgomberi e
traslochi, come all’offerta di lavoro del 23.11.2021 del titolare della stessa,
malgrado la sua inesperienza in tal senso, il non aver mai lavorato in qualità
di dipendente, e la sua prevista estradizione al Principato di Monaco. Elementi
tutti questi che secondo il Tribunale federale “attestano un’evoluzione
positiva della sua personalità, che possono indurre a ritenere ch’egli voglia
condurre in modo legale la sua vita futura”. Ricordato quindi “che la
liberazione condizionale costituisce di principio la regola e il suo rifiuto
l’eccezione, il diniego della liberazione condizionale non può fondarsi
unicamente sui dubbi suscitati dai precedenti del ricorrente (DTF 133 IV 201
consid. 3.2). Anche se, nella fattispecie, la gravità dei fatti oggetto di
condanna non può essere sminuita, trattandosi essenzialmente di reati
patrimoniali un eventuale rischio di recidiva non comporta la minaccia diretta
e concreta di un bene giuridico elevato come la vita, l’integrità della persona
o l’integrità sessuale” (consid. 2.4., pag. 6).
Il
Tribunale federale ha quindi concluso che questa Corte, fondando la prognosi
negativa solo sui precedenti penali del reclamante, ha ecceduto nel suo potere
di apprezzamento, violando di conseguenza l’art. 86 cpv. 1 CP.
11.
Essendo
pacifici e incontestati gli altri presupposti di cui all’art. 86 cpv. 1 CP
(raggiungimento del termine dei 2/3 della pena e assenza di una condotta durante
l’esecuzione che abbia gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che
denoti di per sé assenza di emendamento), posto infatti che controversa nel
caso in disamina è solamente la prognosi circa il pericolo di recidiva - preso
atto della suddetta sentenza del Tribunale federale, forza è constatare che le
condizioni poste per concedere la liberazione condizionale a RE 1, sono in
concreto adempiute.
Come accertato dall’Alta Corte, da una valutazione
complessiva, che tenga conto non solo dei precedenti penali del reclamante ma anche
degli altri elementi che attestano un’evoluzione positiva nella personalità di
quest’ultimo e il di lui impegno a voler condurre una vita senza commettere
reati rimanendo al fianco della sua famiglia, si può formulare una prognosi non
sfavorevole circa il pericolo di recidiva, peraltro per reati patrimoniali.
Colpito
da espulsione nonché da estradizione nel Principato di Monaco RE 1 alla sua
scarcerazione dovrà immediatamente lasciare il nostro territorio.
Di
conseguenza, alla luce di tutto quanto esposto, il reclamo è accolto; la
decisione 24.12.2021 del giudice dei provvedimenti coercitivi è annullata.
In
riforma della stessa a RE 1 è concessa la liberazione condizionale, con effetto
dall’8 luglio 2022, a condizione che egli venga messo a disposizione
dell’Ufficio federale di giustizia, se del caso in collaborazione con il
Servizio rimpatri della Polizia cantonale, secondo le indicazioni e le modalità
da loro stabilite.
Se, per qualche motivo di carattere organizzativo o
imputabile al reclamante, ciò non potrà aver luogo l’8.07.2022, la libertà
condizionale è da considerarsi concessa per una data successiva sempre che sia
possibile l’estradizione al Principato di Monaco.
Nulla
osta a che il rilascio materiale (dalle Strutture carcerarie cantonali) possa
avvenire anche precedentemente, se ciò dovesse risultare necessario per
l’estradizione (ovviamente a semplice richiesta della Polizia cantonale o
dell’Ufficio federale di giustizia che si occuperanno dell’allontanamento).
12.
Conformemente
all’art. 87 cpv. 1 CP al liberato condizionalmente è imposto un periodo di
prova di durata corrispondente al resto della pena. Tale periodo non può però
essere inferiore a un anno né superiore a cinque.
In
concreto, si giustifica imporre a RE 1 un periodo di prova di 1 anno, che
terminerà l’8 luglio 2023, se rilasciato l’8 luglio 2022.
Il
fatto che il reclamante dovrà forzatamente lasciare il territorio svizzero non
permette la sua sottomissione all’assistenza riabilitativa ex art. 95 CP,
essendo impossibile il controllo.
13.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo
Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, adeguate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 86 segg. CP, 379
segg., 393 segg., 439 CPP, la LEPM, la LTG, ed ogni altra disposizione
applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è accolto.
§ Di
conseguenza la decisione 24.12.2021 del giudice dei provvedimenti coercitivi è
annullata e RE 1 è posto al beneficio della liberazione condizionale a far
tempo dall’8 luglio 2022, esclusivamente ai fini dell’estradizione al
Principato di Monaco e abbandono del territorio svizzero, ai sensi del
considerando 11.
§§. L’effettiva
liberazione potrà essere effettuata unicamente con la messa a disposizione del
condannato (anche prima della data indicata, come meglio precisato al
considerando 11.) all’Ufficio federale di giustizia, se del caso in
collaborazione con il Servizio rimpatri della Polizia cantonale, competente per
procedere all’esecuzione dell’estradizione ed allontanamento dal territorio
svizzero.
§§§. Qualora
quanto stabilito sopra non dovesse rivelarsi eseguibile, la liberazione
condizionale è concessa per una data successiva, sempre che sia possibile
l’estradizione al Principato di Monaco.
2. RE
1 è sottoposto a un periodo di prova di 1 (un) anno.
§. RE
1 è formalmente avvertito che se durante tale periodo dovesse commettere un
crimine o un delitto, il giudice potrà ordinare il ripristino dell’esecuzione
con l’espiazione della detenzione residua.
§§. Se
il liberato terrà buona condotta superando così con successo il periodo di
prova, la liberazione sarà definitiva l’8 luglio 2023 (se rilasciato l’8 luglio
2022).
3. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del
Cantone Ticino rifonderà a RE 1 l’importo di CHF 1'000.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera