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Decisione

60.2022.160

Reclamo contro la decisione del GPC che ha respinto liberazione condizionale (truffa falso poliziotto). Ricorso accolto dal TF 6B_394/2022 del 23.5.2022: prognosi non sfavorevole perché solo precedenti penali e evoluzione personale (famiglia vicina e lavoro di traslocatore)

23 giugno 2022Italiano10 min

organizzare per tempo l’estradizione alle autorità monegasche (AI 6, inc. GPC __________).

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.160

Lugano

23 giugno 2022/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola

Respini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Elena

Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 6/10.01.2022 presentato

da

RE 1

patr. da: PR 1

contro

la decisione 24.12.2021 del giudice dei

provvedimenti coercitivi Ursula Züblin, sedente in materia di applicazione

della pena, mediante la quale non lo ha posto al beneficio della liberazione

condizionale (inc. GPC __________);

preso atto della sentenza 23.05.2022 del

Tribunale federale (inc. 6B_394/2022), con cui, in accoglimento del ricorso del

reclamante, ha annullato la sentenza 11.02.2022 emanata da questa Corte (inc.

CRP 60.2022.6), rinviandole la causa per una nuova decisione;

letti ed esaminati gli atti, richiamato l’inc. CRP

60.2022.6;

considerato

in fatto e in diritto

1. Con sentenza 27.07.2021 (inc. TPC 72.2021.72) -

passata in giudicato - la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RE 1

autore colpevole di truffa aggravata (commessa per mestiere e in correità con

terzi) e di riciclaggio di denaro. Di conseguenza lo ha condannato alla pena

detentiva di 2 anni e 6 mesi. Pena totalmente aggiuntiva a quella inflittagli il

6.05.2022 dal Tribunal de police del Canton Ginevra. La Corte ha altresì

ordinato nei suoi confronti l’espulsione dal territorio svizzero per un periodo

di 10 anni ex art. 66a CP (AI 1, inc. GPC __________).

2. In data 13.10.2021 il giudice dei provvedimenti

coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, ha ordinato il

collocamento di RE 1 nella sezione chiusa delle Strutture carcerarie cantonali

(AI 2, inc. GPC __________).

Il magistrato ha in particolare concluso per

l’esistenza di un concreto pericolo di fuga, considerato che il reclamante è

cittadino italiano e serbo, e che è stato colpito da espulsione per un periodo

di 10 anni.

Inoltre

ha ritenuto essere dato il rischio di recidiva vista la propensione a

delinquere di RE 1, a fronte dei vari precedenti in Italia nonché della precedente

condanna da parte del Tribunale ginevrino, per fatti temporalmente vicini a

quelli per cui egli si trova attualmente in carcere.

Fatti

Il

giudice ha infine determinato i seguenti termini dell’esecuzione della pena:

1/3 05.03.2021

1/2 05.08.2021

2/3 05.01.2022

Termine 05.11.2022.

3. In data 20.10.2021 l’Ufficio della migrazione di

Bellinzona, constatata la definitiva crescita in giudicato della sentenza di

condanna 27.07.2021, ha fissato in capo al reclamante la data della

scarcerazione quale termine ultimo per lasciare il nostro paese (AI 5, inc. GPC

__________).

4. Con lettera 28.12.2021 l’Ufficio federale di giustizia

di Berna ha informato il giudice dei provvedimenti coercitivi di aver in data

6.12.2020 autorizzato l’estradizione del reclamante al Principato di Monaco,

per essere perseguito siccome sospettato di aver compiuto dei furti di gioielli

e oggetti di valore in abitazioni private risalenti all’agosto 2014.

Ha quindi richiesto al magistrato ticinese di tenere

l’Ufficio al corrente di un’eventuale liberazione anticipata in modo da poter

organizzare per tempo l’estradizione alle autorità monegasche (AI 6, inc. GPC __________).

5. Nel

frattempo, avvicinandosi il termine dei due terzi ex art. 86 cpv. 1 CP il

giudice dei provvedimenti coercitivi, nel novembre 2021, ha dato avvio alla

procedura tendente alla liberazione condizionale (AI 2, inc. GPC __________).

6. Con

decisione 24.12.2021 il giudice dei provvedimenti coercitivi, non ha posto RE 1

al beneficio della liberazione condizionale, avendo concluso per la sussistenza

di un elevato rischio di recidiva (inc. GPC __________).

Ciò in particolare

considerata la di lui

propensione a delinquere su più anni (accertata dalle precedenti condanne

italiane, dalla richiesta d’estradizione verso il Principato di Monaco e dalla

precedente condanna da parte delle autorità ginevrine), e tenuto conto della difficoltà

del reclamante ad accettare le regole (dimostrate dalle quattro sanzioni

disciplinari inflittegli in carcere).

L’asserita

possibilità lavorativa del reclamante, le sue dichiarazioni di pentimento e di

emendamento come pure il suo comportamento - perlopiù adeguato - tenuto in

carcere, non li ha ritenuti essere elementi sufficienti a mitigare la prognosi

negativa.

7. In

data 6/10.01.2022 RE 1 ha impugnato il suddetto giudizio e in riforma dello

stesso ha postulato la concessione della liberazione condizionale, sostenendo

di non essere un plurirecidivo, di essere estraneo all’inchiesta avviata dalle

autorità monegasche e di non voler più cadere nel crimine, come dimostrano il

buon comportamento da lui tenuto in carcere, il posto di lavoro a sua

disposizione, nonché la vicinanza della propria famiglia con cui intende

riunirsi al suo rilascio.

8. Con

sentenza 11.02.2022 questa Corte ha respinto il suddetto reclamo e ha

confermato il diniego della liberazione condizionale, avendo concluso per una

prognosi negativa circa il rischio per il reclamante di commettere ulteriori

reati patrimoniali per fare fronte al suo sostentamento (inc. CRP 60.2022.6).

9. Contro

tale giudizio RE 1 il 21.03.2022 ha presentato ricorso in materia penale al

Tribunale federale, chiedendo in via principale di riformarlo nel senso di

concedergli la liberazione condizionale. In via subordinata ha chiesto

l’annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti a questa Corte per

una nuova decisione.

10. Con

sentenza 23.05.2022 il Tribunale federale ha

accolto il ricorso e annullato il giudizio 11.02.2022 di questa Corte, rinviandole

la causa per una nuova decisione (sentenza TF 6B_394/2022 del 23.05.2022).

L’Alta

Corte ha dato atto, in considerazione delle condanne pronunciate nei confronti

Considerandi

del ricorrente il 6.05.2020 dal Tribunal de police del Canton Ginevra e il 27.07.2021

dalla Corte delle assise criminali, che “questi reati commessi a distanza

temporale ravvicinata e il fatto che il ricorrente ha agito per mestiere,

mantenendosi con gli stessi, influiscono in senso negativo sulla prognosi” (consid.

2.4., pag. 5). Tuttavia ha ritenuto che gli ulteriori criteri di

valutazione richiamati nella decisione impugnata appaiono positivi o tutt’al

più neutri. Ha quindi dato rilievo ai preavvisi favorevoli rilasciati dalla

direzione del penitenziario, circa il buon comportamento tenuto in carcere,

così come dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, e non ha ravvisato

fondati motivi per ritenere irrealistica la prospettiva di RE 1 di essere

assunto quale operaio a tempo indeterminato per un’impresa di sgomberi e

traslochi, come all’offerta di lavoro del 23.11.2021 del titolare della stessa,

malgrado la sua inesperienza in tal senso, il non aver mai lavorato in qualità

di dipendente, e la sua prevista estradizione al Principato di Monaco. Elementi

tutti questi che secondo il Tribunale federale “attestano un’evoluzione

positiva della sua personalità, che possono indurre a ritenere ch’egli voglia

condurre in modo legale la sua vita futura”. Ricordato quindi “che la

liberazione condizionale costituisce di principio la regola e il suo rifiuto

l’eccezione, il diniego della liberazione condizionale non può fondarsi

unicamente sui dubbi suscitati dai precedenti del ricorrente (DTF 133 IV 201

consid. 3.2). Anche se, nella fattispecie, la gravità dei fatti oggetto di

condanna non può essere sminuita, trattandosi essenzialmente di reati

patrimoniali un eventuale rischio di recidiva non comporta la minaccia diretta

e concreta di un bene giuridico elevato come la vita, l’integrità della persona

o l’integrità sessuale” (consid. 2.4., pag. 6).

Il

Tribunale federale ha quindi concluso che questa Corte, fondando la prognosi

negativa solo sui precedenti penali del reclamante, ha ecceduto nel suo potere

di apprezzamento, violando di conseguenza l’art. 86 cpv. 1 CP.

11.

Essendo

pacifici e incontestati gli altri presupposti di cui all’art. 86 cpv. 1 CP

(raggiungimento del termine dei 2/3 della pena e assenza di una condotta durante

l’esecuzione che abbia gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che

denoti di per sé assenza di emendamento), posto infatti che controversa nel

caso in disamina è solamente la prognosi circa il pericolo di recidiva - preso

atto della suddetta sentenza del Tribunale federale, forza è constatare che le

condizioni poste per concedere la liberazione condizionale a RE 1, sono in

concreto adempiute.

Come accertato dall’Alta Corte, da una valutazione

complessiva, che tenga conto non solo dei precedenti penali del reclamante ma anche

degli altri elementi che attestano un’evoluzione positiva nella personalità di

quest’ultimo e il di lui impegno a voler condurre una vita senza commettere

reati rimanendo al fianco della sua famiglia, si può formulare una prognosi non

sfavorevole circa il pericolo di recidiva, peraltro per reati patrimoniali.

Colpito

da espulsione nonché da estradizione nel Principato di Monaco RE 1 alla sua

scarcerazione dovrà immediatamente lasciare il nostro territorio.

Di

conseguenza, alla luce di tutto quanto esposto, il reclamo è accolto; la

decisione 24.12.2021 del giudice dei provvedimenti coercitivi è annullata.

In

riforma della stessa a RE 1 è concessa la liberazione condizionale, con effetto

dall’8 luglio 2022, a condizione che egli venga messo a disposizione

dell’Ufficio federale di giustizia, se del caso in collaborazione con il

Servizio rimpatri della Polizia cantonale, secondo le indicazioni e le modalità

da loro stabilite.

Se, per qualche motivo di carattere organizzativo o

imputabile al reclamante, ciò non potrà aver luogo l’8.07.2022, la libertà

condizionale è da considerarsi concessa per una data successiva sempre che sia

possibile l’estradizione al Principato di Monaco.

Nulla

osta a che il rilascio materiale (dalle Strutture carcerarie cantonali) possa

avvenire anche precedentemente, se ciò dovesse risultare necessario per

l’estradizione (ovviamente a semplice richiesta della Polizia cantonale o

dell’Ufficio federale di giustizia che si occuperanno dell’allontanamento).

12.

Conformemente

all’art. 87 cpv. 1 CP al liberato condizionalmente è imposto un periodo di

prova di durata corrispondente al resto della pena. Tale periodo non può però

essere inferiore a un anno né superiore a cinque.

In

concreto, si giustifica imporre a RE 1 un periodo di prova di 1 anno, che

terminerà l’8 luglio 2023, se rilasciato l’8 luglio 2022.

Il

fatto che il reclamante dovrà forzatamente lasciare il territorio svizzero non

permette la sua sottomissione all’assistenza riabilitativa ex art. 95 CP,

essendo impossibile il controllo.

13.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo

Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, adeguate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 86 segg. CP, 379

segg., 393 segg., 439 CPP, la LEPM, la LTG, ed ogni altra disposizione

applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è accolto.

§ Di

conseguenza la decisione 24.12.2021 del giudice dei provvedimenti coercitivi è

annullata e RE 1 è posto al beneficio della liberazione condizionale a far

tempo dall’8 luglio 2022, esclusivamente ai fini dell’estradizione al

Principato di Monaco e abbandono del territorio svizzero, ai sensi del

considerando 11.

§§. L’effettiva

liberazione potrà essere effettuata unicamente con la messa a disposizione del

condannato (anche prima della data indicata, come meglio precisato al

considerando 11.) all’Ufficio federale di giustizia, se del caso in

collaborazione con il Servizio rimpatri della Polizia cantonale, competente per

procedere all’esecuzione dell’estradizione ed allontanamento dal territorio

svizzero.

§§§. Qualora

quanto stabilito sopra non dovesse rivelarsi eseguibile, la liberazione

condizionale è concessa per una data successiva, sempre che sia possibile

l’estradizione al Principato di Monaco.

2. RE

1 è sottoposto a un periodo di prova di 1 (un) anno.

§. RE

1 è formalmente avvertito che se durante tale periodo dovesse commettere un

crimine o un delitto, il giudice potrà ordinare il ripristino dell’esecuzione

con l’espiazione della detenzione residua.

§§. Se

il liberato terrà buona condotta superando così con successo il periodo di

prova, la liberazione sarà definitiva l’8 luglio 2023 (se rilasciato l’8 luglio

2022).

3. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino rifonderà a RE 1 l’importo di CHF 1'000.

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera