60.2022.18
Istanza di ricusazione nei confronti del procuratore pubblico. avvocato. conciliazione
1 aprile 2022Italiano22 min
dall’avv. IS 1) hanno sporto denuncia penale nei confronti di __________ e __________
Source ti.ch
Incarto n.
60.2022.18
Lugano
1 aprile 2022/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di
ricusazione 13/14.1.2022 presentata dall’
IS 1
patr. da: PR 1
nei confronti del procuratore pubblico __________
nell’ambito degli inc. MP __________ e MP __________;
richiamate le osservazioni 31.1./1.2.2022
e la duplica 21/22.2.2022 del magistrato inquirente;
vista la replica 10/11.2.2022 dell’avv. IS
1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. In data
1.2.2018 i fratelli __________ ed __________ __________ (rappresentati
dall’avv. IS 1) hanno sporto denuncia penale nei confronti di __________ e __________
per il reato di coazione (inc. MP __________). A loro dire, nell’ambito
dell’edificazione di un immobile a __________, i denunciati avrebbero richiesto
il pagamento di oltre CHF 200'000.-- al fine di ritirare l’opposizione da loro
interposta contro il progetto immobiliare sopraindicato.
Poco dopo, in data 17/20.3.2018, __________
e __________ hanno presentato una controdenuncia nei confronti dei fratelli __________
per titolo di estorsione, coazione e registrazione clandestina di conversazioni
(inc. MP __________). Nella stessa i denuncianti spiegavano di aver formulato
una richiesta di indennizzo di complessivi CHF 220'000.-- in base alla stima
dell’ammontare dei danni (costi, rischi e svalutazione dei loro stabili), nel
caso in cui l’immobile sarebbe stato edificato dai denunciati, in violazione, a
loro dire, di norme legali ed in deroga a prescrizioni edilizie. Essi hanno
affermato che, durante un incontro tra i denunciati, denuncianti e l’avv. IS 1,
avvenuto il 12.12.2017, quest’ultimo avrebbe informato __________ e __________
che una loro precedente riunione sarebbe stata registrata da __________, che la
loro richiesta di indennizzo configurava un reato penale e che se non avessero
ritirato l’opposizione / ricorso vi sarebbe stata una denuncia nei loro
confronti. Dalla denuncia emerge inoltre che, a dire dei denuncianti, nel mese
di gennaio 2017 l’avv. IS 1 li avrebbe contattati telefonicamente ribadendo
quanto sopra.
b. Dopo aver
esperito alcuni atti istruttori ed aver convocato un’udienza di conciliazione
con tutte le parti, non andata a buon fine, il procuratore pubblico competente
dell’inchiesta __________, ha proceduto ad interrogare quale imputato __________
in data 29.9.2021, nell’ambito dell’inc. MP __________. All’interrogatorio
erano presenti, oltre l’imputato, anche l’avv. IS 1 (difensore di quest’ultimo)
e l’avv. __________, rappresentante degli accusatori privati __________ e __________.
Durante tale interrogatorio l’imputato ha spiegato di essersi incontrato più
volte con i denuncianti e durante un loro incontro avrebbe registrato la loro
conversazione: “(…) Io volevo avere una prova di quanto mi stava capitando
perché a raccontarlo nessuno ci crederebbe. (…)” (interrogatorio 29.9.2021,
p. 4, AI 18). Nel corso del loro ultimo incontro, alla presenza anche dell’avv.
IS 1, __________ avrebbe informato i denuncianti di aver registrato la
precedente loro riunione.
L’avv. IS 1 è
intervenuto nell’interrogatorio dell’imputato affermando che “(…) in occasione
dell’ultimo incontro al __________ egli ha detto a __________ e __________ che
avevano commesso un reato di natura penale. __________ lo ha ringraziato per
aver avuto la cortesia di avvisarlo della registrazione (…). Quanto detto a __________
era per fargli un favore e, meglio, per fargli comprendere che aveva commesso
un reato penale. L’avv. IS 1 sottolinea che c’erano dei grandi rapporti di
amicizia con __________ e di lunga data. (…). L’avv. IS 1 non ha avuto nessuna
intenzione di ‘ricattare’ o commettere un reato penale, ma solo di avvisare un
amico e, quindi, non procedere ad inoltrare, sic et simpliciter, una denuncia
penale (…)” (interrogatorio 29.9.2021, p. 4 s., AI 18).
Al termine dell’interrogatorio
sopraindicato il procuratore pubblico ha informato l’imputato “(…) che dovrà
rivolgersi ad altro difensore ritenuto che l’avv. IS 1 assumerà veste di
imputato nel presente procedimento penale (…)” (interrogatorio 29.9.2021,
p. 4 s., AI 18).
c. In data
22.10.2021 l’avv. PR 1, patrocinatrice dell’avv. IS 1 e sua collega di studio,
ha scritto al procuratore generale postulando un suo intervento giusta l’art.
67 cpv. 6 LOG: “(…) In occasione dell’audizione del dr. __________ del 29
settembre 2021 la PP __________ – a sorpresa – comunicava a quest’ultimo che
avrebbe dovuto avvalersi di un altro avvocato, in quanto l’avv. IS 1 sarebbe
stato sentito come imputato (…). A tutela del mio collega (…) e del buon
funzionamento della Giustizia, chiedo pertanto che questo Lodevole Procuratore
generale intervenga per far chiarezza sulla gestione dell’incarto e sulla
posizione dell’avv. IS 1 (…)” (scritto 22.10.2021, AI 61). Il procuratore
generale, con lettera del 14.12.2021, ha negato un suo intervento ex art. 67
cpv. 6 LOG, ed ha affermato che non vi fosse motivo di togliere la direzione
del procedimento in oggetto al procuratore pubblico __________ (scritto
14.12.2021, AI 65).
d. In
data 13/14.1.2022 l’avv. IS 1 ha presentato l’istanza di ricusazione
all’origine del presente procedimento.
L’istante ha dapprima riassunto i fatti,
ricapitolando, in breve, quanto occorso in questi quattro anni. Egli ha in
seguito esposto i motivi della ricusazione del procuratore pubblico __________,
affermando che “(…) la PP __________, invitando l’avv. IS 1 a trovare un
accordo prima della presentazione della denuncia, non offre più le necessarie
garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità, in particolare
perché la stessa è a conoscenza di fatti che sono rilevanti al fine dell’accertamento
della fattispecie, essendo che la medesima è stata più volte promotrice del
tentativo di risolvere la questione bonalmente (…)” (istanza 13/14.1.2022,
p. 5). Il procuratore pubblico, già nel dicembre 2017, gli avrebbe consigliato
di tentare un accordo prima di inoltrare una denuncia penale nei confronti di __________
e __________. Da ciò, a dire dell’istante, il magistrato inquirente, “(…)
con il suo intervento, la sua posizione, per effetto delle norme sulla
partecipazione, potrebbe essere [a lui] equiparata (…)” (istanza
13/14.1.2022, p. 5).
e. Nelle
sue osservazioni all’istanza il magistrato inquirente, oltre a contestare le argomentazioni
dell’avv. IS 1, ha sollevato la tardività dell’istanza di ricusazione: “(…)
considerato che tutto inizia con il verbale di interrogatorio 29 settembre 2021
(…), nel quale è stato indicato che IS 1 doveva essere considerato quale
imputato, è stata consegnata il giorno stesso (…). La consegna di un’ulteriore
copia è avvenuta il 13 gennaio 2022 (…) solo a seguito di una telefonata della
sua patrocinatrice (…) che asseriva di non più trovare la copia data a suo
tempo. (…). Quindi, già a quel momento il qui istante sapeva che la sua
posizione era cambiata passando da difensore ad imputato. Tanto è vero che già
in data 28 ottobre 2021 (…) la patrocinatrice dell’istante si rivolgeva al
Procuratore generale (…)” citando il verbale di interrogatorio del
29.9.2021 (osservazioni 31.1.2022, p. 2).
f. Nella
replica 10.2.2022 l’avv. IS 1 ha affermato, per quanto concerne la tempestività
dell’istanza, che la decisione di ricusare il magistrato inquirente sarebbe
nata dopo la ricezione delle osservazioni 4.11.2021 di quest’ultimo a seguito
del suo scritto inviato al procuratore generale in cui chiedeva chiarimenti in
merito alla sua posizione processuale. Inoltre l’istante ha contestato che il
29.9.2021 gli sarebbe stata consegnata brevi manu una copia dell’interrogatorio
a cui aveva partecipato, affermando peraltro che in quell’occasione egli non
avrebbe avuto la possibilità di determinarsi sull’opportunità di un’istanza di
ricusazione non essendo stato informato dei reati a lui imputati.
g. Delle
ulteriori motivazioni, così come delle osservazioni, della replica e della
duplica, si dirà più approfonditamente, se necessario, nei considerandi
seguenti.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
La
giurisdizione di reclamo (in Ticino, la Corte dei reclami penali (art. 62 LOG) è
competente a decidere, senza (di regola) ulteriore procedura probatoria e
definitivamente, sulla domanda di ricusazione di un pubblico ministero, se è
invocato un motivo di ricusazione di cui all’art. 56 lit. a o lit. f CPP oppure
se una persona che opera in seno a un’autorità penale si oppone alla domanda di
ricusazione presentata da una parte in virtù dell’art. 56 lit. b-e CPP (art. 59
cpv. 1 lit. b CPP) (sentenza TF 1B_186/2019 del 24.6.2019 consid. 4.1.; ZK StPO – A.J. KELLER, 2. ed., art. 59 CPP n. 5).
Questa
Corte è quindi l’autorità competente per trattare l’istanza.
1.2
L’avv.
IS 1, imputato nel procedimento penale di cui all’inc. MP __________, è
legittimato secondo l'art. 58 cpv. 1 CPP a domandare la ricusazione del
procuratore pubblico.
1.3
1.3.1
Giusta l’art. 58 cpv. 1 CPP la parte che
intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un’autorità
penale deve presentare senza indugio la relativa domanda a chi dirige il
procedimento penale, non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione.
La ricusazione deve perciò essere
presentata nei giorni immediatamente seguenti alla conoscenza del motivo
addotto, pena la perenzione del diritto di prevalersene (sentenze TF 1B_536/2021
del 28.1.2022; 1B_335/2019 del 16.1.2020 consid. 3.1.2.; 1B_138/2018 del
4.6.2018
consid. 5.2.; DTF 140 I 271; BSK StPO I – M. BOOG, 2. ed., art. 58 CPP
n. 5; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 58 CPP n. 3).
1.3.2
Per la tempestività, il CPP non fissa un
termine preciso in giorni: occorre valutare, di volta in volta, le circostanze
del caso concreto e lo stadio del procedimento, ritenuto che in virtù del
principio della buona fede il motivo di ricusazione deve essere fatto valere
prima del prossimo atto procedurale onde escludere tatticismi (DTF 143 V 66,
consid. 4.3.; 139 III 120, consid. 3.2.1; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art.
58.
CPP n. 3 s.; Commentario CPP – M. MINI, art. 58 CPP n. 4).
È in effetti contrario alle regole della buona
fede mantenere in riserva un motivo di ricusazione per farlo valere soltanto successivamente,
qualora l'esito della procedura sia sfavorevole oppure l'interessato ritenga
che l'istruzione non segua il corso da lui auspicato (sentenze TF 1B_118/2020 del 27.07.2020 consid. 3.2.; 1B_305/2019
del 26.11.2019 consid. 3.4.2.1.; 1B_149/2019 del 3.09.2019 consid. 3.2.;
1B_307/2019 del 2.8.2019 consid. 3.1.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale la domanda di ricusazione presentata dopo sei o sette giorni
dalla conoscenza del motivo della ricusazione è tempestiva, mentre se l’istanza
viene presentata tre mesi, due mesi, venti giorni o anche dopo due settimane è
irricevibile poiché tardiva (sentenze TF 1B_536/2021
del 28.1.2022; 1B_265/221 del 9.9.2021
consid. 3.; 1B_98/2020 del 26.11.2020 consid. 2.2.; 1B_29/2020 dell'11.9.2020 consid.
2.1.; 1B_118/2020 del 27.7.2020 consid. 3.2.).
Decisivo,
al fine della tempestività della ricusazione, è il momento in cui la parte (che
deve rendere verosimile la tempestività della domanda e il momento in cui ha
scoperto il motivo di parzialità) ha effettivamente conosciuto il motivo di
ricusazione oppure con la dovuta attenzione avrebbe potuto conoscerlo; la parte
non è però tenuta, né all’inizio né nel corso del procedimento penale, ad
effettuare indagini per rilevare possibili censure concernenti l'imparzialità e
l'indipendenza (sentenza TF 6B_695/2014 del 22.12.2017 consid. 3.1.; BSK StPO I
– M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5). Si deve tenere conto che la parte deve
inoltrare la domanda indicando in maniera sensata e credibile, citando indizi o
mezzi di prova, i motivi di ricusazione e le circostanze che realizzerebbero
una parzialità (BSK StPO I – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 4; ZK StPO –
A.J. KELLER, op. cit., art. 58 CPP n. 9).
Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire
che solo quando il cumulo di più eventi fonda il sospetto di prevenzione
occorre tener conto, nell'esaminare l'eventuale tardività della domanda di
ricusazione, del fatto che l’istante non poteva reagire frettolosamente, ma
doveva se necessario aspettare per evitare il rischio che la sua richiesta
venisse respinta. In presenza di nuove circostanze che realizzerebbero una parzialità, la parte dovrebbe quindi poter invocare fatti già
noti, solo se una valutazione complessiva permetta di ammettere un motivo di
ricusazione, anche se presi singolarmente i fatti precedenti non avrebbero
giustificato la domanda di ricusazione.
Se
solo più avvenimenti assieme costituiscono la base del motivo di ricusazione,
questa può essere richiesta se, secondo l’istante, l’ultimo avvenimento è la
"goccia che ha fatto traboccare il vaso" (sentenza TF
1B_22/2020 del 18.3.2020, paragrafo 3.3.).
In
tal caso, l'esame delle circostanze passate, nell'ambito di una valutazione globale, è
ammesso solo nella misura in cui l'ultimo evento costituisce di per sé un
motivo di ricusazione o almeno un indizio di parvenza di prevenzione (sentenze TF
1B_265/221 del 9.9.2021 consid. 3.; 1B_98/2020 del 26.11.2020 consid. 2.2.;
1B_29/2020 dell'11.9.2020 consid. 2.1.).
Si deve nondimeno
aggiungere che tutti i motivi di ricusazione devono essere ritenuti d'ufficio,
per cui non si devono porre esigenze troppo severe al presupposto della
tempestività della domanda (BSK StPO I – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 8;
StPO PK – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 58 CPP n. 4).
1.3.3
L’avv. IS 1 ha presentato la sua istanza
di ricusazione in data 13.1.2022. Egli ha affermato di aver inoltrato la stessa
“(…) contestualmente alla ricezione dello scritto del PG Pagani di data 14
dicembre 2021 e alla susseguente trasmissione (…) delle osservazioni della PP __________
datate 4 novembre 2021, avvenuta in data 23 dicembre 2021, nonché di copia del
verbale di data 29 settembre 2021 notificata in data odierna (…)” (istanza
13/14.1.2022, p. 2). A mente dell’istante è sulla base del contenuto di questa
documentazione che ritiene sussistere validi motivi per ricusare il procuratore
pubblico.
1.3.4
Nello scritto di replica l’avv. IS 1
afferma che l’istanza in oggetto sarebbe stata da lui presentata “(…) non
appena ricevuto il verbale di data 29 settembre 2021 (…)” (replica
10/11.2.2022, p. 2). Sennonché, qualche riga più sotto, egli dichiara che “(…)
la decisione di ricusare la PP __________ è nata dopo la ricezione delle
osservazioni della medesima datate 4 novembre 2021 a seguito dello scritto
inoltrato al PG (…), che sono state spedite mediante posta A in data 23
dicembre 2021 (…)” (replica 10/11.2.2022, p. 2). Tuttavia l’istante, più
sotto ancora, asserisce di non aver compreso la sua posizione processuale, ed
in particolare i capi di imputazione ipotizzati dal magistrato inquirente: “(…)
la richiesta inoltrata al PG e le contestuali osservazioni della PP __________
di data 4 novembre 2021 non hanno permesso di chiarire i reati che sarebbero
ipotizzati nei confronti dell’Avv. IS 1 (…)” (replica 10/11.2.2022, p. 3).
Non si comprende dunque quale sarebbe “(…)
il contenuto di tale documentazione” che si sarebbe rivelato “necessario”
e “fondamentale” ai fini della presente istanza. Il contenuto del
verbale del 29.9.2021 era già conosciuto dall’istante, essendo lui presente in
quell’occasione. Anche il susseguente scritto del procuratore generale, da lui
ricevuto il 15.12.2021, e le osservazioni 4.11.2021 del magistrato inquirente,
non sembrano dare informazioni all’istante (e neppure lui stesso afferma il
contrario) che non fossero già di sua conoscenza.
1.3.5
La tempestività dell’istanza di ricusazione
del 13/14.1.2022 e quindi la sua ricevibilità appare dunque dubbia, ma la
questione può comunque rimane irrisolta, viste le considerazioni di merito che
seguono.
2.
2.1.
Giusta gli art. 6 n. 1 CEDU
e 30 cpv. 1 Cost. nelle cause giudiziarie ognuno ha il diritto di essere
giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito,
indipendente e imparziale. Il principio dell’indipendenza è ripreso dall’art. 4
CPP e concerne tutte le autorità penali secondo gli art. 12 e 13 CPP
La
garanzia del diritto ad un giudice imparziale vieta l’influsso sulla decisione
di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarlo della necessaria
oggettività a favore oppure a pregiudizio di una parte (sentenza TF 1B_384/2017
del 10.1.2018 consid. 4.1.; BSK StPO I – M. BOOG, op. cit., vor art. 56
CPP n. 2; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 1): chiunque sia
sottoposto a queste influenze non può in effetti essere un “giusto
mediatore” (sentenza TF 1B_27/2016 del 4.7.2016 consid. 4.2.; BSK StPO I –
M. BOOG, op. cit., vor
art. 56 CPP n. 2).
Secondo
la giurisprudenza, sebbene la semplice affermazione di parzialità basata su
sentimenti soggettivi di una parte non sia sufficiente a fondare un dubbio
legittimo, non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto: per
giustificare la sua ricusazione bastano infatti circostanze concrete idonee a
suscitare l’apparenza di una sua prevenzione e a far sorgere il rischio di una
sua parzialità nella causa (sentenze TF 6B_414/2021 del 9.8.2021; 6B_688/2017
dell’1.2.2018 consid. 3.2.1.; 1B_512/2017 del 30.1.2018 consid. 4.2.;
6B_823/2017 del 25.1.2018 consid. 2.2.; sentenza TPF BB.2017.33-38 del 4.8.2017
consid. 3.2.; DTF 141 IV 178 consid. 3.2.1.; BSK StPO I – M. BOOG, op. cit., vor
art. 56 CPP n. 7/10; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 9).
Sotto
il profilo oggettivo, serve ricercare se la persona ricusata offra le
necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; sono
considerati in tale ambito anche aspetti di carattere funzionale e
organizzativo e viene posto l’accento sull’importanza che possono rivestire le
apparenze (sentenze TF 6B_823/2017 del 25.1.2018 consid. 2.2.; 1C_483/2017 del
12.1.2018
consid. 4.2.; 1B_434/2017 del 4.1.2018 consid. 2.; DTF 139 I 121
consid. 5.1.; 133 I 1 consid. 6.2.; BSK StPO I – M. BOOG, op. cit., vor
art. 56 CPP n. 8). Determinante è sapere se le apprensioni soggettive
dell’interessato siano oggettivamente giustificate dalle circostanze (sentenza
TF 6B_1334/2016 dell’8.8.2017 consid. 3.1.).
La
ricusazione riveste un carattere eccezionale (sentenza TF 6B_823/2017 del
25.1.2018
consid. 2.2.), per non intralciare l’ordinato e ordinario
funzionamento della giustizia: deve dunque essere ammessa unicamente in
presenza di motivi gravi ed oggettivi che permettano di dubitare
dell’imparzialità del giudice ricusando (sentenza TF 1B_405/2014 del 12.5.2015
consid. 4.3.).
2.2
I
principi ricordati valgono anche nell’ipotesi di ricusazione di un procuratore
pubblico, tenuto conto del suo specifico ruolo (sentenza TF 1B_384/2017 del
10.1.2018
consid. 4.1.; DTF 141 IV 178 consid. 3.2.2.; 138 IV 142 consid. 2.2.;
BSK StPO I – M. BOOG, op. cit., vor
art. 56 CPP n. 3; ZK StPO – A.J.
KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 2).
Fino
all’abbandono del procedimento o fino alla promozione dell’accusa, il
procedimento è diretto dal procuratore pubblico (art. 61 CPP), il quale deve
garantire che lo stesso si svolga in modo appropriato e conforme alla legge
(art. 62 cpv. 1 CPP).
Durante
l’istruzione il ministero pubblico accerta d’ufficio tutti i fatti rilevanti
per il giudizio, a carico ed a scarico dell’imputato (art. 6 cpv. 2 CPP), e ne
determina le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere la procedura
preliminare (art. 308 cpv. 1 CPP). In questo contesto – fase dell’istruzione
del procedimento – il magistrato inquirente è tenuto ad una certa imparzialità
(sentenza TF 1B_130/2017 del 15.6.2017 consid. 2.2.).
2.3
Chi
opera in seno a un’autorità penale si ricusa se (art. 56 CPP): a. ha un interesse
personale nella causa; b. ha partecipato alla medesima causa in altra veste,
segnatamente come membro di un’autorità, patrocinatore di una parte, perito o
testimone; c. è unito in matrimonio, vive in unione domestica registrata o
convive di fatto con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che
ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;
d. è parente o affine di una parte in linea retta o in linea collaterale fino
al terzo grado incluso; e. è parente o affine in linea retta, o in linea
collaterale fino al secondo grado incluso, di un patrocinatore di una parte
oppure di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della
giurisdizione inferiore; f. per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti
di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe
avere una prevenzione nella causa.
2.4
L'art.
56.
lit. f CPP riporta una clausola generale che disciplina la
ricusazione per motivi differenti da quelli ex lit. a-e (sentenze TF
1B_432/2019 del 13.9.2019 consid. 3.1.; 1B_186/2019 del 24.6.2019 consid. 5.1.;
DTF 141 IV 178 consid. 3.2.1.; BSK StPO I – M. BOOG, op. cit., art. 56 CPP n.
38; StPO PK – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 56 CPP n. 14 s.).
Ai
sensi dell’art. 56 lit. f CPP, dunque, chi opera in seno a un’autorità penale
si ricusa altresì se, “per altri motivi”, segnatamente a causa di
rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte oppure con il suo
patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa (sentenza TF
1B_1/2017 del 7.3.2017 consid. 2.1.).
2.5
Il
fatto che un'autorità, in una procedura precedente, abbia deciso (anche
sbagliando) a sfavore della parte che lo ricusa, non è motivo di ricusazione (sentenze TF 1B_474/2018 del 22.11.2018 consid. 3.; TF 6B_851/2018 del 7.12.2018
consid. 4.2.3.; DTF 143 IV 69 consid. 3.1.).
Secondo
la giurisprudenza eventuali errori nel corso del procedimento penale non
fondano, di principio, motivo di ricusazione: essi possono infatti essere censurati nell'ambito dei rimedi di diritto
previsti al proposito. In particolare decisioni oppure atti di procedura che
successivamente si palesano essere errati non realizzano di per sé un’apparenza
oggettiva di prevenzione; soltanto errori particolarmente gravi o ripetuti
costitutivi di violazioni gravi dei doveri di magistrato possono fondare un
sospetto di parzialità se le circostanze mostrano che il magistrato è prevenuto
o giustificano almeno oggettivamente l'apparenza di prevenzione. Il ruolo di magistrato
obbliga in effetti a determinarsi velocemente su elementi spesso contestati e
delicati; è compito dell'autorità di ricorso constatare e correggere gli
eventuali errori commessi nel procedimento penale (sentenze TF 1B_190/2019 del 10.9.2019 consid. 3.2.; 1B_289/2019 del 9.9.2019 consid. 3.1.; DTF 141 IV 178 consid. 3.2.3.; BSK StPO I – M. BOOG,
op. cit., art. 56 CPP n. 59; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n.
40-42).
3.
3.1.
L’avv. IS 1 afferma che, a suo
dire, il magistrato inquirente avendolo invitato “(…) a trovare un accordo
prima della presentazione della denuncia, non offre più le necessarie garanzie
per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità, in particolare perché la
stessa è a conoscenza di fatti che sono rilevanti al fine dell’accertamento della
fattispecie, essendo che la medesima è stata più volte promotrice del tentativo
di risolvere la questione bonalmente (…)” (istanza 13/14.1.2022, p. 5).
Egli conclude dichiarando che “(…) il magistrato che conduce un’inchiesta
per un fatto presuntamente illecito non può essere la medesima persona che ha
suggerito questo comportamento e che potrebbe riferire di fatti inerenti le
circostanze che a suo modo di vedere potrebbero configurare un reato penale
(…)” (istanza 13/14.1.2022, p. 5).
3.2
Nel
presente caso, gli argomenti addotti a fondamento dall'insorgente non
giustificano, né presi singolarmente, né presi nel loro insieme, una
ricusazione giusta l'art. 56 CPP.
Il
solo fatto di aver proposto una conciliazione tra le parti (peraltro prevista,
per i reati a querela di parte, dall’art. 316 CPP) non può essere ritenuto un
motivo di ricusazione, in quanto, altrimenti, tale possibilità non sarebbe
stata introdotta nel CPP, o sarebbe stato imposto dal codice, il proseguimento
del procedimento penale, dopo mancata conciliazione, da parte di altro
magistrato inquirente.
Secondo
l’istante il procuratore pubblico avrebbe tuttavia proposto già una
conciliazione tra le parti prima dell’inoltro della denuncia da parte dei suoi
clienti durante alcuni “(…) contatti informali (…)” avvenuti tra l’avv. IS
1.
e il procuratore pubblico. Sulla base dei suggerimenti forniti da
quest’ultimo all’istante le parti si sarebbero incontrate per trovare una
soluzione: “(…) ed è per questo che si ritiene che la PP __________ non
possa più essere la persona incaricata di istruire la procedura a carico
dell’Avv. IS 1, in quanto la stessa è a conoscenza di fatti rilevanti di cui
potrà riferire (…)” (10/11.2.2022, p. 5). Tuttavia non si comprende quali
sarebbero stati “(…) i fatti rilevanti” di cui il magistrato inquirente
potrebbe riferire; in effetti, sia nella sua istanza 13/14.1.2022, sia nella
replica 10/11.2.2022, l’avv. IS 1 formula delle critiche generiche, senza
argomentare e dettagliare eventuali motivi tali da giustificare una
ricusazione, che come si ricorda, interviene solo eccezionalmente.
Peraltro
si rileva che tali “(…) fatti rilevanti” sarebbero stati a conoscenza
del magistrato inquirente già al momento della denuncia 1.2.2018 introdotta
dallo stesso avv. IS 1 per conto dei suoi clienti (inc. MP __________) e della
susseguente controdenuncia 17.3.2018 di __________ ed __________ (inc. MP __________),
ma l’istante, solo ora, confrontato con un suo possibile coinvolgimento in tali
procedure penali, ne solleva l’esistenza. Ciò potrebbe sembrare contrario al
principio della buona fede.
3.3
Più
in generale, la lettura degli atti non permette di dire che sussistano, dal
profilo oggettivo, circostanze concrete atte a generare timore di parzialità,
anche soltanto apparente, del magistrato inquirente, che, per quanto si evince
dall’incarto, non ha palesato avversione, disdegno oppure ostilità nei
confronti dell’imputato.
3.4
Non
ci sono pertanto motivi di parzialità giusta l’art. 56 CPP a carico del
procuratore pubblico.
I
sospetti dell’istante sono irrilevanti: determinanti non sono semplici
supposizioni, illazioni, timori generici di parzialità non confortati da
elementi concreti, ma circostanze oggettive idonee a suscitare l’apparenza di
una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità. Circostanze, queste,
che non sono date in concreto.
4.
L’istanza
di ricusazione, per quanto ricevibile, è respinta. Tassa di giustizia e spese
sono poste a carico dell’istante, soccombente (art. 59 cpv. 4 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 56 ss. CPP, 1 ss. e
25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
di ricusazione, per quanto ricevibile, è respinta.
2. La
tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
500.-- (cinquecento), sono poste a carico dell’avv. IS 1, __________.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera