60.2022.197
Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico in tema di inutilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente
3 febbraio 2023Italiano24 min
reato di furto aggravato, in via subordinata semplice giusta l’art. 139 cifra 1,
Source ti.ch
Incarto n.
60.2022.197
Lugano
3 febbraio 2023/mr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola
Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Daniela
Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 22/25.7.2022 presentato
da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione l’11.7.2022 emanata dal procuratore
pubblico Chiara Buzzi nel contesto del procedimento penale di cui all’incarto
MP __________ in tema di utilizzabilità delle prove acquisite
illegittimamente;
richiamate le osservazioni 28.7.2022 e
la duplica 17.8.2022 del procuratore pubblico, entrambe concludenti per la
reiezione del gravame;
richiamata la replica 12/16.8.2022 di RE 1, con la
quale ribadisce le proprie argomentazioni, fornendo alcune precisazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Nell’ambito
del procedimento penale (inc. MP __________) aperto a carico di due cittadini
rumeni (arrestati in flagranza di reato presso la __________ di __________ il
10.6.2022 mentre stavano sottraendo merce dagli scaffali) per l’ipotesi di
reato di furto aggravato, in via subordinata semplice giusta l’art. 139 cifra 1,
2 e 3 CP, è stato da loro chiamato in causa RE 1, il quale (con la sua compagna)
avrebbe, tra l’altro, ospitato entrambi gli imputati in un appartamento di __________
(AI 8, p. 6).
b. Il
14.6.2022 la polizia ha in particolare eseguito una perquisizione domiciliare e
proceduto al sequestro di diversi oggetti presso l’appartamento ubicato a __________
in Via __________ (dove avrebbero soggiornato entrambi gli imputati), e meglio
come descritto nei verbali di perquisizione/sequestro 14.6.2022 di RE 1 e della
sua compagna __________.
c. Il
medesimo giorno RE 1 è stato interrogato, dapprima dalla polizia e poi dal
procuratore pubblico, in veste di imputato, per titolo di ripetuto furto
aggravato, in via subordinata semplice, siccome commesso in banda e per
mestiere ex art. 139 cifra 1, 2, e 3 CP, in relazione ai fatti avvenuti dal
25.5.2022 nel Canton __________ presso diversi negozi e in particolare presso
la __________ di __________ il 7.6.2022 e il 10.6.2022.
Dal
suo verbale di interrogatorio, per quanto qui di interesse, risulta quanto
segue:
“Questa
mattina alle ore 10:45 presso l’appartamento ubicato a __________ in Via __________
(recte Via __________), si è presentata la polizia. Quattro agenti, di cui
due in uniforme hanno bussato al nostro appartamento al secondo piano, se non
erro. In casa (c’eravamo) io e la mia compagna __________. Gli agenti
eseguivano il mio fermo come pure quello della mia compagna ed eseguivano una
perquisizione del nostro appartamento.
Venivo
informato sulla possibilità di avvalermi di un avvocato
e chiedevo di poter contattare un mio amico che a sua volta avrebbe contattato
un avvocato. Gli interroganti mi chiedevano di fornire il numero di questo mio
amico e del legale, però io non me lo ricordavo, pertanto è stato dato avviso
telefonico all’avvocato presente.
Prima
del presente verbale ho avuto la possibilità di colloquiare liberamente con il
mio legale d’ufficio.
Durante
la perquisizione venivo informato sul motivo della presenza degli agenti in
casa mia ed io acconsentivo senza problemi ai loro controlli. Successivamente
sono stato accompagnato presso gli scriventi uffici per il presente verbale” (VI 14.6.2022, p. 3 e 4, AI 19).
In
seguito RE 1 ha preso atto che “… Tutto quanto rinvenuto a __________ presso
il mio appartamento viene sequestrato” e immediatamente dopo (alle ore
16:10) il procuratore pubblico è subentrato al verbale (VI 14.6.2022, p. 7, AI
19).
d. Il
15.6.2022 l’avv. __________ è stato nominato difensore d’ufficio di RE 1 con
effetto retroattivo al 14.6.2022.
Il
medesimo giorno il procuratore pubblico ha trasmesso all’avv. __________ copia
del rapporto di arresto provvisorio del 14.6.2022 di RE 1 e ha chiesto al
giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la sua carcerazione preventiva
fino al 15.7.2022.
e. Con
scritto 15.6.2022 (anticipato via fax) gli avvocati PR 1 e __________ hanno
comunicato al procuratore pubblico che la compagna di RE 1 si era rivolta al
loro studio legale per tutelare i suoi interessi in sostituzione del difensore
d’ufficio avv. __________, chiedendo parimenti di sospendere ogni atto
istruttorio fino al loro subentro.
Sempre il 15.6.2022 il procuratore
pubblico ha concesso un permesso di visita a favore dei due legali in vista di
una possibile difesa di fiducia, negando la postulata sospensione e facendo
proseguire la procedura con l’avv. __________ prima di procedere alla revoca
della difesa d’ufficio.
f. Il 17.6.2022 il giudice dei provvedimenti
coercitivi ha ordinato la carcerazione preventiva di RE 1 fino al 14.7.2022.
g. Con e-mail 18.6.2022 l’avv. PR 1 ha informato il
magistrato inquirente di aver incontrato il giorno precedente RE 1, il quale ha
incaricato il suo studio legale di assumere la sua difesa, allegando la
relativa procura sottoscritta il 17.6.2022. Ha al riguardo precisato che “…
Sarà mia premura coordinarmi con la Collega __________, per il trapasso. Alfine
di poter subentrare al meglio nella difesa del signor RE 1, ho l’esigenza di
visionare al più presto l’intero incarto. Martedì mattina (21.06.2022) verso le
10:00 posso recarmi presso il MP” (AI 31; cfr. anche AI 33).
h. Il 21.6.2022 il procuratore pubblico ha revocato
la nomina dell’avv. __________ quale difensore d’ufficio con effetto
retroattivo dal 17.6.2022 (avendo RE 1 nominato gli avvocati PR 1 e __________ quali
suoi difensori di fiducia).
Lo stesso
giorno l’avv. PR 1 ha esaminato gli atti.
i. Il 27/28.6.2022 RE 1 ha impugnato la decisione di
carcerazione preventiva del 17.6.2022, chiedendo di disporre il suo immediato
rilascio. Ha, tra l’altro, rimproverato al procuratore pubblico che “… agli
atti manca il mandato di perquisizione e sequestro concernente lo stabile __________
a __________, all’interno del quale la polizia giudiziaria il 14 giugno 2022 è
entrata con la forza.
La
relativa perquisizione dell’appartamento, il relativo sequestro dei beni ivi
presenti, nonché il relativo arresto di RE 1 … sono stati possibili unicamente
attraverso atto illecito, commesso dall’autorità penale (cfr. art. 241 cpv. 1
CPP).
Che
manchi il relativo mandato scritto del pubblico ministero, è la stessa polizia
giudiziaria a confermarlo nel proprio rapporto, sostenendo di aver agito di sua
iniziativa…
Fra
gli allegati del citato rapporto, manca il mandato di perquisizione e sequestro…
Lo
stesso non è menzionato neppure nel verbale del procedimento del Ministero
pubblico…” (reclamo 27/28.6.2022, p.
6 e 7, AI 47; cfr. anche inc. CRP __________).
j. Con osservazioni 7.7.2022 al suddetto reclamo il
procuratore pubblico ha ritenuto che non vi sarebbe stata alcuna violazione dei
diritti procedurali di RE 1, poiché non vi sarebbe stata la necessità di un
mandato, riportando alcuni passaggi del suo verbale d’interrogatorio (che
corrispondono alle dichiarazioni riportate al consid. c della presente
decisione). A fronte di ciò, l’imputato avrebbe “… acconsentito alla
perquisizione sia dell’appartamento che della vettura (cfr. rapporto di arresto
AI 19), motivo per il quale non era necessario un mandato formale che peraltro
poteva essere conferito anche oralmente nel caso di necessità (ciò che nel caso
concreto non è stato necessario ordinare, stante il consenso dei due imputati
presenti).
Da
notare che sia la porta dell’appartamento che la camera chiusa a chiave in cui
è stata poi ritrovata della refurtiva è stata aperta volontariamente dalla
compagna __________ alla presenza di RE 1 con la chiave a sua disposizione,
consentendo alla Polizia di accedervi per il controllo” (osservazioni PP 7.7.2022 alla CRP, p. 2, AI 53).
Il
giudice dei provvedimenti coercitivi, dal canto suo, ha al riguardo rilevato
che “… Nei casi urgenti, le perquisizioni possono essere disposte oralmente
(art. 241 cpv. 1 CPP). In concreto, il Verbale di perquisizione e/o di
sequestro della Polizia cantonale del 14 giugno 2022 menziona che la
perquisizione in esame è stata ordinata dalla Procuratrice pubblica. Inoltre,
esso menziona pure che RE 1 ha acconsentito alla stessa” (osservazioni GPC
1°/4.7.2022 alla CRP, AI 63).
k. L’8.7.2022 RE 1 è stato nuovamente interrogato
dalla polizia alla presenza del suo difensore di fiducia avv. PR 1. Alla
domanda dell’agente interrogante se avesse dichiarazioni spontanee da
rilasciare alle autorità egli ha affermato quanto segue:
“Voglio
innanzitutto dire che quando gli agenti sono entrati in casa non mi hanno
chiesto il permesso. Non mi ricordo esattamente cosa è successo ma sono entrati
in casa e solo dopo mi hanno chiesto se potevano guardare in giro. Dopo essere
entrati in casa e dopo aver iniziato a guardare io non ho potuto fare altro che
acconsentire” (suo VI, p. 3, AI 56).
L’agente
interrogante gli ha fatto notare che, come indicato nel suo verbale d’interrogatorio
14.6.2022, egli quel giorno aveva rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Durante
la perquisizione venivo informato sul motivo della presenza degli agenti in
casa mia ed io acconsentivo senza problemi ai loro controlli”, chiedendogli
per quale motivo quel giorno aveva acconsentito e non si era opposto al momento
della perquisizione.
L’imputato
ha risposto confermando quanto da lui dichiarato “nelle righe sopra”
(suo VI 8.7.2022, p. 3, verbali di polizia).
l. L’11.7.2022 si è tenuto l’interrogatorio finale di
RE 1 ai sensi dell’art. 317 CPP dinanzi al pubblico ministero alla presenza
dell’avv. PR 1, così come dei difensori d’ufficio degli altri due coimputati
(AI 64).
In
quell’occasione l’avv. PR 1 ha prodotto brevi manu un’”istanza di
inutilizzabilità e stralcio delle prove” (art. 141 cpv. 2 e 4 CPP), sostenendo
che la perquisizione dell’appartamento del 14.6.2022 sarebbe stata eseguita
dalla polizia senza mandato e senza il consenso degli aventi diritto e dunque
in maniera illegale, chiedendo di dichiarare inutilizzabili le prove acquisite
e di stralciarle dagli atti, così come la scarcerazione immediata di RE 1.
In merito al mandato di perquisizione
dell’appartamento in uso a RE 1 e alla sua compagna, il magistrato inquirente
ha ribadito che lo stesso RE 1 “… ha dato il suo accordo e che quindi non
era necessario formalizzare alcun mandato. In ogni caso lo stesso era stato
dato previamente in via orale dal presente Magistrato agli ispettori incaricati
di recarsi presso l’appartamento assieme a __________, nel caso in cui chi
fosse stato presente nell’appartamento non avesse dato il proprio consenso. Lo
stesso non ha avuto necessità di essere confermato per iscritto, proprio perché
vi era come detto il consenso. La PP fa inoltre notare che in ogni caso tale
presunta mancanza e richiesta di inutilizzabilità e stralcio delle prove è
stata sollevata per meri pretesti processuali unicamente dal nuovo avvocato
dopo che la carcerazione del suo assistito era già stata confermata dal GPC”
(suo VI 8.7.2022, p. 2, AI 64).
L’avv. PR 1 ha rilevato che la presenza
di un
mandato di perquisizione orale sarebbe un elemento nuovo che non risulterebbe
dagli atti, riconfermando integralmente la sua richiesta.
m. L’11.7.2022 il procuratore pubblico ha ordinato la
scarcerazione di RE 1.
Lo
stesso giorno il magistrato inquirente, per quanto qui di interesse, ha
respinto l’”istanza di inutilizzabilità e stralcio di prove” di RE 1,
ribadendo la validità della perquisizione dell’appartamento di __________, del
sequestro della refurtiva così come del suo arresto.
Ha
poi addotto le seguenti considerazioni:
“Come
noto __________ (che) si era detto disponibile ad accompagnare
gli inquirenti per cercare di individuare l’abitazione; è stato possibile
individuare l’appartamento su sua diretta indicazione solo il 14 giugno 2022.
Non era dunque possibile conferire previamente mandato scritto di perquisizione
non avendo alcuna indicazione precisa dei luoghi.
Una
volta individuato l’appartamento, alla Polizia incaricata di accompagnare __________
è stato conferito mandato orale di perquisizione nel caso in cui chi fosse
stato presente nell’appartamento non avesse dato il proprio consenso alla
perquisizione.
Non
è stato necessario confermare tale mandato per iscritto in quanto la titolare
dell’appartamento signora __________ ha aperto spontaneamente la porta alla
Polizia e dato libero accesso allo stesso, e il medesimo signor RE 1 ha
confermato il suo accordo alla perquisizione, come si evince dal verbale
d’arresto.
Pertanto,
non si è confrontati con alcun errore procedurale, come ben fatto notare anche
dal GPC” (AI 71, p. 1 e 2).
n. Il 20.7.2022 la Corte dei reclami penali ha
stralciato dai ruoli il reclamo 27/28.6.2022 presentato da RE 1, avendo in data
11.7.2022 il procuratore pubblico disposto la sua scarcerazione (inc. CRP __________).
o. Con il presente gravame RE 1 impugna la decisione
11.7.2022 del procuratore pubblico, chiedendo di dichiarare inutilizzabili e di
stralciare dagli atti del procedimento penale di cui all’incarto MP __________
tutte le prove acquisite con la perquisizione (asseritamente) illegale eseguita
dalla polizia il 14.6.2022 presso l’appartamento ubicato a __________ nello
stabile “__________”, così come di riconoscergli una congrua indennità per le
spese sostenute ai fini dell’esercizio dei suoi diritti procedurali nell’ambito
della presente procedura di reclamo.
Il
reclamante, dopo aver richiamato il contenuto degli art. 141 cpv. 2 e cpv. 4
CPP, ribadisce che nel caso concreto il 14.6.2022 la polizia avrebbe eseguito una
perquisizione dell’appartamento, anche alla presenza della sua compagna (“il
relativo contratto di locazione è a lei intestato"), senza alcun mandato
(in violazione degli art. 241 ss. CPP) e senza il consenso dell’avente diritto.
L’assenza
di un mandato sarebbe stato confermato dallo stesso magistrato inquirente
nell’ambito delle sue osservazioni 7.7.2022 (p. 2) di cui all’incarto CRP __________.
Con
la decisione impugnata il procuratore pubblico avrebbe invece asserito per la
prima volta che sarebbe stato conferito mandato orale di perquisizione, di cui
non vi sarebbe alcuna traccia negli atti.
La stessa polizia avrebbe indicato nel
proprio rapporto che non vi sarebbe stato alcun mandato di perquisizione da
parte del pubblico ministero.
Nemmeno il consenso riguardo alla
perquisizione emergerebbe dagli atti. Non vi sarebbe alcun riscontro circa il
fatto che la sua compagna avrebbe “aperto spontaneamente la porta alla Polizia
e dato libero accesso stesso”. Contesta di aver “confermato il suo
accordo alla perquisizione”, circostanza comprovata dai suoi verbali del
14.6.2022 e dell’8.7.2022, da cui risulterebbero “dichiarazioni
sensibilmente diverse” (reclamo 22/25.7.2022, p. 5). Evidenzia altresì che
egli non sarebbe “titolare” dell’appartamento e di non aver dato alcun
consenso alla perquisizione.
Neppure la sua compagna avrebbe
acconsentito alla perquisizione dell’appartamento, poiché non le sarebbe stato
chiesto un consenso in tal senso.
Prima di entrare nell’appartamento la
polizia non li avrebbe avvisati del diritto di rifiutare la perquisizione e non
sarebbero “… stati avvisati di un bel niente…, non potendo fare altro che
subire/accettare l’impiego (illecito) della forza pubblica all’interno della
loro abitazione” (reclamo 22/25.7.2022, p. 6).
La polizia avrebbe agito “come ha
voluto”, in violazione dei loro diritti costituzionali, entrando
nell’appartamento senza mandato e senza consenso. Solo in un secondo tempo (“durante
la perquisizione”) avrebbe chiesto a lui (ma non alla compagna) se
acconsentiva “ai controlli” (reclamo 22/25.7.2022, p. 6).
La risposta da lui ottenuta, in veste di
non avente diritto, non avrebbe alcuna rilevanza, essendo “… viziata dal già
in atto impiego (illecito) della forza pubblica all’interno dell’abitazione”
(reclamo 22/25.7.2022, p. 6).
In mancanza di mandato e di consenso
dell’avente diritto, troverebbe “forzatamente” applicazione l’art. 141
cpv. 2 e 4 CPP, escludendo la sussistenza di “gravi reati” in
considerazione delle imputazioni.
Il suo arresto, la sua incarcerazione
così come il sequestro dei beni trovati nell’appartamento sarebbero stati
possibili soltanto grazie alla perquisizione illegale. Di conseguenza, in
assenza di tale perquisizione, egli non sarebbe mai stato interrogato e gli
elementi scoperti nell’appartamento non avrebbero potuto essere contestati agli
imputati, utilizzati e analizzati ai fini dell’inchiesta.
p. Il magistrato inquirente dal canto suo contesta in
estrema sintesi le argomentazioni addotte dal reclamante, chiedendo la
reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata.
Delle
ulteriori sue motivazioni, così come della replica di RE 1 si dirà, laddove
necessario, in seguito.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il
reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le
decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della
polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle
contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP
oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
gravame presentato il 22/25.7.2022 contro
la decisione 11.7.2022 con cui il procuratore pubblico ha rifiutato la
richiesta di RE 1 di estromettere dall’incarto MP __________ tutte le prove
acquisite nell’ambito della perquisizione (asseritamente) illegale eseguita
dalla polizia il 14.6.2022 è tempestivo e anche proponibile (DTF 143 IV 475
consid. 2; cfr. anche ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 41).
RE
1, imputato nel procedimento penale di cui all’inc. MP __________ e
destinatario della decisione 11.7.2022 del procuratore pubblico, è legittimato
a reclamare nella misura in cui l’inutilizzabilità delle prove acquisite nell’ambito
della perquisizione possa essere chiaramente stabilita (DTF 143 IV 175 consid.
2.7.).
2.
2.1.
Ai
sensi dell’art. 141 cpv. 1 CPP le prove raccolte in violazione dell’art. 140
CPP (disposizione che disciplina i metodi probatori vietati) non possono essere
utilizzate in alcun caso; ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore
del CPP medesimo.
Le
prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito oppure in
violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere
utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce
su gravi reati (art. 141 cpv. 2 CPP; decisione TF 6B_1409/2019 del 4.3.2021
consid. 1.3.1. e rif.).
Secondo
l’art. 141 cpv. 3 CPP le norme che definiscono le condizioni di validità devono
essere distinte dalle semplici prescrizioni d’ordine, la cui violazione non
incide sull’utilizzabilità delle prove (cfr. decisione TF 6B_1409/2019 del
4.3.2021
consid. 1.3.1. e rif.).
Le
prove raccolte esclusivamente grazie a prove non utilizzabili secondo il cpv. 2
non possono essere utilizzate (art. 141 cpv. 4 CPP).
I
documenti e le registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal
fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il
procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati
(art. 141 cpv. 5 CPP).
2.2
L’utilizzabilità
delle prove raccolte senza una base legale sufficiente, vale a dire
illegalmente, è disciplinata dagli art. 140 s. CPP (decisione TF 6B_1409/2019
del 4.3.2021 consid. 1.3.1. e rif.).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale la decisione definitiva
sull’utilizzabilità delle prove giusta gli art. 140 s. CPP spetta di principio,
nella decisione finale, al giudice di merito (art. 339 cpv. 2 lit. d CPP) [dal
quale ci si può attendere che sia in grado di distinguere le prove
inutilizzabili da quelle utilizzabili e di fondarsi esclusivamente su queste
ultime al momento dell’apprezzamento (decisione TF 1B_29/2019 del 2.8.2019
consid. 2.4.; DTF 144 IV 127 consid. 1.3.1.; 143 IV 475 consid. 2.7.; 143 IV
387.
consid. 4.4.; 141 IV 284 consid. 2.2.)]. A meno che la legge preveda
esplicitamente che gli atti siano immediatamente restituiti oppure distrutti
(per esempio ex art. 248, 271 cpv. 3, 277, 289 cpv. 6 CPP) oppure qualora, in
base alla legge (DTF 144 IV 127 consid. 1.3.3.) o alle circostanze del caso
concreto, si evinca senz’altro l’illegalità del mezzo di prova (decisione TF
1B_29/2019 del 2.8.2019 consid. 2.4.; DTF 144 IV 127 consid. 1.3.1.; 143 IV 387
consid. 4.4.; 141 IV 284 consid. 2.3.). Simili circostanze possono essere
ammesse soltanto se l’interessato fa valere un interesse giuridicamente
protetto particolarmente importante all’immediata constatazione
dell’inutilizzabilità delle prove (decisione TF 1B_29/2019 del 2.8.2019 consid.
2.4.; DTF 141 IV 284 consid. 2.3.). In questo caso la giurisdizione di reclamo
può decidere già nella procedura preliminare sull’utilizzabilità dei mezzi di
prova e sulla loro estromissione dagli atti qualora la non utilizzabilità delle
prove possa essere determinata chiaramente (DTF 143 IV 475 consid. 2.7.).
3.
3.1.
Il
reclamante contesta le modalità di perquisizione dell’appartamento nel
procedimento penale di cui all’incarto MP __________, avendo a suo dire la
polizia eseguito la perquisizione domiciliare in maniera illegale, senza
mandato del procuratore pubblico e senza consenso dell’avente diritto.
3.2
3.2.1
Ora, dal verbale di perquisizione e sequestro
14.6.2022
di RE 1 (cfr. AI 19) risulta in particolare che nell’ambito del
procedimento di cui all’incarto MP __________ aperto a suo carico per titolo di
furto (art. 139 CP) e su ordine del “Ministero pubblico/PP __________”, la
polizia ha proceduto alla perquisizione domiciliare dell’appartamento ubicato a
__________ in Via __________. Dallo stesso verbale emerge, tra l’altro, che RE
1.
ha acconsentito alla perquisizione e non si è opposto al sequestro di diversi
oggetti (come da elenco allegato). Il verbale è stato sottoscritto dalla
polizia, da RE 1 e anche dal suo difensore d’ufficio avv. __________.
Anche dal verbale di perquisizione e
sequestro 14.6.2022 della compagna di RE 1 (cfr. AI 19), sottoscritto da
quest’ultima, dalla polizia e dal suo difensore d’ufficio avv. __________, come
pure dall’interprete, emerge che la perquisizione presso il suddetto
appartamento così come il sequestro di diversi oggetti sono stati eseguiti
dalla polizia, su ordine del “Ministero pubblico/PP __________” e con il
suo consenso.
Il fatto che la sottoscrizione dei verbali
ha avuto luogo alla presenza dei difensori d’ufficio (i quali hanno dunque potuto
assistere i patrocinati per tutelare i loro interessi), non può che confermare l’esattezza
di quanto è stato ivi indicato.
I suddetti verbali attestano,
contrariamente a quanto sostiene il reclamante, che l’appartamento ubicato a __________
in Via __________, concesso in locazione a __________ dal 17.1.2022 al
30.6.2022
ad uso personale (AI 19), è stato perquisito dalla polizia, su
mandato orale del procuratore pubblico e con il consenso degli aventi diritto,
e meglio di __________ quale locataria, così come del suo compagno RE 1 che
alloggiava con lei nel medesimo appartamento (ZK StPO – A. J. KELLER, op. cit., art. 244 CPP n. 6a; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, 2.
ed., art. 244 CPP n. 9; PC CPP – L.
MOREILLON / A. PAREIN – REYMOND, 2. ed., art. 244 CPP n. 6).
Va inoltre tenuto presente che la tesi del reclamante secondo la quale la polizia avrebbe eseguito la perquisizione in
maniera illegale (senza mandato del procuratore pubblico e senza consenso degli
aventi diritto) viene pure smentita dal
fatto che RE 1, immediatamente
dopo la perquisizione domiciliare e prima del suo interrogatorio, ha avuto un
colloquio libero con il suo difensore d’ufficio che lo ha assistito anche
durante il verbale d’interrogatorio. In quell’occasione non è stato contestato
nulla in merito alle modalità di perquisizione dell’appartamento e all’agire
della polizia, avendo RE 1 confermato di aver acconsentito “senza problemi
ai loro controlli”, e meglio come indicato nel considerando c. della
presente decisione.
Si ha dunque che sia in sede di interrogatorio
del 14.6.2022 (AI 19), ma anche in occasione delle osservazioni 16.6.2022
presentate al giudice dei provvedimenti coercitivi (AI 30, p. 4, consid. b),
non è stata sollevata alcuna irregolarità in merito alla perquisizione e al
sequestro eseguiti il 14.6.2022 dalla polizia, in particolare con riferimento
al mancato consenso degli aventi diritto e all’assenza di un mandato orale del
procuratore pubblico conferito alla polizia, né da RE 1 né dal suo difensore
d’ufficio (anche poiché una tale contestazione sarebbe stata ad ogni modo in
contrasto con quanto da loro approvato nel relativo verbale di perquisizione e
sequestro).
3.2.2
Il
procuratore pubblico, dal canto suo, nelle osservazioni 28.7.2022 rileva al
proposito che la polizia ha individuato l’appartamento soltanto il 14.6.2022 su
indicazione di un altro imputato, il quale aveva sostenuto che “… parte
della refurtiva veniva consegnata in un appartamento in __________, dove
soggiornavano RE 1 e la sua compagna __________. … Una volta localizzato il
luogo e prima di accedervi, la Polizia ha informato telefonicamente lo
scrivente magistrato che ha conferito mandato orale di perquisizione e
sequestro nel caso in cui ci fosse stata necessità di intervenire in maniera coercitiva.
Ciò che non è stato necessario fare, essendo che la richiesta di aprire la
porta e di accedere all’appartamento, l’intestatario del contratto di locazione
e il compagno hanno liberamente aperto la porta e dato accesso ai locali, anche
a quello dove si trovava la refurtiva, aprendo con la chiave la stanza occupata
dai due rumeni arrestati il 10.6.2022” (osservazioni PP 28.7.2022, p. 2;
cfr. anche consid. j, consid. l. e consid. m. della presente decisione).
È quindi evidente che
l’argomentazione del magistrato inquirente si fondi sull’opinione degli autori Thormann
e Brechbühl secondo i quali una perquisizione domiciliare con il consenso
dell’avente diritto è sempre ammissibile e in tal caso, secondo il tenore
dell’art. 244 cpv. 1 CPP, non è necessario un mandato di perquisizione scritto (BSK
StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 244 CPP n. 19).
Sia come sia, anche il
magistrato inquirente ha ad ogni modo confermato di aver dato oralmente il
mandato di perquisizione alla polizia, come si evince inequivocabilmente dai
verbali di perquisizione e sequestro 14.6.2022 allestiti dagli agenti e
sottoscritti da RE 1, ma anche dalla sua compagna e dai loro difensori
d’ufficio e pertanto privi di contestazioni.
Alla luce di ciò, nel caso
concreto si può concludere – in particolare sulla base dei verbali di
perquisizione e sequestro 14.6.2022 e delle dichiarazioni rilasciate il
medesimo giorno dallo stesso RE 1, in sede di interrogatorio, alla presenza del
suo difensore d’ufficio e in assenza di elementi attestanti il contrario – che
il sequestro dell’appartamento è stato eseguito dalla polizia con mandato orale
del procuratore pubblico e con il consenso degli aventi diritto (RE 1 e di __________).
3.2.3
Ad
ogni modo è sintomatico il fatto che dopo aver avuto un colloquio in carcere
con RE 1 e aver assunto la sua difesa di fiducia (il 17.6.2022) così come dopo
aver esaminato gli atti (il 21.6.2022) e dunque prima della scadenza del
termine di dieci giorni per presentare reclamo ex art. 393 ss. CPP, l’avv. PR 1
non abbia immediatamente contestato il verbale
di perquisizione e sequestro 14.6.2022 di RE 1 in relazione alla
perquisizione (asseritamente) illegale eseguita dalla polizia.
Soltanto con reclamo 27/28.6.2022 presentato alla Corte dei reclami penali
contro la decisione di carcerazione preventiva del 17.6.2022 è stato eccepito
per la prima volta che il 14.6.2022 la polizia giudiziaria sarebbe entrata
nell’appartamento di propria iniziativa e con la forza, senza mandato del procuratore
pubblico, e meglio come esposto al consid. i della presente decisione,
circostanza nondimeno smentita dal rapporto di arresto provvisorio 14.6.2021 di
RE 1 (in cui sono stati allegati i verbali di perquisizione e sequestro e il
suo verbale d’interrogatorio 14.6.2022).
3.3
Alla
luce di quanto sopra esposto, nel caso in disamina non si può ritenere che la
perquisizione domiciliare del 14.6.2022 sia stata eseguita dalla polizia senza
mandato orale del procuratore pubblico, senza il consenso di RE 1 e della sua
compagna.
Ne discende che la decisione
definitiva sull’utilizzabilità delle prove raccolte ex art. 140 s. CPP nell’ambito
della perquisizione del 14.6.2022 spetterà, nella decisione finale, al giudice
di merito (cfr. consid. 2.2. della presente decisione).
4.
Il
gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del
reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo, nella misura della sua ricevibilità, è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 650.--
(seicentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
-
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera