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Decisione

60.2022.197

Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico in tema di inutilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente

3 febbraio 2023Italiano24 min

reato di furto aggravato, in via subordinata semplice giusta l’art. 139 cifra 1,

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.197

Lugano

3 febbraio 2023/mr

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola

Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Daniela

Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 22/25.7.2022 presentato

da

RE 1

patr. da: PR 1

contro

la decisione l’11.7.2022 emanata dal procuratore

pubblico Chiara Buzzi nel contesto del procedimento penale di cui all’incarto

MP __________ in tema di utilizzabilità delle prove acquisite

illegittimamente;

richiamate le osservazioni 28.7.2022 e

la duplica 17.8.2022 del procuratore pubblico, entrambe concludenti per la

reiezione del gravame;

richiamata la replica 12/16.8.2022 di RE 1, con la

quale ribadisce le proprie argomentazioni, fornendo alcune precisazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Nell’ambito

del procedimento penale (inc. MP __________) aperto a carico di due cittadini

rumeni (arrestati in flagranza di reato presso la __________ di __________ il

10.6.2022 mentre stavano sottraendo merce dagli scaffali) per l’ipotesi di

reato di furto aggravato, in via subordinata semplice giusta l’art. 139 cifra 1,

2 e 3 CP, è stato da loro chiamato in causa RE 1, il quale (con la sua compagna)

avrebbe, tra l’altro, ospitato entrambi gli imputati in un appartamento di __________

(AI 8, p. 6).

b. Il

14.6.2022 la polizia ha in particolare eseguito una perquisizione domiciliare e

proceduto al sequestro di diversi oggetti presso l’appartamento ubicato a __________

in Via __________ (dove avrebbero soggiornato entrambi gli imputati), e meglio

come descritto nei verbali di perquisizione/sequestro 14.6.2022 di RE 1 e della

sua compagna __________.

c. Il

medesimo giorno RE 1 è stato interrogato, dapprima dalla polizia e poi dal

procuratore pubblico, in veste di imputato, per titolo di ripetuto furto

aggravato, in via subordinata semplice, siccome commesso in banda e per

mestiere ex art. 139 cifra 1, 2, e 3 CP, in relazione ai fatti avvenuti dal

25.5.2022 nel Canton __________ presso diversi negozi e in particolare presso

la __________ di __________ il 7.6.2022 e il 10.6.2022.

Dal

suo verbale di interrogatorio, per quanto qui di interesse, risulta quanto

segue:

“Questa

mattina alle ore 10:45 presso l’appartamento ubicato a __________ in Via __________

(recte Via __________), si è presentata la polizia. Quattro agenti, di cui

due in uniforme hanno bussato al nostro appartamento al secondo piano, se non

erro. In casa (c’eravamo) io e la mia compagna __________. Gli agenti

eseguivano il mio fermo come pure quello della mia compagna ed eseguivano una

perquisizione del nostro appartamento.

Venivo

informato sulla possibilità di avvalermi di un avvocato

e chiedevo di poter contattare un mio amico che a sua volta avrebbe contattato

un avvocato. Gli interroganti mi chiedevano di fornire il numero di questo mio

amico e del legale, però io non me lo ricordavo, pertanto è stato dato avviso

telefonico all’avvocato presente.

Prima

del presente verbale ho avuto la possibilità di colloquiare liberamente con il

mio legale d’ufficio.

Durante

la perquisizione venivo informato sul motivo della presenza degli agenti in

casa mia ed io acconsentivo senza problemi ai loro controlli. Successivamente

sono stato accompagnato presso gli scriventi uffici per il presente verbale” (VI 14.6.2022, p. 3 e 4, AI 19).

In

seguito RE 1 ha preso atto che “… Tutto quanto rinvenuto a __________ presso

il mio appartamento viene sequestrato” e immediatamente dopo (alle ore

16:10) il procuratore pubblico è subentrato al verbale (VI 14.6.2022, p. 7, AI

19).

d. Il

15.6.2022 l’avv. __________ è stato nominato difensore d’ufficio di RE 1 con

effetto retroattivo al 14.6.2022.

Il

medesimo giorno il procuratore pubblico ha trasmesso all’avv. __________ copia

del rapporto di arresto provvisorio del 14.6.2022 di RE 1 e ha chiesto al

giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la sua carcerazione preventiva

fino al 15.7.2022.

e. Con

scritto 15.6.2022 (anticipato via fax) gli avvocati PR 1 e __________ hanno

comunicato al procuratore pubblico che la compagna di RE 1 si era rivolta al

loro studio legale per tutelare i suoi interessi in sostituzione del difensore

d’ufficio avv. __________, chiedendo parimenti di sospendere ogni atto

istruttorio fino al loro subentro.

Sempre il 15.6.2022 il procuratore

pubblico ha concesso un permesso di visita a favore dei due legali in vista di

una possibile difesa di fiducia, negando la postulata sospensione e facendo

proseguire la procedura con l’avv. __________ prima di procedere alla revoca

della difesa d’ufficio.

f. Il 17.6.2022 il giudice dei provvedimenti

coercitivi ha ordinato la carcerazione preventiva di RE 1 fino al 14.7.2022.

g. Con e-mail 18.6.2022 l’avv. PR 1 ha informato il

magistrato inquirente di aver incontrato il giorno precedente RE 1, il quale ha

incaricato il suo studio legale di assumere la sua difesa, allegando la

relativa procura sottoscritta il 17.6.2022. Ha al riguardo precisato che “…

Sarà mia premura coordinarmi con la Collega __________, per il trapasso. Alfine

di poter subentrare al meglio nella difesa del signor RE 1, ho l’esigenza di

visionare al più presto l’intero incarto. Martedì mattina (21.06.2022) verso le

10:00 posso recarmi presso il MP” (AI 31; cfr. anche AI 33).

h. Il 21.6.2022 il procuratore pubblico ha revocato

la nomina dell’avv. __________ quale difensore d’ufficio con effetto

retroattivo dal 17.6.2022 (avendo RE 1 nominato gli avvocati PR 1 e __________ quali

suoi difensori di fiducia).

Lo stesso

giorno l’avv. PR 1 ha esaminato gli atti.

i. Il 27/28.6.2022 RE 1 ha impugnato la decisione di

carcerazione preventiva del 17.6.2022, chiedendo di disporre il suo immediato

rilascio. Ha, tra l’altro, rimproverato al procuratore pubblico che “… agli

atti manca il mandato di perquisizione e sequestro concernente lo stabile __________

a __________, all’interno del quale la polizia giudiziaria il 14 giugno 2022 è

entrata con la forza.

La

relativa perquisizione dell’appartamento, il relativo sequestro dei beni ivi

presenti, nonché il relativo arresto di RE 1 … sono stati possibili unicamente

attraverso atto illecito, commesso dall’autorità penale (cfr. art. 241 cpv. 1

CPP).

Che

manchi il relativo mandato scritto del pubblico ministero, è la stessa polizia

giudiziaria a confermarlo nel proprio rapporto, sostenendo di aver agito di sua

iniziativa…

Fra

gli allegati del citato rapporto, manca il mandato di perquisizione e sequestro…

Lo

stesso non è menzionato neppure nel verbale del procedimento del Ministero

pubblico…” (reclamo 27/28.6.2022, p.

6 e 7, AI 47; cfr. anche inc. CRP __________).

j. Con osservazioni 7.7.2022 al suddetto reclamo il

procuratore pubblico ha ritenuto che non vi sarebbe stata alcuna violazione dei

diritti procedurali di RE 1, poiché non vi sarebbe stata la necessità di un

mandato, riportando alcuni passaggi del suo verbale d’interrogatorio (che

corrispondono alle dichiarazioni riportate al consid. c della presente

decisione). A fronte di ciò, l’imputato avrebbe “… acconsentito alla

perquisizione sia dell’appartamento che della vettura (cfr. rapporto di arresto

AI 19), motivo per il quale non era necessario un mandato formale che peraltro

poteva essere conferito anche oralmente nel caso di necessità (ciò che nel caso

concreto non è stato necessario ordinare, stante il consenso dei due imputati

presenti).

Da

notare che sia la porta dell’appartamento che la camera chiusa a chiave in cui

è stata poi ritrovata della refurtiva è stata aperta volontariamente dalla

compagna __________ alla presenza di RE 1 con la chiave a sua disposizione,

consentendo alla Polizia di accedervi per il controllo” (osservazioni PP 7.7.2022 alla CRP, p. 2, AI 53).

Il

giudice dei provvedimenti coercitivi, dal canto suo, ha al riguardo rilevato

che “… Nei casi urgenti, le perquisizioni possono essere disposte oralmente

(art. 241 cpv. 1 CPP). In concreto, il Verbale di perquisizione e/o di

sequestro della Polizia cantonale del 14 giugno 2022 menziona che la

perquisizione in esame è stata ordinata dalla Procuratrice pubblica. Inoltre,

esso menziona pure che RE 1 ha acconsentito alla stessa” (osservazioni GPC

1°/4.7.2022 alla CRP, AI 63).

k. L’8.7.2022 RE 1 è stato nuovamente interrogato

dalla polizia alla presenza del suo difensore di fiducia avv. PR 1. Alla

domanda dell’agente interrogante se avesse dichiarazioni spontanee da

rilasciare alle autorità egli ha affermato quanto segue:

“Voglio

innanzitutto dire che quando gli agenti sono entrati in casa non mi hanno

chiesto il permesso. Non mi ricordo esattamente cosa è successo ma sono entrati

in casa e solo dopo mi hanno chiesto se potevano guardare in giro. Dopo essere

entrati in casa e dopo aver iniziato a guardare io non ho potuto fare altro che

acconsentire” (suo VI, p. 3, AI 56).

L’agente

interrogante gli ha fatto notare che, come indicato nel suo verbale d’interrogatorio

14.6.2022, egli quel giorno aveva rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Durante

la perquisizione venivo informato sul motivo della presenza degli agenti in

casa mia ed io acconsentivo senza problemi ai loro controlli”, chiedendogli

per quale motivo quel giorno aveva acconsentito e non si era opposto al momento

della perquisizione.

L’imputato

ha risposto confermando quanto da lui dichiarato “nelle righe sopra”

(suo VI 8.7.2022, p. 3, verbali di polizia).

l. L’11.7.2022 si è tenuto l’interrogatorio finale di

RE 1 ai sensi dell’art. 317 CPP dinanzi al pubblico ministero alla presenza

dell’avv. PR 1, così come dei difensori d’ufficio degli altri due coimputati

(AI 64).

In

quell’occasione l’avv. PR 1 ha prodotto brevi manu un’”istanza di

inutilizzabilità e stralcio delle prove” (art. 141 cpv. 2 e 4 CPP), sostenendo

che la perquisizione dell’appartamento del 14.6.2022 sarebbe stata eseguita

dalla polizia senza mandato e senza il consenso degli aventi diritto e dunque

in maniera illegale, chiedendo di dichiarare inutilizzabili le prove acquisite

e di stralciarle dagli atti, così come la scarcerazione immediata di RE 1.

In merito al mandato di perquisizione

dell’appartamento in uso a RE 1 e alla sua compagna, il magistrato inquirente

ha ribadito che lo stesso RE 1 “… ha dato il suo accordo e che quindi non

era necessario formalizzare alcun mandato. In ogni caso lo stesso era stato

dato previamente in via orale dal presente Magistrato agli ispettori incaricati

di recarsi presso l’appartamento assieme a __________, nel caso in cui chi

fosse stato presente nell’appartamento non avesse dato il proprio consenso. Lo

stesso non ha avuto necessità di essere confermato per iscritto, proprio perché

vi era come detto il consenso. La PP fa inoltre notare che in ogni caso tale

presunta mancanza e richiesta di inutilizzabilità e stralcio delle prove è

stata sollevata per meri pretesti processuali unicamente dal nuovo avvocato

dopo che la carcerazione del suo assistito era già stata confermata dal GPC”

(suo VI 8.7.2022, p. 2, AI 64).

L’avv. PR 1 ha rilevato che la presenza

di un

mandato di perquisizione orale sarebbe un elemento nuovo che non risulterebbe

dagli atti, riconfermando integralmente la sua richiesta.

m. L’11.7.2022 il procuratore pubblico ha ordinato la

scarcerazione di RE 1.

Lo

stesso giorno il magistrato inquirente, per quanto qui di interesse, ha

respinto l’”istanza di inutilizzabilità e stralcio di prove” di RE 1,

ribadendo la validità della perquisizione dell’appartamento di __________, del

sequestro della refurtiva così come del suo arresto.

Ha

poi addotto le seguenti considerazioni:

“Come

noto __________ (che) si era detto disponibile ad accompagnare

gli inquirenti per cercare di individuare l’abitazione; è stato possibile

individuare l’appartamento su sua diretta indicazione solo il 14 giugno 2022.

Non era dunque possibile conferire previamente mandato scritto di perquisizione

non avendo alcuna indicazione precisa dei luoghi.

Una

volta individuato l’appartamento, alla Polizia incaricata di accompagnare __________

è stato conferito mandato orale di perquisizione nel caso in cui chi fosse

stato presente nell’appartamento non avesse dato il proprio consenso alla

perquisizione.

Non

è stato necessario confermare tale mandato per iscritto in quanto la titolare

dell’appartamento signora __________ ha aperto spontaneamente la porta alla

Polizia e dato libero accesso allo stesso, e il medesimo signor RE 1 ha

confermato il suo accordo alla perquisizione, come si evince dal verbale

d’arresto.

Pertanto,

non si è confrontati con alcun errore procedurale, come ben fatto notare anche

dal GPC” (AI 71, p. 1 e 2).

n. Il 20.7.2022 la Corte dei reclami penali ha

stralciato dai ruoli il reclamo 27/28.6.2022 presentato da RE 1, avendo in data

11.7.2022 il procuratore pubblico disposto la sua scarcerazione (inc. CRP __________).

o. Con il presente gravame RE 1 impugna la decisione

11.7.2022 del procuratore pubblico, chiedendo di dichiarare inutilizzabili e di

stralciare dagli atti del procedimento penale di cui all’incarto MP __________

tutte le prove acquisite con la perquisizione (asseritamente) illegale eseguita

dalla polizia il 14.6.2022 presso l’appartamento ubicato a __________ nello

stabile “__________”, così come di riconoscergli una congrua indennità per le

spese sostenute ai fini dell’esercizio dei suoi diritti procedurali nell’ambito

della presente procedura di reclamo.

Il

reclamante, dopo aver richiamato il contenuto degli art. 141 cpv. 2 e cpv. 4

CPP, ribadisce che nel caso concreto il 14.6.2022 la polizia avrebbe eseguito una

perquisizione dell’appartamento, anche alla presenza della sua compagna (“il

relativo contratto di locazione è a lei intestato"), senza alcun mandato

(in violazione degli art. 241 ss. CPP) e senza il consenso dell’avente diritto.

L’assenza

di un mandato sarebbe stato confermato dallo stesso magistrato inquirente

nell’ambito delle sue osservazioni 7.7.2022 (p. 2) di cui all’incarto CRP __________.

Con

la decisione impugnata il procuratore pubblico avrebbe invece asserito per la

prima volta che sarebbe stato conferito mandato orale di perquisizione, di cui

non vi sarebbe alcuna traccia negli atti.

La stessa polizia avrebbe indicato nel

proprio rapporto che non vi sarebbe stato alcun mandato di perquisizione da

parte del pubblico ministero.

Nemmeno il consenso riguardo alla

perquisizione emergerebbe dagli atti. Non vi sarebbe alcun riscontro circa il

fatto che la sua compagna avrebbe “aperto spontaneamente la porta alla Polizia

e dato libero accesso stesso”. Contesta di aver “confermato il suo

accordo alla perquisizione”, circostanza comprovata dai suoi verbali del

14.6.2022 e dell’8.7.2022, da cui risulterebbero “dichiarazioni

sensibilmente diverse” (reclamo 22/25.7.2022, p. 5). Evidenzia altresì che

egli non sarebbe “titolare” dell’appartamento e di non aver dato alcun

consenso alla perquisizione.

Neppure la sua compagna avrebbe

acconsentito alla perquisizione dell’appartamento, poiché non le sarebbe stato

chiesto un consenso in tal senso.

Prima di entrare nell’appartamento la

polizia non li avrebbe avvisati del diritto di rifiutare la perquisizione e non

sarebbero “… stati avvisati di un bel niente…, non potendo fare altro che

subire/accettare l’impiego (illecito) della forza pubblica all’interno della

loro abitazione” (reclamo 22/25.7.2022, p. 6).

La polizia avrebbe agito “come ha

voluto”, in violazione dei loro diritti costituzionali, entrando

nell’appartamento senza mandato e senza consenso. Solo in un secondo tempo (“durante

la perquisizione”) avrebbe chiesto a lui (ma non alla compagna) se

acconsentiva “ai controlli” (reclamo 22/25.7.2022, p. 6).

La risposta da lui ottenuta, in veste di

non avente diritto, non avrebbe alcuna rilevanza, essendo “… viziata dal già

in atto impiego (illecito) della forza pubblica all’interno dell’abitazione”

(reclamo 22/25.7.2022, p. 6).

In mancanza di mandato e di consenso

dell’avente diritto, troverebbe “forzatamente” applicazione l’art. 141

cpv. 2 e 4 CPP, escludendo la sussistenza di “gravi reati” in

considerazione delle imputazioni.

Il suo arresto, la sua incarcerazione

così come il sequestro dei beni trovati nell’appartamento sarebbero stati

possibili soltanto grazie alla perquisizione illegale. Di conseguenza, in

assenza di tale perquisizione, egli non sarebbe mai stato interrogato e gli

elementi scoperti nell’appartamento non avrebbero potuto essere contestati agli

imputati, utilizzati e analizzati ai fini dell’inchiesta.

p. Il magistrato inquirente dal canto suo contesta in

estrema sintesi le argomentazioni addotte dal reclamante, chiedendo la

reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata.

Delle

ulteriori sue motivazioni, così come della replica di RE 1 si dirà, laddove

necessario, in seguito.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il

reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le

decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della

polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle

contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP

oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame presentato il 22/25.7.2022 contro

la decisione 11.7.2022 con cui il procuratore pubblico ha rifiutato la

richiesta di RE 1 di estromettere dall’incarto MP __________ tutte le prove

acquisite nell’ambito della perquisizione (asseritamente) illegale eseguita

dalla polizia il 14.6.2022 è tempestivo e anche proponibile (DTF 143 IV 475

consid. 2; cfr. anche ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 41).

RE

1, imputato nel procedimento penale di cui all’inc. MP __________ e

destinatario della decisione 11.7.2022 del procuratore pubblico, è legittimato

a reclamare nella misura in cui l’inutilizzabilità delle prove acquisite nell’ambito

della perquisizione possa essere chiaramente stabilita (DTF 143 IV 175 consid.

2.7.).

2.

2.1.

Ai

sensi dell’art. 141 cpv. 1 CPP le prove raccolte in violazione dell’art. 140

CPP (disposizione che disciplina i metodi probatori vietati) non possono essere

utilizzate in alcun caso; ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore

del CPP medesimo.

Le

prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito oppure in

violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere

utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce

su gravi reati (art. 141 cpv. 2 CPP; decisione TF 6B_1409/2019 del 4.3.2021

consid. 1.3.1. e rif.).

Secondo

l’art. 141 cpv. 3 CPP le norme che definiscono le condizioni di validità devono

essere distinte dalle semplici prescrizioni d’ordine, la cui violazione non

incide sull’utilizzabilità delle prove (cfr. decisione TF 6B_1409/2019 del

4.3.2021

consid. 1.3.1. e rif.).

Le

prove raccolte esclusivamente grazie a prove non utilizzabili secondo il cpv. 2

non possono essere utilizzate (art. 141 cpv. 4 CPP).

I

documenti e le registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal

fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il

procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati

(art. 141 cpv. 5 CPP).

2.2

L’utilizzabilità

delle prove raccolte senza una base legale sufficiente, vale a dire

illegalmente, è disciplinata dagli art. 140 s. CPP (decisione TF 6B_1409/2019

del 4.3.2021 consid. 1.3.1. e rif.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale la decisione definitiva

sull’utilizzabilità delle prove giusta gli art. 140 s. CPP spetta di principio,

nella decisione finale, al giudice di merito (art. 339 cpv. 2 lit. d CPP) [dal

quale ci si può attendere che sia in grado di distinguere le prove

inutilizzabili da quelle utilizzabili e di fondarsi esclusivamente su queste

ultime al momento dell’apprezzamento (decisione TF 1B_29/2019 del 2.8.2019

consid. 2.4.; DTF 144 IV 127 consid. 1.3.1.; 143 IV 475 consid. 2.7.; 143 IV

387.

consid. 4.4.; 141 IV 284 consid. 2.2.)]. A meno che la legge preveda

esplicitamente che gli atti siano immediatamente restituiti oppure distrutti

(per esempio ex art. 248, 271 cpv. 3, 277, 289 cpv. 6 CPP) oppure qualora, in

base alla legge (DTF 144 IV 127 consid. 1.3.3.) o alle circostanze del caso

concreto, si evinca senz’altro l’illegalità del mezzo di prova (decisione TF

1B_29/2019 del 2.8.2019 consid. 2.4.; DTF 144 IV 127 consid. 1.3.1.; 143 IV 387

consid. 4.4.; 141 IV 284 consid. 2.3.). Simili circostanze possono essere

ammesse soltanto se l’interessato fa valere un interesse giuridicamente

protetto particolarmente importante all’immediata constatazione

dell’inutilizzabilità delle prove (decisione TF 1B_29/2019 del 2.8.2019 consid.

2.4.; DTF 141 IV 284 consid. 2.3.). In questo caso la giurisdizione di reclamo

può decidere già nella procedura preliminare sull’utilizzabilità dei mezzi di

prova e sulla loro estromissione dagli atti qualora la non utilizzabilità delle

prove possa essere determinata chiaramente (DTF 143 IV 475 consid. 2.7.).

3.

3.1.

Il

reclamante contesta le modalità di perquisizione dell’appartamento nel

procedimento penale di cui all’incarto MP __________, avendo a suo dire la

polizia eseguito la perquisizione domiciliare in maniera illegale, senza

mandato del procuratore pubblico e senza consenso dell’avente diritto.

3.2

3.2.1

Ora, dal verbale di perquisizione e sequestro

14.6.2022

di RE 1 (cfr. AI 19) risulta in particolare che nell’ambito del

procedimento di cui all’incarto MP __________ aperto a suo carico per titolo di

furto (art. 139 CP) e su ordine del “Ministero pubblico/PP __________”, la

polizia ha proceduto alla perquisizione domiciliare dell’appartamento ubicato a

__________ in Via __________. Dallo stesso verbale emerge, tra l’altro, che RE

1.

ha acconsentito alla perquisizione e non si è opposto al sequestro di diversi

oggetti (come da elenco allegato). Il verbale è stato sottoscritto dalla

polizia, da RE 1 e anche dal suo difensore d’ufficio avv. __________.

Anche dal verbale di perquisizione e

sequestro 14.6.2022 della compagna di RE 1 (cfr. AI 19), sottoscritto da

quest’ultima, dalla polizia e dal suo difensore d’ufficio avv. __________, come

pure dall’interprete, emerge che la perquisizione presso il suddetto

appartamento così come il sequestro di diversi oggetti sono stati eseguiti

dalla polizia, su ordine del “Ministero pubblico/PP __________” e con il

suo consenso.

Il fatto che la sottoscrizione dei verbali

ha avuto luogo alla presenza dei difensori d’ufficio (i quali hanno dunque potuto

assistere i patrocinati per tutelare i loro interessi), non può che confermare l’esattezza

di quanto è stato ivi indicato.

I suddetti verbali attestano,

contrariamente a quanto sostiene il reclamante, che l’appartamento ubicato a __________

in Via __________, concesso in locazione a __________ dal 17.1.2022 al

30.6.2022

ad uso personale (AI 19), è stato perquisito dalla polizia, su

mandato orale del procuratore pubblico e con il consenso degli aventi diritto,

e meglio di __________ quale locataria, così come del suo compagno RE 1 che

alloggiava con lei nel medesimo appartamento (ZK StPO – A. J. KELLER, op. cit., art. 244 CPP n. 6a; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, 2.

ed., art. 244 CPP n. 9; PC CPP – L.

MOREILLON / A. PAREIN – REYMOND, 2. ed., art. 244 CPP n. 6).

Va inoltre tenuto presente che la tesi del reclamante secondo la quale la polizia avrebbe eseguito la perquisizione in

maniera illegale (senza mandato del procuratore pubblico e senza consenso degli

aventi diritto) viene pure smentita dal

fatto che RE 1, immediatamente

dopo la perquisizione domiciliare e prima del suo interrogatorio, ha avuto un

colloquio libero con il suo difensore d’ufficio che lo ha assistito anche

durante il verbale d’interrogatorio. In quell’occasione non è stato contestato

nulla in merito alle modalità di perquisizione dell’appartamento e all’agire

della polizia, avendo RE 1 confermato di aver acconsentito “senza problemi

ai loro controlli”, e meglio come indicato nel considerando c. della

presente decisione.

Si ha dunque che sia in sede di interrogatorio

del 14.6.2022 (AI 19), ma anche in occasione delle osservazioni 16.6.2022

presentate al giudice dei provvedimenti coercitivi (AI 30, p. 4, consid. b),

non è stata sollevata alcuna irregolarità in merito alla perquisizione e al

sequestro eseguiti il 14.6.2022 dalla polizia, in particolare con riferimento

al mancato consenso degli aventi diritto e all’assenza di un mandato orale del

procuratore pubblico conferito alla polizia, né da RE 1 né dal suo difensore

d’ufficio (anche poiché una tale contestazione sarebbe stata ad ogni modo in

contrasto con quanto da loro approvato nel relativo verbale di perquisizione e

sequestro).

3.2.2

Il

procuratore pubblico, dal canto suo, nelle osservazioni 28.7.2022 rileva al

proposito che la polizia ha individuato l’appartamento soltanto il 14.6.2022 su

indicazione di un altro imputato, il quale aveva sostenuto che “… parte

della refurtiva veniva consegnata in un appartamento in __________, dove

soggiornavano RE 1 e la sua compagna __________. … Una volta localizzato il

luogo e prima di accedervi, la Polizia ha informato telefonicamente lo

scrivente magistrato che ha conferito mandato orale di perquisizione e

sequestro nel caso in cui ci fosse stata necessità di intervenire in maniera coercitiva.

Ciò che non è stato necessario fare, essendo che la richiesta di aprire la

porta e di accedere all’appartamento, l’intestatario del contratto di locazione

e il compagno hanno liberamente aperto la porta e dato accesso ai locali, anche

a quello dove si trovava la refurtiva, aprendo con la chiave la stanza occupata

dai due rumeni arrestati il 10.6.2022” (osservazioni PP 28.7.2022, p. 2;

cfr. anche consid. j, consid. l. e consid. m. della presente decisione).

È quindi evidente che

l’argomentazione del magistrato inquirente si fondi sull’opinione degli autori Thormann

e Brechbühl secondo i quali una perquisizione domiciliare con il consenso

dell’avente diritto è sempre ammissibile e in tal caso, secondo il tenore

dell’art. 244 cpv. 1 CPP, non è necessario un mandato di perquisizione scritto (BSK

StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 244 CPP n. 19).

Sia come sia, anche il

magistrato inquirente ha ad ogni modo confermato di aver dato oralmente il

mandato di perquisizione alla polizia, come si evince inequivocabilmente dai

verbali di perquisizione e sequestro 14.6.2022 allestiti dagli agenti e

sottoscritti da RE 1, ma anche dalla sua compagna e dai loro difensori

d’ufficio e pertanto privi di contestazioni.

Alla luce di ciò, nel caso

concreto si può concludere – in particolare sulla base dei verbali di

perquisizione e sequestro 14.6.2022 e delle dichiarazioni rilasciate il

medesimo giorno dallo stesso RE 1, in sede di interrogatorio, alla presenza del

suo difensore d’ufficio e in assenza di elementi attestanti il contrario – che

il sequestro dell’appartamento è stato eseguito dalla polizia con mandato orale

del procuratore pubblico e con il consenso degli aventi diritto (RE 1 e di __________).

3.2.3

Ad

ogni modo è sintomatico il fatto che dopo aver avuto un colloquio in carcere

con RE 1 e aver assunto la sua difesa di fiducia (il 17.6.2022) così come dopo

aver esaminato gli atti (il 21.6.2022) e dunque prima della scadenza del

termine di dieci giorni per presentare reclamo ex art. 393 ss. CPP, l’avv. PR 1

non abbia immediatamente contestato il verbale

di perquisizione e sequestro 14.6.2022 di RE 1 in relazione alla

perquisizione (asseritamente) illegale eseguita dalla polizia.

Soltanto con reclamo 27/28.6.2022 presentato alla Corte dei reclami penali

contro la decisione di carcerazione preventiva del 17.6.2022 è stato eccepito

per la prima volta che il 14.6.2022 la polizia giudiziaria sarebbe entrata

nell’appartamento di propria iniziativa e con la forza, senza mandato del procuratore

pubblico, e meglio come esposto al consid. i della presente decisione,

circostanza nondimeno smentita dal rapporto di arresto provvisorio 14.6.2021 di

RE 1 (in cui sono stati allegati i verbali di perquisizione e sequestro e il

suo verbale d’interrogatorio 14.6.2022).

3.3

Alla

luce di quanto sopra esposto, nel caso in disamina non si può ritenere che la

perquisizione domiciliare del 14.6.2022 sia stata eseguita dalla polizia senza

mandato orale del procuratore pubblico, senza il consenso di RE 1 e della sua

compagna.

Ne discende che la decisione

definitiva sull’utilizzabilità delle prove raccolte ex art. 140 s. CPP nell’ambito

della perquisizione del 14.6.2022 spetterà, nella decisione finale, al giudice

di merito (cfr. consid. 2.2. della presente decisione).

4.

Il

gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del

reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo, nella misura della sua ricevibilità, è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 650.--

(seicentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

-

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera