60.2022.200
Reclamo contro il decreto di non luogo a procedere (parziale) dopo rinvio di questa Corte
22 marzo 2023Italiano28 min
correi e complici, da indentificare nel contesto delle attività commerciali di __________
Source ti.ch
Incarto n.
60.2022.200
Lugano
22 marzo 2023/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Ivano Ranzanici, vicepresidente
Giovan Maria Tattarletti
Andrea Pedroli (in sostituzione di Nicola Respini,
assente)
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo
25/26.7.2022 presentato da
RE 1
RE 2
RE 3
RE 4
RE 5
RE 6
RE 7
RE 8
RE 9
RE 10
RE 11
RE 12
RE 13
tutti patr. da: PR 1
contro
il decreto di non luogo a procedere (parziale)
6.7.2022 (NLP __________) emanato dal procuratore pubblico Daniele Galliano
nell’ambito del procedimento penale promosso a seguito della loro denuncia
24/25.11.2021 nei confronti di PI 3, __________,
PI 1, __________, PI 2, __________, PI 4, __________ e ignoti (tutti patr.
da: avv. PR 3, __________), per titolo di truffa, concorrenza sleale e
falsità in documenti (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 11/12.8.2022
di PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4, concludenti per la reiezione del gravame;
vista la replica 29.8.2022 dei
reclamanti e la duplica 14/15.9.2022 di PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4;
considerato che il procuratore pubblico,
interpellato, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. In data
24/25.11.2021 RE 1, RE 2, RE 3, RE 4, RE 5, RE 6, RE 7, RE 8, RE 9, RE 10, RE
11, RE 12 e RE 13 hanno sporto “denuncia penale” nei confronti di “ignoti,
correi e complici, da indentificare nel contesto delle attività commerciali di __________
Sagl (…)” e in via sussidiaria nei confronti di __________ Sagl per titolo
di truffa, concorrenza sleale, falsità in documenti e uso illecito di segni
pubblici (art. 28 LPSt). Essi avrebbero deciso, nel corso del 2016, di
iscriversi a dei corsi di fisioterapia in lingua italiana presso la __________
Sagl. Prima della loro iscrizione si sarebbero tuttavia sincerati che i titoli
di studio rilasciati dall’istituto, sarebbero poi stati riconosciuti a livello
europeo. Essi avrebbero, a loro dire, ricevuto anche delle rassicurazioni in
tal senso. Dopo aver frequentato i corsi ed aver pagato le rette, si sarebbero
però accorti che tutte le procedure di riconoscimento dei loro titoli di studio
sarebbero state respinte dalle autorità __________, con cui __________ Sagl
avrebbe intrattenuto una collaborazione (scritto 24/25.11.2021, AI 4, inc. MP __________).
Si rileva che già in data 4/5.12.2018 al
Ministero pubblico era giunta una segnalazione anonima con “richiesta di
intervento immediato” da parte di alcuni studenti della __________ Sagl: ”(…)
Siamo ex studenti __________: molti di noi avrebbero ottenuto in questi anni
una laurea convalidata dalla __________ e della __________ ma non hanno
ottenuto nessuna autorizzazione al lavoro in __________ e quindi siamo di fatto
costretti a operare in nero su territorio __________ con rischi concreti sia
per noi che per i pazienti in quanto impossibilitati ad aprire partita iva o a
stipulare una copertura assicurativa (…). False sono state anche le loro
rassicurazioni che la __________ si era accreditata a __________ e che il
nostro titolo sarebbe stato rilasciato direttamente da __________. (…)” (AI
1, inc. MP __________). Con decisione 29.12.2020, dopo aver interpellato la
Divisione della cultura e degli studi universitari del Dipartimento
dell’educazione, della cultura e dello sport, e dopo aver consultato il sito
internet della __________ Sagl, il procuratore pubblico Claudio Luraschi aveva emanato
un decreto di non luogo a procedere nei confronti di quest’ultima e di PI 3
(presidente), __________ e __________ (presidi) e l’avv. __________
(patrocinatore di __________ Sagl). In merito al reato di truffa il magistrato
inquirente aveva precisato che “(…) sebbene le comunicazioni fatte online
non siano completamente chiare ed esenti da contraddizioni, dalle stesse, in
particolare nella sezione del sito dedicata al riconoscimento dei titoli, è
facilmente evincibile che i diplomi degli istituti __________ e __________ non
siano per sé equipollenti rispetto a titoli universitari __________ e/o __________,
e che il riconoscimento di detti diplomi negli altri Paesi è subordinato alle
condizioni e alle procedure previste dal singolo Stato, il quale può richiedere
di sostenere ulteriori corsi (…). In siffatte circostanze, visto quanto già
dichiarato dalla __________ Sagl sul suo sito internet, non si può ritenere che
gli studenti siano stati ingannati in modo astuto sul valore e i diritti
conferiti dai titoli di studio conseguibili (…)” (decreto di non luogo a
procedere 29.12.2020, p. 6, NLP __________). Per quanto concerneva il reato di
cui agli art. 23 cpv. 1 LCSl e art. 3 cpv. 1 lit. b LCSl, il procuratore
pubblico ha constatato l’assenza di una valida querela ex art. 30 CP.
b. Con
decisione 9.12.2021 il magistrato inquirente Daniele Galliano ha respinto
l’istanza di riapertura del procedimento in difetto dei presupposti giusta
l’art. 323 CPP. Ha rilevato che nella loro “denuncia penale” del
24/25.11.2021 i denuncianti non avevano allegato “fatti nuovi”, ovvero fatti
che non potevano essere noti al Ministero pubblico in data 29.12.2020: essi
avrebbero, a dire del procuratore pubblico, ripercorso nuovamente la vicenda
arricchendola unicamente di nuovi dettagli. A titolo abbondanziale il
procuratore pubblico ha rilevato che anche nel merito i presupposti oggettivi e
soggettivi dei reati ipotizzati dai denuncianti non erano, a suo dire,
adempiuti.
c. Con
gravame 20/21.12.2021 i denuncianti si sono aggravati davanti a questa Corte contro
la pronuncia del pubblico ministero chiedendone l’annullamento: “(…) il
decreto NLP __________ fa riferimento a fatti diversi rispetto a quelli
riportati in denuncia dai qui reclamanti. In particolare, la denuncia 15
dicembre 2018 è stata sporta da anonimi studenti, in ogni caso non dai
reclamanti, i primi facenti parte di una classe diversa e che avevano seguito
un percorso di studi diverso, a fronte di diverse indicazioni (…)” (reclamo
20/21.12.2021, p. 9). A loro dire i fatti alla base delle due denunce inoltrate
al ministero pubblico sarebbero stati diversi e pertanto il magistrato
inquirente avrebbe dovuto aprire una nuova istruzione.
Nel merito, per
quanto concerne il reato di truffa, i reclamanti avevano affermato che __________
Sagl aveva sempre affermato, anche sul suo sito internet, che i corsi ed i
titoli da lei offerti erano validi e legittimi, “(…) garantendo di fatto la
loro validità ed inducendo futuri studenti ad iscriversi e a pagare ingenti
rette (…)” (reclamo 20/21.12.2021, p. 13). A loro dire vi sarebbe anche
stata una violazione dell’art. 23 LCSl, dell’art. 28 LPSt, della LPSU e della
LPSan.
d. Con
sentenza 23.6.2022 questa Corte ha accolto il reclamo sopraindicato, annullando
il decreto 9.12.2021 e rinviando gli atti dell’incarto penale al magistrato
inquirente per procedere nei suoi incombenti (CRP 60.2021.389).
Questa Corte ha in particolare considerato:
“(…).
Da quanto emerge dagli atti il procuratore pubblico non ha verificato se le
parti fossero le medesime e se gli ex-studenti anonimi fossero, in qualche
modo, riconducibili ai qui reclamanti. Non si comprende peraltro neppure dalla
denuncia anonima, in modo chiaro, a quale corso erano iscritti i denuncianti e
quale laurea avrebbero ottenuto tramite __________ Sagl, né quali e da chi
fossero state date delle rassicurazioni agli studenti in merito alla validità
dei titoli conseguiti. Nessun accertamento è stato fatto nel 2018/2019 (tranne
lo scritto al DECS) e nessun accertamento è stato fatto nel 2021.
Si
rileva dunque che né i denuncianti né i denunciati (almeno in parte) risultano
gli stessi; appare pertanto almeno controverso il fatto che il procuratore
pubblico oggi titolare dell’inchiesta, abbia decretato di non riaprire un
procedimento penale in base alla denuncia 24/25.11.2021, che però riguardava
parti diverse. L’art. 323 CPP non appare, visto quanto precede, applicabile
nella fattispecie in esame; il magistrato inquirente avrebbe dovuto aprire un
nuovo incarto e valutare / accertare / approfondire (come del resto ha fatto
parzialmente in via abbondanziale nel suo decreto 9.12.2021) il merito della
denuncia (…)” (sentenza 23.6.2022, p.
10 s.).
e. La
sentenza è stata notificata al procuratore pubblico il 27.6.2022 ed il successivo
6.7.2022, senza lo svolgimento di alcun accertamento, il magistrato inquirente ha
emanato un decreto di non luogo a procedere (parziale) (NLP __________).
Il procuratore pubblico ha dapprima
espresso le sue perplessità in merito alla precedente sentenza di questa Corte,
affermando che la stessa non era, a suo dire, sufficientemente motivata
(sollevando una violazione del principio di essere sentito), lamentandosi del
fatto che quest’autorità non si era espressa sul merito della fattispecie e si
era limitata all’analisi dell’art. 323 CPP: “(…) occorre (…) emanare la
presente decisione impugnabile, al fine di suscitare (si spera, ma non vi è
certezza) una decisione motivata della CRP sul merito della vicenda in caso di
reclamo ed avere qualche indicazione su come proseguire (…)” (decreto di
non luogo a procedere 6.7.2022, p. 3).
Egli ha poi analizzato la qualità di
accusatore privato dei denuncianti affermando che gli stessi “(…) possono
essere certamente considerati accusatori privati per il reato di truffa (…) e
concorrenza sleale (…)” (decreto di non luogo a procedere 6.7.2022, p. 4).
Al contrario essi non potevano essere, a suo dire, considerati accusatori
privati in relazione al reato di falsità in documenti, “(…). Posto come i
denuncianti non hanno sostenuto, in denuncia, di essere stati tratti in inganno
mediante l’utilizzo di documentazione fittizia (…)” (decreto di non luogo a
procedere 6.7.2022, p. 4).
Nel merito il procuratore pubblico ha
negato l’applicazione dell’art. 146 CP affermando che __________ Sagl, e per
essa i denunciati, avrebbe fornito i corsi ai denuncianti ed avrebbe fatto di
tutto per ottenere il riconoscimento dei diplomi presso le autorità __________,
facendo anche “appello” contro la decisione di diniego: “(…) ne consegue che
la tesi secondo cui fin dall’inizio (…) gli imputati avrebbero ingannato gli
studenti già sapendo che i titoli di studio non sarebbero stati riconosciuti
appare insostenibile e non può essere seguita (…)” (decreto di non luogo a
procedere 6.7.2022, p. 6). Inoltre difetterebbe, a dire del magistrato
inquirente, il requisito dell’inganno astuto: “(…). Infatti, gli studenti
avevano a disposizione una vasta scelta di altri istituti (o università
statali) (…) che offrivano un percorso di studi in fisioterapia. (…). I
denuncianti non spiegano per quale motivo hanno scelto __________, piuttosto
che scegliere una scuola più rodata e riconosciuta o un’università statale (…).
A parere dello scrivente, chi sceglie un percorso accademico più facile e
tortuoso (frequentare dei corsi presso un istituto accademico svizzero per
ottenere un riconoscimento a __________) accetta che al momento del
riconoscimento del titolo vi possano essere dei problemi e che alla fine il
diploma non venga riconosciuto. E ciò a prescindere dalle eventuali
rassicurazioni ricevute, dato che dagli atti emerge chiaramente che (perlomeno)
sul sito internet di __________ non veniva offerta alcuna garanzia in merito al
riconoscimento del diploma (…)” (decreto di non luogo a procedere 6.7.2022,
p. 6).
In merito al reato di cui all’art. 23
LCSl (reato a querela di parte), il procuratore pubblico ha dichiarato che la
querela sporta il 24.11.2021 sarebbe stata tardiva in quanto i denuncianti
avrebbero saputo già a maggio 2020 che le autorità __________ avevano rifiutato
di riconoscere i loro diplomi. Da ultimo il magistrato inquirente ha precisato
che “(…) né dalla denuncia penale né nei successivi allegati i denuncianti
hanno mai chiarito quali sarebbero i documenti falsi con riferimento al reato
di cui all’art. 251 CP (…)” (decreto di non luogo a procedere 6.7.2022, p.
7).
In conclusione il procuratore pubblico
ha emanato il decreto di non luogo a procedere (parziale) in oggetto,
limitatamente però ai reati di truffa, concorrenza sleale e falsità in
documenti (in relazione ai fatti accaduti nel periodo compreso dall’anno 2016
al 24/25.11.2021). Per quanto riguarda il reato di uso illecito di segni
pubblici di cui all’art. 28 LPSt e infrazione alla Legge federale sulla
promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero di cui
all’art. 63 LPSU, il magistrato inquirente ha dichiarato che “(…)
l’inchiesta invece prosegue in quanto sono necessari ulteriori accertamenti con
altre Autorità (…). Tuttavia, in relazione a queste fattispecie i qui
denuncianti non possono essere considerati accusatori privati (…)” (decreto
di non luogo a procedere 6.7.2022, p. 8).
f. Con reclamo
25/26.7.2022 i denuncianti si aggravano contro la pronuncia del pubblico
ministero adducendo che il magistrato inquirente “(…) a dispetto della
sentenza CRP (…) a. non ha verificato se i primi denuncianti fossero gli
stessi rispetto ai qui reclamanti; inoltre, (…), egli b. non ha aperto
un nuovo incarto e c. non ha valutato / accertato / approfondito la
fattispecie, limitandosi invece – in assenza di qualsiasi atto istruttorio – a
ripetere le elucubrazioni prettamente giuridiche addotte precedentemente con il
primo NLP (…), ignorando di fatto le chiare istruzioni ricevute (…)” (reclamo
25/26.7.2022, p. 8). A dire dei reclamanti il reato di truffa sarebbe adempiuto
in quanto __________ Sagl avrebbe, fin dall’inizio, comunicato, tramite il
proprio sito internet e durante le conversazioni con gli studenti, informazioni
incomplete in merito alla validità del titolo, facendo credere che essa era un
istituto universitario riconosciuto in Svizzera e all’estero, e che al termine
degli studi sarebbe stato loro rilasciato un diploma con garanzia di validità
in tutti i paesi dell’UE, in Svizzera e in 35 paesi del Commonwealth.
Affermazioni che si sarebbero poi rivelate tutte inveritiere: “(…) le informazioni
che hanno determinato gli studenti ad iscriversi a __________ si rivelano per
quel che sono state: un inganno astuto sulle credenziali e le potenzialità
dell’istituto (…)” (reclamo 25/26.7.2022, p. 11).
In merito ai reati di concorrenza sleale
e di falsità in documenti i reclamanti contestano le argomentazioni del
magistrato inquirente e si riconfermano con quanto esposto nel precedente
reclamo.
g. Delle
ulteriori motivazioni, così come delle osservazioni dei denunciati e della
replica e della duplica, si dirà, se necessario, nei considerandi in diritto.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
A
norma degli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP avverso il decreto di non luogo a
procedere è dato il rimedio del reclamo. L’impugnativa va inoltrata alla
giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), in Ticino la Corte dei
reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), e, con la stessa, si possono censurare la
violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento, e la denegata oppure ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a
CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b
CPP) ed ancora l’inadeguatezza del provvedimento contestato (art. 393 cpv. 2
lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere formulato in forma scritta, deve essere motivato (con
rinvio agli art. 396 cpv. 1 e 385 CPP) e deve indicare, in particolare, i punti
della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
gravame, inoltrato in data 25/26.7.2022 contro il decreto di non luogo a
procedere 6.7.2022 è tempestivo (perché presentato nel termine di dieci giorni
giusta gli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP) e proponibile (BSK StPO – R.
GRÄDEL / M. HEINIGER, 2. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op.
cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322
CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).
1.3
1.3.1
In
applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono
legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (decisione TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).
L’interesse giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP
[che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a
LTF (decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del
12.3.2019
consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente
sia personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid.
4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140
IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid.
4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2)
attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna
(StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2). Un
mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP
(decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).
1.3.2
Sono
parti, in applicazione dell’art. 104 cpv. 1 CPP, l’imputato (lit. a),
l’accusatore privato (lit. b) e, ancora, il pubblico ministero nella procedura
dibattimentale e nella procedura di ricorso (lit. c).
Per
l’art. 115 cpv. 1 CPP è danneggiata la persona i cui diritti sono stati
direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (decisione TF 6B_255/2022 del 22.3.2022
consid. 2.2.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP
n. 18 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO
Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario
CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare
del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (decisione TF 6B_562/2021 del 7.4.2022 consid. 3.2.;
DTF 146 IV 76 consid. 2.2.1.; 145 IV 491 consid. 2.3.; 141 IV 380 consid.
2.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M.
POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21; ZK
StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2).
L’aspetto centrale è la lesione diretta degli
interessi giuridicamente protetti dell’interessato (messaggio 21.12.2005
concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1076).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è infatti irrilevante
l’esistenza di un pregiudizio ai sensi del diritto civile (decisioni TF
1B_261/2017 del 17.10.2017 consid. 3.; 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.;
DTF 145 IV 491 consid. 2.4.2.; BSK
StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 22; ZK StPO –
V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 4a).
Se
il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (per es. vita e
integrità personale, patrimonio, onore), leso è il titolare del bene giuridico
protetto dalla norma. In caso di violazione di norme penali che proteggono
interessi collettivi, è da considerare leso colui che è tutelato dal reato
anche solo in via secondaria. Se però interessi privati sono pregiudicati
soltanto indirettamente da reati che proteggono solo interessi collettivi,
l’interessato non può essere reputato danneggiato (decisione TF 6B_562/2021 del
7.4.2022
consid. 3.2.; DTF 145 IV 491 consid. 2.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,
art. 115 CPP n. 21).
Il
danneggiato (art. 115 CPP) che dichiara espressamente di partecipare al
procedimento con un’azione penale oppure civile è considerato accusatore
privato giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7 e
art. 118 CPP n. 2 ss.), che ex art. 104
cpv. 1 lit. b CPP è parte al procedimento (decisione TF 6B_496/2015 del
6.4.2016
consid. 1.1.; BSK
StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 104 CPP n. 14 ss.).
1.3.3
1.3.3.1
Per
quanto i reclamanti titolari dei beni giuridici tutelati dall’art. 146 CP e
dall’art. 23 LCSl, siano personalmente, direttamente e attualmente lesi dalle
condotte di rilevanza penale imputate ai denunciati, essi sono legittimati a
reclamare secondo l’art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente
protetto all’annullamento oppure alla modifica del decreto di non luogo a
procedere.
1.3.3.2
I
reati secondo gli art. 251/253 CP tutelano, oltre a beni giuridici collettivi
[ossia la fiducia particolare in un documento (che ha valore probatorio nei
rapporti giuridici) e la lealtà nelle relazioni commerciali], anche beni
giuridici di natura individuale (una persona potendo essere reputata
danneggiata dal reato quando il falso ha lo scopo di pregiudicarla) [decisione
TF 6B_1321/2019 del 15.1.2020 consid. 3.4.2.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, 2. ed., art. 115 CPP n.
73; BSK Strafrecht II – M. BOOG, op.
cit., vor
art. 251 CP n. 5 s.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M.
PIETH / L. ERNI, 4. ed., art. 251 CP n. 1]: i reclamanti sono legittimati
all’impugnativa giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP per quanto personalmente, direttamente
ed attualmente lesi dalle condotte di asserita rilevanza penale dei denunciati/querelati.
1.4
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo all’esame sono rispettate. Il
reclamo è ricevibile in ordine.
2.
Per
essere accolto il reclamo contro un
decreto di non luogo a procedere devono sussistere sufficienti indizi di reato
(art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), apparire adempiuti (contrariamente al giudizio
del procuratore pubblico) gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti
processuali (art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), non essere intervenuti impedimenti a
procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) e non si deve giustificare di rinunciare
all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art. 310 cpv. 1
lit. c CPP). Si ricorda che l’azione penale – per principio – è
essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal
procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al
sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e
sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa
interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la
dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che
merita approfondimento.
3.
3.1.
3.1.1
Il
magistrato inquirente, nell’atto impugnato, ha formulato rilievi relativi alla
precedente decisione di questa Corte, emessa il 23 giugno 2022 (CRP
60.2021.389). Egli ha in particolare ritenuto, dimenticando che le sentenze
delle autorità superiori vanno ossequiate e non discusse, come occorra: “(…)
emanare la presente decisione impugnabile, al fine di suscitare (si spera ma
non vi è certezza) una decisione motivata della CRP sul merito della vicenda in
caso di reclamo ed avere qualche indicazione su come proseguire. Si premette
però che il diritto di essere sentito (…) esige che l’Autorità superiore si
confronti con le censure sollevate, e le esamini seriamente, dando atto di
questo esame nella motivazione della sua decisione, perlomeno per i punti
essenziali. Questa garanzia impone all’Autorità di motivare il suo giudizio.
(…). Ciò dovrebbe valere anche in concreto, oltretutto se solo si considera che
se la Corte si fosse espressa (ma anche solo a titolo abbondanziale) sulle
argomentazioni di merito invocate nella decisione del 09 dicembre 2021, oggi
questi argomenti sarebbero esauriti, a vantaggio della sicurezza del diritto e
dell’economia processuale, e non da ultimo del principio di celerità (…)”
(decreto di non luogo a procedere 6.7.2022, p. 3).
Va
qui rilevato come il magistrato inquirente debba rammentare quali siano il suo
ruolo ed i suoi compiti. Egli non può attendersi dall’autorità superiore che
questa allestisca a suo uso una lista dei compiti da svolgere. Ciò svilirebbe e
sminuirebbe la portata del suo ruolo di magistrato. Quando una sentenza della
Corte dei reclami penali annulli e rinvii gli atti dando indicazioni generali,
la loro concretizzazione tocca esclusivamente al magistrato inquirente, ciò a
salvaguardia della possibile successiva verifica dell’operato dell’inquirente
cui potrebbe nuovamente essere chiamata questa Corte. La separazione delle
specifiche funzioni lo impone.
3.1.2
Nel suo precedente decreto del
9.12.2021
il procuratore pubblico, visto quanto esposto nella denuncia
24/25.11.2021, aveva valutato che né dalla stessa, né dai suoi allegati, emergevano
“fatti nuovi” rispetto a quanto denunciato nel 2018, atti a giustificare
una riapertura del procedimento penale giusta l’art. 323 CPP. Tuttavia, da quanto risultava dagli atti, il procuratore
pubblico non aveva verificato se le parti fossero le medesime e se gli
ex-studenti anonimi fossero, in qualche modo, riconducibili ai qui reclamanti.
Peraltro neppure dalla denuncia anonima si poteva comprendere, in modo chiaro,
a quale corso erano iscritti i denuncianti e quale diploma avrebbero ottenuto
tramite __________ Sagl, né quali rassicurazioni, da parte di chi, fossero
state date agli studenti in merito alla validità dei titoli conseguiti. Nessun
accertamento era stato fatto nel 2018/2019 (tranne lo scritto al DECS) e nessun
accertamento era stato svolto nel 2021.
Né i denuncianti né i denunciati (almeno
in parte) risultavano gli stessi della denuncia del 2018. L’art. 323 CPP, a
mente di questa Corte, non era applicabile nella fattispecie in esame, non
trattandosi di una riapertura. In questo senso la Corte dei reclami penali ha
quindi annullato la decisione impugnata indicando al magistrato inquirente di
aprire un nuovo incarto e valutare / accertare / approfondire il merito della
denuncia, ciò che doveva avvenire con le modalità che sono note o dovrebbero
essere note al procuratore pubblico.
3.2
3.2.1
Giusta
l’art. 4 CPP, nell’applicazione del diritto le autorità penali sono
indipendenti e sottostanno soltanto al diritto (cpv. 1); è fatto salvo il
potere di impartire istruzioni alle autorità di perseguimento penale, secondo
l’articolo 14 (cpv. 2). Indipendenza ed imparzialità di giudizio comportano
l’esercizio delle funzioni processuali senza essere sottoposti e senza dovere
tenere conto di influenze e di istruzioni di altri organi statali e di altre
persone fisiche o giuridiche, comprese le parti nel processo. L’indipendenza
secondo il cpv. 1 dell’art. 4 CPP riguarda tutte le autorità penali previste
dal CPP, e pertanto anche le autorità di perseguimento penale elencate
nell’art. 12 CPP, in particolare il pubblico ministero (CR CPP - J-M. VERNIORY, 2. ed., art. 14 n. 9).
L’indipendenza costituisce un elemento essenziale per
l’equilibrato esercizio dell’azione penale e vale, quindi, anche nei confronti
delle autorità giudiziarie gerarchicamente superiori, che non sono legittimate
a stabilire quale condotta o giudizio sia conforme al diritto in un determinato
caso, se non nell’ambito di un giudizio pronunciato nell’esame di un rimedio
processuale previsto dalla legge. Anche la giurisprudenza anteriore non è
vincolante; la sua influenza dipende solo dalla sua forza di convincimento e
dalla sua autorevolezza interna. La
dottrina citata (CR CPP - J-M.
VERNIORY, op. cit., art. 4 n. 20)
rammenta come, ad eccezione della Polizia e delle autorità in materia di
contravvenzioni, “il n’apparaît justement guère compatible avec l’indépendance
judiciaire telle que prévue par les instruments internationaux de prévoir une
surveillance au sens strict (c’est à dire pouvoir donner des instructions, de
type hiérarchique) des organes de justice“. Questo al di fuori di un’alta sorveglianza esercitata dal Cantone sul
potere giudiziario e svolta, in Ticino, dal Consiglio della Magistratura. Non
occorre, in questa sede, ulteriormente approfondire questi temi che il
magistrato inquirente conosce.
3.2.2
Giusta
l’art. 397 cpv. 2 CPP quando accoglie il reclamo, la giurisdizione di reclamo
emana una nuova decisione o annulla la decisione impugnata, rinviandola alla
giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente. Riservati i casi di
accoglimento del reclamo contro un decreto di abbandono, rispettivamente per
denegata o ritardata giustizia, di cui all'art. 397 cpv. 3 e 4 CPP, di
principio la giurisdizione di reclamo se annulla la decisione impugnata non può
impartire istruzioni all'autorità che deve nuovamente chinarsi sul caso. Ciò
non significa tuttavia che essa non possa indicare le esigenze che l'autorità
inferiore dovrà ossequiare, le modalità di tale ossequio spettando all’autorità
inferiore stessa.
Il principio dell’indipendenza di cui all’art. 4
CPP permette dunque ad un’autorità superiore di impartire istruzioni ad
un’autorità inferiore solo per quanto previsto dalla legge, ed in modo
limitato. L’autorità inferiore è però vincolata dalla decisione che le rinvia
il caso (decisione TF 6B_694/2016 del 22.3.2017; DTF 138 IV 205).
3.2.3
Nella
fattispecie all’esame i reclamanti avevano inoltrato una denuncia penale in
data 24/25.11.2021 nei confronti di ignoti “(…) correi e complici, da
identificare nel contesto elle attività commerciali di __________ Sagl (…)”
(denuncia penale 24/25.11.2021, AI 4). Essi erano infatti totalmente all’oscuro
del fatto che fosse già stato emanato un decreto di non luogo a procedere nei
confronti di __________ Sagl, di PI 3 e di altre persone legate alla società
(decreto di non luogo a procedere 29.12.2020, NLP __________). Il procuratore
pubblico ha interpretato la nuova denuncia come una richiesta di riapertura del
procedimento giusta l’art. 323 CPP e, con scritto 9.12.2021 (recante quale
numero di incarto nuovamente NLP __________), ha ritenuto che non fossero adempiute
le condizioni per la riapertura del medesimo procedimento penale e questo per
l’assenza di “fatti nuovi”.
Questa Corte, ha considerato affrettato
l’agire del magistrato e, ritenuta l’inapplicabilità dell’art. 323 CPP al caso
[lo scritto 24/25.11.2021 dei qui reclamanti (AI 4) non era da interpretare
come una richiesta di riapertura del procedimento, ma una denuncia penale], ha
accolto il reclamo annullando il decreto del procuratore pubblico con rinvio
degli atti allo stesso affinché procedesse nei suoi incombenti. In altri
termini il magistrato inquirente doveva dar seguito alla denuncia, aprendo un nuovo
incarto (e non più facendo riferimento al decreto di non luogo a procedere
citato), procedendo alle necessarie valutazioni, agli accertamenti imposti
dalle circostanze ed eseguendo gli approfondimenti opportuni a fronte
dell’esposto. Ciò che non è stato fatto.
3.3
3.3.1
Il
magistrato inquirente lamenta una violazione del diritto di essere sentito,
affermando che la decisione 23.6.2022 di questa Corte non fosse
sufficientemente motivata.
3.3.2
La lamentela è decisamente tardiva e non
può essere fatta valere in questa sede. Va comunque evidenziato come questa
Corte abbia analizzato se vi fosse stata, da parte del procuratore pubblico,
una violazione dell’art. 323 CPP. Dopo aver constatato che il magistrato
inquirente aveva mal interpretato e valutato lo scritto 24/25.11.2021, non
avendo verificato se le parti fossero le medesime e non avendo egli eseguito
alcun accertamento, ha annullato il decreto e rinviato l’incarto al medesimo procuratore
pubblico per i suoi incombenti, tra cui quello di aprire un nuovo incarto. Non
si comprende dunque per quale motivo questa autorità avrebbe dovuto chinarsi
anche sul merito della fattispecie, trattata “(…) a titolo meramente
abbondanziale (…)” dal magistrato inquirente nel suo decreto 9.12.2021 (p.
3.
ss.).
4.
Nel caso
in esame, in considerazione di quanto sopra, a titolo meramente abbondanziale,
si rileva che già in data 17.12.2018 il Dipartimento dell’educazione, della
cultura e dello sport, aveva affermato, prendendo posizione sulla segnalazione
anonima 4/5.12.2018, che “(…) riscontriamo da parte della __________
modalità di comunicazione false e ingannevoli sul loro sito internet. Infatti
nella pagina del sito dedicata al corso di fisioterapia __________ si legge:
‘Il diploma di laurea rilasciato dalla __________ ha valore legale in Svizzera
ed in tutti gli altri paesi dell’Unione Europea’. Leggi anche ‘riconoscimento
del titolo’. Questa affermazione è falsa poiché il diploma erogato
dall’Università __________ __________, come del resto precisato nella pagina
‘riconoscimento del titolo’, è valido solo nel paese in cui ha sede
l’università, l’__________. Per la validità in Svizzera e nei paesi europei è
necessario intraprendere la procedura di riconoscimento che soggiace alle
normative dei singoli paesi (…)” (scritto 17.12.2018, AI 3).
Dalla denuncia penale emerge poi
che gli studenti sarebbero stati più volte rassicurati in merito alla validità
del titolo a livello Svizzero e a livello europeo, sia attraverso dei colloqui
con gli organi di __________ Sagl, sia attraverso degli scambi di posta
elettronica con gli stessi (doc. AA, AI 4).
I reclamanti imputano, in sostanza, ai
denunciati di aver ottenuto la loro iscrizione (con il conseguente pagamento
delle rette) con l’inganno facendo loro credere, contrariamente al vero, che __________
Sagl era un’università svizzera e che al termine dei loro studi avrebbero
ottenuto un titolo di valore universitario, valido in Svizzera e a livello
europeo inducendoli così in errore. Sulla base di tale errore, gli studenti
avrebbero pagato la retta, compiendo, così, un atto che potrebbe rivelarsi pregiudizievole
al loro patrimonio. Tuttavia nessun accertamento è stato eseguito dal
magistrato inquirente che non ha analizzato ed accertato quali garanzie e
informazioni erano state date agli studenti, quali le prestazioni fornite dalla
società e quali gli oneri economici previsti ed imposti agli studenti. Il procuratore pubblico ha unicamente negato che un
eventuale inganno (di cui all’art. 146 CP) potesse essere considerato astuto.
Egli non si è soffermato sulle eventuali indicazioni e promesse che i qui
reclamanti descrivono come credibili, fatte con modalità e inserite in un
contesto che, a loro dire, non necessitava ulteriori verifiche. Le analogie con
un precedente caso trattato dalla Corte di appello e di revisione penale (CARP)
il 15.5.2019 e citato anche dal qui procuratore pubblico (inc. CARP __________)
sono evidenti. Il magistrato inquirente
avrebbe quindi dovuto aprire un nuovo incarto e valutare / accertare /
approfondire il merito della denuncia per riprendere i termini impiegati nel
precedente giudizio di questa Corte, noto al procuratore pubblico.
5.
Il
gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà ai reclamanti adeguate indennità
(art. 436 cpv. 3 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 323, 379 ss. e 393
CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è accolto. Di conseguenza:
§ Il
decreto di non luogo a procedere (parziale) 6.7.2022 (NLP __________) del
procuratore pubblico Daniele Galliano è annullato.
§§ Gli atti
dell’inc. NLP __________ sono ritornati al magistrato inquirente per procedere
nei suoi incombenti.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del
Cantone Ticino rifonderà complessivamente ai reclamanti, CHF 1'200.--
(milleduecento) a titolo di indennità.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro t
Per la Corte dei reclami penali
Il vicepresidente La
cancelliera