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Decisione

60.2022.200

Reclamo contro il decreto di non luogo a procedere (parziale) dopo rinvio di questa Corte

22 marzo 2023Italiano28 min

correi e complici, da indentificare nel contesto delle attività commerciali di __________

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.200

Lugano

22 marzo 2023/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Ivano Ranzanici, vicepresidente

Giovan Maria Tattarletti

Andrea Pedroli (in sostituzione di Nicola Respini,

assente)

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo

25/26.7.2022 presentato da

RE 1

RE 2

RE 3

RE 4

RE 5

RE 6

RE 7

RE 8

RE 9

RE 10

RE 11

RE 12

RE 13

tutti patr. da: PR 1

contro

il decreto di non luogo a procedere (parziale)

6.7.2022 (NLP __________) emanato dal procuratore pubblico Daniele Galliano

nell’ambito del procedimento penale promosso a seguito della loro denuncia

24/25.11.2021 nei confronti di PI 3, __________,

PI 1, __________, PI 2, __________, PI 4, __________ e ignoti (tutti patr.

da: avv. PR 3, __________), per titolo di truffa, concorrenza sleale e

falsità in documenti (inc. MP __________);

richiamate le osservazioni 11/12.8.2022

di PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4, concludenti per la reiezione del gravame;

vista la replica 29.8.2022 dei

reclamanti e la duplica 14/15.9.2022 di PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4;

considerato che il procuratore pubblico,

interpellato, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. In data

24/25.11.2021 RE 1, RE 2, RE 3, RE 4, RE 5, RE 6, RE 7, RE 8, RE 9, RE 10, RE

11, RE 12 e RE 13 hanno sporto “denuncia penale” nei confronti di “ignoti,

correi e complici, da indentificare nel contesto delle attività commerciali di __________

Sagl (…)” e in via sussidiaria nei confronti di __________ Sagl per titolo

di truffa, concorrenza sleale, falsità in documenti e uso illecito di segni

pubblici (art. 28 LPSt). Essi avrebbero deciso, nel corso del 2016, di

iscriversi a dei corsi di fisioterapia in lingua italiana presso la __________

Sagl. Prima della loro iscrizione si sarebbero tuttavia sincerati che i titoli

di studio rilasciati dall’istituto, sarebbero poi stati riconosciuti a livello

europeo. Essi avrebbero, a loro dire, ricevuto anche delle rassicurazioni in

tal senso. Dopo aver frequentato i corsi ed aver pagato le rette, si sarebbero

però accorti che tutte le procedure di riconoscimento dei loro titoli di studio

sarebbero state respinte dalle autorità __________, con cui __________ Sagl

avrebbe intrattenuto una collaborazione (scritto 24/25.11.2021, AI 4, inc. MP __________).

Si rileva che già in data 4/5.12.2018 al

Ministero pubblico era giunta una segnalazione anonima con “richiesta di

intervento immediato” da parte di alcuni studenti della __________ Sagl: ”(…)

Siamo ex studenti __________: molti di noi avrebbero ottenuto in questi anni

una laurea convalidata dalla __________ e della __________ ma non hanno

ottenuto nessuna autorizzazione al lavoro in __________ e quindi siamo di fatto

costretti a operare in nero su territorio __________ con rischi concreti sia

per noi che per i pazienti in quanto impossibilitati ad aprire partita iva o a

stipulare una copertura assicurativa (…). False sono state anche le loro

rassicurazioni che la __________ si era accreditata a __________ e che il

nostro titolo sarebbe stato rilasciato direttamente da __________. (…)” (AI

1, inc. MP __________). Con decisione 29.12.2020, dopo aver interpellato la

Divisione della cultura e degli studi universitari del Dipartimento

dell’educazione, della cultura e dello sport, e dopo aver consultato il sito

internet della __________ Sagl, il procuratore pubblico Claudio Luraschi aveva emanato

un decreto di non luogo a procedere nei confronti di quest’ultima e di PI 3

(presidente), __________ e __________ (presidi) e l’avv. __________

(patrocinatore di __________ Sagl). In merito al reato di truffa il magistrato

inquirente aveva precisato che “(…) sebbene le comunicazioni fatte online

non siano completamente chiare ed esenti da contraddizioni, dalle stesse, in

particolare nella sezione del sito dedicata al riconoscimento dei titoli, è

facilmente evincibile che i diplomi degli istituti __________ e __________ non

siano per sé equipollenti rispetto a titoli universitari __________ e/o __________,

e che il riconoscimento di detti diplomi negli altri Paesi è subordinato alle

condizioni e alle procedure previste dal singolo Stato, il quale può richiedere

di sostenere ulteriori corsi (…). In siffatte circostanze, visto quanto già

dichiarato dalla __________ Sagl sul suo sito internet, non si può ritenere che

gli studenti siano stati ingannati in modo astuto sul valore e i diritti

conferiti dai titoli di studio conseguibili (…)” (decreto di non luogo a

procedere 29.12.2020, p. 6, NLP __________). Per quanto concerneva il reato di

cui agli art. 23 cpv. 1 LCSl e art. 3 cpv. 1 lit. b LCSl, il procuratore

pubblico ha constatato l’assenza di una valida querela ex art. 30 CP.

b. Con

decisione 9.12.2021 il magistrato inquirente Daniele Galliano ha respinto

l’istanza di riapertura del procedimento in difetto dei presupposti giusta

l’art. 323 CPP. Ha rilevato che nella loro “denuncia penale” del

24/25.11.2021 i denuncianti non avevano allegato “fatti nuovi”, ovvero fatti

che non potevano essere noti al Ministero pubblico in data 29.12.2020: essi

avrebbero, a dire del procuratore pubblico, ripercorso nuovamente la vicenda

arricchendola unicamente di nuovi dettagli. A titolo abbondanziale il

procuratore pubblico ha rilevato che anche nel merito i presupposti oggettivi e

soggettivi dei reati ipotizzati dai denuncianti non erano, a suo dire,

adempiuti.

c. Con

gravame 20/21.12.2021 i denuncianti si sono aggravati davanti a questa Corte contro

la pronuncia del pubblico ministero chiedendone l’annullamento: “(…) il

decreto NLP __________ fa riferimento a fatti diversi rispetto a quelli

riportati in denuncia dai qui reclamanti. In particolare, la denuncia 15

dicembre 2018 è stata sporta da anonimi studenti, in ogni caso non dai

reclamanti, i primi facenti parte di una classe diversa e che avevano seguito

un percorso di studi diverso, a fronte di diverse indicazioni (…)” (reclamo

20/21.12.2021, p. 9). A loro dire i fatti alla base delle due denunce inoltrate

al ministero pubblico sarebbero stati diversi e pertanto il magistrato

inquirente avrebbe dovuto aprire una nuova istruzione.

Nel merito, per

quanto concerne il reato di truffa, i reclamanti avevano affermato che __________

Sagl aveva sempre affermato, anche sul suo sito internet, che i corsi ed i

titoli da lei offerti erano validi e legittimi, “(…) garantendo di fatto la

loro validità ed inducendo futuri studenti ad iscriversi e a pagare ingenti

rette (…)” (reclamo 20/21.12.2021, p. 13). A loro dire vi sarebbe anche

stata una violazione dell’art. 23 LCSl, dell’art. 28 LPSt, della LPSU e della

LPSan.

d. Con

sentenza 23.6.2022 questa Corte ha accolto il reclamo sopraindicato, annullando

il decreto 9.12.2021 e rinviando gli atti dell’incarto penale al magistrato

inquirente per procedere nei suoi incombenti (CRP 60.2021.389).

Questa Corte ha in particolare considerato:

“(…).

Da quanto emerge dagli atti il procuratore pubblico non ha verificato se le

parti fossero le medesime e se gli ex-studenti anonimi fossero, in qualche

modo, riconducibili ai qui reclamanti. Non si comprende peraltro neppure dalla

denuncia anonima, in modo chiaro, a quale corso erano iscritti i denuncianti e

quale laurea avrebbero ottenuto tramite __________ Sagl, né quali e da chi

fossero state date delle rassicurazioni agli studenti in merito alla validità

dei titoli conseguiti. Nessun accertamento è stato fatto nel 2018/2019 (tranne

lo scritto al DECS) e nessun accertamento è stato fatto nel 2021.

Si

rileva dunque che né i denuncianti né i denunciati (almeno in parte) risultano

gli stessi; appare pertanto almeno controverso il fatto che il procuratore

pubblico oggi titolare dell’inchiesta, abbia decretato di non riaprire un

procedimento penale in base alla denuncia 24/25.11.2021, che però riguardava

parti diverse. L’art. 323 CPP non appare, visto quanto precede, applicabile

nella fattispecie in esame; il magistrato inquirente avrebbe dovuto aprire un

nuovo incarto e valutare / accertare / approfondire (come del resto ha fatto

parzialmente in via abbondanziale nel suo decreto 9.12.2021) il merito della

denuncia (…)” (sentenza 23.6.2022, p.

10 s.).

e. La

sentenza è stata notificata al procuratore pubblico il 27.6.2022 ed il successivo

6.7.2022, senza lo svolgimento di alcun accertamento, il magistrato inquirente ha

emanato un decreto di non luogo a procedere (parziale) (NLP __________).

Il procuratore pubblico ha dapprima

espresso le sue perplessità in merito alla precedente sentenza di questa Corte,

affermando che la stessa non era, a suo dire, sufficientemente motivata

(sollevando una violazione del principio di essere sentito), lamentandosi del

fatto che quest’autorità non si era espressa sul merito della fattispecie e si

era limitata all’analisi dell’art. 323 CPP: “(…) occorre (…) emanare la

presente decisione impugnabile, al fine di suscitare (si spera, ma non vi è

certezza) una decisione motivata della CRP sul merito della vicenda in caso di

reclamo ed avere qualche indicazione su come proseguire (…)” (decreto di

non luogo a procedere 6.7.2022, p. 3).

Egli ha poi analizzato la qualità di

accusatore privato dei denuncianti affermando che gli stessi “(…) possono

essere certamente considerati accusatori privati per il reato di truffa (…) e

concorrenza sleale (…)” (decreto di non luogo a procedere 6.7.2022, p. 4).

Al contrario essi non potevano essere, a suo dire, considerati accusatori

privati in relazione al reato di falsità in documenti, “(…). Posto come i

denuncianti non hanno sostenuto, in denuncia, di essere stati tratti in inganno

mediante l’utilizzo di documentazione fittizia (…)” (decreto di non luogo a

procedere 6.7.2022, p. 4).

Nel merito il procuratore pubblico ha

negato l’applicazione dell’art. 146 CP affermando che __________ Sagl, e per

essa i denunciati, avrebbe fornito i corsi ai denuncianti ed avrebbe fatto di

tutto per ottenere il riconoscimento dei diplomi presso le autorità __________,

facendo anche “appello” contro la decisione di diniego: “(…) ne consegue che

la tesi secondo cui fin dall’inizio (…) gli imputati avrebbero ingannato gli

studenti già sapendo che i titoli di studio non sarebbero stati riconosciuti

appare insostenibile e non può essere seguita (…)” (decreto di non luogo a

procedere 6.7.2022, p. 6). Inoltre difetterebbe, a dire del magistrato

inquirente, il requisito dell’inganno astuto: “(…). Infatti, gli studenti

avevano a disposizione una vasta scelta di altri istituti (o università

statali) (…) che offrivano un percorso di studi in fisioterapia. (…). I

denuncianti non spiegano per quale motivo hanno scelto __________, piuttosto

che scegliere una scuola più rodata e riconosciuta o un’università statale (…).

A parere dello scrivente, chi sceglie un percorso accademico più facile e

tortuoso (frequentare dei corsi presso un istituto accademico svizzero per

ottenere un riconoscimento a __________) accetta che al momento del

riconoscimento del titolo vi possano essere dei problemi e che alla fine il

diploma non venga riconosciuto. E ciò a prescindere dalle eventuali

rassicurazioni ricevute, dato che dagli atti emerge chiaramente che (perlomeno)

sul sito internet di __________ non veniva offerta alcuna garanzia in merito al

riconoscimento del diploma (…)” (decreto di non luogo a procedere 6.7.2022,

p. 6).

In merito al reato di cui all’art. 23

LCSl (reato a querela di parte), il procuratore pubblico ha dichiarato che la

querela sporta il 24.11.2021 sarebbe stata tardiva in quanto i denuncianti

avrebbero saputo già a maggio 2020 che le autorità __________ avevano rifiutato

di riconoscere i loro diplomi. Da ultimo il magistrato inquirente ha precisato

che “(…) né dalla denuncia penale né nei successivi allegati i denuncianti

hanno mai chiarito quali sarebbero i documenti falsi con riferimento al reato

di cui all’art. 251 CP (…)” (decreto di non luogo a procedere 6.7.2022, p.

7).

In conclusione il procuratore pubblico

ha emanato il decreto di non luogo a procedere (parziale) in oggetto,

limitatamente però ai reati di truffa, concorrenza sleale e falsità in

documenti (in relazione ai fatti accaduti nel periodo compreso dall’anno 2016

al 24/25.11.2021). Per quanto riguarda il reato di uso illecito di segni

pubblici di cui all’art. 28 LPSt e infrazione alla Legge federale sulla

promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero di cui

all’art. 63 LPSU, il magistrato inquirente ha dichiarato che “(…)

l’inchiesta invece prosegue in quanto sono necessari ulteriori accertamenti con

altre Autorità (…). Tuttavia, in relazione a queste fattispecie i qui

denuncianti non possono essere considerati accusatori privati (…)” (decreto

di non luogo a procedere 6.7.2022, p. 8).

f. Con reclamo

25/26.7.2022 i denuncianti si aggravano contro la pronuncia del pubblico

ministero adducendo che il magistrato inquirente “(…) a dispetto della

sentenza CRP (…) a. non ha verificato se i primi denuncianti fossero gli

stessi rispetto ai qui reclamanti; inoltre, (…), egli b. non ha aperto

un nuovo incarto e c. non ha valutato / accertato / approfondito la

fattispecie, limitandosi invece – in assenza di qualsiasi atto istruttorio – a

ripetere le elucubrazioni prettamente giuridiche addotte precedentemente con il

primo NLP (…), ignorando di fatto le chiare istruzioni ricevute (…)” (reclamo

25/26.7.2022, p. 8). A dire dei reclamanti il reato di truffa sarebbe adempiuto

in quanto __________ Sagl avrebbe, fin dall’inizio, comunicato, tramite il

proprio sito internet e durante le conversazioni con gli studenti, informazioni

incomplete in merito alla validità del titolo, facendo credere che essa era un

istituto universitario riconosciuto in Svizzera e all’estero, e che al termine

degli studi sarebbe stato loro rilasciato un diploma con garanzia di validità

in tutti i paesi dell’UE, in Svizzera e in 35 paesi del Commonwealth.

Affermazioni che si sarebbero poi rivelate tutte inveritiere: “(…) le informazioni

che hanno determinato gli studenti ad iscriversi a __________ si rivelano per

quel che sono state: un inganno astuto sulle credenziali e le potenzialità

dell’istituto (…)” (reclamo 25/26.7.2022, p. 11).

In merito ai reati di concorrenza sleale

e di falsità in documenti i reclamanti contestano le argomentazioni del

magistrato inquirente e si riconfermano con quanto esposto nel precedente

reclamo.

g. Delle

ulteriori motivazioni, così come delle osservazioni dei denunciati e della

replica e della duplica, si dirà, se necessario, nei considerandi in diritto.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

A

norma degli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP avverso il decreto di non luogo a

procedere è dato il rimedio del reclamo. L’impugnativa va inoltrata alla

giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), in Ticino la Corte dei

reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), e, con la stessa, si possono censurare la

violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di

apprezzamento, e la denegata oppure ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a

CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b

CPP) ed ancora l’inadeguatezza del provvedimento contestato (art. 393 cpv. 2

lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere formulato in forma scritta, deve essere motivato (con

rinvio agli art. 396 cpv. 1 e 385 CPP) e deve indicare, in particolare, i punti

della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame, inoltrato in data 25/26.7.2022 contro il decreto di non luogo a

procedere 6.7.2022 è tempestivo (perché presentato nel termine di dieci giorni

giusta gli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP) e proponibile (BSK StPO – R.

GRÄDEL / M. HEINIGER, 2. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op.

cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322

CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).

1.3

1.3.1

In

applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono

legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (decisione TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).

L’interesse giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP

[che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a

LTF (decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del

12.3.2019

consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente

sia personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid.

4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140

IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid.

4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2)

attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna

(StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2). Un

mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP

(decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).

1.3.2

Sono

parti, in applicazione dell’art. 104 cpv. 1 CPP, l’imputato (lit. a),

l’accusatore privato (lit. b) e, ancora, il pubblico ministero nella procedura

dibattimentale e nella procedura di ricorso (lit. c).

Per

l’art. 115 cpv. 1 CPP è danneggiata la persona i cui diritti sono stati

direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (decisione TF 6B_255/2022 del 22.3.2022

consid. 2.2.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP

n. 18 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO

Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario

CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare

del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (decisione TF 6B_562/2021 del 7.4.2022 consid. 3.2.;

DTF 146 IV 76 consid. 2.2.1.; 145 IV 491 consid. 2.3.; 141 IV 380 consid.

2.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M.

POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21; ZK

StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2).

L’aspetto centrale è la lesione diretta degli

interessi giuridicamente protetti dell’interessato (messaggio 21.12.2005

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1076).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è infatti irrilevante

l’esistenza di un pregiudizio ai sensi del diritto civile (decisioni TF

1B_261/2017 del 17.10.2017 consid. 3.; 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.;

DTF 145 IV 491 consid. 2.4.2.; BSK

StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 22; ZK StPO –

V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 4a).

Se

il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (per es. vita e

integrità personale, patrimonio, onore), leso è il titolare del bene giuridico

protetto dalla norma. In caso di violazione di norme penali che proteggono

interessi collettivi, è da considerare leso colui che è tutelato dal reato

anche solo in via secondaria. Se però interessi privati sono pregiudicati

soltanto indirettamente da reati che proteggono solo interessi collettivi,

l’interessato non può essere reputato danneggiato (decisione TF 6B_562/2021 del

7.4.2022

consid. 3.2.; DTF 145 IV 491 consid. 2.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,

art. 115 CPP n. 21).

Il

danneggiato (art. 115 CPP) che dichiara espressamente di partecipare al

procedimento con un’azione penale oppure civile è considerato accusatore

privato giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7 e

art. 118 CPP n. 2 ss.), che ex art. 104

cpv. 1 lit. b CPP è parte al procedimento (decisione TF 6B_496/2015 del

6.4.2016

consid. 1.1.; BSK

StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 104 CPP n. 14 ss.).

1.3.3

1.3.3.1

Per

quanto i reclamanti titolari dei beni giuridici tutelati dall’art. 146 CP e

dall’art. 23 LCSl, siano personalmente, direttamente e attualmente lesi dalle

condotte di rilevanza penale imputate ai denunciati, essi sono legittimati a

reclamare secondo l’art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente

protetto all’annullamento oppure alla modifica del decreto di non luogo a

procedere.

1.3.3.2

I

reati secondo gli art. 251/253 CP tutelano, oltre a beni giuridici collettivi

[ossia la fiducia particolare in un documento (che ha valore probatorio nei

rapporti giuridici) e la lealtà nelle relazioni commerciali], anche beni

giuridici di natura individuale (una persona potendo essere reputata

danneggiata dal reato quando il falso ha lo scopo di pregiudicarla) [decisione

TF 6B_1321/2019 del 15.1.2020 consid. 3.4.2.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, 2. ed., art. 115 CPP n.

73; BSK Strafrecht II – M. BOOG, op.

cit., vor

art. 251 CP n. 5 s.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M.

PIETH / L. ERNI, 4. ed., art. 251 CP n. 1]: i reclamanti sono legittimati

all’impugnativa giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP per quanto personalmente, direttamente

ed attualmente lesi dalle condotte di asserita rilevanza penale dei denunciati/querelati.

1.4

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo all’esame sono rispettate. Il

reclamo è ricevibile in ordine.

2.

Per

essere accolto il reclamo contro un

decreto di non luogo a procedere devono sussistere sufficienti indizi di reato

(art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), apparire adempiuti (contrariamente al giudizio

del procuratore pubblico) gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti

processuali (art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), non essere intervenuti impedimenti a

procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) e non si deve giustificare di rinunciare

all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art. 310 cpv. 1

lit. c CPP). Si ricorda che l’azione penale – per principio – è

essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal

procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al

sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e

sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa

interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la

dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che

merita approfondimento.

3.

3.1.

3.1.1

Il

magistrato inquirente, nell’atto impugnato, ha formulato rilievi relativi alla

precedente decisione di questa Corte, emessa il 23 giugno 2022 (CRP

60.2021.389). Egli ha in particolare ritenuto, dimenticando che le sentenze

delle autorità superiori vanno ossequiate e non discusse, come occorra: “(…)

emanare la presente decisione impugnabile, al fine di suscitare (si spera ma

non vi è certezza) una decisione motivata della CRP sul merito della vicenda in

caso di reclamo ed avere qualche indicazione su come proseguire. Si premette

però che il diritto di essere sentito (…) esige che l’Autorità superiore si

confronti con le censure sollevate, e le esamini seriamente, dando atto di

questo esame nella motivazione della sua decisione, perlomeno per i punti

essenziali. Questa garanzia impone all’Autorità di motivare il suo giudizio.

(…). Ciò dovrebbe valere anche in concreto, oltretutto se solo si considera che

se la Corte si fosse espressa (ma anche solo a titolo abbondanziale) sulle

argomentazioni di merito invocate nella decisione del 09 dicembre 2021, oggi

questi argomenti sarebbero esauriti, a vantaggio della sicurezza del diritto e

dell’economia processuale, e non da ultimo del principio di celerità (…)”

(decreto di non luogo a procedere 6.7.2022, p. 3).

Va

qui rilevato come il magistrato inquirente debba rammentare quali siano il suo

ruolo ed i suoi compiti. Egli non può attendersi dall’autorità superiore che

questa allestisca a suo uso una lista dei compiti da svolgere. Ciò svilirebbe e

sminuirebbe la portata del suo ruolo di magistrato. Quando una sentenza della

Corte dei reclami penali annulli e rinvii gli atti dando indicazioni generali,

la loro concretizzazione tocca esclusivamente al magistrato inquirente, ciò a

salvaguardia della possibile successiva verifica dell’operato dell’inquirente

cui potrebbe nuovamente essere chiamata questa Corte. La separazione delle

specifiche funzioni lo impone.

3.1.2

Nel suo precedente decreto del

9.12.2021

il procuratore pubblico, visto quanto esposto nella denuncia

24/25.11.2021, aveva valutato che né dalla stessa, né dai suoi allegati, emergevano

“fatti nuovi” rispetto a quanto denunciato nel 2018, atti a giustificare

una riapertura del procedimento penale giusta l’art. 323 CPP. Tuttavia, da quanto risultava dagli atti, il procuratore

pubblico non aveva verificato se le parti fossero le medesime e se gli

ex-studenti anonimi fossero, in qualche modo, riconducibili ai qui reclamanti.

Peraltro neppure dalla denuncia anonima si poteva comprendere, in modo chiaro,

a quale corso erano iscritti i denuncianti e quale diploma avrebbero ottenuto

tramite __________ Sagl, né quali rassicurazioni, da parte di chi, fossero

state date agli studenti in merito alla validità dei titoli conseguiti. Nessun

accertamento era stato fatto nel 2018/2019 (tranne lo scritto al DECS) e nessun

accertamento era stato svolto nel 2021.

Né i denuncianti né i denunciati (almeno

in parte) risultavano gli stessi della denuncia del 2018. L’art. 323 CPP, a

mente di questa Corte, non era applicabile nella fattispecie in esame, non

trattandosi di una riapertura. In questo senso la Corte dei reclami penali ha

quindi annullato la decisione impugnata indicando al magistrato inquirente di

aprire un nuovo incarto e valutare / accertare / approfondire il merito della

denuncia, ciò che doveva avvenire con le modalità che sono note o dovrebbero

essere note al procuratore pubblico.

3.2

3.2.1

Giusta

l’art. 4 CPP, nell’applicazione del diritto le autorità penali sono

indipendenti e sottostanno soltanto al diritto (cpv. 1); è fatto salvo il

potere di impartire istruzioni alle autorità di perseguimento penale, secondo

l’articolo 14 (cpv. 2). Indipendenza ed imparzialità di giudizio comportano

l’esercizio delle funzioni processuali senza essere sottoposti e senza dovere

tenere conto di influenze e di istruzioni di altri organi statali e di altre

persone fisiche o giuridiche, comprese le parti nel processo. L’indipendenza

secondo il cpv. 1 dell’art. 4 CPP riguarda tutte le autorità penali previste

dal CPP, e pertanto anche le autorità di perseguimento penale elencate

nell’art. 12 CPP, in particolare il pubblico ministero (CR CPP - J-M. VERNIORY, 2. ed., art. 14 n. 9).

L’indipendenza costituisce un elemento essenziale per

l’equilibrato esercizio dell’azione penale e vale, quindi, anche nei confronti

delle autorità giudiziarie gerarchicamente superiori, che non sono legittimate

a stabilire quale condotta o giudizio sia conforme al diritto in un determinato

caso, se non nell’ambito di un giudizio pronunciato nell’esame di un rimedio

processuale previsto dalla legge. Anche la giurisprudenza anteriore non è

vincolante; la sua influenza dipende solo dalla sua forza di convincimento e

dalla sua autorevolezza interna. La

dottrina citata (CR CPP - J-M.

VERNIORY, op. cit., art. 4 n. 20)

rammenta come, ad eccezione della Polizia e delle autorità in materia di

contravvenzioni, “il n’apparaît justement guère compatible avec l’indépendance

judiciaire telle que prévue par les instruments internationaux de prévoir une

surveillance au sens strict (c’est à dire pouvoir donner des instructions, de

type hiérarchique) des organes de justice“. Questo al di fuori di un’alta sorveglianza esercitata dal Cantone sul

potere giudiziario e svolta, in Ticino, dal Consiglio della Magistratura. Non

occorre, in questa sede, ulteriormente approfondire questi temi che il

magistrato inquirente conosce.

3.2.2

Giusta

l’art. 397 cpv. 2 CPP quando accoglie il reclamo, la giurisdizione di reclamo

emana una nuova decisione o annulla la decisione impugnata, rinviandola alla

giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente. Riservati i casi di

accoglimento del reclamo contro un decreto di abbandono, rispettivamente per

denegata o ritardata giustizia, di cui all'art. 397 cpv. 3 e 4 CPP, di

principio la giurisdizione di reclamo se annulla la decisione impugnata non può

impartire istruzioni all'autorità che deve nuovamente chinarsi sul caso. Ciò

non significa tuttavia che essa non possa indicare le esigenze che l'autorità

inferiore dovrà ossequiare, le modalità di tale ossequio spettando all’autorità

inferiore stessa.

Il principio dell’indipendenza di cui all’art. 4

CPP permette dunque ad un’autorità superiore di impartire istruzioni ad

un’autorità inferiore solo per quanto previsto dalla legge, ed in modo

limitato. L’autorità inferiore è però vincolata dalla decisione che le rinvia

il caso (decisione TF 6B_694/2016 del 22.3.2017; DTF 138 IV 205).

3.2.3

Nella

fattispecie all’esame i reclamanti avevano inoltrato una denuncia penale in

data 24/25.11.2021 nei confronti di ignoti “(…) correi e complici, da

identificare nel contesto elle attività commerciali di __________ Sagl (…)”

(denuncia penale 24/25.11.2021, AI 4). Essi erano infatti totalmente all’oscuro

del fatto che fosse già stato emanato un decreto di non luogo a procedere nei

confronti di __________ Sagl, di PI 3 e di altre persone legate alla società

(decreto di non luogo a procedere 29.12.2020, NLP __________). Il procuratore

pubblico ha interpretato la nuova denuncia come una richiesta di riapertura del

procedimento giusta l’art. 323 CPP e, con scritto 9.12.2021 (recante quale

numero di incarto nuovamente NLP __________), ha ritenuto che non fossero adempiute

le condizioni per la riapertura del medesimo procedimento penale e questo per

l’assenza di “fatti nuovi”.

Questa Corte, ha considerato affrettato

l’agire del magistrato e, ritenuta l’inapplicabilità dell’art. 323 CPP al caso

[lo scritto 24/25.11.2021 dei qui reclamanti (AI 4) non era da interpretare

come una richiesta di riapertura del procedimento, ma una denuncia penale], ha

accolto il reclamo annullando il decreto del procuratore pubblico con rinvio

degli atti allo stesso affinché procedesse nei suoi incombenti. In altri

termini il magistrato inquirente doveva dar seguito alla denuncia, aprendo un nuovo

incarto (e non più facendo riferimento al decreto di non luogo a procedere

citato), procedendo alle necessarie valutazioni, agli accertamenti imposti

dalle circostanze ed eseguendo gli approfondimenti opportuni a fronte

dell’esposto. Ciò che non è stato fatto.

3.3

3.3.1

Il

magistrato inquirente lamenta una violazione del diritto di essere sentito,

affermando che la decisione 23.6.2022 di questa Corte non fosse

sufficientemente motivata.

3.3.2

La lamentela è decisamente tardiva e non

può essere fatta valere in questa sede. Va comunque evidenziato come questa

Corte abbia analizzato se vi fosse stata, da parte del procuratore pubblico,

una violazione dell’art. 323 CPP. Dopo aver constatato che il magistrato

inquirente aveva mal interpretato e valutato lo scritto 24/25.11.2021, non

avendo verificato se le parti fossero le medesime e non avendo egli eseguito

alcun accertamento, ha annullato il decreto e rinviato l’incarto al medesimo procuratore

pubblico per i suoi incombenti, tra cui quello di aprire un nuovo incarto. Non

si comprende dunque per quale motivo questa autorità avrebbe dovuto chinarsi

anche sul merito della fattispecie, trattata “(…) a titolo meramente

abbondanziale (…)” dal magistrato inquirente nel suo decreto 9.12.2021 (p.

3.

ss.).

4.

Nel caso

in esame, in considerazione di quanto sopra, a titolo meramente abbondanziale,

si rileva che già in data 17.12.2018 il Dipartimento dell’educazione, della

cultura e dello sport, aveva affermato, prendendo posizione sulla segnalazione

anonima 4/5.12.2018, che “(…) riscontriamo da parte della __________

modalità di comunicazione false e ingannevoli sul loro sito internet. Infatti

nella pagina del sito dedicata al corso di fisioterapia __________ si legge:

‘Il diploma di laurea rilasciato dalla __________ ha valore legale in Svizzera

ed in tutti gli altri paesi dell’Unione Europea’. Leggi anche ‘riconoscimento

del titolo’. Questa affermazione è falsa poiché il diploma erogato

dall’Università __________ __________, come del resto precisato nella pagina

‘riconoscimento del titolo’, è valido solo nel paese in cui ha sede

l’università, l’__________. Per la validità in Svizzera e nei paesi europei è

necessario intraprendere la procedura di riconoscimento che soggiace alle

normative dei singoli paesi (…)” (scritto 17.12.2018, AI 3).

Dalla denuncia penale emerge poi

che gli studenti sarebbero stati più volte rassicurati in merito alla validità

del titolo a livello Svizzero e a livello europeo, sia attraverso dei colloqui

con gli organi di __________ Sagl, sia attraverso degli scambi di posta

elettronica con gli stessi (doc. AA, AI 4).

I reclamanti imputano, in sostanza, ai

denunciati di aver ottenuto la loro iscrizione (con il conseguente pagamento

delle rette) con l’inganno facendo loro credere, contrariamente al vero, che __________

Sagl era un’università svizzera e che al termine dei loro studi avrebbero

ottenuto un titolo di valore universitario, valido in Svizzera e a livello

europeo inducendoli così in errore. Sulla base di tale errore, gli studenti

avrebbero pagato la retta, compiendo, così, un atto che potrebbe rivelarsi pregiudizievole

al loro patrimonio. Tuttavia nessun accertamento è stato eseguito dal

magistrato inquirente che non ha analizzato ed accertato quali garanzie e

informazioni erano state date agli studenti, quali le prestazioni fornite dalla

società e quali gli oneri economici previsti ed imposti agli studenti. Il procuratore pubblico ha unicamente negato che un

eventuale inganno (di cui all’art. 146 CP) potesse essere considerato astuto.

Egli non si è soffermato sulle eventuali indicazioni e promesse che i qui

reclamanti descrivono come credibili, fatte con modalità e inserite in un

contesto che, a loro dire, non necessitava ulteriori verifiche. Le analogie con

un precedente caso trattato dalla Corte di appello e di revisione penale (CARP)

il 15.5.2019 e citato anche dal qui procuratore pubblico (inc. CARP __________)

sono evidenti. Il magistrato inquirente

avrebbe quindi dovuto aprire un nuovo incarto e valutare / accertare /

approfondire il merito della denuncia per riprendere i termini impiegati nel

precedente giudizio di questa Corte, noto al procuratore pubblico.

5.

Il

gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà ai reclamanti adeguate indennità

(art. 436 cpv. 3 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 323, 379 ss. e 393

CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è accolto. Di conseguenza:

§ Il

decreto di non luogo a procedere (parziale) 6.7.2022 (NLP __________) del

procuratore pubblico Daniele Galliano è annullato.

§§ Gli atti

dell’inc. NLP __________ sono ritornati al magistrato inquirente per procedere

nei suoi incombenti.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino rifonderà complessivamente ai reclamanti, CHF 1'200.--

(milleduecento) a titolo di indennità.

3. Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro t

Per la Corte dei reclami penali

Il vicepresidente La

cancelliera