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Decisione

60.2022.208

Reclamo contro il decreto di non luogo a procedere. infrazione alle norme della circolazione stradale. legittimazione. ricevibilità

24 febbraio 2023Italiano17 min

strada cantonale, dando quindi le spalle al veicolo. RE 1 ha urtato il pedone, facendolo

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.208

Lugano

24 febbraio 2023/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola

Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Valentina

Item, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 2/3.8.2022 presentato

da

RE 1

patr. da: PR 1

contro

il decreto di non luogo a procedere 11.7.2022 (NLP __________)

emanato dal procuratore generale sostituto Moreno Capella nell’ambito del

procedimento penale nei confronti di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________),

per titolo di infrazione alle norme della circolazione stradale (inc. LCS __________);

richiamate le osservazioni 8/9.8.2022 e

21/22.9.2022 (duplica) del magistrato inquirente, 30/31.8.2022 e 23/26.9.2022

(duplica) di PI 1, concludenti per la reiezione del gravame;

vista la replica 12/13.9.2022 di RE 1;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a.

In data 10.2.2022 è avvenuto

un incidente della circolazione stradale a __________ (cfr. rapporto di

costatazione 15.3.2022, AI 1, inc. LCS __________).

1.

In sostanza, RE 1, autista alle

dipendenze della __________, stava circolando su Via __________ alla guida

dell'autofurgone marca __________, targato __________, per una consegna.

Nell'effettuare una manovra di retromarcia,

all'altezza del numero civico __________, non si sarebbe accorto del pedone PI

1, che stava percorrendo a piedi la via in direzione dell'incrocio con la

strada cantonale, dando quindi le spalle al veicolo. RE 1 ha urtato il pedone, facendolo

prima cadere a terra per poi passargli sopra il corpo con la parte posteriore

del veicolo.

Nei confronti di RE 1 è stato aperto il

procedimento di cui all’inc. LCS __________ per grave infrazione alle norme

della circolazione.

2.

PI 1 ha riportato delle “contusioni

prepatellari bilaterali” e “contusioni della mano sinistra” [cfr.

lettera di dimissione 10.2.2022 dei dr. med. __________ e dr. med. __________

dell'Ospedale Regionale di __________ (doc. ad AI 1)].

3.

A seguito del rapporto di costatazione

della polizia è stato aperto anche il procedimento di cui all’inc. LCS __________

per infrazione alle norme della circolazione nei confronti di PI 1 (cfr.

verbale di procedimento).

b. In

data 22.2.2022 è stato interrogato RE 1 in veste di imputato.

Lo stesso ha indicato che, il giorno dei

fatti, si trovava a __________ per effettuare una consegna ad un esercizio

pubblico: “A consegna effettuata prima di salire sul mezzo ho guardato sulla

piazzetta a destra dove vi sono dei parcheggi, se vi era la possibilità di

girare, ma purtroppo erano tutti occupati i posti, (…). Quindi non avendo

possibilità di girare il veicolo, ho dovuto per forza uscire in

retromarcia. Prima di salire, ho

guardato lungo la strada se non vi erano veicoli fermi vicino alla posta o al

bar all'inizio della via, oltre a persone, non vedendo nulla salivo quindi sul

furgone e iniziavo la retromarcia. Ho iniziato la retromarcia a passo d'uomo,

prestando la massima attenzione. Mentre andavo indietro, guardavo lo

specchietto a destra e a sinistra e a volte anche la telecamera di retromarcia.

Sono più abituato a guardare gli specchietti, in quanto sul mio furgone che

utilizzo giornalmente non vi è la telecamera, ma quel giorno utilizzavo un

mezzo con la telecamera in quanto il mio era in revisione. Ad un certo momento

ho sentito un urlo forte ‘aiuto’ come se vi era qualcuno in cabina che gridava

aiuto. In quel momento ho subito bloccato il mezzo, l'ho spento e tirato il

freno a mano. Poi sono subito sceso e mi sono guardato intorno e non ho visto

nessuno, stavo quindi per risalire dopo avermi guardato bene da tutte le parti

e poi ho sentito nuovamente ‘aiutatemi’ venire da sotto il furgone. Mi sono

subito buttato a terra per guardare sotto e ho visto la signora sotto il

furgone. Ero steso a terra vicino a lei e ho iniziato a parlargli chiedendogli

se stava bene. Poi nel frattempo è arrivato un altro autista che ha messo il

suo cuneo sotto la ruota, e qualcun'altro ha chiamato i soccorsi” (p. 3, ad AI 1).

Ha precisato di non aver visto in nessun

modo il pedone, “altrimenti non l'avrei investita, non l'ho proprio

vista. L'unica possibilità è che nel momento in cui lei ha iniziato ad attraversare

probabilmente stavo guardando lo specchietto retrovisore destro. Inoltre non ho

sentito nemmeno un colpo, presumo che l'ho toccata facendole perdere

l'equilibrio” (p. 4, ad AI 1).

c. In

data 23.2.2022 è stata interrogata PI 1, anch’ella in veste di imputata.

In merito ai fatti qui in questione ha

dichiarato: “stavo percorrendo la Via __________

in direzione di __________, per raggiungere il mio domicilio. A causa della

mancanza del marciapiede camminavo sulla strada, con le spalle rivolte verso il

nucleo del paese e la testa rivolta verso Viale __________, (…). Sulla Via __________

vi erano lavori in corso e vi era diversa gente che camminava, (…). Mi trovavo

poco prima del Ristorante, alla mia destra rispetto al mio senso di marcia,

all'incirca nella metà della carreggiata e dove non vi era ancora il

marciapiede, quando improvvisamente mi sono sentita spingere da dietro. Esattamente

sulla schiena. Sono poi caduta sull'asfalto, battendo il viso a terra. Mi sono

ritrovata sdraiata a terra, con la pancia in basso, al buio sotto un veicolo grosso.

Sono stata trascinata per diversi metri, non sono in grado di dire quanti,

prima che il veicolo si fermasse. Nel mentre udivo diverse persone presenti le

quali gridavano ‘Si fermi, c'è la ‘PI 1’. Queste parlavano con il conducente

del veicolo, in quanto avevano visto che ero incastrata sotto il suo furgone.

Mentre ero sotto e ancora venivo trascinata, notavo un ferro che pendeva dal

furgone, il quale si avvicinava sempre di più, per tale motivo gridavo ‘Si

fermi, si fermi, aiuto!’ e per fortuna il furgone si fermava” (p. 2-3, ad AI 1).

Ha precisato che nel punto

dell’incidente non vi sarebbe stato il marciapiede.

d. In

data 30.5.2022 il magistrato inquirente ha messo in stato di accusa dinnanzi

alla Pretura penale RE 1, siccome ritenuto colpevole di grave infrazione alle

norme della circolazione, per “aver violato gravemente le norme medesime

cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere,

circolando con l’autofurgone __________ targato __________ su Via __________,

nell’effettuare una manovra di retromarcia, negligentemente omesso di avvistare

il pedone PI 1 che stava percorrendo la citata via a piedi (voltando le spalle

all’autofurgone), urtandola e facendola cadere a terra per poi passarle sopra

con la parte posteriore del veicolo trascinandola per alcuni metri. A seguito

del sinistro PI 1 ha riportato le conseguenze fisiche descritte nella

documentazione medica agli atti (…)” [p. 1, DA __________].

Ha proposto la sua condanna alla pena

pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da CHF 100.- ciascuna, per complessivi

CHF 4'500.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché

alla multa di CHF 700.-.

e. In

data 11.7.2022 il magistrato inquirente ha emanato un decreto di non luogo a

procedere nei confronti di PI 1 (NLP __________).

Dopo aver ripreso le risultanze

dell’inchiesta il procuratore generale sostituto ha indicato che, dalle dichiarazioni rese dalle parti non sarebbero emersi “elementi

che consentano di ipotizzare una colpa/negligenza e quindi, di riflesso, una

responsabilità penale a carico di PI 1 in relazione all'incidente della

circolazione” (p. 2).

L'incidente si sarebbe infatti

verificato “a seguito di una negligenza commessa da RE 1, il quale,

nell'effettuare una manovra di retromarcia, malgrado la presenza della

retrocamera sul veicolo che stava conducendo, ha omesso di avvistare PI 1, che

stava percorrendo la stessa via a piedi” (p. 2).

Dal canto suo, PI 1 che “voltava le

spalle all'autofurgone condotto da RE 1, non poteva accorgersi del

sopraggiungere dello stesso e non poteva pertanto fare nulla per evitare

l'impatto con lo stesso. A suo carico non possono pertanto essere ravvisate

negligenze di sorta” (p. 3).

f. Con

gravame 2/3.8.2022 RE 1 ha impugnato il citato decreto chiedendone

l’annullamento.

Il reclamante ha innanzitutto lamentato

il fatto che l'istruttoria esperita si sarebbe

basata “prevalentemente — se non addirittura esclusivamente — sulle

dichiarazioni contenute nei verbali d'interrogatorio della signora PI 1 (…) e

del signor RE 1 (…)” [p. 3-4].

Ha indicato che già “solo visionando

la registrazione video agli atti, nella fattispecie è evidente come nella

determinazione delle responsabilità individuali degli attori coinvolti nel

sinistro, l'on. Procuratore Generale sostituto non abbia tenuto conto di tutti

gli elementi probanti a sua disposizione. Le prove agli atti (…) non permettono

infatti di giungere alla conclusione secondo cui il non luogo a procedere si

giustificherebbe poiché ‘L'incidente [...] si è verificato a seguito di una

negligenza commessa da RE 1 (…)’” [p. 4].

Il reclamante ha inoltre dichiarato di

aver guardato (anche) la telecamera di retromarcia mentre effettuava la manovra

incriminata, di modo che agli atti non vi sarebbe alcun indizio per imputargli

una grave violazione delle norme della circolazione. Inoltre, la presenza di una retrocamera, come pure di un

segnale acustico per la retromarcia, non sarebbero neppure obbligatori per il

tipo di autofurgone condotto dal reclamante.

RE 1 ha sostenuto che alcune delle

dichiarazioni rese da PI 1 e prese dal magistrato inquirente a motivazione del

decreto impugnato, non troverebbero riscontro nelle immagini video agli atti.

Ha quindi esposto le contraddizioni che

– a suo dire – vi sarebbero tra le dichiarazioni di PI 1 e quanto emergerebbe

dalle immagini video, con motivazioni di cui si dirà, laddove necessario, in

seguito.

g. Con

scritto sempre di data 2.8.2022 RE 1 ha interposto formale opposizione avverso il

DA __________ emanato nei suoi confronti (ad doc. 3, inc. CRP).

h. Con

osservazioni 30/31.8.2022 PI 1 contesta innanzitutto la legittimazione a

reclamare di RE 1.

Ha poi indicato che sarebbe pacifico,

sulla base delle dichiarazioni dello stesso RE 1 che quest’ultimo non abbia

guardato la telecamera di retromarcia mentre effettuava la manovra.

i.

Della replica e della duplica

si dirà, laddove indispensabile, in seguito.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Ai

sensi degli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP un decreto di non luogo a

procedere può essere impugnato mediante reclamo.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata oppure ritardata giustizia

(art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti

(art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c

CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il gravame,

inoltrato in data 2/3.8.2022, contro il decreto di non luogo a procedere 11.7.2022,

è tempestivo (perché presentato nel termine di dieci giorni giusta gli art. 310

cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP) e proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 2.

ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK

StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J.

KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).

1.3

1.3.1

In

applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono

legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (decisione TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).

L’interesse

giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP [che non

presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF

(decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019

consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia

personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid.

4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140

IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021

consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2)

attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna

(StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).

Un

mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP

(decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).

1.3.2

1.3.2.1

Si

è detto che la legittimazione giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP presuppone,

anzitutto, la qualità di parte al procedimento penale.

Sono

parti, in applicazione dell’art. 104 cpv. 1 CPP, l’imputato (lit. a),

l’accusatore privato (lit. b) e, ancora, il pubblico ministero nella procedura

dibattimentale e nella procedura di ricorso (lit. c).

1.3.2.2

Ai

sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono

stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (decisione TF 6B_255/2022 del 22.3.2022

consid. 2.2.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP

n. 18 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO

Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario

CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare

del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (decisione TF 6B_562/2021 del 7.4.2022 consid. 3.2.;

DTF 146 IV 76 consid. 2.2.1.; 145 IV 491 consid. 2.3.; 141 IV 380 consid.

2.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M.

POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21; ZK

StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2).

L’aspetto centrale è la lesione diretta degli

interessi giuridicamente protetti dell’interessato (messaggio 21.12.2005

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1076).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è infatti irrilevante

l’esistenza di un pregiudizio ai sensi del diritto civile (decisioni TF

1B_261/2017 del 17.10.2017 consid. 3.; 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.;

DTF 145 IV 491 consid. 2.4.2.; BSK

StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 22; ZK StPO –

V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 4a).

Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura

individuale (per es. vita e integrità personale, patrimonio, onore), leso è il

titolare del bene giuridico protetto dalla norma. In caso di violazione di

norme penali che proteggono interessi collettivi, è da considerare leso colui

che è tutelato dal reato anche solo in via secondaria. Se però interessi

privati sono pregiudicati soltanto indirettamente da reati che proteggono solo

interessi collettivi, l’interessato non può essere reputato danneggiato

(decisione TF 6B_562/2021 del 7.4.2022 consid. 3.2.; DTF 145 IV

491.

consid. 2.3.1.; BSK StPO – G.

MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21).

1.3.3

1.3.3.1

Il

reclamante, in merito alla sua legittimazione a reclamare adduce di essere

stato interrogato in veste di imputato nell’ambito

del procedimento penale che qui ci occupa. Ritiene altresì che, qualora non

dovesse essere considerato come tale, rivestirebbe il ruolo di altra parte al procedimento

(ex art. 105 CPP) ed essendo direttamente leso nei suoi diritti, fruirebbe

quindi dei diritti procedurali spettanti alle parti nella misura necessaria

alla tutela dei suoi interessi.

Ritiene altresì che

nel decreto impugnato sarebbe indicato che “l’incidente (…) si è verificato

a seguito di una negligenza commessa da RE 1 (…)" [NLP __________, p.

2]. Tale affermazione interesserebbe in maniera diretta, immediata e personale

la sua posizione processuale, considerato che “con quella frase l'accusa

attribuisce al medesimo una responsabilità che potrebbe decretare una sua

condanna di carattere penale” (reclamo, p. 2), di modo che lo stesso

avrebbe un interesse legittimo a reclamare.

RE 1 di contro non adduce di aver subìto

lesioni fisiche né danni materiali.

1.3.3.2

Si rileva che RE 1 è stato interrogato

in veste di imputato al fine di chiarire le sue responsabilità nell’incidente

in questione. È tuttavia evidente che lo stesso non riveste la parte di

imputato nell’ambito del procedimento contro PI 1 sfociato nel decreto

impugnato.

Neppure risulta che RE 1 si sia

costituito accusatore privato nell’ambito del suddetto procedimento penale, non

sostenendo del resto - come visto - nemmeno in questa sede, di aver subìto

lesioni fisiche e/o danni materiali.

Allo stesso non può quindi essere riconosciuto il ruolo di parte ai

sensi dell'art. 104 CPP.

Neppure l’art. 105 CPP, citato dal reclamante,

muta tale conclusione. Lo stesso infatti non indica in che misura potrebbe

essere considerato danneggiato ai sensi di tale disposizione.

Si ribadisce che il danneggiato è la

persona i cui diritti sono stati direttamente, personalmente e attualmente lesi

dal reato invocato (cfr. art. 115 cpv. 1 CPP).

Nella fattispecie in esame, non si vede

in che misura - e RE 1 neppure lo argomenta - sarebbe leso direttamente,

personalmente e attualmente nei propri diritti in relazione al reato di

infrazione alle norme della circolazione [ex art. 90 cpv. 1 LCStr (secondo cui è punito con la

multa chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente

legge o nelle prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale)] ipotizzato nei confronti di PI 1, in relazione

all’incidente la cui dinamica è stata esposta al consid. a.

Si ricorda infine che nei confronti di RE

1.

è stato emanato un decreto di accusa per infrazione grave alle norme della

circolazione, contro il quale lo stesso ha inoltrato formale opposizione.

Sarà quindi il giudice di merito a valutare

la sua posizione e la sua eventuale colpa, e ciò a prescindere dal decreto di

non luogo a procedere emanato nei confronti del pedone, e ciò anche a fronte

del principio secondo cui in diritto penale ognuno risponde della propria

colpa, non essendoci alcuna compensazione tra colpe (decisione TF 6B_761/2019

del 9.3.2020 consid. 1.2.).

A fronte di tutto quanto sopra, al qui

reclamante non può essere riconosciuta la legittimazione ad interporre reclamo avverso

il decreto di non luogo a procedere di data 11.7.2022.

1.4

In siffatte

circostanze, il gravame è irricevibile.

2.

Il reclamo è irricevibile.

La tassa di giustizia e le spese seguono la

soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP).

Lo

Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a PI 1 CHF 500.-- a

titolo di indennità (art. 429 cpv. 1 lit. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP, 1 ss. e 25 LTG e ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino

rifonderà a PI 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento) a titolo di indennità.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificaz

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera