60.2022.208
Reclamo contro il decreto di non luogo a procedere. infrazione alle norme della circolazione stradale. legittimazione. ricevibilità
24 febbraio 2023Italiano17 min
strada cantonale, dando quindi le spalle al veicolo. RE 1 ha urtato il pedone, facendolo
Source ti.ch
Incarto n.
60.2022.208
Lugano
24 febbraio 2023/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola
Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Valentina
Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 2/3.8.2022 presentato
da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
il decreto di non luogo a procedere 11.7.2022 (NLP __________)
emanato dal procuratore generale sostituto Moreno Capella nell’ambito del
procedimento penale nei confronti di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________),
per titolo di infrazione alle norme della circolazione stradale (inc. LCS __________);
richiamate le osservazioni 8/9.8.2022 e
21/22.9.2022 (duplica) del magistrato inquirente, 30/31.8.2022 e 23/26.9.2022
(duplica) di PI 1, concludenti per la reiezione del gravame;
vista la replica 12/13.9.2022 di RE 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a.
In data 10.2.2022 è avvenuto
un incidente della circolazione stradale a __________ (cfr. rapporto di
costatazione 15.3.2022, AI 1, inc. LCS __________).
1.
In sostanza, RE 1, autista alle
dipendenze della __________, stava circolando su Via __________ alla guida
dell'autofurgone marca __________, targato __________, per una consegna.
Nell'effettuare una manovra di retromarcia,
all'altezza del numero civico __________, non si sarebbe accorto del pedone PI
1, che stava percorrendo a piedi la via in direzione dell'incrocio con la
strada cantonale, dando quindi le spalle al veicolo. RE 1 ha urtato il pedone, facendolo
prima cadere a terra per poi passargli sopra il corpo con la parte posteriore
del veicolo.
Nei confronti di RE 1 è stato aperto il
procedimento di cui all’inc. LCS __________ per grave infrazione alle norme
della circolazione.
2.
PI 1 ha riportato delle “contusioni
prepatellari bilaterali” e “contusioni della mano sinistra” [cfr.
lettera di dimissione 10.2.2022 dei dr. med. __________ e dr. med. __________
dell'Ospedale Regionale di __________ (doc. ad AI 1)].
3.
A seguito del rapporto di costatazione
della polizia è stato aperto anche il procedimento di cui all’inc. LCS __________
per infrazione alle norme della circolazione nei confronti di PI 1 (cfr.
verbale di procedimento).
b. In
data 22.2.2022 è stato interrogato RE 1 in veste di imputato.
Lo stesso ha indicato che, il giorno dei
fatti, si trovava a __________ per effettuare una consegna ad un esercizio
pubblico: “A consegna effettuata prima di salire sul mezzo ho guardato sulla
piazzetta a destra dove vi sono dei parcheggi, se vi era la possibilità di
girare, ma purtroppo erano tutti occupati i posti, (…). Quindi non avendo
possibilità di girare il veicolo, ho dovuto per forza uscire in
retromarcia. Prima di salire, ho
guardato lungo la strada se non vi erano veicoli fermi vicino alla posta o al
bar all'inizio della via, oltre a persone, non vedendo nulla salivo quindi sul
furgone e iniziavo la retromarcia. Ho iniziato la retromarcia a passo d'uomo,
prestando la massima attenzione. Mentre andavo indietro, guardavo lo
specchietto a destra e a sinistra e a volte anche la telecamera di retromarcia.
Sono più abituato a guardare gli specchietti, in quanto sul mio furgone che
utilizzo giornalmente non vi è la telecamera, ma quel giorno utilizzavo un
mezzo con la telecamera in quanto il mio era in revisione. Ad un certo momento
ho sentito un urlo forte ‘aiuto’ come se vi era qualcuno in cabina che gridava
aiuto. In quel momento ho subito bloccato il mezzo, l'ho spento e tirato il
freno a mano. Poi sono subito sceso e mi sono guardato intorno e non ho visto
nessuno, stavo quindi per risalire dopo avermi guardato bene da tutte le parti
e poi ho sentito nuovamente ‘aiutatemi’ venire da sotto il furgone. Mi sono
subito buttato a terra per guardare sotto e ho visto la signora sotto il
furgone. Ero steso a terra vicino a lei e ho iniziato a parlargli chiedendogli
se stava bene. Poi nel frattempo è arrivato un altro autista che ha messo il
suo cuneo sotto la ruota, e qualcun'altro ha chiamato i soccorsi” (p. 3, ad AI 1).
Ha precisato di non aver visto in nessun
modo il pedone, “altrimenti non l'avrei investita, non l'ho proprio
vista. L'unica possibilità è che nel momento in cui lei ha iniziato ad attraversare
probabilmente stavo guardando lo specchietto retrovisore destro. Inoltre non ho
sentito nemmeno un colpo, presumo che l'ho toccata facendole perdere
l'equilibrio” (p. 4, ad AI 1).
c. In
data 23.2.2022 è stata interrogata PI 1, anch’ella in veste di imputata.
In merito ai fatti qui in questione ha
dichiarato: “stavo percorrendo la Via __________
in direzione di __________, per raggiungere il mio domicilio. A causa della
mancanza del marciapiede camminavo sulla strada, con le spalle rivolte verso il
nucleo del paese e la testa rivolta verso Viale __________, (…). Sulla Via __________
vi erano lavori in corso e vi era diversa gente che camminava, (…). Mi trovavo
poco prima del Ristorante, alla mia destra rispetto al mio senso di marcia,
all'incirca nella metà della carreggiata e dove non vi era ancora il
marciapiede, quando improvvisamente mi sono sentita spingere da dietro. Esattamente
sulla schiena. Sono poi caduta sull'asfalto, battendo il viso a terra. Mi sono
ritrovata sdraiata a terra, con la pancia in basso, al buio sotto un veicolo grosso.
Sono stata trascinata per diversi metri, non sono in grado di dire quanti,
prima che il veicolo si fermasse. Nel mentre udivo diverse persone presenti le
quali gridavano ‘Si fermi, c'è la ‘PI 1’. Queste parlavano con il conducente
del veicolo, in quanto avevano visto che ero incastrata sotto il suo furgone.
Mentre ero sotto e ancora venivo trascinata, notavo un ferro che pendeva dal
furgone, il quale si avvicinava sempre di più, per tale motivo gridavo ‘Si
fermi, si fermi, aiuto!’ e per fortuna il furgone si fermava” (p. 2-3, ad AI 1).
Ha precisato che nel punto
dell’incidente non vi sarebbe stato il marciapiede.
d. In
data 30.5.2022 il magistrato inquirente ha messo in stato di accusa dinnanzi
alla Pretura penale RE 1, siccome ritenuto colpevole di grave infrazione alle
norme della circolazione, per “aver violato gravemente le norme medesime
cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere,
circolando con l’autofurgone __________ targato __________ su Via __________,
nell’effettuare una manovra di retromarcia, negligentemente omesso di avvistare
il pedone PI 1 che stava percorrendo la citata via a piedi (voltando le spalle
all’autofurgone), urtandola e facendola cadere a terra per poi passarle sopra
con la parte posteriore del veicolo trascinandola per alcuni metri. A seguito
del sinistro PI 1 ha riportato le conseguenze fisiche descritte nella
documentazione medica agli atti (…)” [p. 1, DA __________].
Ha proposto la sua condanna alla pena
pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da CHF 100.- ciascuna, per complessivi
CHF 4'500.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché
alla multa di CHF 700.-.
e. In
data 11.7.2022 il magistrato inquirente ha emanato un decreto di non luogo a
procedere nei confronti di PI 1 (NLP __________).
Dopo aver ripreso le risultanze
dell’inchiesta il procuratore generale sostituto ha indicato che, dalle dichiarazioni rese dalle parti non sarebbero emersi “elementi
che consentano di ipotizzare una colpa/negligenza e quindi, di riflesso, una
responsabilità penale a carico di PI 1 in relazione all'incidente della
circolazione” (p. 2).
L'incidente si sarebbe infatti
verificato “a seguito di una negligenza commessa da RE 1, il quale,
nell'effettuare una manovra di retromarcia, malgrado la presenza della
retrocamera sul veicolo che stava conducendo, ha omesso di avvistare PI 1, che
stava percorrendo la stessa via a piedi” (p. 2).
Dal canto suo, PI 1 che “voltava le
spalle all'autofurgone condotto da RE 1, non poteva accorgersi del
sopraggiungere dello stesso e non poteva pertanto fare nulla per evitare
l'impatto con lo stesso. A suo carico non possono pertanto essere ravvisate
negligenze di sorta” (p. 3).
f. Con
gravame 2/3.8.2022 RE 1 ha impugnato il citato decreto chiedendone
l’annullamento.
Il reclamante ha innanzitutto lamentato
il fatto che l'istruttoria esperita si sarebbe
basata “prevalentemente — se non addirittura esclusivamente — sulle
dichiarazioni contenute nei verbali d'interrogatorio della signora PI 1 (…) e
del signor RE 1 (…)” [p. 3-4].
Ha indicato che già “solo visionando
la registrazione video agli atti, nella fattispecie è evidente come nella
determinazione delle responsabilità individuali degli attori coinvolti nel
sinistro, l'on. Procuratore Generale sostituto non abbia tenuto conto di tutti
gli elementi probanti a sua disposizione. Le prove agli atti (…) non permettono
infatti di giungere alla conclusione secondo cui il non luogo a procedere si
giustificherebbe poiché ‘L'incidente [...] si è verificato a seguito di una
negligenza commessa da RE 1 (…)’” [p. 4].
Il reclamante ha inoltre dichiarato di
aver guardato (anche) la telecamera di retromarcia mentre effettuava la manovra
incriminata, di modo che agli atti non vi sarebbe alcun indizio per imputargli
una grave violazione delle norme della circolazione. Inoltre, la presenza di una retrocamera, come pure di un
segnale acustico per la retromarcia, non sarebbero neppure obbligatori per il
tipo di autofurgone condotto dal reclamante.
RE 1 ha sostenuto che alcune delle
dichiarazioni rese da PI 1 e prese dal magistrato inquirente a motivazione del
decreto impugnato, non troverebbero riscontro nelle immagini video agli atti.
Ha quindi esposto le contraddizioni che
– a suo dire – vi sarebbero tra le dichiarazioni di PI 1 e quanto emergerebbe
dalle immagini video, con motivazioni di cui si dirà, laddove necessario, in
seguito.
g. Con
scritto sempre di data 2.8.2022 RE 1 ha interposto formale opposizione avverso il
DA __________ emanato nei suoi confronti (ad doc. 3, inc. CRP).
h. Con
osservazioni 30/31.8.2022 PI 1 contesta innanzitutto la legittimazione a
reclamare di RE 1.
Ha poi indicato che sarebbe pacifico,
sulla base delle dichiarazioni dello stesso RE 1 che quest’ultimo non abbia
guardato la telecamera di retromarcia mentre effettuava la manovra.
i.
Della replica e della duplica
si dirà, laddove indispensabile, in seguito.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
Ai
sensi degli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP un decreto di non luogo a
procedere può essere impugnato mediante reclamo.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata oppure ritardata giustizia
(art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti
(art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c
CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il gravame,
inoltrato in data 2/3.8.2022, contro il decreto di non luogo a procedere 11.7.2022,
è tempestivo (perché presentato nel termine di dieci giorni giusta gli art. 310
cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP) e proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 2.
ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK
StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J.
KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).
1.3
1.3.1
In
applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono
legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (decisione TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).
L’interesse
giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP [che non
presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF
(decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019
consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia
personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid.
4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140
IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021
consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2)
attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna
(StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).
Un
mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP
(decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).
1.3.2
1.3.2.1
Si
è detto che la legittimazione giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP presuppone,
anzitutto, la qualità di parte al procedimento penale.
Sono
parti, in applicazione dell’art. 104 cpv. 1 CPP, l’imputato (lit. a),
l’accusatore privato (lit. b) e, ancora, il pubblico ministero nella procedura
dibattimentale e nella procedura di ricorso (lit. c).
1.3.2.2
Ai
sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono
stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (decisione TF 6B_255/2022 del 22.3.2022
consid. 2.2.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP
n. 18 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO
Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario
CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare
del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (decisione TF 6B_562/2021 del 7.4.2022 consid. 3.2.;
DTF 146 IV 76 consid. 2.2.1.; 145 IV 491 consid. 2.3.; 141 IV 380 consid.
2.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M.
POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21; ZK
StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2).
L’aspetto centrale è la lesione diretta degli
interessi giuridicamente protetti dell’interessato (messaggio 21.12.2005
concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1076).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è infatti irrilevante
l’esistenza di un pregiudizio ai sensi del diritto civile (decisioni TF
1B_261/2017 del 17.10.2017 consid. 3.; 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.;
DTF 145 IV 491 consid. 2.4.2.; BSK
StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 22; ZK StPO –
V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 4a).
Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura
individuale (per es. vita e integrità personale, patrimonio, onore), leso è il
titolare del bene giuridico protetto dalla norma. In caso di violazione di
norme penali che proteggono interessi collettivi, è da considerare leso colui
che è tutelato dal reato anche solo in via secondaria. Se però interessi
privati sono pregiudicati soltanto indirettamente da reati che proteggono solo
interessi collettivi, l’interessato non può essere reputato danneggiato
(decisione TF 6B_562/2021 del 7.4.2022 consid. 3.2.; DTF 145 IV
491.
consid. 2.3.1.; BSK StPO – G.
MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21).
1.3.3
1.3.3.1
Il
reclamante, in merito alla sua legittimazione a reclamare adduce di essere
stato interrogato in veste di imputato nell’ambito
del procedimento penale che qui ci occupa. Ritiene altresì che, qualora non
dovesse essere considerato come tale, rivestirebbe il ruolo di altra parte al procedimento
(ex art. 105 CPP) ed essendo direttamente leso nei suoi diritti, fruirebbe
quindi dei diritti procedurali spettanti alle parti nella misura necessaria
alla tutela dei suoi interessi.
Ritiene altresì che
nel decreto impugnato sarebbe indicato che “l’incidente (…) si è verificato
a seguito di una negligenza commessa da RE 1 (…)" [NLP __________, p.
2]. Tale affermazione interesserebbe in maniera diretta, immediata e personale
la sua posizione processuale, considerato che “con quella frase l'accusa
attribuisce al medesimo una responsabilità che potrebbe decretare una sua
condanna di carattere penale” (reclamo, p. 2), di modo che lo stesso
avrebbe un interesse legittimo a reclamare.
RE 1 di contro non adduce di aver subìto
lesioni fisiche né danni materiali.
1.3.3.2
Si rileva che RE 1 è stato interrogato
in veste di imputato al fine di chiarire le sue responsabilità nell’incidente
in questione. È tuttavia evidente che lo stesso non riveste la parte di
imputato nell’ambito del procedimento contro PI 1 sfociato nel decreto
impugnato.
Neppure risulta che RE 1 si sia
costituito accusatore privato nell’ambito del suddetto procedimento penale, non
sostenendo del resto - come visto - nemmeno in questa sede, di aver subìto
lesioni fisiche e/o danni materiali.
Allo stesso non può quindi essere riconosciuto il ruolo di parte ai
sensi dell'art. 104 CPP.
Neppure l’art. 105 CPP, citato dal reclamante,
muta tale conclusione. Lo stesso infatti non indica in che misura potrebbe
essere considerato danneggiato ai sensi di tale disposizione.
Si ribadisce che il danneggiato è la
persona i cui diritti sono stati direttamente, personalmente e attualmente lesi
dal reato invocato (cfr. art. 115 cpv. 1 CPP).
Nella fattispecie in esame, non si vede
in che misura - e RE 1 neppure lo argomenta - sarebbe leso direttamente,
personalmente e attualmente nei propri diritti in relazione al reato di
infrazione alle norme della circolazione [ex art. 90 cpv. 1 LCStr (secondo cui è punito con la
multa chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente
legge o nelle prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale)] ipotizzato nei confronti di PI 1, in relazione
all’incidente la cui dinamica è stata esposta al consid. a.
Si ricorda infine che nei confronti di RE
1.
è stato emanato un decreto di accusa per infrazione grave alle norme della
circolazione, contro il quale lo stesso ha inoltrato formale opposizione.
Sarà quindi il giudice di merito a valutare
la sua posizione e la sua eventuale colpa, e ciò a prescindere dal decreto di
non luogo a procedere emanato nei confronti del pedone, e ciò anche a fronte
del principio secondo cui in diritto penale ognuno risponde della propria
colpa, non essendoci alcuna compensazione tra colpe (decisione TF 6B_761/2019
del 9.3.2020 consid. 1.2.).
A fronte di tutto quanto sopra, al qui
reclamante non può essere riconosciuta la legittimazione ad interporre reclamo avverso
il decreto di non luogo a procedere di data 11.7.2022.
1.4
In siffatte
circostanze, il gravame è irricevibile.
2.
Il reclamo è irricevibile.
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP).
Lo
Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a PI 1 CHF 500.-- a
titolo di indennità (art. 429 cpv. 1 lit. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP, 1 ss. e 25 LTG e ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino
rifonderà a PI 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento) a titolo di indennità.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificaz
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera