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Decisione

60.2022.215

Reclamo del denunciante contro decreto di abbandono implicito. irricevibile

20 marzo 2023Italiano15 min

i quali aveva continuato a svolgere la funzione di consulente anche in __________.

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.215

Lugano

20 marzo 2023/mr

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Ivano Ranzanici,

vicepresidente,

Giovan Maria Tattarletti, Andrea Pedroli (in

sostituzione di Nicola Respini, assente)

cancelliera:

Diana

Buetti, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 08/09.08.2022 presentato

da

RE 1

patr. da: PR 1

contro

il decreto di abbandono implicito 27.07.2022 del

procuratore pubblico Anna Fumagalli – per il reato di dichiarazione falsa di

una parte in giudizio – nel contesto del procedimento inc. MP __________

promosso a carico di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________);

richiamate le osservazioni 17/18.08.2022

del procuratore pubblico – che ha postulato la reiezione del gravame – e

29/30.08.2022 di PI 1 – che ha parimenti domandato il non accoglimento

dell’impugnativa –;

preso atto che RE 1, interpellato il 30.08.2022, non ha

replicato;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Con

esposto 01.12.2021, RE 1 ha sporto denuncia penale nei confronti di PI 1 – sua

moglie – per titolo di dichiarazione falsa di una parte in giudizio (art. 306

CP), calunnia (art. 174 CP), subordinatamente diffamazione (art. 173 CP).

I

fatti si sono svolti il 20.10.2021 davanti al Pretore ed alla funzionaria della

Pretura di __________ durante l’audizione di PI 1 nell’ambito della procedura

di divorzio dal marito. Ella avrebbe, infatti, dichiarato quanto segue: “…

La sua intenzione [ndr. del marito] era quella di continuare come

consulente, continuando a seguire i suoi clienti storici… […] aldilà dei

clienti commerciali di cui si occupava nel suo ruolo di responsabile retail e

aziendale, si occupava anche della gestione del patrimonio di alcuni clienti

privati. Si trattava di clienti di cui lui già si occupava in __________ e per

i quali aveva continuato a svolgere la funzione di consulente anche in __________.

[…] si dava da fare cercando di carpire clientela privata sia a __________

sia a __________. Tanto che a un certo punto qualcuno in __________ a __________,

non contento di questa sua attività, lo riprese. Io conosco diversi nominativi

di persone private per le quali mio marito si occupava di consulenza

patrimoniale” (cfr. verbale di udienza 20.10.2021 davanti alla Pretura di __________,

AI 1)

b. Con

decreto 27.07.2022 (DA __________) il procuratore pubblico ha posto PI 1 in

stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuta colpevole di

diffamazione in merito ai fatti di cui sopra. Ella avrebbe leso l’onore del

marito, incolpandolo e rendendolo sospetto di condotta disonorevole, dinnanzi

al Pretore ed alla funzionaria delle Pretura di __________, accusandolo (senza

apportare nessun elemento di prova) di aver violato il segreto bancario e i

propri obblighi contrattuali nei confronti di __________ allorquando lavorava

alle sue dipendenze, svolgendo parallelamente e privatamente l’attività di

gestore patrimoniale.

Il

magistrato inquirente ha proposto la condanna dell’imputata alla pena

pecuniaria di CHF 1'500.-- (dieci aliquote giornaliere a CHF 150.--/aliquota),

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, nonché alla multa

di CHF 100.--, mettendo a suo carico tassa di giustizia e spese giudiziarie per

complessivi CHF 400.--.

Con

scritto 02/03.08.2022 PI 1 si è opposta al decreto.

Il

16/17.08.2022 il magistrato inquirente ha confermato detto decreto e ha

trasmesso gli atti alla Pretura penale per il dibattimento.

c. Con

gravame 08/09.08.2022, RE 1 postula l’annullamento del decreto d’abbandono

implicito e la riapertura dell’istruzione al fine di completare l’inchiesta

relativa all’ipotesi di reato di dichiarazione falsa di una parte in giudizio.

Il

reclamante sostiene che vi sia stato un abbandono implicito concernente il

reato di falsa dichiarazione di una parte in giudizio poiché il procuratore

pubblico “per mezzo del decreto di accusa 27 luglio 2022 si è limitato a

mettere in stato di accusa PI 1 per titolo di diffamazione”. Egli sostiene

poi che il magistrato non avrebbe esaminato i presupposti oggettivi e

soggettivi del reato ex art. 306 CP, dai quali risulterebbe chiaramente la sua realizzazione

nonché una violazione del principio in dubio pro duriore e una

violazione del diritto di essere sentito, in quanto il decreto di abbandono

sarebbe privo di motivazione.

d. Delle

ulteriori argomentazioni e delle osservazioni si dirà – se necessario – in seguito.

in diritto

Considerandi

1.

In

applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,

entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,

in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,

ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui

esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

L’atto

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

2.

Il

gravame, introdotto l’08/09.08.2022 contro l’asserito decreto di abbandono

implicito di data 27.07.2022, è tempestivo (perché presentato nel termine di

dieci giorni ai sensi dell’art. 322 cpv. 2 CPP).

3.

3.1.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale (decisioni TF 6B_1157/2019 del

12.11.2019

consid. 2.2.; 6B_819/2018 del 25.1.2019 consid. 1.3.2./1.3.3.; DTF

138.

IV 241 consid. 2.5. s.), se il procuratore pubblico, nel contesto

dell’emanazione di un decreto d’accusa, valuta solo una parte dei fatti oggetto

del procedimento, deve poi statuire sugli altri fatti secondo il CPP, vale a

dire pronunciando simultaneamente anche un decreto di abbandono parziale,

censurabile con reclamo. Qualora il magistrato inquirente non si esprima su

tutti i fatti, si è confrontati con un decreto di abbandono implicito,

omissione impugnabile con reclamo.

3.2

3.2.1

Il

reclamante rimprovera al pubblico ministero di avere emanato, per il reato di dichiarazione

falsa di una parte in giudizio, un decreto di abbandono implicito.

3.2.2

3.2.2.1

Come

indicato, se il magistrato inquirente, nel contesto dell’emanazione di un

decreto d’accusa, valuta solo una parte dei fatti oggetto del procedimento

penale, deve poi statuire sugli altri fatti pronunciando anche un decreto di

abbandono parziale.

Un

decreto di abbandono parziale entra quindi in considerazione solo se devono

essere valutati molteplici fatti oppure comportamenti che possono essere

oggetto di decisioni separate (sentenze TF 6B_888/2019 del 9.12.2019 consid.

1.3.1.; 6B_1157/2019 del 12.11.2019 consid. 2.2.; 6B_819/2018 del 25.1.2019

consid. 1.3.2.; DTF 144 IV 362 consid. 1.3.1.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3.

ed., art. 319 CPP n. 3).

Non

deve, al contrario, essere emanato un decreto di abbandono parziale se si è confrontati

con diverse qualifiche giuridiche di un medesimo fatto: in questo caso il

procuratore pubblico deve pronunciarsi unicamente con un decreto di accusa

(decisioni TF 6B_888/2019 del 9.12.2019 consid. 1.3.1.; 6B_1157/2019 del

12.11.2019

consid. 2.2.; 6B_819/2018 del 25.1.2019 consid. 1.3.2.; DTF 144 IV

362.

consid. 1.3.1.; StPO

Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 319 CPP n. 3).

Se

è contestata la qualifica giuridica dei fatti oggetto del decreto di accusa, l’unico

rimedio è costituito dall’opposizione in base all’art. 354 CPP, non è invece

dato il rimedio del reclamo fondato sull’art. 393 CPP alla Corte dei reclami

penali (DTF 138 IV 241 consid. 2.6.).

3.2.2.2

Emanare

un decreto di accusa ed un decreto di abbandono per i medesimi fatti è peraltro

errato con riferimento al principio del divieto di un secondo procedimento

giusta l’art. 11 cpv. 1 CPP, secondo cui chi è stato condannato oppure assolto

in Svizzera con decisione passata in giudicato non può essere nuovamente perseguito

per lo stesso reato (cpv. 1); sono fatte salve la riapertura dei procedimenti

penali per cui è stato deciso l’abbandono oppure il non luogo, nonché la

revisione (cpv. 2).

Il principio, oltre che dall’art. 11 CPP, è

disciplinato dall’art. 4 cifra 1 del protocollo addizionale n. 7 alla CEDU e

dall’art. 14 cifra 7 Patto ONU II (decisioni TF 6B_654/2019 del 12.3.2020

consid. 2.3.; 6B_888/2019 del 9.12.2019 consid. 1.3.2.; DTF 144 IV 362 consid.

1.3.2.; BSK StPO – B. TAG, 2.

ed., art. 11 CPP n. 3 s.; ZK StPO – W. WOHLERS, 3. ed., art. 11 CPP n. 1; StPO

Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 11 CPP n. 1).

Esso, che entra in considerazione se i due

procedimenti riguardano una pena (decisione TF 6B_887/2016 del 6.10.2016

consid. 2.4.2.; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 11 CPP n. 9), presuppone

che fatti ed autore siano identici (decisioni TF 6B_303/2019 del 9.4.2019

consid. 2.1.1.; 6B_122/2017 dell’8.1.2019 consid. 10.1.; DTF 144 IV 362 consid.

1.3.2.; BSK StPO – B. TAG, op. cit., art. 11 CPP n. 14 ss.; ZK StPO – W.

WOHLERS, op. cit., art. 11 CPP n. 13; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D.

JOSITSCH, op. cit., art. 11 CPP n. 2; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des

schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 244). Il postulato – corollario

della forza di cosa giudicata (art. 437 CPP) [decisione TF 6B_303/2019 del

9.4.2019

consid. 2.1.1.] – non vieta solo una doppia condanna, ma già un doppio

perseguimento (ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 11 CPP n. 2): l’imputato,

se invoca una violazione del divieto di un secondo procedimento, può impugnare

l’avvio della procedura penale (art. 300 cpv. 2 CPP). L’art. 11 CPP concerne

inoltre unicamente il divieto di un secondo procedimento da parte delle

autorità elvetiche, non delle autorità straniere (decisione TF 1B_56/2017

dell’8.3.2017 consid. 2.1.;

BSK StPO – B. TAG, op. cit., art. 11 CPP n. 12; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit.,

art. 11 CPP n. 4).

L’esistenza

di una decisione cresciuta in giudicato – che deve essere un giudizio di merito

(BSK StPO – B. TAG, op. cit., art. 11 CPP n. 13) – costituisce un impedimento

processuale (decisione TF 6B_888/2019 del 9.12.2019 consid. 1.3.2.; DTF 144 IV

362.

consid. 1.3.2.; BSK StPO – B. TAG, op. cit., art. 11 CPP n. 13; ZK StPO –

W. WOHLERS, op. cit., art. 11 CPP n. 2), impedimento che deve essere

considerato d’ufficio dall’autorità (decisione TF 6B_888/2019 del 9.12.2019

consid. 1.3.2.; DTF 144 IV 362 consid. 1.3.2.; BSK StPO – B. TAG, op. cit.,

art. 11 CPP n. 13).

In

merito alla portata del postulato ne bis in idem si distinguono il

principio della doppia identità ed il principio dell’identità semplice.

Secondo

il principio della doppia identità, un reato è già stato giudicato unicamente

se i fatti in questione sono già stati oggetto del primo procedimento penale e

se essi sono stati considerati nella stessa maniera dal punto di vista del

diritto oppure perlomeno avrebbero potuto esserlo. Il concetto di “stesso

reato” è da riferirsi all’ipotesi di reato discussa nel giudizio già

passato in giudicato (decisione TF 6B_1056/2015 del 4.12.2015 consid. 1.2.).

Secondo

il principio dell’identità semplice, seguito dal Tribunale federale, l’identità

si riferisce al complesso di fatti giudicati e non alla qualifica giuridica a

cui questi fatti sono stati sussunti: l’identità del procedimento è dunque

definita, oltre che dall’identità dell’imputato, dal confronto con il complesso

delle circostanze che è già stato (o che avrebbe potuto essere) accertato

nell’ambito del precedente procedimento (decisione TF 6B_888/2019 del 9.12.2019

consid. 1.3.2.; DTF 144 IV 362 consid. 1.3.2.; 137 I 363 consid. 2.2.).

Se

per i medesimi fatti, oltre ad un decreto di accusa, viene emanato, in maniera

irrita, anche un decreto di abbandono, è esclusa una condanna per gli stessi

fatti secondo il principio ne bis in idem qualora il decreto di

abbandono sia cresciuto in giudicato (decisioni TF 6B_888/2019 del 9.12.2019

consid. 1.5.; 6B_1157/2019 del 12.11.2019 consid. 2.2.; 6B_819/2018 del

25.1.2019

consid. 1.3.2.; DTF 144 IV 362 consid. 1.3.1./1.4.; 143 IV 104

consid. 4.2.). Determinante è che si tratti di fatti identici oppure di fatti

sostanzialmente uguali (decisione TF 6B_654/2019 del 12.3.2020 consid. 2.3.);

il rapporto di concorrenza tra le diverse norme penali applicabili è

irrilevante (decisioni TF 6B_888/2019 del 9.12.2019 consid. 1.5.; 6B_1053/2017

del 17.5.2018 consid. 4.1.).

4.

4.1.

Il

reclamante ha sporto denuncia nei confronti di sua moglie per i reati di

dichiarazione falsa di una parte in giudizio, di calunnia e subordinatamente di

diffamazione per quanto dichiarato da quest’ultima durante la sua audizione

dinnanzi al Pretore civile.

Nel

caso concreto, come rettamente indicato nelle osservazioni dal procuratore

pubblico e dalla denunciata, i fatti di cui alle ipotesi accusatorie di

dichiarazione falsa di una parte in giudizio sono gli stessi per cui il

magistrato inquirente aveva promosso l’accusa con il decreto 27.07.2022 (DA __________),

fatti che ha sussunto al reato di diffamazione. Data questa costellazione – in

ossequio alla giurisprudenza dell’Alta Corte (DTF 144 IV 362 consid. 1.3.1./1.4.4.)

– il procuratore pubblico non ha emanato, simultaneamente, un decreto di

abbandono.

Il

magistrato inquirente, al quale – solo – compete la messa in stato di accusa

(decisioni TF 6B_1157/2019 del 12.11.2019 consid. 2.2.; 6B_819/2018 del

25.1.2019

consid. 1.3.2.), ha dunque ritenuto che i fatti per cui PI 1 era

stata inchiestata nel corso del procedimento per i reati di dichiarazione falsa

di una parte in giudizio, di calunnia e di diffamazione fossero da sussumere unicamente

al reato di diffamazione. Ha reputato che non ci fosse spazio per un decreto di

abbandono, i fatti essendo sempre i medesimi.

Ora,

il reclamante – al quale spettava l’onere di motivazione in applicazione dei

combinati art. 396 cpv. 1 (secondo cui i reclami vanno motivati) e 385 cpv. 1

CPP [le cui lit. a/b prevedono esplicitamente che devono essere indicati, con

precisione, i punti della decisione che si intendono impugnare e i motivi

(giuridici e fattuali: decisione TF 6B_721/2018 del 19.11.2018 consid. 2.1.) a

sostegno di una diversa decisione] (sentenza TF 6B_1273/2019 dell’11.3.2020

consid. 2.4.3.; cfr. anche sentenza TF 6B_653/2018 del 24.9.2018 consid. 3.4.)

– non spiega quali fatti non sarebbero stati considerati dal procuratore

pubblico nel decreto di accusa, ovvero quali fatti avrebbero dovuto essere

oggetto di un decreto di abbandono siccome del tutto distinti e differenti.

In

queste circostanze, senza indicazione alcuna da parte del reclamante sulle

fattispecie asseritamente omesse, non compete a questa Corte procedere ad una

valutazione delle ipotesi accusatorie oggetto del decreto di accusa per

stabilire se i fatti tema del procedimento possano essere sussunti ai reati

ipotizzati rispettivamente dovevano essere oggetto di un decreto di abbandono.

Si

ricorda infatti che la promozione dell’accusa, il decreto di accusa e la sua

conferma non sono impugnabili (art. 324 cpv. 2 CPP) [decisioni TF 1B_63/2020

del 9.3.2020 consid. 2.2.; 6B_1157/2019 del 12.11.2019 consid. 2.1.; DTF 144 IV

81.

consid. 2.3.1.], per cui non si può, con l’impugnazione di un asserito

decreto di abbandono implicito, attribuire a questa Corte il compito di procedere

ad una valutazione anticipata delle ipotesi accusatorie oggetto di promozione

dell’accusa o di decreto di accusa.

Spetterà

al giudice di merito [che non è vincolato alla qualifica giuridica data dal

pubblico ministero, ma solo ai fatti (art. 350 cpv. 1 CPP) (BSK StPO – M. HAURI

/ P. VENETZ, op. cit., art. 344 CPP n. 2; BSK StPO – S. HEIMGARTNER / M. A.

NIGGLI, op. cit., art. 325 CPP n. 41 / art. 350 CPP n. 4; ZK StPO – W. WOHLERS,

op. cit., art. 9 CPP n. 15)] valutare se i fatti come indicati nel decreto di

accusa siano sussumibili al reato di diffamazione, come ritenuto dal magistrato

inquirente. Gli art. 329, 333 e 344 CPP permettono peraltro al giudice di dare

la possibilità al procuratore pubblico di modificare o di completare l’atto di

accusa (decisione TF 6B_1157/2019 del 12.11.2019 consid. 2.2.; 6B_819/2018 del

25.1.2019

consid. 1.3.2./1.3.5.).

Va

ribadito che, se venisse emanato, e crescesse in giudicato, un decreto di

abbandono per i medesimi fatti oggetto del decreto di accusa, il decreto di

abbandono – quale decisione finale assolutoria (art. 320 cpv. 4 CPP) –

osterebbe ad un giudizio sul decreto di accusa (decisione TF 6B_888/2019 del

9.12.2019

consid. 1.5.).

4.2

Il

reclamo di PI 1, in difetto di un decreto di abbandono implicito fondato su

fatti diversi da quelli ritenuti nel decreto d’accusa, è irricevibile

(decisione TF 6B_819/2018 del 25.1.2019 consid. 1.3.5.), senza necessità di

esaminare la legittimazione del reclamante ad impugnare un tale decreto.

5.

Il

gravame è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del

reclamante soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP). Lo Stato della Repubblica e

Cantone Ticino rifonderà a PI 1 un’adeguata indennità (art. 436 cpv. 1 i.c.c.

art. 429 cpv. 1 lit. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. ll

reclamo è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia di CHF 750.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

800.-- (ottocento), sono poste a carico di RE 1, __________. Lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a

PI 1, Mendrisio, CHF 800.-- (ottocento) a titolo di indennità.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 L

Per la Corte dei reclami penali

Il vicepresidente La

cancelliera