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Decisione

60.2022.22

Reclamo dell'imputato contro il fatto che la titolarità di procedimenti a suo carico sia stata assunta da un altro procuratore pubblico. ricevibilità del reclamo

18 agosto 2022Italiano8 min

pubblico Daniele Galliano il procedimento penale inc. MP 2021.595 per – segnatamente

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.22

Lugano

18 agosto 2022/mr

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 20/21.1.2022 presentato da

RE 1, ,

patr. da: PR 1, ,

contro

gli atti di modifica del pubblico ministero titolare

dei procedimenti inc. MP 2017.9201 e 2018.3911 promossi nei suoi confronti,

assunti dal procuratore pubblico Daniele Galliano in sostituzione dell’allora

procuratore pubblico Francesca Piffaretti-Lanz;

richiamate le osservazioni 25.2.2022 del

magistrato inquirente, che ha postulato la reiezione del gravame;

preso atto che RE 1, interpellato il

28.2.2022, non ha replicato;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. A

carico di RE 1 l’allora procuratore pubblico Francesca Piffaretti-Lanz ha

promosso i procedimenti inc. MP 2017.9201 e 2018.3911 per, segnatamente, reati

contro il patrimonio.

b. Nei

confronti dell’imputato è stato successivamente promosso dal procuratore

pubblico Daniele Galliano il procedimento penale inc. MP 2021.595 per – segnatamente

– i reati di truffa, amministrazione infedele, falsità in documenti e

contravvenzione all’ordinanza del Consiglio federale sulle fideiussioni

solidali Covid-19.

c. Con

decreto 30.6.2021 l’allora procuratore pubblico Francesca Piffaretti-Lanz ha

disgiunto il procedimento penale promosso

a carico di RE 1 per i fatti di cui agli inc. MP 2017.9201 e 2018.3911 dal

procedimento penale promosso a carico di terzi.

Con

giudizio 60.2021.206 del 26.10.2021 questa Corte ha respinto il reclamo

12/14.7.2021 di RE 1 contro il decreto.

d. Il

7.7.2021, come risulta dai rispettivi verbali dei procedimenti penali, gli inc.

MP 2017.9201 e 2018.3911 sono stati

congiunti.

e. Il

procuratore pubblico Daniele Galliano, come emerge dai predetti verbali dei

procedimenti, ha assunto la titolarità degli inc. MP 2017.9201 e 2018.3911 nel corso dell’estate/autunno 2021.

f. Con

reclamo 20/21.1.2022 RE 1 si aggrava contro gli

atti di modifica del pubblico ministero titolare dei procedimenti inc. MP

2017.9201 e 2018.3911 promossi nei suoi confronti, assunti dal procuratore

pubblico Daniele Galliano in sostituzione dell’allora procuratore pubblico Francesca

Piffaretti-Lanz, avvicendamento che sarebbe stato effettuato senza emissione di

una decisione formale. Il reclamante postula che tali atti di modifica siano

annullati.

L’imputato,

ricordato l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP, adduce che sarebbe venuto a conoscenza

del cambiamento del magistrato titolare dei citati procedimenti in occasione

del suo verbale di interrogatorio 10.1.2022 (inc. MP 2021.595), giorno in cui

avrebbe chiesto ed ottenuto una copia aggiornata dei verbali dei procedimenti

di cui agli inc. MP 2017.9201 e 2018.3911.

Il cambio del titolare dei procedimenti sembrerebbe essere avvenuto tra i mesi

di agosto e novembre 2021. Esso non sarebbe stato formalizzato in una

decisione, che non gli sarebbe mai stata intimata. Sarebbe nullo. La necessità

dell’emanazione di una decisione formale e motivata si sarebbe imposta giusta

gli art. 29, 29a e 30 Cost., ritenuto che avrebbe il diritto di conoscere le

ragioni per cui era mutato il procuratore pubblico titolare dei procedimenti

inc. MP 2017.9201 e 2018.3911, condotti sin dall’inizio da un altro magistrato.

La

mancanza di motivazione non permetterebbe di conoscere (e discutere) le ragioni

ed i criteri con i quali si sarebbe proceduto al cambiamento del magistrato,

assegnando l’incarto al procuratore pubblico Daniele Galliano, piuttosto per

esempio che il contrario, ove non vi sarebbe alcuna ragione per la quale non

potesse essere il procuratore pubblico Francesca Piffaretti-Lanz ad occuparsi

di tutti i procedimenti pendenti, tra cui l’inc. MP 2021.595.

g. Delle

ulteriori argomentazioni e delle osservazioni del pubblico ministero si dirà,

se necessario, in corso di motivazione.

h. Con

atto di accusa 39/2022 del 24.2.2022, per i fatti di cui agli inc. MP

2017.9201, 2018.3911 e 2021.595, il procuratore pubblico ha promosso l’accusa a

carico di RE 1 davanti alla Corte delle assise criminali per truffa, ripetuta,

falsità in documenti, ripetuta, omissione della contabilità, ripetuta, cattiva

gestione, appropriazione indebita d’imposta alla fonte, ripetuta, e inganno nei

confronti delle autorità, tentato. Il procedimento è sub iudice.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

In

applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,

entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,

in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,

ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui

esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Ai

sensi dell’art. 393 CPP il reclamo è ammissibile contro decisioni, atti

procedurali o omissioni che si manifestano all’esterno e che toccano direttamente

gli interessi giuridicamente protetti delle parti (BSK StPO – P. GUIDON, 2.

ed., art. 393 CPP n. 6; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 10; N.

SCHMID / D. JOSITSCH – StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 393 CPP n. 2).

Non

ogni atto delle autorità di perseguimento penale è un atto procedurale ex art.

393.

CPP. Deve infatti trattarsi di un atto che faccia avanzare il procedimento penale

e che in tal modo tocchi la posizione giuridica dei suoi partecipanti (BSK StPO

– P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 6; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art.

393.

CPP n. 11). Non è un atto procedurale in tal senso l’attribuzione di un

incarto ad un determinato procuratore pubblico: si tratta di una decisione di

natura amministrativa interna (sentenze TPF BB.2015.81 del 26.1.2016 consid.

1.3.; BB.2006.12 del 10.5.2006 consid. 1.2.; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit.,

art. 393 CPP n. 11).

1.3

Il

fatto che il procuratore pubblico Daniele Galliano abbia assunto la titolarità

dei procedimenti inc. MP 2017.9201 e 2018.3911 (già nella titolarità del

procuratore pubblico Francesca Piffaretti-Lanz, che peraltro ha dimissionato

dal Ministero pubblico per il 30.6.2022, circostanza comunemente nota fin dal mese

di dicembre 2021) è questione che concerne l’attribuzione interna al Ministero

pubblico degli incarti (art. 67/68 LOG): non si tratta perciò di un atto

procedurale, ma di una decisione amministrativa interna.

La

contestata attribuzione non è quindi un atto impugnabile.

Il

gravame presentato da RE 1 è dunque irricevibile.

Più

in generale si può evidenziare che le parti ad un procedimento non possono

scegliere il titolare dell’incarto, questione – questa – disciplinata da

regolamentazioni interne al Ministero pubblico.

1.4

Il

reclamo in questione non può del resto essere considerato un’istanza di

ricusazione ai sensi degli art. 56 ss. CPP nei confronti del procuratore

pubblico Daniele Galliano, ritenuto che RE 1 non censura una parzialità del

magistrato nella trattazione dei procedimenti penali a suo carico a lui

assegnati.

L’impugnativa

20/21.1.2022 non può nemmeno essere reputata un reclamo contro la congiunzione

dei procedimenti inc. MP 2017.9201, 2018.3911 e 2021.595: RE 1 non solleva

alcun argomento inteso a contestare il principio dell’unità della procedura ex

art. 29 CPP (secondo cui più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente

se: a. sono stati commessi da uno stesso imputato; oppure b. vi è correità o

partecipazione; per motivi sostanziali, giusta l’art. 30 CPP, il pubblico

ministero e il giudice possono disgiungere oppure riunire i procedimenti

penali).

2.

Il

gravame è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del

reclamante, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera