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Decisione

60.2022.220

Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto di abbandono ed il decreto di non luogo a procedere del procuratore pubblico. truffa processuale. falsa testimonianza. falsità in documenti. apprezzamento anticipato delle prove. in dubio pro duriore

14 giugno 2023Italiano49 min

di conciliazione, se confrontata con i suoi allegati e con gli atti del predetto

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.220/221

Lugano

14 giugno 2023/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sui reclami 12/16.8.2022 presentati da

RE 1, ,

patr. da: avv. PR 1 e dott. iur. , ,

contro

il decreto di abbandono 29.7.2022 del procuratore

pubblico Raffaella Rigamonti nel procedimento promosso in seguito a sua

denuncia 2/3.3.2021 a carico di __________, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________),

per titolo di truffa processuale e falsità in documenti (ABB 1188/2022); (inc. 60.2022.2021)

rispettivamente

il decreto di non luogo a procedere 29.7.2022 del

magistrato inquirente nel procedimento promosso in seguito a sua denuncia

23/24.6.2022 nei confronti di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________),

per titolo di falsità in documenti e falsa testimonianza (NLP 2331/2022); (inc. 60.2022.220)

richiamati, per l’inc. 60.2022.221, gli

scritti 22/23.8.2022 e 12/13.10.2022 (duplica) del pubblico ministero – che,

senza osservazioni, si è rimesso al giudizio della Corte –, 9.9.2022 e

24.10.2022 (duplica) di __________ – che, osservato, ha postulato la reiezione

del gravame – e 6/7.10.2022 (replica) della RE 1 – che si è confermata nelle

sue argomentazioni –;

richiamati inoltre, per l’inc.

60.2022.220, gli scritti 22/23.8.2022 e 12/13.10.2022 (duplica) del procuratore

pubblico – che, senza osservazioni, si è rimesso al giudizio della Corte –,

8.9.2022 e 24.10.2022 (duplica) di PI 1 – che, osservato, ha domandato il non

accoglimento dell’impugnativa – e 7/10.10.2022 (replica) della RE 1 – che si è

confermata nelle sue argomentazioni –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Con

esposto 2/3.3.2021 (AI 1) la RE 1 (società attiva segnatamente nei trasporti e

nei servizi doganali, in particolare nell’ambito di opere l’arte),

rappresentata da __________ (presidente del consiglio di amministrazione), ha

denunciato __________, già suo cliente, per truffa processuale e falsità in

documenti.

Dalla

denuncia si evince in particolare quanto segue.

1.

Nel

mese di ottobre 2018 la RE 1 avrebbe convenuto __________ davanti alla Pretura

di __________ per il mancato pagamento di alcune fatture. Il procedimento si

sarebbe concluso con il giudizio 12.11.2020, che avrebbe condannato __________

al versamento a favore della società di Euro 17'000.00 e di CHF 57'700.00. La

sentenza non sarebbe stata impugnata.

2.

Con

istanza di conciliazione 9.2.2021 __________ avrebbe chiesto alla RE 1 la somma

di Euro 150'020.00 a titolo di risarcimento del danno causato ad una consolle

in legno intagliato e dorato con piano in marmo (risalente a metà del XVIII

secolo), pregiudizio che sarebbe occorso il 17.9.2014. Nel corso del

procedimento di cui al punto 1. __________ non avrebbe mai presentato domanda

riconvenzionale per il citato asserito danno.

L’istanza

di conciliazione, se confrontata con i suoi allegati e con gli atti del predetto

procedimento civile, avrebbe presentato parecchie incongruenze gravemente

sospette: il danno, quantificato dallo stesso __________ in Euro 97'250.00,

sarebbe lievitato con l’istanza di conciliazione fino all’importo di Euro

150'020.00, sproporzionato; la RE 1 non avrebbe avuto alcuna responsabilità dal

momento che il sinistro sarebbe stato imputabile alla __________ (non essendo

stata la RE 1 ad aver trasportato la consolle nei magazzini della __________,

né ad avere incaricato quest’ultima del trasporto); la società __________

avrebbe offerto a __________ Euro 6'930.00 a titolo di risarcimento del danno e

questi non avrebbe accettato tale importo; si sarebbe temuto che __________

avesse voluto rendere irreperibile la consolle.

3.

Per

la RE 1 sarebbero stati costitutivi di falso materiale i doc. P ed AA allegati

all’istanza di conciliazione. Le firme asseritamente apposte da __________

(doc. P) e da PI 1 (doc. AA) sarebbero state difformi da quelle figuranti su

altri atti.

4.

I

doc. P e V, allegati all’istanza di conciliazione presentata da __________,

sarebbero stati costitutivi di falso ideologico.

__________,

nella dichiarazione di cui al doc. P, avrebbe affermato che “la perizia del

dottor PI 1 attesta il danno nel 50% del valore della consolle quindi Euro

82'500.00”. Tale atto avrebbe suscitato parecchie perplessità in quanto PI

1, nella dichiarazione di cui al doc. Q, avrebbe espressamente riferito che “il

danno subito dal manufatto può essere configurato attestarsi tra una

percentuale che oscilla tra il 33 ed il 50% del valore iniziale”. Non si

sarebbe compreso perché, e su che basi, __________ avrebbe determinato il danno

nel 50% del valore della consolle. In ogni caso, anche se si fosse voluto

accordare tale percentuale di danno e si fossero volute aggiungere, come

sarebbe risultato dal doc. P, le spese pari ad Euro 15'020.00, si sarebbe

ottenuto un danno di Euro 97'250’00. Tale argomento avrebbe reso ancora più

evidente la costruzione documentale artificiosa creata esclusivamente per

giustificare la richiesta di __________.

Con

la scrittura privata di cui al doc. V __________ ed __________ avrebbero stipulato

la permuta della consolle con un quadro. Il loro valore sarebbe stato

stimato in Euro 60'000.00. Il documento sarebbe stato evidentemente costruito

nel suo contenuto. Esso avrebbe infatti indicato la data del 29.10.2020, con

obbligo di versare il pagamento convenuto entro il 31.12.2020, ovvero dopo poco

meno di un mese dalla ricezione del suddetto giudizio 12.11.2020 ed a due

settimane dal suo passaggio in giudicato. La costruzione della permuta sarebbe

stata un mezzo per dimostrare, in modo artificioso, la perdita di valore della consolle

e l’esborso economico a carico di __________.

5.

Gli

atti tacciati di falso sarebbero stati prodotti in giudizio a comprova di

un’istanza di conciliazione obbligatoria per dimostrare la veridicità di una

pretesa pecuniaria valutata in Euro 150'020.00.

6.

Ritenuti

gli elementi esposti, segnatamente la creazione e l’alterazione dei documenti

al fine di giustificare la pretesa pecuniaria richiesta con l’istanza di

conciliazione e la produzione in giudizio di tali atti, sarebbe stato adempiuto

il reato di truffa processuale.

7.

La

RE 1 si è costituita accusatrice privata nel procedimento.

8.

L’esposto

è stato registrato come inc. MP 2021.1769.

b. Il

22.4.2021 (AI 5) è stato interrogato __________ quale persona informata sui

fatti nell’ambito del procedimento promosso a carico di __________ per truffa

processuale e falsità in documenti.

Egli,

fiduciario, di cui __________ sarebbe stato amico e cliente, ha affermato che

non avrebbe avuto alcun documento relativo al danneggiamento della consolle.

Al massimo avrebbe notificato il danneggiamento alla RE 1, ma non avrebbe più avuto

questo documento. I documenti avrebbero dovuto essere in possesso di __________.

Sarebbe stato quest’ultimo a raccontargli i fatti inerenti al danneggiamento.

Gli avrebbe detto che avrebbe dato in deposito la consolle alla RE 1 e

che essa sarebbe stata danneggiata. Egli non avrebbe mai visto la consolle,

né dal vivo né in foto, né prima né dopo il danneggiamento. Non avrebbe

conosciuto il valore della consolle. Con riferimento al doc. P, ha

riferito che la __________ sarebbe stata una società panamense domiciliata

presso il suo studio, di proprietà di __________, che egli avrebbe

amministrato/gestito quale fiduciario. Non avrebbe mai visto il doc. P. La

firma non sarebbe stata la sua. Avrebbe saputo che __________ avrebbe scritto

una lettera di questo tenore per annunciare i danni alla RE 1. Non avrebbe

assolutamente saputo che avrebbe messo il suo nome; non l’avrebbe mai autorizzato

a scrivere una lettera con il suo nome. Ci sarebbe potuta essere la possibilità

che la lettera fosse stata scritta dalla sua segretaria, su dettatura di __________

e che lei avesse firmato in vece di __________, in sua assenza. Sarebbe stata

consuetudine un tal modo di agire [“Un cliente chiamava in ufficio perché

doveva mandare una lettera in modo urgente a nome della fiduciaria o a nome

della società che gestiva il mio studio. A quel punto chi era presente, anche

in mia assenza, scriveva la lettera e sottoscriveva dove c’era il mio nome.”

(p. 3)]. Questo modo di procedere sarebbe occorso spesso con __________. Non

avrebbe riconosciuto la firma sul doc. P. Non si sarebbe ricordato chi fosse la

sua segretaria in quel momento. A domanda a sapere se la sua segretaria fosse

autorizzata a firmare in sua assenza, __________ ha risposto che – se glielo

diceva lui – avrebbe potuto essere autorizzata. Nel doc. P non c’era neanche

scritto “in assenza di” dov’era stata apposta la firma.

c. Il

29.4.2021 (AI 6) è stata acquisita all’incarto copia di atti degli inc.

OR.2018.41 e CM.2021.10 della Pretura di __________.

d. __________

è stato interrogato il 19.10.2021 (AI 17).

L’imputato

ha addotto che avrebbe acquistato la consolle nel 2012 da un importante antiquario

di __________. Nel 2014 l’avrebbe consegnata per essere depositata presso la RE

1, alla quale avrebbe rimesso, sempre imballate, altre opere d’arte di sua

proprietà. Nel settembre 2014 __________ l’avrebbe chiamato riferendogli che ci

sarebbe stato un problema ingente alla consolle, che sarebbe stata

danneggiata in maniera importante. Avrebbe poi scoperto che la consolle

sarebbe stata depositata presso la __________ di __________, a sua totale

insaputa. Avrebbe inoltre scoperto che anche la __________ avrebbe a sua volta

subappaltato ad una cooperativa la gestione interna della consolle.

Subito

dopo il danneggiamento si sarebbe messo d’accordo con __________, nel senso che

gli avrebbe inviato i preventivi per il restauro dell’opera. Avrebbe inoltre

commissionato ad un perito, PI 1, di valutare sostanzialmente il deprezzamento

dell’opera, che sarebbe stato stimato nel 50%. In quel momento il danno sarebbe

stato valutato in Euro 97'250.00. Nel 2015 gli sarebbe arrivata una proposta da

parte di un’assicurazione (che avrebbe scoperto essere dei subappaltatori) per

una liquidazione del danno di circa Euro 8'000.00. Tale importo non avrebbe

nemmeno coperto i costi da lui sostenuti per il restauro dell’opera. Non

avrebbe reputato che la proposta fosse da considerare.

Quando

avrebbe parlato con __________ del danno, questi gli avrebbe detto di

pazientare e che stava lavorando al caso. Anche dopo il danneggiamento __________

si sarebbe ancora affidato alla RE 1 per i suoi servizi. I rapporti con la

società, iniziati nel 2009, si sarebbero conclusi nel 2017, quando essa avrebbe

preteso il pagamento di Euro 100'000.00 di fatture.

Sarebbe

stato lui a quantificare il danno alla consolle in Euro 97'250.00,

applicando una perdita di valore del 50%.

La

consolle, dopo il danneggiamento, sarebbe stata a disposizione della RE

1. Dopo venti giorni dal fatto, egli avrebbe incaricato una ditta di

trasportarla dai restauratori, e questo dopo aver saputo da __________ che

sarebbe stata fatta una perizia.

Non

gli sarebbe interessato comunicare con l’assicurazione __________ perché il

danno avrebbe dovuto essere risarcito dalla RE 1.

Sarebbe

stato il trasportatore a dover assicurare l’opera. Non avrebbe assicurato la consolle,

in difetto di necessità in tal senso.

Avrebbe

atteso fino al 2021 per avviare una causa civile nei confronti della RE 1

perché __________ negli anni l’avrebbe tenuto buono. Poi nel 2017 quest’ultimo,

probabilmente resosi conto che la verità stava emergendo, avrebbe introdotto istanza

avanzando pretese per circa Euro 100'000.00, importo analogo alla richiesta di

danno. Avrebbe atteso fino al termine del contenzioso per presentare le sue

pretese, come da indicazione del suo legale.

Non

avrebbe saputo rispondere perché non avrebbe fatto valere le sue pretese in

relazione al danno con richiesta riconvenzionale. Si sarebbe dovuto domandare

al suo legale, avv. __________.

__________

sarebbe stato il suo fiduciario. Questi avrebbe scritto la lettera 6.10.2015

(doc. P) indirizzata alla RE 1. Sarebbe stato vero che __________, come da lui

dichiarato, avrebbe al massimo notificato il danno. A suo modo di vedere, tale

scritto sarebbe stato allestito da __________. Questi, il 6.10.2015, non

sarebbe stato presente; egli avrebbe dato disposizione ad una collaboratrice

per la stesura del documento (fatto che avrebbe saputo solo in seguito). Ha contestato di aver mai dettato a qualsiasi

collaboratrice di __________ qualsivoglia documento. Gli avrebbe unicamente

indicato i contenuti della problematica in corso relativi ai danni alla consolle.

L’avrebbe stupito molto quanto dichiarato da __________ il 22.4.2021, da

ricondurre al suo stato di salute fisico e mentale.

La

valutazione del danno, aumentata negli anni, sarebbe stata dovuta alla

fluttuazione del mercato dell’arte sempre più selettivo. Considerato poi che la

consolle avrebbe subito un ingente danno e che attualmente ciò avrebbe

diminuito maggiormente il suo valore, sempre in considerazione del mercato

dell’arte, si sarebbe arrivati all’importo di Euro 150'020.00 (danno in un

primo momento valutato da __________ in Euro 97'200.00).

PI

1 sarebbe stato un antiquario e perito conosciuto nell’ambiente. Gli avrebbe

fatto stimare/periziare diverse sue acquisizioni. Confrontato con le firme di PI

1 sulla dichiarazione 15.10.2020 (indicante un valore della consolle di

Euro 20'000.00-30'000.00) e sulla dichiarazione 12.12.2014 (danno valutato tra

il 33% ed il 50% dal valore iniziale), ha addotto che non sarebbe stato un

grafologo, ma che la firma sull’atto 15.10.2020 sarebbe stata di PI 1 rispettivamente

che non avrebbe saputo dire se la firma sull’atto 12.12.2014 fosse la sua. La

dichiarazione 15.10.2020 avrebbe fatto riferimento ad un oggetto di

antiquariato ordinario perché la consolle, essendosi totalmente

danneggiata, avrebbe perso la sua “essenza” museale.

__________

sarebbe stato un suo amico, avvocato di __________. Con lui avrebbe effettuato

soltanto una permuta. La valutazione di Euro 60'000.00 sarebbe stata fatta in

base alle loro esigenze, senza fare capo ad un perito; a loro giudizio le opere

si sarebbero equivalse. __________ sarebbe stato interessato alla consolle

in quanto oggetto di arredo. __________ avrebbe versato a quest’ultimo Euro

30'000.00 perché, secondo __________, questi avrebbe pagato troppo la consolle.

L’imputato

ha contestato di aver architettato i diversi documenti per giustificare la

pretesa da lui avanzata di Euro 150'020.00.

e. Il

25.11.2021 (AI 29) è stato interrogato PI 1.

Il

testimone ha addotto di essere titolare di un’attività di antiquariato e di

commercio di beni antichi. Sarebbe anche stato perito di opere d’arte iscritto

all’albo dei periti di __________. Avrebbe conosciuto __________ nel 2009/2010.

Questi sarebbe stato uno dei collezionisti d’arte più noti in Italia ed a

livello europeo. Avrebbe avuto contatti con __________ anche settimanalmente,

come sarebbe avvenuto con gli altri collezionisti d’arte. Non avrebbe mai

sentito nominare la RE 1.

Avrebbe

effettuato perizie sulla consolle su richiesta di __________. La consolle,

quando sarebbe stata da lui periziata, avrebbe avuto danni sia alla parte in

legno sia alla parte in marmo. Non avrebbe saputo nulla dei motivi per cui la consolle

sarebbe stata danneggiata. Si sarebbe limitato ad effettuare la perizia. Ha

confermato di aver allestito e firmato le dichiarazioni 12.12.2014 e 15.10.2020.

Avrebbe effettuato la seconda perizia su richiesta di __________. Non avrebbe

saputo le ragioni di questa seconda perizia. Sarebbe stato usuale effettuare

più perizie per una medesima persona a distanza di anni in ragione della

fluttuazione del mercato dell’arte. Non sarebbe stato assolutamente possibile

per la consolle riacquistare il valore da lui periziato nel 2014. PI 1

avrebbe ricordato di aver valutato la consolle nel 2014 presso un

restauratore di __________ (__________). Per quanto concerneva la perizia del

2020, non avrebbe visionato la consolle perché gli sarebbe stato chiesto

di attualizzare il suo valore. In relazione ai motivi per cui il valore della consolle

nel 2020 sarebbe diminuito ad Euro 20'000.00-30'000.00 rispetto a quanto da lui

periziato nel 2014 (danno pari al 33%-50% del valore iniziale), il teste ha

sostenuto che nel periodo 2014-2020 si sarebbe accentuato il divario tra i

grandi collezionisti d’arte ed i “semplici” investitori. Ciò che sarebbe

stato decisivo sarebbe stato lo stato di conservazione di un’opera, la sua

integrità, rispetto alla bellezza dell’opera in sé. L’integrità dell’opera sarebbe

divenuta l’elemento decisivo.

L’unica

condizione richiesta quale perito sarebbe stata l’indicazione del numero a lui

riconducibile nel registro dei periti ed esperti di antichità, ciò che sarebbe

avvenuto nel caso concreto per entrambe le perizie (sarebbe stata irrilevante

l’intestazione degli atti).

Il

teste ha indicato di riconoscere come suo lo scritto 21.10.2021 (trasmesso al

Ministero pubblico dal legale di __________ il 27.10.2021, AI 26). Sarebbe

stato pagato per entrambe le perizie con il pagamento della perizia del 2014

(se non c’era un vero e proprio riesame dell’opera, ma solo una valutazione

economica dell’opera, non sarebbe stata emessa una nuova fattura).

PI

1 avrebbe rivisto la consolle nel 2015 presso lo studio di restauri __________

di __________, insieme a __________. Sarebbe capitato spesso di andare con lui

a visionare opere.

f. Con

decreto 27.4.2022 (AI 43) il procuratore pubblico ha comunicato l’imminente

chiusura dell’istruzione prospettando l’abbandono del procedimento e fissando

un termine per eventuali istanze probatorie e di indennità per ingiusto

procedimento.

g. Con

istanze 16/17.5.2022 (AI 49) e 17/18.5.2022 (AI 50) la RE 1 ha domandato

l’assunzione di alcune prove.

__________,

da parte sua, non ha presentato istanze.

h. Con

esposto 23/24.6.2022 la RE 1 ha denunciato PI 1 per titolo di falsa

testimonianza e falsità in documenti.

La

denunciante ha ipotizzato il reato di falsa testimonianza in relazione alle

dichiarazioni di PI 1 rese il 20.6.2022 durante la sua audizione testimoniale

nell’ambito della causa civile OR.2021.18, promossa da __________ nei di lei

confronti.

Il

denunciato avrebbe dichiarato: “Io ho visionato la consolle dopo la sua

rottura e prima del relativo restauro presso dei restauratori a __________. Non

ricordo precisamente dove visionai la consolle e il relativo marmo, mi sembra

in due posti diversi. In seguito ho visto la consolle dopo l’avvenuto restauro.”

Queste affermazioni sarebbero state in contrasto con la relazione peritale

12.12.2014 dello stesso PI 1 [“dopo aver esaminato la consolle (…)”] e

con le dichiarazioni rese da altri nel procedimento civile.

La

RE 1 si è costituita accusatrice privata nel procedimento.

L’esposto

è stato registrato come inc. MP 2022.5814.

i. Con

decreto 29.7.2022 (ABB 1188/2022) il magistrato inquirente ha abbandonato il

procedimento a carico di __________.

Il

pubblico ministero, ricordati segnatamente la denuncia 2/3.3.2021, le

dichiarazioni a verbale di __________ (deceduto nel dicembre 2021), di __________

e di PI 1 e gli atti prodotti dalle parti nel corso del procedimento, esposto

il diritto applicabile, ha concluso per l’assenza di indizi dei reati

ipotizzati.

Per

quanto concerneva lo scritto 6.10.2015 di __________ (doc. P), il procuratore

pubblico ha evidenziato che, se era vero che __________ durante il suo

interrogatorio davanti alla polizia aveva in un primo momento dichiarato di

negare di aver mai allestito e sottoscritto tale atto, era anche vero che immediatamente

dopo aveva precisato che, come era prassi in quegli anni, non escludeva la

possibilità che una sua segretaria avesse provveduto a scrivere ed a firmare a

suo nome in sua assenza. Egli non era stato tuttavia in grado di indicare chi

fosse l’ipotetica segretaria. __________, da parte sua, aveva negato di aver

mai dettato tale scritto a terze persone rispettivamente aveva precisato che

l’aumento dell’importo riguardante il danno era dovuto alla fluttuazione del

mercato dell’arte, divenuto nel tempo sempre più selettivo. In ogni caso, il

doc. 3 allegato al verbale 19.10.2021 di __________ conteneva un’email

16.10.2015, ore 17:34, in cui __________ faceva espressamente riferimento al

suo scritto del 6.10.2015. Si doveva pure considerare la dichiarazione

allestita da __________ il 7.9.2021, inviata alla Pretura, in cui egli aveva

confermato di aver dato disposizione alla segretaria di redigere e firmare lo

scritto 6.10.2015, trovandosi in vacanza in quel periodo. Il fatto che non ci

fosse alcuna indicazione di un rapporto di rappresentanza era irrilevante in

considerazione di quanto esposto.

Non

era quindi possibile imputare a __________ il reato di falsità (materiale) in

documenti in relazione al doc. P, non potendo escludere, con la dovuta

certezza, che __________ avesse effettivamente acconsentito a che una sua

segretaria firmasse in sua vece, come d’altronde confermato da lui. Non era

data neppure una falsità ideologica. Nel doc. P si era fatto riferimento

soltanto alla percentuale del 50%, e non ad un altro importo tra il 33% ed il

50%, ciò che non poteva essere considerato come un elemento comprovante la

falsità di tale documento perché era stata solo considerata la percentuale più

alta e nulla di più. In ogni caso tale dichiarazione non sarebbe rientrata nei

documenti considerati nell’ambito della falsità ideologica, non ricoprendo

alcuna particolare credibilità dettata dalla legge o dal ruolo di __________.

PI

1, sentito il 25.11.2021 quale teste e dunque con l’obbligo di dire la verità,

aveva confermato di aver allestito e sottoscritto i doc. Q e AA, spiegando che

l’aumento del danno menzionato nella seconda dichiarazione era dovuto al fatto

che negli anni si era accentuato il divario tra grandi collezionisti d’arte ed

i semplici investitori. Non c’era quindi alcun elemento che permettesse di

affermare che il doc. AA fosse una falsa dichiarazione.

Per

il magistrato inquirente, non era emerso alcun elemento serio e concreto che

potesse far propendere per la tesi secondo cui il doc. V fosse stato

confezionato per dimostrare la perdita di valore della consolle. __________

aveva dichiarato di aver fissato il valore dell’opera in Euro 30'000.00 in base

alla seconda perizia di PI 1. Agli atti c’erano inoltre tre perizie redatte da

distinte case d’asta in cui il valore era stato fissato in quel range.

Dagli atti risultava che __________ aveva effettivamente provveduto a

bonificare a favore di __________ la somma di Euro 30'000.00. Non c’erano

pertanto sufficienti elementi che potessero far ritenere che il doc. V,

tacciato di falso, fosse stato effettivamente confezionato unicamente per

rafforzare la propria posizione in ambito civile. Anche questo accordo non

poteva in ogni caso essere considerato quale falso ideologico, non avendo tale

documento alcuna forza probatoria accresciuta.

In

questa situazione, impregiudicato l’esito della vicenda dal profilo

civilistico, ne discendeva che dagli atti non emergessero sufficienti elementi

per ritenere che __________ avesse allestito e prodotto nell’ambito del

procedimento civile documenti falsi e che quindi avesse tentato, nell’ambito

del procedimento civile, di ingannare il giudice per ottenere un giudizio a lui

più favorevole.

j. Con

ulteriore pronuncia 29.7.2022 (NLP 2331/2022) il procuratore pubblico ha

decretato il non luogo a procedere in ordine all’esposto 23/24.6.2022

presentato nei confronti di PI 1.

Il

magistrato inquirente, citati la denuncia e gli articoli di legge applicabili,

ha concluso che non fossero dati i presupposti dei reati.

PI

1, durante la sua deposizione 20.6.2022, a prescindere dalla soggettiva

interpretazione della denunciante, si era limitato a confermare di aver visto

in due occasioni la consolle, ovvero dopo la rottura e prima del

restauro presso dei restauratori di __________, precisando tuttavia di non

ricordarsi la data ed i luoghi in cui ciò era avvenuto. Egli non aveva pertanto

mai comunicato alcun luogo specifico in cui si sarebbe recato per visionare la

parte in marmo dell’opera; men che meno aveva fatto riferimento ai luoghi in

uso a __________. Non si poteva dunque escludere che PI 1 avesse visionato la consolle

prima che la stessa, o quantomeno la parte in marmo, venisse trasportata dal

marmista __________. Quest’ultimo si era limitato ad indicare di ricordare che nessuno

aveva fatto visita presso i suoi locali per visionare la consolle, nulla

di più. Oltretutto, considerati gli anni trascorsi dal danneggiamento, non era

certamente sorprendente il fatto che PI 1 non ricordasse esattamente dove,

quando e quante volte avesse visionato l’opera dopo tale evento. Le

dichiarazioni di __________ presentavano incongruenze con quanto affermato,

sempre in sede civile, da __________. Non si poteva partire dalle dichiarazioni

di __________ per imputare al denunciato reati penali.

Per

il pubblico ministero, dagli atti non era possibile affermare che PI 1 avesse

intenzionalmente dichiarato il falso.

k. Con

gravame 12/16.8.2022 (inc. 60.2022.221) la RE 1 postula che sia annullato il

decreto di abbandono, sia ordinata la riapertura dell’istruzione per i reati di

truffa processuale e di falsità in documenti e sia fatto ordine al procuratore

pubblico di interrogare i restauratori __________ e __________ (come persone

informate sui fatti), PI 1 (come imputato), __________ (come imputato) e __________

e di procedere con ogni altro atto.

La

reclamante, rammentati i fatti, adduce che con riferimento al doc. P il magistrato

inquirente sarebbe incorso in un errato ed inesatto accertamento dei fatti. Tale

documento costituirebbe un falso materiale. La firma sarebbe totalmente

difforme rispetto a quella apposta sugli altri documenti sottoscritti da __________.

__________ non avrebbe mai prodotto la prova dell’invio per raccomandata di

tale scritto, che la RE 1 non avrebbe mai ricevuto. Il pubblico ministero non

avrebbe mai richiesto l’esibizione dell’originale del doc. P. Risulterebbe in

assoluta malafede il fatto che il doc. P prenderebbe in considerazione unicamente

il 50% del valore che, se si dovesse aggiungere alle spese di restauro indicate

sempre nel doc. P, porterebbe ad un danno pari ad Euro 97'250.00, ma in ogni

caso non ad Euro 150'020.00.

Sarebbe

estremamente significativo che __________, che non avrebbe dovuto avere tante

segretarie (circostanza nemmeno accertata dal Ministero pubblico), non avrebbe

riconosciuto lo scarabocchio come la firma della sua segretaria. Nella

dichiarazione 7.9.2021 __________ avrebbe ritrattato quanto detto in precedenza.

Nel doc. P non verrebbe indicato alcun rapporto di rappresentanza né il nome

leggibile della segretaria. Sarebbe chiaro che detto atto non sarebbe stato

firmato da __________ o dalla sua segretaria su suo incarico. Un atto a cui

avrebbe fatto riferimento __________, sentito in sede civile, sarebbe del 2018

e riporterebbe chiaramente il rapporto di rappresentanza per procura. Non si

tratterebbe del doc. P, che sarebbe del 2015. Da tale contraddizione

emergerebbe in tutta la sua gravità la condotta illecita dell’imputato.

Con

riferimento alle dichiarazioni di PI 1, la reclamante asserisce che da due

audizioni 20.6.2022 nella causa civile risulterebbe che la parte lignea della consolle

sarebbe stata portata da un restauratore (__________) e che la parte superiore

in marmo sarebbe stata portata da un altro restauratore (__________). PI 1

sarebbe quindi caduto in contraddizione quando avrebbe detto di aver valutato

la consolle dopo averla visionata, intendendo con ciò tutta la consolle,

e non solo una parte. Egli dunque, non avendo mai visionato la parte marmorea,

non avrebbe potuto periziarla né nel 2014 né nel 2020. Da qui il reato di falsa

testimonianza a suo carico e, pure, in quanto perito iscritto all’albo dei

periti di __________, di falso ideologico (doc. AA e Q). Per la reclamante, si

ipotizzerebbe ragionevolmente che sia stato __________ a chiedere all’amico PI

1 di redigere le “relazioni” sul valore della consolle.

Il

doc. V presenterebbe forti indizi di un falso ideologico. __________ non

sarebbe altri che l’avvocato penalista italiano di __________ (condannato a __________

a tre anni di carcere per false dichiarazioni nell’ambito del procedimento di voluntary

disclosure). La permuta sarebbe stata creata ad hoc per giustificare

uno scambio materiale di opere che, di fatto, non sarebbe mai avvenuto. Non ci

sarebbe alcun tracciamento finanziario.

L’utilizzo

dei documenti falsi fonderebbe una truffa processuale.

l. Con

ulteriore gravame 12/16.8.2022 (inc. 60.2020.220) la RE 1 chiede che sia

annullato il decreto di non luogo a procedere e sia ordinata l’apertura

dell’istruzione nei confronti di PI 1 per il reato di falsità in documenti e di

falsa testimonianza.

La

reclamante afferma che questa impugnativa sarebbe complementare al suo gravame

contro il decreto di abbandono. I due reclami si inserirebbero nella medesima

vicenda. Riproduce quindi anzitutto le considerazioni di cui al suo reclamo

contro il decreto di abbandono. Aggiunge poi, sui reati ipotizzati a carico di PI

1, che il 25.11.2021, nel procedimento penale inc. MP 2021.1769, egli avrebbe

affermato: “(…)

ricordo di aver valutato nel 2014 la consolle presso

un restauratore di __________, __________. Per quanto concerne la perizia del

2020 non ho visionato la consolle poiché mi era stato chiesto di attualizzare

il valore della stessa.”. Secondo le audizioni testimoniali, la parte

lignea sarebbe stata portata dal restauratore (__________), mentre la parte in

marmo sarebbe stata portata da un diverso restauratore (__________). L’imputato,

non avendo mai visionato la parte marmorea della consolle, non avrebbe

potuto periziarla nel 2014 o nel 2020. Da qui la sua falsa testimonianza per

aver affermato “(…)

ricordo di aver valutato nel 2014 la consolle

presso un restauratore di __________, __________. Per quanto concerne la

perizia del 2020 non ho visionato la consolle poiché mi era stato chiesto di

attualizzare il valore della stessa” (verbale 25.11.2021, p. 4). Egli si

sarebbe reso responsabile anche del reato di falso ideologico per la stesura

delle sue valutazioni di cui ai doc. Q e AA in quanto “perito iscritto

all’albo dei periti di __________”. Sarebbe stato falso quanto affermato

dall’imputato (“Io ho visionato la consolle dopo la sua rottura e prima del

relativo restauro presso dei restauratori a __________. Non ricordo

precisamente dove visionai la consolle e il relativo marmo, mi sembra in due

posti diversi. In seguito ho visto la consolle dopo l’avvenuto restauro.”)

[verbale 20.6.2022 nella causa civile]. __________ avrebbe infatti sostenuto, in

sede civile, che “nessuno è venuto a visionarla mentre questa era da lui per

il restauro”.

m. Delle

ulteriori argomentazioni e delle repliche, così come delle osservazioni e delle

dupliche, si dirà – se necessario – in seguito.

in diritto

Considerandi

1.

Gli

inc. 60.2022.220 e 60.2022.221 sono congiunti nel giudizio – in applicazione

dell’art. 30 CPP – in considerazione dei medesimi fatti e delle analoghe

censure, motivazioni e richieste dei reclami.

2.

2.1.

Giusta

gli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP un decreto di non luogo a procedere (art.

310.

cpv. 1 CPP) rispettivamente di abbandono (art. 319 ss. CPP) può essere

impugnato mediante reclamo.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

2.2

I

gravami, inoltrati il 12.8.2022 contro i decreti di abbandono e di non luogo a

procedere 29.7.2022, notificati al legale della RE 1 il 3.8.2022, sono tempestivi

(siccome presentati nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 322

cpv. 2 CPP) e – anche – proponibili (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 2.

ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK

StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J.

KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).

2.3

2.3.1

In

applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono

legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).

L’interesse

giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un

pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 475

consid. 2.9.; decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018

del 12.3.2019 consid. 2.2.)] implica che il ricorrente sia personalmente,

direttamente (DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.; decisioni

TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.)

e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO –

M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81

consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – N.

SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).

Un

mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP

(decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).

2.3.2

2.3.2.1

La

RE 1, titolare dei beni giuridici tutelati dall’art. 146 CP (decisione TF

1B_554/2021 del 6.6.2022 consid. 4.2.; BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C.

RIEDO, 4. ed., vor

art. 137 CP n. 19 ss.) e dall’art. 251 CP (decisione

TF 6B_554/2021 del 6.6.2022 consid. 4.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP

n. 73; BSK Strafrecht II – M. BOOG, op.

cit., vor

art. 251 CP n. 5 s.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M.

PIETH / L. ERNI, 4. ed., art. 251 CP n. 1), accusatrice privata, è legittimata

a reclamare secondo l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente

protetto all’annullamento o alla modifica dei decreti di abbandono

rispettivamente di non luogo a procedere, che hanno negato l’esistenza dei citati

reati ipotizzati, che l’avrebbero lesa personalmente, direttamente ed

attualmente.

2.3.2.2

Per

quanto concerne l’ipotizzato reato di falsa testimonianza, si rileva che l’art.

307.

CP tutela anzitutto l’interesse collettivo e tende quindi principalmente a

salvaguardare in un processo l’accertamento dei fatti dall’influenza di prove

personali false e a difendere in tal modo gli interessi dell’amministrazione

della giustizia e il suo funzionamento (decisione TF 6B_140/2022 del 9.5.2023

consid. 3.3.2.). Esso protegge secondariamente, e non soltanto in maniera

indiretta, i diritti delle parti al processo, di modo che la parte può essere

considerata lesa; la lesione tocca nondimeno essenzialmente i diritti di

procedura della parte (decisione TF 6B_140/2022 del 9.5.2023 consid. 3.3.2.; BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY,

op. cit., art. 307 CP n. 5; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M.

SCHULTZE, op. cit., art. 307 CP n. 1). Una

persona è considerata danneggiata soltanto se i suoi interessi privati sono

effettivamente colpiti dalla falsa testimonianza: deve esporre in che misura i

suoi interessi privati siano effettivamente toccati dall’atto litigioso,

affinché il suo danno appaia la conseguenza diretta dell’atto denunciato

[decisione TF 1B_304/2020 del 3.12.2020 consid. 3.2.; DTF 123 IV 184 consid.

1c); BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M.

POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 81]. Se la falsità concerne fatti non influenti sulla

decisione del giudice (art. 307 cpv. 3 CP), non vengono pregiudicati interessi

privati: non può esserci un danneggiato (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M.

POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 81). Qualora

il litigio all’origine della denuncia penale non sia ancora terminato

[definitivamente (decisione TF 1B_649/2012 dell’11.9.2013 consid. 3.3.)], non

si può tuttavia sapere se la pretesa falsa dichiarazione potrebbe avere una

qualsiasi influenza sullo stesso: a questo stadio si tratta di semplici

congetture (decisione TF 6B_1144/2018 del 6.2.2019 consid. 3.). Il reato in

questione non è di conseguenza idoneo a ledere direttamente l’interessato nei

suoi diritti giuridicamente protetti in difetto di legame diretto tra il

contestato reato e l’implicito pregiudizio addotto.

In

ragione, come si vedrà, dell’esito del procedimento, può nondimeno restare

irrisolta la questione inerente alla legittimazione della reclamante a

presentare il gravame contro il decreto di non luogo a procedere in relazione

al reato di falsa testimonianza.

2.4

Le

esigenze di forma e motivazione dei reclami sono rispettate.

3.

Il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere

è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309

cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico)

sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali

(art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a

procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) oppure quando non si giustifica di

rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art. 310

cpv. 1 lit. c CPP).

Il

reclamo contro il decreto di abbandono è accolto, segnatamente, in presenza di

sufficienti indizi di reato tali da giustificare la promozione dell’accusa

(art. 319 cpv. 1 lit. a CPP) oppure se (contrariamente al giudizio del

procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (art.

319.

cpv. 1 lit. b CPP).

Si

ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7

cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può

essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve

fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo

senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del

reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado

circa altra conclusione che merita approfondimento.

4.

4.1.

La

RE 1 ipotizza anzitutto il reato di falsità in documenti giusta l’art. 251

cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o

ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito

profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa

dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un

documento suppositizio, o attesta o fa attestare in un documento,

contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo

di inganno, di un tale documento (BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art.

251.

CP n. 1 ss.)] in relazione ai doc. P, AA e V, allegati all’istanza di

conciliazione promossa da __________ (atti allegati al doc. A, annesso alla

denuncia, AI 1).

4.2

Il

reato reprime la falsificazione di un documento (falso materiale) e la

redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico).

4.2.1

Nel

primo caso, l’art. 251 CP esige che il documento falsificato sia un titolo ai

sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP, ossia uno scritto destinato ed atto a provare un

fatto di portata giuridica e quindi destinato ed atto a provare il fatto falso.

Un documento è falso quando il suo vero estensore non coincide con l’autore

apparente rispettivamente quando l’atto fa sorgere l’apparenza che esso derivi

da un’altra persona rispetto all’autore effettivo (decisione TF 6B_52/2022 del

16.3.2023

consid. 4.1.3.; BSK

Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 2 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M.

PIETH / L. ERNI, op. cit., art. 251 CP n. 3).

Esistono

nondimeno situazioni in cui il fatto di firmare con un altro nome non

costituisce un falso. Non si ha, di principio, un titolo falso se l’autore

firma con un nome altrui con l’accordo, esplicito e preventivo, di questa

persona (DTF 132 IV 57 consid. 5.1.2.; decisioni TF 6B_721/2021 del 22.12.2021

consid. 1.3.; 6B_1151/2014 del 16.12.2015 consid. 3.2.). E questo anche nei

casi di rappresentazione detta nascosta: l’autore apparente del titolo coincide

con l’autore reale, ovvero il rappresentato, che vuole il titolo in merito alla

sua esistenza ed al suo contenuto (“Geistigkeitstheorie”; DTF 132 IV 57

consid. 5.1.2.; decisioni TF 6B_721/2021 del 22.12.2021 consid. 1.3.; 6B_1151/2014

del 16.12.2015 consid. 3.2.); restano riservati i casi di documenti che devono

essere redatti personalmente (DTF 132 IV 57 consid. 5.1.2.; decisione TF

6B_1151/2014 del 16.12.2015 consid. 3.2.).

4.2.2

Nel

caso del falso ideologico, la norma penale va applicata restrittivamente: la

cosiddetta “menzogna scritta” trascende in reato solo dove, dal profilo

oggettivo, il documento goda di particolare credibilità grazie al valore che la

legge gli conferisce o per la qualità della persona che lo ha redatto, ovvero

unicamente se il documento possiede un’accresciuta capacità persuasiva perché

il falso presenta garanzie oggettive della verità del contenuto (decisione TF

6B_52/2022 del 16.3.2023 consid. 4.1.3.; BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 64 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M.

PIETH / L. ERNI, op. cit., art. 251 CP n. 6 ss.).

4.2.3

Si

tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente (BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art.

251.

CP n. 181).

4.3

4.3.1

La

reclamante sostiene che il doc. P costituirebbe un falso materiale perché la

firma asseritamente apposta da __________ non sarebbe la sua e, parimenti, un

falso ideologico perché quanto indicato nello scritto 6.10.2015 non

corrisponderebbe alla realtà.

4.3.2

Il

doc. P – intestato alla __________ ed indirizzato alla RE 1, datato 6.10.2015 –

riporta il seguente testo: “Oggetto: danno consolle in legno intagliato e

dorato con piano in broccatello di __________ metà XVIII secolo cm. 205x95x95.

La presente per contestare la lettera ricevuta da __________ e datata 2/7/2015

nella forma e nel contenuto. Il mandato per il magazzinaggio è stato conferito

da __________ solo alla spett.le RE 1 di __________, quindi non possiamo

accettare nessuna proposta di rimborso proveniente dalla __________ a noi

sconosciuta. Vi abbiamo da tempo esibito tutta la documentazione comprovante il

danno da noi subito e valutato in euro 97.250,00, così suddiviso: Perizia del

dott. PI 1 che attesta il danno nel 50% del valore della consolle quindi Euro

82.500

Fattura __________ srl per restauro piano in marmo della consolle per

Euro 6.250,00 Fattura __________ srl per il restauro della cassa contenente la

consolle per Euro 2.770,00 Fattura __________ per restauro della consolle per

Euro 6.000,00 Nostro malgrado dobbiamo ritenere la ditta RE 1 la sola

responsabile del danno da noi subito e vi invitiamo a procedere al rimborso di

quanto dovutoci espletando tutte le azioni che riterrete più opportune.

Cordiali saluti. __________.” Segue una firma illeggibile.

4.3.3

4.3.3.1

Si

è detto che, interrogato il 22.4.2021, __________ (deceduto nel dicembre 2021)

ha anzitutto affermato che la __________. sarebbe stata una società panamense

domiciliata presso il suo studio, di proprietà di __________, che egli avrebbe

amministrato/gestito quale fiduciario. Non avrebbe mai visto il doc. P. La

firma non sarebbe stata la sua. Avrebbe saputo che __________ avrebbe scritto

una lettera di questo tenore per annunciare i danni alla RE 1. Non avrebbe

assolutamente saputo che avrebbe messo il suo nome; non l’avrebbe mai

autorizzato a scrivere una lettera con il suo nome. __________, sempre nel

corso di questa audizione, ha nondimeno aggiunto che ci sarebbe potuta essere

stata la possibilità che la lettera fosse stata scritta dalla sua segretaria,

su dettatura di __________ e che lei avesse firmato in vece di __________ in

sua assenza. Sarebbe stata consuetudine un tal modo di agire [“Un cliente

chiamava in ufficio perché doveva mandare una lettera in modo urgente a nome

della fiduciaria o a nome della società che gestiva il mio studio. A quel punto

chi era presente, anche in mia assenza, scriveva la lettera e sottoscriveva

dove c’era il mio nome.” (p. 3)]. A suo dire, questo modo di procedere

sarebbe occorso spesso con __________.

Ora,

che effettivamente la lettera possa essere stata firmata dalla segretaria di __________

in sua assenza, così come da lui ipotizzato, sembra essere confermato

dall’email 16.10.2015, ore 17:34, indirizzata alla RE 1 (e per lei a __________),

del seguente tenore: “Buonasera, in relazione alla vostra mail e relativo

allegato, siamo a ribadire quanto evidenziato con lettera del 6 ottobre 2015.

Rimaniamo in attesa di un appuntamento con il sig. __________. Cordiali saluti.

__________.” (doc. 3, allegato al verbale 19.10.2021 di __________, AI 17).

Il fatto che in tale email __________ faccia esplicito e chiaro riferimento ad

uno scritto 6.10.2015 indirizzato alla RE 1 lascia invero manifestamente

intendere che lo scritto in questione sia stato redatto ed inviato alla RE 1.

La

circostanza che la RE 1, nel gravame, ometta del tutto di prendere posizione

sulla citata email è invero significativo.

Il

fatto che la firma apposta sullo scritto non fosse di __________, ma

verosimilmente della sua segretaria, non ha valenza penale.

Si

è infatti esposto che, secondo la giurisprudenza, non si ha un falso se

l’autore firma con il nome di un’altra persona, con l’accordo di quest’ultima,

e questo anche nei casi di rappresentazione nascosta: l’autore apparente del

documento coincide allora con l’autore reale, ossia il rappresentato, che vuole

il documento, sia riguardo alla sua esistenza, sia riguardo al suo contenuto.

Il

fatto che, nello scritto, si sia omesso di indicare che esso era firmato in

rappresentanza di __________ (menzionando segnatamente “per procura” o “per

ordine”) non è dunque rilevante.

In

tale situazione, la circostanza che il procuratore pubblico non avrebbe mai richiesto

l’esibizione del doc. P originale è ininfluente.

4.3.3.2

Sull’ipotizzato

falso ideologico, si ricorda che la “menzogna scritta” trascende in

reato solo dove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare

credibilità grazie al valore che la legge gli conferisce o per la qualità della

persona che lo ha redatto.

Nella

fattispecie concreta è manifesto che lo scritto in questione – che la

reclamante taccia di falso nel contenuto – non ha dette caratteristiche: esso

costituisce una semplice allegazione di parte, e come tale soggetto a verifica

e/o a discussione, che non comprova – perché atto facente difetto di

particolare credibilità in forza della legge o della persona che lo ha steso –

che il suo contenuto sia veritiero, ovvero non viziato o simulato. Si tratta

infatti dell’esposizione dei fatti dal punto di vista della __________, ovvero

di una sua presa di posizione in relazione ad un precedente scritto della __________

in merito all’asserito danno ed alla sua quantificazione. Alla __________ ed a __________

non può essere attribuita una particolare posizione di “garante” o di “quasi

garante”, idonea a rendere lo scritto un falso ideologico. Lo scritto non

può dunque godere di particolare credibilità. Questo scritto, in altre parole,

non possiede un’accresciuta capacità persuasiva perché il preteso falso

presenta garanzie oggettive della verità del contenuto.

In

queste circostanze, anche nell’ipotesi in cui il contenuto dello scritto non

sia conforme al vero, questione che può senz’altro restare irrisolta essendo

irrilevante ai fini del procedimento penale, si deve necessariamente concludere

per l’assenza di indizi di colpevolezza per falsità in documenti a carico di __________.

4.4

4.4.1

La

reclamante afferma che il doc. AA sarebbe un falso materiale: la firma

asseritamente di PI 1 non sarebbe la sua, perché difforme da quella apposta su

altri atti da lui sottoscritti.

4.4.2

4.4.2.1

PI

1, interrogato il 25.11.2021, ha addotto di aver allestito e firmato

personalmente la dichiarazione 12.12.2014 di cui al doc. Q e la dichiarazione

15.10.2020

di cui al doc. AA (tutti atti allegati all’istanza di conciliazione,

annessa alla denuncia, AI 1). Così come pure l’ulteriore scritto 21.10.2021, in

cui confermava di avere redatto e firmato gli scritti 12.12.2014 e 15.10.2020

(AI 26).

Ciò

che è sufficiente per negare indizi di reato. La firma sul doc. AA è peraltro

del tutto identica alla sua firma apposta su altri atti (cfr. doc. Q e AI 26),

fatto che sostanzia la predetta conclusione.

4.4.2.2

PI

1.

si sarebbe reso responsabile anche del reato di falso ideologico per la

stesura delle sue valutazioni di cui ai doc. Q e AA in quanto “perito

iscritto all’albo dei periti di __________”.

Il

fatto che PI 1 sarebbe un “perito iscritto all’albo dei periti di __________”

non conferisce tuttavia agli atti di cui ai doc. Q ed AA particolare

credibilità per la qualità della persona che li ha redatti. Si rileva infatti –

richiamando per analogia il reato di falsa perizia di cui all’art. 307 CP – che

perito ai sensi di detta disposizione è soltanto colui che viene nominato in

tale veste da un giudice oppure da un procuratore pubblico (BSK Strafrecht II –

V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 307 CP n. 13), ritenuto che un rapporto

scritto di un perito privato non ha particolare valenza probatoria (BSK

Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 307 CP n. 13). Di modo che

quanto indicato da PI 1 nei due atti sopra ricordati costituisce una mera allegazione

di parte, e come tale soggetta a verifica e/o a discussione.

4.4.3

4.4.3.1

La

RE 1 imputa inoltre a PI 1 il reato di falsa testimonianza giusta l’art. 307

cpv. 1 CP [secondo cui è punito chiunque come testimonio, (…) in un

procedimento giudiziario, fa sui fatti della causa una falsa deposizione, (…)

(BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 307 CP n. 5 ss.)].

A

suo giudizio, PI 1 avrebbe detto il falso per aver affermato “(…)

ricordo

di aver valutato nel 2014 la consolle presso un restauratore di __________, __________.

Per quanto concerne la perizia del 2020 non ho visionato la consolle poiché mi

era stato chiesto di attualizzare il valore della stessa” (verbale

25.11.2021) rispettivamente “Io ho visionato la consolle dopo la sua rottura

e prima del relativo restauro presso dei restauratori a __________. Non ricordo

precisamente dove visionai la consolle e il relativo marmo, mi sembra in due

posti diversi. In seguito ho visto la consolle dopo l’avvenuto restauro.”

(verbale 20.6.2022 nella causa civile).

4.4.3.2

Ora,

come a ragione ritenuto dal magistrato inquirente, PI 1, nel corso del suo

interrogatorio 20.6.2022, ha addotto di avere visto in due occasioni la consolle,

ovvero dopo la rottura e prima del restauro presso dei restauratori di __________,

precisando tuttavia di non ricordarsi la data ed i luoghi in cui ciò era

avvenuto. Egli non aveva pertanto mai comunicato alcun luogo specifico in cui

si sarebbe recato per visionare la parte in marmo dell’opera. Non si poteva

dunque escludere che PI 1 avesse visionato la consolle prima che la

stessa, o quantomeno la parte in marmo, venisse trasportata dal marmista __________.

Il

fatto che __________ abbia addotto che nessuno sarebbe andato da lui a

visionare la consolle non è sufficiente per fondare indizi di

colpevolezza a carico di PI 1 per quanto da lui asserito nel corso delle

audizioni. Le dichiarazioni di __________ presentano peraltro incongruenze con

quanto affermato, sempre in sede civile, da __________, di modo che non si può

partire dalle dichiarazioni di __________ per imputare al denunciato reati

penali. Come ritenuto dal pubblico ministero.

Dai

fatti sono del resto trascorsi tanti anni, per cui è ragionevole che gli

interrogati, PI 1 compreso, non riescano a ricordare precisamente gli

spostamenti della consolle rispettivamente delle sue componenti

(marmoree e lignee) e che, tra le varie dichiarazioni, ci siano discrepanze.

Dalle quali nondimeno nulla di particolare si può dedurre in capo ad indizi di

reato.

4.5

4.5.1

La

reclamante ritiene un falso ideologico il doc. V, con cui __________ ed __________

avrebbero stipulato la permuta della consolle con un quadro. Il loro

valore sarebbe stato stimato in Euro 60'000.00. L’atto sarebbe stato costruito

nel suo contenuto. Esso avrebbe infatti indicato la data del 29.10.2020, con

obbligo di versare il pagamento convenuto entro il 31.12.2020, ossia dopo poco

meno di un mese dalla ricezione del giudizio 12.11.2020 ed a due settimane dopo

il suo passaggio in giudicato. La costruzione della permuta sarebbe stato un

mezzo per dimostrare, in modo artificioso, la perdita di valore della consolle

e l’esborso economico a carico di __________.

4.5.2

Con

il doc. V, di data 29.10.2020, __________ ed __________, premesso che il

5.4.2017

essi avevano posto in essere la permuta della consolle con un

quadro e che avevano convenuto al momento del trasferimento delle opere che

esse avessero un valore di Euro 60'000.00 ciascuna, si sono accordati che __________

versasse alla controparte Euro 30'000.00 a saldo e stralcio di ogni

contestazione presente e futura. E questo perché, secondo il doc. V, dopo la

permuta erano emersi problemi conservativi della consolle più importanti

di quelli già noti alle parti.

4.5.3

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale un contratto in forma scritta

semplice, anche se simulato, non realizza un falso ideologico: esso non dimostra

infatti, di principio, che le dichiarazioni concordi di volontà corrispondano

alla reale volontà delle parti [decisione TF 6B_1270/2021 del 2.6.2022 consid.

4.1.4.; BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n.

156]. La redazione di un contratto dal falso contenuto può

costituire un falso ideologico soltanto se esistono delle garanzie speciali che

le dichiarazioni concordanti delle parti corrispondano alla loro reale volontà;

è necessario che il contraente si trovi in una posizione di quasi garante

rispetto alla vittima (DTF 146 IV 258 consid. 1.1.1.; decisione TF 6B_1270/2021

del 2.6.2022 consid. 4.1.4.).

4.5.4

Il

contenuto del contratto di cui al doc. V, anche nell’ipotesi in cui fosse

falso, come sostenuto dalla reclamante, costituirebbe una semplice bugia che,

secondo la giurisprudenza, non ha rilevanza penale. A __________ ed a __________,

parti al contratto, non può infatti essere attribuita una particolare posizione

di “garante” o di “quasi garante”, idonea a rendere il contratto un

falso ideologico. Si tratta di un mero contratto tra privati, senza un valore

probatorio accresciuto, senza una particolare capacità di convincere e senza

una speciale garanzia di veridicità.

Il

fatto che __________ sarebbe l’avvocato penalista italiano di __________ non

muta questa conclusione: nell’ambito del contratto egli ha manifestamente agito

quale privato.

5.

5.1.

La

reclamante ipotizza poi il reato di truffa [secondo cui è punito chiunque, per

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una

persona affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma

subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al

patrimonio proprio o altrui (art. 146 cpv. 1 CP) (BSK Strafrecht II – S. MAEDER

/ M.A. NIGGLI, op. cit., art. 146 CP n. 41 ss.)] in relazione al fatto che gli

atti tacciati di falso sarebbero stati prodotti in giudizio a comprova di

un’istanza di conciliazione obbligatoria per dimostrare la veridicità di una

pretesa pecuniaria valutata in Euro 150'020.00.

5.2

La

truffa processuale è un caso particolare di truffa. Essa consiste

nell’ingannare con astuzia il tribunale al fine di determinarlo a rendere una

decisione (materialmente sbagliata) pregiudizievole al patrimonio della controparte

o di terzi (DTF 122 IV 197 consid. 2.; decisione TF 6B_807/2021 del 7.6.2022

consid. 4.1.2.).

5.3

Si

è detto nei considerandi precedenti che dall’incarto non emergono indizi di

colpevolezza in relazione agli atti tacciati di falso dalla reclamante (doc. P,

AA, V), che __________ aveva prodotto in allegato all’istanza di conciliazione nell’ambito

della causa da lui promossa nei suoi confronti davanti al pretore.

In

queste circostanze, ritenuto che il reato è ipotizzato con riferimento alla

presentazione dei predetti atti, si deve concludere per l’assenza di indizi di

colpevolezza del reato di truffa processuale.

6.

6.1.

La

reclamante postula l’assunzione di alcune prove, segnatamente l’audizione dei

restauratori __________ e __________, di PI 1, di __________ e di __________.

6.2

Giusta

l’art. 139 cpv. 1 CPP per l’accertamento della verità le autorità penali si

avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze

scientifiche e l’esperienza. Questa norma concretizza i principi della libera

valutazione delle prove ex art. 10 cpv. 2 CPP (decisione TF 6B_1029/2016 del

27.4.2017

consid. 2.4.) e della verità materiale ex art. 6 cpv. 1 CPP (le

autorità penali, per il postulato inquisitorio, accertano d’ufficio tutti i

fatti rilevanti per il giudizio, riguardo al reato e all’imputato) [decisione

TF 6B_789/2019 del 12.8.2020 consid. 2.3.] (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH,

op. cit., art. 139 CPP n. 1).

Il principio inquisitorio giusta l’art. 6 CPP non

obbliga nondimeno l’autorità penale ad assumere d’ufficio oppure su richiesta [tempestiva e nella forma corretta (decisione

TF 6B_941/2019 del 14.2.2020 consid. 2.3.)]

delle parti (art. 107 cpv. 1 lit.

e CPP) mezzi di prova qualora – in

considerazione di quanto già agli atti – giunga al convincimento che gli

ulteriori mezzi di prova non muterebbero il suo giudizio: può procedere ad un

apprezzamento anticipato delle prove secondo l’art. 139 cpv. 2 CPP (decisione

TF 6B_182/2022 del 25.1.2023 consid. 1.2.; BSK StPO – S. GLESS, op. cit., art. 139 CPP n. 31 ss.,

n. 48 ss.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 139

CPP n. 3).

6.3

Per i motivi alla base dei decreti di abbandono e di

non luogo a procedere e di questo giudizio, si poteva/può rinunciare senza

incorrere in arbitrio ad esperire ulteriori prove (segnatamente a procedere ai

postulati interrogatori), che non avrebbero potuto/potrebbero manifestamente mutare

l’esito del procedimento.

7.

7.1.

Si

ricorda infine che per la decisione se emanare un decreto di non luogo a

procedere o un decreto abbandono vale il principio in dubio pro duriore,

riconducibile al principio della legalità

(art. 5 cpv. 1 Cost. e 2 cpv. 2 CPP in relazione con gli art. 310 cpv. 2, 319

cpv. 1 e 324 CPP; decisione TF 6B_1177/2022 del 21.2.2023 consid. 2.1.) [principio che deve tenere presente anche la

giurisdizione di reclamo (decisione TF 6B_475/2020 del 31.8.2020 consid. 2.2.1.)],

che comporta che un decreto di non luogo

a procedere o di abbandono non possa essere pronunciato se non quando appaia

chiaramente che i fatti non sono punibili o le condizioni per il perseguimento

non sono date. L’istruzione deve essere aperta e l’accusa di principio promossa

(nella misura in cui non entri in linea di conto un decreto di accusa) quando

una condanna appaia più verosimile che un’assoluzione. Se le probabilità di

assoluzione e di condanna sono equivalenti, si impone la promozione dell’accusa,

in particolare se il reato perseguito è grave.

7.2

Per

le ragioni sopra indicate, la probabilità che in un’eventuale continuazione

dell’istruzione emergano indizi di colpevolezza o che gli imputati siano

condannati davanti al giudice di merito è esigua, per non dire nulla. I decreti

non ledono il citato principio.

8.

I

decreti di abbandono e di non luogo a procedere sono confermati.

9.

I

reclami, per quanto ricevibili, sono respinti. La tassa di giustizia e le spese

sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP). Lo

Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a __________ ed a PI 1

un’adeguata indennità (art. 436 cpv. 1 e 429 cpv. 1 lit. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Gli inc. 60.2022.220 e 60.2022.221 sono congiunti nel

giudizio.

2. 2.1.

Il

reclamo 12/16.8.2022 (inc. 60.2022.221), per quanto ricevibile, è respinto.

2.2.

La

tassa di giustizia di CHF 1'500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

1'550.-- (millecinquecentocinquanta), sono poste a carico della RE 1, __________.

Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a __________, __________,

CHF 1'000.-- (mille) a titolo di indennità.

3. 3.1.

Il

reclamo 12/16.8.2022 (inc. 60.2022.220), per quanto ricevibile, è respinto.

3.2.

La

tassa di giustizia di CHF 1’000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

1’050.-- (millecinquanta), sono poste a carico della RE 1, __________. Lo Stato

della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a PI 1, __________, la somma di

CHF 700.-- (settecento) a titolo di indennità.

4. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

5. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera