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Decisione

60.2022.222

Reclamo contro il decreto di non luogo a procedere. legittimazione. truffa. truffa processuale. coazione. denuncia mendace. sviamento della giustizia. violazione dell'obbligo di motivazione (il PP non si è espresso su una fattispecie). NLP integralmente annullato (principio ne bis in idem)

12 maggio 2023Italiano41 min

esposto datato 5.11.2020 (pervenuto al Ministero pubblico il 17.11.2020) la __________,

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.222

Lugano

12 maggio 2023/mr

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola

Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Daniela

Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 12/16.8.2022 presentato

da

RE 1

patr. da: PR 1

contro

il decreto di non luogo a procedere

3.8.2022 (NLP __________) emanato dal procuratore pubblico Daniele Galliano

nell’ambito del procedimento dipendente da sua denuncia 26.7.2022 contro ignoti

e contro l’avv. PI 1, __________, per titolo di tentata truffa, tentata

coazione, denuncia mendace e sviamento della giustizia (inc. MP __________);

richiamate le osservazioni 29/30.8.2022 dell’avv.

PI 1, concludenti per la reiezione del gravame;

richiamata inoltre la replica

9/12.9.2022 di RE 1, che persiste nelle domande presentate con il reclamo;

rilevato infine che il 19/22.8.2022 il

procuratore pubblico ha trasmesso l’incarto MP __________ senza formulare

osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Con

esposto datato 5.11.2020 (pervenuto al Ministero pubblico il 17.11.2020) la __________,

con sede a __________ [una Start-up che si

occupa in particolare dello sviluppo di un software e di una piattaforma

on-line tramite la quale si destina un importo di denaro all’acquisto di

traffico telefonico internazionale per gestire in modo automatizzato l’acquisto (cfr. AI 1 – doc. 2, p. 3)] ha sporto denuncia penale

nei confronti degli organi formali o di fatto, attuali o passati della RE 1, con

sede a __________ [il cui scopo è la

consulenza organizzativa e gestionale e il marketing in ogni ambito economico

ed in particolare in quello telematico e delle telecomunicazioni, la

progettazione, il commercio e la distribuzione segnatamente di prodotti e

soluzioni elettroniche e nell’ambito delle telecomunicazioni, il trading e la

rivendita di connettività internet, di traffico telefonico, di dati e

accessori, il noleggio di computer e apparecchiature per telecomunicazioni come

pure l’assunzione, la concessione e lo sfruttamento di marchi e licenze o

know-how industriale (cfr. estratto RC)],

segnatamente nei confronti di __________, __________ e __________, per titolo

di truffa in relazione ad un rapporto contrattuale esistito tra le due società che

riguardava la fornitura di traffico telefonico.

Il

procedimento penale (inc. MP __________) è sfociato nel decreto di non luogo a

procedere 27.5.2021 emanato dal procuratore pubblico Claudio Luraschi, il quale

è giunto alla conclusione che nel caso concreto non erano dati gli elementi

costitutivi del reato di truffa e che la fattispecie, così come era stata

esposta dalla denunciante, rivestiva carattere puramente civilistico, e meglio come

indicato nel NLP __________.

Il

decreto, non essendo stato impugnato, è regolarmente cresciuto in giudicato.

b. Il

26.7.2022 la RE 1 ha a sua volta sporto denuncia penale nei confronti dei “membri

di organi dirigenti” della __________, ma anche della __________, con sede

a __________ [che si occupa in particolare

dell’acquisto, della vendita, della gestione, dell’intermediazione e

dell’erogazione di ogni prodotto e servizio legato alla telefonia,

all’informatica ed all’elettronica a livello internazionale (cfr. estratto RC)], così come della __________, __________,

per titolo di tentata truffa, coazione, denuncia mendace e sviamento della

giustizia, reati asseritamente commessi a __________, __________ ed in altre

località svizzere ed estere, nel periodo compreso tra gennaio 2019 e giugno

2021.

La RE 1 ha in particolare affermato che

dal mese di gennaio 2019 la __________ (tramite __________) le avrebbe proposto

“… una compravendita di traffico telefonico, in base alla quale __________

acquistava direttamente da __________ e poi rivendeva alla __________” (cfr.

AI 1, p. 4).

La RE 1, “per asseriti motivi tecnici”,

sarebbe stata coinvolta nell’operazione con il ruolo di “società passante”,

“... nel senso che il traffico telefonico proveniente da __________ sarebbe

dovuto pervenire alla RE 1, la quale poi lo avrebbe ritrasferito alla __________,

che a sua volta per finire lo avrebbe rivenduto alla __________ (cfr. schema

sub doc. 29)” (cfr. AI 1, p. 4).

Il ricavato/l’utile delle tre società sarebbe

stato tra il 5% e il 6% del valore del traffico telefonico prospettato, mentre che

per la RE 1 sarebbe stato previsto un margine dello 0.5% (stante il suo ruolo

di “società passante”).

Nell’ambito dell’operazione, la __________

avrebbe incassato USD 1’142'000.00 dalla __________, che però avrebbe

corrisposto soltanto la somma di USD 656'000.00 alla RE 1 “… trattenendo

nelle proprie disponibilità la differenza, che non è mai pervenuta a favore dei”

suoi “conti correnti …” (cfr. AI 1, p. 4).

Da parte sua la RE 1 avrebbe sempre

versato a __________ gli importi ricevuti da __________, trattenendo il 0.5%

del margine previsto.

Nel corso del 2019 la __________ avrebbe

cessato di riversare alla RE 1 il denaro ricevuto da __________. A fronte di

ciò sarebbero stati richiesti i report del traffico telefonico (allegati alle

fatture per legge), che però non sarebbero mai stati prodotti, inducendo la

denunciante a ritenere che non sarebbe mai avvenuto un effettivo traffico

telefonico (di cui essa ignorerebbe il movente).

La __________ avrebbe poi avviato “…

una serie di iniziative a carico di RE 1 per incassare il proprio accredito (recte

credito), corrispondente al saldo delle fatture emesse…”, dapprima con diverse

diffide e poi con l’inoltro di un’istanza di conciliazione dinanzi alla Pretura

di __________, chiedendo la sua condanna al pagamento dell’importo di CHF

456’475.58 (cfr. AI 1, p. 4).

Non avendo le parti trovato alcun

accordo, il 13.10.2020 il Pretore ha rilasciato a __________ l’autorizzazione a

procedere in via civile ex art. 209 CPC per far valere le proprie pretese.

Nel frattempo vi sarebbero state ancora numerose

trattative tra la RE 1 (che avrebbe anche cercato di ottenere una garanzia

dalla __________) e la __________, così come uno scambio epistolare con

minaccia di denuncia e di blocco degli averi intestati alla stessa RE 1 (cfr.

doc. 17, doc. 18 e doc. 19). A seguito di ciò, sarebbe stata inoltrata una

denuncia il 17.11.2020 da __________ sfociata nel decreto di non luogo a

procedere 27.5.2021 (NLP __________). Ciononostante la __________, per il

tramite del suo patrocinatore, avv. PI 1, avrebbe “… continuato a mantenere

la sua pressione, minacciando denuncia penale anche in Italia…” (cfr. AI 1,

p. 6).

La RE 1 avrebbe scoperto soltanto in un

secondo tempo l’esistenza di uno stretto rapporto di collaborazione

professionale/commerciale tra la __________ e la __________. Quest’ultima

società si sarebbe impegnata a fornire dei servizi a __________ come indicato

nel contratto di servizio (cfr. doc. 26) e nelle e-mail (cfr. doc. 27 e doc. 28).

Pure la __________ sarebbe stata coinvolta nel circuito di traffico telefonico

e di flussi finanziari, circostanza comprovata dallo scritto 3.12.2018 da lei trasmesso

ad un istituto bancario (cfr. doc. 9). Questi documenti comproverebbero che le

tre società non avrebbero operato “… in modo completamente distinto ed

indipendente l’una dall’altra, poiché tutte concorrevano al medesimo risultato,

ossia a far circolare il traffico telefonico in partenza da __________ e a

destinazione della stessa __________. Quando però il flusso finanziario da __________

perveniva a __________, quest’ultima lo ha interrotto in gran parte, in modo

che RE 1 non fu più in grado di procedere ai pagamenti delle fatture emanate da

__________. Di conseguenza, __________ fu in grado di far nascere nei confronti

di RE 1 il credito che ha fatto valere mediante la suddetta istanza di

conciliazione davanti alla Pretura di __________-__________ (doc. 14) e

successivamente mediante la suddetta denuncia penale presentata al Ministero

Pubblico del Cantone Ticino (doc. 20)” (cfr. AI 1, p. 7).

A prima vista, la __________ ne avrebbe

tratto un vantaggio diretto, trattenendo il saldo sui pagamenti di __________,

anziché di riversarlo a favore di RE 1.

Le tre società avrebbero agito in concorso,

comprovato dal fatto che __________ avrebbe proceduto legalmente soltanto nei

confronti di RE 1, e non delle altre due società, “… di cui conosceva

benissimo il coinvolgimento sia a livello dell’asserito traffico telefonico,

sia a livello dei flussi finanziari” (cfr. AI 1, p. 7).

Secondo la denunciante “… il mancato

riversamento del … saldo da parte di __________ in danno di RE 1 rientra in un

circuito predisposto fra le società __________, __________ e __________, così

da fare in modo che i fondi in circolazione venissero ripartiti tra le 3

società suddette, per di più generando un credito contabile a carico di RE 1”

(cfr. AI 1, p. 8).

Le diffide, l’avvio di un procedimento

civile presso la Pretura di ____________________ e la denuncia penale inoltrata

al Ministero pubblico del Canton Ticino a carico di RE 1 costituirebbero un’indebita

pressione con lo scopo di ottenere il pagamento di un credito infondato.

Sarebbero dunque dati i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di tentata

coazione ex art. 181 CP.

La __________, con l’inoltro della

denuncia penale contro RE 1, avrebbe agito anche ai sensi dell’art. 303 CP

(denuncia mendace) e dell’art. 304 CP (sviamento della giustizia).

L’acquisizione della relativa

documentazione bancaria presso diversi istituti di credito, come pure l’audizione

“dei gerenti pro tempore di RE 1“, potrebbero ulteriormente comprovare la

sussistenza del concorso tra le tre società denunciate e “… il carattere preordinato

delle attività descritte…” nell’esposto penale, mentre che la “… perquisizione

degli uffici della Mival e della Teracomm permetterà di sequestrare documenti,

contratti, fatture, su supporto cartaceo e/o informatico” (cfr. AI 1, p. 9

e 10).

c. Con

decisione 3.8.2022 (NLP __________) il procuratore pubblico Daniele Galliano ha

decretato il non luogo a procedere in ordine all’esposto penale 26.7.2022.

Il

magistrato inquirente, dopo aver riassunto i fatti, ha dapprima precisato di

aver esteso il procedimento penale anche all’avv. PI 1, avendo egli allestito

la denuncia penale e redatto gli scritti, in particolare con riferimento ai doc.

23 e doc. 24, qualificati dalla denunciante come un tentativo illecito di ottenere un credito, richiamando al proposito

la giurisprudenza del Tribunale federale.

Ha

poi ritenuto che l’esposto penale sarebbe scarsamente motivato e non sempre

chiaro riguardo ai reati ipotizzati, in particolare con riferimento al motivo

per il quale la RE 1 abbia deciso di denunciare anche gli organi di __________ e di __________, dal momento che la denuncia e le

iniziative giudiziarie presentate a suo carico e da lei qualificate come

illecite sarebbero state avviate soltanto da __________.

Quo

alla tentata truffa ha ritenuto che questa ipotesi di reato non sarebbe stata

minimamente sostanziata dalla denunciante.

Nella

misura in cui la denuncia si riferiva alla causa civile promossa da __________,

a suo giudizio sarebbe applicabile il reato di tentativo di truffa processuale,

che presuppone “… un inganno astuto al Tribunale, che fa sì che quest’ultimo

si pronunci in sfavore della controparte… con un giudizio materialmente

sbagliato…”, che però nel caso concreto non sarebbe dato, avendo la __________

“… semplicemente esposto la sua versione dei fatti” (cfr. NLP __________,

p. 4).

Ha

altresì aggiunto che dagli allegati della causa civile non risulterebbe alcun

tentativo di ottenere un illecito profitto, “… Perlomeno, il carattere

“illecito” non appare manifesto” (cfr. NLP __________, p. 4).

Circa il reato di coazione in relazione

al fatto che le diffide scritte, le iniziative giudiziarie di carattere civile

presso la Pretura di __________, così come l’esposto penale del 17.11.2020 di __________

sarebbero stati utilizzati quali mezzi di pressione indebiti per ottenere il

pagamento di un credito infondato, il magistrato inquirente ha rilevato (

richiamando una sentenza della CARP e dell’Alta Corte), che “… reiterati

atti di causa nella misura in cui costituiscono un uso ordinario delle

possibilità giudiziarie messe a disposizione dal nostro ordinamento giuridico,

non configurano né il reato di coazione, né (eventualmente) quello di

estorsione…. Ne consegue che già solo per questo motivo, il reato di coazione

non appare (assolutamente) realizzato” (cfr. NLP __________, p. 5).

Ha poi aggiunto che la RE 1, assistita

da un legale, avrebbe reagito difendendosi sia dopo aver ricevuto le diffide,

ma anche in sede civile e penale, rilevando parimenti che la denuncia di __________

è sfociata in un decreto di non luogo a procedere. Non ha dunque compreso “…

in che modo si avrebbe un mezzo di pressione illecito”, considerato come il

legale si sarebbe ad ogni modo limitato a tutelare gli interessi della società

e dunque non vi sarebbe “… stato alcun eccesso” (cfr. NLP __________, p.

5 e 6).

Per quanto concerne il reato di

sviamento della giustizia ha esposto che nel caso in disamina non sarebbero

dati i presupposti “… in quanto – a ben leggere la denuncia – l’ipotesi è

che __________ __________ abbia sporto denuncia contro RE 1, pur sapendo che i

suoi organi fossero innocenti, per provocare contro di essi apertura di un

procedimento penale (AI 1, pag. 8). Tale ipotesi verrà esaminata unicamente

sotto il profilo dell’art. 303 CP. D’altra parte, trattandosi di una lex

specialis, l’art. 303 CP prevale sull’art. 304 CP …” (cfr. NLP __________, p.

6).

Nemmeno il reato di denuncia mendace (per

il quale sarebbero eventualmente stati lesi __________, __________ e __________,

ma non la RE 1, poiché non danneggiata direttamente) potrebbe trovare

applicazione in relazione alla denuncia, “… ben strutturata con

documentazione a supporto”, presentata il 17.11.2020 da __________ e

archiviata “solo per motivi giuridici”, ossia “… perché il mancato

pagamento di un debito non era costitutivo del reato di truffa” (cfr. NLP __________,

p.7). La tesi secondo la quale __________ abbia voluto (fin dall’inizio)

presentare la denuncia pur sapendo che i denunciati fossero innocenti sarebbe

dunque insostenibile.

d. Con

il presente gravame la RE 1 chiede di annullare il decreto di non luogo a

procedere 3.8.2022 (NLP __________) e di ordinare al pubblico ministero di

procedere all’istruttoria ai sensi dell’art. 309 CPP a carico dei membri degli

organi dirigenti delle società __________, __________ e __________ per le

ipotesi di reato indicate nella denuncia penale datata 26.7.2022, di acquisire

diversa documentazione bancaria, di interrogare i gerenti pro tempore di RE 1,

così come di procedere alla perquisizione degli uffici della __________ e della

__________, nonché al sequestro di documenti, contratti e fatture.

La

reclamante censura la violazione del diritto (compreso l’eccesso/l’abuso del

potere di apprezzamento), l’accertamento inesatto/incompleto dei fatti e anche

l’inadeguatezza (errato apprezzamento).

Critica

anzitutto l’operato del magistrato inquirente, poiché avrebbe dovuto “… chiedere

chiarimenti invece di precipitarsi a fucilare su due piedi una denuncia penale

motivata e corredata da numerosi documenti probatori” (cfr. doc. CRP 1, p.

4).

Ciò

“… avrebbe permesso preliminarmente di far luce sul fatto che l’ipotesi di truffa

è riferita al tentativo di truffa processuale menzionato nel considerando 6, ma

non è affatto limitata a questa ipotesi. Infatti nella denuncia penale si

spiega con dettagli supportati dai relativi mezzi di prova, come sia stato

architettato un sistema tale per cui una delle Società coinvolte dovrebbe aver

conseguito un indebito profitto mettendo in atto un sistema di cui la Società

denunciante è stata soltanto vittima. A questo riguardo il Decreto di non luogo

(a procedere) è silente proprio perché, erroneamente, ha considerato

soltanto l’ipotesi di truffa processuale” (cfr. doc. CRP 1, p. 4).

Con

riferimento al reato di tentata truffa processuale ritiene che l’argomentazione

secondo la quale “il carattere “illecito” non appare manifesto” (punto 6

del NLP) sarebbe contraria al principio “in dubio pro duriore”, bastando

degli indizi per l’apertura di un procedimento penale (cfr. doc. CRP 1, p. 4).

Il

magistrato inquirente avrebbe inoltre “… analizzato la qualifica giuridica

di coazione esclusivamente riguardo ai “reiterati atti di causa”, ignorando

invece come sia stata proferita la minaccia di denuncia penale da inoltrarsi

non soltanto in Svizzera ma anche in Italia” (cfr. doc. CRP 1, p. 5).

Sarebbe

pure infondato quanto esposto al punto 11 del decreto impugnato, essendo stato

violato l’obbligo di avviare d’ufficio un procedimento penale per sviamento

della giustizia rispettivamente di denuncia mendace, e ciò indipendentemente

dal fatto che la denunciante sia stata lesa o meno dai reati.

Sarebbe

poi inammissibile “…, sulla base soltanto del contenuto di una denuncia

penale, concludere riguardo all’assenza di una circostanza fattuale di

accertamento impossibile per un soggetto giuridico privato e comunque anche

difficile per il Ministero Pubblico, ossia “l’intenzione di sporgere denuncia

pur sapendo che le persone denunciate fossero innocenti”. Poiché sussistono gli

indizi di questa intenzione, incombeva al Ministero Pubblico e incombe tuttora

all’Autorità giudiziaria penale indagare anche a questo proposito” (cfr. doc. CRP 1, p. 5).

Il

pubblico ministero, in virtù del principio “in dubio pro duriore”,

avrebbe dovuto acquisire i mezzi di prova elencati nell’esposto penale.

L’inadeguatezza,

l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento del procuratore pubblico sarebbero

pure dimostrati dal fatto di aver esteso la denuncia penale a carico dell’avv. PI

1, di aver omesso di procedere alle analisi che gli incombevano in merito ai reati

perseguibili d’ufficio e di aver modificato l’esame della denuncia contro

ignoti e non contro le persone espressamente indicate nella denuncia, che

appartengono agli organi dirigenti delle tre società coinvolte.

e. Nelle

sue osservazioni l’avv. PI 1 chiede la reiezione del gravame e la conferma

della decisione impugnata. Evidenzia che, per il corretto apprezzamento della

fattispecie, si dovrebbe tenere conto anche del decreto di non luogo a

procedere 27.5.2021 (NLP __________).

__________

sarebbe creditrice di RE 1. Le fatture emesse e le prestazioni ivi connesse non

sarebbero mai state contestate. RE 1 si limiterebbe a negare il pagamento con

motivazioni varie, peraltro difficili da riassumere. Le parti, per mesi,

avrebbero discusso di un accordo transattivo, invano.

__________

avrebbe “… sempre considerato la fattispecie come penalmente rilevante: sa

che altre parti sono nella sua stessa condizione e rimane convinta che la

controparte, sin dall’inizio dei rapporti commerciali, era intenzionata, a

partire da un certo momento, a non ottemperare ai propri obblighi contrattuali”

(cfr. doc. CRP 4, p. 1).

__________

avrebbe “… banalmente messo in atto tutte le iniziative ritenute

proporzionate in vista del recupero del credito (esecuzioni, tentativo di

conciliazione, denuncia penale)” (cfr. doc. CRP 4, p. 2).

L’agire

della società non avrebbe alcuna rilevanza penale: le sue comunicazioni

sarebbero state sempre misurate, le esecuzioni corrispondevano al credito vantato

nei confronti di RE 1 e la denuncia penale sarebbe scaturita da una sua valutazione

legittima.

Il

magistrato inquirente avrebbe correttamente indicato che “… l’infondatezza

della tesi penale sostenuta da __________ è dovuta a considerazioni di natura giuridica…”,

rilevando ad ogni modo che la “truffa al credito” (fattispecie peraltro molto

particolare) sarebbe difficile da dimostrare dal profilo soggettivo (cfr. doc.

CRP 4, p. 2).

Conclude

affermando che le azioni intraprese non configurerebbero i reati ipotizzati.

Inoltre, “… condividere le tesi avversarie significherebbe precludere ad

ogni creditore la possibilità di avvalersi di normali strumenti giudiziari per

il recupero di quanto dovuto” (cfr. doc. CRP 4, p. 2).

f. In replica la RE 1, persistendo nelle domande

formulate con il reclamo, ritiene in particolare che “… La presente

fattispecie non può essere considerata come una pura e semplice “truffa al

credito”, poiché l’inganno sarebbe “… stato caratterizzato da una serie

di manovre dimostrate dall’inserimento di numerose parti nella catena

commerciale, ciò che altrimenti non si giustificherebbe. L’assunzione dei relativi

mezzi di prova proposti mediante la denuncia permetterà di chiarire come sono

stati concretizzati i fatti descritti nella denuncia penale che è stata oggetto

del decreto di non luogo” a procedere (cfr. doc. CRP 6, p. 2).

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Ai

sensi degli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP un decreto di non luogo a

procedere può essere impugnato mediante reclamo.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata oppure ritardata giustizia

(art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti

(art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c

CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

reclamo presentato da RE 1 contro il decreto di non luogo a procedere 3.8.2022

(NLP __________) è tempestivo e proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M.

HEINIGER, 2. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393

CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK

StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).

1.3

1.3.1

In

applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono

legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).

L’interesse

giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP [che non

presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF

(decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019

consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia

personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid.

4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140

IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021

consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2)

attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna

(StPO Praxis-kommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).

Un

mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP

(decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).

1.3.2

Si

è detto che la legittimazione giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP presuppone,

anzitutto, la qualità di parte al procedimento penale.

Sono

parti, in applicazione dell’art. 104 cpv. 1 CPP, l’imputato (lit. a),

l’accusatore privato (lit. b) e, ancora, il pubblico ministero nella procedura

dibattimentale e nella procedura di ricorso (lit. c).

Ai

sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono

stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (decisione TF 6B_255/2022 del 22.3.2022

consid. 2.2.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP

n. 18 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO

Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario

CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare

del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (decisione TF 6B_1115/2021 del 21.3.2022 consid. 3.1.;

DTF 146 IV 76 consid. 2.2.1.; 145 IV 491 consid. 2.3.; 141 IV 380 consid.

2.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M.

POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21; ZK

StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2).

L’aspetto centrale è la lesione diretta degli

interessi giuridicamente protetti dell’interessato (messaggio 21.12.2005

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1076).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è infatti irrilevante

l’esistenza di un pregiudizio ai sensi del diritto civile (decisioni TF

1B_261/2017 del 17.10.2017 consid. 3.; 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.;

DTF 145 IV 491 consid. 2.4.2.; BSK

StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 22; ZK StPO –

V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 4a).

Se

il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (per es. vita e

integrità personale, patrimonio, onore), leso è il titolare del bene giuridico

protetto dalla norma. In caso di violazione di norme penali che proteggono

interessi collettivi, è da considerare leso colui che è tutelato dal reato

anche solo in via secondaria. Se però interessi privati sono pregiudicati

soltanto indirettamente da reati che proteggono solo interessi collettivi,

l’interessato non può essere reputato danneggiato (decisione TF 1C_51/2020 del 19.10.2020 consid. 1.2.; DTF 145 IV 491 consid. 2.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,

art. 115 CPP n. 21).

Il

danneggiato (art. 115 CPP) che dichiara espressamente di partecipare al

procedimento con un’azione penale oppure civile è considerato accusatore

privato giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7 e

art. 118 CPP n. 2 ss.), che ex art. 104

cpv. 1 lit. b CPP è parte al procedimento (decisione TF 6B_496/2015 del

6.4.2016

consid. 1.1.; BSK

StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 104 CPP n. 14 ss.).

1.3.3

Il

reato di truffa giusta l’art. 146 CP [secondo cui chiunque, per procacciare a sé

o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando

cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore

inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui (BSK

Strafrecht II – S. MAEDER / M.A. NIGGLI, op. cit., art. 146 CP n. 9 ss.)]

tutela il patrimonio. Nei reati contro il patrimonio (art. 137 ss. CP) leso è,

di regola, il titolare dei beni giuridici tutelati (BSK Strafrecht II – M.A.

NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor

art. 137 CP n. 19 ss.), ovvero il

titolare (der Inhaber) dei valori patrimoniali lesi (decisione TF 6B_562/2021

del 7.4.2022 consid. 3.3.1.; DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op.

cit., art. 115 CPP n. 56).

La

RE 1, accusatrice privata, è dunque legittimata a reclamare giusta l’art. 382

cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto alla modifica o

all’annullamento del decreto di non luogo a procedere 3.8.2022 che ha negato

l’esistenza del reato di tentata truffa (art. 146 cpv. 1 CP in relazione con

l’art. 22 CP), che le avrebbe cagionato un danno personale, diretto ed attuale.

1.3.4

La

reclamante, in sede di denuncia, ha pure invocato il reato di tentata coazione

giusta i combinati art. 22 cpv. 1 CP [secondo cui chiunque, avendo cominciato

l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato

o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione di

un reato può essere punito con pena attenuata (BSK Strafrecht I – G. JENNY, op.

cit., art. 22 CP n. 1 ss.)] e 181 CP [secondo cui è punito chiunque, usando

violenza o minaccia di grave danno contro una persona o intralciando in altro

modo la libertà di agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un

atto (BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 181 CP n. 5 ss.)],

poiché a suo dire “… Le diffide scritte, le iniziative giudiziarie di

carattere civile presso la Pretura di Mendrisio-Sud, nonché la denuncia penale

dapprima minacciata e poi concretizzata presso il Ministero Pubblico del

Cantone Ticino, costituiscono atti di indebita pressione finalizzata ad

ottenere il pagamento di un credito infondato” (cfr. AI 1, punto 32. p. 8).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale il bene giuridico protetto dall’art. 181 CP è la libertà d’azione,

ovverossia la libera formazione e il libero esercizio della volontà (DTF 141 IV

I consid. 3.1.1. e la giurisprudenza ivi citata). L’Alta Corte ha precisato che

ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 CC la volontà di una persona giuridica si esprime

attraverso i suoi organi. Il suo cpv. 2 prevede che gli organi obbligano la

persona giuridica così nella conclusione dei negozi giuridici, come per effetto

di altri atti. Se ne deduce che la legge riconosce alle persone giuridiche la

capacità di formare ed esprimere una volontà attraverso i propri organi e di agire

di conseguenza. Ne discende che la libera formazione e il libero esercizio

della volontà di una persona giuridica deve essere tutelata (allo stesso modo

di quella di una persona fisica) dall’art. 181 CP. Una persona giuridica, lesa

nella libera formazione o nel libero esercizio della sua volontà, deve pertanto

essere considerata danneggiata dal reato di coazione. Essa può quindi

costituirsi accusatrice privata se ha espressamente dichiarato la propria

intenzione di partecipare al procedimento con un’azione civile o penale (DTF

141.

IV I consid. 3.2.2.).

Si

ha dunque che nel caso in disamina la RE 1 è legittimata a reclamare ex art.

382.

cpv. 1 CPP in relazione al reato di cui all’art. 181 CP nella misura in cui

è stata lesa nella libera formazione o nel libero esercizio della sua volontà,

in modo tale da subire un danno personale, diretto ed attuale.

1.3.5

Per quanto concerne il reato di denuncia

mendace ex art. 303 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque denuncia

all’autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli

sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, o in altro

modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una

persona che egli sa innocente (BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op.

cit., art. 303 CP n. 8 ss.)] ipotizzato dalla reclamante si ricorda che la denuncia

del 17.11.2020 è stata sporta da __________ unicamente nei confronti degli

organi formali/di fatto/attuali/passati della RE 1 (__________, __________ e __________)

per titolo di truffa, sfociata nel decreto di non luogo a procedere 27.5.2021

(NLP __________). Ne discende che ad RE 1 non può essere riconosciuta la

legittimazione a censurare il decreto impugnato riguardo a questa imputazione, non

essendo direttamente e personalmente lesa dal reato di cui all’art. 303 CP. Sotto

questo profilo il gravame è irricevibile.

1.3.6

Il

reato di sviamento della giustizia giusta l’art. 304 cifra 1 CP [secondo cui è

punito chiunque fa all’autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che

egli sa non commesso, e chiunque falsamente incolpa, presso l’autorità, sé

medesimo di un atto punibile (BSK

Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 304 CP n. 5 ss.)] tutela l’impregiudicato e non manipolato

funzionamento della giustizia penale nell’interesse di un agire statale

obiettivamente corretto (decisione TF 1B_510/2012 del 16.11.2012 consid. 1.3.; BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op.

cit., art. 304 CP n. 5; PK StGB – M.

PIETH / M. SCHULTZE, 4. ed., art. 304 CP n. 1). Esso protegge di conseguenza unicamente un bene

giuridico collettivo – l’amministrazione della giustizia (die Rechts-pflege) – di

modo che non può esserci una parte danneggiata e, di riflesso, un accusatore

privato (decisione TF 1C_51/2020 del

19.10.2020

consid. 1.2.2. che rinvia alla DTF 86 IV 184 consid. 1; BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op.

cit., art. 304 CP n. 5; cfr., anche, le decisioni di questa Corte 60.2021.292

dell’11.4.2022 consid. 1.3.; 60.2015.370 del 1.2.2016 consid. 3.3.; 60.2013.281

del 4.12.2013 consid. 3.2.2.).

Il reclamo di RE 1, che non può essere riconosciuta come

accusatrice privata in difetto di titolarità del bene giuridico difeso dalla

norma, è pure irricevibile con riferimento all’art. 304 CP.

1.3.7

Giova

ad ogni modo rilevare che nel gravame la reclamante (assistita da un legale)

indica di essersi costituita accusatrice privata ex art. 119 cpv. 2 lit. a CPP

(cfr. doc. CRP 1, p. 2), senza però confrontarsi con la natura legale dei beni

giuridici tutelati dalle norme penali che invoca (dal momento che richiama soltanto

le ipotesi di reato formulate in sede di denuncia) e senza precisare quali sarebbero

gli interessi giuridicamente protetti lesi dall’agire degli organi dirigenti della/e

società da lei denunciata/e, in violazione dell’onere di motivazione che le

incombeva – che concerne anche il presupposto della legittimazione (cfr. TF

1B_339/2016 del 17.11.2016 consid. 2.1.; decisione TPF BB.2016.372 del

21.4.2017

consid. 1.3.) – giusta i combinati art. 396 cpv. 1 CPP (secondo cui i

reclami vanno motivati) e 385 cpv. 1 CPP (le cui lit. a/b prevedono

esplicitamente che devono essere indicati, con precisione, i punti della

decisione che si intendono impugnare e i motivi a sostegno di una diversa

decisione) [cfr. decisione TF 6B_207/2014 del 2.2.2015 consid. 5.2.; cfr. anche

decisione di questa Corte dell’1°.2.2016 consid. 3.2.2., inc. 60.2015.370].

Ciononostante – come si vedrà in seguito

– il decreto impugnato dovrà essere integralmente annullato in considerazione

delle implicazioni del principio ne bis in idem.

2.

Il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere

è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309

cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico)

sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali

(art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a

procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) oppure quando non si giustifica di

rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art. 310

cpv. 1 lit. c CPP).

Si ricorda che l’azione penale – per principio – è

essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal

procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al

sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e

sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa

interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la

dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che

merita approfondimento.

3.

3.1.

Si

è detto che la reclamante critica anzitutto l’operato del magistrato

inquirente, poiché avrebbe ecceduto, in maniera inadeguata, del suo potere di

apprezzamento, per aver deciso di “… estendere l’analisi della denuncia

penale anche nei confronti dell’Avv. PI 1, omettendo invece di procedere ad

effettuare quell’analisi che incombono al Ministero Pubblico riguarda reati

perseguibili d’ufficio“ (cfr. doc. CRP 1, p. 5 ad punto 19.), ma anche per

aver “… addirittura deciso di modificare l’analisi della denuncia penale

considerandola come inoltrata a carico di ignoti e non invece a carico delle

persone denunciate appartenenti agli organi dirigenti delle 3 Società suddette”,

sostenendo parimenti che “Questa decisione è priva di qualsivoglia

motivazione in fatto e in diritto” (cfr. doc. CRP 1, p. 6 ad punto 20.).

3.2

Ora,

nella sua denuncia del 26.7.2022 la RE 1 ha, in effetti, indicato chiaramente come

denunciati i “membri di organi dirigenti delle società seguenti: ”__________ __________,

__________ e __________” (cfr. p. 1) con i loro nominativi, producendo la

documentazione in merito (cfr. AI 1, p. 2 ad punto 4., e doc. 2 per __________;

p. 3 ad punti 5. e 6., e doc. 4 per __________; p. 3 ad punto 7, e doc. 5, doc.

6, doc. 6bis e doc. 7 per __________).

Ciononostante,

nella prima pagina del decreto impugnato, il procuratore pubblico ha indicato “vista

la denuncia sporta da RE 1 in data 26 luglio 2022” contro ignoti e l’avv. PI

1.

per titolo di tentata truffa (art. 146 cpv. 1 CP in relazione con l’art. 22

CP), tentata coazione (art. 181 CP in relazione con l’art. 22 CP), denuncia

mendace (art. 303 cpv. 1 CP) e sviamento della giustizia (art. 304 cifra 1 CP)

[cfr. NLP __________, p. 1].

Nell’esposizione dei fatti egli ha

ad ogni modo considerato che “… A distanza di oltre un anno dal decreto di

non luogo a procedere (e di un

anno e mezzo dall’inoltro della precedente denuncia penale), RE 1 sporge ora

una (contro)denuncia contro IGNOTI, da ricercare negli organi delle società __________,

__________ e __________” per le ipotesi

di reato citate poc’anzi (cfr. NLP

__________ consid. 2. e 3.).

Al

considerando 3. del decreto impugnato ha inoltre precisato i motivi alla base

dell’estensione del procedimento penale a carico dell’avv. PI 1, patrocinatore

di __________, su cui la reclamante peraltro non si esprime.

A fronte di ciò, non appare che il

procuratore pubblico abbia ecceduto nel suo potere di apprezzamento.

Per quanto concerne invece il fatto che il magistrato inquirente ha segnalato “…

che la denuncia penale di RE 1 appare scarsamente motivata e non è sempre

chiaro in che cosa consisterebbero i reati ipotizzati. Soprattutto, non è

chiaro per quale motivo la denunciante ha deciso di denunciare anche gli organi

di __________ e __________, quando invece sia la denuncia penale del 17

novembre 2020 sia le iniziative giudiziarie da lei qualificate come illecite

sono state avviate tutte unicamente da __________. Su questo punto, l’esposto

appare incomprensibile” (cfr. NLP __________ consid. 4.), nell’esame del

merito si terrà conto della censura

sollevata dalla reclamante.

4.

4.1.

4.1.1

Giusta l’art. 146 cpv. 1 CP è punito per truffa

chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con

astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne

conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli

al patrimonio proprio o altrui (BSK Strafrecht II – S. MAEDER / M.A. NIGGLI,

op. cit., art. 146 CP n. 9 ss.).

Un

inganno è astuto giusta questa disposizione se l’autore ordisce un tessuto di

menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente o artifici o rilascia

false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile oppure non

ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla controparte di

verificare o prevede che questa rinuncerà a verificare in virtù di un rapporto

di fiducia particolare; anche in queste ipotesi l’astuzia è nondimeno esclusa

quando la vittima non ha osservato le misure fondamentali e/o elementari di

prudenza, ovvero quando avrebbe potuto proteggersi con un minimo di attenzione

oppure avrebbe potuto evitare l’errore con il minimo di prudenza che si poteva

attendere da lei (cfr. decisione TF 6B_645/2021 del 28.3.2022 consid. 3.1.; BSK

Strafrecht II – S. MAEDER / M.A. NIGGLI, op. cit., art. 146 CP n. 61 ss.; StGB

Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, 4. ed., art. 146 CP n. 7

ss.; A. DONATSCH, Strafrecht III, 10. ed., p. 224 ss.; G. STRATENWERTH / G.

JENNY / F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7. ed., § 15 n. 17 ss.).

Il

reato presuppone inoltre un danno (BSK Strafrecht II – S. MAEDER / M.A. NIGGLI,

op. cit., art. 146 CP n. 152 ss.), che deve essere causato dalla disposizione,

indotta dall’errore, a sua volta indotto dall’inganno astuto. Deve esserci, in

altre parole, un nesso di causalità tra i diversi elementi del reato (StGB

Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 146 CP n.

1/29). Il reato implica che il danno sia cagionato da un atto di disposizione

del danneggiato stesso. Esso è causato direttamente quando è provocato

esclusivamente dal comportamento ingannevole, senza un ulteriore intervento

dell’autore [DTF 128 IV 255 consid. 2.e) aa); 126 IV 113 consid. 3.a); 115 IV

31.

consid. 3.a)].

È

un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente (BSK Strafrecht II – S.

MAEDER / M.A. NIGGLI, op. cit., art. 146 CP n. 261 ss.).

4.1.2

La truffa processuale è un caso

particolare di truffa. Essa consiste nell’ingannare con astuzia il tribunale al

fine di determinarlo a rendere una decisione – materialmente sbagliata –

pregiudizievole al patrimonio della controparte o di un terzo (decisione TF 6B_807/2021, 6B_829/2021, 6B_836/2021,

6B_837/2021 del 7.6.2022

consid. 4.1.2.; DTF 122 IV 197 consid.

2.).

Anche in

questo contesto l’autore deve agire a scopo di indebito profitto. Il carattere

indebito non risulta già solo dalle modalità dell’ottenimento del profitto, ma

piuttosto dal fatto che quest’ultimo è contrario all’ordine giuridico. Non è

quindi indebito il profitto a cui l’autore ha o crede di avere diritto e non

commette di conseguenza una truffa il creditore che ricorre ad un inganno

astuto al fine di ottenere il pagamento di quanto dovutogli. Nell’ambito della

truffa processuale, lo scopo di indebito profitto sussiste qualora l’autore

aspira ad ottenere una decisione che non corrisponde alla situazione giuridica

materiale (decisione TF 6B_1005/2013 del 10.2.2014 consid. 5.1. e dottrina ivi

citata; cfr. anche decisione TF 6B_1022/2019 del 30.10.2019 consid. 3.2.).

4.2

4.2.1

Si è detto che la RE 1

rimprovera al magistrato inquirente di non aver esaminato l’ipotesi di reato di

truffa in merito al fatto che le tre società denunciate (la __________, la __________ e la __________ avrebbero architettato un sistema in cui una

delle società avrebbe conseguito un indebito profitto a scapito della stessa RE

1.

Quest’ultima, nel suo esposto

penale (al quale ha allegato diversa documentazione a sostegno della sua

versione dei fatti), ha in particolare affermato che, nell’ambito

dell’operazione messa in atto (ove il traffico telefonico sarebbe partito dalla

__________ e giunto sempre a quest’ultima società e in cui la RE 1 avrebbe assunto

il ruolo di “società passante”), avrebbe scoperto soltanto in seguito l’agire

in concorso delle tre società. In particolare la __________ avrebbe tratto un vantaggio diretto, trattenendo il saldo

sui pagamenti di __________, anziché riversarlo a favore di RE 1. Le tre

società avrebbero poi fatto in modo di ripartire i fondi in circolazione tra di

loro così da generare un credito contabile a suo carico cagionandole un danno,

e meglio come descritto nella sua denuncia (cfr. AI 1; cfr. anche consid. b in

fatto).

4.2.2

Ora, il magistrato inquirente nel decreto di non luogo

a procedere ha, in effetti, omesso di esprimersi sull’intera operazione finanziaria

messa in atto e sull’agire delle società denunciate rispettivamente dei suoi

organi, di cui RE 1 sarebbe rimasta asseritamente vittima e danneggiata ai

sensi dell’art. 146 CP. In tal modo è stato violato l’obbligo di motivazione,

che impone di menzionare, almeno

brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere in un senso

piuttosto che nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle condizioni di

rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di

impugnazione presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il

controllo (decisione TF 6B_1462/2021 del 1.6.2022 consid. 1.2.1. e riferimenti;

ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 80 CPP n.

2).

Questa

Corte – quale autorità di reclamo (art. 393 cpv. 1 lit. a CPP) – non può trattare la questione quale prima istanza (non

essendosi il magistrato inquirente espresso al riguardo nemmeno in questa sede

con eventuali osservazioni).

Sotto

questo profilo il reclamo deve essere accolto.

4.3

In

merito all’ipotesi di reato di (tentata) truffa processuale la reclamante censura

l’argomentazione del procuratore pubblico secondo cui dagli allegati della

causa civile non risulterebbe alcun tentativo di ottenere un illecito profitto,

o “Perlomeno il carattere “illecito” non appare manifesto” (cfr. consid.

6.

del NLP), poiché contraria al principio “in dubio pro duriore”,

essendo sufficienti degli indizi per l’apertura di un procedimento penale (cfr.

doc. CRP 1, p. 4).

La

reclamante, oltre a non confrontarsi con i presupposti oggettivi e soggettivi

del reato di (tentata) truffa processuale, non indica però quali sarebbero questi

indizi per l’apertura di un procedimento penale a carico di __________ in

relazione alla causa civile, il cui destino non è peraltro noto a questa Corte.

Sia

come sia, dalla documentazione prodotta dalla reclamante con la denuncia

risulta in particolare che con istanza 3.3.2020 la __________ ha domandato alla

Pretura di __________ di fissare un’udienza di conciliazione e, in caso di

mancata conciliazione, il rilascio di un’autorizzazione ad agire nei confronti

di RE 1 con un’azione creditoria, chiedendo in particolare la sua condanna al

pagamento dell’importo di CHF 456'475.58 (oltre interessi), che corrisponderebbe

al saldo di quattro fatture del 2019 rimaste scoperte in relazione al contratto

denominato MUTUAL CARRIER SERVICES AGGREEMENT sottoscritto tra le parti il

1°.3.2019 (cfr. AI 1 – doc. 14).

Il

13.10.2020, in assenza di conciliazione tra le parti, la Pretura di __________,

ha rilasciato a __________ l’autorizzazione ad agire ai sensi dell’art. 209 CPC

(cfr. AI 1 – doc. 15 e doc. 16). Non è dato sapere se la causa sia stata poi

inoltrata o meno entro il termine assegnato dalla Pretura.

Dalle

argomentazioni esposte nella sua istanza civile e dai documenti allegati non

emergono elementi/indizi tali da ritenere che la __________ abbia voluto o

perlomeno tentato di ingannare con astuzia la Pretura allo scopo di ricevere

una decisione che non corrisponde alla situazione giuridica materiale a

pregiudizio di RE 1, avendo semplicemente esposto la sua versione dei fatti per

il recupero del proprio credito (e quindi per ottenere il pagamento di quanto

dovutogli), facendo valere i propri diritti e le proprie pretese.

A fronte di ciò, la conclusione alla

quale è giunto il magistrato inquirente secondo cui nel caso in disamina difetta

il tentativo di ottenere un illecito profitto è condivisibile e corretta.

5.

5.1.

Circa l’ipotesi di reato di coazione ex

art. 181 CP la reclamante ritiene “infondato” il punto 8. del decreto

impugnato, dal momento che il magistrato inquirente avrebbe ignorato che

sarebbe stata “… proferita la minaccia di denuncia penale da inoltrarsi non

soltanto in Svizzera ma anche in Italia” (doc. CRP 1, p. 5).

5.2

In primo luogo non si capisce per quale

motivo le argomentazioni apportate dal magistrato inquirente al punto 8 del

decreto dovrebbero essere infondate per il fatto che egli non si sarebbe

espresso su una fattispecie.

In secondo luogo va ad ogni modo

rilevato che è stata la stessa reclamante (peraltro assistita da uno studio

legale) ad aver omesso, nei considerandi in diritto, di includere nel reato

invocato anche la minaccia di una denuncia penale in Italia [” Le diffide

scritte, le iniziative giudiziarie di carattere civile presso la Pretura di

Mendrisio-Sud, nonché la denuncia penale dapprima minacciata e poi

concretizzata presso il ministero pubblico del Canton Ticino, costituiscono

atti di indebita pressione finalizzata ad ottenere il pagamento di un credito

fondato. Sono quindi riuniti gli elementi costitutivi oggettivi soggettivi del

reato di tentata coazione, punibile in base all’art. 181 CP” (cfr. AI 1,

punto 32. p. 8)].

Va inoltre tenuto presente che nemmeno

per il fatto che al punto 23. della denuncia la reclamante ha indicato che,

nonostante l’emanazione del decreto di non luogo a procedere 27.05.2021, la __________,

per il tramite del suo legale, avrebbe “… continuato a mantenere la sua

pressione, minacciando denuncia penale anche in Italia (… doc. 23) che venne

inviata anche al sig. __________ (doc. 24)”, il pubblico ministero avrebbe

potuto e dovuto dedurre che essa avesse voluto includere anche questa

fattispecie come penalmente rilevante ai sensi dell’art. 181 CP, avendo

precisato che “…. A questa ulteriore pesante quanto ingiustificata minaccia

si reagì mediante lettera datata 8.06.2021 del patrocinatore di RE 1, avv. __________

…” (cfr. AI 1, punto 23. p. 8 e doc. 25 ivi allegato)].

Si è trattato dunque di un semplice scambio

epistolare tra legali, in cui in particolare l’avv. PI 1 si era espresso

soltanto a tutela degli interessi della sua cliente, e nulla più.

6.

Tenuto

conto delle precedenti considerazioni, essendo

stato violato l’obbligo di motivazione (cfr. consid. 4.2.), il magistrato inquirente dovrà esaminare e stabilire

se, come indicato e documentato nell’esposto penale 26.7.2022, gli organi della

__________, della __________ e della __________ hanno assunto un comportamento

di rilevanza penale con riferimento all’intera operazione finanziaria messa in

atto dalle parti coinvolte con il flusso di traffico telefonico, in cui la RE 1

avrebbe subito un danno.

Il decreto di non luogo a procedere deve pertanto

essere integralmente annullato in

considerazione delle implicazioni del

principio ne bis in idem.

Gli

atti sono rinviati al procuratore pubblico per i suoi incombenti ai sensi dei

precedenti considerandi.

7.

Il gravame, per quanto ricevibile, è parzialmente

accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4 CPP). Lo

Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante,

parzialmente vincente, CHF 800.-- a titolo di indennità (art. 436 cpv. 3 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 22, 146, 181, 304 e

305 CP, 385 e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo, per quanto ricevibile, è parzialmente accolto. Di conseguenza:

§ Il

decreto di non luogo a procedere 3.8.2022 (NLP __________) del procuratore

pubblico Daniele Galliano è annullato ai

sensi dei considerandi.

§§ Gli

atti dell’incarto MP __________ sono ritornati al magistrato inquirente per i

suoi incombenti.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 800.-- (ottocento) a titolo di

indennità.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorre

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera