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Decisione

60.2022.229

Reclamo dell'imputato e del terzo aggravato da atti procedurali contro il decreto del procuratore pubblico che ha fatto ordine all'Ufficio del registro di commercio di cancellarli da cariche di società

8 marzo 2023Italiano13 min

sequestro presso l’abitazione di __________ (compagna dell’imputato), segnatamente,

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.229/233

Lugano

8 marzo 2023/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sui reclami 17/18.8.2022 (inc.

60.2022.229) e 19/22.8.2022 (inc. 60.2022.233)

presentati da

RE

1, ,

(inc. 60.2022.229)

e

, ,

(inc. 60.2022.233)

contro

il decreto 10.8.2022 del procuratore pubblico

Daniele Galliano con cui – nell’ambito del procedimento inc. MP 2022.3940

promosso nei confronti di RE 1 per esercizio abusivo della professione di

fiduciario – ha fatto ordine agli Uffici del registro di commercio del Canton

Ticino e del Canton Grigioni di procedere, con effetto immediato, alla loro

cancellazione quali organi di società;

richiamati gli scritti 19/22.8.2022 e

1/2.9.2022 (inc. 60.2022.229) e 8/9.9.2022 (inc. 60.2022.333) del magistrato

inquirente;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Nel

corso del 2022 il procuratore pubblico ha promosso un procedimento penale (inc.

MP 2022.3940) nei confronti di RE 1 per esercizio abusivo della professione di

fiduciario.

b. Interrogato

l’imputato il 24.6.2022 e acquisiti agli atti, in seguito a perquisizione e

sequestro presso l’abitazione di __________ (compagna dell’imputato), segnatamente,

certificati azionari di diverse società, con decreto 10.8.2022 (intitolato “decisione

incidentale”) il magistrato inquirente ha fatto ordine all’Ufficio del

registro di commercio del Canton Ticino di procedere con effetto immediato alla

cancellazione di RE 1 dalla carica di gerente di __________, dalla carica di

amministratore unico di __________ e dalla carica di amministratore unico di __________

e, inoltre, alla cancellazione di __________ dalla carica di amministratrice

unica di __________, dalla carica di cassiera dell’__________ e dalla carica di

direttrice della __________, __________; ha parimenti fatto ordine all’Ufficio

del registro di commercio del Canton Grigioni di procedere con effetto

immediato alla cancellazione di RE 1 dalla carica di membro del consiglio di

amministrazione di __________, dalla carica di membro del consiglio di

amministrazione di __________, dalla carica di segretario di __________ e dalla

carica di membro del consiglio di amministrazione di __________ e, inoltre, alla

cancellazione di __________ dalla carica di membro del consiglio di

amministrazione di __________.

Il

procuratore pubblico ha indicato che l’imputato, sentito il 24.6.2022, aveva

riferito di essere stato assunto da __________, con sede formale a __________,

ma in realtà con uffici operativi a __________, nonostante nessuno avesse

l’autorizzazione cantonale. L’imputato aveva in realtà continuato imperterrito

ad esercitare abusivamente la professione attraverso __________ (di cui era

presidente del consiglio di amministrazione) e __________, venendo assunto al

30%, ma in realtà lavorando in totale autonomia (in particolare per i suoi

clienti).

Dopo

avere ricordato gli art. 1, 3 e 23 LFid, il magistrato inquirente ha esposto

che la polizia aveva svolto una perquisizione presso l’abitazione di __________

il 24.6.2022 allo scopo di riuscire a scoprire se l’imputato fosse (veramente)

azionista oppure detenesse a titolo fiduciario i certificati azionari. In

seguito alla perquisizione erano stati rinvenuti quattro certificati azionari

di __________, due certificati azionari di __________, sei certificati azionari

di __________ e un certificato azionario di __________, oltre al registro degli

azionisti di __________, __________, __________ e __________. Per il pubblico

ministero, dagli atti emergeva che RE 1 non era azionista (per conto proprio)

di nessuna di queste società, ad eccezione di __________, della quale possedeva

1500 azioni. Egli deteneva l’interezza del capitale azionario anche per __________,

__________, __________ e __________, cittadini italiani residenti in Italia.

Al

fine di evitare il persistere di una situazione di illegalità, occorreva fare

ordine all’Ufficio del registro di commercio di procedere alla cancellazione

dalle cariche in seno alle suddette e ad altre società di RE 1 e di __________.

Quest’ultima, ritenuta nel procedimento terza aggravata da atti procedurali, nel

verbale 5.6.2020, reso nel procedimento inc. MP 2014.10746, aveva ammesso di

aver assunto le cariche a titolo fiduciario insieme a RE 1, impegnandosi a dare

immediatamente le dimissioni (proposito vano fino a quel momento).

c. Con

decreto 10.8.2022 (DA 4243/2022) il procuratore pubblico ha posto RE 1 in stato

di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di esercizio

abusivo della professione di fiduciario (caso grave e di recidiva) [“per avere,

nel periodo compreso dal 29 agosto 2020 al 24 giugno 2022, a __________ e in

altre imprecisate località, intenzionalmente esercitato ripetutamente e senza

autorizzazione la professione di fiduciario commercialista, così come definita

dall’art. 3 della Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di

fiduciario, e meglio, per avere, nonostante fosse già stato condannato dal

Ministero pubblico del Canton Ticino mediante il decreto d’accusa del 28 agosto

2020, continuato imperterrito ad esercitare abusivamente la professione sia

attraverso la società __________, di cui egli riveste la carica di Presidente

del Consiglio di amministrazione, sia attraverso la società __________ con sede

a Roveredo, ma in realtà con uffici operativi a __________, e, al fine di

eludere la Legge cantonale, firmando in data 16 luglio 2020 un contratto di

lavoro con __________ dove egli veniva assunto al 30%, ma in realtà lavorando

come indipendente, avendo egli piena autonomia sui suoi clienti e percependo

una percentuale sul fatturato, tenendo i libri contabili per terzi, prestato

consulenza aziendale e rappresentanza fiscale, nonché amministrato, gestito e

ricoperto a titolo fiduciario cariche societarie, e in particolare, per le

società __________ e __________ senza mai richiedere l’autorizzazione ad essere

iscritto all’Albo dei fiduciari.”].

Ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 20'000.00 e al pagamento di tassa

di giustizia e spese.

Con

scritto 17/18.8.2022 l’imputato ha presentato opposizione.

Confermato

il decreto, il magistrato inquirente ha trasmesso gli atti alla Pretura penale

per il dibattimento. Il caso è sub iudice.

d. Con

gravame 17/18.8.2022, completato il 29/30.8.2022 (inc. 60.2022.229), RE 1 impugna il decreto 10.8.2022 (“decisione

incidentale”) inerente all’ordine di cancellazione. Contesta l’accusa di

esercizio abusivo della professione di fiduciario di cui al decreto di accusa

10.8.2022 e quindi le conclusioni del pubblico ministero di cui alla “decisione

incidentale” 10.8.2022, opponendosi all’ordine del procuratore pubblico di

cancellare le sue funzioni iscritte a registro di commercio concernenti diverse

società.

e. Con

gravame 19/22.8.2022, completato il 2/5.9.2022 (inc. 60.2022.233), __________ censura

il decreto 10.8.2022 (“decisione incidentale”) inerente all’ordine di

cancellazione. Indica che le società in Ticino avrebbero avuto un’attività

ridotta e sarebbero in fase di liquidazione. Per la __________, nei Grigioni,

la cancellazione della carica sarebbe stata finalmente iscritta il 10.8.2022.

f. Delle

ulteriori argomentazioni e delle osservazioni si dirà, se necessario per il

giudizio, in seguito in corso di motivazione.

in diritto

Considerandi

1.

Gli

inc. 60.2022.229 e 60.2022.233 sono congiunti nel giudizio – in applicazione

dell’art. 30 CPP – in considerazione dei medesimi fatti e delle analoghe

censure, motivazioni e richieste dei reclami.

2.

2.1.

In

applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,

entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,

in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,

ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui

esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

2.2

I

reclami di RE 1 e di __________ contro il decreto 10.8.2022 sono tempestivi (perché introdotti nel termine di dieci giorni ex art.

396.

cpv. 1 CPP e poi completati nel termine assegnato da questa Corte) e proponibili giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP (decisione TF 1B_255/2022 del 4.11.2022 consid.

2.2.).

2.3

2.3.1

In

applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono

legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).

L’interesse

giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP [che non

presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF

(decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019

consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia

personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid.

4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140

IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021

consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, 2. ed., art. 382 CPP n. 2)

attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna

(StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).

2.3.2

2.3.2.1

RE

1, imputato nel procedimento inc. MP 2022.3940, è legittimato a reclamare

secondo l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto

all’annullamento oppure alla modifica del decreto 10.8.2022, con il quale il

procuratore pubblico ha fatto ordine agli Uffici del registro di commercio di

cancellarlo quale organo di diverse società.

2.3.2.2

__________,

interessata dal decreto 10.8.2022 con il quale il magistrato inquirente ha

fatto ordine agli Uffici del registro di commercio di cancellarla quale organo di

diverse società, terza nel procedimento inc. MP 2022.3940, ossia persona

estranea al reato ipotizzato (decisione TF 6B_1088/2017 del 4.4.2018 consid.

2.; StGB Praxiskommentar – S.

TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, 4. ed., art. 70 CP n. 11), aggravata da

atti procedurali (ex art. 105 cpv. 1 lit. f CPP), è legittimata, giusta i combinati art. 382 cpv. 1 e

105.

cpv. 2 CPP, a contestare la pronuncia 10.8.2022.

2.4

In

considerazione della problematicità e della discutibilità del decreto

impugnato, non si deve essere troppo severi con le esigenze di motivazione dei

reclami. Essi devono essere ritenuti ricevibili.

3.

3.1.

Con

decreto 10.8.2022 il procuratore pubblico ha fatto ordine agli Uffici del

registro di commercio del Canton Ticino e del Canton Grigioni di procedere con

effetto immediato alla cancellazione di RE 1 e di __________ quali organi di

società.

3.2

Il

predetto decreto è problematico e discutibile sotto più aspetti.

3.2.1

Si

deve anzitutto rilevare che il magistrato inquirente ha denominato il citato

decreto 10.8.2022 “decisione incidentale”.

Esso

è nondimeno stato emanato in contemporanea con il decreto di accusa DA

4243/2022 del 10.8.2022, che evidentemente è stato prolato al termine

dell’inchiesta, come peraltro ben risulta anche dal tenore dell’art. 352 cpv. 1

CPP. Una decisione incidentale non può per definizione essere emanata al

termine dell’istruzione.

3.2.2

Il

procuratore pubblico, nel decreto impugnato, non ha menzionato la base legale

su cui ha fondato il suo ordine agli Uffici del registro di commercio. Non si

comprende invero su quali norme il magistrato inquirente abbia basato la

propria competenza ad emanare un tale ordine. La questione non è irrilevante:

qualora egli non fosse competente, il decreto potrebbe essere nullo.

3.2.3

L’ordine

del pubblico ministero agli Uffici del registro di commercio del Canton Ticino

e del Canton Grigioni sembrerebbe essere “accessorio” al decreto di

accusa a carico di RE 1.

Il

pubblico ministero, per quanto riguarda quest’ultimo, sembrerebbe infatti far

discendere i motivi di cancellazione dal registro di commercio quale organo di diverse

società dal fatto che nei suoi confronti abbia emanato il decreto di accusa

10.8.2022

(DA 4243/2022) per titolo di esercizio abusivo della professione di

fiduciario (caso grave e di recidiva). Il procedimento penale dipendente dal

citato decreto è nondimeno pendente davanti alla Pretura penale. Il decreto di

accusa non è cresciuto in giudicato.

Il

decreto impugnato sembrerebbe inoltre concernere anche società non citate nel predetto

decreto di accusa DA 4243/2022.

Si

potrebbe porre la questione a sapere se un tale ordine agli Uffici del registro

di commercio avrebbe potuto essere compreso nel decreto di accusa stesso,

evidentemente riferito unicamente a società per cui è stato emanato il

menzionato decreto di accusa.

L’art.

353.

CPP non sembrerebbe includere, tra il contenuto di un decreto di accusa, un

simile ordine del procuratore pubblico.

Ritenuto

che, in ogni caso, il decreto DA 4243/2022 del 10.8.2022 non comprende un tale

ordine, il quesito può restare irrisolto.

3.2.4

Il

decreto contestato concerne peraltro anche __________, che – nel procedimento

inc. MP 2022.3940, in cui è stato emanato il decreto censurato – non è

imputata, ma terza aggravata da atti procedurali. Non si capisce come, con una

“decisione incidentale” emanata al termine di un procedimento penale che

non la concerneva, il pubblico ministero possa ordinare la sua cancellazione da

cariche iscritte a registro di commercio, ritenendola di fatto colpevole di

aver leso l’art. 23 LFid, senza essere stata imputata.

3.3

3.3.1

In

queste circostanze, si impone di annullare il decreto 10.8.2022 (“decisione

incidentale”) del procuratore pubblico.

3.3.2

Il

procedimento inc. MP 2022.3940, sfociato nel decreto di accusa 10.8.2022 (DA

4243/2022) a carico di RE 1, è pendente davanti alla Pretura penale (art. 328

cpv. 1 CPP), che ha assunto i poteri

concernenti il procedimento (art. 328 cpv. 2 CPP).

Gli

atti sono quindi trasmessi alla Pretura penale, la quale, se del caso, invierà la sua sentenza agli Uffici del registro di commercio

per le loro incombenze rispettivamente segnalerà loro il caso per le eventuali

decisioni di loro competenza (segnalazione a cui, in caso di urgenza, avrebbe invero

potuto procedere anche il procuratore pubblico nel corso del procedimento).

4.

I

reclami sono accolti. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428

cpv. 4 CPP). Ai reclamanti non si riconosce un’indennità (art. 436 cpv. 1 CPP

i.c.c. art. 430 cpv. 1 lit. c CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Gli inc. 60.2022.229 e 60.2022.233 sono congiunti nel

giudizio.

2. 2.1.

Il

reclamo 17/18.8.2022 (inc. 60.2022.229) di RE 1 è accolto.

§ Il

decreto 10.8.2022 (“decisione incidentale”) del procuratore pubblico

Daniele Galliano, nel procedimento inc. MP 2022.3940, è annullato.

2.2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. A RE 1 non si riconosce un’indennità.

3. 3.1.

Il reclamo 19/22.8.2022 (inc. 60.2022.233) di __________

è accolto.

§ Il

decreto 10.8.2022 (“decisione incidentale”) del procuratore pubblico

Daniele Galliano, nel procedimento inc. MP 2022.3940, è annullato.

3.2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. A __________ non si riconosce

un’indennità.

4. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

5. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera