60.2022.230
Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto di abbandono del procuratore pubblico. amministrazione infedele. truffa. amministratore di società. prestanome. in dubio pro duriore
19 maggio 2023Italiano58 min
esposto 26/27.8.2019 (AI 1) __________ ha denunciato PI 2 ed PI 1 per appropriazione semplice, appropriazione indebita,
Source ti.ch
Incarto n.
60.2022.230
Lugano
19 maggio 2023/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 18/19.8.2022 presentato da
RE 1, ,
patr. da: avv.ti PR 1 e PR 2, ,
contro
il decreto di abbandono 5.8.2022 emanato dal procuratore
pubblico Francesca Nicora nell’ambito del procedimento dipendente da denuncia
26/27.8.2019 nei confronti di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 4, __________),
e di PI 1, Bellinzona (patr. da: avv. PR 3, __________), per titolo di
appropriazione semplice, appropriazione indebita, truffa, amministrazione
infedele e falsità in documenti (ABB 1227/2022);
richiamati gli scritti 29/30.8.2022 e
3/4.10.2022 (duplica) di PI 2 – che, osservato, ha postulato la reiezione del
gravame –, 31.8.2022 e 22/23.9.2022 (duplica) del magistrato inquirente – che,
senza osservazioni, ha parimenti chiesto il non accoglimento dell’impugnativa
–, 2/5.9.2022 e 3/4.10.2022 (duplica) di PI 1 – che, osservato, ha domandato la
reiezione dell’impugnativa – e 16/19.9.2022 (repliche) della RE 1 – che si è
confermata nelle sue argomentazioni –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Con
esposto 26/27.8.2019 (AI 1) __________ ha denunciato PI 2 ed PI 1 per appropriazione semplice, appropriazione indebita,
truffa, amministrazione infedele e falsità in documenti circa un’operazione
commerciale.
Dalla
denuncia e dagli allegati si evince segnatamente quanto segue.
1.
Con
contratto preliminare di cessione di quote di società a responsabilità
limitata di data 22.1.2014 la __________, __________ [società detenuta al
100% dalla __________, __________ (doc. 3 di denuncia)], rappresentata da PI 2,
quale promittente venditrice e detentrice – secondo il tenore del contratto –
dell’intero capitale sociale della __________, __________, ha promesso di
cedere e vendere alla __________, __________, rappresentata da __________,
quale promittente acquirente, il 50% delle quote della __________ al prezzo di
Euro 9'045'676.50 (doc. 4 di denuncia).
2.
PI
2 e __________ avrebbero poi deciso di effettuare l’operazione per il tramite
di società svizzere.
Con
scrittura privata 13.6.2014 la RE 1 [costituita il 26.5.2014 (doc. 8 di
denuncia)] (per __________), rappresentata dall’amministratore unico __________,
quale mutuante, ha dichiarato di concedere alla __________, __________ (per PI
2), rappresentata dall’amministratore unico PI 1, quale mutuataria e detentrice
– secondo il tenore della scrittura privata – del 50% del capitale sociale
della __________, un mutuo della somma di Euro 9'045'676.50 (da corrispondere
in tre tranches), da restituire entro il 30.6.2015. La mutuataria poteva
estinguere il debito trasferendo alla mutuante le quote nella __________ (doc.
6 di denuncia).
3.
Con
agreement 9.4.2015 la RE 1 e la __________ hanno indicato che le parti
avevano sottoscritto un accordo secondo cui la RE 1 avrebbe trasferito alla __________
la somma di Euro 3'000'000.00 entro il 30.6.2014 e la somma di Euro
3'045'676.50 entro il 30.6.2015; da parte sua, la __________ avrebbe trasferito
alla RE 1 al termine dell’operazione il 50% delle quote della __________. Dall’accordo
risulta che, per ragioni conosciute ed accettate dalle parti, la RE 1 aveva
corrisposto alla __________ soltanto la prima rata di Euro 3'000'000.00. Le
parti avevano concordato di sospendere il versamento delle ulteriori rate.
Sempre secondo questo accordo, dopo il 30.6.2015 la __________ avrebbe
trasferito alla RE 1 il 24.80% delle quote della __________ o, in caso di
completo adempimento dell’agreement, il 50% delle quote della __________
(doc. 7 di denuncia).
4.
Il
30.6.2015 la __________, il cui amministratore unico era PI 1, ha acquisito
(per atto di fusione) la __________ (doc. 1 di denuncia).
5.
In
data 5.5.2017 PI 1 è divenuto amministratore unico della RE 1 (doc. 8 di
denuncia 26/27.8.2019).
6.
Con
receipt 17.10.2017 la __________, rappresentata dal suo amministratore
unico PI 1, ha dichiarato di avere ricevuto dalla RE 1 la somma di Euro
6'045'680.00 pari all’intero prezzo di compravendita del 50% delle quote della __________
(doc. 9 di denuncia).
7.
Il
medesimo giorno PI 1, nella sua funzione di rappresentante legale sia della __________
sia della RE 1, ha confermato che: a) la RE 1 aveva versato alla __________ la
somma di Euro 6'045'680.00 pari all’intero prezzo di compravendita del 50%
delle quote della __________; b) aveva ricevuto quel giorno mandato
dall’azionista della __________ [PI 2 (mandato di cui al doc. 11)] di trasferire
il 50% delle quote della __________ alla RE 1; c) avrebbe eseguito il mandato
di cui sub b) nel minor tempo possibile (doc. 10 di denuncia).
8.
La
__________ non avrebbe mai adempiuto i suoi obblighi contrattuali (p. 5 di
denuncia).
9.
Il
16.5.2018 __________, azionista della RE 1, sarebbe riuscito a rimuovere PI 1
quale amministratore unico della RE 1 ed a nominare un nuovo amministratore
unico (doc. 8 di denuncia). Cio che avrebbe permesso di prendere il controllo
della RE 1 e, il 27.6.2018, di mettere in mora la __________ in merito al
dovere di trasferire alla RE 1 la quota del 50% della __________ (doc. 12 di
denuncia).
10.
Con
scritto 9.7.2018 PI 1, quale amministratore unico della __________, ha preso
posizione sulla lettera 27.6.2018 della RE 1.
Ha
indicato che i motivi per cui non era possibile il trasferimento alla RE 1
delle quote della __________ erano da ricondurre al fatto che i contratti di
finanziamento sottoscritti dalla __________ con i vari istituti bancari
prevedevano la clausola che un cambio di controllo della società dovesse essere
approvato dalle banche (che fino a quel momento avevano negato l’accordo). Ha
aggiunto che il rapporto iniziale tra le parti prevedeva un prezzo di vendita,
per il 50% della __________, di Euro 9'045'676.50. __________ si era impegnato
contrattualmente a costruire ed a consegnare il palazzo di IR – Teheran di
proprietà dell’azionista unico della __________: per motivi compensatori tra le
parti il prezzo era stato ridotto ad Euro 6'045'676.50. Vista la situazione
venutasi a creare in Iran, era giocoforza concludere che la compensazione
decadesse e che il valore della __________ dovesse essere rifissato in Euro
9'045'676.50. L’amministratore unico ha citato altre problematiche che si
opponevano al trasferimento delle quote della __________ alla RE 1, che
necessitavano di una soluzione globale (doc. 13 di denuncia).
11.
11.1.
Con
petizioni 19.2.2019 (doc. 14 di denuncia) e 4.3.2019 (doc. 15 di denuncia) la RE
1 ha convenuto PI 1 e la __________ davanti alla Pretura del distretto di __________
per responsabilità dell’organo societario rispettivamente per inadempimento
contrattuale.
11.2.
PI
1 (doc. 16 di denuncia) e la __________ [doc. 17 di denuncia] (divenuta il
14.5.2019 __________) hanno risposto contestando le pretese.
11.3.
Per
il denunciante, le risposte di causa avrebbero contenuto una serie di elementi
che, uniti tra loro e valutati congiuntamente con i fatti, avrebbero reso
necessaria la presentazione della denuncia: PI 1 avrebbe confermato di non
avere effettuato il trasferimento delle quote della __________ perché PI 2
avrebbe revocato il mandato conferito il 17.10.2017, ammettendo quindi di avere
anteposto gli ordini di scuderia dell’azionista della __________ a discapito
degli ordini dell’azionista della RE 1 e rimangiandosi le pattuizioni
sottoscritte il 17.10.2017; PI 1 avrebbe confermato di aver contabilizzato il
flusso di denaro intervenuto tra la RE 1 e la __________ quale prestito della RE
1 nei confronti della __________, riconoscendo perciò di aver disposto del
patrimonio della RE 1; la __________ avrebbe affermato che le pattuizioni
sarebbero state nulle e perciò non avrebbero esplicato alcun effetto giuridico;
la __________ avrebbe sostenuto che in realtà la RE 1 non avrebbe pagato
l’intero prezzo di acquisto.
12.
__________
si è costituito accusatore privato per l’azione penale. Con scritto
8/10.10.2019 (AI 3) la RE 1 si è parimenti costituita accusatrice privata per
l’azione penale.
13.
Il
procedimento è stato registrato come inc. MP 2019.8253.
b. Con
decisione 15.11.2019 (NLP 3050/2019) [AI 4] l’allora procuratore pubblico
Andrea Minesso ha decretato il non luogo a procedere.
Il
magistrato inquirente, ricordati i fatti, ha esaminato le ipotesi accusatorie
concludendo che non fossero dati indizi di colpevolezza.
In
relazione al reato di appropriazione indebita, ha indicato che il patrimonio di
una persona giuridica non era affidato ai suoi organi, di modo che il reato non
era imputabile ai denunciati. In ogni caso, la RE 1 non aveva affidato loro
propri valori patrimoniali. Agli atti non c’era alcun elemento attestante il
passaggio ad PI 1 del potere materiale e giuridico di disposizione sui valori
della RE 1. PI 1 si era limitato a confermare la ricezione dalla RE 1 di “EURO
6'045'680 representing the full purchase of the 50% of __________”; non era
stato lui ad effettuare i versamenti in questione. Conclusione che valeva a
maggior ragione per PI 2, che era l’azionista unico della __________, quindi
della controparte della RE 1.
Il
pubblico ministero, per il reato di amministrazione infedele, ha reputato che PI
2, non avendo alcun obbligo nei confronti della RE 1, non poteva essere
considerato gerente.
PI
1, amministratore unico (con diritto di firma individuale) della società dal
5.5.2017 al 16.5.2018, avrebbe potuto essere ritenuto gerente giusta l’art. 158
CP. Nella fattispecie non sussistevano nondimeno i necessari elementi atti a
comprovare che PI 1 avesse effettivamente il necessario potere di gestione
autonomo sul patrimonio societario della RE 1. Non c’era alcun indizio che
portasse a dire che era stato PI 1 a gestire il patrimonio della società,
effettuando i pagamenti previsti negli accordi stipulati tra i beneficiari
economici della RE 1 e della __________. PI 1, secondo gli atti, si era
limitato a certificare le pattuizioni tra gli azionisti unici delle società. Il
denunciato non poteva pertanto esserne reputato il gerente.
In
ogni caso, ha aggiunto il magistrato inquirente, anche se fosse da considerare
gerente, non era l’inosservanza dei suoi obblighi nei confronti della RE 1 ad
avere provocato l’inadempimento contrattuale da parte della __________. PI 1 –
a cui veniva imputato di avere anteposto gli ordini di scuderia dell’azionista
della __________ a discapito di quelli dell’azionista della RE 1 e di avere
ritrattato le pattuizioni 17.10.2017, ovvero di non avere protetto gli
interessi della RE 1 – aveva spiegato il suo comportamento: nel momento in cui
la __________ aveva segnalato alle banche (che avevano garantito i
finanziamenti per un’operazione immobiliare in Italia) che ci sarebbe stato un
cambio di controllo della società erano emerse tutte le criticità legate alla
persona di __________ (il cui nome figurava nei “Panama papers”); le
criticità avevano spinto PI 2 a revocare il mandato 17.10.2017; PI 1, come
amministratore della RE 1, aveva correttamente applicato l’accordo 13.6.2014 e
aveva tutelato gli interessi della RE 1 e di __________. I doveri di protezione
degli interessi pecuniari della RE 1 da parte del suo amministratore unico
dovevano forzatamente essere esaminati a fronte della volontà dell’azionista
unico della __________ (PI 2) di non adempiere gli accordi. PI 1 aveva
constatato, suo malgrado, la mancanza di volontà rispettivamente l’impossibilità
di PI 2 di trasferire la metà del capitale sociale della __________ alla RE 1.
Decisione in merito alla quale non aveva margine di manovra. Aveva quindi
provveduto ad iscrivere a bilancio della società l’operazione come prestito
della RE 1 alla __________. PI 1, anche nella sua qualità di amministratore
unico, non poteva costringere la citata società e l’azionista ad adempiere il
contratto in questione.
Con
riferimento al reato di truffa, il procuratore pubblico – ricordato che il
denunciante riteneva di essere stato astutamente ingannato segnatamente “con
un castello di documenti che confermavano la perfetta esecuzione delle
pattuizioni”, che aveva avuto come conseguenza che il denaro era stato
corrisposto dalla RE 1 alla __________ – ha ritenuto che i citati documenti
erano giunti in seguito al versamento da parte della RE 1, per certificare il
ricevimento degli importi da lei corrisposti. Non erano quindi stati questi
scritti ad avere determinato la RE 1 a versare Eur 6'045'680.00, ma la sua
volontà di adempiere gli accordi da lei sottoscritti per ottenere il
trasferimento di metà del capitale sociale della __________. In quest’ottica di
accordi commerciali, non sussistevano indizi sull’intenzione di non adempiere i
propri doveri da parte della __________, e per essa di PI 2, nel momento in cui
la RE 1 aveva disposto del proprio patrimonio. L’impossibilità rispettivamente
la mancata volontà di trasferire le quote della __________ era quindi, semmai,
sopraggiunta solo in seguito agli accordi tra le parti e non poteva costituire
inganno astuto che aveva determinato il versamento di denaro dalla RE 1 alla
controparte. In ogni caso, anche se si volesse considerare che PI 2, al momento
dei vari accordi, non avesse avuto alcuna intenzione di trasferire le quote
della __________, secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte non tutti gli
inganni sulla volontà di eseguire un contratto erano da reputarsi astuti, ma
solo nei casi di operazioni correnti, di poco valore, ciò che non era il caso
per le pattuizioni concrete. Per cui non poteva esserci inganno astuto.
Il
magistrato inquirente ha reputato che non fossero dati neppure indizi di
colpevolezza dei reati di falsità in documenti, di appropriazione semplice e di
impiego illecito di valori patrimoniali.
Si
trattava di un caso di inadempienza contrattuale, di natura civile, di
competenza delle autorità civili, peraltro già adite.
La
pronuncia è stata intimata soltanto ai denuncianti.
c. Con
gravame 28.11.2019 (AI 5) la RE 1 e __________ hanno postulato che, in suo accoglimento,
il decreto di non luogo a procedere fosse annullato e gli atti fossero
ritornati al pubblico ministero per procedere nei suoi incombenti.
d. Con
giudizio CRP 60.2019.358 del 5.6.2020 (AI 11) questa Corte ha accolto, per quanto
ricevibile, il predetto reclamo annullando il decreto di non luogo a procedere
e rinviando gli atti al magistrato inquirente per procedere nei suoi incombenti
ai sensi dei considerandi.
Questa
Corte, riconosciuta soltanto alla RE 1 la legittimazione a presentare il
gravame, ha anzitutto ricordato i reati ipotizzati a carico di PI 1 [già
amministratore unico della RE 1 (periodo 5.5.2017 – 16.5.2018) ed
amministratore unico della __________ (oggi __________)] e di PI 2 (azionista
della __________) in relazione al fatto che la __________, rappresentata da PI
1, malgrado avesse ricevuto dalla RE 1, il cui amministratore unico era PI 1,
l’importo di Euro 6'045'676.50, non avrebbe proceduto a corrisponderle, quale
controprestazione, il 50% delle quote della __________.
Ha
indicato che dagli atti risultava che con receipt 17.10.2017 la __________,
rappresentata dal suo amministratore unico PI 1, aveva dichiarato di avere
ricevuto dalla RE 1 la somma di Euro 6'045'680.00 pari all’intero prezzo di
compravendita del 50% delle quote della __________. Emergeva inoltre che, il
medesimo giorno, PI 1, quale rappresentante legale sia della __________ sia
della RE 1, aveva confermato che: a) la RE 1 aveva versato alla __________ la
somma di Euro 6'045'680.00 pari all’intero prezzo di compravendita del 50%
delle quote della __________; b) aveva ricevuto quel giorno mandato
dall’azionista della __________ (PI 2) di trasferire il 50% delle quote della __________
alla RE 1; c) avrebbe eseguito il mandato di cui sub b) nel minor tempo
possibile.
Questa
Corte ha poi esposto il reato di amministrazione infedele, segnatamente con
riferimento al fatto che gli amministratori di una società anonima hanno in particolare
l’obbligo di tutelare e promuovere gli interessi economici della società e sono
chiamati ad aumentare il suo patrimonio e ad omettere qualsiasi atto
concorrenziale e ogni favoritismo di propri interessi in relazione alla società
rispettivamente al divieto di Selbstkontrahieren, ritenuto che – nel caso
di un conflitto di interessi – gli interessi della società, in applicazione
dell’art. 717 cpv. 1 CO, devono essere anteposti a tutti gli altri interessi,
anche di principio agli interessi degli azionisti.
Per
la Corte, dagli atti non emergevano elementi per concludere che PI 1,
amministratore unico con diritto di firma individuale della RE 1, non avesse
qualità di amministratore giusta l’art. 158 cifra 1 CP, come invece aveva
ritenuto il procuratore pubblico. Dal fatto che il denaro del mutuo non sarebbe
stato versato alla __________ per suo mezzo non si poteva dedurre che non
potesse disporre del patrimonio della società, ovvero che non avesse
l’indipendenza esatta dalla legge. Un membro del consiglio di amministrazione
con diritto di firma individuale era peraltro di principio amministratore ex art.
158 CP. In ogni caso, anche se PI 1 fosse stato soltanto l’uomo di paglia –
fatto che tuttavia non risultava dagli atti –, avrebbe dovuto essere considerato
amministratore, come ritenuto dalla giurisprudenza dell’Alta Corte.
Si
doveva aggiungere che il pubblico ministero, nell’esame del citato reato, aveva
omesso di confrontarsi con la tematica del conflitto di interessi in cui si era
manifestamente trovato PI 1. Con agreement 9.4.2015, in parziale modifica
della pattuizione 13.6.2014, la RE 1 e la __________ avevano indicato che le
parti avevano sottoscritto un accordo secondo cui la RE 1 avrebbe trasferito
alla __________ Euro 3'000'000.00 entro il 30.6.2014 ed Euro 3'045'676.50 entro
il 30.6.2015; da parte sua, la __________ avrebbe trasferito alla RE 1 al
termine dell’operazione il 50% delle quote della __________. Dall’accordo
risultava che, per ragioni conosciute ed accettate dalle parti, la RE 1 aveva
corrisposto alla __________ soltanto la prima rata di Euro 3'000'000.00. Le
parti avevano concordato di sospendere il versamento delle ulteriori rate.
Sempre secondo questo accordo, dopo il 30.6.2015 la __________ avrebbe
trasferito alla RE 1 il 24.80% delle quote della __________ o, in caso di
completo adempimento dell’agreement, il 50% delle quote della __________.
PI 1, il 17.10.2017, nella sua funzione di rappresentante legale sia della __________
(che il 30.6.2015 aveva acquisito la __________) sia della RE 1 (di cui PI 1 il
5.5.2017 era divenuto amministratore unico), aveva confermato che: a) la RE 1
aveva versato alla __________ la somma di Euro 6'045'680.00 pari all’intero
prezzo di compravendita del 50% delle quote della __________; b) aveva ricevuto
quel giorno mandato dall’azionista della __________ di trasferire il 50% delle
quote della __________ alla RE 1; c) avrebbe eseguito il mandato di cui sub b)
nel minor tempo possibile.
PI
1, quale amministratore unico della RE 1, avrebbe dovuto – qualora la __________
non avesse eseguito quanto previsto dagli accordi, come di fatto era apparentemente
avvenuto – procedere a nome della società nei confronti della controparte __________.
Questo atto rientrava infatti manifestamente nei doveri dell’amministratore
unico, chiamato a tutelare gli interessi ed il patrimonio della società che
amministrava. PI 1 era nondimeno, parimenti, amministratore unico della __________,
che – da parte sua – non aveva adempiuto i noti accordi contrattuali. L’imputato
si era pertanto trovato in un palese conflitto di interessi contrario all’art.
717 CO tra l’obbligo di diligenza e di fedeltà nei confronti della RE 1 (che
voleva l’adempimento dei noti accordi con la trasmissione delle quote della __________)
e l’obbligo di diligenza e di fedeltà nei confronti della __________ (che, a
prescindere dalle ragioni addotte, non voleva più l’adempimento dei noti
accordi). Nel caso di un conflitto di interessi, in applicazione dell’art. 717
cpv. 1 CO, gli interessi della società dovevano essere anteposti a tutti gli
altri interessi, ovvero anche – di principio – agli interessi degli azionisti.
Il fatto, quindi, che PI 2 (asseritamente azionista unico della __________) avrebbe
revocato il mandato 17.10.2017 (con cui aveva incaricato PI 1 di trasferire
alla RE 1 il 50% delle quote della __________) di per sé non esonerava l’amministratore
unico dal fare in modo che la __________ (società che deteneva il 50% delle
quote della __________) – a cui, sola, l’amministratore unico doveva fedeltà –
potesse soddisfare gli accordi conclusi.
Per
questa Corte, dunque, essendosi PI 1 posto in un conflitto di interessi e
scegliendo, quale amministratore unico della RE 1, di non procedere nei
confronti della __________ (che aveva incassato dalla RE 1 oltre Euro 6 mio,
senza effettuare a sua volta la controprestazione prevista dagli accordi),
società di cui pure era amministratore unico, si doveva concludere per
l’esistenza di indizi di una violazione giusta l’art. 158 CP dei suoi doveri di
amministratore nei confronti della RE 1.
In
considerazione del manifesto conflitto di interessi in cui si era trovato PI 1,
l’iscrizione a bilancio della RE 1 del prestito non suppliva l’omissione di
procedere nei confronti della __________, ovvero di fare tutto quanto nelle sue
facoltà per adempiere gli accordi. Il prestito doveva del resto in ogni caso
essere iscritto.
La
fattispecie doveva pertanto essere approfondita in relazione ad PI 1 ed a PI 2
(asseritamente azionista della società che aveva incassato oltre Euro 6 mio,
senza controprestazione) in merito al reato di amministrazione infedele e, secondo
le risultanze, pure ai reati di appropriazione indebita e di truffa.
Il
giudizio è stato intimato ai reclamanti ed al procuratore pubblico.
e. Con
scritto 25/26.1.2021 (AI 12), a complemento della denuncia, la RE 1 e __________
hanno comunicato al magistrato inquirente che sarebbero emersi elementi che
avrebbero riguardato l’atteggiamento di PI 1 nel corso del 2017, quando –
sfruttando con astuzia la propria figura professionale per ottenere la fiducia
di __________ – avrebbe fatto sì che la RE 1 pagasse l’ultima tranche del
prezzo nella falsa convinzione che la __________ avrebbe poi adempiuto
trasferendo le quote della __________. Essi hanno prodotto emails di PI 1, che
avrebbero confermato la tesi secondo cui quest’ultimo, nel corso del 2017, si
sarebbe prodigato in maniera attiva affinché la RE 1 pagasse la parte finale
del prezzo garantendo che la __________ avrebbe trasferito le quote della __________
e minacciando non meglio precisati problemi in caso di mancato pagamento,
facendo addirittura credere che l’operazione sarebbe stata salvata grazie ai
suoi rapporti privilegiati con le autorità elvetiche.
f. Con
decreti 9.8.2021 (AI 13/14) il procuratore pubblico Francesca Nicora, nel
frattempo divenuto titolare del procedimento penale, ha aperto l’istruzione nei
confronti di PI 1 per titolo di amministrazione infedele e di appropriazione
indebita e di PI 2 per titolo di appropriazione indebita e di truffa.
g. Quel
giorno il magistrato inquirente ha disposto la perquisizione dello studio
legale e fiduciario di PI 1 ed il sequestro di quanto utile per il caso (AI 15)
rispettivamente l’accompagnamento coattivo degli imputati per essere
interrogati (AI 16/17).
h. Con
scritto 1.12.2021 (AI 19) il pubblico ministero ha chiesto alla Pretura di __________,
__________, la trasmissione dell’inc. OR.2019.36 che avrebbe riguardato la
medesima fattispecie.
L’incarto
in questione è stato acquisito il 3.12.2021 (AI 20).
i. Il
30.3.2022 (AI 22), per il tramite della polizia, è stato messo in esecuzione il
citato ordine di perquisizione e sequestro 9.8.2021.
j. PI
1 è stato interrogato dal procuratore pubblico al termine della perquisizione dello
studio legale e fiduciario (AI 21).
L’imputato
ha riferito che sulla vicenda erano pendenti due cause civili: la prima nei
suoi confronti per violazione dei doveri di amministratore; la seconda nei
confronti della __________ per inadempienza contrattuale in merito al mancato
preteso trasferimento delle quote della __________. Si era in attesa della
sentenza. La fattispecie aveva solo e unicamente valenza civile.
Con
riferimento alla scrittura privata 13.6.2014 tra la RE 1 e la __________, egli
ha addotto che con questa pattuizione era stato stipulato un contratto di
prestito per l’importo di Euro 9 mio che dava la facoltà alla __________ di
convertire il prestito nel 50% della __________ o di restituire l’importo
comprensivo di interessi in caso di mancato trasferimento delle quote. La __________
poteva decidere di restituire gli importi o di consegnare il 50% della __________.
Questo era l’oggetto della causa civile. Nella di lui attività di
amministratore della M__________ (divenuta __________) e della RE 1 si era
sempre attenuto al tenore di questo contratto. Nella contabilità della __________
c’era il debito verso la RE 1 per Euro 6 mio, oltre interessi. Tutto questo era
regolarmente contabilizzato. L’importo era di Euro 6 mio perché le parti, ad un
certo punto, avevano convenuto una riduzione del prezzo.
L’imputato
ha sostenuto che il suo compito, quale amministratore della RE 1 (funzione che
aveva assunto in sostituzione di un collega di studio, ritenuto che – in quel
momento – il rapporto tra le parti era di assoluta cordialità), era quello di
curare l’ordinaria amministrazione, di assicurare il rispetto del contratto di
cui alla scrittura privata 13.6.2014. Egli aveva il medesimo compito anche per
la __________. Per quanto concerneva il suo margine di autonomia nelle
decisioni societarie della RE 1 rispettivamente della __________, PI 1 ha
affermato che si trattava di un rapporto fiduciario e che quindi il suo margine
di autonomia era molto limitato. Per la __________ non poteva fare neppure un
pagamento bancario senza il consenso di PI 2. Il suo potere di amministrazione
del patrimonio delle società era vincolato alle istruzioni del fiduciante.
Per
quanto riguardava il suo ruolo di amministratore della RE 1 e della __________,
l’imputato ha asserito che riteneva di essersi messo in una posizione perlomeno
scomoda. Gli sembrava che i rapporti tra __________ e PI 2 fossero distesi. In
relazione a come si sarebbe comportato in caso di conflitti di interessi, egli
ha addotto che aveva sempre valutato che nella sua qualità di amministratore
avrebbe sempre dovuto attenersi, e si era sempre attenuto, al contenuto della
scrittura privata 13.6.2014. Egli ha sostenuto che se lui, come amministratore
di varie società, contabilizzava in __________ un debito ed in RE 1 un credito,
come aveva fatto, e offriva la possibilità di restituire l’importo, non credeva
di aver fatto nulla di sbagliato. Nella prima fase non aveva visto un conflitto
di interessi; quando la vicenda era entrata in una situazione di contenzioso era
evidente che c’era un conflitto. Con il senno di poi era tutto facile.
Probabilmente, al momento in cui era stato chiesto il trasferimento delle quote,
egli avrebbe dovuto dimettersi. Se non l’aveva fatto era perché aveva
rassicurazioni sulle trattative in corso. Ancora in quel momento, ogni cinque o
sei mesi, la possibilità di “trovare una soluzione” veniva ventilata
dalle parti.
Egli
non aveva creato un danno alla RE 1. Per lui era sufficiente contabilizzare un
credito per evitare un danno.
PI
2 gli aveva detto di non trasferire le quote della __________ perché era venuto
a sapere che __________ era implicato politicamente in Iran. L’imputato ha
riferito che non aveva margine di manovra, ritenuto lo stop di PI 2. Con il
senno di poi egli avrebbe dovuto dimettersi. Secondo l’imputato, la RE 1 era
comunque tutelata dalle successive contabilizzazioni e dalle possibilità a lei
offerte. In quel momento avrebbe dovuto dire “fermi tutti, io me ne vado.”
k. PI
2 è stato sentito in data 5.4.2022 (AI 24).
L’imputato,
addotto che la __________ era attiva, segnatamente, nella costruzione di “business
parks”, ha affermato di avere conosciuto in Iran __________. PI 2 aveva
sottoposto alla banca l’atto 13.6.2014, chiedendo se il predetto poteva entrare
in società con lui. L’istituto bancario aveva raccolto informazioni,
comunicandogli che il suo nome era citato nei “Panama Papers” e che era
un generale iraniano dei Pasdaran. Il consulente bancario gli aveva detto che,
se fosse entrato in affari con __________, avrebbe dovuto restituire il mutuo
di Euro 29 mio. Egli aveva poi raccolto informazioni, venendo a sapere che __________
era un falso costruttore, era sempre stato un generale dei Pasdaran
autopensionatosi e durante la guerra Iran/Iraq era vicecapo di __________.
PI
2 aveva detto ad PI 1 di non voler vendere, di fermarsi fintanto che non avesse
trovato tutte le informazioni su __________. Non poteva permettersi di avere un
socio come lui, ritenuto che i figli, i generi e la mamma dell’imputato erano
americani e che aveva affari in America.
Nell’ambito
dell’amministrazione straordinaria, nella __________ PI 1 non muoveva neanche
un dito senza chiedere all’imputato o a suo figlio. Per le questioni che
riguardavano __________, PI 1 si rivolgeva a lui. Trasferire quote societarie rientrava
nell’amministrazione straordinaria.
L’imputato
non aveva parlato con PI 1 sul come comportarsi in caso di conflitto di
interessi tra le società. PI 1 aveva valutato autonomamente come comportarsi.
Quando,
il 17.10.2017, aveva firmato il mandato a favore di PI 1 inerente al
trasferimento delle azioni della __________, egli aveva intenzione di procedere
come indicato sullo stesso perché non aveva ancora ricevuto le informazioni su __________
e sul chiarimento degli Euro 3 mio (inerenti all’operazione immobiliare in
Iran). Poi aveva bloccato tutto. Era evidentemente disposto a restituire i
soldi con interessi.
L’imputato,
quando aveva firmato il mandato, aveva detto ad PI 1 di trasferire le quote. Il
giorno dopo l’aveva chiamato e gli aveva detto di bloccare tutto. Il margine di
manovra di PI 1 su queste questioni era pari a zero.
Era
l’imputato a tenere i contatti con __________.
Prima
di sottoscrivere gli accordi egli non aveva fatto controlli sul passato e sulla
reputazione di __________. Era stato uno stupido e anche sfortunato a conoscere
quest’ultimo.
Non
era assolutamente sua intenzione non adempiere gli obblighi di trasferimento
delle quote della __________ fin dall’inizio. Se non fossero uscite le notizie
su __________, egli avrebbe dato seguito ai citati obblighi. Era un uomo
d’affari. Per essere un uomo di successo occorreva essere onesti.
Egli
aveva formulato diverse proposte a __________ per risolvere il contenzioso; lui
le aveva sempre rifiutate.
l. Il
6.4.2022 (AI 26) il magistrato inquirente ha acquisito all’incarto copia di
atti dell’inc. OR.2019.36 della Pretura di __________.
m. Con
decreto 9.6.2022 (AI 30) il pubblico ministero ha comunicato alle parti
l’imminente chiusura dell’istruzione prospettando l’emanazione di un decreto di
abbandono, indicando che le spese avrebbero potuto essere poste a carico
dell’accusatore privato oppure dell’imputato prosciolto e fissando un termine
per presentare istanze probatorie e di indennità per ingiusto procedimento.
n. Con
istanza 30.6.2022 (AI 33) PI 1 ha postulato la rifusione di CHF 4'105.75 per
spese legali, oltre interessi.
Nessuna
parte ha presentato istanze probatorie.
o. Con
decreto 5.8.2022 (ABB 1227/2022) il procuratore pubblico ha abbandonato il
procedimento penale promosso a carico degli imputati per titolo di appropriazione
semplice, appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele e falsità
in documenti.
Il
magistrato inquirente ha anzitutto ricordato il tenore della denuncia.
Egli
ha ritenuto che il reato di appropriazione indebita non fosse imputabile ad PI
1 ed a PI 2, il patrimonio di una persona giuridica non essendo affidato ai
suoi organi. Dagli atti non emergeva inoltre alcun elemento che permetteva di
concludere che la RE 1 avesse affidato averi agli imputati.
Il
procuratore pubblico ha reputato che PI 2, non avendo alcun obbligo nei
confronti della RE 1, non poteva essere considerato suo gerente ai sensi
dell’art. 158 CP.
PI
1 era stato, dal 5.5.2017 al 16.5.2018, amministratore unico con diritto di
firma individuale della RE 1, per cui avrebbe potuto essere ritenuto gerente
giusta l’art. 158 CP. Tale veste presupponeva nondimeno una sufficiente
indipendenza, nel senso di un potere di amministrazione autonomo sul patrimonio
affidatogli. Dopo avere esposto il diritto, il pubblico ministero ha riprodotto
le dichiarazioni di PI 1 e di PI 2 in relazione, segnatamente, all’autonomia di
cui disponeva PI 1. Ha concluso che a quest’ultimo difettasse, sia in seno alla
RE 1, sia in seno alla __________, la necessaria autonomia decisionale.
Il
procuratore pubblico ha tuttavia aggiunto che la questione andava esaminata
alla luce del conflitto di interessi in cui si era trovato PI 1 quando avrebbe
dovuto, quale amministratore della __________, trasferire alla RE 1 il 50%
delle quote della __________.
Ha
esposto le affermazioni di PI 1 e di PI 2 in merito alla revoca dell’incarico
ad PI 1. Era assodato che le quote della __________ non erano state trasferite
alla RE 1 in considerazione della revoca del mandato da parte di PI 2. PI 1, al
momento della revoca, era amministratore anche della RE 1. Il magistrato
inquirente ha indicato che i doveri di protezione degli interessi pecuniari
della RE 1 in capo al suo amministratore unico PI 1 dovevano forzatamente
essere esaminati e vagliati a fronte della volontà dell’azionista unico della __________,
ovvero di PI 2, di non adempiere gli accordi presi in precedenza. In questo
senso, per il procuratore pubblico, non si poteva ritenere che PI 1 avesse
trasgredito obblighi di protezione degli interessi della società da lui
amministrata. Egli non aveva “anteposto gli ordini di scuderia
dell’azionista di __________ a discapito dei quelli dell’azionista di RE 1”,
come addotto nella denuncia, ma aveva constatato, suo malgrado, la mancanza di
volontà rispettivamente l’impossibilità di PI 2, azionista unico della __________,
di trasferire la metà del capitale sociale della __________ alla RE 1.
Decisione in merito alla quale PI 1 non aveva alcun margine di manovra. In
seguito alla revoca dell’incarico di trasferire le quote, egli aveva pertanto
provveduto ad iscrivere a bilancio delle società l’operazione come prestito
dalla RE 1 alla __________, non potendo in alcun modo costringere la __________
– e meglio il suo azionista unico – ad adempiere alla pattuizione. Come del
resto dimostrava la circostanza secondo cui neppure il cambiamento di
amministratore unico della RE 1 aveva modificato la situazione.
Ciò
valeva a maggior ragione se si esaminava il caso alla luce di quelle che
sarebbero state le conseguenze per la RE 1 nell’ipotesi di trasferimento in suo
favore della partecipazione in __________. Dalla documentazione allegata alla
denuncia emergeva infatti come le banche finanziatrici dell’operazione avessero
espresso parere negativo all’entrata del denunciante nella società. La cessione
delle quote avrebbe comportato per la __________ la disdetta del finanziamento,
nell’ordine di circa Euro 30 mio, con la conseguenza che la società si sarebbe
trovata costretta a reperire un nuovo finanziamento senza alcuna garanzia –
stante il chiacchierato nome del nuovo azionista – di successo. Una simile
eventualità, tutt’altro che remota, avrebbe di riflesso implicato un danno
anche per la RE 1.
Si
doveva concludere che gli imputati, con le loro condotte, non avessero
realizzato i presupposti del reato ex art. 158 CP.
In
merito alla ricevuta 17.10.2017 firmata da PI 1, il procuratore pubblico ha
reputato che essa non fosse manifestamente stata redatta allo scopo di nuocere
al patrimonio o ad altri diritti del denunciante, ciò che del resto era
dimostrato dal fatto che era proprio sulla scorta di tale documento che la RE 1
sosteneva, nel procedimento civile, che il prezzo per il trasferimento del 50%
delle azioni della __________ era stato novato passando da Euro 9'045'878.50 ad
Euro 6'045'680.00. L’atto in esame non poteva essere considerato un falso
ideologico.
Il
procuratore pubblico ha poi evidenziato, in relazione all’ipotizzato reato di
truffa, che difettavano già di primo acchito sufficienti indizi che PI 2, per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, avesse intenzionalmente
ingannato il denunciante con astuzia per indurlo ad atti pregiudizievoli al
proprio patrimonio. Non poteva in effetti essere ritenuto che gli imputati
avessero astutamente ingannato il denunciante “con un castello di documenti
che confermavano la perfetta esecuzione delle pattuizioni”, ciò che avrebbe
comportato che “i danari sono stati versati da RE 1 a __________”, come
esposto in denuncia, e ciò già soltanto in considerazione dell’innegabile
circostanza che i documenti a cui __________ faceva riferimento erano giunti a
seguito del versamento effettuato dalla RE 1, allo scopo di attestare la
ricezione degli importi versati dalla società. Non era pertanto sulla scorta di
tale documentazione che la RE 1 aveva corrisposto l’importo di Euro 6'045'680.00,
pagato allo scopo di ottenere il trasferimento di metà del capitale sociale
della __________. Non c’erano neppure indizi circa l’intenzione, ab initio,
di non adempiere ai propri doveri da parte della __________, e per essa di PI 2,
al momento in cui la RE 1 aveva disposto del proprio patrimonio. Se PI 2 non
avesse mai voluto rispettare gli accordi presi, mal si comprendeva per quale
motivo egli il 17.10.2017 avrebbe firmato uno scritto in cui chiedeva ad PI 1
di trasferire “to RE 1 the 50% of __________” e perché egli avrebbe
inviato tale comunicazione alla controparte contrattuale. L’impossibilità,
rispettivamente la mancata volontà, di trasferire il pacchetto azionario della __________
si era quindi, semmai, concretizzata soltanto a seguito degli accordi tra le
parti e non poteva pertanto costituire l’inganno astuto che aveva indotto la RE
1 a versare il citato importo. In ogni caso, già solo per gli importi in gioco,
anche una mancata volontà di adempiere il contratto ab initio non avrebbe
configurato astuzia ex art. 146 CP.
Non
erano adempiuti neanche i presupposti dei reati di appropriazione semplice e di
impiego illecito di valori patrimoniali.
Il
procuratore pubblico ha riconosciuto ad PI 1 la somma di CHF 4’105.75 a titolo
di indennità per spese legali.
p. Con
gravame 18/19.8.2022 la RE 1 postula che il decreto di abbandono 5.8.2022 sia
annullato e, in via principale, che gli imputati siano messi in stato di accusa
per i reati di amministrazione infedele e di truffa e, in via subordinata, che
la causa sia rinviata al magistrato inquirente per una nuova decisione.
La
reclamante, con riferimento al reato di amministrazione infedele, dopo avere riportato
quanto il procuratore pubblico aveva ritenuto nel decreto di abbandono, adduce
che il pubblico ministero avrebbe fatto totalmente astrazione dalle
considerazioni di cui al giudizio 60.2019.358 del 5.6.2020 di questa Corte, in
particolare quando essa aveva ritenuto che PI 1, anche qualora fosse stato da
reputare soltanto uomo di paglia, avrebbe dovuto essere considerato
amministratore secondo la giurisprudenza. Per la reclamante, oltre al fatto che
PI 1, al tempo dei fatti incriminati, sarebbe stato proprio amministratore
unico con firma individuale di entrambe le società interessate, e quindi da
considerare amministratore giusta l’art. 158 CP, egli – quale fiduciario –
avrebbe dovuto essere considerato uomo di paglia, per giurisprudenza e
dottrina. Il magistrato inquirente, per motivi incomprensibili, avrebbe
totalmente ignorato tale aspetto.
PI
1 non potrebbe trincerarsi dietro il rapporto fiduciario che avrebbe avuto con PI
2. PI 1, leggendo la situazione concreta alla luce del conflitto di interesse
in cui si sarebbe trovato, non potrebbe limitarsi a sostenere di non avere
fatto nulla di errato, ovvero che non avrebbe avuto modo di agire altrimenti,
per esimersi dal rispondere penalmente delle sue azioni. Non si comprenderebbe
la logica del procuratore pubblico quando afferma che “I doveri di protezione
degli interessi pecuniari della RE 1 in capo al suo amministratore unico PI 1
devono forzatamente essere esaminati e vagliati a fronte della volontà
dell’azionista unico della __________, PI 2, di non adempiere agli accordi
presi in precedenza. In questo senso non si può ritenere che PI 1 abbia
trasgredito obblighi di protezione degli interessi della società da lui
amministrata”. Per la reclamante, come a voler dire, attraverso un
sillogismo del tutto antilogico, che non ci sarebbe un atto di amministrazione
infedele nei di lei confronti perché PI 1 avrebbe adempiuto quanto indicatogli
da PI 2 nel solo ed esclusivo interesse della __________. Agendo come sarebbe
stato dimostrato in istruttoria, PI 1 avrebbe nondimeno esattamente ed indiscutibilmente
“anteposto gli ordini di scuderia dell’azionista di __________ a discapito
di quelli dell’azionista di RE 1”. Proprio su questo verterebbe l’atto di
amministrazione infedele, che andrebbe letto del resto nell’ottica della
danneggiata RE 1 e non certo in quella della __________ (i cui ordini,
preferiti da PI 1, avrebbero permesso il suo arricchimento dell’importo di
oltre Euro 6 mio senza alcuna contropartita). Andrebbe valutato l’agire del
predetto dal punto di vista della danneggiata. Sarebbe contestato che PI 1
fosse fiduciario di __________, ossia che si limitasse nella sua attività di
amministratore ad eseguire le di lui indicazioni. Nulla emergerebbe del resto
in tal senso dall’istruzione. Ma anche se così fosse stato, nulla cambierebbe:
l’imputato sarebbe stato tenuto a fare gli interessi della RE 1.
Non
sarebbe un motivo giustificativo il fatto che PI 1 si sarebbe forzato ad agire
come avrebbe effettivamente agito, ossia che non avrebbe potuto fare altro che constatare
“(…), suo malgrado, la mancanza di volontà rispettivamente l’impossibilità
di PI 2, azionista unico della __________, di trasferire la metà del capitale
sociale della __________ alla RE 1, decisione in merito alla quale, lo si
ribadisce, egli non aveva alcun margine di manovra.” Il suo dovere verso di
lei sarebbe infatti stato di agire nei confronti della controparte
inadempiente. Non soltanto non avrebbe agito in tal senso; si sarebbe pure
opposto con veemenza alla pur legittima richiesta di forzare giudizialmente la __________
ad adempiere gli accordi rispettivamente alla petizione della RE 1 finalizzata
a chiedergli personalmente la rifusione delle spese cagionate dal suo agire. Il
pretore di __________, nei giudizi 22.7.2022, avrebbe definito le tesi di PI 1
e della __________ un “guazzabuglio di argomenti difensivi”, ribadendo
in più occasioni la loro “pochezza” e “pretestuosità”. Il pretore
avrebbe inoltre ritenuto, in particolare, che “non vi era alcun valido
motivo giuridico per non trasferire quelle quote all’attrice, tanto che il
convenuto avrebbe appunto dovuto privilegiare la sua funzione di amministratore
della RE 1 piuttosto che quella di mandatario”, definendo il comportamento
di PI 1 “un’illegale scelta di campo”.
Contrariamente
a quanto reputato dal magistrato inquirente, non potrebbe giovare alla
posizione di PI 1 il fatto che quest’ultimo avrebbe fatto iscrivere il di lei
credito a bilancio, come del resto avrebbe evidenziato questa Corte nel noto
giudizio. Sarebbe perfettamente logico pretendere dall’amministratore unico che
egli si adoperi per proteggere gli interessi pecuniari della società che
amministra, anche a fronte di contrordini pervenuti all’ultimo minuto
dall’azionista unico della controparte contrattuale.
PI
2 andrebbe considerato istigatore o complice.
In
relazione al reato di truffa, sarebbe palesemente inveritiero che PI 2 avrebbe
scoperto chi fosse __________ solo in seguito alla sottoscrizione dell’accordo
di cessione. Essi si sarebbero conosciuti professionalmente e personalmente già
anni prima. Apparirebbe evidente che, fin dal principio, non ci sarebbe stata
la volontà, da parte della __________ SA, di adempiere il contratto. La truffa
avrebbe potuto concretizzarsi soltanto perché __________, cittadino iraniano
non avvezzo a questo genere di operazioni, meno che mai in Svizzera, avrebbe
fatto affidamento proprio su PI 1.
q. Delle
ulteriori argomentazioni e delle repliche, così come delle osservazioni e delle
dupliche, si dirà se necessario in seguito.
r. I
procedimenti civili sono sfociati, in prima istanza, nei giudizi 22.7.2022 del
pretore del distretto di __________, che ha parzialmente accolto le petizioni
nei confronti di PI 1 (OR.2019.25, doc. D, allegato al reclamo) rispettivamente
nei confronti della __________ (OR.2019.36, doc. E, allegato al reclamo). Le
cause sono sub iudice davanti al Tribunale di appello.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP)
può essere impugnato mediante reclamo.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
gravame, inoltrato il 18.8.2022 contro il decreto di abbandono 5.8.2022, recapitato
in data 8.8.2022 al patrocinatore della reclamante, è tempestivo (siccome
presentato nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 322
cpv. 2 CPP) e – anche – proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 2.
ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK
StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J.
KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).
1.3
1.3.1
In
applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono
legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).
L’interesse
giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP [che non
presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF
(decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019
consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia personalmente,
direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019
del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid.
3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK
StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF
144.
IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO
Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).
Un
mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP
(decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).
1.3.2
La
RE 1, accusatrice privata, titolare dei beni giuridici tutelati dagli art. 146
e 158 CP (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor art.
137.
CP n. 19 ss.), è legittimata a reclamare secondo l’art. 382 cpv. 1 CPP
avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica
del decreto di abbandono, che ha negato l’esistenza dei reati ipotizzati, che
le avrebbero cagionato un danno personale, diretto ed attuale.
1.4
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa
è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
2.
Il
reclamo contro il decreto di abbandono è accolto, segnatamente, in presenza di
sufficienti indizi di reato tali da giustificare la promozione dell’accusa
(art. 319 cpv. 1 lit. a CPP) oppure se (contrariamente al giudizio del
procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (art.
319.
cpv. 1 lit. b CPP).
Si
ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7
cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può
essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve
fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo
senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del
reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado
circa altra conclusione che merita approfondimento.
3.
3.1.
La
RE 1 ipotizza anzitutto nei confronti degli imputati il reato di
amministrazione infedele [secondo cui è punito chiunque (per procacciare a sé o
ad altri un indebito profitto, art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP), obbligato per
legge, mandato ufficiale oppure negozio giuridico ad amministrare il patrimonio
altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia
oppure permette che ciò avvenga (art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP) (BSK Strafrecht II
– M.A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss.)]: la __________, rappresentata
da PI 1, malgrado avesse ricevuto dalla RE 1, il cui amministratore unico era PI
1, l’importo di Euro 6'045'676.50, non avrebbe proceduto a corrisponderle,
quale controprestazione, il 50% delle quote della __________.
3.2
3.2.1
Il
reato presuppone un dovere di gestione o di sorveglianza della gestione: può
pertanto essere autore del reato soltanto colui che – obbligato formalmente
oppure di fatto proprio alla tutela di interessi patrimoniali altrui,
disponendo nella sua attività di un alto grado di indipendenza – amministra
l’altrui patrimonio (di una certa importanza), per l’altrui interesse (decisione TF 6B_1084/2022 del 5.4.2023
consid. 4.1.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11
ss./18; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, 4. ed.,
art. 158 CP n. 2 ss./4; A. DONATSCH,
Strafrecht III, 10. ed., p. 304 ss.).
Il
consiglio di amministrazione di una società anonima è di regola amministratore
ai sensi dell’art. 158 CP (decisione TF 6B_494/2015 del 25.5.2016 consid.
2.1.1.; BSK Strafrecht II – M. A.
NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 24; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M.
PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 6).
E’ indizio di indipendenza l’autorizzazione a firmare
per il patrimonio da amministrare (decisione TF 6B_86/2009 del 29.10.2009
consid. 7.1.1.; DTF 100 IV 108 consid. 4., con riferimento al membro del
consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit.,
art. 158 CP n. 20).
E’
amministratore ex art. 158 CP anche chi utilizza un prestanome (uomo di paglia)
ed il prestanome medesimo (decisioni TF 6B_494/2015 del 25.5.2016 consid. 2.1.2.;
4A_373/2015 del 26.1.2016 consid. 3.2.2.; 6B_223/2010 del 13.1.2011 consid.
3.3.1.; 6B_66/2008 del 9.5.2008 consid. 6.3.2.; DTF 105 IV 106 consid. 2.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit.,
art. 158 CP n. 22; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI,
op. cit., art. 158 CP n. 5). Il
prestanome non è esonerato dalla sua responsabilità giusta l’art. 158 CP per il
fatto che un terzo gli abbia detto quale comportamento adottare (decisione TF
6B_494/2015 del 25.5.2016 consid. 2.1.2.). Chi, in diritto, assume obblighi,
deve anche risponderne (decisione TF 6B_494/2015 del 25.5.2016 consid. 2.1.2.;
DTF 105 IV 106 consid. 2.).
3.2.2
Il
comportamento penalmente rilevante ex art. 158 CP non è descritto nella
disposizione di legge. Esso consiste nel violare, per azione oppure per
omissione, gli obblighi propri di un amministratore, che si determinano secondo
il caso concreto (decisione TF 6B_52/2022 del 16.3.2023 consid. 4.1.6.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit.,
art. 158 CP n. 61 ss./124 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH /
D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 9 s.).
Un amministratore è dunque punibile se contravviene agli obblighi specifici che
gli incombono in ragione del suo obbligo di amministrare e di proteggere gli
interessi pecuniari di terzi.
I
doveri ex art. 158 CP dei membri del consiglio di amministrazione di una
società anonima risultano in particolare dall’art. 717 CO.
L’art.
717.
CO disciplina l’obbligo di diligenza e di fedeltà del consiglio di
amministrazione (e dei suoi membri) di una società anonima: gli amministratori
e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro
compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi
della società (cpv. 1).
Il
consiglio di amministrazione di una società anonima è incaricato, ai sensi
dell’art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP, di amministrare il patrimonio della società
rispettivamente di supervisionarne l’amministrazione (decisione TF 6B_818/2017
del 18.1.2018 consid. 1.2.2.). Gli amministratori hanno in particolare
l’obbligo di tutelare e promuovere gli interessi economici della società
(decisione TF 6B_940/2019 del 6.5.2020 consid. 2.1.). Essi sono chiamati ad
aumentare il suo patrimonio e ad omettere qualsiasi atto concorrenziale e ogni
favoritismo di propri interessi in relazione alla società (decisione TF
6B_818/2017 del 18.1.2018 consid. 1.2.2.).
L’atto
di amministrazione infedele consiste nella violazione dei doveri specifici che
incombono al consigliere di amministrazione in funzione della sua carica
(decisioni TF 6B_940/2019 del 6.5.2020 consid. 2.1.; 6B_818/2017 del 18.1.2028
consid. 1.2.2.).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale il concludere un contratto con sé
stesso (Selbstkontrahieren) è di principio inammissibile perché un tale
atto conduce di regola a conflitti di interesse (decisioni TF 6B_731/2019 del
18.11.2019
consid. 1.3.2.; 6B_818/2017 del 18.1.2018 consid. 1.5.2.;
6B_300/2016 del 7.11.2016 consid. 4.4.2.; DTF 144 III 388 consid. 5.1.; OR
Kommentar – C. CHAPUIS, 3. ed., art. 717 CO n. 9; B. ISENRING, Die Strafbarkeit
des direkten bürgerlichen Stellvertreters nach Art. 158 Ziff. 2 StGB, in ZStStr
Nr. 46 p. 132). Esso comporta la non validità del relativo negozio giuridico, a
meno che il pericolo di pregiudicare il rappresentato sia escluso per la natura
del negozio giuridico oppure perché il rappresentato ha autorizzato il
rappresentante a concludere il contratto con sé stesso o approva a posteriori
l’atto (decisione TF 6B_731/2019 del 18.11.2019 consid. 1.3.2.; OR Kommentar –
C. CHAPUIS, op. cit., art. 717 CO n. 9).
Le
stesse regole valgono anche nell’ipotesi di doppia rappresentanza di due parti
contrattuali per il tramite del medesimo rappresentante e nel caso di
rappresentanza legale di persone giuridiche per mezzo dei loro organi: è
necessaria un’autorizzazione particolare o un’autorizzazione a posteriori del
rappresentato o di un organo superiore o di pari grado [ovvero, per il membro
del consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale, di tutto il
consiglio di amministrazione e, per il consiglio di amministrazione, dell’assemblea
generale (OR Kommentar – C. CHAPUIS, op. cit., art. 717 CO n. 9)], se c’è pericolo
di pregiudizio (decisioni TF 6B_818/2017 del 18.1.2018 consid. 1.5.2.;
6B_300/2016 del 7.11.2016 consid. 4.4.2.; DTF 144 III 388 consid. 5.1.).
Nel
caso di un conflitto di interessi (ipotesi oggi esplicitamente regolamentata
all’art. 717a CO, in vigore dall’1.1.2023), gli interessi della società – in
applicazione dell’art. 717 cpv. 1 CO – devono essere anteposti a tutti gli
altri interessi (OR Kommentar – C. CHAPUIS, op. cit., art. 717 CO n. 7; BSK OR
II – R. WATTER / K. ROTH PELLANDA, 5. ed., art. 717 CO n. 15/17a), anche – di
principio – agli interessi degli azionisti (BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158
CP n. 62). In caso di pericolo di un conflitto di interessi, l’amministratore
interessato deve prendere le misure adeguate per assicurare la tutela degli
interessi della società (decisione TF 6B_688/2014 del 22.12.2017 consid.
13.1.2.).
3.2.3
Un
danno provvisorio è sufficiente (BSK
Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 130). Si ha un danno già
quando il patrimonio è messo in pericolo al punto che è diminuito nel suo
valore economico (decisione TF 6B_940/2019
del 6.5.2020 consid. 2.1.).
3.2.4
Si
tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente (BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit.,
art. 158 CP n. 136 ss.).
3.3
Si
è esposto al consid. d. che con giudizio CRP 60.2019.358 del 5.6.2020 questa
Corte ha accolto, per quanto ricevibile, il reclamo della RE 1 annullando il
decreto di non luogo a procedere 15.11.2019 e rinviando gli atti al magistrato
inquirente per procedere nei suoi incombenti ai sensi dei considerandi.
La
fattispecie doveva infatti essere approfondita in relazione ad PI 1 ed a PI 2 in
merito al reato di amministrazione infedele e, a dipendenza delle risultanze
dell’istruttoria, anche ai reati di appropriazione indebita e di truffa.
3.4
Il
procuratore pubblico, aperta l’istruzione e preso atto delle dichiarazioni rese
a verbale dagli imputati, ha concluso che ad PI 1 difettasse, sia in seno alla RE
1, sia in seno alla __________, la necessaria autonomia decisionale.
Ora,
a prescindere dal fatto che la RE 1 contesti che PI 1 non avesse potere
decisionale, la posizione di gerente di PI 1 risulta dalla sua veste di
amministratore unico con diritto di firma individuale della RE 1. Il fatto che
egli sostenga che non avesse alcuna autonomia decisionale è irrilevante. Si è del
resto detto che, secondo la giurisprudenza, il prestanome non è esonerato dalla
sua responsabilità giusta l’art. 158 CP per il fatto che un terzo gli abbia
detto quale condotta adottare (decisione TF 6B_494/2015 del 25.5.2016 consid.
2.1.2.). A maggior ragione, evidentemente, se il terzo è l’azionista di
maggioranza della società controparte contrattuale della società di cui PI 1 era
amministratore unico.
Nel
rapporto esterno il consigliere di amministratore a titolo fiduciario non può mai
scusarsi affermando di avere dovuto agire secondo gli ordini dell’azionista di
maggioranza. L’uomo di paglia che agisce a titolo fiduciario ha piena
responsabilità come un organo indipendente (decisione TF 6B_54/2008 del
9.5.2008
consid. 6.3.2.). Chi sceglie di dare seguito al mandante, e non agli
obblighi legali assunti in seguito alla propria carica, deve sopportarne le
conseguenze dal profilo penale (DTF 105 IV 106 consid. 2.).
Questa
Corte, nel suddetto suo giudizio, aveva peraltro ricordato che è amministratore
anche il prestanome medesimo.
Non
si comprende quindi perché il magistrato inquirente abbia del tutto omesso di
valutare la fattispecie sotto questo profilo.
Quale
amministratore unico della RE 1 e della __________, PI 1 – pur nell’eventuale veste
di uomo di paglia – aveva determinati obblighi nei confronti delle società.
Come
indicato nel giudizio CRP 60.2019.358 del 5.6.2020, PI 1, quale amministratore
unico della RE 1, avrebbe dovuto – qualora la __________ non avesse eseguito
quanto previsto dagli accordi, come di fatto è avvenuto – procedere a nome
della società nei confronti della controparte __________. Questo atto rientrava
infatti manifestamente nei doveri spettanti all’amministratore unico, chiamato
a tutelare gli interessi ed il patrimonio della società che amministra.
PI
1.
era nondimeno, parimenti, amministratore unico della __________, che – da
parte sua – non ha adempiuto i noti accordi contrattuali.
L’imputato
si è pertanto trovato in un palese conflitto di interessi contrario all’art.
717.
CO tra l’obbligo di diligenza e di fedeltà nei confronti della RE 1 (che
voleva l’adempimento dei noti accordi con la trasmissione delle quote della __________)
e l’obbligo di diligenza e di fedeltà nei confronti della __________ (che, a
prescindere dalle ragioni addotte, non voleva più l’adempimento dei noti
accordi).
Questa
Corte, prendendo posizione su quanto ritenuto nel decreto di non luogo a
procedere – ovvero che PI 1 aveva constatato, suo malgrado, la mancanza di
volontà rispettivamente l’impossibilità di PI 2 di trasferire le quote della __________,
decisione in merito alla quale l’imputato non aveva margine di manovra; non
poteva costringere la __________, e per lei il suo azionista unico, ad
adempiere il contratto (decreto di non luogo a procedere 15.11.2019, p. 6 s.) –,
aveva evidenziato che, nel caso di un conflitto di interessi, in applicazione
dell’art. 717 cpv. 1 CO gli interessi della società devono essere anteposti a
tutti gli altri interessi, ovvero anche di principio agli interessi degli
azionisti. Il fatto, quindi, che PI 2 (asseritamente azionista unico della __________)
avrebbe revocato il mandato 17.10.2017 [con cui aveva incaricato PI 1 di
trasferire alla RE 1 il 50% delle quote della __________ (doc. 11 di denuncia)]
di per sé non esonerava l’amministratore unico dal fare in modo che la __________
(società che deteneva il 50% delle quote della __________) – a cui, sola,
l’amministratore unico doveva fedeltà – potesse soddisfare gli accordi con la RE
1.
Per
questa Corte, sempre secondo il suddetto giudizio, si doveva concludere per
l’esistenza di indizi di una violazione ex art. 158 CP da parte di PI 1 dei
suoi doveri di amministratore nei confronti della RE 1: PI 1 si era infatti posto
in un conflitto di interessi ed aveva scelto, quale amministratore unico della RE
1, di non procedere nei confronti della __________ (che aveva incassato dalla RE
1.
oltre Euro 6 mio, senza effettuare a sua volta la controprestazione prevista
dagli accordi), società di cui pure era amministratore unico, ovvero
privilegiando la sua posizione di fiduciario di PI 2 rispetto alla sua funzione
di amministratore della RE 1.
In
queste circostanze, non si comprende perché il procuratore pubblico, che nel
decreto di abbandono non ha mai menzionato il giudizio CRP 60.2019.358 del
5.6.2020
(se non per riprenderne parzialmente il diritto, pur senza fare riferimento
alla sentenza di questa Corte), abbia concluso che, in difetto della volontà di
PI 2 di adempiere gli accordi, PI 1 si era trovato, suo malgrado,
nell’impossibilità di dare seguito agli stessi.
Queste
motivazioni erano già state poste anche alla base del decreto di non luogo a
procedere, annullato da questa Corte. Decreto che il procuratore pubblico ha inspiegabilmente
invece ripreso, a tratti verbatim, nel decreto di abbandono impugnato.
Il
pubblico ministero non si è confrontato con il fatto che, nel caso di un
conflitto di interessi, in applicazione dell’art. 717 cpv. 1 CO gli interessi
della società devono essere anteposti a tutti gli altri interessi, ovvero anche
di principio agli interessi degli azionisti. Nel caso di un conflitto di
interessi, come in concreto, i doveri giusta l’art. 717 CO sono peraltro da
interpretare in maniera più severa (decisione TF 6B_54/2008 del 9.5.2008
consid. 6.4.1.).
Questa
Corte aveva inoltre già evidenziato che, in considerazione del manifesto
conflitto di interessi in cui si era trovato __________, l’iscrizione a
bilancio della RE 1 del prestito non suppliva l’omissione di procedere nei
confronti della __________, ovvero di fare tutto quanto nelle sue facoltà per
adempiere gli accordi. Il prestito in questione doveva del resto in ogni caso
essere iscritto. Motivazioni, anche queste, del tutto ignorate dal magistrato
inquirente.
E’
una mera ipotesi che, come ritenuto dal pubblico ministero, la cessione delle
quote avrebbe comportato per la __________ la disdetta del finanziamento,
nell’ordine di circa Euro 30 mio, con la conseguenza che la società si sarebbe
trovata costretta a reperire un nuovo finanziamento senza alcuna garanzia –
stante il chiacchierato nome del nuovo azionista – di successo; una simile
eventualità, tutt’altro che remota, avrebbe di riflesso implicato un danno
anche per la RE 1. Il procuratore pubblico, per fondare tale affermazione, fa
riferimento infatti unicamente alle dichiarazioni rese dagli imputati e ad uno
scritto di PI 1. Si tratta manifestamente di semplici asserzioni di parte.
Le
risultanze istruttorie, in altre parole, non hanno sconfessato le conclusioni
di cui al giudizio CRP 60.2019.358 del 5.6.2020.
4.
4.1.
La
reclamante ipotizza poi il reato di truffa [secondo cui è punito chiunque, per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una
persona affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma
subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio
proprio o altrui (art. 146 cpv. 1 CP) (BSK Strafrecht II – S. MAEDER / M.A.
NIGGLI, op. cit., art. 146 CP n. 41 ss.)] in merito agli stessi fatti.
4.2
Un
inganno è astuto giusta l’art. 146 CP se l’autore ordisce un tessuto di
menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente o artifici o rilascia
false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile oppure non
ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla controparte di
verificare o prevede che questa rinuncerà a verificare in virtù di un rapporto
di fiducia particolare; anche in queste ipotesi l’astuzia è nondimeno esclusa
quando la vittima non ha osservato le misure fondamentali e/o elementari di
prudenza, ovvero quando avrebbe potuto proteggersi con un minimo di attenzione
oppure avrebbe potuto evitare l’errore con il minimo di prudenza che si poteva
attendere da lei (decisione TF 6B_127/2022 del 22.3.2023 consid. 4.3.2.; BSK
Strafrecht II – S. MAEDER / M.A. NIGGLI, op. cit., art. 146 CP n. 61 ss.; StGB
Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 146 CP n.
7.
ss.; A. DONATSCH, Strafrecht III, op. cit., p. 224 ss.; G. STRATENWERTH / G.
JENNY / F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7. ed., § 15 n. 17 ss.).
La dissimulazione della volontà di adempiere un
contratto è – di principio – astuta perché concerne un fatto interiore che per
sua natura non può essere direttamente esaminato dalla controparte (decisione
TF 6B_127/2022 del 22.3.2023 consid. 4.3.3.). Questo postulato non vale
tuttavia quando l’affermazione della volontà di adempiere un contratto poteva
essere esaminata con indagini, fattibili ed esigibili, sulla capacità di
adempimento, che avrebbero comprovato che la controparte non poteva adempiere
detto contratto (decisione TF 6B_127/2022 del 22.3.2023 consid. 4.3.3.).
E’
un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente (BSK Strafrecht II – S.
MAEDER / M.A. NIGGLI, op. cit., art. 146 CP n. 261 ss.).
4.3
4.3.1
Il
procuratore pubblico ha ritenuto che non erano stati gli scritti 17.10.2017,
che certificavano il ricevimento degli importi corrisposti dalla RE 1, ad avere
determinato quest’ultima a versare Eur 6'045'680.00, ma la sua volontà di
adempiere gli accordi da lei sottoscritti per ottenere il trasferimento di metà
del capitale sociale della __________. In quest’ottica di accordi commerciali,
non sussistevano indizi sull’intenzione di non adempiere i propri doveri da
parte della __________, e per essa di PI 2, nel momento in cui la RE 1 aveva
disposto del proprio patrimonio. L’impossibilità rispettivamente la mancata
volontà di trasferire le quote della __________ era quindi, semmai,
sopraggiunta solo in seguito agli accordi tra le parti e non poteva costituire
inganno astuto che aveva determinato il versamento di denaro dalla RE 1.
4.3.2
PI
2, come detto al consid. k., ha spiegato il mancato adempimento degli accordi con
la RE 1 con il fatto che avrebbe saputo, dopo la loro conclusione, che __________
sarebbe stato citato nei “Panama Papers”, che sarebbe stato un falso
costruttore, che sarebbe stato un generale dei Pasdaran autopensionatosi e che durante
la guerra Iran/Iraq sarebbe stato vicecapo di tale __________. __________
sarebbe quindi stata una persona con cui – a dire di PI 2 – gli istituti
bancari non avrebbero voluto fare affari.
Ora,
sempre per dire di PI 2, egli avrebbe conosciuto __________ nel 2007/2008. Con
questi egli avrebbe sottoscritto un contratto per un investimento immobiliare
secondo il quale l’edificio che sarebbe stato edificato sarebbe appartenuto, al
50%, a lui ed a __________ (verbale 5.4.2022, p. 3 s., AI 24). Palazzo che
avrebbe avuto un valore di Euro 120/150 mio (verbale 5.4.2022, p. 17, AI 24).
L’imputato ha riferito che in relazione al palazzo sarebbe stata in atto una
controversia. Egli avrebbe detto a __________ che avrebbe dovuto consegnargli
il palazzo e, dopo, egli gli avrebbe versato la somma di Euro 3 mio (verbale
5.4.2022, p. 17, AI 24).
Non
è di conseguenza affatto credibile che PI 2, imprenditore per suo dire di
grande successo, con business in tutto il mondo (verbale 5.4.2022, p. 2
s., AI 24), si sia messo in affari con __________, concludendo con quest’ultimo
un contratto per un investimento immobiliare milionario, senza prima accertarsi
su chi fosse __________.
Ciò
detto, per determinare la volontà della __________, e per lei di PI 2, di
adempiere il noto contratto, occorre verificare quando è sorta la controversia
inerente al palazzo di Teheran, e questo per stabilire se il contratto
13.6.2014
sia stato concluso in relazione a questa vertenza in atto con __________,
segnatamente per fargli pressioni affinché consegnasse a PI 2 il palazzo. PI 1,
nel corso della sua audizione 20.2.2020 nella causa civile (p. 2 s., AI 26), ha
peraltro addotto che nel 2014 (per quanto si comprende) avrebbe agito
esclusivamente negli interessi di PI 2. Avrebbe dovuto tutelare la posizione di
questi in merito ad un investimento che egli aveva fatto con __________ a
Teheran. In base alle istruzioni ricevute da PI 2 si sarebbe voluta trovare una
soluzione globale a tutti i rapporti tra le parti.
Occorre
chiarire anche quando l’amministrazione statunitense avrebbe imposto sanzioni
all’Iran, motivo per cui PI 2, sempre a suo dire, non avrebbe potuto fare
affari con il cittadino iraniano __________, ossia non avrebbe potuto adempiere
il contratto riferito alla __________.
5.
5.1.
Il
decreto di abbandono 5.8.2022 (ABB 1227/2022) è annullato.
Gli
atti sono ritornati al procuratore pubblico, che si ripronuncerà.
5.2
Si
ricorda che per la decisione se prolare un decreto di abbandono vale il
principio in dubio pro duriore, riconducibile
al principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e 2 cpv. 2 CPP i.r.c. art. 319
cpv. 1 e 324 CPP; decisione TF 6B_1177/2022 del 21.2.2023 consid. 2.1.) [principio che deve tenere presente anche la
giurisdizione di reclamo (decisione TF 6B_130/2021 dell’8.6.2022 consid.
2.3.1./2.3.2.)], che comporta che un
decreto di abbandono non possa essere pronunciato se non quando appaia
chiaramente che i fatti non sono punibili o le condizioni per il perseguimento
non sono date. L’istruzione deve essere aperta e l’accusa di principio promossa
(se non entra in linea di conto un decreto di accusa) quando una condanna
appaia più verosimile che un’assoluzione. Se le probabilità di assoluzione e di
condanna sono equivalenti, si impone la promozione dell’accusa, in particolare
se il reato è grave.
5.3
Si
deve evidenziare che, in caso di situazione probatoria o giuridica dubbia, non
spetta al procuratore pubblico decidere sulla plausibilità delle accuse, ma al
giudice (decisione TF 6B_1177/2022 del 21.2.2023 consid. 2.1.). Le
dichiarazioni delle persone sentite devono infatti essere valutate, di
principio, dal giudice di merito, che esamina la loro credibilità (decisioni TF
6B_141/2022 del 10.10.2022 consid. 2.3.3.; 6B_130/2021 dell’8.6.2022 consid.
2.3.1.; 6B_653/2016 del 19.1.2017 consid. 3.2.; 6B_354/2016 del 6.12.2016
consid. 3.1.): la percezione diretta da parte del tribunale è in effetti
irrinunciabile specialmente quando si tratta di valutare una dichiarazione
contro una dichiarazione (decisione TF 6B_918/2014 del 2.4.2015 consid.
2.1.2.); si può, eccezionalmente, rinunciare alla promozione dell’accusa solo
quando – in presenza di affermazioni contrapposte delle parti interrogate, in
assenza di prove oggettive – non sia possibile valutare come credibili o come
meno credibili le singole dichiarazioni delle parti e, inoltre, non si possa
attendere un altro risultato.
6.
Il
gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4
CPP). Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante,
vincente, CHF 1’500.-- a titolo di indennità (art. 436 cpv. 3 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è accolto. Di conseguenza:
§ Il
decreto di abbandono 5.8.2022 (ABB 1227/2022) del procuratore pubblico
Francesca Nicora è annullato.
§§ Gli
atti dell’inc. ABB 1227/2022 sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi
incombenti.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del
Cantone Ticino rifonderà alla RE 1, __________, CHF 1'500.-- (millecinquecento)
a titolo di ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera