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Decisione

60.2022.230

Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto di abbandono del procuratore pubblico. amministrazione infedele. truffa. amministratore di società. prestanome. in dubio pro duriore

19 maggio 2023Italiano58 min

esposto 26/27.8.2019 (AI 1) __________ ha denunciato PI 2 ed PI 1 per appropriazione semplice, appropriazione indebita,

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.230

Lugano

19 maggio 2023/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 18/19.8.2022 presentato da

RE 1, ,

patr. da: avv.ti PR 1 e PR 2, ,

contro

il decreto di abbandono 5.8.2022 emanato dal procuratore

pubblico Francesca Nicora nell’ambito del procedimento dipendente da denuncia

26/27.8.2019 nei confronti di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 4, __________),

e di PI 1, Bellinzona (patr. da: avv. PR 3, __________), per titolo di

appropriazione semplice, appropriazione indebita, truffa, amministrazione

infedele e falsità in documenti (ABB 1227/2022);

richiamati gli scritti 29/30.8.2022 e

3/4.10.2022 (duplica) di PI 2 – che, osservato, ha postulato la reiezione del

gravame –, 31.8.2022 e 22/23.9.2022 (duplica) del magistrato inquirente – che,

senza osservazioni, ha parimenti chiesto il non accoglimento dell’impugnativa

–, 2/5.9.2022 e 3/4.10.2022 (duplica) di PI 1 – che, osservato, ha domandato la

reiezione dell’impugnativa – e 16/19.9.2022 (repliche) della RE 1 – che si è

confermata nelle sue argomentazioni –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Con

esposto 26/27.8.2019 (AI 1) __________ ha denunciato PI 2 ed PI 1 per appropriazione semplice, appropriazione indebita,

truffa, amministrazione infedele e falsità in documenti circa un’operazione

commerciale.

Dalla

denuncia e dagli allegati si evince segnatamente quanto segue.

1.

Con

contratto preliminare di cessione di quote di società a responsabilità

limitata di data 22.1.2014 la __________, __________ [società detenuta al

100% dalla __________, __________ (doc. 3 di denuncia)], rappresentata da PI 2,

quale promittente venditrice e detentrice – secondo il tenore del contratto –

dell’intero capitale sociale della __________, __________, ha promesso di

cedere e vendere alla __________, __________, rappresentata da __________,

quale promittente acquirente, il 50% delle quote della __________ al prezzo di

Euro 9'045'676.50 (doc. 4 di denuncia).

2.

PI

2 e __________ avrebbero poi deciso di effettuare l’operazione per il tramite

di società svizzere.

Con

scrittura privata 13.6.2014 la RE 1 [costituita il 26.5.2014 (doc. 8 di

denuncia)] (per __________), rappresentata dall’amministratore unico __________,

quale mutuante, ha dichiarato di concedere alla __________, __________ (per PI

2), rappresentata dall’amministratore unico PI 1, quale mutuataria e detentrice

– secondo il tenore della scrittura privata – del 50% del capitale sociale

della __________, un mutuo della somma di Euro 9'045'676.50 (da corrispondere

in tre tranches), da restituire entro il 30.6.2015. La mutuataria poteva

estinguere il debito trasferendo alla mutuante le quote nella __________ (doc.

6 di denuncia).

3.

Con

agreement 9.4.2015 la RE 1 e la __________ hanno indicato che le parti

avevano sottoscritto un accordo secondo cui la RE 1 avrebbe trasferito alla __________

la somma di Euro 3'000'000.00 entro il 30.6.2014 e la somma di Euro

3'045'676.50 entro il 30.6.2015; da parte sua, la __________ avrebbe trasferito

alla RE 1 al termine dell’operazione il 50% delle quote della __________. Dall’accordo

risulta che, per ragioni conosciute ed accettate dalle parti, la RE 1 aveva

corrisposto alla __________ soltanto la prima rata di Euro 3'000'000.00. Le

parti avevano concordato di sospendere il versamento delle ulteriori rate.

Sempre secondo questo accordo, dopo il 30.6.2015 la __________ avrebbe

trasferito alla RE 1 il 24.80% delle quote della __________ o, in caso di

completo adempimento dell’agreement, il 50% delle quote della __________

(doc. 7 di denuncia).

4.

Il

30.6.2015 la __________, il cui amministratore unico era PI 1, ha acquisito

(per atto di fusione) la __________ (doc. 1 di denuncia).

5.

In

data 5.5.2017 PI 1 è divenuto amministratore unico della RE 1 (doc. 8 di

denuncia 26/27.8.2019).

6.

Con

receipt 17.10.2017 la __________, rappresentata dal suo amministratore

unico PI 1, ha dichiarato di avere ricevuto dalla RE 1 la somma di Euro

6'045'680.00 pari all’intero prezzo di compravendita del 50% delle quote della __________

(doc. 9 di denuncia).

7.

Il

medesimo giorno PI 1, nella sua funzione di rappresentante legale sia della __________

sia della RE 1, ha confermato che: a) la RE 1 aveva versato alla __________ la

somma di Euro 6'045'680.00 pari all’intero prezzo di compravendita del 50%

delle quote della __________; b) aveva ricevuto quel giorno mandato

dall’azionista della __________ [PI 2 (mandato di cui al doc. 11)] di trasferire

il 50% delle quote della __________ alla RE 1; c) avrebbe eseguito il mandato

di cui sub b) nel minor tempo possibile (doc. 10 di denuncia).

8.

La

__________ non avrebbe mai adempiuto i suoi obblighi contrattuali (p. 5 di

denuncia).

9.

Il

16.5.2018 __________, azionista della RE 1, sarebbe riuscito a rimuovere PI 1

quale amministratore unico della RE 1 ed a nominare un nuovo amministratore

unico (doc. 8 di denuncia). Cio che avrebbe permesso di prendere il controllo

della RE 1 e, il 27.6.2018, di mettere in mora la __________ in merito al

dovere di trasferire alla RE 1 la quota del 50% della __________ (doc. 12 di

denuncia).

10.

Con

scritto 9.7.2018 PI 1, quale amministratore unico della __________, ha preso

posizione sulla lettera 27.6.2018 della RE 1.

Ha

indicato che i motivi per cui non era possibile il trasferimento alla RE 1

delle quote della __________ erano da ricondurre al fatto che i contratti di

finanziamento sottoscritti dalla __________ con i vari istituti bancari

prevedevano la clausola che un cambio di controllo della società dovesse essere

approvato dalle banche (che fino a quel momento avevano negato l’accordo). Ha

aggiunto che il rapporto iniziale tra le parti prevedeva un prezzo di vendita,

per il 50% della __________, di Euro 9'045'676.50. __________ si era impegnato

contrattualmente a costruire ed a consegnare il palazzo di IR – Teheran di

proprietà dell’azionista unico della __________: per motivi compensatori tra le

parti il prezzo era stato ridotto ad Euro 6'045'676.50. Vista la situazione

venutasi a creare in Iran, era giocoforza concludere che la compensazione

decadesse e che il valore della __________ dovesse essere rifissato in Euro

9'045'676.50. L’amministratore unico ha citato altre problematiche che si

opponevano al trasferimento delle quote della __________ alla RE 1, che

necessitavano di una soluzione globale (doc. 13 di denuncia).

11.

11.1.

Con

petizioni 19.2.2019 (doc. 14 di denuncia) e 4.3.2019 (doc. 15 di denuncia) la RE

1 ha convenuto PI 1 e la __________ davanti alla Pretura del distretto di __________

per responsabilità dell’organo societario rispettivamente per inadempimento

contrattuale.

11.2.

PI

1 (doc. 16 di denuncia) e la __________ [doc. 17 di denuncia] (divenuta il

14.5.2019 __________) hanno risposto contestando le pretese.

11.3.

Per

il denunciante, le risposte di causa avrebbero contenuto una serie di elementi

che, uniti tra loro e valutati congiuntamente con i fatti, avrebbero reso

necessaria la presentazione della denuncia: PI 1 avrebbe confermato di non

avere effettuato il trasferimento delle quote della __________ perché PI 2

avrebbe revocato il mandato conferito il 17.10.2017, ammettendo quindi di avere

anteposto gli ordini di scuderia dell’azionista della __________ a discapito

degli ordini dell’azionista della RE 1 e rimangiandosi le pattuizioni

sottoscritte il 17.10.2017; PI 1 avrebbe confermato di aver contabilizzato il

flusso di denaro intervenuto tra la RE 1 e la __________ quale prestito della RE

1 nei confronti della __________, riconoscendo perciò di aver disposto del

patrimonio della RE 1; la __________ avrebbe affermato che le pattuizioni

sarebbero state nulle e perciò non avrebbero esplicato alcun effetto giuridico;

la __________ avrebbe sostenuto che in realtà la RE 1 non avrebbe pagato

l’intero prezzo di acquisto.

12.

__________

si è costituito accusatore privato per l’azione penale. Con scritto

8/10.10.2019 (AI 3) la RE 1 si è parimenti costituita accusatrice privata per

l’azione penale.

13.

Il

procedimento è stato registrato come inc. MP 2019.8253.

b. Con

decisione 15.11.2019 (NLP 3050/2019) [AI 4] l’allora procuratore pubblico

Andrea Minesso ha decretato il non luogo a procedere.

Il

magistrato inquirente, ricordati i fatti, ha esaminato le ipotesi accusatorie

concludendo che non fossero dati indizi di colpevolezza.

In

relazione al reato di appropriazione indebita, ha indicato che il patrimonio di

una persona giuridica non era affidato ai suoi organi, di modo che il reato non

era imputabile ai denunciati. In ogni caso, la RE 1 non aveva affidato loro

propri valori patrimoniali. Agli atti non c’era alcun elemento attestante il

passaggio ad PI 1 del potere materiale e giuridico di disposizione sui valori

della RE 1. PI 1 si era limitato a confermare la ricezione dalla RE 1 di “EURO

6'045'680 representing the full purchase of the 50% of __________”; non era

stato lui ad effettuare i versamenti in questione. Conclusione che valeva a

maggior ragione per PI 2, che era l’azionista unico della __________, quindi

della controparte della RE 1.

Il

pubblico ministero, per il reato di amministrazione infedele, ha reputato che PI

2, non avendo alcun obbligo nei confronti della RE 1, non poteva essere

considerato gerente.

PI

1, amministratore unico (con diritto di firma individuale) della società dal

5.5.2017 al 16.5.2018, avrebbe potuto essere ritenuto gerente giusta l’art. 158

CP. Nella fattispecie non sussistevano nondimeno i necessari elementi atti a

comprovare che PI 1 avesse effettivamente il necessario potere di gestione

autonomo sul patrimonio societario della RE 1. Non c’era alcun indizio che

portasse a dire che era stato PI 1 a gestire il patrimonio della società,

effettuando i pagamenti previsti negli accordi stipulati tra i beneficiari

economici della RE 1 e della __________. PI 1, secondo gli atti, si era

limitato a certificare le pattuizioni tra gli azionisti unici delle società. Il

denunciato non poteva pertanto esserne reputato il gerente.

In

ogni caso, ha aggiunto il magistrato inquirente, anche se fosse da considerare

gerente, non era l’inosservanza dei suoi obblighi nei confronti della RE 1 ad

avere provocato l’inadempimento contrattuale da parte della __________. PI 1 –

a cui veniva imputato di avere anteposto gli ordini di scuderia dell’azionista

della __________ a discapito di quelli dell’azionista della RE 1 e di avere

ritrattato le pattuizioni 17.10.2017, ovvero di non avere protetto gli

interessi della RE 1 – aveva spiegato il suo comportamento: nel momento in cui

la __________ aveva segnalato alle banche (che avevano garantito i

finanziamenti per un’operazione immobiliare in Italia) che ci sarebbe stato un

cambio di controllo della società erano emerse tutte le criticità legate alla

persona di __________ (il cui nome figurava nei “Panama papers”); le

criticità avevano spinto PI 2 a revocare il mandato 17.10.2017; PI 1, come

amministratore della RE 1, aveva correttamente applicato l’accordo 13.6.2014 e

aveva tutelato gli interessi della RE 1 e di __________. I doveri di protezione

degli interessi pecuniari della RE 1 da parte del suo amministratore unico

dovevano forzatamente essere esaminati a fronte della volontà dell’azionista

unico della __________ (PI 2) di non adempiere gli accordi. PI 1 aveva

constatato, suo malgrado, la mancanza di volontà rispettivamente l’impossibilità

di PI 2 di trasferire la metà del capitale sociale della __________ alla RE 1.

Decisione in merito alla quale non aveva margine di manovra. Aveva quindi

provveduto ad iscrivere a bilancio della società l’operazione come prestito

della RE 1 alla __________. PI 1, anche nella sua qualità di amministratore

unico, non poteva costringere la citata società e l’azionista ad adempiere il

contratto in questione.

Con

riferimento al reato di truffa, il procuratore pubblico – ricordato che il

denunciante riteneva di essere stato astutamente ingannato segnatamente “con

un castello di documenti che confermavano la perfetta esecuzione delle

pattuizioni”, che aveva avuto come conseguenza che il denaro era stato

corrisposto dalla RE 1 alla __________ – ha ritenuto che i citati documenti

erano giunti in seguito al versamento da parte della RE 1, per certificare il

ricevimento degli importi da lei corrisposti. Non erano quindi stati questi

scritti ad avere determinato la RE 1 a versare Eur 6'045'680.00, ma la sua

volontà di adempiere gli accordi da lei sottoscritti per ottenere il

trasferimento di metà del capitale sociale della __________. In quest’ottica di

accordi commerciali, non sussistevano indizi sull’intenzione di non adempiere i

propri doveri da parte della __________, e per essa di PI 2, nel momento in cui

la RE 1 aveva disposto del proprio patrimonio. L’impossibilità rispettivamente

la mancata volontà di trasferire le quote della __________ era quindi, semmai,

sopraggiunta solo in seguito agli accordi tra le parti e non poteva costituire

inganno astuto che aveva determinato il versamento di denaro dalla RE 1 alla

controparte. In ogni caso, anche se si volesse considerare che PI 2, al momento

dei vari accordi, non avesse avuto alcuna intenzione di trasferire le quote

della __________, secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte non tutti gli

inganni sulla volontà di eseguire un contratto erano da reputarsi astuti, ma

solo nei casi di operazioni correnti, di poco valore, ciò che non era il caso

per le pattuizioni concrete. Per cui non poteva esserci inganno astuto.

Il

magistrato inquirente ha reputato che non fossero dati neppure indizi di

colpevolezza dei reati di falsità in documenti, di appropriazione semplice e di

impiego illecito di valori patrimoniali.

Si

trattava di un caso di inadempienza contrattuale, di natura civile, di

competenza delle autorità civili, peraltro già adite.

La

pronuncia è stata intimata soltanto ai denuncianti.

c. Con

gravame 28.11.2019 (AI 5) la RE 1 e __________ hanno postulato che, in suo accoglimento,

il decreto di non luogo a procedere fosse annullato e gli atti fossero

ritornati al pubblico ministero per procedere nei suoi incombenti.

d. Con

giudizio CRP 60.2019.358 del 5.6.2020 (AI 11) questa Corte ha accolto, per quanto

ricevibile, il predetto reclamo annullando il decreto di non luogo a procedere

e rinviando gli atti al magistrato inquirente per procedere nei suoi incombenti

ai sensi dei considerandi.

Questa

Corte, riconosciuta soltanto alla RE 1 la legittimazione a presentare il

gravame, ha anzitutto ricordato i reati ipotizzati a carico di PI 1 [già

amministratore unico della RE 1 (periodo 5.5.2017 – 16.5.2018) ed

amministratore unico della __________ (oggi __________)] e di PI 2 (azionista

della __________) in relazione al fatto che la __________, rappresentata da PI

1, malgrado avesse ricevuto dalla RE 1, il cui amministratore unico era PI 1,

l’importo di Euro 6'045'676.50, non avrebbe proceduto a corrisponderle, quale

controprestazione, il 50% delle quote della __________.

Ha

indicato che dagli atti risultava che con receipt 17.10.2017 la __________,

rappresentata dal suo amministratore unico PI 1, aveva dichiarato di avere

ricevuto dalla RE 1 la somma di Euro 6'045'680.00 pari all’intero prezzo di

compravendita del 50% delle quote della __________. Emergeva inoltre che, il

medesimo giorno, PI 1, quale rappresentante legale sia della __________ sia

della RE 1, aveva confermato che: a) la RE 1 aveva versato alla __________ la

somma di Euro 6'045'680.00 pari all’intero prezzo di compravendita del 50%

delle quote della __________; b) aveva ricevuto quel giorno mandato

dall’azionista della __________ (PI 2) di trasferire il 50% delle quote della __________

alla RE 1; c) avrebbe eseguito il mandato di cui sub b) nel minor tempo

possibile.

Questa

Corte ha poi esposto il reato di amministrazione infedele, segnatamente con

riferimento al fatto che gli amministratori di una società anonima hanno in particolare

l’obbligo di tutelare e promuovere gli interessi economici della società e sono

chiamati ad aumentare il suo patrimonio e ad omettere qualsiasi atto

concorrenziale e ogni favoritismo di propri interessi in relazione alla società

rispettivamente al divieto di Selbstkontrahieren, ritenuto che – nel caso

di un conflitto di interessi – gli interessi della società, in applicazione

dell’art. 717 cpv. 1 CO, devono essere anteposti a tutti gli altri interessi,

anche di principio agli interessi degli azionisti.

Per

la Corte, dagli atti non emergevano elementi per concludere che PI 1,

amministratore unico con diritto di firma individuale della RE 1, non avesse

qualità di amministratore giusta l’art. 158 cifra 1 CP, come invece aveva

ritenuto il procuratore pubblico. Dal fatto che il denaro del mutuo non sarebbe

stato versato alla __________ per suo mezzo non si poteva dedurre che non

potesse disporre del patrimonio della società, ovvero che non avesse

l’indipendenza esatta dalla legge. Un membro del consiglio di amministrazione

con diritto di firma individuale era peraltro di principio amministratore ex art.

158 CP. In ogni caso, anche se PI 1 fosse stato soltanto l’uomo di paglia –

fatto che tuttavia non risultava dagli atti –, avrebbe dovuto essere considerato

amministratore, come ritenuto dalla giurisprudenza dell’Alta Corte.

Si

doveva aggiungere che il pubblico ministero, nell’esame del citato reato, aveva

omesso di confrontarsi con la tematica del conflitto di interessi in cui si era

manifestamente trovato PI 1. Con agreement 9.4.2015, in parziale modifica

della pattuizione 13.6.2014, la RE 1 e la __________ avevano indicato che le

parti avevano sottoscritto un accordo secondo cui la RE 1 avrebbe trasferito

alla __________ Euro 3'000'000.00 entro il 30.6.2014 ed Euro 3'045'676.50 entro

il 30.6.2015; da parte sua, la __________ avrebbe trasferito alla RE 1 al

termine dell’operazione il 50% delle quote della __________. Dall’accordo

risultava che, per ragioni conosciute ed accettate dalle parti, la RE 1 aveva

corrisposto alla __________ soltanto la prima rata di Euro 3'000'000.00. Le

parti avevano concordato di sospendere il versamento delle ulteriori rate.

Sempre secondo questo accordo, dopo il 30.6.2015 la __________ avrebbe

trasferito alla RE 1 il 24.80% delle quote della __________ o, in caso di

completo adempimento dell’agreement, il 50% delle quote della __________.

PI 1, il 17.10.2017, nella sua funzione di rappresentante legale sia della __________

(che il 30.6.2015 aveva acquisito la __________) sia della RE 1 (di cui PI 1 il

5.5.2017 era divenuto amministratore unico), aveva confermato che: a) la RE 1

aveva versato alla __________ la somma di Euro 6'045'680.00 pari all’intero

prezzo di compravendita del 50% delle quote della __________; b) aveva ricevuto

quel giorno mandato dall’azionista della __________ di trasferire il 50% delle

quote della __________ alla RE 1; c) avrebbe eseguito il mandato di cui sub b)

nel minor tempo possibile.

PI

1, quale amministratore unico della RE 1, avrebbe dovuto – qualora la __________

non avesse eseguito quanto previsto dagli accordi, come di fatto era apparentemente

avvenuto – procedere a nome della società nei confronti della controparte __________.

Questo atto rientrava infatti manifestamente nei doveri dell’amministratore

unico, chiamato a tutelare gli interessi ed il patrimonio della società che

amministrava. PI 1 era nondimeno, parimenti, amministratore unico della __________,

che – da parte sua – non aveva adempiuto i noti accordi contrattuali. L’imputato

si era pertanto trovato in un palese conflitto di interessi contrario all’art.

717 CO tra l’obbligo di diligenza e di fedeltà nei confronti della RE 1 (che

voleva l’adempimento dei noti accordi con la trasmissione delle quote della __________)

e l’obbligo di diligenza e di fedeltà nei confronti della __________ (che, a

prescindere dalle ragioni addotte, non voleva più l’adempimento dei noti

accordi). Nel caso di un conflitto di interessi, in applicazione dell’art. 717

cpv. 1 CO, gli interessi della società dovevano essere anteposti a tutti gli

altri interessi, ovvero anche – di principio – agli interessi degli azionisti.

Il fatto, quindi, che PI 2 (asseritamente azionista unico della __________) avrebbe

revocato il mandato 17.10.2017 (con cui aveva incaricato PI 1 di trasferire

alla RE 1 il 50% delle quote della __________) di per sé non esonerava l’amministratore

unico dal fare in modo che la __________ (società che deteneva il 50% delle

quote della __________) – a cui, sola, l’amministratore unico doveva fedeltà –

potesse soddisfare gli accordi conclusi.

Per

questa Corte, dunque, essendosi PI 1 posto in un conflitto di interessi e

scegliendo, quale amministratore unico della RE 1, di non procedere nei

confronti della __________ (che aveva incassato dalla RE 1 oltre Euro 6 mio,

senza effettuare a sua volta la controprestazione prevista dagli accordi),

società di cui pure era amministratore unico, si doveva concludere per

l’esistenza di indizi di una violazione giusta l’art. 158 CP dei suoi doveri di

amministratore nei confronti della RE 1.

In

considerazione del manifesto conflitto di interessi in cui si era trovato PI 1,

l’iscrizione a bilancio della RE 1 del prestito non suppliva l’omissione di

procedere nei confronti della __________, ovvero di fare tutto quanto nelle sue

facoltà per adempiere gli accordi. Il prestito doveva del resto in ogni caso

essere iscritto.

La

fattispecie doveva pertanto essere approfondita in relazione ad PI 1 ed a PI 2

(asseritamente azionista della società che aveva incassato oltre Euro 6 mio,

senza controprestazione) in merito al reato di amministrazione infedele e, secondo

le risultanze, pure ai reati di appropriazione indebita e di truffa.

Il

giudizio è stato intimato ai reclamanti ed al procuratore pubblico.

e. Con

scritto 25/26.1.2021 (AI 12), a complemento della denuncia, la RE 1 e __________

hanno comunicato al magistrato inquirente che sarebbero emersi elementi che

avrebbero riguardato l’atteggiamento di PI 1 nel corso del 2017, quando –

sfruttando con astuzia la propria figura professionale per ottenere la fiducia

di __________ – avrebbe fatto sì che la RE 1 pagasse l’ultima tranche del

prezzo nella falsa convinzione che la __________ avrebbe poi adempiuto

trasferendo le quote della __________. Essi hanno prodotto emails di PI 1, che

avrebbero confermato la tesi secondo cui quest’ultimo, nel corso del 2017, si

sarebbe prodigato in maniera attiva affinché la RE 1 pagasse la parte finale

del prezzo garantendo che la __________ avrebbe trasferito le quote della __________

e minacciando non meglio precisati problemi in caso di mancato pagamento,

facendo addirittura credere che l’operazione sarebbe stata salvata grazie ai

suoi rapporti privilegiati con le autorità elvetiche.

f. Con

decreti 9.8.2021 (AI 13/14) il procuratore pubblico Francesca Nicora, nel

frattempo divenuto titolare del procedimento penale, ha aperto l’istruzione nei

confronti di PI 1 per titolo di amministrazione infedele e di appropriazione

indebita e di PI 2 per titolo di appropriazione indebita e di truffa.

g. Quel

giorno il magistrato inquirente ha disposto la perquisizione dello studio

legale e fiduciario di PI 1 ed il sequestro di quanto utile per il caso (AI 15)

rispettivamente l’accompagnamento coattivo degli imputati per essere

interrogati (AI 16/17).

h. Con

scritto 1.12.2021 (AI 19) il pubblico ministero ha chiesto alla Pretura di __________,

__________, la trasmissione dell’inc. OR.2019.36 che avrebbe riguardato la

medesima fattispecie.

L’incarto

in questione è stato acquisito il 3.12.2021 (AI 20).

i. Il

30.3.2022 (AI 22), per il tramite della polizia, è stato messo in esecuzione il

citato ordine di perquisizione e sequestro 9.8.2021.

j. PI

1 è stato interrogato dal procuratore pubblico al termine della perquisizione dello

studio legale e fiduciario (AI 21).

L’imputato

ha riferito che sulla vicenda erano pendenti due cause civili: la prima nei

suoi confronti per violazione dei doveri di amministratore; la seconda nei

confronti della __________ per inadempienza contrattuale in merito al mancato

preteso trasferimento delle quote della __________. Si era in attesa della

sentenza. La fattispecie aveva solo e unicamente valenza civile.

Con

riferimento alla scrittura privata 13.6.2014 tra la RE 1 e la __________, egli

ha addotto che con questa pattuizione era stato stipulato un contratto di

prestito per l’importo di Euro 9 mio che dava la facoltà alla __________ di

convertire il prestito nel 50% della __________ o di restituire l’importo

comprensivo di interessi in caso di mancato trasferimento delle quote. La __________

poteva decidere di restituire gli importi o di consegnare il 50% della __________.

Questo era l’oggetto della causa civile. Nella di lui attività di

amministratore della M__________ (divenuta __________) e della RE 1 si era

sempre attenuto al tenore di questo contratto. Nella contabilità della __________

c’era il debito verso la RE 1 per Euro 6 mio, oltre interessi. Tutto questo era

regolarmente contabilizzato. L’importo era di Euro 6 mio perché le parti, ad un

certo punto, avevano convenuto una riduzione del prezzo.

L’imputato

ha sostenuto che il suo compito, quale amministratore della RE 1 (funzione che

aveva assunto in sostituzione di un collega di studio, ritenuto che – in quel

momento – il rapporto tra le parti era di assoluta cordialità), era quello di

curare l’ordinaria amministrazione, di assicurare il rispetto del contratto di

cui alla scrittura privata 13.6.2014. Egli aveva il medesimo compito anche per

la __________. Per quanto concerneva il suo margine di autonomia nelle

decisioni societarie della RE 1 rispettivamente della __________, PI 1 ha

affermato che si trattava di un rapporto fiduciario e che quindi il suo margine

di autonomia era molto limitato. Per la __________ non poteva fare neppure un

pagamento bancario senza il consenso di PI 2. Il suo potere di amministrazione

del patrimonio delle società era vincolato alle istruzioni del fiduciante.

Per

quanto riguardava il suo ruolo di amministratore della RE 1 e della __________,

l’imputato ha asserito che riteneva di essersi messo in una posizione perlomeno

scomoda. Gli sembrava che i rapporti tra __________ e PI 2 fossero distesi. In

relazione a come si sarebbe comportato in caso di conflitti di interessi, egli

ha addotto che aveva sempre valutato che nella sua qualità di amministratore

avrebbe sempre dovuto attenersi, e si era sempre attenuto, al contenuto della

scrittura privata 13.6.2014. Egli ha sostenuto che se lui, come amministratore

di varie società, contabilizzava in __________ un debito ed in RE 1 un credito,

come aveva fatto, e offriva la possibilità di restituire l’importo, non credeva

di aver fatto nulla di sbagliato. Nella prima fase non aveva visto un conflitto

di interessi; quando la vicenda era entrata in una situazione di contenzioso era

evidente che c’era un conflitto. Con il senno di poi era tutto facile.

Probabilmente, al momento in cui era stato chiesto il trasferimento delle quote,

egli avrebbe dovuto dimettersi. Se non l’aveva fatto era perché aveva

rassicurazioni sulle trattative in corso. Ancora in quel momento, ogni cinque o

sei mesi, la possibilità di “trovare una soluzione” veniva ventilata

dalle parti.

Egli

non aveva creato un danno alla RE 1. Per lui era sufficiente contabilizzare un

credito per evitare un danno.

PI

2 gli aveva detto di non trasferire le quote della __________ perché era venuto

a sapere che __________ era implicato politicamente in Iran. L’imputato ha

riferito che non aveva margine di manovra, ritenuto lo stop di PI 2. Con il

senno di poi egli avrebbe dovuto dimettersi. Secondo l’imputato, la RE 1 era

comunque tutelata dalle successive contabilizzazioni e dalle possibilità a lei

offerte. In quel momento avrebbe dovuto dire “fermi tutti, io me ne vado.”

k. PI

2 è stato sentito in data 5.4.2022 (AI 24).

L’imputato,

addotto che la __________ era attiva, segnatamente, nella costruzione di “business

parks”, ha affermato di avere conosciuto in Iran __________. PI 2 aveva

sottoposto alla banca l’atto 13.6.2014, chiedendo se il predetto poteva entrare

in società con lui. L’istituto bancario aveva raccolto informazioni,

comunicandogli che il suo nome era citato nei “Panama Papers” e che era

un generale iraniano dei Pasdaran. Il consulente bancario gli aveva detto che,

se fosse entrato in affari con __________, avrebbe dovuto restituire il mutuo

di Euro 29 mio. Egli aveva poi raccolto informazioni, venendo a sapere che __________

era un falso costruttore, era sempre stato un generale dei Pasdaran

autopensionatosi e durante la guerra Iran/Iraq era vicecapo di __________.

PI

2 aveva detto ad PI 1 di non voler vendere, di fermarsi fintanto che non avesse

trovato tutte le informazioni su __________. Non poteva permettersi di avere un

socio come lui, ritenuto che i figli, i generi e la mamma dell’imputato erano

americani e che aveva affari in America.

Nell’ambito

dell’amministrazione straordinaria, nella __________ PI 1 non muoveva neanche

un dito senza chiedere all’imputato o a suo figlio. Per le questioni che

riguardavano __________, PI 1 si rivolgeva a lui. Trasferire quote societarie rientrava

nell’amministrazione straordinaria.

L’imputato

non aveva parlato con PI 1 sul come comportarsi in caso di conflitto di

interessi tra le società. PI 1 aveva valutato autonomamente come comportarsi.

Quando,

il 17.10.2017, aveva firmato il mandato a favore di PI 1 inerente al

trasferimento delle azioni della __________, egli aveva intenzione di procedere

come indicato sullo stesso perché non aveva ancora ricevuto le informazioni su __________

e sul chiarimento degli Euro 3 mio (inerenti all’operazione immobiliare in

Iran). Poi aveva bloccato tutto. Era evidentemente disposto a restituire i

soldi con interessi.

L’imputato,

quando aveva firmato il mandato, aveva detto ad PI 1 di trasferire le quote. Il

giorno dopo l’aveva chiamato e gli aveva detto di bloccare tutto. Il margine di

manovra di PI 1 su queste questioni era pari a zero.

Era

l’imputato a tenere i contatti con __________.

Prima

di sottoscrivere gli accordi egli non aveva fatto controlli sul passato e sulla

reputazione di __________. Era stato uno stupido e anche sfortunato a conoscere

quest’ultimo.

Non

era assolutamente sua intenzione non adempiere gli obblighi di trasferimento

delle quote della __________ fin dall’inizio. Se non fossero uscite le notizie

su __________, egli avrebbe dato seguito ai citati obblighi. Era un uomo

d’affari. Per essere un uomo di successo occorreva essere onesti.

Egli

aveva formulato diverse proposte a __________ per risolvere il contenzioso; lui

le aveva sempre rifiutate.

l. Il

6.4.2022 (AI 26) il magistrato inquirente ha acquisito all’incarto copia di

atti dell’inc. OR.2019.36 della Pretura di __________.

m. Con

decreto 9.6.2022 (AI 30) il pubblico ministero ha comunicato alle parti

l’imminente chiusura dell’istruzione prospettando l’emanazione di un decreto di

abbandono, indicando che le spese avrebbero potuto essere poste a carico

dell’accusatore privato oppure dell’imputato prosciolto e fissando un termine

per presentare istanze probatorie e di indennità per ingiusto procedimento.

n. Con

istanza 30.6.2022 (AI 33) PI 1 ha postulato la rifusione di CHF 4'105.75 per

spese legali, oltre interessi.

Nessuna

parte ha presentato istanze probatorie.

o. Con

decreto 5.8.2022 (ABB 1227/2022) il procuratore pubblico ha abbandonato il

procedimento penale promosso a carico degli imputati per titolo di appropriazione

semplice, appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele e falsità

in documenti.

Il

magistrato inquirente ha anzitutto ricordato il tenore della denuncia.

Egli

ha ritenuto che il reato di appropriazione indebita non fosse imputabile ad PI

1 ed a PI 2, il patrimonio di una persona giuridica non essendo affidato ai

suoi organi. Dagli atti non emergeva inoltre alcun elemento che permetteva di

concludere che la RE 1 avesse affidato averi agli imputati.

Il

procuratore pubblico ha reputato che PI 2, non avendo alcun obbligo nei

confronti della RE 1, non poteva essere considerato suo gerente ai sensi

dell’art. 158 CP.

PI

1 era stato, dal 5.5.2017 al 16.5.2018, amministratore unico con diritto di

firma individuale della RE 1, per cui avrebbe potuto essere ritenuto gerente

giusta l’art. 158 CP. Tale veste presupponeva nondimeno una sufficiente

indipendenza, nel senso di un potere di amministrazione autonomo sul patrimonio

affidatogli. Dopo avere esposto il diritto, il pubblico ministero ha riprodotto

le dichiarazioni di PI 1 e di PI 2 in relazione, segnatamente, all’autonomia di

cui disponeva PI 1. Ha concluso che a quest’ultimo difettasse, sia in seno alla

RE 1, sia in seno alla __________, la necessaria autonomia decisionale.

Il

procuratore pubblico ha tuttavia aggiunto che la questione andava esaminata

alla luce del conflitto di interessi in cui si era trovato PI 1 quando avrebbe

dovuto, quale amministratore della __________, trasferire alla RE 1 il 50%

delle quote della __________.

Ha

esposto le affermazioni di PI 1 e di PI 2 in merito alla revoca dell’incarico

ad PI 1. Era assodato che le quote della __________ non erano state trasferite

alla RE 1 in considerazione della revoca del mandato da parte di PI 2. PI 1, al

momento della revoca, era amministratore anche della RE 1. Il magistrato

inquirente ha indicato che i doveri di protezione degli interessi pecuniari

della RE 1 in capo al suo amministratore unico PI 1 dovevano forzatamente

essere esaminati e vagliati a fronte della volontà dell’azionista unico della __________,

ovvero di PI 2, di non adempiere gli accordi presi in precedenza. In questo

senso, per il procuratore pubblico, non si poteva ritenere che PI 1 avesse

trasgredito obblighi di protezione degli interessi della società da lui

amministrata. Egli non aveva “anteposto gli ordini di scuderia

dell’azionista di __________ a discapito dei quelli dell’azionista di RE 1”,

come addotto nella denuncia, ma aveva constatato, suo malgrado, la mancanza di

volontà rispettivamente l’impossibilità di PI 2, azionista unico della __________,

di trasferire la metà del capitale sociale della __________ alla RE 1.

Decisione in merito alla quale PI 1 non aveva alcun margine di manovra. In

seguito alla revoca dell’incarico di trasferire le quote, egli aveva pertanto

provveduto ad iscrivere a bilancio delle società l’operazione come prestito

dalla RE 1 alla __________, non potendo in alcun modo costringere la __________

– e meglio il suo azionista unico – ad adempiere alla pattuizione. Come del

resto dimostrava la circostanza secondo cui neppure il cambiamento di

amministratore unico della RE 1 aveva modificato la situazione.

Ciò

valeva a maggior ragione se si esaminava il caso alla luce di quelle che

sarebbero state le conseguenze per la RE 1 nell’ipotesi di trasferimento in suo

favore della partecipazione in __________. Dalla documentazione allegata alla

denuncia emergeva infatti come le banche finanziatrici dell’operazione avessero

espresso parere negativo all’entrata del denunciante nella società. La cessione

delle quote avrebbe comportato per la __________ la disdetta del finanziamento,

nell’ordine di circa Euro 30 mio, con la conseguenza che la società si sarebbe

trovata costretta a reperire un nuovo finanziamento senza alcuna garanzia –

stante il chiacchierato nome del nuovo azionista – di successo. Una simile

eventualità, tutt’altro che remota, avrebbe di riflesso implicato un danno

anche per la RE 1.

Si

doveva concludere che gli imputati, con le loro condotte, non avessero

realizzato i presupposti del reato ex art. 158 CP.

In

merito alla ricevuta 17.10.2017 firmata da PI 1, il procuratore pubblico ha

reputato che essa non fosse manifestamente stata redatta allo scopo di nuocere

al patrimonio o ad altri diritti del denunciante, ciò che del resto era

dimostrato dal fatto che era proprio sulla scorta di tale documento che la RE 1

sosteneva, nel procedimento civile, che il prezzo per il trasferimento del 50%

delle azioni della __________ era stato novato passando da Euro 9'045'878.50 ad

Euro 6'045'680.00. L’atto in esame non poteva essere considerato un falso

ideologico.

Il

procuratore pubblico ha poi evidenziato, in relazione all’ipotizzato reato di

truffa, che difettavano già di primo acchito sufficienti indizi che PI 2, per

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, avesse intenzionalmente

ingannato il denunciante con astuzia per indurlo ad atti pregiudizievoli al

proprio patrimonio. Non poteva in effetti essere ritenuto che gli imputati

avessero astutamente ingannato il denunciante “con un castello di documenti

che confermavano la perfetta esecuzione delle pattuizioni”, ciò che avrebbe

comportato che “i danari sono stati versati da RE 1 a __________”, come

esposto in denuncia, e ciò già soltanto in considerazione dell’innegabile

circostanza che i documenti a cui __________ faceva riferimento erano giunti a

seguito del versamento effettuato dalla RE 1, allo scopo di attestare la

ricezione degli importi versati dalla società. Non era pertanto sulla scorta di

tale documentazione che la RE 1 aveva corrisposto l’importo di Euro 6'045'680.00,

pagato allo scopo di ottenere il trasferimento di metà del capitale sociale

della __________. Non c’erano neppure indizi circa l’intenzione, ab initio,

di non adempiere ai propri doveri da parte della __________, e per essa di PI 2,

al momento in cui la RE 1 aveva disposto del proprio patrimonio. Se PI 2 non

avesse mai voluto rispettare gli accordi presi, mal si comprendeva per quale

motivo egli il 17.10.2017 avrebbe firmato uno scritto in cui chiedeva ad PI 1

di trasferire “to RE 1 the 50% of __________” e perché egli avrebbe

inviato tale comunicazione alla controparte contrattuale. L’impossibilità,

rispettivamente la mancata volontà, di trasferire il pacchetto azionario della __________

si era quindi, semmai, concretizzata soltanto a seguito degli accordi tra le

parti e non poteva pertanto costituire l’inganno astuto che aveva indotto la RE

1 a versare il citato importo. In ogni caso, già solo per gli importi in gioco,

anche una mancata volontà di adempiere il contratto ab initio non avrebbe

configurato astuzia ex art. 146 CP.

Non

erano adempiuti neanche i presupposti dei reati di appropriazione semplice e di

impiego illecito di valori patrimoniali.

Il

procuratore pubblico ha riconosciuto ad PI 1 la somma di CHF 4’105.75 a titolo

di indennità per spese legali.

p. Con

gravame 18/19.8.2022 la RE 1 postula che il decreto di abbandono 5.8.2022 sia

annullato e, in via principale, che gli imputati siano messi in stato di accusa

per i reati di amministrazione infedele e di truffa e, in via subordinata, che

la causa sia rinviata al magistrato inquirente per una nuova decisione.

La

reclamante, con riferimento al reato di amministrazione infedele, dopo avere riportato

quanto il procuratore pubblico aveva ritenuto nel decreto di abbandono, adduce

che il pubblico ministero avrebbe fatto totalmente astrazione dalle

considerazioni di cui al giudizio 60.2019.358 del 5.6.2020 di questa Corte, in

particolare quando essa aveva ritenuto che PI 1, anche qualora fosse stato da

reputare soltanto uomo di paglia, avrebbe dovuto essere considerato

amministratore secondo la giurisprudenza. Per la reclamante, oltre al fatto che

PI 1, al tempo dei fatti incriminati, sarebbe stato proprio amministratore

unico con firma individuale di entrambe le società interessate, e quindi da

considerare amministratore giusta l’art. 158 CP, egli – quale fiduciario –

avrebbe dovuto essere considerato uomo di paglia, per giurisprudenza e

dottrina. Il magistrato inquirente, per motivi incomprensibili, avrebbe

totalmente ignorato tale aspetto.

PI

1 non potrebbe trincerarsi dietro il rapporto fiduciario che avrebbe avuto con PI

2. PI 1, leggendo la situazione concreta alla luce del conflitto di interesse

in cui si sarebbe trovato, non potrebbe limitarsi a sostenere di non avere

fatto nulla di errato, ovvero che non avrebbe avuto modo di agire altrimenti,

per esimersi dal rispondere penalmente delle sue azioni. Non si comprenderebbe

la logica del procuratore pubblico quando afferma che “I doveri di protezione

degli interessi pecuniari della RE 1 in capo al suo amministratore unico PI 1

devono forzatamente essere esaminati e vagliati a fronte della volontà

dell’azionista unico della __________, PI 2, di non adempiere agli accordi

presi in precedenza. In questo senso non si può ritenere che PI 1 abbia

trasgredito obblighi di protezione degli interessi della società da lui

amministrata”. Per la reclamante, come a voler dire, attraverso un

sillogismo del tutto antilogico, che non ci sarebbe un atto di amministrazione

infedele nei di lei confronti perché PI 1 avrebbe adempiuto quanto indicatogli

da PI 2 nel solo ed esclusivo interesse della __________. Agendo come sarebbe

stato dimostrato in istruttoria, PI 1 avrebbe nondimeno esattamente ed indiscutibilmente

“anteposto gli ordini di scuderia dell’azionista di __________ a discapito

di quelli dell’azionista di RE 1”. Proprio su questo verterebbe l’atto di

amministrazione infedele, che andrebbe letto del resto nell’ottica della

danneggiata RE 1 e non certo in quella della __________ (i cui ordini,

preferiti da PI 1, avrebbero permesso il suo arricchimento dell’importo di

oltre Euro 6 mio senza alcuna contropartita). Andrebbe valutato l’agire del

predetto dal punto di vista della danneggiata. Sarebbe contestato che PI 1

fosse fiduciario di __________, ossia che si limitasse nella sua attività di

amministratore ad eseguire le di lui indicazioni. Nulla emergerebbe del resto

in tal senso dall’istruzione. Ma anche se così fosse stato, nulla cambierebbe:

l’imputato sarebbe stato tenuto a fare gli interessi della RE 1.

Non

sarebbe un motivo giustificativo il fatto che PI 1 si sarebbe forzato ad agire

come avrebbe effettivamente agito, ossia che non avrebbe potuto fare altro che constatare

“(…), suo malgrado, la mancanza di volontà rispettivamente l’impossibilità

di PI 2, azionista unico della __________, di trasferire la metà del capitale

sociale della __________ alla RE 1, decisione in merito alla quale, lo si

ribadisce, egli non aveva alcun margine di manovra.” Il suo dovere verso di

lei sarebbe infatti stato di agire nei confronti della controparte

inadempiente. Non soltanto non avrebbe agito in tal senso; si sarebbe pure

opposto con veemenza alla pur legittima richiesta di forzare giudizialmente la __________

ad adempiere gli accordi rispettivamente alla petizione della RE 1 finalizzata

a chiedergli personalmente la rifusione delle spese cagionate dal suo agire. Il

pretore di __________, nei giudizi 22.7.2022, avrebbe definito le tesi di PI 1

e della __________ un “guazzabuglio di argomenti difensivi”, ribadendo

in più occasioni la loro “pochezza” e “pretestuosità”. Il pretore

avrebbe inoltre ritenuto, in particolare, che “non vi era alcun valido

motivo giuridico per non trasferire quelle quote all’attrice, tanto che il

convenuto avrebbe appunto dovuto privilegiare la sua funzione di amministratore

della RE 1 piuttosto che quella di mandatario”, definendo il comportamento

di PI 1 “un’illegale scelta di campo”.

Contrariamente

a quanto reputato dal magistrato inquirente, non potrebbe giovare alla

posizione di PI 1 il fatto che quest’ultimo avrebbe fatto iscrivere il di lei

credito a bilancio, come del resto avrebbe evidenziato questa Corte nel noto

giudizio. Sarebbe perfettamente logico pretendere dall’amministratore unico che

egli si adoperi per proteggere gli interessi pecuniari della società che

amministra, anche a fronte di contrordini pervenuti all’ultimo minuto

dall’azionista unico della controparte contrattuale.

PI

2 andrebbe considerato istigatore o complice.

In

relazione al reato di truffa, sarebbe palesemente inveritiero che PI 2 avrebbe

scoperto chi fosse __________ solo in seguito alla sottoscrizione dell’accordo

di cessione. Essi si sarebbero conosciuti professionalmente e personalmente già

anni prima. Apparirebbe evidente che, fin dal principio, non ci sarebbe stata

la volontà, da parte della __________ SA, di adempiere il contratto. La truffa

avrebbe potuto concretizzarsi soltanto perché __________, cittadino iraniano

non avvezzo a questo genere di operazioni, meno che mai in Svizzera, avrebbe

fatto affidamento proprio su PI 1.

q. Delle

ulteriori argomentazioni e delle repliche, così come delle osservazioni e delle

dupliche, si dirà se necessario in seguito.

r. I

procedimenti civili sono sfociati, in prima istanza, nei giudizi 22.7.2022 del

pretore del distretto di __________, che ha parzialmente accolto le petizioni

nei confronti di PI 1 (OR.2019.25, doc. D, allegato al reclamo) rispettivamente

nei confronti della __________ (OR.2019.36, doc. E, allegato al reclamo). Le

cause sono sub iudice davanti al Tribunale di appello.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP)

può essere impugnato mediante reclamo.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame, inoltrato il 18.8.2022 contro il decreto di abbandono 5.8.2022, recapitato

in data 8.8.2022 al patrocinatore della reclamante, è tempestivo (siccome

presentato nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 322

cpv. 2 CPP) e – anche – proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 2.

ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK

StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J.

KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).

1.3

1.3.1

In

applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono

legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).

L’interesse

giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP [che non

presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF

(decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019

consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia personalmente,

direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019

del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid.

3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK

StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF

144.

IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO

Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).

Un

mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP

(decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).

1.3.2

La

RE 1, accusatrice privata, titolare dei beni giuridici tutelati dagli art. 146

e 158 CP (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor art.

137.

CP n. 19 ss.), è legittimata a reclamare secondo l’art. 382 cpv. 1 CPP

avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica

del decreto di abbandono, che ha negato l’esistenza dei reati ipotizzati, che

le avrebbero cagionato un danno personale, diretto ed attuale.

1.4

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

L’impugnativa

è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

2.

Il

reclamo contro il decreto di abbandono è accolto, segnatamente, in presenza di

sufficienti indizi di reato tali da giustificare la promozione dell’accusa

(art. 319 cpv. 1 lit. a CPP) oppure se (contrariamente al giudizio del

procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (art.

319.

cpv. 1 lit. b CPP).

Si

ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7

cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può

essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve

fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo

senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del

reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado

circa altra conclusione che merita approfondimento.

3.

3.1.

La

RE 1 ipotizza anzitutto nei confronti degli imputati il reato di

amministrazione infedele [secondo cui è punito chiunque (per procacciare a sé o

ad altri un indebito profitto, art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP), obbligato per

legge, mandato ufficiale oppure negozio giuridico ad amministrare il patrimonio

altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia

oppure permette che ciò avvenga (art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP) (BSK Strafrecht II

– M.A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss.)]: la __________, rappresentata

da PI 1, malgrado avesse ricevuto dalla RE 1, il cui amministratore unico era PI

1, l’importo di Euro 6'045'676.50, non avrebbe proceduto a corrisponderle,

quale controprestazione, il 50% delle quote della __________.

3.2

3.2.1

Il

reato presuppone un dovere di gestione o di sorveglianza della gestione: può

pertanto essere autore del reato soltanto colui che – obbligato formalmente

oppure di fatto proprio alla tutela di interessi patrimoniali altrui,

disponendo nella sua attività di un alto grado di indipendenza – amministra

l’altrui patrimonio (di una certa importanza), per l’altrui interesse (decisione TF 6B_1084/2022 del 5.4.2023

consid. 4.1.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11

ss./18; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, 4. ed.,

art. 158 CP n. 2 ss./4; A. DONATSCH,

Strafrecht III, 10. ed., p. 304 ss.).

Il

consiglio di amministrazione di una società anonima è di regola amministratore

ai sensi dell’art. 158 CP (decisione TF 6B_494/2015 del 25.5.2016 consid.

2.1.1.; BSK Strafrecht II – M. A.

NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 24; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M.

PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 6).

E’ indizio di indipendenza l’autorizzazione a firmare

per il patrimonio da amministrare (decisione TF 6B_86/2009 del 29.10.2009

consid. 7.1.1.; DTF 100 IV 108 consid. 4., con riferimento al membro del

consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit.,

art. 158 CP n. 20).

E’

amministratore ex art. 158 CP anche chi utilizza un prestanome (uomo di paglia)

ed il prestanome medesimo (decisioni TF 6B_494/2015 del 25.5.2016 consid. 2.1.2.;

4A_373/2015 del 26.1.2016 consid. 3.2.2.; 6B_223/2010 del 13.1.2011 consid.

3.3.1.; 6B_66/2008 del 9.5.2008 consid. 6.3.2.; DTF 105 IV 106 consid. 2.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit.,

art. 158 CP n. 22; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI,

op. cit., art. 158 CP n. 5). Il

prestanome non è esonerato dalla sua responsabilità giusta l’art. 158 CP per il

fatto che un terzo gli abbia detto quale comportamento adottare (decisione TF

6B_494/2015 del 25.5.2016 consid. 2.1.2.). Chi, in diritto, assume obblighi,

deve anche risponderne (decisione TF 6B_494/2015 del 25.5.2016 consid. 2.1.2.;

DTF 105 IV 106 consid. 2.).

3.2.2

Il

comportamento penalmente rilevante ex art. 158 CP non è descritto nella

disposizione di legge. Esso consiste nel violare, per azione oppure per

omissione, gli obblighi propri di un amministratore, che si determinano secondo

il caso concreto (decisione TF 6B_52/2022 del 16.3.2023 consid. 4.1.6.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit.,

art. 158 CP n. 61 ss./124 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH /

D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 9 s.).

Un amministratore è dunque punibile se contravviene agli obblighi specifici che

gli incombono in ragione del suo obbligo di amministrare e di proteggere gli

interessi pecuniari di terzi.

I

doveri ex art. 158 CP dei membri del consiglio di amministrazione di una

società anonima risultano in particolare dall’art. 717 CO.

L’art.

717.

CO disciplina l’obbligo di diligenza e di fedeltà del consiglio di

amministrazione (e dei suoi membri) di una società anonima: gli amministratori

e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro

compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi

della società (cpv. 1).

Il

consiglio di amministrazione di una società anonima è incaricato, ai sensi

dell’art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP, di amministrare il patrimonio della società

rispettivamente di supervisionarne l’amministrazione (decisione TF 6B_818/2017

del 18.1.2018 consid. 1.2.2.). Gli amministratori hanno in particolare

l’obbligo di tutelare e promuovere gli interessi economici della società

(decisione TF 6B_940/2019 del 6.5.2020 consid. 2.1.). Essi sono chiamati ad

aumentare il suo patrimonio e ad omettere qualsiasi atto concorrenziale e ogni

favoritismo di propri interessi in relazione alla società (decisione TF

6B_818/2017 del 18.1.2018 consid. 1.2.2.).

L’atto

di amministrazione infedele consiste nella violazione dei doveri specifici che

incombono al consigliere di amministrazione in funzione della sua carica

(decisioni TF 6B_940/2019 del 6.5.2020 consid. 2.1.; 6B_818/2017 del 18.1.2028

consid. 1.2.2.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale il concludere un contratto con sé

stesso (Selbstkontrahieren) è di principio inammissibile perché un tale

atto conduce di regola a conflitti di interesse (decisioni TF 6B_731/2019 del

18.11.2019

consid. 1.3.2.; 6B_818/2017 del 18.1.2018 consid. 1.5.2.;

6B_300/2016 del 7.11.2016 consid. 4.4.2.; DTF 144 III 388 consid. 5.1.; OR

Kommentar – C. CHAPUIS, 3. ed., art. 717 CO n. 9; B. ISENRING, Die Strafbarkeit

des direkten bürgerlichen Stellvertreters nach Art. 158 Ziff. 2 StGB, in ZStStr

Nr. 46 p. 132). Esso comporta la non validità del relativo negozio giuridico, a

meno che il pericolo di pregiudicare il rappresentato sia escluso per la natura

del negozio giuridico oppure perché il rappresentato ha autorizzato il

rappresentante a concludere il contratto con sé stesso o approva a posteriori

l’atto (decisione TF 6B_731/2019 del 18.11.2019 consid. 1.3.2.; OR Kommentar –

C. CHAPUIS, op. cit., art. 717 CO n. 9).

Le

stesse regole valgono anche nell’ipotesi di doppia rappresentanza di due parti

contrattuali per il tramite del medesimo rappresentante e nel caso di

rappresentanza legale di persone giuridiche per mezzo dei loro organi: è

necessaria un’autorizzazione particolare o un’autorizzazione a posteriori del

rappresentato o di un organo superiore o di pari grado [ovvero, per il membro

del consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale, di tutto il

consiglio di amministrazione e, per il consiglio di amministrazione, dell’assemblea

generale (OR Kommentar – C. CHAPUIS, op. cit., art. 717 CO n. 9)], se c’è pericolo

di pregiudizio (decisioni TF 6B_818/2017 del 18.1.2018 consid. 1.5.2.;

6B_300/2016 del 7.11.2016 consid. 4.4.2.; DTF 144 III 388 consid. 5.1.).

Nel

caso di un conflitto di interessi (ipotesi oggi esplicitamente regolamentata

all’art. 717a CO, in vigore dall’1.1.2023), gli interessi della società – in

applicazione dell’art. 717 cpv. 1 CO – devono essere anteposti a tutti gli

altri interessi (OR Kommentar – C. CHAPUIS, op. cit., art. 717 CO n. 7; BSK OR

II – R. WATTER / K. ROTH PELLANDA, 5. ed., art. 717 CO n. 15/17a), anche – di

principio – agli interessi degli azionisti (BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158

CP n. 62). In caso di pericolo di un conflitto di interessi, l’amministratore

interessato deve prendere le misure adeguate per assicurare la tutela degli

interessi della società (decisione TF 6B_688/2014 del 22.12.2017 consid.

13.1.2.).

3.2.3

Un

danno provvisorio è sufficiente (BSK

Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 130). Si ha un danno già

quando il patrimonio è messo in pericolo al punto che è diminuito nel suo

valore economico (decisione TF 6B_940/2019

del 6.5.2020 consid. 2.1.).

3.2.4

Si

tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente (BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit.,

art. 158 CP n. 136 ss.).

3.3

Si

è esposto al consid. d. che con giudizio CRP 60.2019.358 del 5.6.2020 questa

Corte ha accolto, per quanto ricevibile, il reclamo della RE 1 annullando il

decreto di non luogo a procedere 15.11.2019 e rinviando gli atti al magistrato

inquirente per procedere nei suoi incombenti ai sensi dei considerandi.

La

fattispecie doveva infatti essere approfondita in relazione ad PI 1 ed a PI 2 in

merito al reato di amministrazione infedele e, a dipendenza delle risultanze

dell’istruttoria, anche ai reati di appropriazione indebita e di truffa.

3.4

Il

procuratore pubblico, aperta l’istruzione e preso atto delle dichiarazioni rese

a verbale dagli imputati, ha concluso che ad PI 1 difettasse, sia in seno alla RE

1, sia in seno alla __________, la necessaria autonomia decisionale.

Ora,

a prescindere dal fatto che la RE 1 contesti che PI 1 non avesse potere

decisionale, la posizione di gerente di PI 1 risulta dalla sua veste di

amministratore unico con diritto di firma individuale della RE 1. Il fatto che

egli sostenga che non avesse alcuna autonomia decisionale è irrilevante. Si è del

resto detto che, secondo la giurisprudenza, il prestanome non è esonerato dalla

sua responsabilità giusta l’art. 158 CP per il fatto che un terzo gli abbia

detto quale condotta adottare (decisione TF 6B_494/2015 del 25.5.2016 consid.

2.1.2.). A maggior ragione, evidentemente, se il terzo è l’azionista di

maggioranza della società controparte contrattuale della società di cui PI 1 era

amministratore unico.

Nel

rapporto esterno il consigliere di amministratore a titolo fiduciario non può mai

scusarsi affermando di avere dovuto agire secondo gli ordini dell’azionista di

maggioranza. L’uomo di paglia che agisce a titolo fiduciario ha piena

responsabilità come un organo indipendente (decisione TF 6B_54/2008 del

9.5.2008

consid. 6.3.2.). Chi sceglie di dare seguito al mandante, e non agli

obblighi legali assunti in seguito alla propria carica, deve sopportarne le

conseguenze dal profilo penale (DTF 105 IV 106 consid. 2.).

Questa

Corte, nel suddetto suo giudizio, aveva peraltro ricordato che è amministratore

anche il prestanome medesimo.

Non

si comprende quindi perché il magistrato inquirente abbia del tutto omesso di

valutare la fattispecie sotto questo profilo.

Quale

amministratore unico della RE 1 e della __________, PI 1 – pur nell’eventuale veste

di uomo di paglia – aveva determinati obblighi nei confronti delle società.

Come

indicato nel giudizio CRP 60.2019.358 del 5.6.2020, PI 1, quale amministratore

unico della RE 1, avrebbe dovuto – qualora la __________ non avesse eseguito

quanto previsto dagli accordi, come di fatto è avvenuto – procedere a nome

della società nei confronti della controparte __________. Questo atto rientrava

infatti manifestamente nei doveri spettanti all’amministratore unico, chiamato

a tutelare gli interessi ed il patrimonio della società che amministra.

PI

1.

era nondimeno, parimenti, amministratore unico della __________, che – da

parte sua – non ha adempiuto i noti accordi contrattuali.

L’imputato

si è pertanto trovato in un palese conflitto di interessi contrario all’art.

717.

CO tra l’obbligo di diligenza e di fedeltà nei confronti della RE 1 (che

voleva l’adempimento dei noti accordi con la trasmissione delle quote della __________)

e l’obbligo di diligenza e di fedeltà nei confronti della __________ (che, a

prescindere dalle ragioni addotte, non voleva più l’adempimento dei noti

accordi).

Questa

Corte, prendendo posizione su quanto ritenuto nel decreto di non luogo a

procedere – ovvero che PI 1 aveva constatato, suo malgrado, la mancanza di

volontà rispettivamente l’impossibilità di PI 2 di trasferire le quote della __________,

decisione in merito alla quale l’imputato non aveva margine di manovra; non

poteva costringere la __________, e per lei il suo azionista unico, ad

adempiere il contratto (decreto di non luogo a procedere 15.11.2019, p. 6 s.) –,

aveva evidenziato che, nel caso di un conflitto di interessi, in applicazione

dell’art. 717 cpv. 1 CO gli interessi della società devono essere anteposti a

tutti gli altri interessi, ovvero anche di principio agli interessi degli

azionisti. Il fatto, quindi, che PI 2 (asseritamente azionista unico della __________)

avrebbe revocato il mandato 17.10.2017 [con cui aveva incaricato PI 1 di

trasferire alla RE 1 il 50% delle quote della __________ (doc. 11 di denuncia)]

di per sé non esonerava l’amministratore unico dal fare in modo che la __________

(società che deteneva il 50% delle quote della __________) – a cui, sola,

l’amministratore unico doveva fedeltà – potesse soddisfare gli accordi con la RE

1.

Per

questa Corte, sempre secondo il suddetto giudizio, si doveva concludere per

l’esistenza di indizi di una violazione ex art. 158 CP da parte di PI 1 dei

suoi doveri di amministratore nei confronti della RE 1: PI 1 si era infatti posto

in un conflitto di interessi ed aveva scelto, quale amministratore unico della RE

1, di non procedere nei confronti della __________ (che aveva incassato dalla RE

1.

oltre Euro 6 mio, senza effettuare a sua volta la controprestazione prevista

dagli accordi), società di cui pure era amministratore unico, ovvero

privilegiando la sua posizione di fiduciario di PI 2 rispetto alla sua funzione

di amministratore della RE 1.

In

queste circostanze, non si comprende perché il procuratore pubblico, che nel

decreto di abbandono non ha mai menzionato il giudizio CRP 60.2019.358 del

5.6.2020

(se non per riprenderne parzialmente il diritto, pur senza fare riferimento

alla sentenza di questa Corte), abbia concluso che, in difetto della volontà di

PI 2 di adempiere gli accordi, PI 1 si era trovato, suo malgrado,

nell’impossibilità di dare seguito agli stessi.

Queste

motivazioni erano già state poste anche alla base del decreto di non luogo a

procedere, annullato da questa Corte. Decreto che il procuratore pubblico ha inspiegabilmente

invece ripreso, a tratti verbatim, nel decreto di abbandono impugnato.

Il

pubblico ministero non si è confrontato con il fatto che, nel caso di un

conflitto di interessi, in applicazione dell’art. 717 cpv. 1 CO gli interessi

della società devono essere anteposti a tutti gli altri interessi, ovvero anche

di principio agli interessi degli azionisti. Nel caso di un conflitto di

interessi, come in concreto, i doveri giusta l’art. 717 CO sono peraltro da

interpretare in maniera più severa (decisione TF 6B_54/2008 del 9.5.2008

consid. 6.4.1.).

Questa

Corte aveva inoltre già evidenziato che, in considerazione del manifesto

conflitto di interessi in cui si era trovato __________, l’iscrizione a

bilancio della RE 1 del prestito non suppliva l’omissione di procedere nei

confronti della __________, ovvero di fare tutto quanto nelle sue facoltà per

adempiere gli accordi. Il prestito in questione doveva del resto in ogni caso

essere iscritto. Motivazioni, anche queste, del tutto ignorate dal magistrato

inquirente.

E’

una mera ipotesi che, come ritenuto dal pubblico ministero, la cessione delle

quote avrebbe comportato per la __________ la disdetta del finanziamento,

nell’ordine di circa Euro 30 mio, con la conseguenza che la società si sarebbe

trovata costretta a reperire un nuovo finanziamento senza alcuna garanzia –

stante il chiacchierato nome del nuovo azionista – di successo; una simile

eventualità, tutt’altro che remota, avrebbe di riflesso implicato un danno

anche per la RE 1. Il procuratore pubblico, per fondare tale affermazione, fa

riferimento infatti unicamente alle dichiarazioni rese dagli imputati e ad uno

scritto di PI 1. Si tratta manifestamente di semplici asserzioni di parte.

Le

risultanze istruttorie, in altre parole, non hanno sconfessato le conclusioni

di cui al giudizio CRP 60.2019.358 del 5.6.2020.

4.

4.1.

La

reclamante ipotizza poi il reato di truffa [secondo cui è punito chiunque, per

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una

persona affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma

subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio

proprio o altrui (art. 146 cpv. 1 CP) (BSK Strafrecht II – S. MAEDER / M.A.

NIGGLI, op. cit., art. 146 CP n. 41 ss.)] in merito agli stessi fatti.

4.2

Un

inganno è astuto giusta l’art. 146 CP se l’autore ordisce un tessuto di

menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente o artifici o rilascia

false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile oppure non

ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla controparte di

verificare o prevede che questa rinuncerà a verificare in virtù di un rapporto

di fiducia particolare; anche in queste ipotesi l’astuzia è nondimeno esclusa

quando la vittima non ha osservato le misure fondamentali e/o elementari di

prudenza, ovvero quando avrebbe potuto proteggersi con un minimo di attenzione

oppure avrebbe potuto evitare l’errore con il minimo di prudenza che si poteva

attendere da lei (decisione TF 6B_127/2022 del 22.3.2023 consid. 4.3.2.; BSK

Strafrecht II – S. MAEDER / M.A. NIGGLI, op. cit., art. 146 CP n. 61 ss.; StGB

Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 146 CP n.

7.

ss.; A. DONATSCH, Strafrecht III, op. cit., p. 224 ss.; G. STRATENWERTH / G.

JENNY / F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7. ed., § 15 n. 17 ss.).

La dissimulazione della volontà di adempiere un

contratto è – di principio – astuta perché concerne un fatto interiore che per

sua natura non può essere direttamente esaminato dalla controparte (decisione

TF 6B_127/2022 del 22.3.2023 consid. 4.3.3.). Questo postulato non vale

tuttavia quando l’affermazione della volontà di adempiere un contratto poteva

essere esaminata con indagini, fattibili ed esigibili, sulla capacità di

adempimento, che avrebbero comprovato che la controparte non poteva adempiere

detto contratto (decisione TF 6B_127/2022 del 22.3.2023 consid. 4.3.3.).

E’

un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente (BSK Strafrecht II – S.

MAEDER / M.A. NIGGLI, op. cit., art. 146 CP n. 261 ss.).

4.3

4.3.1

Il

procuratore pubblico ha ritenuto che non erano stati gli scritti 17.10.2017,

che certificavano il ricevimento degli importi corrisposti dalla RE 1, ad avere

determinato quest’ultima a versare Eur 6'045'680.00, ma la sua volontà di

adempiere gli accordi da lei sottoscritti per ottenere il trasferimento di metà

del capitale sociale della __________. In quest’ottica di accordi commerciali,

non sussistevano indizi sull’intenzione di non adempiere i propri doveri da

parte della __________, e per essa di PI 2, nel momento in cui la RE 1 aveva

disposto del proprio patrimonio. L’impossibilità rispettivamente la mancata

volontà di trasferire le quote della __________ era quindi, semmai,

sopraggiunta solo in seguito agli accordi tra le parti e non poteva costituire

inganno astuto che aveva determinato il versamento di denaro dalla RE 1.

4.3.2

PI

2, come detto al consid. k., ha spiegato il mancato adempimento degli accordi con

la RE 1 con il fatto che avrebbe saputo, dopo la loro conclusione, che __________

sarebbe stato citato nei “Panama Papers”, che sarebbe stato un falso

costruttore, che sarebbe stato un generale dei Pasdaran autopensionatosi e che durante

la guerra Iran/Iraq sarebbe stato vicecapo di tale __________. __________

sarebbe quindi stata una persona con cui – a dire di PI 2 – gli istituti

bancari non avrebbero voluto fare affari.

Ora,

sempre per dire di PI 2, egli avrebbe conosciuto __________ nel 2007/2008. Con

questi egli avrebbe sottoscritto un contratto per un investimento immobiliare

secondo il quale l’edificio che sarebbe stato edificato sarebbe appartenuto, al

50%, a lui ed a __________ (verbale 5.4.2022, p. 3 s., AI 24). Palazzo che

avrebbe avuto un valore di Euro 120/150 mio (verbale 5.4.2022, p. 17, AI 24).

L’imputato ha riferito che in relazione al palazzo sarebbe stata in atto una

controversia. Egli avrebbe detto a __________ che avrebbe dovuto consegnargli

il palazzo e, dopo, egli gli avrebbe versato la somma di Euro 3 mio (verbale

5.4.2022, p. 17, AI 24).

Non

è di conseguenza affatto credibile che PI 2, imprenditore per suo dire di

grande successo, con business in tutto il mondo (verbale 5.4.2022, p. 2

s., AI 24), si sia messo in affari con __________, concludendo con quest’ultimo

un contratto per un investimento immobiliare milionario, senza prima accertarsi

su chi fosse __________.

Ciò

detto, per determinare la volontà della __________, e per lei di PI 2, di

adempiere il noto contratto, occorre verificare quando è sorta la controversia

inerente al palazzo di Teheran, e questo per stabilire se il contratto

13.6.2014

sia stato concluso in relazione a questa vertenza in atto con __________,

segnatamente per fargli pressioni affinché consegnasse a PI 2 il palazzo. PI 1,

nel corso della sua audizione 20.2.2020 nella causa civile (p. 2 s., AI 26), ha

peraltro addotto che nel 2014 (per quanto si comprende) avrebbe agito

esclusivamente negli interessi di PI 2. Avrebbe dovuto tutelare la posizione di

questi in merito ad un investimento che egli aveva fatto con __________ a

Teheran. In base alle istruzioni ricevute da PI 2 si sarebbe voluta trovare una

soluzione globale a tutti i rapporti tra le parti.

Occorre

chiarire anche quando l’amministrazione statunitense avrebbe imposto sanzioni

all’Iran, motivo per cui PI 2, sempre a suo dire, non avrebbe potuto fare

affari con il cittadino iraniano __________, ossia non avrebbe potuto adempiere

il contratto riferito alla __________.

5.

5.1.

Il

decreto di abbandono 5.8.2022 (ABB 1227/2022) è annullato.

Gli

atti sono ritornati al procuratore pubblico, che si ripronuncerà.

5.2

Si

ricorda che per la decisione se prolare un decreto di abbandono vale il

principio in dubio pro duriore, riconducibile

al principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e 2 cpv. 2 CPP i.r.c. art. 319

cpv. 1 e 324 CPP; decisione TF 6B_1177/2022 del 21.2.2023 consid. 2.1.) [principio che deve tenere presente anche la

giurisdizione di reclamo (decisione TF 6B_130/2021 dell’8.6.2022 consid.

2.3.1./2.3.2.)], che comporta che un

decreto di abbandono non possa essere pronunciato se non quando appaia

chiaramente che i fatti non sono punibili o le condizioni per il perseguimento

non sono date. L’istruzione deve essere aperta e l’accusa di principio promossa

(se non entra in linea di conto un decreto di accusa) quando una condanna

appaia più verosimile che un’assoluzione. Se le probabilità di assoluzione e di

condanna sono equivalenti, si impone la promozione dell’accusa, in particolare

se il reato è grave.

5.3

Si

deve evidenziare che, in caso di situazione probatoria o giuridica dubbia, non

spetta al procuratore pubblico decidere sulla plausibilità delle accuse, ma al

giudice (decisione TF 6B_1177/2022 del 21.2.2023 consid. 2.1.). Le

dichiarazioni delle persone sentite devono infatti essere valutate, di

principio, dal giudice di merito, che esamina la loro credibilità (decisioni TF

6B_141/2022 del 10.10.2022 consid. 2.3.3.; 6B_130/2021 dell’8.6.2022 consid.

2.3.1.; 6B_653/2016 del 19.1.2017 consid. 3.2.; 6B_354/2016 del 6.12.2016

consid. 3.1.): la percezione diretta da parte del tribunale è in effetti

irrinunciabile specialmente quando si tratta di valutare una dichiarazione

contro una dichiarazione (decisione TF 6B_918/2014 del 2.4.2015 consid.

2.1.2.); si può, eccezionalmente, rinunciare alla promozione dell’accusa solo

quando – in presenza di affermazioni contrapposte delle parti interrogate, in

assenza di prove oggettive – non sia possibile valutare come credibili o come

meno credibili le singole dichiarazioni delle parti e, inoltre, non si possa

attendere un altro risultato.

6.

Il

gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4

CPP). Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante,

vincente, CHF 1’500.-- a titolo di indennità (art. 436 cpv. 3 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è accolto. Di conseguenza:

§ Il

decreto di abbandono 5.8.2022 (ABB 1227/2022) del procuratore pubblico

Francesca Nicora è annullato.

§§ Gli

atti dell’inc. ABB 1227/2022 sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi

incombenti.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino rifonderà alla RE 1, __________, CHF 1'500.-- (millecinquecento)

a titolo di ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera