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Decisione

60.2022.237

Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto di abbandono del procuratore pubblico. legittimazione. diffamazione. apprezzamento anticipato delle prove. in dubio pro duriore

15 giugno 2023Italiano24 min

denunciato/querelato PI 1, già alle dipendenze della citata Agenzia, ed ignoti ex

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.237

Lugano

15 giugno 2023/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 24/25.8.2022 presentato da

RE 1, ,

patr. da: PR 2, ,

contro

il decreto di abbandono 11.8.2022 emanato dal procuratore

pubblico Petra Canonica Alexakis nell’ambito del procedimento penale dipendente

da suo esposto 31.8./1.9.2021 nei confronti di PI 1, __________ (patr. da:

avv. PR 1, Lugano), per titolo di diffamazione, denuncia mendace e violazione

alla legge federale contro la concorrenza sleale (ABB 1225/2022);

richiamate le osservazioni 1/2.9.2022

del magistrato inquirente – che ha postulato la reiezione del gravame –,

15/16.9.2022 di PI 1 – che ha parimenti chiesto il non accoglimento

dell’impugnativa – e 17/18.10.2022 (replica) di RE 1 – che si è confermato

nelle sue argomentazioni –;

preso atto che il pubblico ministero e PI

1 hanno comunicato di non duplicare;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Con

esposto 31.8./1.9.2021 RE 1, allora titolare della __________, __________, ha

denunciato/querelato PI 1, già alle dipendenze della citata Agenzia, ed ignoti ex

dipendenti per titolo di diffamazione, denuncia

mendace e violazione alla legge federale contro la concorrenza sleale in merito

alla diffusione a terzi, anche tramite i massmedia, di sospetti di una sua

condotta di rilevanza penale.

Dalla

denuncia/querela si evince in particolare quanto segue.

1.

RE

1 sarebbe entrato in funzione come agente generale in data 1.1.2017. Nei primi

anni di attività avrebbe dovuto accollarsi numerosi compiti straordinari allo

scopo di riordinare e ristrutturare l’organizzazione, l’amministrazione, la

contabilità ed il settore delle risorse umane. Nell’ambito dell’attività di

riorganizzazione e di ristrutturazione sarebbero stati terminati rapporti di

lavoro con dirigenti ed impiegati. Alcuni di essi avrebbero fatto causa all’__________.

Le

attività di riorganizzazione e di cambiamenti tra le risorse umane avrebbero

reso difficile anche il lavoro aziendale, con difficoltà e ritardi pure dal

punto di vista della cifra d’affari e dell’utile.

La

sede centrale dell’assicurazione non si sarebbe ritenuta soddisfatta dei

risultati raggiunti, per cui il 28.4.2021 lo avrebbe ammonito.

RE

1 non avrebbe accettato l’ammonimento.

2.

L’ammonimento,

al capitolo “Reputation”, avrebbe riportato: “Das Personalmanagement

auf der __________, führte zu Unzufriedenheit seitens der Mitarbeitenden und

der Kunden. Kundenbeschwerden trafen bereits ein. Wir gehen davon aus, dass

ehemalige Mitarbeitende ihren Unmut u.a. dadurch kundtun, indem sie wiederholt

versuchen, der Reputation der __________ und damit der __________, durch

Informationsweitergabe vermeintliche schädigender Interna an regionale

Zeitungen zu schädigen. Aktuell konnte der Schaden abgewendet werden, eine

Beruhigung der Lage ist aber noch nicht absehbar.”

Si

sarebbe fatto riferimento diretto alla diffusione di informazioni interne

asseritamente pregiudizievoli per __________ a favore di giornali locali. RE 1

avrebbe ricordato che nel periodo 4.3.2021-22.3.2021 si sarebbero rivolti a lui

alcuni giornalisti che gli avrebbero chiesto informazioni concernenti tra

l’altro asserite irregolarità nella richiesta di indennità per lavoro ridotto

(in applicazione della legislazione sulla pandemia covid19) e mobbing.

3.

L’iniziativa

di richiedere le indennità per lavoro ridotto sarebbe stata discussa e decisa

congiuntamente con la sede centrale dell’__________. Il 24.6.2020 la sede

centrale avrebbe domandato agli agenti generali di ritirare la menzionata

richiesta di indennità.

L’istanza

di indennità per lavoro ridotto sarebbe stata inoltrata allo scopo di ottenere

il versamento di indennità a favore dell’__________, non del denunciante.

Sulla

base delle domande dei giornalisti, RE 1 si sarebbe reso conto che questi

ultimi sarebbero stati imboccati da persone che avrebbero insinuato un suo

comportamento irregolare proprio riguardo alla richiesta di ottenimento di tali

indennità.

4.

Il

28.5.2021, in un incontro con RE 1, alla presenza dei rispettivi legali, __________,

ex dipendente dell’__________, avrebbe detto che “aveva rifiutato di far

parte del gruppo”, declinando di chiarire la frase.

Soltanto

il 9.7.2021, in occasione di un ulteriore incontro, presente anche __________,

sostituto di RE 1 presso l’__________, __________ avrebbe dichiarato di essere

stato contattato da PI 1. Ella gli avrebbe chiesto di partecipare ad un gruppo

che stava raccogliendo informazioni e documentazione per segnalare ai giornali

una condotta irregolare di RE 1 circa la richiesta di indennità per lavoro

ridotto. Si sarebbe anche parlato di appropriazione indebita o comunque di atti

penalmente rilevanti.

Per

RE 1, non sarebbe stato escluso che quanto ordito da questo gruppo di ex

dipendenti, di cui alcuni da lui licenziati, fosse da mettere in relazione con

l’ammonimento 28.4.2021.

5.

RE

1 si è costituito accusatore privato.

6.

L’esposto

è stato registrato come inc. MP 2021.8442.

b. RE

1 è stato interrogato il 17.2.2022.

L’accusatore

privato ha confermato i fatti di denuncia/querela.

Ha

addotto che avrebbe licenziato PI 1 il 30.6.2020 in seguito a varie

inadempienze ed irregolarità. Ella ed altre persone avrebbero fatto gruppo. Per

giustificare il lavoro ridotto egli avrebbe chiesto ai dipendenti di compilare

singolarmente le ore lavorative. Sarebbe quindi montata la protesta. PI 1 ed

altri dipendenti si sarebbero rifiutati di compilare tali tabelle. Essi

avrebbero per finire compilato le tabelle. Avrebbero però asserito che egli li

avrebbe indotti in tal senso per ottenere, tramite una riduzione delle ore

lavorative, un benefit dai crediti per lavoro ridotto. Essi avrebbero in

sostanza sostenuto che RE 1 avrebbe chiesto loro di segnare meno ore lavorative

rispetto a quelle effettivamente fatte, cosicché lui potesse avere un benefit.

c. Il

24.2.2022 è stata sentita quale imputata PI 1.

Ha

affermato che, intervenuto il lockdown, avrebbe organizzato il lavoro da

casa con il suo team. Avrebbero sempre lavorato a casa al 100%. Ad un certo

momento sarebbe stato chiesto di compilare tabelle con l’attività svolta a

domicilio. Le tabelle sarebbero state inviate a __________, segretaria di RE 1.

__________ avrebbe risposto che le tabelle dovevano essere rifatte con

l’indicazione che avevano lavorato al 30%, anziché gli orari effettivi. In

pratica ella avrebbe chiesto di correggere le tabelle in vista di una richiesta

di lavoro ridotto. A comprova di queste affermazioni, ha prodotto copia dell’email

inviatale da __________ (trasmessa in c.p.c. a RE 1). PI 1 avrebbe parlato con __________

spiegandole che non sarebbe stato normale non indicare il vero. __________

avrebbe risposto che faceva unicamente da tramite. RE 1 le avrebbe detto che

non sarebbe stato possibile che essi avevano lavorato al 100%; nelle tabelle si

sarebbe dovuto riportare il lavoro al 30%. Ella avrebbe compilato le tabelle in

modo corretto. Sarebbe stata licenziata (a suo avviso per essersi opposta alle

tabelle per il lavoro ridotto).

Ha

ammesso di aver sicuramente espresso giudizi di valore poco carini su RE 1.

Essi sarebbero stati sostanzialmente giustificati dal suo comportamento nei

confronti del personale.

Avrebbe

parlato della questione delle tabelle unicamente con i colleghi

dell’assicurazione, non con giornalisti. In quattro, tutti poi divenuti ex

dipendenti, si sarebbero rivolti alla direzione dell’assicurazione. Non avrebbe

mai fatto parte di un gruppo.

Avrebbe

escluso di aver contattato __________. Al limite si sarebbe sentita con __________,

ancora dipendente. Sarebbe stata estranea ai fatti oggetto della

denuncia/querela.

d. __________

è stata sentita il 16.3.2022 come persona informata sui fatti.

Ella,

già assistente di RE 1, ha asserito che ad un certo punto questi (o il suo

sostituto) le avrebbe detto di scrivere un’email comunicando qualche cosa in

relazione alle percentuali di lavoro da riportare sulla tabella concernente le

ore di lavoro svolte. Si sarebbe parlato di restare entro il 30% di lavoro

svolto, nonostante questa percentuale fosse stata superata. Ella si sarebbe

limitata a fare ciò che le sarebbe stato chiesto. Avrebbe inviato l’email a PI

1 con tali indicazioni. L’attività effettiva sarebbe parecchio calata e quindi

il lavoro sarebbe percettibilmente diminuito anche a livello di impiego

sull’arco di una giornata.

e. Il

9/10.5.2022 RE 1 ha chiesto l’audizione di __________.

f. Con

decreto 20.5.2022 il procuratore pubblico ha comunicato alle parti l’imminente

chiusura dell’istruzione prospettando l’abbandono del procedimento e fissando

un termine per eventuali istanze probatorie e di indennità per ingiusto

procedimento.

g. Con

scritto 1/2.6.2022 PI 1 ha informato che non intendeva avanzare pretese di

indennizzo e di torto morale.

h. Con

istanza 20/21.6.2022 RE 1, addotto che i fatti oggetto del procedimento

sarebbero stati strettamente connessi con i fatti tema del procedimento

dipendente dalla sua denuncia contro __________, ha chiesto che agli atti del

procedimento venissero acquisiti i verbali di interrogatorio esperiti in quel

procedimento.

i. Il

23.6.2022 il magistrato inquirente ha respinto l’istanza. I fatti oggetto del

procedimento inc. MP 2022.1209 contro __________ non risultavano avere

attinenza alcuna con i fatti del procedimento contro PI 1. Non si ravvedeva

quindi alcuna utilità nell’acquisire i verbali di interrogatorio esperiti e da

esperire in quell’incarto. Le risultanze istruttorie all’inc. MP 2021.8442

consentivano di chiarire i fatti in maniera sufficiente ed oggettiva.

j. Con

decreto 11.8.2022 (ABB 1225/2022) il pubblico ministero ha abbandonato il

procedimento penale a carico di PI 1.

Il

magistrato inquirente, ricordate la denuncia e le dichiarazioni rese a verbale

dagli interrogati, ha ritenuto – con riferimento al reato di diffamazione – che

non c’erano indizi sufficienti a sostegno della tesi secondo cui PI 1 avrebbe

partecipato ad un gruppo volto ad informare i giornali di irregolarità quanto

all’ottenimento di indennità per lavoro ridotto. L’esistenza di tale gruppo

così come di una di lei eventuale partecipazione al gruppo si fondava su prove

indiziarie basate su fatti riportati per sentito dire. Anche nello scambio di

emails con due giornalisti non c’era alcun riferimento diretto a PI 1. Andava

inoltre considerato che, in seguito alle dichiarazioni di PI 1 e di __________,

tali affermazioni reputate lesive risultavano comunque verosimili o quantomeno

potevano considerarsi vere in buona fede. Esse avevano dato una versione

concorde (comprovata dall’email) riguardo alla richiesta di RE 1 di far

figurare l’attività lavorativa svolta per una percentuale massima del 30%,

nonostante questa fosse notoriamente sistematicamente superata dai dipendenti,

i quali avevano continuato a lavorare a tempo pieno.

Per

quanto riguardava il reato di denuncia mendace, dall’esame degli atti non era

possibile concludere che PI 1 fosse conscia dell’innocenza di RE 1. Dalle

dichiarazioni a verbale di PI 1 e di __________ emergevano al contrario

elementi che avrebbero giustificato la di lei posizione.

Infine,

in relazione al reato di concorrenza sleale, il procuratore pubblico ha

concluso che non c’erano indizi sufficienti per gli stessi motivi indicati sopra.

k. Con

gravame 24/25.8.2022 RE 1 postula che, in suo accoglimento, il decreto di

abbandono sia annullato ed il procuratore pubblico proceda all’acquisizione dei

mezzi di prova proposti.

Il

reclamante rimprovera al pubblico ministero di aver violato l’obbligo di

raccogliere anche le prove a carico giusta l’art. 6 cpv. 2 CPP. Il testimone

accusatorio __________ non sarebbe infatti stato interrogato. Avrebbero dovuto

essere sentiti anche gli avv.ti __________ e __________ (presenti quando __________

avrebbe riferito dell’esistenza del gruppo) e __________ (presente quando __________

avrebbe riparlato del gruppo).

L’email

citata nel decreto di abbandono sarebbe stata redatta da __________, che

avrebbe però riferito istruzioni completamente diverse da quelle da lui

impartite. PI 1 e __________ sarebbero state allontanate proprio perché non si

sarebbero attenute alle istruzioni interne ed avrebbero diffuso senza

autorizzazione informazioni interne sensibili. Sarebbe necessario un confronto

tra RE 1 e __________. Il fatto che PI 1 fosse in possesso dell’email

comproverebbe la sua premeditazione e la veridicità dei fatti denunciati. Non

sarebbe ammissibile escludere la consapevolezza dell’innocenza di RE 1 da parte

dell’imputata dal momento che ella avrebbe saputo benissimo, in virtù della sua

esperienza e della sua posizione all’interno dell’__________, che la direzione

dell’assicurazione avrebbe verificato le prestazioni orarie di lavoro dei

dipendenti (dal momento che ciò sarebbe servito per effettuare il calcolo delle

provvigioni). Non si potrebbe affatto escludere che l’imputata, come gli altri

accusatori, da identificare, sapesse che qualsiasi irregolarità nei confronti

dello Stato riguardo alle indennità sarebbe stata semplicemente impossibile.

L’imputata

avrebbe dovuto, semmai, rivolgersi alle autorità, alla cassa competente o alla

direzione centrale dell’__________. Si sarebbe invece optato per un’azione

concertata attraverso i massmedia.

Elenca

infine i mezzi di prova che dovrebbero essere assunti.

l. Delle

ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni, si dirà

– se necessario – in corso di motivazione.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP)

può essere impugnato mediante reclamo.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame, inoltrato il 24.8.2022 contro il decreto di abbandono 11.8.2022,

recapitato in data 16.8.2022 al patrocinatore del reclamante, è tempestivo

(siccome presentato nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 322

cpv. 2 CPP) e – anche – proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 2.

ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK

StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J.

KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).

1.3

1.3.1

In

applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono

legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).

L’interesse

giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un

pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 475

consid. 2.9.; decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018

del 12.3.2019 consid. 2.2.)] implica che il ricorrente sia personalmente,

direttamente (DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.; decisioni

TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.)

e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO –

M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81

consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – N.

SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).

Un

mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP

(decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).

1.3.2

RE

1, accusatore privato nel procedimento penale, titolare dei beni giuridici

tutelati dall’art. 173 CP (decisione TF 6B_777/2022 del 16.3.2023 consid 3.1.;

BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, 4. ed., vor

art. 173 CP n. 5 ss.),

dall’art. 303 CP (decisione TF 6B_210/2020 dell’11.11.2020 consid. 1.2.2.; BSK

Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 303 CP n. 5 ss.; StGB

Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. SCHULTZE, 4. ed., art. 303 CP n.

1)] e dall’art. 23 LCSl, è legittimato a reclamare in applicazione dell’art.

382.

cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto alla modifica o

all’annullamento del decreto 11.8.2022 che ha negato l’esistenza dei reati da

lui ipotizzati, che l’avrebbero leso personalmente, direttamente ed

attualmente.

1.4

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

L’impugnativa

è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

2.

Il

reclamo contro il decreto di abbandono è accolto, segnatamente, in presenza di

sufficienti indizi di reato tali da giustificare la promozione dell’accusa

(art. 319 cpv. 1 lit. a CPP) oppure se (contrariamente al giudizio del

procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (art.

319.

cpv. 1 lit. b CPP).

Si

ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7

cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può

essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve

fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo

senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del

reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado

circa altra conclusione che merita approfondimento.

3.

3.1.

RE

1.

ipotizza a carico di PI 1 i reati di diffamazione giusta l’art. 173 cifra 1

CP [secondo cui è punito chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende

sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano

nuocere alla reputazione di lei o divulga una tale incolpazione o un tale

sospetto (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 1 ss.)], di denuncia

mendace giusta l’art. 303 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque denuncia

all’autorità come colpevole di un crimine oppure di un delitto una persona che

egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, o in

altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una

persona che egli sa innocente (BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op.

cit., art. 303 CP n. 8 ss.)] e di violazione alla legge federale contro la

concorrenza sleale giusta l’art. 23 LCSl [secondo cui è punito chiunque,

intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli art.

3.

(metodi sleali di pubblicità e di vendita e altri comportamenti illeciti, in

particolare lit. a: è punito chi denigra altri, le sue merci, le sue opere, le

sue prestazioni, i suoi prezzi e le sue relazioni d’affari con affermazioni

inesatte, fallaci o inutilmente lesive), 4 , 5 o 6 LCSl].

3.2

Giusta

l’art. 139 cpv. 1 CPP per l’accertamento della verità le autorità penali si

avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze

scientifiche e l’esperienza. Questa norma concretizza i principi della libera valutazione

delle prove ex art. 10 cpv. 2 CPP (decisione TF 6B_1029/2016 del 27.4.2017

consid. 2.4.) e della verità materiale ex art. 6 cpv. 1 CPP (le autorità

penali, per il postulato inquisitorio, accertano d’ufficio tutti i fatti

rilevanti per il giudizio, riguardo al reato e all’imputato) [decisione TF

6B_789/2019 del 12.8.2020 consid. 2.3.] (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 139

CPP n. 1).

Il principio inquisitorio giusta l’art. 6 CPP non

obbliga nondimeno l’autorità penale ad assumere d’ufficio oppure su richiesta [tempestiva e nella forma corretta (decisione

TF 6B_941/2019 del 14.2.2020 consid. 2.3.)]

delle parti (art. 107 cpv. 1 lit.

e CPP) mezzi di prova qualora – in

considerazione di quanto già agli atti – giunga al convincimento che gli

ulteriori mezzi di prova non muterebbero il suo giudizio: può procedere ad un

apprezzamento anticipato delle prove secondo l’art. 139 cpv. 2 CPP (decisione

TF 6B_182/2022 del 25.1.2023 consid. 1.2.; BSK StPO – S. GLESS, op. cit., art. 139 CPP n. 31 ss.,

n. 48 ss.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 139

CPP n. 3).

3.3

3.3.1

Dagli

atti non emergono indizi secondo cui sarebbe stata PI 1 a divulgare sospetti

inerenti ad una condotta di possibile rilevanza penale di RE 1 quale agente

generale dell’__________. Si tratta di una mera ipotesi del reclamante e, come

tale, non sufficiente per fondare elementi a di lei carico.

Anche

nell’ipotesi in cui __________ avesse effettivamente detto, in presenza del reclamante,

di __________ e degli avv.ti __________ e __________, di essere stato

interpellato da PI 1, tale circostanza non attesterebbe evidentemente che egli

sia stato effettivamente contattato dall’imputata. Quest’ultima ha peraltro

categoricamente negato di avergli telefonato.

__________,

per quanto si comprende, avrebbe del resto riferito di essere stato contattato

dall’imputata nel contesto di incontri finalizzati a risolvere la vertenza

inerente allo scioglimento del suo rapporto di lavoro con l’__________, per cui

avrebbe avuto tutto l’interesse a mostrarsi in una luce favorevole nei

confronti della controparte RE 1. Nel frattempo __________ è inoltre stato

denunciato da RE 1 in relazione alla sua attività presso l’__________, di modo

che eventuali sue dichiarazioni non potrebbero certamente avere la portata

pretesa. L’audizione di __________ è quindi manifestamente superflua.

Le

emails che i giornalisti hanno scambiato con i vertici dell’__________ in

merito a presunte irregolarità (doc. 4, allegato alla denuncia/querela) non

fanno alcun riferimento a PI 1.

L’imputata

ha peraltro prodotto un’email inviatale da __________, assistente di RE 1,

messa in copia a lui per conoscenza, del seguente tenore: “ciao PI 1 Sto

preparando la tabella con le ore per la richiesta dell’orario ridotto e ho

visto che da inizio aprile più nessuno tranne __________ compila la tabella.

come mai? Inoltre abbiamo fatto richiesta per una riduzione del 70% ma tutti

superiamo la percentuale di lavoro (30%) di conseguenza ti invito a voler far

fare una tabella settimanale con al max il 30% al servizio interno che servirà

come presentazione in caso ci venga richiesta. Le altre normalmente compilate

resteranno ad uso interno.” (allegata ai verbali di PI 1 e di __________).

Email

che comprova che RE 1 aveva effettivamente chiesto ai propri dipendenti di

compilare le tabelle facendo figurare un’attività lavorativa al 30%, come

riportato a verbale dall’imputata.

Il

reclamante, nel gravame (p. 4), afferma invero che detta email, redatta da __________,

riferirebbe di istruzioni completamente diverse da quelle che lui avrebbe

impartito. RE 1 ha nondimeno ricevuto la citata email in copia per conoscenza,

per cui è più che ragionevole ritenere che, qualora il suo tenore non fosse

stato corretto, egli – stante la sicura rilevanza del tema trattato – sarebbe immediatamente

intervenuto rettificando le istruzioni. Ciò che nondimeno egli né sostiene né

comprova di avere fatto. Non si vedono del resto ragioni perché __________, di

propria iniziativa, avrebbe dovuto scrivere un’email di simile tenore.

Di

modo che la di lui credibilità sui fatti ne esce molto indebolita.

In

queste circostanze, si deve concludere per l’assenza di indizi che PI 1 abbia diffamato

il reclamante, che abbia ordito mene subdole per provocare un procedimento

penale contro una persona che sapeva innocente o che abbia messo in atto

comportamenti sussumibili ad una concorrenza sleale ex LCSl.

Nell’ipotesi,

comunque non sostanziata, in cui l’imputata abbia diffuso sospetti in merito ad

irregolarità nella richiesta di indennità per lavoro ridotto, ella potrebbe del

resto appellarsi alla prova liberatoria (giusta l’art. 173 cifra 2 CP: il

colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose

vere o prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede).

Si

deve aggiungere che, come risulta dall’ammonimento 28.4.2021 (doc. 1, allegato

alla denuncia/querela), nel periodo 2020-28.4.2021 ci sono state oltre venti

partenze dall’__________, di modo che potrebbero essere stati diversi quelli

che, per svariati motivi, avrebbero potuto avere ragioni per essere scontenti

del reclamante e quindi aver diffuso ai massmedia informazioni da lui reputate

lesive.

3.3.2

Anche

l’assunzione delle prove proposte non potrebbe far emergere indizi di

colpevolezza in relazione ai reati ipotizzati.

Dell’interrogatorio

di __________, inutile, si è già detto. La medesima conclusione si impone quindi

per l’audizione degli avv.ti __________ e __________ e di __________ (la cui

dichiarazione è già agli atti qual doc. 3, allegato alla denuncia/querela), che

non potrebbero che riportare le parole di __________.

I

postulati confronti tra il reclamante e l’imputata rispettivamente tra il

reclamante e __________ sarebbero del tutto inutili, ritenuto che le parti si

confermerebbero molto verosimilmente nelle rispettive affermazioni, già agli

atti del procedimento penale.

Non

si comprende poi cosa apporterebbero per il caso gli interrogatori di __________,

__________ ed __________, ex dipendenti. Il reclamante, pur chiedendo la loro

audizione, omette del tutto di indicare perché essa sarebbe utile.

RE

1.

non spiega inoltre la rilevanza degli atti del procedimento penale

conseguente alla sua denuncia a carico di __________. Dalla copia dell’esposto

allegata quale doc. 2 al reclamo si evince che __________ è stato denunciato

per ripetuta falsità in documenti in relazione a presunte irregolarità quando

era alle dipendenze dell’__________. Si tratta di una fattispecie del tutto

indipendente da quella oggetto del procedimento penale a carico di PI 1. Il

fatto che “(…) la vittima è la medesima, i fatti in questione si sono svolti

all’interno dei medesimi uffici, (…), si sono svolti nello stesso periodo,

riguardano persone che si conoscevano e si conoscono bene.” e che “siamo

quindi confrontati con unità di materia, di tempo, di luogo e di persone.”

(replica, p. 3) non è sufficiente, trattandosi di fatti differenti e senza

connessione tra di loro.

In

assenza di indizi di colpevolezza a carico di PI 1, sarebbe altresì del tutto sproporzionato disporre l’acquisizione

dei dati informatici riguardanti le conversazioni per posta elettronica e per

telefono da parte sua con gli ignoti da identificare come partecipi ai fatti: si

tratterebbe manifestamente di un’inammissibile fishing expedition, ossia

di un provvedimento coercitivo non sostanziato da sufficienti indizi, con il

mero scopo di acquisire prove (decisione TF 6B_335/2020 del 7.9.2020 consid. 3.3.3.; BSK StPO – D. GFELLER / O.

THORMANN, op. cit., art. 243 CPP n. 15 ss.).

Si

poteva/può dunque rinunciare senza incorrere in arbitrio ad esperire ulteriori

prove, che non avrebbero potuto/potrebbero manifestamente mutare l’esito del

procedimento penale in questione.

3.4

3.4.1

Si

ricorda infine che per la decisione se emanare un decreto di abbandono vale il

principio in dubio pro duriore, riconducibile

al principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e 2 cpv. 2 CPP in relazione

con gli art. 310 cpv. 2, 319 cpv. 1 e 324 CPP; decisione TF 6B_1177/2022 del

21.2.2023

consid. 2.1.) [principio che

deve tenere presente anche la giurisdizione di reclamo (decisione TF

6B_475/2020 del 31.8.2020 consid. 2.2.1.)], che comporta che un decreto di abbandono non possa essere pronunciato se

non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili o le condizioni per

il perseguimento non sono date. L’istruzione deve essere aperta e l’accusa di

principio promossa (nella misura in cui non entri in linea di conto un decreto

di accusa) quando una condanna appaia più verosimile che un’assoluzione. Se le

probabilità di assoluzione e di condanna sono equivalenti, si impone la

promozione dell’accusa, in particolare se il reato perseguito è grave.

3.4.2

Per

le ragioni sopra indicate la probabilità che in un’eventuale continuazione

dell’istruzione emergano indizi di colpevolezza o che l’imputata sia condannata

davanti al giudice di merito è esigua, per non dire nulla. Il decreto non lede

il principio in dubio pro duriore.

4.

Il

decreto di abbandono deve essere confermato.

5.

Il

gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del

reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP). Lo Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino rifonderà a PI 1 un’adeguata indennità (art. 436 cpv. 1 e 429

cpv. 1 lit. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 900.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

950.-- (novecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________. Lo Stato

della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a PI 1, __________, la somma di

CHF 800.-- (ottocento) a titolo di indennità.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera