60.2022.237
Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto di abbandono del procuratore pubblico. legittimazione. diffamazione. apprezzamento anticipato delle prove. in dubio pro duriore
15 giugno 2023Italiano24 min
denunciato/querelato PI 1, già alle dipendenze della citata Agenzia, ed ignoti ex
Source ti.ch
Incarto n.
60.2022.237
Lugano
15 giugno 2023/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 24/25.8.2022 presentato da
RE 1, ,
patr. da: PR 2, ,
contro
il decreto di abbandono 11.8.2022 emanato dal procuratore
pubblico Petra Canonica Alexakis nell’ambito del procedimento penale dipendente
da suo esposto 31.8./1.9.2021 nei confronti di PI 1, __________ (patr. da:
avv. PR 1, Lugano), per titolo di diffamazione, denuncia mendace e violazione
alla legge federale contro la concorrenza sleale (ABB 1225/2022);
richiamate le osservazioni 1/2.9.2022
del magistrato inquirente – che ha postulato la reiezione del gravame –,
15/16.9.2022 di PI 1 – che ha parimenti chiesto il non accoglimento
dell’impugnativa – e 17/18.10.2022 (replica) di RE 1 – che si è confermato
nelle sue argomentazioni –;
preso atto che il pubblico ministero e PI
1 hanno comunicato di non duplicare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Con
esposto 31.8./1.9.2021 RE 1, allora titolare della __________, __________, ha
denunciato/querelato PI 1, già alle dipendenze della citata Agenzia, ed ignoti ex
dipendenti per titolo di diffamazione, denuncia
mendace e violazione alla legge federale contro la concorrenza sleale in merito
alla diffusione a terzi, anche tramite i massmedia, di sospetti di una sua
condotta di rilevanza penale.
Dalla
denuncia/querela si evince in particolare quanto segue.
1.
RE
1 sarebbe entrato in funzione come agente generale in data 1.1.2017. Nei primi
anni di attività avrebbe dovuto accollarsi numerosi compiti straordinari allo
scopo di riordinare e ristrutturare l’organizzazione, l’amministrazione, la
contabilità ed il settore delle risorse umane. Nell’ambito dell’attività di
riorganizzazione e di ristrutturazione sarebbero stati terminati rapporti di
lavoro con dirigenti ed impiegati. Alcuni di essi avrebbero fatto causa all’__________.
Le
attività di riorganizzazione e di cambiamenti tra le risorse umane avrebbero
reso difficile anche il lavoro aziendale, con difficoltà e ritardi pure dal
punto di vista della cifra d’affari e dell’utile.
La
sede centrale dell’assicurazione non si sarebbe ritenuta soddisfatta dei
risultati raggiunti, per cui il 28.4.2021 lo avrebbe ammonito.
RE
1 non avrebbe accettato l’ammonimento.
2.
L’ammonimento,
al capitolo “Reputation”, avrebbe riportato: “Das Personalmanagement
auf der __________, führte zu Unzufriedenheit seitens der Mitarbeitenden und
der Kunden. Kundenbeschwerden trafen bereits ein. Wir gehen davon aus, dass
ehemalige Mitarbeitende ihren Unmut u.a. dadurch kundtun, indem sie wiederholt
versuchen, der Reputation der __________ und damit der __________, durch
Informationsweitergabe vermeintliche schädigender Interna an regionale
Zeitungen zu schädigen. Aktuell konnte der Schaden abgewendet werden, eine
Beruhigung der Lage ist aber noch nicht absehbar.”
Si
sarebbe fatto riferimento diretto alla diffusione di informazioni interne
asseritamente pregiudizievoli per __________ a favore di giornali locali. RE 1
avrebbe ricordato che nel periodo 4.3.2021-22.3.2021 si sarebbero rivolti a lui
alcuni giornalisti che gli avrebbero chiesto informazioni concernenti tra
l’altro asserite irregolarità nella richiesta di indennità per lavoro ridotto
(in applicazione della legislazione sulla pandemia covid19) e mobbing.
3.
L’iniziativa
di richiedere le indennità per lavoro ridotto sarebbe stata discussa e decisa
congiuntamente con la sede centrale dell’__________. Il 24.6.2020 la sede
centrale avrebbe domandato agli agenti generali di ritirare la menzionata
richiesta di indennità.
L’istanza
di indennità per lavoro ridotto sarebbe stata inoltrata allo scopo di ottenere
il versamento di indennità a favore dell’__________, non del denunciante.
Sulla
base delle domande dei giornalisti, RE 1 si sarebbe reso conto che questi
ultimi sarebbero stati imboccati da persone che avrebbero insinuato un suo
comportamento irregolare proprio riguardo alla richiesta di ottenimento di tali
indennità.
4.
Il
28.5.2021, in un incontro con RE 1, alla presenza dei rispettivi legali, __________,
ex dipendente dell’__________, avrebbe detto che “aveva rifiutato di far
parte del gruppo”, declinando di chiarire la frase.
Soltanto
il 9.7.2021, in occasione di un ulteriore incontro, presente anche __________,
sostituto di RE 1 presso l’__________, __________ avrebbe dichiarato di essere
stato contattato da PI 1. Ella gli avrebbe chiesto di partecipare ad un gruppo
che stava raccogliendo informazioni e documentazione per segnalare ai giornali
una condotta irregolare di RE 1 circa la richiesta di indennità per lavoro
ridotto. Si sarebbe anche parlato di appropriazione indebita o comunque di atti
penalmente rilevanti.
Per
RE 1, non sarebbe stato escluso che quanto ordito da questo gruppo di ex
dipendenti, di cui alcuni da lui licenziati, fosse da mettere in relazione con
l’ammonimento 28.4.2021.
5.
RE
1 si è costituito accusatore privato.
6.
L’esposto
è stato registrato come inc. MP 2021.8442.
b. RE
1 è stato interrogato il 17.2.2022.
L’accusatore
privato ha confermato i fatti di denuncia/querela.
Ha
addotto che avrebbe licenziato PI 1 il 30.6.2020 in seguito a varie
inadempienze ed irregolarità. Ella ed altre persone avrebbero fatto gruppo. Per
giustificare il lavoro ridotto egli avrebbe chiesto ai dipendenti di compilare
singolarmente le ore lavorative. Sarebbe quindi montata la protesta. PI 1 ed
altri dipendenti si sarebbero rifiutati di compilare tali tabelle. Essi
avrebbero per finire compilato le tabelle. Avrebbero però asserito che egli li
avrebbe indotti in tal senso per ottenere, tramite una riduzione delle ore
lavorative, un benefit dai crediti per lavoro ridotto. Essi avrebbero in
sostanza sostenuto che RE 1 avrebbe chiesto loro di segnare meno ore lavorative
rispetto a quelle effettivamente fatte, cosicché lui potesse avere un benefit.
c. Il
24.2.2022 è stata sentita quale imputata PI 1.
Ha
affermato che, intervenuto il lockdown, avrebbe organizzato il lavoro da
casa con il suo team. Avrebbero sempre lavorato a casa al 100%. Ad un certo
momento sarebbe stato chiesto di compilare tabelle con l’attività svolta a
domicilio. Le tabelle sarebbero state inviate a __________, segretaria di RE 1.
__________ avrebbe risposto che le tabelle dovevano essere rifatte con
l’indicazione che avevano lavorato al 30%, anziché gli orari effettivi. In
pratica ella avrebbe chiesto di correggere le tabelle in vista di una richiesta
di lavoro ridotto. A comprova di queste affermazioni, ha prodotto copia dell’email
inviatale da __________ (trasmessa in c.p.c. a RE 1). PI 1 avrebbe parlato con __________
spiegandole che non sarebbe stato normale non indicare il vero. __________
avrebbe risposto che faceva unicamente da tramite. RE 1 le avrebbe detto che
non sarebbe stato possibile che essi avevano lavorato al 100%; nelle tabelle si
sarebbe dovuto riportare il lavoro al 30%. Ella avrebbe compilato le tabelle in
modo corretto. Sarebbe stata licenziata (a suo avviso per essersi opposta alle
tabelle per il lavoro ridotto).
Ha
ammesso di aver sicuramente espresso giudizi di valore poco carini su RE 1.
Essi sarebbero stati sostanzialmente giustificati dal suo comportamento nei
confronti del personale.
Avrebbe
parlato della questione delle tabelle unicamente con i colleghi
dell’assicurazione, non con giornalisti. In quattro, tutti poi divenuti ex
dipendenti, si sarebbero rivolti alla direzione dell’assicurazione. Non avrebbe
mai fatto parte di un gruppo.
Avrebbe
escluso di aver contattato __________. Al limite si sarebbe sentita con __________,
ancora dipendente. Sarebbe stata estranea ai fatti oggetto della
denuncia/querela.
d. __________
è stata sentita il 16.3.2022 come persona informata sui fatti.
Ella,
già assistente di RE 1, ha asserito che ad un certo punto questi (o il suo
sostituto) le avrebbe detto di scrivere un’email comunicando qualche cosa in
relazione alle percentuali di lavoro da riportare sulla tabella concernente le
ore di lavoro svolte. Si sarebbe parlato di restare entro il 30% di lavoro
svolto, nonostante questa percentuale fosse stata superata. Ella si sarebbe
limitata a fare ciò che le sarebbe stato chiesto. Avrebbe inviato l’email a PI
1 con tali indicazioni. L’attività effettiva sarebbe parecchio calata e quindi
il lavoro sarebbe percettibilmente diminuito anche a livello di impiego
sull’arco di una giornata.
e. Il
9/10.5.2022 RE 1 ha chiesto l’audizione di __________.
f. Con
decreto 20.5.2022 il procuratore pubblico ha comunicato alle parti l’imminente
chiusura dell’istruzione prospettando l’abbandono del procedimento e fissando
un termine per eventuali istanze probatorie e di indennità per ingiusto
procedimento.
g. Con
scritto 1/2.6.2022 PI 1 ha informato che non intendeva avanzare pretese di
indennizzo e di torto morale.
h. Con
istanza 20/21.6.2022 RE 1, addotto che i fatti oggetto del procedimento
sarebbero stati strettamente connessi con i fatti tema del procedimento
dipendente dalla sua denuncia contro __________, ha chiesto che agli atti del
procedimento venissero acquisiti i verbali di interrogatorio esperiti in quel
procedimento.
i. Il
23.6.2022 il magistrato inquirente ha respinto l’istanza. I fatti oggetto del
procedimento inc. MP 2022.1209 contro __________ non risultavano avere
attinenza alcuna con i fatti del procedimento contro PI 1. Non si ravvedeva
quindi alcuna utilità nell’acquisire i verbali di interrogatorio esperiti e da
esperire in quell’incarto. Le risultanze istruttorie all’inc. MP 2021.8442
consentivano di chiarire i fatti in maniera sufficiente ed oggettiva.
j. Con
decreto 11.8.2022 (ABB 1225/2022) il pubblico ministero ha abbandonato il
procedimento penale a carico di PI 1.
Il
magistrato inquirente, ricordate la denuncia e le dichiarazioni rese a verbale
dagli interrogati, ha ritenuto – con riferimento al reato di diffamazione – che
non c’erano indizi sufficienti a sostegno della tesi secondo cui PI 1 avrebbe
partecipato ad un gruppo volto ad informare i giornali di irregolarità quanto
all’ottenimento di indennità per lavoro ridotto. L’esistenza di tale gruppo
così come di una di lei eventuale partecipazione al gruppo si fondava su prove
indiziarie basate su fatti riportati per sentito dire. Anche nello scambio di
emails con due giornalisti non c’era alcun riferimento diretto a PI 1. Andava
inoltre considerato che, in seguito alle dichiarazioni di PI 1 e di __________,
tali affermazioni reputate lesive risultavano comunque verosimili o quantomeno
potevano considerarsi vere in buona fede. Esse avevano dato una versione
concorde (comprovata dall’email) riguardo alla richiesta di RE 1 di far
figurare l’attività lavorativa svolta per una percentuale massima del 30%,
nonostante questa fosse notoriamente sistematicamente superata dai dipendenti,
i quali avevano continuato a lavorare a tempo pieno.
Per
quanto riguardava il reato di denuncia mendace, dall’esame degli atti non era
possibile concludere che PI 1 fosse conscia dell’innocenza di RE 1. Dalle
dichiarazioni a verbale di PI 1 e di __________ emergevano al contrario
elementi che avrebbero giustificato la di lei posizione.
Infine,
in relazione al reato di concorrenza sleale, il procuratore pubblico ha
concluso che non c’erano indizi sufficienti per gli stessi motivi indicati sopra.
k. Con
gravame 24/25.8.2022 RE 1 postula che, in suo accoglimento, il decreto di
abbandono sia annullato ed il procuratore pubblico proceda all’acquisizione dei
mezzi di prova proposti.
Il
reclamante rimprovera al pubblico ministero di aver violato l’obbligo di
raccogliere anche le prove a carico giusta l’art. 6 cpv. 2 CPP. Il testimone
accusatorio __________ non sarebbe infatti stato interrogato. Avrebbero dovuto
essere sentiti anche gli avv.ti __________ e __________ (presenti quando __________
avrebbe riferito dell’esistenza del gruppo) e __________ (presente quando __________
avrebbe riparlato del gruppo).
L’email
citata nel decreto di abbandono sarebbe stata redatta da __________, che
avrebbe però riferito istruzioni completamente diverse da quelle da lui
impartite. PI 1 e __________ sarebbero state allontanate proprio perché non si
sarebbero attenute alle istruzioni interne ed avrebbero diffuso senza
autorizzazione informazioni interne sensibili. Sarebbe necessario un confronto
tra RE 1 e __________. Il fatto che PI 1 fosse in possesso dell’email
comproverebbe la sua premeditazione e la veridicità dei fatti denunciati. Non
sarebbe ammissibile escludere la consapevolezza dell’innocenza di RE 1 da parte
dell’imputata dal momento che ella avrebbe saputo benissimo, in virtù della sua
esperienza e della sua posizione all’interno dell’__________, che la direzione
dell’assicurazione avrebbe verificato le prestazioni orarie di lavoro dei
dipendenti (dal momento che ciò sarebbe servito per effettuare il calcolo delle
provvigioni). Non si potrebbe affatto escludere che l’imputata, come gli altri
accusatori, da identificare, sapesse che qualsiasi irregolarità nei confronti
dello Stato riguardo alle indennità sarebbe stata semplicemente impossibile.
L’imputata
avrebbe dovuto, semmai, rivolgersi alle autorità, alla cassa competente o alla
direzione centrale dell’__________. Si sarebbe invece optato per un’azione
concertata attraverso i massmedia.
Elenca
infine i mezzi di prova che dovrebbero essere assunti.
l. Delle
ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni, si dirà
– se necessario – in corso di motivazione.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP)
può essere impugnato mediante reclamo.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
gravame, inoltrato il 24.8.2022 contro il decreto di abbandono 11.8.2022,
recapitato in data 16.8.2022 al patrocinatore del reclamante, è tempestivo
(siccome presentato nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 322
cpv. 2 CPP) e – anche – proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 2.
ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK
StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J.
KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).
1.3
1.3.1
In
applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono
legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).
L’interesse
giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un
pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 475
consid. 2.9.; decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018
del 12.3.2019 consid. 2.2.)] implica che il ricorrente sia personalmente,
direttamente (DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.; decisioni
TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.)
e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO –
M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81
consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – N.
SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).
Un
mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP
(decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).
1.3.2
RE
1, accusatore privato nel procedimento penale, titolare dei beni giuridici
tutelati dall’art. 173 CP (decisione TF 6B_777/2022 del 16.3.2023 consid 3.1.;
BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, 4. ed., vor
art. 173 CP n. 5 ss.),
dall’art. 303 CP (decisione TF 6B_210/2020 dell’11.11.2020 consid. 1.2.2.; BSK
Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 303 CP n. 5 ss.; StGB
Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. SCHULTZE, 4. ed., art. 303 CP n.
1)] e dall’art. 23 LCSl, è legittimato a reclamare in applicazione dell’art.
382.
cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto alla modifica o
all’annullamento del decreto 11.8.2022 che ha negato l’esistenza dei reati da
lui ipotizzati, che l’avrebbero leso personalmente, direttamente ed
attualmente.
1.4
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa
è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
2.
Il
reclamo contro il decreto di abbandono è accolto, segnatamente, in presenza di
sufficienti indizi di reato tali da giustificare la promozione dell’accusa
(art. 319 cpv. 1 lit. a CPP) oppure se (contrariamente al giudizio del
procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (art.
319.
cpv. 1 lit. b CPP).
Si
ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7
cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può
essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve
fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo
senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del
reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado
circa altra conclusione che merita approfondimento.
3.
3.1.
RE
1.
ipotizza a carico di PI 1 i reati di diffamazione giusta l’art. 173 cifra 1
CP [secondo cui è punito chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende
sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano
nuocere alla reputazione di lei o divulga una tale incolpazione o un tale
sospetto (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 1 ss.)], di denuncia
mendace giusta l’art. 303 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque denuncia
all’autorità come colpevole di un crimine oppure di un delitto una persona che
egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, o in
altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una
persona che egli sa innocente (BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op.
cit., art. 303 CP n. 8 ss.)] e di violazione alla legge federale contro la
concorrenza sleale giusta l’art. 23 LCSl [secondo cui è punito chiunque,
intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli art.
3.
(metodi sleali di pubblicità e di vendita e altri comportamenti illeciti, in
particolare lit. a: è punito chi denigra altri, le sue merci, le sue opere, le
sue prestazioni, i suoi prezzi e le sue relazioni d’affari con affermazioni
inesatte, fallaci o inutilmente lesive), 4 , 5 o 6 LCSl].
3.2
Giusta
l’art. 139 cpv. 1 CPP per l’accertamento della verità le autorità penali si
avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze
scientifiche e l’esperienza. Questa norma concretizza i principi della libera valutazione
delle prove ex art. 10 cpv. 2 CPP (decisione TF 6B_1029/2016 del 27.4.2017
consid. 2.4.) e della verità materiale ex art. 6 cpv. 1 CPP (le autorità
penali, per il postulato inquisitorio, accertano d’ufficio tutti i fatti
rilevanti per il giudizio, riguardo al reato e all’imputato) [decisione TF
6B_789/2019 del 12.8.2020 consid. 2.3.] (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 139
CPP n. 1).
Il principio inquisitorio giusta l’art. 6 CPP non
obbliga nondimeno l’autorità penale ad assumere d’ufficio oppure su richiesta [tempestiva e nella forma corretta (decisione
TF 6B_941/2019 del 14.2.2020 consid. 2.3.)]
delle parti (art. 107 cpv. 1 lit.
e CPP) mezzi di prova qualora – in
considerazione di quanto già agli atti – giunga al convincimento che gli
ulteriori mezzi di prova non muterebbero il suo giudizio: può procedere ad un
apprezzamento anticipato delle prove secondo l’art. 139 cpv. 2 CPP (decisione
TF 6B_182/2022 del 25.1.2023 consid. 1.2.; BSK StPO – S. GLESS, op. cit., art. 139 CPP n. 31 ss.,
n. 48 ss.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 139
CPP n. 3).
3.3
3.3.1
Dagli
atti non emergono indizi secondo cui sarebbe stata PI 1 a divulgare sospetti
inerenti ad una condotta di possibile rilevanza penale di RE 1 quale agente
generale dell’__________. Si tratta di una mera ipotesi del reclamante e, come
tale, non sufficiente per fondare elementi a di lei carico.
Anche
nell’ipotesi in cui __________ avesse effettivamente detto, in presenza del reclamante,
di __________ e degli avv.ti __________ e __________, di essere stato
interpellato da PI 1, tale circostanza non attesterebbe evidentemente che egli
sia stato effettivamente contattato dall’imputata. Quest’ultima ha peraltro
categoricamente negato di avergli telefonato.
__________,
per quanto si comprende, avrebbe del resto riferito di essere stato contattato
dall’imputata nel contesto di incontri finalizzati a risolvere la vertenza
inerente allo scioglimento del suo rapporto di lavoro con l’__________, per cui
avrebbe avuto tutto l’interesse a mostrarsi in una luce favorevole nei
confronti della controparte RE 1. Nel frattempo __________ è inoltre stato
denunciato da RE 1 in relazione alla sua attività presso l’__________, di modo
che eventuali sue dichiarazioni non potrebbero certamente avere la portata
pretesa. L’audizione di __________ è quindi manifestamente superflua.
Le
emails che i giornalisti hanno scambiato con i vertici dell’__________ in
merito a presunte irregolarità (doc. 4, allegato alla denuncia/querela) non
fanno alcun riferimento a PI 1.
L’imputata
ha peraltro prodotto un’email inviatale da __________, assistente di RE 1,
messa in copia a lui per conoscenza, del seguente tenore: “ciao PI 1 Sto
preparando la tabella con le ore per la richiesta dell’orario ridotto e ho
visto che da inizio aprile più nessuno tranne __________ compila la tabella.
come mai? Inoltre abbiamo fatto richiesta per una riduzione del 70% ma tutti
superiamo la percentuale di lavoro (30%) di conseguenza ti invito a voler far
fare una tabella settimanale con al max il 30% al servizio interno che servirà
come presentazione in caso ci venga richiesta. Le altre normalmente compilate
resteranno ad uso interno.” (allegata ai verbali di PI 1 e di __________).
che comprova che RE 1 aveva effettivamente chiesto ai propri dipendenti di
compilare le tabelle facendo figurare un’attività lavorativa al 30%, come
riportato a verbale dall’imputata.
Il
reclamante, nel gravame (p. 4), afferma invero che detta email, redatta da __________,
riferirebbe di istruzioni completamente diverse da quelle che lui avrebbe
impartito. RE 1 ha nondimeno ricevuto la citata email in copia per conoscenza,
per cui è più che ragionevole ritenere che, qualora il suo tenore non fosse
stato corretto, egli – stante la sicura rilevanza del tema trattato – sarebbe immediatamente
intervenuto rettificando le istruzioni. Ciò che nondimeno egli né sostiene né
comprova di avere fatto. Non si vedono del resto ragioni perché __________, di
propria iniziativa, avrebbe dovuto scrivere un’email di simile tenore.
Di
modo che la di lui credibilità sui fatti ne esce molto indebolita.
In
queste circostanze, si deve concludere per l’assenza di indizi che PI 1 abbia diffamato
il reclamante, che abbia ordito mene subdole per provocare un procedimento
penale contro una persona che sapeva innocente o che abbia messo in atto
comportamenti sussumibili ad una concorrenza sleale ex LCSl.
Nell’ipotesi,
comunque non sostanziata, in cui l’imputata abbia diffuso sospetti in merito ad
irregolarità nella richiesta di indennità per lavoro ridotto, ella potrebbe del
resto appellarsi alla prova liberatoria (giusta l’art. 173 cifra 2 CP: il
colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose
vere o prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede).
Si
deve aggiungere che, come risulta dall’ammonimento 28.4.2021 (doc. 1, allegato
alla denuncia/querela), nel periodo 2020-28.4.2021 ci sono state oltre venti
partenze dall’__________, di modo che potrebbero essere stati diversi quelli
che, per svariati motivi, avrebbero potuto avere ragioni per essere scontenti
del reclamante e quindi aver diffuso ai massmedia informazioni da lui reputate
lesive.
3.3.2
Anche
l’assunzione delle prove proposte non potrebbe far emergere indizi di
colpevolezza in relazione ai reati ipotizzati.
Dell’interrogatorio
di __________, inutile, si è già detto. La medesima conclusione si impone quindi
per l’audizione degli avv.ti __________ e __________ e di __________ (la cui
dichiarazione è già agli atti qual doc. 3, allegato alla denuncia/querela), che
non potrebbero che riportare le parole di __________.
I
postulati confronti tra il reclamante e l’imputata rispettivamente tra il
reclamante e __________ sarebbero del tutto inutili, ritenuto che le parti si
confermerebbero molto verosimilmente nelle rispettive affermazioni, già agli
atti del procedimento penale.
Non
si comprende poi cosa apporterebbero per il caso gli interrogatori di __________,
__________ ed __________, ex dipendenti. Il reclamante, pur chiedendo la loro
audizione, omette del tutto di indicare perché essa sarebbe utile.
RE
1.
non spiega inoltre la rilevanza degli atti del procedimento penale
conseguente alla sua denuncia a carico di __________. Dalla copia dell’esposto
allegata quale doc. 2 al reclamo si evince che __________ è stato denunciato
per ripetuta falsità in documenti in relazione a presunte irregolarità quando
era alle dipendenze dell’__________. Si tratta di una fattispecie del tutto
indipendente da quella oggetto del procedimento penale a carico di PI 1. Il
fatto che “(…) la vittima è la medesima, i fatti in questione si sono svolti
all’interno dei medesimi uffici, (…), si sono svolti nello stesso periodo,
riguardano persone che si conoscevano e si conoscono bene.” e che “siamo
quindi confrontati con unità di materia, di tempo, di luogo e di persone.”
(replica, p. 3) non è sufficiente, trattandosi di fatti differenti e senza
connessione tra di loro.
In
assenza di indizi di colpevolezza a carico di PI 1, sarebbe altresì del tutto sproporzionato disporre l’acquisizione
dei dati informatici riguardanti le conversazioni per posta elettronica e per
telefono da parte sua con gli ignoti da identificare come partecipi ai fatti: si
tratterebbe manifestamente di un’inammissibile fishing expedition, ossia
di un provvedimento coercitivo non sostanziato da sufficienti indizi, con il
mero scopo di acquisire prove (decisione TF 6B_335/2020 del 7.9.2020 consid. 3.3.3.; BSK StPO – D. GFELLER / O.
THORMANN, op. cit., art. 243 CPP n. 15 ss.).
Si
poteva/può dunque rinunciare senza incorrere in arbitrio ad esperire ulteriori
prove, che non avrebbero potuto/potrebbero manifestamente mutare l’esito del
procedimento penale in questione.
3.4
3.4.1
Si
ricorda infine che per la decisione se emanare un decreto di abbandono vale il
principio in dubio pro duriore, riconducibile
al principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e 2 cpv. 2 CPP in relazione
con gli art. 310 cpv. 2, 319 cpv. 1 e 324 CPP; decisione TF 6B_1177/2022 del
21.2.2023
consid. 2.1.) [principio che
deve tenere presente anche la giurisdizione di reclamo (decisione TF
6B_475/2020 del 31.8.2020 consid. 2.2.1.)], che comporta che un decreto di abbandono non possa essere pronunciato se
non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili o le condizioni per
il perseguimento non sono date. L’istruzione deve essere aperta e l’accusa di
principio promossa (nella misura in cui non entri in linea di conto un decreto
di accusa) quando una condanna appaia più verosimile che un’assoluzione. Se le
probabilità di assoluzione e di condanna sono equivalenti, si impone la
promozione dell’accusa, in particolare se il reato perseguito è grave.
3.4.2
Per
le ragioni sopra indicate la probabilità che in un’eventuale continuazione
dell’istruzione emergano indizi di colpevolezza o che l’imputata sia condannata
davanti al giudice di merito è esigua, per non dire nulla. Il decreto non lede
il principio in dubio pro duriore.
4.
Il
decreto di abbandono deve essere confermato.
5.
Il
gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del
reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP). Lo Stato della Repubblica e del
Cantone Ticino rifonderà a PI 1 un’adeguata indennità (art. 436 cpv. 1 e 429
cpv. 1 lit. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 900.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
950.-- (novecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________. Lo Stato
della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a PI 1, __________, la somma di
CHF 800.-- (ottocento) a titolo di indennità.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera