60.2022.241
Reclamo contro decisione del procuratore pubblico in tema di proroga delle misure sostitutive della carcerazione. mancata competenza del procuratore pubblico. violazione del diritto di essere sentito. nullità della decisione
29 novembre 2022Italiano17 min
terza persona e in qualsivoglia altra modalità PI 1, PI 2, M.G., M.E., __________,
Source ti.ch
Incarto n.
60.2022.241
Lugano
29 novembre 2022/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola
Respini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Giovan
Maria Tattarletti, ricusatosi)
cancelliera:
Diana
Buetti, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 26/29.08.2022 presentato
da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 19.08.2022 del procuratore pubblico
Marisa Alfier con la quale ha ordinato una proroga (parziale) delle misure
sostitutive dell’arresto fino al 23.10.2022 (inc. MP __________)
richiamati gli scritti 08.09.2022
(osservazioni) e 03.10.2022 (duplica) del procuratore pubblico, con i quali
chiede la reiezione del gravame;
richiamati gli scritti 09/12.09.2022
(osservazioni) e 28/29.09.2022 (duplica) di PI 2 – mediante i quali si rimette
al giudizio di questa Corte – e 09/12.09.2022 (osservazioni) e 26/27.09.2022
(duplica) di PI 1 – mediante i quali pure si rimette al giudizio di questa
Corte –;
richiamato lo scritto di replica
20/21.09.2022, mediante il quale il reclamante si conferma nelle sue
allegazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. RE
1 è padre di due figli: la minore M.E., la cui madre è PI 2, e il minore M.G.,
la cui madre è PI 1. Tutti vivono sotto lo stesso tetto. Dagli atti risulta che
l’Istituto scolastico elementare di __________ avrebbe segnalato una situazione
delicata riguardante M.E. e M.G., poiché M.E. avrebbe riferito che il padre
picchierebbe lei e il resto della sua famiglia e controllerebbe i loro
movimenti tramite delle telecamere piazzate nell’abitazione.
b. Il
28.04.2022 è stato aperto un procedimento penale nei confronti di RE 1 per i
reati di lesioni semplici, vie di fatto, coazione e violazione del dovere di
assistenza o educazione (MP __________). Quello stesso giorno sono stati
sentiti i due figli tramite un’audizione video registrata. Sono state convocate
e interrogate quali persone informate sui fatti anche le madri dei due minori.
Infine è stato convocato anche RE 1, il quale è stato interrogato in qualità di
imputato, presente il suo difensore d’ufficio PR 1.
Al
termine del suo interrogatorio, RE 1 è stato arrestato e con decisione
02.05.2022 il giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________) ha
ordinato la carcerazione preventiva fino al 26.05.2022 compreso (AI 15).
c. Il
25.05.2022 ha avuto luogo un verbale di interrogatorio di RE 1, alla fine del
quale il procuratore pubblico ha disposto la sua scarcerazione e ordinato le
misure sostitutive dell’arresto seguenti, valide fino al 24.08.2022, riservata
la facoltà di revoca/modifica o di proroga (AI 80 e 81):
- divieto assoluto di contattare di persona, per
lettera, per telefono, per messaggi telefonici, via social, per il tramite di
terza persona e in qualsivoglia altra modalità PI 1, PI 2, M.G., M.E., __________,
le docenti e la direzione delle scuole elementari frequentate da M.G. e M.E.;
- divieto assoluto di avvicinare a meno di 300 metri PI
1, PI 2, M.G., M.E., __________, le docenti e la direzione delle scuole
elementari frequentate da M.G. e M.E. e l’abitazione di __________, __________;
-
obbligo di iniziare un percorso terapeutico (se del caso concordato con il
perito giudiziario dr. med. __________) con un medico psichiatra; il primo
appuntamento dovrà essere fissato entro e non oltre il venerdì 03 giugno 2022
(inteso che la prima visita/seduta dovrà avvernire entro tale data) e relativa
comunicazione all’interrogante;
-
obbligo di ossequiare strettamente le decisioni dell’ARP 3 in merito ad
eventuali diritti di visita per i figli;
-
obbligo di reperire immediatamente un appartamento nel quale risiedere e
relativa comunicazione all’interrogante;
-
obbligo di comunicare immediatamente all’interrogante l’inizio di qualsivoglia
attività lucrativa.
d. Con
decisione 19.08.2022 il procuratore pubblico ha prorogato le misure sostitutive
nei confronti dell’imputato, ritenendo che i gravi indizi di reato
continuassero a sussistere o si fossero addirittura rinforzati in corso di
istruttoria; che fosse ancora dato il pericolo di collusione e inquinamento
delle prove nei confronti dei figli nonché delle madri e delle insegnanti,
considerato che avrebbe potuto tentare di contattarli tramite terze persone;
che fosse ancora dato pure il pericolo di recidiva così come indicato dal
perito giudiziario. Di conseguenza il magistrato inquirente ha prorogato fino
al 23.10.2022 le misure sostitutive già ordinate precedentemente, tranne due,
ovvero ha soppresso a partire dal 19.08.2022 la misura sostitutiva di
ossequiare strettamente le decisioni dell’ARP 3 in merito ad eventuali diritti
di visita per i figli e ha deciso che l’obbligo di reperire immediatamente un
appartamento nel quale risiedere sarebbe decaduto non appena RE 1 avesse
iniziato a vivere nel nuovo appartamento e avesse trasmesso al Ministero
pubblico l’annuncio di partenza/arrivo dei rispettivi Comuni.
e. Con
reclamo 26/29.08.2022 RE 1 chiede che la decisione impugnata di proroga delle
misure sostitutive sia dichiarata nulla o quantomeno annullata poiché sarebbe
stata emanata da un’autorità non competente, ossia dal procuratore pubblico
senza che fosse coinvolto il giudice dei provvedimenti coercitivi (in seguito
GPC), e di conseguenza si tratterebbe di una carenza di competenza decisionale.
Inoltre, col proprio agire il procuratore pubblico avrebbe violato anche il
diritto di essere sentito perché non avrebbe neppure dato l’opportunità al
reclamante di esprimersi in merito all’opportunità o meno della proroga né in
merito alla proporzionalità della sua durata. A mente del reclamante, il fatto di
avere condiviso l’adozione delle misure sostitutive in occasione del verbale di
interrogatorio del 25.05.2022 non potrebbe essere ora considerato come un “accordo
in bianco anche alla loro proroga”.
Il reclamante sostiene poi che neppure nel merito, le
predette misure sostitutive sarebbero più giustificate. Infatti, non sarebbe
più dato né un pericolo di collusione, ritenuto che le parti sarebbero state
già più volte verbalizzate, né un pericolo di recidiva poiché RE 1 ha trasferito
il proprio domicilio lontano dal resto della famiglia e l’Autorità di
protezione ha già regolato i suoi diritti di visita con i figli. Inoltre tali
misure sarebbero nel frattempo diventate sproporzionate e eccessivamente
limitanti.
Infine,
RE 1 chiede che al presente reclamo venga conferito l’effetto sospensivo.
f. Con
scritto 29.08.2022 il Presidente di questa Corte ha concesso l’effetto
sospensivo al reclamo, assegnando un termine di 10 giorni al procuratore
pubblico e alle altre parti coinvolte per presentare le proprie osservazioni.
g. Delle
ulteriori argomentazioni così come delle osservazioni, della replica e delle
dupliche si dirà, per quanto necessario, in corso di motivazione.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
Ai
sensi dell’art. 237 cpv. 4 CPP, l’adozione e l’impugnazione di misure
sostitutive sono rette per analogia dalle norme sulla carcerazione preventiva e
sulla carcerazione di sicurezza.
Ai
sensi dell’art. 222 CPP il carcerato può impugnare, dinanzi alla giurisdizione
di reclamo, le decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla
carcerazione preventiva (giusta gli art. 224 ss. CPP) o alla carcerazione di
sicurezza (ex art. 229 ss. CPP). È fatto salvo l’art. 233 CPP.
Il
reclamo è pertanto proponibile anche contro l’adozione di misure sostitutive
della carcerazione preventiva, in applicazione per analogia dell’art. 222 CPP,
per effetto del rinvio generale dell’art. 237 cpv. 4 CPP (BSK-StPO, 2. ed., M.
HÄRRI, art. 237 n. 48; PC CPP, 2 ed., art. 237 n. 41).
1.2
Con
il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393
cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato
(art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la
forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In
particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende
impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova
auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.3
Il
gravame, presentato in data 26/29.08.2022 alla Corte dei reclami penali,
competente giusta l’art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 19.08.2022 del
procuratore pubblico, che ha prorogato le misure sostitutive dell’arresto fino
al 23.10.2022 (inc. MP 2022.3410), è tempestivo, siccome introdotto nel termine
di dieci giorni di cui all’art. 396 cpv. 1 CPP.
Le
esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate.
1.4
RE
1, imputato e destinatario della decisione, assoggettato alle misure
sostitutive dell’arresto, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art.
382.
cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o
alla modifica delle misure sostitutive.
1.5
Il
reclamo in esame è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Giusta l’art. 212 cpv. 1 CPP l’imputato resta in
libertà. Può essere sottoposto a provvedimenti coercitivi privativi della
libertà solo entro i limiti delle norme del CPP [secondo i principi dell’art.
197.
cpv. 1 CPP (decisione TF 1B_372/2017 del 26.9.2017 consid. 2.1.)].
Eventuali
provvedimenti coercitivi privativi della libertà vanno revocati (d’ufficio) non
appena: a. i loro presupposti non sono più adempiuti; b. la durata prevista dal
presente Codice o autorizzata dal giudice è scaduta; oppure c. misure
sostitutive consentono di raggiungere lo stesso obiettivo (art. 212 cpv. 2
CPP).
La
durata della carcerazione preventiva o di sicurezza non può superare quella
della pena detentiva presumibile (art. 212 cpv. 3 CPP).
2.2
Per
effetto del rinvio dell’art. 237 cpv. 4 CPP, le misure sostitutive sono
ammissibili alle medesime condizioni previste per la carcerazione preventiva.
La
carcerazione preventiva (e di sicurezza) è ammissibile solo quando l’imputato è
gravemente indiziato di un crimine o di un delitto (art. 10 cpv. 2/3 CP) [BSK
StPO – M. FORSTER, 2. ed., art. 221 CPP n. 1 ss.; ZK StPO – M. HUG / A.
SCHEIDEGGER, 2. ed., art. 221 CPP n. 4 ss.] e vi è seriamente da temere che:
a. si sottragga con la fuga al procedimento penale o
alla prevedibile sanzione;
b. influenzi persone o inquini mezzi di prova,
compromettendo in tal modo l’accertamento della verità; oppure
c . minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo
gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi
(art. 221 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – M. FORSTER, op. cit., art. 221 CPP n. 4 ss.;
ZK StPO – M. HUG / A. SCHEIDEGGER, op. cit., art. 221 CPP n. 12 ss.].
2.3
In
applicazione dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà l'art. 212 cpv.
2.
lit. c CPP prevede che eventuali provvedimenti coercitivi privativi della
libertà siano da revocare (d'ufficio) non appena misure sostitutive consentano
di raggiungere lo stesso obiettivo (Commentario
CPP – E. MELI, art. 212 CPP n. 2).
Tale
assunto è esplicitato dall'art. 197 cpv. 1 lit. c CPP, secondo cui possono
essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se gli obiettivi con essi
perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe.
L'assunto
è concretizzato dall'art. 237 CPP (decisione TF 1B_162/2019 del 24.4.2019
consid. 3.3.): il giudice competente ordina una o più misure meno severe in
luogo della carcerazione preventiva o di sicurezza, se tali misure perseguono
lo stesso obiettivo della carcerazione (cpv. 1). Sono misure sostitutive
segnatamente:
a.
il versamento di una cauzione;
b.
il blocco dei documenti d'identità
o di legittimazione;
c.
l'obbligo di dimorare e rimanere
in un luogo o edificio determinato, nonché il divieto di trattenersi in un
luogo o edificio determinato;
d.
l'obbligo di annunciarsi
regolarmente a un ufficio pubblico;
e.
l'obbligo di svolgere un lavoro
regolare;
f.
l'obbligo di sottoporsi a un
trattamento medico o a un controllo;
g.
il divieto di avere contatti con
determinate persone (cpv. 2).
Per sorvegliare l'esecuzione di tali misure
sostitutive, il giudice può disporre l'impiego di apparecchi tecnici e la loro
applicazione fissa sulla persona da sorvegliare (cpv. 3).
L'elenco
del cpv. 2 non è esaustivo (decisione TF 1B_171/2019 dell’8.5.2019 consid. 3.1.;
BSK StPO II – M. HÄRRI, op. cit., art. 237 CPP n. 7; N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, op.
cit., art. 237 CPP n. 5).
2.4
Le misure sostitutive possono essere fissate solo
quale surrogato ai motivi di carcerazione; non si possono perseguire altri fini
(ZK StPO – M. HUG / A. SCHEIDEGGER, op. cit., art. 237 CPP n. 8; N. SCHMID / D.
JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 237 CPP n. 5).
Come
detto, i presupposti per l’adozione delle misure sostitutive sono gli stessi di
quelli per la carcerazione; se dette condizioni non sono adempiute, le misure
sostitutive sono di conseguenza inammissibili (decisione TF 1B_179/2018 del
9.5.2018
consid. 3.2.; BSK StPO – M. HÄRRI, op. cit., art. 237 CPP n. 2; ZK
StPO – M. HUG / A. SCHEIDEGGER, op. cit., art. 237 CPP n. 2; N. SCHMID / D.
JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 237 CPP n. 1).
2.5
Il
testo dell’art. 237 cpv. 1 CPP (ma anche i cpv. 3 e 4) attribuisce la
competenza per l’adozione delle misure sostitutive al giudice competente.
Come
ricordato dalla dottrina, può trattarsi del giudice dei provvedimenti
coercitivi (durante l’istruzione), della direzione del procedimento in primo
grado o in appello (CR CPP - A. SCHMOCKER, art. 237 CPP n. 4).
La
dottrina precisa che il procuratore pubblico può unicamente proporre,
eventualmente adottare solo provvisoriamente, le misure sostitutive (BSK StPO –
M. HÄRRI, 2. ed., art. 237 CPP n. 46; ZK StPO – M. HUG/A. SCHEIDEGGER, 2. ed.,
art. 237 CPP n. 5).
L’approvazione
da parte del giudice competente si giustifica anche per la necessità di verifica
di tutti i presupposti delle misure sostitutive, in particolare della
sussistenza o meno di gravi e fondati indizi di colpevolezza.
2.6
Si
ha nullità assoluta nel caso di decisioni viziate da difetti gravi, manifesti o
almeno facilmente riconoscibili, qualora la sua constatazione non metta
seriamente in pericolo la sicurezza del diritto (decisione TF 6B_30/2020 del
6.4.2020
consid. 1.1.2.; DTF 144 IV 362 consid. 1.4.3.). La nullità assoluta
deve essere ammessa soltanto in casi eccezionali, quando le circostanze sono
tali che la mera annullabilità non offre manifestamente la tutela necessaria
(decisione TF 6B_544/2018 del 4.9.2018 consid. 3.1.), segnatamente per
incompetenza funzionale o materiale dell’autorità chiamata a giudicare oppure per
un errore manifesto di procedura (decisione TF 1B_51/2020 del 25.2.2020 consid.
2.1.2.; DTF 144 IV 362 consid. 1.4.3.). L’illegalità di una decisione non
fonda, di principio, un motivo di nullità: essa deve essere invocata nel
contesto dei rimedi ordinari di impugnazione contro l’atto reputato carente
(decisione TF 6B_30/2020 del 6.4.2020 consid. 1.1.2.).
3.
3.1.
Nel caso concreto il procuratore pubblico, alla fine
del verbale del 25 maggio 2022, ha disposto la scarcerazione di RE 1 e ordinato
delle misure sostitutive dell’arresto della durata di tre mesi, quindi in
vigore fino al 24.08.2022. Alla fine del verbale è riportato che “l’interrogante
mi chiede se ho compreso le misure sostitutive dell’arresto di cui sopra e le
conseguenze in caso di mancato ossequio e se sono d’accordo con le stesse”.
L’imputato ha risposto che “ho compreso le misure sostitutive dell’arresto e
ho capito che se solo ne violassi una potrei essere di nuovo arrestato. Sono
d’accordo con tali misure sostitutive dell’arresto ed è d’accordo anche il mio
difensore”.
Il
19.08.2022
il magistrato inquirente ha deciso di prorogare fino al 23.10.2022 quattro
delle sei misure sostitutive adottate inizialmente, di sopprimerne una e di
modificarne un’altra prevedendone la soppressione a determinate condizioni.
Il
procuratore pubblico, prima di emanare la decisione, ha comunicato
telefonicamente al difensore di RE 1 le sue intenzioni. Non avendo il legale
sollevato obiezioni, il procuratore ha concluso che il contenuto della
telefonata potesse essere considerato quale accordo da parte del legale di RE 1
alla proroga/modifica/soppressione proposta.
A
mente del magistrato inquirente, inoltre, la legittimità delle misure adottate
sarebbe data poiché “per invalsa prassi dell’Ufficio dei Giudici dei
provedimenti coercitivi, solo in caso di messa in libertà entro le 48 ore e,
quindi, senza procedere ad istanza di carcerazione preventiva, è necessario
rivolgersi al Giudice di garanzia per chiedere l’approvazione di misure sostitutive
dell’arresto. Per contro, sempre per l’invalsa prassi del citato Ufficio, nel
caso in cui sia stata ordinata la carcerazione preventiva, il Procuratore
pubblico può, legittimamente, imporre delle misure sostitutive dell’arresto.
Come detto sta poi all’interessato dichiararsi d’accordo o meno”.
3.2
RE
1.
da parte sua contesta la decisione poiché emanata dal procuratore pubblico invece
che dal giudice dei provvedimenti coercitivi, quindi emanata dall’autorità incompetente.
Inoltre il magistrato inquirente non gli avrebbe neppure dato la possibilità di
esprimersi sui motivi della proroga, violando in questo modo anche il suo diritto
di essere sentito. Ritiene che la telefonata al suo difensore con la quale
preavvisava la proroga/modifica/soppressione delle misure non va assolutamente
considerata quale consenso da parte sua.
3.3
Si
rileva inizialmente che la decisione impugnata di proroga/modifica/soppressione
delle misure in questione è stata emanata unilateralmente dal magistrato
inquirente, senza presentare alcuna istanza o proposta per approvazione al
giudice dei provvedimenti coercitivi, ciò che invece sarebbe dovuto avvenire come
previsto dal CPP e dalla dottrina (cfr. consid. 2.5).
Già
solo per questo motivo, si deve constatare la nullità della decisione
impugnata.
Inoltre,
anche ammettendo un’ipotetica ed eventuale competenza del procuratore pubblico
– nel caso in esame –, all’imputato non è neppure stato correttamente garantito
il diritto di essere sentito. Egli, infatti, in nessun momento ha dato il suo
accordo e ha potuto esprimersi al riguardo. A tal proposito, si ritiene che la telefonata
effettuata dal procuratore pubblico al difensore non può essere considerata
quale accordo da parte di RE 1. Questi avrebbe dovuto essere sentito
personalmente sui motivi della proroga/modifica/soppressione nell’ambito di
un’udienza o avrebbe dovuto almeno avere la possibilità di presentare delle
osservazioni scritte. Una semplice e informale telefonata al legale, senza che egli
si sia neppure potuto consultare col proprio cliente, non può essere
considerata sufficiente a salvaguardare il diritto di essere sentito di un
imputato in ambito di misure sostitutive dell’arresto. A ragione, quindi, il difensore
non ha sollevato alcuna contestazione particolare durante la telefonata, poiché
era legittimato a credere che tale colloquio telefonico fosse unicamente un
preavviso della susseguente istanza di proroga delle misure che sarebbe poi
stata presentata al giudice dei provvedimenti coercitivi, avendo così la
possibilità di presentare delle osservazioni scritte.
Va
infine anche aggiunto, che neppure può essere ritenuto sufficiente l’accordo
che l’imputato aveva dato tre mesi prima al momento dell’adozione delle misure
sostitutive in questione, in quanto quel primo accordo non può essere
considerato illimitato nel tempo per ulteriori proroghe o modifiche future. Ammettendo,
infatti, una tale ipotesi in cui basterebbe un unico accordo al momento
dell’adozione delle misure per poi procedere alle susseguenti proroghe e
modifiche, si andrebbe ad annullare il senso del controllo periodico delle misure
restrittive della libertà previsto dalla legge.
3.4
Visto
quanto precede, constatata la nullità della decisione impugnata, il reclamo è
accolto.
4.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4 CPP).
Spetterà
al pubblico ministero o all’autorità giudicante di prima istanza, in
applicazione dell’art. 135 cpv. 2 CPP, stabilire l’importo della retribuzione
riferito alla procedura di reclamo di cui al presente incarto, ritenuto che RE
1.
beneficia della difesa d’ufficio.
Si
ricorda che giusta l’art. 135 cpv. 4 lit. a CPP, non appena le sue condizioni
economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese
procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al
Cantone.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 212, 221 e segg.,
237 e 393 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza:
§ La
decisione 19.08.2022 del procuratore pubblico Marisa Alfier è nulla.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Il
pubblico ministero o il tribunale di primo grado, ex art. 135 cpv. 2 CPP,
stabilirà l’importo della retribuzione riferito al reclamo di cui al presente
incarto.
4. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (a
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera