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Decisione

60.2022.255

Reclamo del terzo aggravato da atti procedurali contro il decreto di mantenimento del sequestro del procuratore pubblico. carenza di motivazione

6 febbraio 2023Italiano21 min

era di pertinenza del suo mandante, sostenendo che l’accredito di Euro 332'288.05

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.255

Lugano

6 febbraio 2023/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 16/19.9.2022 presentato da

RE 1, ,

patr. da: PR 1, ,

contro

il decreto 6.9.2022 del procuratore pubblico Andrea

Gianini con cui – nell’ambito del procedimento penale inc. MP 2017.3382

promosso nei confronti di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________),

per segnatamente reati contro il patrimonio – è stato (solo) parzialmente

dissequestrato il suo conto bancario;

richiamate le osservazioni 28.9.2022 e

3.11.2022 (duplica) del magistrato inquirente – che si è rimesso al giudizio

della Corte –, 10/11.10.2022 e 11/14.11.2022 (duplica) di __________ e __________

(entrambi patr. da: avv. PI 8, __________) – che hanno postulato la reiezione

del gravame –, 14/17.10.2022 di __________, __________ ed __________ (tutti

patr. da: avv. PI 4, __________) – che hanno parimenti chiesto il non

accoglimento dell’impugnativa – e 31.10./2.11.2022 (replica) di RE 1 – che si è

confermato nelle sue argomentazioni –;

preso atto che gli ulteriori interessati

dal reclamo, interpellati il 19.9.2022, non si sono pronunciati;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Nel

corso del 2017 il pubblico ministero ha promosso il procedimento penale inc. MP

2017.3382 nei confronti di PI 1, in carcerazione preventiva dal 28.4.2017 al

15.12.2017, per titolo di appropriazione semplice, sub. appropriazione

indebita, truffa, amministrazione infedele aggravata, falsità in documenti,

riciclaggio di denaro ed esercizio indebito dell’attività come fiduciario.

b. Nell’ambito

del procedimento penale è stato sequestrato anche il conto n. __________,

intestato a RE 1, presso __________, __________, su cui PI 1, per il tramite

dell’allora __________, __________, aveva procura.

Il

titolare del conto, a partire dal 2018, ha ripetutamente chiesto al magistrato

inquirente il dissequestro della relazione bancaria.

c. Con

decreto 6.9.2022 il procuratore pubblico ha parzialmente accolto l’istanza,

autorizzando il dissequestro del conto per quanto concerneva gli averi che

superavano l’importo di Euro 332'287.05.

Il

pubblico ministero ha indicato che il conto risultava aver accolto fondi di

pertinenza di RE 1 che, in parte, erano stati messi nella disponibilità di PI 1

affinché li gestisse.

Durante

l’audizione 17.2.2022 dell’imputato, il magistrato inquirente aveva rammentato

a quest’ultimo che, in occasione dell’udienza 28.8.2017, egli aveva dichiarato

di aver versato, il 7.10.2015, a favore del conto intestato a RE 1 la somma di

Euro 332'288.00; gli aveva chiesto se confermasse o meno che tale importo

proveniva da fondi di pertinenza di __________, che questi gli aveva appena

accreditato sul conto __________ presso __________ intestato alla __________,

società riconducibile a PI 1, affinché fossero investiti. L’imputato aveva

confermato le sue dichiarazioni, precisando che tale importo: Non gli (a RE

1 n.d.r.) era comunque dovuto, in quanto, come già detto in precedenti verbali

l’importo che io avevo prospettato a RE 1 come dovuto dipendeva da un valore

dei titoli da me indicato in maniera fittizia, infatti io avevo comprato i

titoli che erano della __________ che avevano avuto un aumento considerevole

del valore ma che poi nel giro di 4 o 5 mesi erano ritornate al loro valore

iniziale mentre io avevo mantenuto, comunicandolo al cliente, il valore più

elevato raggiunto dal titolo. Ritengo che l’importo di EUR 332'288.-- non fosse

dovuto al RE 1 nella sua totalità.

Il

procuratore pubblico ha aggiunto che, quando era stato fatto osservare a PI 1

che sul conto n. __________ il saldo totale era superiore all’importo di Euro

332'288.00, egli aveva risposto che: Posso solo dire che quanto gli è stato

accreditato da __________ non gli era dovuto, non posso dire lo stesso per

quanto eccede l’importo di EUR 332'288.--.

Con

scritto 4.4.2022 il legale di RE 1 aveva indicato che l’intero saldo del conto

era di pertinenza del suo mandante, sostenendo che l’accredito di Euro 332'288.05

del 7.10.2015 era il corrispettivo di precedenti addebiti effettuati

dall’imputato sul conto.

Il

pubblico ministero ha quindi prospettato un interrogatorio destinato a chiarire

la maniera in cui era stato movimentato il conto. L’imputato, ad inizio maggio

2022, aveva tuttavia avuto un infarto. Non era ancora stato possibile sentirlo.

Il

magistrato inquirente aveva prospettato la possibilità di dissequestrare quanto

eccedeva il suddetto importo di Euro 332'288.05, tenuto conto del fatto che, dall’estratto

patrimoniale al 21.8.2022, la situazione del conto era la seguente: Euro

326'287.60; CHF -1'088.67; CAD 190'000.00; USD 36'813.88.

Il

procuratore pubblico ha inoltre evidenziato che il 16.8.2022 il legale

dell’imputato aveva confermato che gli averi in conto superiori ad Euro

332'287.05 erano di pertinenza di RE 1.

d. Con

gravame 16/19.9.2022 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, sia

ordinato il dissequestro a suo favore degli averi sul conto n. __________ a lui

intestato.

Il

reclamante espone che il conto sarebbe stato sequestrato in seguito all’ordine

16.5.2017. La relazione sarebbe stata sequestrata perché egli avrebbe conferito

una procura di gestione patrimoniale alla __________, __________, di pertinenza

di PI 1. Il conto sarebbe stato aperto nell’ottobre 2004 e sarebbe stato

alimentato negli anni esclusivamente dai suoi risparmi e dal loro rendimento.

Tra

il 12.11.2009 ed il 13.9.2013 PI 1 avrebbe predisposto le seguenti operazioni

di addebito del conto: Euro 80'000.00 il 12.11.2009 (a favore di __________ __________);

Euro 100'000.00 il 2.12.2009 (giroconto a favore di __________ __________); Euro

70'000.00 il 23.6.2009 (giroconto a favore di __________ __________); Euro

70'000.00 il 28.12.2010 (giro banca __________); USD 16'320.00 il 13.9.2013

(giroconto a favore di __________ __________). Per un totale di Euro 320'000.00

e USD 16'320.00. Le società, come sarebbe emerso dall’inchiesta, sarebbero

state utilizzate dall’imputato per raccogliere gli averi dei clienti, averi poi

dirottati altrove.

Il

reclamante afferma che nel 2015 avrebbe deciso di aderire alla voluntary

disclosure. Avrebbe di conseguenza chiesto a PI 1 di provvedere a

riaccreditare il conto n. __________ della somma corrispondente ai precitati

addebiti, ritenuto che non erano ancora stati rimborsati. L’imputato, con

valuta 7.10.2015, avrebbe provveduto a bonificare sul predetto conto Euro

332'288.05 da parte della __________, __________. L’importo corrisponderebbe in

effetti agli addebiti disposti da PI 1 per un totale di Euro 320'000.00 e USD

16'320.00.

Dopo

avere esposto lo scambio di corrispondenza con il procuratore pubblico in

relazione alle sue richieste di dissequestro del conto, richiamate le

dichiarazioni di PI 1 di cui alla sua audizione 17.2.2022, il reclamante afferma

che l’accredito di Euro 332'288.05 corrisponderebbe quasi esattamente con gli

addebiti predisposti dall’imputato ed intervenuti tra il 23.6.2009 ed il

13.9.2013, per cui la spiegazione resa da PI 1 il 17.2.2022 in merito al

bonifico del 7.10.2015 (valore gonfiato di azioni Norsat) sarebbe palesemente

assurda e smentita dagli atti. Se il reclamante avesse ricevuto tale importo a

contanti, come sostenuto dall’imputato nel corso della sua audizione del 17.2.2022,

quest’ultimo non avrebbe certamente provveduto ad effettuare il bonifico

richiesto da RE 1, ma avrebbe obiettato di aver già rimborsato quella somma (a

contanti).

Il

reclamante, ricordato il diritto applicabile, asserisce che – avendo il procuratore

pubblico indicato nell’ordine di sequestro 16.5.2017 che “per poter

confrontare le dichiarazioni rese dall’imputato con le movimentazioni

intervenute sul conto, è necessario poter visionare la documentazione bancaria

relativa a tutte le relazioni bancarie correlate a PI 1 (…). La documentazione

richiesta servirà a chiarire la fattispecie nell’ambito del procedimento penale

pendente.” – il sequestro 16.5.2017 avrebbe quindi natura eminentemente

probatoria giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP. Ritenuto che la banca avrebbe

trasmesso la documentazione in questione, l’obiettivo dell’ordine sarebbe stato

raggiunto. L’ordine di sequestro 16.5.2017 non avrebbe contenuto altre

finalità.

Nello

scritto 30.10.2021 il magistrato inquirente avrebbe lasciato intendere che

avrebbe disposto il dissequestro solo una volta stabilito “l’ammontare di

sua (del reclamante) pertinenza, rispettivamente se egli abbia già

ricevuto più di quanto gli era dovuto.” La documentazione bancaria

dimostrerebbe pacificamente che gli averi presenti sul conto sarebbero

integralmente di sua pertinenza. In oltre dieci anni l’unico accredito di

rilievo proveniente da terzi sarebbe quello avvenuto il 7.10.2015 di Euro

332'288.05.

Non

potrebbe neppure entrare in considerazione un sequestro confiscatorio giusta

l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP, eventualità peraltro neanche invocata dal

magistrato inquirente. Non sarebbero dati i presupposti dell’art. 70 cpv. 2 CP.

Il procedimento penale a carico di PI 1 sarebbe del resto stato avviato

nell’aprile 2017, due anni e mezzo dopo l’accredito sul suddetto conto

bancario.

e. Delle

ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni, si dirà

– se necessario – in corso di motivazione.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

In

applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,

entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,

in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,

ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui

esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

reclamo 16.9.2022 contro il decreto 6.9.2022 è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni giusta

l’art. 396 cpv. 1 CPP) e proponibile secondo l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP (BSK

StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 2. ed., art. 263 CPP n. 68; BSK StPO – P. GUIDON,

op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n.

27.

/ art. 267 CPP n. 4; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 15).

1.3

1.3.1

In

applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono

legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).

L’interesse

giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP [che non

presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF

(decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019

consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia

personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid.

4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140

IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021

consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2)

attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna

(StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).

Se

si tratta del provvedimento di sequestro (o di perquisizione) di un conto

bancario, solo il suo titolare è legittimato a contestarlo; al contrario, il

suo avente diritto economico, essendo toccato solo indirettamente dalla

decisione, non è legittimato a censurarlo (decisioni TF 1B_354/2020 del 26.10.2020

consid. 4.1.; 6B_924/2020 dell’1.10.2020 consid. 1.3.2.; 1B_319/2017 del

26.7.2017

consid. 5.; 1B_305/2016 del

3.1.2017

consid. 2.1.; BSK StPO – G.

MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 28).

1.3.2

Il

procuratore pubblico, nel decreto impugnato, non si è espresso esplicitamente

sulla veste processuale di RE 1.

Quest’ultimo,

nello scritto 6.9.2018 al magistrato inquirente (doc. 5, allegato al reclamo),

chiedendo il dissequestro del conto, si era indicato quale terzo aggravato

giusta l’art. 105 cpv. 1 lit. f CPP.

Il

pubblico ministero, per quanto si evince dagli atti dell’incarto, non ha

contestato rispettivamente messo in discussione questa veste. Non pare peraltro

imputare al reclamante alcuna condotta di rilevanza penale. Si può dunque

reputare RE 1, titolare del conto sequestrato, formalmente terzo, ossia

persona estranea ai reati ipotizzati nel procedimento penale (decisione TF

6B_1088/2017 del 4.4.2018 consid. 2.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, 4.

ed., art. 70 CP n. 11), aggravato da atti procedurali (ex art. 105 cpv. 1 lit.

f CPP), ovvero dal sequestro del suo conto [decisioni

TF 6B_1004/2019 dell’11.3.2020 consid. 2.1.; 1B_565/2018 del 12.3.2019 consid. 2.5.; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art.

105.

CPP n. 28; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 105 CPP n. 8; StPO

Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 105 CPP n. 9]. In

queste circostanze, RE 1 – quale titolare

del conto oggetto della misura cautelare – è legittimato, in

applicazione dei combinati art. 382 cpv. 1 e 105 cpv. 2 CPP, a contestare il

decreto 6.9.2022 del magistrato inquirente, avendo un interesse giuridicamente

protetto alla liberazione di tutti gli averi sequestrati, sui quali egli non

può oggi provvisoriamente disporre.

1.4

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

L’impugnativa,

in queste circostanze, è ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Secondo

l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti

e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi

di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene

pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure

confiscati (d).

Il

sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli

oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità

dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per

quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e

valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a

CPP) [decisione TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di

confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro

confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF

1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 15 ss.].

Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la

garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art.

197.

CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di

sufficienti indizi di reato (decisione TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid.

4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti

mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo

giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che

così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (decisione TF 6B_815/2020

del 22.12.2020 consid. 10.1.; BSK

StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor

art. 263-268 CPP n. 11

ss.).

2.2

La

decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati

giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP.

Se

il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero oppure il giudice

dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli

aventi diritto (art. 267 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3

ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit.,

art. 267 CPP n. 3].

Per

quanto non dissequestrato, la restituzione agli aventi diritto, l’utilizzo a

copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale in

applicazione dell’art. 267 cpv. 3 CPP (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7

ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit.,

art. 267 CPP n. 5).

2.3

2.3.1

Ai

sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca [nei confronti

dell’imputato oppure nei confronti di terzi (in quest’ultimo caso alle

condizioni in applicazione dell’art. 70 cpv. 2 CP)] dei valori patrimoniali che

costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a

ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla

persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (DTF 140 IV 57

consid. 4.1.1.).

La

confisca è assicurata con il sequestro giusta l’art. 263 CPP.

2.3.2

La

confisca (e quindi, prima, quale misura cautelare provvisoria, il sequestro)

può essere disposta anche nei confronti di un terzo.

Il

provvedimento non può nondimeno essere ordinato se il terzo ha acquisito i

valori patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificato, nella

misura in cui [cumulativamente (decisione TF 6B_1227/2021 del 10.10.2022

consid. 1.4.)] abbia fornito una controprestazione adeguata oppure qualora la

confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa [art.

70.

cpv. 2 CP (N. SCHMID, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen,

Geldwäscherei, Band I, 2. ed., art. 70-72 CP n. 77 ss.)].

Il

diritto di proprietà o un altro diritto reale acquisiti da un terzo

contemporaneamente o dopo la commissione del reato saranno quindi rispettati

soltanto alle condizioni cumulative previste da questa disposizione. La

confisca sarà allora pronunciata quando l’acquirente ha agito sapendo che i

valori patrimoniali acquistati erano il prodotto o la ricompensa di un reato o

dovendo presumere, viste le circostanze, l’origine delittuosa dei valori

patrimoniali acquistati, ossia quando l’acquirente ha agito in mala fede. Il

dolo eventuale è sufficiente, nel senso che si deve disporre la confisca quando

il terzo ha una conoscenza dei fatti giustificanti la misura corrispondente al

dolo eventuale (decisione TF 1B_269/2018 del 26.9.2018 consid. 4.2.; FF 1993 III 219; N. SCHMID, Kommentar,

op. cit., art. 70-72 CP n. 84). La buona

fede deve sussistere al momento della prestazione e della controprestazione

(decisione TF 6B_1227/2021 del 10.10.2022 consid. 1.4.). La confisca non

sarà ordinata se l’acquirente, ignorando i fatti che giustificano la misura, ha

fornito, prima di ricevere i valori di origine illecita (decisione TF

1B_269/2018 del 26.9.2018 consid. 4.2.), una controprestazione adeguata, ad

esempio acquistando l’oggetto al prezzo usuale. Prestazione e controprestazione

devono essere economicamente equivalenti (N. SCHMID, Kommentar, op. cit., art.

70-72 CP n. 90). Al terzo di buona fede possono di conseguenza essere

confiscate prestazioni a titolo gratuito come donazioni (decisione TF

1B_71/2014 dell’1.7.2014 consid. 5.1.) e commissioni non pattuite (N. SCHMID,

Kommentar, op. cit., art. 70-72 CP n. 87). Il valore della controprestazione

deve essere stimato in base a criteri oggettivi e con riferimento al momento

dell’acquisizione dei beni (ex tunc, N. SCHMID, Kommentar, op. cit.,

art. 70-72 CP n. 92; cfr. anche decisione TF 1B_22/2017 del 24.3.2017 consid.

3.1.). Inoltre, mancando una controprestazione, si rinuncia alla confisca se

essa è di un rigore eccessivo (N. SCHMID, Kommentar, op. cit., art. 70-72 CP n.

94.

s.).

L’onere

di provare i presupposti della confisca nei confronti di terze persone compete

allo Stato (decisione TF 6B_1227/2021 del 10.10.2022 consid. 1.5.). Il terzo

che afferma di avere fornito una controprestazione adeguata giusta l’art. 70

cpv. 2 CP deve nondimeno collaborare, per quanto presumibile, alla raccolta

delle prove (decisione TF 6B_1227/2021 del 10.10.2022 consid. 1.5.).

2.4

2.4.1

Il

diritto di essere sentito giusta gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost.

comprende segnatamente il diritto di esprimersi prima che una decisione sia

presa, il diritto di poter consultare gli atti e, ancora, il diritto di

ottenere dall’autorità una decisione motivata.

2.4.2

L’obbligo

di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno

spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre

dunque l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata della

pronuncia e delle eventuali possibilità di una sua censura presso un’istanza

superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 6B_732/2021 del

24.2.2022

consid. 1.2.; cfr. ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R.

SCHNEEBELI, op. cit., art. 80 CPP n. 2).

Questi

principi devono essere ossequiati, evidentemente, anche in relazione alla

motivazione di una decisione concernente un sequestro o un dissequestro, che

deve esprimersi sugli elementi essenziali per il controllo della legalità della

misura cautelare.

L’obbligo

di motivazione, in particolare in incarti complessi, con numerosi atti

istruttori, implica l’indicazione degli atti istruttori a cui si riferisce e da

cui si deducono i presupposti del provvedimento.

Non

compete a questa Corte individuare nell’incarto gli elementi attestanti i

presupposti del mantenimento oppure della revoca del provvedimento coercitivo

(decisione TF 1B_406/2018 del 12.9.2018 consid. 3.1.). Essa ha solo il compito

di verificare la conformità alla legge della misura, che deve menzionare, per

consentirne l’esame, tutte le condizioni giustificanti la medesima.

2.4.3

La

violazione del diritto di essere sentito – garanzia di natura formale –

comporta l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla

fondatezza materiale del gravame. La lesione può nondimeno essere sanata

nell’ambito della procedura di reclamo se l’irregolarità non è particolarmente

grave e se la parte coinvolta ha la possibilità di esprimersi e di ricevere una

decisione motivata dell’autorità superiore con un potere d’esame completo in

fatto e in diritto (decisione TF 1C_320/2019 del 23.4.2020 consid. 2.4.). Una

riparazione del vizio (anche in forma grave) è parimenti possibile quando il

rinvio all’autorità inferiore costituisce una mera formalità, che provocherebbe

un ritardo inutile del procedimento penale, incompatibile con l’interesse della

parte stessa a che la sua causa sia decisa in un tempo ragionevole (decisione

TF 1C_320/2019 del 23.4.2020 consid. 2.4.).

3.

3.1.

Si

è detto che con decreto 6.9.2022 il procuratore pubblico ha parzialmente

mantenuto il sequestro sugli averi del conto n. __________ intestato a RE 1

presso __________, autorizzando il dissequestro del conto solo per quanto

concerneva gli averi che superavano l’importo di Euro 332'287.05. E questo

sostanzialmente perché PI 1 aveva dichiarato a verbale che tale importo non

sarebbe spettato a RE 1 nella sua totalità, perché non era stato possibile

interrogare di nuovo l’imputato per problemi di salute e perché il legale di

quest’ultimo aveva confermato che gli averi in conto superiori ad Euro

332'287.05 erano di pertinenza di RE 1.

Ora,

il sequestro di averi di una persona che non è imputata, ovvero di un terzo come

RE 1, non può essere ordinato e mantenuto se il terzo ha acquisito i valori

patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificato, nella misura in

cui – cumulativamente – abbia fornito una controprestazione adeguata o se la

confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.

Il

magistrato inquirente, nel decreto rispettivamente nelle osservazioni

28.9.2022, non si è confrontato con questi presupposti.

Il

fatto che, come indicato dal pubblico ministero nello scritto 29.7.2019 a RE 1

(doc. 11, allegato al reclamo), la somma di Euro 332'288.05 sarebbe pervenuta da

un conto intestato alla __________, società __________ utilizzata da PI 1

nell’ambito delle malversazioni oggetto del procedimento, e che quindi tale

somma potrebbe essere provento di reato, non è sufficiente per sequestrare e

mantenere il sequestro sugli averi di terze persone: occorre che siano

adempiuti anche gli altri presupposti, come esplicitati all’art. 70 cpv. 2 CP.

Si

deve pertanto constatare la carente motivazione della pronuncia 6.9.2022 del

pubblico ministero, che non si è espresso sulle condizioni per parzialmente mantenere

la misura cautelare.

3.2

Il

decreto 6.9.2022 è parzialmente annullato. In attesa che il procuratore

pubblico si ridetermini sull’istanza di dissequestro, è mantenuto il sequestro

sull’importo di Euro 332'287.05 [recte: Euro 332'288.05 (doc. 4, allegato al

reclamo)].

Gli

atti sono rinviati al magistrato inquirente per ripronunciarsi, celermente,

sull’istanza di dissequestro di RE 1 intesa alla liberazione di tutti gli averi

sul conto bancario.

4.

Il

gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese

(art. 428 cpv. 4 CPP). Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà

a RE 1 CHF 800.-- a titolo di indennità (art. 436 cpv. 1 CPP i.c.c. art. 434

cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza:

§ Il

decreto 6.9.2022 del procuratore pubblico Andrea Gianini, nel contesto del

procedimento inc. MP 2017.3382, è parzialmente annullato. In attesa che il

pubblico ministero si ridetermini sull’istanza di dissequestro, è mantenuto il

sequestro sull’importo di Euro 332'287.05 [recte: Euro 332'288.05 (doc. 4,

allegato al reclamo)].

§§ Il

magistrato inquirente si ripronuncerà sull’istanza di dissequestro di RE 1.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 800.-- (ottocento) a titolo di

indennità.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera