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Decisione

60.2022.256

Reclamo dell'imputato contro il decreto del procuratore pubblico con cui ha mantenuto parzialmente il sequestro dei suoi averi. carenza di motivazione

16 febbraio 2023Italiano29 min

23.3.2022 l’allora giudice dei provvedimenti coercitivi supplente Krizia Kono-Genini, in parziale accoglimento dell’istanza del procuratore pubblico, ha

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.256

Lugano

16 febbraio 2023/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 16/19.9.2022 presentato da

RE 1, ,

patr. da: PR 1, ,

contro

il decreto 31.8.2022 del procuratore pubblico

Margherita Lanzillo con cui – nel procedimento inc. MP 2021.11955 promosso

anche a suo carico per, segnatamente, riciclaggio di denaro, ricettazione,

falsità in documenti e infrazione alla LF sul controllo dei metalli preziosi

– ha solo parzialmente dissequestrato i suoi conti;

richiamate le osservazioni 22/26.9.2022

del magistrato inquirente, che ha postulato la reiezione del gravame;

preso atto che il reclamante, il

29/30.9.2022, ha comunicato di non replicare;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. RE

1 è stato arrestato il 21.3.2022, nel contesto del procedimento penale inc. MP

2021.11955 promosso a carico di __________,

__________, __________, __________ e altri,

per i reati di ricettazione per mestiere, falsità in documenti e riciclaggio di

denaro in relazione ad un ipotizzato

commercio internazionale illegale di oro (provento di furto) tra l’Italia e la

Svizzera.

b. Il

23.3.2022 l’allora giudice dei provvedimenti coercitivi supplente Krizia Kono-Genini, in parziale accoglimento dell’istanza del procuratore pubblico, ha

ordinato la carcerazione preventiva dell’imputato fino al 25.5.2022 compreso.

Il giudizio è stato confermato da questa Corte con pronuncia 60.2022.96 del

5.5.2022.

La

carcerazione è stata prorogata, in data 1.6.2022, fino al 25.6.2022 compreso.

L’imputato è stato scarcerato il 21.6.2022.

c. Con

ordine 24.3.2022 il pubblico ministero ha disposto, all’indirizzo della __________,

l’identificazione delle relazioni riconducibili all’imputato ed il sequestro degli

averi e dei relativi atti.

d. Con,

segnatamente, scritti 14.7.2022, 19.8.2022 e 29.8.2022 RE 1 ha domandato il

dissequestro dei suoi conti.

e. Con

decreto 31.8.2022 il magistrato inquirente ha parzialmente accolto l’istanza

dissequestrando il conto postale privato (pure sequestrato in seguito ad un

ordine del 24.3.2022) ed il conto privato presso __________ n. __________.

Il

pubblico ministero, in considerazione delle ipotesi accusatorie a carico

dell’imputato (segnatamente di riciclaggio di denaro, ricettazione, falsità in

documenti ed infrazione alla LF sul controllo dei metalli preziosi), non

essendo ancora terminata l’istruttoria, ha mantenuto il sequestro in

applicazione dell’art. 263 cpv. 1 CPP, eventualmente dell’art. 71 cpv. 3 CP,

sempre presso __________, del conto privato n. __________ (con un saldo al

25.3.2022 di Euro 98'460.93) [siccome erano ancora al vaglio degli inquirenti

le verifiche in merito agli accrediti provenienti da __________ (la cui causale

faceva riferimento alla restituzione di un prestito privato, quando l’imputato

aveva dichiarato invece che servivano per costituire ed aprire una raffineria

in Ticino)], del conto titoli n. __________ (con un saldo al 25.3.2022 di CHF

420'296.71) e del conto compensazione deposito collegato n. __________ (con un

saldo al 25.3.2022 di CHF 32.64).

Ha

ricordato, a giustificazione del mantenimento del sequestro e della

proporzionalità del provvedimento cautelare, che dal profilo dei sospetti di

reato, grazie ad un importante lavoro di osservazione e di scambio di

informazioni transfrontaliere, era stato possibile accertare come __________

(facente parte di una famiglia di __________, nomadi stanziali, noto in Italia

quale membro di un’organizzazione criminale attiva nella perpetrazione di furti

o truffe), con una frequenza di almeno una volta alla settimana, raggiungeva il

Canton Ticino, dove a __________ si incontrava con __________ (gioielliere e

gerente della società __________, __________) e con __________. Questi

consegnavano e vendevano poi i gioielli in __________ (__________ e RE 1), dove

venivano fusi, ponendo così in esecuzione l’ultimo atto di ricettazione.

L’inchiesta aveva permesso di ricostruire l’operatività del sodalizio criminale

fra i diversi imputati. Era stato possibile acclarare come ci fosse un intento

comune fra più imputati volto alla ricettazione di oro proveniente dalla

commissione di rapine e furti da parte di cittadini nomadi di etnia __________

del Nord Italia ed al presunto riciclaggio di lingotti d’oro non certificati

(la cui provenienza era per lo più ignota), quindi di denaro contante importato

in Svizzera attraverso “spalloni” arruolati da __________.

Il

magistrato inquirente ha indicato che, stando agli accertamenti di polizia

esperiti in Italia ed in Svizzera, __________ si era recato in Svizzera da __________

e __________ ed aveva consegnato in almeno ventidue occasioni oro sotto forma

di catename, ricettato/riciclato da __________ e RE 1 presso la __________,

fondendolo. Dal 13.10.2021 al 24.2.2022 la __________ aveva ricevuto dalla __________

(società di __________ e __________) 158 kg di oro per un controvalore di oltre

Euro 8 mio. Oro (5 kg), verosimilmente proveniente da __________, era stato

consegnato dalla __________ alla __________ (dell’imputato __________), in

seguito fuso presso la __________. Nel periodo 8.1.2022-24.2.2022 __________ (e

la sua società __________) aveva sottoscritto ricevute attestanti operazioni

fittizie con la __________ per un totale di oltre 332 kg di oro (di cui non si

conosceva la provenienza) del valore complessivo di oltre Euro 16 mio. Il procuratore

pubblico ha aggiunto che, in un periodo precedente, la __________ aveva

utilizzato anche la società __________ (riconducibile a __________, già

rinviato a giudizio per svariati reati contro il patrimonio) per giustificare

l’acquisto di oro (73 kg e 2 kg di monete) in verità proveniente da terze

persone ignote e la cui documentazione giustificante l’operazione era stata sottoscritta

da __________.

Inoltre,

l’esame dei movimenti bancari riconducibili alla __________ aveva fatto

emergere sospetti in capo ad uno dei suoi maggiori clienti, ovvero __________,

che risultava aver venduto un ingente quantitativo di oro sotto forma di

lingotti e monete. Lo sviluppo delle indagini aveva però sconfessato

l’apparenza dei fatti data dai giustificativi di quelle operazioni, ritenuto

che in verità, stando agli ultimi accertamenti (dichiarazioni di __________ e

di __________), la __________, ed in particolare __________ (che organizzava il

recupero del denaro direttamente dal cliente in Italia tramite “spalloni” di

sua fiducia), riceveva denaro contante dal cliente. Denaro con il quale

venivano acquistati i lingotti non certificati di ignota provenienza.

All’interno della società veniva poi allestita tutta la documentazione fittizia

attestante invece la consegna di lingotti sulla base di una dichiarazione di

provenienza firmata in bianco dal cliente e scansionata nel pc della società. Questa

modalità operativa era già in essere nel periodo precedente (2018-2019), quando

__________ e RE 1 operavano con la loro precedente società __________.

L’ulteriore

società __________ __________, emersa dalla documentazione sequestrata presso

la __________, aveva effettuato operazioni indizianti la volontà da parte dei

relativi proprietari/azionisti (fra questi __________) di allargare i loro

orizzonti e la loro attività al di fuori della Svizzera. Circostanze dubbie e

legalmente poco chiare. __________ aveva infatti riferito che il denaro

prelevato a contanti presso una banca ungherese, pari ad oltre Euro 1 mio, era

servito per “pagare le persone che si muovevano sul territorio __________

per raccogliere l’oro che poi ci portavano”, operazioni simili, di fatto,

all’attività di __________ in Italia.

f. Con

gravame 16/19.9.2022 RE 1 postula, in via principale, che l’impugnativa sia

accolta e che il decreto 31.8.2022 con cui è stato confermato il sequestro dei

suoi conti sia annullato e, in via subordinata, che l’impugnativa sia

parzialmente accolta, che il decreto 31.8.2022 con cui è stato confermato il

sequestro dei suoi conti sia annullato e che l’incarto sia rinviato al

procuratore pubblico affinché proceda alla motivazione della decisione.

Il

reclamante adduce che sarebbe interessato dal procedimento inc. MP 2021.11955

per il suo presunto coinvolgimento quale “socio occulto” della __________,

di cui non sarebbe invero mai stato organo e socio. Ciò sarebbe meramente

desunto dalla sua lunga collaborazione con il reale socio unico __________, con

cui in passato avrebbe avuto collaborazioni professionali e con il quale non

avrebbe mai cessato di avere rapporti, anche consigliandolo, ma mai essendo per

ciò retribuito, vista la sua esperienza nel settore dei cambi e del commercio

di oro.

Egli

verrebbe anche ricollegato al presunto traffico transfrontaliero di oro di

provenienza illecita. Del quale, nelle innumerevoli intercettazioni ambientali,

di videosorveglianza, e negli atti istruttori in generale, non si troverebbe riscontro.

Ciò sarebbe emerso esclusivamente dalle dichiarazioni dell’imputato __________,

la cui credibilità sarebbe più che fragile, avendo egli fornito ricostruzioni

incostanti, incoerenti e spesso contraddittorie, ed avendo chiamato in causa

chiunque nell’inutile tentativo di sgravare le proprie responsabilità. Anche un

pentito italiano l’avrebbe coinvolto nei fatti.

Non

sarebbe documentato in alcun modo il collegamento tra il reclamante ed i

presunti fatti illeciti enumerati dall’accusa, specie nella misura in cui –

trattandosi di reati finanziari – non risulterebbe alcun profitto a suo favore.

Dagli atti non sarebbe mai emerso che egli avrebbe mai assunto il ruolo

attribuitogli dal procuratore pubblico; meno che mai traendo egli beneficio

economico alcuno dai presunti reati contestati. La struttura accusatoria

sarebbe poco chiara, anche rispetto alle singole fattispecie di reato. Il

magistrato inquirente non avrebbe spiegato se il sequestro sarebbe a scopo di

risarcimento compensatorio e/o se il sequestro concernerebbe fondi direttamente

provento di reato.

Il

decreto impugnato sarebbe carente nella motivazione.

g. Delle

ulteriori argomentazioni e delle osservazioni si dirà, se necessario per il

giudizio, in seguito in corso di motivazione.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

In

applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,

entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,

in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,

ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui

esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

reclamo 16.9.2022 contro il decreto 31.8.2022, recapitato al legale del

reclamante il 6.9.2022, è tempestivo (perché

introdotto nel termine di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP) e, anche, proponibile

secondo l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 2.

ed., art. 263 CPP n. 68; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK

StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 27 / art. 267 CPP n. 4; ZK StPO

– A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 15).

1.3

1.3.1

In

applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono

legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).

L’interesse

giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP [che non

presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF

(decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019

consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia

personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid.

4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140

IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021

consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2)

attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna

(StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).

Se

si tratta del provvedimento di sequestro (o di perquisizione) di un conto

bancario, solo il suo titolare è legittimato a contestarlo; al contrario, il

suo avente diritto economico, essendo toccato solo indirettamente dalla

decisione, non è legittimato a censurarlo (decisioni TF 1B_354/2020 del 26.10.2020

consid. 4.1.; 6B_924/2020 dell’1.10.2020 consid. 1.3.2.; 1B_319/2017 del

26.7.2017

consid. 5.; 1B_305/2016 del

3.1.2017

consid. 2.1.; BSK StPO – G.

MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 28).

1.3.2

RE

1, imputato nel procedimento, titolare dei conti sequestrati, è legittimato a

reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente

protetto al dissequestro dei propri averi, non potendo oggi provvisoriamente

disporne.

1.4

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

L’impugnativa,

in queste circostanze, è ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Secondo

l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti

e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi

di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene

pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure

confiscati (d).

Il

sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli

oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità

dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per

quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e

valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a

CPP) [decisione TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di

confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro

confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF

1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 15 ss.].

Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la

garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art.

197.

CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di

sufficienti indizi di reato (decisione TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid.

4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti

mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo

giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che

così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (decisione TF 6B_815/2020

del 22.12.2020 consid. 10.1.; BSK

StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor

art. 263-268 CPP n. 11

ss.).

2.2

La

decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati

giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP.

Se

il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero oppure il giudice

dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli

aventi diritto (art. 267 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3

ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit.,

art. 267 CPP n. 3].

Per

quanto non dissequestrato, la restituzione agli aventi diritto, l’utilizzo a

copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale in

applicazione dell’art. 267 cpv. 3 CPP (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7

ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit.,

art. 267 CPP n. 5).

2.3

2.3.1

Ai

sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca [nei confronti

dell’imputato oppure nei confronti di terzi (in quest’ultimo caso alle

condizioni in applicazione dell’art. 70 cpv. 2 CP)] dei valori patrimoniali che

costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a

ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla

persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (DTF 140 IV 57

consid. 4.1.1.).

La

confisca è assicurata con il sequestro giusta l’art. 263 CPP.

2.3.2

Se

i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili

(siccome consumati, dissimulati o alienati), il giudice ordina – secondo l’art.

71.

cpv. 1 CP – in favore dello Stato un risarcimento equivalente per impedire “(…)

che colui il quale si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca sia

avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati” (FF 1993 III 221; decisione

TF 1B_398/2022 del 13.12.2022 consid. 5.2.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.).

La

competente autorità – giusta l’art. 71 cpv. 3 prima frase CP – in vista

dell’esecuzione può sequestrare i valori patrimoniali dell’interessato (che può

essere l’imputato oppure una terza persona) “(…), prodotto diretto o

indiretto del reato, come pure quelli di provenienza lecita fino a concorrenza

dell’importo presumibile del provento del reato [decisione TF 6B_199/2016

dell’8.12.2016 consid. 3.2.1.; DTF 141 IV 360 consid. 3.2.]. Spetta poi al

giudice, sulla base dei risultati della procedura d’assunzione delle prove,

ordinare una confisca, oppure, oltre a questa misura, mantenere il sequestro a

copertura di un risarcimento compensativo pronunciato” (FF 1993 III 223; DTF 141 IV 360 consid. 3.2.; 140 IV 57 consid. 4.1.2.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH

/ M. JEAN-RICHARD, 4. ed., art. 71 CP n. 3; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, 4.

ed., art. 70/71 CP n. 69).

Il

risarcimento compensativo, quale provvedimento sostitutivo della confisca ai

sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP (decisione TF 1B_398/2022 del 13.12.2022 consid.

5.2.; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, op. cit., art. 70/71 CP n. 65; N. SCHMID,

Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, 2. ed.,

art. 70-72 CP n. 99) qualora i valori patrimoniali provento di reato non sono

più reperibili [“In ragione del suo carattere sussidiario, il risarcimento

compensativo può essere pronunciato soltanto se, qualora i valori patrimoniali

fossero stati disponibili, la confisca sarebbe stata pronunciata. Può quindi

essere pronunciato l’ordine di risarcimento compensativo anche nei confronti di

un terzo presso il quale sarebbero stati confiscati i valori patrimoniali dai

quali egli si è separato” (FF 1993 III 221 s.)], presuppone che i valori

siano pervenuti all’interessato dal sequestro. L’esigenza di detto presupposto

– esistenza di un indebito profitto di carattere patrimoniale – è attestata

dallo scopo del risarcimento, che impedisce che colui che si è liberato dei

valori patrimoniali soggetti a confisca

sia avvantaggiato rispetto a chi

li ha conservati [“il crimine non paga” (decisioni TF 6B_97/2019 del

6.11.2019

consid. 4.2.3.; 6B_966/2014 del 6.3.2017 consid. 6.1.; DTF 140 IV 57

consid. 4.1.2.)], circostanza che implica necessariamente che detti valori gli

siano pervenuti. L’ottenimento di un valore patrimoniale (che può concretizzarsi

parimenti nella diminuzione dei passivi) è pertanto indispensabile (StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH

/ M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 71 CP n. 1).

3.

3.1.

Con

decreto 31.8.2022 il magistrato inquirente ha parzialmente accolto l’istanza di

dissequestro del reclamante, liberando il conto postale ed il conto privato

presso __________ n. __________ e mantenendo sequestrati altri conti bancari.

3.2

Il

reclamante invoca la carente motivazione della pronuncia.

3.3

3.3.1

Il

diritto di essere sentito giusta gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost.

comprende segnatamente il diritto di esprimersi prima che una decisione sia

presa, il diritto di poter consultare gli atti e, ancora, il diritto di

ottenere dall’autorità una decisione motivata.

3.3.2

L’obbligo

di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno

spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre dunque

l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata della pronuncia

e delle eventuali possibilità di una sua censura presso un’istanza superiore,

che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 6B_732/2021 del 24.2.2022

consid. 1.2.; cfr. ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op.

cit., art. 80 CPP n. 2).

Questi

principi devono essere ossequiati, evidentemente, anche in relazione alla

motivazione di una decisione concernente un sequestro o un dissequestro, che

deve esprimersi sugli elementi essenziali per il controllo della legalità della

misura cautelare.

L’obbligo

di motivazione, in particolare in incarti complessi, con numerosi atti

istruttori, implica l’indicazione degli atti istruttori a cui si riferisce e da

cui si deducono i presupposti del provvedimento.

Non

compete a questa Corte individuare nell’incarto gli elementi attestanti i

presupposti del mantenimento oppure della revoca del provvedimento coercitivo

(decisione TF 1B_406/2018 del 12.9.2018 consid. 3.1.). Essa ha solo il compito

di verificare la conformità alla legge della misura, che deve menzionare, per

consentirne l’esame, tutte le condizioni giustificanti la medesima.

3.3.3

La

violazione del diritto di essere sentito – garanzia di natura formale –

comporta l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla

fondatezza materiale del gravame. La lesione può nondimeno essere sanata

nell’ambito della procedura di reclamo se l’irregolarità non è particolarmente

grave e se la parte coinvolta ha la possibilità di esprimersi e di ricevere una

decisione motivata dell’autorità superiore con un potere d’esame completo in

fatto e in diritto (decisione TF 1C_320/2019 del 23.4.2020 consid. 2.4.). Una

riparazione del vizio (anche in forma grave) è parimenti possibile quando il

rinvio all’autorità inferiore costituisce una mera formalità, che provocherebbe

un ritardo inutile del procedimento penale, incompatibile con l’interesse della

parte stessa a che la sua causa sia decisa in un tempo ragionevole (decisione

TF 1C_320/2019 del 23.4.2020 consid. 2.4.).

3.4

3.4.1

Il

provvedimento di sequestro presuppone l’esistenza di sufficienti indizi di

reato giusta l’art. 197 cpv. 1 lit. b CPP: il sospetto di reato deve pertanto

emergere da fatti concreti (decisione TF 1B_222/2019 del 6.1.2020 consid.

2.2.), che permettano una provvisoria sussunzione ad un determinato reato,

posto come mere supposizioni e congetture non fondano sufficiente sospetto

(decisione TF 1B_516/2011 del 17.11.2011 consid. 2.1.; BSK StPO – J. WEBER, op.

cit., art. 197 CPP n. 7). Il magistrato inquirente deve forzatamente sussumere

i fatti ai reati ipotizzati.

3.4.2

Il

pubblico ministero ha ipotizzato a carico di RE 1 segnatamente i reati di

riciclaggio di denaro, ricettazione, falsità in documenti ed infrazione alla LF

sul controllo dei metalli preziosi.

Come

esposto al consid. e., il procuratore pubblico ha indicato che l’istruzione

aveva permesso di accertare che __________ (noto in Italia quale membro di

un’organizzazione criminale attiva nella perpetrazione di furti o truffe)

raggiungeva, almeno una volta alla settimana, il Canton Ticino, dove a __________

si incontrava con __________ (gioielliere e gerente della società __________, __________)

e con __________. Questi consegnavano e vendevano poi i gioielli in __________

(__________ e RE 1), dove venivano fusi, ponendo così in esecuzione l’ultimo

atto di ricettazione. L’inchiesta aveva permesso di ricostruire l’operatività

del sodalizio criminale fra i diversi imputati. La funzione della __________,

secondo il magistrato inquirente, era centrale.

Il

fatto che il reclamante contesti il suo ruolo nella __________, e più in

generale il suo coinvolgimento nei fatti descritti dal pubblico ministero, non

è sufficiente, a questo stadio del procedimento penale, per concludere per una

sua estraneità dai suddetti fatti.

Questa

Corte, nel giudizio 60.2022.96 del 5.5.2022, pronunciandosi sul reclamo

4/5.4.2022 di RE 1 contro la decisione 23.3.2022 del giudice dei provvedimenti

coercitivi supplente con cui era stata ordinata la sua carcerazione preventiva,

aveva infatti ritenuto una sua partecipazione nei fatti. Questa Corte – dopo

avere evidenziato che l’inchiesta esperita fino a quel momento aveva comprovato

effettive e ripetute consegne alla __________ di importanti quantitativi di oro

provenienti dall’Italia, sotto forma di lamine e quindi già fuso, ma privi dei

relativi documenti attestanti la provenienza, da parte di persone residenti in

Italia e tra questi in particolare da __________, __________ e __________

(accusati dalle autorità italiane di riciclaggio, ricettazione, associazione a

delinquere e altri reati, relativamente a oro e pietre preziose provenienti da

furti o truffe commessi prevalentemente nel Nord Italia da parte di autori

residenti in campi nomadi) – aveva reputato: “RE 1 sostiene di non avere

avuto alcun ruolo nella società __________, di non esserne “socio occulto” e,

in genere, di non essere coinvolto nelle attività di __________, con il quale

aveva fondato le società __________ e __________, attive nel commercio di

divise e metalli preziosi, collaborando assieme per anni, sostenendo che si

sarebbe separato da lui alcuni anni fa per motivi di salute. Sennonché, come

ricordato nella decisione impugnata, lo stesso __________, nel corso del suo

interrogatorio di polizia del 21.03.2022, lo ha chiaramente indicato quale

socio attivo della __________, precisando che non voleva apparire

ufficialmente, ma che era spesso presente in ufficio, sottoscriveva le

ricevute, procacciava i clienti ed era stato l’ideatore del “sistema” messo in

atto dalla società, di acquistare oro non certificato, fonderlo e rimetterlo in

circolazione. Dichiarazioni queste pure confermate in occasione del suo

interrogatorio dinanzi al procuratore pubblico del 30.03.2022 (cfr. AI 172), in

particolare in merito al fatto di ritenere il reclamante suo socio al 50% nella

__________, che qualsiasi attività riconducibile al commercio di preziosi

l’avrebbero sempre fatta assieme, che era lui che aveva quasi tutte le

conoscenze e che condividevano tutte le loro decisioni operative e commerciali.

Ha pure ribadito di aver saputo da RE 1 che __________, che si era presentato

alla __________ chiedendo di poter lavorare con loro, aveva dei problemi

giudiziari in Italia. Oltre alle dichiarazioni di __________, vi sono poi

quelle di __________ secondo il quale il reclamante avrebbe avuto un ruolo

attivo nella __________, ma soprattutto che era stato lui a metterlo in

contatto con __________, che il reclamante avrebbe incontrato in almeno due

occasioni, incaricandolo di fungere da intermediario tra __________ e la __________.

La semplice negazione da parte di RE 1 di, in particolare, avere un ruolo

“occulto” all’interno della società __________, di essere socio al 50%, di

essere l’ideatore del “sistema” messo in atto e di aver chiesto a __________ di

fungere da intermediario con __________, non permette di inficiare in modo

decisivo le dichiarazioni degli altri correi e soprattutto la chiamata di

correo di __________, ritenuto dal reclamante “un personaggio ambiguo e pieno

di debiti”. La credibilità delle versioni fornite da __________, __________ e __________

sarà oggetto di valutazione del magistrato inquirente soprattutto nel corso

degli interrogatori a confronto. Più in generale l’inchiesta ha permesso di

evidenziare che il reclamante, contrariamente a quanto da lui sostenuto, ha

avuto un ruolo attivo e interessato all’attività della __________. Non va

infatti dimenticato che, come emerge dagli atti, le utenze telefoniche in uso a

__________ e __________ (organi della __________), oggetto di sorveglianza da

parte degli inquirenti, sono intestate al reclamante. Come già ricordato in

precedenza e contrariamente alla tesi difensiva di essersi da tempo “defilato”

dalla __________, dall’inchiesta è emerso che egli disponeva pure delle chiavi

degli uffici di __________ e __________ della società, dove si recava quasi

tutti i giorni e si intratteneva per lunghi periodi, discuteva con __________,

incontrava e si intratteneva con i clienti e pure disponeva della firma sul

conto __________, quale “dipendente” della società. Per sua stessa ammissione

poi, egli ha effettuato consegne di oro alle società __________ e __________,

nel periodo 01.01.2020 – 25.02.2022, o ha accompagnato __________ alla __________,

quale “facchino” (cfr. AI 130, p. 11 ss.).”] (consid. 4.2.3.).

Anche

il giudice dei provvedimenti coercitivi supplente, prorogando con decisione

1.6.2022

la carcerazione dell’imputato, ha ribadito la presenza di gravi e

concreti indizi per i reati ex art. 160, 251, 305bis CP e 44 LCMP, indizi che

si erano nel frattempo rafforzati (consid. 6., inc. 2022.5302, a cui si può

rinviare, AI 432).

La

citata conclusione di questa Corte rispettivamente del giudice dei

provvedimenti coercitivi supplente non è stata smentita dagli atti istruttori

successivi: permangono ad oggi indizi gravi e concreti di un coinvolgimento di RE

1.

nei fatti oggetto di inchiesta.

3.5

3.5.1

Il

perdurare del sequestro presuppone, inoltre, una connessione tra quanto

sequestrato e la finalità della misura cautelare, che deve parimenti rispettare

il principio di proporzionalità.

3.5.2

Il

procuratore pubblico, nel decreto 31.8.2022, ha mantenuto il sequestro ex art.

263.

cpv. 1 CPP, eventualmente ex art. 71 cpv. 3 CP.

Ora,

tale indicazione è, a questo stadio del procedimento penale, pendente da circa un

anno, troppo generica ed imprecisa.

Secondo

l’art. 263 cpv. 1 CPP le finalità del sequestro sono infatti molteplici,

ritenuto che oggetti e valori patrimoniali possono essere sequestrati se questi

saranno presumibilmente: a. utilizzati come mezzi di prova; b. utilizzati per

garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità; c.

restituiti ai danneggiati; d. confiscati. Il riferimento anche all’art. 71 cpv.

3.

CP sembra invero lasciare intendere che il sequestro sia stato disposto a

scopo confiscatorio (ai sensi dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP). Nell’ordine

24.3.2022

(AI 143) si parlava di “provento di reato”.

Spettava

comunque al pubblico ministero indicare esplicitamente lo scopo del provvedimento

cautelare per poter comprendere la sua finalità e, inoltre, per poter valutare la

sua proporzionalità.

3.5.3

Ora, secondo il principio di proporzionalità i beni

sequestrati non devono andare oltre lo scopo e le necessità della misura: deve

esserci un corretto rapporto, in altre parole, tra il presunto provento di

reato e quanto è posto sotto sequestro (cfr. sul tema per esempio decisione TF

1B_356/2021 del 21.9.2021 consid. 3.1.).

Si è detto che l’art. 70 CP presuppone valori

patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato oppure che erano

destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato. L’applicazione

dell’art. 71 CP implica che all’interessato dal sequestro siano pervenuti averi

provento di reato, di cui si è in seguito liberato.

Il

sequestro degli averi riconducibili a RE 1 può, e deve, dunque estendersi solo

all’entità dei beni che gli sono pervenuti quale (indebito) profitto, in

relazione ai fatti ed ai reati ipotizzati. E’ quindi imperativo che sia

chiarito se i reati ipotizzati a carico di RE 1 abbiano generato un indebito

profitto (e, se si, di quale ampiezza) e se questo profitto indebito gli sia

pervenuto.

Si ricorda peraltro che, secondo la giurisprudenza,

non c’è vincolo di solidarietà tra gli autori di un reato al risarcimento

compensativo, per cui ciascuno è responsabile soltanto per quanto ha ricevuto,

soluzione che – oltre che per ragioni giuridiche (la legge non prevede un

vincolo di solidarietà) – si giustifica per motivi logici [DTF 119 IV 17

consid. 2b: “Si, à la suite d'une infraction, un seul des

participants acquiert un avantage illicite et qu'il le conserve en nature, il

est évident que la confiscation ne pourra être prononcée qu'à son encontre et

que les autres participants ne pourront pas être frappés d'une telle mesure. Il

a été rappelé que la créance compensatrice a pour but de traiter celui qui a

disposé de l'avantage illicite de la même manière que s'il l'avait conservé. Si

un seul des participants a reçu l'avantage illicite et en a disposé pour

lui-même, il est évident que c'est lui qui doit être astreint à une créance

compensatrice et que l'on ne saurait s'adresser aux autres, puisque cela

reviendrait à les désavantager du seul fait que le bien n'a pas été conservé en

nature. Cela irait à l'encontre du but de la créance compensatrice, qui n'est

qu'un substitut de la confiscation en nature, et qui ne doit, par rapport à

celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient.” (DTF 140 IV 57 consid. 4.3.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH

/ M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 71 CP n. 1)].

Il

procuratore pubblico, nel decreto 31.8.2022 e nelle osservazioni al gravame, ha

omesso di esplicitare il provento illecito che sarebbe pervenuto a RE 1, di

modo che non si può valutare se il sequestro dei suoi averi, ammontanti ad

oltre CHF 500'000.00, rispetti il principio di proporzionalità. L’esame del

rispetto del predetto principio presuppone infatti l’indicazione del provento

di reato, che – anche in un incarto complesso come quello in discussione – deve

essere menzionato almeno a grandi linee. In ossequio all’obbligo di motivazione,

il magistrato inquirente avrebbe quindi dovuto citare gli atti istruttori da

cui desumeva l’entità dell’indebito profitto che sarebbe pervenuto al qui

reclamante. Il procedimento a carico dell’imputato è peraltro pendente da un

anno circa, per cui si può ritenere che si sia ormai ad uno stadio abbastanza

avanzato, che impone un obbligo di motivazione accresciuto. Non si può del

resto reputare che l’entità dell’indebito profitto che, secondo l’accusa,

sarebbe pervenuto all’imputato sia a tal punto evidente da non doverla

esplicitare.

3.6

Il

fatto che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il mantenimento

del sequestro sia di massima giustificato fintanto che permane la probabilità

di una confisca oppure di un credito compensatorio (decisione TF 1B_398/2022

del 13.12.2022 consid. 5.3.) non muta la circostanza che i presupposti del

provvedimento cautelare devono comunque essere adempiuti, compreso il rispetto

del principio di proporzionalità su quanto sequestrato.

Si

ricorda che spetta al pubblico ministero dimostrare che eventuali averi

patrimoniali giunti all’imputato sono di provenienza illecita (decisione TF

1B_331/2011 del 18.10.2011 consid. 2.4.), non all’imputato medesimo provare la loro

provenienza lecita.

3.7

Il

decreto 31.8.2022 del magistrato inquirente è parzialmente annullato. E’

mantenuto il sequestro del conto privato EUR n. __________, del conto titoli n.

__________ e del conto compensazione deposito collegato n. __________,

intestati al reclamante, presso __________, in attesa che il pubblico

ministero, tenendo conto di quanto esposto, si ripronunci sull’istanza di

dissequestro. Il magistrato inquirente determinerà ed espliciterà l’entità

complessiva dell’ipotizzato indebito profitto a favore di RE 1. E questo per

stabilire, in ossequio al principio di proporzionalità, se il valore dei beni

sequestrati non ecceda quanto necessario per lo scopo del procedimento.

4.

Il

gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese

(art. 428 cpv. 4 CPP). Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà

al reclamante un’adeguata indennità (art. 436 cpv. 1 CPP in relazione con

l’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza:

§ Il

decreto 31.8.2022 del procuratore pubblico Margherita Lanzillo, nel contesto

del procedimento inc. MP 2021.11955, è parzialmente annullato. E’ mantenuto il

sequestro del conto privato EUR n. __________, del conto titoli n. __________ e

del conto compensazione deposito collegato n. __________, intestati a RE 1,

presso __________, in attesa che il pubblico ministero si ridetermini

sull’istanza di dissequestro.

§§ Il

magistrato inquirente si ripronuncerà sull’istanza di dissequestro.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 1’000.-- (mille) a titolo di

ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera