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Decisione

60.2022.257

YReclamo contro la decisione del GPC di collocamento iniziale in sezione chiusa. Competenza CRP. Pericolo di fuga: cittadino straniero; nato, cresciuto e fatto studi al paese d'origine dove risiedono familiari e moglie; colpito da espulsione; in CH delinquito (reati finanziari: indennità Covid)

31 ottobre 2022Italiano18 min

principale, il collocamento in sezione aperta e, in via subordinata, di “concedere

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.257

Lugano

31 ottobre 2022/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola

Respini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Elena

Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 16/19.09.2022 presentato

da

RE 1

contro

la decisione 6.09.2022 di collocamento iniziale (in

sezione chiusa) emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi Ursula

Züblin, sedente in materia di applicazione della pena (inc. GPC __________);

preso atto degli scritti 23/26.09.2022

del procuratore pubblico e 26/27.09.2022 del giudice dei provvedimenti

coercitivi, mediante i quali entrambi comunicano di non avere particolari

osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte;

preso altresì atto dello scritto 29.09./3.10.2022 di RE

1, con cui chiede la fissazione di un’udienza di discussione;

considerato

in fatto

Fatti

a. Mediante

decreto d’accusa 24.01.2020 (DA __________) del Ministero pubblico (passato in

giudicato) RE 1 è stato condannato, per il reato di distrazione di valori

patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, alla pena di 40 aliquote

giornaliere a CHF 30.- cadauna (per complessivi CHF 1'200.-), sospesa

condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, oltre alla multa di CHF

300.-.

b. Con

sentenza 9.06.2022 (inc. TPC 72.2022.57/59/87/108) la Corte delle assise

criminali ha riconosciuto RE 1 colpevole, unitamente a diversi correi, di

ripetuta truffa (crediti Covid 19 e indennità per lavoro ridotto) in parte

tentata, cattiva gestione, omissione della contabilità, ripetuta falsità in

documenti, ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri, abuso della licenza o

delle targhe ed esercizio abusivo della professione. Lo ha quindi condannato

alla pena detentiva di 4 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto,

nonché alla multa di CHF 500.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato

pagamento per colpa, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva

di 5 giorni. La Corte ha altresì ordinato la revoca della sospensione

condizionale della pena pecuniaria di 40 aliquote da CHF 30.- cadauna, di cui

al decreto d’accusa 24.01.2020, come pure ha ordinato a suo carico l’espulsione

dal territorio svizzero per un periodo di 8 anni.

c. Con

scritto 1.09.2022 la Presidente della Corte di appello e di revisione penale ha

comunicato al giudice dei provvedimenti coercitivi che i punti del dispositivo

della sentenza 9.06.2022 riguardanti RE 1 (ad eccezione della pretesa civile di

un’accusatrice privata) erano passati in giudicato (AI 2, inc. GPC __________).

d. Con

decisione 6.09.2022 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato il

collocamento di RE 1 in sezione chiusa, ravvedendo il rischio concreto che egli

si dia alla fuga, sottraendosi all’esecuzione della pena. Ciò in particolare in

quanto cittadino italiano con all’orizzonte una pena relativamente lunga ancora

da scontare, e siccome colpito da espulsione dal territorio svizzero per un

periodo di 8 anni.

Il

magistrato ha altresì determinato i seguenti termini di esecuzione, tenuto

conto della carcerazione patita dal reclamante e dopo commutazione della multa

di CHF 500.- e della pena pecuniaria di 40 aliquote da CHF 30.- cadauna, in

complessivi 45 giorni di pena detentiva sostitutiva:

1/3 13.11.2022

1/2 21.07.2023

2/3 29.03.2024

Fine

pena 13.08.2025.

Infine

il magistrato ha ricordato al reclamante la possibilità di far fronte in ogni

momento al pagamento (totale o parziale) della pena pecuniaria revocata e della

multa, al fine di diminuire il periodo di detenzione, posto che 1 giorno di

detenzione corrisponde: a CHF 100.- per quanto attiene alla multa, e a CHF 30.-

per quanto attiene alla pena pecuniaria.

e. Mediante

scritto 16/19.09.2022 RE 1 impugna il giudizio 6.09.2022 postulando: in via

principale, il collocamento in sezione aperta e, in via subordinata, di “concedere

autorizzazione alla formazione continua degli avvocati (online) in sezione

chiusa”.

Contesta

l’esistenza di un pericolo di fuga, sostenendo che “non vuole sottrarsi per

nessuna ragione a quanto stabilito in sentenza - unica volontà è terminare il

periodo di detenzione e riappropriarsi così della propria vita e della propria

famiglia” (reclamo 16/19.09.2022 p. 3). Al proposito pone in risalto di

aver rinunciato ad impugnare la sentenza di condanna davanti alla Corte di

appello e di revisione penale, sostenendo di averla accettata e di aver

compreso i propri errori.

Evidenzia

il buon comportamento tenuto in carcere dimostrato dall’assenza di

provvedimenti disciplinari presi a suo carico e dal lavoro da lui prestato con

profitto e impegno come pure dai diversi corsi seguiti all’interno del carcere.

Lamenta

come l’attuale regime di detenzione in sezione chiusa gli impedisca di

frequentare corsi di aggiornamento per avvocati online (compatibili con la sua

formazione scolastica e professionale) a discapito dei principi garantiti

dall’art. 82 CP e a pregiudizio del suo reinserimento lavorativo.

Con

riguardo all’ordine di espulsione pronunciato nei suoi confronti dalla Corte

del merito, sostiene di avere forti legami con il nostro territorio, per cui

tale misura “non deve oltremodo discriminare e gravare sul reinserimento

sociale”.

Chiede

inoltre istruzioni per far fronte col proprio peculio al pagamento della pena

pecuniaria revocata e della multa e quindi avere il ricalcolo dei termini di

espiazione della pena.

Dichiara

infine di essere disponibile per una perizia tendente alla “valutazione

della reintegrazione del reato, del pericolo di fuga e pericolosità pubblica”

(reclamo 16/19.09.2022, p. 4).

f. Negli

scritti 23/26.09.2022 risp. 26/27.09.2022 il procuratore pubblico risp. il

giudice dei provvedimenti coercitivi comunicano di non avere particolari

osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte. Il giudice

dei provvedimenti coercitivi richiama altresì i considerandi del proprio

giudizio.

g. Con

scritto 29.10./3.10.2022 RE 1 richiede a questa Corte un’udienza di

discussione.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Il

Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP,

RS 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare

le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di

stabilire la relativa procedura.

L'art.

10.

cpv. 1 lit. h della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli

adulti del 20.4.2010 (LEPM, RL 341.100) conferisce al giudice dell'applicazione

della pena − in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta

l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, a decidere il collocamento

iniziale del condannato ex art. 76 CP.

Contro

tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di

interporre reclamo ai sensi degli art. 393 segg. CPP presso la Corte dei

reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

Con il reclamo si possono censurare le

violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),

l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e

l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.

396.

cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma

scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o

l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende

impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova

auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La

prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla

giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente

dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il

diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391

CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF

6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid.

2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014

consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013

consid. 2.1.).

1.2

Il

gravame, inoltrato il 16.09.2022 (cfr. timbro dell’Ufficio censura delle

Strutture carcerarie cantonali) contro la decisione 6.09.2022 del giudice dei

provvedimenti coercitivi (notificata al reclamante il 7.09.2022) è tempestivo

(in quanto rispettoso del termine di 10 giorni imposto dall’art. 396 cpv. 1

CPP), oltre che proponibile (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM i.c.c. art. 393 CPP).

Le

esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE

1.

quale condannato in espiazione di pena, è legittimato a reclamare ex art. 382

cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla

modifica del giudizio, che lo lede personalmente, direttamente ed attualmente.

2.

2.1.

RE

1, mediante scritto 29.09./3.10.2022,

chiede preliminarmente, senza indicarne i motivi, un’udienza di discussione

davanti a questa Corte.

L’art.

397.

cpv. 1 CPP stabilisce che il reclamo è esaminato nell’ambito di una

procedura scritta. La decisione viene resa senza un dibattimento pubblico,

siccome per l’art. 390 cpv. 4 CPP la giurisdizione di ricorso statuisce

mediante circolazione degli atti o con deliberazione a porte chiuse, sulla base

degli atti e delle prove supplementari assunte.

Ancorché

l’autorità di reclamo possa, ad istanza di parte o d’ufficio, disporre che si

tenga un’udienza ex art. 390 cpv. 5 CPP, il CPP non obbliga tale autorità a

sentire le parti oralmente prima di rendere la propria decisione, ritenuto -

per di più - che questa Corte, quale giurisdizione di reclamo ex art. 20 CPP)

non ha competenze di istruzione (segnatamente l’assunzione di prove come ad es.

l’audizione delle parti). Allo stesso modo l’art. 29 cpv. 2 Cost. non

conferisce di per sé alle parti il diritto di essere sentiti oralmente

dall’autorità di ricorso (Catherine Hohl-Chirazi, La privation de liberté en

procédure pénale suisse: buts et limites, 2016, p. 363 n. 1023; decisione TF

1B_182/2011 del 5.05.2011 consid. 2). Tale facoltà deve infatti rimanere

un’eccezione (decisione TF 6B_248/2015 del 13.05.2015 consid. 2.2.).

Nel caso in disamina questa Corte non intravvede

alcuna ragione per discostarsi da quanto sopra, ordinando un’udienza. Il reclamante

ha potuto sviscerare in modo sufficientemente chiaro ed esauriente le proprie

argomentazioni nell’atto di ricorso (4 pagine manoscritte), tant’è che non vi è

stata la necessità di un secondo scambio di allegati, non avendo né il

procuratore pubblico né il giudice dei provvedimenti coercitivi formulato

osservazioni particolari. Pertanto non si fa luogo ad alcuna audizione del

reclamante.

2.2

Con

riguardo alla ventilata richiesta di “avere istruzioni per il pagamento”

della pena pecuniaria revocata e della multa mediante peculio e con conseguente

nuova determinazione dei termini di esecuzione della pena, si rammenta che

questa Corte, quale giurisdizione di reclamo ex art. 20 CPP e 393 segg. CPP,

non ha competenze da questo profilo, così che su questo punto il gravame è

irricevibile.

Il

reclamante può chiedere indicazioni in questo senso alla Direzione delle

Strutture carcerarie cantonali.

2.3

Pure

irricevibile in questa sede è la richiesta formulata dal reclamante in

subordine, ovverossia la concessione dell’autorizzazione a seguire una

formazione continua degli avvocati online in sezione chiusa, nella misura in

cui esula dal preposto iter.

Le

Strutture carcerarie sono poste sotto l’autorità della Direzione, la quale, fra

l’altro, promuove, coordina e gestisce l’organizzazione e le attività delle

strutture (art. 6 RSC). Essa è subordinata alla Divisione della giustizia (art.

3.

REPM e art. 6 cpv. 2 RSC).

La

persona incarcerata ha il diritto di rivolgere istanze o reclami alla Direzione

e alla Divisione (art. 56 REPM).

I

reclami devono essere presentati - nei modi e nei tempi previsti dai

Regolamenti interessati (REPM e RSC) - alla Direzione (art. 57 REPM e art. 81

RSC), tranne se rivolti contro l’operato della Direzione; in tal caso il

gravame è da presentare direttamente alla Divisione (art. 81 RSC).

La

presente Corte, nel rispetto del suddetto iter, può essere adita - nei limiti

dell’art. 393 CPP - per dirimere le vertenze in materia di esecuzione delle

pene e delle misure, soltanto quale tribunale superiore cantonale di ultima

istanza. Ciò conformemente al doppio grado di giurisdizione imposto dal

Tribunale federale (decisione TF 6B_581/2013 dell’8.10.2013 consid. 2.3.).

Entro

i limiti testé precisati (consid. 2.1. - 2.3.) il reclamo è ricevibile.

3.

3.1.

L’art.

76.

cpv. 1 CP stabilisce che le pene detentive sono scontate in un penitenziario

chiuso o aperto (ove con il termine aperto si intende uno stabilimento “aperto”

o “semiaperto”, BSK Strafrecht I - B.F. BRÄGGER, 4a. ed., art. 76 CP n. 8). Il

detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un

penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi

che commetta nuovi reati (cpv. 2).

L’art.

75a cpv. 2 CP precisa che per regime aperto si intende un’espiazione della pena

tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento

in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l’autorizzazione del

lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale”.

3.2

L’art.

1.

cpv. 3 del Regolamento del 29.10.2010 relativo alla lista degli stabilimenti

per l’esecuzione delle privazioni di libertà a carattere penale (emanato sulla

base dell’art. 4 lit. k del Concordato sull’esecuzione delle pene privative di

libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni

latini del 10.04.2006, RL 343.200) indica che gli stabilimenti sono concepiti

ed organizzati in funzione dell’importanza del rischio d’evasione e di

reiterazione che rappresenta la persona che vi è collocata per l’esecuzione

della detenzione. Tale valutazione è effettuata in funzione delle circostanze e

di diversi elementi (segnatamente durata della detenzione, infrazioni e

condizioni in cui sono state commesse, condizioni personali della persona

detenuta, legami con la Svizzera e statuto amministrativo).

L'art.

19.

del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del

6.03.2007

(REPM, RL 341.110) stabilisce che l'esecuzione della pena in uno

stabilimento chiuso, ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza

sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono

essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la

fuga o pericoli a terzi (cpv. 1). L'esecuzione

della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha

come scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale

concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del

carcerato, sulla base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv.

2). Una persona condannata può scontare

la pena privativa della libertà in maniera totale o parziale in uno

stabilimento aperto − ossia in una struttura che dispone di misure di

sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la

costruzione − se questa sua collocazione non provoca pericoli alla

comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga.

Del

pari l'art. 3 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del

15.12.2010

(RL 342.110, nel seguito RSC) precisa che il carcere penale “La

Stampa”, quale struttura chiusa (cpv. 4), è, tra l’altro, destinato

all’incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di

misura o di internamento (cpv. 3 lit. a). Per contro “Lo Stampino”, quale

struttura aperta (cpv. 5), è in particolare destinata all'incarcerazione di: a)

persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone

in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia; c) persone in

esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d) persone in

esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi

è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6).

La

persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di

sicurezza non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase RSC).

4.

In

definitiva, in base all’art. 76 cpv. 2 CP, gli unici criteri determinanti per

il collocamento in un penitenziario chiuso sono il pericolo che il detenuto si

dia alla fuga o il rischio che egli commetta nuovi reati; criteri questi ultimi

che non devono essere realizzati cumulativamente (cfr. Messaggio concernente la

modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998,

pubblicato in FF 1999 p. 1669 segg., p. 1793; BSK Strafrecht I – B.F. BRÄGGER,

4a. ed., art. 76 CP n. 8).

Con

quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il

detenuto commetta nuovi reati posto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere

espresso in generale e in astratto ma dipende dalle circostanze.

Per

ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre

certamente che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, è bensì

sufficiente che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I

− B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9).

I requisiti posti al comportamento del detenuto in

espiazione di pena e i rischi di fuga o di recidiva si determinano di regola

secondo i criteri che valgono per la liberazione condizionale ex art. 86 CP

(decisione TF 6B_577/2020 del 7.07.2020, consid. 1.3.3.).

Conformemente

alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere valutato in

considerazione dell’insieme delle circostanze proprie al detenuto, quali per

esempio le sue condizioni di vita (“Lebensumstände”), i legami familiari

(“familiäre Bindungen”), la sua situazione professionale e finanziaria

(“berufliche und finanzielle Situation”), nonché le sue relazioni

all’estero (“Kontakte zum Ausland”). Infatti non si può concludere per

l’esistenza di questo rischio solo sulla base di una possibilità astratta di

fuga. Occorre piuttosto che vi sia una certa probabilità, fondata su concreti

motivi, che il detenuto posto in libertà si sottragga all’esecuzione della

pena, dandosi alla fuga (sentenze TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.;

6B_254/2012 del 18.06.2012 consid. 3.; 6B_577/2011 del 12.01.2012 consid. 2.1.

e 2.2.). Il quantum della pena che gli resta da espiare da solo non

basta per ammettere il rischio di fuga. Può tuttavia essere considerato,

unitamente ad altre circostanze, quale indizio di una possibile fuga (sentenza

TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; DTF 125 I 60). Un rischio acuto di

fuga viene ammesso in special modo dalla dottrina, quando l’interessato non

intrattiene in Svizzera una rete di relazioni, ovverossia quando egli non

dispone di legami con il nostro paese. Ciò che di principio viene presunto per

i cosiddetti turisti del crimine (“Kriminaltouristen”) e per i

condannati senza un valido permesso di soggiorno o di domicilio (BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).

5.

Per

quanto RE 1 auspichi di poter restare nel nostro paese - come da lui riferito

alla Corte del merito -, al suo rilascio dovrà giocoforza lasciare il nostro territorio,

siccome colpito da un ordine di espulsione per la durata di 8 anni. Di

conseguenza gli è preclusa ogni possibilità di stabilirsi e di reinserirsi nel

nostro Paese. Paese dove egli è venuto a risiedere nel 2017 e vi ha avviato un’attività

di imprenditore, in seno alla quale ha amministrato delle società (macchiandosi,

fra l’altro, di cattiva gestione) per le quali poi, in correità con altri

cittadini italiani, ha richiesto abusivamente dei crediti Covid 19 e delle

indennità per lavoro ridotto per oltre mezzo milione di franchi.

Di cittadinanza italiana, rispetto al nostro

territorio, egli presenta ben più forti legami con il suo paese d’origine, dove

è nato e cresciuto, vi ha frequentato le scuole dell’obbligo, vi ha acquisito

una formazione giuridica, e vi ha aperto, a suo dire, uno studio legale. Il

centro dei suoi affetti familiari più stretti si trova pure in Italia, dove

risiedono i genitori e dei fratelli e financo sua moglie, che nel 2020 l’aveva

raggiunto in Svizzera (peraltro senza annunciarsi alle autorità elvetiche) ma

che dopo l’arresto del marito ha fatto rientro in Italia, trovandovi

un’occupazione. Pure il loro alloggio locato nel luganese è stato nel frattempo

riconsegnato al proprietario.

In tali circostanze, senza legami professionali né familiari

con il nostro territorio - salvo dei debiti verso la cassa malati e una

società, oltre al suo debito con la giustizia elvetica per il quale gli si

prospetta ancora una pena relativamente lunga (anche nell’eventualità di una

liberazione anticipata) - il rischio che egli possa darsi alla fuga per

sottrarsi all’esecuzione della pena, permane concreto e alto, come rettamente

valutato dal giudice dei provvedimenti coercitivi.

Di

conseguenza, essendo adempiuto uno dei presupposti richiesti dall’art. 76 cpv.

2.

CP per ordinare il collocamento in sezione chiusa, il giudizio qui impugnato

merita di essere tutelato.

6.

Il

reclamo, per quanto ricevibile, è respinto. Tenuto conto della particolarità

del caso concreto e delle limitate possibilità economiche del reclamante al

beneficio del solo peculio, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia

e delle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 74 segg., 379 segg.,

393 segg. 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, il REPM, il RSC, il Regolamento del 29.10.2010

relativo alla lista degli stabilimenti per l’esecuzione delle privazioni delle

possibilità, ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittima

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera