Lexipedia

Decisione

60.2022.259

Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto del procuratore pubblico che ha concesso all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC di accedere all'incarto

31 maggio 2023Italiano21 min

dal fatto che secondo l’art. 174 del decreto legislativo n. 42/2004 le opere sottostavano

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.259

Lugano

31 maggio 2023/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 23/26.9.2022 presentato da

RE 1, ,

patr. da: avv. PR 1, ,

contro

il decreto 12.9.2022 del procuratore pubblico Anna

Fumagalli con cui, nell’ambito del procedimento inc. MP 2020.2116 promosso contro

ignoti per furto aggravato siccome

commesso in banda e per mestiere, sub. furto semplice, danneggiamento e

violazione di domicilio, ha accolto

l’istanza 14/15.6.2022, completata il 4/5.8.2022, dell’Ufficio federale della

dogana e della sicurezza dei confini UDSC intesa ad avere accesso agli atti

del procedimento;

richiamate le osservazioni 3/4.10.2022 e

21/24.10.2022 (duplica) dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza

dei confini UDSC – che ha postulato la reiezione del reclamo –, 4/5.10.2022 e

20/21.10.2022 (duplica) del magistrato inquirente – che ha parimenti chiesto il

non accoglimento dell’impugnativa – e 14/17.10.2022 (replica) di RE 1 – che si

è confermato nelle sue argomentazioni –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Il

28.2.2020 RE 1 ha segnalato alla polizia che nel periodo tra il 25.2.2020, ore

14:20, ed il 28.2.2020, ore 22:05, il suo appartamento di __________ sarebbe

stato oggetto di furto con scasso. Il valore della refurtiva (segnatamente

denaro, gioielli ed opere d’arte) sarebbe ammontato ad almeno Euro

7'955'000.00.

b. E’

stato promosso contro ignoti il procedimento inc. MP 2020.2116 per furto

aggravato siccome commesso in banda e per mestiere, sub. furto semplice,

danneggiamento e violazione di domicilio.

c. Con

decreto 17.11.2020 il pubblico ministero ha sospeso il procedimento penale,

ritenuto che l’inchiesta esperita non aveva permesso di identificare

l’autore/gli autori dei reati ipotizzati.

d. Con

istanza 14/15.6.2022 l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei

confini UDSC ha domandato di poter accedere all’inc. MP 2020.2116 allo scopo di

poterlo visionare e di ottenere copia degli atti ritenuti utili ai fini

dell’inchiesta doganale in corso.

L’istante

ha evidenziato di aver visto tramite il sito internet del Tribunale penale

federale la sentenza 30.3.2022 (RR.2022.22). Essa aveva come oggetto una

richiesta di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale presentata

dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di __________, nell’ambito

di un procedimento penale a carico di un soggetto domiciliato in Svizzera per i

reati di riciclaggio e trasferimento all’estero di opere d’arte, che gli

sarebbero poi state sottratte presso il suo domicilio in territorio elvetico.

Il soggetto aveva impugnato la decisione di chiusura della rogatoria

internazionale contestando la trasmissione della documentazione raccolta

dall’autorità penale elvetica nell’ambito dell’inchiesta avviata a seguito

della denuncia di furto. Il Tribunale penale federale aveva accolto il ricorso

ritenendo che il principio della doppia punibilità non fosse stato rispettato.

Per

l’istante, dalla lettura della sentenza emergevano tuttavia fondati sospetti

che di fatto le opere d’arte fossero state esportate dall’estero ed immesse poi

nel territorio doganale elvetico in omissione delle formalità. Ciò era dettato

dal fatto che secondo l’art. 174 del decreto legislativo n. 42/2004 le opere sottostavano

ad un divieto nazionale d’esportazione. Se delle merci soggette a restrizioni

di esportazione venivano asportate dal territorio doganale di provenienza in

omissione delle formalità, considerato che la procedura di esportazione

prevista per questo genere di merce era giocoforza in stretta correlazione con

quella di importazione, sussisteva il fondato sospetto che le opere fossero

state omesse anche alle formalità doganali d’immissione in libera pratica.

L’Antifrode

doganale Sud aveva di conseguenza avviato contro ignoti un’inchiesta penale

doganale basata sulla legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) per

infrazioni alla legge sulle dogane (LD) ed alla legge federale concernente l’imposta

sul valore aggiunto (LIVA). L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza

dei confini UDSC, giusta gli art. 128 LD e 103 cpv. 2 LIVA, era competente per

il perseguimento penale ed il giudizio.

e. Il

25/26.7.2022 RE 1 ha preso posizione sull’istanza dell’Ufficio federale della

dogana e della sicurezza dei confini UDSC, intimatagli il 17.6.2022,

opponendosi alla stessa.

f. Con

scritto 29.7.2022 il procuratore pubblico ha comunicato all’Ufficio federale

della dogana e della sicurezza dei confini UDSC che RE 1 aveva contestato

l’istanza sostenendo sostanzialmente che: non era dimostrato che vi fossero

fondati sospetti che le opere d’arte asseritamente sottratte fossero state

esportate fraudolentemente dall’Italia, e ciò poiché la procedura italiana si

sarebbe fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della di lui moglie (in fase

di separazione) e non su riscontri probatori oggettivi; la richiesta di accesso

agli atti si basava su una sentenza estrapolata da internet; nell’istanza non

venivano indicate le basi legali sulla scorta delle quali era stata avviata

l’inchiesta amministrativa; l’istanza si sarebbe appalesata come un mezzo

illecito dell’autorità italiana per ottenere da parte dell’Ufficio federale

della dogana e della sicurezza dei confini UDSC le informazioni negate dal

Tribunale penale federale. Il pubblico ministero ha quindi chiesto all’istante

di comunicare, entro dieci giorni, in base a quali reati ed articoli di legge

della LD e della LIVA era stata avviata l’inchiesta amministrativa contro

ignoti e se aveva osservazioni alla presa di posizione di RE 1

g. Il

4/5.8.2022 l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC

si è pronunciato in merito alle questioni sollevate.

Ha

indicato che i reati ipotizzati erano la frode doganale giusta l’art. 118 LD e

la sottrazione d’imposta giusta l’art. 96 LIVA.

Ha

precisato che il concetto di illiceità ripreso nella legge federale sul

trasferimento internazionale di beni culturali (LTBC) non era assolutamente

rilevante ai fini fiscali. La legislazione doganale imponeva l’obbligo di

dichiarare tutte le merci che venivano immesse nel territorio doganale, che

sarebbero poi state imposte nel rispettivo regime doganale. I reati ipotizzati

si potevano realizzare a prescindere dal fatto che l’esportazione del bene

fosse da considerarsi lecita o meno giusta la LTBC. L’Ufficio federale della

dogana e della sicurezza dei confini UDSC non aveva mai avuto contatti con

l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli a riguardo del caso; appariva

pertanto completamente fuori luogo ritenere, tra l’altro in modo del tutto

arbitrario, che l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

UDSC agisse nell’illegalità.

h. RE

1, in data 1/2.9.2022, ha duplicato.

i. Con

decreto 12.9.2022 il procuratore pubblico ha accolto l’istanza.

Il

magistrato inquirente, richiamato l’art. 101 cpv. 2 CPP e ricordate le prese di

posizione delle parti, ha ritenuto che dagli atti della rogatoria italiana,

presentata al Ministero pubblico il 2.2.2021 dalla Procura della Repubblica

presso il Tribunale di __________ e dal successivo complemento 27.4.2021,

emergesse che dalle indagini svolte in Italia presso la __________ e la __________

e presso __________, ex direttore commerciale della __________ di __________,

risultava che: alcune opere dichiarate rubate a __________ da RE 1 erano state

da lui acquistate in Italia (e, quindi, non a Basilea, circa trent’anni fa, ad

una fiera, così come invece da lui sostenuto sia in sede di inchiesta sia nello

scritto 25.7.2022 del suo legale, senza tuttavia comprovare detta circostanza);

l’opera __________ di __________ (di proprietà di RE 1) e la maggior parte

delle altre opere d’arte oggetto di furto sarebbero sembrate essere state

acquistate in Italia ed esportate illegalmente in Svizzera, considerato che

dagli accertamenti esperiti dall’Arma dei Carabinieri sarebbe emerso che non

era stata formalizzata nessuna esportazione di opere d’arte dall’Italia a nome

di RE 1.

Per

il pubblico ministero si doveva dunque concludere che la richiesta di accesso

agli atti appariva giustificata, considerato inoltre che la richiesta proveniva

da un’autorità, peraltro astretta al segreto d’ufficio, che l’istanza era

motivata, che l’interesse dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza

dei confini UDSC appariva chiaro e liquido e che de facto non sembravano

esserci interessi pubblici o privati che ostassero all’accesso agli atti.

j. Con

gravame 23/26.9.2022 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, il

decreto sia annullato.

Il

reclamante adduce che tutta la procedura amministrativa sarebbe stata avviata

da una denuncia della sua (quasi) ex moglie, alla disperata ricerca di un modo

per poter monetizzare il divorzio. Il fatto che sarebbe stata detta sua

denuncia ad avviare un iter giudiziario (dapprima in forma rogatoriale

internazionale, ora in forma di procedura amministrativa interna) risulterebbe

esplicitamente dalla prima frase contenuta nella richiesta di assistenza

giudiziaria internazionale del 2.2.2022 (recte: 2021). Detta istanza sarebbe

stata seccamente respinta con sentenza 30.3.2022 del Tribunale penale federale.

La disperazione relativa al tentativo della (quasi) ex moglie di monetizzare il

divorzio si evincerebbe dalla sentenza 15.11.2021 del Tribunale ordinario di __________,

che le addebiterebbe la colpa esclusiva della separazione coniugale, con

conseguente reiezione di tutte le sue richieste patrimoniali e di mantenimento.

Per il reclamante, se i quadri fossero stati portati in Svizzera illegalmente,

ciò sarebbe avvenuto prima del 2018. La (quasi) ex moglie avrebbe atteso

quattro anni per denunciare i fatti, ma solo quattro giorni dalla sentenza di

divorzio.

__________

avrebbe sì effettuato una perizia nel gennaio 2018 in relazione ai quadri siti

a __________. La perizia sarebbe nondimeno “stata eseguita nell’ottica della

dichiarazione fiscale alle Autorità elvetiche, come attestato personalmente dal

suo esecutore”, e non ai fini di un avvenuto loro trasferimento in

Svizzera. I quadri sarebbero sempre stati e rimasti in Svizzera, da decenni,

come risulterebbe dalla dichiarazione 28.2.2022 di __________.

La

__________ non avrebbe affatto asserito ciò che verrebbe sostenuto nella

decisione del procuratore pubblico, come risulterebbe dalla di lei

dichiarazione 14.3.2022.

__________

non sarebbe mai stato organo rappresentante, tanto meno con firma individuale,

della __________.

Per

il reclamante, nulla agli atti permetterebbe non solo di concludere, ma anche

soltanto di ipotizzare, una possibile infrazione doganale. L’interesse

dell’autorità elvetica nascerebbe infatti unicamente da un interesse

dell’autorità italiana, che a sua volta nascerebbe esclusivamente da una

denuncia della sua (quasi) ex moglie, rivelatasi vacua. Dagli atti da lui

prodotti si evincerebbe anzi la sconfessione delle tesi alla base dell’istanza

rogatoriale italiana.

L’istanza

accolta dal magistrato inquirente apparirebbe come un doppione dell’istanza

presentata dall’autorità italiana, che è stata sconfessata dal Tribunale penale

federale. Se non c’è stata esportazione fraudolenta dall’Italia, non si

comprenderebbe come potrebbe esserci stata un’importazione fraudolenta in

Svizzera.

k. Delle

ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e delle

dupliche, si dirà – se necessario – in seguito.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

In

applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,

entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,

in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,

ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui

esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame, inoltrato il 23.9.2022 contro il decreto 12.9.2022 del procuratore

pubblico in tema di accesso agli atti del procedimento penale, è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni in

applicazione dell’art. 396 cpv. 1 CPP) e proponibile (giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP) [BSK

StPO – P. GUIDON, 2. ed., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed.,

art. 393 CPP n. 16].

1.3

RE

1, accusatore privato nel procedimento inc. MP 2020.2116, è legittimato a

reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente

protetto all’annullamento o alla modifica del decreto 12.9.2022 che ha

riconosciuto all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

UDSC la facoltà di accedere all’incarto, che lo concerne personalmente.

1.4

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

Il

reclamo è quindi, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Gli

art. 101 s. CPP disciplinano i presupposti e la procedura per l’esame degli

atti di un procedimento pendente al momento della decisione (BSK StPO – M.

SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 4).

In

merito all’accesso agli atti decide [in un termine ragionevole (decisioni TF

1B_55/2017 del 24.5.2017 consid. 3.4.; 1B_4/2017 del 3.3.2017 consid. 3.5.)]

chi dirige il procedimento penale. Questi adotta le misure necessarie per

evitare abusi e ritardi e per tutelare i legittimi interessi al mantenimento

del segreto (art. 102 cpv. 1 CPP). Gli atti si esaminano presso la sede

dell’autorità interessata oppure, per mezzo dell’assistenza giudiziaria, presso

un’altra autorità penale. Alle altre autorità e ai patrocinatori delle parti

gli atti vengono di norma recapitati (art. 102 cpv. 2 CPP). Colui che ha

diritto di esaminare gli atti può chiedere che gliene siano allestite copie

contro emolumento (art. 102 cpv. 3 CPP).

2.2

In applicazione dell’art. 101 cpv. 2 CPP

altre autorità possono esaminare gli atti se necessario per la trattazione di

procedimenti civili, penali oppure amministrativi pendenti e se non vi si

oppongono interessi pubblici oppure interessi privati preponderanti.

L’art.

101.

cpv. 2 CPP implica la necessità, per l’autorità richiedente, di esaminare

gli atti per la trattazione di procedimenti civili, penali o amministrativi

pendenti (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 22; ZK StPO – D.

BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit., art. 101 CPP n. 10; N. SCHMID / D. JOSITSCH,

Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrechts, 3. ed., n. 627) e

l’inesistenza di contrari interessi pubblici o privati preponderanti (BSK StPO

– M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 22; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C.

GRÜNIG, op. cit., art. 101 CPP n. 10; StPO Praxiskommentar

– N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 101 CPP n. 17; N. SCHMID / D. JOSITSCH,

Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrechts, op. cit., n. 627).

L’autorità

istante deve giustificare un interesse; istanze dirette ad una ricerca

indiscriminata di informazioni e/o atti di un procedimento sono vietate (CR CPP

– J. CHAPUIS, art. 101 CPP n. 6).

Per

quanto concerne la valutazione degli interessi contrapposti, si devono

segnatamente considerare, quali interessi privati, la protezione della

personalità e la tutela del segreto (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101

CPP n. 22; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 101 CPP n.

17) e, quali interessi pubblici, l’importanza di uno svolgimento rapido e senza

interruzioni del procedimento (messaggio

21.12.2005

sull’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1069).

Il

principio di proporzionalità impone di verificare se i contrapposti interessi

non possano essere tutelati con provvedimenti meno incisivi (BSK StPO – M.

SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 22).

3.

3.1.

Davanti

all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC, istante, autorità

competente per il perseguimento ed il giudizio in applicazione degli art. 128 cpv. 2 LD e 103 cpv. 2 LIVA, è pendente un

procedimento penale doganale per i reati di frode doganale (art. 118 LD) e di

sottrazione d’imposta (art. 96 LIVA) in relazione ad un’ipotizzata omessa

dichiarazione di opere d’arte (doc. B, allegato alle osservazioni 3/4.10.2022

dell’Ufficio federale).

3.2

3.2.1

Si è detto che il procuratore pubblico, accogliendo

l’istanza di accesso agli atti dell’Ufficio federale della dogana e della

sicurezza dei confini UDSC, ha indicato in particolare che dagli atti della

rogatoria italiana, presentata al Ministero pubblico il 2.2.2021 dalla Procura

della Repubblica presso il Tribunale di __________ e dal successivo complemento

27.4.2021, emergeva che dalle indagini svolte, in Italia, presso la __________

e la __________ e presso __________, ex direttore commerciale della __________

di __________, risultava che: alcune opere dichiarate rubate a __________ da RE

1.

erano state da lui acquistate in Italia (e, quindi, non a Basilea, circa

trent’anni fa, ad una fiera, così come invece da lui sostenuto sia in sede di

inchiesta sia nello scritto 25.7.2022 del suo legale, senza tuttavia comprovare

detta circostanza); l’opera __________ di __________ (di proprietà di RE 1) e

la maggior parte delle altre opere d’arte oggetto di furto sarebbero sembrate

essere state acquistate in Italia ed esportate illegalmente in Svizzera,

considerato che dagli accertamenti esperiti dall’Arma dei Carabinieri era

emerso che non era stata formalizzata nessuna esportazione di opere d’arte dall’Italia

a nome di RE 1.

3.2.2

Dalla

richiesta di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale 2.2.2021,

e dal suo complemento 27.4.2021, allegati quali doc. B al reclamo (atti

apparentemente non all’inc. MP 2020.2116, malgrado il decreto 12.9.2022 si

fondi sugli stessi), risulta che nel mese di gennaio 2018 la __________ aveva

valutato opere d’arte appartenenti alla collezione di RE 1. Si trattava di ventitre

opere, di cui sono stati indicati autore, titolo, anno e valore medio di mercato.

Dalla richiesta rogatoriale emerge inoltre che __________ (che, sempre secondo

la domanda rogatoriale, era un esperto d’arte incaricato dalla __________ per

l’esecuzione della predetta valutazione) aveva dichiarato che l’incarico era

stato conferito su mandato di RE 1, che aveva necessità di ricostruire il suo

patrimonio per effettuare gli adempimenti doganali per l’esportazione delle

opere in Svizzera.

Per

smentire quanto esposto nella richiesta rogatoriale il reclamante ha prodotto

una “Valutazione a fini patrimoniali” 26.1.2018 della __________ firmata

da __________ [“Valutazione ai fini di verifica patrimoniale delle opere

d’arte della Collezione RE 1 visionati in __________ Svizzera Via __________ il

giorno 15 gennaio 2018 da __________, esperto incaricato per questo lavoro. Il

criterio di stima adottato è il valore medio di mercato delle opere aggiornati

a Gennaio 2018. (…)”], allegando l’elenco delle opere visionate e la

fattura 26.1.2018 riferita alla valutazione effettuata (doc. D, allegato al

reclamo).

Ora,

questo elenco concerne unicamente dodici opere d’arte. Non è quindi

manifestamente sovrapponibile all’elenco delle opere di cui alla domanda

rogatoriale. Confrontando gli elenchi risulta che anche i valori medi di

mercato non sono sempre i medesimi.

Anche

la dichiarazione 21.9.2022 di __________ [“Gentile Dottor RE 1, facendo

seguito alla sua cortese richiesta, le confermo che la mia valutazione del

Gennaio 2018 (vedi fattura accompagnatoria di __________ del 26 gennaio 2018) indicante

i valori economici medi di mercato di alcune opere d’arte della sua collezione,

fu effettuata come da lei richiesto ai fini patrimoniali per l’inserimento

nella sua dichiarazione dei redditi svizzera.” (doc. D1, allegato al

reclamo)] non può sconfessare il fatto che l’elenco di cui al citato doc. D non

equivalga a quello menzionato nella richiesta rogatoriale. Sembrerebbe invero

che si tratti di due elenchi differenti riguardanti opere parzialmente diverse.

Nel

corso del procedimento penale RE 1 ha peraltro addotto che le opere sarebbero

state installate nell’appartamento di __________ in un momento posteriore al

gennaio 2018, per cui mal si comprende come __________ abbia potuto visionare

le opere a __________ già nel gennaio 2018, come attesta invece la

dichiarazione di __________ (doc. D, allegato al reclamo).

__________,

per suo stesso dire, sarebbe amico di vecchia data di RE 1, a cui sarebbe

legato da “forte amicizia”, per cui – in considerazione del loro stretto

rapporto – la sua dichiarazione 28.2.2022 (doc. E, allegato al reclamo) non può

evidentemente avere la portata che pretenderebbe il reclamante, ovvero

comprovare che determinate opere elencate nella domanda rogatoriale siano in

realtà stata acquistate ad “Art Basel” e non in Italia, come viene

invece esposto nella richiesta rogatoriale.

Le

asserzioni del reclamante di avere acquistato le opere a Basilea sono semplici affermazioni

di parte, senza particolare valenza.

Dalla

dichiarazione 14.3.2022 di __________ [“In qualità di Direttrice della __________,

dichiaro di non sapere né aver mai saputo dove si trovano le opere di proprietà

di RE 1. Il nostro archivio registra le informazioni che ci vengono date sulle

proprietà – peraltro senza possibilità di controllarle – ma non sulla locazione

delle opere. Non ho documentazione nemmeno su quando, dove e da chi le stesse

sono state acquistate.” (doc. F, allegato al reclamo)] si evince peraltro

unicamente che ella non avrebbe mai saputo dove si troverebbero le opere di RE

1.

e che ella non avrebbe documentazione sugli acquisti, non che ella non

avrebbe saputo dove le opere sarebbero state acquistate. Di modo che quanto

viene riportato nella domanda rogatoriale [“In relazione alle suddette opere

(tre di __________, una di __________, una di __________, una di __________,

una di __________ e due di __________), dalle informazioni assunte presso la

__________ di __________ e presso la __________ di __________ emergeva che

quelle indicate ai punti 1, 2, 3, 8 e 9 (opere di __________ e __________) erano

state acquistate in Italia da RE 1.”] (doc. B, allegato al gravame) non è necessariamente

contraddetto. La dichiarazione citata non potrebbe in ogni caso manifestamente

riferirsi anche alle opere di __________.

Il

reclamante contesta poi quanto ulteriormente emerge dalla richiesta rogatoriale

[“Per quanto riguarda l’opera n. 4 (di __________) l’ex direttore

commerciale della __________ di __________ __________, attribuiva la proprietà

della stessa a RE 1; per quanto riguarda le altre opere periziate confermava la

vendita di gran parte delle stesse a RE 1 presso la propria galleria e le fiere

di __________ e __________ nel corso degli anni.” (doc. B, allegato al

gravame)], ritenuto che __________ non risulterebbe mai essere stato organo

rappresentante, tanto meno con firma individuale, della __________. Dall’estratto

della camera di commercio __________ (di data 1.3.2022) inerente alla __________

in liquidazione, cancellata il 28.2.2020 (doc. G, allegato al reclamo), si

evince tuttavia che __________ era proprietario, unitamente ad un’altra

persona, della società. Egli non è di conseguenza affatto persona estranea alla

società.

Il

fatto che la domanda rogatoriale sia stata avviata dalla denuncia della (quasi)

ex moglie di RE 1, come risulta dalla domanda stessa, è invero manifestamente

irrilevante per la questione a sapere se siano adempiuti, o meno, i presupposti

dei reati di frode doganale (art. 118 LD) e di sottrazione d’imposta (art. 96

LIVA), oggetto del procedimento penale doganale pendente davanti all’PI 1.

Anche la circostanza che il Tribunale penale federale, con giudizio 30.3.2022

(RR.2022.22), abbia ritenuto di respingere la richiesta di assistenza

giudiziaria internazionale, sostanzialmente perché non era data la condizione

della doppia punibilità, è ininfluente. L’Ufficio istante deve infatti valutare

i citati reati, non quelli, differenti, oggetto della richiesta rogatoriale,

respinta.

3.2.3

In

queste circostanze, viste le competenze dell’PI 1, ritenuta la pendenza di un

procedimento penale doganale, in difetto di contrapposti interessi pubblici oppure

privati preponderanti, che non si evincono dagli atti e che difatti RE 1 non

sostanzia (limitandosi a fare riferimento alle accuse della ex moglie), si deve

pertanto riconoscere all’Ufficio istante la facoltà di esaminare gli atti del

procedimento penale inc. MP 2020.2116. Dall’incarto potrebbero risultare

informazioni utili per il procedimento in corso.

Eventuali

contestazioni di RE 1 in merito all’esistenza dei reati ipotizzati potranno

essere presentate nella procedura davanti alla competente autorità doganale

federale. Non spetta a questa Corte esaminare le ipotesi accusatorie.

3.3

Il

decreto 12.9.2022 del procuratore pubblico è confermato.

4.

Il

gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del

reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 1’000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

1’050.-- (millecinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera