60.2022.259
Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto del procuratore pubblico che ha concesso all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC di accedere all'incarto
31 maggio 2023Italiano21 min
dal fatto che secondo l’art. 174 del decreto legislativo n. 42/2004 le opere sottostavano
Source ti.ch
Incarto n.
60.2022.259
Lugano
31 maggio 2023/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 23/26.9.2022 presentato da
RE 1, ,
patr. da: avv. PR 1, ,
contro
il decreto 12.9.2022 del procuratore pubblico Anna
Fumagalli con cui, nell’ambito del procedimento inc. MP 2020.2116 promosso contro
ignoti per furto aggravato siccome
commesso in banda e per mestiere, sub. furto semplice, danneggiamento e
violazione di domicilio, ha accolto
l’istanza 14/15.6.2022, completata il 4/5.8.2022, dell’Ufficio federale della
dogana e della sicurezza dei confini UDSC intesa ad avere accesso agli atti
del procedimento;
richiamate le osservazioni 3/4.10.2022 e
21/24.10.2022 (duplica) dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza
dei confini UDSC – che ha postulato la reiezione del reclamo –, 4/5.10.2022 e
20/21.10.2022 (duplica) del magistrato inquirente – che ha parimenti chiesto il
non accoglimento dell’impugnativa – e 14/17.10.2022 (replica) di RE 1 – che si
è confermato nelle sue argomentazioni –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Il
28.2.2020 RE 1 ha segnalato alla polizia che nel periodo tra il 25.2.2020, ore
14:20, ed il 28.2.2020, ore 22:05, il suo appartamento di __________ sarebbe
stato oggetto di furto con scasso. Il valore della refurtiva (segnatamente
denaro, gioielli ed opere d’arte) sarebbe ammontato ad almeno Euro
7'955'000.00.
b. E’
stato promosso contro ignoti il procedimento inc. MP 2020.2116 per furto
aggravato siccome commesso in banda e per mestiere, sub. furto semplice,
danneggiamento e violazione di domicilio.
c. Con
decreto 17.11.2020 il pubblico ministero ha sospeso il procedimento penale,
ritenuto che l’inchiesta esperita non aveva permesso di identificare
l’autore/gli autori dei reati ipotizzati.
d. Con
istanza 14/15.6.2022 l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei
confini UDSC ha domandato di poter accedere all’inc. MP 2020.2116 allo scopo di
poterlo visionare e di ottenere copia degli atti ritenuti utili ai fini
dell’inchiesta doganale in corso.
L’istante
ha evidenziato di aver visto tramite il sito internet del Tribunale penale
federale la sentenza 30.3.2022 (RR.2022.22). Essa aveva come oggetto una
richiesta di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale presentata
dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di __________, nell’ambito
di un procedimento penale a carico di un soggetto domiciliato in Svizzera per i
reati di riciclaggio e trasferimento all’estero di opere d’arte, che gli
sarebbero poi state sottratte presso il suo domicilio in territorio elvetico.
Il soggetto aveva impugnato la decisione di chiusura della rogatoria
internazionale contestando la trasmissione della documentazione raccolta
dall’autorità penale elvetica nell’ambito dell’inchiesta avviata a seguito
della denuncia di furto. Il Tribunale penale federale aveva accolto il ricorso
ritenendo che il principio della doppia punibilità non fosse stato rispettato.
Per
l’istante, dalla lettura della sentenza emergevano tuttavia fondati sospetti
che di fatto le opere d’arte fossero state esportate dall’estero ed immesse poi
nel territorio doganale elvetico in omissione delle formalità. Ciò era dettato
dal fatto che secondo l’art. 174 del decreto legislativo n. 42/2004 le opere sottostavano
ad un divieto nazionale d’esportazione. Se delle merci soggette a restrizioni
di esportazione venivano asportate dal territorio doganale di provenienza in
omissione delle formalità, considerato che la procedura di esportazione
prevista per questo genere di merce era giocoforza in stretta correlazione con
quella di importazione, sussisteva il fondato sospetto che le opere fossero
state omesse anche alle formalità doganali d’immissione in libera pratica.
L’Antifrode
doganale Sud aveva di conseguenza avviato contro ignoti un’inchiesta penale
doganale basata sulla legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) per
infrazioni alla legge sulle dogane (LD) ed alla legge federale concernente l’imposta
sul valore aggiunto (LIVA). L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza
dei confini UDSC, giusta gli art. 128 LD e 103 cpv. 2 LIVA, era competente per
il perseguimento penale ed il giudizio.
e. Il
25/26.7.2022 RE 1 ha preso posizione sull’istanza dell’Ufficio federale della
dogana e della sicurezza dei confini UDSC, intimatagli il 17.6.2022,
opponendosi alla stessa.
f. Con
scritto 29.7.2022 il procuratore pubblico ha comunicato all’Ufficio federale
della dogana e della sicurezza dei confini UDSC che RE 1 aveva contestato
l’istanza sostenendo sostanzialmente che: non era dimostrato che vi fossero
fondati sospetti che le opere d’arte asseritamente sottratte fossero state
esportate fraudolentemente dall’Italia, e ciò poiché la procedura italiana si
sarebbe fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della di lui moglie (in fase
di separazione) e non su riscontri probatori oggettivi; la richiesta di accesso
agli atti si basava su una sentenza estrapolata da internet; nell’istanza non
venivano indicate le basi legali sulla scorta delle quali era stata avviata
l’inchiesta amministrativa; l’istanza si sarebbe appalesata come un mezzo
illecito dell’autorità italiana per ottenere da parte dell’Ufficio federale
della dogana e della sicurezza dei confini UDSC le informazioni negate dal
Tribunale penale federale. Il pubblico ministero ha quindi chiesto all’istante
di comunicare, entro dieci giorni, in base a quali reati ed articoli di legge
della LD e della LIVA era stata avviata l’inchiesta amministrativa contro
ignoti e se aveva osservazioni alla presa di posizione di RE 1
g. Il
4/5.8.2022 l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC
si è pronunciato in merito alle questioni sollevate.
Ha
indicato che i reati ipotizzati erano la frode doganale giusta l’art. 118 LD e
la sottrazione d’imposta giusta l’art. 96 LIVA.
Ha
precisato che il concetto di illiceità ripreso nella legge federale sul
trasferimento internazionale di beni culturali (LTBC) non era assolutamente
rilevante ai fini fiscali. La legislazione doganale imponeva l’obbligo di
dichiarare tutte le merci che venivano immesse nel territorio doganale, che
sarebbero poi state imposte nel rispettivo regime doganale. I reati ipotizzati
si potevano realizzare a prescindere dal fatto che l’esportazione del bene
fosse da considerarsi lecita o meno giusta la LTBC. L’Ufficio federale della
dogana e della sicurezza dei confini UDSC non aveva mai avuto contatti con
l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli a riguardo del caso; appariva
pertanto completamente fuori luogo ritenere, tra l’altro in modo del tutto
arbitrario, che l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
UDSC agisse nell’illegalità.
h. RE
1, in data 1/2.9.2022, ha duplicato.
i. Con
decreto 12.9.2022 il procuratore pubblico ha accolto l’istanza.
Il
magistrato inquirente, richiamato l’art. 101 cpv. 2 CPP e ricordate le prese di
posizione delle parti, ha ritenuto che dagli atti della rogatoria italiana,
presentata al Ministero pubblico il 2.2.2021 dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di __________ e dal successivo complemento 27.4.2021,
emergesse che dalle indagini svolte in Italia presso la __________ e la __________
e presso __________, ex direttore commerciale della __________ di __________,
risultava che: alcune opere dichiarate rubate a __________ da RE 1 erano state
da lui acquistate in Italia (e, quindi, non a Basilea, circa trent’anni fa, ad
una fiera, così come invece da lui sostenuto sia in sede di inchiesta sia nello
scritto 25.7.2022 del suo legale, senza tuttavia comprovare detta circostanza);
l’opera __________ di __________ (di proprietà di RE 1) e la maggior parte
delle altre opere d’arte oggetto di furto sarebbero sembrate essere state
acquistate in Italia ed esportate illegalmente in Svizzera, considerato che
dagli accertamenti esperiti dall’Arma dei Carabinieri sarebbe emerso che non
era stata formalizzata nessuna esportazione di opere d’arte dall’Italia a nome
di RE 1.
Per
il pubblico ministero si doveva dunque concludere che la richiesta di accesso
agli atti appariva giustificata, considerato inoltre che la richiesta proveniva
da un’autorità, peraltro astretta al segreto d’ufficio, che l’istanza era
motivata, che l’interesse dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza
dei confini UDSC appariva chiaro e liquido e che de facto non sembravano
esserci interessi pubblici o privati che ostassero all’accesso agli atti.
j. Con
gravame 23/26.9.2022 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, il
decreto sia annullato.
Il
reclamante adduce che tutta la procedura amministrativa sarebbe stata avviata
da una denuncia della sua (quasi) ex moglie, alla disperata ricerca di un modo
per poter monetizzare il divorzio. Il fatto che sarebbe stata detta sua
denuncia ad avviare un iter giudiziario (dapprima in forma rogatoriale
internazionale, ora in forma di procedura amministrativa interna) risulterebbe
esplicitamente dalla prima frase contenuta nella richiesta di assistenza
giudiziaria internazionale del 2.2.2022 (recte: 2021). Detta istanza sarebbe
stata seccamente respinta con sentenza 30.3.2022 del Tribunale penale federale.
La disperazione relativa al tentativo della (quasi) ex moglie di monetizzare il
divorzio si evincerebbe dalla sentenza 15.11.2021 del Tribunale ordinario di __________,
che le addebiterebbe la colpa esclusiva della separazione coniugale, con
conseguente reiezione di tutte le sue richieste patrimoniali e di mantenimento.
Per il reclamante, se i quadri fossero stati portati in Svizzera illegalmente,
ciò sarebbe avvenuto prima del 2018. La (quasi) ex moglie avrebbe atteso
quattro anni per denunciare i fatti, ma solo quattro giorni dalla sentenza di
divorzio.
__________
avrebbe sì effettuato una perizia nel gennaio 2018 in relazione ai quadri siti
a __________. La perizia sarebbe nondimeno “stata eseguita nell’ottica della
dichiarazione fiscale alle Autorità elvetiche, come attestato personalmente dal
suo esecutore”, e non ai fini di un avvenuto loro trasferimento in
Svizzera. I quadri sarebbero sempre stati e rimasti in Svizzera, da decenni,
come risulterebbe dalla dichiarazione 28.2.2022 di __________.
La
__________ non avrebbe affatto asserito ciò che verrebbe sostenuto nella
decisione del procuratore pubblico, come risulterebbe dalla di lei
dichiarazione 14.3.2022.
__________
non sarebbe mai stato organo rappresentante, tanto meno con firma individuale,
della __________.
Per
il reclamante, nulla agli atti permetterebbe non solo di concludere, ma anche
soltanto di ipotizzare, una possibile infrazione doganale. L’interesse
dell’autorità elvetica nascerebbe infatti unicamente da un interesse
dell’autorità italiana, che a sua volta nascerebbe esclusivamente da una
denuncia della sua (quasi) ex moglie, rivelatasi vacua. Dagli atti da lui
prodotti si evincerebbe anzi la sconfessione delle tesi alla base dell’istanza
rogatoriale italiana.
L’istanza
accolta dal magistrato inquirente apparirebbe come un doppione dell’istanza
presentata dall’autorità italiana, che è stata sconfessata dal Tribunale penale
federale. Se non c’è stata esportazione fraudolenta dall’Italia, non si
comprenderebbe come potrebbe esserci stata un’importazione fraudolenta in
Svizzera.
k. Delle
ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e delle
dupliche, si dirà – se necessario – in seguito.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
In
applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,
entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,
in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,
ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui
esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra
impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
gravame, inoltrato il 23.9.2022 contro il decreto 12.9.2022 del procuratore
pubblico in tema di accesso agli atti del procedimento penale, è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni in
applicazione dell’art. 396 cpv. 1 CPP) e proponibile (giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP) [BSK
StPO – P. GUIDON, 2. ed., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed.,
art. 393 CPP n. 16].
1.3
RE
1, accusatore privato nel procedimento inc. MP 2020.2116, è legittimato a
reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente
protetto all’annullamento o alla modifica del decreto 12.9.2022 che ha
riconosciuto all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
UDSC la facoltà di accedere all’incarto, che lo concerne personalmente.
1.4
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
Il
reclamo è quindi, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Gli
art. 101 s. CPP disciplinano i presupposti e la procedura per l’esame degli
atti di un procedimento pendente al momento della decisione (BSK StPO – M.
SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 4).
In
merito all’accesso agli atti decide [in un termine ragionevole (decisioni TF
1B_55/2017 del 24.5.2017 consid. 3.4.; 1B_4/2017 del 3.3.2017 consid. 3.5.)]
chi dirige il procedimento penale. Questi adotta le misure necessarie per
evitare abusi e ritardi e per tutelare i legittimi interessi al mantenimento
del segreto (art. 102 cpv. 1 CPP). Gli atti si esaminano presso la sede
dell’autorità interessata oppure, per mezzo dell’assistenza giudiziaria, presso
un’altra autorità penale. Alle altre autorità e ai patrocinatori delle parti
gli atti vengono di norma recapitati (art. 102 cpv. 2 CPP). Colui che ha
diritto di esaminare gli atti può chiedere che gliene siano allestite copie
contro emolumento (art. 102 cpv. 3 CPP).
2.2
In applicazione dell’art. 101 cpv. 2 CPP
altre autorità possono esaminare gli atti se necessario per la trattazione di
procedimenti civili, penali oppure amministrativi pendenti e se non vi si
oppongono interessi pubblici oppure interessi privati preponderanti.
L’art.
101.
cpv. 2 CPP implica la necessità, per l’autorità richiedente, di esaminare
gli atti per la trattazione di procedimenti civili, penali o amministrativi
pendenti (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 22; ZK StPO – D.
BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit., art. 101 CPP n. 10; N. SCHMID / D. JOSITSCH,
Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 3. ed., n. 627) e
l’inesistenza di contrari interessi pubblici o privati preponderanti (BSK StPO
– M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 22; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C.
GRÜNIG, op. cit., art. 101 CPP n. 10; StPO Praxiskommentar
– N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 101 CPP n. 17; N. SCHMID / D. JOSITSCH,
Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, op. cit., n. 627).
L’autorità
istante deve giustificare un interesse; istanze dirette ad una ricerca
indiscriminata di informazioni e/o atti di un procedimento sono vietate (CR CPP
– J. CHAPUIS, art. 101 CPP n. 6).
Per
quanto concerne la valutazione degli interessi contrapposti, si devono
segnatamente considerare, quali interessi privati, la protezione della
personalità e la tutela del segreto (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101
CPP n. 22; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 101 CPP n.
17) e, quali interessi pubblici, l’importanza di uno svolgimento rapido e senza
interruzioni del procedimento (messaggio
21.12.2005
sull’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1069).
Il
principio di proporzionalità impone di verificare se i contrapposti interessi
non possano essere tutelati con provvedimenti meno incisivi (BSK StPO – M.
SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 22).
3.
3.1.
Davanti
all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC, istante, autorità
competente per il perseguimento ed il giudizio in applicazione degli art. 128 cpv. 2 LD e 103 cpv. 2 LIVA, è pendente un
procedimento penale doganale per i reati di frode doganale (art. 118 LD) e di
sottrazione d’imposta (art. 96 LIVA) in relazione ad un’ipotizzata omessa
dichiarazione di opere d’arte (doc. B, allegato alle osservazioni 3/4.10.2022
dell’Ufficio federale).
3.2
3.2.1
Si è detto che il procuratore pubblico, accogliendo
l’istanza di accesso agli atti dell’Ufficio federale della dogana e della
sicurezza dei confini UDSC, ha indicato in particolare che dagli atti della
rogatoria italiana, presentata al Ministero pubblico il 2.2.2021 dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di __________ e dal successivo complemento
27.4.2021, emergeva che dalle indagini svolte, in Italia, presso la __________
e la __________ e presso __________, ex direttore commerciale della __________
di __________, risultava che: alcune opere dichiarate rubate a __________ da RE
1.
erano state da lui acquistate in Italia (e, quindi, non a Basilea, circa
trent’anni fa, ad una fiera, così come invece da lui sostenuto sia in sede di
inchiesta sia nello scritto 25.7.2022 del suo legale, senza tuttavia comprovare
detta circostanza); l’opera __________ di __________ (di proprietà di RE 1) e
la maggior parte delle altre opere d’arte oggetto di furto sarebbero sembrate
essere state acquistate in Italia ed esportate illegalmente in Svizzera,
considerato che dagli accertamenti esperiti dall’Arma dei Carabinieri era
emerso che non era stata formalizzata nessuna esportazione di opere d’arte dall’Italia
a nome di RE 1.
3.2.2
Dalla
richiesta di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale 2.2.2021,
e dal suo complemento 27.4.2021, allegati quali doc. B al reclamo (atti
apparentemente non all’inc. MP 2020.2116, malgrado il decreto 12.9.2022 si
fondi sugli stessi), risulta che nel mese di gennaio 2018 la __________ aveva
valutato opere d’arte appartenenti alla collezione di RE 1. Si trattava di ventitre
opere, di cui sono stati indicati autore, titolo, anno e valore medio di mercato.
Dalla richiesta rogatoriale emerge inoltre che __________ (che, sempre secondo
la domanda rogatoriale, era un esperto d’arte incaricato dalla __________ per
l’esecuzione della predetta valutazione) aveva dichiarato che l’incarico era
stato conferito su mandato di RE 1, che aveva necessità di ricostruire il suo
patrimonio per effettuare gli adempimenti doganali per l’esportazione delle
opere in Svizzera.
Per
smentire quanto esposto nella richiesta rogatoriale il reclamante ha prodotto
una “Valutazione a fini patrimoniali” 26.1.2018 della __________ firmata
da __________ [“Valutazione ai fini di verifica patrimoniale delle opere
d’arte della Collezione RE 1 visionati in __________ Svizzera Via __________ il
giorno 15 gennaio 2018 da __________, esperto incaricato per questo lavoro. Il
criterio di stima adottato è il valore medio di mercato delle opere aggiornati
a Gennaio 2018. (…)”], allegando l’elenco delle opere visionate e la
fattura 26.1.2018 riferita alla valutazione effettuata (doc. D, allegato al
reclamo).
Ora,
questo elenco concerne unicamente dodici opere d’arte. Non è quindi
manifestamente sovrapponibile all’elenco delle opere di cui alla domanda
rogatoriale. Confrontando gli elenchi risulta che anche i valori medi di
mercato non sono sempre i medesimi.
Anche
la dichiarazione 21.9.2022 di __________ [“Gentile Dottor RE 1, facendo
seguito alla sua cortese richiesta, le confermo che la mia valutazione del
Gennaio 2018 (vedi fattura accompagnatoria di __________ del 26 gennaio 2018) indicante
i valori economici medi di mercato di alcune opere d’arte della sua collezione,
fu effettuata come da lei richiesto ai fini patrimoniali per l’inserimento
nella sua dichiarazione dei redditi svizzera.” (doc. D1, allegato al
reclamo)] non può sconfessare il fatto che l’elenco di cui al citato doc. D non
equivalga a quello menzionato nella richiesta rogatoriale. Sembrerebbe invero
che si tratti di due elenchi differenti riguardanti opere parzialmente diverse.
Nel
corso del procedimento penale RE 1 ha peraltro addotto che le opere sarebbero
state installate nell’appartamento di __________ in un momento posteriore al
gennaio 2018, per cui mal si comprende come __________ abbia potuto visionare
le opere a __________ già nel gennaio 2018, come attesta invece la
dichiarazione di __________ (doc. D, allegato al reclamo).
__________,
per suo stesso dire, sarebbe amico di vecchia data di RE 1, a cui sarebbe
legato da “forte amicizia”, per cui – in considerazione del loro stretto
rapporto – la sua dichiarazione 28.2.2022 (doc. E, allegato al reclamo) non può
evidentemente avere la portata che pretenderebbe il reclamante, ovvero
comprovare che determinate opere elencate nella domanda rogatoriale siano in
realtà stata acquistate ad “Art Basel” e non in Italia, come viene
invece esposto nella richiesta rogatoriale.
Le
asserzioni del reclamante di avere acquistato le opere a Basilea sono semplici affermazioni
di parte, senza particolare valenza.
Dalla
dichiarazione 14.3.2022 di __________ [“In qualità di Direttrice della __________,
dichiaro di non sapere né aver mai saputo dove si trovano le opere di proprietà
di RE 1. Il nostro archivio registra le informazioni che ci vengono date sulle
proprietà – peraltro senza possibilità di controllarle – ma non sulla locazione
delle opere. Non ho documentazione nemmeno su quando, dove e da chi le stesse
sono state acquistate.” (doc. F, allegato al reclamo)] si evince peraltro
unicamente che ella non avrebbe mai saputo dove si troverebbero le opere di RE
1.
e che ella non avrebbe documentazione sugli acquisti, non che ella non
avrebbe saputo dove le opere sarebbero state acquistate. Di modo che quanto
viene riportato nella domanda rogatoriale [“In relazione alle suddette opere
(tre di __________, una di __________, una di __________, una di __________,
una di __________ e due di __________), dalle informazioni assunte presso la
__________ di __________ e presso la __________ di __________ emergeva che
quelle indicate ai punti 1, 2, 3, 8 e 9 (opere di __________ e __________) erano
state acquistate in Italia da RE 1.”] (doc. B, allegato al gravame) non è necessariamente
contraddetto. La dichiarazione citata non potrebbe in ogni caso manifestamente
riferirsi anche alle opere di __________.
Il
reclamante contesta poi quanto ulteriormente emerge dalla richiesta rogatoriale
[“Per quanto riguarda l’opera n. 4 (di __________) l’ex direttore
commerciale della __________ di __________ __________, attribuiva la proprietà
della stessa a RE 1; per quanto riguarda le altre opere periziate confermava la
vendita di gran parte delle stesse a RE 1 presso la propria galleria e le fiere
di __________ e __________ nel corso degli anni.” (doc. B, allegato al
gravame)], ritenuto che __________ non risulterebbe mai essere stato organo
rappresentante, tanto meno con firma individuale, della __________. Dall’estratto
della camera di commercio __________ (di data 1.3.2022) inerente alla __________
in liquidazione, cancellata il 28.2.2020 (doc. G, allegato al reclamo), si
evince tuttavia che __________ era proprietario, unitamente ad un’altra
persona, della società. Egli non è di conseguenza affatto persona estranea alla
società.
Il
fatto che la domanda rogatoriale sia stata avviata dalla denuncia della (quasi)
ex moglie di RE 1, come risulta dalla domanda stessa, è invero manifestamente
irrilevante per la questione a sapere se siano adempiuti, o meno, i presupposti
dei reati di frode doganale (art. 118 LD) e di sottrazione d’imposta (art. 96
LIVA), oggetto del procedimento penale doganale pendente davanti all’PI 1.
Anche la circostanza che il Tribunale penale federale, con giudizio 30.3.2022
(RR.2022.22), abbia ritenuto di respingere la richiesta di assistenza
giudiziaria internazionale, sostanzialmente perché non era data la condizione
della doppia punibilità, è ininfluente. L’Ufficio istante deve infatti valutare
i citati reati, non quelli, differenti, oggetto della richiesta rogatoriale,
respinta.
3.2.3
In
queste circostanze, viste le competenze dell’PI 1, ritenuta la pendenza di un
procedimento penale doganale, in difetto di contrapposti interessi pubblici oppure
privati preponderanti, che non si evincono dagli atti e che difatti RE 1 non
sostanzia (limitandosi a fare riferimento alle accuse della ex moglie), si deve
pertanto riconoscere all’Ufficio istante la facoltà di esaminare gli atti del
procedimento penale inc. MP 2020.2116. Dall’incarto potrebbero risultare
informazioni utili per il procedimento in corso.
Eventuali
contestazioni di RE 1 in merito all’esistenza dei reati ipotizzati potranno
essere presentate nella procedura davanti alla competente autorità doganale
federale. Non spetta a questa Corte esaminare le ipotesi accusatorie.
3.3
Il
decreto 12.9.2022 del procuratore pubblico è confermato.
4.
Il
gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del
reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 1’000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
1’050.-- (millecinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera