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Decisione

60.2022.262

Reclamo contro il decreto di non luogo a procedere. falsità in documenti

1 marzo 2023Italiano14 min

la “commutazione della pena pecuniaria in detentiva”, e meglio come ivi descritto

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.262

Lugano

1 marzo 2023/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola

Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Daniela

Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 21/28.9.2022 presentato

da

RE 1

contro

il decreto di non luogo a procedere 7.9.2022 emanato

dal procuratore pubblico Daniele Galliano nell’ambito del procedimento penale

dipendente da sua denuncia datata 11.8.2021 nei confronti di un agente di

polizia/di ignoti per titolo di falsità in documenti (NLP __________);

richiamato lo scritto 6/7.10.2022 del

procuratore pubblico, con cui comunica di non avere osservazioni da formulare,

rimettendosi al prudente giudizio di questa Corte;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Con

lettera 17/25.8.2022 l’Ambasciata di Svizzera in Italia ha trasmesso al

Ministero pubblico diversi documenti, tra cui uno scritto datato 11.8.2021 con

il quale RE 1 ha sporto denuncia penale nei confronti di un agente della

polizia comunale di __________ rispettivamente di “tutti coloro che ne sono

coinvolti”, poiché a suo dire sarebbe stata modificata illecitamente la

data di una multa disciplinare emessa a suo carico, ottenendo in tal modo un

indebito arricchimento delle casse comunali/cantonali “e, peggio ancora, …”

la “commutazione della pena pecuniaria in detentiva”, e meglio come ivi descritto

(p. 2).

b. Il

7.9.2022 il procuratore pubblico, dopo aver esposto i fatti, ha decretato il

non luogo a procedere in ordine alla suddetta denuncia, in difetto della

competenza del Ministero pubblico. A giudizio del magistrato inquirente RE 1,

contestando la validità formale dell’avviso di contravvenzione, avrebbe dovuto

adire le istanze giudiziarie di ricorso. Ha ad ogni modo escluso il reato di

falsità in documenti, avendo il denunciante unicamente sostenuto che vi sarebbe

stato un errore di data.

c. Con

gravame 21/28.9.2022 RE 1 chiede di annullare il decreto di non luogo a

procedere 7.9.2022 e di ordinare “l’apertura del caso e i dovuti

accertamenti perché la giustizia deve essere uguale per tutti” (p. 2).

Lamenta

che il magistrato inquirente avrebbe “… travisato la mia denuncia che non è

per la validità o meno della multa (che doveva essere comunque annullata visto

che le normative OMD presentano quale requisito basilare una compilazione

conforme le esigenze indicate, tra le quali proprio la data ove quando assente

o errata rende nulla la multa) ma bensì per il reato previsto dall’art. 251 del

CPP…“ (p. 1). Evidenzia altresì che, mettendo a confronto la copia dell’avviso

di contravvenzione in suo possesso con quello ricevuto con e-mail dall’Ufficio

multe della Città di __________, emergerebbe un’evidente modifica unilaterale della

data eseguita a posteriori, in modo tale da adempiere il reato invocato. La

multa disciplinare, avendo un valore giudiziario, non poteva essere modificata

e pertanto doveva essere annullata.

Delle

ulteriori motivazioni si dirà, laddove necessario, in seguito.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP un decreto di non luogo a

procedere può essere impugnato mediante reclamo.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata oppure ritardata giustizia

(art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame, inoltrato in data 21/28.9.2022 contro il decreto di non luogo a

procedere 7.9.2022, è tempestivo (perché presentato nel termine di dieci giorni

giusta gli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP) e proponibile (BSK StPO – R.

GRÄDEL / M. HEINIGER, 2. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op.

cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322

CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).

1.3

RE

1, titolare del bene giuridico tutelato dall’art. 251 CP, norma che protegge, oltre a beni giuridici collettivi (ossia

la fiducia particolare in un documento – che ha valore probatorio nei rapporti

giuridici – e la lealtà nelle relazioni commerciali), anche beni giuridici di

natura individuale (una persona potendo essere reputata danneggiata dal reato

quando il falso ha lo scopo di pregiudicarla) [decisione TF 6B_1321/2019 del

15.1.2020

consid. 3.4.2.; DTF 140 IV 155 consid. 3.3.3.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, 2. ed., art.

115.

CPP n. 73; BSK Strafrecht II – M.

BOOG, 4. ed., vor

art. 251 CP n. 5 s.)], è legittimato a reclamare in applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP

avendo un interesse giuridicamente protetto alla modifica o all’annullamento

del decreto di non luogo a procedere 7.9.2022, che ha negato l’adempimento del reato di cui all’art. 251 CP, che gli

avrebbe cagionato un danno personale, diretto e attuale.

1.4

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

L’impugnativa

in questione è, in queste circostanze, ricevibile.

2.

Il

reclamo contro il decreto di non luogo a procedere è accolto, segnatamente, in

presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), se

(contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli

elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali (art. 310 cpv. 1

lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a procedere (art. 310

cpv. 1 lit. b CPP) oppure quando non si giustifica di rinunciare all’azione

penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art. 310 cpv. 1 lit. c CPP).

Si

ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7

cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può

essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve

fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo

senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del

reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado

circa altra conclusione che merita approfondimento.

3.

3.1.

Nel

caso in disamina RE 1 ipotizza il reato di falsità in documenti ai sensi

dell’art. 251 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, al fine di nuocere al

patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri

un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero,

oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico

per formare un documento suppositizio, o attesta o fa attestare in un documento,

contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo

di inganno, di un tale documento (BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art.

251.

CP n. 1 ss.)], in relazione all’avviso contravvenzionale emessa a suo

carico, poiché la data della relativa copia sarebbe stata modificata a

posteriori e unilateralmente.

3.2

Il

reato previsto dall’art. 251 cifra 1 CP reprime la falsificazione di un

documento (falso materiale) rispettivamente la redazione di un documento dal

falso contenuto (falso ideologico).

Nel

primo caso, l’art. 251 CP esige che il documento falsificato sia un titolo ai

sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP, ossia uno scritto destinato ed atto a provare un

fatto di portata giuridica e quindi destinato ed atto a provare il fatto falso.

Un documento è falso quando il suo vero estensore non coincide con l’autore

apparente rispettivamente quando l’atto fa sorgere l’apparenza che esso derivi

da un’altra persona rispetto all’autore effettivo (decisione TF 6B_807/2021 del

7.6.2022

consid. 3.1.2.; BSK

Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 2 ss.; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH / L. ERNI,

4.

ed., art. 251 CP n. 3).

Nel

caso del falso ideologico, la norma penale va applicata restrittivamente: la

cosiddetta “menzogna scritta” trascende in reato solo dove, dal profilo

oggettivo, il documento goda di particolare credibilità grazie al valore che la

legge gli conferisce o per la qualità della persona che lo ha redatto, ovvero

unicamente se il documento possiede un’accresciuta capacità persuasiva perché

il falso presenta garanzie oggettive della verità del contenuto (decisione TF

6B_807/2021 del 7.6.2022 consid. 3.1.2.; BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 64 ss.; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH / L. ERNI,

op. cit., art. 251 CP n. 6 ss.).

Secondo la giurisprudenza e la dottrina

dominante, la falsificazione ingloba anche il caso di una successiva modifica non

autorizzata di un documento da parte dell’estensore stesso, tra cui anche la

retrodatazione, ove la giurisprudenza più recente l’ha qualificata come falsità

ideologica (DTF 129 IV 130 consid. 2.3. e 3.; StGB Annotierter Kommentar – M.

INDERBITZIN, 2020, p. 1318). Ciò presuppone però un intervento illegittimo e

rilevante, ovverossia che l’atto sia già entrato in circolazione e che l’estensore

abbia perso il potere (esclusivo) di disporre dell’atto, e dunque che un terzo

abbia acquisito un interesse legittimo dell’incolumità del documento. Le

semplici correzioni che l’estensore ha il diritto di apportare sono escluse (StGB

Annotierter Kommentar – M. INDERBITZIN, op. cit., p. 1318; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH / L. ERNI,

op. cit., art. 251 CP n. 4; BSK

Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 58 ss.; decisione 12.12.2019

Obergericht des Kantons Zürich, UE190025 consid. 4.5.1.).

Dal

profilo soggettivo il reato esige che l’autore abbia agito intenzionalmente,

cioè con coscienza e volontà giusta l’art. 12 cpv. 2 CP, allo scopo di

procacciarsi un indebito profitto o di nuocere al patrimonio e/o ad altri

diritti altrui (BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 181 ss.;

StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH / L. ERNI, op. cit., art. 251 CP n. 12; B.

CORBOZ, op. cit., art. 251 CP n. 171 ss.). Il dolo eventuale è sufficiente.

L’intenzione

deve portare su tutti gli elementi del reato: ciò significa in particolare che

l’autore vuole o accetta che il documento contenga un’alterazione della verità

e che sia dotato di forza probante (B. CORBOZ, op. cit., art. 251 CP n. 171;

decisione CARP 17.2013.23 del 15.7.2013 consid. 7b).

L’art.

251.

CP presuppone infine l’intenzione dell’autore di ingannare qualcuno (B.

CORBOZ, op. cit., art. 251 CP n. 172). L’intenzione di ingannare è ammessa

quando l’autore vuole indurre in errore il destinatario sull’autenticità (o, in

caso di falso ideologico, sulla veridicità) del documento, con lo scopo di

indurlo ad un determinato comportamento giuridicamente rilevante (BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 88).

3.3

Con la denuncia RE 1 ha prodotto (in copia)

l’avviso di contravvenzione originale che egli ha ricevuto il giorno stesso e

la relativa copia (trasmessagli con e-mail 30.7.2021 dall’Ufficio multe della

Città di __________).

Dai suddetti documenti risulta che la

multa disciplinare, emessa a carico di RE 1, è stata compilata a mano da un

agente della Polizia comunale di __________ (matricola n. __________), alle ore

8:45, a __________, in Via __________, per contravvenzione alla LCStr in

relazione all’allegato I ad. 307 dell’Ordinanza concernente le multe

disciplinari del 4.3.1996 (stato 7.5.2017). Dal documento originale risulta che

l’avviso di contravvenzione è stato allestito il “18.10.2018”, mentre che

nella relativa copia il numero 8 (del numero 18) è stato modificato con il

numero 7. La copia dell’avviso di contravvenzione è stata dunque retrodatata di

un giorno (17.10.2018 anziché 18.10.2018). Tale modifica non risulta però sul

documento originale in possesso dell’imputato.

Nel suo allegato di denuncia 11.8.2021 RE

1.

ha al riguardo precisato quanto segue:

“Purtroppo essendo riuscito solo da

pochi giorni (vedi allegato n. 1) ad ottenere la copia dell’originale

dell’avviso di contravvenzione (allegato n. 2) dell’agente scrivente (n. matr. __________)

della Polizia comunale di __________ ho potuto confrontare questo suo originale

con il mio e con immenso stupore ne ho scoperta l’illecita modifica da parte

dell’agente o chi per esso (ricordo che dell’avviso di contravvenzione ne è

sempre responsabile l’agente scrivente). Questa multa, seppur per vizio di

forma, doveva essere annullata essendo che veniva indicata una data errata,

cosa che non è stata fatta. Inoltre mi sembra evidente che l’agente scrivente o

chi per esso abbia modificato questo avviso di contravvenzione per trarne

illecito arricchimento per le casse comunali e/o cantonali. Ciò ha portato,

vista la mia assenza dal mio domicilio, a far sì che l’ufficio della

circolazione prima e l’ufficio giuridico di Camorino poi, a seguire l’iter fino

ad arrivare al cambiamento da 60 fr. a 264.15 fr. poi tramutata in pena

detentiva di un giorno. (…)

Perciò per concludere denuncio

l’agente n. matr. __________ in quanto responsabile a tutti gli effetti

dell’avviso di contravvenzione da lui fatto e siglato per avere di persona o

tramite terzi modificato illecitamente la suddetta multa; denuncio tutti coloro

che ne sono coinvolti poiché nonostante in possesso delle prove da me

fornitegli hanno proceduto nella ricerca di un indebito arricchimento delle

casse comunali e/o cantonali e, peggio ancora, nella commutazione della pena

pecuniaria in detentiva. …” (denuncia

11.8.2021, p. 1 e 2, AI 1).

Si è detto che con il presente gravame RE

1.

rimprovera al magistrato inquirente di aver travisato la sua denuncia, poiché

non riguardava la validità o meno della multa, ma il fatto che vi sarebbe stata

un’evidente modifica unilaterale e a posteriori della copia dell’avviso di

contravvenzione, in adempimento dell’art. 251 CP. Evidenzia altresì che

qualsivoglia indebita modifica di un avviso di contravvenzione non sarebbe

accettabile ai sensi della legge (errore, vizio di forma, svista, ecc.) e pertanto

la multa doveva essere annullata.

3.4

Si ha dunque che il 18.10.2018 (secondo

l’avviso di contravvenzione originale in possesso dell’imputato) oppure il

17.10.2018

(secondo la copia dell’avviso di contravvenzione, ove risulta una

modifica manoscritta) RE 1 ha commesso una contravvenzione ai sensi della LCStr

in relazione all’OMD. La data riportata sulla copia dell’avviso di

contravvenzione sarebbe stata modificata successivamente alla consegna

dell’originale al reclamante.

Ora, il semplice fatto di aver

modificato la data sulla copia dell’avviso di contravvenzione non costituisce

reato di falsità in documenti, trattandosi verosimilmente di una semplice

correzione eseguita dall’agente della polizia comunale di __________ che ha

compilato l’atto oppure da un collaboratore della stessa polizia che, accortosi

della data errata, l’ha corretta a mano. Sia come sia, una correzione unilaterale

eseguita sulla copia di un atto non gode ad ogni modo di alcun valore

probatorio accresciuto, poiché tale modifica non altera il contenuto dell’atto rilasciato

in originale in possesso dell’imputato.

In queste

circostanze appare superfluo chinarsi sulla sussistenza o meno dell’elemento

soggettivo del reato di falsità in documenti, considerato come la copia

dell’avviso di contravvenzione non adempie le condizioni oggettive per essere

considerato un falso ideologico.

A titolo

abbondanziale va comunque osservato che il reclamante neppure contesta di aver

commesso la contravvenzione.

La questione non merita dunque ulteriori

approfondimenti e il decreto impugnato non può che essere tutelato.

4.

Visto

quanto precede, il gravame deve essere respinto.

Tassa

di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 428

cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 251 CP, 379 ss. e

393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 200.-- (cento) e le spese di CHF 50.-- (cinquanta),

per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera