60.2022.262
Reclamo contro il decreto di non luogo a procedere. falsità in documenti
1 marzo 2023Italiano14 min
la “commutazione della pena pecuniaria in detentiva”, e meglio come ivi descritto
Source ti.ch
Incarto n.
60.2022.262
Lugano
1 marzo 2023/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola
Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Daniela
Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 21/28.9.2022 presentato
da
RE 1
contro
il decreto di non luogo a procedere 7.9.2022 emanato
dal procuratore pubblico Daniele Galliano nell’ambito del procedimento penale
dipendente da sua denuncia datata 11.8.2021 nei confronti di un agente di
polizia/di ignoti per titolo di falsità in documenti (NLP __________);
richiamato lo scritto 6/7.10.2022 del
procuratore pubblico, con cui comunica di non avere osservazioni da formulare,
rimettendosi al prudente giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Con
lettera 17/25.8.2022 l’Ambasciata di Svizzera in Italia ha trasmesso al
Ministero pubblico diversi documenti, tra cui uno scritto datato 11.8.2021 con
il quale RE 1 ha sporto denuncia penale nei confronti di un agente della
polizia comunale di __________ rispettivamente di “tutti coloro che ne sono
coinvolti”, poiché a suo dire sarebbe stata modificata illecitamente la
data di una multa disciplinare emessa a suo carico, ottenendo in tal modo un
indebito arricchimento delle casse comunali/cantonali “e, peggio ancora, …”
la “commutazione della pena pecuniaria in detentiva”, e meglio come ivi descritto
(p. 2).
b. Il
7.9.2022 il procuratore pubblico, dopo aver esposto i fatti, ha decretato il
non luogo a procedere in ordine alla suddetta denuncia, in difetto della
competenza del Ministero pubblico. A giudizio del magistrato inquirente RE 1,
contestando la validità formale dell’avviso di contravvenzione, avrebbe dovuto
adire le istanze giudiziarie di ricorso. Ha ad ogni modo escluso il reato di
falsità in documenti, avendo il denunciante unicamente sostenuto che vi sarebbe
stato un errore di data.
c. Con
gravame 21/28.9.2022 RE 1 chiede di annullare il decreto di non luogo a
procedere 7.9.2022 e di ordinare “l’apertura del caso e i dovuti
accertamenti perché la giustizia deve essere uguale per tutti” (p. 2).
Lamenta
che il magistrato inquirente avrebbe “… travisato la mia denuncia che non è
per la validità o meno della multa (che doveva essere comunque annullata visto
che le normative OMD presentano quale requisito basilare una compilazione
conforme le esigenze indicate, tra le quali proprio la data ove quando assente
o errata rende nulla la multa) ma bensì per il reato previsto dall’art. 251 del
CPP…“ (p. 1). Evidenzia altresì che, mettendo a confronto la copia dell’avviso
di contravvenzione in suo possesso con quello ricevuto con e-mail dall’Ufficio
multe della Città di __________, emergerebbe un’evidente modifica unilaterale della
data eseguita a posteriori, in modo tale da adempiere il reato invocato. La
multa disciplinare, avendo un valore giudiziario, non poteva essere modificata
e pertanto doveva essere annullata.
Delle
ulteriori motivazioni si dirà, laddove necessario, in seguito.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP un decreto di non luogo a
procedere può essere impugnato mediante reclamo.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata oppure ritardata giustizia
(art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
gravame, inoltrato in data 21/28.9.2022 contro il decreto di non luogo a
procedere 7.9.2022, è tempestivo (perché presentato nel termine di dieci giorni
giusta gli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP) e proponibile (BSK StPO – R.
GRÄDEL / M. HEINIGER, 2. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op.
cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322
CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).
1.3
RE
1, titolare del bene giuridico tutelato dall’art. 251 CP, norma che protegge, oltre a beni giuridici collettivi (ossia
la fiducia particolare in un documento – che ha valore probatorio nei rapporti
giuridici – e la lealtà nelle relazioni commerciali), anche beni giuridici di
natura individuale (una persona potendo essere reputata danneggiata dal reato
quando il falso ha lo scopo di pregiudicarla) [decisione TF 6B_1321/2019 del
15.1.2020
consid. 3.4.2.; DTF 140 IV 155 consid. 3.3.3.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, 2. ed., art.
115.
CPP n. 73; BSK Strafrecht II – M.
BOOG, 4. ed., vor
art. 251 CP n. 5 s.)], è legittimato a reclamare in applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP
avendo un interesse giuridicamente protetto alla modifica o all’annullamento
del decreto di non luogo a procedere 7.9.2022, che ha negato l’adempimento del reato di cui all’art. 251 CP, che gli
avrebbe cagionato un danno personale, diretto e attuale.
1.4
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa
in questione è, in queste circostanze, ricevibile.
2.
Il
reclamo contro il decreto di non luogo a procedere è accolto, segnatamente, in
presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), se
(contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli
elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali (art. 310 cpv. 1
lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a procedere (art. 310
cpv. 1 lit. b CPP) oppure quando non si giustifica di rinunciare all’azione
penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art. 310 cpv. 1 lit. c CPP).
Si
ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7
cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può
essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve
fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo
senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del
reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado
circa altra conclusione che merita approfondimento.
3.
3.1.
Nel
caso in disamina RE 1 ipotizza il reato di falsità in documenti ai sensi
dell’art. 251 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, al fine di nuocere al
patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri
un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero,
oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico
per formare un documento suppositizio, o attesta o fa attestare in un documento,
contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo
di inganno, di un tale documento (BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art.
251.
CP n. 1 ss.)], in relazione all’avviso contravvenzionale emessa a suo
carico, poiché la data della relativa copia sarebbe stata modificata a
posteriori e unilateralmente.
3.2
Il
reato previsto dall’art. 251 cifra 1 CP reprime la falsificazione di un
documento (falso materiale) rispettivamente la redazione di un documento dal
falso contenuto (falso ideologico).
Nel
primo caso, l’art. 251 CP esige che il documento falsificato sia un titolo ai
sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP, ossia uno scritto destinato ed atto a provare un
fatto di portata giuridica e quindi destinato ed atto a provare il fatto falso.
Un documento è falso quando il suo vero estensore non coincide con l’autore
apparente rispettivamente quando l’atto fa sorgere l’apparenza che esso derivi
da un’altra persona rispetto all’autore effettivo (decisione TF 6B_807/2021 del
7.6.2022
consid. 3.1.2.; BSK
Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 2 ss.; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH / L. ERNI,
4.
ed., art. 251 CP n. 3).
Nel
caso del falso ideologico, la norma penale va applicata restrittivamente: la
cosiddetta “menzogna scritta” trascende in reato solo dove, dal profilo
oggettivo, il documento goda di particolare credibilità grazie al valore che la
legge gli conferisce o per la qualità della persona che lo ha redatto, ovvero
unicamente se il documento possiede un’accresciuta capacità persuasiva perché
il falso presenta garanzie oggettive della verità del contenuto (decisione TF
6B_807/2021 del 7.6.2022 consid. 3.1.2.; BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 64 ss.; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH / L. ERNI,
op. cit., art. 251 CP n. 6 ss.).
Secondo la giurisprudenza e la dottrina
dominante, la falsificazione ingloba anche il caso di una successiva modifica non
autorizzata di un documento da parte dell’estensore stesso, tra cui anche la
retrodatazione, ove la giurisprudenza più recente l’ha qualificata come falsità
ideologica (DTF 129 IV 130 consid. 2.3. e 3.; StGB Annotierter Kommentar – M.
INDERBITZIN, 2020, p. 1318). Ciò presuppone però un intervento illegittimo e
rilevante, ovverossia che l’atto sia già entrato in circolazione e che l’estensore
abbia perso il potere (esclusivo) di disporre dell’atto, e dunque che un terzo
abbia acquisito un interesse legittimo dell’incolumità del documento. Le
semplici correzioni che l’estensore ha il diritto di apportare sono escluse (StGB
Annotierter Kommentar – M. INDERBITZIN, op. cit., p. 1318; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH / L. ERNI,
op. cit., art. 251 CP n. 4; BSK
Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 58 ss.; decisione 12.12.2019
Obergericht des Kantons Zürich, UE190025 consid. 4.5.1.).
Dal
profilo soggettivo il reato esige che l’autore abbia agito intenzionalmente,
cioè con coscienza e volontà giusta l’art. 12 cpv. 2 CP, allo scopo di
procacciarsi un indebito profitto o di nuocere al patrimonio e/o ad altri
diritti altrui (BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 181 ss.;
StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH / L. ERNI, op. cit., art. 251 CP n. 12; B.
CORBOZ, op. cit., art. 251 CP n. 171 ss.). Il dolo eventuale è sufficiente.
L’intenzione
deve portare su tutti gli elementi del reato: ciò significa in particolare che
l’autore vuole o accetta che il documento contenga un’alterazione della verità
e che sia dotato di forza probante (B. CORBOZ, op. cit., art. 251 CP n. 171;
decisione CARP 17.2013.23 del 15.7.2013 consid. 7b).
L’art.
251.
CP presuppone infine l’intenzione dell’autore di ingannare qualcuno (B.
CORBOZ, op. cit., art. 251 CP n. 172). L’intenzione di ingannare è ammessa
quando l’autore vuole indurre in errore il destinatario sull’autenticità (o, in
caso di falso ideologico, sulla veridicità) del documento, con lo scopo di
indurlo ad un determinato comportamento giuridicamente rilevante (BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 88).
3.3
Con la denuncia RE 1 ha prodotto (in copia)
l’avviso di contravvenzione originale che egli ha ricevuto il giorno stesso e
la relativa copia (trasmessagli con e-mail 30.7.2021 dall’Ufficio multe della
Città di __________).
Dai suddetti documenti risulta che la
multa disciplinare, emessa a carico di RE 1, è stata compilata a mano da un
agente della Polizia comunale di __________ (matricola n. __________), alle ore
8:45, a __________, in Via __________, per contravvenzione alla LCStr in
relazione all’allegato I ad. 307 dell’Ordinanza concernente le multe
disciplinari del 4.3.1996 (stato 7.5.2017). Dal documento originale risulta che
l’avviso di contravvenzione è stato allestito il “18.10.2018”, mentre che
nella relativa copia il numero 8 (del numero 18) è stato modificato con il
numero 7. La copia dell’avviso di contravvenzione è stata dunque retrodatata di
un giorno (17.10.2018 anziché 18.10.2018). Tale modifica non risulta però sul
documento originale in possesso dell’imputato.
Nel suo allegato di denuncia 11.8.2021 RE
1.
ha al riguardo precisato quanto segue:
“Purtroppo essendo riuscito solo da
pochi giorni (vedi allegato n. 1) ad ottenere la copia dell’originale
dell’avviso di contravvenzione (allegato n. 2) dell’agente scrivente (n. matr. __________)
della Polizia comunale di __________ ho potuto confrontare questo suo originale
con il mio e con immenso stupore ne ho scoperta l’illecita modifica da parte
dell’agente o chi per esso (ricordo che dell’avviso di contravvenzione ne è
sempre responsabile l’agente scrivente). Questa multa, seppur per vizio di
forma, doveva essere annullata essendo che veniva indicata una data errata,
cosa che non è stata fatta. Inoltre mi sembra evidente che l’agente scrivente o
chi per esso abbia modificato questo avviso di contravvenzione per trarne
illecito arricchimento per le casse comunali e/o cantonali. Ciò ha portato,
vista la mia assenza dal mio domicilio, a far sì che l’ufficio della
circolazione prima e l’ufficio giuridico di Camorino poi, a seguire l’iter fino
ad arrivare al cambiamento da 60 fr. a 264.15 fr. poi tramutata in pena
detentiva di un giorno. (…)
Perciò per concludere denuncio
l’agente n. matr. __________ in quanto responsabile a tutti gli effetti
dell’avviso di contravvenzione da lui fatto e siglato per avere di persona o
tramite terzi modificato illecitamente la suddetta multa; denuncio tutti coloro
che ne sono coinvolti poiché nonostante in possesso delle prove da me
fornitegli hanno proceduto nella ricerca di un indebito arricchimento delle
casse comunali e/o cantonali e, peggio ancora, nella commutazione della pena
pecuniaria in detentiva. …” (denuncia
11.8.2021, p. 1 e 2, AI 1).
Si è detto che con il presente gravame RE
1.
rimprovera al magistrato inquirente di aver travisato la sua denuncia, poiché
non riguardava la validità o meno della multa, ma il fatto che vi sarebbe stata
un’evidente modifica unilaterale e a posteriori della copia dell’avviso di
contravvenzione, in adempimento dell’art. 251 CP. Evidenzia altresì che
qualsivoglia indebita modifica di un avviso di contravvenzione non sarebbe
accettabile ai sensi della legge (errore, vizio di forma, svista, ecc.) e pertanto
la multa doveva essere annullata.
3.4
Si ha dunque che il 18.10.2018 (secondo
l’avviso di contravvenzione originale in possesso dell’imputato) oppure il
17.10.2018
(secondo la copia dell’avviso di contravvenzione, ove risulta una
modifica manoscritta) RE 1 ha commesso una contravvenzione ai sensi della LCStr
in relazione all’OMD. La data riportata sulla copia dell’avviso di
contravvenzione sarebbe stata modificata successivamente alla consegna
dell’originale al reclamante.
Ora, il semplice fatto di aver
modificato la data sulla copia dell’avviso di contravvenzione non costituisce
reato di falsità in documenti, trattandosi verosimilmente di una semplice
correzione eseguita dall’agente della polizia comunale di __________ che ha
compilato l’atto oppure da un collaboratore della stessa polizia che, accortosi
della data errata, l’ha corretta a mano. Sia come sia, una correzione unilaterale
eseguita sulla copia di un atto non gode ad ogni modo di alcun valore
probatorio accresciuto, poiché tale modifica non altera il contenuto dell’atto rilasciato
in originale in possesso dell’imputato.
In queste
circostanze appare superfluo chinarsi sulla sussistenza o meno dell’elemento
soggettivo del reato di falsità in documenti, considerato come la copia
dell’avviso di contravvenzione non adempie le condizioni oggettive per essere
considerato un falso ideologico.
A titolo
abbondanziale va comunque osservato che il reclamante neppure contesta di aver
commesso la contravvenzione.
La questione non merita dunque ulteriori
approfondimenti e il decreto impugnato non può che essere tutelato.
4.
Visto
quanto precede, il gravame deve essere respinto.
Tassa
di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 428
cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 251 CP, 379 ss. e
393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 200.-- (cento) e le spese di CHF 50.-- (cinquanta),
per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera