60.2022.265
Reclamo dell'imputato contro la decisione del procuratore pubblico mediante la quale ha concesso l'accesso agli atti all'Ufficio AI
10 febbraio 2023Italiano15 min
infrazione della circolazione stradale e guida senza autorizzazione (inc. MP __________).
Source ti.ch
Incarto n.
60.2022.265
Lugano
10 febbraio 2023/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 29/30.9.2022
presentato da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
il decreto 16.9.2022 del procuratore pubblico
Claudio Luraschi con cui ha concesso all’Ufficio assicurazione invalidità,
Bellinzona, l’accesso agli atti del procedimento penale promosso a suo carico
di cui all’incarto MP __________;
richiamati gli scritti 12/13.10.2022 e 28/29.11.2022
(duplica) dell’Ufficio assicurazione invalidità (di seguito Ufficio AI), così
come gli scritti 10/11.10.2022 e 10/11.11.2022 (duplica) del procuratore
pubblico, tutti concludenti per la reiezione del gravame;
richiamata inoltre la replica 8/9.11.2022 di RE 1, che
si è confermato nelle sue argomentazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Il 10.12.2021
è stato aperto un procedimento penale a carico di RE 1 (al beneficio di una
rendita d’invalidità intera dal 1°.8.2021), per titolo di truffa, furto, abuso
di un impianto per l’elaborazione di dati, violazione di segreti privati,
infrazione della circolazione stradale e guida senza autorizzazione (inc. MP __________).
b. Con
scritto 11.1.2022 il pubblico ministero ha segnalato all’Istituto delle assicurazioni
sociali l’apertura del procedimento penale a carico di RE 1 e richiesto la
trasmissione del suo incarto.
c. Il 12.8.2022
l’Ufficio AI ha chiesto al pubblico ministero l’accesso agli atti del suddetto procedimento
penale sulla base degli art. 101 cpv. 2, 102 CPP, 32 cpv. 1 lit. a LPGA e 57
cpv. 1 lit. g LAI per appurare se vi sia stata un’indebita erogazione delle
proprie prestazioni ai sensi dell’art. 25 LPGA.
d. Il
23.8.2022 RE 1 ha domandato di respingere la richiesta, poiché non sarebbe
sufficientemente motivata e sembrerebbe piuttosto una mera fishing
expedition (AI 149, p. 2).
e. Con
scritto 1.9.2022 (AI 153) l’Ufficio AI ha contestato che si tratti di una fishing
expedition, rilevando in particolare che RE 1 è al beneficio di una rendita
intera dal 1°.8.2021 e che a fronte dei reati ipotizzati a suo carico stava
riesaminando la sua fondatezza. Il dr. med. __________, specialista in
psichiatria e psicoterapia del servizio medico regionale dell’Ufficio AI, ha
ritenuto necessario l’accesso agli atti per ottenere informazioni allo scopo di
“stabilire comportamenti dell’assicurato difformi rispetto a quelli
medicalmente presenti nell’incarto. Infatti, gli elementi raccolti sino ad oggi
dimostrano fatti apparentemente incoerenti, se non poco plausibili, con lo
stato di salute dell’assicurato”, e meglio come ivi indicato (p. 1 s.).
f. Il
14.9.2022 RE 1 ha ribadito che si tratterebbe di una fishing expedition,
non avendo l’autorità richiedente specificato quali sarebbero gli elementi
incoerenti con il suo stato di salute e non avrebbe nemmeno dimostrato un
interesse preponderante. Non vi sarebbe inoltre alcun legame tra i reati
ipotizzati nei suoi confronti e la fondatezza della decisione dell’Ufficio AI.
g. Con
decreto 16.9.2022 il procuratore pubblico ha accolto l’istanza.
Ha
concluso, dopo aver esposto i fatti, che nel caso concreto sarebbe dato un
interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 101 cpv. 2 CPP da parte dell’autorità
richiedente ad ottenere le informazioni richieste che prevarrebbe sui diritti
personali di RE 1.
h. Con
gravame 29/30.9.2022 RE 1 chiede, in accoglimento dell’impugnativa, di
annullare la suddetta decisione.
Lamenta
in particolare che il pubblico ministero non avrebbe specificato quali elementi
dimostrerebbero i fatti incoerenti sul suo stato di salute. L’esistenza di
numerosi ricoveri così come i recenti viaggi in Albania non potrebbero
comprovare tale circostanza. L’Ufficio AI, per sua stessa ammissione, sarebbe
alla ricerca di elementi per rivedere la propria decisione. Ciò costituirebbe
una mera fishing expedition. Non vi sarebbe alcun nesso tra i reati
ipotizzati a suo carico e l’ottenimento della rendita d’invalidità. Non vi
sarebbe neppure un interesse preponderante dell’Ufficio AI per autorizzare
l’esame degli atti del procedimento penale che lo concerne personalmente.
i. Delle
ulteriori argomentazioni, della replica, così come delle osservazioni e delle
dupliche si dirà, laddove necessario, in seguito.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
In
applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,
entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,
in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,
ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui
esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra
impugnativa.
Con il
gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo
deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve
indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i
motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art.
385.
cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il gravame,
inoltrato il 29/30.9.2022 da RE 1 contro il decreto 16.9.2022 del procuratore
pubblico, è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni in
applicazione dell’art. 396 cpv. 1 CPP) e, parimenti, proponibile ai sensi dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP (BSK StPO – H. VEST / S. HORBER, 2. ed., art. 108 CPP
n. 4; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit.,
art. 393 CPP n. 10; ZK StPO –
V. LIEBER, 3. ed., art. 108 CPP n. 16; ZK
StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).
1.3
RE 1,
imputato nel procedimento penale nel cui contesto l’Ufficio AI ha chiesto di
esaminare gli atti, è legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP
avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica
della decisione che ha autorizzato il predetto ufficio ad accedere agli atti
dell’incarto MP __________ che lo concerne personalmente in veste di imputato.
1.4
Le esigenze
di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
Il reclamo è
quindi, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
2.1.1
Gli art. 101
s. CPP disciplinano i presupposti e la procedura per l’esame degli atti di un
procedimento pendente al momento della decisione (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op.
cit., art. 101 CPP n. 4).
In merito
all’accesso agli atti decide [in un termine ragionevole (decisioni TF 1B_55/2017
del 24.5.2017 consid. 3.4.; 1B_4/2017 del 3.3.2017 consid. 3.5.)] chi dirige il
procedimento penale. Questi adotta le misure necessarie per evitare abusi e
ritardi e per tutelare i legittimi interessi al mantenimento del segreto (art.
102.
cpv. 1 CPP). Gli atti si esaminano presso la sede dell’autorità interessata
oppure, per mezzo dell’assistenza giudiziaria, presso un’altra autorità penale.
Alle altre autorità e ai patrocinatori delle parti gli atti vengono di norma
recapitati (art. 102 cpv. 2 CPP). Colui che ha diritto di esaminare gli atti
può chiedere che gliene siano allestite copie contro emolumento (art. 102 cpv.
3.
CPP).
2.1.2
In applicazione dell’art. 101 cpv. 2 CPP
altre autorità possono esaminare gli atti se necessario per la trattazione di
procedimenti civili, penali oppure amministrativi pendenti e se non vi si
oppongono interessi pubblici oppure interessi privati preponderanti.
L’art. 101
cpv. 2 CPP implica la necessità, per l’autorità richiedente, di esaminare gli
atti per la trattazione di procedimenti civili, penali o amministrativi
pendenti (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 22; ZK StPO – D.
BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit., art. 101 CPP n. 10; N. SCHMID / D.
JOSITSCH, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 3.
ed., n. 627), ove occorre però considerare le norme giuridiche speciali come ad
esempio nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali, del diritto
fiscale oppure nel CC (ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit., art.
101.
CPP n. 10; StPO
Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 101 CPP n. 15), e l’inesistenza di contrari interessi pubblici o
privati preponderanti (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 22; ZK
StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit., art. 101 CPP n. 10; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 101 CPP n.
17; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch
des schweizerischen Strafprozessrechts,
op. cit., n. 627).
L’autorità
istante deve giustificare un interesse; istanze dirette ad una ricerca
indiscriminata di informazioni e/o atti di un procedimento sono vietate (CR CPP
– J. CHAPUIS, art. 101 CPP n. 6).
Per quanto
concerne la valutazione degli interessi contrapposti, si devono segnatamente
considerare, quali interessi privati, la protezione della personalità e la
tutela del segreto (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 22; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 101 CPP n.
17) e, quali interessi pubblici, l’importanza di uno svolgimento rapido e senza
interruzioni del procedimento (messaggio
21.12.2005
sull’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1069).
Il principio
di proporzionalità impone di verificare se i contrapposti interessi non possano
essere tutelati con provvedimenti meno incisivi (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op.
cit., art. 101 CPP n. 22).
2.2
L’art. 32
cpv. 1 LPGA – applicabile anche in materia di assicurazione per
l’invalidità (art. 1 cpv. 1 LAI) – prevede che le autorità amministrative e giudiziarie
della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni comunicano gratuitamente
agli organi delle singole assicurazioni sociali, su richiesta scritta e
motivata nei singoli casi, i dati necessari per determinare, modificare o
restituire prestazioni (lit. a), prevenire versamenti indebiti (lit. b), fissare
e riscuotere i contributi (lit. c) ed intraprendere azioni di regresso contro
terzi responsabili (lit. d).
Secondo l’art. 25 LPGA le prestazioni indebitamente
riscosse devono essere restituite (cpv. 1). La restituzione non deve essere
chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi
difficoltà (cpv. 2).
Giusta l’art.
57.
LAI l’ufficio assicurazione invalidità ha – tra l’altro – il compito di
valutare il grado di invalidità, la grande invalidità e le prestazioni d’aiuto
di cui l’assicurato ha bisogno (lit. i) ed emanare le decisioni sulle
prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità (lit. j).
3.
3.1.
Si è detto
che con istanza 12.8.2022 l’Ufficio AI ha chiesto al pubblico ministero
l’accesso agli atti del procedimento penale a carico di RE 1 per accertare se
vi sia stata un’indebita erogazione delle proprie prestazioni ai sensi
dell’art. 25 LPGA.
Con decreto 16.9.2022 il procuratore pubblico ha
accolto l’istanza riconoscendo un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art.
101.
cpv. 2 CPP all’Ufficio AI che prevale sui diritti personali di RE 1 ad
ottenere le informazioni richieste.
Il
reclamante contesta il predetto decreto, poiché a suo dire si tratterebbe manifestamente di un’inammissibile fishing
expedition, in violazione dell’art. 101 cpv. 2 CPP, e difetterebbe pure un
interesse preponderante da parte dell’Ufficio AI.
3.2
Ora,
RE 1 beneficia
di una rendita intera (con grado AI al 100%) dal 1°.8.2021 (“versamento
posteriore alla normativa in virtù della tardività della domanda ex art. 29
cpv. 1 LAI”) (AI 43, p.
1).
L’11.1.2022
il procuratore pubblico ha segnalato all’Istituto delle assicurazioni sociali
l’apertura del procedimento penale e richiesto di poter acquisire l’incarto
dell’imputato (AI 24).
Con
scritto 21.1.2022 l’Istituto delle assicurazioni sociali ha in particolare
esposto che l’erogazione della rendita a favore di RE 1 (CHF 1'240.-- mensili),
si fondava solamente sull’esame dei referti medici agli atti, ovverossia “essenzialmente
in considerazione della certificazione di aggravamento risalente all’anno 2020
da parte della Clinica psichiatrica cantonale. Refertazione che comprovava un
aumento della frequenza dei ricoveri e testimoniava uno stato di salute non
stabilizzato”, e di conseguenza l’Ufficio AI avrebbe voluto “riesaminare
la fondatezza del proprio operato” (AI 43, p. 2).
Con
scritto 1.9.2022 l’Ufficio AI ha al proposito precisato che il dr. med. __________
ha ritenuto necessario la richiesta di accesso agli atti “al fine di
apportare informazioni utili per stabilire comportamenti dell’assicurato
difformi rispetto a quelli medicalmente presenti nell’incarto. Infatti, gli
elementi raccolti fino ad oggi dimostrano fatti apparentemente incoerenti, se
non poco plausibili, con lo stato di salute dell’assicurato. Da un lato vi sono
numerosi ricoveri per tentativi anticonservativi con paracetamolo di ordine
“appellativo” (sorta di richiesta di aiuto) per i quali però non sono chiari i
motivi dall’altro lato, in assenza di un qualsiasi atto violento chiaro e ben
definito, l’assicurato non può essere considerato come un pericolo per sé o gli
altri, ritenuto poi che al termine dei recenti ricoveri l’assicurato si è
allontanato per recarsi in famiglia, rispettivamente si è recato con la
famiglia in Albania (paese nel quale si è sposato e dove non risultano eventi
di interesse psichiatrico con relativi ricoveri psichiatrici)” (AI 153, p.
1).
Ha
inoltre addotto che sarebbe molto utile “poter acquisire informazioni
aggiuntive sull’impiego del tempo dell’assicurato. Al riguardo occorre rilevare
che stante alla giurisprudenza è data una trasgressione dell’obbligo di
informare anche quando i comportamenti adottati fuori dal domicilio sono
incompatibili con le limitazioni della capacità lavorativa risultanti
dall’invalidità (cfr. il consid. 5.2. del Tribunale federale 9C_722/2019) e che
(soprattutto nel caso di patologie difficilmente oggettivabili) per graduare in
modo attendibile l’incapacità lavorativa è necessario che le limitazioni funzionali
abbiano uguale ripercussione nei diversi ambiti della vita (cfr. DTF 141 V 281
consid. 4.4.1)” (AI 153, p. 1 s.).
Nelle proprie osservazioni
12/13.10.2022 l’Ufficio AI evidenzia, tra l’altro, che dall’incarto
dell’assicuratore malattie di RE 1 sarebbero emersi 38 ricoveri alla Clinica
psichiatrica cantonale, l’allestimento su richiesta dell’ARP __________ di una
perizia e l’istituzione a suo carico di una curatela di rappresentanza con
amministrazione di beni.
Il comportamento assunto da RE 1 in particolare
con riferimento al reato di truffa, non sarebbe “compatibile con il danno
alla salute psichica dell’assicurato che comporta la sua completa inabilità
(grado AI 100%) in qualsiasi attività, compresa pertanto anche una possibile
attività delittuosa, peraltro commessa per mestiere (…)” (osservazioni 12/13.10.2022,
p. 2).
3.3
A fronte di
ciò, nel caso concreto appare
pacifico che l’Ufficio AI abbia sufficientemente giustificato un interesse ai
sensi dell’art. 101 cpv. 2 CPP per poter esaminare gli atti del procedimento
penale di cui all’incarto MP __________ a carico di RE 1, essendo manifesto che,
in considerazione delle mansioni attribuitigli per legge (consid. 2.2.), debba
tempestivamente intervenire per contrastare possibili indebiti versamenti di
prestazioni e/o per evitare possibili abusi da parte dell’avente diritto.
Dagli atti
dell’incarto penale (tra cui i suoi verbali d’interrogatorio) potrebbero
emergere elementi utili per riesaminare il grado di invalidità di RE 1, sia con
riferimento al suo comportamento (non solo dal profilo penale), ma anche con
riferimento al suo stato di salute.
Dagli atti
non si evincono interessi privati rispettivamente interessi pubblici contrari all’accesso agli atti del
procedimento penale, che RE 1 peraltro nemmeno indica.
Occorre
infine evidenziare che RE 1 è comunque tenuto all’obbligo di informare in
applicazione dell’art. 32 cpv. 1 LPGA (secondo cui l’avente diritto, i suoi
congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare
all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi
cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione
di una prestazione) e dell’art. 77 LAI (secondo cui l’avente diritto, il suo
rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione
devono comunicare immediatamente all’Ufficio AI ogni cambiamento rilevante per
la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento
dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, dello stato di
grande invalidità, del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità,
del luogo di residenza determinante per stabilire l’importo dell'assegno per
grandi invalidi e del contributo per l’assistenza e delle condizioni personali
ed eventualmente economiche dell'assicurato) ed avrà, se del caso, la facoltà
di impugnare la decisione dell’Ufficio AI e di tutelare i suoi interessi
dinanzi alle competenti autorità in ambito delle assicurazioni sociali.
Si deve
dunque riconoscere all’Ufficio AI un interesse giuridico legittimo ai sensi
dell’art. 101 cpv. 2 CPP ad accedere agli atti del procedimento penale che
riguarda RE 1.
4.
Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'insorgente, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 101, 379 ss. e 393
ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La tassa di
giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.--
(quattrocentocinquanta), sono
poste a carico di RE 1 .
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera