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Decisione

60.2022.265

Reclamo dell'imputato contro la decisione del procuratore pubblico mediante la quale ha concesso l'accesso agli atti all'Ufficio AI

10 febbraio 2023Italiano15 min

infrazione della circolazione stradale e guida senza autorizzazione (inc. MP __________).

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.265

Lugano

10 febbraio 2023/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 29/30.9.2022

presentato da

RE 1

patr. da: PR 1

contro

il decreto 16.9.2022 del procuratore pubblico

Claudio Luraschi con cui ha concesso all’Ufficio assicurazione invalidità,

Bellinzona, l’accesso agli atti del procedimento penale promosso a suo carico

di cui all’incarto MP __________;

richiamati gli scritti 12/13.10.2022 e 28/29.11.2022

(duplica) dell’Ufficio assicurazione invalidità (di seguito Ufficio AI), così

come gli scritti 10/11.10.2022 e 10/11.11.2022 (duplica) del procuratore

pubblico, tutti concludenti per la reiezione del gravame;

richiamata inoltre la replica 8/9.11.2022 di RE 1, che

si è confermato nelle sue argomentazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Il 10.12.2021

è stato aperto un procedimento penale a carico di RE 1 (al beneficio di una

rendita d’invalidità intera dal 1°.8.2021), per titolo di truffa, furto, abuso

di un impianto per l’elaborazione di dati, violazione di segreti privati,

infrazione della circolazione stradale e guida senza autorizzazione (inc. MP __________).

b. Con

scritto 11.1.2022 il pubblico ministero ha segnalato all’Istituto delle assicurazioni

sociali l’apertura del procedimento penale a carico di RE 1 e richiesto la

trasmissione del suo incarto.

c. Il 12.8.2022

l’Ufficio AI ha chiesto al pubblico ministero l’accesso agli atti del suddetto procedimento

penale sulla base degli art. 101 cpv. 2, 102 CPP, 32 cpv. 1 lit. a LPGA e 57

cpv. 1 lit. g LAI per appurare se vi sia stata un’indebita erogazione delle

proprie prestazioni ai sensi dell’art. 25 LPGA.

d. Il

23.8.2022 RE 1 ha domandato di respingere la richiesta, poiché non sarebbe

sufficientemente motivata e sembrerebbe piuttosto una mera fishing

expedition (AI 149, p. 2).

e. Con

scritto 1.9.2022 (AI 153) l’Ufficio AI ha contestato che si tratti di una fishing

expedition, rilevando in particolare che RE 1 è al beneficio di una rendita

intera dal 1°.8.2021 e che a fronte dei reati ipotizzati a suo carico stava

riesaminando la sua fondatezza. Il dr. med. __________, specialista in

psichiatria e psicoterapia del servizio medico regionale dell’Ufficio AI, ha

ritenuto necessario l’accesso agli atti per ottenere informazioni allo scopo di

“stabilire comportamenti dell’assicurato difformi rispetto a quelli

medicalmente presenti nell’incarto. Infatti, gli elementi raccolti sino ad oggi

dimostrano fatti apparentemente incoerenti, se non poco plausibili, con lo

stato di salute dell’assicurato”, e meglio come ivi indicato (p. 1 s.).

f. Il

14.9.2022 RE 1 ha ribadito che si tratterebbe di una fishing expedition,

non avendo l’autorità richiedente specificato quali sarebbero gli elementi

incoerenti con il suo stato di salute e non avrebbe nemmeno dimostrato un

interesse preponderante. Non vi sarebbe inoltre alcun legame tra i reati

ipotizzati nei suoi confronti e la fondatezza della decisione dell’Ufficio AI.

g. Con

decreto 16.9.2022 il procuratore pubblico ha accolto l’istanza.

Ha

concluso, dopo aver esposto i fatti, che nel caso concreto sarebbe dato un

interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 101 cpv. 2 CPP da parte dell’autorità

richiedente ad ottenere le informazioni richieste che prevarrebbe sui diritti

personali di RE 1.

h. Con

gravame 29/30.9.2022 RE 1 chiede, in accoglimento dell’impugnativa, di

annullare la suddetta decisione.

Lamenta

in particolare che il pubblico ministero non avrebbe specificato quali elementi

dimostrerebbero i fatti incoerenti sul suo stato di salute. L’esistenza di

numerosi ricoveri così come i recenti viaggi in Albania non potrebbero

comprovare tale circostanza. L’Ufficio AI, per sua stessa ammissione, sarebbe

alla ricerca di elementi per rivedere la propria decisione. Ciò costituirebbe

una mera fishing expedition. Non vi sarebbe alcun nesso tra i reati

ipotizzati a suo carico e l’ottenimento della rendita d’invalidità. Non vi

sarebbe neppure un interesse preponderante dell’Ufficio AI per autorizzare

l’esame degli atti del procedimento penale che lo concerne personalmente.

i. Delle

ulteriori argomentazioni, della replica, così come delle osservazioni e delle

dupliche si dirà, laddove necessario, in seguito.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

In

applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,

entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,

in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,

ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui

esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con il

gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo

deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve

indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i

motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art.

385.

cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il gravame,

inoltrato il 29/30.9.2022 da RE 1 contro il decreto 16.9.2022 del procuratore

pubblico, è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni in

applicazione dell’art. 396 cpv. 1 CPP) e, parimenti, proponibile ai sensi dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP (BSK StPO – H. VEST / S. HORBER, 2. ed., art. 108 CPP

n. 4; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit.,

art. 393 CPP n. 10; ZK StPO –

V. LIEBER, 3. ed., art. 108 CPP n. 16; ZK

StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).

1.3

RE 1,

imputato nel procedimento penale nel cui contesto l’Ufficio AI ha chiesto di

esaminare gli atti, è legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP

avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica

della decisione che ha autorizzato il predetto ufficio ad accedere agli atti

dell’incarto MP __________ che lo concerne personalmente in veste di imputato.

1.4

Le esigenze

di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

Il reclamo è

quindi, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

2.1.1

Gli art. 101

s. CPP disciplinano i presupposti e la procedura per l’esame degli atti di un

procedimento pendente al momento della decisione (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op.

cit., art. 101 CPP n. 4).

In merito

all’accesso agli atti decide [in un termine ragionevole (decisioni TF 1B_55/2017

del 24.5.2017 consid. 3.4.; 1B_4/2017 del 3.3.2017 consid. 3.5.)] chi dirige il

procedimento penale. Questi adotta le misure necessarie per evitare abusi e

ritardi e per tutelare i legittimi interessi al mantenimento del segreto (art.

102.

cpv. 1 CPP). Gli atti si esaminano presso la sede dell’autorità interessata

oppure, per mezzo dell’assistenza giudiziaria, presso un’altra autorità penale.

Alle altre autorità e ai patrocinatori delle parti gli atti vengono di norma

recapitati (art. 102 cpv. 2 CPP). Colui che ha diritto di esaminare gli atti

può chiedere che gliene siano allestite copie contro emolumento (art. 102 cpv.

3.

CPP).

2.1.2

In applicazione dell’art. 101 cpv. 2 CPP

altre autorità possono esaminare gli atti se necessario per la trattazione di

procedimenti civili, penali oppure amministrativi pendenti e se non vi si

oppongono interessi pubblici oppure interessi privati preponderanti.

L’art. 101

cpv. 2 CPP implica la necessità, per l’autorità richiedente, di esaminare gli

atti per la trattazione di procedimenti civili, penali o amministrativi

pendenti (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 22; ZK StPO – D.

BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit., art. 101 CPP n. 10; N. SCHMID / D.

JOSITSCH, Handbuch des

schweizerischen Strafprozessrechts, 3.

ed., n. 627), ove occorre però considerare le norme giuridiche speciali come ad

esempio nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali, del diritto

fiscale oppure nel CC (ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit., art.

101.

CPP n. 10; StPO

Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 101 CPP n. 15), e l’inesistenza di contrari interessi pubblici o

privati preponderanti (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 22; ZK

StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit., art. 101 CPP n. 10; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 101 CPP n.

17; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch

des schweizerischen Strafprozessrechts,

op. cit., n. 627).

L’autorità

istante deve giustificare un interesse; istanze dirette ad una ricerca

indiscriminata di informazioni e/o atti di un procedimento sono vietate (CR CPP

– J. CHAPUIS, art. 101 CPP n. 6).

Per quanto

concerne la valutazione degli interessi contrapposti, si devono segnatamente

considerare, quali interessi privati, la protezione della personalità e la

tutela del segreto (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 22; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 101 CPP n.

17) e, quali interessi pubblici, l’importanza di uno svolgimento rapido e senza

interruzioni del procedimento (messaggio

21.12.2005

sull’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1069).

Il principio

di proporzionalità impone di verificare se i contrapposti interessi non possano

essere tutelati con provvedimenti meno incisivi (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op.

cit., art. 101 CPP n. 22).

2.2

L’art. 32

cpv. 1 LPGA – applicabile anche in materia di assicurazione per

l’invalidità (art. 1 cpv. 1 LAI) – prevede che le autorità amministrative e giudiziarie

della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni comunicano gratuitamente

agli organi delle singole assicurazioni sociali, su richiesta scritta e

motivata nei singoli casi, i dati necessari per determinare, modificare o

restituire prestazioni (lit. a), prevenire versamenti indebiti (lit. b), fissare

e riscuotere i contributi (lit. c) ed intraprendere azioni di regresso contro

terzi responsabili (lit. d).

Secondo l’art. 25 LPGA le prestazioni indebitamente

riscosse devono essere restituite (cpv. 1). La restituzione non deve essere

chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi

difficoltà (cpv. 2).

Giusta l’art.

57.

LAI l’ufficio assicurazione invalidità ha – tra l’altro – il compito di

valutare il grado di invalidità, la grande invalidità e le prestazioni d’aiuto

di cui l’assicurato ha bisogno (lit. i) ed emanare le decisioni sulle

prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità (lit. j).

3.

3.1.

Si è detto

che con istanza 12.8.2022 l’Ufficio AI ha chiesto al pubblico ministero

l’accesso agli atti del procedimento penale a carico di RE 1 per accertare se

vi sia stata un’indebita erogazione delle proprie prestazioni ai sensi

dell’art. 25 LPGA.

Con decreto 16.9.2022 il procuratore pubblico ha

accolto l’istanza riconoscendo un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art.

101.

cpv. 2 CPP all’Ufficio AI che prevale sui diritti personali di RE 1 ad

ottenere le informazioni richieste.

Il

reclamante contesta il predetto decreto, poiché a suo dire si tratterebbe manifestamente di un’inammissibile fishing

expedition, in violazione dell’art. 101 cpv. 2 CPP, e difetterebbe pure un

interesse preponderante da parte dell’Ufficio AI.

3.2

Ora,

RE 1 beneficia

di una rendita intera (con grado AI al 100%) dal 1°.8.2021 (“versamento

posteriore alla normativa in virtù della tardività della domanda ex art. 29

cpv. 1 LAI”) (AI 43, p.

1).

L’11.1.2022

il procuratore pubblico ha segnalato all’Istituto delle assicurazioni sociali

l’apertura del procedimento penale e richiesto di poter acquisire l’incarto

dell’imputato (AI 24).

Con

scritto 21.1.2022 l’Istituto delle assicurazioni sociali ha in particolare

esposto che l’erogazione della rendita a favore di RE 1 (CHF 1'240.-- mensili),

si fondava solamente sull’esame dei referti medici agli atti, ovverossia “essenzialmente

in considerazione della certificazione di aggravamento risalente all’anno 2020

da parte della Clinica psichiatrica cantonale. Refertazione che comprovava un

aumento della frequenza dei ricoveri e testimoniava uno stato di salute non

stabilizzato”, e di conseguenza l’Ufficio AI avrebbe voluto “riesaminare

la fondatezza del proprio operato” (AI 43, p. 2).

Con

scritto 1.9.2022 l’Ufficio AI ha al proposito precisato che il dr. med. __________

ha ritenuto necessario la richiesta di accesso agli atti “al fine di

apportare informazioni utili per stabilire comportamenti dell’assicurato

difformi rispetto a quelli medicalmente presenti nell’incarto. Infatti, gli

elementi raccolti fino ad oggi dimostrano fatti apparentemente incoerenti, se

non poco plausibili, con lo stato di salute dell’assicurato. Da un lato vi sono

numerosi ricoveri per tentativi anticonservativi con paracetamolo di ordine

“appellativo” (sorta di richiesta di aiuto) per i quali però non sono chiari i

motivi dall’altro lato, in assenza di un qualsiasi atto violento chiaro e ben

definito, l’assicurato non può essere considerato come un pericolo per sé o gli

altri, ritenuto poi che al termine dei recenti ricoveri l’assicurato si è

allontanato per recarsi in famiglia, rispettivamente si è recato con la

famiglia in Albania (paese nel quale si è sposato e dove non risultano eventi

di interesse psichiatrico con relativi ricoveri psichiatrici)” (AI 153, p.

1).

Ha

inoltre addotto che sarebbe molto utile “poter acquisire informazioni

aggiuntive sull’impiego del tempo dell’assicurato. Al riguardo occorre rilevare

che stante alla giurisprudenza è data una trasgressione dell’obbligo di

informare anche quando i comportamenti adottati fuori dal domicilio sono

incompatibili con le limitazioni della capacità lavorativa risultanti

dall’invalidità (cfr. il consid. 5.2. del Tribunale federale 9C_722/2019) e che

(soprattutto nel caso di patologie difficilmente oggettivabili) per graduare in

modo attendibile l’incapacità lavorativa è necessario che le limitazioni funzionali

abbiano uguale ripercussione nei diversi ambiti della vita (cfr. DTF 141 V 281

consid. 4.4.1)” (AI 153, p. 1 s.).

Nelle proprie osservazioni

12/13.10.2022 l’Ufficio AI evidenzia, tra l’altro, che dall’incarto

dell’assicuratore malattie di RE 1 sarebbero emersi 38 ricoveri alla Clinica

psichiatrica cantonale, l’allestimento su richiesta dell’ARP __________ di una

perizia e l’istituzione a suo carico di una curatela di rappresentanza con

amministrazione di beni.

Il comportamento assunto da RE 1 in particolare

con riferimento al reato di truffa, non sarebbe “compatibile con il danno

alla salute psichica dell’assicurato che comporta la sua completa inabilità

(grado AI 100%) in qualsiasi attività, compresa pertanto anche una possibile

attività delittuosa, peraltro commessa per mestiere (…)” (osservazioni 12/13.10.2022,

p. 2).

3.3

A fronte di

ciò, nel caso concreto appare

pacifico che l’Ufficio AI abbia sufficientemente giustificato un interesse ai

sensi dell’art. 101 cpv. 2 CPP per poter esaminare gli atti del procedimento

penale di cui all’incarto MP __________ a carico di RE 1, essendo manifesto che,

in considerazione delle mansioni attribuitigli per legge (consid. 2.2.), debba

tempestivamente intervenire per contrastare possibili indebiti versamenti di

prestazioni e/o per evitare possibili abusi da parte dell’avente diritto.

Dagli atti

dell’incarto penale (tra cui i suoi verbali d’interrogatorio) potrebbero

emergere elementi utili per riesaminare il grado di invalidità di RE 1, sia con

riferimento al suo comportamento (non solo dal profilo penale), ma anche con

riferimento al suo stato di salute.

Dagli atti

non si evincono interessi privati rispettivamente interessi pubblici contrari all’accesso agli atti del

procedimento penale, che RE 1 peraltro nemmeno indica.

Occorre

infine evidenziare che RE 1 è comunque tenuto all’obbligo di informare in

applicazione dell’art. 32 cpv. 1 LPGA (secondo cui l’avente diritto, i suoi

congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare

all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi

cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione

di una prestazione) e dell’art. 77 LAI (secondo cui l’avente diritto, il suo

rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione

devono comunicare immediatamente all’Ufficio AI ogni cambiamento rilevante per

la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento

dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, dello stato di

grande invalidità, del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità,

del luogo di residenza determinante per stabilire l’importo dell'assegno per

grandi invalidi e del contributo per l’assistenza e delle condizioni personali

ed eventualmente economiche dell'assicurato) ed avrà, se del caso, la facoltà

di impugnare la decisione dell’Ufficio AI e di tutelare i suoi interessi

dinanzi alle competenti autorità in ambito delle assicurazioni sociali.

Si deve

dunque riconoscere all’Ufficio AI un interesse giuridico legittimo ai sensi

dell’art. 101 cpv. 2 CPP ad accedere agli atti del procedimento penale che

riguarda RE 1.

4.

Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'insorgente, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 101, 379 ss. e 393

ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La tassa di

giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.--

(quattrocentocinquanta), sono

poste a carico di RE 1 .

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera