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Decisione

60.2022.268

Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto di abbandono del procuratore pubblico. amministrazione infedele. falsità in documenti. prescrizione dell'azione penale. in dubio pro duriore

27 aprile 2023Italiano57 min

11.1.2013 di __________ [precisata nell’audizione dello stesso giorno di __________,

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.268

Lugano

27 aprile 2023/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Ivano Ranzanici, vicepresidente,

Giovan Maria Tattarletti, Andrea Pedroli

(in sostituzione di Nicola Respini, assente)

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 3/4.10.2022 presentato da

RE 1, ,

patr. da: PR 1, ,

contro

il decreto di abbandono 22.9.2022 del procuratore pubblico

Daniele Galliano nel procedimento promosso, tra gli altri, a carico di PI 1, __________

(patr. da: avv. PR 2, __________), per appropriazione indebita, truffa,

amministrazione infedele aggravata e falsità in documenti (ABB 1601/2022);

richiamati gli scritti 10/11.10.2022 di PI

4 (patr. da: avv. PR 5, __________) – che ha comunicato di non avere

osservazioni –, 13/14.10.2022 e 30.11./1.12.2022 (duplica) di PI 6 (patr. da:

avv. PR 7, __________) – che ha contestato quanto sostenuto dal reclamante –,

14/17.10.2022 e 23/24.11.2022 (duplica) del magistrato inquirente – che,

osservato, si è rimesso al giudizio della Corte –, 24/25.10.2022 e 5/6.12.2022

(duplica) di PI 1 – che, osservato, ha postulato la reiezione del gravame – e 21/22.11.2022

(replica) di RE 1 – che si è confermato nelle sue argomentazioni –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. L’allora

procuratore pubblico Francesca Piffaretti-Lanz, in seguito a segnalazione

11.1.2013 di __________ [precisata nell’audizione dello stesso giorno di __________,

responsabile del settore giuridico Ticino (AI 5)] nei confronti di PI 1, già

dipendente della banca, ha promosso un procedimento a carico suo, del fratello PI

6 e di terzi per segnatamente reati contro il patrimonio in relazione a

malversazioni commesse a partire dal 2006/2007

a pregiudizio di RE 1 (21.12.1939), cliente di __________, per almeno la somma

di CHF 3 mio (AI 1/5).

RE

1, che si era rivolto ad __________ il 21.12.2012, aveva in particolare addotto

di non avere autorizzato gli investimenti effettuati dai suoi conti e di non avere

richiesto all’istituto bancario un credito lombard rispettivamente di non averlo

rinnovato negli anni. Egli si è costituito accusatore privato nel procedimento (AI

57).

Il

procedimento è stato registrato come inc. MP 2013.268.

b. L’istruttoria

ha preso avvio il medesimo giorno con la perquisizione del domicilio e

dell’ufficio (con relativo sequestro degli atti rinvenuti) di PI 1 (AI 3/58/77)

e con il suo interrogatorio (AI 6/7). L’imputato, rilasciato al termine

dell’audizione previo deposito dei documenti di identità (AI 7/39), è stato

sentito anche il 28.3.2013 (AI 293), l’8.4.2013 (AI 313), il 26.4.2013 (AI

342), il 17.3.2015 (AI 560) e il 20.5.2015 (AI 616).

Egli

ha contestato le affermazioni di RE 1, che – a dire dell’imputato – avrebbe

deciso gli investimenti, richiesto un credito lombard e negli anni domandato il

rinnovo del credito stesso.

c. PI

6, che avrebbe costituito e agito per società su cui sarebbero

giunti/transitati i fondi asseritamente investiti da RE 1, è stato interrogato

il 12.1.2013 (AI 11). L’istanza di carcerazione preventiva 14.1.2013 a suo

carico è stata respinta; è stato rilasciato previo deposito dei documenti di

identità (AI 17/55). Il suo domicilio è stato perquisito (AI 20/58). E’ stato

ascoltato nuovamente il 15.4.2013 (AI 328), il 2.5.2013 (AI 350), il 24.5.2013

(AI 360), il 23.9.2013 (AI 419/429) e il 20.5.2015 (AI 615).

d. Il

14.1.2013 il pubblico ministero ha emanato, oltre a puntuali ordini di

perquisizione e sequestro all’indirizzo di istituti bancari, un ordine

generalizzato a tutte le banche in applicazione degli art. 263 ss. CPP riferito

al Canton Ticino e ad altri Cantoni (AI 26).

All’incarto

sono stati successivamente assunti gli atti sequestrati.

e. RE

1 è stato sentito il 25.1.2013 (AI 131). L’audizione è stata sospesa per, come

risulta dal verbale, le gravi difficoltà dell’interrogato ad esprimersi a parole

[l’11/12.4.2013 è stato acquisito agli atti un parere medico da lui prodotto

(AI 323)]. Lo stesso giorno sono state interrogate le di lui figlie (AI

136/137).

f. Il

18.2.2013 il magistrato inquirente ha sequestrato i fondi di proprietà di PI 6

e della moglie __________ (AI 204).

g. Nel

corso del procedimento sono stati interrogati anche PI 4 [persona informata sui

fatti (AI 123, 23.1.2013 / 383, 13.6.2013) e poi imputato (AI 382, 13.6.2013 /

481, 6.5.2014 / 577, 8.4.2015)], PI 2 [persona informata sui fatti (AI 128,

24.1.2013) e poi imputato (AI 379, 12.6.2013 / 567, 25.3.2015)], PI 3 [persona

informata sui fatti (AI 152, 24.1.2013) e poi imputato (AI 380, 12.6.2013 /

566, 25.3.2015)], avv. __________ [persona informata sui fatti (AI 244,

6.3.2013)], __________ [testimone (AI 378, 11.6.2013)], avv. __________

[testimone (AI 381, 13.6.2013)], avv. __________ [persona informata sui fatti

(AI 420, 23.9.2013)], PI 5 [imputato (AI 426, 26.9.2013 / 434, 20.11.2013 /

435, 21.11.2013)], __________ [persona informata sui fatti (AI 429,

23.9.2013)], __________ [testimone (AI 454, 21.1.2014)], __________ [testimone

(AI 480, 5.5.2014) e poi persona informata sui fatti (AI 591, 14.4.2015)], __________

[testimone (AI 486, 23.5.2014)], __________ [persona informata sui fatti (AI

563, 24.3.2015)], __________ [testimone (AI 587, 13.4.2015 / 588, 13.4.2015)],

avv. __________ [persona informata sui fatti (AI 598, 22.4.2015)], __________

[testimone (AI 630, 22.6.2015)] e __________ [testimone (AI 669, 1.10.2015)].

h. Sono

state inoltrate domande di assistenza giudiziaria internazionale in materia

penale all’Italia (AI 246, 7.3.2013), al Canada (AI 475, 23.4.2014 / 495,

14.7.2014 / 583, 9.4.2015), agli Stati Uniti (AI 476, 23.4.2014) e ad Israele

(AI 511, 1.10.2014).

i. All’incarto

sono stati assunti i rapporti di ricostruzione finanziaria della polizia

giudiziaria 11.3.2013 (AI 255), 28.3.2013 (AI 296), 16.8.2013 (AI 401),

5.2.2015 (AI 546) e 14.8.2015 (AI 648).

j. Con

decisione 60.2013.65 dell’1.7.2013 questa Corte ha accolto il reclamo

28.2./1.3.2013 di PI 6 e di __________ annullando, per parziale difetto di

motivazione, l’ordine di sequestro 18.2.2013 inerente al blocco a registro

fondiario di loro fondi (AI 397). Si può aggiungere che con giudizio 60.2015.63

del 20.7.2015, in tema di sequestro di fondi e di averi, questa Corte ha

accolto un ulteriore loro gravame presentato il 19/20.2.2015 annullando,

siccome resa con insufficiente motivazione, la pronuncia 6.2.2015 del

magistrato inquirente in merito (AI 644).

La

Corte dei reclami penali, in data 1.7.2013, aveva parzialmente accolto, per

carente motivazione, anche il gravame 4/5.3.2013 introdotto da PI 4 contro la

decisione 19.2.2013 del procuratore pubblico che aveva respinto l’istanza

intesa alla liberazione dei suoi averi sequestrati (inc. CRP 60.2013.69, AI

398).

Questa

Corte si è pronunciata sul caso ancora il 24.9.2015, accogliendo il reclamo

23/24.4.2015 di __________ inerente al sequestro 13.4.2015 di cartelle

ipotecarie, in difetto dei presupposti del provvedimento cautelare (inc. CRP

60.2015.149, AI 670).

k. Con

decreto 4.9.2015 il pubblico ministero ha designato il prof. dr. med. __________

e il dr. med. dipl.-psych. __________ (Psychiatrische Universitätsklinik

Zürich) quali periti giudiziari per determinare, sulla base degli atti medici

acquisiti all’incarto, le capacità mentali, a partire dal 2006, di RE 1 (AI

656).

Il

parere peritale è stato annesso agli atti l’8.3.2016 (AI 693).

Il

9.3.2016 il magistrato inquirente ha assegnato alle parti un termine scadente

il 15.4.2016 per presentare osservazioni (AI 694).

PI

1 si è espresso il 14/18.4.2016 (AI 698). __________ si è pronunciata sulla

perizia il 15/18.4.2016 (AI 699). Il patrocinatore di RE 1 ha osservato il

15/18.4.2016 (AI 700).

l. Sempre

il legale di RE 1, con scritto 17/18.10.2016, ha sollecitato la trattazione del

procedimento penale (AI 703).

Il

procuratore pubblico, l’8.11.2016, gli ha comunicato, preso atto delle

condivisibili considerazioni, che c’erano e c’erano stati incarti con imputati

in stato di carcerazione e quindi da trattare con priorità. Avrebbe riattivato

l’inchiesta appena possibile (AI 704).

Con

scritto 10/11.1.2017 il patrocinatore di RE 1 ha nuovamente sollecitato la

continuazione del procedimento (AI 707).

m. Il

23.3.2017 è stato incaricato un traduttore della traduzione, dall’ebraico al

tedesco, della documentazione medica concernente RE 1 acquisita agli atti

dell’incarto dal Ministero pubblico il 21.12.2016 in seguito a domanda

rogatoriale ad Israele (AI 705/713). Il 31.5.2017 è pervenuta la traduzione (AI

714).

n. Con

gravame 26/27.9.2017 RE 1 ha invocato denegata e ritardata giustizia del

Ministero pubblico, ritenuto che l’ultimo atto istruttorio concreto sarebbe

risalito al mese di dicembre 2015. Ha postulato che fosse fatto ordine al

magistrato inquirente di procedere senza indugio a riattivare l’inchiesta inc.

MP 2013.268.

o. Il

9.10.2017 il procuratore pubblico supplente ha comunicato a RE 1 che aveva

fatto tradurre in lingua tedesca la documentazione medica ricevuta in via

rogatoriale, che era sua intenzione trasmettere la documentazione ai periti

giudiziari e che gli assegnava un termine di dieci giorni per osservazioni (AI

718).

p. Il

magistrato inquirente supplente, il 21.12.2017, ha proceduto con analoga

comunicazione a tutte le parti, fissando un termine scadente il 12.1.2018 per

presentare osservazioni (AI 728).

q. Con

giudizio 60.2017.233 del 16.1.2018 (AI 733) questa Corte ha accolto il reclamo

di RE 1 per denegata e ritardata giustizia facendo ordine al Ministero pubblico

di continuare e concludere senza indugio l’istruzione penale di cui all’inc. MP

2013.268.

r. Nel

corso del 2018 è stato nominato un perito ed è stato acquisito il relativo

referto della Psychiatrische Universitätsklinik Zürich (AI 740/741). Esso è

stato intimato alle parti per osservazioni (AI 742).

s. Nel

2019 è stata sollecitata l’evasione della rogatoria in Israele (AI 745/749).

t. Il

13.1.2020 l’Ufficio federale di giustizia ha informato il Ministero pubblico in

merito alla rogatoria trasmessa in Israele (AI 753).

u. Il

24.11.2020 il procuratore pubblico ha citato PI 6 a comparire per essere

interrogato quale imputato (AI 757) [audizione successivamente rinviata su

richiesta di una parte (AI 763)].

v. Con

giudizio 60.2020.303 dell’8.2.2021 (AI 764) questa Corte ha accolto il reclamo

4/5.11.2020 di RE 1 (AI 754) per denegata e ritardata giustizia facendo ordine

al Ministero pubblico di continuare e concludere senza indugio l’istruzione di

cui all’inc. MP 2013.268, emanando le decisioni di sua competenza.

w. Il

2.3.2021 è stato interrogato PI 6 (AI 769).

y. Il

14.5.2021 è stato sentito PI 1 (AI 784).

z. Con

pronuncia 60.2021.105 del 10.8.2021 (AI 798) questa Corte ha respinto il

reclamo 12/13.4.2021 di PI 1 (AI 779) contro il decreto 30.3.2021 (AI 775) del procuratore pubblico inerente la non

estromissione dagli atti del procedimento promosso a suo carico di una

registrazione di una telefonata

intercorsa il 17.12.2012 fra __________, figlia di RE 1, e PI 1 [prodotta il

28/29.1.2013 da RE 1 (AI 149)].

aa. Il

14.9.2021 si sono svolti gli interrogatori a confronto tra PI 1 ed PI 6 (AI

802) e tra PI 6, PI 2 e PI 3 (AI 803).

ab. Con

decreti 12.8.2022 (AI 832-837) il procuratore pubblico Daniele Galliano,

divenuto titolare del procedimento nel luglio 2022, ha comunicato agli imputati

ed all’accusatore privato l’imminente chiusura dell’istruzione prospettando

l’abbandono del procedimento a carico di tutti gli imputati rispettivamente,

per quanto non oggetto del decreto di abbandono, l’emanazione di un decreto di

accusa a carico di PI 6 “in relazione ai fatti accaduti nel periodo compreso

dal 10 dicembre 2007 al 02 giugno 2009 a Massagno, a Lugano, a Friburgo, a

Ginevra e in altre imprecisate località, e solo per quanto riguarda i fatti a

danno del cliente RE 1.” (AI 832). Ha fissato un termine per presentare

eventuali istanze probatorie e di indennità per ingiusto procedimento.

Solo

PI 6 ha inoltrato un’istanza probatoria (AI 853).

ac. Con

decreto 22.9.2022 (AI 854) il magistrato inquirente ha escluso dal procedimento

penale __________ quale accusatrice privata siccome non direttamente

danneggiata dai reati ipotizzati.

ad. Il

medesimo giorno il pubblico ministero ha respinto l’istanza probatoria 19/20.9.2022

di PI 6 siccome irrilevante (AI 855).

ae. Con

decreto di accusa 5223/2022 del 22.9.2022 il procuratore pubblico ha posto PI 6

in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di

amministrazione infedele aggravata. Ha proposto la sua condanna, quale pena

aggiuntiva ad una precedente pena pecuniaria del 6.12.2021, alla pena

pecuniaria di CHF 2'700.00 (novanta aliquote a CHF 30.00/aliquota), sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, ed al pagamento della

tassa di giustizia e delle spese. Ha inoltre condannato PI 6 al pagamento a

favore dello Stato di un risarcimento equivalente di CHF 511'256.90, pari

all’indebito profitto. In esecuzione del risarcimento equivalente ha ordinato

la confisca del saldo attivo presente su una relazione bancaria a lui intestata

e la realizzazione e la confisca di alcuni fondi di proprietà di PI 6 e di __________.

Al

decreto di accusa hanno interposto opposizione PI 6 e __________ il 30.9.2022 e

RE 1 il 3/4.10.2022.

Il

4.10.2022 il magistrato inquirente ha confermato il decreto di accusa con

riferimento a tutte le predette opposizioni e ha trasmesso gli atti al giudice

di merito per il dibattimento.

Il

procedimento penale è sub iudice davanti alla Pretura penale.

af. Con

decreto 1601/2022 del 22.9.2022 il procuratore pubblico ha abbandonato il

procedimento nei confronti di PI 1, PI 2, PI 3 e PI 5 per titolo di

appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele aggravata e falsità

in documenti, nei confronti di PI 4 per titolo di appropriazione indebita,

truffa, amministrazione infedele aggravata, falsità in documenti, distrazione

di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale e inosservanza da

parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e fallimento e,

infine, nei confronti di PI 6 per titolo di appropriazione indebita e amministrazione

infedele aggravata (in relazione ai fatti occorsi dal 2006 a giugno 2007,

soltanto limitatamente ai fatti accaduti a danno di __________ e di __________).

Il

magistrato inquirente, ricordati la segnalazione di __________, le

dichiarazioni degli imputati nel corso del procedimento penale ed il diritto

applicabile, ha evidenziato che, per tutti i reati ipotizzati (truffa,

appropriazione indebita e amministrazione infedele aggravata), la prescrizione

dell’azione penale era di quindici anni (art. 97 lit. b CP). Ne conseguiva che

per i fatti occorsi fino al settembre 2007 l’azione penale era caduta in

prescrizione. Ciò valeva senza dubbio per i reati di truffa e di appropriazione

indebita, reati istantanei. Più delicata era invece la questione per il reato

di amministrazione infedele (art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP). Nel caso concreto era

nondimeno possibile individuare periodi ben distinti, dato che il denaro giunto

negli Stati Uniti e gestito da PI 5 era stato trasferito tra il 2005 ed il mese

di aprile 2007. A maggio 2007 il denaro era rientrato in Svizzera su impulso di

PI 6; nel mese di giugno 2007 parte del denaro veniva bonificato a favore di __________.

Ne conseguiva che anche il reato di amministrazione infedele era prescritto al

più tardi a fine giugno 2022.

Per

quanto concerneva il reato di falsità in documenti, dagli atti non emergevano

documenti falsi. In corso di inchiesta il reato era nondimeno stato contestato

agli imputati con riferimento al riconoscimento di debito 23.11.2012

sottoscritto da PI 4 nei confronti di RE 1 davanti al notaio avv. __________.

Un riconoscimento di debito non era però un documento dotato di credibilità

accresciuta. Nemmeno l’autentica della firma da parte del notaio era

suscettibile di conferire al documento una maggiore credibilità. L’art. 251 CP

non era applicabile al caso.

I

reati di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento

giudiziale e di inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di

esecuzione e fallimento, ipotizzati dal precedente titolare del caso a carico

di PI 4, erano prescritti.

Il

pubblico ministero si è infine espresso sulla tassa di giustizia e sulle spese

(poste parzialmente a carico di PI 3 e di PI 2) e sulle istanze di indennità,

respinte.

ag. Con

gravame 3/4.10.2022 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, sia

annullato il decreto di abbandono con riferimento all’imputato PI 1 e sia fatto

ordine al Ministero pubblico di promuovere l’accusa a suo carico.

Il

reclamante, sottolineato che il procedimento sarebbe stato aperto nel mese di

gennaio 2013 per fatti occorsi dal 2007 al 2012 e che l’istruttoria avrebbe

seguito tempi biblici, rileva che il procuratore pubblico giungerebbe

all’errata conclusione che per tutti i fatti eventualmente imputabili a PI 1

sia intervenuta la prescrizione alla fine del mese di giugno 2022 per il reato

di amministrazione infedele ed al più tardi al 30.9.2022 per i fatti occorsi

fino a settembre 2007. Il magistrato inquirente non motiverebbe

sufficientemente questa conclusione ed ometterebbe di indicare in modo

comprensibile quali fatti penalmente rilevanti, compiuti da quali imputati,

sono effettivamente prescritti e se questo sia l’unico motivo di abbandono del

procedimento penale. Egli censura che il decreto di abbandono, per quanto

concerne PI 1, non considererebbe alcun fatto occorso dopo il mese di settembre

2007, sebbene gli atti di inchiesta e tutte le informazioni agli atti

documentino come la sua relazione bancaria presso __________ sia stata chiusa

soltanto molto tempo dopo l’avvio del procedimento penale. I fatti che

avrebbero indotto __________ a denunciare il proprio dipendente riguarderebbero

il periodo temporale dal 2006 al 2012. Il decreto di abbandono, motivato

soltanto con la prescrizione dell’azione penale, risulterebbe di conseguenza

ingiustificato ed arbitrario.

Il

magistrato inquirente non terrebbe conto e non ipotizzerebbe una correità o una

complicità tra PI 1 ed PI 6, sebbene dagli atti emergerebbe chiaramente come

essi avrebbero sempre agito di concerto. PI 6 non avrebbe in ogni caso potuto

fare nulla senza poter contare e sfruttare la posizione del compiacente PI 1.

Dagli

atti risulterebbe chiaramente una serie di informazioni relative ad azioni

penalmente rilevanti anche dopo il mese di settembre 2007, con particolare

riferimento al 2009 fino al 2012. PI 1 avrebbe disposto dei conti di RE 1 come

se fossero i propri, aprendo e chiudendo depositi, spostando importi e

convogliando pagamenti da terze parti sui conti dell’accusatore privato senza

che egli ne sapesse nulla. Il magistrato inquirente non si curerebbe in alcun

modo di ciò che il predetto imputato avrebbe fatto dopo il 2007 e del perché

delle sue azioni. Egli non considererebbe in alcun modo che PI 1 sarebbe stato

suo gestore patrimoniale fino al 2012.

Il

procuratore pubblico non avrebbe considerato che i fratelli __________

avrebbero letteralmente fatto carte false fino al mese di dicembre 2012 per

impedire all’accusatore privato di comprendere che un ingente importo gli

sarebbe stato sottratto dalla custodia e dalla gestione presso __________.

Durante tutto questo periodo PI 1 avrebbe avuto l’incarico di amministrare i

suoi fondi. PI 1 avrebbe allestito rapporti interni falsi al fine di impedire

ad __________ di constatare lo stato di default che avrebbe smascherato

lui ed il fratello. PI 1 avrebbe disposto degli averi in conto a suo piacimento

per anni, e ben dopo il mese di settembre 2007, addebitando ed accreditando il

conto a più riprese per simulare l’apertura e la chiusura di sempre nuovi crediti

lombard a sempre nuove condizioni, senza alcun incarico o autorizzazione da

parte di RE 1 (che, come risulterebbe dalla perizia agli atti del procedimento

penale, non sarebbe mai stato in grado di capire che PI 1 stava abusando della

sua posizione).

Il

magistrato inquirente non considererebbe che PI 6 sarebbe stato in grado di

guadagnare tempo e disporre di fondi che aveva recuperato e poi “investito”

con PI 4 solo grazie a PI 1 ed alla sua posizione di gestore presso __________.

Questi, allestendo rendiconti falsi e tranquillizzando gli organi di controllo

interni ed esterni di __________, avrebbe impedito per mesi e anni che la banca

contattasse direttamente l’accusatore privato e disdicesse i crediti lombard,

accesi e rinnovati da PI 1 senza che l’accusatore privato ne fosse mai stato informato.

Si tratterebbe di 18 crediti lombard consecutivi, non di un unico credito

acceso nel 2007. Le operazioni si sarebbero ripetute più volte anche dopo il

2007.

Sarebbe

inspiegabile perché il pubblico ministero non considererebbe in alcun modo il

coinvolgimento di PI 1 nei vari tentativi di dissimulare la perdita cagionata

dal fratello, ma della quale egli sarebbe sempre stato al corrente, e scaturiti

nelle suppliche all’accusatore privato (nel mese di dicembre 2012) di non

informare l’istituto bancario dell’ammanco. PI 1 sarebbe stato attivo in prima

persona quando sarebbe stato coinvolto l’avv. __________; egli sarebbe stato

attivo in prima persona quando si sarebbe trattato di coinvolgere PI 4 e di

fargli sottoscrivere un riconoscimento di debito poi disconosciuto; egli

avrebbe contattato personalmente e telefonicamente le figlie di RE 1,

confermando a più riprese di essere il responsabile, assieme al fratello, della

perdita e di provvedere a trovare la soluzione per il rimborso integrale.

Tutto

questo sarebbe avvenuto nel corso del 2012. Non si spiegherebbe, se non con

un’inspiegabile arbitrarietà, perché sarebbe stata promossa l’accusa soltanto

nei confronti di PI 6.

I

fatti penalmente rilevanti a carico di PI 1 sarebbero numerosi, documentati e

di gran lunga posteriori al 30.9.2007. RE 1 indica in particolare quanto segue.

Il

16.8.2006 ci sarebbero stati sul conto Euro 7'800'000.00.

Come

avrebbe confermato PI 1 medesimo, l’accusatore privato già nel 2006 avrebbe

fatto fatica ad esprimersi, sarebbe stato lento ed avrebbe necessitato spesso

di pause a causa di uno o più ictus subiti negli anni precedenti.

L’accusatore

privato avrebbe disconosciuto ogni addebito del proprio conto. Avrebbe sempre

contestato di aver conferito a PI 1 e/o a terzi la facoltà di gestire il

proprio patrimonio al di fuori dell’ordinaria relazione bancaria con __________.

Il danno si sarebbe realizzato non nel 2007, ma al momento della liquidazione,

da parte di __________, degli attivi di proprietà dell’accusatore privato

necessari a coprire l’ammanco causato dal mancato rimborso del credito lombard

che egli non avrebbe nemmeno saputo di avere. Parlare di prescrizione dell’azione

penale per il reato di amministrazione infedele da parte di PI 1, che si

sarebbe protratta fino al mese di dicembre 2012, sarebbe privo di ogni logico e

giuridico fondamento.

Sarebbe

documentato, con il rapporto peritale depositato agli atti del procedimento,

come per l’accusatore privato non sarebbe stato possibile, se non basandosi

sulla fiducia nel proprio gestore patrimoniale, comprendere il contenuto degli

estratti bancari.

L’accusatore

privato avrebbe conferito un mandato di gestione patrimoniale “conservativo”

con una strategia “balanced”. Dall’estratto patrimoniale in Euro al

31.12.2007 risulterebbe quali e quanti investimenti egli avrebbe ancora avuto

in essere (Euro 2'933'440.00). Pur non avendo fatto alcun prelevamento dopo il

2007, di questo saldo attivo sarebbero rimaste solo le briciole. I fratelli __________

non sarebbero stati in grado di riaccreditare gli importi prelevati, causando

una perdita di Euro 2'096'000.00.

Nel

febbraio 2007 PI 1 avrebbe predisposto un addebito di CHF 3 mio. Tale addebito

si baserebbe su una contestata richiesta di concessione di credito lombard (garantito

dagli averi di RE 1) per il periodo dal 22.2.2007 al 23.2.2009. L’importo di

CHF 3 mio sarebbe stato trasferito a favore di una società straniera, ignota

all’accusatore privato, in cui era interessato economicamente soltanto PI 6,

circostanza che sarebbe stata conosciuta a PI 1.

Gli

atti penalmente rilevanti imputabili a quest’ultimo non sarebbero terminati con

il versamento di CHF 3 mio. Proprio a partire da questo momento PI 1 avrebbe

fatto tutto quanto sarebbe stato in suo potere per impedire ad __________ ed

all’accusatore privato di comprendere che aveva addebitato il conto senza il

consenso del cliente. Tutte le sue azioni a partire da questa data sarebbero da

considerare “amministrazione infedele” da parte del gestore

patrimoniale. Un impiegato di banca con un mandato di gestione che allestirebbe

rapporti falsi e gestirebbe il conto di un cliente per perseguire i propri

interessi e per celare le proprie malefatte non starebbe amministrando in modo

fedele gli averi del cliente. Se a questo si aggiungesse che, alla fine del

mandato, dal conto dell’accusatore privato sarebbero mancati oltre Euro 2 mio,

ci si potrebbe legittimamente domandare su cosa avrebbe indagato il Ministero

pubblico negli ultimi dieci anni. Credere ciecamente alle scuse accampate da PI

1 dopo che è stato scoperto, come farebbe il procuratore pubblico, non sarebbe

oggettivamente ammissibile.

Il

reclamante ribadisce che non sarebbe stato informato da PI 1 sull’erogazione di

un credito

lombard di CHF 3 mio (oppure di CHF 2'800'000.00 nel mese di

settembre 2009), né tantomeno sulla destinazione dell’importo addebitato. PI 1

avrebbe fatto affidamento sul fatto che l’accusatore privato non avrebbe mai

effettuato una verifica approfondita della documentazione trattenuta fermo

banca.

Nel

2009, dunque lontani da qualsiasi prescrizione, PI 1, con la complicità del

fratello, avrebbe fatto confluire sul conto del reclamante CHF 250'000.00 da

parte di __________, società ignota a quest’ultimo, per coprire un saldo

negativo da lui cagionato. Nel mese di settembre 2009 sarebbe stato registrato

un addebito di CHF 2'800'000.00, senza incarico dell’accusatore privato e senza

alcun tipo di documentazione a supporto di tale addebito e/o del presunto

rinnovo del credito lombard (con nuovi tassi di interesse). Tale circostanza

sarebbe a tutti gli effetti un fatto penalmente rilevante e per il quale non si

potrebbe ragionevolmente parlare di prescrizione. Tutte le transazioni, da lui

non riconosciute e non avvallate, a partire da quell’addebito sarebbero di

rilevanza penale e risalirebbero al 2009.

Tema

della procedura sarebbe l’amministrazione infedele dei suoi averi da parte di PI

1, che – senza il consenso dell’accusatore privato, senza informarlo,

allestendo a questo fine documenti bancari dal contenuto falso, simulando

ordini da lui impartiti e operando a partire dal 2007 e poi ancora dal 2009 al

2012 senza alcuna sua istruzione scritta o orale – avrebbe effettuato numerose

transazioni bancarie e messo in atto numerose manovre atte a camuffare le

malefatte proprie e del fratello.

ah. Delle

ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e delle

dupliche, si dirà – se necessario – in seguito.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP)

può essere impugnato mediante reclamo.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame, inoltrato il 3.10.2022 contro il decreto di abbandono 22.9.2022, è

tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 322

cpv. 2 CPP) e, anche, proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 2. ed.,

art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO

– N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER,

op. cit., art. 393 CPP n. 16).

1.3

1.3.1

In

applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono

legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).

L’interesse

giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP [che non

presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF

(decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019

consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia

personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid.

4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140

IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021

consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2)

attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna

(StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).

Un

mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP

(decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).

1.3.2

RE

1, accusatore privato nel procedimento, titolare dei beni giuridici tutelati

dagli art. 138, 146 e 158 CP (decisione TF 1B_554/2021 del 6.6.2022 consid.

4.2.; BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor art. 137

CP n. 19 ss.) e dall’art. 251 CP (decisione TF 6B_554/2021 del 6.6.2022 consid.

4.3.1.; BSK StPO – G.

MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 73; BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., vor

art. 251 CP n. 5 s.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / L. ERNI,

4.

ed., art. 251 CP n. 1), è legittimato a reclamare secondo l’art. 382 cpv. 1

CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla

modifica del decreto di abbandono, che ha ritenuto che i reati ipotizzati

fossero prescritti, che agli atti non ci fossero documenti falsi e che non

fosse data una partecipazione di PI 1 nei fatti imputati al fratello,

conclusione che l’avrebbe leso personalmente, direttamente ed attualmente.

1.4

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate. RE 1 ha infatti

spiegato in modo chiaro e comprensibile le ragioni per cui impugna le

conclusioni del procuratore pubblico, indicando i motivi per cui, a suo

giudizio, non sarebbe intervenuta la prescrizione dell’azione penale, perché

agli atti dell’incarto ci sarebbero documenti falsi e perché PI 1 avrebbe avuto

un ruolo nei fatti imputati ad PI 6.

L’impugnativa

è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

2.

Il

reclamo contro il decreto di abbandono è accolto, segnatamente, in presenza di

sufficienti indizi di reato tali da giustificare la promozione dell’accusa

(art. 319 cpv. 1 lit. a CPP) oppure se (contrariamente al giudizio del

procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (art.

319.

cpv. 1 lit. b CPP).

Si

ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7

cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può

essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve

fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo

senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del

reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado

circa altra conclusione che merita approfondimento.

3.

3.1.

Il

procuratore pubblico ritiene che per i reati di appropriazione indebita, truffa

ed amministrazione infedele aggravata, ipotizzati nei confronti di PI 1, sia

intervenuta la prescrizione.

3.2

Il

reclamante contesta la conclusione del magistrato inquirente.

Egli

adduce, in sostanza, che fino al mese di novembre/dicembre 2012 PI 1 avrebbe

gravemente e ripetutamente violato i propri obblighi quale suo amministratore e

gestore patrimoniale, organizzando il trasferimento di ingenti somme di denaro

destinate ad investimenti del fratello PI 6 e agendo, abusando del proprio

ruolo di consulente bancario e gestore patrimoniale, in modo tale da impedirgli

di comprendere fino al 2012 che a suo debito sarebbe stato erogato un credito

lombard di CHF 3 mio, poi ridotto a CHF 2'800'000.00, oltre agli interessi, per

un danno totale di Euro 2'096'000.00 (reclamo, p. 13).

L’accusatore

privato sussume sostanzialmente la fattispecie al reato di amministrazione

infedele. Si esaminerà dunque detto reato.

3.3

3.3.1

Il

reclamante ipotizza il reato di amministrazione infedele aggravata giusta

l’art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP [secondo cui è punito chiunque, per procacciare a

sé o ad altri un indebito profitto, obbligato per legge, mandato ufficiale

oppure negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne

la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia oppure permette che ciò

avvenga (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss.)].

3.3.2

Il

reato presuppone un dovere di gestione oppure di sorveglianza della gestione:

può pertanto essere autore del reato solo chi – obbligato proprio alla tutela

di interessi patrimoniali altrui, disponendo nella sua attività di un alto

grado di indipendenza – amministra l’altrui patrimonio (di una certa

importanza), per l’altrui interesse (decisione

TF 6B_289/2020 dell’1.12.2020 consid. 9.1.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI,

op. cit., art. 158 CP n. 11 ss.).

Il

comportamento penalmente rilevante ex art. 158 CP non è descritto nella

disposizione di legge. Esso consiste nel violare, per azione oppure per

omissione, gli obblighi propri di un amministratore, che si determinano secondo

il caso concreto (decisione TF 6B_52/2022 del 16.3.2023 consid. 4.1.6.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit.,

art. 158 CP n. 61 ss./124 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH /

D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 9 s.).

Un amministratore è dunque punibile se contravviene agli obblighi specifici che

gli incombono in ragione del suo obbligo di amministrare e di proteggere gli

interessi pecuniari di terzi.

Un

danno provvisorio è sufficiente (BSK

Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 130). Si ha un danno già

quando il patrimonio è messo in pericolo al punto che è diminuito nel suo

valore economico (decisione TF 6B_300/2016 del 7.11.2016 consid. 7.3.).

Si

tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente (BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit.,

art. 158 CP n. 136 ss.).

3.4

3.4.1

La

prescrizione è un impedimento a procedere che deve essere esaminato d’ufficio

in ogni stadio del procedimento penale (DTF 146 IV 68 consid. 2.1.; BSK

Strafrecht I – M. ZURBRÜGG, 4. ed., vor

art. 97-101 CP n. 61; StGB

Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. SCHULTZE, op. cit., vor

art. 97 CP n. 7). Se è intervenuta la prescrizione dell’azione penale, il CPP

prevede l’emanazione di un decreto di abbandono ex art. 319 cpv. 1 lit. d CPP (BSK Strafrecht I – M. ZURBRÜGG, op. cit., vor

art. 97-101 CP n. 58/60; BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, op. cit., art. 319

CPP n. 15; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL

/ M. PIETH / M. SCHULTZE, op. cit., vor

art. 97 CP n. 6; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D.

JOSITSCH, op. cit., art. 319 CPP n. 8).

3.4.2

Per

i reati di risultato la prescrizione decorre dal momento in cui l’autore ha

commesso il reato (art. 98 lit. a CP): determinante è sempre il momento dell’azione o dell’omissione

delittuosa, non il momento della realizzazione del risultato [decisione TF 6B_476/2019

del 29.5.2019 consid. 3.1.2.; DTF 134 IV 297 consid. 4.2.; 122 IV 61 consid.

2.a); BSK Strafrecht I – M. ZURBRÜGG, op. cit., art. 98 CP n. 2/5/8/9; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M.

SCHULTZE, op. cit., art. 98 CP n. 1/3].

3.4.3

Ai

sensi dell’art. 98 lit. b CP, se il reato è stato eseguito mediante atti

successivi, la prescrizione decorre dal giorno in cui è stato compiuto l’ultimo

atto (StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. SCHULTZE, op. cit.,

art. 98 CP n. 4).

Secondo

la giurisprudenza, l’unità naturale di azioni esiste quando atti separati

originano da una decisione unica e sembrano oggettivamente come avvenimenti che

formano un insieme in ragione della loro stretta relazione nel tempo e nello

spazio (decisione TF 6B_978/2021 del 5.10.2022 consid. 5.3.1.; DTF 132 IV 49

consid. 3.1.1.3.; 131 IV 83 consid. 2.4.5.). Di modo che la prescrizione, in

applicazione dell’art. 98 lit. b CP, decorre dal giorno in cui è stato compiuto

l’ultimo atto (cfr., per il reato di amministrazione infedele, decisione TF

6B_310/2014 del 23.11.2015, in particolare consid. 4.4.).

3.4.4

La

distinzione tra la commissione e l’omissione di un reato non è semplice: si

pone infatti il quesito a sapere se all’autore deve essere rimproverato di

avere agito come non avrebbe dovuto o piuttosto di avere omesso di agire come

avrebbe invece dovuto (decisione TF 6B_74/2013 del 19.3.2013 consid. 3.2.). In

caso di dubbio, per valutare un determinato comportamento, occorre fondarsi sul

principio della sussidiarietà e perseguire un reato per commissione (ad

esclusione dell’omissione) quando all’autore può essere imputato un

comportamento attivo che ha contribuito a creare o ad accrescere il pericolo

all’origine del risultato (decisione TF 6B_74/2013 del 19.3.2013 consid. 3.2.;

BSK Strafrecht I – M.A. NIGGLI / L.F. MUSKENS, op. cit., art. 11 CP n. 52 ss.; BSK Strafrecht I – M. ZURBRÜGG, op. cit., art.

98.

CP n. 10; StGB Praxiskommentar – S.

TRECHSEL / M. PIETH / B. FATEH-MOGHADAM, op. cit., art. 11 CP n. 6; StGB

Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. SCHULTZE, op. cit., art. 98 CP n.

3a).

3.4.5

I

termini di prescrizione sono disciplinati all’art. 97 CP.

3.4.6

Secondo

la giurisprudenza dell’Alta Corte, di fronte ad una situazione giuridica dubbia

non spetta di massima all’autorità di perseguimento penale esprimersi

sull’intervento della prescrizione dell’azione penale, ma ai tribunali

competenti per l’esame materiale della fattispecie penale, ritenuto che

l’abbandono del procedimento in ragione della prescrizione può essere disposto

soltanto quando essa è manifesta (art. 319 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF

1B_29/2023 del 10.3.2023 consid. 1.4.; DTF 146 IV 68 consid. 2.1.].

3.5

3.5.1

Si

deve anzitutto rilevare che il reato di amministrazione infedele aggravata (art.

158.

cifra 1 cpv. 3 CP), così come i reati giusta gli art. 138 cifra 1 cpv. 2 e

146.

cpv. 1 CP, è un reato di risultato, di modo che, per comprendere da quando

decorre il termine di prescrizione, determinante

è il momento dell’azione o dell’omissione delittuosa, non il momento della

realizzazione del risultato.

Non

è dunque decisivo quando è intervenuto il danno rispettivamente quando RE 1

sarebbe venuto a conoscenza dei fatti in seguito oggetto della segnalazione al

Ministero pubblico.

Determinante

è unicamente quando l’imputato avrebbe agito.

3.5.2

Il

procuratore pubblico, per esprimersi sulla prescrizione dell’azione penale, si

è limitato a considerare il momento in cui il denaro sarebbe stato trasferito

negli Stati Uniti (tra il 2005 ed il mese di aprile 2007) ed in Italia (giugno

2007), concludendo che la prescrizione fosse intervenuta al più tardi il

30.6.2022

Per

stabilire il momento in cui l’imputato avrebbe agito occorreva però esaminare

concretamente cosa PI 1 ha fatto con riferimento alle relazioni bancarie di RE

1, ovvero quali operazioni sono state effettuate dall’imputato sui conti.

3.5.3

Ora,

dagli atti (AI 78) risulta che il 13.2.2007 RE 1 avrebbe chiesto ad __________,

per il tramite di PI 1, un credito lombard di CHF 3 mio, importo che sarebbe

poi stato da bonificare all’__________ [“Dear Mr. PI 1, I kindly ask you to

get from your bank a loan of SFR 3'000'000.- (…) for two years and transfer the

same amount to: Bank: __________ Canada (…) Beneficiary: __________ (…). I need

the transaction, to finance my investment in Canada in Real Estate field within

a venture capital company. I send the agreement for your records. (…).”].

L’imputato ha riportato nella “panoramica dei contatti” (sempre tra gli

atti di cui ad AI 78) che il 22.2.2007 aveva ricevuto da RE 1 la richiesta di

un ATF (ossia di un credito lombard) di CHF 3 mio e che aveva eseguito le

transazioni, atti che erano stati preceduti, secondo quanto riportato

dall’imputato nella “panoramica dei contatti” in data 13.2.2007, da un

colloquio telefonico con RE 1, che gli avrebbe preannunciato le sue intenzioni

circa il credito lombard e l’investimento descritto.

Da

ulteriori account statements (“__________ Lombard Fixed-Term Advance

CHF”) [sempre tra gli atti di cui ad AI 78] emerge altresì che il credito lombard

scadeva il 23.2.2009. Sembrerebbe che il credito lombard sia poi stato

rinnovato a scadenze regolari. Gli atti bancari non sono di facile

interpretazione a questo proposito.

RE

1, da parte sua, ha sempre contestato di

avere domandato il credito e di avere chiesto il suo rinnovo alla scadenza.

Da

quanto dichiarato da PI 1 nel corso del procedimento, risulta che il rinnovo del

credito lombard, in effetti occorso, presupponeva una richiesta esplicita del

cliente e, cumulativamente, un’azione attiva da parte dell’imputato stesso: “Dico

che RE 1 nel 2007 era stato da me informato della scomparsa di PI 5. Il credito

lombard era in scadenza prevista per il febbraio 2009. Il cliente mi aveva

imposto di recuperare il denaro dicendomi sostanzialmente di rinnovare di volta

in volta il credito lombard riducendo il prestito in base ai fondi nel

frattempo riaccreditati sul suo conto. Io vedevo rispettivamente sentivo

telefonicamente RE 1 circa 2 o 3 volte l’anno. Preciso che nelle note bancarie

indicavo che il cliente mi chiedeva il rinnovo del lombard perché così avevo

convenuto con lui.” (verbale 17.3.2015, p. 5, AI 560); “(…) che è

corretto dire che quando nelle note ho inserito la frase “il cliente mi chiama

per rinnovare ATF” in realtà il cliente non mi chiamava. Questo è l’unico

elemento falso delle note di questo tipo. Vorrei precisare che era la banca a

richiedere l’indicazione del contatto con il cliente all’interno delle note con

riferimento ad ogni scadenza. Secondo me era un formalismo eccessivo nel caso concreto

visto che mi ero già accordato sul procedere con il cliente.” (verbale

17.3.2015, p. 5, AI 560); “(…) il rinnovo fa invece parte delle istruzioni

che mi aveva dato il cliente. Dopo la scadenza della ATF lui mi aveva detto di

rinnovarlo, riducendolo ad ogni accredito ricevuto da __________

rispettivamente di rinnovarlo in previsione dei futuri accrediti.” (verbale

17.3.2015, p. 7, AI 560); “(…) che l’operazione di rinnovo retroattivo così

come le operazioni di rinnovo non necessitavano particolari formalità da parte

del cliente. Erano operazioni eseguibili su semplice ordine telefonico.”

(verbale 17.3.2015, p. 15, AI 560); “Quando c’è un’ATF in scadenza è il

consulente che deve contattare il cliente, questo per prassi bancaria.”

(verbale 14.5.2021, p. 3, AI 784).

Si

può quindi senz’altro ritenere che il rinnovo del credito lombard non era

automatico [come reputa invece il procuratore pubblico (osservazioni

14/17.10.2022, p. 2: “(…), visto che i rinnovi del prestito erano automatici.)”],

ma implicava un’azione, tanto è vero che, per suo stesso dire, PI 1 ha avuto la

necessità di falsificare le note interne allo scopo di attestare che il cliente

gli avesse richiesto il rinnovo del credito: “Io nei contatti scrivevo “il

cliente mi chiama” per far sembrare che il cliente mi diceva di rinnovare il

lombard per un certo periodo, periodo in cui io sapevo che rientravano dei

fondi.” (verbale 11.1.2013, p. 9, AI 7) [cfr., per es., nota interna

20.2.2009

(“dettagli del contatto”) (all. ad AI 5): “Il cliente mi

dice che mi ha bonificato chf 250'000.- e quindi mi dà l’ordine di ridurre ATF

e di rinnovarlo per 3 mesi. (…)”].

Del

fatto che il rinnovo del credito lombard presupponesse un atto di PI 1 ne ha

riferito anche PI 6: “Mio fratello mi diceva che dovevo procedere al

rimborso (da parte di __________) quando c’era una scadenza dei termini

degli interessi del lombard. Dal 2009 mio fratello avrebbe rinnovato il

lombard, in attesa del pagamento di __________. (…) Dico anche che il lombard

era stato contratto inizialmente per due anni, in seguito rinnovato ogni tre

mesi.” (verbale 24.5.2013, p. 11, AI 360). A domanda “Chi ha deciso di

rinnovarlo ogni tre mesi?”, PI 6 ha risposto: “Mio fratello.”

(verbale 24.5.2013, p. 11, AI 360).

3.5.4

Il

magistrato inquirente, nel decreto di abbandono, non ha fatto alcun accenno

alla questione del credito lombard. Nelle osservazioni 14/17.10.2022 al reclamo

ha addotto che il credito lombard sarebbe stato acceso nel 2007 e poi sarebbe

stato semplicemente rinnovato, atto di rinnovo, automatico, che a suo giudizio non

costituirebbe un atto di amministrazione infedele ex art. 158 CP (p. 1/2).

Un

credito lombard – operazione secondo la quale un istituto bancario presta al

suo cliente fondi garantiti da pegno sugli averi sul conto del cliente (A. DE

SENARCLENS / L. HARRISON, Le crédit lombard et l’effet levier, in SJ 2021 II p.

47, 48) – costituisce nondimeno, sia per la banca sia per il cliente,

un’operazione molto rischiosa (A. DE SENARCLENS / L. HARRISON, op. cit., p.

69).

Di

modo che, proprio in ragione della portata e delle implicazioni di un credito

lombard, anche il rinnovo del credito lombard, a giudizio di questa Corte,

dovrebbe essere considerato un’azione a sé, che – come esposto – presupponeva

del resto la richiesta del cliente e un successivo atto di PI 1.

Il

pubblico ministero stesso sembra peraltro negare atti di amministrazione

successivi al 2007, “visto che i rinnovi del prestito erano automatici.”

(osservazioni 14/17.10.2022, p. 2), ovvero ritenendo – a contrario –

che, se i rinnovi non fossero stati automatici, come in concreto, si dovrebbe

parlare di atti di amministrazione.

Per

cui la prescrizione dell’azione penale decorrerebbe, secondo l’art. 98 lit. a

CP, per ogni singolo rinnovo del credito lombard.

3.5.5

Il

procuratore pubblico, che ha ritenuto irrilevante, per la prescrizione

dell’azione penale, il rinnovo del credito lombard, avrebbe in ogni caso dovuto

esaminare la fattispecie sotto il profilo dell’unità giuridica o naturale di

azioni, che sembrerebbe invero avere considerato nell’emanazione del decreto di

accusa a carico di PI 6 (cfr. lo scritto 22.9.2022, AI 856), che menziona anche

fatti del 2007. Il magistrato inquirente ha peraltro citato la giurisprudenza

relativa a detta unità giuridica oppure fattuale anche al consid. 12. del

decreto di abbandono, senza però poi apparentemente tenerne conto nel giudizio

del caso concreto.

Si

è detto che secondo la giurisprudenza l’unità naturale di azioni esiste quando

atti separati originano da una decisione unica e sembrano oggettivamente come

avvenimenti che formano un insieme in ragione della loro stretta relazione nel

tempo e nello spazio. Di modo che la prescrizione, in applicazione dell’art. 98

lit. b CP, decorre dal giorno in cui è stato compiuto l’ultimo atto.

Con

riferimento ai rinnovi del credito lombard, siccome costituiscono comportamenti

di possibile valenza penale che si sono susseguiti nel tempo a brevi

intervalli, che pregiudicano sempre il medesimo bene giuridico, ovvero il

patrimonio di RE 1, che si sono svolti fino al momento della denuncia, si pone(va)

dunque la questione a sapere se, ritenuta la citata giurisprudenza, la

prescrizione decorra/decorresse dal giorno in cui è stato compiuto l’ultimo

atto, ossia l’ultimo rinnovo del credito lombard.

3.5.6

La

conclusione del pubblico ministero – che peraltro, non si comprende su che

base, sembra ritenere che quanto sostiene PI 1 corrisponda alla realtà dei

fatti [“A parte il fatto che a dire di PI 1, l’accusatore privato era

d’accordo con i rinnovi del prestito Lombard, (…).” (osservazioni

14/17.10.2022, p. 2)] – appare pertanto prematura in capo alla prescrizione.

Il

magistrato inquirente, al quale vengono formalmente rinviati gli atti, riesaminerà

quindi la questione della prescrizione, analizzando quanto è occorso sulle

relazioni di RE 1, con particolare riferimento, ma non esaustivamente, al credito

lombard ed ai suoi rinnovi (tassi di interesse, condizioni, ecc.), determinando

a tal fine gli obblighi che incombevano a PI 1.

Si

ricorda che quest’ultimo ha descritto la sua attività quale “gestore

patrimoniale” (verbale 11.1.2013, p. 1/7, AI 6). Ha inoltre addotto che “Posso

comunque dire che la decisione di rinnovare l’ATF veniva lasciata alla mia

discrezione in ragione degli accordi con il cliente, (…).” (verbale

17.3.2015, p. 10, AI 560) e che “(…),

nessuno doveva approvare la mia decisione di concessione di un credito lombard.

(…) Io con riferimento al credito lombard concesso ad RE 1 non avevo

autorizzazioni da richiedere alla banca.” (verbale 8.4.2013, p. 25, AI

313), ciò che lascia intendere un’importante

indipendenza nella decisione sulla

concessione del credito.

Si

rileva altresì che il reato di amministrazione infedele punisce anche chi compie

atti ex art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP dopo avere assunto senza mandato la gestione

del patrimonio altrui (art. 158 cifra 1 cpv. 2 CP) [BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158

CP n. 56]. Il procuratore pubblico valuterà

se esaminare i fatti pure sotto il profilo dell’eventuale gestione senza

mandato dei fondi di RE 1 da parte di PI 1.

4.

4.1.

In

applicazione dell’art. 251 cifra 1 CP è punito per falsità in documenti chiunque,

al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o

altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o

dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, o

attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di

importanza giuridica, o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento (BSK

Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 1 ss.).

Il

reato reprime la falsificazione di un documento (falso materiale) e la

redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico).

Nel

primo caso, l’art. 251 CP esige che il documento falsificato sia un titolo ai

sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP, ossia uno scritto destinato ed atto a provare un

fatto di portata giuridica e quindi destinato ed atto a provare il fatto falso.

Un documento è falso quando il suo vero estensore non coincide con l’autore

apparente rispettivamente quando l’atto fa sorgere l’apparenza che esso derivi

da un’altra persona rispetto all’autore effettivo (decisione TF 6B_52/2022 del

16.3.2023

consid. 4.1.3.; BSK

Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 2 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M.

PIETH / L. ERNI, op. cit., art. 251 CP n. 3).

Nel

caso del falso ideologico, la norma penale va applicata restrittivamente: la

cosiddetta “menzogna scritta” trascende in reato solo dove, dal profilo

oggettivo, il documento goda di particolare credibilità grazie al valore che la

legge gli conferisce o per la qualità della persona che lo ha redatto, ovvero

unicamente se il documento possiede un’accresciuta capacità persuasiva perché

il falso presenta garanzie oggettive della verità del contenuto (decisione TF 6B_52/2022

del 16.3.2023 consid. 4.1.3.; BSK

Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 64 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M.

PIETH / L. ERNI, op. cit., art. 251 CP n. 6 ss.).

Si

tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente (BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art.

251.

CP n. 181).

4.2

4.2.1

Il

procuratore pubblico ha ritenuto che dagli atti non emergessero documenti

falsi. In corso di inchiesta il reato era nondimeno stato contestato agli

imputati con riferimento al riconoscimento di debito 23.11.2012 sottoscritto da

PI 4 nei confronti di RE 1 davanti al notaio avv. __________. Un riconoscimento

di debito non era però un documento dotato di credibilità accresciuta. Nemmeno

l’autentica della firma da parte del notaio era suscettibile di conferire al

documento una maggiore credibilità.

4.2.2

Il

reclamante non contesta questa conclusione. Egli adduce nondimeno che

l’imputato avrebbe allestito falsi rapporti interni.

PI

1.

ha ammesso di avere falsificato note interne per “(…) poter rendere

verosimile la “gestione e la cronistoria” degli investimenti.” (dichiarazione

7.1.2013, p. 7, doc. B, all. ad AI 5; verbale 11.1.2013, p. 9, AI 7; verbale

17.3.2015, p. 6 ss., AI 560). Ha addotto: “(…) che è corretto dire che

quando nelle note ho inserito la frase “il cliente mi chiama per rinnovare ATF”

in realtà il cliente non mi chiamava. Questo è l’unico elemento falso delle

note di questo tipo. Vorrei precisare che era la banca a richiedere

l’indicazione del contatto con il cliente all’interno delle note con

riferimento ad ogni scadenza. Secondo me era un formalismo eccessivo nel caso

concreto visto che mi ero già accordato sul procedere con il cliente.”

(verbale 17.3.2015, p. 5, AI 560).

4.2.3

Il

pubblico ministero, nel decreto di abbandono 22.9.2022, non si è pronunciato su

questi atti dal contenuto non vero.

Egli

si è espresso nel decreto 22.9.2022 (AI 854) con cui ha estromesso __________

dal procedimento quale accusatrice privata. Ha indicato che le eventuali note

interne redatte da PI 1 non assurgevano al reato di falsità in documenti, dato

che non godevano di credibilità accresciuta, trattandosi di documenti interni

alla banca. In ogni caso, per il magistrato inquirente, eventuale

documentazione fittizia era semmai servita per spingere i clienti ad investire

o a dissuaderli da un eventuale rimborso. Non emergeva dagli atti che l’intento

degli imputati fosse quello di danneggiare l’istituto bancario o di ingannare i

suoi consulenti.

Ora,

si rileva che, secondo la giurisprudenza, atti bancari interni non

costituiscono, di principio, una falsità in documenti (decisione TF 6B_199/2011

del 10.4.2012 consid. 10.). Le note interne falsificate, per sua ammissione, da

PI 1 non realizzano dunque un falso ai sensi dell’art. 251 CP.

Dette

note interne potrebbero nondimeno avere rilevanza con riferimento,

segnatamente, al reato di amministrazione infedele aggravata. Il magistrato

inquirente le valuterà perciò in quell’ambito.

5.

5.1.

Si

è detto che con decreto di accusa 5223/2022 del 22.9.2022 il procuratore

pubblico ha posto PI 6 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome

ritenuto colpevole di amministrazione infedele aggravata siccome commessa per

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, per avere, nel periodo dal

10.12.2007

all’11.12.2012, in qualità di gestore patrimoniale del cliente RE 1,

obbligato quindi per negozio giuridico a gestirne gli interessi patrimoniali,

mancando al proprio dovere, danneggiando il patrimonio per almeno CHF 511'256.90.

Il magistrato inquirente ha così descritto la fattispecie imputata:

“(…)

e meglio, per avere, dopo che PI 6

aveva acquistato il 100% del pacchetto azionario di __________ (oggi radiata), assumendo PI 3 la carica di

amministratore unico, nel corso dei primi mesi dell'anno 2007 dopo che il

cliente

RE 1 gli era

stato presentato da suo fratello PI 1, all'epoca consulente bancario di

RE

1.

presso la Banca __________, in quanto il cliente

desiderava compiere un investimento speculativo in prodotti esterni rispetto a quelli offerti dall'Istituto Bancario, bonificando quindi RE 1 dalla relazione bancaria __________ USD 1'495'516.11 in favore della relazione __________

intestata a __________ presso

__________ sulla base del contratto di mandato nr.

519, e poi

ancora, su richiesta di

PI 6, bonificando

RE 1 il 13 febbraio 2007 ulteriori CHF 3 milioni in

favore della relazione bancaria intestata a __________ con lo scopo di

effettuare degli investimenti finanziari negli Stati Uniti, e quindi, nel corso del

mese di aprile 2007, recandosi PI 6 negli Stati Uniti visto che PI 5 aveva interrotto la gestione finanziaria a

seguito di un burn out, e dopo essere riuscito a rintracciare presso banche americane e canadesi parte del denaro, per un corrispettivo pari a USD 4'228'739.43 su relazione nr. 2869 banca __________, __________ e per un corrispettivo di USD 1'932'650.56 su relazione nr.

__________ presso

__________, senza tuttavia

possibilità di determinare l'esito di tali investimenti e quindi senza poter determinare

l'attribuzione ad ogni singolo cliente del denaro ritrovato, invece di

informare compiutamente

la clientela di quanto accaduto, rispettivamente di reperire il loro accordo sul successivo destino di tali fondi ritrovati, disposto, a debito delle citate

relazioni estere fra il

04.

maggio 2007 e l'08 maggio 2007, due bonifici per

complessivi USD 5'934'969.66 in favore della relazione nr. __________ presso

__________ intestata a __________; un bonifico pari a EUR 200'000.00 in favore di

relazione bancaria presso banca monegasca intestata ai suoceri a valere quale rimborso di

un precedente prestito

in suo favore da parte degli stessi,

senza che sia stato possibile determinare il destino della differenza pari a USD 226'420.33 fra quanto ritrovato

presso le banche americane e quanto bonificato su

__________ nel maggio 2007, omettendo inoltre PI 6 di informare RE 1, in merito all'esecuzione,

all'esistenza e all'esito delle operazioni di investimento negli Stati Uniti e Canada, impedendogli in tal modo di determinarsi con cognizione di causa sull'impiego del denaro fortuitamente

ritrovato, dando disposizioni a

PI 2, subentrato quale amministratore unico di __________, di impiegare il denaro, rimborsando capitale e

interessi (in realtà non dovuti)

in data 01 giugno 2007 in favore di

__________

per CHF 2'706'110.25, attribuendolo al mandato nr. 0518, con conseguente vantaggio non dovuto pari a CHF

205'110.25, nonché in data 10 luglio 2007 in favore di

RE 1 per USD

1'543'482.88

attribuendolo al mandato nr. 0519 con conseguente vantaggio non dovuto pari a USD

43'482.88,

disponendo poi in data 25 giugno 2007 il bonifico per EUR 1'500'024.13 in favore della relazione bancaria

__________

intestata a

__________ presso

__________

di cui PI 6 era azionista e avente diritto economico, e poi da quest'ultima

in favore di relazione bancaria nr.

__________ accesa in Italia presso la

__________ intestata a

__________ (nel frattempo fallita) e di cui era socio e gerente l'amico PI 4, per un'operazione

di investimento

immobiliare attribuita al cliente

RE 1 a valere quale investimento per recuperare

la perdita al suo patrimonio, senza però comunicarlo ad

RE 1,

"I soldi di pertinenza di

RE

1.

sono poi andati alla

__________.

PI 4 era un cliente

__________.

(...) Tornando all'investimento del denaro di

RE 1 con

PI 4, continuo dicendo quanto segue. lo ho chiesto a

PI 4 se aveva degli investimenti da proporre. Lui mi rispose che aveva un progetto per costruire degli immobili

nelle

Marche,

e meglio la costruzione di varie villette. L'investimento consisteva in EUR 1.5 MIO che finanziava la costruzione di queste villette. Dopo la vendita delle villette, doveva

fruttare

un

guadagno di circa EUR 600'000.00. A questo punto, io e PI 2 abbiamo deciso di investire i fondi di

RE 1 per un ammontare di EUR 1.5 MIO, e meglio i CHF 2.2 MIO recuperati da

__________, convertiti in EUR, nel progetto di

PI 4', ritenuto inoltre che con il denaro riaccreditato dagli Stati Uniti vi

sarebbe stato sufficiente denaro per rimborsare integralmente RE 1,

e quindi,

tutto ciò permesso, nel

periodo compreso

dal 10 dicembre 2007 al 11 dicembre 2012, dopo che __________ aveva in parte rimborsato a

__________

l'importo di CHF 1'191'000.90 (pari a Euro

754'826.21), e al

posto che rimborsare integralmente il cliente

RE 1, disposto, a

scopo di indebito

profitto, dell'importo di CHF 861'926.25 provenienti direttamente dai rimborsi

di

__________,

più nel dettaglio, fra il 10

dicembre 2007 e il 11

dicembre 2012

prelevando a

contanti Euro 46'510.00 e CHF

289'000.00,

fra il 31

gennaio 2008 e il 28

febbraio 2008

disponendo bonifici in favore della

società __________ (società riconducibile a

PI 6)

per EUR 38'331.30; in data 04 febbraio 2008 bonificando CHF 320'000 in favore dell'Avv.

__________ per un suo acquisto immobiliare in Svizzera;

in data 20 febbraio

2008.

bonificando Euro 79'507.50 a sé stesso; gravemente violato in questo modo il proprio dovere di diligenza e fedeltà verso il

cliente (398 cpv. 2 CO) e il suo dovere di rendicontazione (art. 400 CO), cagionando considerati i rimborsi parziali nel

frattempo avvenuti

per complessivi CHF 679'744.00, un pregiudizio effettivo pari a CHF 511'256.90 (CHF 1'191'000.90 - CHF

679'744.00)” (DA 5223/2022 del

22.9.2022).

5.2

Ora,

secondo il tenore del decreto di accusa RE 1 avrebbe proceduto a diversi

investimenti in società riconducibili o vicine ad PI 6, bonificando,

segnatamente, la somma di CHF 3 mio a favore della relazione di __________.

RE

1.

ha nondimeno sempre contestato fermamente di avere fatto investimenti. Era ed

è invero la questione centrale del procedimento penale sapere se il predetto

abbia effettuato gli investimenti con piena coscienza, se qualcuno (e

segnatamente PI 1) abbia approfittato dei suoi problemi di salute per fargli

disporre gli investimenti oppure se qualcuno (segnatamente PI 1) abbia

disposto, in luogo dell’accusatore privato, a suo nome, i contestati

investimenti.

Dagli

atti risulta invero il ruolo centrale e determinante di PI 1 nei fatti imputati

ad PI 6. Non si comprende perché il procuratore pubblico non gli abbia

attribuito alcuna partecipazione perlomeno accessoria nella fattispecie. Anzi,

egli ritiene che PI 1, in questi fatti, “(…) non c’entra nulla.” (osservazioni

14/17.10.2022, p. 2).

Si

ricorda, in particolare, che giusta l’art. 25 CP è complice chiunque aiuta

intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto. Oggettivamente, il

complice deve fornire all’autore principale un contributo causale alla

realizzazione del reato, di modo che gli eventi non si sarebbero svolti nello

stesso modo senza di esso. Non è necessario che il contributo del complice sia conditio

qua non alla realizzazione del reato. Il contributo fornito può essere

materiale, intellettuale o consistere in una semplice astensione (decisione TF

6B_702/2021 del 27.1.2023 consid. 1.3.4.).

Che

PI 1 fosse coinvolto nei fatti emerge dalle dichiarazioni di PI 6, che ha

sostenuto che “(…) dell’investimento in __________ si è occupato

direttamente PI 1.” (verbale 2.3.2021, p. 15, AI 769). PI 1, a domanda “Il

PP mi chiede se confermo che per questa specifica operazione mio fratello PI 6

non aveva ruolo e che io avevo un contatto diretto con PI 5.”, ha risposto:

“Confermo. Ricordo di aver parlato varie volte al telefono con PI 5, molte

prima dell’investimento e alcune dopo.” (verbale 14.5.2021, p. 13, AI 784;

cfr. anche verbale 8.4.2013, p. 4 s., AI 313; verbale 17.3.2015, p. 5, AI 560).

Sempre

l’imputato PI 6 ha addotto che “Il PP mi contesta che per esempio quando il

denaro è rientrato dagli Stati Uniti, in base all’inchiesta, risulta che ho discusso

con PI 1 il successivo investimento in __________, dopo che, in base a quanto

dice PI 1, questi ne aveva anche discusso con RE 1. In queste circostanze non

risulta assolutamente coinvolto PI 2. Ho parlato dell’investimento con mio

fratello e con PI 2. E’ vero però che, in questa circostanza, la decisione

l’abbiamo presa io e mio fratello.” (verbale 2.3.2021, p. 3, AI 769).

Lo

stesso PI 1, da parte sua, ha affermato: “Con il consenso verbale del

cliente RE 1 investivamo quindi i 2.2 milioni di CHF di __________ (…). Il

denaro è stato bonificato da __________ a __________ in Italia per tale

investimento.” (verbale 11.1.2013, p. 5, AI 6); “Chi ha deciso di fare

il contratto tra __________ e __________ per i soldi di RE 1? Io e mio fratello.”

(verbale 8.4.2013, p. 16, AI 313); “Preciso che ho detto a mio fratello che

dovevamo rimborsare l’investimento di RE 1 tramite __________ riconoscendogli

in aggiunta il tasso libor, (…). Questo abbiamo fatto e poi il resto lo abbiamo

investito tramite PI 4.” (verbale 14.5.2021, p. 14 s., AI 784); “Per

quanto riguarda i miei clienti che avevano investito tramite __________ io ho

discusso con mio fratello in merito al destino del denaro: preciso che non

sapevo complessivamente quanto mio fratello aveva ritrovato sui conti in Nord

America, lui mi aveva detto (evidentemente con riferimento ai miei clienti)

quanto c’era a disposizione.” (verbale 14.9.2021, confronto tra PI 1 e PI 6,

p. 5, AI 802); “E’ in quel momento che, preso atto che non c’era sufficiente

denaro per rimborsare anche l’investimento in __________, abbiamo deciso di

fare l’investimento in __________, (…)” (verbale 14.9.2021, confronto tra PI

1.

e PI 6, p. 6, AI 802); “Partendo dalla cifra che mi era stata indicata da

mio fratello e quindi disponibile per il rimborso a favore dei miei clienti, io

e mio fratello abbiamo deciso di rimborsare a __________ il capitale più un

interesse pro rata (…), per RE 1 il capitale più il tasso libor di quel momento

e quindi per riconoscergli il tasso minimo e il resto investito tramite __________.

Tramite quest’ultimo investimento lo scopo era infatti quello di rimborsare ad RE

1.

il capitale investito in __________ ma anche l’interesse pro rata che gli

spettava per l’investimento tramite __________.” (verbale 14.9.2021,

confronto tra PI 1 e PI 6, p. 8, AI 802); “(…) abbiamo deciso io e lui (PI

6) quanto rimborsare a __________ e RE 1 (…). Preciso che il calcolo degli

interessi l’ho fatto io in quanto persona cognita in materia.” (verbale

14.9.2021, confronto tra PI 1 e PI 6, p. 13, AI 802).

PI

6.

non considerava peraltro l’accusatore privato RE 1 quale suo cliente (verbale

24.5.2013, p. 16, AI 360).

Il

procuratore pubblico deve quindi esaminare la partecipazione di PI 1 nei fatti

imputati al fratello, sui quali – nel decreto di abbandono – ha del tutto

omesso di esprimersi. Terrà conto, anche, delle note interne falsificate da PI 1

inerenti alla richiesta ed al rinnovo del credito lombard, che potrebbero

costituire un atto che ha facilitato ex art. 25 CP la commissione del reato

ipotizzato a carico di PI 6.

6.

6.1.

Il

decreto di abbandono 22.9.2022 (ABB 1601/2022) è annullato con riferimento

all’imputato PI 1.

Gli

atti dell’incarto sono ritornati formalmente al procuratore pubblico, che si

ripronuncerà sui fatti, in particolare in relazione al reato di amministrazione

infedele aggravata, ritenuto che potrà evidentemente riesaminare, se del caso,

anche altre ipotesi accusatorie, come l’appropriazione indebita e la truffa.

6.2

Si

ricorda che per la decisione se prolare un decreto di abbandono vale il

principio in dubio pro duriore, riconducibile

al principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e 2 cpv. 2 CPP i.r.c. art. 319

cpv. 1 e 324 CPP; decisione TF 6B_1177/2022 del 21.2.2023 consid. 2.1.) [principio che deve tenere presente anche la

giurisdizione di reclamo (decisione TF 6B_130/2021 dell’8.6.2022 consid.

2.3.1./2.3.2.)], che comporta che un

decreto di abbandono non possa essere pronunciato se non quando appaia

chiaramente che i fatti non sono punibili o le condizioni per il perseguimento

non sono date. L’istruzione deve essere aperta e l’accusa di principio promossa

(se non entra in linea di conto un decreto di accusa) quando una condanna

appaia più verosimile che un’assoluzione. Se le probabilità di assoluzione e di

condanna sono equivalenti, si impone la promozione dell’accusa, in particolare

se il reato è grave.

6.3

Si

deve evidenziare che, in caso di situazione probatoria o giuridica dubbia, come

sembra essere il caso nella fattispecie, non spetta al procuratore pubblico

decidere sulla plausibilità delle accuse, ma al giudice (decisione TF 6B_1177/2022

del 21.2.2023 consid. 2.1.). Le dichiarazioni delle persone sentite in un

procedimento penale devono infatti essere valutate, di principio, dal giudice

di merito, che esamina la loro credibilità (decisioni TF 6B_141/2022 del

10.10.2022

consid. 2.3.3.; 6B_130/2021 dell’8.6.2022 consid. 2.3.1.;

6B_653/2016 del 19.1.2017 consid. 3.2.; 6B_354/2016 del 6.12.2016 consid.

3.1.): la percezione diretta da parte del tribunale è in effetti irrinunciabile

specialmente quando si tratta di valutare una dichiarazione contro una

dichiarazione (decisione TF 6B_918/2014 del 2.4.2015 consid. 2.1.2.); si può,

eccezionalmente, rinunciare alla promozione dell’accusa soltanto quando – in

presenza di affermazioni contrapposte delle parti interrogate, in assenza di

prove oggettive – non sia possibile valutare come credibili o come meno

credibili le singole dichiarazioni delle parti e, inoltre, non si possa

attendere un altro risultato.

7.

Il

gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4

CPP). Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante,

vincente, CHF 2'000.-- a titolo di indennità (art. 436 cpv. 3 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è accolto. Di conseguenza:

§ Il

decreto di abbandono 22.9.2022 (ABB 1601/2022) del procuratore pubblico Daniele

Galliano è annullato con riferimento all’imputato PI 1.

§§ Gli

atti dell’inc. ABB 1601/2022 sono formalmente ritornati al magistrato

inquirente per i suoi incombenti.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 2'000.-- (duemila) a titolo di

indennità.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Copia

per conoscenza:

Per la Corte dei reclami penali

Il vicepresidente La

cancelliera