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Decisione

60.2022.287

Reclamo contro la decisione del GPC che ha rifiutato il primo congedo. Pericolo di fuga (cittadino straniero con legami al paese d'origine)

27 dicembre 2022Italiano27 min

ripresa dei ritmi e delle abitudini della vita libera (AI 13, inc. GPC __________).

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.287

Lugano

27 dicembre 2022/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola

Respini, presidente,

Giovan Maria Tattarletti, Ivano Ranzanici (in

sostituzione del giudice Raffaele Guffi, assente)

cancelliera:

Elena

Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 19/20.10.2022 presentato

da

RE 1

patr. da: PR 1

contro

la decisione 12.10.2022 del giudice dei

provvedimenti coercitivi Ursula Züblin, sedente in materia di applicazione

della pena, mediante la quale ha respinto la domanda di primo congedo (inc.

GPC __________);

richiamati gli scritti 21.10.2022 e 8/9.11.2022

(duplica) del procuratore pubblico con cui chiede la reiezione del gravame;

richiamati altresì gli scritti

25/26.10.2022 e 7/8.11.2022 (duplica) mediante i quali il giudice dei

provvedimenti coercitivi rinvia alle considerazioni della propria decisione,

rimettendosi per il resto al giudizio di questa Corte;

preso atto della replica 2/3.11.2022 di RE

1 mediante la quale ha ribadito le proprie argomentazioni e conclusioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Con

sentenza 17.12.2021 (inc. TPC __________) la Corte delle assise criminali ha

riconosciuto RE 1 quale autore colpevole di assassinio (in relazione

all’uccisione di un uomo il 27.11.2015) e di cattiva gestione. Lo ha quindi

condannato (quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto

d’accusa 20.07.2012 del Ministero pubblico grigionese) alla pena detentiva di

17 anni, da dedursi il carcere estradizionale, preventivo e l’anticipata

esecuzione sofferti, come pure alla pena pecuniaria di CHF 900.-

(corrispondenti a 90 aliquote giornaliere da CHF 10.-), sospesa

condizionalmente con un periodo di prova di due anni.

b. In

data 29.03.2022 RE 1, rilevato di essere incarcerato dall’1.12.2015, ha

domandato la concessione del primo congedo al fine di “poter tornare a

passare dei momenti al fianco della mia famiglia dopo molti anni, essendo

cosciente del lungo percorso che ancora dovremo affrontare” (AI 3, inc. GPC

__________).

c. Con

decisione 20.05.2022 (AI 6, inc. GPC __________) il giudice dei provvedimenti

coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, verificato il

passaggio in giudicato dei dispositivi di condanna (AI 2, inc. GPC __________),

ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione chiusa, visto il concreto

pericolo di fuga, ritenuto che il reclamante è cittadino italiano, con

all’orizzonte una lunga pena ancora da scontare, e che a suo tempo non aveva

esitato a lasciare il luogo di commissione del crimine e il Ticino per riparare

immediatamente in Italia, rendendosi irreperibile sino al giorno del suo

arresto, avvenuto su mandato di arresto internazionale.

Il magistrato ha nel contempo determinato i seguenti

termini di esecuzione della pena:

1/3 31.07.2021

1/2 31.05.2024

2/3 31.03.2027

Fine

pena 30.11.2032

Infine

ha segnalato di aver dato avvio alla procedura tendente alla concessione o meno

del primo congedo.

d. Nel

maggio-giugno 2022 è stato approvato il Piano di esecuzione della sanzione

(PES) per RE 1, in cui nella pianificazione della progressione di regime è

stata prevista una fase 5 relativa ai congedi, aventi per scopo il

rafforzamento dei rapporti familiari e sociali in ambiente esterno, e la

ripresa dei ritmi e delle abitudini della vita libera (AI 13, inc. GPC __________).

e. Preso

atto dei preavvisi richiesti come pure delle osservazioni scritte presentate il

13.09.2022 dal patrocinatore del reclamante, con decisione 12.10.2022 (inc. GPC

__________) il giudice dei provvedimenti coercitivi ha respinto la domanda di

primo congedo di RE 1, ritenendo sfavorevole la prognosi quo al rischio di

fuga.

Secondo

il magistrato, malgrado il buon comportamento tenuto in esecuzione di pena (al

di là delle sanzioni disciplinari risalenti almeno ai precedenti tre anni) - da

considerare peraltro quale importante tassello per la valutazione della

prognosi circa il rischio di recidiva - le condizioni oggettive alla base del

concreto pericolo di fuga valutato nella decisione 20.05.2022 di collocamento

iniziale sarebbero rimaste immutate. Ha quindi evidenziato come il reclamante dopo

il reato sia fuggito all’estero e sia stato arrestato dalle forze dell’ordine

mentre si nascondeva nel bagno dell’abitazione di una zia residente nel suo

paese d’origine in __________ (I). Oltre a ciò ha messo in luce gli stretti e

numerosi legami di RE 1 nella vicina Penisola, in cui buona parte della sua

famiglia risiederebbe e dove la figlia maggiore di secondo letto seguirebbe pure

gli studi di giurisprudenza. I legami familiari sul territorio non li ha

ritenuti un deterrente sufficiente a trattenere il reclamante dal darsi alla

fuga, posto il fatto che egli dovrà in ogni caso gestirli al di là del confine

elvetico, visto che il permesso di dimora - scaduto - non gli verrà

verosimilmente più rinnovato, se non addirittura verrà pronunciato nei suoi

confronti un divieto d’entrata. Infine ha evidenziato la durata della pena

ancora da espiare.

Data

l’esistenza del pericolo di fuga il giudice ha tralasciato l’esame del rischio

di recidiva.

Ha

segnalato di non ritenere necessario indire un’ulteriore udienza del reclamante

- come postulato dal difensore di RE 1 - evidenziando che quest’ultimo avrebbe ampiamente

già avuto la possibilità di esprimersi mediante le osservazioni scritte

prodotte dal suo legale nonché all’udienza davanti alla Commissione per l’esame

dei condannati pericolosi.

f. RE

1, per il tramite del proprio patrocinatore avv. PR 1, insorge contro il

giudizio 12.10.2022 del giudice dei provvedimenti coercitivi, postulando, in

via principale, l’ammissione al primo congedo; in via subordinata,

l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al giudice

affinché proceda all’audizione del reclamante.

Contesta

il pericolo di fuga in quanto non fondato su ragioni serie e oggettive. Rimprovera

dunque al giudice dei provvedimenti coercitivi di essere incorso in arbitrio

nella determinazione delle circostanze di fatto. In particolare il magistrato

avrebbe omesso di considerare che - come si evincerebbe dallo scritto

30.11.2015 dell’avv. __________ (che produce agli atti) - RE 1 prima del suo

arresto sarebbe stato intenzionato a costituirsi alle autorità italiane e non a

darsi alla fuga. Egli infatti non si sarebbe opposto alla domanda di

estradizione da parte delle autorità elvetiche.

Il

pericolo di fuga sarebbe inoltre, a suo avviso, inesistente - come pure

constatato nel preavviso dell’UAR - data la presenza sul nostro territorio

della propria famiglia (moglie e figli).

Lamenta

una duplice violazione del diritto di essere sentito.

In

primo luogo censura una carente motivazione della decisione impugnata sancita

dall’art. 80 cpv. 2 CPP - quale corollario dell’art. 29 cpv. 2 Cost. - ritenuto

che “all’Autorità giudicante sussiste il dovere di confrontarsi con le

argomentazioni sollevate dall’interessato tenendone conto nel processo

decisionale e motivando la propria decisione affinché il destinatario della

stessa possa comprendere le ragioni che hanno spinto l’Autorità a tenere in

considerazione o meno le argomentazioni offerte” (reclamo 19/20.10.2022, p.

9). Rimprovera quindi al giudice di non aver spiegato le ragioni per cui ha

propeso per il parere (sfavorevole) della Commissione per l’esame dei

condannati pericolosi, che lo avrebbe sentito in un’unica occasione, anziché

tenere in considerazione i preavvisi favorevoli espressi dalle altre autorità

interpellate, tra queste l’UAR, che sarebbe “a contatto regolarmente con il

detenuto ormai da anni e, quindi, pienamente cosciente ed edotto sulla

situazione del qui detenuto e sulle, eventuali, problematicità legate a

quest’ultimo (problematicità qui contestate!)” (reclamo 19/20.10.2022, p.

10).

A

suo dire il magistrato nemmeno si sarebbe confrontato con le argomentazioni

esposte nelle osservazioni scritte del 13.10.2022.

In

secondo luogo rimprovera al giudice di aver violato i disposti dell’art. 11

LEPM (Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti), non

concedendo al reclamante la postulata audizione per ragioni di “economia

processuale”.

g. Nello

scritto 21.10.2022 il procuratore pubblico chiede la reiezione del gravame,

contestando che il reclamante abbia avuto l’intenzione di costituirsi prima del

suo arresto, bensì quella di dimostrare la propria estraneità al grave fatto di

sangue compiuto.

h. Il

giudice dei provvedimenti coercitivi con scritto 25/26.10.2022 dichiara di

rinunciare a presentare osservazioni, rinviando alle argomentazioni e

conclusioni della decisione impugnata.

i. Con

scritto 2/3.11.2022 RE 1, per il tramite del proprio patrocinatore, conferma le

proprie argomentazioni e conclusioni, negando l’esistenza del rischio di fuga.

l. Negli

scritti 7/8.11.2022 e 8/9.11.2022 il giudice dei provvedimenti coercitivi e il

procuratore pubblico rinunciano a presentare osservazioni di duplica,

riconfermandosi nelle precedenti prese di posizione.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Il Codice di diritto processuale penale svizzero

(Codice di procedura penale, CPP, RS 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai

Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle

pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

L'art.

10.

cpv. 1 lit. h della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli

adulti del 20.4.2010 (LEPM, RL 341.100) conferisce al giudice dell'applicazione

della pena − in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta

l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, a decidere la concessione del

primo congedo.

Contro

tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di

interporre reclamo ai sensi degli art. 393 segg. CPP presso la Corte dei

reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

1.2

Con il reclamo si possono censurare le

violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),

l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e

l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.

396.

cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma

scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o

l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende

impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova

auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La

prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla

giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere

indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti,

applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M.

MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisioni

TF 6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid.

2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014

consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013

consid. 2.1.).

1.3

Il

gravame, inoltrato il 19.10.2022 alla Corte dei reclami penali contro la

decisione 12.10.2022 del giudice dei provvedimenti coercitivi - notificata al

reclamante il 13.10.2022 (doc. CRP 1c) - è tempestivo (in quanto rispettoso del

termine di 10 giorni imposto dall’art. 396 cpv. 1 CPP), oltre che proponibile

(art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM i.c.c. art. 393 CPP).

Le

esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE

1, quale condannato in espiazione di pena, è legittimato a reclamare ex art.

382.

cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o

alla modifica del giudizio, che lo lede personalmente, direttamente ed

attualmente, nella misura in cui non gli è stato concesso il postulato primo

congedo.

Il

reclamo è di conseguenza ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Il

reclamante censura in primo luogo la violazione del proprio diritto di essere

sentito sotto due aspetti: da un lato rimprovera al giudice dei provvedimenti

coercitivi di non averlo sentito in udienza prima di rendere il proprio

giudizio; dall’altro lato lamenta una carente motivazione della decisione

impugnata nella misura in cui il giudice non avrebbe esposto le ragioni per cui

egli ha dato prevalenza al preavviso negativo espresso dalla Commissione per

l’esame dei condannati pericolosi (che lo avrebbe peraltro sentito in un’unica

occasione) piuttosto che i pareri favorevoli espressi dall’Ufficio

dell’assistenza riabilitativa (UAR) e della Direzione delle Strutture

carcerarie (che meglio lo conoscerebbero dati i frequenti contatti).

2.2

L’art.

11.

cpv. 1 LEPM, nei procedimenti di fronte al giudice dell’applicazione della

pena (ovvero, in Ticino - come visto in precedenza - al giudice dei

provvedimenti coercitivi) garantisce al condannato il diritto di essere sentito

e di esaminare gli atti; facoltà quest’ultima che gli può essere negata

solamente se vi si oppongono prevalenti interessi pubblici o privati.

Questa

norma non va oltre le garanzie sancite dall’art. 29 cpv. 2 Cost., che, fra

l’altro, conferiscono il diritto, a chi è parte a un procedimento, di

esprimersi prima che sia resa una decisione che lo tocca nei suoi interessi

giuridici (ATF 137 II 266 consid. 3.2.; 119 Ia 136 consid. 2). Ciò che permette

all’interessato in maniera generale di partecipare alla procedura esponendo le

proprie argomentazioni sui punti in fatto e di diritto atti ad influenzare il

giudizio, di criticare il punto di vista della parte avversaria, di rispondere

alle sue obiezioni e di prendere posizione sugli altri elementi

dell’incartamento (G. Piquerez/A. Macaluso, Procédure pénale suisse, 3a. ed.,

p. 68 n. 191).

Per

l’art. 29 cpv. 2 Cost. è sufficiente che l’avente diritto possa esprimere le

proprie ragioni o il suo punto di vista verbalmente o per scritto, di persona o

per il tramite di un rappresentante (decisione Corte di giustizia ginevrina del

27.04.2020, ACPR/256/2020 consid. 3.1.; decisione TF 6B_145/2009 del 28.05.2009

consid. 3).

Il

giudice dei provvedimenti coercitivi - come visto sopra - nei procedimenti attribuitigli

per competenza dall’art. 10 cpv. 1 LEPM è tenuto a sentire il condannato prima

di rendere il proprio giudizio (art. 11 cpv. 1 LEPM). Ciò che può avvenire in

forma orale o in forma scritta. Come questa Corte ha avuto modo di appurare in

un precedente giudizio, soltanto se egli opta per la forma orale, è tenuto a

sentire il condannato personalmente, non potendo far capo alla facoltà di

delegare l’audizione a suoi funzionari, visti i disposti dell’art. 10 cpv. 2

LEPM (decisione CRP inc. 60.2020.236 del 12.10.2020).

Nel

caso in disamina il giudice dei provvedimenti coercitivi ha chiaramente optato

per la forma scritta. Infatti con lettera 16.08.2022 ha trasmesso al

patrocinatore di RE 1 “nel rispetto del diritto di essere sentito” i

preavvisi del Servizio medico psichiatrico e somatico delle Strutture

carcerarie, della Direzione delle strutture carcerarie, dell’UAR e della

Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, fissandogli un termine “per

formulare eventuali osservazioni” (AI 23, inc. GPC __________).

Osservazioni

prontamente introdotte dal difensore con scritto 13.09.2022 in cui ha potuto

ampiamente prendere posizione sui presupposti circa la concessione del primo

congedo, opponendo alle motivazioni del giudice dei provvedimenti coercitivi le

proprie considerazioni, corroborandole altresì con alcuni scritti che ha

prodotto agli atti.

In

tali circostanze la censura del reclamante deve essere respinta.

2.3

Dal

diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. - garanzia di

natura formale, la cui violazione comporta di principio l’annullamento della

decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame -

la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, oltre al sopraccitato diritto di esprimersi prima che una decisione

sia presa, anche il diritto

dell'interessato di ottenere una decisione motivata.

L'obbligo

di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno

indotto a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto

l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del

provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza

superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (DTF 124 II 146

consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a). L'autorità chiamata ad emanare una decisione

non deve confrontarsi con tutti gli argomenti sollevati, ma è sufficiente che

essa si esprima su quelli rilevanti per il giudizio (DTF 141 IV 249 consid.

1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; TPF 2009 49 consid. 4.3 e i riferimenti ivi

citati).

Le

esigenze relative al grado di motivazione devono essere determinate tenendo

conto del singolo caso concreto e degli interessi delle persone colpite

(decisione TF 6B_753/2019 del 24.10.2019 consid. 2.2.; BSK StPO – N. STOHNER, 2a.

ed., art. 81 CPP n. 17).

In

concreto, nella decisione avversata il giudice dei provvedimenti coercitivi

dopo aver esposto in sintesi i fatti e il diritto applicabile, ha riassunto il

contenuto e l’esito dei preavvisi di tutte le autorità interpellate,

riproducendone pure ampi stralci. Ha riepilogato poi le osservazioni formulate

dal patrocinatore. Quindi ha passato in rassegna il diritto applicabile e i

presupposti dell’art. 84 cpv. 6 CP, riconoscendo il raggiungimento/superamento

della soglia oggettiva minima per il primo congedo e il buon comportamento mantenuto

in detenzione. Nel seguito ha menzionato le circostanze che lo hanno fatto

propendere per una prognosi negativa circa un concreto pericolo di fuga.

Circostanze e prognosi peraltro, a suo avviso, rimaste immutate dalla

precedente decisione di collocamento iniziale del 20.05.2022.

Alla

luce di quanto sopra, la censura sollevata dal reclamante si rivela pretestuosa

e cade pertanto nel vuoto, in quanto diretta contro una decisione che non

presta il fianco ad alcuna critica dal profilo della motivazione e del rispetto

del diritto di essere sentito.

D’altra

parte il reclamante, assistito da un rappresentante legale, ha potuto comprendere

la portata della decisione impugnata e addurre argomentazioni a sostegno della

propria tesi, come lo dimostrano il contenuto del reclamo e della replica prodotti

in questa sede.

3.

3.1.

Le

relazioni del detenuto con il mondo esterno sono regolate dall'art. 84 CP, che

al cpv. 6, in particolare, stabilisce che al detenuto vanno concessi adeguati

congedi per la cura delle relazioni con il mondo esterno, per la preparazione

del ritorno alla vita libera o per ragioni particolari, sempreché il suo

comportamento durante l'esecuzione della pena non vi si opponga e purché non vi

sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta

nuovi reati.

L’art.

84.

cpv. 6 CP costituisce una norma quadro circa la concessione al detenuto di

congedi (“Gefangenenurlaub”, BSK Strafrecht I - M. IMPERATORI, art. 84

CP, 4a. ed., n. 34), che valgono per tutte le forme d’esecuzione della pena

detentiva (Messaggio 21.09.1998, FF 1999 p. 1798). I dettagli della concessione

sono regolati nel diritto cantonale e nelle regole concordatarie pertinenti per

ciascun Cantone (sentenze TF 6B_577/2020 del 7.07.2020 consid. 1.3.1. e

6B_1151/2019 del 21.01.2020 consid. 2.3.2.; BSK

Strafrecht I - M. IMPERATORI, op. cit., art. 84 CP n. 11 e 41).

L’art.

84.

cpv. 6 CP definisce esaustivamente i tre scopi per cui un congedo può essere

concesso a un detenuto (sentenza TF 6B_1151/2019 del 21.01.2020 consid.

2.3.3.), segnatamente: per la cura delle sue relazioni con il mondo esterno,

per la preparazione del suo ritorno alla vita libera o per ragioni particolari (BSK Strafrecht I - M. IMPERATORI, op. cit., art. 84

CP n. 34 segg.; S. TRECHSEL / M. PIETH,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3a. ed., art. 84 CP n. 9). La

concessione del congedo è subordinata a due condizioni: da un lato il

comportamento del detenuto durante l’esecuzione della pena non deve opporvisi e

dall’altro lato non deve esistere alcun rischio che egli si dia alla fuga o che

commetta nuovi reati (S. TRECHSEL / M. PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Praxiskommentar, op. cit., art. 84 CP n. 9; M. DUPUIS / L. MOREILLON e co.,

Petit commentaire, Code pénal, 2a. ed., art. 84 CP n. 16 segg.).

3.2

Per

il dettaglio, in Canton Ticino, il Regolamento del 31.10.2013 relativo alla

concessione di autorizzazioni di uscita alle persone condannate adulte e ai

giovani adulti (emanato dalla Conferenza latina delle autorità cantonali

competenti in materia di esecuzione di pene e di misure; RL 343.510), nel suo

ingresso, ribadisce che le autorizzazioni d’uscita (congedi, permessi e

condotta) - possibili, fra l’altro, solo dopo aver scontato almeno un terzo

della pena (minimo due mesi) - vengono concesse unicamente se il comportamento

della persona detenuta durante l’esecuzione della sanzione penale non vi si

oppone e se non vi è il rischio che egli si dia alla fuga o commetta nuovi

reati, rispettivamente che non metta in pericolo la collettività (art. 75 CP) e

che non sia oggetto di misure particolari di sicurezza (art. 75a CP). Si

riafferma inoltre che nella valutazione

dei requisiti necessari per la concessione del primo congedo devono essere

considerati diversi elementi, quali per esempio l’infrazione commessa, la

durata della sanzione penale, il rischio di fuga, lo stato di salute psichica,

il comportamento e l’attitudine, la durata del soggiorno, i legami autentici

con il nostro paese, il rischio di messa in pericolo della collettività

pubblica.

Di

regola, le uscite ed i congedi non sono accompagnati (art. 4 cpv. 2 del

Regolamento sulle autorizzazioni di uscita).

L’autorità

competente a decidere gli alleggerimenti è l’autorità collocante (art. 6 cpv. 2

Regolamento sulle autorizzazioni di uscita). La direzione dello stabilimento

preavvisa tutte le domande d’autorizzazione di uscita (art. 7 cpv. 1

Regolamento sulle autorizzazioni di uscita); possono essere richiesti il parere

del servizio di assistenza riabilitativa, un rapporto del terapeuta, così come

ogni informazione di altre autorità o di terzi (art. 7 cpv. 2 Regolamento sulle

autorizzazioni di uscita).

Infine

l’art. 75 cpv. 2 del Regolamento del 15.12.2010 delle Strutture carcerarie del

Cantone Ticino (RSC; RL 342.110) sancisce che l’uscita non è un diritto; per la sua concessione si tiene

conto segnatamente della durata della pena, del comportamento in esecuzione di

pena, dell’impegno nel lavoro, dei rischi di fuga e di recidiva, della capacità

di rispettare le norme di condotta e di sicurezza.

3.3

Il

rischio di fuga va valutato alla luce dei criteri sviluppati nella

giurisprudenza del Tribunale federale in materia di carcerazione preventiva

(decisioni TF 6B_476/2021 del 14.06.2021 consid. 2.3.; 6B_133/2019 del

12.12.2019

consid. 2.3.).

Una

semplice possibilità astratta di fuga non permette di ritenere un rischio in

tal senso. Occorre piuttosto una certa probabilità, fondata su concreti motivi,

che il detenuto posto in libertà si sottragga all’esecuzione della pena,

dandosi alla fuga. Va quindi preso in considerazione l’insieme delle

circostanze proprie al detenuto, quali per esempio le sue condizioni personali,

i legami familiari, la sua situazione professionale e finanziaria, nonché le

sue relazioni all’estero (DTF 143 IV 160 consid. 4.3.). Il rischio di fuga

sussiste anche nel caso in cui si possa temere che il detenuto si rechi in un

paese che in linea di principio ne autorizzerebbe l’estradizione,

rispettivamente potrebbe perseguirlo in via sostitutiva (decisione TF

6B_476/2021 del 14.06.2021 consid. 2.3.; DTF 145 IV 503 consid. 2.2.).

4.

4.1.

Nel

caso in disamina è pacifico che RE 1 ha raggiunto e superato la soglia minima

oggettiva richiesta dalla legge per la concessione del primo congedo.

Nemmeno fa ostacolo il suo comportamento tenuto in

carcere, considerato buono nei rapporti sia con il personale di custodia che

con i co-detenuti. Buono pure è stato valutato il suo rendimento lavorativo.

4.2

Controversa

risulta invece la prognosi circa il pericolo che egli possa darsi alla fuga

sottraendosi all’esecuzione della pena.

4.2.1

La

Direzione delle Strutture carcerarie in data 1.06.2022 ha, dal profilo

comportamentale e relativo all’atteggiamento tenuto in carcere (evidenziato che

le sanzioni disciplinari pronunciate in capo a RE 1 risalgono agli inizi della

carcerazione), espresso preavviso favorevole all’alleggerimento richiesto. Ha precisato

che “per quanto concerne la sicurezza, dal 2° congedo per assicurarci che

ottemperi alle regole imposte, verrà applicato il braccialetto elettronico”

e pure sottolineato “da considerare se è mutato il rischio di fuga che ha

fatto optare per il collocamento in carcere chiuso e che dal 2° congedo potrà

dormire all’esterno delle SCC” (AI 11, inc. GPC __________).

4.2.2

In

data 28.06.2022 l’UAR ha pure espresso un preavviso favorevole, sulla base del

buon comportamento generale tenuto da RE 1 in carcere nei confronti del

personale e dei co-detenuti, come pure del forte legame nei confronti della

propria famiglia, segnatamente moglie e figli residenti in Ticino. Verso questi

ultimi il reclamante, secondo l’UAR, avrebbe “un senso di responsabilità

molto radicato nel volerli sostenere economicamente e moralmente. Soprattutto riconosce

il sostegno che ha ricevuto dalla moglie e dai figli in tutti questi anni, ma

anche degli obblighi morali che ne discendono”. A parere dell’UAR il

rischio di fuga sarebbe altresì contenuto in considerazione dell’accettazione

totale della condanna, della capacità di reagire in senso proattivo alle

conseguenze del procedimento penale, comprese le implicazioni mediatiche e gli

effetti sui familiari, nonché la di lui disponibilità ad essere monitorato per

tutta la durata del congedo con un braccialetto elettronico o un altro

dispositivo di controllo (AI 14, inc. GPC __________).

4.2.3

Il

servizio medico-psichiatrico delle Strutture carcerarie nello scritto

dell’1.06.2022 ha evidenziato come RE 1 segua un trattamento volontario con la

psicologa con la quale avrebbe affrontato un percorso di elaborazione del reato

e introspezione personale, così che nel tempo avrebbe sviluppato maggiore

consapevolezza di sé, del proprio funzionamento e delle fragilità

socio-affettive, smussando i tratti del carattere più rigidi e conseguentemente

maladattivi. Posto che il percorso terapeutico avrebbe portato risultati

globalmente positivi - osservato tuttavia che la presa a carico al momento

avverrebbe solo su richiesta del reclamante nei momenti di maggiore difficoltà

vista l’assenza della terapeuta di riferimento - detto Servizio ha concluso che

dal lato psichiatrico non sussistono controindicazioni alla concessione del

primo congedo (AI 10, inc. GPC __________).

Il

formulario del Servizio medico somatico rilasciato il 7.06.2022 fa inoltre

stato di un preavviso favorevole (AI 12, inc. GPC __________).

4.2.4

In

data 12.08.2022 si è infine espressa la Commissione per l’esame dei condannati

pericolosi, previa audizione di RE 1 il 9.08.2022 assistito al suo legale,

dalle cui dichiarazioni ha desunto in lui un ancora preoccupante atteggiamento

difensivo rivelatore di un’assunzione di responsabilità ancora assai scarsa per

il grave reato commesso.

Ha

poi ritenuto essere attuale e concreto il rischio di fuga, evidenziando come RE

1.

dopo il crimine sia riparato in Italia dove vivono molti parenti e vi

potrebbe trovare facilmente rifugio sia in zona di confine sia in Campania.

Egli ha inoltre davanti a sé un lungo orizzonte di pena da scontare, così che

il congedo potrebbe determinarlo a sottrarvisi, tanto più che sarebbe

consapevole del fatto che non gli verrà rinnovato il permesso di soggiorno,

così che dovrà lasciare la Svizzera e svolgere gli incontri con i familiari

residenti in Ticino forzatamente in Italia. La Commissione ha reso attenti al

fatto che il braccialetto elettronico, visto che i dati da esso registrati

vengono controllati solo a posteriori non è un dispositivo di allarme di pronto

intervento, per cui non impedirebbe una fuga.

4.2.5

Da

quanto in atti, RE 1, cittadino italiano oggi cinquantottenne, è nato e

cresciuto in Campania (IT) nei pressi di __________, dove pure ha frequentato

le scuole dell’obbligo. Nella sua vita ha svolto diversi lavori, sia nel campo

dell’edilizia sia nella ristorazione come pizzaiolo. Nel 2002 sarebbe giunto

nel nostro paese, stabilendosi in Svizzera interna e dopo vari cambiamenti del

posto di lavoro si sarebbe trasferito nel 2006 in Ticino, svolgendo l’attività

di pizzaiolo, ma poi anche gestendo un distributore di benzina.

Da

un primo matrimonio in Italia nel 1987, ha avuto quattro figli, oggi tutti maggiorenni,

mentre da una seconda unione con una donna pure originaria della Campania, ha

avuto due figlie, di cui la prima agli studi di giurisprudenza in Italia, a __________,

e la seconda ancora minorenne alle scuole medie. Madre e figlie risiedono a __________.

RE

1.

si trova in carcere in espiazione della pena di 17 anni inflittagli dalla

Corte delle assise criminali principalmente per aver assassinato il 27.11.2015 un

uomo - il proprietario della stazione di benzina e dell’appartamento ivi

adiacente che il reclamante aveva in gestione, rispettivamente in locazione -

colpendolo ripetutamente al capo con un tubo di metallo in un gesto definito

dalla Corte del merito pari “a una vera e propria mattanza” (sentenza

17.12.2021

della Corte delle assise criminali, p. 129, AI 1, inc. GPC __________).

La

sentenza del merito fa altresì stato che è dai primi accertamenti di polizia

che si sono strette le ricerche sulla famiglia RE 1 per poi arrivare ad

emettere l’1.12.2015 nei confronti diRE 1 (e di suo figlio M., per finire però

poi prosciolto da ogni accusa) - a quel momento considerato un “fuggitivo”

- un mandato di cattura nazionale ed internazionale con richiesta di

estradizione. Lo stesso giorno alle ore 12.50 “i Carabinieri di __________

procedettero all’arresto di entrambi, che si trovavano a __________, nascosti

al momento dell’intervento delle forze dell’ordine nel bagno dell’appartamento

di (omissis) zia di RE 1” (sentenza 17.12.2021 della Corte delle assise

criminali, p. 41, AI 1, inc. GPC __________).

Benché

in questa sede il difensore sostenga che l’intenzione di RE 1 fosse quella di

costituirsi agli inquirenti, dagli accertamenti di cui sopra, occorre dare atto

che dopo il fatto di sangue anziché recarsi al più vicino posto di polizia in

Svizzera, egli se ne è di fatto subito allontanato, varcando i confini

nazionali, e andando velocemente a riparare a notevoli chilometri di distanza,

tollerando altresì che nei giorni a seguire, venisse perquisita la sua

abitazione familiare e che membri della sua famiglia venissero pure arrestati,

pur consapevole della realtà dei fatti e delle sue responsabilità.

Nello

scritto inviato dal legale italiano del reclamante al magistrato inquirente il 30.11.2015

(cfr. AI 34), prodotto in questa sede dal difensore di RE 1 per dimostrare la

sua volontà di quel momento di costituirsi, appare evidente che egli, ponendosi

alla pari della moglie, si dichiarava unicamente disposto a contribuire alle

indagini “al fine di dimostrarne la propria estraneità ai fatti per i quali

si procede” e “sgombrare il campo da qualsiasi equivoco ed illazione

giornalistica”, chiedendo unicamente di essere convocato dal magistrato

inquirente, ma non certo di volersi costituire. Per finire è comunque stato l’intervento

degli inquirenti italiani l’1.12.2015 che ne ha permesso il ritrovamento.

Sia

come sia, anche questo episodio dimostra come i legami che RE 1 detiene con il

proprio paese d’origine - seppure emigrato da una ventina d’anni - siano ben saldi

e radicati in lui. Egli dispone di stretti legami - come rettamente rilevato

dal giudice dei provvedimenti coercitivi - sia, in Campania, dove risiedono dei

fratelli e degli zii, presso cui - come visto - ha facilmente trovato riparo,

come pure nella zona di confine, in cui vivono i figli di primo letto, con cui

ha sempre mantenuto contatti e un buon rapporto. Pure il vissuto del

reclamante, caratterizzato da numerosi spostamenti anche lontani e in posti a

lui estranei, come pure da frequenti cambiamenti di lavoro anche in settori

molto diversi, ne mette in luce la capacità di adattarsi facilmente e di

reperire senza particolari ostacoli un luogo (in special modo nella vicina

Penisola che ben conosce) in cui risiedere e di procurarsi i mezzi di sostentamento

(sia con un lavoro sia con il sostegno dei propri parenti).

La prospettiva di avere davanti a sé ancora tanti anni

di carcere da scontare e la consapevolezza che data la gravità del suo agire

gli è comunque preclusa la possibilità di risiedere nel nostro territorio e di

vivere accanto a moglie e figlie (con cui dovrà comunque gestire i contatti

dalla vicina penisola in caso di divieto d’entrata), mantengono la prognosi

sfavorevole e rendono alto e concreto il pericolo che egli, in occasione dell’apertura

offertagli dal congedo, possa sottrarsi con la fuga all’espiazione della pena

in corso. Rischio questo che non viene sufficientemente mitigato dal buon

comportamento tenuto in carcere.

Alla

luce di tutte queste circostanze la domanda di congedo risulta a questo stadio

prematura, così che la decisione qui impugnata merita di essere tutelata.

5.

Il

reclamo è respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico dell’insorgente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 29 cpv. 2 Cost., 74

segg., 84 CP, 379 segg., 393 segg., 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, il RSC, il Regolamento

sulla concessione delle autorizzazioni di uscita, l’art. 1 segg. e 25 LTG, ed

ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera