60.2022.287
Reclamo contro la decisione del GPC che ha rifiutato il primo congedo. Pericolo di fuga (cittadino straniero con legami al paese d'origine)
27 dicembre 2022Italiano27 min
ripresa dei ritmi e delle abitudini della vita libera (AI 13, inc. GPC __________).
Source ti.ch
Incarto n.
60.2022.287
Lugano
27 dicembre 2022/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola
Respini, presidente,
Giovan Maria Tattarletti, Ivano Ranzanici (in
sostituzione del giudice Raffaele Guffi, assente)
cancelliera:
Elena
Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 19/20.10.2022 presentato
da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 12.10.2022 del giudice dei
provvedimenti coercitivi Ursula Züblin, sedente in materia di applicazione
della pena, mediante la quale ha respinto la domanda di primo congedo (inc.
GPC __________);
richiamati gli scritti 21.10.2022 e 8/9.11.2022
(duplica) del procuratore pubblico con cui chiede la reiezione del gravame;
richiamati altresì gli scritti
25/26.10.2022 e 7/8.11.2022 (duplica) mediante i quali il giudice dei
provvedimenti coercitivi rinvia alle considerazioni della propria decisione,
rimettendosi per il resto al giudizio di questa Corte;
preso atto della replica 2/3.11.2022 di RE
1 mediante la quale ha ribadito le proprie argomentazioni e conclusioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Con
sentenza 17.12.2021 (inc. TPC __________) la Corte delle assise criminali ha
riconosciuto RE 1 quale autore colpevole di assassinio (in relazione
all’uccisione di un uomo il 27.11.2015) e di cattiva gestione. Lo ha quindi
condannato (quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto
d’accusa 20.07.2012 del Ministero pubblico grigionese) alla pena detentiva di
17 anni, da dedursi il carcere estradizionale, preventivo e l’anticipata
esecuzione sofferti, come pure alla pena pecuniaria di CHF 900.-
(corrispondenti a 90 aliquote giornaliere da CHF 10.-), sospesa
condizionalmente con un periodo di prova di due anni.
b. In
data 29.03.2022 RE 1, rilevato di essere incarcerato dall’1.12.2015, ha
domandato la concessione del primo congedo al fine di “poter tornare a
passare dei momenti al fianco della mia famiglia dopo molti anni, essendo
cosciente del lungo percorso che ancora dovremo affrontare” (AI 3, inc. GPC
__________).
c. Con
decisione 20.05.2022 (AI 6, inc. GPC __________) il giudice dei provvedimenti
coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, verificato il
passaggio in giudicato dei dispositivi di condanna (AI 2, inc. GPC __________),
ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione chiusa, visto il concreto
pericolo di fuga, ritenuto che il reclamante è cittadino italiano, con
all’orizzonte una lunga pena ancora da scontare, e che a suo tempo non aveva
esitato a lasciare il luogo di commissione del crimine e il Ticino per riparare
immediatamente in Italia, rendendosi irreperibile sino al giorno del suo
arresto, avvenuto su mandato di arresto internazionale.
Il magistrato ha nel contempo determinato i seguenti
termini di esecuzione della pena:
1/3 31.07.2021
1/2 31.05.2024
2/3 31.03.2027
Fine
pena 30.11.2032
Infine
ha segnalato di aver dato avvio alla procedura tendente alla concessione o meno
del primo congedo.
d. Nel
maggio-giugno 2022 è stato approvato il Piano di esecuzione della sanzione
(PES) per RE 1, in cui nella pianificazione della progressione di regime è
stata prevista una fase 5 relativa ai congedi, aventi per scopo il
rafforzamento dei rapporti familiari e sociali in ambiente esterno, e la
ripresa dei ritmi e delle abitudini della vita libera (AI 13, inc. GPC __________).
e. Preso
atto dei preavvisi richiesti come pure delle osservazioni scritte presentate il
13.09.2022 dal patrocinatore del reclamante, con decisione 12.10.2022 (inc. GPC
__________) il giudice dei provvedimenti coercitivi ha respinto la domanda di
primo congedo di RE 1, ritenendo sfavorevole la prognosi quo al rischio di
fuga.
Secondo
il magistrato, malgrado il buon comportamento tenuto in esecuzione di pena (al
di là delle sanzioni disciplinari risalenti almeno ai precedenti tre anni) - da
considerare peraltro quale importante tassello per la valutazione della
prognosi circa il rischio di recidiva - le condizioni oggettive alla base del
concreto pericolo di fuga valutato nella decisione 20.05.2022 di collocamento
iniziale sarebbero rimaste immutate. Ha quindi evidenziato come il reclamante dopo
il reato sia fuggito all’estero e sia stato arrestato dalle forze dell’ordine
mentre si nascondeva nel bagno dell’abitazione di una zia residente nel suo
paese d’origine in __________ (I). Oltre a ciò ha messo in luce gli stretti e
numerosi legami di RE 1 nella vicina Penisola, in cui buona parte della sua
famiglia risiederebbe e dove la figlia maggiore di secondo letto seguirebbe pure
gli studi di giurisprudenza. I legami familiari sul territorio non li ha
ritenuti un deterrente sufficiente a trattenere il reclamante dal darsi alla
fuga, posto il fatto che egli dovrà in ogni caso gestirli al di là del confine
elvetico, visto che il permesso di dimora - scaduto - non gli verrà
verosimilmente più rinnovato, se non addirittura verrà pronunciato nei suoi
confronti un divieto d’entrata. Infine ha evidenziato la durata della pena
ancora da espiare.
Data
l’esistenza del pericolo di fuga il giudice ha tralasciato l’esame del rischio
di recidiva.
Ha
segnalato di non ritenere necessario indire un’ulteriore udienza del reclamante
- come postulato dal difensore di RE 1 - evidenziando che quest’ultimo avrebbe ampiamente
già avuto la possibilità di esprimersi mediante le osservazioni scritte
prodotte dal suo legale nonché all’udienza davanti alla Commissione per l’esame
dei condannati pericolosi.
f. RE
1, per il tramite del proprio patrocinatore avv. PR 1, insorge contro il
giudizio 12.10.2022 del giudice dei provvedimenti coercitivi, postulando, in
via principale, l’ammissione al primo congedo; in via subordinata,
l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al giudice
affinché proceda all’audizione del reclamante.
Contesta
il pericolo di fuga in quanto non fondato su ragioni serie e oggettive. Rimprovera
dunque al giudice dei provvedimenti coercitivi di essere incorso in arbitrio
nella determinazione delle circostanze di fatto. In particolare il magistrato
avrebbe omesso di considerare che - come si evincerebbe dallo scritto
30.11.2015 dell’avv. __________ (che produce agli atti) - RE 1 prima del suo
arresto sarebbe stato intenzionato a costituirsi alle autorità italiane e non a
darsi alla fuga. Egli infatti non si sarebbe opposto alla domanda di
estradizione da parte delle autorità elvetiche.
Il
pericolo di fuga sarebbe inoltre, a suo avviso, inesistente - come pure
constatato nel preavviso dell’UAR - data la presenza sul nostro territorio
della propria famiglia (moglie e figli).
Lamenta
una duplice violazione del diritto di essere sentito.
In
primo luogo censura una carente motivazione della decisione impugnata sancita
dall’art. 80 cpv. 2 CPP - quale corollario dell’art. 29 cpv. 2 Cost. - ritenuto
che “all’Autorità giudicante sussiste il dovere di confrontarsi con le
argomentazioni sollevate dall’interessato tenendone conto nel processo
decisionale e motivando la propria decisione affinché il destinatario della
stessa possa comprendere le ragioni che hanno spinto l’Autorità a tenere in
considerazione o meno le argomentazioni offerte” (reclamo 19/20.10.2022, p.
9). Rimprovera quindi al giudice di non aver spiegato le ragioni per cui ha
propeso per il parere (sfavorevole) della Commissione per l’esame dei
condannati pericolosi, che lo avrebbe sentito in un’unica occasione, anziché
tenere in considerazione i preavvisi favorevoli espressi dalle altre autorità
interpellate, tra queste l’UAR, che sarebbe “a contatto regolarmente con il
detenuto ormai da anni e, quindi, pienamente cosciente ed edotto sulla
situazione del qui detenuto e sulle, eventuali, problematicità legate a
quest’ultimo (problematicità qui contestate!)” (reclamo 19/20.10.2022, p.
10).
A
suo dire il magistrato nemmeno si sarebbe confrontato con le argomentazioni
esposte nelle osservazioni scritte del 13.10.2022.
In
secondo luogo rimprovera al giudice di aver violato i disposti dell’art. 11
LEPM (Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti), non
concedendo al reclamante la postulata audizione per ragioni di “economia
processuale”.
g. Nello
scritto 21.10.2022 il procuratore pubblico chiede la reiezione del gravame,
contestando che il reclamante abbia avuto l’intenzione di costituirsi prima del
suo arresto, bensì quella di dimostrare la propria estraneità al grave fatto di
sangue compiuto.
h. Il
giudice dei provvedimenti coercitivi con scritto 25/26.10.2022 dichiara di
rinunciare a presentare osservazioni, rinviando alle argomentazioni e
conclusioni della decisione impugnata.
i. Con
scritto 2/3.11.2022 RE 1, per il tramite del proprio patrocinatore, conferma le
proprie argomentazioni e conclusioni, negando l’esistenza del rischio di fuga.
l. Negli
scritti 7/8.11.2022 e 8/9.11.2022 il giudice dei provvedimenti coercitivi e il
procuratore pubblico rinunciano a presentare osservazioni di duplica,
riconfermandosi nelle precedenti prese di posizione.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
Il Codice di diritto processuale penale svizzero
(Codice di procedura penale, CPP, RS 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai
Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle
pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.
L'art.
10.
cpv. 1 lit. h della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli
adulti del 20.4.2010 (LEPM, RL 341.100) conferisce al giudice dell'applicazione
della pena − in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta
l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, a decidere la concessione del
primo congedo.
Contro
tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di
interporre reclamo ai sensi degli art. 393 segg. CPP presso la Corte dei
reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
1.2
Con il reclamo si possono censurare le
violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e
l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.
396.
cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma
scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o
l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende
impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova
auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La
prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla
giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere
indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti,
applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M.
MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisioni
TF 6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid.
2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014
consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013
consid. 2.1.).
1.3
Il
gravame, inoltrato il 19.10.2022 alla Corte dei reclami penali contro la
decisione 12.10.2022 del giudice dei provvedimenti coercitivi - notificata al
reclamante il 13.10.2022 (doc. CRP 1c) - è tempestivo (in quanto rispettoso del
termine di 10 giorni imposto dall’art. 396 cpv. 1 CPP), oltre che proponibile
(art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM i.c.c. art. 393 CPP).
Le
esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE
1, quale condannato in espiazione di pena, è legittimato a reclamare ex art.
382.
cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o
alla modifica del giudizio, che lo lede personalmente, direttamente ed
attualmente, nella misura in cui non gli è stato concesso il postulato primo
congedo.
Il
reclamo è di conseguenza ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Il
reclamante censura in primo luogo la violazione del proprio diritto di essere
sentito sotto due aspetti: da un lato rimprovera al giudice dei provvedimenti
coercitivi di non averlo sentito in udienza prima di rendere il proprio
giudizio; dall’altro lato lamenta una carente motivazione della decisione
impugnata nella misura in cui il giudice non avrebbe esposto le ragioni per cui
egli ha dato prevalenza al preavviso negativo espresso dalla Commissione per
l’esame dei condannati pericolosi (che lo avrebbe peraltro sentito in un’unica
occasione) piuttosto che i pareri favorevoli espressi dall’Ufficio
dell’assistenza riabilitativa (UAR) e della Direzione delle Strutture
carcerarie (che meglio lo conoscerebbero dati i frequenti contatti).
2.2
L’art.
11.
cpv. 1 LEPM, nei procedimenti di fronte al giudice dell’applicazione della
pena (ovvero, in Ticino - come visto in precedenza - al giudice dei
provvedimenti coercitivi) garantisce al condannato il diritto di essere sentito
e di esaminare gli atti; facoltà quest’ultima che gli può essere negata
solamente se vi si oppongono prevalenti interessi pubblici o privati.
Questa
norma non va oltre le garanzie sancite dall’art. 29 cpv. 2 Cost., che, fra
l’altro, conferiscono il diritto, a chi è parte a un procedimento, di
esprimersi prima che sia resa una decisione che lo tocca nei suoi interessi
giuridici (ATF 137 II 266 consid. 3.2.; 119 Ia 136 consid. 2). Ciò che permette
all’interessato in maniera generale di partecipare alla procedura esponendo le
proprie argomentazioni sui punti in fatto e di diritto atti ad influenzare il
giudizio, di criticare il punto di vista della parte avversaria, di rispondere
alle sue obiezioni e di prendere posizione sugli altri elementi
dell’incartamento (G. Piquerez/A. Macaluso, Procédure pénale suisse, 3a. ed.,
p. 68 n. 191).
Per
l’art. 29 cpv. 2 Cost. è sufficiente che l’avente diritto possa esprimere le
proprie ragioni o il suo punto di vista verbalmente o per scritto, di persona o
per il tramite di un rappresentante (decisione Corte di giustizia ginevrina del
27.04.2020, ACPR/256/2020 consid. 3.1.; decisione TF 6B_145/2009 del 28.05.2009
consid. 3).
Il
giudice dei provvedimenti coercitivi - come visto sopra - nei procedimenti attribuitigli
per competenza dall’art. 10 cpv. 1 LEPM è tenuto a sentire il condannato prima
di rendere il proprio giudizio (art. 11 cpv. 1 LEPM). Ciò che può avvenire in
forma orale o in forma scritta. Come questa Corte ha avuto modo di appurare in
un precedente giudizio, soltanto se egli opta per la forma orale, è tenuto a
sentire il condannato personalmente, non potendo far capo alla facoltà di
delegare l’audizione a suoi funzionari, visti i disposti dell’art. 10 cpv. 2
LEPM (decisione CRP inc. 60.2020.236 del 12.10.2020).
Nel
caso in disamina il giudice dei provvedimenti coercitivi ha chiaramente optato
per la forma scritta. Infatti con lettera 16.08.2022 ha trasmesso al
patrocinatore di RE 1 “nel rispetto del diritto di essere sentito” i
preavvisi del Servizio medico psichiatrico e somatico delle Strutture
carcerarie, della Direzione delle strutture carcerarie, dell’UAR e della
Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, fissandogli un termine “per
formulare eventuali osservazioni” (AI 23, inc. GPC __________).
Osservazioni
prontamente introdotte dal difensore con scritto 13.09.2022 in cui ha potuto
ampiamente prendere posizione sui presupposti circa la concessione del primo
congedo, opponendo alle motivazioni del giudice dei provvedimenti coercitivi le
proprie considerazioni, corroborandole altresì con alcuni scritti che ha
prodotto agli atti.
In
tali circostanze la censura del reclamante deve essere respinta.
2.3
Dal
diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. - garanzia di
natura formale, la cui violazione comporta di principio l’annullamento della
decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame -
la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, oltre al sopraccitato diritto di esprimersi prima che una decisione
sia presa, anche il diritto
dell'interessato di ottenere una decisione motivata.
L'obbligo
di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno
indotto a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto
l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del
provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza
superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (DTF 124 II 146
consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a). L'autorità chiamata ad emanare una decisione
non deve confrontarsi con tutti gli argomenti sollevati, ma è sufficiente che
essa si esprima su quelli rilevanti per il giudizio (DTF 141 IV 249 consid.
1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; TPF 2009 49 consid. 4.3 e i riferimenti ivi
citati).
Le
esigenze relative al grado di motivazione devono essere determinate tenendo
conto del singolo caso concreto e degli interessi delle persone colpite
(decisione TF 6B_753/2019 del 24.10.2019 consid. 2.2.; BSK StPO – N. STOHNER, 2a.
ed., art. 81 CPP n. 17).
In
concreto, nella decisione avversata il giudice dei provvedimenti coercitivi
dopo aver esposto in sintesi i fatti e il diritto applicabile, ha riassunto il
contenuto e l’esito dei preavvisi di tutte le autorità interpellate,
riproducendone pure ampi stralci. Ha riepilogato poi le osservazioni formulate
dal patrocinatore. Quindi ha passato in rassegna il diritto applicabile e i
presupposti dell’art. 84 cpv. 6 CP, riconoscendo il raggiungimento/superamento
della soglia oggettiva minima per il primo congedo e il buon comportamento mantenuto
in detenzione. Nel seguito ha menzionato le circostanze che lo hanno fatto
propendere per una prognosi negativa circa un concreto pericolo di fuga.
Circostanze e prognosi peraltro, a suo avviso, rimaste immutate dalla
precedente decisione di collocamento iniziale del 20.05.2022.
Alla
luce di quanto sopra, la censura sollevata dal reclamante si rivela pretestuosa
e cade pertanto nel vuoto, in quanto diretta contro una decisione che non
presta il fianco ad alcuna critica dal profilo della motivazione e del rispetto
del diritto di essere sentito.
D’altra
parte il reclamante, assistito da un rappresentante legale, ha potuto comprendere
la portata della decisione impugnata e addurre argomentazioni a sostegno della
propria tesi, come lo dimostrano il contenuto del reclamo e della replica prodotti
in questa sede.
3.
3.1.
Le
relazioni del detenuto con il mondo esterno sono regolate dall'art. 84 CP, che
al cpv. 6, in particolare, stabilisce che al detenuto vanno concessi adeguati
congedi per la cura delle relazioni con il mondo esterno, per la preparazione
del ritorno alla vita libera o per ragioni particolari, sempreché il suo
comportamento durante l'esecuzione della pena non vi si opponga e purché non vi
sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta
nuovi reati.
L’art.
84.
cpv. 6 CP costituisce una norma quadro circa la concessione al detenuto di
congedi (“Gefangenenurlaub”, BSK Strafrecht I - M. IMPERATORI, art. 84
CP, 4a. ed., n. 34), che valgono per tutte le forme d’esecuzione della pena
detentiva (Messaggio 21.09.1998, FF 1999 p. 1798). I dettagli della concessione
sono regolati nel diritto cantonale e nelle regole concordatarie pertinenti per
ciascun Cantone (sentenze TF 6B_577/2020 del 7.07.2020 consid. 1.3.1. e
6B_1151/2019 del 21.01.2020 consid. 2.3.2.; BSK
Strafrecht I - M. IMPERATORI, op. cit., art. 84 CP n. 11 e 41).
L’art.
84.
cpv. 6 CP definisce esaustivamente i tre scopi per cui un congedo può essere
concesso a un detenuto (sentenza TF 6B_1151/2019 del 21.01.2020 consid.
2.3.3.), segnatamente: per la cura delle sue relazioni con il mondo esterno,
per la preparazione del suo ritorno alla vita libera o per ragioni particolari (BSK Strafrecht I - M. IMPERATORI, op. cit., art. 84
CP n. 34 segg.; S. TRECHSEL / M. PIETH,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3a. ed., art. 84 CP n. 9). La
concessione del congedo è subordinata a due condizioni: da un lato il
comportamento del detenuto durante l’esecuzione della pena non deve opporvisi e
dall’altro lato non deve esistere alcun rischio che egli si dia alla fuga o che
commetta nuovi reati (S. TRECHSEL / M. PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, op. cit., art. 84 CP n. 9; M. DUPUIS / L. MOREILLON e co.,
Petit commentaire, Code pénal, 2a. ed., art. 84 CP n. 16 segg.).
3.2
Per
il dettaglio, in Canton Ticino, il Regolamento del 31.10.2013 relativo alla
concessione di autorizzazioni di uscita alle persone condannate adulte e ai
giovani adulti (emanato dalla Conferenza latina delle autorità cantonali
competenti in materia di esecuzione di pene e di misure; RL 343.510), nel suo
ingresso, ribadisce che le autorizzazioni d’uscita (congedi, permessi e
condotta) - possibili, fra l’altro, solo dopo aver scontato almeno un terzo
della pena (minimo due mesi) - vengono concesse unicamente se il comportamento
della persona detenuta durante l’esecuzione della sanzione penale non vi si
oppone e se non vi è il rischio che egli si dia alla fuga o commetta nuovi
reati, rispettivamente che non metta in pericolo la collettività (art. 75 CP) e
che non sia oggetto di misure particolari di sicurezza (art. 75a CP). Si
riafferma inoltre che nella valutazione
dei requisiti necessari per la concessione del primo congedo devono essere
considerati diversi elementi, quali per esempio l’infrazione commessa, la
durata della sanzione penale, il rischio di fuga, lo stato di salute psichica,
il comportamento e l’attitudine, la durata del soggiorno, i legami autentici
con il nostro paese, il rischio di messa in pericolo della collettività
pubblica.
Di
regola, le uscite ed i congedi non sono accompagnati (art. 4 cpv. 2 del
Regolamento sulle autorizzazioni di uscita).
L’autorità
competente a decidere gli alleggerimenti è l’autorità collocante (art. 6 cpv. 2
Regolamento sulle autorizzazioni di uscita). La direzione dello stabilimento
preavvisa tutte le domande d’autorizzazione di uscita (art. 7 cpv. 1
Regolamento sulle autorizzazioni di uscita); possono essere richiesti il parere
del servizio di assistenza riabilitativa, un rapporto del terapeuta, così come
ogni informazione di altre autorità o di terzi (art. 7 cpv. 2 Regolamento sulle
autorizzazioni di uscita).
Infine
l’art. 75 cpv. 2 del Regolamento del 15.12.2010 delle Strutture carcerarie del
Cantone Ticino (RSC; RL 342.110) sancisce che l’uscita non è un diritto; per la sua concessione si tiene
conto segnatamente della durata della pena, del comportamento in esecuzione di
pena, dell’impegno nel lavoro, dei rischi di fuga e di recidiva, della capacità
di rispettare le norme di condotta e di sicurezza.
3.3
Il
rischio di fuga va valutato alla luce dei criteri sviluppati nella
giurisprudenza del Tribunale federale in materia di carcerazione preventiva
(decisioni TF 6B_476/2021 del 14.06.2021 consid. 2.3.; 6B_133/2019 del
12.12.2019
consid. 2.3.).
Una
semplice possibilità astratta di fuga non permette di ritenere un rischio in
tal senso. Occorre piuttosto una certa probabilità, fondata su concreti motivi,
che il detenuto posto in libertà si sottragga all’esecuzione della pena,
dandosi alla fuga. Va quindi preso in considerazione l’insieme delle
circostanze proprie al detenuto, quali per esempio le sue condizioni personali,
i legami familiari, la sua situazione professionale e finanziaria, nonché le
sue relazioni all’estero (DTF 143 IV 160 consid. 4.3.). Il rischio di fuga
sussiste anche nel caso in cui si possa temere che il detenuto si rechi in un
paese che in linea di principio ne autorizzerebbe l’estradizione,
rispettivamente potrebbe perseguirlo in via sostitutiva (decisione TF
6B_476/2021 del 14.06.2021 consid. 2.3.; DTF 145 IV 503 consid. 2.2.).
4.
4.1.
Nel
caso in disamina è pacifico che RE 1 ha raggiunto e superato la soglia minima
oggettiva richiesta dalla legge per la concessione del primo congedo.
Nemmeno fa ostacolo il suo comportamento tenuto in
carcere, considerato buono nei rapporti sia con il personale di custodia che
con i co-detenuti. Buono pure è stato valutato il suo rendimento lavorativo.
4.2
Controversa
risulta invece la prognosi circa il pericolo che egli possa darsi alla fuga
sottraendosi all’esecuzione della pena.
4.2.1
La
Direzione delle Strutture carcerarie in data 1.06.2022 ha, dal profilo
comportamentale e relativo all’atteggiamento tenuto in carcere (evidenziato che
le sanzioni disciplinari pronunciate in capo a RE 1 risalgono agli inizi della
carcerazione), espresso preavviso favorevole all’alleggerimento richiesto. Ha precisato
che “per quanto concerne la sicurezza, dal 2° congedo per assicurarci che
ottemperi alle regole imposte, verrà applicato il braccialetto elettronico”
e pure sottolineato “da considerare se è mutato il rischio di fuga che ha
fatto optare per il collocamento in carcere chiuso e che dal 2° congedo potrà
dormire all’esterno delle SCC” (AI 11, inc. GPC __________).
4.2.2
In
data 28.06.2022 l’UAR ha pure espresso un preavviso favorevole, sulla base del
buon comportamento generale tenuto da RE 1 in carcere nei confronti del
personale e dei co-detenuti, come pure del forte legame nei confronti della
propria famiglia, segnatamente moglie e figli residenti in Ticino. Verso questi
ultimi il reclamante, secondo l’UAR, avrebbe “un senso di responsabilità
molto radicato nel volerli sostenere economicamente e moralmente. Soprattutto riconosce
il sostegno che ha ricevuto dalla moglie e dai figli in tutti questi anni, ma
anche degli obblighi morali che ne discendono”. A parere dell’UAR il
rischio di fuga sarebbe altresì contenuto in considerazione dell’accettazione
totale della condanna, della capacità di reagire in senso proattivo alle
conseguenze del procedimento penale, comprese le implicazioni mediatiche e gli
effetti sui familiari, nonché la di lui disponibilità ad essere monitorato per
tutta la durata del congedo con un braccialetto elettronico o un altro
dispositivo di controllo (AI 14, inc. GPC __________).
4.2.3
Il
servizio medico-psichiatrico delle Strutture carcerarie nello scritto
dell’1.06.2022 ha evidenziato come RE 1 segua un trattamento volontario con la
psicologa con la quale avrebbe affrontato un percorso di elaborazione del reato
e introspezione personale, così che nel tempo avrebbe sviluppato maggiore
consapevolezza di sé, del proprio funzionamento e delle fragilità
socio-affettive, smussando i tratti del carattere più rigidi e conseguentemente
maladattivi. Posto che il percorso terapeutico avrebbe portato risultati
globalmente positivi - osservato tuttavia che la presa a carico al momento
avverrebbe solo su richiesta del reclamante nei momenti di maggiore difficoltà
vista l’assenza della terapeuta di riferimento - detto Servizio ha concluso che
dal lato psichiatrico non sussistono controindicazioni alla concessione del
primo congedo (AI 10, inc. GPC __________).
Il
formulario del Servizio medico somatico rilasciato il 7.06.2022 fa inoltre
stato di un preavviso favorevole (AI 12, inc. GPC __________).
4.2.4
In
data 12.08.2022 si è infine espressa la Commissione per l’esame dei condannati
pericolosi, previa audizione di RE 1 il 9.08.2022 assistito al suo legale,
dalle cui dichiarazioni ha desunto in lui un ancora preoccupante atteggiamento
difensivo rivelatore di un’assunzione di responsabilità ancora assai scarsa per
il grave reato commesso.
Ha
poi ritenuto essere attuale e concreto il rischio di fuga, evidenziando come RE
1.
dopo il crimine sia riparato in Italia dove vivono molti parenti e vi
potrebbe trovare facilmente rifugio sia in zona di confine sia in Campania.
Egli ha inoltre davanti a sé un lungo orizzonte di pena da scontare, così che
il congedo potrebbe determinarlo a sottrarvisi, tanto più che sarebbe
consapevole del fatto che non gli verrà rinnovato il permesso di soggiorno,
così che dovrà lasciare la Svizzera e svolgere gli incontri con i familiari
residenti in Ticino forzatamente in Italia. La Commissione ha reso attenti al
fatto che il braccialetto elettronico, visto che i dati da esso registrati
vengono controllati solo a posteriori non è un dispositivo di allarme di pronto
intervento, per cui non impedirebbe una fuga.
4.2.5
Da
quanto in atti, RE 1, cittadino italiano oggi cinquantottenne, è nato e
cresciuto in Campania (IT) nei pressi di __________, dove pure ha frequentato
le scuole dell’obbligo. Nella sua vita ha svolto diversi lavori, sia nel campo
dell’edilizia sia nella ristorazione come pizzaiolo. Nel 2002 sarebbe giunto
nel nostro paese, stabilendosi in Svizzera interna e dopo vari cambiamenti del
posto di lavoro si sarebbe trasferito nel 2006 in Ticino, svolgendo l’attività
di pizzaiolo, ma poi anche gestendo un distributore di benzina.
Da
un primo matrimonio in Italia nel 1987, ha avuto quattro figli, oggi tutti maggiorenni,
mentre da una seconda unione con una donna pure originaria della Campania, ha
avuto due figlie, di cui la prima agli studi di giurisprudenza in Italia, a __________,
e la seconda ancora minorenne alle scuole medie. Madre e figlie risiedono a __________.
RE
1.
si trova in carcere in espiazione della pena di 17 anni inflittagli dalla
Corte delle assise criminali principalmente per aver assassinato il 27.11.2015 un
uomo - il proprietario della stazione di benzina e dell’appartamento ivi
adiacente che il reclamante aveva in gestione, rispettivamente in locazione -
colpendolo ripetutamente al capo con un tubo di metallo in un gesto definito
dalla Corte del merito pari “a una vera e propria mattanza” (sentenza
17.12.2021
della Corte delle assise criminali, p. 129, AI 1, inc. GPC __________).
La
sentenza del merito fa altresì stato che è dai primi accertamenti di polizia
che si sono strette le ricerche sulla famiglia RE 1 per poi arrivare ad
emettere l’1.12.2015 nei confronti diRE 1 (e di suo figlio M., per finire però
poi prosciolto da ogni accusa) - a quel momento considerato un “fuggitivo”
- un mandato di cattura nazionale ed internazionale con richiesta di
estradizione. Lo stesso giorno alle ore 12.50 “i Carabinieri di __________
procedettero all’arresto di entrambi, che si trovavano a __________, nascosti
al momento dell’intervento delle forze dell’ordine nel bagno dell’appartamento
di (omissis) zia di RE 1” (sentenza 17.12.2021 della Corte delle assise
criminali, p. 41, AI 1, inc. GPC __________).
Benché
in questa sede il difensore sostenga che l’intenzione di RE 1 fosse quella di
costituirsi agli inquirenti, dagli accertamenti di cui sopra, occorre dare atto
che dopo il fatto di sangue anziché recarsi al più vicino posto di polizia in
Svizzera, egli se ne è di fatto subito allontanato, varcando i confini
nazionali, e andando velocemente a riparare a notevoli chilometri di distanza,
tollerando altresì che nei giorni a seguire, venisse perquisita la sua
abitazione familiare e che membri della sua famiglia venissero pure arrestati,
pur consapevole della realtà dei fatti e delle sue responsabilità.
Nello
scritto inviato dal legale italiano del reclamante al magistrato inquirente il 30.11.2015
(cfr. AI 34), prodotto in questa sede dal difensore di RE 1 per dimostrare la
sua volontà di quel momento di costituirsi, appare evidente che egli, ponendosi
alla pari della moglie, si dichiarava unicamente disposto a contribuire alle
indagini “al fine di dimostrarne la propria estraneità ai fatti per i quali
si procede” e “sgombrare il campo da qualsiasi equivoco ed illazione
giornalistica”, chiedendo unicamente di essere convocato dal magistrato
inquirente, ma non certo di volersi costituire. Per finire è comunque stato l’intervento
degli inquirenti italiani l’1.12.2015 che ne ha permesso il ritrovamento.
Sia
come sia, anche questo episodio dimostra come i legami che RE 1 detiene con il
proprio paese d’origine - seppure emigrato da una ventina d’anni - siano ben saldi
e radicati in lui. Egli dispone di stretti legami - come rettamente rilevato
dal giudice dei provvedimenti coercitivi - sia, in Campania, dove risiedono dei
fratelli e degli zii, presso cui - come visto - ha facilmente trovato riparo,
come pure nella zona di confine, in cui vivono i figli di primo letto, con cui
ha sempre mantenuto contatti e un buon rapporto. Pure il vissuto del
reclamante, caratterizzato da numerosi spostamenti anche lontani e in posti a
lui estranei, come pure da frequenti cambiamenti di lavoro anche in settori
molto diversi, ne mette in luce la capacità di adattarsi facilmente e di
reperire senza particolari ostacoli un luogo (in special modo nella vicina
Penisola che ben conosce) in cui risiedere e di procurarsi i mezzi di sostentamento
(sia con un lavoro sia con il sostegno dei propri parenti).
La prospettiva di avere davanti a sé ancora tanti anni
di carcere da scontare e la consapevolezza che data la gravità del suo agire
gli è comunque preclusa la possibilità di risiedere nel nostro territorio e di
vivere accanto a moglie e figlie (con cui dovrà comunque gestire i contatti
dalla vicina penisola in caso di divieto d’entrata), mantengono la prognosi
sfavorevole e rendono alto e concreto il pericolo che egli, in occasione dell’apertura
offertagli dal congedo, possa sottrarsi con la fuga all’espiazione della pena
in corso. Rischio questo che non viene sufficientemente mitigato dal buon
comportamento tenuto in carcere.
Alla
luce di tutte queste circostanze la domanda di congedo risulta a questo stadio
prematura, così che la decisione qui impugnata merita di essere tutelata.
5.
Il
reclamo è respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico dell’insorgente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 29 cpv. 2 Cost., 74
segg., 84 CP, 379 segg., 393 segg., 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, il RSC, il Regolamento
sulla concessione delle autorizzazioni di uscita, l’art. 1 segg. e 25 LTG, ed
ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera