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Decisione

60.2022.306

Reclamo contro il decreto di non luogo a procedere. legittimazione. falsa perizia

19 maggio 2023Italiano23 min

loro unione sono nati __________ (__________) e __________ (__________). Tra i coniugi

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.306

Lugano

19 maggio 2023/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola

Respini, presidente,

Ivano

Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Valentina

Item, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 3.11.2022 presentato

da

RE 1

contro

il decreto di non luogo a procedere 24.10.2022

emanato dal procuratore pubblico Valentina Tuoni (NLP __________) nell’ambito

del procedimento penale dipendente da sua denuncia 14.9.2022 nei confronti di

__________, __________, per titolo di falsa perizia (inc. MP __________);

visto lo scritto 8.11.2022 del

magistrato inquirente che – senza osservazioni – chiede la conferma della

decisione impugnata;

richiamati gli ulteriori scritti di RE 1,

di cui si dirà – laddove indispensabile – in seguito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. RE 1 e __________ si sono sposati il 21.6.2013. Dalla

loro unione sono nati __________ (__________) e __________ (__________). Tra i coniugi

è pendente una causa civile molto litigiosa, che ha avuto inizio in quanto a

metà dicembre 2020 __________ si sarebbe recata, unitamente ai due bambini,

presso una casa protetta, asserendo di essere vittima di violenze domestiche da

parte del marito, qui reclamante.

Con sentenza 1.3.2021 della Pretura di __________,

è stata (tra altro) disposta la custodia alternata dei figli in ragione di metà

ciascuno.

Nell’ambito di tale vertenza, il

30.11.2021, il pretore ha conferito mandato alla psicologa __________ di procedere

alla valutazione delle capacità genitoriali dei coniugi, nonché alla valutazione

psicoaffettiva dei minori.

Con

ulteriore sentenza 17.8.2022 della medesima Pretura, e sulla scorta del referto

peritale, è stata (tra le altre cose) attribuita la custodia nonché l’autorità

parentale esclusiva dei figli alla madre. Contro tale decisione è insorto - il

26.8.2022 - RE 1. Per quanto attiene la questione relativa alla

custodia/autorità parentale dei figli all’appello è stato concesso l’effetto

sospensivo con decreto 26.10.2022 del vicepresidente della Prima Camera civile.

Non è noto lo stadio della procedura civile.

b. Il

14.9.2022 RE 1 ha denunciato __________ per titolo di falsa perizia (AI 1, inc.

MP __________). Secondo l’esponente la perizia redatta dalla denunciata sarebbe

errata e darebbe una visione distorta della realtà; vi sarebbero poi delle

incongruenze tra la realtà oggettiva e le valutazioni della perita, nonché

errori di metodo da parte della denunciata. La perizia si baserebbe unicamente

sui racconti soggettivi di __________. La

denunciata non avrebbe poi un’adeguata formazione specifica in ambito

infantile.

c. Con

successivo scritto 5.10.2022, a comprova del suo dire, RE 1 ha inviato al

Ministero pubblico un certificato 4.10.2022 del dr. med. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, secondo cui, contrariamente a

quando indicato dalla denunciata, egli non soffrirebbe di alcuna “psicopatologia

maggiore o grave” (p. 1, ad AI 2), cosi come una dichiarazione 4.10.2022 della

di lui madre, __________, che attesterebbe i comportamenti asseritamente messi

in atto da __________ e dalla nonna materna nei confronti dei bambini (AI 2).

d. Il 24.10.2022 il procuratore pubblico ha emanato un

decreto di non luogo a procedere in capo al suddetto procedimento, ritenendo,

in sostanza, che, nei fatti esposti, non si ravvedrebbe l'intenzionalità della

denunciata di redigere una falsa perizia, “né del resto si vede per quale

ragione ella avrebbe voluto o dovuto redigere una perizia non conforme alla

realtà dei fatti” (p. 2, NLP __________). Stante l’assenza dell’elemento

soggettivo del reato, non occorrerebbe valutare se il contenuto della perizia

sia corretto o meno; le critiche all'operato del perito andrebbero semmai fatte

valere nelle apposite sedi civili.

e. Con reclamo 3.11.2022 RE 1 impugna il suddetto decreto

chiedendone l’annullamento ritenendo che la denunciata avrebbe “redatto una

falsa perizia in modo consapevole e volontario. La perita non può inoltre non

aver scorto le conseguenze del suo comportamento e dei suoi suggerimenti al

Pretore (in materia di relazioni personali, custodia dei figli, misure

accompagnatorie ecc.), che nel caso concreto ha cagionato grave danno e sta causando

molti danni e problemi al sottoscritto e soprattutto ai miei figli, (…). La

grave negligenza si può desumere dalla fiducia ingiustificata (…) nella (falsa)

narrativa di mia moglie, in netta contrapposizione alla versione del

sottoscritto e in netto contrasto con la realtà oggettiva e confutata dalle

prove; (…)” [p. 1].

La denunciata avrebbe poi deciso, “in

modo consapevole e volontario”, di non tenere conto delle sue osservazioni

e prove, censurando tutto ciò che sarebbe in contrasto con quanto sostenuto

dalla moglie (p. 2). Il reclamante osserva inoltre che, “sin da subito il

comportamento processuale della perita già denotava ben più di un'apparenza di

parzialità. Da qui la mia istanza di ricusa (…). (…) uno dei motivi per cui la

psicologa privata avrebbe voluto o dovuto redigere una perizia non conforme

alla realtà dei fatti potrebbe essere quello di volersi vendicare del

sottoscritto quando rinominata. Altra ragione ipotizzabile (…) è quella di

appoggiare le tesi dei funzionari pubblici (che le affidano mandati lucrativi).

La psicologa, sin dal principio ha detto che se gli operatori sociali avevano

già valutato la nostra vicenda in un certo modo (rapporto __________

10.6.2021), non vedeva ragione di discostarsene, neppure a fronte del fatto che

nei confronti del sottoscritto è stato pronunciato un decreto di non luogo a

procedere in relazione alle asserite (…) violenze domestiche allegate da mia

moglie” (p. 2).

RE

1 ritiene in ogni caso che, a prescindere da quali siano le reali motivazioni

che avrebbero spinto la perita a comportarsi in questo modo, sarebbe palese che

la stessa avrebbe agito con dolo. Egli indica una serie di circostanze in capo

alla denunciata, a sostegno della sua tesi accusatoria, di cui si dirà –

laddove necessario – in corso di motivazione, ciò analogamente alle ulteriori argomentazioni

del reclamante, così come degli ulteriori scritti prodotti in corso di

procedura.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

In

base agli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP il decreto di non luogo a procedere è

impugnabile mediante reclamo. Con il gravame, da introdurre davanti alla

giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), in Ticino la Corte dei

reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del

diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata

oppure ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento

inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora,

l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione. L’atto deve indicare – in particolare – i

punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame, inoltrato in data 3.11.2022 contro il decreto di non luogo a procedere

24.10.2022, è tempestivo (perché presentato nel termine di dieci giorni giusta

gli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP) e proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M.

HEINIGER, 2. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393

CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK

StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).

1.3

1.3.1

In

applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono

legittimate a ricorrere le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto

all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (decisione TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).

L’interesse giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP

[che non presuppone un pregiudizio irreparabile come invece impone l’art. 93

cpv. 1 lit. a LTF (decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.;

1B_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica

che il ricorrente sia personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del

25.8.2021

consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82

consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF

1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op.

cit., art. 382 CPP n. 2) ed in maniera attuale (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.)

leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D.

JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2). Un mero interesse di fatto non è sufficiente

giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP (decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid.

4.1.).

1.3.2

Sono

parti, in applicazione dell’art. 104 cpv. 1 CPP, l’imputato (lit. a),

l’accusatore privato (lit. b) e, ancora, il pubblico ministero nella procedura

dibattimentale e nella procedura di ricorso (lit. c).

Ai

sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono

stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (decisione TF 6B_255/2022 del 22.3.2022

consid. 2.2.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP

n. 18 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO

Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario

CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare

del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (decisione TF 6B_562/2021 del 7.4.2022 consid. 3.2.;

DTF 146 IV 76 consid. 2.2.1.; 145 IV 491 consid. 2.3.; 141 IV 380 consid.

2.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M.

POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21; ZK

StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2).

L’aspetto centrale è la lesione diretta degli

interessi giuridicamente protetti dell’interessato (messaggio 21.12.2005

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1076).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è infatti irrilevante

l’esistenza di un pregiudizio ai sensi del diritto civile (decisioni TF

1B_261/2017 del 17.10.2017 consid. 3.; 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.;

DTF 145 IV 491 consid. 2.4.2.; BSK

StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 22; ZK StPO –

V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 4a).

Se

il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (ad esempio la

vita e l’integrità personale, il patrimonio o l’onore), leso è il titolare del

bene giuridico protetto dalla norma. In caso di violazione di norme penali che

proteggono interessi collettivi, è da considerare leso colui che è tutelato dal

reato anche solo in via secondaria. Se però interessi privati sono pregiudicati

soltanto indirettamente da reati che proteggono solo interessi collettivi,

l’interessato non può essere reputato danneggiato (decisione TF 6B_562/2021 del

7.4.2022

consid. 3.2.; DTF 145 IV 491 consid. 2.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,

art. 115 CPP n. 21).

Il

danneggiato (art. 115 CPP) che dichiara espressamente di partecipare al

procedimento con un’azione penale oppure civile è considerato accusatore

privato giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7 e

art. 118 CPP n. 2 ss.), che ex art. 104

cpv. 1 lit. b CPP è parte al procedimento (decisione TF 6B_496/2015 del

6.4.2016

consid. 1.1.; BSK

StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 104 CPP n. 14 ss.).

1.3.3

Il

reato di falsa perizia previsto dall’art. 307 CP [secondo cui è punito il

perito che in un procedimento giudiziario fornisce una falsa perizia (BSK

Strafrecht II – B. DELNON / B. RÜDY, 4. ed., art. 307 CP n. 12 ss.)] tutela

anzitutto l’interesse collettivo e tende quindi principalmente a salvaguardare,

in un processo, l’accertamento dei fatti dall’influenza di prove false e a

difendere in tal modo gli interessi dell’amministrazione della giustizia e il

suo funzionamento; i relativi atti sono pertanto diretti contro la giustizia

quale istituzione.

Esso

protegge secondariamente, e non soltanto in maniera indiretta, i diritti delle

parti al processo. Come

rammentano B. DELNON / B. RÜDY (op. cit., art. 307 CP n. 5), l’art. 307 CP “schützt

… nachrangig bzw. sekundär die konkreten davon betroffenen Privatsubjekte mit

ihren rechtlich geschützten, materiellen und immateriellen Interessen wie

Freiheit, Ehre oder Vermögen”. La

parte cui la falsa perizia crea pregiudizio può essere considerata lesa; la

lesione tocca essenzialmente i diritti di procedura della parte (decisione TF

6B_1014/2020 del 10.2.2021 consid. 3.2.; BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 307 CP n.

5; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH, 3. ed., art. 307 CP n. 1; B.

CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3. ed., art. 307 CP n. 3). Una persona è dunque considerata

danneggiata soltanto se i suoi interessi privati sono effettivamente colpiti

dalla falsa perizia; essa deve quindi esporre in che misura i suoi interessi

privati siano toccati dall’atto, affinché il suo danno appaia la sua

conseguenza diretta [decisione TF 6B_1051/2018 del 19.12.2018 consid. 1.3.1.;

DTF 141 IV 444 consid. 3.2.; BSK StPO –

G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 81].

Se

la falsità concerne fatti non influenti sulla decisione del giudice (art. 307

cpv. 3 CP), non vengono pregiudicati interessi privati: non può esserci un

danneggiato (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP

n. 81).

Qualora

il litigio all’origine della denuncia penale non sia ancora terminato

[definitivamente (decisione TF 1B_649/2012 dell’11.9.2013 consid. 3.3.)], non

si può sapere se la pretesa falsa dichiarazione/perizia potrebbe avere una

qualsiasi influenza sullo stesso: a questo stadio si tratta di semplici

congetture (decisioni TF 6B_1144/2018 del 6.2.2019 consid. 3.; 6B_633/2018 del

23.8.2018

consid. 1.4.; 6B_92/2018 del 17.5.2018 consid. 2.3.; 1B_649/2012

dell’11.9.2013 consid. 3.3.; 1B_596/2011 del 30.3.2012 consid. 1.5.3.;

1B_489/2011 del 24.1.2012 consid. 2.2.). Il reato non è pertanto idoneo a

ledere direttamente l’interessato nei suoi diritti giuridicamente protetti in

difetto di legame diretto tra il contestato reato e l’implicito pregiudizio

addotto.

1.3.4

In una sentenza del 12.6.2015 (inc.

6B_243/2015) il Tribunale federale ha ritenuto la giurisprudenza di cui sopra

troppo restrittiva, indicando che la stessa non potesse essere generalizzata a

tutte le ipotesi.

In quel caso (cfr. consid. 2.4.1.), rilevato

che l’art. 307 CP punisce i reati commessi nell'ambito di procedimenti

giudiziari, non si poteva escludere a priori, che una testimonianza ritenuta falsa

potesse, anche nella fase istruttoria, essere suscettibile di esplicare degli

effetti sulla libertà, l’onore o il patrimonio dell’imputato o di una parte

alla procedura.

In effetti, tali dichiarazioni possono

influenzare le decisioni prima di una sentenza di merito, poiché i rimedi

legali previsti dal CPP non hanno, di norma, effetto sospensivo (art. 387 CPP).

Il Tribunale federale ha concluso che le

considerazioni sviluppate dal tribunale cantonale, basate sulla possibile

influenza delle dichiarazioni di una parte sulla sentenza penale del

ricorrente, non consentivano di per sé di negargli la legittimazione a

ricorrere contro il rifiuto di entrare nel merito del procedimento per falsa

testimonianza.

1.3.5

1.3.5.1

In concreto, si è detto che, sulla base

della perizia (di data 9.6.2022) contestata, il pretore – con sentenza

17.8.2022

– ha affidato i figli alla custodia esclusiva della madre, attribuendole

pure l’autorità parentale esclusiva. Tale decisione ha esplicato i suoi effetti

immediatamente.

Il 26.8.2022 RE 1 ha inoltrato appello

avverso la citata decisione dinnanzi alla Prima Camera Civile, chiedendo (tra

l’altro) la concessione dell’effetto sospensivo.

In data 14.9.2022 RE 1 ha denunciato __________

per falsa perizia. Il 24.10.2022 il procuratore pubblico ha emanato il decreto

di non luogo a procedere qui impugnato (NLP __________).

Successivamente a ciò, con decreto

26.10.2022, il vicepresidente della Prima Camera civile ha concesso l’effetto

sospensivo all’appello inoltrato da RE 1 per quanto riferito alla questione

relativa alla custodia/autorità parentale dei figli. Il Tribunale civile ha in

particolare ritenuto che, la sentenza pretorile aveva modificato l'assetto in

vigore, introducendo un cambiamento che aveva effetto immediato, indicando che

“dandosi custodia alternata la situazione del figlio in pendenza di ricorso

deve rimanere per quanto possibile immutata, tant'è che a un appello diretto

contro una decisione suscettibile di modificare tale assetto va rifiutato

effetto sospensivo solo con grande riserbo e in casi di urgenza. Premesso ciò,

il ‘pregiudizio difficilmente riparabile’ consiste in un caso come quello in

esame, nel modificare l'affidamento dei figli già in pendenza di ricorso, con

il rischio di dover ripristinare la custodia precedente qualora l'appello fosse

accolto costringendo i figli a un doppio cambiamento” (p. 4, doc. 4).

1.3.5.2

A

fronte di quanto sopra e della giurisprudenza esposta al consid. 1.3.4., si può

riconoscere a RE 1 la legittimazione a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo

un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del

giudizio.

Infatti,

sulla base del referto peritale contestato, il pretore – in data 17.8.2022 - ha

disposto l’autorità parentale e la custodia dei figli (unicamente) a favore

della madre. Tale giudizio, come visto, era immediatamente esecutivo, di modo

che quando ha presentato la denuncia penale che qui ci occupa, RE 1 era privato

della custodia/autorità parentale dei figli.

Ad

oggi, si può quindi ritenere che la perizia asseritamente falsa ha inciso e

potrebbe incidere (qualora il Tribunale d’Appello dovesse confermare la

sentenza pretorile) sui diritti personali di RE 1. Lo stesso può quindi essere

ritenuto potenzialmente danneggiato dal reato di falsa perizia.

1.4

Le esigenze di forma e motivazione del

gravame sono rispettate.

Il reclamo è,

nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.

2.

II

reclamo contro il decreto di non luogo a procedere va accolto, segnatamente, in

presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), se

(contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli

elementi costitutivi di un reato o i pre-supposti processuali (art. 310 cpv. 1

lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a procedere (art. 310

cpv. 1 lit. b CPP) oppure quando non si giustifica di rinunciare all'azione

penale per uno dei motivi di cui all'art. 8 CPP (art. 310 cpv. 1 lit. c CPP).

Si ricorda che l'azione penale — per

principio — è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale,

esercitata dal procura-tore pubblico, per cui non può essere lasciata

all'arbitrio o al sen-timento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su

oggettivi, con-creti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non

basta una diversa interpretazione delle

risultanze da parte del recla-mante, ma occorre la dimostrazione della

verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita

approfondimento

3.

3.1.

Giusta l'art. 307 cpv. 1 CP è punito per falsa perizia

il perito che in un procedimento giudiziario fornisce una falsa perizia (BSK

Strafrecht II — B. DELNON / B. RUDY, op. cit., art. 307 CP n. 12 ss.).

3.1.1

Si è detto che il bene giuridico che

l'art. 307 CP vuole garantire è la corretta amministrazione della giustizia,

più precisamente la corretta amministrazione delle prove, il cui scopo è la

ricerca della verità materiale. Si tratta di un reato di messa in pericolo

astratto; il reato è adempiuto anche quando il giudice non ne è stato

in-fluenzato (B. CORBOZ, op. cit., art. 307 CP n. 4).

Dal profilo oggettivo il reato

presuppone un autore che rivesta la qualità di perito, incaricato di constatare

un fatto o di apprezzarlo alla luce della sua scienza (B. CORBOZ, op. cit.,

art. 307 CP n. 21), ed un comportamento punibile, segnatamente il fatto di

tra-smettere un'informazione falsa sui fatti della causa (PC — CP, 2. ed., art.

307.

CP n. 6).

Nel caso della perizia, l'informazione è

in particolare falsa se il perito afferma di aver fatto una costatazione che in

realtà non ha fatto, se consegna solo una parte delle sue costatazioni, dando

in questo modo una visione troncata della realtà, se non informa in maniera corretta

o completa sullo stato delle conoscenze scienti-fiche, o ancora se trae delle

conclusioni errate dei fatti che ha co-statato violando delle regole logiche o

scientifiche (B. CORBOZ, op. cit., art. 307 CP n. 37).

Un referto peritale non è falso se — in

presenza di una questione delicata, controversa o che presuppone un

apprezzamento — l'opinione del perito è sostenibile (B. CORBOZ, op. cit., art.

307.

CP n. 37).

L'informazione falsa deve inoltre avere

per oggetto un fatto della causa.

3.1.2

Dal profilo soggettivo, è

necessaria intenzionalità da parte dell'au-

tore; il dolo eventuale è comunque

sufficiente (BSK Strafrecht II — V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 307 CP n.

29; B. CORBOZ, op. cit., art. 307 CP n. 46).

3.2

3.2.1

Si è detto che RE 1 ha

denunciato __________ per il reato di falsa perizia in relazione al referto che

la stessa ha stilato il 9.6.2022 (in ambito civile) in merito alle capacità

genitoriali dei coniugi, nonché alla valutazione psicoaffettiva dei minori.

Il magistrato inquirente, mediante il

decreto impugnato, ha ritenuto - senza esperire alcun atto istruttorio -, che

in concreto non sarebbe adempiuto l'elemento soggettivo del reato in quanto non

si vedrebbe per quale ragione la denunciata avrebbe voluto/dovuto redigere una

perizia non conforme alla realtà (NLP __________).

3.2.2

Il diritto di essere sentito (art. 3

cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost.) — garanzia di natura formale, la cui

violazione comporta di regola l'annullamento della decisione indipendentemente

dalla fonda-tezza materiale del gravame — comprende, oltre segnatamente al

diritto di esprimersi prima che una decisione sia presa, di fornire prove sui

fatti rilevanti per il giudizio, di farsi assistere e di poter consultare gli

atti, il diritto di ottenere una decisione motivata.

L'obbligo di motivazione (art. 80 cpv. 2

prima frase CPP) impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno

spinto l'autorità a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre

per-tanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del

provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza

superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 1 B_162/2021

del 13.10.2021 consid. 3.1.; cfr. ZK StPO - D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R.

SCHNEEBELI, op. cit., art. 80 CPP n. 2).

3.2.3

Ora, in considerazione di quanto

indicato nell'esposto penale e della documentazione prodotta, questa Corte non

comprende come abbia fatto il magistrato inquirente ad affermare che in

con-creto farebbe difetto l'elemento soggettivo del reato ipotizzato senza

esperire alcun atto istruttorio, in particolare senza (almeno) acquisire

l’incarto della procedura civile ed interrogare __________.

Alla denuncia RE 1 ha inoltre allegato

diversa documentazione, fra cui la contestata perizia, le sue osservazioni alla

stessa ed il certificato di uno psichiatra,

secondo cui i bambini avrebbero dovuto essere valutati da specialisti formati

ed esperti al riguardo.

Con ulteriore scritto 5.10.2022 il

reclamante ha altresì inviato un certificato medico del dr. med. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, con cui ha attestato che lo

stesso non soffrirebbe di alcuna "psicopatologia maggiore o grave"

(p. 1, ad Al 2), ciò che contrasterebbe con quanto indicato nella perizia

contestata.

Non sembra tuttavia che tale

documentazione sia stata vagliata dal procuratore pubblico, che nel decreto

impugnato si è limitato ad indicare che, "nei fatti da lei esposti,

Signor RE 1, non si rav-vede l'intenzionalità di __________ di fare una falsa

perizia" (p. 2, NLP __________), senza specificare nulla di più.

Il magistrato inquirente infatti non

spiega come ha fatto a giungere a tale conclusione; non si capisce invero quali

passaggi della perizia sono stati presi in considerazione, rispettivamente

quali criteri abbia valutato per affermare - come detto senza indagini - che

non sia adempiuto l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 307 CP.

3.2.4

La motivazione posta alla base del

decreto impugnato appare ca-rente, nella misura in cui questa Corte non è posta

nelle condizioni di sapere che valutazioni ha fatto il procuratore pubblico per

giungere alla citata conclusione.

Il fatto di semplicemente indicare che

"nei fatti esposti" da RE 1 non si ravvedrebbe

l'intenzionalità della denunciata e che quest'ultima non avrebbe avuto ragioni

per allestire una pe-rizia non conforme alla realtà (p. 2, NLP __________), non

può, con ogni evidenza, essere ritenuta una motivazione sufficiente, senza

ulteriori atti di inchiesta, volti a verificare se i presupposti del reato

ipotizzato sono adempiuti in concreto.

3.2.5

Si noti che il decreto di non

luogo impugnato, nella motivazione contenuta nel secondo paragrafo di p. 2, non

si confronta con l’esposto di denuncia in maniera adeguata; apoditticamente

accerta l’assenza di un’intenzionalità di una falsa perizia: “non si ravvede

l’intenzionalità (…) di fare una falsa perizia”; rispettivamente nega che

la denunciata abbia avuto ragioni per le quali “avrebbe voluto o dovuto

redigere una perizia non conforme alla realtà dei fatti”, negando il

sussistere dell’elemento soggettivo del reato, senza verificare se siano dati i

presupposti oggettivi della norma penale, e ciò senza rapportarsi

convenientemente agli elementi evidenziati in sede di denuncia [in particolare le

contestazioni inviate al pretore il 13.1.2022 e 3.3.2022 (cfr. all. 2 e 3 di

denuncia) in merito all’operato della perita, la parzialità dell’esposizione

della denunciata, l’omissione nella considerazione degli aspetti rilevanti, il

contrasto tra la documentazione e i rilievi peritali] di natura oggettiva e

soggettiva.

La conclusione di cui al decreto

impugnato appare quindi prematura ed altresì non sufficientemente motivata:

questa Corte, quale autorità di reclamo, non è infatti posta nelle condizioni

di effettuare un controllo adeguato.

3.2.6

Il magistrato inquirente dovrà quindi

esperire ogni atto che riterrà opportuno per valutare la fattispecie, come

indicato in precedenza, al fine di valutare la sussistenza o meno del reato

ipotizzato dal reclamante.

In relazione alla perizia tacciata di falsa, il procuratore pubblico

valuterà in particolare se la denunciata ha affermato, contrariamente al vero,

di avere eseguito una costatazione che in realtà non ha fatto, se ha consegnato

solo una parte delle sue costatazioni, dando in questo modo una visione monca

della realtà, se non ha informato in maniera corretta o completa sullo stato

delle conoscenze scientifiche, o ancora se ha tratto delle conclusioni errate

dei fatti che ha costatato violando delle regole logiche o scientifiche (B.

CORBOZ, op. cit., art. 307 CP n. 37).

4.

Il

decreto di non luogo a procedere 24.10.2022 è annullato. Gli atti sono rinviati

al magistrato inquirente per i suoi incombenti ai sensi dei considerandi.

5.

Il

gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese

(art. 428 cpv. 4 CPP). Non si assegnano indennità, non avendo RE 1 fatto capo

ai servizi di un legale.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza:

§ Il

decreto di non luogo a procedere 24.10.2022 del procuratore pubblico Valentina

Tuoni (NLP __________) è annullato.

§§ Gli

atti dell’inc. MP __________ sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi

incombenti.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano indennità.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera