60.2022.306
Reclamo contro il decreto di non luogo a procedere. legittimazione. falsa perizia
19 maggio 2023Italiano23 min
loro unione sono nati __________ (__________) e __________ (__________). Tra i coniugi
Source ti.ch
Incarto n.
60.2022.306
Lugano
19 maggio 2023/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola
Respini, presidente,
Ivano
Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Valentina
Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 3.11.2022 presentato
da
RE 1
contro
il decreto di non luogo a procedere 24.10.2022
emanato dal procuratore pubblico Valentina Tuoni (NLP __________) nell’ambito
del procedimento penale dipendente da sua denuncia 14.9.2022 nei confronti di
__________, __________, per titolo di falsa perizia (inc. MP __________);
visto lo scritto 8.11.2022 del
magistrato inquirente che – senza osservazioni – chiede la conferma della
decisione impugnata;
richiamati gli ulteriori scritti di RE 1,
di cui si dirà – laddove indispensabile – in seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. RE 1 e __________ si sono sposati il 21.6.2013. Dalla
loro unione sono nati __________ (__________) e __________ (__________). Tra i coniugi
è pendente una causa civile molto litigiosa, che ha avuto inizio in quanto a
metà dicembre 2020 __________ si sarebbe recata, unitamente ai due bambini,
presso una casa protetta, asserendo di essere vittima di violenze domestiche da
parte del marito, qui reclamante.
Con sentenza 1.3.2021 della Pretura di __________,
è stata (tra altro) disposta la custodia alternata dei figli in ragione di metà
ciascuno.
Nell’ambito di tale vertenza, il
30.11.2021, il pretore ha conferito mandato alla psicologa __________ di procedere
alla valutazione delle capacità genitoriali dei coniugi, nonché alla valutazione
psicoaffettiva dei minori.
Con
ulteriore sentenza 17.8.2022 della medesima Pretura, e sulla scorta del referto
peritale, è stata (tra le altre cose) attribuita la custodia nonché l’autorità
parentale esclusiva dei figli alla madre. Contro tale decisione è insorto - il
26.8.2022 - RE 1. Per quanto attiene la questione relativa alla
custodia/autorità parentale dei figli all’appello è stato concesso l’effetto
sospensivo con decreto 26.10.2022 del vicepresidente della Prima Camera civile.
Non è noto lo stadio della procedura civile.
b. Il
14.9.2022 RE 1 ha denunciato __________ per titolo di falsa perizia (AI 1, inc.
MP __________). Secondo l’esponente la perizia redatta dalla denunciata sarebbe
errata e darebbe una visione distorta della realtà; vi sarebbero poi delle
incongruenze tra la realtà oggettiva e le valutazioni della perita, nonché
errori di metodo da parte della denunciata. La perizia si baserebbe unicamente
sui racconti soggettivi di __________. La
denunciata non avrebbe poi un’adeguata formazione specifica in ambito
infantile.
c. Con
successivo scritto 5.10.2022, a comprova del suo dire, RE 1 ha inviato al
Ministero pubblico un certificato 4.10.2022 del dr. med. __________,
specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, secondo cui, contrariamente a
quando indicato dalla denunciata, egli non soffrirebbe di alcuna “psicopatologia
maggiore o grave” (p. 1, ad AI 2), cosi come una dichiarazione 4.10.2022 della
di lui madre, __________, che attesterebbe i comportamenti asseritamente messi
in atto da __________ e dalla nonna materna nei confronti dei bambini (AI 2).
d. Il 24.10.2022 il procuratore pubblico ha emanato un
decreto di non luogo a procedere in capo al suddetto procedimento, ritenendo,
in sostanza, che, nei fatti esposti, non si ravvedrebbe l'intenzionalità della
denunciata di redigere una falsa perizia, “né del resto si vede per quale
ragione ella avrebbe voluto o dovuto redigere una perizia non conforme alla
realtà dei fatti” (p. 2, NLP __________). Stante l’assenza dell’elemento
soggettivo del reato, non occorrerebbe valutare se il contenuto della perizia
sia corretto o meno; le critiche all'operato del perito andrebbero semmai fatte
valere nelle apposite sedi civili.
e. Con reclamo 3.11.2022 RE 1 impugna il suddetto decreto
chiedendone l’annullamento ritenendo che la denunciata avrebbe “redatto una
falsa perizia in modo consapevole e volontario. La perita non può inoltre non
aver scorto le conseguenze del suo comportamento e dei suoi suggerimenti al
Pretore (in materia di relazioni personali, custodia dei figli, misure
accompagnatorie ecc.), che nel caso concreto ha cagionato grave danno e sta causando
molti danni e problemi al sottoscritto e soprattutto ai miei figli, (…). La
grave negligenza si può desumere dalla fiducia ingiustificata (…) nella (falsa)
narrativa di mia moglie, in netta contrapposizione alla versione del
sottoscritto e in netto contrasto con la realtà oggettiva e confutata dalle
prove; (…)” [p. 1].
La denunciata avrebbe poi deciso, “in
modo consapevole e volontario”, di non tenere conto delle sue osservazioni
e prove, censurando tutto ciò che sarebbe in contrasto con quanto sostenuto
dalla moglie (p. 2). Il reclamante osserva inoltre che, “sin da subito il
comportamento processuale della perita già denotava ben più di un'apparenza di
parzialità. Da qui la mia istanza di ricusa (…). (…) uno dei motivi per cui la
psicologa privata avrebbe voluto o dovuto redigere una perizia non conforme
alla realtà dei fatti potrebbe essere quello di volersi vendicare del
sottoscritto quando rinominata. Altra ragione ipotizzabile (…) è quella di
appoggiare le tesi dei funzionari pubblici (che le affidano mandati lucrativi).
La psicologa, sin dal principio ha detto che se gli operatori sociali avevano
già valutato la nostra vicenda in un certo modo (rapporto __________
10.6.2021), non vedeva ragione di discostarsene, neppure a fronte del fatto che
nei confronti del sottoscritto è stato pronunciato un decreto di non luogo a
procedere in relazione alle asserite (…) violenze domestiche allegate da mia
moglie” (p. 2).
RE
1 ritiene in ogni caso che, a prescindere da quali siano le reali motivazioni
che avrebbero spinto la perita a comportarsi in questo modo, sarebbe palese che
la stessa avrebbe agito con dolo. Egli indica una serie di circostanze in capo
alla denunciata, a sostegno della sua tesi accusatoria, di cui si dirà –
laddove necessario – in corso di motivazione, ciò analogamente alle ulteriori argomentazioni
del reclamante, così come degli ulteriori scritti prodotti in corso di
procedura.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
In
base agli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP il decreto di non luogo a procedere è
impugnabile mediante reclamo. Con il gravame, da introdurre davanti alla
giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), in Ticino la Corte dei
reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del
diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata
oppure ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora,
l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione. L’atto deve indicare – in particolare – i
punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
gravame, inoltrato in data 3.11.2022 contro il decreto di non luogo a procedere
24.10.2022, è tempestivo (perché presentato nel termine di dieci giorni giusta
gli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP) e proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M.
HEINIGER, 2. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393
CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK
StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).
1.3
1.3.1
In
applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono
legittimate a ricorrere le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto
all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (decisione TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).
L’interesse giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP
[che non presuppone un pregiudizio irreparabile come invece impone l’art. 93
cpv. 1 lit. a LTF (decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.;
1B_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica
che il ricorrente sia personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del
25.8.2021
consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82
consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF
1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op.
cit., art. 382 CPP n. 2) ed in maniera attuale (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.)
leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D.
JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2). Un mero interesse di fatto non è sufficiente
giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP (decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid.
4.1.).
1.3.2
Sono
parti, in applicazione dell’art. 104 cpv. 1 CPP, l’imputato (lit. a),
l’accusatore privato (lit. b) e, ancora, il pubblico ministero nella procedura
dibattimentale e nella procedura di ricorso (lit. c).
Ai
sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono
stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (decisione TF 6B_255/2022 del 22.3.2022
consid. 2.2.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP
n. 18 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO
Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario
CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare
del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (decisione TF 6B_562/2021 del 7.4.2022 consid. 3.2.;
DTF 146 IV 76 consid. 2.2.1.; 145 IV 491 consid. 2.3.; 141 IV 380 consid.
2.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M.
POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21; ZK
StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2).
L’aspetto centrale è la lesione diretta degli
interessi giuridicamente protetti dell’interessato (messaggio 21.12.2005
concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1076).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è infatti irrilevante
l’esistenza di un pregiudizio ai sensi del diritto civile (decisioni TF
1B_261/2017 del 17.10.2017 consid. 3.; 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.;
DTF 145 IV 491 consid. 2.4.2.; BSK
StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 22; ZK StPO –
V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 4a).
Se
il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (ad esempio la
vita e l’integrità personale, il patrimonio o l’onore), leso è il titolare del
bene giuridico protetto dalla norma. In caso di violazione di norme penali che
proteggono interessi collettivi, è da considerare leso colui che è tutelato dal
reato anche solo in via secondaria. Se però interessi privati sono pregiudicati
soltanto indirettamente da reati che proteggono solo interessi collettivi,
l’interessato non può essere reputato danneggiato (decisione TF 6B_562/2021 del
7.4.2022
consid. 3.2.; DTF 145 IV 491 consid. 2.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,
art. 115 CPP n. 21).
Il
danneggiato (art. 115 CPP) che dichiara espressamente di partecipare al
procedimento con un’azione penale oppure civile è considerato accusatore
privato giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7 e
art. 118 CPP n. 2 ss.), che ex art. 104
cpv. 1 lit. b CPP è parte al procedimento (decisione TF 6B_496/2015 del
6.4.2016
consid. 1.1.; BSK
StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 104 CPP n. 14 ss.).
1.3.3
Il
reato di falsa perizia previsto dall’art. 307 CP [secondo cui è punito il
perito che in un procedimento giudiziario fornisce una falsa perizia (BSK
Strafrecht II – B. DELNON / B. RÜDY, 4. ed., art. 307 CP n. 12 ss.)] tutela
anzitutto l’interesse collettivo e tende quindi principalmente a salvaguardare,
in un processo, l’accertamento dei fatti dall’influenza di prove false e a
difendere in tal modo gli interessi dell’amministrazione della giustizia e il
suo funzionamento; i relativi atti sono pertanto diretti contro la giustizia
quale istituzione.
Esso
protegge secondariamente, e non soltanto in maniera indiretta, i diritti delle
parti al processo. Come
rammentano B. DELNON / B. RÜDY (op. cit., art. 307 CP n. 5), l’art. 307 CP “schützt
… nachrangig bzw. sekundär die konkreten davon betroffenen Privatsubjekte mit
ihren rechtlich geschützten, materiellen und immateriellen Interessen wie
Freiheit, Ehre oder Vermögen”. La
parte cui la falsa perizia crea pregiudizio può essere considerata lesa; la
lesione tocca essenzialmente i diritti di procedura della parte (decisione TF
6B_1014/2020 del 10.2.2021 consid. 3.2.; BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 307 CP n.
5; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH, 3. ed., art. 307 CP n. 1; B.
CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3. ed., art. 307 CP n. 3). Una persona è dunque considerata
danneggiata soltanto se i suoi interessi privati sono effettivamente colpiti
dalla falsa perizia; essa deve quindi esporre in che misura i suoi interessi
privati siano toccati dall’atto, affinché il suo danno appaia la sua
conseguenza diretta [decisione TF 6B_1051/2018 del 19.12.2018 consid. 1.3.1.;
DTF 141 IV 444 consid. 3.2.; BSK StPO –
G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 81].
Se
la falsità concerne fatti non influenti sulla decisione del giudice (art. 307
cpv. 3 CP), non vengono pregiudicati interessi privati: non può esserci un
danneggiato (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP
n. 81).
Qualora
il litigio all’origine della denuncia penale non sia ancora terminato
[definitivamente (decisione TF 1B_649/2012 dell’11.9.2013 consid. 3.3.)], non
si può sapere se la pretesa falsa dichiarazione/perizia potrebbe avere una
qualsiasi influenza sullo stesso: a questo stadio si tratta di semplici
congetture (decisioni TF 6B_1144/2018 del 6.2.2019 consid. 3.; 6B_633/2018 del
23.8.2018
consid. 1.4.; 6B_92/2018 del 17.5.2018 consid. 2.3.; 1B_649/2012
dell’11.9.2013 consid. 3.3.; 1B_596/2011 del 30.3.2012 consid. 1.5.3.;
1B_489/2011 del 24.1.2012 consid. 2.2.). Il reato non è pertanto idoneo a
ledere direttamente l’interessato nei suoi diritti giuridicamente protetti in
difetto di legame diretto tra il contestato reato e l’implicito pregiudizio
addotto.
1.3.4
In una sentenza del 12.6.2015 (inc.
6B_243/2015) il Tribunale federale ha ritenuto la giurisprudenza di cui sopra
troppo restrittiva, indicando che la stessa non potesse essere generalizzata a
tutte le ipotesi.
In quel caso (cfr. consid. 2.4.1.), rilevato
che l’art. 307 CP punisce i reati commessi nell'ambito di procedimenti
giudiziari, non si poteva escludere a priori, che una testimonianza ritenuta falsa
potesse, anche nella fase istruttoria, essere suscettibile di esplicare degli
effetti sulla libertà, l’onore o il patrimonio dell’imputato o di una parte
alla procedura.
In effetti, tali dichiarazioni possono
influenzare le decisioni prima di una sentenza di merito, poiché i rimedi
legali previsti dal CPP non hanno, di norma, effetto sospensivo (art. 387 CPP).
Il Tribunale federale ha concluso che le
considerazioni sviluppate dal tribunale cantonale, basate sulla possibile
influenza delle dichiarazioni di una parte sulla sentenza penale del
ricorrente, non consentivano di per sé di negargli la legittimazione a
ricorrere contro il rifiuto di entrare nel merito del procedimento per falsa
testimonianza.
1.3.5
1.3.5.1
In concreto, si è detto che, sulla base
della perizia (di data 9.6.2022) contestata, il pretore – con sentenza
17.8.2022
– ha affidato i figli alla custodia esclusiva della madre, attribuendole
pure l’autorità parentale esclusiva. Tale decisione ha esplicato i suoi effetti
immediatamente.
Il 26.8.2022 RE 1 ha inoltrato appello
avverso la citata decisione dinnanzi alla Prima Camera Civile, chiedendo (tra
l’altro) la concessione dell’effetto sospensivo.
In data 14.9.2022 RE 1 ha denunciato __________
per falsa perizia. Il 24.10.2022 il procuratore pubblico ha emanato il decreto
di non luogo a procedere qui impugnato (NLP __________).
Successivamente a ciò, con decreto
26.10.2022, il vicepresidente della Prima Camera civile ha concesso l’effetto
sospensivo all’appello inoltrato da RE 1 per quanto riferito alla questione
relativa alla custodia/autorità parentale dei figli. Il Tribunale civile ha in
particolare ritenuto che, la sentenza pretorile aveva modificato l'assetto in
vigore, introducendo un cambiamento che aveva effetto immediato, indicando che
“dandosi custodia alternata la situazione del figlio in pendenza di ricorso
deve rimanere per quanto possibile immutata, tant'è che a un appello diretto
contro una decisione suscettibile di modificare tale assetto va rifiutato
effetto sospensivo solo con grande riserbo e in casi di urgenza. Premesso ciò,
il ‘pregiudizio difficilmente riparabile’ consiste in un caso come quello in
esame, nel modificare l'affidamento dei figli già in pendenza di ricorso, con
il rischio di dover ripristinare la custodia precedente qualora l'appello fosse
accolto costringendo i figli a un doppio cambiamento” (p. 4, doc. 4).
1.3.5.2
A
fronte di quanto sopra e della giurisprudenza esposta al consid. 1.3.4., si può
riconoscere a RE 1 la legittimazione a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo
un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del
giudizio.
Infatti,
sulla base del referto peritale contestato, il pretore – in data 17.8.2022 - ha
disposto l’autorità parentale e la custodia dei figli (unicamente) a favore
della madre. Tale giudizio, come visto, era immediatamente esecutivo, di modo
che quando ha presentato la denuncia penale che qui ci occupa, RE 1 era privato
della custodia/autorità parentale dei figli.
Ad
oggi, si può quindi ritenere che la perizia asseritamente falsa ha inciso e
potrebbe incidere (qualora il Tribunale d’Appello dovesse confermare la
sentenza pretorile) sui diritti personali di RE 1. Lo stesso può quindi essere
ritenuto potenzialmente danneggiato dal reato di falsa perizia.
1.4
Le esigenze di forma e motivazione del
gravame sono rispettate.
Il reclamo è,
nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.
2.
II
reclamo contro il decreto di non luogo a procedere va accolto, segnatamente, in
presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), se
(contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli
elementi costitutivi di un reato o i pre-supposti processuali (art. 310 cpv. 1
lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a procedere (art. 310
cpv. 1 lit. b CPP) oppure quando non si giustifica di rinunciare all'azione
penale per uno dei motivi di cui all'art. 8 CPP (art. 310 cpv. 1 lit. c CPP).
Si ricorda che l'azione penale — per
principio — è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale,
esercitata dal procura-tore pubblico, per cui non può essere lasciata
all'arbitrio o al sen-timento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su
oggettivi, con-creti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non
basta una diversa interpretazione delle
risultanze da parte del recla-mante, ma occorre la dimostrazione della
verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita
approfondimento
3.
3.1.
Giusta l'art. 307 cpv. 1 CP è punito per falsa perizia
il perito che in un procedimento giudiziario fornisce una falsa perizia (BSK
Strafrecht II — B. DELNON / B. RUDY, op. cit., art. 307 CP n. 12 ss.).
3.1.1
Si è detto che il bene giuridico che
l'art. 307 CP vuole garantire è la corretta amministrazione della giustizia,
più precisamente la corretta amministrazione delle prove, il cui scopo è la
ricerca della verità materiale. Si tratta di un reato di messa in pericolo
astratto; il reato è adempiuto anche quando il giudice non ne è stato
in-fluenzato (B. CORBOZ, op. cit., art. 307 CP n. 4).
Dal profilo oggettivo il reato
presuppone un autore che rivesta la qualità di perito, incaricato di constatare
un fatto o di apprezzarlo alla luce della sua scienza (B. CORBOZ, op. cit.,
art. 307 CP n. 21), ed un comportamento punibile, segnatamente il fatto di
tra-smettere un'informazione falsa sui fatti della causa (PC — CP, 2. ed., art.
307.
CP n. 6).
Nel caso della perizia, l'informazione è
in particolare falsa se il perito afferma di aver fatto una costatazione che in
realtà non ha fatto, se consegna solo una parte delle sue costatazioni, dando
in questo modo una visione troncata della realtà, se non informa in maniera corretta
o completa sullo stato delle conoscenze scienti-fiche, o ancora se trae delle
conclusioni errate dei fatti che ha co-statato violando delle regole logiche o
scientifiche (B. CORBOZ, op. cit., art. 307 CP n. 37).
Un referto peritale non è falso se — in
presenza di una questione delicata, controversa o che presuppone un
apprezzamento — l'opinione del perito è sostenibile (B. CORBOZ, op. cit., art.
307.
CP n. 37).
L'informazione falsa deve inoltre avere
per oggetto un fatto della causa.
3.1.2
Dal profilo soggettivo, è
necessaria intenzionalità da parte dell'au-
tore; il dolo eventuale è comunque
sufficiente (BSK Strafrecht II — V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 307 CP n.
29; B. CORBOZ, op. cit., art. 307 CP n. 46).
3.2
3.2.1
Si è detto che RE 1 ha
denunciato __________ per il reato di falsa perizia in relazione al referto che
la stessa ha stilato il 9.6.2022 (in ambito civile) in merito alle capacità
genitoriali dei coniugi, nonché alla valutazione psicoaffettiva dei minori.
Il magistrato inquirente, mediante il
decreto impugnato, ha ritenuto - senza esperire alcun atto istruttorio -, che
in concreto non sarebbe adempiuto l'elemento soggettivo del reato in quanto non
si vedrebbe per quale ragione la denunciata avrebbe voluto/dovuto redigere una
perizia non conforme alla realtà (NLP __________).
3.2.2
Il diritto di essere sentito (art. 3
cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost.) — garanzia di natura formale, la cui
violazione comporta di regola l'annullamento della decisione indipendentemente
dalla fonda-tezza materiale del gravame — comprende, oltre segnatamente al
diritto di esprimersi prima che una decisione sia presa, di fornire prove sui
fatti rilevanti per il giudizio, di farsi assistere e di poter consultare gli
atti, il diritto di ottenere una decisione motivata.
L'obbligo di motivazione (art. 80 cpv. 2
prima frase CPP) impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno
spinto l'autorità a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre
per-tanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del
provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza
superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 1 B_162/2021
del 13.10.2021 consid. 3.1.; cfr. ZK StPO - D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R.
SCHNEEBELI, op. cit., art. 80 CPP n. 2).
3.2.3
Ora, in considerazione di quanto
indicato nell'esposto penale e della documentazione prodotta, questa Corte non
comprende come abbia fatto il magistrato inquirente ad affermare che in
con-creto farebbe difetto l'elemento soggettivo del reato ipotizzato senza
esperire alcun atto istruttorio, in particolare senza (almeno) acquisire
l’incarto della procedura civile ed interrogare __________.
Alla denuncia RE 1 ha inoltre allegato
diversa documentazione, fra cui la contestata perizia, le sue osservazioni alla
stessa ed il certificato di uno psichiatra,
secondo cui i bambini avrebbero dovuto essere valutati da specialisti formati
ed esperti al riguardo.
Con ulteriore scritto 5.10.2022 il
reclamante ha altresì inviato un certificato medico del dr. med. __________,
specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, con cui ha attestato che lo
stesso non soffrirebbe di alcuna "psicopatologia maggiore o grave"
(p. 1, ad Al 2), ciò che contrasterebbe con quanto indicato nella perizia
contestata.
Non sembra tuttavia che tale
documentazione sia stata vagliata dal procuratore pubblico, che nel decreto
impugnato si è limitato ad indicare che, "nei fatti da lei esposti,
Signor RE 1, non si rav-vede l'intenzionalità di __________ di fare una falsa
perizia" (p. 2, NLP __________), senza specificare nulla di più.
Il magistrato inquirente infatti non
spiega come ha fatto a giungere a tale conclusione; non si capisce invero quali
passaggi della perizia sono stati presi in considerazione, rispettivamente
quali criteri abbia valutato per affermare - come detto senza indagini - che
non sia adempiuto l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 307 CP.
3.2.4
La motivazione posta alla base del
decreto impugnato appare ca-rente, nella misura in cui questa Corte non è posta
nelle condizioni di sapere che valutazioni ha fatto il procuratore pubblico per
giungere alla citata conclusione.
Il fatto di semplicemente indicare che
"nei fatti esposti" da RE 1 non si ravvedrebbe
l'intenzionalità della denunciata e che quest'ultima non avrebbe avuto ragioni
per allestire una pe-rizia non conforme alla realtà (p. 2, NLP __________), non
può, con ogni evidenza, essere ritenuta una motivazione sufficiente, senza
ulteriori atti di inchiesta, volti a verificare se i presupposti del reato
ipotizzato sono adempiuti in concreto.
3.2.5
Si noti che il decreto di non
luogo impugnato, nella motivazione contenuta nel secondo paragrafo di p. 2, non
si confronta con l’esposto di denuncia in maniera adeguata; apoditticamente
accerta l’assenza di un’intenzionalità di una falsa perizia: “non si ravvede
l’intenzionalità (…) di fare una falsa perizia”; rispettivamente nega che
la denunciata abbia avuto ragioni per le quali “avrebbe voluto o dovuto
redigere una perizia non conforme alla realtà dei fatti”, negando il
sussistere dell’elemento soggettivo del reato, senza verificare se siano dati i
presupposti oggettivi della norma penale, e ciò senza rapportarsi
convenientemente agli elementi evidenziati in sede di denuncia [in particolare le
contestazioni inviate al pretore il 13.1.2022 e 3.3.2022 (cfr. all. 2 e 3 di
denuncia) in merito all’operato della perita, la parzialità dell’esposizione
della denunciata, l’omissione nella considerazione degli aspetti rilevanti, il
contrasto tra la documentazione e i rilievi peritali] di natura oggettiva e
soggettiva.
La conclusione di cui al decreto
impugnato appare quindi prematura ed altresì non sufficientemente motivata:
questa Corte, quale autorità di reclamo, non è infatti posta nelle condizioni
di effettuare un controllo adeguato.
3.2.6
Il magistrato inquirente dovrà quindi
esperire ogni atto che riterrà opportuno per valutare la fattispecie, come
indicato in precedenza, al fine di valutare la sussistenza o meno del reato
ipotizzato dal reclamante.
In relazione alla perizia tacciata di falsa, il procuratore pubblico
valuterà in particolare se la denunciata ha affermato, contrariamente al vero,
di avere eseguito una costatazione che in realtà non ha fatto, se ha consegnato
solo una parte delle sue costatazioni, dando in questo modo una visione monca
della realtà, se non ha informato in maniera corretta o completa sullo stato
delle conoscenze scientifiche, o ancora se ha tratto delle conclusioni errate
dei fatti che ha costatato violando delle regole logiche o scientifiche (B.
CORBOZ, op. cit., art. 307 CP n. 37).
4.
Il
decreto di non luogo a procedere 24.10.2022 è annullato. Gli atti sono rinviati
al magistrato inquirente per i suoi incombenti ai sensi dei considerandi.
5.
Il
gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese
(art. 428 cpv. 4 CPP). Non si assegnano indennità, non avendo RE 1 fatto capo
ai servizi di un legale.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza:
§ Il
decreto di non luogo a procedere 24.10.2022 del procuratore pubblico Valentina
Tuoni (NLP __________) è annullato.
§§ Gli
atti dell’inc. MP __________ sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi
incombenti.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano indennità.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera