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Decisione

60.2022.307

Reclamo contro il decreto del procuratore pubblico che ha estromesso una persona quale accusatrice privata. legittimazione. società sciolta e radiata

14 settembre 2023Italiano27 min

esposto 13.2.2017 (AI 1) RE 1, già amministratore unico della __________, __________

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.307

Lugano

14 settembre 2023/mr

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 3/4.11.2022 presentato da

RE 1, ,

patr. da: avv. PR 1, ,

contro

il decreto 21.10.2022 emanato dal procuratore

pubblico Caterina Jaquinta Defilippi con cui, nel procedimento penale inc. MP

2017.1259 promosso nei confronti di PI 1, __________ (patr. da: avv.ti PR 2 e

__________, __________), l’ha estromesso quale accusatore privato;

richiamate le osservazioni 10.11.2022 del

magistrato inquirente – che ha postulato la reiezione del gravame – e

28/29.11.2022 di PI 1 – che ha parimenti chiesto il non accoglimento

dell’impugnativa –;

preso atto che RE 1, interpellato il

29.11.2022, non ha replicato;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. 1.

Con

esposto 13.2.2017 (AI 1) RE 1, già amministratore unico della __________, __________

(sciolta in seguito a fallimento pronunciato il 4.11.2015, procedura sospesa

per mancanza di attivi il 19.1.2016, radiata il 12.8.2016), ha denunciato PI 1,

già amministratore unico della __________, __________ (sciolta in seguito a

fallimento pronunciato il 5.4.2017, procedura sospesa per mancanza di attivi il

27.4.2017, radiata il 6.10.2017), l’avv. __________ (legale di PI 1) e __________,

amministratore della __________ fino al 25.9.2015 ed amministratore unico della

__________, __________.

2.

Dalla

denuncia, in cui sono stati ipotizzati i reati di truffa, coazione, tentata

estorsione, frode fiscale per omessa dichiarazione di ricavi, frode doganale

per omessa dichiarazione di importazione di beni alimentari, falsità in

documenti e, ancora, impiego di manodopera senza permesso, si evince in

particolare quanto segue.

Il

6.12.2013 RE 1 avrebbe conferito alla __________ (che avrebbe detenuto

fiduciariamente la __________), per il tramite di __________, che avrebbe

conosciuto da tempo, il mandato di vendita della __________, operante nella fornitura

di alimentari.

Il

14.2.2015 la __________, rappresentata da RE 1, e la __________ (allora __________),

rappresentata da __________, avrebbero sottoscritto un primo contratto di

cessione dell’intero portafoglio clienti della __________ per l’importo di CHF

150'000.00. Le parti avrebbero concordato anche la vendita al prezzo di costo

dell’inventario relativo alla merce di consumo. La __________ non avrebbe corrisposto

alcuna somma. Si sarebbe limitata a prendere possesso della clientela e della

merce in magazzino e ad assumere RE 1 e la di lui moglie __________ alle

proprie dipendenze per garantire continuità aziendale ed il passaggio delle

consegne.

PI

1, che avrebbe operato quale direttore della __________ (verosimilmente senza

permesso di lavoro), avrebbe giustificato i ritardi nel versamento del citato

importo con difficoltà a sbloccare propri fondi in Italia. L’inspiegabile

assenza di risorse finanziarie nella nuova società avrebbe perfino obbligato RE

1 a prelevare somme dai propri fondi privati (per sbloccare merce ferma in

dogana in assenza del pagamento dei dazi). RE 1 avrebbe in seguito constatato

che la __________ avrebbe importato per vie traverse alimentari. Avrebbe

cominciato a dubitare della capacità di PI 1, a lui garantita da __________, di

portare a buon fine l’acquisto della società.

Nel

frattempo PI 1 avrebbe convinto la __________, e per lei RE 1, a concordare un

prezzo inferiore di vendita del pacchetto clientela. Sarebbe pertanto stato

sottoscritto un secondo contratto, che – pur datato 14.2.2015 – sarebbe stato firmato

due mesi dopo ed avrebbe previsto un prezzo di vendita della clientela di CHF

50'000.00, importo che avrebbe dovuto essere pagato in due rate. PI 1 avrebbe

promesso che, separatamente, avrebbe acquistato a prezzi maggiorati

l’inventario alimentare e le installazioni mobili della __________. Avrebbe

motivato RE 1 a firmare il nuovo accordo facendogli balenare la possibilità di

risparmiare CHF 10'000.00 di commissione, altrimenti dovuta alla __________.

Per

il denunciante, la __________ avrebbe firmato il nuovo accordo non rendendosi

conto che a fronte di una diminuzione del prezzo sarebbe stata sottilmente

inserita una clausola che avrebbe comportato anche la cessione degli attivi. A

prima vista i contratti sarebbero sembrati identici. La clausola non avrebbe

corrisposto alle intenzioni del venditore, tratto in errore dai denunciati.

La

__________, che nel frattempo avrebbe ritirato e venduto, ma non pagato, la

merce, incassando dagli acquirenti oltre CHF 100'000.00, avrebbe iniziato a

mettere sotto pressione RE 1, accusandolo di averle venduto beni pignorati. Con

tale pretesto, non soltanto non avrebbe pagato la merce, ma neppure avrebbe

onorato i propri impegni a fronte della cessione della clientela. Tale

situazione avrebbe portato al fallimento della __________, impedita così di far

valere le proprie ragioni in sede civile.

La

__________ avrebbe pretestuosamente licenziato RE 1 (accusandolo di

appropriazione indebita) e la moglie.

Il

denunciante ha quindi, in particolare, ipotizzato i reati di coazione

rispettivamente tentata estorsione da parte di PI 1 e del suo legale avv. __________

a suo danno per l’indebita minaccia di agire immediatamente e senza ulteriore

avviso nelle sedi più opportune a tutela dei propri diritti (per segnatamente il

reato di appropriazione indebita). Ha inoltre ipotizzato i reati di truffa a

carico di PI 1 e di __________ per averlo indotto a spossessarsi di beni,

sapendo che l’acquirente non avrebbe avuto i mezzi per pagarli e, con inganno,

per aver cambiato a sua insaputa alcuni elementi del contratto. RE 1 ha altresì

ipotizzato il reato di falsità in documenti in relazione ad un documento in cui

sarebbe figurato un suo debito nei confronti della __________ per la somma di CHF

4'900.00 ed in relazione ad un presunto bonifico bancario da cui sarebbe

risultato un pagamento mai avvenuto, e questo per tenerlo buono.

3.

RE

1 si è costituito accusatore privato.

4.

La

denuncia è stata registrata come inc. MP 2017.1259.

b. Il

2.5.2017 (AI 6) è stato interrogato RE 1.

Egli,

sentito quale accusatore privato, ha confermato i fatti di denuncia. Ha

affermato che nel 2013, quale azionista unico della __________, avrebbe dato

mandato alla fiduciaria __________ di trovare un acquirente per la società e di

valutare un prezzo corretto di vendita. Nel dicembre 2013 la società avrebbe

avuto debiti, soprattutto per quanto concerneva il settore alimentare. La

vendita di questo settore gli avrebbe permesso di appianare i debiti e di continuare

l’attività nel settore degli imballaggi. Ad inizio gennaio 2015 __________ gli

avrebbe detto che aveva trovato un acquirente: PI 1. Per l’acquisto, __________

avrebbe messo a disposizione di PI 1 la __________. Non avrebbe saputo se __________

avesse verificato la solvibilità di PI 1. RE 1 non l’avrebbe fatto perché

sarebbe stato compito di __________. Si sarebbe fidato di lui. Lui e la moglie

sarebbero stati assunti come dipendenti della __________. Sarebbero stati

licenziati nell’estate 2015.

Il

primo contratto 14.2.2015 sarebbe stato redatto da __________, che l’avrebbe

firmato per la __________. Il secondo contratto sarebbe stato sottoscritto dopo

che PI 1 avrebbe ripreso l’attività, ovvero dopo l’1.4.2015. Questo secondo

contratto sarebbe stato concordato tra lui e PI 1. Né __________, che avrebbe

redatto questo secondo contratto modificando il primo, né PI 1 gli avrebbero

fatto notare le altre modifiche (oltre al prezzo di vendita) del contratto.

Prima di firmare avrebbe verificato soltanto il prezzo di acquisto. RE 1 non

avrebbe mai ricevuto nulla dalla __________.

Avrebbe

inoltrato la denuncia soltanto nel 2017 perché avrebbe creduto di poter

sistemare la situazione con la __________.

c. Il

22.2.2019 (AI 17bis) l’allora procuratore pubblico Francesca Piffaretti-Lanz ha

decretato l’apertura dell’istruzione a carico di PI 1 per appropriazione

indebita, truffa, falsità in documenti ed infrazione alla LStrI in relazione ai

fatti denunciati da RE 1, e meglio ai rapporti fra la __________ e la __________

a far tempo dal mese di febbraio 2015.

d. Il

9.4.2019 (AI 29) PI 1 si è presentato per essere sentito accompagnato da una

praticante dell’avv. __________.

L’avv.

PR 1 si è opposto alla presenza della praticante: l’avv. __________,

denunciato, non avrebbe potuto difendere l’imputato, neppure per il tramite di

una sua praticante.

Il

pubblico ministero, dopo sospensione del verbale, ha rilevato che la

segnalazione/denuncia a carico dell’avv. __________ non era chiara. Ha indicato

che, per quanto risultava dall’esposto (poco chiaro) e dalle dichiarazioni a

verbale di RE 1, aveva aperto l’istruzione soltanto a carico di PI 1 per

appropriazione indebita, truffa, falsità in documenti ed infrazione alla LStrI

per i fatti oggetto dell’esposto in relazione alla gestione della __________ a

far tempo da febbraio 2015.

Il

magistrato inquirente ha poi esposto che la denuncia constava di ulteriori

ipotesi accusatorie, ovvero coazione e tentata estorsione a carico di PI 1 e

dell’avv. __________ “(…) in relazione – sembrerebbe – al tentativo di

ottenere denaro da RE 1 per svariate motivazioni, quali il rimborso di un

preteso mutuo concessogli precedentemente, rispettivamente (sempre per quanto

concerne anche l’avv. __________) a presunte appropriazioni indebite non meglio

chiarite, nonché di non meglio comprovate infrazioni in ambito fiscale e

doganale. Queste fattispecie non oggetto di istruzione, potranno e

dovranno semmai essere valutate a seguito dell’audizione di PI 1.” (p. 2).

Per

il pubblico ministero, la denuncia e l’istanza di quel giorno non menzionavano

gli elementi oggettivi e soggettivi dei reati di estorsione e di coazione, così

come le disposizioni di ordine deontologico che sarebbero state violate dal

legale rappresentante.

Ha

di conseguenza respinto l’istanza di estromissione dell’avv. __________ quale

difensore dell’imputato. Per economia processuale, ha in ogni caso sospeso e

rinviato l’interrogatorio

e. Con

reclamo 17/18.4.2019 (AI 30) RE 1 ha contestato la non estromissione del citato

legale quale difensore dell’imputato.

Con

giudizio CRP 60.2019.96 del 2.5.2019 (AI 34) questa Corte ha stralciato dai

ruoli il gravame siccome divenuto privo di oggetto (il legale avendo rinunciato

al mandato di patrocinio dell’imputato).

f. Il

6.12.2019 (AI 47) è stato interrogato PI 1.

L’imputato

ha preso posizione sulle contestazioni.

g. Con

scritto 5.10.2022 (AI 59) il procuratore pubblico Caterina Jaquinta Defilippi,

divenuto nel frattempo titolare del procedimento penale, ha chiesto a RE 1 di

comunicare entro il 12.10.2022 se avesse ancora interesse al mantenimento della

denuncia, considerati il verbale di interrogatorio 6.12.2019 di PI 1 e le sue

risultanze ed il tempo trascorso.

h. Il

13/14.10.2022 (AI 60) RE 1, evidenziando la sua sorpresa per il predetto

scritto con un termine di soli sette giorni per prendere posizione su un

incarto fermo da diversi anni, ha comunicato al magistrato inquirente di non

recedere dalla denuncia.

i. Con

decreto 21.10.2022 il procuratore pubblico ha estromesso RE 1 dal procedimento

quale accusatore privato.

Dopo

avere esposto il diritto ripreso da giudizi di questa Corte, il magistrato

inquirente ha osservato che i reati istruiti erano da leggere in relazione a

due contratti di cessione di attività sottoscritti tra la __________ e l’allora

__________. Di modo che RE 1 non era direttamente danneggiato dai reati

commessi a danno della persona giuridica __________.

j. Con

gravame 3/4.11.2022 RE 1 postula che, in suo accoglimento, il decreto del

pubblico ministero sia annullato.

Il

reclamante rimprovera anzitutto al procuratore pubblico di non avere proceduto

all’esame della posizione delle altre persone indicate nella denuncia

nell’ambito del danno diretto arrecatogli. Egli sarebbe stato licenziato con

accuse infamanti e pressioni inammissibili che avrebbe sussunto in diritto ai

reati di truffa, coazione, tentata estorsione. Il magistrato inquirente sarebbe

incorso in un chiaro diniego di giustizia. La motivazione sarebbe arbitraria.

Il

procuratore pubblico, facendo riferimento soltanto ai contratti di cessione, si

sarebbe dimenticato che egli sarebbe stato oggetto diretto dell’agire dei

denunciati. Poco importerebbe che il magistrato inquirente abbia istruito, al

momento, solo i reati di truffa, appropriazione indebita, falsità in documenti

e impiego di stranieri sprovvisti di permesso. Il pubblico ministero avrebbe

dovuto indagare, sopperendo alle palesi lacune di chi l’aveva preceduto.

Il

magistrato inquirente non si sarebbe confrontato con la giurisprudenza

dell’Alta Corte secondo cui la qualità di agire dell’avente diritto economico

di una società è eccezionalmente ammessa quando la società è stata sciolta,

riservato l’abuso di diritto.

k. Delle

ulteriori argomentazioni e delle osservazioni si dirà, se necessario per il

giudizio, in seguito in corso di motivazione.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

In

applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,

entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,

in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,

ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui

esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

reclamo 3.11.2022, presentato contro il decreto 21.10.2022, è tempestivo

(perché introdotto nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 396

cpv. 1 CPP) e, anche, proponibile

(art. 393 cpv. 1 lit. a CPP) [ZK StPO –

A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 16].

1.3

1.3.1

In

applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono

legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).

L’interesse

giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un

pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 475

consid. 2.9.; decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018

del 12.3.2019 consid. 2.2.)] implica che il ricorrente sia personalmente,

direttamente (DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.; decisioni

TF 1B_538/2022 del 12.6.2023 consid. 2.1.1.; 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid.

4.1.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK

StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, 2. ed., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144

IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar –

D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 382 CPP n. 2).

L’Alta

Corte ha esplicitamente approvato un interesse giuridicamente protetto

ex art. 382 cpv. 1 CPP se un interessato al procedimento si vede negare oppure

togliere la qualità di accusatore privato (decisione TF 1B_438/2016 del

14.3.2017

consid. 2.2.).

1.3.2

RE

1, escluso dal procedimento penale inc. MP 2017.1259 siccome ritenuto soltanto

indirettamente danneggiato e pertanto senza veste di accusatore privato, ha un

interesse giusta i combinati art. 105 cpv. 1 lit. a / cpv. 2 e 382 cpv. 1 CPP

all’annullamento oppure alla modifica del decreto 21.10.2022.

1.4

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

L’impugnativa

è perciò, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Sono

parti, in applicazione dell’art. 104 cpv. 1 CPP, l’imputato (lit. a),

l’accusatore privato (lit. b) e, ancora, il pubblico ministero nella procedura

dibattimentale e nella procedura di ricorso (lit. c).

2.2

Ai

sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono

stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid.

4.2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 18

ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO Praxiskommentar

– D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario

CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare

del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (DTF 148 IV 256 consid. 3.1.; 146 IV 76 consid. 2.2.1.;

145.

IV 491 consid. 2.3.; decisione TF 6B_588/2022 dell’8.5.2023 consid. 2.1.1.;

BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI,

op. cit., art. 115 CPP n. 21; ZK StPO –

V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2).

L’aspetto centrale è la lesione diretta degli

interessi giuridicamente protetti dell’interessato (messaggio 21.12.2005

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1076).

Secondo la giurisprudenza è infatti ininfluente l’esistenza di un pregiudizio

ai sensi del diritto civile (DTF 145 IV 491 consid. 2.4.2.; decisioni TF

1B_261/2017 del 17.10.2017 consid. 3.; 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op.

cit., art. 115 CPP n. 22; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2b).

La riparazione di un eventuale danno è irrilevante per la veste di danneggiato

(BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 23; ZK

StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2b).

Se

il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (per es. vita e

integrità personale, patrimonio, onore), leso è il titolare del bene giuridico

protetto dalla norma. In caso di violazione di norme penali che proteggono

interessi collettivi, è da considerare leso colui che è tutelato dal reato

anche solo in via secondaria. Se però interessi privati sono pregiudicati

soltanto indirettamente da reati che proteggono solo interessi collettivi,

l’interessato non può essere reputato danneggiato (DTF 145 IV 491 consid.

2.3.1.; decisione TF 1B_418/2022 del 17.1.2023 consid. 3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,

art. 115 CPP n. 21).

2.3

Nei

reati contro il patrimonio (art. 137 ss. CP) leso è, di regola, il titolare

(persona fisica o giuridica) dei beni giuridici tutelati (BSK Strafrecht II –

M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor

art. 137 CP n. 19 ss.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op.

cit., art. 115 CPP n. 56), ovvero il

proprietario dei valori patrimoniali (DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1.; decisione

TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,

art. 115 CPP n. 56). Se il reato è

commesso a pregiudizio del patrimonio di una persona giuridica, soltanto essa

subisce un danno e può dunque essere ammessa quale danneggiata (decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.1.).

2.4

Gli azionisti (DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1.; decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 28/56; ZK StPO

– V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 5;

D. JOSITSCH / N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4.

ed., n. 685; Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 7), l’avente diritto economico ed i creditori

(decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.1.) di una società a danno della quale è commesso il

reato non sono lesi direttamente. Il suo amministratore non è leso dai

reati a di lei pregiudizio (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 31).

2.5

Secondo

i principi giurisprudenziali del Tribunale federale resi in materia di

assistenza giudiziaria penale internazionale, la qualità di agire dell’avente

diritto economico di una società è eccezionalmente ammessa quando la società è

stata sciolta, riservato l’abuso di diritto (decisioni TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.2; 1C_72/2023 del 22.2.2023 consid. 2.3.; 1C_321/2022 del

12.7.2022

consid. 1.2.; 1B_490/2020 del 9.12.2020 consid. 2.2.; 1B_466/2017 del

27.3.2018

consid. 3.1.; 1B_498/2017 del 27.3.2018 consid. 4.1.). Spetta

all’avente diritto economico comprovare la liquidazione sulla base di documenti

ufficiali. E’ inoltre necessario che l’atto di scioglimento oppure altri

documenti indichino chiaramente l’avente diritto come beneficiario della liquidazione,

ovvero come successore della società liquidata (decisioni TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.2.; 1C_321/2022 del 12.7.2022 consid. 1.2.; 1C_44/2022 del

28.1.2022

consid. 2.3.; 1B_490/2020 del 9.12.2020 consid. 2.2.; 1B_466/2017 del

27.3.2018

consid. 3.1.; 1B_498/2017 del 27.3.2018 consid. 4.1.; ZK StPO – A.J.

KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 34a), e che la liquidazione non appaia

abusiva (decisioni TF 7B_3/2023

del 31.8.2023 consid. 4.2.2.; 1C_321/2022

del 12.7.2022 consid. 1.2.).

L’Alta

Corte ipotizza l’applicazione di questa giurisprudenza anche in ambito di

diritto penale interno (decisioni TF 1B_466/2017 del 27.3.2018 consid. 3.2.;

1B_498/2017 del 27.3.2018 consid. 4.2.; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art.

393.

CPP n. 34a).

2.6

Nel

giudizio TF 1B_169/2021 del 28.4.2022 (consid. 3.3.) il Tribunale federale ha

riconosciuto la qualità di danneggiato all’azionista di minoranza di una

società, liquidata e radiata, presumibilmente danneggiata dai reati oggetto

della di lui denuncia per truffa, falsità in documenti e amministrazione

infedele nei confronti degli organi della società, sporta quando la società era

in liquidazione. Appariva infatti eccessivamente formalistico negare tale veste

all’azionista della società presumibilmente danneggiata e liquidata. Tanto più

che dagli atti e dall’esposizione dell’accusatore privato c’era il sospetto

sufficiente che l’amministrazione infedele, da indagare, a pregiudizio della

società avesse condotto in breve tempo ed in nesso causale al fallimento della

società, in seguito al quale l’azionista di minoranza aveva perso totalmente le

sue quote.

2.7

Il

danneggiato (art. 115 CPP) che dichiara espressamente di partecipare al

procedimento con un’azione penale oppure civile è considerato accusatore privato

giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP (BSK

StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7 e art. 118

CPP n. 2 ss.), che ex art. 104 cpv. 1

lit. b CPP è parte al procedimento (decisione TF 6B_496/2015 del 6.4.2016

consid. 1.1.; BSK StPO – H. KÜFFER,

op. cit., art. 104 CPP n. 14 ss.).

2.8

La

qualità di danneggiato di una persona, e di riflesso la sua legittimazione a

partecipare al procedimento quale accusatore privato, è – di regola –

determinata all’inizio della procedura, sulla base degli ancora esigui elementi

a disposizione, segnatamente delle allegazioni di chi si pretende leso, che

deve rendere verosimile il pregiudizio ed il nesso di causalità tra il danno ed

il reato (decisioni TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; 1B_438/2016 del

14.3.2017

consid. 2.2.2.; 1B_190/2016 dell’1.9.2016 consid. 2.1.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n.

2c). Se esiste un dubbio in merito alla

realizzazione dei presupposti del reato, si deve riconoscere la qualità di

accusatore privato (decisione TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.). Lo statuto

di danneggiato può essere riesaminato nel corso del procedimento su iniziativa

del magistrato inquirente o di un’altra parte, con l’avanzare dell’istruzione (DTF 141 IV 1 consid. 3.1.; BSK StPO – G.

MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 20).

3.

3.1.

Si

è detto che con decreto 21.10.2022 il procuratore pubblico ha estromesso RE 1

dal procedimento penale quale accusatore privato. Il magistrato inquirente ha

osservato che i reati istruiti erano da leggere in relazione a due contratti di

cessione di attività sottoscritti tra la __________ e la __________. RE 1 non

era pertanto direttamente danneggiato dai reati commessi a danno della persona

giuridica __________.

3.2

Il

reclamante rimprovera al pubblico ministero, in sostanza, di non avere analizzato

la sua qualità di danneggiato in relazione a tutti i fatti denunciati, ovvero

di essersi limitato ad esaminare i fatti inerenti alla cessione della __________

all’allora __________, peraltro senza confrontarsi con la giurisprudenza dell’Alta

Corte secondo cui eccezionalmente all’avente diritto economico della società

sciolta è riconosciuta la legittimazione a procedere.

3.3

Si

deve anzitutto evidenziare che il decreto 21.10.2022 del procuratore pubblico

concerne unicamente la posizione di RE 1 in relazione alla cessione della __________

all’allora __________. Anche se il dispositivo del decreto si limita a

riportare che “RE 1, non può essere considerato accusatore privato, non

avendo subito un pregiudizio diretto”, applicando i criteri per

l’interpretazione degli atti processuali [che secondo il principio della buona

fede giusta gli art. 5 cpv. 3 Cost. e 3 cpv. 2 lit. a CPP devono essere intesi

secondo il senso che può ragionevolmente essere attribuito loro (decisione TF

1B_255/2012 del 15.5.2012 consid. 2.2.)], la decisione non può infatti che

essere compresa nel senso che tale estromissione riguarda esclusivamente la

fattispecie della cessione delle attività.

3.4

3.4.1

Il

reclamante non contesta che i reati inerenti alla cessione delle attività della

__________, come risulta dai contratti doc. 2/3 (allegati alla denuncia, AI 1),

interessino direttamente la __________, parte ai citati contratti, che –

secondo la tesi di denuncia – sarebbe stata ingannata su clausole delle

pattuizioni e non avrebbe ricevuto il denaro previsto dagli accordi tra le

parti.

Ora,

ritenuto che i reati sarebbero stati commessi a pregiudizio della __________,

soltanto essa subirebbe un danno e potrebbe pertanto essere ammessa quale accusatrice

privata.

L’eventuale

veste di RE 1 quale azionista, avente diritto economico oppure amministratore

della società non gli conferisce la veste di danneggiato per reati a danno

della società.

Di

per sé, dunque, la conclusione del magistrato inquirente di cui al decreto di

estromissione 21.10.2022 sarebbe corretta.

La

__________ è nondimeno stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato il

4.11.2015, procedura sospesa per mancanza di attivi il 19.1.2016, ed in seguito

radiata il 12.8.2016.

Il

procuratore pubblico, che peraltro nel decreto 21.10.2022 ha indicato che la __________

era stata radiata, avrebbe perciò dovuto esaminare se fosse applicabile al caso

la giurisprudenza ricordata ai consid. 2.5. e 2.6. di questo giudizio. E quindi

se a RE 1 potessero essere riconosciute le qualità di danneggiato e accusatore

privato per i fatti inerenti alla nota cessione.

3.4.2

Il

decreto 21.10.2022 è annullato e gli atti sono rinviati al magistrato

inquirente per i suoi incombenti. Si rileva comunque che i reati interessanti detta

fattispecie sono perseguibili d’ufficio, per cui essi vanno istruiti anche in

assenza di accusatore privato.

3.5

3.5.1

Si

è detto (consid. 3.3.) che il decreto 21.10.2022 concerne solo la posizione di RE

1.

nel procedimento in merito alla cessione delle attività della __________ alla

__________.

Oggetto

della denuncia 13.2.2017 sono stati tuttavia anche ulteriori fattispecie. RE 1

ha segnatamente ipotizzato: i reati di coazione rispettivamente tentata

estorsione da parte di PI 1 e del suo legale avv. __________ a suo danno per

l’indebita minaccia di agire immediatamente e senza ulteriore avviso nelle sedi

più opportune a tutela dei propri diritti; il reato di truffa a carico di PI 1

e di __________ per averlo indotto a spossessarsi di beni, sapendo che

l’acquirente non avrebbe avuto i mezzi per pagarli; il reato di falsità in

documenti in relazione ad un documento in cui sarebbe figurato un suo debito

nei confronti della __________ per l’importo di CHF 4'900.00 ed in relazione ad

un presunto bonifico bancario dal quale sarebbe risultato un pagamento mai

avvenuto.

Il

9.4.2019

il procuratore pubblico, respingendo l’istanza di RE 1 intesa

all’estromissione dell’avv. __________ quale legale di PI 1, ha del resto dato

atto che la denuncia constava di altre ipotesi accusatorie, in quel momento non

oggetto di istruzione, che avrebbero potuto e dovuto semmai essere valutate a

seguito dell’audizione di PI 1 (cfr. anche verbale 6.12.2019 di PI 1, p. 2, AI

47).

Ad

oggi, quindi, in difetto di una decisione contraria, RE 1 deve essere

considerato accusatore privato nel procedimento penale per tali aggiuntive fattispecie.

Il fatto che, per ragioni non note, esse sembrerebbero non essere state oggetto

di indagine da parte del magistrato inquirente non osta evidentemente alla

qualità di parte di RE 1 nel procedimento penale.

3.5.2

3.5.2.1

In

relazione al mancato esame di questi altri fatti, si deve in ogni caso

ricordare che il pubblico ministero apre l’istruzione, con decreto (art. 309

cpv. 3 CPP) [che ha effetto dichiarativo (DTF 141 IV 20 consid. 1.1.4.; decisioni

TF 6B_84/2020 del 22.6.2020 consid. 2.1.1.; 1B_13/2020 del 10.2.2020 consid.

3.2

in re Ministero pubblico del Cantone Ticino c. Corte dei reclami penali

del Tribunale d’appello; BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 309 CPP n. 39;

StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 309 CPP n. 2)],

se: a. da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri

accertamenti emergono sufficienti indizi di reato; b. dispone provvedimenti

coercitivi; c. è stato informato dalla polizia giusta l’art. 307 cpv. 1 CPP

(art. 309 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 309 CPP n. 21 ss.;

ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 309 CPP n. 24 ss.].

Il

magistrato inquirente rinuncia tuttavia ad aprire l’istruzione qualora emani

immediatamente un decreto di non luogo a procedere oppure, anche, un decreto di

accusa (art. 309 cpv. 4 CPP) [BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 309 CPP n. 47

ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 309 CPP n. 46 ss.].

Giusta

l’art. 310 cpv. 1 CPP il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a

procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia,

accerta che: a. gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali

non sono adempiuti; b. vi sono impedimenti a procedere; c. si giustifica di

rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (BSK StPO

– E. OMLIN, op. cit., art. 310 CPP n. 9 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T.

BOSSHARD, op. cit., art. 310 CPP n. 2 ss.).

Il

procuratore pubblico deve tenere conto che per la decisione se aprire

l’istruzione, ovvero se non emanare un decreto di non luogo a procedere, vale il

principio “in dubio pro duriore”, riconducibile

al principio della legalità (decisione TF 6B_1148/2021 del 23.6.2023 consid. 3.1.).

Esso comporta che, di massima, un decreto di non luogo a procedere non possa

essere pronunciato se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono

punibili oppure che le condizioni per il perseguimento penale non sono

adempiute.

3.5.2.2

Ora,

malgrado siano trascorsi oltre sei anni dalla presentazione della denuncia

penale, il magistrato inquirente non ha formalmente aperto l’istruzione giusta

l’art. 309 cpv. 1/3 CPP per i citati fatti. Non ha nondimeno neppure emanato un

decreto di non luogo a procedere secondo l’art. 309 cpv. 4 CPP, atto da

pronunciare immediatamente [in alternativa ad un decreto di accusa (art. 352 ss.

CPP)] qualora non venga formalmente aperta l’istruzione.

Il

fatto che, ad oggi, in considerazione del lungo tempo trascorso

dall’introduzione dell’esposto di RE 1, non sia ancora stata aperta

l’istruzione rispettivamente, in alternativa, non sia ancora stato emanato un

decreto di non luogo a procedere (o un decreto di accusa) si scontra con il

principio di celerità. Principio esplicitato invero anche dall’art. 309 cpv. 4

CPP, secondo cui il magistrato inquirente rinuncia ad aprire l’istruzione se emana

immediatamente [ovvero nel giro di qualche giorno (decisione TF 1B_734/2012 del

7.3.2013

consid. 2.2.)] un decreto di non luogo a procedere oppure un decreto

di accusa. Il procuratore pubblico avrebbe quindi dovuto subito o prolare un

decreto di non luogo a procedere (rispettivamente un decreto di accusa) oppure

aprire formalmente l’istruzione, procedendo poi in quest’ultimo caso – con

celerità – agli atti istruttori per determinare se le ipotesi accusatorie proposte

da RE 1 fossero fondate o infondate.

Il

magistrato inquirente procederà dunque nei suoi incombenti.

4.

Il

gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4

CPP). Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante,

vincente, un’adeguata indennità (art. 436 cpv. 3 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è accolto. Di conseguenza:

§ Il

decreto 21.10.2022 del procuratore pubblico Caterina Jaquinta Defilippi, nel

procedimento inc. MP 2017.1259, è annullato.

§§ Gli

atti dell’inc. MP 2017.1259 sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi

incombenti.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone

Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 800.-- (ottocento) a titolo di

indennità.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera