60.2022.307
Reclamo contro il decreto del procuratore pubblico che ha estromesso una persona quale accusatrice privata. legittimazione. società sciolta e radiata
14 settembre 2023Italiano27 min
esposto 13.2.2017 (AI 1) RE 1, già amministratore unico della __________, __________
Source ti.ch
Incarto n.
60.2022.307
Lugano
14 settembre 2023/mr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 3/4.11.2022 presentato da
RE 1, ,
patr. da: avv. PR 1, ,
contro
il decreto 21.10.2022 emanato dal procuratore
pubblico Caterina Jaquinta Defilippi con cui, nel procedimento penale inc. MP
2017.1259 promosso nei confronti di PI 1, __________ (patr. da: avv.ti PR 2 e
__________, __________), l’ha estromesso quale accusatore privato;
richiamate le osservazioni 10.11.2022 del
magistrato inquirente – che ha postulato la reiezione del gravame – e
28/29.11.2022 di PI 1 – che ha parimenti chiesto il non accoglimento
dell’impugnativa –;
preso atto che RE 1, interpellato il
29.11.2022, non ha replicato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. 1.
Con
esposto 13.2.2017 (AI 1) RE 1, già amministratore unico della __________, __________
(sciolta in seguito a fallimento pronunciato il 4.11.2015, procedura sospesa
per mancanza di attivi il 19.1.2016, radiata il 12.8.2016), ha denunciato PI 1,
già amministratore unico della __________, __________ (sciolta in seguito a
fallimento pronunciato il 5.4.2017, procedura sospesa per mancanza di attivi il
27.4.2017, radiata il 6.10.2017), l’avv. __________ (legale di PI 1) e __________,
amministratore della __________ fino al 25.9.2015 ed amministratore unico della
__________, __________.
2.
Dalla
denuncia, in cui sono stati ipotizzati i reati di truffa, coazione, tentata
estorsione, frode fiscale per omessa dichiarazione di ricavi, frode doganale
per omessa dichiarazione di importazione di beni alimentari, falsità in
documenti e, ancora, impiego di manodopera senza permesso, si evince in
particolare quanto segue.
Il
6.12.2013 RE 1 avrebbe conferito alla __________ (che avrebbe detenuto
fiduciariamente la __________), per il tramite di __________, che avrebbe
conosciuto da tempo, il mandato di vendita della __________, operante nella fornitura
di alimentari.
Il
14.2.2015 la __________, rappresentata da RE 1, e la __________ (allora __________),
rappresentata da __________, avrebbero sottoscritto un primo contratto di
cessione dell’intero portafoglio clienti della __________ per l’importo di CHF
150'000.00. Le parti avrebbero concordato anche la vendita al prezzo di costo
dell’inventario relativo alla merce di consumo. La __________ non avrebbe corrisposto
alcuna somma. Si sarebbe limitata a prendere possesso della clientela e della
merce in magazzino e ad assumere RE 1 e la di lui moglie __________ alle
proprie dipendenze per garantire continuità aziendale ed il passaggio delle
consegne.
PI
1, che avrebbe operato quale direttore della __________ (verosimilmente senza
permesso di lavoro), avrebbe giustificato i ritardi nel versamento del citato
importo con difficoltà a sbloccare propri fondi in Italia. L’inspiegabile
assenza di risorse finanziarie nella nuova società avrebbe perfino obbligato RE
1 a prelevare somme dai propri fondi privati (per sbloccare merce ferma in
dogana in assenza del pagamento dei dazi). RE 1 avrebbe in seguito constatato
che la __________ avrebbe importato per vie traverse alimentari. Avrebbe
cominciato a dubitare della capacità di PI 1, a lui garantita da __________, di
portare a buon fine l’acquisto della società.
Nel
frattempo PI 1 avrebbe convinto la __________, e per lei RE 1, a concordare un
prezzo inferiore di vendita del pacchetto clientela. Sarebbe pertanto stato
sottoscritto un secondo contratto, che – pur datato 14.2.2015 – sarebbe stato firmato
due mesi dopo ed avrebbe previsto un prezzo di vendita della clientela di CHF
50'000.00, importo che avrebbe dovuto essere pagato in due rate. PI 1 avrebbe
promesso che, separatamente, avrebbe acquistato a prezzi maggiorati
l’inventario alimentare e le installazioni mobili della __________. Avrebbe
motivato RE 1 a firmare il nuovo accordo facendogli balenare la possibilità di
risparmiare CHF 10'000.00 di commissione, altrimenti dovuta alla __________.
Per
il denunciante, la __________ avrebbe firmato il nuovo accordo non rendendosi
conto che a fronte di una diminuzione del prezzo sarebbe stata sottilmente
inserita una clausola che avrebbe comportato anche la cessione degli attivi. A
prima vista i contratti sarebbero sembrati identici. La clausola non avrebbe
corrisposto alle intenzioni del venditore, tratto in errore dai denunciati.
La
__________, che nel frattempo avrebbe ritirato e venduto, ma non pagato, la
merce, incassando dagli acquirenti oltre CHF 100'000.00, avrebbe iniziato a
mettere sotto pressione RE 1, accusandolo di averle venduto beni pignorati. Con
tale pretesto, non soltanto non avrebbe pagato la merce, ma neppure avrebbe
onorato i propri impegni a fronte della cessione della clientela. Tale
situazione avrebbe portato al fallimento della __________, impedita così di far
valere le proprie ragioni in sede civile.
La
__________ avrebbe pretestuosamente licenziato RE 1 (accusandolo di
appropriazione indebita) e la moglie.
Il
denunciante ha quindi, in particolare, ipotizzato i reati di coazione
rispettivamente tentata estorsione da parte di PI 1 e del suo legale avv. __________
a suo danno per l’indebita minaccia di agire immediatamente e senza ulteriore
avviso nelle sedi più opportune a tutela dei propri diritti (per segnatamente il
reato di appropriazione indebita). Ha inoltre ipotizzato i reati di truffa a
carico di PI 1 e di __________ per averlo indotto a spossessarsi di beni,
sapendo che l’acquirente non avrebbe avuto i mezzi per pagarli e, con inganno,
per aver cambiato a sua insaputa alcuni elementi del contratto. RE 1 ha altresì
ipotizzato il reato di falsità in documenti in relazione ad un documento in cui
sarebbe figurato un suo debito nei confronti della __________ per la somma di CHF
4'900.00 ed in relazione ad un presunto bonifico bancario da cui sarebbe
risultato un pagamento mai avvenuto, e questo per tenerlo buono.
3.
RE
1 si è costituito accusatore privato.
4.
La
denuncia è stata registrata come inc. MP 2017.1259.
b. Il
2.5.2017 (AI 6) è stato interrogato RE 1.
Egli,
sentito quale accusatore privato, ha confermato i fatti di denuncia. Ha
affermato che nel 2013, quale azionista unico della __________, avrebbe dato
mandato alla fiduciaria __________ di trovare un acquirente per la società e di
valutare un prezzo corretto di vendita. Nel dicembre 2013 la società avrebbe
avuto debiti, soprattutto per quanto concerneva il settore alimentare. La
vendita di questo settore gli avrebbe permesso di appianare i debiti e di continuare
l’attività nel settore degli imballaggi. Ad inizio gennaio 2015 __________ gli
avrebbe detto che aveva trovato un acquirente: PI 1. Per l’acquisto, __________
avrebbe messo a disposizione di PI 1 la __________. Non avrebbe saputo se __________
avesse verificato la solvibilità di PI 1. RE 1 non l’avrebbe fatto perché
sarebbe stato compito di __________. Si sarebbe fidato di lui. Lui e la moglie
sarebbero stati assunti come dipendenti della __________. Sarebbero stati
licenziati nell’estate 2015.
Il
primo contratto 14.2.2015 sarebbe stato redatto da __________, che l’avrebbe
firmato per la __________. Il secondo contratto sarebbe stato sottoscritto dopo
che PI 1 avrebbe ripreso l’attività, ovvero dopo l’1.4.2015. Questo secondo
contratto sarebbe stato concordato tra lui e PI 1. Né __________, che avrebbe
redatto questo secondo contratto modificando il primo, né PI 1 gli avrebbero
fatto notare le altre modifiche (oltre al prezzo di vendita) del contratto.
Prima di firmare avrebbe verificato soltanto il prezzo di acquisto. RE 1 non
avrebbe mai ricevuto nulla dalla __________.
Avrebbe
inoltrato la denuncia soltanto nel 2017 perché avrebbe creduto di poter
sistemare la situazione con la __________.
c. Il
22.2.2019 (AI 17bis) l’allora procuratore pubblico Francesca Piffaretti-Lanz ha
decretato l’apertura dell’istruzione a carico di PI 1 per appropriazione
indebita, truffa, falsità in documenti ed infrazione alla LStrI in relazione ai
fatti denunciati da RE 1, e meglio ai rapporti fra la __________ e la __________
a far tempo dal mese di febbraio 2015.
d. Il
9.4.2019 (AI 29) PI 1 si è presentato per essere sentito accompagnato da una
praticante dell’avv. __________.
L’avv.
PR 1 si è opposto alla presenza della praticante: l’avv. __________,
denunciato, non avrebbe potuto difendere l’imputato, neppure per il tramite di
una sua praticante.
Il
pubblico ministero, dopo sospensione del verbale, ha rilevato che la
segnalazione/denuncia a carico dell’avv. __________ non era chiara. Ha indicato
che, per quanto risultava dall’esposto (poco chiaro) e dalle dichiarazioni a
verbale di RE 1, aveva aperto l’istruzione soltanto a carico di PI 1 per
appropriazione indebita, truffa, falsità in documenti ed infrazione alla LStrI
per i fatti oggetto dell’esposto in relazione alla gestione della __________ a
far tempo da febbraio 2015.
Il
magistrato inquirente ha poi esposto che la denuncia constava di ulteriori
ipotesi accusatorie, ovvero coazione e tentata estorsione a carico di PI 1 e
dell’avv. __________ “(…) in relazione – sembrerebbe – al tentativo di
ottenere denaro da RE 1 per svariate motivazioni, quali il rimborso di un
preteso mutuo concessogli precedentemente, rispettivamente (sempre per quanto
concerne anche l’avv. __________) a presunte appropriazioni indebite non meglio
chiarite, nonché di non meglio comprovate infrazioni in ambito fiscale e
doganale. Queste fattispecie non oggetto di istruzione, potranno e
dovranno semmai essere valutate a seguito dell’audizione di PI 1.” (p. 2).
Per
il pubblico ministero, la denuncia e l’istanza di quel giorno non menzionavano
gli elementi oggettivi e soggettivi dei reati di estorsione e di coazione, così
come le disposizioni di ordine deontologico che sarebbero state violate dal
legale rappresentante.
Ha
di conseguenza respinto l’istanza di estromissione dell’avv. __________ quale
difensore dell’imputato. Per economia processuale, ha in ogni caso sospeso e
rinviato l’interrogatorio
e. Con
reclamo 17/18.4.2019 (AI 30) RE 1 ha contestato la non estromissione del citato
legale quale difensore dell’imputato.
Con
giudizio CRP 60.2019.96 del 2.5.2019 (AI 34) questa Corte ha stralciato dai
ruoli il gravame siccome divenuto privo di oggetto (il legale avendo rinunciato
al mandato di patrocinio dell’imputato).
f. Il
6.12.2019 (AI 47) è stato interrogato PI 1.
L’imputato
ha preso posizione sulle contestazioni.
g. Con
scritto 5.10.2022 (AI 59) il procuratore pubblico Caterina Jaquinta Defilippi,
divenuto nel frattempo titolare del procedimento penale, ha chiesto a RE 1 di
comunicare entro il 12.10.2022 se avesse ancora interesse al mantenimento della
denuncia, considerati il verbale di interrogatorio 6.12.2019 di PI 1 e le sue
risultanze ed il tempo trascorso.
h. Il
13/14.10.2022 (AI 60) RE 1, evidenziando la sua sorpresa per il predetto
scritto con un termine di soli sette giorni per prendere posizione su un
incarto fermo da diversi anni, ha comunicato al magistrato inquirente di non
recedere dalla denuncia.
i. Con
decreto 21.10.2022 il procuratore pubblico ha estromesso RE 1 dal procedimento
quale accusatore privato.
Dopo
avere esposto il diritto ripreso da giudizi di questa Corte, il magistrato
inquirente ha osservato che i reati istruiti erano da leggere in relazione a
due contratti di cessione di attività sottoscritti tra la __________ e l’allora
__________. Di modo che RE 1 non era direttamente danneggiato dai reati
commessi a danno della persona giuridica __________.
j. Con
gravame 3/4.11.2022 RE 1 postula che, in suo accoglimento, il decreto del
pubblico ministero sia annullato.
Il
reclamante rimprovera anzitutto al procuratore pubblico di non avere proceduto
all’esame della posizione delle altre persone indicate nella denuncia
nell’ambito del danno diretto arrecatogli. Egli sarebbe stato licenziato con
accuse infamanti e pressioni inammissibili che avrebbe sussunto in diritto ai
reati di truffa, coazione, tentata estorsione. Il magistrato inquirente sarebbe
incorso in un chiaro diniego di giustizia. La motivazione sarebbe arbitraria.
Il
procuratore pubblico, facendo riferimento soltanto ai contratti di cessione, si
sarebbe dimenticato che egli sarebbe stato oggetto diretto dell’agire dei
denunciati. Poco importerebbe che il magistrato inquirente abbia istruito, al
momento, solo i reati di truffa, appropriazione indebita, falsità in documenti
e impiego di stranieri sprovvisti di permesso. Il pubblico ministero avrebbe
dovuto indagare, sopperendo alle palesi lacune di chi l’aveva preceduto.
Il
magistrato inquirente non si sarebbe confrontato con la giurisprudenza
dell’Alta Corte secondo cui la qualità di agire dell’avente diritto economico
di una società è eccezionalmente ammessa quando la società è stata sciolta,
riservato l’abuso di diritto.
k. Delle
ulteriori argomentazioni e delle osservazioni si dirà, se necessario per il
giudizio, in seguito in corso di motivazione.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
In
applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,
entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,
in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,
ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui
esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra
impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
reclamo 3.11.2022, presentato contro il decreto 21.10.2022, è tempestivo
(perché introdotto nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 396
cpv. 1 CPP) e, anche, proponibile
(art. 393 cpv. 1 lit. a CPP) [ZK StPO –
A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 16].
1.3
1.3.1
In
applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono
legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).
L’interesse
giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un
pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 475
consid. 2.9.; decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018
del 12.3.2019 consid. 2.2.)] implica che il ricorrente sia personalmente,
direttamente (DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.; decisioni
TF 1B_538/2022 del 12.6.2023 consid. 2.1.1.; 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid.
4.1.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK
StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, 2. ed., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144
IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar –
D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 382 CPP n. 2).
L’Alta
Corte ha esplicitamente approvato un interesse giuridicamente protetto
ex art. 382 cpv. 1 CPP se un interessato al procedimento si vede negare oppure
togliere la qualità di accusatore privato (decisione TF 1B_438/2016 del
14.3.2017
consid. 2.2.).
1.3.2
RE
1, escluso dal procedimento penale inc. MP 2017.1259 siccome ritenuto soltanto
indirettamente danneggiato e pertanto senza veste di accusatore privato, ha un
interesse giusta i combinati art. 105 cpv. 1 lit. a / cpv. 2 e 382 cpv. 1 CPP
all’annullamento oppure alla modifica del decreto 21.10.2022.
1.4
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa
è perciò, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Sono
parti, in applicazione dell’art. 104 cpv. 1 CPP, l’imputato (lit. a),
l’accusatore privato (lit. b) e, ancora, il pubblico ministero nella procedura
dibattimentale e nella procedura di ricorso (lit. c).
2.2
Ai
sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono
stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid.
4.2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 18
ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO Praxiskommentar
– D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario
CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare
del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (DTF 148 IV 256 consid. 3.1.; 146 IV 76 consid. 2.2.1.;
145.
IV 491 consid. 2.3.; decisione TF 6B_588/2022 dell’8.5.2023 consid. 2.1.1.;
BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI,
op. cit., art. 115 CPP n. 21; ZK StPO –
V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2).
L’aspetto centrale è la lesione diretta degli
interessi giuridicamente protetti dell’interessato (messaggio 21.12.2005
concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1076).
Secondo la giurisprudenza è infatti ininfluente l’esistenza di un pregiudizio
ai sensi del diritto civile (DTF 145 IV 491 consid. 2.4.2.; decisioni TF
1B_261/2017 del 17.10.2017 consid. 3.; 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op.
cit., art. 115 CPP n. 22; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2b).
La riparazione di un eventuale danno è irrilevante per la veste di danneggiato
(BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 23; ZK
StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2b).
Se
il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (per es. vita e
integrità personale, patrimonio, onore), leso è il titolare del bene giuridico
protetto dalla norma. In caso di violazione di norme penali che proteggono
interessi collettivi, è da considerare leso colui che è tutelato dal reato
anche solo in via secondaria. Se però interessi privati sono pregiudicati
soltanto indirettamente da reati che proteggono solo interessi collettivi,
l’interessato non può essere reputato danneggiato (DTF 145 IV 491 consid.
2.3.1.; decisione TF 1B_418/2022 del 17.1.2023 consid. 3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,
art. 115 CPP n. 21).
2.3
Nei
reati contro il patrimonio (art. 137 ss. CP) leso è, di regola, il titolare
(persona fisica o giuridica) dei beni giuridici tutelati (BSK Strafrecht II –
M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor
art. 137 CP n. 19 ss.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op.
cit., art. 115 CPP n. 56), ovvero il
proprietario dei valori patrimoniali (DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1.; decisione
TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,
art. 115 CPP n. 56). Se il reato è
commesso a pregiudizio del patrimonio di una persona giuridica, soltanto essa
subisce un danno e può dunque essere ammessa quale danneggiata (decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.1.).
2.4
Gli azionisti (DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1.; decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 28/56; ZK StPO
– V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 5;
D. JOSITSCH / N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4.
ed., n. 685; Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 7), l’avente diritto economico ed i creditori
(decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.1.) di una società a danno della quale è commesso il
reato non sono lesi direttamente. Il suo amministratore non è leso dai
reati a di lei pregiudizio (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 31).
2.5
Secondo
i principi giurisprudenziali del Tribunale federale resi in materia di
assistenza giudiziaria penale internazionale, la qualità di agire dell’avente
diritto economico di una società è eccezionalmente ammessa quando la società è
stata sciolta, riservato l’abuso di diritto (decisioni TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.2; 1C_72/2023 del 22.2.2023 consid. 2.3.; 1C_321/2022 del
12.7.2022
consid. 1.2.; 1B_490/2020 del 9.12.2020 consid. 2.2.; 1B_466/2017 del
27.3.2018
consid. 3.1.; 1B_498/2017 del 27.3.2018 consid. 4.1.). Spetta
all’avente diritto economico comprovare la liquidazione sulla base di documenti
ufficiali. E’ inoltre necessario che l’atto di scioglimento oppure altri
documenti indichino chiaramente l’avente diritto come beneficiario della liquidazione,
ovvero come successore della società liquidata (decisioni TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.2.; 1C_321/2022 del 12.7.2022 consid. 1.2.; 1C_44/2022 del
28.1.2022
consid. 2.3.; 1B_490/2020 del 9.12.2020 consid. 2.2.; 1B_466/2017 del
27.3.2018
consid. 3.1.; 1B_498/2017 del 27.3.2018 consid. 4.1.; ZK StPO – A.J.
KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 34a), e che la liquidazione non appaia
abusiva (decisioni TF 7B_3/2023
del 31.8.2023 consid. 4.2.2.; 1C_321/2022
del 12.7.2022 consid. 1.2.).
L’Alta
Corte ipotizza l’applicazione di questa giurisprudenza anche in ambito di
diritto penale interno (decisioni TF 1B_466/2017 del 27.3.2018 consid. 3.2.;
1B_498/2017 del 27.3.2018 consid. 4.2.; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art.
393.
CPP n. 34a).
2.6
Nel
giudizio TF 1B_169/2021 del 28.4.2022 (consid. 3.3.) il Tribunale federale ha
riconosciuto la qualità di danneggiato all’azionista di minoranza di una
società, liquidata e radiata, presumibilmente danneggiata dai reati oggetto
della di lui denuncia per truffa, falsità in documenti e amministrazione
infedele nei confronti degli organi della società, sporta quando la società era
in liquidazione. Appariva infatti eccessivamente formalistico negare tale veste
all’azionista della società presumibilmente danneggiata e liquidata. Tanto più
che dagli atti e dall’esposizione dell’accusatore privato c’era il sospetto
sufficiente che l’amministrazione infedele, da indagare, a pregiudizio della
società avesse condotto in breve tempo ed in nesso causale al fallimento della
società, in seguito al quale l’azionista di minoranza aveva perso totalmente le
sue quote.
2.7
Il
danneggiato (art. 115 CPP) che dichiara espressamente di partecipare al
procedimento con un’azione penale oppure civile è considerato accusatore privato
giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP (BSK
StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7 e art. 118
CPP n. 2 ss.), che ex art. 104 cpv. 1
lit. b CPP è parte al procedimento (decisione TF 6B_496/2015 del 6.4.2016
consid. 1.1.; BSK StPO – H. KÜFFER,
op. cit., art. 104 CPP n. 14 ss.).
2.8
La
qualità di danneggiato di una persona, e di riflesso la sua legittimazione a
partecipare al procedimento quale accusatore privato, è – di regola –
determinata all’inizio della procedura, sulla base degli ancora esigui elementi
a disposizione, segnatamente delle allegazioni di chi si pretende leso, che
deve rendere verosimile il pregiudizio ed il nesso di causalità tra il danno ed
il reato (decisioni TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; 1B_438/2016 del
14.3.2017
consid. 2.2.2.; 1B_190/2016 dell’1.9.2016 consid. 2.1.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n.
2c). Se esiste un dubbio in merito alla
realizzazione dei presupposti del reato, si deve riconoscere la qualità di
accusatore privato (decisione TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.). Lo statuto
di danneggiato può essere riesaminato nel corso del procedimento su iniziativa
del magistrato inquirente o di un’altra parte, con l’avanzare dell’istruzione (DTF 141 IV 1 consid. 3.1.; BSK StPO – G.
MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 20).
3.
3.1.
Si
è detto che con decreto 21.10.2022 il procuratore pubblico ha estromesso RE 1
dal procedimento penale quale accusatore privato. Il magistrato inquirente ha
osservato che i reati istruiti erano da leggere in relazione a due contratti di
cessione di attività sottoscritti tra la __________ e la __________. RE 1 non
era pertanto direttamente danneggiato dai reati commessi a danno della persona
giuridica __________.
3.2
Il
reclamante rimprovera al pubblico ministero, in sostanza, di non avere analizzato
la sua qualità di danneggiato in relazione a tutti i fatti denunciati, ovvero
di essersi limitato ad esaminare i fatti inerenti alla cessione della __________
all’allora __________, peraltro senza confrontarsi con la giurisprudenza dell’Alta
Corte secondo cui eccezionalmente all’avente diritto economico della società
sciolta è riconosciuta la legittimazione a procedere.
3.3
Si
deve anzitutto evidenziare che il decreto 21.10.2022 del procuratore pubblico
concerne unicamente la posizione di RE 1 in relazione alla cessione della __________
all’allora __________. Anche se il dispositivo del decreto si limita a
riportare che “RE 1, non può essere considerato accusatore privato, non
avendo subito un pregiudizio diretto”, applicando i criteri per
l’interpretazione degli atti processuali [che secondo il principio della buona
fede giusta gli art. 5 cpv. 3 Cost. e 3 cpv. 2 lit. a CPP devono essere intesi
secondo il senso che può ragionevolmente essere attribuito loro (decisione TF
1B_255/2012 del 15.5.2012 consid. 2.2.)], la decisione non può infatti che
essere compresa nel senso che tale estromissione riguarda esclusivamente la
fattispecie della cessione delle attività.
3.4
3.4.1
Il
reclamante non contesta che i reati inerenti alla cessione delle attività della
__________, come risulta dai contratti doc. 2/3 (allegati alla denuncia, AI 1),
interessino direttamente la __________, parte ai citati contratti, che –
secondo la tesi di denuncia – sarebbe stata ingannata su clausole delle
pattuizioni e non avrebbe ricevuto il denaro previsto dagli accordi tra le
parti.
Ora,
ritenuto che i reati sarebbero stati commessi a pregiudizio della __________,
soltanto essa subirebbe un danno e potrebbe pertanto essere ammessa quale accusatrice
privata.
L’eventuale
veste di RE 1 quale azionista, avente diritto economico oppure amministratore
della società non gli conferisce la veste di danneggiato per reati a danno
della società.
Di
per sé, dunque, la conclusione del magistrato inquirente di cui al decreto di
estromissione 21.10.2022 sarebbe corretta.
La
__________ è nondimeno stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato il
4.11.2015, procedura sospesa per mancanza di attivi il 19.1.2016, ed in seguito
radiata il 12.8.2016.
Il
procuratore pubblico, che peraltro nel decreto 21.10.2022 ha indicato che la __________
era stata radiata, avrebbe perciò dovuto esaminare se fosse applicabile al caso
la giurisprudenza ricordata ai consid. 2.5. e 2.6. di questo giudizio. E quindi
se a RE 1 potessero essere riconosciute le qualità di danneggiato e accusatore
privato per i fatti inerenti alla nota cessione.
3.4.2
Il
decreto 21.10.2022 è annullato e gli atti sono rinviati al magistrato
inquirente per i suoi incombenti. Si rileva comunque che i reati interessanti detta
fattispecie sono perseguibili d’ufficio, per cui essi vanno istruiti anche in
assenza di accusatore privato.
3.5
3.5.1
Si
è detto (consid. 3.3.) che il decreto 21.10.2022 concerne solo la posizione di RE
1.
nel procedimento in merito alla cessione delle attività della __________ alla
__________.
Oggetto
della denuncia 13.2.2017 sono stati tuttavia anche ulteriori fattispecie. RE 1
ha segnatamente ipotizzato: i reati di coazione rispettivamente tentata
estorsione da parte di PI 1 e del suo legale avv. __________ a suo danno per
l’indebita minaccia di agire immediatamente e senza ulteriore avviso nelle sedi
più opportune a tutela dei propri diritti; il reato di truffa a carico di PI 1
e di __________ per averlo indotto a spossessarsi di beni, sapendo che
l’acquirente non avrebbe avuto i mezzi per pagarli; il reato di falsità in
documenti in relazione ad un documento in cui sarebbe figurato un suo debito
nei confronti della __________ per l’importo di CHF 4'900.00 ed in relazione ad
un presunto bonifico bancario dal quale sarebbe risultato un pagamento mai
avvenuto.
Il
9.4.2019
il procuratore pubblico, respingendo l’istanza di RE 1 intesa
all’estromissione dell’avv. __________ quale legale di PI 1, ha del resto dato
atto che la denuncia constava di altre ipotesi accusatorie, in quel momento non
oggetto di istruzione, che avrebbero potuto e dovuto semmai essere valutate a
seguito dell’audizione di PI 1 (cfr. anche verbale 6.12.2019 di PI 1, p. 2, AI
47).
Ad
oggi, quindi, in difetto di una decisione contraria, RE 1 deve essere
considerato accusatore privato nel procedimento penale per tali aggiuntive fattispecie.
Il fatto che, per ragioni non note, esse sembrerebbero non essere state oggetto
di indagine da parte del magistrato inquirente non osta evidentemente alla
qualità di parte di RE 1 nel procedimento penale.
3.5.2
3.5.2.1
In
relazione al mancato esame di questi altri fatti, si deve in ogni caso
ricordare che il pubblico ministero apre l’istruzione, con decreto (art. 309
cpv. 3 CPP) [che ha effetto dichiarativo (DTF 141 IV 20 consid. 1.1.4.; decisioni
TF 6B_84/2020 del 22.6.2020 consid. 2.1.1.; 1B_13/2020 del 10.2.2020 consid.
3.2
in re Ministero pubblico del Cantone Ticino c. Corte dei reclami penali
del Tribunale d’appello; BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 309 CPP n. 39;
StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 309 CPP n. 2)],
se: a. da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri
accertamenti emergono sufficienti indizi di reato; b. dispone provvedimenti
coercitivi; c. è stato informato dalla polizia giusta l’art. 307 cpv. 1 CPP
(art. 309 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 309 CPP n. 21 ss.;
ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 309 CPP n. 24 ss.].
Il
magistrato inquirente rinuncia tuttavia ad aprire l’istruzione qualora emani
immediatamente un decreto di non luogo a procedere oppure, anche, un decreto di
accusa (art. 309 cpv. 4 CPP) [BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 309 CPP n. 47
ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 309 CPP n. 46 ss.].
Giusta
l’art. 310 cpv. 1 CPP il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a
procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia,
accerta che: a. gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali
non sono adempiuti; b. vi sono impedimenti a procedere; c. si giustifica di
rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (BSK StPO
– E. OMLIN, op. cit., art. 310 CPP n. 9 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T.
BOSSHARD, op. cit., art. 310 CPP n. 2 ss.).
Il
procuratore pubblico deve tenere conto che per la decisione se aprire
l’istruzione, ovvero se non emanare un decreto di non luogo a procedere, vale il
principio “in dubio pro duriore”, riconducibile
al principio della legalità (decisione TF 6B_1148/2021 del 23.6.2023 consid. 3.1.).
Esso comporta che, di massima, un decreto di non luogo a procedere non possa
essere pronunciato se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono
punibili oppure che le condizioni per il perseguimento penale non sono
adempiute.
3.5.2.2
Ora,
malgrado siano trascorsi oltre sei anni dalla presentazione della denuncia
penale, il magistrato inquirente non ha formalmente aperto l’istruzione giusta
l’art. 309 cpv. 1/3 CPP per i citati fatti. Non ha nondimeno neppure emanato un
decreto di non luogo a procedere secondo l’art. 309 cpv. 4 CPP, atto da
pronunciare immediatamente [in alternativa ad un decreto di accusa (art. 352 ss.
CPP)] qualora non venga formalmente aperta l’istruzione.
Il
fatto che, ad oggi, in considerazione del lungo tempo trascorso
dall’introduzione dell’esposto di RE 1, non sia ancora stata aperta
l’istruzione rispettivamente, in alternativa, non sia ancora stato emanato un
decreto di non luogo a procedere (o un decreto di accusa) si scontra con il
principio di celerità. Principio esplicitato invero anche dall’art. 309 cpv. 4
CPP, secondo cui il magistrato inquirente rinuncia ad aprire l’istruzione se emana
immediatamente [ovvero nel giro di qualche giorno (decisione TF 1B_734/2012 del
7.3.2013
consid. 2.2.)] un decreto di non luogo a procedere oppure un decreto
di accusa. Il procuratore pubblico avrebbe quindi dovuto subito o prolare un
decreto di non luogo a procedere (rispettivamente un decreto di accusa) oppure
aprire formalmente l’istruzione, procedendo poi in quest’ultimo caso – con
celerità – agli atti istruttori per determinare se le ipotesi accusatorie proposte
da RE 1 fossero fondate o infondate.
Il
magistrato inquirente procederà dunque nei suoi incombenti.
4.
Il
gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4
CPP). Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante,
vincente, un’adeguata indennità (art. 436 cpv. 3 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è accolto. Di conseguenza:
§ Il
decreto 21.10.2022 del procuratore pubblico Caterina Jaquinta Defilippi, nel
procedimento inc. MP 2017.1259, è annullato.
§§ Gli
atti dell’inc. MP 2017.1259 sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi
incombenti.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 800.-- (ottocento) a titolo di
indennità.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera