Lexipedia

Decisione

60.2022.322

Reclamo contro decisione GIAP che colloca in sezione chiusa. pericolo di fuga

28 dicembre 2022Italiano18 min

interposto da RE 1 con annuncio 31.3.2021, è stato respinto, con decisione 16.8.2022

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.322

Lugano

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola

Respini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Valentina

Item, vicecancelleria

sedente per statuire sul reclamo 17/18.11.2022 presentato

da

RE 1

patr. da: PR 1

contro

la decisione 2.11.2022 di collocamento iniziale (in

sezione chiusa) emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi Paolo

Bordoli, sedente in materia di applicazione della pena (inc. GPC __________);

preso atto degli scritti 22/23.11.2022

del procuratore generale sostituto Moreno Capella 24/25.11.2022 del giudice dei

provvedimenti coercitivi, mediante i quali chiedono la reiezione del gravame;

preso atto che, interpellato, RE 1, non

ha presentato osservazioni di replica;

considerato

in fatto

Fatti

a.

Con sentenza 22.3.2021 (inc.

TPC __________ + __________) la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RE

1 colpevole di per atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette

a resistere, lesioni semplici, infrazione alla LF sugli stupefacenti e

trascuranza degli obblighi di mantenimento. Lo ha quindi condannato alla pena

detentiva di 34 mesi, dedotto il carcere già sofferto.

L'esecuzione della pena

detentiva è stata sospesa in ragione di 22 mesi, con un periodo di prova di 4

(quattro) anni; i restanti 12 (dodici) mesi sono da espiare.

b. L’appello

interposto da RE 1 con annuncio 31.3.2021, è stato respinto, con decisione 16.8.2022

dalla Corte di appello e di revisione penale, che ha quindi confermato la pena

(inc. CARP __________ + __________).

Tale decisione è stata altresì

confermata dal Tribunale federale che, in data 28.9.2022, ha respinto il

ricorso 7.9.2022 di RE 1 (inc. TF __________).

c.

Con decisione 2.11.2022 il

giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato il collocamento di RE 1 in

sezione chiusa, ravvedendo il rischio concreto che egli si dia alla fuga,

sottraendosi all’esecuzione della pena. In sostanza il giudice ha ritenuto che RE

1 si sarebbe reso irreperibile nel recente passato e neppure sarebbe noto un

recapito stabile sul territorio, ciò anche con riferimento alla definizione di

una fattispecie ancora aperta a suo carico (per cui è stato annunciato il rito

abbreviato), con definizione in tempi ragionevoli del quadro complessivo della

pena, ritenuto che la presente è una pena parzialmente sospesa per cui interamente

da espiare (senza possibilità di liberazione condizionale ai 2/3) [inc. GPC __________].

Il

magistrato ha quindi determinato i seguenti termini di esecuzione, tenuto conto

della carcerazione patita dal reclamante:

1/3 7.6.2022

1/2 7.8.2022

Fine

pena 7.2.2023.

d. Con

gravame 17/18.11.2022 RE 1 impugna il suddetto giudizio postulando il

collocamento in sezione aperta. Lo stesso ha altresì chiesto di essere posto al

beneficio del “gratuito patrocinio nella presente fattispecie”, non

avendo risorse per pagarsi un legale ed essendo l’assistenza di un avvocato

necessaria in concreto, trattandosi di una questione prettamente giuridica (p.

4).

Il reclamante, dopo aver ripreso dottrina

e giurisprudenza in materia, ha ritenuto di mantenere “legami solidissimi con la Svizzera, paese nel quale è

sostanzialmente cresciuto e dove ha tutti i suoi affetti (i quattro figli, la

madre, i parenti, perfino la ex compagna e madre di due delle sue quattro

figlie che è andata spesso a trovarlo nel periodo di carcerazione)” [p. 4].

A fronte di ciò, mancherebbe una delle

condizioni principali per cui potrebbe essere stabilito un pericolo di fuga,

segnatamente quello di non disporre di legami forti con la Svizzera. Infatti,

il reclamante avrebbe unicamente in Svizzera (e in nessun altro paese) i suoi

legami principali e le sue reti di relazioni.

In merito al recapito stabile sul

territorio, RE 1 ammette di non averlo avuto nei mesi precedenti la sua

carcerazione del 2022, ma avrebbe “manifestato l'intenzione di risiedere

presso l'abitazione della madre e che anche nel periodo in cui non ha avuto un

recapito stabile egli è sempre stato presente sul territorio svizzero” (p.

4).

Inoltre, non vi sarebbe alcun elemento,

e nemmeno il giudice dei provvedimenti coercitivi ne farebbe riferimento, che

indicherebbe che il reclamante “sia mai stato all'estero con la volontà di

sottrarsi a dei procedimenti o per periodi prolungati” (p. 4).

Infine, non risulterebbero “particolare

altri gesti di irreperibilità”, di RE 1, se non la sua mancata presenza

alla citazione del 14.2.2022 (p. 4).

Ha concluso ribadendo che “la vita, i legami, i famigliari, gli interessi di RE 1

sono unicamente in Svizzera e il pericolo di fuga ravvisato dal Giudice dei

provvedimenti coercitivi appare quanto meno astratto, considerate anche le

succinte argomentazioni che porta nella sua decisione, qui impugnata” (p. 4).

e.

In data 22/23.11.2022 il

procuratore generale sostituto ha indicato che RE 1 presenterebbe un elevato

rischio di recidiva ed un concreto pericolo di fuga: in effetti egli “annovera almeno 4 condanne prima della sentenza delle

Assise criminali del 22.03.2021 ed un procedimento penale con almeno 8 capi

d'imputazione (atto d'accusa in procedura abbreviata) in (prossimo) divenire

(come rettamente osservato dal GPC nella decisione impugnata)” [p. 1].

Il fatto che egli asseritamente abbia

numerosi legami con la Svizzera ancora non significherebbe che tali legami siano

“particolarmente solidi”; dagli atti non risulterebbe del resto che il

reclamante si sia mai particolarmente occupato dei suoi figli, né che si sia

adoperato per il loro sostentamento/educazione.

Lo stesso neppure avrebbe mai condiviso

in modo duraturo l'abitazione dei figli e delle loro madri.

Infine, RE 1 nemmeno potrebbe contare su

“una dimora legale stabile e sicura in Svizzera (cfr. gli almeno 3

ammonimenti amministrativi emessi dalle autorità in materia di immigrazione)”;

aspetti che affievolirebbero la solidità dei suoi legami con il territorio (p.

1).

f.

Con osservazioni 24/25.11.2022

il giudice dei provvedimenti coercitivi ha fatto notare che il reclamante non

si sarebbe confrontato con il fatto di avere un procedimento penale tutt’ora

pendente, che avrebbe portato al suo ultimo arresto, e che dovrebbe essere in

via di definizione tramite procedura abbreviata, e che porterà – con ogni

verosimiglianza – ad un ulteriore giudizio di condanna.

In tale contesto e “con

la prospettiva di ulteriore carcere espiativo, il rischio che RE 1 possa

sottrarsi all'esecuzione della pena, se collocato in carcere aperto, appare

concreto” (p. 1).

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Il

Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP,

RS 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare

le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di

stabilire la relativa procedura.

L'art.

10.

cpv. 1 lit. h della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli

adulti del 20.4.2010 (LEPM, RL 341.100) conferisce al giudice dell'applicazione

della pena − in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta

l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, a decidere il collocamento

iniziale del condannato ex art. 76 CP.

Contro

tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di

interporre reclamo ai sensi degli art. 393 segg. CPP presso la Corte dei reclami

penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

Con il reclamo si possono censurare le

violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),

l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e

l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.

396.

cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma

scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o

l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende

impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova

auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La

prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla

giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere

indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti,

applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M.

MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisioni

TF 6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid.

2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014

consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013

consid. 2.1.).

1.2

Il

gravame, inoltrato il 17/18.11.2022 contro la decisione 2.11.2022 del giudice

dei provvedimenti coercitivi è tempestivo (in quanto rispettoso del termine di

10.

giorni imposto dall’art. 396 cpv. 1 CPP), oltre che proponibile (art. 12

cpv. 1 lit. b LEPM i.c.c. art. 393 CPP).

Le

esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE

1.

quale condannato in espiazione di pena, è legittimato a reclamare ex art. 382

cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla

modifica del giudizio, che lo lede personalmente, direttamente ed attualmente.

2.

2.1.

L’art. 76 cpv. 1 CP stabilisce che le pene

detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto (ove con il termine

aperto si intende uno stabilimento “aperto” o “semiaperto”, BSK Strafrecht I -

B.F. BRÄGGER, 4a. ed., art. 76 CP n. 8). Il detenuto è collocato in un

penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è

pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati

(cpv. 2).

L’art.

75a cpv. 2 CP precisa che per regime aperto si intende un’espiazione della pena

tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento

in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l’autorizzazione del

lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale”.

2.2

L’art.

1.

cpv. 3 del Regolamento del 29.10.2010 relativo alla lista degli stabilimenti

per l’esecuzione delle privazioni di libertà a carattere penale (emanato sulla

base dell’art. 4 lit. k del Concordato sull’esecuzione delle pene privative di

libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni

latini del 10.04.2006, RL 343.200) indica che gli stabilimenti sono concepiti

ed organizzati in funzione dell’importanza del rischio d’evasione e di

reiterazione che rappresenta la persona che vi è collocata per l’esecuzione

della detenzione. Tale valutazione è effettuata in funzione delle circostanze e

di diversi elementi (segnatamente durata della detenzione, infrazioni e

condizioni in cui sono state commesse, condizioni personali della persona

detenuta, legami con la Svizzera e statuto amministrativo).

L'art.

19.

del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del

6.03.2007

(REPM, RL 341.110) stabilisce che l'esecuzione della pena in uno

stabilimento chiuso, ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza

sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono

essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la

fuga o pericoli a terzi (cpv. 1). L'esecuzione

della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha

come scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale

concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del

carcerato, sulla base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv.

2). Una persona condannata può scontare

la pena privativa della libertà in maniera totale o parziale in uno

stabilimento aperto − ossia in una struttura che dispone di misure di

sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la

costruzione − se questa sua collocazione non provoca pericoli alla comunità,

evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga.

Del

pari l'art. 3 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del

15.12.2010

(RL 342.110, nel seguito RSC) precisa che il carcere penale “La

Stampa”, quale struttura chiusa (cpv. 4), è, tra l’altro, destinato

all’incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di

misura o di internamento (cpv. 3 lit. a). Per contro “Lo Stampino”, quale

struttura aperta (cpv. 5), è in particolare destinata all'incarcerazione di: a)

persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone

in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia; c) persone in

esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d) persone in

esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi

è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6).

La

persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di

sicurezza non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase RSC).

3.

In

definitiva, in base all’art. 76 cpv. 2 CP, gli unici criteri determinanti per

il collocamento in un penitenziario chiuso sono il pericolo che il detenuto si

dia alla fuga o il rischio che egli commetta nuovi reati; criteri questi ultimi

che non devono essere realizzati cumulativamente (cfr. Messaggio concernente la

modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998,

pubblicato in FF 1999 p. 1669 segg., p. 1793; BSK Strafrecht I – B.F. BRÄGGER,

4a. ed., art. 76 CP n. 8).

Con

quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il

detenuto commetta nuovi reati posto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere

espresso in generale e in astratto ma dipende dalle circostanze.

Per

ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre

certamente che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, è bensì

sufficiente che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I

− B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9).

I requisiti posti al comportamento del detenuto in

espiazione di pena e i rischi di fuga o di recidiva si determinano di regola

secondo i criteri che valgono per la liberazione condizionale ex art. 86 CP

(decisione TF 6B_577/2020 del 7.07.2020, consid. 1.3.3.).

Conformemente

alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere valutato in

considerazione dell’insieme delle circostanze proprie al detenuto, quali per

esempio le sue condizioni di vita (“Lebensumstände”), i legami familiari

(“familiäre Bindungen”), la sua situazione professionale e finanziaria

(“berufliche und finanzielle Situation”), nonché le sue relazioni

all’estero (“Kontakte zum Ausland”). Infatti non si può concludere per

l’esistenza di questo rischio solo sulla base di una possibilità astratta di

fuga. Occorre piuttosto che vi sia una certa probabilità, fondata su concreti

motivi, che il detenuto posto in libertà si sottragga all’esecuzione della

pena, dandosi alla fuga (sentenze TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.;

6B_254/2012 del 18.06.2012 consid. 3.; 6B_577/2011 del 12.01.2012 consid. 2.1.

e 2.2.). Il quantum della pena che gli resta da espiare da solo non

basta per ammettere il rischio di fuga. Può tuttavia essere considerato,

unitamente ad altre circostanze, quale indizio di una possibile fuga (sentenza

TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; DTF 125 I 60). Un rischio acuto di

fuga viene ammesso in special modo dalla dottrina, quando l’interessato non

intrattiene in Svizzera una rete di relazioni, ovverossia quando egli non

dispone di legami con il nostro paese. Ciò che di principio viene presunto per

i cosiddetti turisti del crimine (“Kriminaltouristen”) e per i

condannati senza un valido permesso di soggiorno o di domicilio (BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).

4.

4.1.

Si

è detto che il giudice dei provvedimenti coercitivi, a motivazione del

collocamento di RE 1 in sezione chiusa, ha indicato che vi sarebbe un pericolo

di fuga in capo al condannato, ciò in ragione del fatto che lo stesso si

sarebbe reso irreperibile nel recente passato, non avrebbe un recapito stabile

sul territorio e vi sarebbe un altro procedimento penale aperto nei suoi

confronti, per il quale a breve dovrebbe esserci un rinvio a giudizio con rito

abbreviato.

A

ragione.

4.2

Dagli atti risulta che RE 1 è

nato a __________, dove vi risiede ancora sua nonna ed il suo padre naturale.

Cittadino __________, titolare

di un permesso C (valido fino al 7.2.2024), è padre di 4 figli, di cui 4

risiedono in Ticino, non presenta forti legami con il nostro territorio.

Innanzitutto. non risulta che lo

stesso intrattenga rapporti stabili e duraturi con i figli, rispettivamente la

madre dei stessi.

Neppure professionalmente lo

stesso può vantare legami con il Ticino, essendo senza impiego.

Dall’inchiesta è altresì

risultato che lo stesso ha legami a __________, dove si sarebbe recato per

sfuggire al mandato di cattura emanato il 23.2.2022 e dove vi sarebbe rimasto

fino al girono del fermo.

Lo stesso non ha inoltre un

domicilio legale fisso in Ticino: dalle denunce sporte nei suoi confronti è

infatti risultato che, almeno dal dicembre 2021 (dopo lo sfratto dal suo

appartamento), RE 1 ha alloggiato per brevi periodi presso strutture

alberghiere, che venivano lasciate dallo stesso senza saldare il conto, per poi

trasferirsi in altre località. Ciò che ha portato all’inoltre di almeno tre

denunce nei suoi confronti per frode dello scotto.

L’assenza di un recapito stabile

non viene mutata neppure dallo scritto 18/21.11.2022 dell’avv. PR 1 con cui ha

inviato a questa Corte un’asserita dichiarazione della madre del condannato in

cui si dice disposta ad accogliere a casa suo figlio. Innanzitutto tale

allegato è un’e-mail, che non può quindi essere ritenuta una dichiarazione, in

assenza di debita sottoscrizione; inoltre, a prescindere da ciò, la conferma

della madre ad accogliere in casa il figlio non può costituire per RE 1 un recapito

legale stabile e sicuro.

È inoltre lo stesso RE 1 ad

ammettere di non essersi presentato alla citazione del 14.2.2022, rendendosi irreperibile

anche con il precedente patrocinatore, che ha poi rimesso il mandato.

Non va peraltro dimenticato che

– come rettamente indicato dal giudice dei provvedimenti coercitivi – a carico

di RE 1 è pendente un altro procedimento penale per i reati di lesioni

semplici, vie di fatto, coazione, appropriazione semplice ed indebita, furto,

acquisizione illecita di dati, truffa (sub. truffa per mestiere, sub. frode

dello scotto), conseguimento fraudolento di una prestazione e falsità in

documenti (inc. MP __________), per il quale il procuratore pubblico Anna

Fumagalli ha affermato di voler procedere con rito abbreviato (cfr. doc. 5 inc.

GPC).

Come detto, tale procedimento è

in fase di definizione (atto d’accusa in procedura abbreviata) e porterà – con ogni

verosimiglianza – ad un nuovo giudizio di condanna.

4.3

In

tali circostanze, senza legami famigliari solidi e senza legami professionali,

con una situazione debitoria importante e con la prospettiva di ulteriore

carcere espiativo, il rischio che egli possa darsi alla fuga per sottrarsi

all’esecuzione della pena, permane concreto e alto, come rettamente valutato

dal giudice dei provvedimenti coercitivi.

Di

conseguenza, essendo adempiuto uno dei presupposti richiesti dall’art. 76 cpv.

2.

CP per ordinare il collocamento in sezione chiusa, il giudizio qui impugnato

merita di essere tutelato.

5.

5.1.

Il

reclamante, nel proprio gravame, chiede di essere messo al beneficio del

gratuito patrocinio, in relazione alla procedura davanti a questa Corte.

5.2

Giusta l'art. 10 LAG (Legge sull'assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15.03.2011, RL 178.300) l'autorità

competente a concedere l'assistenza giudiziaria e a designare il patrocinatore

d'ufficio è quella del merito: da questa norma discende la competenza di questa

Corte a decidere sull'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito

patrocinio formulata in questa sede dal reclamante, in base alle normative in

vigore dall’1.01.2011, riservate dall’art. 439 cpv. 1 CPP per le procedure

davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di applicazione

della pena.

Il

diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio discendono

dall’art. 2 LAG e dall'art. 29 cpv. 3 Costi., secondo cui chi non dispone dei

mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura, se la sua causa non

sembra priva di probabilità di successo, ed al gratuito patrocinio, qualora la

presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

5.3

Questa

Corte, vista la situazione economica del reclamante, che gli è già valsa la

concessione del gratuito patrocinio nel procedimento davanti al Ministero

pubblico ed alla Corte del merito).

La

particolare situazione del reclamante, straniero, senza legami col nostro paese

e con poche nozioni della lingua italiana, rendono in concreto necessaria

l’assistenza di un legale, in una procedura - quella presente - che non

appariva d’acchito essere priva di possibilità di successo.

In

tali circostanze si giustifica la concessione del gratuito patrocinio, oltre al

prescindere dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese.

Pertanto

la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio viene accolta e

al patrocinatore di RE 1 è riconosciuto il versamento di un’adeguata indennità

per la presente procedura.

6.

Il

reclamo è respinto.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 74 segg., 379 segg.,

393 segg. 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, il REPM, il RSC, il Regolamento del

29.10.2010 relativo alla lista degli stabilimenti per l’esecuzione delle

privazioni delle possibilità, ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

domanda di assistenza giudiziaria è accolta e al patrocinatore di RE 1, avv. PR

1, __________, è riconosciuto il versamento dell’importo di CHF 500.--

(cinquecento) a titolo di indennità per la procedura di reclamo davanti a

questa Corte.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera