60.2022.322
Reclamo contro decisione GIAP che colloca in sezione chiusa. pericolo di fuga
28 dicembre 2022Italiano18 min
interposto da RE 1 con annuncio 31.3.2021, è stato respinto, con decisione 16.8.2022
Source ti.ch
Incarto n.
60.2022.322
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola
Respini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Valentina
Item, vicecancelleria
sedente per statuire sul reclamo 17/18.11.2022 presentato
da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 2.11.2022 di collocamento iniziale (in
sezione chiusa) emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi Paolo
Bordoli, sedente in materia di applicazione della pena (inc. GPC __________);
preso atto degli scritti 22/23.11.2022
del procuratore generale sostituto Moreno Capella 24/25.11.2022 del giudice dei
provvedimenti coercitivi, mediante i quali chiedono la reiezione del gravame;
preso atto che, interpellato, RE 1, non
ha presentato osservazioni di replica;
considerato
in fatto
Fatti
a.
Con sentenza 22.3.2021 (inc.
TPC __________ + __________) la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RE
1 colpevole di per atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette
a resistere, lesioni semplici, infrazione alla LF sugli stupefacenti e
trascuranza degli obblighi di mantenimento. Lo ha quindi condannato alla pena
detentiva di 34 mesi, dedotto il carcere già sofferto.
L'esecuzione della pena
detentiva è stata sospesa in ragione di 22 mesi, con un periodo di prova di 4
(quattro) anni; i restanti 12 (dodici) mesi sono da espiare.
b. L’appello
interposto da RE 1 con annuncio 31.3.2021, è stato respinto, con decisione 16.8.2022
dalla Corte di appello e di revisione penale, che ha quindi confermato la pena
(inc. CARP __________ + __________).
Tale decisione è stata altresì
confermata dal Tribunale federale che, in data 28.9.2022, ha respinto il
ricorso 7.9.2022 di RE 1 (inc. TF __________).
c.
Con decisione 2.11.2022 il
giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato il collocamento di RE 1 in
sezione chiusa, ravvedendo il rischio concreto che egli si dia alla fuga,
sottraendosi all’esecuzione della pena. In sostanza il giudice ha ritenuto che RE
1 si sarebbe reso irreperibile nel recente passato e neppure sarebbe noto un
recapito stabile sul territorio, ciò anche con riferimento alla definizione di
una fattispecie ancora aperta a suo carico (per cui è stato annunciato il rito
abbreviato), con definizione in tempi ragionevoli del quadro complessivo della
pena, ritenuto che la presente è una pena parzialmente sospesa per cui interamente
da espiare (senza possibilità di liberazione condizionale ai 2/3) [inc. GPC __________].
Il
magistrato ha quindi determinato i seguenti termini di esecuzione, tenuto conto
della carcerazione patita dal reclamante:
1/3 7.6.2022
1/2 7.8.2022
Fine
pena 7.2.2023.
d. Con
gravame 17/18.11.2022 RE 1 impugna il suddetto giudizio postulando il
collocamento in sezione aperta. Lo stesso ha altresì chiesto di essere posto al
beneficio del “gratuito patrocinio nella presente fattispecie”, non
avendo risorse per pagarsi un legale ed essendo l’assistenza di un avvocato
necessaria in concreto, trattandosi di una questione prettamente giuridica (p.
4).
Il reclamante, dopo aver ripreso dottrina
e giurisprudenza in materia, ha ritenuto di mantenere “legami solidissimi con la Svizzera, paese nel quale è
sostanzialmente cresciuto e dove ha tutti i suoi affetti (i quattro figli, la
madre, i parenti, perfino la ex compagna e madre di due delle sue quattro
figlie che è andata spesso a trovarlo nel periodo di carcerazione)” [p. 4].
A fronte di ciò, mancherebbe una delle
condizioni principali per cui potrebbe essere stabilito un pericolo di fuga,
segnatamente quello di non disporre di legami forti con la Svizzera. Infatti,
il reclamante avrebbe unicamente in Svizzera (e in nessun altro paese) i suoi
legami principali e le sue reti di relazioni.
In merito al recapito stabile sul
territorio, RE 1 ammette di non averlo avuto nei mesi precedenti la sua
carcerazione del 2022, ma avrebbe “manifestato l'intenzione di risiedere
presso l'abitazione della madre e che anche nel periodo in cui non ha avuto un
recapito stabile egli è sempre stato presente sul territorio svizzero” (p.
4).
Inoltre, non vi sarebbe alcun elemento,
e nemmeno il giudice dei provvedimenti coercitivi ne farebbe riferimento, che
indicherebbe che il reclamante “sia mai stato all'estero con la volontà di
sottrarsi a dei procedimenti o per periodi prolungati” (p. 4).
Infine, non risulterebbero “particolare
altri gesti di irreperibilità”, di RE 1, se non la sua mancata presenza
alla citazione del 14.2.2022 (p. 4).
Ha concluso ribadendo che “la vita, i legami, i famigliari, gli interessi di RE 1
sono unicamente in Svizzera e il pericolo di fuga ravvisato dal Giudice dei
provvedimenti coercitivi appare quanto meno astratto, considerate anche le
succinte argomentazioni che porta nella sua decisione, qui impugnata” (p. 4).
e.
In data 22/23.11.2022 il
procuratore generale sostituto ha indicato che RE 1 presenterebbe un elevato
rischio di recidiva ed un concreto pericolo di fuga: in effetti egli “annovera almeno 4 condanne prima della sentenza delle
Assise criminali del 22.03.2021 ed un procedimento penale con almeno 8 capi
d'imputazione (atto d'accusa in procedura abbreviata) in (prossimo) divenire
(come rettamente osservato dal GPC nella decisione impugnata)” [p. 1].
Il fatto che egli asseritamente abbia
numerosi legami con la Svizzera ancora non significherebbe che tali legami siano
“particolarmente solidi”; dagli atti non risulterebbe del resto che il
reclamante si sia mai particolarmente occupato dei suoi figli, né che si sia
adoperato per il loro sostentamento/educazione.
Lo stesso neppure avrebbe mai condiviso
in modo duraturo l'abitazione dei figli e delle loro madri.
Infine, RE 1 nemmeno potrebbe contare su
“una dimora legale stabile e sicura in Svizzera (cfr. gli almeno 3
ammonimenti amministrativi emessi dalle autorità in materia di immigrazione)”;
aspetti che affievolirebbero la solidità dei suoi legami con il territorio (p.
1).
f.
Con osservazioni 24/25.11.2022
il giudice dei provvedimenti coercitivi ha fatto notare che il reclamante non
si sarebbe confrontato con il fatto di avere un procedimento penale tutt’ora
pendente, che avrebbe portato al suo ultimo arresto, e che dovrebbe essere in
via di definizione tramite procedura abbreviata, e che porterà – con ogni
verosimiglianza – ad un ulteriore giudizio di condanna.
In tale contesto e “con
la prospettiva di ulteriore carcere espiativo, il rischio che RE 1 possa
sottrarsi all'esecuzione della pena, se collocato in carcere aperto, appare
concreto” (p. 1).
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
Il
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP,
RS 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare
le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di
stabilire la relativa procedura.
L'art.
10.
cpv. 1 lit. h della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli
adulti del 20.4.2010 (LEPM, RL 341.100) conferisce al giudice dell'applicazione
della pena − in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta
l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, a decidere il collocamento
iniziale del condannato ex art. 76 CP.
Contro
tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di
interporre reclamo ai sensi degli art. 393 segg. CPP presso la Corte dei reclami
penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
Con il reclamo si possono censurare le
violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e
l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.
396.
cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma
scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o
l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende
impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova
auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La
prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla
giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere
indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti,
applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M.
MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisioni
TF 6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid.
2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014
consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013
consid. 2.1.).
1.2
Il
gravame, inoltrato il 17/18.11.2022 contro la decisione 2.11.2022 del giudice
dei provvedimenti coercitivi è tempestivo (in quanto rispettoso del termine di
10.
giorni imposto dall’art. 396 cpv. 1 CPP), oltre che proponibile (art. 12
cpv. 1 lit. b LEPM i.c.c. art. 393 CPP).
Le
esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE
1.
quale condannato in espiazione di pena, è legittimato a reclamare ex art. 382
cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla
modifica del giudizio, che lo lede personalmente, direttamente ed attualmente.
2.
2.1.
L’art. 76 cpv. 1 CP stabilisce che le pene
detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto (ove con il termine
aperto si intende uno stabilimento “aperto” o “semiaperto”, BSK Strafrecht I -
B.F. BRÄGGER, 4a. ed., art. 76 CP n. 8). Il detenuto è collocato in un
penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è
pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati
(cpv. 2).
L’art.
75a cpv. 2 CP precisa che per regime aperto si intende un’espiazione della pena
tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento
in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l’autorizzazione del
lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale”.
2.2
L’art.
1.
cpv. 3 del Regolamento del 29.10.2010 relativo alla lista degli stabilimenti
per l’esecuzione delle privazioni di libertà a carattere penale (emanato sulla
base dell’art. 4 lit. k del Concordato sull’esecuzione delle pene privative di
libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni
latini del 10.04.2006, RL 343.200) indica che gli stabilimenti sono concepiti
ed organizzati in funzione dell’importanza del rischio d’evasione e di
reiterazione che rappresenta la persona che vi è collocata per l’esecuzione
della detenzione. Tale valutazione è effettuata in funzione delle circostanze e
di diversi elementi (segnatamente durata della detenzione, infrazioni e
condizioni in cui sono state commesse, condizioni personali della persona
detenuta, legami con la Svizzera e statuto amministrativo).
L'art.
19.
del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del
6.03.2007
(REPM, RL 341.110) stabilisce che l'esecuzione della pena in uno
stabilimento chiuso, ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza
sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono
essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la
fuga o pericoli a terzi (cpv. 1). L'esecuzione
della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha
come scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale
concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del
carcerato, sulla base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv.
2). Una persona condannata può scontare
la pena privativa della libertà in maniera totale o parziale in uno
stabilimento aperto − ossia in una struttura che dispone di misure di
sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la
costruzione − se questa sua collocazione non provoca pericoli alla comunità,
evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga.
Del
pari l'art. 3 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del
15.12.2010
(RL 342.110, nel seguito RSC) precisa che il carcere penale “La
Stampa”, quale struttura chiusa (cpv. 4), è, tra l’altro, destinato
all’incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di
misura o di internamento (cpv. 3 lit. a). Per contro “Lo Stampino”, quale
struttura aperta (cpv. 5), è in particolare destinata all'incarcerazione di: a)
persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone
in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia; c) persone in
esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d) persone in
esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi
è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6).
La
persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di
sicurezza non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase RSC).
3.
In
definitiva, in base all’art. 76 cpv. 2 CP, gli unici criteri determinanti per
il collocamento in un penitenziario chiuso sono il pericolo che il detenuto si
dia alla fuga o il rischio che egli commetta nuovi reati; criteri questi ultimi
che non devono essere realizzati cumulativamente (cfr. Messaggio concernente la
modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998,
pubblicato in FF 1999 p. 1669 segg., p. 1793; BSK Strafrecht I – B.F. BRÄGGER,
4a. ed., art. 76 CP n. 8).
Con
quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il
detenuto commetta nuovi reati posto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere
espresso in generale e in astratto ma dipende dalle circostanze.
Per
ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre
certamente che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, è bensì
sufficiente che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I
− B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9).
I requisiti posti al comportamento del detenuto in
espiazione di pena e i rischi di fuga o di recidiva si determinano di regola
secondo i criteri che valgono per la liberazione condizionale ex art. 86 CP
(decisione TF 6B_577/2020 del 7.07.2020, consid. 1.3.3.).
Conformemente
alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere valutato in
considerazione dell’insieme delle circostanze proprie al detenuto, quali per
esempio le sue condizioni di vita (“Lebensumstände”), i legami familiari
(“familiäre Bindungen”), la sua situazione professionale e finanziaria
(“berufliche und finanzielle Situation”), nonché le sue relazioni
all’estero (“Kontakte zum Ausland”). Infatti non si può concludere per
l’esistenza di questo rischio solo sulla base di una possibilità astratta di
fuga. Occorre piuttosto che vi sia una certa probabilità, fondata su concreti
motivi, che il detenuto posto in libertà si sottragga all’esecuzione della
pena, dandosi alla fuga (sentenze TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.;
6B_254/2012 del 18.06.2012 consid. 3.; 6B_577/2011 del 12.01.2012 consid. 2.1.
e 2.2.). Il quantum della pena che gli resta da espiare da solo non
basta per ammettere il rischio di fuga. Può tuttavia essere considerato,
unitamente ad altre circostanze, quale indizio di una possibile fuga (sentenza
TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; DTF 125 I 60). Un rischio acuto di
fuga viene ammesso in special modo dalla dottrina, quando l’interessato non
intrattiene in Svizzera una rete di relazioni, ovverossia quando egli non
dispone di legami con il nostro paese. Ciò che di principio viene presunto per
i cosiddetti turisti del crimine (“Kriminaltouristen”) e per i
condannati senza un valido permesso di soggiorno o di domicilio (BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).
4.
4.1.
Si
è detto che il giudice dei provvedimenti coercitivi, a motivazione del
collocamento di RE 1 in sezione chiusa, ha indicato che vi sarebbe un pericolo
di fuga in capo al condannato, ciò in ragione del fatto che lo stesso si
sarebbe reso irreperibile nel recente passato, non avrebbe un recapito stabile
sul territorio e vi sarebbe un altro procedimento penale aperto nei suoi
confronti, per il quale a breve dovrebbe esserci un rinvio a giudizio con rito
abbreviato.
A
ragione.
4.2
Dagli atti risulta che RE 1 è
nato a __________, dove vi risiede ancora sua nonna ed il suo padre naturale.
Cittadino __________, titolare
di un permesso C (valido fino al 7.2.2024), è padre di 4 figli, di cui 4
risiedono in Ticino, non presenta forti legami con il nostro territorio.
Innanzitutto. non risulta che lo
stesso intrattenga rapporti stabili e duraturi con i figli, rispettivamente la
madre dei stessi.
Neppure professionalmente lo
stesso può vantare legami con il Ticino, essendo senza impiego.
Dall’inchiesta è altresì
risultato che lo stesso ha legami a __________, dove si sarebbe recato per
sfuggire al mandato di cattura emanato il 23.2.2022 e dove vi sarebbe rimasto
fino al girono del fermo.
Lo stesso non ha inoltre un
domicilio legale fisso in Ticino: dalle denunce sporte nei suoi confronti è
infatti risultato che, almeno dal dicembre 2021 (dopo lo sfratto dal suo
appartamento), RE 1 ha alloggiato per brevi periodi presso strutture
alberghiere, che venivano lasciate dallo stesso senza saldare il conto, per poi
trasferirsi in altre località. Ciò che ha portato all’inoltre di almeno tre
denunce nei suoi confronti per frode dello scotto.
L’assenza di un recapito stabile
non viene mutata neppure dallo scritto 18/21.11.2022 dell’avv. PR 1 con cui ha
inviato a questa Corte un’asserita dichiarazione della madre del condannato in
cui si dice disposta ad accogliere a casa suo figlio. Innanzitutto tale
allegato è un’e-mail, che non può quindi essere ritenuta una dichiarazione, in
assenza di debita sottoscrizione; inoltre, a prescindere da ciò, la conferma
della madre ad accogliere in casa il figlio non può costituire per RE 1 un recapito
legale stabile e sicuro.
È inoltre lo stesso RE 1 ad
ammettere di non essersi presentato alla citazione del 14.2.2022, rendendosi irreperibile
anche con il precedente patrocinatore, che ha poi rimesso il mandato.
Non va peraltro dimenticato che
– come rettamente indicato dal giudice dei provvedimenti coercitivi – a carico
di RE 1 è pendente un altro procedimento penale per i reati di lesioni
semplici, vie di fatto, coazione, appropriazione semplice ed indebita, furto,
acquisizione illecita di dati, truffa (sub. truffa per mestiere, sub. frode
dello scotto), conseguimento fraudolento di una prestazione e falsità in
documenti (inc. MP __________), per il quale il procuratore pubblico Anna
Fumagalli ha affermato di voler procedere con rito abbreviato (cfr. doc. 5 inc.
GPC).
Come detto, tale procedimento è
in fase di definizione (atto d’accusa in procedura abbreviata) e porterà – con ogni
verosimiglianza – ad un nuovo giudizio di condanna.
4.3
In
tali circostanze, senza legami famigliari solidi e senza legami professionali,
con una situazione debitoria importante e con la prospettiva di ulteriore
carcere espiativo, il rischio che egli possa darsi alla fuga per sottrarsi
all’esecuzione della pena, permane concreto e alto, come rettamente valutato
dal giudice dei provvedimenti coercitivi.
Di
conseguenza, essendo adempiuto uno dei presupposti richiesti dall’art. 76 cpv.
2.
CP per ordinare il collocamento in sezione chiusa, il giudizio qui impugnato
merita di essere tutelato.
5.
5.1.
Il
reclamante, nel proprio gravame, chiede di essere messo al beneficio del
gratuito patrocinio, in relazione alla procedura davanti a questa Corte.
5.2
Giusta l'art. 10 LAG (Legge sull'assistenza
giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15.03.2011, RL 178.300) l'autorità
competente a concedere l'assistenza giudiziaria e a designare il patrocinatore
d'ufficio è quella del merito: da questa norma discende la competenza di questa
Corte a decidere sull'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito
patrocinio formulata in questa sede dal reclamante, in base alle normative in
vigore dall’1.01.2011, riservate dall’art. 439 cpv. 1 CPP per le procedure
davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di applicazione
della pena.
Il
diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio discendono
dall’art. 2 LAG e dall'art. 29 cpv. 3 Costi., secondo cui chi non dispone dei
mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura, se la sua causa non
sembra priva di probabilità di successo, ed al gratuito patrocinio, qualora la
presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
5.3
Questa
Corte, vista la situazione economica del reclamante, che gli è già valsa la
concessione del gratuito patrocinio nel procedimento davanti al Ministero
pubblico ed alla Corte del merito).
La
particolare situazione del reclamante, straniero, senza legami col nostro paese
e con poche nozioni della lingua italiana, rendono in concreto necessaria
l’assistenza di un legale, in una procedura - quella presente - che non
appariva d’acchito essere priva di possibilità di successo.
In
tali circostanze si giustifica la concessione del gratuito patrocinio, oltre al
prescindere dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese.
Pertanto
la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio viene accolta e
al patrocinatore di RE 1 è riconosciuto il versamento di un’adeguata indennità
per la presente procedura.
6.
Il
reclamo è respinto.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 74 segg., 379 segg.,
393 segg. 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, il REPM, il RSC, il Regolamento del
29.10.2010 relativo alla lista degli stabilimenti per l’esecuzione delle
privazioni delle possibilità, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
domanda di assistenza giudiziaria è accolta e al patrocinatore di RE 1, avv. PR
1, __________, è riconosciuto il versamento dell’importo di CHF 500.--
(cinquecento) a titolo di indennità per la procedura di reclamo davanti a
questa Corte.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera