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Decisione

60.2022.327

Reclamo contro la decisione di riapertura. intimazione decreto di abbandono solo all'incarto. nullità

28 giugno 2023Italiano17 min

segnalazione 16.8.2021 dell’Autorità Regionale di Protezione __________, __________

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.327

Lugano

28 giugno 2023/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola

Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Giovan

Maria Tattarletti, assente)

cancelliera:

Valentina

Item, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 21/23.11.2022 presentato

da

RE 1

patr. da: PR 1

contro

la comunicazione 9.11.2022 del procuratore pubblico Francesca

Nicora di riapertura del procedimento inc.

MP __________ ex art. 323 CPP nei

confronti di ignoti per titolo di truffa (ABB __________; inc. MP __________);

richiamate le osservazioni 5/6.12.2022 e

29/30.12.2022 (duplica) del procuratore pubblico e la replica 19/20.12.2022 di RE

1;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Su

segnalazione 16.8.2021 dell’Autorità Regionale di Protezione __________, __________

(in seguito: __________), è stato aperto il procedimento penale inc. MP __________,

nei confronti della sedicente __________, per il reato di truffa (AI 1-2, inc.

MP __________).

In sostanza, in data 16.8.2021 la citata

autorità ha emesso nei confronti di __________ (nato il __________), a seguito di una comunicazione del di lui figlio,

__________, una decisione supercautelare mediante la quale egli è stato privato

ex art. 445 e 395 cpv. 3 e cpv. 4 CCS dell'accesso ai propri conti bancari e

gli è stato fatto divieto di disporre dei suoi beni immobiliari.

Il figlio aveva il timore che il padre sperperasse

il suo patrimonio, in quanto soggiogato da tale __________, alla quale - negli

anni - avrebbe elargito circa CHF 200'000.--.

b. Nell’ambito

del suddetto procedimento penale __________ è stato interrogato, in veste di

accusatore privato, una prima volta il 30.8.2021 (AI 11) ed una seconda volta

il 9.12.2021 (AI 15), indicando in sostanza di non sentirsi vittima di raggiri

e/o truffe.

Nell’ambito dell’interrogatorio

9.12.2021, lo stesso ha ritirato la sua costituzione quale accusatore privato (p.

3, AI 15).

c. Tale

procedimento è sfociato nel decreto di abbandono 17.1.2022 del procuratore pubblico Francesca Nicora (ABB __________), in considerazione del fatto che “gli accertamenti

esperiti da questo Ministero pubblico e dalla Polizia cantonale, sulla scorta

anche della documentazione acquisita agli atti attraverso puntuali ordini, non

hanno permesso di identificare la persona presentatasi al __________ con il

nome di __________ e di cui lo stesso mai ha visto un documento d'identità”

(p. 2, AI 19).

Inoltre, non avendo potuto identificare

e interrogare la denunciata, non sarebbe stato possibile accertare i fatti, di

modo che, “in assenza di corroboranti indizi del reato di truffa ex art. 146

CP per la fattispecie legata ad __________, il procedimento penale deve essere

abbandonato” (p. 2).

A titolo abbondanziale, il magistrato

inquirente ha pure analizzato la fattispecie “sotto l’egida del reato di appropriazione

indebita” visto che __________ aveva riferito di aver versato l’ingente

importo di denaro alla denunciata per il pagamento di spese mediche, ma ha

concluso che “in assenza di

elementi utili ad identificare con certezza la sedicente __________ e procedere

al suo interrogatorio, e in mancanza di ulteriori accertamenti eseguibili in

Svizzera che permetterebbero di portare all'identificazione della stessa, può

restare aperta la questione a sapere se vi sia stata, nella fattispecie

concreta, un'appropriazione indebita a danno di __________, fermo restando che,

dandosene i presupposti di legge, il procedimento penale potrà essere riaperto” (p. 3).

Tale

decreto è stato intimato solo “all’incarto” (p. 3).

Sempre

il 17.1.2022, ma con lettera separata, il magistrato inquirente ha informato __________

di “aver chiuso (…) il procedimento penale aperto nei confronti di

IGNOTO” (AI 20), senza specificarne l’esito.

d. A fine

agosto 2022 è stato aperto il procedimento penale inc. MP __________ a carico

(tra l’altro) di RE 1 per il reato (tra l’altro) di truffa, in relazione a

fatti asseritamente commessi a danno di alcune persone anziane.

e. In data 5.10.2022

RE 1 è stata arrestata, in quanto sospettata di aver commesso delle truffe, ai

danni degli anziani __________ __________ e __________.

f. In data

12.10.2022 è stato esperito l’interrogatorio di RE 1 in veste di imputata (AI

30, inc. MP __________).

La stessa ha tra l’altro dichiarato di

voler parlare di __________, indicando di

averlo conosciuto nel gennaio 2016. Ha poi testualmente dichiarato che “all'inizio

gli avevo raccontato la stessa storia, che ero malata, che dovevo curarmi e

recarmi in __________, che dovevo fare un trapianto di midollo osseo. Gli avevo

mostrato lo stesso certificato che avevo mostrato a __________ e a __________,

cambiavo solo la data per farlo sembrare recente. (…) il nome che figurava sul

certificato era __________ per __________ e __________. A __________ invece

avevo mostrato un certificato a nome di __________. (…).

lo gli avevo

raccontato che lui avrebbe dovuto sottoscrivere dei documenti in qualità di mio

tutore, assumendosi questa carica. lo gli avevo chiesto di venire a __________

a firmare dei documenti come mio tutore, si trattava di documenti del

Tribunale, che avevo preparato io, che attestavano che lui si assumeva

l'incarico di essere mio tutore e quindi farsi carico di me, in sostanza io gli

avevo detto che ero malata e condannata a morire e quindi lui avrebbe incassato

i soldi che mi spettavano come risarcimento dallo Stato. lo a __________ avevo

raccontato di essere malata, di cancro, che dovevo fare un trapianto, che ero

in __________, che avevo fatto una cura, che poi stavo bene, che mi avevano

scoperto un problema al cuore, per questo lui mi dava i soldi. Niente di tutto

questo era vero e i soldi non li ho usati per questo.

(…) ADR che a lui

non avevo detto di essere sposata e di avere figli. Sui documenti che gli

mostravo figurava che io fossi nata nel __________ o nel __________, era sempre

con il nome di __________, credo che la data di nascita fosse __________. ADR

che si tratta di una data scelta a caso. ADR che questi documenti li allestivo

io, da sola, con il computer di casa, ma a casa non avevo la stampante, quindi

lo stampavo in biblioteca. lo poi ritagliavo i timbri da documenti che trovavo,

o che erano di certificati medici, miei, dei miei figli, di mio marito. (…) ADR

che gli appuntamenti facevano seguito a mie richieste di denaro, capitava però

che io gli raccontassi di aver un problema o una necessità e lui si offrisse di

darmi CHF 2'000.00, CHF 3'000.00 o CHF 5'000.00. lo gli raccontavo sempre

storie fasulle, nessuna era vera. ADR che io non usavo i soldi per le

necessità, inesistenti, che gli avevo prospettato.

(…). La PP mi chiede

quanto denaro mi ha dato __________ e io rispondo che sono certa che non mi

abbia dato più di CHF 80'000.00. Questi soldi me li ha dati per cure mediche a

cui avrei dovuto sottopormi in __________ per curarmi dal cancro, più

precisamente dalla leucemia, io gli dicevo che avevo un cancro del sangue e che

dovevo sottopormi a un trapianto di midollo osseo. Mi ha dato anche dei soldi

per pagare l'avvocato in __________ che avrebbe dovuto curare la pratica e

preparare i documenti per ottenere un risarcimento dallo Stato i miei genitori

morti in guerra. La storia era sempre la stessa ed era falsa. lo non ho usato

questi soldi né per pagare l'avvocato, né per curarmi, io non ero malata (…)”

[p. 6-7].

g. In data

8.11.2022 il magistrato inquirente ha deciso la riapertura del procedimento di

cui all’inc. MP __________, in considerazione del fatto che “nella

fattispecie concreta appare evidente trattarsi, quo alla dichiarazione

dell'imputata, di un nuovo mezzo di prova che chiama in causa la sua responsabilità

penale e non risulta dal procedimento penale abbandonato, peraltro aperto

contro IGNOTO” (p. 4, AI 25).

h. Nel

contesto del procedimento inc. MP __________, in data 9.11.2022 è stato

esperito un nuovo interrogatorio di RE 1, nel corso del quale ha preso atto che

“la PP, richiamate le dichiarazioni da me rese a verbale il 12.10.2022 in

relazione a __________, mi comunica di aver disposto la riapertura ai sensi

dell’art. 323 CPP del procedimento penale INC.__________” (p. 6, AI 67).

i. Con

gravame 21/23.11.2022 RE 1 ha impugnato la suddetta comunicazione di riapertura

(cfr. consid. h.), chiedendone l’annullamento.

La reclamante ha innanzitutto indicato

di avere pochissime informazioni relative al procedimento penale riaperto e di

aver quindi, da subito richiesto in particolare copia del decreto di abbandono __________,

della denuncia di __________ (se presente), di tutti i principali atti

istruttori così come della decisione formale di riapertura.

Tale

richiesta sarebbe rimasta inevasa.

Le uniche informazioni note a RE 1

sarebbero state estrapolate dal Rapporto

di inchiesta 29.8.2022 (cfr. AI 1, inc. MP __________), secondo cui “Il

numero di telefono __________ emerge in un'inchiesta legata alla vittima __________

del __________ di cui il MP è già a conoscenza secondo l'INC.__________. In uno

scritto del 12.08.2022, __________ che nel corso degli ultimi 6 anni avrebbe

consegnato ad una donna in difficoltà, che a suo dire si chiamerebbe ‘__________’,

un totale di CHF 180'000.00, aggiornava il MP con alcuni nuovi aspetti. Uno di

essi era che la donna avrebbe ottenuto un regolare permesso per stranieri e che

aveva potuto ottenere un nuovo numero di telefono - quello sopra indicato”

(p. 4).

Tale procedimento sarebbe sfociato in un

decreto di abbandono, di cui RE 1 ignorerebbe le motivazioni.

Nel merito ha indicato che, “se è vero che la signora ‘__________’ in realtà è la

signora RE 1, la quale ha effettivamente confermato di aver ricevuto dei soldi

dal signor __________, ciò non è certamente sufficiente per giustificare la

riapertura di un procedimento penale chiuso con un decreto di abbandono.

Infatti, nei casi dove non è possibile rintracciare l'autore di un presunto

reato, occorre sospendere l'istruzione ai sensi dell'art. 314 cpv. 1 lett. a CPP,

oppure emanare una decisione di non luogo a procedere” (p. 4).

La reclamante ha poi specificato di avere,

nell’ambito dei suoi interrogatori, “spiegato

le modalità con le quali è riuscita a ottenere dei soldi da terzi. Quanto da

lei riferito combacia essenzialmente (tranne per gli importi) con quanto

descritto dalle presunte vittime”, di

modo che non si può ritenere che con le sue spiegazioni la stessa avrebbe apportato

fatti/mezzi di prova nuovi rispetto a quanto già riferito dalle stesse (p. 5).

RE 1 ha riportato le condizioni di

applicazione dell’art. 323 CPP, precisando che in concreto __________ sarebbe

stato in possesso di tutte le

informazioni per presentare un esposto completo, per permettere al magistrato

inquirente di decidere con cognizione di causa. Inoltre, “se il signor __________

non ha addotto tutti i fatti o mezzi di prova, rispettivamente se gli

inquirenti a suo tempo hanno deciso di non fare le dovute verifiche, ciò non

può giustificare la riapertura di un procedimento ex art. 323 CPP” (p. 5).

Ha infine chiesto di essere posta al

beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell’avv. PR 1.

j. Con

osservazioni 5/6.12.2022 il procuratore pubblico ha rilevato che a RE 1

difetterebbe la legittimazione a reclamare “non essendo la stessa parte del

procedimento concluso con la decisione ABB __________, intimata al solo

incarto, peraltro aperto contro IGNOTO” (p. 1).

k. Mediante

replica 19/20.12.2022 RE 1 ha ribadito che, “nel caso che ci occupa, non è dato sapere quali sarebbero i nuovi fatti

o i nuovi mezzi di prova che avrebbero condotto a un'altra valutazione rispetto

a quella contenuta nell'ABB __________. Già solo per il fatto che ad oggi né la

signora RE 1 né la scrivente hanno potuto prendere visione dell'ABB __________,

vi è una violazione del diritto di essere sentito che giustifica l'annullamento

della decisione di riapertura” (p.

2).

Ha in ogni caso indicato che le sue dichiarazioni

sarebbero risultate praticamente identiche a quelle delle asserite vittime, di

modo che “quanto raccontato

dalla signora RE 1 per farsi consegnare del denaro era dunque verosimilmente

già noto alle autorità quando è stato emesso il decreto ABB __________” (p. 3).

Inoltre, nella

fattispecie in esame, “il Ministero

pubblico avrebbe potuto attendere di conoscere l'identità del presunto autore

dei fatti denunciati dal signor __________; le autorità erano quindi

perfettamente a conoscenza della possibilità di utilizzare eventuali

dichiarazioni dell'(allora ignoto) imputato per eventualmente giungere a una

conclusione diversa. Invece, l'autorità ha ritenuto di avere abbastanza

elementi per decretare un abbandono del procedimento penale, rinunciando

implicitamente ad ogni ulteriore accertamento poiché superfluo” (p. 3).

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

In

applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,

entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,

in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,

ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui

esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata oppure ritardata giustizia

(art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti

(art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c

CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame, inoltrato il 21/23.11.2022 contro la notifica di riapertura del

procedimento 9.11.2022, è tempestivo.

1.3

Visto

l’esito del presente gravame, le questioni relative alla proponibilità dello

stesso nonché alla legittimazione di RE 1 a

ricorrere ex art. 382 cpv. 1 CPP, possono restare irrisolte.

1.4

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

L’impugnativa

è perciò, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Si

è detto che dopo la segnalazione 16.8.2021 dell’__________ __________, è stato

aperto il procedimento penale inc. MP __________ nei confronti della sedicente __________

per il reato di truffa (AI 1-2, inc. MP __________).

Tale

procedimento è sfociato nel decreto di abbandono 17.1.2022 emanato contro

ignoti per il reato di truffa, sostanzialmente in considerazione del fatto che

non sarebbe stato possibile identificare la sedicente __________ (ABB __________).

Si è altresì detto che il citato decreto

di abbandono è stato intimato solo all’incarto, mentre __________ è stata solo

informata che il procedimento penale contro ignoto era stato chiuso, senza però

precisare con quale esito.

2.2

A fine

agosto 2022 è stato aperto il procedimento penale inc. MP __________ a carico

(tra l’altro) di RE 1 per il reato (tra l’altro) di truffa.

In tale contesto, l’imputata è stata

interrogata - una prima volta - in data 12.10.2022 (AI 30). In tale occasione

la stessa ha riferito di __________ (cfr. consid. f.).

RE 1 è stata interrogata una seconda

volta in data 9.11.2022. In tale occasione ha preso atto che, a fronte delle

sue dichiarazioni rese il 12.10.2022 in relazione ad __________, il

procedimento di cui all’inc. MP __________ veniva riaperto ex art. 323 CPP (AI

67).

Mediante il gravame

che qui ci occupa, RE 1 ha impugnato la suddetta comunicazione di riapertura, ritenendo

in sostanza che il citato procedimento, essendosi concluso con un decreto di

abbandono, non potrebbe essere riaperto in quanto non sarebbero emersi fatti o

mezzi di prova nuovi a suo carico, non risultanti già dal precedente

procedimento.

3.

3.1.

3.1.1

Ai

sensi dell’art. 320 cpv. 1 CPP, la forma e il contenuto generale del decreto di

abbandono sono regolati dagli art. 80 e 81 CPP

Giusta

l’art. 80 cpv. 1 CPP le decisioni di merito su questioni penali e civili

rivestono la forma della sentenza; le altre decisioni rivestono la forma

dell’ordinanza, se pronunciate da un’autorità collegiale, o del decreto, se

pronunciate da un’autorità monocratica.

In

applicazione dell’art. 80 cpv. 2 CPP le decisioni sono emesse per scritto e

motivate; sono firmate da chi dirige il procedimento e dall’estensore del

verbale e notificate alle parti.

3.1.2

Giusta

l’art. 321 CPP il pubblico ministero notifica il decreto di abbandono: a. alle parti;

b. alla vittima; c. agli altri partecipanti al procedimento direttamente

interessati dal decreto; d. alle eventuali altre autorità designate dal

Cantone, se hanno diritto di interporre reclamo (cpv. 1). fatta salva la

rinuncia esplicita di un partecipante al procedimento (cpv. 2).

Il

decreto di abbandono deve dunque essere motivato e intimato.

3.2

Le

decisioni devono essere comunicate alle parti (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID

/ D. JOSITSCH, 3. ed., art. 84 CPP n. 1).

Secondo

la giurisprudenza, bisogna distinguere tra la notifica irregolare e l’assenza

totale di notifica della decisione. In quanto manifestazione di volontà del

giudice al termine del processo, la sentenza deve essere pronunciata. Una

decisione esiste giuridicamente soltanto con la comunicazione ufficiale alle

parti al procedimento: fintanto che non è comunicata, essa non esiste (Nichturteil),

non è che un progetto. È solo a partire da questa comunicazione che, secondo

l’adagio latino “lata sententia, judex desinit judex esse”, il giudice non può

più modificare la sua decisione, perdendo la competenza.

La

sua inefficacia deve essere rilevata d’ufficio da ogni autorità [decisione TF

6B_466/2020 del 4.9.2020 consid. 2.3.; DTF 144 IV 57 consid. 2.3.; 122 I 97

consid. 3.a) e consid. bb); ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R.

SCHNEEBELI, 3. ed., art. 84 CPP n. 1].

3.3

3.3.1

Nella

fattispecie concreta, si è detto che il decreto di abbandono ABB __________ è

stato intimato solo all’incarto.

Non

sono quindi stati rispettati i requisiti dell’art. 320 cpv. 1 CPP in relazione

all’art. 80 cpv. 2 CPP.

Il

magistrato inquirente avrebbe dovuto intimare la citata decisione agli “altri

partecipanti al procedimento direttamente interessati dal decreto” (art. 321

cpv. 1 lit. c. CPP), in casu all’__________ __________, nella sua veste di

denunciante ex art. 105 cpv.1 lit. b CPP, ciò che non ha fatto limitandosi ad

inviarle la lettera del 17.1.2022 con la quale l’ha informata di aver “chiuso”

il procedimento, senza però indicare con quale esito.

Conformemente

alla summenzionata giurisprudenza, la sola intimazione all’incarto, e meglio il

solo inserimento di una copia negli atti della procedura, non ha efficacia e

valore, ciò che comporta, di conseguenza, la nullità del decreto di abbandono 17.1.2022

(ABB __________), la cui inefficacia va rilevata d’ufficio.

3.3.2

A

fronte di quanto sopra, il decreto di abbandono 17.1.2022 (ABB __________),

emanato contro ignoti per il reato di truffa ed intimato solo all’incarto, non

esplica alcun effetto di legge, nel senso che è un atto senza efficacia legale

[decisioni TF 6B_1188/2016 del 15.6.2017 consid. 1.2.; 1B_41/2016 del 24.2.2016

consid. 2.2.; DTF 142 II 411 consid. 4.2.; 122 I 97 consid. 3a)bb)].

Il

procedimento penale di cui all’inc. MP __________ è quindi ancora formalmente

pendente.

In

siffatte circostanze, la decisione di riapertura 8.11.2022 (AI 25, inc. MP __________;

cfr. consid. g.), comunicata alla qui reclamante nell’ambito del suo

interrogatorio di data 9.11.2022 (AI 67, inc. MP __________), è nulla.

4.

Il gravame è evaso

ai sensi dei considerandi. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

La

tassazione della nota professionale del legale d’ufficio spetterà all’autorità

giudicante al termine del procedimento (art. 135 cpv. 2 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 323, 379 ss. e 393

CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è evaso ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in ma

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera