60.2022.327
Reclamo contro la decisione di riapertura. intimazione decreto di abbandono solo all'incarto. nullità
28 giugno 2023Italiano17 min
segnalazione 16.8.2021 dell’Autorità Regionale di Protezione __________, __________
Source ti.ch
Incarto n.
60.2022.327
Lugano
28 giugno 2023/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola
Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Giovan
Maria Tattarletti, assente)
cancelliera:
Valentina
Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 21/23.11.2022 presentato
da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
la comunicazione 9.11.2022 del procuratore pubblico Francesca
Nicora di riapertura del procedimento inc.
MP __________ ex art. 323 CPP nei
confronti di ignoti per titolo di truffa (ABB __________; inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 5/6.12.2022 e
29/30.12.2022 (duplica) del procuratore pubblico e la replica 19/20.12.2022 di RE
1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Su
segnalazione 16.8.2021 dell’Autorità Regionale di Protezione __________, __________
(in seguito: __________), è stato aperto il procedimento penale inc. MP __________,
nei confronti della sedicente __________, per il reato di truffa (AI 1-2, inc.
MP __________).
In sostanza, in data 16.8.2021 la citata
autorità ha emesso nei confronti di __________ (nato il __________), a seguito di una comunicazione del di lui figlio,
__________, una decisione supercautelare mediante la quale egli è stato privato
ex art. 445 e 395 cpv. 3 e cpv. 4 CCS dell'accesso ai propri conti bancari e
gli è stato fatto divieto di disporre dei suoi beni immobiliari.
Il figlio aveva il timore che il padre sperperasse
il suo patrimonio, in quanto soggiogato da tale __________, alla quale - negli
anni - avrebbe elargito circa CHF 200'000.--.
b. Nell’ambito
del suddetto procedimento penale __________ è stato interrogato, in veste di
accusatore privato, una prima volta il 30.8.2021 (AI 11) ed una seconda volta
il 9.12.2021 (AI 15), indicando in sostanza di non sentirsi vittima di raggiri
e/o truffe.
Nell’ambito dell’interrogatorio
9.12.2021, lo stesso ha ritirato la sua costituzione quale accusatore privato (p.
3, AI 15).
c. Tale
procedimento è sfociato nel decreto di abbandono 17.1.2022 del procuratore pubblico Francesca Nicora (ABB __________), in considerazione del fatto che “gli accertamenti
esperiti da questo Ministero pubblico e dalla Polizia cantonale, sulla scorta
anche della documentazione acquisita agli atti attraverso puntuali ordini, non
hanno permesso di identificare la persona presentatasi al __________ con il
nome di __________ e di cui lo stesso mai ha visto un documento d'identità”
(p. 2, AI 19).
Inoltre, non avendo potuto identificare
e interrogare la denunciata, non sarebbe stato possibile accertare i fatti, di
modo che, “in assenza di corroboranti indizi del reato di truffa ex art. 146
CP per la fattispecie legata ad __________, il procedimento penale deve essere
abbandonato” (p. 2).
A titolo abbondanziale, il magistrato
inquirente ha pure analizzato la fattispecie “sotto l’egida del reato di appropriazione
indebita” visto che __________ aveva riferito di aver versato l’ingente
importo di denaro alla denunciata per il pagamento di spese mediche, ma ha
concluso che “in assenza di
elementi utili ad identificare con certezza la sedicente __________ e procedere
al suo interrogatorio, e in mancanza di ulteriori accertamenti eseguibili in
Svizzera che permetterebbero di portare all'identificazione della stessa, può
restare aperta la questione a sapere se vi sia stata, nella fattispecie
concreta, un'appropriazione indebita a danno di __________, fermo restando che,
dandosene i presupposti di legge, il procedimento penale potrà essere riaperto” (p. 3).
Tale
decreto è stato intimato solo “all’incarto” (p. 3).
Sempre
il 17.1.2022, ma con lettera separata, il magistrato inquirente ha informato __________
di “aver chiuso (…) il procedimento penale aperto nei confronti di
IGNOTO” (AI 20), senza specificarne l’esito.
d. A fine
agosto 2022 è stato aperto il procedimento penale inc. MP __________ a carico
(tra l’altro) di RE 1 per il reato (tra l’altro) di truffa, in relazione a
fatti asseritamente commessi a danno di alcune persone anziane.
e. In data 5.10.2022
RE 1 è stata arrestata, in quanto sospettata di aver commesso delle truffe, ai
danni degli anziani __________ __________ e __________.
f. In data
12.10.2022 è stato esperito l’interrogatorio di RE 1 in veste di imputata (AI
30, inc. MP __________).
La stessa ha tra l’altro dichiarato di
voler parlare di __________, indicando di
averlo conosciuto nel gennaio 2016. Ha poi testualmente dichiarato che “all'inizio
gli avevo raccontato la stessa storia, che ero malata, che dovevo curarmi e
recarmi in __________, che dovevo fare un trapianto di midollo osseo. Gli avevo
mostrato lo stesso certificato che avevo mostrato a __________ e a __________,
cambiavo solo la data per farlo sembrare recente. (…) il nome che figurava sul
certificato era __________ per __________ e __________. A __________ invece
avevo mostrato un certificato a nome di __________. (…).
lo gli avevo
raccontato che lui avrebbe dovuto sottoscrivere dei documenti in qualità di mio
tutore, assumendosi questa carica. lo gli avevo chiesto di venire a __________
a firmare dei documenti come mio tutore, si trattava di documenti del
Tribunale, che avevo preparato io, che attestavano che lui si assumeva
l'incarico di essere mio tutore e quindi farsi carico di me, in sostanza io gli
avevo detto che ero malata e condannata a morire e quindi lui avrebbe incassato
i soldi che mi spettavano come risarcimento dallo Stato. lo a __________ avevo
raccontato di essere malata, di cancro, che dovevo fare un trapianto, che ero
in __________, che avevo fatto una cura, che poi stavo bene, che mi avevano
scoperto un problema al cuore, per questo lui mi dava i soldi. Niente di tutto
questo era vero e i soldi non li ho usati per questo.
(…) ADR che a lui
non avevo detto di essere sposata e di avere figli. Sui documenti che gli
mostravo figurava che io fossi nata nel __________ o nel __________, era sempre
con il nome di __________, credo che la data di nascita fosse __________. ADR
che si tratta di una data scelta a caso. ADR che questi documenti li allestivo
io, da sola, con il computer di casa, ma a casa non avevo la stampante, quindi
lo stampavo in biblioteca. lo poi ritagliavo i timbri da documenti che trovavo,
o che erano di certificati medici, miei, dei miei figli, di mio marito. (…) ADR
che gli appuntamenti facevano seguito a mie richieste di denaro, capitava però
che io gli raccontassi di aver un problema o una necessità e lui si offrisse di
darmi CHF 2'000.00, CHF 3'000.00 o CHF 5'000.00. lo gli raccontavo sempre
storie fasulle, nessuna era vera. ADR che io non usavo i soldi per le
necessità, inesistenti, che gli avevo prospettato.
(…). La PP mi chiede
quanto denaro mi ha dato __________ e io rispondo che sono certa che non mi
abbia dato più di CHF 80'000.00. Questi soldi me li ha dati per cure mediche a
cui avrei dovuto sottopormi in __________ per curarmi dal cancro, più
precisamente dalla leucemia, io gli dicevo che avevo un cancro del sangue e che
dovevo sottopormi a un trapianto di midollo osseo. Mi ha dato anche dei soldi
per pagare l'avvocato in __________ che avrebbe dovuto curare la pratica e
preparare i documenti per ottenere un risarcimento dallo Stato i miei genitori
morti in guerra. La storia era sempre la stessa ed era falsa. lo non ho usato
questi soldi né per pagare l'avvocato, né per curarmi, io non ero malata (…)”
[p. 6-7].
g. In data
8.11.2022 il magistrato inquirente ha deciso la riapertura del procedimento di
cui all’inc. MP __________, in considerazione del fatto che “nella
fattispecie concreta appare evidente trattarsi, quo alla dichiarazione
dell'imputata, di un nuovo mezzo di prova che chiama in causa la sua responsabilità
penale e non risulta dal procedimento penale abbandonato, peraltro aperto
contro IGNOTO” (p. 4, AI 25).
h. Nel
contesto del procedimento inc. MP __________, in data 9.11.2022 è stato
esperito un nuovo interrogatorio di RE 1, nel corso del quale ha preso atto che
“la PP, richiamate le dichiarazioni da me rese a verbale il 12.10.2022 in
relazione a __________, mi comunica di aver disposto la riapertura ai sensi
dell’art. 323 CPP del procedimento penale INC.__________” (p. 6, AI 67).
i. Con
gravame 21/23.11.2022 RE 1 ha impugnato la suddetta comunicazione di riapertura
(cfr. consid. h.), chiedendone l’annullamento.
La reclamante ha innanzitutto indicato
di avere pochissime informazioni relative al procedimento penale riaperto e di
aver quindi, da subito richiesto in particolare copia del decreto di abbandono __________,
della denuncia di __________ (se presente), di tutti i principali atti
istruttori così come della decisione formale di riapertura.
Tale
richiesta sarebbe rimasta inevasa.
Le uniche informazioni note a RE 1
sarebbero state estrapolate dal Rapporto
di inchiesta 29.8.2022 (cfr. AI 1, inc. MP __________), secondo cui “Il
numero di telefono __________ emerge in un'inchiesta legata alla vittima __________
del __________ di cui il MP è già a conoscenza secondo l'INC.__________. In uno
scritto del 12.08.2022, __________ che nel corso degli ultimi 6 anni avrebbe
consegnato ad una donna in difficoltà, che a suo dire si chiamerebbe ‘__________’,
un totale di CHF 180'000.00, aggiornava il MP con alcuni nuovi aspetti. Uno di
essi era che la donna avrebbe ottenuto un regolare permesso per stranieri e che
aveva potuto ottenere un nuovo numero di telefono - quello sopra indicato”
(p. 4).
Tale procedimento sarebbe sfociato in un
decreto di abbandono, di cui RE 1 ignorerebbe le motivazioni.
Nel merito ha indicato che, “se è vero che la signora ‘__________’ in realtà è la
signora RE 1, la quale ha effettivamente confermato di aver ricevuto dei soldi
dal signor __________, ciò non è certamente sufficiente per giustificare la
riapertura di un procedimento penale chiuso con un decreto di abbandono.
Infatti, nei casi dove non è possibile rintracciare l'autore di un presunto
reato, occorre sospendere l'istruzione ai sensi dell'art. 314 cpv. 1 lett. a CPP,
oppure emanare una decisione di non luogo a procedere” (p. 4).
La reclamante ha poi specificato di avere,
nell’ambito dei suoi interrogatori, “spiegato
le modalità con le quali è riuscita a ottenere dei soldi da terzi. Quanto da
lei riferito combacia essenzialmente (tranne per gli importi) con quanto
descritto dalle presunte vittime”, di
modo che non si può ritenere che con le sue spiegazioni la stessa avrebbe apportato
fatti/mezzi di prova nuovi rispetto a quanto già riferito dalle stesse (p. 5).
RE 1 ha riportato le condizioni di
applicazione dell’art. 323 CPP, precisando che in concreto __________ sarebbe
stato in possesso di tutte le
informazioni per presentare un esposto completo, per permettere al magistrato
inquirente di decidere con cognizione di causa. Inoltre, “se il signor __________
non ha addotto tutti i fatti o mezzi di prova, rispettivamente se gli
inquirenti a suo tempo hanno deciso di non fare le dovute verifiche, ciò non
può giustificare la riapertura di un procedimento ex art. 323 CPP” (p. 5).
Ha infine chiesto di essere posta al
beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell’avv. PR 1.
j. Con
osservazioni 5/6.12.2022 il procuratore pubblico ha rilevato che a RE 1
difetterebbe la legittimazione a reclamare “non essendo la stessa parte del
procedimento concluso con la decisione ABB __________, intimata al solo
incarto, peraltro aperto contro IGNOTO” (p. 1).
k. Mediante
replica 19/20.12.2022 RE 1 ha ribadito che, “nel caso che ci occupa, non è dato sapere quali sarebbero i nuovi fatti
o i nuovi mezzi di prova che avrebbero condotto a un'altra valutazione rispetto
a quella contenuta nell'ABB __________. Già solo per il fatto che ad oggi né la
signora RE 1 né la scrivente hanno potuto prendere visione dell'ABB __________,
vi è una violazione del diritto di essere sentito che giustifica l'annullamento
della decisione di riapertura” (p.
2).
Ha in ogni caso indicato che le sue dichiarazioni
sarebbero risultate praticamente identiche a quelle delle asserite vittime, di
modo che “quanto raccontato
dalla signora RE 1 per farsi consegnare del denaro era dunque verosimilmente
già noto alle autorità quando è stato emesso il decreto ABB __________” (p. 3).
Inoltre, nella
fattispecie in esame, “il Ministero
pubblico avrebbe potuto attendere di conoscere l'identità del presunto autore
dei fatti denunciati dal signor __________; le autorità erano quindi
perfettamente a conoscenza della possibilità di utilizzare eventuali
dichiarazioni dell'(allora ignoto) imputato per eventualmente giungere a una
conclusione diversa. Invece, l'autorità ha ritenuto di avere abbastanza
elementi per decretare un abbandono del procedimento penale, rinunciando
implicitamente ad ogni ulteriore accertamento poiché superfluo” (p. 3).
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
In
applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,
entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,
in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,
ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui
esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra
impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata oppure ritardata giustizia
(art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti
(art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c
CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
gravame, inoltrato il 21/23.11.2022 contro la notifica di riapertura del
procedimento 9.11.2022, è tempestivo.
1.3
Visto
l’esito del presente gravame, le questioni relative alla proponibilità dello
stesso nonché alla legittimazione di RE 1 a
ricorrere ex art. 382 cpv. 1 CPP, possono restare irrisolte.
1.4
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa
è perciò, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Si
è detto che dopo la segnalazione 16.8.2021 dell’__________ __________, è stato
aperto il procedimento penale inc. MP __________ nei confronti della sedicente __________
per il reato di truffa (AI 1-2, inc. MP __________).
Tale
procedimento è sfociato nel decreto di abbandono 17.1.2022 emanato contro
ignoti per il reato di truffa, sostanzialmente in considerazione del fatto che
non sarebbe stato possibile identificare la sedicente __________ (ABB __________).
Si è altresì detto che il citato decreto
di abbandono è stato intimato solo all’incarto, mentre __________ è stata solo
informata che il procedimento penale contro ignoto era stato chiuso, senza però
precisare con quale esito.
2.2
A fine
agosto 2022 è stato aperto il procedimento penale inc. MP __________ a carico
(tra l’altro) di RE 1 per il reato (tra l’altro) di truffa.
In tale contesto, l’imputata è stata
interrogata - una prima volta - in data 12.10.2022 (AI 30). In tale occasione
la stessa ha riferito di __________ (cfr. consid. f.).
RE 1 è stata interrogata una seconda
volta in data 9.11.2022. In tale occasione ha preso atto che, a fronte delle
sue dichiarazioni rese il 12.10.2022 in relazione ad __________, il
procedimento di cui all’inc. MP __________ veniva riaperto ex art. 323 CPP (AI
67).
Mediante il gravame
che qui ci occupa, RE 1 ha impugnato la suddetta comunicazione di riapertura, ritenendo
in sostanza che il citato procedimento, essendosi concluso con un decreto di
abbandono, non potrebbe essere riaperto in quanto non sarebbero emersi fatti o
mezzi di prova nuovi a suo carico, non risultanti già dal precedente
procedimento.
3.
3.1.
3.1.1
Ai
sensi dell’art. 320 cpv. 1 CPP, la forma e il contenuto generale del decreto di
abbandono sono regolati dagli art. 80 e 81 CPP
Giusta
l’art. 80 cpv. 1 CPP le decisioni di merito su questioni penali e civili
rivestono la forma della sentenza; le altre decisioni rivestono la forma
dell’ordinanza, se pronunciate da un’autorità collegiale, o del decreto, se
pronunciate da un’autorità monocratica.
In
applicazione dell’art. 80 cpv. 2 CPP le decisioni sono emesse per scritto e
motivate; sono firmate da chi dirige il procedimento e dall’estensore del
verbale e notificate alle parti.
3.1.2
Giusta
l’art. 321 CPP il pubblico ministero notifica il decreto di abbandono: a. alle parti;
b. alla vittima; c. agli altri partecipanti al procedimento direttamente
interessati dal decreto; d. alle eventuali altre autorità designate dal
Cantone, se hanno diritto di interporre reclamo (cpv. 1). fatta salva la
rinuncia esplicita di un partecipante al procedimento (cpv. 2).
Il
decreto di abbandono deve dunque essere motivato e intimato.
3.2
Le
decisioni devono essere comunicate alle parti (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID
/ D. JOSITSCH, 3. ed., art. 84 CPP n. 1).
Secondo
la giurisprudenza, bisogna distinguere tra la notifica irregolare e l’assenza
totale di notifica della decisione. In quanto manifestazione di volontà del
giudice al termine del processo, la sentenza deve essere pronunciata. Una
decisione esiste giuridicamente soltanto con la comunicazione ufficiale alle
parti al procedimento: fintanto che non è comunicata, essa non esiste (Nichturteil),
non è che un progetto. È solo a partire da questa comunicazione che, secondo
l’adagio latino “lata sententia, judex desinit judex esse”, il giudice non può
più modificare la sua decisione, perdendo la competenza.
La
sua inefficacia deve essere rilevata d’ufficio da ogni autorità [decisione TF
6B_466/2020 del 4.9.2020 consid. 2.3.; DTF 144 IV 57 consid. 2.3.; 122 I 97
consid. 3.a) e consid. bb); ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R.
SCHNEEBELI, 3. ed., art. 84 CPP n. 1].
3.3
3.3.1
Nella
fattispecie concreta, si è detto che il decreto di abbandono ABB __________ è
stato intimato solo all’incarto.
Non
sono quindi stati rispettati i requisiti dell’art. 320 cpv. 1 CPP in relazione
all’art. 80 cpv. 2 CPP.
Il
magistrato inquirente avrebbe dovuto intimare la citata decisione agli “altri
partecipanti al procedimento direttamente interessati dal decreto” (art. 321
cpv. 1 lit. c. CPP), in casu all’__________ __________, nella sua veste di
denunciante ex art. 105 cpv.1 lit. b CPP, ciò che non ha fatto limitandosi ad
inviarle la lettera del 17.1.2022 con la quale l’ha informata di aver “chiuso”
il procedimento, senza però indicare con quale esito.
Conformemente
alla summenzionata giurisprudenza, la sola intimazione all’incarto, e meglio il
solo inserimento di una copia negli atti della procedura, non ha efficacia e
valore, ciò che comporta, di conseguenza, la nullità del decreto di abbandono 17.1.2022
(ABB __________), la cui inefficacia va rilevata d’ufficio.
3.3.2
A
fronte di quanto sopra, il decreto di abbandono 17.1.2022 (ABB __________),
emanato contro ignoti per il reato di truffa ed intimato solo all’incarto, non
esplica alcun effetto di legge, nel senso che è un atto senza efficacia legale
[decisioni TF 6B_1188/2016 del 15.6.2017 consid. 1.2.; 1B_41/2016 del 24.2.2016
consid. 2.2.; DTF 142 II 411 consid. 4.2.; 122 I 97 consid. 3a)bb)].
Il
procedimento penale di cui all’inc. MP __________ è quindi ancora formalmente
pendente.
In
siffatte circostanze, la decisione di riapertura 8.11.2022 (AI 25, inc. MP __________;
cfr. consid. g.), comunicata alla qui reclamante nell’ambito del suo
interrogatorio di data 9.11.2022 (AI 67, inc. MP __________), è nulla.
4.
Il gravame è evaso
ai sensi dei considerandi. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
La
tassazione della nota professionale del legale d’ufficio spetterà all’autorità
giudicante al termine del procedimento (art. 135 cpv. 2 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 323, 379 ss. e 393
CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è evaso ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in ma
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera