60.2022.330
Reclamo contro la decisione del GPC con cui ha ordinato il mantenimento del trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP in ragione del pericolo di recidiva; carente motivazione del reclamo; difesa d'ufficio
23 gennaio 2023Italiano9 min
2/5.12.2022 mediante il quale il giudice dei provvedimenti coercitivi, rinviando
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
60.2022.330
Lugano
23 gennaio 2023/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola
Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Elena
Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 28/29.11.2022 presentato
da
RE 1
contro
la decisione 23.11.2022 emanata dal giudice dei
provvedimenti coercitivi, René Libotte, sedente in materia di applicazione
della pena, mediante la quale ha mantenuto il trattamento stazionario ex art.
59 cpv. 3 CP (inc. GPC __________);
preso atto dello scritto 2.12.2022 del
procuratore pubblico con cui dichiara di non avere osservazioni da formulare,
rimettendosi al giudizio di questa Corte;
preso altresì atto dello scritto
2/5.12.2022 mediante il quale il giudice dei provvedimenti coercitivi, rinviando
al contenuto della sua decisione 23.11.2022, chiede la reiezione del gravame;
richiamato lo scritto 5.12.2022 dell’avv. PI 2, con
cui conferma la sua veste di difensore d’ufficio di RE 1 e di tutelarne gli
interessi;
visto lo scritto 9/12.12.2022 (replica) di RE 1;
preso atto che il procuratore pubblico e il difensore
d’ufficio - interpellati - non hanno fatto pervenire osservazioni di duplica,
mentre che con scritto 14/15.12.2022 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha
comunicato di non avere osservazioni di duplica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto e in diritto
che con sentenza 11.04.2018 la Corte delle assise
criminali, riconosciuta una scemata imputabilità di grado medio, ha condannato RE
1 alla pena detentiva di 7 anni e alla
multa di CHF 500.--, per i reati di tentato assassinio plurimo, incendio
intenzionale, rappresentazione di atti di cruda violenza, pornografia e
contravvenzione alla LF sulle armi; nei suoi confronti la Corte ha inoltre ordinato il
trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP, immediatamente esecutivo, e con
contestuale sospensione ex art. 57 CP dell’esecuzione della pena detentiva
(inc. TPC 72.2017.204);
che
la Corte di appello e di revisione penale in data 22.03.2019 ha respinto il
gravame interposto da RE 1 - per il tramite dell’allora difensore d’ufficio - contro
il giudizio di primo grado, condannandolo alla pena detentiva di 8 anni e al
pagamento della multa di CHF 500.-, e ordinando altresì nei suoi confronti il
trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP, con contestuale sospensione ex
art. 57 CP dell’esecuzione della pena detentiva per permettere l’esecuzione del
trattamento stazionario (inc. CARP 17.2018.120/139/146/147);
che
RE 1 si è aggravato - personalmente - contro il giudizio della Corte di appello
e di revisione penale davanti al Tribunale federale, il quale con sentenza
3.06.2019 lo ha dichiarato inammissibile (decisione TF 6B_646/2019);
che, pertanto, la sentenza 22.03.2019 della Corte di
secondo grado è passata in giudicato l’11.06.2019;
che
con decisione 13.09.2019 (inc. GPC __________) il giudice dei provvedimenti
coercitivi, statuendo in materia di applicazione della pena, ha ordinato il
collocamento di RE 1 presso il Centro __________ a far tempo dal 16.09.2019 per
l’esecuzione della misura terapeutica stazionaria giusta l’art. 59 cpv. 3 CP;
che
in data 6.03.2020 il giudice dei provvedimenti coercitivi, oltre a concedere a RE
1 il beneficio del gratuito patrocinio, gli ha nominato (con effetto dal
6.03.2020) l’avv. __________ quale difensore d’ufficio nell’ambito della
procedura relativa all’esecuzione del trattamento stazionario;
che,
in esito alla procedura volta al riesame annuale della misura giusta l’art. 62d
CP, il 4.11.2021 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha negato la
liberazione condizionale e ha disposto il mantenimento della misura stazionaria
in forza all’art. 59 cpv. 3 CP presso il carcere penale La Stampa con presa a
carico da parte del Servizio di psichiatria carceraria (inc. GPC __________);
che,
alla luce del suddetto giudizio, mediante scritti del 12.11.2021 RE 1 ha comunicato
al giudice dei provvedimenti coercitivi di esonerare con effetto immediato la
patrocinatrice d’ufficio (avv. __________), senza indicarne i motivi; nel
contempo ha chiesto a questa Corte la designazione di un nuovo patrocinatore
d’ufficio per essere assistito nella procedura di reclamo contro il giudizio
del 4.11.2021 da lui personalmente introdotto;
che
con decisione 25.03.2022 (inc. CRP __________) la presente Corte, respingendo -
per quanto ricevibile - il reclamo di RE 1, non ha designato a favore di
quest’ultimo un difensore d’ufficio, non ritenendolo necessario, e - nel merito
- ha tutelato la decisione 4.11.2022 emanata dal giudice dei provvedimenti
coercitivi;
che,
il ricorso inoltrato - personalmente - da RE 1 contro la suddetta sentenza, è
stato accolto il 10.06.2022 dal Tribunale federale che, ritenendo necessario
designare al reclamante un patrocinatore d’ufficio, ha annullato la sentenza
25.03.2022 di questa Corte e le ha rinviato gli atti per nuovo giudizio
(decisione TF 6B_500/2022 del 10.06.2022);
che,
con decreto 20.07.2022, il giudice dei provvedimenti coercitivi per la
procedura relativa all’esecuzione del trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3
CP ha nominato l’avv. __________ quale difensore d’ufficio di RE 1 in
sostituzione dell’avv. __________, visto il rifiuto del reclamante - per
ragioni rimaste non chiare rispettivamente incomprensibili - ad avere qualsiasi
contatto con quest’ultima, rendendole impossibile lo svolgimento del proprio
mandato (inc. GPC __________ e __________);
che
il 25/26.07.2022 RE 1 ha impugnato davanti a questa Corte il suddetto decreto
di nomina senza indicarne i motivi; successivamente con scritto 26/27.07.2022
ha segnalato la disponibilità dell’avv. PI 2 ad assumere il suo patrocinio
d’ufficio;
che,
informato dell’impugnativa di cui sopra, il giudice dei provvedimenti
coercitivi con nuovo decreto 29.07.2022 (in sostituzione del decreto
20.07.2022), vista la particolarità del caso concreto e onde evitare un‘impasse
in relazione alla difesa del reclamante, ha nominato l’avv. PI 2 difensore
d’ufficio di RE 1 per la procedura inerente all’esecuzione del trattamento stazionario
ex art. 59 cpv. 3 CP;
che,
successivamente, il Presidente della scrivente Corte in data 17.08.2022 ha
decretato lo stralcio della procedura di reclamo contro il decreto di nomina
20.07.2022 emanato dal giudice dei provvedimenti coercitivi in quanto divenuto
privo di oggetto (inc. CRP 60.2022.201);
che
la medesima autorità giudicante in data 24.08.2022, dando seguito a quanto
disposto dall’Alta Corte nella sentenza 10.06.2022 (6B_500/2022), ha designato
l’avv. PI 2 quale patrocinatrice d’ufficio di RE 1 nella procedura di reclamo
contro la decisione 4.11.2021 del giudice dei provvedimenti coercitivi inerente
al mantenimento del trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP (inc. CRP
60.2022.171);
che,
dopo consultazione degli atti di cui all’inc. CRP 60.2022.171 e previo
colloquio con il reclamante, l’avv. PI 2 con scritto 2.09.2022 ha comunicato
alla presente autorità giudicante la volontà di RE 1 di ritirare il gravame da
lui interposto contro la decisione 4.11.2021 del giudice dei provvedimenti
coercitivi, così che tale procedura è sfociata nel decreto di stralcio
15.09.2022 (inc. CRP 60.2022.171);
che,
nel frattempo, il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l’art. 62d CP ha
dato avvio ad una nuova procedura di riesame della misura a cui è sottoposto RE
1, in esito alla quale - dopo assunzione agli atti dei preavvisi necessari e
audizione del reclamante (in presenza della patrocinatrice d’ufficio)
l’8.09.2022 - con decisione 23.11.2022 ha mantenuto il trattamento stazionario
ex art. 59 cpv. 3 CP in capo al reclamante (inc. GPC __________);
che,
tempestivamente (in quanto introdotto nel termine di 10 giorni ex art. 396 cpv.
1 CPP), RE 1 il 28/29.11.2022 presenta - personalmente - reclamo contro la
decisione 23.11.2022 del giudice dei provvedimenti coercitivi;
che,
in tale esposto, RE 1, facendo riferimento a suoi scritti di data 11.10.2022 e
27.10.2022 (con cui ha chiesto la revoca e sostituzione del difensore d’ufficio
ex art. 134 cpv. 1 e 2 CPP), lamenta in primo luogo “l’assenza di un
rappresentante legale qualificato ed autorizzato, in virtù e secondo gli artt.
132, 133, 134 CPP, LAG …” e che per lui “la privazione dell’assistenza
giudiziaria è continua cagione di danno e grave nocumento (come
descritto/documentato), a cui si richiede urgente e prioritario intervento…”
(reclamo 28/30.11.2022, p. 2 e 5); nel merito, oltre a dichiarare di contestare
la decisione 23.11.2022 senza prendere posizione sulle argomentazioni poste
alla base di tale giudizio, censura in maniera generica e confusa “gravi
violazioni da perseguire penalmente e/o promuovere il perseguimento, abusi e
soprusi, che hanno procurato danno e nocumento nel passato, presente e futuro,
a chi vi scrive… compromettendo il percorso di riabilitazione (…) e progetti di
reinserimento a livello professionale e/con qualifica sociale (personali),
negli ultimi 4 anni”; ciò che emergerebbe da “faldoni documentali e
fattuali di oltre 900 pagine pari a 8 classificatori, nel formato A4
(omissis) per il periodo osservato, compreso dall’Anno 2019 - all’Anno 2022,
come emerso da tutti gli incarti citati e menzionati” (reclamo
28/30.11.2022, p. 3, 4 e 5);
che,
con osservazioni 5/6.12.2022, l’avv. PI 2 conferma di essere ancora a pieno titolo
il legale d’ufficio di RE 1, non essendovi alcuna decisione di revoca dal suo
incarico; dichiara altresì di essere in grado di valutare come meglio procedere
a tutela degli interessi del suo assistito; ciononostante rileva la propria
difficoltà nel prendere posizione in merito al contenuto del gravame,
presentato da RE 1 senza averla prima consultata, e senza aver ricevuto da
quest’ultimo alcun riscontro dopo avergli trasmesso copia della decisione
23.11.2022 e avergli manifestato la propria completa disponibilità a
discuterne;
che
giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP il reclamo deve essere presentato per iscritto e
motivato, con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta
e all’art. 385 CPP per la motivazione;
che,
in particolare, il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende
impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova
auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP);
che
manifestamente il reclamo non adempie questi requisiti, non avendo RE 1 preso posizione
sull’oggetto del giudizio né personalmente, anche dopo presentazione dell’allegato di replica 8/12.12.2022, e nemmeno per il
tramite del proprio legale d’ufficio;
che
anche per quanto attiene all’obiezione sollevata dal reclamante in replica in
merito alla “continua assenza di un rappresentante legale, qualificato ed
autorizzato […] operante e garante di una difesa efficace a tutela degli
interessi specifici”, il reclamo è irricevibile, non essendo questo l’oggetto
della decisione impugnata;
che,
pertanto, il reclamo deve essere dichiarato irricevibile giusta l’art. 385 cpv.
Considerandi
2.
in fine CPP, ciò che consente di prescindere da un esame del merito;
che, data la particolarità del caso concreto, si rinuncia al prelievo
della tassa di giustizia e al recupero delle spese;
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge citati, ed
ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previ
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera