60.2022.338
Istanza di ricusazione dell'imputato/accusatore privato nei confronti del procuratore pubblico
7 marzo 2023Italiano18 min
esposto 27/28.8.2020 IS 1, sindacalista __________, ha denunciato/querelato __________,
Source ti.ch
Incarto n.
60.2022.338
Lugano
7 marzo 2023/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di
ricusazione 28.11./5.12.2022 presentata
da
IS 1, ,
patr. da: PR 1, ,
nei confronti
del procuratore pubblico Petra Canonica Alexakis
nel procedimento penale inc. MP 2020.7065 promosso in seguito al suo esposto 27/28.8.2020
a carico di __________, __________ (patr. da: avv. __________, __________),
per le ipotesi di lesioni semplici, vie di fatto, ingiuria, minaccia e
coazione;
richiamate le osservazioni 2/5.12.2022 e
15/16.12.2022 (duplica) del magistrato inquirente – che ha postulato la
reiezione dell’istanza – e 12/13.12.2022 (replica) di IS 1 – che si è
confermato nelle sue argomentazioni –;
preso atto degli scritti 28.2.2023 di IS
1 che in risposta alla lettera 16.2.2023 di questa Corte ha precisato che la
domanda di ricusazione va intesa in entrambi gli incarti e 2.3.2023 del
procuratore pubblico supplente Luca Guastalla che ne ribadisce la reiezione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Con
esposto 27/28.8.2020 IS 1, sindacalista __________, ha denunciato/querelato __________,
impresario edile, per lesioni semplici, vie di fatto, ingiuria, minaccia e
coazione in relazione a quanto asseritamente occorso ad __________ il
26.8.2020, ore 14:00, quando – recatosi sul cantiere dove stavano lavorando __________
e suoi operai – il denunciato/querelato l’avrebbe insultato, minacciato e spruzzato
con acqua sporca; gli avrebbe inoltre lanciato addosso sassi, colpendolo ad un fianco.
L’esposto
è stato registrato come inc. MP 2020.7065.
b. Per
gli stessi fatti è stato aperto anche il procedimento inc. MP 2020.7626 in
seguito alla querela di __________ a carico di IS 1 per titolo di violazione
della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini e
violazione di domicilio. IS 1, oltre ad essere entrato nella proprietà di __________,
avrebbe fatto un filmato, con il telefonino, che l’avrebbe ritratto.
c. Acquisito
agli atti il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 27.10.2020 [con gli
interrogatori di IS 1 (accusatore privato, inc. MP 2020.7065, e imputato, inc.
MP 2020.7626), __________ (accusatore privato, inc. MP 2020.7626, e imputato,
inc. MP 2020.7065), __________ (testimone) e __________ (testimone) e con il cd
contenente il filmato fatto da IS 1 il 26.8.2020, prodotto il 7.9.2020 nel
corso della sua audizione], il 19.4.2021 le parti sono state convocate ad
un’udienza di conciliazione che, dopo ripetuti rinvii, si è svolta in data
27.9.2022. Le parti non sono giunte ad alcuna conciliazione.
d. Con
scritto 14/16.11.2022 __________ ha domandato al pubblico ministero, come già fatto
nel corso dell’interrogatorio 11.9.2020, di estromettere dall’incarto la
registrazione fatta da IS 1, trattandosi di un filmato ripreso illecitamente.
e. Con
decisione sulle prove 23.11.2022, nell’inc. MP 2020.7065 (AI 31), il
procuratore pubblico ha estromesso dall’inc. MP 2020.7065 a carico di __________
il filmato prodotto da IS 1 il 7.9.2020 nei procedimenti penali inc. MP
2020.7065 e 2020.7626. Ha mantenuto il filmato all’inc. MP 2020.7626 (AI 4) quale
mezzo di prova per il reato giusta l’art. 179quater CP a carico di IS 1.
Il
magistrato inquirente, ricordate le reciproche denunce/querele, ha indicato che
__________, interrogato il 28.9.2020, aveva dichiarato di avere esplicitamente
comunicato a IS 1 che non voleva essere filmato. Egli aveva formalizzato la
propria querela per il reato di violazione della sfera segreta o privata
mediante apparecchi di presa d’immagini ed aveva contestualmente chiesto
l’estromissione dagli atti del filmato in questione. Dopo avere richiamato
l’art. 141 cpv. 2 CPP, il procuratore pubblico ha concluso che – con la
realizzazione e con la susseguente diffusione del filmato – IS 1 avesse
commesso il reato giusta l’art. 179quater CP. Il filmato era di conseguenza il
frutto di un’infrazione penale e come tale di principio inutilizzabile quale
mezzo di prova ai sensi dell’art. 141 cpv. 2 CPP nei confronti del querelato __________,
e ciò anche nel caso concreto ove era stato prodotto da un privato. La gravità
dei reati ipotizzati nei procedimenti inc. MP 2020.7065 e 2020.7626 non
raggiungeva assolutamente la soglia richiesta per ammettere l’utilizzabilità
del mezzo di prova, ovvero del filmato, non essendo adempiute le condizioni
della deroga prevista all’art. 141 cpv. 2 in fine CPP.
La
decisione sulle prove 23.11.2022 non è stata impugnata dalle parti.
f. Con
istanza 28.11./5.12.2022 IS 1 postula la ricusazione del procuratore pubblico
Petra Canonica Alexakis.
IS
1 adduce che, in ragione della decisione sulle prove 23.11.2022, si avrebbe
l’impressione che il magistrato inquirente sia quanto meno prevenuto nei suoi
confronti: l’avrebbe ritenuto colpevole – a tenore della decisione sulle prove
– di violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini
ex art. 179quater CP, non solo ancora prima della chiusura dell’istruzione, ma
esclusivamente sulla base del rapporto d’inchiesta di polizia e sui relativi
interrogatori, senza che il pubblico ministero abbia peraltro mai interrogato i
diretti interessati. Leggendo il decreto sembrerebbe che il procuratore
pubblico abbia di fatto anticipato il giudizio condannatorio nei suoi
confronti, omettendo di svolgere un’istruttoria volta ad accertare i fatti
rilevanti per il giudizio e violando il principio della presunzione di
innocenza.
Il
fatto che il magistrato inquirente esprimerebbe questo giudizio prima
dell’emanazione della decisione di merito e quindi prima della chiusura
dell’istruzione, tramite atto/decreto di accusa o di abbandono, andrebbe ben al
di là di una valutazione di apprezzamento anticipato delle prove e, anzi,
denoterebbe una certa parzialità: si pronuncerebbe anzitempo sulla sua
colpevolezza, basandosi esclusivamente su quanto dichiarato da __________.
Per
l’istante, a questo stadio della procedura il procuratore pubblico sarebbe
tenuto ad agire con riserva e con una certa imparzialità, istruendo la causa
considerando gli indizi a sfavore ed a favore dell’imputato. Il concreto agire
del magistrato inquirente (ovvero il fatto di mantenere il video agli atti del
procedimento a suo carico ma non del procedimento a carico di __________) farebbe
pertanto apparire serio e concreto il rischio che il diritto ad un’autorità
giudiziaria indipendente ed imparziale non sia garantito.
g. Delle
ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni, si dirà
se necessario in seguito in corso di motivazione.
Con
scritto 28.2.2023, in risposta alla richiesta di precisazione 16.2.2023 di
questa Corte, IS 1 ha precisato che la sua domanda di ricusazione del
magistrato inquirente va intesa sia nell’inc.
MP 2020.7065 che nell’inc. MP 2020.7626.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
La
giurisdizione di reclamo – nel Cantone Ticino, la Corte dei reclami penali
(art. 62 LOG) – è competente a decidere sulla domanda di ricusazione,
senza (di regola, ma cfr. decisione TF 1B_186/2019 del 24.6.2019 consid. 4.1.)
ulteriore procedura probatoria e definitivamente, nei casi in cui sono
interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i
tribunali di primo grado, se è invocato un motivo di ricusazione di cui
all’art. 56 lit. a o lit. f CPP oppure se una persona che opera in seno a
un’autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una
parte in virtù dell’art. 56 lit. b-e CPP (art. 59 cpv. 1 lit. b CPP) [ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 59 CPP n. 5].
Questa
Corte è quindi l’autorità competente per trattare l’istanza.
1.2
L’istante,
imputato nel procedimento inc. MP 2020.7626 e accusatore privato nel
procedimento inc. MP 2020.7065, è legittimato – in applicazione dell’art. 58
cpv. 1 CPP (BSK StPO – M. BOOG, 2. ed., art. 58 CPP n. 1) – a chiedere la
ricusazione del procuratore pubblico Petra Canonica Alexakis, titolare dei
procedimenti in oggetto.
1.3
1.3.1
Giusta
l’art. 58 cpv. 1 CPP chi intende chiedere la ricusazione di una persona che
opera in seno a un’autorità penale deve presentare senza indugio [ossia nei giorni immediatamente seguenti alla
conoscenza del motivo addotto, pena la perenzione del diritto di prevalersene
(decisione TF 1B_283/2022 del 29.11.2022 consid. 4.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 58 CPP n. 3)] la domanda a chi dirige il procedimento non appena è
a conoscenza del motivo di ricusazione; deve rendere verosimili i fatti su cui
si fonda la domanda.
Una
domanda di ricusazione è tempestiva se presentata sei/sette giorni dopo avere
conosciuto il motivo di ricusazione (decisione TF 1B_283/2022 del 29.11.2022 consid. 4.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n.
5). E’ invece irricevibile siccome
tardiva la domanda inoltrata tre
mesi, due mesi oppure anche soltanto venti giorni dopo avere preso conoscenza
del motivo di ricusazione invocato (decisione TF 1B_283/2022 del 29.11.2022 consid. 4.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5).
1.3.2
IS
1.
riconduce il motivo di ricusazione al
tenore del decreto 23.11.2022. L’istanza 28.11.2022 è dunque tempestiva.
2.
2.1.
Giusta
gli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost. nelle cause giudiziarie ognuno ha il
diritto di essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel
merito, indipendente e imparziale. Il principio dell’indipendenza è ripreso
dall’art. 4 CPP e concerne tutte le autorità penali come disciplinate agli art.
12.
e 13 CPP.
La garanzia del diritto ad un giudice
imparziale vieta l’influsso sulla decisione di circostanze estranee al
processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore oppure
a pregiudizio di una parte (decisione TF 1B_70/2020 dell’1.5.2020 consid. 4.1.;
BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor
art. 56 CPP n. 2; ZK StPO – A.J.
KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 1): chiunque sia sottoposto a queste influenze
non può in effetti essere un “giusto mediatore” nel procedimento penale
(decisione TF 1B_27/2016 del 4.7.2016 consid. 4.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56
CPP n. 2).
Secondo la giurisprudenza, sebbene la semplice
affermazione di parzialità basata su sentimenti soggettivi di una parte non sia
sufficiente a fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia
effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano infatti
circostanze concrete idonee a suscitare l’apparenza di una sua prevenzione e a
far sorgere il rischio di una sua parzialità nella causa (decisione TF
1B_407/2022 del 20.12.2022 consid. 5.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor
art. 56 CPP n. 7 ss.; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 9).
Sotto
il profilo oggettivo, serve ricercare se la persona ricusata offra le
necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; sono
considerati in tale ambito anche aspetti di carattere funzionale e
organizzativo e viene posto l’accento sull’importanza che possono rivestire le
apparenze (decisione TF 1B_36/2022 del 4.2.2022 consid. 2.1.; DTF 139 I 121
consid. 5.1.; 133 I 1 consid. 6.2.;
BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor
art. 56 CPP n. 8). Determinante è sapere se le apprensioni soggettive
dell’interessato siano oggettivamente giustificate dalle circostanze (decisione
TF 1B_36/2022 del 4.2.2022 consid. 2.1.).
La
ricusazione riveste un carattere eccezionale (decisione TF 6B_823/2017 del 25.1.2018 consid. 2.2.), per non intralciare l’ordinato e ordinario
funzionamento della giustizia: deve di conseguenza essere ammessa soltanto in
presenza di motivi gravi ed oggettivi che permettano di dubitare
dell’imparzialità del giudice ricusando (decisione TF 1B_405/2014 del 12.5.2015 consid. 4.3.).
2.2
I
principi ricordati valgono anche nell’ipotesi di ricusazione di un procuratore
pubblico, tenuto conto del suo specifico ruolo (decisione TF 1B_102/2019 del
13.6.2019
consid. 4.1.1.; DTF 141 IV 178 consid. 3.2.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor
art. 56 CPP n. 3; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 2).
Fino all’abbandono del procedimento oppure fino alla
promozione dell’accusa, il procedimento penale è diretto dal procuratore
pubblico (art. 61 CPP), il quale deve garantire che lo stesso si svolga in modo
appropriato e conforme alla legge (art. 62 cpv. 1 CPP).
Durante
l’istruzione il ministero pubblico accerta d’ufficio tutti i fatti rilevanti
per il giudizio, a carico ed a scarico dell’imputato (secondo l’art. 6 cpv. 2
CPP), e ne determina le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere
la procedura preliminare (art. 308 cpv. 1 CPP). In questo contesto – fase
dell’istruzione del procedimento – il magistrato inquirente è tenuto ad una
certa imparzialità (decisione TF 1B_407/2022 del 20.12.2022 consid. 5.2.).
2.3
Chi
opera in seno a un’autorità penale si ricusa se (art. 56 CPP): a. ha un
interesse personale nella causa; b. ha partecipato alla medesima causa in altra
veste, segnatamente come membro di un’autorità, patrocinatore di una parte,
perito o testimone; c. è unito in matrimonio, vive in unione domestica
registrata o convive di fatto con una parte, con il suo patrocinatore o con una
persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione
inferiore; d. è parente o affine di una parte in linea retta o in linea
collaterale fino al terzo grado incluso; e. è parente o affine in linea retta,
o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, di un patrocinatore di
una parte oppure di una persona che ha partecipato alla medesima causa come
membro della giurisdizione inferiore; f. per altri motivi, segnatamente a causa
di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte oppure con il suo
patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa.
2.4
2.4.1
L’art.
56.
lit. f CPP riporta una clausola generale che disciplina la
ricusazione per motivi differenti da quelli secondo le lit. a-e (decisione TF
1B_407/2022 del 20.12.2022 consid. 5.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 56
CPP n. 38; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 56 CPP
n. 14 s.).
2.4.2
Le
dichiarazioni di un magistrato devono essere interpretate in modo oggettivo,
tenendo conto segnatamente del contesto, delle loro modalità e dello scopo
apparentemente ricercato dall’autore (decisione TF 1B_323/2022 del 27.9.2022
consid. 3.1.2.).
2.4.3
Possono
presentarsi situazioni procedurali nelle quali il magistrato inquirente prende
posizione, dal profilo giuridico oppure fattuale, già prima della conclusione
dell’istruzione e dunque manifesta la sua provvisoria opinione sul caso che sta
istruendo. In tali situazioni si deve tuttavia presupporre, per quanto non
sussistano indizi contrari, che il pubblico ministero sia in grado di
riesaminare costantemente il suo provvisorio giudizio secondo lo stadio del
procedimento penale e, in presenza di nuovi fatti e argomenti, anche di
modificarlo. Un simile procedere non costituisce, di regola, alcuna oggettiva
parzialità (decisioni TF 6B_215/2022 del 25.8.2022 consid. 3.4.5.; 1B_144/2021
del 30.8.2021 consid. 4.3.).
2.4.4
Eventuali errori nel corso del procedimento non
fondano – di principio – motivo di ricusazione: essi possono infatti essere censurati nell’ambito dei rimedi di diritto
previsti al proposito. In particolare decisioni o atti di procedura che
successivamente si palesano essere errati non realizzano di per sé un’apparenza
oggettiva di prevenzione; soltanto errori particolarmente gravi o ripetuti
costitutivi di violazioni gravi dei doveri di magistrato possono fondare un sospetto
di parzialità se le circostanze mostrano che il magistrato è prevenuto o
giustificano almeno oggettivamente l’apparenza di prevenzione (decisioni TF 1B_407/2022 del 20.12.2022 consid. 5.1.; 1B_323/2022
del 27.9.2022 consid. 3.1.2.; DTF 141 IV 178 consid. 3.2.3.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 56 CPP n.
59; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art.
56.
CPP n. 40-42).
Il
ruolo di magistrato obbliga in effetti a determinarsi velocemente su elementi
spesso contestati e delicati; è compito dell’autorità di ricorso constatare e
correggere gli eventuali errori commessi (decisioni TF 1B_407/2022 del
20.12.2022
consid. 5.1.; 1B_302/2022 del 7.9.2022 consid. 2.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 56 CPP n. 59; ZK
StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 40-42).
2.4.5
La
procedura di ricusazione non ha lo scopo di permettere alle parti di contestare
la maniera in cui è stata istruita la procedura probatoria e di rimettere in
discussione le decisioni incidentali adottate nel corso del procedimento
(decisioni TF 1B_407/2022 del 20.12.2022
consid. 5.1.; 1B_323/2022 del 27.9.2022 consid. 3.1.2.).
3.
3.1.
Si
deve anzitutto evidenziare l’imprecisione e l’ambiguità della domanda di
ricusazione presentata da IS 1 nei confronti del procuratore pubblico Petra
Canonica Alexakis ritenuto che nella stessa egli ha ripetutamente menzionato
solo l’inc. MP 2020.7065, ovvero il procedimento penale promosso nei confronti
di __________ in cui egli è accusatore privato, chiedendo che lo stesso venisse
attribuito ad altro magistrato inquirente. Solo a seguito della richiesta di
precisazione 16.2.2023 di questa Corte, IS 1 ha infatti precisato che la
domanda di ricusazione riguardava entrambi gli incarti, “trattandosi dei
medesimi fatti, delle medesime parti in causa e di un’unica inchiesta, per cui
la prevenzione del magistrato inquirente avrebbe effetto su entrambi i
procedimenti scaturiti dalle contrapposte denunce, che di fatto sono trattati
congiuntamente”.
Si
tratta quindi di esaminare se, motivando la decisione sulle prove 23.11.2022 –
che, come ricordato in precedenza, il reclamante non ha impugnato [come avrebbe
potuto fare, trattandosi della questione a sapere se un mezzo di prova sia
stato assunto correttamente (DTF 143 IV 475 consid. 2.)] –, il procuratore
pubblico abbia palesato di essere prevenuto nei confronti dell’imputato IS 1.
3.2
3.2.1
Per
IS 1, il procuratore pubblico sarebbe prevenuto perché, nel citato decreto sulle
prove 23.11.2022, l’avrebbe ritenuto colpevole del reato di violazione della
sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini.
3.2.2
Ora,
giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP per l’accertamento della verità le autorità penali
si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze
scientifiche e l’esperienza. Questa norma concretizza i principi della libera
valutazione delle prove ex art. 10 cpv. 2 CPP (decisione TF 6B_1029/2016 del
27.4.2017
consid. 2.4.) e della verità materiale ex art. 6 cpv. 1 CPP (le
autorità penali, per il postulato inquisitorio, accertano d’ufficio tutti i
fatti rilevanti per il giudizio, riguardo al reato e all’imputato) [decisione
TF 6B_789/2019 del 12.8.2020 consid. 2.3.] (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH,
op. cit., art. 139 CPP n. 1).
Il
magistrato inquirente, pronunciandosi con decreto 23.11.2022, si è limitato a
prendere posizione sul mezzo di prova prodotto da IS 1, ritenendolo non utilizzabile
ex art. 141 cpv. 2 CPP perché frutto di un reato commesso da parte dello stesso
IS 1.
Come
ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.4.3), il fatto che, nel decreto
23.11.2022, al solo scopo di esprimersi sulla non utilizzabilità del filmato,
il pubblico ministero abbia indicato di ritenere “colpevole” IS 1 del
reato giusta l’art. 179quater CP non fonda, nel caso concreto, indizio di
parzialità. Infatti, benché il magistrato inquirente si sia espresso in quel
contesto sulla posizione del reclamante e abbia quindi manifestato dal profilo
giuridico la sua provvisoria opinione sul caso che sta istruendo, non
sussistono infatti indizi che il procuratore pubblico abbia già deciso l’esito
del procedimento, ossia che si sia già determinato definitivamente sul destino
del procedimento a carico di IS 1, rispettivamente di __________ e che non sia
in grado di riesaminare costantemente il suo provvisorio giudizio secondo lo
stadio del procedimento penale e, in presenza di nuovi fatti e argomentazioni,
anche di modificarlo.
Un’eventuale
irrita decisione in merito alla non utilizzabilità del mezzo di prova, ovvero
del filmato registrato il 26.8.2020, costituirebbe peraltro un errore che, come
esposto, non fonda motivo di ricusazione. Non si comprende peraltro perché
l’istante, se non concordava con il decreto 23.11.2022, non l’abbia impugnato.
Le apprensioni soggettive dell’istante sono
irrilevanti: determinanti non sono semplici supposizioni, illazioni, timori
generici di parzialità non confortati da elementi concreti, ma circostanze
oggettive idonee a suscitare l’apparenza di una prevenzione e a far sorgere un
rischio di parzialità. Circostanze che non sono date in concreto.
L’istanza
di ricusazione nei confronti del procuratore pubblico Petra Canonica Alexakis deve
essere respinta perché infondata.
4.
L’istanza
di ricusazione è respinta. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di IS
1, soccombente nella procedura di ricusazione (art. 59 cpv. 4 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 56 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
di ricusazione è respinta.
2. La
tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera