60.2022.342
Reclamo di terzo aggravato contro l'ordine di perquisizione e sequestro del procuratore pubblico. edizione di atti. procedura di sigillamento. irricevibilità del gravame
12 luglio 2023Italiano21 min
5.4.2001 __________ avrebbe dato mandato alla __________, __________, presieduta
Source ti.ch
Incarto n.
60.2022.342
Lugano
12 luglio 2023/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 5/6.12.2022 presentato da
RE 1, ,
RE 2, ,
entrambe già patr. da: avv. , ,
ora entrambe patr. da: avv. PR 3, ,
contro
il decreto 6.10.2022 emanato dal procuratore
pubblico Daniele Galliano con cui, nell’ambito del procedimento penale inc.
MP 2022.8684 promosso nei confronti di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 3,
__________), per titolo di appropriazione indebita e amministrazione
infedele, sono stati disposti perquisizione e sequestro, anche, delle loro
relazioni bancarie;
richiamate le osservazioni 9/12.12.2022
e 28/29.12.2022 (duplica) del magistrato inquirente – che si è rimesso al
giudizio della Corte –, 27/28.12.2022 della PI 2 (patr. da: avv. PR 2, __________)
– che ha postulato la reiezione del gravame – e 21/22.12.2022 (replica) delle
reclamanti – che si sono confermate nelle loro argomentazioni –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Con
esposto 3.10.2022 (AI 1) la PI 2 (in seguito Fondazione), rappresentata dal
presidente __________, ha denunciato PI 1 per appropriazione indebita e
amministrazione infedele qualificata.
Dalla
denuncia si evince in particolare quanto segue.
1.
La
Fondazione sarebbe stata costituita nel 2010 in seguito al decesso, il
23.11.2009, di __________, che avrebbe manifestato la volontà, tramite
testamento per atto pubblico notarile, di nominare sua erede universale la
costituenda Fondazione.
2.
Nel
2015 la Fondazione avrebbe inoltrato domanda di accesso alla procedura di
collaborazione volontaria per le attività detenute all’estero. Avendo appreso
da PI 1 (che avrebbe scritto a titolo personale) che questi avrebbe detenuto,
quale fiduciario, patrimonio (mobile ed immobile) di __________, la Fondazione
avrebbe chiesto di conoscere detto patrimonio. PI 1 avrebbe preso posizione il
14.9.2015.
3.
Il
5.4.2001 __________ avrebbe dato mandato alla __________, __________, presieduta
da PI 1, di gestire il suo patrimonio all’estero. La __________ avrebbe
costituito a tale scopo la __________, __________, presieduta da PI 1. In base
al contratto di mandato, la __________ si sarebbe intestata fiduciariamente la __________.
Avrebbe avuto il compito di amministrarla. Questa società avrebbe acquistato e
venduto, tra il 2006 ed il 2008, due unità immobiliari nel __________. Il 3.11.2009
la __________ sarebbe stata liquidata.
4.
Il
9.12.2008 la __________ avrebbe costituito la __________, __________, con lo
stesso scopo sociale della __________. La società sarebbe stata presieduta da PI
1. Essa, che sarebbe stata liquidata il 6.12.2013, avrebbe avuto come scopo
principale la gestione del patrimonio di __________. La società sarebbe stata
intestataria del conto n. __________ presso __________, __________, aperto il
15.12.2008, di cui __________ sarebbe stata avente diritto economico.
5.
__________
avrebbe lasciato in eredita alla Fondazione i beni detenuti tramite la __________.
Secondo le affermazioni di PI 1, al 14.9.2015 del patrimonio sarebbero rimasti
l’importo di CHF 850'000.00, depositato su una rubrica separata di un conto a
lui intestato presso __________, ed un immobile del valore di CHF 1'900'000.00
a lui fiduciariamente intestato. Si sarebbe trattato di un appartamento in PPP
a __________.
6.
Secondo
la denunciante, con riferimento all’acquisto dell’immobile sarebbero emersi
profili problematici. Non si sarebbe evinta la data di acquisto. Forse attorno
al 2009. A dire di PI 1, l’immobile sarebbe stato acquistato per conto e
secondo la volontà di __________ con denaro da lui prelevato/bonficato dai
conti della __________ presso __________ e __________. Dagli estratti conto,
parziali, sarebbero stati effettuati vari prelevamenti/bonifici dai predetti
conti tra il 2008 ed il 2010 a favore della __________. In assenza di un rendiconto
adeguato, non sarebbe stato possibile attribuire le singole transazioni in
uscita agli asseriti pagamenti degli acconti. Le transazioni sarebbero state
problematiche anche sotto il profilo dell’asserito consenso di __________.
Sarebbe mancato, segnatamente, un atto scritto con cui ella avrebbe
acconsentito all’intestazione fiduciaria dell’immobile al denunciato.
A
causa del comportamento ostruzionistico di PI 1 non sarebbe stato possibile
ricostruire il flusso finanziario che avrebbe condotto al pagamento del prezzo
dell’appartamento e verificare la data esatta del trasferimento immobiliare o
la circostanza che si sarebbe trattato di un’intestazione di tipo fiduciario.
7.
Il
deposito in contanti presso __________, a seguito di reiterate richieste,
sarebbe stato restituito dal denunciato alla Fondazione nel marzo 2019.
L’immobile non sarebbe invece mai stato immesso nella disponibilità della Fondazione.
Né sarebbe stata restituita una somma corrispondente a quanto corrisposto per
l’acquisto.
8.
Sarebbe
stato incontestato che PI 1 avrebbe utilizzato denaro di spettanza di __________
senza mai giustificare con la necessaria documentazione le operazioni. Egli
avrebbe più volte verbalmente sostenuto di aver agito per ossequiare alla
volontà della de cujus (mai comprovata) di acquistare un appartamento
tra quelli edificati nel quadro di un progetto residenziale che lui stesso
stava promuovendo. Egli avrebbe inoltre sostenuto che i prelievi dai conti di __________
sarebbero stati equivalenti al valore dell’immobile, da lui stesso fissato in
CHF 1'900’000.00. In base alla ricostruzione effettuata dalla Fondazione, si
sarebbe dedotto che PI 1 avrebbe utilizzato denaro di spettanza della de
cujus in favore del suo progetto immobiliare, senza istruzioni, consenso, o
qualsivoglia forma di ratifica da parte di __________. Egli avrebbe beneficiato
del frutto del suo stesso progetto immobiliare, intestandosi la proprietà
dell’appartamento. Il tutto nel contesto di un mandato fiduciario in favore
della __________.
9.
La
Fondazione si è costituita accusatrice privata.
10.
L’esposto
è stato registrato come inc. MP 2022.8684.
b. Con
decreto 6.10.2022 (AI 2) il pubblico ministero ha disposto, all’indirizzo di __________,
l’identificazione delle relazioni di cui la __________, la __________, la __________
e PI 1 erano oppure erano stati titolari o contitolari. La ricerca doveva
essere effettuata per il periodo 1.1.2009 - 6.10.2022. Ha ordinato il sequestro
e la trasmissione della relativa documentazione. Ha fatto divieto alla banca di
informare chiunque dell’ordine. Ha indicato che l’ordine poteva essere
impugnato mediante reclamo da presentare alla Corte dei reclami penali.
Ha
trasmesso un analogo decreto alla __________ (AI 3).
c. __________
ha dato seguito all’ordine in data 14/17.10.2022 (AI 7), 18/19.10.2022 (AI 9),
19/20.10.2022 (AI 12), 20/21.10.2022 (AI 13) [documentazione inerente alla
relazione nominativa no. __________ intestata alla RE 1 ed a PI 1] e
21/24.10.2022 (AI 16) [documentazione inerente alla relazione nominativa no. __________
intestata alla RE 2 ed a PI 1].
d. In
data 8.11.2022 il procuratore pubblico ha citato, anche, PI 1 (AI 22) a
comparire per essere interrogato quale imputato.
e. Il
23.11.2022 (AI 25) il magistrato inquirente ha comunicato ad __________ che
revocava con effetto immediato il divieto d’informazione.
f. Con
scritti 24.11.2022 (doc. C/D, allegati al reclamo) __________ ha informato la RE
1, la RE 2 e PI 1 di aver dato seguito all’ordine 6.10.2022 del pubblico
ministero.
g. Con
gravame 5/6.12.2022 la RE 1 e la RE 2 si aggravano contro il decreto 6.10.2022
e postulano che sia fatto ordine al procuratore pubblico di non utilizzare i
documenti bancari inerenti alle loro relazioni e di restituirli alle legittime
proprietarie.
Le
reclamanti sostengono di essere totalmente estranee ai fatti imputati a PI 1,
che risulterebbe essere intestatario della PPP 7 dell’immobile di __________
oggetto della contesa, che peraltro sarebbe di natura soltanto civile, non
penale. Tutta la documentazione relativa all’immobile sarebbe contenuta nella voluntary
disclosure. I problemi sarebbero sorti successivamente con l’erede di __________.
PI 1 avrebbe sempre dimostrato volontà e disponibilità a pagare il dovuto oppure
a cedere le proprietà che avrebbe tenuto a disposizione per anni per __________
prima e per l’erede poi. Si tratterebbe quindi di una vertenza di esclusiva
natura civile, non essendo dati i presupposti dei reati ipotizzati e tantomeno
il dolo.
Sui
loro conti non sarebbe mai transitato alcun importo proveniente da __________ e
da società a lei riconducibili. Il sequestro e la richiesta di informazioni non
avrebbero ragione d’essere e sarebbero un’inammissibile fishing expedition.
Esse
chiedono che tutti i documenti prodotti da __________ a loro relativi vengano
sigillati fino alla decisione di questa Corte. E non siano messi a disposizione
né del Ministero pubblico né della denunciante perché non inerenti alla
fattispecie e per grave violazione del segreto bancario, non essendo il
provvedimento giustificato da ragioni di inchiesta concernendo società estranee
ai fatti.
Delle
ulteriori argomentazioni e delle osservazioni si dirà, se necessario per il
giudizio, in seguito in corso di motivazione.
h. L’istruzione
del procedimento penale è proseguita con, tra l’altro, l’audizione di PI 1 in
data 6.2.2023 (AI 57).
in diritto
Considerandi
1.
In
applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,
entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,
in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,
ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui
esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra
impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2.
2.1.
Si
deve anzitutto determinare la competenza di questa Corte a pronunciarsi sul
gravame presentato contro l’ordine 6.10.2022 del magistrato inquirente, che
disponeva la trasmissione di atti bancari.
Si
tratta infatti di un ordine al fine di consegna (“Editionsverfügung”)
giusta l’art. 265 CPP in relazione alla “perquisizione di carte e
registrazioni” in applicazione degli art. 246 ss. CPP.
2.2
L’art.
246.
CPP prevede che carte, registrazioni su supporto visivo o sonoro e altre
registrazioni, supporti di dati nonché apparecchi destinati all’elaborazione e
all’archiviazione di informazioni possano essere perquisiti qualora si debba
presumere che contengano informazioni soggette a sequestro. Sono considerate
carte o registrazioni, secondo il messaggio, tutte le informazioni su carta, su
supporto visivo o sonoro o su un altro supporto di dati, in particolare quelle
salvate in apparecchi per il trattamento o l’immagazzinamento di dati (messaggio
21.12.2005
concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF
2006.
p. 1141).
Il
detentore e i terzi possono nondimeno temporaneamente evitare che l’autorità
penale prenda conoscenza e utilizzi carte, registrazioni e altri oggetti
facendo capo alla procedura di apposizione dei sigilli (messaggio 21.12.2005
concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1142),
istituto che tutela la loro sfera segreta e privata da un ingiustificato
intervento statale (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, 2. ed., art. 248 CPP
n. 2). Si tratta di un provvedimento con cui si inibiscono oppure si limitano
gli effetti di un ordine di perquisizione (Commentario CPP – E. MELI, art. 248
CPP n. 1). Esso determina un – sospeso condizionalmente – divieto di
utilizzabilità (“ein suspensiv bedingtes Verwertungsverbot”) della prova
sigillata fino alla decisione del competente giudice del dissigillamento (BSK
StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 1; ZK StPO – A.J.
KELLER, 3. ed., art. 248 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D.
JOSITSCH, 3. ed., art. 248 CPP n. 2).
Scopo
della misura di sigillamento è di escludere la possibilità per l’autorità di
perseguimento penale di prendere conoscenza dei mezzi di prova litigiosi prima
che il giudice competente per il dissigillamento si pronunci sulla loro
utilizzabilità ai fini dell’istruzione (decisione TF 1B_619/2022 del 24.2.2023
consid. 2.2.).
2.3
2.3.1
Prima
della perquisizione, allo scopo di proteggere eventuali segreti, al detentore
(BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 247 CPP n. 2) delle
carte o delle registrazioni è data l’opportunità di esprimersi sul loro
contenuto (art. 247 cpv. 1 CPP) [decisioni TF 1B_320/2012 del 14.12.2012
consid. 5.1.; 1B_309/2012 del 6.11.2012 consid. 5.3. e 5.4.], facoltà che
discende dal diritto di essere sentito (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL,
op. cit., art. 247 CPP n. 1). Questi ha l’obbligo di indicare gli atti che, a
suo giudizio, sono coperti dal segreto invocato oppure non presentano alcun
legame con l’inchiesta (decisione TF 1B_345/2014 del 9.1.2015 consid. 2.2.).
2.3.2
Dopo
la perquisizione, ma prima dell’ispezione delle carte, la medesima facoltà è
data anche alle persone che, pur non essendo detentrici dei documenti in
questione (non avendone la custodia), hanno un interesse giuridicamente
protetto a mantenere segreto il contenuto delle carte: in questo caso
l’autorità competente, prima del loro esame, deve concedere d’ufficio alle
persone legittimate a tutelare il segreto la possibilità di chiedere
l’apposizione dei sigilli (DTF 140 IV 28 consid. 4.3.4. e 4.3.5.; decisione
TF 1B_91/2019 dell’11.6.2019 consid. 2.2.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit.,
art. 247 CPP n. 3 e art. 248 CPP n. 8; ZK
StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 248 CPP n. 6).
2.3.3
Il
Tribunale federale (decisione TF 1B_85/2019 dell’8.8.2019 consid. 4.2.) ha
precisato che, affinché una persona non cognita di diritto possa avvalersi
della protezione giuridica legale data dalla facoltà di chiedere il sigillo
degli atti, deve essere informata in modo sufficiente e tempestivo. L’autorità
d’istruzione, al momento della perquisizione, deve informare [in maniera
esplicita (la mera riproduzione su un formulario delle relative norme di legge
non essendo sufficiente) e con messa a verbale dell’avvenuta comunicazione
(art. 143 cpv. 1 lit. c e cpv. 2 CPP) (decisione TF 1B_309/2012 del 6.11.2012
consid. 5.7.)] la persona non cognita di diritto che può opporsi al provvedimento
coercitivo postulando il sigillamento degli atti qualora voglia invocare la
facoltà di non rispondere o di non deporre o altri motivi, che – in assenza di
immediata richiesta – perde tale diritto e che, dopo l’eventuale domanda di
dissigillamento del procuratore pubblico, è competente a decidere sul destino
degli atti il giudice del dissigillamento.
2.3.4
La
domanda di apposizione dei sigilli, senza forma particolare (BSK StPO – O.
THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 10), deve essere posta al
momento della perquisizione nel corso della quale sono sequestrati documenti
[ovvero immediatamente non appena l’avente diritto è stato informato di questa
facoltà (decisione TF 1B_321/2022 del 30.11.2022 consid. 2.1.; BSK StPO – O.
THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 11; ZK StPO – A.J. KELLER,
op. cit., art. 248 CPP n. 11)] oppure, nel contesto di una domanda di edizione
in applicazione dell’art. 265 CPP, al momento della consegna effettiva delle
carte richieste (decisione TF 1B_360/2013 del 24.3.2014 consid. 2.2.).
In
quest’ultimo caso (art. 265 CPP), quando l’autorità inquirente invita il
detentore a farle pervenire i documenti (per via postale o brevi manu),
questi deve trasmetterli (di per sé senza suggellarli) presentando simultaneamente
la relativa domanda al magistrato inquirente, che apporrà formalmente i
sigilli: il requisito dell’immediatezza è collegato al momento della consegna
delle carte (decisioni TF 1B_477/2012 del 13.2.2013 consid. 3.2.; 1B_320/2012
del 14.12.2012 consid. 4.2.). Anche nei casi di edizione è nondimeno
sufficiente che dalle dichiarazioni dell’interessato sia desumibile la volontà
di avvalersi della facoltà di non rispondere, di non deporre o di invocare
altri motivi: non è necessaria una richiesta formale di sigillamento (decisioni
TF 1B_477/2012 del 13.2.2013 consid. 3.2.; 1B_320/2012 del 14.12.2012 consid.
5.1.; 1B_309/2012 del 6.11.2012 consid. 5.3. e 5.4.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art.
248.
CPP n. 2).
2.4
2.4.1
Le
carte, le registrazioni e altri oggetti che secondo le dichiarazioni del
detentore e di terzi non possono essere perquisiti o sequestrati, in
considerazione della facoltà di non rispondere o di non deporre o per altri
motivi (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 2),
sono dunque sigillati e non possono essere visionati né utilizzati (art. 248
cpv. 1 CPP).
2.4.2
Se
l’autorità non presenta entro venti giorni [termine imperativo (decisione TF
1B_321/2022 del 30.11.2022 consid. 2.1.; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art.
248.
CPP n. 37)] una domanda di dissigillamento [motivata (decisione TF
1B_424/2013 del 22.7.2014 consid. 2.4.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL,
op. cit., art. 248 CPP n. 22 ss.)], le carte, le registrazioni e gli oggetti
sigillati sono restituiti all’avente diritto (art. 248 cpv. 2 CPP).
2.4.3
In
applicazione dell’art. 248 cpv. 3 CPP, qualora la competente autorità inoltri
una domanda di dissigillamento, sulla stessa decide definitivamente entro un
mese [termine d’ordine (decisione TF 1B_131/2015 del 30.7.2015 consid. 5.4.2.;
BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 37; ZK StPO –
A.J. KELLER, op. cit., art. 248 CPP n. 38)]: a. il giudice dei provvedimenti
coercitivi, nell’ambito della procedura preliminare [che nella sua pronuncia si
attiene al principio dell’utilità potenziale degli atti (decisione TF
1B_149/2020 del 24.7.2020 consid. 6.1.)]; b. il giudice presso il quale
il caso è pendente, negli altri casi.
2.5
L’apposizione
dei sigilli è un rimedio giuridico sui generis (BSK StPO – O. THORMANN /
B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 1), che prevale sugli altri rimedi di
diritto, in particolare sul reclamo giusta gli art. 393 ss. CPP (DTF 140 IV 28 consid. 4.3.6.; BSK StPO –
O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 61; ZK StPO – A.J.
KELLER, op. cit., art. 248 CPP n. 12 e art. 393 CPP n. 18; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 248 CPP n. 6). Un parallelo reclamo secondo l’art. 393 CPP contro un
ordine di perquisizione non è ricevibile.
Spetta
infatti al giudice del dissigillamento esaminare, prima facie, la
legalità di una perquisizione quale questione pregiudiziale (decisioni TF 1B_619/2022
del 24.2.2023 consid. 2.2.; 1B_386/2010 del 9.2.2011 consid. 1.4.; 1B_354/2010
dell’8.2.2011 consid. 1.3.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit.,
art. 248 CPP n. 42 s.; Commentario CPP – E. MELI, art. 248 CPP n. 7). Questi,
che ha completo potere di esame (decisioni TF 1B_386/2010 del 9.2.2011 consid.
1.4.; 1B_354/2010 dell’8.2.2011 consid. 1.3.; BSK StPO – O. THORMANN / B.
BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 61), se vengono invocati la facoltà di non
rispondere, di non deporre oppure altri interessi giuridicamente protetti di
segretezza, deve pronunciarsi, secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, per
ragioni di economia procedurale e non soltanto, su tutte le censure contro il
provvedimento di perquisizione (DTF 140 IV 28 consid. 4.3.6.; decisione TF 1B_360/2013 del 24.3.2014 consid.
2.2.; BSK StPO – O. THORMANN / B.
BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 40).
Il giudice del dissigillamento si deve perciò
esprimere su censure inerenti alla
mancanza di sufficiente sospetto di reato o di connessione tra reato e oggetto
perquisendo, alla violazione del principio di proporzionalità della misura,
all’illiceità dell’ordine (DTF 140 IV 28 consid. 4.3.6.; decisioni TF 1B_275/2020
del 22.9.2020 consid. 3.1.2.; 1B_360/2013 del 24.3.2014 consid. 2.2.; 1B_477/2012 del 13.2.2013 consid. 2.3.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art.
248.
CPP n. 61) o al fatto che la misura sia abusiva (decisione TF 1B_117/2012 del 26.3.2012 consid. 3.4.).
Il
reclamo ai sensi dell’art. 393 CPP entra in considerazione soltanto se le
censure non concernono alcun interesse giuridicamente protetto al mantenimento
del segreto protetto dai sigilli (decisioni TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid.
3.1.2.; 1B_360/2013 del 24.3.2014 consid. 2.2.; 1B_477/2012 del 13.2.2013
consid. 2.3.; 1B_320/2012 del 14.12.2012 consid. 3.3.) o se il procuratore
pubblico rifiuta di dare seguito alla domanda di sigillamento, con l’esclusione
– di fatto e nella sostanza – della procedura di dissigillamento davanti a un
giudice [decisione TF 1B_464/2012 del 7.3.2013 consid. 2.] (art. 393 cpv. 1
lit. a CPP).
Al
momento del sigillamento non è dunque ammesso il reclamo contro il sequestro;
la possibilità di reclamo è data al momento del sequestro effettuato dopo
l’esame delle carte (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248
CPP n. 62).
2.6
Si
è detto che con decreto 6.10.2022 (AI 2) il pubblico ministero ha disposto,
all’indirizzo di __________, l’identificazione delle relazioni di cui la __________,
la __________, la __________ e PI 1 erano o erano stati titolari o contitolari.
La ricerca doveva essere effettuata per il periodo 1.1.2009 - 6.10.2022. Ha
ordinato il sequestro e la trasmissione della relativa documentazione. Ha fatto
divieto alla banca di informare chiunque dell’ordine. Ha indicato che l’ordine
poteva essere impugnato mediante reclamo da presentare alla Corte dei reclami
penali.
__________
ha dato seguito all’ordine, per quanto riguarda le relazioni delle reclamanti,
in data 20/21.10.2022 (AI 13) [documentazione inerente alla relazione
nominativa no. __________ intestata alla RE 1 ed a PI 1] e 21/24.10.2022 (AI
16) [documentazione inerente alla relazione nominativa no. __________ intestata
alla RE 2 ed a PI 1].
Il
23.11.2022
(AI 25) il magistrato inquirente ha comunicato ad __________ che
revocava con effetto immediato il divieto d’informazione. Con scritti
24.11.2022
(doc. C/D, allegati al reclamo) __________ ha informato la RE 1, la RE
2.
e PI 1 di aver dato seguito all’ordine 6.10.2022 del pubblico ministero.
Con
gravame 5/6.12.2022 le reclamanti si sono aggravate contro il decreto 6.10.2022
e hanno postulato che fosse fatto ordine al procuratore pubblico di non
utilizzare i documenti bancari inerenti alle loro relazioni e di restituirli
alle legittime proprietarie. Esse hanno chiesto che tutti i documenti prodotti
da __________ a loro relativi venissero sigillati fino alla decisione di questa
Corte. E non fossero messi a disposizione né del Ministero pubblico né della
denunciante perché non inerenti alla fattispecie e per grave violazione del
segreto bancario, non essendo il provvedimento giustificato da ragioni di inchiesta
concernendo società estranee ai fatti.
Ora,
è manifesto che le reclamanti abbiano chiesto il sigillamento degli atti.
Domanda su cui il procuratore pubblico, che ha ricevuto il gravame per
osservazioni, pur competente, non si è pronunciato.
In
queste circostanze, ritenuto che la procedura di sigillamento e di
dissigillamento prevale, di principio, sul reclamo ai sensi degli art. 393 ss.
CPP, il gravame è irricevibile. La competenza di questa Corte è, in altre
parole, prematura. Il magistrato inquirente si esprimerà sulla domanda di
sigillamento delle reclamanti.
2.7
Si
impongono nondimeno alcune considerazioni.
L’ordine
6.10.2022
(AI 2) indicava, quale rimedio di diritto, il reclamo alla Corte dei
reclami penali giusta gli art. 393 ss. CPP. Trattandosi tuttavia di un ordine
al fine di consegna (“Editionsverfügung”) giusta l’art. 265 CPP in
relazione alla “perquisizione di carte e registrazioni” in applicazione
degli art. 246 ss. CPP, l’ordine avrebbe dovuto menzionare la facoltà di
chiedere i sigilli.
L’ordine
vietava inoltre ad __________ di informare chiunque in merito.
Gli
atti richiesti all’istituto bancario, trasmessi (AI 13/16), secondo il verbale
del procedimento sarebbero stati consegnati all’Équipe finanziaria del
Ministero pubblico per procedere alla ricostruzione.
Ora,
è evidente che il divieto di informare chiunque dell’esistenza dell’ordine, con
la comminatoria giusta l’art. 292 CP, non può essere utilizzato, pena la
violazione del principio della buona fede (art. 3 cpv. 2 lit. a CPP), ovvero abuso
di diritto (art. 3 cpv. 2 lit. b CPP), per eludere il diritto di chi, pur non
essendo detentore dei documenti richiesti, ha un interesse giuridicamente
protetto a che essi non vengano perquisiti. Il procuratore pubblico non può, in
altre parole, imporre tale divieto per evitare che venga chiesto il sigillamento
degli atti e quindi per evitare di dover presentare, nel termine imperativo di
venti giorni, istanza di dissigillamento.
Il
divieto di informare deve dunque essere utilizzato con cautela.
3.
Il
gravame è irricevibile. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Alle
reclamanti, patrocinate, non si assegna un’indennità (la procedura di reclamo
non essendo la via corretta di ricorso). Non si assegna un’indennità neppure
alla PI 2, che ha postulato la reiezione nel merito del gravame (che è
nondimeno irricevibile per altre ragioni).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. Il
procuratore pubblico Daniele Galliano si esprimerà sull’istanza di sigillamento
della RE 1 e della RE 2.
3. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano indennità.
4. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
5. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera